Gli istituti del diritto
del lavoro subordinato:
la retribuzione
La struttura
dell’obbligazione retributiva
I sistemi di
retribuzione
L’art. 2099 c.c. e i sistemi di retribuzione
• A TEMPO
• A COTTIMO
– (vietato per alcuni lavoratori, obbligatorio per
altri)
• PARTECIPAZIONE AGLI UTILI O AI PRODOTTI
• A PROVVIGIONE
– mai esclusiva (riguarda, per lo più, determinati
lavoratori come i viaggiatori e i piazzisti)
• IN NATURA
– Per lo più praticata nel lavoro domestico
– la fruizione di beni e/o prodotti aziendali: i fringe
benefits
Il salario di produttività
Forme già previste dal
codice civile…
LA PARTECIPAZIONE
AGLI UTILI
– …e forme introdotte dalla
successiva evoluzione della prassi
contrattuale collettiva
• LA PARTECIPAZIONE ECONOMICA
DEI LAVORATORI
– Il lavoratore azionista
– Si è affermata la direttiva
(protocollo 23 luglio 1993) per la
quale i trattamenti integrativi ed
accessori contrattati a livello
aziendale debbono essere collegati
ai risultati conseguiti nella
realizzazione di programmi di
produttività e competitività ovvero
a risultati collegati all’andamento
economico dell’impresa
– Differenza tra retribuzione di
produttività o legata al risultato e
retribuzione collegata agli utili
Lo “speciale” regime contributivo
dei premi di risultato
• L’ art. 12 (comma 4,
lett. e) della legge
n. 153 del 1969
Le medesime
erogazioni sono
assoggettate ad
un contributo
di solidarietà
del 10%
•
Esclude dalla retribuzione
imponibile ai fini contributivi
“le erogazioni previste dai
contratti collettivi aziendali,
ovvero di secondo livello,
delle quali sono incerti la
corresponsione o l’ammontare
e la cui struttura sia
correlata dal contratto
collettivo medesimo alla
misurazione di incrementi di
produttività, qualità ed altri
elementi di competitività
assunti come indicatori
dell’andamento economico
dell’impresa e dei suoi
risultati”
Retribuzione diretta ed elementi retributivi
differiti o indiretti
La retribuzione diretta comprende:
• il minimo tabellare
• gli scatti di anzianità
Retribuzione diretta ed elementi retributivi
differiti o indiretti
La retribuzione differita è la parte
della retribuzione corrisposta in
maniera posticipata rispetto al
periodo di maturazione
– Le mensilità supplementari
• 13a e 14a mensilità
– Il trattamento di fine rapporto (t.f.r.):
art. 2120 c.c.
Le nozioni giuridiche di
retribuzione
Assenza di una nozione legale
unitaria di retribuzione
manca una definizione della retribuzione sia
nell’art. 36 Cost. che nell’art. 2099 c.c.
La necessità di definire la retribuzione si
avverte in tre contesti normativi
1) Il primo - cd. “garantistico” è quello delle garanzie retributive
legali; si tratta di una serie
di diritti e garanzie attribuiti al lavoratore
in relazione al credito retributivo (natura
privilegiata dei crediti di lavoro; limitazioni
alla pignorabilità, sequestrabilità e
compensabilità dei crediti di lavoro)
Si parla, in questo caso, di retribuzione
in senso strutturale o corrispettivo
Si tratta di stabilire quali emolumenti (corrisposti dal
datore di lavoro al lavoratore) devono ritenersi assistiti da
tali garanzie (rinvio)
2) Un secondo contesto è quello
relativo al computo degli elementi
retributivi indiretti.
A questo proposito si parla di nozione
di retribuzione-parametro
A) Cosa vuol dire?
•
•
•
•
•
•
Una possibile
busta paga
Retribuzione tabellare
55
Scatti di anzianità
7
Quota variabile
15
Superminimo individuale
7
Indennità sostitutiva di mensa 8
Maggiorazione straordinario
8
TOTALE 100
B) A cosa serve?
• Calcolo del tfr
• Indennità nei periodi
di sospensione
• Indennità sostitutiva
del preavviso
• Tredicesima
• Maggiorazioni
– Straordinario
– Notturno
– Festivo
Tutte queste
attribuzioni
si calcolano
a partire
dalla
retribuzione
parametro
C) Come si individua?
In alcuni casi è la
legge a indicare la
soluzione
• Per il calcolo del
tfr: art. 2120,
modificato dalla legge
297/1982…
“tutte le somme,
compreso
l’equivalente delle
prestazioni in natura,
corrisposte
in
dipendenza del
rapporto di lavoro, a
rapporto
di non
lavor
titolo
titolo none con
occasionale,
esclusione di quanto
occasionale
corrisposto a titolo di
rimborso spese”
…come per il calcolo dell’indennità di
mancato preavviso (artt. 2118 e 2121
c.c.)
tale indennità si calcola “computando le provvigioni, i
premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai
prodotti ed ogni altro compenso di carattere
continuativo, con esclusione di quanto è
corrisposto a titolo di rimborso spese ”.
In entrambi i casi (artt. 2120 e 2121) il concetto di
retribuzione base è ispirato al criterio della
onnicomprensività
E per gli altri istituti non regolati
dalla fonte legislativa?
I criteri
giurisprudenziali
utilizzati per
riconoscere la
natura retributiva
di una elargizione a
favore del
lavoratore
• Obbligatorietà
• Determinatezza
•Corrispettività
•Continuità
Il principio giurisprudenziale di
“omnicomprensività” della retribuzione
(anni ‘70 e ‘80)
L’INTERA
INTERA RETRIBUZIONE
FUNGE SEMPRE
DA BASE DI
SEMPRE
CALCOLO PER TUTTE
LE
TUTTE
ATTRIBUZIONI CHE SU DI
ESSA SI CALCOLANO
Il gruppo di sentenze della Cassazione a
S.U. del 1984: il superamento del principio
• L’onnicomprensività non
costituisce un
principio
generale
dell’ordinamento
(la relatività della regola
della onnicomprensività è,
del resto, confermata,
dall’art. 2120 c.c.: nozione
onnicomprensiva derogabile
dalla contrattazione
collettiva)
di onnicomprensività
•
• La determinazione della
retribuzione-parametro è,
invece, materia di
competenza della
contrattazione collettiva
(“sovranità” – in questo
ambito - dell’autonomia
collettiva)
… nello stesso senso, più recentemente,
Cass. n. 7432/1999 e 14395/2000
• Poiché non esiste una generale e
onnicomprensiva nozione legale di
retribuzione, l’autonomia privata,
individuale o collettiva, ben può
escludere un determinato
compenso dalla base di calcolo di
istituti di retribuzione indiretta
3) Un terzo contesto è, infine, quello
relativo alla individuazione degli
obblighi contributivi.
A questo proposito si parla di nozione
di retribuzione imponibile ai fini
contributivi.
La retribuzione imponibile (art. 6, d.
lgs. 314/1997: ha unificato la nozione di
retribuzione imponibile ai fini contributivi e
fiscali)
Per la determinazione della base imponibile per il
calcolo dei contributi di previdenza ed
assistenza sociale, si considerano retribuzione
tutte le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti dal lavoratore in relazione al
rapporto di lavoro
il nesso con il rapporto di lavoro è generico;
la nozione è ampia e onnicomprensiva
L’espressa esclusione, dalla base
imponibile ai fini contributivi, di una
serie di voci:
• Il salario “variabile” (cdd. premi di
produttività/redditività: l. 153/1997)
• Il T.F.R.
• I contributi versati ai fondi pensione
• Le somme erogate a titolo di
risarcimento danni
Compensi in natura: i cdd. fringe
benefits
I più comuni fringe
benefits:
uso dell’autovettura
aziendale;
prestiti agevolati;
azioni della società;
soggiorni presso
centri vacanze;
uso dell’alloggio
Il principio generale
(art. 48 T.U.I.R.) è che
“concorrono a
formare il reddito in
misura pari al costo
specifico sostenuto dal
datore di lavoro”
Il regime speciale di alcuni
fringe benefits:
Art. 3, l. 662/1996 (di modifica dell’art. 48
T.U.I.R.)
•Per l’uso di mezzi di trasporto (autovetture,
motocicli etc…): quota convenzionale del 30% dell’importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
Km
•Per i prestiti agevolati: si assume il 50% della
differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso
ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del
prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato
sui prestiti
•Per i buoni pasto: si prevede
l’esclusione dalla
determinazione del reddito di lavoro dipendente delle
somministrazioni in mense aziendali o equipollenti fino
all’importo complessivo giornaliero di 10.000 lire
….Le azioni ai dipendenti
Art. 48 T.U.I.R. lett. g) :
Il valore delle azioni offerte alla generalità dei
dipendenti non concorre a formare il reddito di lavoro
per un importo non superiore complessivamente nel periodo
d’imposta a 4 milioni di lire, a condizione che non siano
riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o
comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre
anni dalla loro percezione (art. 13, d. lgs. n. 505/1999)
Il regime giuridico di protezione del
credito retributivo
• 1) La tutela nei
• 2) La tutela nei
confronti del
confronti dei terzi
debitore (il datore
(creditori del
di lavoro)
lavoratore)
1) La tutela nei confronti del
debitore (il datore di lavoro)
Quali emolumenti assiste?
• la retribuzione,
• il T.F.R.,
• il risarcimento del danno
Il privilegio generale sui
beni mobili: art. 2751 bis,
n.1, c.c.
Cos’è il privilegio?
per omissione contributiva e
licenziamento illegittimo
è una causa legittima di prelazione
accordata dalla legge in
considerazione della natura del
credito
il titolare del privilegio potrà essere
soddisfatto con precedenza rispetto
ad altri creditori (cdd. chirografari)
2) La tutela nei confronti dei terzi
(creditori del lavoratore)
Qual è la finalità di questa
tutela?
Impedire che i redditi di lavoro
vengano aggrediti
dai creditori del lavoratore per
il soddisfacimento dei loro crediti
La finalità si raccorda
alla funzione
che la Costituzione
assegna alla
retribuzione, quale mezzo
di sostentamento del lavoratore e della sua
famiglia (art. 36 Cost.)
2) La tutela nei confronti dei terzi
(creditori del lavoratore)
L’art. 545, 3° e 4° comma,
c.p.c.:
La parziale pignorabilità
del credito retributivo
Le somme dovute a titolo
di stipendio e le altre indennità
relative alla cessazione del
rapporto di lavoro possono
essere pignorate solo nella
misura stabilita dal giudice
se il pignoramento concerne
crediti alimentari, mentre non
potrà essere superata la misura
di un quinto se si procede per
crediti di diversa natura
(…Segue) 2) La tutela nei
confronti dei terzi (creditori del
lavoratore)
Anche il sequestro e la compensazione sono
ammessi negli stessi limiti consentiti per il
pignoramento
…segue: una conseguenza della
impignorabilità (art. 1246 c.c.)
“Poiché i crediti di lavoro non sono compensabili,
per il combinato disposto degli artt. 1246 n. 3
c.c. e 545 c.p.c., è illegittimo il comportamento
di una Banca, che, dovendo liquidare le
spettanze di fine rapporto a proprio dipendente,
da esse trattenga l'intero importo di un
finanziamento precedentemente concesso al
lavoratore”
(Trib. Roma 20 luglio 1999)
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7. Retribuzione II