Le modifiche al sistema delle sanzioni nei
confronti degli intermediari per la
trasmissione telematica
Riflessi delle modifiche introdotte dalla
finanziaria 2007 alla luce delle circolari
52/2007 e 11/2008
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Oristano - Dott. Murgia Giovanni
Le modifiche apportate dalla legge 296/2006
La legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria
2007):
ha previsto l’applicazione delle disposizioni del
d.lgs n. 472 del 1997 alle violazioni di cui agli
art. 7-bis e 39 del d.lgs n. 241 del 1997, in
quanto compatibili;
ha introdotto specifiche condizioni di punibilità
per l’ipotesi di infedele rilascio del visto di
conformità e dell’asseverazione;
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Le modifiche apportate dalla legge 296/2006
ha modificato la disciplina da applicare nelle
ipotesi che le predette violazioni siano ripetute o
particolarmente gravi;
ha ridefinito la responsabilità solidale del CAF
per la sanzione irrogata al trasgressore che ha
agito per il centro;
ha adeguato all’euro l’ammontare delle sanzioni,
precedentemente espresso in lire;
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Le modifiche apportate dalla legge 296/2006
Circolare 52/2007
Nei casi di violazioni commesse ai sensi dell’art.
7-bis e 39 del D.lgs n. 241 del 1997, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del D.lgs
472/1997
La natura delle sanzioni di cui all’ art 7-bis e 39
cambia; da sanzioni amministrative si passa a
sanzioni amministrative tributarie.
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I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/E
Le principali conseguenze sul piano operativo sono:
•Applicabilità del ravvedimento operoso;
•Applicabilità delle procedure di contestazione della
sanzione di cui all’art. 16 del D. lgs 472/1997;
•Possibilità di applicare la definizione agevolata di cui
all’art. 16 del D. Lgs. 472/1997 per le sanzioni
contestate;
•Applicazione dei principi di cui agli art. 5 e 11 del D.
Lgs 472/1997 nel caso di responsabilità solidale;
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Le sanzioni
Tardiva od omessa trasmissione
telematica di dichiarazioni (art. 7-bis,
D.
Lgs 241/1997)
soggetti interessati: tutti i soggetti abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni per conto
di altri;
sanzione pecuniaria:
da euro 516 a euro 5.164
sanzioni accessorie:
revoca dell’abilitazione nel
caso di errori gravi e ripetuti
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Le sanzioni
Tardiva od omessa trasmissione telematica di dichiarazioni
(art. 7-bis, D. Lgs 241/1997)
SANZIONABILITA’:
Assunzione
impegno alla
presentazione
Data di
trasmissione
Sanzionabilità del
contribuente
Sanzionabilità
dell’
intermediario
Entro il termine
di presentazione
della
dichiarazione
Entro il termine
NO
NO
Oltre il termine
Tardiva dichiarazione
SI
Oltre termine di
presentazione
ma entro 90 gg
Entro 1 mese
Tardiva dichiarazione
NO
Oltre 1 mese
Tardiva dichiarazione
SI
Oltre i 90 gg
Entro 1 mese
Dichiarazione omessa
NO
Oltre 1 mese
Dichiarazione omessa
SI
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Le sanzioni
Rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione in
maniera infedele (art. 39, comma 1, let. a, D. Lgs 241/1997)
soggetti interessati: responsabili dei CAF e degli intermediari nella
trasmissione telematica
sanzione pecuniaria: da euro 258 a euro 2.582
condizioni di punibilità: somme dovute a carico del contribuente in
seguito alla liquidazione delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 36 ter e
36 bis del D.P.R. 600/1973 e 54 del D.P.R. 633/1972 o altro controllo
sostanziale (importo maggiore di euro 16,53 – limite per l’iscrizione a
ruolo)
sanzioni accessorie: sospensione dalla possibilità di rilasciare visto o
asseverazione nel caso di ripetute violazioni, violazioni gravi ovvero nel
caso di mancato pagamento della sanzione. La sospensione può essere
disposta per un periodo che va da 1 a 3 anni e nel caso di ripetute
violazioni successive alla sospensione è possibile l’inibizione dal rilascio
delle certificazioni fino alla revoca dell’autorizzazione all’assistenza
fiscale
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Le sanzioni
Rilascio del visto della certificazione tributaria in
maniera infedele (art. 39, comma 1, let. b, D. Lgs
241/1997)
soggetti interessati: revisori contabili, dottori
commercialisti, ragionieri, periti e consulenti del lavoro
sanzione pecuniaria:
sanzioni accessorie: sospensione da 1 a 3 anni dal
rilascio di certificazioni nel caso di 3 violazioni nel biennio o
violazioni particolarmente gravi o mancato pagamento della
sanzione. E’ prevista la comunicazione del provvedimento
di irrogazione della sanzione all’Ordine Professionale di
appartenenza
da euro 516 a euro 5.164;
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I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/E
Ravvedimento operoso - omessa o tardiva presentazione
telematica
E’ consentito il ravvedimento operoso di cui all’art.13
del d.lgs n. 472 per tardiva od omessa trasmissione
telematica delle dichiarazioni a condizione che:
non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o
altre attività di accertamento di cui il
trasgressore abbia avuto formale conoscenza;
la dichiarazione non trasmessa possa essere ancora
validamente presentata non essendo ancora trascorsi
90 gg dal termine di presentazione
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I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/E
Ravvedimento operoso – tardiva e omessa trasmissione
Il ravvedimento
contestuale:
si
perfeziona
mediante
trasmissione telematica della dichiarazione
pagamento della sanzione ridotta ad un ottavo
del minimo (euro 64)
Alla tardiva trasmissione
telematica della dichiarazione
si affianca la sanzione per la
tardiva presentazione della
dichiarazione da irrogare nei
confronti del contribuente
In assenza di trasmissione la
dichiarazione pur consegnata
nei termini all’intermediario si
considera omessa
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I riflessi operativi
Ravvedimento operoso
Come chiarito dalla circ. n. 180/E del 1998, il termine
“contestualmente” non deve essere inteso nel senso
che tutte le incombenze previste ai fini del
ravvedimento debbano avvenire nel medesimo giorno,
bensì entro lo stesso limite temporale;
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I riflessi operativi
Ravvedimento operoso – le altre violazioni
E’ possibile il ravvedimento operoso per le violazioni
relative all’infedele rilascio del visto di conformità,
dell’asseverazione e della certificazione, mediante:
Invio
di
apposita
comunicazione
da
parte
dell’intermediario all’amministrazione finanziaria con i
dati relativi al contribuente, al tipo e protocollo della
dichiarazione entro il termine di presentazione della
dichiarazione dell’anno in corso al momento della
violazione;
Versamento della sanzione ridotta ad 1/5 del minimo
(euro 51,60 o euro 103,20);
Il contribuente informato in tempo potrà avvalersi del
ravvedimento per sanare le omissioni che hanno inciso
sulla determinazione del tributo;
Può utilizzare il ravvedimento operoso anche il sostituto di imposta
per le violazioni delle disposizioni sull’attività di assistenza fiscale.
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I riflessi operativi
Ravvedimento operoso – i codici tributo
Omessa
o Tardiva trasmissione di dichiarazioni:
- codice tributo: 8924
- anno:
anno in cui si realizza la violazione
Rilascio
del visto di conformità o della asseverazione in
maniera infedele:
- codice tributo: 8925
- anno:
anno in cui si realizza la violazione
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I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/E
Concorso di violazioni – l’art. 12 del D. Lgs. 472/1997 commi 1 e 2
Omogeneo
Concorso formale:
UNICITA’ DELL’AZIONE
PIU’ VIOLAZIONI DELLA
STESSA NORMA
Eterogeneo
PIU’ VIOLAZIONI DI
NORME DIVERSE
Concorso materiale:
Piu’ azioni od omissioni che comportano diverse violazioni
formali della medesima disposizione
Continuazione (art. 12 comma 2):
Piu’ azioni od omissioni anche in tempi diversi che nella loro
progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la
determinazione del tributo anche la sua determinazione
periodica
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sanzione
per la
violazione
piu’ grave
aumentata
da ¼ al
doppio
I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/E
Concorso di violazioni
Per le violazioni di cui all’art 7-bis e 39 del D. Lgs 241/1997 non può
trovare applicazione l’art. 12 (comma 1) il cumulo giuridico (concorso
formale e materiale) in quanto tali violazioni non essendo collegate
all’obbligo di versamento del tributo non possono essere
classificate quali violazioni formali o sostanziali.
Pertanto per l’omessa o tardiva trasmissione trova applicazione il
cumulo giuridico valido per le sanzioni amministrative (art. 8
L.689/1991) che comporta l’applicazione della violazione più grave
aumentata fino al triplo quando il trasgressore con una sola azione
abbia violato diverse disposizioni ovvero commette più violazioni
della medesima disposizione.
Può comunque trovare applicazione l’istituto della continuazione (art.
12, comma 2.
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I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/E
Concorso di violazioni – tardiva o omessa trasmissione
la violazione punita dall’art. 7-bis è da intendersi riferita alla
tardiva o omessa trasmissione di ciascuna dichiarazione e
non al file con il quale sono trasmesse più dichiarazioni.
(risoluzione n. 105/E del 2004)
nel caso in cui siano trasmesse tardivamente più dichiarazioni con un
unico file (unicità dell’azione), si applicherà un’unica sanzione pari a
quella prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo;
nei casi in cui vengano inviati in tempi diversi più file, contenenti
ciascuno più dichiarazioni, si applicheranno tante sanzioni quanti
sono i file, ciascuna delle quali calcolata applicando il cumulo
giuridico di cui all’art. 8 della legge n. 689 del 1981 delle sanzioni
riferibili alle dichiarazioni
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I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/E
Concorso di violazioni – le altre violazioni
Le violazioni concernenti il rilascio infedele del visto di conformità
o dell’asseverazione sono punibili solo se emergono somme dovute a
carico del contribuente.
Pertanto le sole violazioni rilevanti sono quelle sostanziali ossia che
abbiano inciso sulla determinazione del tributo.
Ne deriva che qualora nei confronti del medesimo contribuente
vengano riscontrate più violazioni degli obblighi derivanti dal
rilascio del visto di conformità o dell’asseverazione si applicheranno
sanzioni diverse per ciascuna violazione.
Rimane la possibilità di applicare l’istituto della continuazione.
Non è possibile applicare il cumulo nel ravvedimento operoso.
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Le modifiche apportate dalla legge 296/2006
Il procedimento d’irrogazione
Le violazioni di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 39 e
dell’art. 7-bis del d.lgs n. 241 sono contestate e le
relative sanzioni sono irrogate dalla DR competente
in ragione del domicilio fiscale del trasgressore
anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici
locali. L’atto di contestazione è unico per ciascun
anno solare di riferimento e, fino al compimento dei
termini di decadenza può essere integrato o
modificato dalla medesima DR.
I provvedimenti sono trasmessi agli ordini di
appartenenza dei trasgressori per l’eventuale
adozione di ulteriori provvedimenti.
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I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/E
Il procedimento d’irrogazione
Dal 1° gennaio 2007 l’attività di contestazione e la successiva
irrogazione delle sanzioni per le violazioni in esame devono essere
effettuate esclusivamente dalle DR in base alle regole del d.lgs n.
472 del 1997 (art. 16):
Unicità dell’atto di contestazione
Inapplicabilità dell’irrogazione immediata (art. 17 D.Lgs 472/1997)
Possibilità di presentare scritti e memorie difensive (entro 60
gg) in seguito alle quali l’Ufficio può emettere entro un anno l’atto
di irrogazione delle sanzioni
Possibilità di definire la controversia mediante pagamento della
sanzione ridotta ad ¼ (definizione agevolata)
Decadenza della contestazione dopo 5 da quello in cui è avvenuta la
violazione (art. 20 D. Lgs. 472/1997)
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I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/E
Procedimenti iniziati sotto il vigore della legge n.
689 ma non ancora conclusi al 1 gennaio 2007
Nel caso in cui alla data del 1° gennaio 2007 la
violazione sia stata già contestata ai sensi della
legge n. 689, ma non sia intervenuto il pagamento in
misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della stessa legge
ovvero non sia stata irrogata la sanzione,
l’irrogazione della sanzione dovrà essere effettuata
dalla DR ai sensi dell’art. 16 del D.lgs n. 472 del
1997.
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I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/E
Procedimenti iniziati sotto il vigore della legge n.
689 ma non ancora conclusi al 1 gennaio 2007
Se l’interessato ha presentato scritti difensivi
entro il 31 dicembre 2006, l’atto di irrogazione
dovrà essere notificato entro un anno, che
decorre dalla data di entrata in vigore della legge
296 del 2006, cioè entro il 31 dicembre 2007
(art. 16, c. 7, d.lgs n. 472);
in assenza di deduzioni difensive l’atto di
irrogazione dovrà essere notificato entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello di
commissione della violazione (art. 20 del d.lgs n.
472)
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I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/E
Procedimenti iniziati sotto il vigore della legge n.
689 ma non ancora conclusi al 1 gennaio 2007
Per l’ atto di contestazione emesso ai sensi della
legge n. 689 non può operare la conversione in
atto di irrogazione di cui all’art. 16, c.4, del d.lgs
n. 472,
… pertanto …
la DR è tenuta ad emettere apposito atto di
irrogazione che presenti i requisiti previsti dal d.
lgs n. 472
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I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/E
L’unicità dell’atto di contestazione
L’attributo dell’unicità va interpretato nel senso
della contestuale contestazione, in un unico atto,
delle violazioni di cui agli artt. 7-bis e 39, cc. 1 e
3, del d.lgs n. 241 del 1997, commesse da uno
stesso soggetto in un determinato anno
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I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/E
L’integrabilità dell’atto di contestazione
Qualora la DR venga a conoscenza di nuovi o
ulteriori elementi successivamente all’emanazione
dell’atto di contestazione, potrà emanare un nuovo
atto che integri o modifichi il precedente senza
sostituirsi ad esso;
anche l’atto di integrazione deve essere unico nel
senso sopra chiarito e deve tener conto degli
effetti derivanti dal riconoscimento del cumulo
giuridico o della progressione;
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I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/E
Il procedimento di irrogazione
In caso di variazione del domicilio fiscale del
trasgressore nel corso dell’anno l’atto di
contestazione dovrà essere emanato dalla DR
competente in ragione del domicilio fiscale al
momento di commissione della violazione;
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Le modifiche apportate dalla legge 296/2006
La responsabilità solidale
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 39 del d.lgs n. 241
prevede, inoltre, che “il centro di assistenza
fiscale per il quale abbia operato il trasgressore
è obbligato solidalmente con il trasgressore
stesso al pagamento di una somma pari alla
sanzione irrogata”
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I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/E
La responsabilità solidale
Il soggetto cui applicare la sanzione prevista
dall’art. 39 del d.lgs n. 241 del 1997 è
esclusivamente il responsabile dell’assistenza
fiscale dei CAF, che dunque risponderà delle
violazioni commesse in solido con il centro.
Per tale responsabilità operano le regole
previste dal combinato disposto degli artt. 5 e 11
del d.lgs n. 472 del 1997
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I riflessi operativi
La responsabilità solidale
La circolare n. 52/E fa esclusivo riferimento alla
sanzione prevista dall’art. 39 del d.lgs n. 241.
Deve ritenersi, infatti, che la previsione del
comma 1-bis non operi in caso di tardiva od
omessa
trasmissione
telematica
delle
dichiarazioni in quanto, come si desume dal tenore
letterale dell’art. 7-bis del d.lgs n. 241,
trasgressore deve intendersi il CAF, al quale lo
stesso art. 7-bis prevede che si applichi la
sanzione
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I riflessi operativi
La responsabilità solidale
Pertanto eventuali elementi circa l’esistenza della
violazione di cui all’art. 7-bis, acquisiti nel corso di
controlli presso strutture periferiche o società di
servizi di CAF aventi sede legale nel territorio di
altra Direzione Regionale, dovranno essere
trasmessi a quest’ultima, competente alla
contestazione della violazione
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