T.A.R. Toscana, sez. III, 17 settembre 2013, n. 1263
Edilizia e urbanistica - Installazione di roulotte - Costruzioni che alterano visibilmente lo stato
dei luoghi – Modifica in maniera permanente l’assetto edilizio e urbanistico del territorio Necessita il Permesso di costruire.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso
numero
di
registro
generale
419
del
2007,
proposto
da:
Scaranzano Evelina, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Soldani, ed elettivamente domiciliata
presso Marino Soldani in Firenze, via Panzani n. 11;
contro
Comune di Orbetello, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. 01/07, firmato per il Dirigente del 4° Settore del Comune di Orbetello dal
funzionario del servizio (Geom. Fernando Cimino), datato 9 gennaio 2007, notificato il 7
febbraio 2007, con il quale si ingiunge la demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di
concessione ubicate in loc. Campolungo del Comune di Orbetello;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 la dr.ssa Eleonora Di Santo e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, la Sig.ra Scaranzano, odierna ricorrente, rappresenta di essere
proprietaria di un lotto di terreno ubicato in Comune di Orbetello, loc. Campolungo, distinto in
Catasto dello stesso Comune al foglio 37, particella 573, e di aver realizzato sul terreno de
quo, con destinazione agricola, alcune strutture prive di rilevanza sotto l’aspetto ediliziourbanistico, necessarie per la conduzione del fondo a destinazione agricola.
Ciò non di meno, con il provvedimento impugnato (n. 01/07 del 9 gennaio 2007), il Comune di
Orbetello, sulla scorta del verbale di sopralluogo del Corpo di Polizia Municipale n. 115/06 del
16 novembre 2006, che di detto provvedimento costituisce parte integrante, rilevato che l’area
oggetto degli interventi abusivi era sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale ai sensi
dell’art. 134 del D. Lgs. n. 42/2004, e che le opere in questione erano state eseguite in
assenza di permesso di costruire, ingiungeva alla ricorrente, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n.
380/2001 e dell’art. 132 della L.R.T. n. 1/2005, di provvedere alla demolizione di tali opere e
alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento,
con l’avvertenza che in caso di inottemperanza si sarebbe proceduto all’acquisizione gratuita
del bene, della relativa area di sedime, nonché di quella di pertinenza degli immobili stessi per
una superficie di mq. 800.
Queste, in particolare, le opere di cui veniva ingiunta la demolizione, come si legge nel verbale
di sopralluogo della Polizia Municipale cui si fa riferimento nel provvedimento impugnato:
“ 1. Struttura delle dimensioni di metri 9,90 x metri 6,80 avente altezza metri 2,60. La stessa
risulta costituita da travatura portante in legno tamponata sui lati con telo verde ombreggiante
e parzialmente con pannelli plastici e coperta superiormente con telo verde ombreggiante e
pannelli plastici. Internamente la struttura si presenta pavimentata parte in pannelli plastici ad
incastro poggiati sul terreno e parte con ghiaia. E' stato rilevato all’interno inoltre un casotto in
legno delle dimensioni di metri 1,03 per metri 2,04 con altezza di metri 1,95 al cui interno
erano presenti pompa e tubazioni a servizio dell’impianto di irrigazione del terreno nonché un
lavabo. E’ stata inoltre rilevata la presenza di un basamento in tufi delle dimensioni di metri
2,20 per metri 0,85 quale appoggio per un mobile in legno utilizzato quale ripostiglio per
attrezzatura varia. Infine era presente una roulotte. Si dà atto che la struttura era asservita da
impianto di adduzione elettrica ed illuminazione. Infine si dà atto che sul lato laguna (ovest) è
presente un canale di gronda per la raccolta delle acque piovane.
2. Struttura delle dimensioni di metri 5,30 per metri 2,60 avente altezza metri 2,40. Tale
struttura risulta suddivisa in nr. 02 ambienti comunicanti tramite porta a soffietto; il primo
pavimentato in ghiaia tamponato con telo ombreggiante e coperto con pannelli plastici e telo
ombreggiante adibito ad uso ripostiglio; il secondo pavimentato con blocchi di tufo, tamponato
con pannelli plastici e telo verde ombreggiante, ed ulteriormente in legno su di una parete,
coperto in pannelli plastici e telo verde ombreggiante. Quest'ultimo ambiente è adibito ad uso
gabinetto con inserito W.C. e predisposizione per ulteriori nr. 02 punti di scarico, il tutto
collegato ad un pozzetto dì raccolta a sua volta adducente a fossa IMHOFF”.
Questi i motivi di doglianza dedotti a sostegno del gravame:
1) “Eccesso di potere per incompetenza (difetto di legittimazione della persona che ha
sottoscritto il provvedimento impugnato) – Violazione dell’art. 31, comma 2, D.P.R. n.
380/01”, in quanto, in violazione della richiamata normativa, il provvedimento è stato firmato
da un funzionario del servizio non dirigente né responsabile del competente ufficio, anziché dal
dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale;
2) “Violazione ed erronea applicazione degli artt. 10 e 31 del D.P.R. n. 380/01. Eccesso di
potere per inesistenza dei presupposti, per travisamento dei fatti e per carenza di istruttoria”,
in quanto si tratterebbe di strutture di modestissime dimensioni, destinate all’attività agricola
conformemente alla destinazione dell’area, che non potrebbero, per la loro minima rilevanza,
incidere in modo apprezzabile sugli interessi protetti dalla legge e conseguentemente
richiedere la necessità del permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 380/2001;
3) “Violazione dell’art. 3, comma 1, L. n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di
motivazione”, in quanto dal provvedimento impugnato non emergerebbe alcun elemento, né di
fatto, né di diritto, dal quale desumere le ragioni del giudizio operato dal Comune nell’ordinare
la demolizione delle opere de quibus.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Orbetello.
2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
In relazione al secondo motivo di ricorso, che per comodità espositiva viene esaminato
prioritariamente, va rilevato che i manufatti per cui è causa hanno caratteristiche tali da
indurre univocamente a ritenere che si è in presenza di costruzioni che alterano visibilmente e
notevolmente lo stato dei luoghi, modificano in maniera permanente e significativa l'assetto
urbanistico-edilizio del territorio e come tali sono senz'altro abbisognevoli del preventivo
rilascio del permesso di costruire.
Tale qualificazione si attaglia a tutti i manufatti per cui è causa, nonché all’installazione della
roulotte, in quanto non si tratta di strutture precarie e contingenti, destinate a soddisfare
bisogni occasionali e ad essere definitivamente rimosse dopo un breve uso, ma di beni adibiti
ad usi ripetuti nel tempo, come conferma la presenza degli allacciamenti fognari ed elettrici. Si
tratta pertanto, di costruzioni urbanisticamente rilevanti, giacchè ciò che rileva a tal fine è
l'idoneità del manufatto ad incidere sul preesistente assetto edilizio in modo non occasionale
(cfr., TAR Toscana, III, 11 aprile 2008, n. 1020).
Alla luce della
tipologia
delle opere qui
rinvenibile e come
esattamente
qualificata
dall'amministrazione, il regime giuridico da applicarsi risulta, quindi, essere quello descritto
dalla previsioni di cui al coordinato disposto degli artt.78, lett. b) (il quale annovera tra gli
interventi sottoposti a permesso di costruire “l’installazione di manufatti, anche prefabbricati e
di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che
non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, quali esplicitamente risultino
in base alle vigenti disposizioni”) e 132 della legge regionale n.12/05, con la sottoposizione dei
realizzati abusi alle sanzioni ivi previste per le "opere in assenza di permesso di costruire".
Ugualmente infondato è il terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta che non
sarebbero stati indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato
l'adozione della determinazione impugnata.
Infatti, trattandosi di attività vincolata, il provvedimento risulta sufficientemente motivato
attraverso la descrizione dettagliata delle opere abusive e l'indicazione della normativa
applicabile nella specie.
Dalle considerazioni che precedono emerge l’infondatezza anche del primo motivo di ricorso,
con cui si lamenta che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere firmato dal dirigente
o dal responsabile del competente ufficio comunale e non da un funzionario del servizio non
dirigente né responsabile del competente ufficio.
Infatti, il vizio di incompetenza da cui possa essere affetto un provvedimento amministrativo,
soprattutto quando si contesta che la competenza appartiene ad un organo diverso dello stesso
ente, come nel caso di specie, e non ad un ente radicalmente diverso, è un mero vizio
procedimentale e, dunque, sanabile – ove, come nella fattispecie che ci occupa, il
provvedimento abbia natura vincolata e l’irrilevanza del vizio sul contenuto dispositivo sia
palese – ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990, come introdotto
dall’art. 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la cui natura processuale è ormai
pacifica (cfr., ex multis, Cons. Stato, IV, 23 gennaio 2012, n. 282).
3. Quanto alle spese di giudizio, non vi è luogo a pronuncia sulle stesse, stante l’omessa
costituzione dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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