La Certificazione Dott. Mario Raimondi 6 Giugno 2009 Salute “la salute, è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non soltanto l’assenza di malattia e delle infermità, è un fondamentale diritto umano”. (OMS) Malattia “ Si intende per malattia una alterazione anatomica e funzionale dell’organismo, generale o locale, a carattere evolutivo e cioè avviata verso la guarigione, la invalidità ovvero la morte. Non ha alcuna importanza che questa alterazione incida o meno sulla capacità lavorativa, ovvero su quella di attendere alle ordinarie occupazioni, che richieda o no un trattamento terapeutico, che comporti o meno un risentimento globale apprezzabile dell’organismo. E’ per questo che si riconosce la malattia persino nella ecchimosi, nella escoriazione, nella epitassi, nella scossa psichica e in tante altre condizioni di ben scarso rilievo medico”. (Aldo Franchini) Certificato “attestazione scritta di fatti di natura tecnica, constatati nell’esercizio professionale, destinata a provare la verità”. Momento di rilievo pubblicistico non è soltanto il rilascio del certificato, essendo questo l’attestazione delle mansioni già espletate dall’agente quale incaricato di un servizio avente finalità pubblica, la cui parte più delicata non consiste nella certificazione, bensì nelle attività prodromiche alla stessa. Il certificato costituisce elemento essenziale per l’acquisizione di alcuni diritti soggettivi e per l’esonero da determinati obblighi. Natura La natura giuridica del certificato medico è determinata dalla qualifica di chi lo redige. E’ atto pubblico se è redatto da un “pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”. E’ scrittura privata nell’ipotesi in cui il certificato è rilasciato da un libero professionista abilitato all’esercizio professionale. ” Limiti Il limite oggettivo della certificazione è rappresentato dall’oggetto stesso del certificato che, in quanto promanazione dell’attività medica, ha rilievo esclusivamente medico-biologico. Elementi Il certificato medico è rilasciato al lavoratore assistito a seguito di visita medica e “ deve attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato”. ART. 24 CERTIFICAZIONE (codice di deontologia) IL MEDICO E’ TENUTO A RILASCIARE AL CITTADINO CERTIFICAZIONI RELATIVE AL SUO STATO DI SALUTE CHE ATTESTINO DATI CLINICI DIRETTAMENTE CONSTATATI E/O OGGETTIVAMENTE DOCUMENTATI. EGLI E’ TENUTO ALLA MASSIMA DILIGENZA, ALLA PIU’ ATTENTA E CORRETTA REGISTRAZIONE DEI DATI E ALLA FORMULAZIONE DI GIUDIZI OBIETTIVI E SCIENTIFICAMENTE CORRETTI Il certificato medico deve rispondere a imprescindibili requisiti formali e sostanziali: A. dati identificativi di chi rilascia il certificato, nel caso di medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, numero identificativo regionale; B. dati identificativi del soggetto cui si riferisce l’atto; C. dati anamnestici; D. dati di riscontro obiettivo; rappresentano il fulcro della certificazione dal momento che sono gli elementi cui il documento fa fede e quindi proprio nei loro riguardi diviene atto fede-facente; E. sintesi diagnostica; F. prognosi; G. eventuale prescrizione terapeutica; H. valutazione del dato obiettivo constatato, qualora richiesto (es. certificato di idoneità al lavoro); I. data e luogo del rilascio. L’inizio della malattia si intende sempre a decorrere dalla data di rilascio del certificato, anche se un assistito sia visitato e riconosciuto incapace al lavoro nello stesso giorno in cui ha prestato servizio, in tal caso il certificato deve riportare la data di quello stesso giorno anche se l’assenza dal lavoro inizierà dal giorno successivo. Si può verificare il caso in cui l’assistito richieda il certificato per un’assenza dal lavoro relativa a giorni precedenti, in tale ipotesi il medico non può certificare la stessa; tuttavia è prassi che nel certificato venga riportata l’espressione: “dichiara di essere ammalato dal… “. In caso di prosecuzione della malattia, alla scadenza della prognosi iniziale, il lavoratore deve munirsi di altro certificato che deve trasmettere all’INPS e al datore di lavoro con le stesse modalità. Il medico curante, qualora riscontri l’evento morboso come prosecuzione della stessa malattia, deve farne menzione nel certificato di diagnosi e nell’attestazione di prognosi. Rientro Anticipato Qualora il lavoratore intenda anticipare il rientro in servizio rispetto ai tempi previsti dalla prognosi iniziale, il datore di lavoro può pretendere, ai sensi dell’art. 2087 c.c., per garantire la salute della comunità dei lavoratori, il certificato medico di avvenuta guarigione. Il medico, in tal caso, compilerà il relativo certificato di cessazione della malattia con la data della visita effettuata, riportando nel certificato l’espressione: ”potrà riprendere il lavoro il…s.c.”. Natura Amministrativa I certificati medici si distinguono in: 1. obbligatori; previsti da norme giuridiche e regolamentari, 2. facoltativi; richiesti dall’assistito. Sanzioni Articolo 481 c.p. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità (359) attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. Sanzioni La condanna comporta, quale pena accessoria, l’interdizione dalla professione e la perdita dell’abilitazione all’esercizio professionale. (articoli 19 e 30 c.p.) Ricetta La ricetta è un documento con il quale il medico curante prescrive al proprio assistito farmaci e non, al fine di curare lo stato di malattia. Se rilasciata da pubblico ufficiale è atto pubblico e ha natura amministrativa. Referto Atto scritto diretto all’autorità giudiziaria a seguito di conoscenza, nell’esercizio dell’assistenza od opera prestata da un esercente la professione sanitaria, di un delitto perseguibile d’ufficio. GRAZIE PER L’ATTENZIONE