Il Direttore
Sistema di Gestione in Qualità
L’Aquila, 11 Giugno 2014
Circolare N. 64
Prot. N. 213
ALLE IMPRESE ASSOCIATE
LORO SEDI
OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DEI LAVORI
PUBBLICI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO CASA.
Le principali novità contenute nell’art.12 del Decreto legge 47/2014 convertito nella legge
23 maggio 2014, n. 80 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.121 del 27
maggio 2014 sono le seguenti:
soluzione della questione relativa alla disciplina sulla qualificazione ed esecuzione
dei lavori specialistici;
modifica delle disposizioni che regolano la partecipazione alle gare dei
raggruppamenti temporanei di imprese;
facilitazioni per l’accesso alle gare per l’affidamento degli incarichi di verifica dei
progetti.
NEL DETTAGLIO L'ARTICOLO 12:
individua le strutture, impianti e opere speciali (le cosiddette opere
superspecialistiche) che, ai sensi dell'articolo 37, comma 11 del Dlgs 163, qualora
siano di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori, sono subappaltabili
nei limiti del 30%, con la conseguenza che oltre tale limite l'affidatario non in
possesso della relativa qualificazione deve costituire un raggruppamento di tipo
verticale.
Tali lavori sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:
OG11, OS2A, OS2B, OS4, OS11, OS12A, OS13, OS14, OS18A,OS18B, OS21, OS25, OS30.
abroga i commi 1 e 3 dell’articolo 109 del Regolamento sui contratti pubblici (D.P.R.
n. 207 del 2010) e ne riscrive il comma 2 .
individua le lavorazioni che non possono essere eseguite dall'affidatario che non sia
in possesso delle relative qualificazioni, e che quindi devono essere dallo stesso
affidate in subappalto ad imprese qualificate, fermo restando la facoltà di
costituire con queste ultime raggruppamenti di tipo verticale.
Tali lavorazioni sono quelle appartenenti alle seguenti categorie:
OS2A, OS2B, OS3, OS4, OS5, OS, OS10, OS11, OS12A, OS13, OS14, OS18A,OS18B, OS20A,
OS20B, OS21, OS24, OS25, OS28, OS30, OS33, OS34, OS35.
Per quanto riguarda la qualificazione richiesta ai concorrenti, la regola è la seguente:
CATEGORIA A QUALIFICAZIONE NON OBBLIGATORIA: il concorrente in possesso
della qualificazione nella categoria prevalente può partecipare comunque alla
gara (e successivamente eseguire direttamente i relativi lavori) anche se non è in
possesso della qualificazione nella categorie scorporabili.
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Tel. 0862.23152 - Fax 0862.62151 – [email protected] –www.ancelaquila.it
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CATEGORIA A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA: il concorrente che non sia in
possesso della relativa qualificazione dovrà obbligatoriamente affidarle in
subappalto a soggetti adeguatamente qualificati, dando evidenza di questa
intenzione già in sede di offerta, ai fini della successiva autorizzazione al
subappalto.
CATEGORIE SUPERSPECIALISTICHE di importo superiore al 15% dell'importo totale dei
lavori: poiché queste sono subappaltabili solo entro il limite del 30%, il concorrente
che non sia in possesso della relativa qualificazione, non potendo eseguirle in
proprio e non potendo subappaltarle per la loro totalità, deve nei fatti
obbligatoriamente associarsi in raggruppamento verticale con imprese dotate di
adeguata qualificazione.
Sul tema delle categorie e delle qualificazioni non si è tuttavia trovata ancora una
soluzione normativa definitiva, visto che entro dodici mesi dalla dall’entrata in vigore della
legge dovranno essere adottate nuove disposizioni regolamentari. Tali disposizioni
determineranno la perdita di efficacia delle sopracitate disposizioni previste nei commi da
1 a 4 dell’articolo 12 in esame (comma 5).
LE NORME DI SALVAGUARDIA
I commi 6 e 7 dell'articolo 12 dettano due distinte disposizioni che fanno salvi i bandi
emanati e le gare svolte successivamente all'annullamento delle vecchie norme
regolamentari a seguito del Parere del Consiglio di Stato (30/10/2013).
Vengono fatti salvi atti, provvedimenti, effetti e rapporti giuridici sorti sulla base delle
disposizioni di cui al DM 24 aprile 2014 (da ritenersi implicitamente abrogato e assorbito
nel testo dell'art. 12, come modificato in fase di conversione), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2014 (comma 6) nonché tutto ciò che è derivato
dall’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 (comma
7).
I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
I commi 8 e 9 introducono novità in materia di raggruppamenti temporanei di imprese. In
particolare, viene ridisegnata la disciplina delle modalità di ripartizione dei requisiti di
qualificazione tra le imprese raggruppate, agendo su due piani: l'abrogazione del
comma 11 dell'articolo 37 del Dlgs 163/2006 e la modifica dell'articolo 92, comma 2, del
Dpr 207/2010.
Viene meno il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione al
raggruppamento e quote di esecuzione dei lavori.
In particolare, nei raggruppamenti di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione devono
essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40 per cento e la restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna
nella misura minima del 10 per cento.
Inoltre la distribuzione delle quote di effettiva partecipazione al raggruppamento stesso
può essere liberamente stabilita in sede di offerta dai soggetti raggruppati, purché
ognuno di questi abbia una qualificazione sufficiente a coprire la quota di partecipazione
che intende assumere.
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Fermo restando che i lavori devono essere eseguiti secondo le quote indicate in sede di
offerta, è, altresì, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse quote, in fase di esecuzione
previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i
requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
Nell’ambito dei requisiti posseduti, resta fermo che la mandataria, in ogni caso, assume, in
sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle
mandanti con riferimento alla specifica gara.
Tali disposizioni si applicano anche alle procedure ed ai contratti in corso (comma 10).
GLI INCARICHI PER LA VERIFICA DEI PROGETTI
L'ultima disposizione in materia di lavori pubblici è contenuta al comma 11 dell'articolo 12,
con una modifica dell'articolo 357, comma 19 del Dpr 207. In questo modo viene
ampliato da tre a cinque anni il periodo in cui, ai fini della dimostrazione dei requisiti di
fatturato e servizi analoghi per l'affidamento degli incarichi di verifica dei progetti, i
concorrenti possono far valere precedenti incarichi di progettazione, direzione lavori e
collaudo.
Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L’Aquila l’Ing.
Emanuela Sannito.
Distinti saluti.
Il Direttore
Francesco Manni
Allegato: Art. 12 legge n.80/2014
E.S.
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