SOA RINA Organismo di Attestazione
REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE APPALTI
FERRARA, 2 APRILE 2011
IL NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL
CODICE DEGLI APPALTI
LE
NOVITA’
RELATIVE
AL
SISTEMA
QUALIFICAZIONE (ATTESTAZIONE SOA)
DI
SOA RINA Organismo di Attestazione
REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE APPALTI
D.P.R. N. 207 DEL 05 Ottobre 2010
Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante
<<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2005/17/Ce e 2004/18/Ce
Pubblicato sul supplemento ordinario n. 270 alla
Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010, n. 288
Entrerà in vigore il 8 giugno 2011. Gli articoli 73 e 74
sono vigenti dal 25 dicembre 2010
SOA RINA Organismo di Attestazione
NOVITA’ CATEGORIE
Introduzione due nuove classifiche (III bis fino a €
1.500.000 e IV bis fino a € 3.500.000)
Variazione declaratorie categorie OG10, OG11, OS7,
OS8, OS21;
Eliminazione categorie OS2, OS12, OS18, OS20.
Introduzione nuove categorie OS2a, OS2b, OS12a,
OS12b, OS18a, OS18b, OS20a, OS20b, OS35.
SOA RINA Organismo di Attestazione
REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE APPALTI
REGIME TRANSITORIO – ART. 357
Comma 12: le attestazioni rilasciate in vigenza del DPR 34
valgono fino a scadenza naturale tranne OG10, OG11, OS2,
OS7, OS8, OS12, OS18, OS20 E OS21 (in seguito “categorie
variate”) che scadono il 05/12/2011;
Comma 13: la validità delle attestazioni rilasciate nelle
“categorie variate” in scadenza dal 10/12/2010 al 8/6/2011 è
prorogata fino al 8/6/2011;
Comma 16: fino al 5/12/2011 le Stazioni Appaltanti
bandiscono nelle “categorie variate” ai sensi del DPR 34 e
possono partecipare alle gare tutte le imprese in possesso di
queste categorie al 8/6/2011.
SOA RINA Organismo di Attestazione
REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE APPALTI
REGIME TRANSITORIO – ART. 357
dal 6/12/2011 le imprese potranno utilizzare le attestazioni ai
sensi del DPR 207 nelle categorie OG10, OG11, OS2a, OS2b, OS7,
OS8, OS12a, OS12b OS18a, OS18b, OS20a, OS20b E OS21 ottenute
attraverso:
La riemissione, ai sensi del comma 14, da parte delle SA dei
CEL utilizzati per ottenere le attestazioni che hanno cessato la
loro validità il 5/12/2011, mantenendo il periodo di riferimento
(decennio o quinquennio) utilizzato in sede di attestazione;
La presentazione di nuovi lavori rientranti nel quinquennio
antecedente il 5/12/2011.
SOA RINA Organismo di Attestazione
REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE APPALTI
REGIME TRANSITORIO – CRITICITA’
La proroga della validità delle attestazioni nelle “categorie
variate” prevista dal comma 13 riguarda esclusivamente le
scadenze quinquennali (chi è in scadenza triennale dovrà
effettuare la verifica triennale);
Non vi sono disposizioni specifiche per chi possiede
un’attestazione che comprende le “categorie variate” tra le
altre. Teoricamente chi effettua un rinnovo di attestazione fino
al 5/12/2011 potrebbe utilizzare due attestati per partecipare
alle gare (il nuovo per le categorie “normali”, il vecchio per
quelle “variate”)
La riemissione dei Certificati ai sensi del comma 14 a cura
delle SA su richiesta della SOA o dell’impresa.
SOA RINA Organismo di Attestazione
CATEGORIE OG2 – OS2 – OS25
CONFERMA NORME PREVIGENTI
Art. 248 c. 2: tutte le certificazioni, rilasciate sia da
committenti pubblici che privati, devono contenere l’attestato,
rilasciato dall’Autorità preposta alla tutela del bene, di buon
esito degli interventi eseguiti . Per le procedure di apposizione
dei visti sui certificati inseriti dalla stazione appaltante sul
casellario informatico si fa riferimento al Comunicato del
Presidente dell’AVCP del 13/5/2009;
Art. 248 c. 3: i lavori possono essere utilizzati ai fini della
qualificazione solo da chi li ha effettivamente eseguiti.
SOA RINA Organismo di Attestazione
CATEGORIE OG2 – OS2 – OS25
DIREZIONE TECNICA ART. 248 C. 5
OG2: Laurea in conservazione beni culturali o architettura;
esclusa possibilità di qualificarsi attraverso l’esperienza
quinquennale maturata in qualità di responsabile di cantiere;
OS25: soggetti inseriti nell’elenco tenuto dal Ministero per i
Beni e le attività culturali ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Dlgs
163/2006
OS2: requisiti previsti dagli art. 29 e 182 del dlgs n. 42/2004.
OS2: regime transitorio art. 357 c. 29: fino all’emanazione dei
decreti di cui all’art. 29 del dlgs 42/2004 per classifiche < alla
III, fermo restando quanto previsto all’art. 182 del medesimo
dlgs, la direzione tecnica può essere affidata a soggetti con
esperienza quinquennale
SOA RINA Organismo di Attestazione
CATEGORIE OG2 – OS2 – OS25
REGOLAMENTO SPECIFICO
Il Ministero dei beni culturali ai sensi di concerto con il
Ministero delle infrastrutture ai sensi dell’art. 201 c. 3 del
Codice definisce ulteriori requisiti di qualificazione ad
integrazione di quelli previsti dal DPR 207/2010.
SOA RINA Organismo di Attestazione
SANZIONI
PER LE SOA
Pecuniarie fino a € 51.545;
Sospensione temporanea fino a 240 giorni
dell’autorizzazione;
Revoca
PER LE IMPRESE
Pecuniarie fino a € 25.822 per la mancata risposta alle
richieste dell’AVLLPP;
Pecuniarie fino a € 51.545 qualora l’impresa comunichi
informazioni o fornisca documenti non veritieri;
Sospensione dell’attestazione per un anno;
Decadenza
SOA RINA Organismo di Attestazione
NOVITA’ OPERATIVE
Art. 63 c. 4 - Obbligo per gli Enti di certificazione di comunicare
all’AVCP e alla SOA che ha attestato l’impresa il venir meno della
certificazione del sistema di qualità;
Art. 70 c. 1 lett. f) – Obbligo per le SOA di verificare il mantenimento
dei requisiti generali delle imprese attestate;
Art. 8 c. 5 e 87 c. 6 – Obbligo per le imprese di comunicare all’AVCP
ogni variazione dei requisiti generali e della direzione tecnica entro
30 giorni dal loro verificarsi (inadempimento sanzionabile ai sensi
dell’art. 74 c. 6);
Art. 76 c. 2 – Necessaria corrispondenza tra oggetto sociale
dell’impresa e categorie richieste in attestazione;
SOA RINA Organismo di Attestazione
NOVITA’ TARIFFARIE
Art. 70 c. 4 – Riduzione del 20% del corrispettivo
minimo per chi ottiene attestazioni con tutte le
classifiche possedute inferiori alla terza;
Art. 70 c. 4 – Riduzione del 50% del corrispettivo
minimo per ogni attestazione o variazione
dell’attestato dei consorzi stabili;
Allegato “C” – Nulla è dovuto dai consorzi stabili in
caso si debba procedere unicamente alla
variazione della scadenza intermedia.
SOA RINA Organismo di Attestazione
NOVITA’ TRASFERIMENTI DI AZIENDA
Art. 76 c. 9 – Durata minima contratto di affitto di azienda o di
ramo: tre anni dal rilascio dell’attestazione;
Art. 76 c. 10 – In caso di cessione d’azienda o di un suo ramo
introdotto obbligo di presentazione, a cura dell’impresa
cessionaria, di perizia giurata effettuata da soggetto nominato
dal tribunale competente;
Art. 76 c. 12 – Obbligo per le imprese di depositare in CCIAA
ed in AVCP entro 30 giorni gli atti di trasferimenti di azienda;
SOA RINA Organismo di Attestazione
NOVITA’ VERIFICA TRIENNALE
Art. 77 c. 1 – Le imprese non possono partecipare alle gare
nel periodo che dovesse intercorrere tra la data di scadenza
triennale e la data di effettuazione della verifica con esito
positivo;
Art. 77 c. 3 – Estesa tempistica effettuazione pratica di
verifica triennale a 45 giorni, con possibilità di sospensione di
altri 45 giorni;
Art. 77 c. 7 – In caso di esito negativo della verifica triennale
l’attestato decade dalla data di comunicazione della SOA
(quindi anche prima dell’effettiva scadenza triennale);
SOA RINA Organismo di Attestazione
NOVITA’ REQUISITI GENERALI ART. 78
L’art. 78 c. 1 rimando all’art. 38 e 39 del codice.
Sono così uniformati i requisiti per l’attestazione e
per la partecipazione alle gare eliminando le
differenze tra i precedenti DPR 34 e DPR 554;
L’AVCP stabilisce quali sono i documenti da
presentare a cura delle imprese per la
dimostrazione del possesso dei requisiti.
SOA RINA Organismo di Attestazione
NOVITA’ REQUISITI SPECIALI
Art. 79 C. 7 – I membri laureati dello staff tecnico di progettazione
possono essere esclusivamente ingegneri, architetti o geologi
(limitatamente alle categorie di competenza) iscritti all’Albo;
Art. 79 c. 14 – Limitata ai lavori eseguiti presso altra impresa negli
ultimi 20 anni la qualificazione con l’apporto del DT;
Art. 79 c. 14 – Limitato a € 2.500.000 l’importo totale dei lavori che il
DT può apportare;
Art. 79 c. 19 – Obbligo di presenza di OQ con patentino per la
qualificazione nelle categorie di cui all’art. 3 comma 1 lettera u),
categorie individuate nell’allegato A con l’acronimo “OS”
(limitatamente alle imprese che applicano un CCNL che prevede tali
figure).
SOA RINA Organismo di Attestazione
NOVITA’ LAVORI
Art. 82 – Possibilità di applicare la rivalutazione ISTAT anche
ai lavori pubblici in corso di esecuzione e ai lavori privati
ultimati;
Art. 84 – Lavori eseguiti all’estero:



Uniformati criteri dimostrazione lavori UE ed Extra UE;
Obbligo di legalizzazione o rilascio dei certificati a
cura dell’autorità consolare competente
Obbligo inserimento di tutti i certificati lavori nel
casellario informatico a cura del Ministero affari
esteri.
SOA RINA Organismo di Attestazione
NOVITA’ LAVORI
Art. 85 – CRITERI DI VALUTAZIONE LAVORI. Obbligo per le SOA di
richiedere alle Stazioni appaltanti, relativamente ad ogni certificato
lavori presentato dalle imprese e/o presente nel casellario
informatico:



Bando o avviso di gara o lettera d’invito;
Contratto;
Eventuali atti aggiuntivi debitamente approvati.
Al fine di riscontrare i dati inseriti nel certificato di esecuzione lavori.
Obbligo per le SOA di segnalare all’AVCP eventuali incongruenze
tra i certificati e la documentazione sopra elencata;
Art. 86 c. 1: previste sanzioni fino a € 51.545 per il RUP che riporta nel
CEL categorie non previste nel bando.
SOA RINA Organismo di Attestazione
NOVITA’ LAVORI
Art. 83 c. 6: obbligo per le SOA di trasmissione all’AVCP della
documentazione a corredo dei lavori privati entro 15 giorni dal
rilascio dell’attestazione;
Art. 83 c. 7: Impossibilità di utilizzo dei certificati pubblici non
presenti sul casellario informatico;
Art. 83 c. 8: Impossibilità per le SOA di utilizzo di
documentazione contabile dei lavori in sostituzione del
certificato
Art. 86 c. 6: In caso di lavori eseguiti in conto proprio gli importi
dichiarati dal direttore dei lavori sulla base del computo delle opere
eseguite devono essere comprovati anche con la presentazione
della documentazione circa i costi sostenuti (fatture per acquisto
materiale, per servizi o subappalti affidati).
SOA RINA Organismo di Attestazione
ART. 88 - AVVALIMENTO
Condizioni per ottenere l’attestazione SOA per
avvalimento:
 Esistenza di rapporto di controllo tra ausiliata
e ausiliaria ai sensi art. 2359 commi 1 e 2 del
codice civile;
 Dichiarazione dell’impresa ausiliaria di
messa a disposizione per tutta la durata
dell’attestazione dei requisiti oggetto di
avvalimento;
SOA RINA Organismo di Attestazione
ART. 88 - AVVALIMENTO
Requisiti per ottenere l’attestazione SOA per avvalimento:
Requisiti generali di cui all’art. 78 in proprio;
Requisiti speciali di cui all’art. 79 anche tramite
impresa ausiliaria;
Particolarità:




Gli attestati devono essere rilasciati su un form
specifico (da definire) che riporti in ogni caso i
riferimenti delle ausiliarie;
Resta da definire se l’eventuale attestazione
posseduta dall’impresa ausiliaria debba essere
ridimensionata o dichiarata decaduta in caso di
dichiarazione di avvalimento.
Scarica

Presentazione di PowerPoint - Ari