Dott. Davide De Lungo
Incontro di formazione
Roma, Palazzo Giustiniani
12 dicembre 2014
I- I modelli di Costituzione nel
dibattito Costituente

 La Costituzione come «patto fondativo» e come «tavola dei
valori condivisi» della comunità statale.
 «I principi fondamentali che sono sanciti nell'introduzione, e
che possono sembrare vaghi e nebulosi, corrispondono a realtà
ed esigenze di questo momento storico, che sono nello stesso
tempo posizioni eterne dello spirito, e manifestano un anelito
che unisce insieme le correnti democratiche degli immortali
principi, quelle anteriori e cristiane del sermone della
montagna, e le più recenti del manifesto dei comunisti,
nell'affermazione di qualcosa di comune e di superiore alle loro
particolari aspirazioni e fedi» (Ruini, 22 dicembre 1947).
 I principi fondamentali: il prisma attraverso cui è possibile
ricostruire l’humus storico-culturale in cui si radica la nostra
Carta e la missione ad essa affidata dalle forze politiche.
Il modello liberale

 La Costituzione sedimenta gli equilibri naturali e lo
spontaneismo sociale: la Carta censisce e formalizza assetti e
regole del corpo sociale.
 Il diritto «partorito dalla bacchetta magica di capricciosi
legislatori» non può, né deve influire sull’autoregolazione
sociale. La visione liberale è «immanentista» e si
contrappone a quelle «creazioniste» cattoliche e delle
sinistre.
 La Costituzione deve essere breve:
a) limitandosi ad apprestare limiti al potere a tutela della
libertà individuale negativa (concezione oppositiva Statoindividuo);
b) garantendo i congegni della democrazia procedurale
(Kelsen).
c) ponendosi come ideologicamente adiafora: non la Carta di
tutti, ma la Carta di nessuno.
d) non recando norme programmatiche (da inserire al
massimo in un preambolo: Calamandrei).
Il modello cattolico ed il
modello delle sinistre: punti
di contatto

 Entrambi, al contrario di quello liberale, si caricano di una
spiccata valenza palingenetica: non fotografano la realtà
sociale, ma aspirano a ridisegnarla positivizzando un
modello etico.
 La Costituzione deve essere lunga:
a) non si esaurisce nella limitazione e nell’organizzazione
del potere, ma lo legittima sulla base di un modello
valoriale;
b) contiene un’ampia gamma di norme direttive, che fanno
da cornice al dibattito politico, orientando
assiologicamente lo sviluppo sociale
c) disciplina diritti negativi e positivi, immergendosi, per
cambiarle, nella realtà socio-economica.
Il modello cattolico ed il
modello delle sinistre:
divergenze

 Il modello culturale delle sinistre assume il conflitto dialettico come
modulo del divenire sociale ed istituzionale; il modello cattolico è
invece improntato alla composizione organicistica del conflitto, alla
logica dello stemperamento e alla logica inclusiva dell’et et.
 La Costituzione, per le sinistre, è un bilancio transitorio dell’equilibrio
dialettico temporaneo, sempre rivedibile per recepire l’evoluzione
delle «strutture» economiche e sociali; per i cattolici, la Carta ha
«pretesa di eternità» (flessibilità vs. rigidità), costituisce l’argine al
potere politico per garantire il primato assoluto della persona umana
(Imago Dei).
 Per le sinistre, il potere è monolitico, emana dal popolo ed è esercitato
dal partito unico (costituente permanente), ma non tramite istituti di
democrazia diretta; per i cattolici, vista l’inclinazione naturale delle
passioni umane, il potere deve essere diviso e presidiato da organi di
garanzia slegati dal circuito democratico (Corte costituzionale,
magistratura ecc..).
Il principio personalista

 Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.
 «Uno Stato non è pienamente democratico se non è al
servizio dell’uomo, se non ha come fine supremo la
dignità, la libertà, l’autonomia della persona umana»
(Moro).
 «Il fine di un regime democratico [è] quello di garantire
un più ampio e più libero sviluppo della persona»
 Rivoluzione «copernicana»: non più l’individuo in
funzione dello Stato, ma lo Stato come strumento
dell’individuo.
 Centralità della persona umana: per i cattolici in
quanto l’uomo è imago dei; per le sinistre in quanto
l’uomo è al centro del progetto di emancipazione dal
bisogno; per i liberali in ragione dell’impalcatura
individuo-centrica.
 L’art. 2 usa il termine «persona» e non «individuo»:
ciò per sottolineare la naturale vocazione sociale
dell’essere umano, che vive e si sviluppa
nell’empatia delle relazioni sociali, e non vive
ripiegato in una dimensione isolata e atomistica.
 La Costituzione guarda all’uomo come «homme
situè» e non come mero centro astratto
d’imputazione di situazioni giuridiche.

 Che vuol dire «riconosce…i diritti inviolabili
dell’uomo»?
Il verbo «riconoscere» evoca l’idea che i diritti trovino la
loro fonte primigenia in una «dote» innata alla persona
umana in quanto tale.
Essi preesistono allo Stato, che si limita a riconoscerli,
positivizzandoli in norme giuridiche e apprestando
strumenti di garanzia e tutela (i quali danno loro
effettività).
Si rovescia così la tesi ottocentesca dei diritti pubblici
soggettivi e dei diritti riflessi.

 Quali sono i diritti inviolabili?
Non solo quelli così espressamente qualificati come tali,
ma tutti quelli connessi allo sviluppo della persona
umana. L’art. 2 è clausola aperta.
 A chi spettano i diritti inviolabili?
Quelli inerenti alla persona umana in quanto tale, a
tutti: sia cittadini che stranieri.
 Che cosa vuol dire inviolabili?
La garanzia dell’irrivedibilità del nucleo essenziale; la
funzione connotativa della forma di stato;
l’impostazione della dialettica libertà/autorità.
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Il principio pluralista

 Art. 2: la Repubblica garantisce i diritti del singolo
anche nelle formazioni sociali dove si svolge la sua
personalità.
 Il principio pluralista è una proiezione di quello
personalista. Poiché l’uomo è creatura sociale che
realizza la sua esperienza di vita in una pluralità di
corpi intermedi:
a) anche in essi vanno garantiti i suoi diritti;
b) va riconosciuta e garantita l’esistenza stessa del
fenomeno pluralistico, in quanto elemento
costitutivo dell’esistenza umana.
Le diverse concezioni del pluralismo:
- per i cattolici, i corpi intermedi sono
strumenti di incasellamento organicistico del
singolo, che ordinano la società e moderano il
conflitto sociale.
- per le sinistre, i corpi intermedi sono il
veicolo del conflitto sociale (soprattutto i
sindacati e i partiti).
- per i liberali, i corpi intermedi sono un
diaframma che impedisce l’emersione della
volontà generale portando alla creazione di
«stati nello stato».
Punto di raccordo: la strumentalità del
pluralismo allo sviluppo della persona umana.

 Le funzioni del pluralismo:
- Rispecchia l’esistenza dell’uomo, alla ricerca di una
mediazione fra «ragioni opposte di angoscia […]
sospesa tra la paura dello Stato e il deserto della
solitudine» (Rescigno).
- Consente di creare strutture per interloquire nella
sfera pubblica, cioè strumenti di partecipazione
democratica ulteriori rispetto ai moduli della
rappresentanza.
- Crea più livelli di mediazione e sintesi delle istanze
sociali, economiche e politiche (Montesquieu, contra
Rousseau).
- Consente ai singoli la cura dell’interesse generale e la
realizzazione della proiezione solidaristica (es. Terzo
settore).
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Il principio solidarista
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 Il primato della persona umana e il riconoscimento
della sua pulsione sociale si coniugano con il disegno
di emancipazione dal bisogno e di garanzia della
parità delle chances.
 Il principio solidarista impone il rispetto di doveri
inderogabili e consente l’omogeneità minima della
compagine sociale: le comunità sono cementate dai
doveri comuni più che dai diritti.
Il principio democratico

 Art. 1
1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul
lavoro.
2. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione.
- Repubblica: sostantivo accolto nell’accezione minima,
come «elettività necessaria del Capo dello Stato».
- Democratica: aggettivo che connota i caratteri
sostanziali della Repubblica.
 Ma che cosa è la democrazia?
- Democrazia intesa in senso procedurale (Kelsen):
insieme di regole che garantiscono il confronto
procedimentalizzato, pubblico e aperto fra forze
diverse, sul presupposto (eticamente relativistico) che
nessuna di esse è portatrice della verità.
- Democrazia intesa in senso sostanziale: «government
of the people , by the people, for the people» (Lincoln).
Ogni decisione deve promanare direttamente o
indirettamente dal popolo, o comunque essere
sottoponibile ad una forma di controllo dello stesso.

Le due prospettive si saldano. La democrazia è regime
politico fondato:
- sulla logica amico/avversario, non amico/nemico;
- su un’antropologia ottimista, che tollera il dissenso e
la contrapposizione, sulla base del relativismo etico;
- su un metodo pacifico di composizione dei conflitti,
quello maggioritario temperato dalle garanzie per la
minoranza;
- sul rifiuto del pan-politicismo;
- sulla responsabilità e responsività dei rappresentanti
(essendo quella indiretta l’unica democrazia
realisticamente attuabile).

 Che vuol dire «la sovranità appartiene al popolo, che
la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione»?
-Bobbio: il principio democratico non può applicarsi a
se stesso, pena la sua estinzione.
Le «regole del gioco» e i diritti sono in parte sottratti
all’operatività del metodo maggioritario, per evitare che
la democrazia nuoccia a se stessa e che la maggioranza
prevarichi la minoranza.
- Lo stato costituzionale liberal-democratico si fonda su
due principi di legittimazione:
a) il principio democratico
b) il sistema di valori delineato dalla Costituzione,
parzialmente indisponibili al circuito politico (cfr.:
limiti alla revisione costituzionale, Corte
costituzionale).
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Il principio
d’uguaglianza
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 Art. 3, comma 1: principio di uguaglianza formale
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
 L’uguaglianza formale è un pilastro dello stato liberale:
negando il particolarismo medioevale, con lo stato liberale si
afferma la uguale sottoposizione dei cittadini all’ordinamento, a
prescindere dal loro status giuridici o di fatto.
 La «pari dignità sociale» come presupposto dell’uguaglianza?
 La norma giuridica può operare differenziazioni ragionevoli di
disciplina, solo in presenza di obiettive differenze. Limite
all’arbitrio.
 La norma giuridica deve essere tendenzialmente generale e
astratta, e deve presupporre la distinzione fra disporre in
astratto e provvedere in concreto (cfr. leggi ad personam e leggi
 Art. 3, comma 2: principio di uguaglianza sostanziale
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
 La norma è il portato della concezione cattolica e
delle sinistre, tesa a realizzare una palingenetica
affrancazione dell’uomo dal bisogno: in essa
convergono personalismo e solidarismo.
 La norma affonda le sue radici sui rischi di
sclerotizzazione dei rapporti di forza e di abuso dei
più forti insiti in un’eguaglianza solo formale.
 Essa impegna tutti gli organi pubblici a rimuovere
gli ostacoli di fatto e a garantire parità di chances di
partenza.
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 Uguaglianza formale e sostanziale: come si
combinano?
- Lo stato sociale di diritto
- La libertà e l’uguaglianza non sono in contrasto: non
si può essere veramente liberi se non si gode di uno
standard minimo di partenza; l’integrazione della
società non può basarsi solo su valori comuni, ma
anche su concreta omogeneità delle condizioni di
vita.
- Giustizia commutativa e giustizia distributiva
(avversata dai liberali)
- Il principio di ragionevolezza
- L’art. 3 e i diritti: estensione delle condizioni d’accesso
a diritti già esistenti e creazione di diritti nuovi.
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Il principio lavorista
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 Art. 1
L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro
 Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società.
 Art. 46
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia
con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto
dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle
leggi, alla gestione delle aziende.
 Art. 99: previsione del CNEL (organo di rappresentanza
corporativa)
 La centralità etica del lavoro (non dei lavoratori,
come originariamente proposto dalle sinistre, con
rischi di deriva classista), che è un diritto/dovere:
- come fondamentale interfaccia sociale dell’uomo;
- come principale strumento di autorealizzazione e
sviluppo della persona;
- come contributo del singolo alla comunità e
all’interesse generale
- come declinazione del principio solidarista, inteso
quale contributo di tutti al bene comune.
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Esiste un diritto soggettivo perfetto al lavoro?
No: si tratta di una norma programmatica che si limita
ad impegnare lo Stato ad operare politiche formative e
di incremento dell’occupazione.
- Tale norma programmatica, più delle altre, sconta non
solo il limite delle risorse finanziarie, ma pure
l’influenza dei parametri micro e macro-economici,
nonché le esigenze di coordinamento con la libertà
d’iniziativa economica privata (art. 41).
- In ogni caso, la mancata osservanza di tale previsione
è difficilmente sindacabile nel giudizio costituzionale.

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La Costituzione per principi