Progetto:
“Osservatorio sui Sistemi Competitivi
Aziendali e del Territorio”
Seconda fase
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Progetto “ALLERT seconda fase”:
Osservatorio sui sistemi competitivi aziendali e del
territorio
Finanziato:
Regione Lazio - Assessorato alle PMI, Commercio e
Artigianato - Dipartimento economico e
occupazionale (delibera n. C0134 del 01.02.2010)
Docenti Universitari Responsabili area: n.5
Tutor: n. 12
Durata : mesi 12
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Area Giuridica
Metodologia
L’attività è stata condotta attraverso:
a)
l’analisi e l’approfondimento costante della giurisprudenza
e della dottrina inerenti agli ambiti della ricerca;
b)
il continuo monitoraggio delle novità legislative inerenti
agli ambiti della ricerca.
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Area Giuridica
Obiettivi
La ricerca, in linea di continuità con la I fase già sviluppata, si pone
l’obiettivo di fornire agli operatori gli strumenti per la conoscenza
degli specifici percorsi di risanamento, alternativi al fallimento,
utilizzabili nelle singole aree di crisi inerenti al territorio d’indagine.
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Risultati attesi
La ricerca intende offrire una attività di informazione ed
orientamento sugli strumenti di definizione della crisi,
che sappia tenere conto della natura, delle cause nonché
dello stadio della crisi stessa e degli specifici modelli di
definizione predisposti dal legislatore, nazionale e
regionale, rispetto alle aree ed ai settori relativi
all’ambito territoriale d’indagine. Ciò al fine di potere
offrire, sotto il profilo giuridico, un sostegno rispetto alla
analisi ed utilizzazione di detti modelli di prevenzione e
gestione delle crisi.
Rilevanza dell’attuale contesto
in relazione alle finalità
programmate:



Il gruppo di ricerca ha rivolto principalmente l’attenzione alla legge di
conversone n. 122 del 30 luglio 2010, dell’art. 48 del d.l. n. 78 d.l. 31
maggio 2010, n. 78, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica, con la quale sono state apportate
significative modifiche in tema di strumenti alternativi al fallimento
per la soluzione della crisi d’impresa, che sono orientate ad introdurre
ulteriori strumenti di “protezione” a favore dei soggetti coinvolti in
simili operazioni, quali:
1) l’ampliamento dell’ambito temporale dello schermo protettivo
originariamente di 60 giorni, che risulta invece esteso a tutta la fase di
trattativa per la formalizzazione dell’accordo di ristrutturazione;
2) l’esclusione dei reati di bancarotta semplice e preferenziale con
riferimento ai pagamenti ed alle operazioni compiuti in esecuzione di
un piano (art. 217, l.fall.).
3) la prededucibilità ai sensi dell’art. 111 l.fall.:
a) dei crediti derivanti da finanziamenti effettuati in qualsiasi
forma da banche e intermediari finanziari in esecuzione o
in funzione di un accordo di ristrutturazione o di un
concordato preventivo;
b) dei finanziamenti effettuati dai soci, fino alla concorrenza
massima dell’ottanta per cento del loro ammontare, in
deroga alle disposizioni di cui agli artt. 2467 e 2497quinques
c.c.;
c) dei compensi spettanti al professionista incaricato di
predisporre la relazione attestante la attuabilità/fattibilità
del piano.

Nel complesso le procedure
alternative alla dichiarazione di
fallimento


così come recentemente modificate, anche alla luce dell’ultimo
intervento legislativo, sembrano finalmente favorire il reperimento di
risorse finanziarie anche da parte di imprese che versano in uno stato
di crisi.
In particolare coloro che potenzialmente finanziano il piano di
ristrutturazione possono confidare nel dato che il finanziamento sarà:

A) “protetto” da eventuali revocatorie fallimentari;

B) non comporterà conseguenze civili e penali in caso di fallimento;

C) sarà prededucibile rispetto a tutti gli altri crediti.
Stato dell’arte

L’analisi si è quindi incentrata sulle variabili correlate
all’operazione di finanziamento quali:

A) i soggetti eroganti il finanziamento (banche, fornitori,
soci finanziatori);

B) le procedure che offrono maggiori tutele per tali
soggetti (ovvero i piani di ristrutturazione ex art. 182 bis,
l.fall., ed il concordato preventivo ex art. 160, l.fall.).
La proiezione di queste variabili sul
piano applicativo ha portato alle
seguenti considerazioni:
Con riferimento agli accordi di ristrutturazione:
 1) il finanziamento delle banche è specificamente prededucibile
ai sensi dell’art. 182 quater, l. fall., a condizione che sia
effettuato in esecuzione della domanda di omologazione
dell’accordo, ricomprendendosi in questa categoria crediti
erogati in qualsiasi forma, dai mutui, alle aperture di credito, dai
crediti “per cassa” a quelli “per firma”.
 Il finanziamento delle banche, è specificamente prededucibile ai
sensi dell’art. 182 quater, l. fall., a condizione che sia effettuato
in funzione della domanda di omologazione dell’accordo
 Non è necessario che il finanziamento sia erogato dopo
l’accordo con i creditori dovendosi ritenere sufficiente che
l’utilizzazione del finanziamento sia comunque previsto
dall’accordo come funzionale alla domanda di omologazione.

- Deve però verificarsi la condizione stringente
dell’omologazione dell’accordo (art. 182 quater, commi 1
e 2, l.fall.), necessaria affinché scatti il meccanismo della
prededuzione.
- Vi è altresì un margine di dubbio sull’operatività della
prededuzione in pendenza della definitività del decreto di
omologa.
2) Il finanziamento dei soci è prededucibile sino all’80%
dell’importo, anche in deroga agli artt. 2467 e 2497 c.c., e
conseguentemente:
 a) il 20% dell’importo resta inevitabilmente postergato
rispetto alla massa dei creditori;
 b) l’assimilazione ai crediti bancari (prededucibilità) è
prevista solo per quei finanziamenti dei soci concessi in
esecuzione del piano di ristrutturazione e non si estende a
tutti i finanziamenti dei soci.



La circostanza che siano prededucibili solo i finanziamenti
dei soci concessi in esecuzione dell’omologazione della
ristrutturazione (art. 182 quater, comma 1, l.fall.) non
implica la necessità che il finanziamento sia successivo
all’accordo.
Infatti, a tenore del V comma dell’art. 182 quater, l.fall.,
ove è previsto che i crediti relativi a erogazioni bancarie o
di soci sono esclusi dal computo della percentuale minima
dei crediti per accedere all’omologazione (art. 182 bis,
l.fall.) pari al 60% dei crediti, risulta che i crediti relativi ai
finanziamenti dei soci possono sussistere anteriormente
all’esecuzione dell’accordo.
Nulla statuisce la norma con riguardo però ai
finanziamenti rimborsati entro l’anno dalla dichiarazione di
fallimento per i quali è tuttavia potenzialmente operante la
revocatoria ex art. 2467 c.c.
•Con riferimento al concordato preventivo è emerso che:
◦ 1) i crediti professionali, ovvero quelli relativi ai
professionisti che assistono l’imprenditore nel tentativo
di accesso al concordato, sono prededucibili quando
abbiano un rapporto di funzionalità con la procedura
(art. 111, comma 2, l.fall.). Es: redazione, attestazione,
predisposizione documenti, presentazione della
domanda di concordato.
◦ 2) il finanziamento delle banche è specificamente
prededucibile ai sensi dell’art. 182 quater, l. fall., a
condizione che sia effettuato in esecuzione di un
concordato preventivo, ricomprendendosi in questa
categoria crediti erogati in qualsiasi forma, dai mutui,
alle aperture di credito, dai crediti “per cassa” a quelli
“per firma”.
- Nel caso in cui il finanziamento sia effettuato prima ed in
funzione della domanda di concordato occorre invece:
- a) che sia previsto nel piano di cui all’art. 160 l.fall.
- b) che la domanda di concordato sia accolta
- c) che il decreto di accoglimento preveda specificamente la
prededucibilità (art. 182 quater, comma 2, l.fall.).
◦ 3) I crediti relativi ai finanziamenti dei soci sono
prededucibili solo se in esecuzione del concordato
preventivo (art. 111, co. 2, l.fall.), mentre quelli effettuati
per favorire la presentazione della domanda sono
potenzialmente postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c. (art.
182 quater, comma 3, l.fall.).
◦ Anche in questo caso rimane aperto il problema
dell’operatività della revocatoria ex art. 2467 c.c. per quei
finanziamenti rimborsati entro l’anno dalla dichiarazione
di fallimento
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Presentazione Allert II