Figure di
imprenditore
Lorenzo Benatti
Parma, 16 settembre 2011
Classificazioni Imprenditori
• Oggetto:
– Commerciale,
– Agricolo.
• Dimensione:
– Piccolo,
– Non piccolo.
• Natura:
– Individuale,
– Collettivo,
– Pubblico.
Imprenditore commerciale - 2195
• Imprenditore commerciale (soggetto al relativo statuto
oltre che a quello dell'imprenditore in generale):
– «Sono soggette all’obbligo dell’iscrizione el registro
delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) Un’attività industriale diretta alla produzione di
beni e servizi;
2) Un’attività intermediaria nella circolazione dei
beni;
3) Un’attività di trasporto per terra, per acqua o
per aria;
4) Un’attività bancaria o assicurativa;
5) Altre attività ausiliarie alle precedenti.
– Le disposizioni della legge che fanno riferimento
alle attività e alle imprese commerciali si applicano,
se non risulta diversamente, a tutte le attività
indicate in questo articolo e alle imprese che le
esercitano».
Significato della definizione
dell’imprenditore commerciale
• Le ultime tre categorie possono essere
considerate già incluse nelle prime due, le quali
sono quelle che caratterizzano l’imprenditore
commerciale.
• Ma in cosa consistono:
– Carattere industriale?
– Carattere intermediario?
• La questione dell’imprenditore civile.
Imprenditore civile?
• Esistono imprese che non possono definirsi né
commerciali, né agricole? Si tratterebbe di figura
non prevista dalla legge (almeno esplicitamente).
• Vi siano figure di imprenditore (ex art. 2082) che
non possono essere considerate ne commerciali
(2195) o agricole (2135)? Una categoria innominata,
ottenuta residualmente? La risposta a questa
domanda dipende appunto dal significato da
attribuire ai n. 1 e 2 dell’art. 2195 c.c. da quella
generale dell’imprenditore, sottraendo quelle
dell’imprenditore agricolo e dell’imprenditore
commerciale.
Tesi a favore impresa civile
• L’industrialità va intesa nel suo significato tecnicoeconomico di attività che implichi l’impiego di materie
prime e la loro trasformazione in nuovi beni ad opera
dell’uomo. Attività intermediaria è solo quella nella
quale ricorre sia l’acquisto sia la vendita di beni.
• Sono perciò civili (secondo parte della dottrina), le
imprese che:
– producono beni senza trasformare materie prime
(miniere, caccia e pesca),
– producono servizi senza trasformazione, a parte
quelle indicate nei numeri 3 e 4 dell’art. 2195 c.c.
– vendonobeni propri,
– erogano credito con propri mezzi.
Tesi contraria ad impresa civile
(prevalente)
• L’industrialità sarebbe sinonimo di attività non agricola.
L’intermediazione sarebbe sinonimo di scambio.
• In sostanza l’art. 2195 c.c. finirebbe per stabilire che è
commerciale ogni attività che non venga qualificata
come agricola. Nessuno spazio per l’impresa civile.
• Il dualismo impresa agricola – impresa commerciale
troverebbe conferma in numerose norme.
• Si consideri che per il legislatore l’ipotesi di base è
quella dell’imprenditore commerciale, al cui statuto (più
rigoroso) sono sottratte alcune fattispecie che
costituiscono eccezioni allo schema base.
Importanza imprenditore agricolo
• Si applica lo statuto dell’imprenditore in generale.
• Si tratta di una definizione di carattere essenzialmente
negativo:
– Stabilire
quando
non
si
applica
lo
statuto
dell’imprenditore commerciale:
• iscrizione registro delle imprese, ma oggi ….
• obbligo tenuta contabilità, ma leggi fiscali ….
• soggezione procedure concorsuali (è l’aspetto
determinante).
– La questione dell’esistenza dell’impresa civile.
Imprenditore agricolo - 2135
• «È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività
connesse».
• «Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di
animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un
ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere
vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine».
• «Si intendono comunque connesse le attività esercitate dal
medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione,
trasformazione,
commercializzazione
e
valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenute
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura
di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature
o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola
esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del terreno e
del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità
come definite dalla legge».
Attività agricola essenziale
• Qualsiasi produzione di specie vegetali ed animali
in base al ciclo biologico (orticoltura, serre, vivai,
floricoltura, coltivazioni fuori terra, allevamenti
bestiame e animali da cortile anche in batteria,
allevamenti cavalli da corsa o animali da
pelliccia, acquacoltura).
• La silvicoltura implica la coltivazione del bosco
(non è attività agricola l’estrazione del legname
senza coltivazione del bosco).
• All’imprenditore agricolo è stato equiparato
l’imprenditore ittico (pesca in genere) dal D. Lgs.
18-05-2001, n. 226, art. 2).
Attività agricole per connessione (1)
a) Attività dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione,
commercializzazione
e
valorizzazione
di
prodotti
ottenuti
prevalentemente da un’attività agricola essenziale;
b) Attività dirette alla fornitura di beni o servizi
mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzatura
o risorse normalmente impiegate nell’attività
agricola
esercitata,
comprese
quelle
di
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale
e forestale e le attività agrituristiche (l.20-022006, n. 96).
Attività agricole per connessione (2)
•
Si tratta di attività che sarebbero commerciali, ma che sono
considerate agricole quando sono connesse ad un’attività agricola
essenziale. Devono sussistere tutte due questi requisiti:
– connessione soggettiva, chi esercita l’attività deve essere
imprenditore agricolo; tale connessione la legge ritiene sussista
anche
• per le cooperative e i consorzi tra agricoltori quando operano
prevalente con i soci o consorziati (art. 1, 2° co., d. lgs.
228/2001);
• soc. di persone o s.r.l., costituite da imprenditore agricoli
che
esercitano
esclusivamente
la
manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.
– connessione oggettiva, è necessario e sufficiente che si tratti di
attività inerenti prodotti ottenuti prevalentemente nell’esercizio
dell’attività agricola od ottenuti utilizzando prevalentemente
attrezzature o risorse dell’azienda agricola.
Piccolo imprenditore
• Si tratta ancora di uno statuto in deroga a quello
dell’imprenditore commerciale, anche se si tratta
di piccolo imprenditore commerciale.
• L’iscrizione nel registro delle imprese è comunque
prevista, ma solo con finalità di pubblicità
notizia.
• Il legislatore propone diverse figure di piccolo
imprenditore:
– art. 2083 c.c.,
– legge quadro artigianato,
– legge fallimentare.
Nozione civilistica di piccolo
imprenditore (art. 2083 c.c.)
• «Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività
professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e
dei componenti della famiglia».
• Si ritiene che il criterio delineato nell’ultima parte della norma
vada utilizzato per identificare le figure tipiche elencate nella
prima parte della norma. Per potersi parlare di piccolo
imprenditore ai sensi del c.c. devono ricorrere le seguenti
condizioni:
a) l’imprenditore presta la propria attività lavorativa
nell’impresa;
b) il suo lavoro (e quello dei familiari) nell’impresa deve
prevalere sia rispetto al lavoro prestato da terzi, sia rispetto al
capitale investito. La prevalenza non va intesa in senso
aritmetico, bensì qualitativo- funzionale.
Nozione fallimentare di piccolo
imprenditore (art, 1 l.f.)
Attivo patrimoniale annuo nei tre anni precedenti > €.
300.000,00;
• ricavi lordi annui nei tre anni precedenti > €, 200.000,00;
• esposizione debitoria > €. 500.000,00.
• Per non escludere la possibilità di essere dichiarati falliti
occorre dimostrare di non superare nessuna di queste
soglie.
•
•
•
•
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei
debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria
prefallimentare è complessivamente inferiore a €. 30.000,00 (art. 15,
9° co., l.f.).
I limiti quantitativi possono essere aggiornati ogni tre anni con
decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle
variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.
I limiti valgono tanto per le imprese individuali come per le società.
Ruolo dell’art. 2083 c.c.
• Per ciò che concerne la fallibilità si applica la
nozione di cui all’art. 1 l.f..
• La nozione dettata dall’art. 2083 si utilizza per
applicare la parte restante dello statuto
dell’imprenditore commerciale, ma ha perso
buona parte del proprio significato.
Nozione di artigiano nella legge
quadro (l. 08-08-1985, n. 443)
• La nozione dettata dalla legge quadro ha
rilevanza ai fini dell’applicazione della disciplina
speciale (spesso agevolativa) dettata dalla legge
stessa e del collegato obbligo di iscrizione
nell’albo delle imprese artigiane.
• Ma il privilegio artigiano?
Elementi qualificanti impresa
artigiana secondo legge quadro
• Oggetto dell’impresa: qualsiasi attività di produzione di
beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi.
• Ruolo dell’artigiano: deve svolgere in misura prevalente
il proprio lavoro, anche manuale, nel processo
produttivo, ma non è richiesto che il suo lavoro
prevalga sugli altri fattori produttivi.
• È previsto un limite massimo di numero dei dipendenti,
variabile in relazione alla tipologia dell’attività.
Società artigiana
• In base al testo originario della legge quadro la qualifica artigiana
spetta anche alle società cooperative o in nome collettivo, a
condizione che la maggioranza dei soci ovvero uno se sono due
svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo
produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione prevalente
sul capitale (il lavoro in genere, non solo quello dei soci).
• La qualifica artigiana è stata prima (l. 133/1997) estesa a s.r.l.
unipersonali e s.a.s. a condizione che il socio unico e tutti gli
accomandatari siano in possesso dei requisiti previsti per
l’imprenditore artigiano e non siano contemporaneamente socio
unico di altra s.r.l. o socio di altra s.a.s.
• Successivamente (l. 57/2001) la qualifica è stata estesa anche alle
s.r.l. pluripersonali, a condizione che la maggioranza dei soci,
ovvero uno se sono due svolga in prevalenza lavoro personale,
anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza
del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.
Artigiano e piccolo imprenditore
• La figura di artigiano delineata dalla legge quadro si distacca in
modo evidente da quella tratteggiata dall’art. 2083:
– elevato numero dipendenti,
– possibile assunzione di forme societarie,
• Lo scopo della legge quadro è dichiaratamente quello di fissare i
principi direttivi che dovranno essere osservati dalle regioni
nell’emanazione delle provvidenze connesse con l’iscrizione
nell’albo delle imprese artigiane. D’alta parte il rispetto dei
requisiti previsti dalla legge quadro non basta ad escludere
l’artigiano dello statuto dell’impresa commerciale, essendo
necessario che siano rispettati anche i requisiti di cui all’art.
2083 c.c.. Per la soggezione al fallimento si deve poi fare
riferimento ai parametri dettati dall’art. 1 l.f. a prescindere
dall’iscrizione all’albo delle imprese artigiane. Ne si può
affermare che le imprese ivi iscritte sono imprese civili,
mancando i requisito dell’industrialità.
Impresa familiare
• impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti
entro il terzo grado e gli affini fino al secondo
dell’imprenditore,
• art. 230-bis c.c.,
• è un'impresa individuale, non collettiva,
• non va confusa con piccola impresa,
• è un istituto a carattere obbligatorio
• non incide sulla titolarità dei beni aziendali,
• la gestione dell’impresa spetta all’imprenditore, solo
nelle scelte più rilevanti sono coinvolti i collaboratori,
• fallisce solo l’imprenditore.
Diritti collaboratori
• diritto al mantenimento,
• diritto di partecipazione agli utili,
• diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore
dell’azienda,
• diritto di prelazione sull’azienda in caso si divisione ereditaria o di
trasferimento (art. 732 c.c., tutela reale),
• diritto di partecipazione alle decisioni di gestione straordinaria
dell’imprese e ad alcune decisioni di particolare rilievo come
l’impiego degli utili e degli incrementi, la fissazione degli indirizzi
produttivi, la cessazione dell’impresa). In tali casi è previsto il
voto a maggioranza (per teste?).
• La partecipazione è trasferibile solo a familiari e con il consenso
unanime dei familiari già partecipanti.
• La partecipazione è liquidabile in denaro qualora cessi l’impresa.
Impresa coniugale (art. 177 c.c.)
• Aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il
matrimonio. In tal caso l’azienda è in comunione ed
entrambi i coniugi assumono la qualifica di imprenditori
(gestione e rappresentanza disgiunta per l’ordinaria
amministrazione e congiunta per la straordinaria). I
creditori possono rifarsi sui beni comuni, esauriti i quali
potranno agire su quelli personali di ognuno dei coniugi, ma
nella misura della metà del credito.
• Aziende costituite da uno dei coniugi prima del matrimonio
e successivamente gestite da entrambi. Entrambi i coniugi
sono imprenditori, ma la comunione riguarda solo gli utili e
gli incrementi.
• Si tratta di un’eccezione al principio generale che
l’esercizio in comune di un’impresa da luogo ad una società.
Impresa femminile (L. 25-02-95 n. 215)
• Caratterizzate da prevalente composizione femminile nel
capitale delle imprese collettive:
– società cooperative e società di persone costituite in
misura non inferiore al 60% da donne;
– società di capitali con i due terzi di donne detentrici
delle quote di partecipazione presenti nell’organo
amministrativo;
– imprese individuali gestite da donne.
• Per tali aziende sono previsti:
– contributi in conto capitale e a fondo perduto fino al 50%
delle spese di impianto e innovazione;
– contributi fino al 30% delle sepse di acquisizione di
servizi.
Impresa collettiva
• La forma tipica per l’esercizio collettivo dell’impresa è la società.
Ma non è l’unico.
• Le società si possono distinguere in
– società non commerciali (società semplice),
– società commerciali (tutte le altre).
• La società semplice può essere utilizzata per l’esercizio di attività
non commerciale (art. 2249 c.c.), le altre possono invece essere
utilizzate anche per attività non commerciali, per cui si può parlare
di:
– società di tipo commerciale che esercitano attività
commerciale,
– società di tipo commerciale che esercitano attività agricola.
Applicazione disciplina impresa
commerciale alle società
a) Parte dello statuto dell’impresa commerciale si applica
a tutte le società commerciali a prescindere
dall’oggetto (iscrizione registro imprese e tenuta
contabilità). Solo le imprese ad oggetto commerciale
sono soggette al fallimento ed alle altre procedure
concorsuali.
b) Nelle s.n.c. e s.a.s. parte dello statuto dell’impresa
commerciale è estesa anche ai soci (tutti nella s.n.c.,
gli accomandatari nella s.a.s.). Così la disciplina
relativa alla capacità per l’esercizio dell’impresa
commerciale si applica solo ai soci. Quella relativa al
fallimento si applica anche ai soci.
Impresa pubblica
• Lo stato e gli enti pubblici possono esercitare
l’impresa in tre modi:
– direttamente,
attraverso
proprie
strutture
(imprese organo), in tal caso l’esercizio delle
imprese è secondario ed accessorio,
– costituendo Enti pubblici economici, diffusi fino ai
primi anni 90, poi sono stati liquidati o trasformati
in s.p.a.,
– partecipando a società di diritto privato, in tal
caso l’impresa è soggetta alla disciplina propria.
Una norma particolare è prevista per la norma
degli organi sociali (art. 2449 c.c.).
Art. 2449 c.c.
• Nelle società con partecipazione dello stato o di
enti pubblici, lo statuto può ad essi (stato o enti
pubblici) conferire la facoltà di nominare un
numero di amministratori, sindaci o componenti
del consiglio di sorveglianza proporzionale alla
partecipazione al capitale sociale (1° co.).
• Tale clausola statutaria può essere prevista solo
negli statuti delle società che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio.
Enti pubblici economici
• Sono sottoposti allo statuto dell’imprenditore e, se
l’attività è commerciale, a quello dell’imprenditore
commerciale.
• Non sono soggetti al fallimento (art. 2221 c.c. e art.
1 l.f.), ma a liquidazione coatta amministrativa
disciplinata delle legge speciali.
Imprese organo
• Art. 2093 nei confronti delle imprese organo si applicano le
disposizioni del libro quinto c.c. “limitatamente alle
imprese da essi esercitate”. Tuttavia “sono salve le diverse
disposizioni di legge”.
• Sono implicitamente esonerate dall’iscrizione nel registro
delle imprese, i quanto prevista solo per gli enti pubblici
aventi come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
un’attività commerciale.
• Sono espressamente esonerati dalle procedure concorsuali
(art. 2221 c.c.).
• Saranno perciò soggette all’obbligo di redazione delle
scritture contabili, ma è prevalente la tesi contraria. Alle
imprese organo (commerciali) finirebbe per applicarsi solo
lo statuto dell’imprenditore in generale.
Impresa comunitaria
• Manca una nozione di impresa comunitaria.
• Se ne ha traccia nell’attività della commissione in materia
di antitrust e nelle decisioni, sullo stesso argomento, della
corte di giustizia.
• In campo comunitario è imprenditore chiunque svolga
un’attività economica ed operi sul mercato.
Imprese esercitate da associazioni e
fondazioni
• Anche associazioni e fondazioni possono porre in essere attività che
abbiano le caratteristiche dell’impresa ed in particolare di quella
commerciale.
– L’esercizio di attività commerciale da parte di questi enti, pur
presentandosi come strumentale rispetto al loro scopo
istituzionale, può anche essere l’oggetto principale od esclusivo
dell’ente. L’ente diventa imprenditore commerciale con tutte le
implicazioni che ciò comporta.
– L’esercizio dell’attività commerciale potrebbe essere anche solo
accessorio, ma anche in tali casi, essendoci professionalità, vi è
l’acquisto della qualità di imprenditore commerciale. Ma parte
della dottrina e la giurisprudenza sono di parere opposto
richiamando l’art. 2201 c.c.
• Si ritiene che il fallimento dell’associazione non riconosciuta non
comporti anche il fallimento degli associati (arg. Art. 147, 1° c., l.f.
e art. 9 d. lgs. 240/1991),
Impresa sociale
(d.lgs. 24-03-2006 n. 155)
• Art. 1: possono acquistare la qualifica di impresa sociale tutte le
organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un’attività
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio ei beni o
servizi di utilità sociale. I beni e servizi sono tassativamente indicati dal D.
lgs.
• L’impresa sociale non può avere scopo di lucro. Eventuali utili devono
essere utilizzati per lo sviluppo dell’attività statutaria. Attenzione!
L’impresa sociale è impresa ai sensi dell’art. 2082, perché:
– secondo Campobasso perché deve essere esercitata con modo
economico (i ricavi devono superare i costi);
– Secondo AAVV perché si verifica un lucro oggettivo consistente
nell’utilità sociale perseguita dall’impresa sociale.
• Il patrimonio non può essere distribuito a quanti fanno parte
dell’organizzazione, né durante l’attività né al momento dello
scioglimento.
• Sono posti vincoli alle operazioni straordinarie per tutelare lo scopo non
lucrativo.
Forma dell’impresa sociale
• L’impresa sociale può essere organizzata in qualsiasi
forma, compresa l’associazione. In particolare
possono essere impiegati tutti i tipi societari. La
disciplina della forma adottata troverà applicazione
tutte le volte che non è derogata da quella speciale
dell’impresa sociale. Secondo AAVV è esclusa la
possibilità dell’impresa sociale individuale.
• Più imprese sociali possono costituire un gruppo di
imprese.
• Non possono essere qualificate imprese sociali le
amministrazioni pubbliche e le organizzazioni che
erogano beni e servizi a favore dei propri associati.
Responsabilità per le obbligazioni
• Se la società ha adottato un modello che prevede la
responsabilità illimitata dei partecipanti (società di
persone), dal momento dell’iscrizione nel registro
delle imprese, risponde solo la società con il suo
patrimonio se ha un patrimonio netto superiore a
20.000 Euro. Se il patrimonio diminuisce per
perdite di oltre un terzo al di sotto dei 20.000 Euro,
delle
obbligazioni
assunte
risponde
anche
personalmente e solidalmente chi ha agito in nome
e per conto dell’imprese, non gli altri soci.
Disciplina speciale
• Le imprese sociali qualsiasi attività esercitino:
– devono costituirsi per atto pubblico, osservando le prescrizioni
della legge speciale circa il contenuto dell’atto costitutivo,
– l’atto costitutivo deve prevedere la separazione della revisione
legale dei conti dal controllo gestionale. Deve essere prevista la
nomina di uno o più sindaci incaricati del controllo gestionale. Il
controllo contabile è affidato a revisori iscritti nel registro dei
revisori qualora siano superati i limiti previsti per la redazione del
bilancio in forma abbreviata, salvo l’applicazione delle norme
specifiche delle norme di capitali, qualora si adotti tale forma.
– devono iscriversi in un’apposita sezione del registro delle imprese,
– devono redigere le scritture contabili,
– in caso di fallimento sono soggette a liquidazione coatta
amministrativa invece che a fallimento,
– sono soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro che può
disporre la perdita dei requisiti e quindi la cancellazione dal
registro.
Figure di
imprenditore
Lorenzo Benatti
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