FEDELTÀ ALLO SPIRITO
DI GIOVANNI DI DIO
NEL DIRITTO PROPRIO
DELL’ORDINE
OSPEDALIERO
0. Introduzione
0.1. Un anno dedicato alla “Famiglia di San Giovanni di
Dio”
Il Capitolo Generale Straordinario, celebrato in
Messico dal 9 al 20 novembre del 2009, ha
considerato opportuno dedicare un intero
anno alla promozione del concetto di
“Famiglia di San Giovanni di Dio”. Con ciò
esprimeva la necessità di incoraggiare
sempre più «una nuova visione dell’Ordine
come ‘famiglia’, della quale accogliamo la
possibilità di condividere il nostro carisma, la
nostra spiritualità e la nostra missione.»
Questa realtà, che si è andata affermando lentamente
nell’Ordine, è una sfida che esige da noi di vivere «così
compenetrati con la nostra missione che i nostri
collaboratori si sentono spinti ad agire nello stesso modo,
non solo perché le opere apostoliche dell’Ordine,
soprattutto nei Paesi industrializzati, sono diventate
enormemente complesse, ma perché ci sentiamo spinti
dall’imperativo evangelico di condividere con gioia e
gratuitamente ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto dal
Signore, per il bene della comunità ecclesiale e l’annuncio
del vangelo della misericordia.»
L’anno che stiamo celebrando, quello dedicato alla
Famiglia di San Giovanni di Dio, va dall’8 marzo scorso
fino all’8 marzo del 2012.
La Provincia Romana, così come le altre Province
dell’Ordine, celebra questo avvenimento con una serie di
atti, tra i quali tre videoconferenze, che hanno per titolo:
1) “La missione della famiglia di San Giovanni di Dio”,
affidata a Fra Pascual Piles, 2) “I nuovi statuti dell’Ordine
e Diritto Canonico”, affidata al sottoscritto, e 3) “Il nuovo
volto e la nuova direzione dell’Ordine Ospedaliero di San
Giovanni di Dio”, affidata a Fra Jesús Etayo.
Gli interventi di Fra Pascual e di Fra Jesús sono
di grande attualità. Il mio potrebbe sembrarlo un
po’ meno, ma credo che abbia un suo interesse
nell’ambito dell’anno della “Famiglia di San
Giovanni di Dio” che stiamo celebrando, poiché
oltre a ricordarci il percorso realizzato dalla
nostra Istituzione lungo centi d’ anni fino ad
arrivare ad essere un ‘corpo’ giuridicamente
stabile, ci rammenta le basi giuridiche sulle quali
si può fondare, nei giorni nostri ma anche nel
futuro, questa ‘famiglia’, con conseguenze
imprevedibili.
A dire il vero, mi sento molto lusingato per il fatto
che il P. Provinciale e la Commissione
organizzatrice abbiano pensato e me, soprattutto
perché, ancora una volta, mi rendo conto che la
‘famiglia’ di cui tutti noi vogliamo far parte, si
concretizza giorno dopo giorno nel percorso che
realizziamo insieme, rafforzando sempre più i
legami che ci uniscono e superando qualsiasi
tipo di frontiera. Ringrazio perciò coloro che mi
hanno rivolto l’invito a condividere le mie
esperienze come membro della Famiglia di San
Giovanni di Dio.
0.2. Il titolo del mio intervento
Come ho già detto prima, il titolo dell’intervento che mi hanno
assegnato gli organizzatori è : «I nuovi Statuti dell’Ordine e
Diritto Canonico». Questo titolo è stato il frutto di varie
comunicazioni che sono intercorse tra me e la Provincia Romana
attraverso la posta elettronica e il telefono, mentre era in corso di
preparazione il programma degli atti celebrativi. In seguito,
quando già avevo iniziato a redigere il lavoro, mi sono reso conto
che era piuttosto generico, ragion per cui mi è sembrato meglio
assegnare alla mia presentazione questo nuovo titolo:
«FEDELTÀ ALLO SPIRITO DI GIOVANNI DI DIO NEL DIRITTO
PROPRIO DELL’ORDINE OSPEDALIERO», e più tardi, lungo lo
svolgimento dell’intervento, vedremo perché.
0.3. Il diritto proprio dell’Ordine Ospedaliero
Il diritto proprio del nostro Ordine è «contenuto nelle
Costituzioni, negli Statuti Generali e nei documenti della
Santa Sede riguardanti il nostro Istituto.» Le «Costituzioni»
costituiscono il «codice fondamentale» dell’Ordine, che non
può essere modificato senza il permesso dell’autorità
suprema della Chiesa, mentre gli «Statuti Generali» fanno
parte di quelli che il Codice chiama “altri codici” ritenuti
inferiori perché raccolgono norme, non necessariamente
costituzionali, di minore importanza, che possono essere
riviste e adattate se ritenuto opportuno, secondo le esigenze
dei luoghi e dei tempi.
Tenendo conto di quanto sopra, ho creduto che non si
potesse parlare degli Statuti senza parlare prima delle
Costituzioni.
LE
COSTITUZIONI
DELL’ORDINE
OSPEDALIERO
1.1. Cosa sono le Costituzioni
E’ opportuno intenderci, fin dall’inizio, sul
significato della parola “costituzioni”.
Secondo lo spirito del Concilio Vaticano II e
della Teologia della Vita Consacrata
posteriore allo stesso, quando si parla di
“costituzioni” si fa riferimento ad un testo che
“traduce esistenzialmente” il Vangelo e lo
applica ad un gruppo di uomini o di donne
che, animati dallo Spirito, si sono riuniti per
seguire Cristo in comunità di vita e di
apostolato, secondo il modo di intendere e di
vivere il Vangelo del proprio fondatore.
1.1. Cosa sono le Costituzioni
Si tratta di un testo che si riferisce ad
uno stile di vita illuminato ed orientato dai
valori del Vangelo, sottolineando quello o
quelli con cui il fondatore si è in particolare
identificato e che resta vivo nel tempo.
Pertanto, tutto il testo delle costituzioni
mira a favorire il modo di vivere e
l’organizzazione propria dei membri di un
istituto ed a facilitare la realizzazione
dell’apostolato specifico, come un servizio al
carisma ed alla spiritualità che lo caratterizza.
1.1. Cosa sono le Costituzioni
Di qui la necessità che le Costituzioni
contengano principi dottrinali e criteri evangelici che
basino, motivino e facilitino la sequela di Gesù, spirati
alla vita ed alle opere del fondatore, e norme
giuridiche che regolino la struttura organizzativa della
vita personale, comunitaria ed apostolica e che, sulla
base delle indicazioni del Decreto Perfectae caritatis
del Concilio Vaticano II e di Paolo VI nel Motu Proprio
Ecclesiae Sanctae, sono indispensabili per definire la
fisionomia, i fini ed i mezzi apostolici dell’Istituto.
Le Costituzioni, per tanto, forniscono il
supporto giuridico e la stabilità necessaria affinché le
rispettive azioni e iniziative beneficino tutti.
1.2. Sintesi storica delle Costituzioni
dell’Ordine
Il Nostro Padre San
Giovanni di Dio non scrisse
costituzioni. La sua vita di
dedizione, per amore di
Dio, agli ammalati ed ai
bisognosi, fu la “regola
vivente” che attrasse,
organizzò e diede impulso
alla vita dei primi
Confratelli.
1.2. Sintesi storica delle Costituzioni
dell’Ordine
E’ importante sottolineare quanto segue:
Giovanni di Dio “contagiò” in modo tale i
primi Confratelli con la forza della carità che lo
muoveva, che non furono necessarie altre
norme se non quella della stessa carità per
vivere in comune; i primi Confratelli si
sentirono in tal modo identificati con lo spirito
di misericordia e compassione con il quale
Giovanni di Dio organizzò il suo ospedale e si
dedicò al servizio degli ammalati e dei
bisognosi, che non furono necessarie altre
norme per continuare la sua opera a Granata
ed estenderla progressivamente a Madrid e in
Andalusia, praticarla sulle navi dell’Armata
Spagnola e impiantarla a Napoli, Roma e in
America.
1.2. Sintesi storica delle Costituzioni
dell’Ordine
La norma evangelica dell’amore verso
Dio e verso il prossimo e l’esempio di
Giovanni di Dio nella sua applicazione
concreta al servizio dei malati e dei bisognosi,
fu sufficiente per mantenere vivo lo spirito dei
Confratelli di Giovanni di Dio durante i
ventidue anni successivi alla sua morte.
Per situarci debitamente nel processo di
organizzazione “giuridica” dell’Ordine,
possiamo distinguere le seguenti tappe:
1.2.1. Periodo di “gestazione”
Durante gli ultimi anni della vita di San
Giovanni di Dio (1540/41-1550), si uniscono a lui
alcuni compagni, che vivono in comune il servizio
agli ammalati orientati dalla sua testimonianza ed
applicando le norme che egli trasmette loro di viva
voce.
Giovanni di Dio e i suoi compagni imitano
Gesù Cristo servendo ogni categoria di ammalati e
di poveri. Il riconoscimento da parte della Chiesa
appare con tutta evidenza durante la vita del
Santo e, soprattutto, quando nel letto di morte
l’Arcivescovo Guerrero si fa carico dei poveri e
dei debiti di Giovanni.
1.2.1. Tappa di formazione della
“fratellanza”
Questa tappa va dalla
morte di Giovanni di Dio
fino all’anno 1572. I
Confratelli dell’Ospedale di
Granata e di quelli che si
fondano a Madrid,
Cordova, Lucena, ecc.,
vivono in comune senza
nessuna norma giuridica.
Anche qui, non sembra
che emettessero voti
tradizionali.
1.2.1.1. Approvazione dell’”Istituto”
Pio V, con la Bolla Licet ex
debito, concede ai Confratelli
di vivere in comune negli
Ospedali fino ad allora fondati
e in quelli che si sarebbero
fondati, per servire gli
ammalati, sotto la Regola di
Sant’Agostino e l’obbedienza
agli Ordinari locali, concede
loro un proprio abito.
Adattandosi alla Bolla
Lubricum vitae genus,
sempre di Pio V, emettono i
voti religiosi nelle mani dei
rispettivi Ordinari.
1.2.1.1. Approvazione dell’”Istituto”
I Confratelli progressivamente prendono
coscienza della loro identità in seno alla Chiesa e
desiderano che si riconosca espressamente quel che
essi vivono: che gli Ospedali di Giovanni di Dio
costituiscono un “corpo” e, per tanto, desiderano disporre
di una “testa” che esprima l’unità di “spirito” che li anima.
Ciò spiega il progetto di Costituzioni per tutti gli
Ospedali della Congregazione di Giovanni di Dio,
promosso da Fra Baltasar de los Reyes, Confratello
Maggiore di Cordova, che si riunì a Granada con i
Confratelli di Siviglia, Lucena, Ronda e Granada il 6
novembre 1583, con l’intento di eleggere un Provinciale e
redigere le Costituzioni.
1.2.1.1. Approvazione dell’”Istituto”
Il progetto in sé non era
autorizzato, in quanto Pio
V sottomise i Confratelli
all’obbedienza
dell’Ordinario, però esprime
il sentimento chiaro di
costituire un “corpo” che,
oltre allo spirito di Giovanni
di Dio, disponesse di una
struttura che lo definisse
all’interno della Chiesa.
1.2.1.2. Costituzioni per l’Ospedale di Granada
L’Arcivescovo di Granada, Don Juan
Méndez de Salvatierra, ordinò che si
redigessero dietro insistenza dei Confratelli
dell’Ospedale: “Perché chiestoci molte volte
da parte vostra”, si dice nell’introduzione.
Hanno come titolo “REGOLA E
COSTITUZIONI PER L’OSPEDALE DI
GIOVANNI DI DIO, DI QUESTA CITTÀ DI
GRANADA”, da parte dell’Illstrissimo Signor
don Joan Méndez de Salvatierra,
Arcivescovo, del Consiglio di Sua Maestà,
ecc. Furono stampate a Granada nell’anno
1585.
1.2.1.2. Costituzioni per l’Ospedale di Granada
Dispongono di una
“Introduzione-Decreto” in cui
l’Arcivescovo propone come
modello Giovanni di Dio ed
esorta i Confratelli a seguirne
le orme nel servizio ai poveri
e agli ammalati, come fosse
fatto allo stesso Gesù Cristo.
In quanto al contenuto,
vale la pena di ricordare:
1.2.1.2. Costituzioni per l’Ospedale di Granada
per quel che si riferisce all’ospitalità, riconosce
sicuramente lo “spirito” infuso da Giovanni di
Dio nel suo Ospedale, segnalando:
- gli atteggiamenti e i gesti del Confratello Maggiore
rispetto agli ammalati, la cura e l’organizzazione
dell’Ospedale;
- il modo di ricevere gli ammalati ed i poveri;
le responsabilità degli infermieri, che devono essere
“fratelli di abito”;
- l’ufficio e le responsabilità dell’Infermiere Maggiore;
le qualità e responsabilità della “madre perfecta”;
- gli atteggiamenti, le qualità e la responsabilità del
medico e del chirurgo;
1.2.1.2. Costituzioni per l’Ospedale di Granada
si costata chiaramente come si tenesse conto di
tutti i livelli della persona, sottolineando
l’assistenza spirituale e la preoccupazione per
tutte le necessità del malato;
per quanto riguarda l’organizzazione e
l’amministrazione dell’Ospedale, richiama
l’attenzione sulla precisione con cui trattano ognuno
degli uffici che devono esistere nell’Ospedale e
l’orientamento diretto al buon funzionamento dei
servizi dello stesso.
1.2.1.2. Costituzioni per l’Ospedale di Granada
Quando farò riferimento alla continuità
dello spirito di Giovanni di Dio, vedremo alcuni
dettagli che manifestano apertamente il senso
di umanizzazione dell’assistenza che
orientava gli Ospedali dell’Ordine.
Benché sia certo che le Costituzioni che
ho appena ricordato fossero espressamente
per l’Ospedale di Granada, come si può
vedere nelle Bolle dei Papi citate, gli altri
Ospedali seguivano lo stesso spirito e la
stessa organizzazione.
1.2.1.3. Prime Costituzioni per tutto l’Ordine
Dopo l’approvazione da
parte di San Pio V, con cui
la “fraternità” veniva
costituita in istituto religioso
sotto obbedienza degli
Ordinari, l’Istituto si estende
rapidamente, soprattutto
perché i Confratelli
mantengono vivo lo spirito e
lo stile di ospitalità di
Giovanni di Dio.
1.2.1.3. Prime Costituzioni per tutto l’Ordine
Questo periodo dura fino al
1 ottobre 1586, data in cui
Sisto V approva l’Ordine con
la Bolla Etsi pro debito.
L’attenzione e la
sollecitudine con cui la
Chiesa segue l’evoluzione,
vengono manifestate dal
Papa nel proemio della
Bolla con cui eleva la
Congregazione alla
categoria di Ordine
Regolare.
1.2.1.3. Prime Costituzioni per tutto l’Ordine
Per cui, in virtù di detta bolla e del breve
Cum Nos, 20.VI.1587, del Papa Sisto V,
durante il primo Capitolo Generale
dell’Ordine, celebrato a Roma a San
Giovanni Calibita i giorni 23 e 24 giugno
1587, furono presentate ed approvate le
prime Costituzioni per tutto l’Ordine, “le
quali –dicono i Confratelli capitolari- nella
nostra volontà di osservare e che le
osservino tutti i nostri Confratelli della
nostra Congregazione e Ordine di Giovanni
di Dio, assenti e presenti e futuri, al cui
nome qui fummo uniti, in questa città di
Roma,… e in fede di ciò, firmato con i
nostri nomi il 24 giugno del suddetto anno”.
1.2.3. Tappa di “transizione”
Chiamo così il breve periodo che va
dalla celebrazione del primo Capitolo
Generale (1587) alla divisione
dell’Ordine in due Congregazioni. Alla
morte del P. Pedro Soriano, primo
Generale dell’Ordine, il 18 agosto
1588, P. Diego de la Cruz, Vicario
Generale, convocò il secondo
Capitolo Generale, celebratosi a
Roma nel mese di marzo del 1589,
durante il quale furono revisionate le
Costituzioni dell’Ordine ed approvate
l’8 marzo 1589.
1.2.3. Tappa di “transizione”
Sostanzialmente differiscono molto poco da quelle
precedenti. Se vi faccio riferimento è perché, in qualche
modo, da questo Capitolo Generale avviene di fatto la
divisione dell’Ordine un due Congregazioni, in quanto i
Capitolari di Spagna non assistettero e, quel che è più
significativo, quando si riferiscono all’elezione dei
Provinciali dicono: “si eleggeranno un Procuratore
generale e due Provinciali, uno per la Provincia d’Italia e
l’altro per l’isola di Sicilia”, invece di quanto indicato nelle
Costituzioni del 1587: “…eleggeranno i Visitatori
Provinciali in questo modo, uno per la Spagna e l’altro per
l’Italia ed altri qualora esistano altre Province”.
1.2.4. Periodo di “retrocessione”
Il 13 febbraio 1592, con la
promulgazione del Breve Ex
omnibus da parte di Clemente
VIII, i Confratelli tornano alla
situazione che precedette
l’approvazione dell’Istituto da
parte di Pio V, in quanto non si
permette loro di emettere altri
voti se non quello di prestare
servizio negli ospedali, sotto
l’obbedienza degli Ordinari.
1.2.4. Periodo di “retrocessione”
In questo periodo
bisogna distinguere:
Parziale
reintegrazione in Italia:
Breve Romani Pontificis
(9.IX.1596), di Clemente
VIII;
Parziale
reintegrazione in
Spagna: Breve Piorum
virorum (12.IV.1608) di
Paolo V.
1.2.4. Periodo di “retrocessione”
Reintegrazione totale in Spagna: il
7 luglio 1611, Paolo V eleva la
Congregazione di Spagna a vero
Ordine regolare, con il Breve Romanus
Pontifex. Qui inizia giuridicamente la
separazione delle due Congregazioni,
in quanto il Papa concede celebrare il
Capitolo Generale, eleggere il
Generale per la Spagna e redigere
Costituzioni.
Reintegrazione totale in Italia: la
concesse lo stesso Paolo V, mediante
il Breve Romanus Pontifex (13.II.1617),
con le stesse prerogative che aveva
concesso alla Congregazione
Spagnola. Da questo momento,
l’Ordine dispone di due Superiori
Generali.
1.2.5. Divisione dell’Ordine in due
Congregazioni
Si estende dal 1611 al 1867, anno in cui
l’Ordine viene restaurato in Spagna da San
Benedetto Menni, quando Generale della
Congregazione Italiana era il P. Giovanni
Maria Alfieri.
Il fatto della divisione dell’Ordine significa
che ogni Congregazione avrà Costituzioni
proprie.
Come abbiamo visto, in 35 anni (15501585), i Confratelli vissero senza norme
giuridiche scritte.
1.2.5. Divisione dell’Ordine in due
Congregazioni
Nei 31 anni seguenti, le Costituzioni
promulgate sono:
Costituzioni per l’Ospedale di
Granada (1585).
Costituzioni per tutto l’Ordine
(1587)
Costituzioni del secondo Capitolo
Generale (1589)
Prime Costituzioni della
Congregazione d’Italia (1596)
Costituzioni per i Confratelli di
Spagna (1611)
Nuove Costituzioni per la
Congregazione d’Italia (1616).
1.2.6. Dall’unificazione dell’Ordine fino al
Concilio Vaticano II
1.2.6.1. Estinzione e Restaurazione dell’Ordine in
Spagna
Come conseguenza della “liberazione” dei beni
ammortizzati e delle norme dettate dal governo
spagnolo rispetto all’ammissione dei candidati,
benché il nostro Ordine non fosse stato ufficialmente
soppresso, a cui bisogna sommare il rilassamento
nello stile di vita dei Confratelli, la Congregazione
Spagnola dell’Ordine sparisce praticamente durante
la seconda metà del XIX secolo.
1.2.6.1. Estinzione e Restaurazione dell’Ordine in
Spagna
Il P. Giovanni Maria Alfieri, Generale della Congregazione
Italiana, dopo aver tentato invano molte volte, vide realizzate le sue
aspirazioni di restaurare l’Ordine in Spagna nell’anno 1867, per
mezzo dell’oggi San Benedetto Menni. Nell’Archivio di Granada esiste
l’esemplare delle Costituzioni che, di pugno del P. Alfieri, dice:
“Queste sono le Costituzioni per tutto l’Ordine”.
Venivano inviate al P. Benedetto Menni, Provinciale di
Spagna e Portogallo, in seguito all’approvazione canonica della
Provincia Spagnola nel 1884. Si trattava delle Costituzioni della
Congregazione Italiana che differivano un poco da quelle che aveva
seguito la Congregazione Spagnola, più fedele a quelle del 1587. A
partire da questa data, l’Ordine dispone di un unico Generale e di
stesse Costituzioni, di cui sono state fatte tre revisioni.
1.2.6.2. Costituzioni del 1890
Pio IX, nel 1862, invitò a compiere una
revisione delle Costituzioni per
accordarle alle situazioni dell’epoca. Il P.
Giovanni Maria Alfieri, dopo aver
consultato le Province ed sperti, preparò
il testo e lo presentò a Leone XIII, che le
approvò l’8 marzo 1885, ad
experimentum per cinque anni, trascorsi i
quali lo stesso Pontefice le confermò l’8
agosto del 1890.
1.2.6.2. Costituzioni del 1890
Queste Costituzioni, salvo
dettagli minimi, sono le
stesse della Congregazione
Italiana del 1718. Ne
conservano perfino il
linguaggio e la distribuzione
dei capitoli è identica.
Differiscono un poco in quel
che si riferisce al governo
dell’Ordine.
1.2.6.3. Costituzioni del 1927
La vita religiosa si era molto
evoluta durante il secolo XIX,
soprattutto per l’apparizione di
numerosi istituti. Ciò richiedeva
un adattamento alle nuove
circostanze. Il 26 giugno 1918
la Santa Sede ordinò che le
Costituzioni venissero adattate
al Codice di Diritto Canonico,
promulgato l’anno precedente
da Benedetto XV.
1.2.6.3. Costituzioni del 1927
Già anteriormente il P. Menni aveva iniziato la revisione
delle Costituzioni. Egli convocò un’Assemblea straordinaria di
Provinciali, “per trattare assieme alcuni temi di importanza per
tutto l’Ordine”, che si riunì a Roma dal 14 al 21 giugno 1912.
Tra i temi da trattare, presentò il progetto per realizzare una
profonda riforma delle Costituzioni. Durante la celebrazione
dell’Assemblea, il P. Benedetto Menni fu “invitato” dalla Santa
Sede a presentare la rinuncia da Generale; egli lo fece nella
sessione del 20 giugno, adducendo l’età avanzata e la salute
delicata. Con ciò fu frenato il cambiamento che desiderava
compiere e che riguardava principalmente la parte relativa
all’Ospitalità, in quanto l’Assemblea decise “che prima si
facesse un lavoro di preparazione perché fosse studiato dai
Provinciali e, poi, presentato alla Sacra Congregazione per i
Religiosi”
1.2.6.3. Costituzioni del 1927
Su invito di Benedetto XV, l’Ordine nominò una
commissione che elaborasse il progetto delle
Costituzioni; tale progetto fu affidato ai
partecipanti al capitolo del 1922. Il Capitolo
esaminò il testo e le correzioni inviate dalla
Sacra Congregazione per i Religiosi,
affidandone la redazione definitiva al nuovo
Governo Generale che l’avrebbe poi presentata
alla Santa Sede. L’approvazione si prolungò
per altri cinque anni, poi la Santa Sede, di
fronte all’insistenza del Definitorio Generale di
ricevere l’approvazione definitiva delle
Costituzioni, presentate il 15 aprile 1923, il 24
dicembre 1924 rispose che accettava 13 degli
articoli presentati per l’approvazione.
1.2.6.3. Costituzioni del 1927
Il 26.VI.1927, Pio XI approvava in
forma specifica, con il Breve De
regulari, le nuove Costituzioni
dell’Ordine, che restarono vigenti fino
all’8 marzo 1971. Tale revisione delle
Costituzioni significò un cambiamento
notevole rispetto a quelle precedenti.
Oltre ad essere principalmente
giuridiche, il cambio riguardò
fondamentalmente la “materia” propria
del voto di Ospitalità. Senza dubbio, si
tratta di Costituzioni che hanno avuto
ripercussioni negative, soprattutto per
quel che riguarda il “senso” apostolico
della vita dei Confratelli.
1.2.7. Dal Vaticano II alle Costituzioni del 1984
La società e la stessa Chiesa si
stavano evolvendo in maniera rapida.
I cambiamenti si ripercuotevano sulla
vita dei religiosi e delle religiose,
particolarmente su quelli di vita attiva,
per cui si rendeva necessario
adeguare la legislazione alle
circostanze.
Il primo passo “ufficiale” avvenne nel
Congresso Generale degli stati di
Perfezione, celebrato a Roma nel
1950, che volle il rinnovamento della
vita e della disciplina nella formazione
dei candidati e nell’attività apostolica.
1.2.7.1. Revisione delle Costituzioni del 1926
Il Capitolo Generale del 1959 approvò vari cambiamenti che
riguardavano il governo dell’Ordine e la formazione dei
giovani religiosi. Tali cambiamenti furono confermati dalla
Santa Sede. Nello stesso Capitolo venne approvata la
revisione delle Costituzioni, e fu affidata la preparazione del
progetto ad una commissione che iniziò a lavorare il 7
febbraio 1961 e terminò il 7 settembre dello stesso anno. Il
Consiglio Generale inviò il progetto alle Province perché lo
esaminassero ed inviassero gli emendamenti prima del
mese di maggio del 1963.
Il Capitolo del 1965 avrebbe dovuto approvare il testo,
invece si limitò a revisionare gli emendamenti approvati nel
Capitolo del 1959 e preferì rimandare la revisione delle
Costituzioni per tener conto delle decisioni del Concilio
Vaticano II e del nuovo Codice di Diritto Canonico.
1.2.7.2. Verso le Costituzioni “rinnovate”
Il Concilio Vaticano II, nel Decreto
Perfectae Caritatis, insistette sul
“conveniente rinnovamento delle
Costituzioni”. Paolo VI, nel Motu
Proprio Ecclesiae Sanctae, pubblicato
il 6 agosto 1966, indicò i criteri da
seguire nel rinnovamento, cui ci siamo
già riferiti anteriormente.
Sinteticamente, per non allungarmi
eccessivamente, indico i passi compiuti
dall’Ordine per giungere
all’approvazione delle attuali
Costituzioni:
1.2.7.2. Verso le Costituzioni “rinnovate”
Riunione di Provinciali: il 19-20 gennaio 1967, per studiare ed
approvare il modo con cui tutti i Confratelli potessero partecipare al
rinnovamento delle Costituzioni.
Capitoli Provinciali del 1968: in essi si è realizzata la sintesi delle
proposte presentate dai Confratelli delle Provincie.
Lavoro delle Commissioni Internazionali: il Governo Generale
nominò due commissioni, il cui incarico sarebbe stato: quello della
prima di classificare e tradurre il materiale ricevuto dalle Province; la
seconda era resposanbile della redazione dottrinale e giuridica della
bozza di progetto.
Capitolo Generale Speciale: secondo le indicazioni di Paolo VI, fu
convocato il Capitolo Generale Speciale in due fasi: nella prima fase
(15 aprile-19 maggio 1969) si decise di nominare una Commissione
perché redigesse il Progetto definitivo delle Costituzioni ed il
Direttorio Generale, che sarebbe stato presentato nella seconda fase
del Capitolo. Nella seconda fase (11 ottobre-25 novembre 1970) il
Capitolo approvò il testo “ad experimentum”.
1.2.7.3. Costituzioni del 1971
L’8 marzo 1971 entrano in vigore le
Costituzioni e gli Statuti Generali, approvati
dal Capitolo Generale Speciale. Si tratta di un
testo completamente distinto da quelli
precedenti in quanto, invece delle Costituzioni
propriamente dette, vengono approvati anche
gli Statuti Generali. Le Costituzioni si
adeguano alle norme emanate dal Vaticano II
e dalla Santa Sede e costituiscono un
importante passo in avanti per quel che si
riferisce alla Teologia della vita consacrata.
Tuttavia, sono prolisse nei testi e, quel che è
peggio, non risolvono il problema principale
che in quegli anni si aveva in gran parte
dell’Ordine: la limitazione del voto di
Ospitalità, mantenuta come nelle Costituzioni
del 1926.
1.2.7.4. Capitolo Generale del 1976
Teoricamente, in questo Capitolo si
sarebbero potute approvare definitivamente le
Costituzioni del 1971. Tuttavia, il Capitolo decise
di non procedere all’approvazione in attesa del
nuovo Codice di Diritto Canonico, indicando,
inoltre, che in tutte le Province dell’Ordine si
realizzasse uno studio sulla vita di famiglia, il
governo e l’Ospitalità.
Per tanto, il Capitolo accolse l’ultima
proroga concessa dalla Santa Sede nel Motu
Proprio Ecclesiae Sanctae, 6b, determinando che
le Costituzioni del 1971 sarebbero state “ad
experimentum” fino al Capitolo Generale del
1982
1.2.7.5. Capitolo Generale Straordinario del 1979
Il Governo Generale, adempiendo ad una delle
conclusioni del Capitolo del 1976, nell’ottobre 1977
convocò una riunione internazionale a Roma, nel corso
della quale si studiò il modo di “mobilitare” l’Ordine verso
un duplice obiettivo: lo studio dell’Ospitalità ed il
Rinnovamento. Di conseguenza, furono create due
Commissioni Internazionali. Quella dell’Ospitalità
programmò lo studio sull’Ospitalità, implicando in maniera
attiva tutte le Province dell’Ordine. Il lavoro di questa
Commissione servì da base alla prima parte del Capitolo,
collaborando a definire concetti fondamentali come
carisma e fine specifico, attività apostolica, ricerca
teologica ed esperienza spirituale, che in seguito avrebbe
influito sulla redazione della Bozza di progetto delle
Costituzioni.
1.2.7.5. Capitolo Generale Straordinario del 1979
Per quel che riguarda specificamente le Costituzioni, il
Capitolo:
Elaborò ed approvò il procedimento e la metodologia
da seguire nella preparazione del testo che si sarebbe
dovuto presentare nel Capitolo del 1982.
Approvò, “ad experimentum”, una nuova formula del
voto di ospitalità.
Il Definitorio Generale, tenendo conto dei suggerimenti
dei gruppi linguistici nel Capitolo, nominò la
Commissione Centrale, incaricata di redigere i lavori di
revisione e di attualizzazione delle Costituzioni e degli
Statuti Generali.
1.2.7.6. Capitolo Generale del 1982
Il Capitolo iniziò i lavori il 15 novembre 1982 e approvò il
testo definitivo delle Costituzioni rinnovate.
Lo stesso Capitolo, cosciente dell’impossibilità di redigere
stilisticamente il testo, nominò una Commissione a questo
scopo, facendo garante il Governo generale della fedeltà
ai contenuti approvati dal Capitolo.
La Commissione presentò il testo al Definitorio Generale
che esaminò, corresse ed approvò le modifiche introdotte.
Il testo era preparato per essere sottoposto
all’approvazione della Santa Sede, avendo come base la
redazione in lingua italiana.
1.2.7.7. Approvazione del testo da parte della Santa
Sede
Dopo un “dialogo” con la
Sacra Congregazione
per i Religiosi e gli Istituti
di Vita Consacrata,
iniziato il 21 maggio
1983, il giorno 8 marzo
1984 il Cardinale
Eduardo Pironio,
Prefetto della
Congregazione, firmò il
Decreto di
Approvazione. Era Papa
allora il Beato Giovanni
Paolo II.
1.2.7.7. Approvazione del testo da parte della Santa
Sede
Le nuove Costituzioni sono divise in
6 capitoli:
I. COSTITUZIONE
FONDAMENTALE
II. LA NOSTRA CONSACRAZIONE
NELL’ORDINE
III. LA NOSTRA COMUNITA’
OSPEDALIERA
IV. FORMAZIONE ALLA NOSTRA
VITA OSPEDALIERA
V. GOVERNO DEL NOSTRO
ORDINE
VI. FEDELTA’ ALLA NOSTRA
VOCAZIONE OSPEDALIERA
1.2.7.7. Approvazione del testo da parte della Santa
Sede
Non è il momento né il luogo per soffermarci sulle
importanti modifiche che presenta il nuovo testo in
relazione con quelli precedenti; bisogna dire però
che secondo gli esperti esterni con il nuovo testo
abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo
preposti, e cioè un testo in cui il carisma proprio
dell’Ordine penetra in ogni sua parte, dottrinalmente
ricco, dallo stile incisivo e diretto, che contiene tutto
l’immutabile del nostro carisma e le nostre sane
tradizioni, assieme alle norme giuridiche
indispensabili, e ovviamente teologicamente
corretto.
1.2.7.7. Approvazione del testo da parte della Santa
Sede
Dall’altra parte, dato che stiamo celebrando
l’Anno della Famiglia di San Giovanni di Dio, con
il chiaro obiettivo di integrare in essa in una forma
più diretta i Collaboratori dell’Ordine, mi sembra
opportuno fare riferimento anche ai numeri di
queste Costituzioni che hanno a che vedere con
essi, poiché costituiscono una grande novità per
l’Ordine:
Numero 23: Viviamo così compenetrati con la
nostra missione che i nostri collaboratori si
sentono spinti ad agire nello stesso modo.
1.2.7.7. Approvazione del testo da parte della Santa
Sede
Numero 46: La nostra presenza
tra gli infermi e coloro che
soffrono risponde alle esigenze
del nostro carisma, quando: (...)
– consapevoli dei nostri limiti,
ricerchiamo e accettiamo la
collaborazione di altre persone,
professionisti o no, volontari o
collaboratori, ai quali ci
sforziamo di partecipare il
nostro spirito nella realizzazione
della nostra missione.
1.2.7.7. Approvazione del testo da parte della Santa
Sede
Numero 51: Nella pastorale
ospedaliera siamo chiamati a
collaborare tutti noi credenti che
lavoriamo nell’assistenza agli
ammalati e ai bisognosi. Quindi: (…)
sensibilizziamo i nostri collaboratori
affinché, esercitando le loro capacità
umane e professionali, agiscano
sempre con il massimo rispetto per i
diritti dei malati; invitiamo a
partecipare direttamente alla
pastorale coloro che si sentono
motivati dalla fede.
1.2.8. Revisioni successive
1.2.8.1. Capitolo Generale Straordinario del 2009
Le Costituzioni sono rimaste invariate dalla loro
approvazione (1984) fino al Capitolo Generale
Straordinario del 2009. Le poche modifiche che sono state
realizzate in questo Capitolo Generale si devono alla
necessità di adattare tre articoli alle modifiche introdotte
negli Statuti Generali, e cioè:
Numero 80c: Tutti i superiori maggiori e i rispettivi
Consiglieri possono essere rieletti per un secondo
sessennio o quadriennio, ma non immediatamente per la
terza volta.
1.2.8. Revisioni successive
1.2.8.1. Capitolo Generale Straordinario del 2009
Numero 92: Il Capitolo Provinciale si celebra ogni quattro
anni e viene convocato dal Generale.
Numero 95d: Durante il quadriennio del suo ufficio,
almeno una volta, farà la visita canonica in tutte le
comunità e le opere della Provincia.
Queste modifiche sono state approvate dalla Santa Sede,
con rescritto della Congregazione per gli Istituti di Vita
Consacrata e le Società di Vita Apostolica, prot. N. B.441/98.
GLI STATUTI
GENERALI
DELL’ORDINE
OSPEDALIERO
2.1. Cosa sono gli Statuti Generali
Il Codice di diritto canonico non parla espressamente di ‘Statuti
Generali’, per cui bisogna includerli, come ho già detto, tra quelli che
il CIC chiama ‘altri codici’. Secondo quanto lo stesso codice dice di
questi ‘altri codici’, per esclusione, si può dire che gli Statuti Generali
non devono ripetere quanto già regolarizzato dalle norme delle
Costituzioni, né contenere ciò che queste ultime devono contenere;
in quanto codice minore applicativo delle Costituzioni, è molto
importante che possiedano una struttura, una composizione ed una
successione parallela ad esse; in pratica non dobbiamo dimenticare
che più completi saranno gli Statuti Generali e meno lacune
presentano, più faciliteranno il compito del buon governo
dell’istituzione, lasciando meno possibilità alla discrezionalità dei
‘capitoli’ e dei ‘superiori’, evitando così il rischio obiettivo di
arbitrarietà e di abusi, che malgrado tutta la buona volontà del
mondo potrebbero essere giustificati giuridicamente.
2.2. Sintesi storica
2.2.1. Statuti Generali del 1971
La storia degli “Statuti Generali” nell’Ordine, come libro
distinto, non è tanto ampia come quella delle Costituzioni.
I primi Statuti Generali come testo separato dalle
Costituzioni, come ho già detto, esistono solo a partire dal
1971.
Tenendo conto che il nuovo Codice di diritto canonico fu
promulgato da Giovanni Paolo II, oggi Beato, il 25 gennaio
del 1983, mediante la Costituzione Apostolica “Sacrae
disciplinae leges”, i nostri primi Statuti furono pubblicati 12
anni prima, e di conseguenza non rispondevano alla
possibilità, conferita dallo stesso Codice, di avere “altri
codici”.
2.2.1. Statuti Generali del 1971
Nel redigere i suoi primi Statuti, l’Ordine
voleva mettere in pratica tanto il decreto
conciliare Perfectae caritatis, pubblicato
il 28 ottobre del 1965, secondo cui «le
costituzioni, i ‘direttori’, i libri delle
usanze, delle preghiere e delle
cerimonie ed altre simili raccolte siano
convenientemente riesaminati e,
soppresse le prescrizioni che non sono
più attuali, vengano modificati in base ai
documenti emanati da questo sacro
Concilio», come il successivo Motu
Proprio Ecclesiae Sanctae di Paolo VI,
del 6 agosto 1966, che così riporta:
2.2.1. Statuti Generali del 1971
«Si escludano dal testo fondamentale degli
Istituti gli elementi già caduti in disuso, o soggetti
a mutazioni secondo i costumi di ciascuna epoca,
o che rispondono a consuetudini puramente
locali.
Le norme che corrispondono all'epoca attuale,
alle condizioni fisiche e psicologiche dei membri,
e a circostanze particolari, saranno poste in testi
annessi, chiamati «direttori», libri di usanze, o con
altri nomi.»
2.2.1. Statuti Generali del 1971
Gli Statuti sono divisi in 7 capitoli, distribuiti
numericamente in forma parallela con le
Costituzioni, secondo quanto veniva
raccomandato in quel tempo:
I. VOCAZIONE OSPEDALIERA
NELL’ORDINE E NELLA CHIESA
II. CONSIGLI EVANGELICI
III. VITA DI PREGHIERA
IV. VITA DI COMUNITA’
V. APOSTOLATO SPECIFICO
DELL’ORDINE
VI. MEMBRI DELL’ORDINE
VII.GOVERNO DELL’ORDINE
2.2.1. Statuti Generali del 1984
Come le Costituzioni, anche gli Statuti
Generali vennero sottoposti a revisione.
In un primo momento, rientrava nel
programma del Capitolo Generale del 1982
l’approvazione degli Statuti Generali rivisti, ma
ben presto ci si rese conto che era un’impresa
quasi impossibile, se non si voleva allungare
oltremisura il Capitolo. La redazione, pertanto,
venne affidata ad una commissione postcapitolare, che realizzò il lavoro secondo quanto
stabilito dall’assemblea capitolare.
2.2.1. Statuti Generali del 1984
Il testo rinnovato fu approvato dai
capitolari con una votazione fatta per
posta, durante l’estate del 1983. Dopo
gli ultimi ritocchi al testo, il Definitorio
Generale diede l’approvazione
definitiva, nella sua riunione del 31-VIII1984, agendo in virtù dell’incarico
ricevuto dal Capitolo e secondo le
facoltà speciali concesse dalla Santa
Sede col decreto "Iuris canonici" del 202-1984.
2.2.1. Statuti Generali del 1984
Per disposizione dello stesso
Definitorio i nuovi Statuti entrarono
in vigore il 5-09-1984.
I nuovi Statuti conservano la
struttura di quelli precedenti, anche
se con numerose modifiche, per
adattarli alle nuove Costituzioni e al
Codice di diritto canonico, che era
stato pubblicato da poco tempo.
2.2.1. Statuti Generali del 1984
In questo momento del processo che
stiamo descrivendo, bisogna collocare
anche la decisione di pubblicare le
Lettere di San Giovanni di Dio, formando
un corpo unico composto dalla Regola di
Sant’Agostino, dalle Costituzioni e dagli
Statuti Generali. Si trattava di consolidare
la tradizione esistente nell’Ordine,
almeno dal 1718, di tenere accanto alle
Costituzioni questa importantissima fonte
della nostra spiritualità peculiare, anche
se fino ad allora era ridotta alla
riproduzione di alcuni frammenti della
lettera che il nostro Fondatore inviò a
Luigi Battista.
2.2.3. Successive revisioni
Il Codice del 1983 conferisce ai Capitoli Generali degli
Istituti religiosi la competenza, tra le altre cose, di
«emanare norme, che tutti sono tenuti ad osservare».
D’altra parte, ho già parlato dello spirito che deve animare
i religiosi, secondo la Chiesa stessa, di adattarsi
costantemente tenendo conto delle nuove circostanze di
tempo e di luogo.
L’Ordine, che come sappiamo ha esercitato questa
possibilità durante i suoi secoli di storia, più di recente l’ha
anche messo in pratica. Ha così sottoposto a revisione i
suoi Statuti nelle seguenti occasioni:
2.2.3.1. Capitolo Generale del 1997
Celebrato a Salice Terme, dal 12 al 28 ottobre del 1997,
ha adottato questa revisione mantenendo la struttura in
6 capitoli dell’edizione precedente, con le stesse
denominazioni, cambiando alcuni sottotitoli e i
contenuti, come ad esempio:
Nel Capitolo I, sono stati sostituiti i due sottotitoli
(Origine ed evoluzione; Carattere laicale) con uno
solo: «Siamo un Ordine religioso di Fratelli».
Nel Capitolo V, sono stati aggiunti cinque nuovi
sottotitoli: «Regole per i Capitoli; Governo Generale,
Governo della Provincia, Organismi Interprovinciali e
Governo locale».
Nel Capitolo VI è stato introdotto un nuovo
sottotitolo: «Dispensa dagli Statuti Generali».
2.2.3.1. Capitolo Generale del 1997
Non sono stati fatti cambiamenti molto sostanziali; uno dei
più importanti si riferisce ai Collaboratori, raccogliendo
così l’impegno dell’Ordine, espresso in numerosi incontri
internazionali, di incorporare i laici nei compiti di governo
dei centri:
Numero 43: «valorizziamo e promuoviamo le qualità e la
professionalità dei nostri collaboratori, stimolandoli a
partecipare attivamente alla missione assistenziale e
apostolica dell’Ordine; rendendoli partecipi del processo
decisionale nelle nostre opere in funzione delle loro
capacità ed ambiti di responsabilità.»
2.2.3.2. Capitolo Generale Straordinario del 2009
Questo Capitolo Generale Straordinario, celebrato a
Guadalajara (Messico) dal 9 al 20 novembre del 2009, era
stato convocato espressamente per la revisione degli
Statuti Generali, secondo quanto approvato dal Capitolo
Generale del 2006.
Per questo motivo, nel febbraio del 2007 il Definitorio
Generale nomina una Commissione, che inizia il lavoro di
studio e revisione degli Statuti Generali chiedendo a tutti i
Consigli Provinciali dell’Ordine di inviare alla Curia
Generalizia i temi e i punti degli Statuti che pensavano
dovessero essere rivisti e modificati.
2.2.3.2. Capitolo Generale Straordinario del 2009
2009
In data 23 luglio 2009, il Coordinatore
della Commissione invia ad ogni
Confratello che avrebbe partecipato al
Capitolo una copia del “testo degli
Statuti Generali che è stato elaborato
dalla Commissione nominata per la
sua revisione e che costituisce il
Documento di Lavoro del Capitolo
Generale”.
Una volta completata la revisione, i
nuovi Statuti sono stati promulgati dal
Priore Generale, Fra Donatus Forkan,
mediante decreto del 25 dicembre
2009.
2.2.3.2. Capitolo Generale Straordinario del 2009
Oltre alle numerose modifiche adottate per evitare
ripetizioni, migliorare la redazione o rettificare
norme che regolano in forma più aggiornata il
regolamento interno dell’Ordine come ad esempio
la durata di quattro anni per le cariche di
Provinciale, Consiglieri provinciali e Superiori,
secondo il mio parere l’apporto più importante è
l’inserimento di un capitolo specifico che riguarda i
Collaboratori, e che raccoglie la dottrina e la vita
del nostro Ordine, secondo le parole del nostro
Superiore Generale nella sua lettera di
approvazione. Si tratta del II capitolo degli Statuti.
2.2.3.2. Capitolo Generale Straordinario del 2009
Quanto formava il capitolo I negli Statuti precedenti, passa
ad essere l’INTRODUZIONE in quelli nuovi, ragion per cui,
anche aggiungendo un nuovo capitolo, si mantiene la
composizione in 6 capitoli, mantenendo così, anche se non
del tutto, il raccomandato parallelismo degli Statuti con le
Costituzioni.
Sicuramente tutti avete già letto questo nuovo capitolo; ciò
nonostante, per la novità e per le ripercussioni che può
avere nella vita dell’Ordine, considero opportuno
trascriverlo di seguito, senza fare alcun commento al
riguardo, in quanto non è questo l’obiettivo della mia
esposizione:
2.2.3.2. Capitolo Generale Straordinario del 2009
SECONCO CAPITOLO
I COLLABORATORI NELL’ORDINE
20. L’Ospitalità secondo lo stile di San Giovanni di
Dio trascende l’ambito dei Confratelli che
hanno professato nell’Ordine. Promuoviamo la
visione dell’Ordine come “Famiglia
Ospedaliera di San Giovanni di Dio” e
accogliamo, come dono dello Spirito nel
nostro tempo, la possibilità di condividere il
nostro carisma, spiritualità e missione con i
Collaboratori, riconoscendone le qualità e i
talenti.
2.2.3.2. Capitolo Generale Straordinario del 2009
21. Sin dall’inizio l’Ordine ha potuto contare sull’aiuto dei
Collaboratori che partecipano alle iniziative e alle
opere apostoliche, realizzandone le finalità e la
missione.
Ai fini dei presenti Statuti Generali i diversi tipi di
Collaboratori nell’Ordine sono:
Lavoratori: Sono le persone che esprimono la propria capacità di
servizio al prossimo nelle Opere dell’Ordine, con un contratto di
lavoro.
Volontari: Sono le persone che dedicano parte di sé, e quindi del
proprio tempo, in modo generoso e disinteressato, al servizio
dell’Ordine e delle sue Opere.
Benefattori: Sono le persone che aiutano economicamente,
materialmente e/o spiritualmente l’Ordine.
Altri che si legano in modi diversi all’Ordine, in conformità con i
presenti Statuti.
2.2.3.2. Capitolo Generale Straordinario del 2009
22. I Collaboratori possono essere legati nel
carisma, nella spiritualità e nella missione
dell’Ordine ad uno o a diversi dei seguenti
livelli:
- attraverso il proprio lavoro professionale ben
fatto;
- attraverso la propria adesione alla missione
dell’Ordine, in base ai loro valori umani e/o
convinzioni religiose;
- attraverso il proprio impegno di fede cattolica.
2.2.3.2. Capitolo Generale Straordinario del 2009
23. Dobbiamo aiutare i nostri Collaboratori ad
integrare i loro valori professionali con le
qualità umane e cristiane richieste per
l’assistenza ai malati e ai bisognosi. Pertanto,
le Curie Provinciali e le Opere Apostoliche
definiscano i criteri e le norme atti ad
osservare i valori dell’Ospitalità per la
selezione, l’assunzione, e la formazione nei
principi e valori dell’Ordine e
l’accompagnamento dei Collaboratori,
specialmente per gli incarichi di maggiore
responsabilità.
2.2.3.2. Capitolo Generale Straordinario del 2009
24. La Curia Generalizia, le Province e Opere
Apostoliche devono organizzare programmi,
corsi e giornate di formazione per i Confratelli
e i Collaboratori, includendo nella misura del
possibile i lavoratori di ditte esterne, sui
principi, i valori e la cultura dell’Ordine
Ospedaliero di San Giovanni di Dio. Le Scuole
dell’Ospitalità sono uno strumento adeguato
per raggiungere questo fine.
2.2.3.2. Capitolo Generale Straordinario del 2009
25. Alcuni Collaboratori partecipano attivamente
alla direzione e alla gestione della missione
apostolica delle Opere, delle Province e
dell’Ordine in conformità al diritto proprio.
Spetta al Definitorio Generale e Provinciale
stabilire le modalità atte a regolare la suddetta
partecipazione.
2.2.3.2. Capitolo Generale Straordinario del 2009
26. I Collaboratori che si sentono chiamati ad una
partecipazione più attiva nel carisma, nella spiritualità
e nella missione dell’Ordine insieme ai Confratelli,
possono costituire organizzazioni o movimenti nelle
Province.
Essi dovranno avere statuti o regolamenti propri e
protocolli di affiliazione che devono ricevere
l’approvazione del Definitorio Generale, su proposta
del Superiore Provinciale e il suo Consiglio.
Il Superiore Generale e il suo Consiglio coordinino le
diverse iniziative delle organizzazioni o movimenti
creati nelle Province.
2.2.3.2. Capitolo Generale Straordinario del 2009
27. Le Province che lo ritengono opportuno, possono
accettare nelle loro comunità, con la denominazione di
Oblati, le persone che desiderano dedicare la loro vita al
servizio di Dio, dei malati e dei bisognosi nel nostro
Ordine. Il Superiore Provinciale con il consenso del suo
Consiglio definiscano la normativa atta a regolare la loro
vita.
28. Le Province possono costituire, in modo provvisorio o
permanente, Comunità per condividere alcuni aspetti della
propria vita religiosa - ospedaliera con i Collaboratori. Il
Superiore Provinciale e il suo Consiglio definiscano la
normativa atta a regolare le suddette Comunità.
2.2.3.2. Capitolo Generale Straordinario del 2009
29. La L’Ospitalità ci spinge a rendere partecipi
persone e gruppi dei beni spirituali del nostro
Ordine. Pertanto, il Superiore Generale, a nome
di tutto l’Istituto, può aggregare all’Ordine,
attraverso la concessione della Carta di
Aggregazione, le persone fisiche e giuridiche
proposte dal Definitorio Provinciale. Le condizioni
sono:
- professare la fede cristiana;
- mantenere un comportamento esemplare nelle abitudini e
nella vita familiare e professionale, e
- aver espresso stima per il nostro Ordine, cooperando in
modo significativo alle sue opere di ospitalità.
2.2.3.2. Capitolo Generale Straordinario del 2009
30. Alle persone e ai gruppi non inclusi negli
articoli precedenti che, animati dall’esempio di
San Giovanni di Dio e della sua azione
misericordiosa, partecipano in modo significativo
alla missione dell’Ordine, il Superiore Generale,
su proposta del Definitorio Provinciale, esprima la
gratitudine dell’Ordine nel modo che si ritenga più
opportuno.
RINGRAZIAMENTI
Anche se l’ho già fatto all’inizio della mia
presentazione, vorrei ringraziare ancora una volta
il P. Provinciale, Fra Pietro Cicinelli e la
Commissione organizzatrice per avermi invitato,
dandomi la possibilità di tornare a Roma (cosa
che faccio con molto piacere) e partecipare a
queste celebrazioni per la Famiglia di San
Giovanni di Dio.
Ringrazio anche coloro che hanno avuto la
pazienza di ascoltarmi, dato che comprendo che i
temi che si riferiscono al diritto solitamente
risultano piuttosto ‘aridi’, e talvolta anche
complicati, soprattutto per le persone che non
sono abituate a trattare concetti giuridici.
Ciò nonostante, sono convinto che sia una cosa
positiva e necessaria che tutti conosciamo in
quale tipo di struttura ci muoviamo, e che
dobbiamo svilupparla costantemente. In questo
modo, come ogni gruppo organizzato secondo lo
stile delle organizzazioni religiose esistenti in un
preciso momento, con una propria struttura
giuridica, anche noi, dopo oltre cinque secoli di
storia, abbiamo il dovere di perfezionare la nostra
struttura giuridica, adattandola ai tempi e alle
necessità di ogni epoca, come ci aveva suggerito
lo stesso Concilio Vaticano II, per rispondere, ogni
volta meglio, alle nuove esigenze del nostro
Carisma di Ospitalità.
Scarica

Presentazione - Provincia Romana