08/06/2015
STUPEFACENTI
e SOSTANZE PSICOTROPE:
dispensazione in farmacia
Corso di preparazione all’ Esame di Stato
Bologna, 08 Giugno 2015
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SOSTANZA STUPEFACENTE-PSICOTROPA
SONO SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE,CAPACI DI
ALTERARE L’ATTIVITA’ MENTALE E DI INDURRE,IN DIVERSO
GRADO,FENOMENI DI TOLLERANZA E DIPENDENZA.
L’AZIONE PSICOTROPA SI DISTINGUE IN:
-PSICOLETTICA:
DEPRESSIONE DI FUNZIONI DEL SNC(es.Barbiturici,BZD)
-PSICOANALETTICA:
FUNZIONE ECCITATORIA DEL SNC(es.amfetamine,caffeina)
-PSICODISLETTICA:
ALTERAZIONE DELLE PERCEZIONI,DELLO STATO DI COSCIENZA E
DEL COMPORTAMENTO(es.oppiacei,cannabinoidi,allucinogeni)
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DPR 309/90
Decreto del Presidente della Repubblica del 9.10.1990, n. 309, recante:
"TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA
DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE,
PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI
DI TOSSICODIPENDENZA".
E ‘ il testo di riferimento per ogni attività concernente l’uso di
sostanze stupefacenti e psicotrope:
scopo terapeutico – problematiche tossicodipendenza – repressione del traffico internazionale di droga
La legge (136 art. raccolti in 7 titoli) disciplina tutti gli stadi attraverso cui passano
le sostanze considerate, dalla coltivazione delle piante che le contengono o dalla
loro preparazione industriale per sintesi o semisintesi, fino alla dispensazione al
pubblico attraverso le farmacie. Prevede inoltre la costituzione delle strutture
per la riabilitazione dei tossicodipendenti.
E’ stato più volte modificato nel corso degli anni (Legge 12/2001,Legge
49/2006,Legge 38/2010,Legge 79/2014)
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IN FARMACIA
La detenzione e la vendita di medicinali stupefacenti da
parte della farmacia è IMPLICITA nell’autorizzazione
all’apertura
LA FARMACIA
PUO’: acquistare sia sostanze stupefacenti che medicinali contenenti
sostanze stupefacenti.
PUO’: vendere SOLAMENTE medicinali contenenti sostanze stupefacenti
quindi
NON PUO’: vendere sostanze stupefacenti (compresi la restituzione di
sostanze al produttore, al commerciante all’ingrosso o la cessione ad altre
farmacie)
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Legge 8 febbraio 2001, n.12 (L. 12/01)
1°° MODIFICA al DPR 309/90
Nel tempo la normativa degli stupefacenti ha recepito importanti modifiche al
testo originario con lo scopo di agevolare la prescrizione e la somministrazione
dei principi attivi prescritti nella terapia del dolore in pazienti affetti da
dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa
FACILITAZIONI PRESCRITTIVE PER I FARMACI CON FORTE ATTIVITA’
ANALGESICA:
L. 12/01 ha introdotto:
a) l’allegato. III/bis (medicinali per la terapia del dolore)
b) la RMR (Ricetta Ministeriale a Ricalco) per la prescrizione di
questi medicinali
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Legge 8 febbraio 2001, n.12 (L. 12/01)
ALLEGATO III/bis
_ Buprenorfina (Temgesic, Transtec……)
_ Codeina (in associazione con Paracetamolo: Coefferalgan, Lonarid, Tachidol; in
associazione con Edera : Hederix)
_ Diidrocodeina (Paracodina, in associaz. con Pentetrazolo: Cardiazol Paracodina)
_ Fentanyl (Actiq, Durogesic, Effentora, Fentanest, Matrifen……….)
_ Idrocodone
_ Idromorfone (Jurnista……….)
_ Metadone (Eptadone)
_ Morfina (MsContin, Oramorph, Twice)
_ Ossicodone (Oxycontin, in associaz. con Paracetamolo: Depalgos; con Naloxone:
Targin)
_ Ossimorfone
_ Tapentadolo (D.M.31/03/11) (Palexia-analgesico ad azione centrale: Agµ e
inibitore della ricapt NA)
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Legge 21 febbraio 2006, n.49 (L. 49/06)
(Fini-Giovanardi)
2° MODIFICA al DPR 309/90
sostituita dalla L. 16 maggio 2014, N. 79 - Disposizioni urgenti in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Aveva profondamente modificato la classificazione degli stupefacenti:
erano state sostituite le vecchie 6 tabelle stupefacenti con
2 sole tabelle
I (SOSTANZE D’ABUSO)
II (MEDICINALI STUPEFACENTI
– FARMACI usati in terapia).
Le tabelle vengono aggiornate dal Ministero della Salute sentito il Consiglio Superiore di
Sanità e il Ministero della Solidarietà Sociale
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Legge 21 febbraio 2006, n.49 (L. 49/06)
sostituita dalla L. 16 maggio 2014, N. 79 - Disposizioni urgenti in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
Disposizioni ancora valide:
2. Ha esteso l’utilizzo della RMR per tutti i farmaci della tabella dei medicinali
sez. A, validità 30 gg , prescrizione per 30 gg di terapia e non più tuttelettere;
3. Validità unica fissata in 30 gg ,escluso quello di emissione, per tutte le
ricette relative agli stupefacenti
4. Riduzione a 2 anni (dall’ultima registrazione sul registro) dell’obbligo di
conservazione delle ricette delle sezioni A, B e C
5. Tutte le sanzioni relative alla dispensazione degli stupefacenti diventano di
carattere amministrativo.
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Ordinanza del Viceministro Fazio in MATERIA di
farmaci stupefacenti nella TERAPIA DEL DOLORE
Ordinanza del 16.06.2009 in vigore dal 20.06.09
e relativa integrazione pubblicata sulla G.U. n.156 dell’ 8.07.2009
Al fine di SEMPLIFICARE LA PRESCRIZIONE, in considerazione
delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti
DEL DOLORE SEVERO,
è stato previsto il passaggio dalla tabella IIA(ora sez.A) alla IID
(ora Sez.D)di alcuni farmaci oppioidi appartenenti all’allegato III
bis
I.
II.
III.
IV.
V.
Per il farmacista non esiste più l’obbligo di:
Ordinare questi farmaci tramite bollettario buoni acquisto;
Registrare la movimentazione di entrata/uscita sul registro
stupefacenti;
Prescrivere la loro dispensazione su ricetta RMR
Conservare i suddetti farmaci in armadietto chiuso a chiave
Smaltire i suddetti farmaci scaduti mediante comunicazione all’
Usl.
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Legge 15 MARZO 2010, n.38 (L. 38/10)
3°° MODIFICA al DPR 309/90
Disposizioni per garantire l’accesso alle
CURE PALLIATIVE
e alla TERAPIA DEL DOLORE
Le semplificazioni prima previste per i soli “pazienti affetti da dolore
severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa” sono state
estese a tutti i “malati che hanno accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni”.
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Legge 15 MARZO 2010, n.38 (L. 38/10)
LA LEGGE CONFERMA l’ordinanza del 16.06.09
che trasferisce molti medicinali ALLEGATO III/bis dalla II sez.A alla II sez.D
allo scopo di agevolare la loro prescrizione
Forme parenterali, metadone e buprenorfina os
(rimangono in IIA)
Forme NON parenterali
(passano in IID)
n. conf per 30 gg di terapia
TERAPIA DEL DOLORE
RMR
- Prescrizione NON per terapia del dolore
- Uso in deroga su animali, f.veterinari
- Approvvigionamento tramite
autoricettazione
n. conf per 30 gg di terapia
SSN
Dati acquirente solo tab. Sez.A
Tenere copia solo tab. Sez.A perché
carico /scarico
Inviare originale all’ASL
RNR
Dati acquirente
Conservare per 2 anni
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Legge 16 maggio 2014, n. 79 - Disposizioni urgenti in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope.
La Corte Costituzionale con sentenza n.32/2014 ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale della disciplina in materia di prescrizione e dispensazione di medicinali
stupefacenti introdotta dal D.L. 272/2005, convertito dalla L. 49/2006.
Il Governo ha adottato il decreto legge in oggetto(DL 36/14,poi convertito nella
Legge 79/14), con l’intento di sanare il vuoto normativo e di ripristinare, a tutela
della salute pubblica e dell’esigenza di certezza giuridica, la normativa vigente alla
data di pubblicazione della citata sentenza. Il decreto legge reintroduce, immutate,
tutte le medesime disposizioni in materia di prescrizione e dispensazione dei
medicinali stupefacenti, per le quali nulla, pertanto, risulta cambiato. Identica
permane pure la disciplina prevista per lo smaltimento e la distruzione delle sostanze
e dei medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati.
La novità fondamentale introdotta riguarda, invece, il sistema di classificazione
degli stupefacenti in tabelle.
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In passato la classificazione prevedeva due tabelle: nella Tabella I erano indicate le
sostanze con forte potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso, mentre nella Tabella II,
suddivisa nelle cinque sezioni A,B, C, D ed E, erano indicate le sostanze con attività
farmacologica e, pertanto, usate in terapia in quanto farmaci.
Con il nuovo sistema, tutti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope sono iscritti
in cinque tabelle: le prime quattro tabelle (I, II, III e IV) sono collegate al sistema
sanzionatorio per gli usi illeciti e vi sono elencate le sostanze stupefacenti e psicotrope
poste sotto controllo nazionale e internazionale. Nelle prime quattro tabelle rientrano
altresì le preparazioni contenenti le sostanze elencate in ciascuna di tali tabelle, in
conformità alle modalità di cui alla Tabella dei medicinali.
La quinta tabella, denominata “Tabella dei medicinali”,quella di interesse per il
Farmacista, è suddivisa in cinque
sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E, dove sono distribuiti i medicinali - in
relazione al decrescere del loro potenziale di abuso - di corrente impiego terapeutico
ad uso umano o veterinario ed il relativo regime di dispensazione.
La classificazione segue criteri chimico-farmaceutici,farmacologici,tossicologici e rischi di
abuso.
Nulla è mutato nella disciplina dell’Allegato III bis, nel quale permangono i
.
medicinali stupefacenti che usufruiscono di modalità prescrittive semplificate
Tabella I:
Oppio e derivati oppiacei (morfina, eroina, metadone ecc.)
Foglie di Coca e derivati
Amfetamina e derivati amfetaminici (MDMA-ecstasy e designer drugs)
Allucinogeni (dietilammide dell’acido lisergico - LSD, mescalina, psilocibina,
fenciclidina, ketamina ecc.)
Tabella II: Cannabis indica
Tabella III: Barbiturici
Tabella IV : Benzodiazepine
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TABELLA DEI MEDICINALI
(SUDDIVISA NELLE CINQUE SEZIONI A, B, C, D, E)
- Medicinali a base di morfina e sostanze analgesiche
oppiacee;
- Medicinali di origine vegetale a base di Cannabis;
- Barbiturici;
- Benzodiazepine (diazepam, flunitrazepam, lorazepam ecc.).
In base al decrescere del loro potere di indurre dipendenza
sono state collocate nelle 5 diverse sezioni.
E’ vietata la vendita di stupefacenti a soggetti minorenni
o manifestamente infermi di mente (art. 44 DPR 309/90).
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TABELLA DEI MEDICINALI
La tabella si articola in 5 sezioni A, B, C, D, E.
TABELLA DEI MEDICINALI
SEZIONI
A
RMR o SSN nei casi
previsti
B
RNR
C
RNR (o SSN)
D
RNR (o SSN)
E
RR (o SSN)
Movimenti documentati sul
registro stupefacenti
TUTTE LE RICETTE RELATIVE AI MEDICINALI STUPEFACENTI
HANNO VALIDITA’ 30 gg (escluso il giorno di redazione)
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Tabella dei medicinali: sezione A
Farmaci contenenti:
Oppiacei naturali, di semisintesi e sintesi
(es.morfina, codeina e fentanil)
Barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o
psichica o entrambe, nonchè altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad
essi assimilabili (es. Amobarbitale)
Sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati
concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica e/o psichica
Sostanze e/o medicinali appartenenti a tale Tabella devono essere
conservati in Farmacia in armadio chiuso a chiave,diverso da quello delle
sostanze tossiche e molto tossiche
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SEZIONE A
ALLEGATO III/bis
(terapia del dolore)
Farmaci con modalità prescrittive semplificate nel caso in cui vengano prescritti per
la terapia del dolore severo,indipendentemente dall’origine dello stesso
_ Buprenorfina (Temgesic, Transtec……)
_ Codeina (in associazione con Paracetamolo: Coefferalgan, Lonarid, Tachidol; in
associazione con Edera : Hederix)
_ Diidrocodeina (Paracodina, in associaz. con Pentetrazolo: Cardiazol Paracodina)
_ Fentanyl (Actiq, Durogesic, Effentora, Fentanest, Matrifen……….)
_ Idrocodone
_ Idromorfone (Jurnista……….)
_ Metadone (Eptadone)
_ Morfina (MsContin, Oramorph, Twice)
_ Ossicodone (Oxycontin, in associaz. con Paracetamolo: Depalgos; con Naloxone:
Targin)
_ Ossimorfone
_ Tapentadolo (D.M.31/03/11) (Palexia-analgesico ad azione centrale: Agµ e
inibitore della ricapt NA)
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Sezione A
Farmaci NON in All. III/bis
Farmaci in All. III/bis
Flunitrazepam (Roipnol cpr, Valsera cpr)
Morfina fiale
Metilfenidato Cloridrato (Ritalin cpr)
Morfina + Atropina fl (Cardiostenol fl)
Petidina Cloridrato fl
Metadone fl os
Ketamina (Ketavet – uso veterinario)
Buprenorfina cpr – fiale (Temgesic compresse e fiale)
Deca-Durabolin fl (a pagamento)
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Sez. A, All. III/bis prescritti per la “terapia del dolore”
(es: morfina, buprenorfina)
E’ possibile la prescrizione con due differenti tipi di ricetta:
RMR
Ricetta Ministeriale a Ricalco
SSN
Normale ricetta “rossa”
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Sez. A NON All. III/bis (es: flunitrazepam)
o in All. III/bis ma NON per “terapia del dolore”
(es. metadone per dissuefazione)
E’ prevista esclusivamente la prescrizione con Ricetta Ministeriale a
Ricalco (RMR) per un solo medicinale o dosaggio la cui validità massima è
di trenta giorni escluso il giorno del rilascio.
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Tabella dei medicinali: sezione A
Sezione A
NO All. III BIS
USO IN DEROGA SU ANIMALI
F. VETERINARI
APPROVVIGIONAMENTO
TRAMITE AUTORICETTAZIONE
PREPARAZIONI GALENICHE
All. III BIS
P
A
G
A
M
E
N
T
O
n. conf per 30 gg di terapia
RMR
1 solo tipo di medicinale per n. confezioni che
garantiscano una cura di una durata non
superiore a 30 gg
fino a 2 tipi di medicinali diversi tra loro o 1 stesso
tipo con 2 dosaggi differenti per n. conf. che
garantiscano una cura non sup. a 30 gg
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Tabella dei medicinali sez.A, RMR
La RMR dovrebbe essere in triplice copia; in realtà non sono mai stati prodotti i
ricettari a ricalco previsti dalla legge 49/2006 (in 3 copie) ma sono ancora utilizzati i
ricettari della legge 12/2001 (in 2 copie); fare fotocopia dell’originale per il
paziente,quale giustificativo del possesso del farmaco.
Ai fini della rimborsabilità ,la RMR vale su tutto il territorio nazionale,
.
indipendentemente
dalla residenza del paziente, dalla regione di appartenenza
del medico prescrittore e dall’ubicazione della farmacia.
Il ricettario ad uso dei Medici Chirurghi e dei Medici Veterinari, prevede un unico
modello da compilare ed E’ PERSONALE
Il ricettario si presenta in blocchetti da 30 ricette numerate progressivamente e stampate
dall’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
la distribuzione dei ricettari ai medici (anche non convenzionati SSN) e ai veterinari operanti
nel territorio di competenza è effettuata dalle aziende sanitarie locali (ASL)
COSA DEVE FARE IL SOSTITUTO DEL MEDICO TITOLARE ?
Un medico che sostituisce un titolare di ambulatorio, non può utilizzare il ricettario del
titolare.Il medico sostituto deve dotarsi del ricettario personale ed utilizzarlo qualora se ne
presenti la necessità.
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Tabella dei medicinali sez.A, RMR
QUINDI : Per ritirare un medicinale rimborsato dal Sistema Sanitario
Nazionale
l’assistito deve presentare in farmacia:
a) l’originale della ricetta (si conserva in farmacia per due anni
dall’ultima registrazione sul registro entrata/uscita stupefacenti)
b) la copia per il SSN (da inviare alla ASL per il rimborso).
Se l’assistito presenta il solo originale ,il farmacista può procedere alla
spedizione unicamente in regime privatistico, vale a dire chiedendo il
pagamento del medicinale e conservando la ricetta stessa per due anni
dall’ultima registrazione.
Se l’assistito presenta la sola copia per il SSN senza l’originale della ricetta,
il farmacista non può consegnare alcun medicinale, nemmeno in regime
privatistico.
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Tabella dei medicinali sez.A, SSN
POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE LA RICETTA SSN
in alternativa alla RMR (Ricetta Ministeriale a Ricalco)
esclusivamente
per i farmaci dell’allegato IIIbis rimasti in tabella dei medicinali sez.A
QUANDO prescritti per la terapia del dolore
Obbligatoria l’ indicazione della posologia(dose,modo e tempi di
somministrazione)
per una terapia non superiore ai 30 gg
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Per quanto riguarda il numero di confezioni prescrivibili per ricetta SSN, si precisa
che possono essere prescritti due medicinali diversi nelle quantità e con le modalità
indicate nella seguente tabella(Circ. Regione Emilia Romagna N.95840 del 02/04/10)
Numero confezioni per ricetta
Codice da indicare
Fino a 2
Nessuno
Fino a 6(art.6 DL 90/2014)
Codice esenzione per patologia
Superiore a 2, fino a 30 giorni di terapia
TDL01*
Qualora la prescrizione riguardi i medicinali inclusi nella Sez. A, la ricetta dovrà
riportare anche la posologia, tempi e modalità di somministrazione.
In caso in cui la prescrizione dei medicinali dell’Allegato III bis inseriti nella Sez. A
non avvenga a carico del SSN, è necessario l’impiego della ricetta ricalco.
*TDL01 : Si tratta di un codice che il medico deve apporre sulle ricette SSN "rosse" (non sulle RMR)
per poter prescrivere una terapia di 30 giorni. La ricetta SSN ha validità regionale.
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Tabella dei medicinali sez.A, RMR o SSN
OBBLIGHI DI PRESCRIZIONE del medico chirurgo (RMR o SSN)
1. CF.,cognome e nome dell’assistito ( indirizzo non più obbligatorio)
2. Prescrizione per massimo 30 GIORNI DI TERAPIA ,dose (permette di calcolare il
n. dei pezzi che si possono consegnare ), modo e tempi di somministrazione
3. TDL01 (solo su ricetta SSN)
4. Timbro indicante l'indirizzo e il numero telefonico professionali (possibilità di
contattare il prescrittore) del medico chirurgo da cui la ricetta è rilasciata,
codice regionale del medico,il timbro IN ORIGINALE su tutte le copie
5. la data (la ricetta è valida 30 gg escluso quello di emissione)
6. la firma per esteso (in originale sulla prima copia e in calce sulle altre se RMR)
del prescrittore da cui la ricetta è rilasciata;
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Tabella dei medicinali sez.A
OBBLIGHI DEL FARMACISTA
I.
annotare nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento
***dell’acquirente che deve essere maggiorenne (in originale sulla prima copia e
in calce sull’altra):
- nello spazio riservato sul fronte della RMR
- sul retro nello spazio “annotazioni del farmacista” sulla ricetta SSN (L.38/10)
***Non è più previsto l’accertamento dell’identità; QUALSIASI documento di riconoscimento (es. libretto
iscrizione ordine professionale, patente di guida, patente nautica, porto d’armi, il libretto di pensione
PURCHE’ MUNITI DI FOTO E TIMBRO) è idoneo per l’acquisto di medicinali stupefacenti.
II. A) se farmaci rimborsati dal SSN: Staccare e attaccare i fustelli sulla copia da
inviare all’ASL di appartenenza (se l’apposito spazio della ricetta non è
sufficiente, il farmacista può applicarli anche sul retro della ricetta,oppure su di
un foglio allegato alla stessa); sulla copia che rimane in farmacia scrivere il n. di
conf dispensate ed il prezzo praticato
B) Se farmaci a pagamento: Scrivere nella parte riservata ai fustelli il prezzo per
il n. conf dispensate
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Tabella dei medicinali sez.A
IL FARMACISTA PUO’:
III. - Consegnare in via definitiva, su richiesta del cliente, un numero di confezioni
INFERIORE a quello prescritto, annotandolo sulla ricetta e dandone
comunicazione al medico prescrittore (L.38/10);
- Spedire la ricetta anche quando il numero di confezioni superi, in relazione
alla posologia, il limite massimo consentito (30 gg), nel caso l’eccedenza sia
dovuta al numero di unità posologiche contenute nella confezione
-(es TRANSTEC cerotti)- (L.38/10);
- Consegnare un numero di confezioni inferiore a quello prescritto e sufficiente
a coprire 30 gg. di terapia laddove il quantitativo di unità posologiche ecceda i
30 gg ,dandone comunicazione al medico prescrittore (L.38/10);
Il medico può adeguare la terapia?
In caso di variazione del dosaggio inizialmente prescritto, il medico può compilare una nuova
ricetta autocopiante con la nuova prescrizione, anche se il paziente non ha completato il ciclo
di terapia iniziale.
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Tabella dei medicinali sez.A
OBBLIGHI DEL FARMACISTA
IV.
Si può ricorrere alla CONSEGNA FRAZIONATA (L.38/10) in caso di :
esaurimento scorte; particolari circostanze,ad esempio durante un turno (per
non rimanere sprovvisti in caso di ulteriori richieste), su richiesta del paziente
In caso di mancato ritiro delle conf residue, oltre il termine di validità
il farmacista non può consegnare la quantità rimanente ma deve
annotare in calce alla prescrizione la “mancata consegna per
trascorsi i termini di validità”.
V. apporre timbro, data e prezzo (in originale su tutte le copie)
VI. In caso di spedizione frazionata, Il Farmacista deve,ad ogni spedizione,apporre sulla
ricetta timbro, data,numero pezzi consegnati e prezzo praticato.
VII. Registrare la movimentazione di uscita sul registro entro le 48 h dalla data di
spedizione (L.38/10) , e non più contestualmente.
VIII.Conservare la ricetta (in originale se RMR, in fotocopia se SSN) per 2 anni (2/5 per
veterinari)*****dalla data dell’ultima registrazione su registro separatamente da
quelle della tabella medicinali sez.C poiché le prescrizioni per le quali è fatto obbligo
di accertare le generalità di chi ritira il farmaco vanno tenute separate dalle altre.30
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Tabella dei medicinali sez.A
OBBLIGHI DEL FARMACISTA
***** PRECISAZIONI SULLE RICETTE RIGUARDANTI ANIMALI
5anni previsti per l’uso in deroga o su animali da reddito,
2/5 ANNI DI CONSERVAZIONE VALIDA SIA PER STUPEFACENTI sez.A che sez.C
USO IN DEROGA
Sezione A
Sezioni C, D, E
ANIM. DA REDDITO
RMR
TRIPLICE COPIA (durata 10 gg
lavorativi)
ANIM. DA COMPAGNIA
RMR
RNR (durata 30 gg)
31
Es. Morfina cloridrato
5 fl 20 mg/ml (sez.A, all. IIIbis)
Ricetta
Quantità
in ricetta
Posologia
Esenzione
Calcolo
terapia
Il farmacista
RMR
100 fl
3fl/giorno
nessuna
Ca. 33gg Dispensa solo 90 fiale cioè
18 scat. da 5 fl
SSN
100 fl
3fl/giorno
TDL01
Ca. 33gg Dispensa solo 90 fiale cioè
18 scat. da 5 fl
SSN
7 scat da
5 fl
1fl/giorno
TDL01
35 fl
Dispensa solo 6 scatole
perché la 7° scatola
verrebbe aperta il 31° gg.
SSN
7 scat da
5 fl
1fl/giorno
048
35 fl
Dispensa solo 6 scatole
perché manca TDL01
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Es. Morfina cloridrato
5 fl 20 mg/ml (sez.A, all. IIIbis)
ricetta
Quantità
in ricetta
posologia
esenzione Calcolo
terapia
Il farmacista
RMR
7 scat da
5 fl
1fl/giorno
nessuna
35 fl
Dispensa solo 6 scatole
perché la 7° scatola
verrebbe aperta il 31° gg.
SSN(o
RMR)
1 scat da
5 fl
1 fl al
bisogno
nessuna
Non è
La ricetta NON è spedibile
possibile
determina
rla
BIANCA
(a paga
mento)
1 scat da
5 fl
Nessuna o
qualsiasi
La ricetta non è MAI
spedibile perché la
morfina è Sez.A e non è
prescrivibile con ricetta
bianca. Occorre RMR
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Es. Morfina cloridrato
5 fl 20 mg/ml (sez.A, all. IIIbis)
Es. su RMR, dispensazione frazionata
Posologia in tutte lettere non più obbligatoria
II DISPENSAZIONE= 10 fl
(2 scat da 5 fl. ciascuna)
I DISPENSAZIONE= 50 fl
(10 scat da 5 fl. ciascuna)
Timbro farmacia, prezzo e data ogni volta che si dispensa il farmaco sulla copia
che rimane in farmacia conservata per 2 anni dalla chiusura registro.
I fustelli vanno applicati sulla copia
che va spedita all’Asl
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Es. Metadone cloridrato
20 ml 1 mg/ml (sez.A, all. IIIbis)
NELLA TERAPIA DEL DOLORE
NELLA DISASSUEFAZIONE
la norma è identica a quella di un qualunque
stupefacente in Sez. A
dell'allegato IIIbis (es. Morfina fiale
iniettabili).
E’ obbligatorio l'uso della RMR (accompagnato da
un PT redatto da una struttura sanitaria pubblica o
privata autorizzata. Il PT occorre al medico, non al
farmacista)
RMR
o SSN (con cod. TDL01)
Numero pezzi per 30 gg di terapia
A pagamento: n. conf per 30 gg terapia
Rimborsabili :MAX 6 PEZZI CON CODICE 014
ECCEZIONE: prescrivibili anche 2 dosaggi
FORMALISMI COMUNI:
-Validità ricetta 30 gg
-Registrazione sul registro stupefacenti
-Dose prescritta, posologia e modalità di somministrazione obbligatori
-Annotazione dati acquirente
-Conservazione ricetta (in originale o in copia) per due anni dalla chiusura del registro
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Es. Decadurabolin fiale
1 sir 50 mg/1 mL (sez.A, NON all. IIIbis)
PRIMA del D.M. 11.06.2010, RNR
DOPO del D.M. 11.06.2010 è obbligatoria la RMR
I NAS hanno i dati di acquisto da parte dei fornitori e procedono a
controllare puntualmente che le ricette non ripetibili spedite, presenti in
farmacia, corrispondano ai dati di acquisto.
I farmaci di origine industriale contenenti sostanze dopanti devono essere
dotati sull’imballaggio di apposito pittogramma
36
18
08/06/2015
Es. Decadurabolin fiale
1 sir 50 mg/1 mL (sez.A, NON all. IIIbis)
DOPO del D.M. 11.06.2010, in vigore dallo 09.07.2010,occorre RMR
DM 11 giugno 2010 – Aggiornamento tabelle I e IIA stupefacenti.
Inserimento dello steroide anabolizzante nandrolone(classe S1).
Prescrizione su RMR (1 solo medicinale per 30 gg di terapia): la confezione
riporta: <<soggetto alla disciplinadel DPR309/1990, tab .medicinali sez .A- da
vendersi dietro presentazione di ricetta medica a ricalco»
Acquisto mediante B.A.
All’atto della dispensazione, il farmacista dovrà annotare: il nome, il
cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente
Registrazione sul registro stupefacenti
Conservazione della ricetta per due anni a partire dal giorno dell’ultima
registrazione.
37
Tabella dei medicinali sez.B
Comprende medicinali contenenti:
1) i barbiturici ad azione antiepilettica e barbiturici con breve durata d'azione;
2) le BZD, i derivati pirazolopirimidinici e i loro analoghi ad azione ansiolitica o
psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare
farmacodipendenza.
Una specialità medicinale ad uso umano appartenente a questa tabella è
l'Alcover® scir (sodio oxibato, prescritto per l’alcolismo ):
-RNR bianca, a pagamento (Non SSN!) con indic. Nome e cognome paziente
-Validità 30 gg per n. confezioni prescritte
-Scarico su registro entrata/uscita
-Conservazione ricetta per 2 anni dalla chiusura del registro.
38
19
08/06/2015
Tabella dei medicinali sez.B
Il DM 18.04.2007 ha aggiunto in tabella, sez. B le seguenti sostanze
Delta–9-tetraidrocannabinolo e il trans-delta-9-tetraidrocannabinolo
Motivazione:costituiscono principi attivi di medicinali utilizzati come adiuvanti nella
terapia del dolore, anche al fine di contenere i dosaggi dei farmaci oppiacei; inoltre si
sono rivelati efficaci nel trattamento di patologie neurodegenerative quali la sclerosi
multipla.
Il DM 23/01/13 ha poi introdotto in sez.B i medicinali di origine vegetale a base di
cannabis.
In Italia esiste un’unica specialità medicinale registrata (Supp.Ord.G.U. Del 30/04/13)
SATIVEX SPRAY orale (estratto totale della pianta di cannabis,standardizzato,48 o 90
erogazioni);richiede RNRL(redatta da centri ospedalieri o specialisti in neurologia)
,classe H.
Indicazioni terapeutiche:alleviare i sintomi in pazienti adulti,affetti da spasticità da
moderata a grave nella sclerosi multipla che non hanno manifestato una risposta
adeguata ad altri medicinali antispastici e che hanno mostrato un miglioramento
clinicamente significativo dei sintomi associati alla spasticità nel corso di un periodo di
prova iniziale della terapia.
Nebilone: Motivazione: è un medicinale di sintesi con struttura chimica derivata dal 39
delta-9-tetraidro cannabinolo e possiede analoghe proprietà farmaco-tossicologiche.
In assenza di medicinali registrati in Italia ,è data facoltà
al Farmacista di poterli preparare come galenici
magistrali in Farmacia, dietro presentazione di ricetta
medica e quando la terapia sia documentata e
accreditata nella letteratura scientifica internazionale .
Piu’ precisamente,è possibile utilizzarli per :
- diminuire la spasticità associata al dolore (sclerosi multipla,lesioni
spinali)
- terapia del dolore
- nausea e vomito in corso di trattamento chemioterapico
- stimolazione dell’appetito in pazienti HIV positivi od in caso di
neoplasie
40
20
08/06/2015
PREPARAZIONI GALENICHE A BASE DI CANNABIS
La sostanza è reperibile in forma di inflorescenze essicate ,in quattro diverse
titolazioni riferite al contenuto di THC(delta-9-tetraidrocannabinolo)e di
CBD(cannabidiolo):
-BEDROCAN(sativa) 19% THC - <1% CBD
-BEDROBINOL(sativa) 12% THC - <1% CBD
-BEDIOL(sativa) 6% THC – 7,5% CBD
-BEDICA(var. indica) 14% THC - <1% CBD
RNR bianca
FORMALISMI DEL MEDICO:Può compilare la ricetta
qualsiasi medico,con o
senza specializzazione!
-CODICE ALFANUMERICO (NO NOME E COGNOME O C.F. DEL PAZIENTE,in base alla
L.n.94/98,Legge Di Bella,con acquisizione consenso informato del paziente)
-DATA,TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO
-POSOLOGIA CONSIGLIATA (NON OBBLIGATORIA)
-FORMA FARMACEUTICA(CARTINE,FILTRI)E NUMERO UNITA’ POSOLOGICHE
-SOSTANZA DA UTILIZZARE CON RELATIVO TITOLO E DOSAGGIO
-MOTIVAZIONE CHE INDIRIZZA IL MEDICO ALLA FORMULAZIONE
MAGISTRALE(es.irreperibilità della corrispondente specialità medicinale)
41
ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI DEL FARMACISTA
-APPROVVIGIONAMENTO SOSTANZE :
1)DA PRODUTTORE O DISTRIBUTORE ITALIANO ACCREDITATO (BUONO ACQUISTO)
2)DALL’OLANDA CON RICHIESTA PER IMPORTAZIONE DI SPECIALITA’ MEDICINALI NON
REGISTRATE IN ITALIA
-CONSERVAZIONE ARMADIO CHIUSO A CHIAVE
-OPERAZIONE DI CARICO SU REGISTRO ENTRATA/USCITA(UNA PAGINA PER OGNI DIVERSA
TITOLAZIONE)
-ALLESTIMENTO PREPARATO
SPEDIZIONE RICETTA:
-VALIDITA’ di 30 GIORNI ESCLUSA DATA DI PRESCRIZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO
NAZIONALE
-TIMBRO FARMACIA CON DATA E PREZZO PRATICATO
-CONSEGNA A MAGGIORENNE
-REGISTRAZIONE MOVIMENTAZIONE ENTRO 48 ORE
-CONSERVAZIONE PER DUE ANNI DALLA CHIUSURA DEL REGISTRO
-INVIO ENTRO FINE MESE DI UNA COPIA ALL’AUSL(L.94/98)
42
21
08/06/2015
Date le caratteristiche chimico-fisiche della droga,è possibile allestire cartine o
filtri da utilizzare per via orale (decotto),oppure per via inalatoria (con appositi
riscaldatori/ vaporizzatori).
Al fine di garantire ai pazienti a cui vengono prescritte preparazioni c.d. magistrali di origine vegetale a base di cannabis
l’unitario accesso su tutto il territorio nazionale a tali cure ed evitare il ricorso a prodotti non autorizzati, contraffatti o
illegali, nonché di consentire l’accesso a tali terapie a costi adeguati, rendendone meno onerosa l’erogazione a carico del
Servizio sanitario nazionale, anche allo scopo di soddisfare l’intero fabbisogno nazionale, il Ministro della salute e il Ministro
della Difesa, con l’Accordo del 18 settembre 2014, hanno convenuto di avviare un progetto pilota per la produzione
nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis che sarà assicurata dallo Stabilimento chimico
farmaceutico militare di Firenze (SCFM).
Tale scelta è motivata dal fatto che lo Stabilimento rientra fra gli impianti facenti capo all’Agenzia industrie difesa che opera
sotto la vigilanza del Ministero della Difesa e coniuga le capacità chimico-farmaceutiche di officina di produzione alle
garanzie di affidabilità e sicurezza militare.
Tabella dei medicinali sez.C
Medicinali contenenti le 4 sostanze
Fenobarbital (Gardenale® cpr, Luminale® cpr e
fiale)
Pentazocina (Talwin fl)
Barbexaclone (Maliasin cpr )
Destropropossifeneb(Liberen,cpr e fl)
Farmaci rimborsabili
Farmaci non rimborsabili
A PAGAMENTO
SSN (validità 30gg, 2conf, o fino a 6 se cod. es)
• il farmacista invia l’originale all’ASL
• TRATTIENE UNA COPIA
RNR BIANCA(validità 30gg per n. conf)
USO IN DEROGA SU ANIMALI da compagnia
PREPARAZIONI GALENICHE
• Trattiene l’originale
Conservazione della ricetta per 2 anni (2/5 anni) dall’ultima registrazione
Registrazione entro 48h
44
22
08/06/2015
ES. LUMINALE
15 mg 30 cpr (Classe A, sez.C)
SSN
OBBLIGHI DEL MEDICO (valgono quelli di una normale ricetta SSN)
OBBLIGHI DEL FARMACISTA
C.F. E NOME COGNOME PAZIENTE
COD ES, POSSIBILITA’ MAX DEI
6 PEZZI
TIMBRO, FIRMA DEL MEDICO
DATA DI PRESCRIZIONE
TIMBRO E DATA
45
Tabella dei medicinali sez.C
RNR bianca
MEDICO/VETERINARIO:
Nome e cognome del paziente e/o CF (anche indirizzo se ricetta veterinaria)
Posologia ( obbligatoria per ric. veterinaria)
Specie animale
USO IN DEROGA
Tab .sez. C, D, E
ANIM. DA REDDITO
TRIPLICE COPIA (durata
10 gg lavorativi)
ANIM. DA COMPAGNIA
RNR bianca(durata 30 gg)
Limiti quantitativi non previsti
Data, timbro e firma
Nel redigere le prescrizioni , il medico può far uso anche di ricettari intestati ad ambulatori, cliniche e case di
cura, ospedali, etc… purchè apponga in calce alla ricetta stessa il proprio timbro personale o adotti qualsiasi
altro mezzo che lo identifichi.
FARMACISTA:
Data, prezzo, timbro
Conserva la ricetta per 2 anni dall’ultima registrazione su registro separatamente dalle
ricette della tab. Sez. A (2/5 se per animale)
46
23
08/06/2015
ES. LUMINALE
15 mg 30 cpr (sez.C, classe A ma a pagamento perché su animale)
Data di prescrizione
PRESCRIZIONE VETERINARIA,
RNR BIANCA (a pagamento)
USO IN DEROGA ( farmaco
umano prescritto per gatto)
OBBLIGHI DEL VETERINARIO
n. conf, posologia
OBBLIGHI DEL FARMACISTA
Specie animale
Nome, cognome e indirizzo proprietario
Timbro, firma veterinario
Data di spedizione, timbro
Prezzo per n. di conf
47
Tabella dei medicinali sez.D
Farmaci NON in All. III/bis
• Benzodiazepine iniettabili
(per es. Valium fl, Noan fl, En fl)
Farmaci in All. III/bis
Già in D prima del 15/06/2009
Trans. In D dopo il 15/06/2009
per esempio:
per esempio:
Co-Efferalgan – Tachidol(cpr)
Hederix Plan(supp)
Cardiazol – Paracodina (gtt)ecc.
Depalgos(cpr) 5-10 mg (DM 21/12/07)
Oxycontin(cpr) 5-10 mg (DM 26/09/08)
Actiq (cpr sol)– Oramorph(fl os)
Transtec– (Fentanil,sist.trans.)
Jurnista(cpr)
MS Contin(cpr)
Depalgos 20 mg(cpr)
Oxycontin 20-40-80 mg(cpr)
•
Medicinali per uso non parenterale contenenti codeina e derivati:
Polveri(cpr,cps) 10-100mg, Soluz.orali 1-2,5 %, Supposte20-100mg.
•
Medicinali non iniettabili contenenti alcaloidi dell’oppio con equivalente ponderale in
morfina non superiore allo 0,05 % in peso su base anidra.
48
24
08/06/2015
Tabella dei medicinali sez.D
Sezione D
Farmaci non rimborsabili
Farmaci rimborsabili
A PAGAMENTO
SSN
RNR BIANCA
validità 30gg, 2 o fino 6 conf (con esenzione)
(validità 30gg per n. conf)
SSN DI ALTRA REGIONE
• il farmacista invia l’originale all’ASL
• NON trattiene alcuna copia
PREPARAZIONI GALENICHE
USO IN DEROGA SU ANIMALI da compagnia
Solo per All. III BIS
Fino a 2 conf
Nessuna esenz.
Fino a 6 conf
Cod esenzione
patologia
> 2 conf, per un max di 30
gg di terapia
TDL01
USO IN DEROGA
Tab sez.C, D, E
ANIM. DA REDDITO
TRIPLICE COPIA (durata
10 gg)
ANIM. DA COMPAGNIA
RNR bianca(durata 30 gg)
Poiché la posologia non è obbligatoria
per la sezione D con il codice TDL01 il
medico si assume la responsabilità di
aver calcolato le quantità per i 30 gg. 49
Tabella dei medicinali sez.D
RNR bianca
MEDICO/VETERINARIO:
Nome e cognome del paziente (anche indirizzo se ricetta veterinaria) (o CF nei casi in cui
disposizioni di carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti)
Specie animale
Posologia (auspicabile ma non obbligatoria) (obbligatoria per ricetta veterinaria)
Prescrizione(NO LIMITI QUANTITATIVI)
Data, timbro e firma
Nel redigere le prescrizioni , il medico può far uso anche di ricettari intestati ad ambulatori, cliniche e case di
cura, ospedali, etc… purchè apponga in calce alla ricetta stessa il proprio timbro personale o adotti qualsiasi
altro mezzo che lo identifichi.
50
25
08/06/2015
Tabella dei medicinali sez.D
RNR bianca
FARMACISTA:
Apporre data, prezzo, timbro
Conservare la ricetta per 6 MESI (es.Tachidol buste,Co-efferalgan cp effervescenti ecc.)
Solo per All. III BIS transitati nel ‘09
•ANNOTARE nome, cognome ed estremi di QUALSIASI documento
di riconoscimento dell’acquirente (senza accertarne più l’identità);
•CONSERVARE la ricetta per 2 anni (2/5 ANNI SE PER ANIMALE)
dalla data di spedizione (es. Durogesic cerotti,Palexia cp ecc.)
51
Es. MS CONTIN
16 cpr da 10 mg (classe A, sez.D)
Ricetta Quantità
in ricetta
Posologia
Esenzione
Calcolo
terapia
Il farmacista
SSN
4 scat
nessuna
TDL01
Non è
calcola
bile
Dispensa tutte le scatole
SSN
2 scat
1cpr/gior
no
nessuna
32 gg
Dispensa tutte e 2 le conf
perché la 2° non la può
sconfezionare
SSN
2 scat
nessuna
nessuna
Non è
calcola
bile
Le ricette con 2 scat. sono
sempre spedibili
SSN
4 scat
nessuna
nessuna
Non è
calcola
bile
Dispensa solo 2 conf.
Perché manca cod. TDL
52
26
08/06/2015
Es: TRANSTEC ;
3 cerotti da 35 mcg/h (classe A, sez.D)
POSOLOGIA prescritta: 1
cer. ogni 3 gg; la scatola
contiene 3 cerotti
Consegno solo 2 e non
3 scatole perché manca
il cod TDL01 facendo
attenzione
a
non
superare CMQ la terapia
dei 30 gg in base alla
posologia
53
Es: TRANSTEC ;
3 cerotti da 35 mcg/h (classe A, sez.D)
POSOLOGIA prescritta: 1
cer. ogni 3 gg; la scatola
contiene 3 cerotti
Posso consegnare tutte e 3
le conf sia perché c’è il cod
TDL01 e sia perché non si
superano30 gg di terapia;
infatti con 1 scatola si
coprono 9 gg di terapia;
9x3scatole=27gg di terapia
54
27
08/06/2015
Tabella medicinali sez.E
BZD orali
TAVOR cp, Minias cp e gtt
Codeinici a basso dosaggio
PARACODINA gtt e sciroppo
Polveri(cpr,cps) ≤10 mg, Soluz.orali ≤1%, Supposte ≤ 20mg
Barbiturici o sedativo ipnotici in associazione
OPTALIDON cpr e supposte
Sezione E
Farmaci non rimborsabili
Farmaci rimborsabili
A PAGAMENTO
SSN
validità 30gg, 2 o fino 6 conf (con esenzione) es Rivotril
gtt
RR BIANCA
validità 30gg, max 3 conf
SSN DI ALTRA REGIONE
• il farmacista invia l’originale all’ASL
• NON trattiene alcuna copia
PREPARAZIONI GALENICHE
55
Tabella medicinali sez.E
RR bianca
MEDICO
Può prescrivere max 3 confezioni che possono essere dispensate in tempi diversi nell’arco
dei 30 gg.
Un n. di conf. diverso dall’unità esclude la ripetibilità(consegna unica o frazionata nell’arco
dei 30 gg)
E’ ammessa la deroga NON sui 30gg (art. 45 DPR 309/90) ma sulla QUANTITA’ (in base
all’art. 88 del D.Lgs. 219/06).
Es: TAVOR cpr, 5 confezioni, ma dispensate in 30 gg.
Data, timbro e firma
Nome e cognome su ricetta galenica
FARMACISTA:
Data, prezzo, timbro
LA RICETTA NON SI CONSERVA perchè va restituita al paziente
LA RICETTA GALENICA VA CONSERVATA PER 2 ANNI
56
28
08/06/2015
STUPEFACENTI OBBLIGATORI
Le farmacie sono obbligate a detenere in farmacia, secondo la F.U. Italiana
XII ed, TAB. N. 2 e relativa integrazione, nei quantitativi ritenuti sufficienti
al regolare espletamento del loro servizio e nelle forme e nei dosaggi
rispondenti alle abituali esigenze terapeutiche, nei confezionamenti più
idonei alla loro connservazione e al loro pratico impiego:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
BZD ORALE (una del gruppo)
CODEINA FOSFATO(ANCHE IN ASSOCIAZIONE)
DIAZEPAM P.I.
FENOBARBITALE ORALE e P.I.
FENTANYL TRANSDERMICO
MORFINA P.I.(fiale im), SOLUZIONE ORALE (fl os) e SOLIDO ORALE (cpr)
Conservazione stupefacenti
Gli stupefacenti in tabella medicali sez.A, devono essere tenuti chiusi a chiave in
un armadio, separati da quelli in sezione B e C (per i quali non è obbligatorio ma è
consigliato la detenzione in armadio chiuso a chiave), insieme al registro entrata57
uscita
RICAPITOLANDO……………
Tabella
medicinali
6
6
6
58
29
08/06/2015
STUPEFACENTI ALLESTITI IN FARMACIA
SOSTANZA
INTESTAZIONE
PAGINA
Denominazione
comune italiana
Unità di misura
gr
Preparazione
MAGISTRALE
Nome indicato su
ricetta
Preparazione
OFFICINALE
Nome riportato in
farmacopea e n. ed.
farmacopea (max 3Kg)
n. conf, unità posologiche, unità di peso o
volume,….
Sempre carico/scarico su registro a
prescindere dal loro regime di
dispensazione (anche se tab. Sez.D ed E)
REGISTRAZIONE
MOVIMENTAZIONE
Sempre
carico/scarico
carico
Al momento
Al momento della preparazione si carica la
dell’arrivo in farmacia quantità prodotta (n. cps, ml sciroppo…) in
una pg intestata alla prep.
scarico
Al momento della
prepazazione
Momento della vendita
Documento
giustificativo
Ricetta (o copia se
tab. sez E )o FU
RICETTA
(o copia se tab.
sez.E)
FU
59
STUPEFACENTI ALLESTITI IN FARMACIA
RICORDA……………………….
per le preparazioni è previsto l’applicazione del diritto addizionale
OBBLIGO
di riportare sull’etichetta la dicitura : “soggetto alla disciplina del DPR 309/90, tab.
Medicinali sez….”
Di consegnare un n. di unità posologiche per max 30 gg di terapia ove necessario
PERDITE PICCOLE QUANTITA’
durante la preparazione possono verificarsi errori di pesata o perita di sostanze; il
tutto deve essere indicato nelle note sul registro
ROTTURE ACCIDENTALI
di fiale/flaconi (conservare i frammenti) e farne denuncia alle forze dell’ordine
60
30
08/06/2015
APPROVVIGIONAMENTO
da PARTE DI SPECIALISTI
E’ vietata in assoluto la cessione di principi attivi ai medici e alle strutture
sanitarie, che possono acquistare soltanto preparazioni farmaceutiche
finite (specialità medicinali, galenici industriali e magistrali).
N.B. Solamente le farmacie possono acquistare principi attivi stupefacenti, ma
non possono cederli che sotto forma di medicamento e mai come tali
Per l’acquisto di medicinali o preparazioni a base di stupefacenti
da parte di medici chirurghi e veterinari sono previste due
diverse procedure, a seconda del richiedente e dell’utilizzo.
AUTORICETTAZIONE (RMR o RNR)
LA RICHIESTA IN TRIPLICE COPIA
61
APPROVVIGIONAMENTO
da PARTE DI SPECIALISTI
AUTORICETTAZIONE
I medici chirurghi e i medici veterinari
“PER USO PROFESSIONALE URGENTE”
possono acquistare
senza vincoli di quantità
(A PAGAMENTO, MAI SSN) mediante
AUTORICETTAZIONE (cioè ricetta intestata a loro)
CON RMR (duplice copia) solo i farmaci dell’ all. III bis sez.A
o con RNR su carta intestata i farmaci sez.B,C e D
62
31
08/06/2015
APPROVVIGIONAMENTO
da PARTE DI SPECIALISTI
RMR per farmaci di cui all’IIIbis
MEDICO/VETERINARIO:
Compila la ricetta scrivendo “AUTOPRESCRIZIONE”(validità 30 giorni)
Conserva la copia di riscontro data dal farmacista
Annota il carico su registro informale, non vidimato che conserva per 2 anni
dall’ultima registrazione
FARMACISTA:
Annota i dati dell’acquirente (non necessariamente il medico)
Trattiene l’originale (non invia alcuna copia all’ ASL)
Registra lo scarico sul registro entro 48h
Conserva la ricetta per 2 anni dall’ultima registrazione
Timbro farmacia,data e prezzo praticato
63
Es. Morfina cloridrato
5 fl 20 mg/ml (sez.A, all. IIIbis)
Es. su RMR, AUTOPRESCRIZIONE
Si scrive sia su RMR che su RNR
Come autoprescrizione, il farmaco è a
completo carico del medico; non c’è nessuna
copia da inviare all’ Asl
64
32
08/06/2015
APPROVVIGIONAMENTO
da PARTE DI SPECIALISTI
RICHIESTA IN TRIPLICE COPIA (sez.A,B,C)
I medici chirurghi e i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali,
case di cura prive di farmacia interna,
medici titolari di gabinetto per l’esercizio privato delle professioni sanitarie
“IN RELAZIONE (coerente) ALLE NORMALI NECESSITA’ DEL
RICHIEDENTE”
possono acquistare
SENZA VINCOLI DI QUANTITA’
(A PAGAMENTO, MAI SSN)
CON RICHIESTA IN TRIPLICE COPIA (non RMR)
farmaci delle sez.A, B, C
65
APPROVVIGIONAMENTO
da PARTE DI SPECIALISTI
RICHIESTA IN TRIPLICE COPIA (sez.A,B,C)
A. NON E’ UN MODELLO UFFICIALE
Quindi il medico può utilizzare indifferentemente:
Il ricettario della struttura sanitaria in cui opera che va COMPLETATO con il timbro
PERSONALE del medico prescrittore
RICETTA IN TRIPLICE COPIA IN POSSESSO DEI VETERINARI
Il modello in allegato.
B. HA VALIDITA’ di 30 gg
C. PUO’ RIPORTARE Più DI UN MEDICAMENTO
66
33
08/06/2015
N°° progressivo su base annuale
NOME E COGNOME del medico
nome struttura
N°° conf., nome farmaco, dosaggio e f.f.
NON CI SONO LIMITI QUANTITATIVI
(coerente però con le reali esigenze della struttura)
NON CI SONO PARTICOLARI FORMALISMI, ES TUTTE LETTERE
data
Il farmacista annota i dati dell’acquirente,
estremi documento per i med tab Sez.A,
APPONE SULLE 3 COPIE timbro, data e prezzo,
Timbro con nome, cognome
indirizzo e n. tel personale del medico
Firma per esteso sulle 3 copie
67
APPROVVIGIONAMENTO
da PARTE DI SPECIALISTI
RICHIESTA IN TRIPLICE COPIA (sez.A,B,C)
MEDICO/VETERINARIO:
Compila la richiesta secondo la slide precedente
Conserva la copia (con data, timbro e prezzo della farmacia) di riscontro data dal farmacista
Annota il carico su registro formale, vidimato dall’ASL( identico a quello del farmacista) ed
E’ PERSONALE, viene conservato per 2 anni dall’ultima registrazione
FARMACISTA:
Trattiene due copie e rende la terza copia all’acquirente
Timbro farmacia,data e prezzo praticato in ogni copia
Annota nome,cognome e estremi documento dell’acquirente(se medicinali sez.A)
Registra lo scarico sul registro entro 48h
Conserva la copia originale in farmacia per 2 anni dall’ultima registrazione
invia 1 copia all’ ASL dove ha luogo l’ attività professionale del medico prescrittore
entro il mese di spedizione
68
34
08/06/2015
timbro
struttura
sanitaria
Num.progressiva
Cognome,nome e
qualifica medico
richiesta
Data,timbro e firma
medico
Timbro farmacia
con data e prezzo
praticato
69
APPROVVIGIONAMENTO
FARMACI STUPEFACENTI sez. A, B e C
DA PARTE DELLA FARMACIA
Il farmacista (e gli operatori della filiera) può acquistare sostanze stupefacenti e
medicinali contenenti sostanze stupefacenti
mediante BUONO ACQUISTO
L’utilizzo del “buono acquisto” viene limitato alle cessioni di medicinali di cui alle sez. A-B-C anche
per grossisti e produttori (non solo per le farmacie) e non per la D ed E; questo consentirà alle
farmacie di rendere prodotti di cui alle sez. D-E al fornitore senza dover ricorrere all’emissione di
un buono acquisto da parte del fornitore stesso
In caso di perdita, anche parziale, del bollettario buoni-acquisto, va fatta, entro 24
ore dalla scoperta, denuncia scritta all’Autorità di pubblica sicurezza e
comunicazione all’ASL di appartenenza
70
35
08/06/2015
APPROVVIGIONAMENTO
dei FARMACI STUPEFACENTI sez. A, B e C
DA PARTE DELLA FARMACIA
BOLLETTARIO BUONO ACQUISTO (nuovo modello)
Dal 14/01/2007 è entrato in vigore il nuovo modello di bollettario buoni-acquisto,
approvato con D.M. 18/12/2006,
Obbligo di conformità al modello ministeriale
COMPILATO IN 4 COPIE
UTILIZZATO SIA PER RICHIESTE SINGOLE CHE MULTIPLE
Deve essere conservato (come il registro) 2 anni dall’ultima registrazione
La Legge 16 maggio 2014, n. 79, ha abolito l’utilizzo del vecchio
“bollettario BA”;il Ministero della Salute,in via transitoria,ne aveva
comunque consentito l’utilizzo fino al 1 Settembre 2014
71
APPROVVIGIONAMENTO
dei FARMACI STUPEFACENTI sez. A, B e C
DA PARTE DELLA FARMACIA
IL BOLLETTARIO BUONI-ACQUISTO
Se la farmacia è gestita in società esso deve essere unico, tenuto dal
direttore. Se le funzioni direttive vengono trasferite da un socio ad un
altro, la tenuta spetterà al nuovo direttore (RIMANE LO STESSO).
In caso di vendita o trasferimento ad altro titolo della farmacia, sia da
parte di un singolo farmacista che di una società di farmacisti, è necessario
procedere al rinnovo della documentazione, pertanto il bollettario
utilizzato dalla farmacia alienata deve essere consegnato all’ASL
competente
per
territorio
dal
vecchio
titolare.
72
36
08/06/2015
APPROVVIGIONAMENTO
dei FARMACI STUPEFACENTI sez. A, B e C
DA PARTE DELLA FARMACIA
IL BOLLETTARIO BUONI-ACQUISTO
Le case di cura e gli enti ospedalieri privi di farmacia interna non possono
utilizzare il buono-acquisto e devono ordinare i medicinali stupefacenti secondo le
disposizioni dell’art. 42 del DPR 309/90, cioè con la richiesta in triplice copia,
firmata dal direttore sanitario.
La farmacia succursale necessita di un proprio bollettario poiché ha una propria
autonomia tecnica e professionale e un direttore diverso da quello della farmacia
principale;
il dispensario farmaceutico, invece, non necessita di un bollettario poiché
acquista tramite la farmacia «madre». Il dispensario fa richiesta mediante carta
intestata in duplice copia (una per sé una per la farmacia «madre»). La farmacia
«madre» emette un ddt di cui conserva una copia come giustificativo di scarico
73
APPROVVIGIONAMENTO
dei FARMACI STUPEFACENTI sez. A, B e C
DA PARTE DELLA FARMACIA
BUONO ACQUISTO
I.
MODELLO IN FORMA CARTACEA (4 copie,1 originale-3 a
ricalco)
Nel caso di modello a ricalco (blocchi
preconfezionati di non più di 100 buoni) la
firma può essere apposta in originale su una
copia e a ricalco sulle altre copie; può essere a
ricalco anche la firma della persona
responsabile della consegna dei medicinali per
la ditta cedente.
Non è necessario apporre specifiche diciture sulle copie del
buono-acquisto come elemento distintivo di ciascuna copia
(ad es.: 1° copia, 2° copia, copia Autorità, ecc.).
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37
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APPROVVIGIONAMENTO
dei FARMACI STUPEFACENTI sez. A, B e C
DA PARTE DELLA FARMACIA
II. MODELLO INFORMATIZZATO (scaricato dal sito del Ministero della Salute)
E’ possibile conservare il file nel computer e:
a) stampare il modulo quando serve, compilare un
solo originale, fare 3 fotocopie, firmarle tutte in
originale
b) compilare il modulo direttamente a video, stampare
4 copie firmate tutte in originale
c) compilare il modulo a video e inviarlo via e-mail,
purché con firma elettronica certificata; il fornitore
stamperà la richiesta nel momento in cui riceverà
l’ordine.
Tuttavia, il buono-acquisto da allegare alla fattura o al
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documento di trasporto deve essere cartaceo.
APPROVVIGIONAMENTO
dei FARMACI STUPEFACENTI sez. A, B e C
DA PARTE DELLA FARMACIA
BUONO ACQUISTO
Il farmacista (acquirente) compila le 4 copie
1 copia rimane al farmacista
(acquirente)
La 4 copia (copia di riscontro -giustificativo
di carico) è rimessa(contestualmente o nel
più breve tempo possibile) al farmacista (o
acquirente) alla merce; il farmacista allega
alla 1 copia sia la 4 copia come giustificativo
di carico che il DDT (eventualmente anche
fattura) e li conserva per 2 anni dall’ultima
registrazione sul registro
3 copie le invia
al fornitore (cedente)
La seconda copia la
conserva per sè
la terza è inviata, a cura del
cedente alla ASL di pertinenza
della farmacia, entro 30
giorni dalla data di consegna
(data in cui il fornitore scarica
dal proprio registro)
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08/06/2015
APPROVVIGIONAMENTO
dei FARMACI STUPEFACENTI sez. A, B e C
DA PARTE DELLA FARMACIA
Campi del BUONO ACQUISTO
1.
“n. progressivo” (SU BASE ANNUALE - numero di riferimento
espresso in cifre) da indicare solo al momento della compilazione, e
non preventivamente, da parte dell’ acquirente;
il numero di riferimento, definito dall’acquirente, caratterizza il BA per tutto ciò che ad
esso si riferisce, come le operazioni di registrazione sia dell’acquirente che del cedente;
Uno stesso blocco di BA può essere utilizzato nel corso di più anni, iniziando una
nuova numerazione al primo di gennaio di ogni anno.
2.
“anno” deve essere indicato l’anno di riferimento;
3.
“ditta acquirente” deve apporre anche il nome della ditta cedente.
Pertanto il nome del fornitore deve essere apposto a cura della
farmacia. Gli altri dati specifici della ditta cedente sono apposti da
quest’ultima;
77
APPROVVIGIONAMENTO
dei FARMACI STUPEFACENTI sez. A, B e C
DA PARTE DELLA FARMACIA
Campi del BUONO ACQUISTO
4.
“Responsabile” deve essere indicato il nome della persona
responsabile della gestione degli stupefacenti (titolare, direttore,
farmacista collaboratore).
Al fine di garantire la continuità di
approvvigionamento di farmaci essenziali, il
titolare o il direttore, in sua assenza, può delegare
un suo collaboratore alla firma del bollettario
previa delega formale scritta. La delega va
conservata come documentazione interna della
farmacia.
La delega del buono acquisto, come precisato dal
Ministero, non costituisce una delega alla direzione della
farmacia ed è finalizzata a garantire la continuità di
approvvigionamento di farmaci essenziali.
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APPROVVIGIONAMENTO
dei FARMACI STUPEFACENTI sez. A, B e C
DA PARTE DELLA FARMACIA
Campi del BUONO ACQUISTO
5.
“Funzione” deve essere indicata la funzione di tale soggetto (titolare ,
direttore o collaboratore delegato in loro assenza);
6.
“firma” della persona responsabile dell’ordinativo e della persona
responsabile della consegna dei medicinali per la ditta cedente, può
essere in originale su una copia, mentre sulle altre copie risulta
essere come copia a ricalco;
7.
“autorizzazione ministeriale” riguarda unicamente produttori e
grossisti;
8.
“data di consegna” s’intende quella indicata dal fornitore e
rappresenta la data in cui esegue lo scarico nel suo registro di entrata
e uscita;
79
APPROVVIGIONAMENTO
dei FARMACI STUPEFACENTI sez. A, B e C
DA PARTE DELLA FARMACIA
Campi del BUONO ACQUISTO
9.
“quantità richiesta” deve essere indicata sulle 3 copie a cura del
fornitore in unità di peso o volume oppure in numero di confezioni;
10. “quantità consegnata” deve essere sempre specificata, anche in caso
di corrispondenza con la quantità richiesta;
Non è consentito di frazionare l’evasione dell’ordine in tempi successivi.
L’ordinativo può essere evaso in caso di parziale fornitura, ma non per
quantitativi eccedenti la richiesta.
In caso di perdita,anche parziale del bollettario BA,il direttore/titolare
deve:entro 24 ore farne denuncia all’autorità di PS e darne comunicazione
all’AUSL di competenza della Farmacia.
Nel caso in cui la richiesta non possa essere soddisfatta, il buono acquisto deve essere
restituito all’acquirente(3° e 4° copia). In caso di reso la farmacia deve inviare la terza copia al
Ministero della salute – Ufficio centrale stupefacenti, viale Giorgio Ribotta 5, 00144 Roma 80
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CODEINA FOSFATO POLV.
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REGISTRO ENTRATA-USCITA
Registro speciale, secondo modello ministeriale, nel quale, senza alcuna
lacuna, abrasione o aggiunta, IN ORDINE CRONOLOGICO, le farmacie sono
tenute a registrare ogni acquisto o cessione, di sostanze e medicinali
stupefacenti appartenenti alle sez. A, B e C.
I.
REGISTRO CARTACEO (venduto da privati)
II. REGISTRO ELETTRONICO
Il registro è unico e da utilizzare anche per i medicinali di esclusivo
uso veterinario od ospedaliero
RICORDA: Sia la farmacia succursale che il dispensario farmaceutico che detiene
stupefacenti devono possedere il registro di entrata e uscita.
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41
08/06/2015
REGISTRO ENTRATA-USCITA
I.
REGISTRO CARTACEO (venduto da privati)
Prima pagina
Pagine interne
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REGISTRO ENTRATA-USCITA
REGISTRO CARTACEO
È previsto (L.49/06) che la numerazione e la firma del registro avvenga a cura
del responsabile dell’azienda USL o suo delegato che dichiara nell’ultima pagina
il n. delle pagine di cui il registro è costituito.
Il Ministero della Salute, con nota del 7.3.2006, ha comunque precisato che i registri attualmente in uso,
numerati e firmati dall’Autorità sanitaria locale (Sindaco) sulla base della previgente normativa, possono
essere utilizzati sino al loro esaurimento.
Con la L. 38/2010 si da la possibilità di avere un registro con un numero di
pagine adeguato alle necessità della farmacia (E NON PIU’ FISSO DI 200 pg)
purchè realizzato graficamente, nell’intestazione e nelle pagine di iscrizione delle
sostanze in conformità al modello ministeriale previsto dal DM 20/04/76. Ciò al
fine di eliminare la rigidità che discendeva dalla previsione di un numero prestabilito di
pagine del registro di entrata e uscita stupefacenti che, nei fatti, per alcuni operatori del
settore poteva risultare eccessivo (per esempio, farmacie che hanno movimentazione di
stupefacenti non considerevole), mentre, per altri, insufficiente (per esempio,i grossisti).
Con la legge 38/2010 vengono DEPENALIZZATE le violazioni FORMALI delle
disposizioni sulla tenuta del registro
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08/06/2015
REGISTRO ENTRATA-USCITA
REGISTRO CARTACEO
NON SI CAMBIA se cambia il direttore responsabile di una farmacia
gestita in società ;il nuovo direttore potrà continuare ad utilizzare il registro dopo
aver compilato un verbale “informale”che certifica le giacenze presenti in farmacia
all’atto del passaggio ,firmato e datato da entrambe le parti.
SI CAMBIA: in caso di vendita della farmacia o trasferimento di titolarità o
cambio di società. Il vecchio registro con il bollettario BA va consegnato all’ASL DA
PARTE DEL VECCHIO TITOLARE la quale è tenuta ad effettuare un controllo sulla
regolare tenuta della documentazione prima del trasferimento della titolarità
stessa.
Se capita di esaurire il registro durante l’anno per una o più voci, può accadere di
dover utilizzare un nuovo registro per quelle soli voci; al 1 gennaio vi si
trascriveranno anche le rimanenti dal precedente registro
In caso di perdita del registro o di una sua parte (es. ricetta), entro 24 ore, il
farmacista deve fare denuncia scritta all’Atorità di pubblica sicurezza e inviarte
85
una comunicazione all’ASL di competenza della farmacia
REGISTRO ENTRATA-USCITA
Compilazione del REGISTRO CARTACEO
INTESTAZIONE: Ogni pagina del registro deve essere intestata a :
una sola sostanza quando il movimento si riferisce alla sostanza come
tale
a una singola forma e dose di medicamento quando il movimento si
riferisce a una preparazione farmaceutica
oppure
a una singola confezione quando il movimento si riferisce a un
medicinale stupefacente industriale (i farmaci equivalenti con lo stesso
dosaggio e unità posologiche devono avere per ciascuna ditta una
pagina diversa)
È consentita la ripartizione dei registri destinando a ciascuna sostanza o
preparazione un numero di pagine (CONSECUTIVE) proporzionato al movimento
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previsto.
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08/06/2015
REGISTRO ENTRATA-USCITA
Compilazione del REGISTRO CARTACEO
Inizio/fine pagina
All’ inizio di ogni pagina, nell’apposito spazio, deve essere riportato il n. totale
conf. in entrata e la relativa giacenza ,oltre al n. della pagina dalla quale si
riportano i dati relativi a quella sostanza/medicinale .
Alla fine di ogni pagina ,oltre ai dati riassuntivi delle movimentazioni ,deve essere
riportato il numero della pagina dello stesso o altro registro, in cui prosegue la
registrazione. L’operazione a fine pagina riassuntiva delle entrate e delle uscite e
quella di riporto non è necessaria quando la registrazione prosegue nelle pagine
consecutive
NON E’ POSSIBILE LASCIARE PAGINE IN BIANCO
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REGISTRO ENTRATA-USCITA
Compilazione del REGISTRO CARTACEO
trascrizione in entrata
trascrizione in uscita
N° PROGRESSIVO*** dell’operazione
N° PROGRESSIVO*** dell’operazione
DATA DI REGISTRAZIONE (gg/mm)
DATA DI REGISTRAZIONE (gg/mm)
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DATA (gg/mm/aa) documento
DATA documento(gg/mm/aa)
DITTA FORNITRICE
NOME E COGNOME O C.F.
N° CONF. IN ENTRATA
N° CONF IN USCITA
N° TOT CONFEZIONI PRESENTI(GIACENZA)
N° TOT CONFEZIONI PRESENTI(GIAC.)
*** su base annuale
TRASCRIZIONE dei movimenti entrata/uscita per le sostanze in sezioni A,B,C con
mezzo indelebile ENTRO 48h dalla dispensazione (L.38/10) mantenendo cmq un
ordine cronologico tra movimentazione in entrata e in uscita; nel caso di preparaz.
magistrale 48 ore decorrono dal momento del suo allestimento
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08/06/2015
REGISTRO ENTRATA-USCITA
Compilazione del REGISTRO CARTACEO
Documenti giustificativi
del “carico” (in entrata)
sono :
Buoni Acquisto, con
allegata Fattura o,
provvisoriamente,
DDT(dispens.
Farmaceutico),estremi
decreto in caso di
inclusione in tabella
Documenti giustificativi dello
“scarico” (in uscita)
sono :
Ricette mediche / veterinarie (o “autoprescrizioni”)
Richieste di approvvigionamento (medici e veterinari)
Verbali di distruzione** / prelievo per distruzione della ASL
Verbale denuncia di furto /smarrimento ril. PS
Parte 2° di Buono Acquisto di stupefacenti resi a produttore
GU di esclusione da sezione soggetta a carico/scarico
**l’eventuale verbale di affidamento in custodia rilasciato dalle ASL non giustifica lo scarico delle
sostanze stupefacenti scadute dal registro di entrata e uscita. Pertanto, non è possibile procedere
allo scarico dal registro sulla base del verbale di affidamento in custodia, ma bisogna attendere il
materiale ritiro dei prodotti scaduti.
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REGISTRO ENTRATA-USCITA
Compilazione del REGISTRO CARTACEO
annotazioni:devono essere indicate tutte le osservazioni
ritenute necessarie(es.rottura accidentale,confezioni scadute,perdita
durante operazioni di prep., dispensazione frazionata,ecc.)
ERRORI DI TRASCRIZIONE e ANNULLAMENTO DI UNA REGISTRAZIONE
La registrazione errata va annullata tracciandovi sopra una riga che consenta la
lettura di quanto scritto,e controfirmata.
La registrazione annullata mantiene il proprio numero progressivo come quelle
esatte
La registrazione corretta che seguirà quella annullata avrà il n. cronologico
successivo.
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08/06/2015
REGISTRO ENTRATA-USCITA
Chiusura registro
al 31/12
33. “Chiusura al 31.12… art62 DPR309/90”
in entrata il totale quantità acquistate
in uscita totale vendute
in giacenza differenza tra i due valori
In sede di scritturazione di fine anno, le pagine
intestate, che si riferiscono all’ anno in chiusura, non
utilizzate (NESSUNA MOVIMENTAZIONE) o parzialmente
utilizzate , vanno barrate con una riga trasversale al di
sotto della registrazione riassuntiva dei dati di chiusura.
E’ opportuno che le operazioni di fine anno siano
indicate numericamente e progressivamente come
qualsiasi altra operazione.
+**con apposita nota,l’ufficio centrale stupefacenti di Roma ha
chiarito che ad inizio anno, nella nuova pagina del registro non
è errato riportare il dato della giacenza anche in entrata ,così da
rendere possibile una reale corrispondenza delle
movimentazioni a fine pagina
Conservazione registro:
Per 2 anni dalla data dell’ultima registrazione (L. 38/2010);
conservati per lo stesso tempo anche b.a., verbali,
richieste..N.B.la Legge non è retroattiva ,perciò i vecchi
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registri in uso prima dell’approvazione si conservano 5anni
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08/06/2015
REGISTRO ENTRATA-USCITA
REGISTRO ELETTRONICO
Il 10 giugno 2010 è entrato in vigore il DM
Salute 11 maggio 2010 che consente e
disciplina la registrazione su un registro
informatico, in alternativa al registro cartaceo,
della movimentazione in entrata ed uscita dei
medicinali stupefacenti.
Valgono gli stessi formalismi del cartaceo
L’ adozione del registro informatico è preventivamente comunicata a mezzo
raccomandata postale in carta semplice all’ ASL competente per territorio
(questo sostituisce l’obbligo di vidimazione);
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Stupefacenti
scaduti/revocati/sospesi
Si devono mantenere sempre in carico i prodotti sospesi,
revocati o scaduti (fino alla loro distruzione)
Nel lasso di tempo che intercorre tra la sospensione e l’eventuale riammissione
o distruzione, il farmacista è tenuto a movimentare la sostanza (chiusura al 31
dicembre e riapertura al 1 gennaio) riportando nella colonna “annotazioni” la
dicitura “sospeso”, “revocato”, “scaduto”…
Vanno separati dagli altri stupefacenti NON scaduti e con idonea indicazione
(meglio in una scatola chiusa con chiare indicazioni “MEDICINALI NON
VENDIBILI – IN ATTESA DI DISTRUZIONE”) conservati in armadio chiuso a
chiave.
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08/06/2015
DISTRUZIONE STUPEFACENTI
Per gli stupefacenti soggetti ad obbligo di registrazione vale a dire quelli compresi
nelle sezioni A,B,C la procedura è la seguente:
le farmacie sono impossibilitate a procedere allo smaltimento degli stupefacenti se
non con la collaborazione delle ASL, indispensabile per effettuare, secondo quanto
indicato dal Ministero della Salute, la verbalizzazione degli stupefacenti da smaltire
(nota n. 22707 del 24/5/2011), sia che si tratti di verbale di “prelievo per
distruzione” (per smaltimento diretto da parte dell’ASL), che di verbale di
“constatazione” (se la distruzione avviene da parte di una azienda autorizzata allo
smaltimento*, che rilascerà un documento “presa in carico” con il quale la farmacia
potrà “scaricare” il registro).
Qualora la ASL pur chiamata ad intervenire per la verbalizzazione non vi provveda,
lo smaltimento non può procedere e, pertanto, alla farmacia non può essere
contestato l’eventuale mancato rispetto del termine annuale previsto dalla legge.
*La L.38/10 ha dato possibilità di affidare la distruzione ad apposita ditta incaricata,non
necessariamente l ‘AUSL,che rilascia documentazione valida per lo scarico dal registro stesso
;ad essa si allega poi verbale rilasciato dalla PS che attesta l’avvenuta distruzione.
Per i medicinali non soggetti a registrazione (sezioni D ed E) non sono stabilite
particolari formalità – fermo restando la necessità di servirsi di un’azienda
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autorizzata
PESATURA SOSTANZE STUPEFACENTI
In base all’art. 348 del codice di procedura
penale, “la polizia giudiziaria, quando (... )
compie atti od operazioni che richiedono
specifiche competenze tecniche, può avvalersi
di persone idonee le quali non possono rifiutare
la propria opera“.
Pertanto i farmacisti, qualora gli venisse
richiesto dalla polizia giudiziaria di pesare le
sostanze stupefacenti, ed eventualmente
attestarne il peso con dichiarazione firmata,
devono prestare la propria collaborazione.
Tale obbligo di collaborazione sussiste anche
sotto il profilo deontologico: in base a quanto
previsto dall’art. 4 del Codice Deontologico il
farmacista, nella sua qualità di operatore
sanitario,
collabora
con
le
autorità
coadiuvandole nel raggiungimento dei
loro obiettivi istituzionali.
Al farmacista viene rilasciato una copia che attesti l’operazione effettuata
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2015-I Sessione Guizzardi-Stupefacenti