CORSO DI FORMAZIONE PER L’ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO
LIBRO UNICO DEL LAVORO: ASPETTI RETRIBUTIVI
10/03/2011
A cura di:
OPEN Dot Com - Servizio Paghe On-Line
Relatore:
Rag. Bongiovanni Oriana
www.opendotcom.it [email protected] tel. 0171/700700
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LIBRO UNICO DEL LAVORO: DATI RETRIBUTIVI
Il Libro unico del lavoro, parte retributiva, si compone di:
- dati del datore di lavoro quali: il codice fiscale, la matricola INPS, la posizione INAIL;
- il periodo di paga;
- i dati del dipendente quali: il codice fiscale, la data di assunzione, la qualifica ed il livello di
inquadramento, l’anzianità, tariffa INAIL;
- gli elementi della retribuzione composti da paga base e contingenza (previsti da CCNL),
eventuali elementi di merito come il superminimo assorbibile, l’assegno ad personam,
elementi territoriali, indennità varie e gli scatti d’anzianità;
- dal corpo della busta (nel quale vengono indicate le variazioni mensili che vanno ad incidere
sulla paga del mese);
- dal conteggio dei contributi Inps obbligatori e dal calcolo dell’imposta a debito del lavoratore;
- dalle ore di ferie e permessi maturati e goduti.
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Analizziamo la parte dei dati retributivi del LUL, “cedolino paga” a cui sono stati imputati
obbligatoriamente determinati elementi:
- Ditta:
Nella testata degli elementi retributivi sono richiesti i dati relativi al datore di lavoro che eroga la
retribuzione compreso il codice fiscale.
- Posizione INPS:
In questo campo è riportato il numero di posizione INPS dell’azienda, rappresentato dal numero
di matricola attribuito dall’Istituto al momento dell’apertura della posizione assicurativa ( i primi
due numeri identificano la sede provinciale dell’INPS in cui l’azienda è iscritta).
- Posizione INAIL:
In questo campo viene riportato il numero di posizione INAIL assegnato all’azienda; nel caso di
più posizioni attribuite, a seconda delle attività svolte, viene evidenziato il numero di posizione
corrispondente all’attività svolta dal dipendente a cui è intestato l’elaborato.
- Numero di matricola:
E’ un numero progressivo assegnato dal software eventualmente abbinato al numero matricola,
registro abrogato a partire dal 18 agosto 2008.
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- Dati identificativi del dipendente:
Nei campi stabili si imputano le generalità del dipendente.
- Data di assunzione:
Data di inizio del rapporto di lavoro, corrispondente a quella rilevata dall’UNI LAV, documento che
certifica la presenza del dipendente presso l’azienda.
- Data di assunzione convenzionale:
Ha una diversa natura rispetto alla data di assunzione in quanto è legata all’anzianità di servizio
del lavoratore presso l’azienda, quindi è sempre anteriore rispetto a quella di assunzione. In linea
generale risulta valida per il calcolo del TFR o di indennità equipollenti.
- Data di cessazione:
Indica la data di risoluzione del rapporto di lavoro; tale dato è presente sull’ultimo prospetto dei
dati retributivi, nel quale vengono erogate tutte le competente, i ratei maturati, le ferie e i Rol
non goduti e il TFR.
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- Anzianità:
Indica il periodo di presenza presso l’azienda ed è utile ai fini del calcolo del TFR.
- Periodo di paga:
Per periodo di paga si intende l’unità di tempo al termine del quale è effettuato il calcolo della
retribuzione; la sua durata è determinata dai CCNL di categoria e, in mancanza, dagli usi. Nella
maggior parte dei casi il periodo di paga è mensile.
- Qualifica:
I prestatori di lavoro subordinato si dividono in dirigente, quadro, impiegato ed operaio (art.2095
primo comma c.c.):
a. Dirigente:
personale che opera sul piano gerarchico più elevato, preposto alla direzione dell’azienda
o ad un suo settore, con ampi poteri discrezionali;
b. Quadro:
pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, i lavoratori così inquadrati svolgono
funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi
aziendali;
c. Impiegato:
personale che svolge attività intellettuale, con più o meno capacità di iniziativa;
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d. Operaio:
personale che non concorre all’organizzazione dell’azienda, ma solamente all’attività
economica per cui l’azienda è stata strutturata. Gli operai si distinguono in comuni,
qualificati, specializzati, in riferimento all’esperienza acquisita nello specifico settore.
- Mansione:
Rappresenta l’effettiva attività svolta dal lavoratore.
- Livello:
In riferimento alla mansione svolta, ogni CCNL prevede un corrispondente livello di appartenenza.
- Ore lavorabili:
ore lavorabili nel mese retribuito, sono quindi ricomprese le ore non lavorate ma per cui viene
corrisposta retribuzione ad esempio ferie, festività ecc..
- Ore retribuite:
ore retribuite nel mese con esclusione delle assenze.
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RETRIBUZIONE
Si intende quanto deve essere corrisposto al dipendente allo scadere del periodo di paga; il mese
rappresenta i periodo di paga più diffuso per la maggioranza dei settori.
Retribuzione mensilizzata:
In questo caso al dipendente spetta una retribuzione fissa mensile indipendentemente dalle ore
effettivamente lavorate.
Nel caso di orario settimanale di 40 ore e partendo dal presupposto che le settimane in un
anno sono 52, determiniamo come segue le ore medie mensili:
- 40 ore settimanali x 52 settimane = 2.080 ore di lavoro annue
- 2.080 ore annue : 12 mesi = 173,33 ore di lavoro “convenzionali”
Il valore giornaliero viene così determinato:
- 6 giorni settimanali x 52 settimanali = 312 giorni di lavoro annuali
- 312 giorni : 12 mesi = 26 giorni di lavoro mensili “convenzionali”
Nella maggior parte dei CCNL il valore giornaliero della retribuzione viene determinata dividendo per
26 la retribuzione totale.
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Retribuzione oraria:
In particolar modo nel caso di personale operaio, la retribuzione viene corrisposta in relazione alle
effettive ore lavorate nel periodo retribuito. Il CCNL Metalmeccanica industria e PMI ha mensilizzato
la retribuzione degli operai con decorrenza 01 gennaio 2009.
Il dipendente deve essere retribuito con un importo orario e in relazione alle effettive ore lavorate o
comunque cadenti nel periodo; viene inoltre retribuito per i giorni cadenti nel periodo che, pur non
essendo stati lavorati, per contratto o per legge devono essere corrisposti.
Per avere il valore della paga oraria, si divide la retribuzione mensile per il coefficiente orario
previsto da ogni contratto ( Commercio/Terziario 168 per un orario settimanale di 40 ore, 195 per
un orario settimanale di 45 ore – Studi Professionali 170 – Metal meccanica 173 ecc…).
La retribuzione del lavoratore si compone di elementi stabiliti dalla legge, dai CCNL, dagli accordi
individuali fra datore di lavoro e dipendente, compensi erogati direttamente dal datore del lavoro.
Retribuzione base:
Indica la misura del compenso minimo da erogare ai lavoratori di uguale livello di inquadramento;
tali valori vengono stabiliti dai CCNL; possono essere previsti elementi regionali, specialmente nel
settore artigiano.
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Retribuzione minima degli apprendisti:
La retribuzione degli apprendisti è determinata secondo due diversi metodi: nel regime previgente
al D.Lgs. n.276/2003, il trattamento economico degli apprendisti era normalmente stabilito a
percentuale rispetto alla paga di un lavoratore qualificato.
Con
il
decreto
sopraccitato,
l’apprendista
viene
retribuito
a
livelli
di
inquadramento
progressivamente crescenti.
Il minimo retribuito al lavoratore può variare nel tempo per effetto di rinnovi contrattuali,
promozioni, scatti di anzianità ecc..
Ex indennità di contingenza:
L’indennità di contingenza non costituisce più una voce retributiva variabile automaticamente, ma
rimane fissa dal 1 novembre 1991. In molti settori (ad esempio per gli Studi Professionali, industria
tessile..), gli importi precedentemente corrisposti a tale titolo sono stati conglobati nel minimo.
Dal 1 gennaio 1995 nel settore terziario, l’importo dell’indennità di contingenza comprende
l’elemento distinto della retribuzione, somma forfetaria e considerata utile ai fini del computo delle
seguenti voci: ferie, festività, maternità, infortunio, indennità sostitutiva del preavviso, tredicesima
mensilità ecc..
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Superminimo individuale o Aumento di merito:
Trattasi di importo aggiuntivo corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore al momento della
costituzione del rapporto o successivamente.
L’importo del superminimo può essere assorbito da:
- successivi aumenti dei minimi contrattuali;
- dalla differenza tra i minimi in caso di passaggio di livello del lavoratore, garantendo il totale degli
elementi precedentemente acquisito;
- indennità di funzione.
Indennità di funzione:
Ai dipendenti con funzioni direttive, i CCNL prevedono l’erogazione di un’indennità di funzione (di
norma per i quadri).
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Scatti di anzianità:
Gli scatti di anzianità vengono erogati in relazione alla progressiva anzianità di servizio presso lo
stesso datore di lavoro. Il valore di ogni scatto si differenzia per livello di inquadramento e per CCNL
applicato.
L’istituto degli scatti non è previsto per tutte le categorie di lavoratori; per gli apprendisti, ad
esempio, non è previsto se non nei casi espressamente previsti dalla regolamentazione contrattuale.
Il periodo di maturazione di ogni scatto è normalmente stabilito con cadenza biennale o triennale
dai singoli CCNL, i quali indicano anche il numero massimo di scatti maturabili.
Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di assunzione.
Indennità di vacanza contrattuale:
Costituisce un elemento provvisorio della retribuzione da corrispondere mensilmente a tutti i
lavoratori quanto il CCNL a loro applicato risulta scaduto (importo commisurato ad una percentuale
rispetto al tasso di inflazione).
Il valore non viene più erogato all’atto del rinnovo contrattuale.
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VOCI IN CORPO DEL LUL – PARTE RETRIBUTIVA
MALATTIA
La malattia rappresenta uno stato patologico che comporta l’incapacità e l’impossibilità da parte
del lavoratore a prestare la propria attività lavorativa. Tale incapacità lavorativa deve essere
documentata mediante certificazione rilasciata dal medico curante in duplice copia. Essa deve
contenere i dati anagrafici del dipendente, il codice fiscale, la data di inizio e di fine malattia, la
patologia e la firma del medico.
La continuazione della malattia dovrà essere documentata da nuova certificazione.
Il periodo di assenza per malattia coperto da indennità previdenziale è sempre valutato in giorni
di calendario, feriali e festivi, e può raggiungere un massimo di 180 giorni nell’arco di un anno
solare.
Il Trattamento Economico di tale evento si suddivide:
- a carico del datore di lavoro i primi 3 giorni dell’evento, comunemente chiamati “carenza” e,
tutte le giornate di malattia per i dipendenti con qualifica di impiegato e quadro;
- a carico dell’INPS le indennità di malattia ai lavoratori con qualifica di operaio di tutti i settori
e impiegato del Terziario.
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La percentuale di indennizzo dell’INPS è la seguente:
- 50% per le giornate comprese tra il 4° ed il 20° giorno di malattia;
- 66,66% per le giornate comprese tra il 21° ed il 180° giorno di malattia.
Le percentuali sopra indicate devono essere ridotte ai 2/5 durante il ricovero ospedaliero per i
lavoratori non aventi familiari a carico.
Durante il periodo di malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un
massimo periodo determinato dal CCNL (periodo di comporto). Scaduto tale periodo il datore di
lavoro può legittimamente licenziare il lavoratore.
Attenzione:
In caso di differenza tra la data del rilascio del certificato e l’inizio della malattia, si può
retrocedere di un giorno.
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MATERNITÀ
Hanno diritto all’indennità giornaliera di maternità tutte le lavoratrici che prestano la loro attività
lavorativa presso un datore di lavoro. Ai fini del pagamento dell’indennità di maternità la
lavoratrice deve far pervenire al datore di lavoro e all’Istituto INPS un certificato medico
attestante lo stato di gravidanza, nonché la data presunta del parto.
Durante il periodo di maternità e fino al compimento di un anno del bambino vige il divieto per il
datore di lavoro di licenziare la dipendente; in caso di dimissioni esse devono essere convalidate
dalla D.P.L. (in questo caso alla lavoratrice spetta l’indennità di preavviso).
Per poter usufruire del periodo di maternità la dipendente deve presentare all’Istituto una
domanda di autorizzazione entro il 7° mese e consegnare copia con relativa ricevuta di avvenuto
invio al datore stesso.
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Il periodo di astensione obbligatoria può essere usufruito:
- 2 mesi prima la data presunta del parto e 3 mesi dopo;
- 1 mese prima la data presunta del parto e 4 mesi dopo (maternità flessibile).
Per l’intera durata del periodo di astensione obbligatoria la percentuale di indennità giornaliera
corrisposta dall’INPS è dell’80% della retribuzione media globale giornaliera.
Trascorso il periodo di astensione obbligatoria post-partum, ciascun genitore ha diritto ad un
periodo di assenza facoltativa per un massimo di 6 mesi nei primi 3 anni di vita del bambino,
fruibile in un’unica soluzione oppure frazionato.
Per poter usufruire di tale diritto il lavoratore dovrà presentare una domanda di autorizzazione
all’INPS.
L’indennità a carico dell’INPS nei periodi di astensione facoltativa è del 30% della retribuzione
media globale giornaliera; non c’è integrazione da parte dell’azienda.
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Permessi allattamento:
La lavoratrice ha diritto, entro il primo anno di età del bambino, a due ore giornaliere di riposo
oppure ad un’ora se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere.
Il Ministero del Lavoro, con Lettera circolare n. 8494/2009, interviene in merito alla possibilità di
riconoscere al lavoratore padre i riposi per allattamento previsti dall’art. 40 del D.Lgs n.
151/2001 anche nel caso di lavoratrice dipendente ovvero non dipendente, considerando la
casalinga quale “lavoratrice non dipendente” (un indirizzo opposto a quanto previsto dalla
Circolare Inps n. 95-bis del 06/09/2006).
Tali permessi sono retribuiti totalmente dall’INPS.
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INFORTUNIO
L’infortunio
è
un
evento
che
si
verifica
sul
lavoro e
comporta l’inabilità
al
lavoro;
nell’assicurazione è compreso anche l’infortunio nel tragitto casa-lavoro (cosiddetto infortunio in
itinere).
Al momento dell’evento violento il dipendente deve recarsi presso il più vicino pronto soccorso o
ambulatorio INAIL dove gli verrà rilasciato il certificato medico che deve far pervenire
tempestivamente al datore di lavoro. Entro le 48 ore successive al ricevimento del certificato, il
datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la denuncia all’INAIL. In caso di morte la
comunicazione deve avvenire entro le 24 ore.
Una copia sarà inviata all’Autorità di Pubblica Sicurezza del comune in cui è avvenuto l’evento.
L’infortunio deve essere registrato sul registro infortuni.
L’obbligo di comunicazione degli infortuni di durata superiore ad un giorno, ma inferiore a tre
giorni, scatterà una volta che sarà emanato il decreto interministeriale che dovrà disciplinare la
costituzione e modalità di funzionamento del Sinp (Sistema Informativo Nazionale per la
Prevenzione).
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A chi subisce un infortunio è corrisposta da parte dell’INAIL, a decorrere dal 4° giorno
di infortunio e fino alla guarigione clinica, un’indennità economica nelle seguenti
misure:
- dal 4° al 90° giorno il 60%;
- dal 91° alla guarigione 75%.
Le
indennità
per
inabilità
temporanea
posso
essere
anticipate
al
lavoratore
(previa
autorizzazione dell’Istituto) direttamente dal datore di lavoro ai sensi dell’ art. 70, D.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124.
L’indennità viene successivamente rimborsata al datore di lavoro salvo diversa convenzione.
Al lavoratore, a cui non viene anticipata in busta paga l’indennità, l’Istituto a seguito richiesta
dell’interessato, elargisce degli acconti.
Il Datore di Lavoro è tenuto a retribuire:
- il giorno dell’infortunio 100% della retribuzione;
- 3 giorni successivi 100% come carenza;
- 40% della retribuzione media giornaliera nei giorni che l’INAIL indennizza al 60%;
- 25% della retribuzione media giornaliera nei giorni che l’INAIL indennizza al 75%.
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Congedo matrimoniale
Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto ad un congedo straordinario che normalmente
non supera la durata di 15 giorni di calendario, durante il quale è considerato a tutti gli effetti in
attività di servizio.
Per gli impiegati la relativa retribuzione è completamente a carico del datore di lavoro, mentre
per gli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane o cooperative il datore di lavoro deve
corrispondere un’integrazione dell’assegno erogato dall’INPS (massimo 7 giornate) fino a
concorrenza della retribuzione spettante al lavoratore in servizio.
Il periodo di fruizione del congedo inizia in occasione del matrimonio, ma qualora ciò non sia
possibile per motivi inerenti la produzione aziendale, tale periodo deve essere concesso o
completato entro 30 giorni successivi al matrimonio.
Il dipendente deve presentare il certificato di matrimonio rilasciato dal Comune entro 60 giorni.
Extracomunitari: i lavoratori che contraggono il matrimonio all’estero e che risultano residenti in
Italia da prima del matrimonio, hanno diritto al congedo matrimoniale. Il lavoratore deve
consegnare al Comune di residenza, al fine di risultare coniugato, il certificato di matrimonio
tradotto dagli Enti preposti (normalmente l’Ambasciata).
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IRPEF
Il datore di lavoro viene definito “sostituto d’imposta” poiché si sostituisce all’Amministrazione
Finanziaria nel prelievo fiscale; infatti, ogni mese, il datore di lavoro è tenuto a quantificare e
trattenere l’imposta che incide sulle retribuzioni corrisposte al dipendente.
Il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme percepite nel periodo d’imposta
che vanno a formare il cosiddetto “imponibile fiscale” su cui devono essere pagati i tributi.
L’imposta è determinata applicando al reddito complessivo le aliquote previste.
IMPONIBILE FISCALE LORDO (RETRIBUZIONE LORDA – CONTRIBUTI INPS C/DIP. )
APPLICAZIONE ALIQUOTE PER SCAGLIONI
=
IMPOSTA LORDA
DETRAZIONI FISCALI
=
IMPOSTA NETTA
Se le detrazioni sono superiori all’imposta lorda, l’imposta netta è sempre uguale a zero.
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ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI
Dal 1° Gennaio 1998 è entrata in vigore l’Addizionale Regionale all’Irpef: in tutto il territorio
nazionale le singole Regioni possono stabilire un’aliquota compresa tra lo 0,90% e l’1,40%.
E’ stata introdotta successivamente anche l’aliquota comunale all’Irpef, con aliquote che variano
a seconda della delibera dal parte del Comune interessato.
Il tributo è calcolato sulla stessa base imponibile Irpef determinata in sede di conguaglio di fine
anno (o fine rapporto).
Il relativo importo è trattenuto rispettivamente in 10 o 11 rate se l’azienda versa l’Irpef per
cassa o per competenza.
In caso di cessazione del rapporto, i tributi sono trattenuti in un'unica soluzione attraverso le
operazioni di conguaglio.
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DETRAZIONE FISCALE
Dal 1.1.2007 sono state reintrodotte le detrazioni da lavoro dipendente che vanno così ad
abbattere l’importo dell’imposta lorda.
Oltre alle detrazioni da lavoro dipendente, il lavoratore può anche usufruire delle detrazioni per
familiari a carico, i quali non devono percepire un reddito superiore a € 2.840,51 annui.
Il valore delle detrazioni è legato al reddito complessivo del richiedente.
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, viene corrisposto al dipendente il trattamento di fine
rapporto maturato e non destinato a previdenza complementare.
Il T.F.R. si calcola sommando per ciascun anno una somma pari all’importo delle retribuzioni
mensili, utili ai fini del calcolo del TFR, divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le
frazioni d’anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni
(da verificare su ogni singolo CCNL applicato).
Alla fine di ogni anno il fondo TFR anno precedente deve essere rivalutato in base all’Indice ISTAT.
I lavoratori con anzianità di servizio di almeno 8 anni, possono chiedere al datore di lavoro
un’anticipazione non superiore al 70% del trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione del
rapporto alla data della richiesta (art. 2120, c. 6, c.c.).
Tale richiesta deve essere giustificata da:
- spese sanitarie per terapie e interventi straordinari;
- acquisto prima casa;
- spese durante l’astensione facoltativa per maternità;
- spese durante i congedi per la formazione o per la formazione continua.
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto.
Il trattamento di fine rapporto e l’anticipazione non concorrono all’imponibile contributivo e sono
assoggettati a tassazione separata (versamento su mod. F24 con codice tributo 1012).
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LIBRO UNICO DEL LAVORO: PRESENZE
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LIBRO UNICO DEL LAVORO: PRESENZE
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corso di formazione per l`ordine dei dottori commercialisti e degli