La Certificazione
Dott. Mario Raimondi
6 Giugno 2009
Salute
“la salute, è uno stato di completo benessere fisico, psichico e
sociale e non soltanto l’assenza di malattia e delle infermità, è
un fondamentale diritto umano”.
(OMS)
Malattia
“ Si intende per malattia una alterazione anatomica e
funzionale dell’organismo, generale o locale, a carattere
evolutivo e cioè avviata verso la guarigione, la invalidità ovvero
la morte. Non ha alcuna importanza che questa alterazione
incida o meno sulla capacità lavorativa, ovvero su quella di
attendere alle ordinarie occupazioni, che richieda o no un
trattamento terapeutico, che comporti o meno un risentimento
globale apprezzabile dell’organismo. E’ per questo che si
riconosce la malattia persino nella ecchimosi, nella
escoriazione, nella epitassi, nella scossa psichica e in tante
altre condizioni di ben scarso rilievo medico”. (Aldo Franchini)
Certificato
“attestazione scritta di fatti di natura tecnica, constatati
nell’esercizio professionale, destinata a provare la verità”.
Momento di rilievo pubblicistico non è soltanto il rilascio del certificato,
essendo questo l’attestazione delle mansioni già espletate dall’agente quale
incaricato di un servizio avente finalità pubblica, la cui parte più delicata
non consiste nella certificazione, bensì nelle attività prodromiche alla stessa.
Il certificato costituisce elemento essenziale per l’acquisizione di alcuni diritti
soggettivi e per l’esonero da determinati obblighi.
Natura
La natura giuridica del certificato medico è determinata
dalla qualifica di chi lo redige.
E’ atto pubblico se è redatto da un “pubblico ufficiale
autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove
l’atto è formato”.
E’ scrittura privata nell’ipotesi in cui il certificato è
rilasciato da un libero professionista abilitato all’esercizio
professionale.
”
Limiti
Il limite oggettivo della certificazione è rappresentato
dall’oggetto stesso del certificato che, in quanto
promanazione dell’attività medica, ha rilievo
esclusivamente medico-biologico.
Elementi
Il certificato medico è rilasciato al lavoratore assistito a seguito di visita
medica e “ deve attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente
constatato”.
ART. 24
CERTIFICAZIONE (codice di deontologia)
IL MEDICO E’ TENUTO A RILASCIARE AL CITTADINO CERTIFICAZIONI
RELATIVE AL SUO STATO DI SALUTE CHE ATTESTINO DATI CLINICI
DIRETTAMENTE CONSTATATI E/O OGGETTIVAMENTE DOCUMENTATI.
EGLI E’ TENUTO ALLA MASSIMA DILIGENZA, ALLA PIU’ ATTENTA E
CORRETTA REGISTRAZIONE DEI DATI E ALLA FORMULAZIONE DI GIUDIZI
OBIETTIVI E SCIENTIFICAMENTE CORRETTI
Il certificato medico deve rispondere a imprescindibili requisiti formali e
sostanziali:
A. dati identificativi di chi rilascia il certificato, nel caso di medico
convenzionato con il servizio sanitario nazionale, numero
identificativo regionale;
B. dati identificativi del soggetto cui si riferisce l’atto;
C. dati anamnestici;
D. dati di riscontro obiettivo; rappresentano il fulcro della certificazione
dal momento che sono gli elementi cui il documento fa fede e quindi
proprio nei loro riguardi diviene atto fede-facente;
E. sintesi diagnostica;
F. prognosi;
G. eventuale prescrizione terapeutica;
H. valutazione del dato obiettivo constatato, qualora richiesto (es.
certificato di idoneità al lavoro);
I. data e luogo del rilascio.
L’inizio della malattia si intende sempre a decorrere
dalla data di rilascio del certificato, anche se un
assistito sia visitato e riconosciuto incapace al
lavoro nello stesso giorno in cui ha prestato
servizio, in tal caso il certificato deve riportare la
data di quello stesso giorno anche se l’assenza dal
lavoro inizierà dal giorno successivo.
Si può verificare il caso in cui l’assistito richieda il certificato
per un’assenza dal lavoro relativa a giorni precedenti, in tale
ipotesi il medico non può certificare la stessa; tuttavia è prassi
che nel certificato venga riportata l’espressione: “dichiara di
essere ammalato dal… “.
In caso di prosecuzione della malattia, alla scadenza della
prognosi iniziale, il lavoratore deve munirsi di altro certificato
che deve trasmettere all’INPS e al datore di lavoro con le
stesse modalità.
Il medico curante, qualora riscontri l’evento morboso come
prosecuzione della stessa malattia, deve farne menzione nel
certificato di diagnosi e nell’attestazione di prognosi.
Rientro Anticipato
Qualora il lavoratore intenda anticipare il rientro in
servizio rispetto ai tempi previsti dalla prognosi
iniziale, il datore di lavoro può pretendere, ai sensi
dell’art. 2087 c.c., per garantire la salute della
comunità dei lavoratori, il certificato medico di
avvenuta guarigione.
Il medico, in tal caso, compilerà il relativo certificato
di cessazione della malattia con la data della visita
effettuata, riportando nel certificato l’espressione:
”potrà riprendere il lavoro il…s.c.”.
Natura Amministrativa
I certificati medici si distinguono in:
1. obbligatori; previsti da norme giuridiche e
regolamentari,
2. facoltativi; richiesti dall’assistito.
Sanzioni
Articolo 481 c.p.
Falsità ideologica in certificati commessa da
persone esercenti un servizio di pubblica
necessità.
Chiunque, nell’esercizio di una professione
sanitaria o forense o di un altro servizio di
pubblica necessità (359) attesta falsamente, in un
certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a
provare la verità, è punito con la reclusione fino a
un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è
commesso a scopo di lucro.
Sanzioni
La condanna comporta, quale pena accessoria,
l’interdizione dalla professione e la perdita
dell’abilitazione all’esercizio professionale. (articoli
19 e 30 c.p.)
Ricetta
La ricetta è un documento con il quale il medico
curante prescrive al proprio assistito farmaci e non,
al fine di curare lo stato di malattia.
Se rilasciata da pubblico ufficiale è atto pubblico e ha
natura amministrativa.
Referto
Atto scritto diretto all’autorità giudiziaria a seguito
di conoscenza, nell’esercizio dell’assistenza od
opera prestata da un esercente la professione
sanitaria, di un delitto perseguibile d’ufficio.
GRAZIE
PER
L’ATTENZIONE
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