Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza dello stabilimento ex SAPA
Fase 3: rimozione e destinazione a smaltimento e/o recupero dei cumuli"
Relazione di caratterizzazione dei rifiuti
Comune di Adelfia
Indice
PREMESSA ............................................................................................................... 3 1 CENNI SULLA RICOSTRUZIONE STORICA DEI MATERIALI
PRODOTTI E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLO STABILIMENTO EX
SAPA............................................................................................................... 4 2 CARATTERIZZAZIONE DEI CUMULI ............................................................ 5 3 CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO ............................................................... 11 4 ALLEGATI ..................................................................................................... 16 4.1 ALLEGATO 1: relazione tecnica di ricostruzione storica delle tipologie di materiali
trattati nell’opificio SAPA sulla base della documentazione della Procura ............................. 16 ALLEGATO 2: Pareri ed interpretazioni dei Rapporti di Prova dei campioni ex Sapa............ 17 ALLEGATO 3: Certificati dI analisi emessi dal laboratorio AMBIENTALE Srl. ....................... 18 4.2 4.3 ECO-LOGICA
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Fase 3: rimozione e destinazione a smaltimento e/o recupero dei cumuli"
Relazione di caratterizzazione dei rifiuti
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PREMESSA
Il presente elaborato costituisce la relazione di caratterizzazione del materiale che
costituisce i cumuli giacenti nello stabilimento ex SAPA sito nel Comune di Adelfia, in
provincia di Bari.
L'Amministrazione Comunale di Adelfia, con Determinazione gestionale n. 728 del 27
giugno 2013 ha affidato alla società ECO-logica srl le attività di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei
lavori, misura e contabilità, e tutte le attività connesse e correlate ai lavori di "Messa in
sicurezza di emergenza del sito ex SAPA, Fase 3: Rimozione e destinazione a
smaltimento e/o recupero dei cumuli".
Il sito in esame è sede dell’ex opificio “SAPA Srl”, ubicato a circa 2,3 km a sud del
centro urbano di Adelfia in provincia di Bari, sulla strada provinciale S.P. 83 AdelfiaAcquaviva. L’ex opificio, utilizzato per la produzione di fertilizzanti ed ammendanti, è
stato sequestrato poiché sede di gestione e smaltimento illecito di rifiuti di varia natura,
anche di origine industriale.
L’attività relativa ai lavori di messa in sicurezza di emergenza dello stabilimento ex
SAPA è stata strutturata nelle seguenti fasi procedurali:
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Smassamento e raffreddamento dei cumuli giacenti all’interno dello
stabilimento;
Caratterizzazione dei cumuli secondo le norme UNI 10802:2004;
Rimozione e destinazione a smaltimento e/o recupero dei cumuli stessi.
A seguito delle prime due fasi che si sono concluse con la realizzazione di cumuli
smassati, stabilizzati, campionati e classificati, si procede con la progettazione della
fase 3 nell'ambito della quale il materiale raccolto in cumuli verrà rimosso e destinato a
smaltimento e/o recupero in idonei impianti, secondo la normativa vigente.
Nella presente relazione sono indicati i criteri con cui è stata effettuata la
caratterizzazione del materiale ai sensi del D.Lgs 152/06 e del D.M. 27/09/10, a cura
del laboratorio Ambientale Srl con sede in Lecce al viale Gran Bretagna 9, su incarico
conferito con Determinazione Gestionale n. 43 del 15/01/2013, nonché le modalità con
cui è stato assegnato il codice CER al rifiuto in oggetto.
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1 CENNI SULLA RICOSTRUZIONE STORICA DEI
MATERIALI PRODOTTI E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
DALLO STABILIMENTO EX SAPA
Il punto di partenza per la caratterizzazione dei rifiuti e l'assegnazione del relativo
codice CER è conoscere l'origine del rifiuto ed il processo produttivo che l'ha generato,
nonché l’esecuzione delle analisi chimiche di laboratorio ai sensi del D.Lgs 152/06 e
del D.M. 27 settembre 2010 - Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in
discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio 3 agosto 2005.
Per tale ragione è stata realizzata una ricostruzione storica della tipologia di materiale
trattato nell’impianto Sapa di Adelfia, sulla base dei documenti disponibili consultati
presso la Procura, poiché lo stabilimento ex SAPA srl è attualmente oggetto di un
procedimento penale (5895/00-21). La documentazione raccolta è ritenuta utile per la
caratterizzazione del materiale presente nelle aree esterne, per la classificazione dei
rifiuti secondo le normative attuali e quindi per l’attribuzione del codice CER.
In data 3/10/2005 è stata emessa Ordinanza di misure cautelari personale e Decreto di
sequestro preventivo. Tra i diversi reati contestati vi è “ricevere centinaia di tonnellate
di rifiuti pericolosi e speciali, prevalentemente fanghi industriali, senza autorizzazione,
utilizzati per la produzione di compost per l’agricoltura”.
I documenti raccolti e consultati sono:
1) Ordinanza misure cautelari e Decreto di sequestro. Tribunale Civile e Penale di
Bari. Sezione del Giudice per le indagini preliminari. 3/10/2005
2) Nota del NOE del 20/12/202
3) Verbale di sequestro N.825/2005
4) Verbale di sequestro di concime n. 2005/15
5) Nota Ministero Politiche Agricole Prot.3002
6) Verbale di sequestro 2005/551
In base ai dati estrapolati dai documenti precedentemente menzionati si può
considerare che i rifiuti conferiti alla SAPA ed implementati nella produzione di concimi
ed ammendanti siano stati:

Fanghi dal trattamento delle acque reflue urbane (CER 190805 ) 46%

Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali diversi da
190811 (CER 190812 ) 17%

Fanghi lav.origine animale 17%

Altri di origine animale o vegetale 20%
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Ricostruendo a ritroso il processo produttivo dello stabilimento, si ipotizza che i rifiuti in
ingresso venissero scaricati in un’area centrale da dove venivano prelevate e miscelate
con le altre masse al fine di preparare le miscele omogenee da avviare a
compostaggio.
Una volta preparate le mescole le masse venivano disposte sul piazzale retrostante
l’opificio in cumuli altri 3-4 metri circa e rivoltate periodicamente con escavatore
rivoltatrice. Al termine della stabilizzazione il prodotto veniva essiccato, granulato ed
essiccato nell’apposita linea produttiva ubicata all’interno del capannone.
Dopo la fase di essiccazione vi era, probabilmente, un vaglio rotante per l’eliminazione
delle plastiche e dei materiali ingombranti eventualmente presenti. Il prodotto finito
veniva insaccato per la consegna ai rivenditori, i sacchi venivano impilati nel piazzale
antistante le aree di lavorazione.
Il ciclo di lavorazione era finalizzato alla produzione di ammendanti conformi alla Legge
748/1984 ed in particolare:

Ammendante compostato misto (denominazioni commerciali: BIOMUS)

Concimi organici azotati (denominazioni commerciali: BIOLFERT 8.0.0, BIOLFERT
7.5.5, BIOLFERT 3.2.2, BIOLFERT 3.0.6, BIOLFERT 5-7-0)

Concimi organici NP

Concimi organici NPK

Concimi organo minerali NP (denominazioni commerciali: COMPOFERT 10 25)

Concimi organo minerali NPK (denominazioni commerciali: COMPOFERT 15-7-8s,
COMPOFERT 51015s), COMPOFERT 8-18-8s)
Il bruciatore dell’essicazione era alimentato a sansa esausta (in base a quanto
accertato il combustibile usato era farine animali) e le relative ceneri venivano
riutilizzate nel ciclo produttivo per la formazione delle mescole da avviare a
compostaggio.
In allegato alla presente relazione (Paragrafo 4.1) la “Relazione tecnica di ricostruzione
storica delle tipologie di materiali trattati nell’impianto sulla base della documentazione
della Procura”, nella quale sono descritte le informazioni desunte dagli atti della
procura circa le caratteristiche merceologiche dei materiali prodotti dallo stabilimento
ex SAPA e le ipotesi fatte sul suo ciclo produttivo.
2 CARATTERIZZAZIONE DEI CUMULI
A seguito delle operazione di smassamento e raffreddamento dei cumuli che hanno
costituito la fase 1 dei lavori di messa in sicurezza di emergenza dello stabilimento ex
SAPA, si è proceduto con la fase 2 “Caratterizzazione cumuli secondo le norme UNI
10802” nell'ambito della quale sono state condotte tutte le operazioni di
caratterizzazione del materiale secondo i criteri e le metodologie indicate dalla norma
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UNI 10082. Il materiale è stato campionato conformemente a quanto indicato nel Piano
di Campionamento ed è stato sottoposto ad analisi chimiche a cura del laboratorio
Ambientale Srl. I campioni prelevati da ciascun cumulo, sono stati sottoposti alle analisi
chimiche per la caratterizzazione di base, ai sensi del D.M. 27/09/2010 e, sottoposti al
test di cessione per stabilirne la pericolosità.
Ai fini di una completa caratterizzazione del rifiuto giacente nello stabilimento ex SAPA,
sono state eseguite le determinazioni analitiche elencate in Tabella 1, necessarie per
la classificazione della pericolosità del rifiuto.
Tabella 1: Determinazioni analitiche condotte per la caratterizzazione di base del rifiuto e
l’attribuzione delle caratteristiche di pericolosità.
Parametro
Amianto
Densità
pH
Punto di infiammabilità
Residuo a 105°C e 600°C
Composti del cromo esavalente
PCB e/o PCT
Tetrabromodifeniletere, Pentabromodifeniletere, Esabromodifeniletere, Eptabromodifeniletere, Acido
Perfluorottano, Sulfonato e suoi derivati, DDT, Clordano, Lindano, Alfa-Esaclorocicloesano, BetaEsaclorocicloesano, Esaclorocicloesano (miscela di isomeri), Dieldrin, Endrin, Eptacloro,
Esaclorobenzene, Clordecone, Aldrin, Pentaclorobenzene, Nirex, Toxafene, Esabromobifenile
Diossine e Furani
Idrocarburi alifatici C5-C8
Idrocarburi aromatici C9-C10 (Cumene, Dipentene e Naftalene)
Benzo[a]antracene
Dibenzo[a,h]antracene
Benzo[a]pirene
Benzo[e]acefenantrilene
Benzo[j]fluorantene
Benzo[k]fluorantene
Benzo[e]pirene
Crisene
IPA totali (Sommatoria di Naftalene, Benzo[a]antracene, Benzo[b]fluorantene (o
benzo[e]acefenantrilene), Benzo[j]fluorantene, Benzo[k]fluorantene, Benzo[a]pirene, Benzo[e]pirene,
Crisene, Dibenzo[a,h]antracene)
Idrocarburi pesanti C10-C14
Idrocarburi totali
Alluminio; Antimonio e suoi composti; Composti dell’Argento; Arsenico e suoi composti; Composti del
Bario; Berillio e suoi composti; Bismuto; Boro; Cadmio e suoi composti; Cobalto e suoi composti;
Cromototale; Ferro; Manganese; Mercurio; Molibdeno; Nichel e suoi composti; Piombo e suoi composti;
Rame e suoi composti; Selenio e suoi composti; Stagne e suoi composti; Tallio e suoi composti;
Tellurio e suoi composti; Vanadio e suoi composti; Zinco e suoi composti,
Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xilene, Stirene, Cloromentano, Diclorometano, Triclorometano,
Cloruro di vinile, 1,2 dicloroetano, 1,1 dicloroetilene, 1,2 dicloropropano, 1,1,2 tricloroetano,
Tricloroetilene, 1,2,3 tricloropropano, 1,1,2,2 tetracloroetano, Tetracloroetilene, 1,1 dicloroetano, 1,2
dicloroetilene, 1,1,1 tricloroetano, Tribromometano, 1,2 dibromoetano, Dibromoclorometano;
Bromodiclorometano, Monoclorobenzene, 1,2 diclorobenzene, 1,4 diclorobenzenen, 1,2,4
triclorobenzene
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L’art. 6 del D.M. 27/09/2010 stabilisce che nelle discariche per rifiuti non pericolosi
sono smaltiti rifiuti con le seguenti caratteristiche:

aventi una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%;

e che sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3, presentino un eluato
conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 del D.M. 27/09/2010.
Nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono, altresì, smaltiti rifiuti pericolosi stabili
non reattivi (ad esempio, sottoposti a processo di solidificazione/stabilizzazione,
vetrificati) che:

abbiano una concentrazione in carbonio organico totale (TOC) non superiore al
5%;

abbiano il pH non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza secca non inferiore
al 25%;

e che sottoposti a test di cessione di cui presentino un eluato conforme alle
concentrazioni fissate in tabella 5° del D.M. 27/09/2010.
Sempre in base all’art. 6 del D.M. 27/09/2010, inoltre, in discarica per rifiuti non
pericolosi è vietato smaltire rifiuti con le seguenti caratteristiche:

contengano PCB (come definiti dal D.lgs. 22/05/1999, n. 209) in concentrazione
superiore a 10 mg/kg;

contengano diossine o furani (calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla
tabella 4 del D.M. 27/09/2010) in concentrazioni superiori a 0,002 mg/kg;

contengano inquinanti organici persistenti di cui al Regolamento CE n.850/2004 e
successive modificazioni in concentrazioni superiori ai limiti di cui all'allegato IV del
medesimo regolamento.
L’art. 8 del D.M. 27/09/2010 stabilisce che nelle discariche per rifiuti pericolosi sono
smaltiti i rifiuti pericolosi che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

contengano PCB in concentrazione non superiore a 50 mg/kg;

contengano diossine o furani (calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla
tabella 4 del D.M. 27/09/2010) in concentrazioni non superiori 0,01 mg/kg;

che abbiano una percentuale di sostanza secca sul tal quale non inferiore al 25%;

che abbiano una concentrazione di carbonio organico totale (TOC) non superiore al
6%;

e che sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentino un eluato
conforme alle concentrazioni fissate in tabella 6 del D.M. 27/09/2010.
L’allegato 3 del D.M. 27/09/2010 prescrive che le prove di eluizione per la verifica dei
parametri previsti dalle tabelle 2, 5, 5a e 6, dello stesso decreto, siano effettuate
secondo le metodiche della Norma UNI 10802, la quale a sua volta per l’analisi degli
eluati rimanda alla norma UNI EN 12457-2. In Tabella 2 sono riportati i parametri da
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rilevare nell’eluato e i relativi valori limite per l’accettabilità del rifiuto nelle discariche
per rifiuti non pericolosi e pericolosi contenuti nelle tabelle 5, 5a e 6 del D.M. del
27/09/2010.
Tabella 2: Limiti di concentrazione per l’ammissibilità dei rifiuti in discarica ai sensi del
D.M. 27/09/2010.
Parametri
As
Ba
Cd
Cr totale
Cu
Hg
Mo
Ni
Pb
Sb
Se
Zn
Cloruri
Fluoruri
Solfati
Indice Fenolo
DOC
TDS
Limiti di
concentrazione
nell'eluato per
l'accettabilità' in
discariche per rifiuti
inerti (Tab. 2 D.M.
27/09/2010)
0,05
2
0,004
0,005
0,2
0,001
0,05
0,04
0,05
0,006
0,01
0,4
80
1
100
0,1
50
400
L/S = 10 l/kg (mg/l)
Limiti di
Limiti di
concentrazione
concentrazione
nell'eluato per
nell'eluato per
l'accettabilità di rifiuti
l'accettabilità in
pericolosi stabili non
discariche per rifiuti
reattivi in discariche
non pericolosi (Tab.
per rifiuti non
5 D.M. 27/09/2010)
pericolosi (Tab. 5a
D.M. 27/09/2010)
0,2
0,2
10
10
0,1
0,1
1
1
5
5
0,02
0,02
1
1
1
1
1
1
0,07
0,07
0,05
0,05
5
5
2.500
1.500
15
15
5.000
2.000
100
80
10.000
6.000
Limiti di
concentrazione
nell'eluato per
l'accettabilità in
discariche per rifiuti
pericolosi (Tab. 6
D.M. 27/09/2010)
2,5
30
0,5
7
10
0,2
3
4
5
0,5
0,7
20
2.500
50
5.000
100
10.000
I cumuli smassati sono n.20, ciascuno di essi è stato campionato mediante un
campionamento di tipo sistematico, nell'ambito del quale è stato effettuato il prelievo di
incrementi da un lotto ad intervalli di spazio regolari e prestabiliti. Ciascun cumulo o
parte di esso ha costituito i singoli lotti di campionamento, suddivisi secondo una griglia
regolare, i cui nodi corrispondevano ai singoli punti di campionamento degli incrementi,
che hanno costituito i campioni finali. La regolarità delle distanze tra i punti di
misurazione ha consentito che ogni lotto fosse campionato interamente ed in modo
uniforme.
In Figura 1 è riportato lo schema delle determinazioni analitiche che sono state
effettuate sui campioni in esame; è stata valutata l'ammissibilità in discarica mediante
test di cessione relativamente ai rifiuti pericolosi come segnalato di seguito.
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Figura 1 Schema delle determinazioni analitiche effettuate per la caratterizzazione rifiuto
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A seguito degli esiti delle analisi effettuate dal Laboratorio “Ambientale srl” sui campioni
prelevati presso il cantiere ex-Sapa di Adelfia, è stato espresso un parere dal
laboratorio circa la classificazione di pericolosità o meno dei rifiuti analizzati, tale
relazione è allegata alla presente relazione al paragrafo 4.2.
Per ogni cumulo è stato emesso un certificato di caratterizzazione del materiale ai
sensi delle norme UNI 10802, come segue:
 Rapporto di prova n. 2/Comune di Adelfia/022004/13 del 20/02/2013 – Prelievo al
cumulo 6 del 01/02/2013;

Rapporto di prova n. 3/Comune di Adelfia/022005/13 del 20/02/2013 – Prelievo al
cumulo 7 del 05/02/2013;

Rapporto di prova n. 5/Comune di Adelfia/030418/13 del 04/03/2013 – Prelievo al
cumulo 4 del 28/01/2013;

Rapporto di prova n. 6/Comune di Adelfia/030419/13 del 04/03/2013 – Prelievo al
cumulo 1 del 30/01/2013;

Rapporto di prova n. 7/Comune di Adelfia/030420/13 del 04/03/2013 – Prelievo al
cumulo 2 del 30/01/2013;

Rapporto di prova n. 8/Comune di Adelfia/030421/13 del 04/03/2013 – Prelievo al
cumulo 3 del 30/01/2013;

Rapporto di prova n. 9/Comune di Adelfia/030422/13 del 04/03/2013 – Prelievo al
cumulo 9 del 11/02/2013;

Rapporto di prova n. 10/Comune di Adelfia/031338/13 del 13/03/2013 – Prelievo al
cumulo 8A del 07/02/2013;

Rapporto di prova n. 11/Comune di Adelfia/031339/13 del 13/03/2013 – Prelievo al
cumulo 8B del 11/02/2013;

Rapporto di prova n. 12/Comune di Adelfia/031340/13 del 13/03/2013 – Prelievo al
cumulo 5 del 15/02/2013;

Rapporto di prova n. 13/Comune di Adelfia/031341/13 del 13/03/2013 – Prelievo al
cumulo 10 del 15/02/2013;

Rapporto di prova n. 14/Comune di Adelfia/031342/13 del 13/03/2013 – Prelievo al
cumulo 11 del 15/02/2013,

Rapporto di prova n. 15/Comune di Adelfia/031343/13 del 13/03/2013 – Prelievo al
cumulo 12 del 20/02/2013;

Rapporto di prova n. 16/Comune di Adelfia/031344/13 del 13/03/2013 – Prelievo al
cumulo 18A del 20/02/2013;

Rapporto di prova n. 17/Comune di Adelfia/031345/13 del 13/03/2013 – Prelievo al
cumulo 18B del 28/02/2013;

Rapporto di prova n. 18/Comune di Adelfia/031346/13 del 13/03/2013 – Prelievo al
cumulo 13 del 28/02/2013;
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
Rapporto di prova n. 19/Comune di Adelfia/031347/13 del 13/03/2013 – Prelievo al
cumulo 19 del 28/02/2013;

Rapporto di prova n. 20/Comune di Adelfia/031348/13 del 13/03/2013 – Prelievo al
cumulo 20 del 28/02/2013;

Rapporto di prova n. 21/Comune di Adelfia/031349/13 del 13/03/2013 – Prelievo al
cumulo 17 del 28/02/2013;

Rapporto di prova n. 22/Comune di Adelfia/031350/13 del 13/03/2013 – Prelievo al
cumulo 14A del 28/02/2013;

Rapporto di prova n. 23/Comune di Adelfia/031351/13 del 13/03/2013 – Prelievo al
cumulo 14B del 28/02/2013;

Rapporto di prova n. 24/Comune di Adelfia/031352/13 del 13/03/2013 – Prelievo al
cumulo 15 del 01/03/2013;

Rapporto di prova n. 25/Comune di Adelfia/031353/13 del 13/03/2013 – Prelievo al
cumulo 16 del 01/03/2013;
I certificati di laboratorio delle analisi chimiche relative ai cumuli da smaltire, sono
raccolti nell'allegato al paragrafo 4.3 alla presente relazione.
Dallo studio dei risultati delle analisi effettuate al fine di verificare la pericolosità dei
rifiuti tal quale si evince come le maggiori criticità ritrovate riguardano i valori anomali
riscontrati per i parametri cromo, nichel e zinco; e nell’analisi dell’eluato per
verificarne l’eventuale ammissibilità in discaricasi sono riscontrati valori anomali di
DOC e cromo.
Sono state riscontrate anomalie, con buona approssimazione, su tutti i campioni
analizzati; tale condizione induce ad ipotizzare che sia stato effettuato un sistematico
utilizzo di materie prime con delle criticità durante il processo produttivo.
3 CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO
Per la classificazione del materiale contenuto nei cumuli si è fatto riferimento ai criteri
ed alle metodologie contenute nel documento "La classificazione dei rifiuti" a cura
dell'ARPA Veneto, marzo 2008.
Lo scopo della classificazione è quello di stabilire se il rifiuto è pericoloso o non
pericoloso e quindi di associare al rifiuto il corrispondente codice CER. Tale
classificazione è indispensabile ai fini del corretto recupero/smaltimento e si basa sulla
origine del rifiuto o sul contenuto di sostanze pericolose, determinato a seguito
dell’analisi di laboratorio.
La classificazione dei rifiuti pericolosi vigente dal 01/01/2002 a seguito dell’introduzione
della Decisione 2000/532/CE e s.m.i. si basa sul criterio dell’origine/provenienza del
rifiuto o, nel caso di “voci a specchio”, sulla presenza di sostanze pericolose. Solo nel
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Fase 3: rimozione e destinazione a smaltimento e/o recupero dei cumuli"
Relazione di caratterizzazione dei rifiuti
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caso di voci speculari, ai fini della classificazione del rifiuto come pericoloso, si fa
riferimento a concentrazioni limite di sostanze pericolose presenti nel rifiuto.
Un rifiuto è identificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate
concentrazioni (ad es. concentrazioni in peso), tali da conferire al rifiuto in questione
una o più delle proprietà di cui all’Allegato III della Direttiva 91/689/CE del Consiglio
(riportato integralmente nell’allegato I alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06).
La normativa europea (Direttiva 91/689/CEE) ed italiana di recepimento (D.Lgs.
152/06) identificano come pericoloso il rifiuto del quale si può dimostrare che “possiede
una o più delle caratteristiche di pericolosità (Classi H)”.
Le tipologie di pericolosità sono:

Pericoloso per le caratteristiche chimico - fisiche

Pericoloso per l’effetto sulla salute umana

Pericoloso per l’effetto sull’ambiente
L’assegnazione del codice CER deve quindi seguire una sequenza logica precisa, per
stabilire:
1° la Categoria Produttiva
2° l’Attività Produttiva
3° la composizione e caratteristica specifica
4° la classificazione di pericolosità
5° il CER ottimale
Se si è in presenza di un CER a “specchio”, la determinazione della classificazione di
pericolosità comporta l’assegnazione al rifiuto del codice relativo al rifiuto pericoloso.
In riferimento al documento "La classificazione dei rifiuti" a cura dell'ARPA Veneto, nel
caso di rifiuti contenenti metalli, come nel caso in esame, è suggerita una particolare
procedura di classificazione di seguito riportata.
Per le categorie di rifiuti pericolosi che presentano “voci a specchio” ai fini della
classificazione si deve considerare, in tutti i casi in cui non sia possibile effettuare la
speciazione chimica dei metalli, l’ipotesi più restrittiva prevista dalla normativa sulla
classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose di cui alla Dir. 67/548/CEE e
successivi adeguamenti.
Per poter correttamente effettuare una classificazione dei rifiuti è necessario conoscere
il ciclo di produzione o di consumo che ha generato il rifiuto, al fine di poter conoscere
le sostanze potenzialmente presenti nel rifiuto stesso e indirizzare la ricerca
unicamente verso tali sostanze.
Per le “voci a specchio” relativamente a rifiuti contenenti metalli, si possono ipotizzare
tre scenari riportati in Figura 2.
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Figura 2 Scenari relativi alle voci a specchio dei codici CER per rifiuti contenenti metalli
SCENARIO A: Gli elementi presenti nel rifiuto sono noti e sono etichettati pericolosi ai
sensi della normativa vigente in materia di “classificazione etichettatura e imballaggio
delle sostanze pericolose (direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed
integrazioni)”, sia per la famiglia generica che come singoli composti.
Tale scenario, di più facile interpretazione, è quello per il quale le sostanze presenti
sono note e sono etichettate con simboli di pericolo per i quali la Decisione
2000/532/CE e s.m.i. ha previsto una concentrazione limite. Per quanto concerne la
ricerca dei microinquinanti metallici e metalloidi, si osserva che si possono avere due
casi, e precisamente:
 CASO 1: Presenza di un metallo o metalloide per i quali la normativa vigente
prevede una classificazione anche della “ famiglia generica del metallo e suoi
composti”. E’ il caso di: arsenico; cadmio; antimonio; stagno (per i composti
stannorganici); bario; piombo; selenio; berillio; cromo esavalente.
Tale caso realmente comprende due possibilità, e precisamente:
CASO 1a): è noto che nel rifiuto vi è la presenza di uno dei composti dei
metalli e metalloidi sopraccitati, per i quali è prevista una specifica
classificazione. In questo caso, ancorché vi sia la classificazione
della famiglia dei composti generici del metallo/metalloide, la
determinazione analitica andrà eseguita per la ricerca del singolo
composto classificato, secondo la procedura esemplificata di
seguito al CASO 2.
CASO1b): non è noto se nel rifiuto vi è o meno uno specifico composto dei
metalli /metalloidi sopraccitati, bensì si sospetta comunque la
presenza di uno dei metalli/metalloidi sopraccitati. In questo caso,
se non è possibile in altro modo determinare o escludere la
presenza dello/i specifico/ci composto/i, allora sarà confrontata la
concentrazione limite relativa alla classe di pericolo assegnata alla
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
concentrazione limite più restrittiva prevista per il metallo e/o i suoi
composti.
CASO 2: Presenza di un metallo o metalloide per i quali la normativa vigente
prevede una classificazione di alcuni composti che esso può formare. E’ il caso ad
esempio del Nichel per il quale la normativa vigente classifica alcuni composti
(Monossido, Diossido, Triossido di Ni; Solfuro, Disolfuro di Ni; Diidriossido di Ni;
Solfato di Ni e Carbonato di Ni).
In tali casi, ove si sospetti la presenza di composti di detti metalli, si dovrà procedere,
ove possibile, alla ricerca del singolo composto, oppure nel caso in cui non sia
possibile la ricerca del singolo composto (non esistenza metodica analitica; non
disponibilità strumentazione necessaria; ecc.) si potrà, in via cautelativa, effettuare la
ricerca del metallo/metalloide, tramite tecniche spettrografiche e, poi, con calcolo
stechiometrico riferire la concentrazione riscontrata al peso molecolare del singolo
composto potenzialmente presente, e confrontare il risultato ottenuto con la relativa
concentrazione limite.
SCENARIO B: Le sostanze contenute nel rifiuto sono note e sono etichettate
pericolose con simboli per i quali la decisione 2000/532/CE e successive modifiche e
integrazioni, non prevede concentrazioni limite, è il caso ad esempio della caratteristica
di pericolo “ECOTOSSICO”.
La Decisione 2000/532/CE e s.m.i. ha previsto la definizione di concentrazioni limite
unicamente per le caratteristiche di pericolosità H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10 e H11,
mentre per le altre caratteristiche di pericolosità H1 (Esplosivo) H2 (Comburente); H9
(Infettivo); H12 (A contatto con acqua aria o un acido sprigionano gas tossico o molto
tossico); H13 (Dopo eliminazione possono dare origine ad un’altra sostanza con
caratteristiche di pericolosità); H14 (Ecotossico) non è stata definita alcuna
concentrazione limite.
In particolare per la classe di pericolo “Ecotossico”, in attesa che nell’ambito della
normativa specifica sui rifiuti vengano definiti criteri per tale classe di pericolo, si
possono adottare i criteri di classificazione stabiliti dalla Direttiva 1999/45/CE e s.m.i.
per la classificazione/etichettatura dei preparati pericolosi basati sull’attribuzione di
limiti percentuali ai componenti classificati tossici per l’ambiente.
SCENARIO C:Le sostanze contenute nel rifiuto non sono note.
Questo scenario fa riferimento a “rifiuti abbandonati”. In tale caso si potrà procedere
alla ricerca analitica di tutti i metalli e metalloidi, ove le concentrazioni sono vicine allo
0,1% (come concentrazione più restrittiva e cautelativa) si dovranno effettuare, ove
possibile, determinazioni analitiche più sofisticate al fine di individuare la presenza di
singoli composti classificati (Vedi scenario A e B).
In questi casi, tuttavia, considerata la tempistica e l’incertezza dei risultati, nonché la
necessità di dover eventualmente ricorrere a metodiche non consolidate, sarà utile
effettuare un bilancio costi/benefici, nel senso se sia conveniente l’esecuzione di
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lunghe e costose analisi, oppure classificare il rifiuto comunque pericoloso in via
cautelativa. Nel caso il metallo non sia classificato nell’all. I della Dec. 67/548/CEE
sostanza pericolosa come voce specifica o come famiglia di composti, ma solo in un
preciso composto, del quale non sia possibile escludere la presenza in assenza di una
precisa speciazione chimica, si deve ricondurre convenzionalmente il valore del
metallo rilevato nell’analisi al peso molecolare del composto la cui concentrazione è
quella più restrittiva.
Lo SCENARIO C risulta calzante al caso in esame, per il quale a fronte del fatto che le
informazioni sulla caratterizzazione risultano non complete o addirittura assenti (rifiuti
di origine ignota), l’analisi di laboratorio non ha consentito un giudizio finale rigoroso.
Le maggiori incertezze si incontrano nella determinazione e interpretazione dei dati
relativi ai metalli contenuti nei campioni di rifiuto, per i quali non è possibile la
caratterizzazione di base.
Per i metalli, le metodiche analitiche adottate non sempre permettono di determinare la
speciazione del metallo o di individuare il composto in cui esso è presente. Pertanto in
questi casi è opportuno far riferimento al documento prodotto dall’Istituto Superiore
della Sanità protocollo 0036565 del 05/07/2006, in cui viene espresso un parere in
merito alla classificazione dei rifiuti metalli pesanti e metalloidi sulla base dei criteri
riportati nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. All'interno di tale documento si indica che nella
classificazione del rifiuto si deve considerare l’ipotesi più restrittiva prevista dalla
normativa sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose di cui alla Dir.
67/548/CEE e successivi adeguamenti.
L’ISS con nota del 5/7/2006 per quanto concerne la classificazione dei rifiuti contenenti
metalli pesanti e metalloidi propone una procedura di classificazione completamente
sovrapponibile con quella espressa dalla Linea guida ARPAV, a cui si è fatto
riferimento nell'ambito della classificazione del rifiuto.
A fronte di quanto detto e della mancata completa conoscenza delle componenti del
processo produttivo da cui ha avuto origine il materiale in oggetto, il rifiuto è così
classificato:RIFIUTO SPECIALE PERICOLOSO e si attribuisce il codice:
CER 191211* Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico de rifiuti, contenenti sostanze
pericolose.
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4 ALLEGATI
4.1
ALLEGATO 1: RELAZIONE TECNICA DI RICOSTRUZIONE STORICA
DELLE TIPOLOGIE DI MATERIALI TRATTATI NELL’OPIFICIO SAPA
SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA PROCURA
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Oggetto: Intervento di Messa in Sicurezza di Emergenza dell’area esterna dell’Ex opificio
Sapa srl in Adelfia. RELAZIONE TECNICA DI RICOSTRUZIONE STORICA DELLE
TIPOLOGIE DI MATERIALI TRATTATI NELL’IMPIANTO SULLA BASE DELLA
DOCUMENTAZIONE DELLA PROCURA
In riferimento alla nostra nota del 23/4/2013 con nota prot. N.T2973092013 di richiesta di acceso
agli atti ed alla Vostra conseguente nota del 2/5/2013 prot. N.7970 di richiesta al Curatore
fallimentare, con la presente si relazione in merito agli esiti della ricostruzione storica sulla base dei
documenti disponibili consultati presso la Procura, al fine di descrivere le tipologie di materiale
trattati nell’impianto Sapa di Adelfia e fornire un supporto alla attribuzione del codice CER dei
materiali in cumuli presenti nelle aree di deposito della Sapa.
Al fine di acquisire maggiori informazioni in merito alla tipologia di materiali trattati nell’opificio
SAPA, è stato richiesto alla Curatela fallimentare di acquisire i documenti disponibili.
Il Curatore fallimentare, considerato che la SAPA srl è oggetto di un procedimento penale
(5895/00-21) nei confronti del legale rappresentante Attolico Michele, ha fatto richiesta al
procuratore dott. Renato Nitti, di consultare e acquisire copia di documenti.
La documentazione relativa al procedimento penale è molto voluminosa e strutturata in n. 4
fascicoli a partire dal 2000. Al fine di velocizzare la ricerca si è scelto di partire dall’esame
dell’ultimo fascicolo, il più recente (dal 2/5/2005 al 3/10/2005). Dall’esame dei numerosi
documenti è stata fatta richiesta di estrazione di copia di n. 6 documenti ritenendo questi
inizialmente utili ai fini di consentire una migliore e più accurata caratterizzazione del materiale
presente nelle aree esterne per la classificazione dei rifiuti secondo le normative attuali e quindi
l’attribuzione del CER.
Pertanto, in data 11/6/2013 sono state acquisite copie dei seguenti documenti:
1) Ordinanza misure cautelari e Decreto di sequestro. Tribunale Civile e Penale di Bari.
Sezione del Giudice per le indagini preliminari. 3/10/2005
2) Nota del NOE del 20/12/202
3) Verbale di sequestro N.825/2005
4) Verbale di sequestro di concime n. 2005/15
5) Nota Ministero Politiche Agricole Prot.3002
6) Verbale di sequestro 2005/551
Dallo studio dei documenti si evince quanto segue.
Il GIP Iolanda Carrieri, alla richiesta del Pubblico Miniestro Dott. Renato Nitti, in data 3/10/2005
emette Ordinanza di misure cautelari personale e Decreto di sequestro preventivo.
Tra i diversi reati contestati, quello che interessa ai fini di questa relazione è “ricevere centinaia di
tonnellate di rifiuti pericoli e speciali, prevalentemente fanghi industriali, senza autorizzazione,
utilizzati per la produzione di compost per l’agricoltura”.
1
Nel corso delle indagini i NOE acclaravano che “nella sede della Sapa venivano introitate, in
assenza di qualsiasi autorizzazione, farine animali oltre che scagliole di alabastro”.
AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE DELLA SAPA SRL ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI
La SAPA srl (Società Agricola Pugliese Alimentare) è originariamente autorizzata alla
“produzione di concimi organici organo-minerali mediante l’utilizzazione dei fanghi
provenienti dalla distillazione delle fecce d’uva” in forza della deliberazione della Giunta
Provinciale n.2161 del 20/9/1990.
Il 24/3/1998 la Sapa srl comunica di voler intraprendere la produzione di un altro concime organico
ottenuto dalla miscelazione delle borlande di feccia di vino esauste e dei residui di lavorazione
delle pelli ed inoltre di voler avviare la produzione di ammendante (compost) mediante l’utilizzo di
fanghi di depurazione acqua di risulta del cuoio, di ceneri della combustione e massificazione
delle biomasse, di fanghi da trattamento acque provenienti da industrie agroalimentari, di
residui di agenti decoloranti e coadiuvanti di decolorazione di oli e grassi.
Con successiva nota del 20/4/1998 la Sapa manifesta la volontà di produrre il secondo tipo di
concime organico, miscelando alle borlande anche scarti solidi della lavorazione conciaria (CER
040101) pannelli, terre e farine fossili provenienti da industrie di raffinazione di oli e grassi
vegetali e animali (CER 020899), nonché di produrre ammendante (compost), mediante utilizzo di
varie categorie di rifiuti compostabili.
La Sapa viene iscritta nel Registro della Provincia di Bari al n.53 il 5/7/1998 (scadenza il
4/7/2003).
La Provincia di Bari dispone il divieto alla prosecuzione dell’attività di recupero di rifiuti non
pericolosi con determinazione dirigenziale n.86 del 21/11/2000.
Con determinazione dirigenziale n.89 del 13/8/2001 la Sapa viene autorizzata a riprendere
parzialmente l’attività, limitatamente alle operazioni di essiccazione e granulazione di materiale in
esubero per circa 4.000 tonnellate.
Con determinazione dirigenziale n,51 del 4/11/2002 la Sapa viene autorizzata alla ripresa piena
dell’attività, con la prescrizione di limitare a 7.000 tonnellate il materiale in lavorazione sul piazale.
L’autorizzazione in scadenza il 4/7/2003 decade in quanto, pur avendo la Sapa presentato richiesta
di rinnovo in data 16/6/2003 questa era priva del parere igienico sanitario rilasciato dall’ASL BA/4
che viene emesso in data 9/1/2004 con validità 1 anno.
La Sapa quindi presenta nuova istanza di autorizzazione nel registro provinciale.
Il Servizio Rifiuti della Provincia di Bari, rigetta la nuova richiesta con determinazione del n.84 del
6/4/2004, ponendo il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività di produzione di compost
e l’obbligo di smaltire i rifiuti presenti in azienda.
(Vedi Ordinanza GIP paragrafo “I titoli in forza dei quali la Sapa svolge attività” pag 27,
AUTORIZZAZIONE REGIONALE DELLA SAPA SRL ALL’EMISSIONE IN
ATMOSFERA
La Sapa srl é originariamente autorizzata alle emissioni in atmosfera rivenienti dalla produzione di
concime organico e organo-minerali dalla Giunta regionale con deliberazione n.6692 del
10/12/1996.
Con determinazione del dirigente del settore ecologia della Regione Puglia n.92 del 14/6/2001 (nota
di redazione in altre parti degli atti la data è 14/6/2002) la Sapa viene autorizzata alle emissioni in
atmosfera rivenienti dall’attività di essiccazione e granulazione. L’autorizzazione riguarda il
2
bruciatore a servizio dell’impianto di essiccazione che può utilizzare solo sansa. Il bruciatore non
può utilizzare farine animali. Dagli accertamenti eseguiti dal SISP dell’AUSL BA/4 e sulla base
delle analisi eseguite dall’Istituto zooprofilattico è stato accertato che nella sapa si usava come
combustibile farine animali in luogo della sansa.
ALTRE AUTORIZAZIONI
In data 20/6/2003 la Sapa presenza istanza al Servizio veterinario dell’Assessorato alla sanità della
Regione Puglia per il riconoscimento del proprio impianto in relazione alla produzione di concimi
organici ed ammendanti (ex reg.CEE 1774/2002), istanza che non ha seguito per carenza di
documentazione richiesta.
La Sapa non era autorizzata a produrre concimi organici e ammendanti e, quindi a ricevere farine
animali di sorta, nonché urea agricola, che utilizzava di fatto per la prosecuzione della attività di
gestione di rifiuti.
Di questa richiesta di autorizzazione non vi è più menzione e forse non è stata ottenuta.
(Vedi Ordinanza GIP)
La Sapa è autorizzata dalla Regione Puglia con determina dirigenziale n.43 del 9/2/2004 del Settore
Sanità alla produzione di concimi organici e ammendanti ai sensi del Reg.1774/2002.
(Vedi Ordinanza GIP pag 61)
DESCRIZIONE (TEORICA) DEL PROCESSO DI PRODUZIONE DELLA SAPA
I rifiuti in ingresso sono scaricati in un’area centrale da dove sono prelevate e miscelati con le altre
masse al fine di preparare le miscele omogenee da avviare a compostaggio.
Una volta preparate le mescole le masse sono disposte sul piazzale retrostante l’opificio in cumuli
altri 3-4 metri circa e rivoltate periodicamente con escavatore rivoltatrice.
Al termine della stabilizzazione il prodotto viene essiccato, granulato ed essiccato nell’apposita
linea produttiva ubicata all’interno del capannone.
Dopo la fase di essiccazione vi è un vaglio rotante per l’eliminazione delle plastiche e dei materiali
ingombranti eventualmente presenti.
Il prodotto finito viene insaccato per la consegna ai rivenditori, i sacchi sono impilati nel piazzale
antistante le aree di lavorazione.
Il ciclo di lavorazione è finalizzato alla produzione di ammendanti conformi alla Legge 748/1984
ed in particolare:
 Ammendante compostato misto (denominazioni commerciali: BIOMUS)
 Concimi organici azotati (denominazioni commerciali: BIOLFERT 8.0.0, BIOLFERT 7.5.5,
BIOLFERT 3.2.2, BIOLFERT 3.0.6, BIOLFERT 5-7-0)
 Concimi organici NP
 Concimi organici NPK
 Concimi organo minerali NP (denominazioni commerciali: COMPOFERT 10 25)
 Concimi organo minerali NPK (denominazioni commerciali: COMPOFERT 15-7-8s,
COMPOFERT 51015s), COMPOFERT 8-18-8s)
Il bruciatore dell’essicazione è alimentato a sansa esausta (in base a quanto accertato il
combustibile usato sono farine animali) e le relative ceneri sono riutilizzate nel ciclo produttivo per
la formazione delle mescole da avviare a compostaggio.
I fumi dell’essiccatore sono depurati tramite due cicloni, uno scrubber-abbattitore ad umido (acqua)
ed infine sono trattati con biofiltro prima di essere emessi dalla canna fumaria.
I colaticci sono riutilizzati per umidificare le masse in fermentazione.
La plastica ed i rifiuti ingombranti rivenienti dalla vagliatura sono consegnati all’isola ecologica di
Adelfia gestita dal servizio comunale di raccolta differenziata.
Le aree adibite al ciclo produttivo sono ben impermeabilizzate e le acque di percolazione sono
raccolte, tramite canalizzazioni sotterranee, in due vasche da circa 1.200 mc.
3
(Vedi Ordinanza GIP paragrafo “11/6/2004 Il sequestro di sacchi contenenti …” pag 45 e
paragrafo “14/4/2004 I primi esiti. Attolico vende ad Attolico” pag 43, e paragrafo “L’ispezione
del 29/11/2003 pag.41)
SMALTIMENTO FANGHI DA IMPIANTO DEPURAZIONE PRESSO SAPA
Dalle indagini svolte dalla Procura e dai riscontri effettuati, risulta che la SAPA smaltiva i fanghi
prodotti dalla AIM Spa Aziende Industriali Municipali che gestisce due depuratori al servizio della
città di Vicenza e delle aree industriali.
Uno dei due depuratori (denominato 1700 Sant’Agostino) tratta sia scarichi industriali contenenti
metalli pesanti (industrie galvaniche e industrie metallurgiche) sia scarichi della pubblica fognatura.
L’altro depuratore (denominato 1300 città di Vicenza) tratta gli scarichi della pubblica fognatura
della parte est della città di Vicenza, nonché reflui da spurgo acque domestiche e rifiuti liquidi da
attività agroalimentari.
Per l’esecuzione del servizio di prelievo, trasporto e trattamento finale dei fanghi prodotti dai due
impianti, l’AIM appalta a SERVIZI COSTIERI srl lo smaltimento in discarica di seconda categoria
tipo B) di 3.000 t di fanghi di dissabbiatura (190802) e 3.000 t di fanghi di supero (CER 190804).
Nel periodo tra 1/1/2003 e 14/5/2003 i fanghi degli impianti di depurazione AIM, (classificati dal
laboratorio di analisi CHELAB in uscita dall’impianto di depurazione come fanghi prodotti dal
trattamento delle acque reflue industriali) per un totale di 930, 84 t, venivano prelevati (con codice
CER 190805fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane invece del codice CER
190804) da SERVIZI COSTIERI srl accompagnati da certificato di analisi che li classifica fanghi di
depurazione delle acque reflue urbane, per giungere alla SAPA.
(Vedi Ordinanza GIP paragrafo “Gestione illecita dei fanghi del depuratore AIM Vicenza spa
smaltiti presso la SAPA srl di Adelfia” e paragrafo “Quinta fase: l’indagine svolta dalla Procura
di Venezia”)
SMALTIMENTI SU SUOLO SENZA AUTORIZZAZIONE
L’11/10/2004 i NOE notano che trattori uscivano dalla SAPA trasportando rifiuti maleodoranti
costituiti da letame, piume di animali, batuffoli di vari colori, plastica varia ed ossa di animali, che
venivano scaricati su terreni in località Contrada Montepurgano nell’agro di Adelfia (foglio 13
particelle 361, 362, 363, 364), distante circa 1 km dal sito della SAPA, di proprietà di GREENLIFE
srl il cui legale rappresentante è Attolico, legale rappresentante della SAPA.
(vedi Ordinanza GIP paragrafo “Sesta fase: i sequestri dell’autunno 2004”)
IL SEQUESTRO
Il 16/6/2005 è stato eseguito il sequestro presso lo stabilimento SAPA da parte dell’ispettorato
Centrale repressione frodi ufficio di bari il sequestro di “160 tonnelate di materiale destinato alla
produzione di ammendanti, in realtà rifiuti pericolosi altamente inquinanti.” Dagli esiti delle analisi
effettuate sul compost grezzo risulta che: “Gli elevati contenuti di metalli pesanti (piombo totale,
rame, zinco, cadmio e cromo totale)portano alla conclusione ch eil prodotto analizzato è costituito
in prevalenza da fanghi di origine industriale, non destinabile in base alla legge 749 del 19/10/1984
alla produzione di ammendante compostato misto né detenibili in stabilimenti di produzione
concimi e ammendanti”.
(vedi Ordinanza GIP pag 83)
Il sequestro dello stabilimento SAPA è stato disposto il 3/10/2005 dal GIP
ANALISI DDT E REGISTRO CARICO/SCARICO
Nell’ordinanza del GIP è presente l’elenco dei documenti di trasporto verso SAPA nel 2004,
nonché i dati relativi al 2003 estartti dal registro di carico e scarico.
4
Analizzando i DDT, risulta che nel periodo tra il 1/9 e 11/10 del 2004 sono state conferiti circa
2.600 tonnellate di rifiuti di origine animale in fanghi di lavorazione di origine animale (69%)
materiale cat. 3 (13%) e scarti avicoli (10%), con una media giornaliera di circa 30 tonnellate al
giorno.
Estrapolando questi dati sull’anno di avrebbe un conferimento di quasi 10.000 tonnellate all’anno.
Stima rifiuti conferiti a SAPA dal 24/4/2004 al 11/10/2004 (da Documenti di trasporto)
Etichette di riga
kg
%
fanghi lav.origine animale
1 787 760.00 69%
farine animali
68 800.00 3%
Gusci d'uovo triturati
92 640.00 4%
materiale cat.3
348 660.00 13%
Scarti avicoli (piume e penne. Fanghi di lavoraz.)
21 060.00 1%
Scarti avicoli (piume e penne)
254 400.00 10%
scarti sottoprodotti origine animali (pelo bovino)
28 480.00 1%
Totale complessivo
2 601 800.00
Dai dati del registro di carico e scarico risultano conferimenti per 2.230 tonnellate nel periodo tra il
5/7/2003 ed il 12/8/2003 essenzialmente di fanghi dal trattamento delle acque reflue urbane (61%) e
industriali (22%). Si può stimare una media giornaliera di conferimenti di circa 92tonnellate al
giorno , pari a quasi 28.000 tonnellate all’anno.
Stima rifiuti conferiti a SAPA dal 5/7/2003 al 12/08/2003
Etichette di riga
Somma di kg
Digestato prodotto dal tratt. anaerobico di rifiuti di
origine animale o vegetale
Fanghi dal tratt.delle acque reflue urbane
Fanghi prodotti dal tratt. biologico delle acque
reflue industriali diversi da 190811
Totale complessivo
%
362 120.00
16%
1 367 000.00
61%
501 140.00
2 230 260.00
22%
Mettendo insieme i dati dai documenti di trasporto relativi ai rifiuti di origine animale e quelli dal
registro di carico relativi ai rifiuti da impianto di depurazione, possiamo stimare la composizione
dei rifiuti conferiti alla SAPA.
Stima totale rifiuti conferiti (da DDT e RCS)
fanghi lav.origine animale
farine animali
Gusci d'uovo triturati
materiale cat.3
Scarti avicoli (piume e penne. Fanghi di lavoraz.)
Scarti avicoli (piume e penne)
scarti sottoprodotti origine animali (pelo bovino)
Digestato prodotto dal tratt. anaerobico di rifiuti di
origine animale o vegetale
Fanghi dal tratt.delle acque reflue urbane
Fanghi prodotti dal tratt. biologico delle acque
reflue industriali diversi da 190811
Conferimenti totali annui
tonnellate all'anno
6 384.86 17%
245.71 1%
330.86 1%
1 245.21 3%
75.21 0%
908.57 2%
101.71 0%
4 526.50 12%
17 087.50 46%
6 264.25 17%
37 170.39
5
Conclusioni
In base ai dati estrapolati si può concludere che i rifiuti conferiti alla SAPA sono stati:

Fanghi dal tratt.delle acque reflue urbane (CER 190805 ) 46%

Fanghi prodotti dal tratt. biologico delle acque reflue industriali diversi da 190811 (CER
190812 ) 17%

fanghi lav.origine animale 17%

altri di origine animale o vegetale 20%
6
Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza dello stabilimento ex SAPA
Fase 3: rimozione e destinazione a smaltimento e/o recupero dei cumuli"
Relazione di caratterizzazione dei rifiuti
Comune di Adelfia
4.2
ALLEGATO 2: PARERI ED INTERPRETAZIONI DEI RAPPORTI DI
PROVA DEI CAMPIONI EX SAPA
ECO-LOGICA
Società di Ingegneria, consulenza e servizi ambientali
17
Composto
Limite composto
Limite come metallo
zinco potassio cromato
zinco(giallo)
zinco cromato idrossido
zinco cromato
1000
1000
1000
1000
202
240
244
290
Decaossido triuranio di nichel
Stearato di Nichel
Nichel citrato Nichel gluconato
Nichel neoundocanoate
Nichel isodecanoato
Ammonio solfato di Nichel
Nichel neononaoato
nichel bis(benzenesulfonato)
Nichel isottanoato
Ottanoato di Nichel
Nichel 2-Etilesanoato
Acido 2-etilesanoico, sale di nichel
Acido dimetilesanoico, sale di nichel
Acido isottanoico, sale di nichel
Dipotassio bisolfato di Nichel
Dibromato di Nichel
diioduro di nichel
seleniato di nichel
Tungsteno ossido di nichel
Dibenzoato di nichel
Dinitrato di Nichel
Trifluoroacetato di nichel
Dicromato di Nichel
Acido citrico ammonio nichel sale
Triossido di latta di nichel
diperclorato di nichel
esaossido di divanadio e nichel
Nichel vanadato
solfammato di nichel
Nichel 3-5-bis(terz-butil-4-idrossibenzoato)(1:2)
tetraossido di nichel e tellurio
Nichel tetraossido di tellurio
di(acetato) di nichel
Nichel idrogeno citrato
Dilattato di Nichel
triossido di nichel e tellurio
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
63
94
106
131
137
146
149
157
157
170
170
170
170
170
170
178
187
188
189
191
195
202
206
214
221
224
228
229
229
234
234
234
234
236
236
246
250
NOTA
Zn>246 ; insolubile
Zn>293 ; insolubile
Zn>297 ; insolubile
Zn>353 ; insolubile
solubile in acqua
NA
NA
solubile
NA
V>449
NA ( liquido)
Te>510
solubile in acqua
liquido ; Te>545
H
CAS N°
H7
H7
H7
H7
11103-86-9
37300-23-5 15930-94-6 13530-65-9
7
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
5
5
5
5
7
5
7
7
5
5
7
7
5
5
5
7
15780-33-3
2223-95-2
22605-92-1
71957-07-8
93920-09-3
85508-43-6
15699-18-0
93920-10-6
39819-65-3
27637-46-3
4995-91-9
4454-16-4
7580-31-6
93983-68-7
29317-63-3
13842-46-1
14550-87-9
13462-90-3
15060-62-5
14177-51-6
553-71-9
13138-45-9
16083-14-0
15586-38-6
18283-82-4
12035-38-0
13637-71-3
52502-12-2
52502-12-2
13770-89-3
52625-25-9
15852-21-8
15852-21-8
373-02-4
18721-51-2
16039-61-5
15851-52-2
Composto
Nichel triossido di tellurio
bis(tetrafluoroborato) di nichel
Ossido di molibdeno cobalto nichel
Diclorato di Nichel
Tetraossido molibdeno nichel
Molibdeno ossido di nichel
dibromuro di nichel
Propionato di nichel
esafluorosilicato di nichel
Triossido di nichel Zirconio
Nichel tellurio
Etilico di idrogeno solforato di nichel
Nichel ossalato
Acido nitrico, sale di nichel
dialluminio tetraossido di nichel
Ditiocianato di nichel
cromato di nichel
tetracarbonilnichel
Formiato di nichel e rame
Dinichel esacianoferrato
Molibdeno idrossido di ossiso di nichel solfato
bis(fosfonato diidrogeno) di Nichel
solfato di nichel
fluoruro di nichel e potassio
Nichel solfato
Nichel idrogeno fosfato
Nichel ossido di titanio
Nichel ossido di titanio
Trinichel bis(arseniato)
nichel cobalto ossido
Biossido di nichel cobalto
diformato di nichel
Nichel fosfuro
difosfato dinichel
Nichel solfito
Seleniuro di nichel
Silicato di nichel
Acido Silicico,sale di nichel
nichel cloruro anidro
bis(ortofosfato) trinichel
carbonato di nichel
Carbonato di nichel
Nichel disiliciuro
Limite composto
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Limite come metallo
251
253
256
260
268
268
269
287
292
297
315
318
321
321
332
336
336
344
351
356
367
377
379
379
379
379
380
381
388
392
392
395
396
403
423
426
435
435
453
481
494
494
511
NOTA
NA ( liquido)
solubile in acqua
NA
NA ; Cr>298
liquido insolubile in acqua
Cu>380
SO4> 620 mg/l eluato
NA
Co>394
NA ( liquido)
Cl>55
insolubile
H
5
5
7
5
7
7
5
5
5
7
7
5
7
5
7
5
7
6
5
7
7
7
7
5
5
7
7
7
7
7
7
5
7
7
5
7
7
7
5
7
7
7
7
CAS N°
15851-52-2
14708-14-6
68016-03-5
67952-43-6
14177-55-0
12673-58-4
13462-88-9
3349-08-4
26043-11-8
70692-93-2
12142-88-0
71720-48-4
547-67-1
14216-75-2 65229-23-4
13689-92-4
14721-18-7
13463-39-3
3349-06-2
14874-78-3
68130-36-9
18718-11-1
7786-81-4 13462-88-9
7786-81-4
14332-34-4
12653-76-8
12035-39-1
13477-70-8
12737-30-3
58591-45-0
3349-06-2
12035-64-2
10381-36-9
7757-95-1
1314-05-2
21784-78-1
37321-15-6
7718-54-9
10381-36-9
3333-67-3 3333-67-3
12201-89-7
Composto
Limite composto
dicianuro di nichel
diidrossido di nichel
Silicato di nichel
Trinichel tetrasolfato
Litio di ossido di nichel
difluoruro di nichel
solfuro di nichel
biossido di nichel
triossido di dinichel
disolfuro di trinichel
Dinichel siliciuro
Nichel boruro (NiB)
Dinichel boruro
Trinichel boruro
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
bis(N,N-dimetil-ditiocarbammato) di zinco
difosfuro di trizinco
1000
1000
bis(dibutilditiocarbammato) di zinco
solfato di zinco monoidrato
bis(dietilditiocarbammato) di zinco
25000
10000
25000
Limite come metallo
530
530
560
579
601
607
647
647
710
733
807
844
916
942
NOTA
insolubile ( solubile in acidi)
bassa solubilità
insolubile
insolubile
insolubile
insolubile
209 insolubile ; noto come ziram
737 insolubile ; topicida
insolubile in acqua ; usato come accellerante 3328 per le gomme
3532 solubile ; SO4 in elu >161
4379 insolubile
H
CAS N°
7
7
7
7
7
5
7
7
7
7
7
7
7
7
557-19-7
12054-48-7 13775-54-7
12137-12-1
12031-65-1
10028-18-9
16812-54-7
12035-36-8
1314-06-3
12035-72-2 12059-14-2
12007-00-0
12007-01-1
12007-02-2
6
6
137-30-4
1314-84-7
14
4
14
136-23-2
7446-19-7
14324-55-1
Riferimenti ISS: n Protocollo 0036565 del 05/07/2006
A seguito di specifica richiesta, questo Istituto ha espresso un parere in merito alla
classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi e metalli pesanti e metalloidi sulla base
dei criteri riportati nel D.Lgs. 1528/2006 e s.m.i.
Per quanto concerne la procedura di classificazione dei rifiuti contenenti oli minerali
questo Istituto ha espresso parere in data 28 settembre 2004 (Prot. n. 0045882) facendo
riferimento ai disposti normativi in materia di classificazione, etichettatura e
imballaggio delle sostanze e dei preparati pericolosi ed in particolare alla ricerca dei
“markers” di cancerogenicità individuati dai disposti normativi di cui sopra.
Alla luce delle indicazioni fornite da parte dell’ Agenzia di Protezione Ambientale del
Regno Unito, tali “markers” dovrebbero non essere rapportati al rifiuto, ma le quantità
trovate si dovrebbero rapportare alla quantità di idrocarburi presente nel rifiuto stesso
per risalire alla percentuale presente nella ipotetica frazione idrocarburica di partenza.
Tale interpretazione consentirebbe meglio di rispondere ai criteri di classificazione dei
preparati, e di conseguenza dei rifiuti, che a questi fanno riferimento, date le difficoltà
dal punto di vista analitico di risalire dalla determinazione dei singoli componenti di
natura idrocarburica alla presenza delle voci classificate relative ai derivati del carbone
e del petrolio riportate in allegato I alla direttiva 67/548/CEE, con la conseguente
attribuzione delle relative classi di pericolo.
L’interpretazione data dalla Agenzia di Protezione Ambientale del Regno Unito, non è
comunque esente da problemi applicativi in quanto comporterebbe comunque alcune
difficoltà della determinazione della frazione idrocarburica totale.
Per la determinazione della frazione idrocarburica totale sono indicate le tecniche IR e
GC/MS.
La tecnica analitica di spettrofotometria infrarossa (IR) non è selettiva ma porta alla
determinazione degli idrocarburi con C> 25. Il metodo EPA 8440, che prevede
l’utilizzo di tale tecnica, infatti, non permette la determinazione delle benzine e di altre
frazioni petrolifere volatili che evaporano durante l’estrazione dei campioni.
Inoltre i grassi animali non biodegradabili e gli oli vegetali eventualmente presenti nel
rifiuto possono provocare interferenze, se non completamente rimossi nel processo di
lavaggio dei campioni. La tecnica Gascromatografica accoppiata alla Spettrometria di
Massa (GC/MS) permette di determinare i basso e i medio bollenti.
In conclusione in funzione della metodica adottata si possono avere casi di sovrastima
come pure di sottostima della frazione idrocarburica con conseguente calcolo erroneo
della % del marker e quindi erronea classificazione del rifiuto.
Un problema aggiuntivo per l’applicazione del criterio indicato dalla Agenzia del Regno
Unito riguarda il “marker” estratto al Dimetilsolfossido (DMSO).
Il metodo IP 346 prevede appunto l’estrazione con DMSO per la caratterizzazione del
contenuto di composti policiclici aromatici (CPA).
Secondo il Concawe (The Oil Companies' European Organization for Environmental
and Health Protection) questo metodo è un metodo gravimetrico che estrae
selettivamente i composti policiclici aromatici (CPA) con punto di ebollizione
superiore a 300°. Il metodo estrae molto di più che CPA a tre o sette anelli condensati e
non è corretto riferirsi all’estratto in DMSO come al contenuto in CPA. Tale metodo è
adeguato per una parte dei derivati del petrolio, ma non può essere usato per materiali
asfaltenici, ad esempio bitumi, oli esausti o preparati contenenti additivi. I componenti
asfaltenici impediscono la separazione dell’estratto al DMSO e per quanto riguarda gli
oli esausti e i preparati si possono estrarre componenti degli additivi o degli oli che
renderebbero inconcludenti. A maggior ragione tale metodica non dovrebbe essere
adatta a un rifiuto che può contenere molti componenti aggiuntivi.
Pertanto, in assenza di una metodica di riferimento per la determinazione del contenuto
totale di idrocarburi, e nell’impossibilità di utilizzare il metodo IP 346 per la
determinazione del contenuto totale di CPA in un rifiuto, si ritiene corretta
l’applicazione del criterio indicato nel precedente parere di questo Istituto, che si basa
comunque sulla determinazione dei “marker”, riferiti però non alla frazione
idrocarburica ma all’intero rifiuto, applicando quindi al rifiuto gli stessi criteri adottati
per i preparati pericolosi.
Infatti le voci presenti in Allegato I sono miscele complesse di idrocarburi classificate
cancerogene, ma devono il loro potere cancerogeno al contenuto di altre sostanze
notoriamente cancerogene quali IPA, benzene,benzopirene, antracene, di benzo (a)
pirene etc . Queste sostanze sono state infatti prescelte come marker per la
classificazione di tali miscele di idrocarburi. In assenza di queste sostanze responsabili
della cancerogenicità la miscela di idrocarburi potrebbe richiedere la classificazione da
nocivo a tossico a seconda della composizione qualitativa e quantitativa.
Anche la cancerogenicità del rifiuto, quindi, dovrebbe essere correlata alla presenza di
queste sostanze marker, data l’impossibilità di individuare le miscele corrispondenti alle
voci dell’Allegato I che sono state immesse nel rifiuto..
Ribadendo però il concetto che la cancerogenicità dei derivati del petrolio dipende dalla
presenza di determinate sostanze cancerogene che per praticità sono state assunte come
marker(1) per la classificazione dei vari tagli petroliferi ai fini della immissione in
(1 )
A supporto del concetto di cancerogenicità legato alla presenza di sostanze cancerogene da assumere come marker si
riporta quanto indicato in un documento fornito dal Concawe: Conclusioni di uno studio tedesco (1990) su topo per
applicazione sulla cute (skin painting) di derivati petroliferi per lo studio della iniziazione/promozione
tumorale ( Berichte: Research report 412-2):
Alcuni prodotti derivati dal petrolio (gas oils) possono provocare l’insorgenza di tumori della pelle in studi su topo
Non è realistico assumere che tali miscele complesse siano responsabili di tali effetti e non ci sono dati che
dimostrino che i costituenti di tali miscele siano biologicamente attivi in tal senso. Alcuni studi sono stati condotti ,
ad esempio sui gas oils, volti a correlare il potenziale cancerogeno al punto di ebollizione e alla composizione e sono
state evidenziate le seguenti conclusioni:
non tutti i gas oils sono cancerogeni;
non tutti i gas oils da cracking sono cancerogeni;
la cancerogenicità dipende dal processo di raffinazione del prodotto;
commercio, si ritiene che tali sostanze debbano essere determinate nel rifiuto, che si
classificherebbe cancerogeno di categoria 2 qualora ne contenesse quantità superiori
allo 0.1 % come limite generico per le sostanze di categoria 2, e come cancerogeno di
categoria 3, qualora ne contenesse quantità superiori a 1 % come limite generico per le
sostanze di categoria 3.
Non si applicano tali limiti generici in presenza di sostanze che sono riportate in
allegato I con limiti specifici come nel caso del dibenzo(ah) antracene e del
benzo(a)pirene per i quali il 29° ATP ha introdotto il limite di 0.01%.
D’altra parte appare eccessivamente conservativa l’applicazione del valore di 1000 ppm
(0.1%) di idrocarburi come limite per la classificazione del rifiuto come cancerogeno:
tale approccio implicherebbe infatti che tutti gli idrocarburi, indipendentemente dalla
loro composizione e provenienza, siano da considerare cancerogeni.
In conclusione, si ritiene che la classificazione di un rifiuto industriale come
cancerogeno, laddove in tale rifiuto siano presenti residui di idrocarburi, debba essere
effettuata determinando nel rifiuto la presenza di marker cancerogeni bassobollenti, con
particolare riferimento quindi agli idrocarburi policiclici aromatici. Considerando
eccessivamente riduttivo limitare l’analisi alla sola ricerca del benzo(a)pirene, che può
essere accettato come unico marker di cancerogenesi per un taglio petrolifero ma non
per un rifiuto data la sua estrema variabilità di composizione, l’indagine analitica
dovrebbe essere estesa a tutti gli idrocarburi policiclici aromatici espressamente
classificati come cancerogeni dall’Unione Europea nell’Allegato I alla direttiva
67/548/CEE, e cioè il dibenzo(ah)antracene, benzo[a]antracene; benzo[def]crisene;
benzo[e]acefenantrilene; benzo[e]pirene; benzo[j]fluorantene; benzo(k)fluorantene.
Per quanto concerne la classificazione dei rifiuti contenenti metalli pesanti e metalloidi
si osserva quanto di seguito.
Partendo dalla considerazione che solo per le “voci a specchio” è necessario procedere
all’accertamento analitico ai fini dell’individuazione delle caratteristiche di pericolo
esibite dal rifiuto per la presenza di sostanze pericolose in quantità superiori alle
rispettive CL (concentrazioni limite). in tutti i casi in cui non sia possibile effettuare la
speciazione chimica dei metalli si deve applicare il principio di precauzione.
Pertanto per le categorie di rifiuti pericolosi che presentano “voci a specchio” ai fini
della classificazione si deve considerare l’ipotesi più restrittiva prevista dalla normativa
sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose di cui alla Dir.
67/548/CEE e successivi adeguamenti.
Nel caso il metallo sia ricompreso più volte nell’Allegato I della direttiva 67/548/CE e
successivi adeguamenti la classificazione che regola l’applicazione della relativa
concentrazione limite è la più restrittiva.
gasoli (cracked) che contengono componenti altobollenti ( 350°C-385°C) dimostrano una tendenza alla
cancerogenicità direttamente correlata al punto di ebollizione;
gasoli (cracked) che contengono concentrazioni più alte di idrocarburi policiclici aromatici e composti
azotati dimostrano una tendenza alla cancerogenicità direttamente correlata al punto di
ebollizione.
I processi di raffinazione e di idrogenazione riducono il potenziale cancerogeno .
I livelli di concentrazione degli inquinanti (espressi in percentuale) sono soggetti a
sommatoria nei casi previsti dalle singole categorie.
E’ altresì da tenere presente che ciascuna sostanza, se dotata di pericolosità multiple,
deve essere conteggiata più volte in ciascuna categoria.
Per le “voci a specchio” si possono pertanto ipotizzare i seguenti scenari:
SCENARIO A:
Le sostanze presenti nel rifiuto sono note e sono etichettate
pericolose ai sensi della normativa vigente in materia di
“classificazione etichettatura e imballaggio delle sostanze
pericolose (direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed
integrazioni)”sia per la famiglia generica che come singoli
composti.
SCENARIO B:
Le sostanze contenute nel rifiuto sono note e sono etichettate
pericolose con simboli per i quali la decisione 2001/532/CE e
successive modifiche e integrazioni, non prevede
concentrazioni limite, è il caso ad esempio della caratteristica
di pericolo “ECOTOSSICO”.
SCENARIO C:
Le sostanze contenute nel rifiuto non sono note.
Prima di passare ad una disamina dei 3 scenari ipotizzati è opportuno osservare che per
poter correttamente effettuare una classificazione dei rifiuti è assolutamente necessario
conoscere il ciclo di produzione o di consumo che ha generato il rifiuto, al fine di poter
conoscere le sostanze potenzialmente presenti nel rifiuto stesso e indirizzare la ricerca
unicamente verso tali sostanze.
A tal proposito, peraltro, si evidenzia che la caratterizzazione del rifiuto attiene a chi ha
generato il rifiuto, e dovrà riguardare anche la conoscenza delle materie prime utilizzate,
del ciclo industriale, ecc., così come specificato anche nel Decreto Ministeriale 3 agosto
2005 relativo ai “criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”.
Per quanto riguarda il campionamento dei rifiuti ai fini della classificazione è utile
ribadire che si dovrà fare riferimento alla norma UNI 10802.
Si passa ora alla disamina di come comportarsi nel caso dei 3 scenari ipotizzati.
SCENARIO A:
Gli elementi presenti nel rifiuto sono noti e sono etichettati
pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di
“classificazione etichettatura e imballaggio delle sostanze
pericolose (direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed
integrazioni)”, sia per la famiglia generica che come singoli
composti.
Tale scenario, di più facile interpretazione, è quello per il quale le sostanze presenti
sono note e sono etichettate con simboli di pericolo per i quali la Decisione
2000/532/CE e s.m.i. ha previsto una concentrazione limite.
La Decisione 2000/532/CE e s.m.i., così come l’atto di recepimento italiano (Direttiva
Min. Amb. 9/4/2002), non hanno previsto il “ criterio cumulativo” rispetto alla
contemporanea presenza di più sostanze pericolose classificate con simboli diversi ( ad
esempio se si ha presenza di una sostanza classificata irritante ed un’altra classificata
molto tossica, non si potrà applicare alle due il criterio cumulativo), bensì il “ criterio
cumulativo” si applicherà unicamente nel caso in cui si abbia la contemporanea
presenza di più sostanze etichettate con lo stesso simbolo di pericolo (ad esempio più
sostanze etichettate tutte con il simbolo di molto tossico, oppure di tossico, oppure di
infiammabile; ecc.).
Per quanto concerne le caratteristiche di pericolo “Cancerogena di categoria 1 o 2”;
“Cancerogena di categoria 3”; “Tossica per il ciclo riproduttivo di Categoria 1 o 2”;
“Tossica per il ciclo riproduttivo di Categoria 3”; “Mutagena di Categoria 1 o 2”;
“Mutagena di Categoria 3” non è previsto il criterio cumulativo neanche se si hanno più
sostanze tutte etichettate con lo stesso simbolo di pericolo. Ciò significa che si potrebbe
avere la contestuale presenza di più sostanze etichettate ad esempio “Cancerogena di
Categoria 1”, ognuna in concentrazione prossima al valore limite di concentrazione
(pari a 0.1%), ed il rifiuto non potrà essere classificato pericoloso.
Quindi mentre per la classificazione dei rifiuti non è stato considerato il criterio
cumulativo , ai fini dello smaltimento in discarica si. Infatti il D.M. 3 agosto 2005
relativo ai “ criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” riporta che per le sostanze
cancerogene di Categoria 1 e 2 se sono presenti in un rifiuto esso può essere accettato in
una discarica per rifiuti non pericolosi solo se la loro sommatoria massima per tutti i
diversi composti è pari allo 0.1%.
La ricerca delle sostanze pericolose dovrà prevedere quindi la ricerca della sostanza /
composto etichettato, pertanto in alcuni casi la determinazione analitica potrebbe essere
anche molto complessa e richiedere strumentazioni sofisticate (ad esempio GASMASSA, ecc.).
Per quanto concerne la ricerca dei microinquinanti metallici e metalloidi, si osserva che
si possono avere due casi, e precisamente:
CASO 1: Presenza di un metallo o metalloide per i quali la normativa vigente
prevede una classificazione anche della “ famiglia generica del metallo e suoi
composti”.
E’ il caso di : ARSENICO; CADMIO; ANTIMONIO; STAGNO (per i composti
stannorganici); BARIO; PIOMBO; SELENIO; BERILLIO; CROMO
ESAVALENTE; TALLIO; MERCURIO (composti organici ed inorganici)
Tale caso realmente comprende due possibilità, e precisamente:
CASO 1a): è noto che nel rifiuto vi è la presenza di uno dei composti dei metalli
e metalloidi sopraccitati, per i quali è prevista una specifica classificazione.
In questo caso, ancorché vi sia la classificazione della famiglia dei composti
generici del metallo/metalloide, la determinazione analitica andrà eseguita per la
ricerca del singolo composto classificato, secondo la procedura esemplificata di
seguito al CASO 2.
CASO1b): non è noto se nel rifiuto vi è o meno uno specifico composto dei
metalli /metalloidi sopraccitati, bensì si sospetta comunque la presenza di uno
dei metalli/metalloidi sopraccitati.
In questo caso, se non è possibile in altro modo determinare o escludere la
presenza dello/i specifico/ci composto/i, allora sarà confrontata la
concentrazione limite relativa alla classe di pericolo assegnata alla
concentrazione limite più restrittiva prevista per il metallo e/o i suoi composti.
CASO 2: Presenza di un metallo o metalloide per i quali la normativa vigente
prevede una classificazione di alcuni composti che esso può formare.
E’ il caso ad esempio del Nichel per il quale la normativa vigente classifica
alcuni composti (Monossido, Diossido, Triossido di Ni; Solfuro, Disolfuro di Ni;
Diidrissido di Ni; Solfato di Ni e Carbonato di Ni). In tali casi, ove si sospetti la
presenza di composti di detti metalli, si dovrà procedere, ove possibile, alla
ricerca del singolo composto, oppure nel caso in cui non sia possibile la ricerca
del singolo composto (non esistenza metodica analitica; non disponibilità
strumentazione necessaria; ecc.) si potrà, in via cautelativa, effettuare la ricerca
del metallo/metalloide, tramite tecniche spettrografiche e, poi, con calcolo
stechiometrico riferire la concentrazione riscontrata al peso molecolare del
singolo composto potenzialmente presente, e confrontare il risultato ottenuto con
la relativa CL.
SCENARIO B:
Le sostanze contenute nel rifiuto sono note e sono
etichettate pericolose con simboli per i quali la decisione
2000/532/CE e successive modifiche e integrazioni, non
prevede concentrazioni limite, è il caso ad esempio della
caratteristica di pericolo “ECOTOSSICO”.
Come noto la Decisione 2000/532/CE e s.m.i. ha previsto la definizione di
concentrazioni limite unicamente per le caratteristiche di pericolosità H3, H4, H5, H6, H7,
H8, H10 e H11, mentre per le altre caratteristiche di pericolosità H1 (Esplosivo) H2
(Comburente); H9 (Infettivo); H12 (A contatto con acqua aria o un acido sprigionano gas
tossico o molto tossico); H13 (Dopo eliminazione possono dare origine ad un’altra
sostanza con caratteristiche di pericolosità); H14 (Ecotossico) non è stata definita alcuna
concentrazione limite.
Per quanto concerne tali caratteristiche di pericolosità si osserva che per la classe di
pericolosità “Esplosivo” i rifiuti che potrebbero esibirla sono presenti alla voce “1604
Esplosivi di scarto” e sono classificati sempre pericolosi, quindi non necessitano di
alcun accertamento analitico (ancorché rifiuti esclusi dal campo di applicazione del
D.Lgs. n. 22/97 come da art.8, lett. f); per la classe di pericolosità “infettivo” il CER
contiene due sole voci che possono esibirla 180103* e 180202* ed esse sono classificate
pericolose in base all’origine. Per le altre caratteristiche di pericolosità la mancanza di
criteri di riferimento e di concentrazioni limite può costituire un problema.
Soprattutto un problema può essere esibito dalla caratteristica di pericolo
“ECOTOSSICO”, in quanto spesso può essere riscontrata in un rifiuto la presenza di
una sostanza etichettata “Tossico per l’ambiente”.
La direttiva 1999/45/CE riguardante la classificazione/etichettatura dei preparati
pericolosi, entrata in vigore il 30 luglio 2002, contiene criteri di classificazione
ambientale dei preparati, basati sull’attribuzione di limiti percentuali ai componenti
classificati tossici per l’ambiente.
La Decisione 2001/118/CE rinvia più volte alla direttiva 1999/45/CE anche se non fa
esplicito riferimento ai criteri di classificazione ambientale in essa contenuti.
In attesa che nell’ambito della normativa specifica sui rifiuti vengano definiti criteri per
rendere operativa la classe di pericolo “Ecotossico”, ci si può chiedere come debba
essere considerato (o classificato) un rifiuto contenente una o più sostanze classificate
come pericolose per l’ambiente.
La soluzione più logica non può certo essere quella di ignorare tale presenza, che deve
essere invece interpretata alla luce dei principi dell’UE in materia ambientale che
mirano ad un elevato livello di tutela e sono fondatati in particolare sui principi della
precauzione e dell’azione preventiva.
E’ infatti necessario porre molta attenzione a tale caratteristica nel caso in cui il rifiuto,
venendo classificato non pericoloso, può poi essere recuperato con reimmissione
nell’ambiente, ad esempio per ripristini ambientali.
Con la pubblicazione della direttiva 2006/8/CE (GUUE del 24 gennaio 2006, in vigore
dal 13/02/2006) diventano ufficiali le modifiche alla direttiva 1999/45/CE, finalizzate a
garantire l'uniforme applicazione di limiti specifici di concentrazione a tutti i preparati
contenenti sostanze molto tossiche per l'ambiente acquatico.
Ai metalli che presentano composti classificati pericolosi per l’ambiente con frase di
rischio R50, R51, R52, R53 (ambiente acquatico) devono essere associate, per il già
richiamato principio di precauzione le seguenti concentrazioni limite:
2,5% (25000 mg/kg) se N, R51-53;
25% (250.000 mg/Kg) se R52-53;
indicate nella tabella 1b (Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo
termine delle sostanze molto tossiche per l'ambiente acquatico) della Dir.
1999/45/CE come modificata da ultimo con la Dir. 2006/8/CE.
I valori limite applicabili risultano quindi essere i seguenti.
Valore LC50 o EC50 [“L(E)C50”]
della sostanza classificata come
N, R50-53 (mg/L)
N, R50-53
N, R51-53
R52-53
0,1< L(E)C50 ≤ 1
Cn ≥ 25%
2,5% ≤ Cn < 25%
0,25% ≤ Cn < 2,5%
0,01< L(E)C50 ≤ 0,1
Cn ≥ 2,5%
0,25% ≤ Cn < 2,5%
0,025% ≤ Cn <0, 25%
0,001< L(E)C50 ≤0,0 1
Cn ≥ 0,25%
0,025% ≤ Cn <0, 25%
0,0025% ≤ Cn < 0,025%
0,0001< L(E)C50 ≤ 0,001
Cn ≥ 0,025%
0,0025% ≤ Cn < 0,025%
0,00025% ≤ Cn <0,0025%
0,00001< L(E)C50 ≤0,000 1
Cn ≥ 0,0025%
0,00025% ≤ Cn <0,0025%
0,000025% ≤ Cn <0,00025%
Classificazione del preparato
Per i preparati contenenti sostanze con un valore LC50 o EC50 inferiore a 0,00001 mg/L, i limiti di
concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10).
In ogni caso, se il metallo è classificato con altri simboli di pericolo e altre frasi di
rischio, si dovrà comunque considerare la concentrazione limite più restrittiva.
Se non sono disponibili dati specifici sulla ecotossicità, si assume convenzionalmente
L(E)C50 = 1 mg/l. pari alla CL ≥ 0,25%.
SCENARIO C:
Le sostanze contenute nel rifiuto non sono note.
Questo scenario fa riferimento principalmente al caso dei “rifiuti abbandonati”. In tale
caso si potrà procedere alla ricerca analitica di tutti i metalli e metalloidi, ove le
concentrazioni sono vicine allo 0.1% (come concentrazione più restrittiva e cautelativa)
si dovranno effettuare, ove possibile, determinazioni analitiche più sofisticate al fine di
individuare la presenza di singoli composti classificati (Vedi scenario A e B).
In questi casi, tuttavia, considerata la tempistica e l’incertezza dei risultati, nonché la
necessità di dover eventualmente ricorrere a metodiche non consolidate, sarà utile
effettuare un bilancio costi/benefici, nel senso se sia conveniente l’esecuzione di lunghe
e costose analisi, oppure classificare il rifiuto comunque pericoloso in via cautelativa.
Nel caso il metallo non sia classificato nell’All. I della Dir. 67/548/CEE sostanza
pericolosa come voce specifica o come famiglia di composti, ma solo in un preciso
composto, del quale non sia possibile stabilire la presenza, non si ritiene possibile, in
assenza di una precisa speciazione chimica, ricondurre convenzionalmente il valore del
metallo rilevato nell’analisi al peso molecolare del composto.
Si deve cioè considerare solo il valore del metallo come ione ai fini della concentrazione
che può determinare la classificazione in rifiuto pericoloso. La concentrazione limite a
cui fare riferimento deve essere comunque quella più restrittiva.
Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza dello stabilimento ex SAPA
Fase 3: rimozione e destinazione a smaltimento e/o recupero dei cumuli"
Relazione di caratterizzazione dei rifiuti
Comune di Adelfia
4.3
ALLEGATO 3: CERTIFICATI DI ANALISI EMESSI DAL LABORATORIO
AMBIENTALE SRL.
- Rapporto di prova n. 2/Comune di Adelfia/022004/13 del 20/02/2013 – cumulo 6;
- Rapporto di prova n. 3/Comune di Adelfia/022005/13 del 20/02/2013 – cumulo 7;
- Rapporto di prova n. 5/Comune di Adelfia/030418/13 del 04/03/2013 – cumulo 4;
- Rapporto di prova n. 6/Comune di Adelfia/030419/13 del 04/03/2013 – cumulo 1;
- Rapporto di prova n. 7/Comune di Adelfia/030420/13 del 04/03/2013 – cumulo 2;
- Rapporto di prova n. 8/Comune di Adelfia/030421/13 del 04/03/2013 – cumulo 3;
- Rapporto di prova n. 9/Comune di Adelfia/030422/13 del 04/03/2013 –cumulo 9;
- Rapporto di prova n. 10/Comune di Adelfia/031338/13 del 13/03/2013 –cumulo 8A;
- Rapporto di prova n. 11/Comune di Adelfia/031339/13 del 13/03/2013 –cumulo 8B;
- Rapporto di prova n. 12/Comune di Adelfia/031340/13 del 13/03/2013 –cumulo 5;
- Rapporto di prova n. 13/Comune di Adelfia/031341/13 del 13/03/2013 –cumulo 10;
- Rapporto di prova n. 14/Comune di Adelfia/031342/13 del 13/03/2013 –cumulo 11;
- Rapporto di prova n. 15/Comune di Adelfia/031343/13 del 13/03/2013 –cumulo 12;
- Rapporto di prova n. 16/Comune di Adelfia/031344/13 del 13/03/2013 –cumulo 18A;
- Rapporto di prova n. 17/Comune di Adelfia/031345/13 del 13/03/2013 –cumulo 18B;
- Rapporto di prova n. 18/Comune di Adelfia/031346/13 del 13/03/2013 – cumulo 13;
- Rapporto di prova n. 19/Comune di Adelfia/031347/13 del 13/03/2013 – cumulo 19;
- Rapporto di prova n. 20/Comune di Adelfia/031348/13 del 13/03/2013 – cumulo 20;
- Rapporto di prova n. 21/Comune di Adelfia/031349/13 del 13/03/2013 – cumulo 17;
- Rapporto di prova n. 22/Comune di Adelfia/031350/13 del 13/03/2013 – cumulo 14A;
- Rapporto di prova n. 23/Comune di Adelfia/031351/13 del 13/03/2013 – cumulo 14B;
- Rapporto di prova n. 24/Comune di Adelfia/031352/13 del 13/03/2013 – cumulo 15;
- Rapporto di prova n. 25/Comune di Adelfia/031353/13 del 13/03/2013 – cumulo 16;
ECO-LOGICA
Società di Ingegneria, consulenza e servizi ambientali
18
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Relazione di caratterizzazione del materiale