LA SOGGETTIVITÀ DEGLI
ENTI NON RESIDENTI
GUGLIELMO FRANSONI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
QUALI ENTI NON RESIDENTI SONO
Q
SOGGETTI PASSIVI IRES?
• Secondo l’art. 73, comma 1, lett. d): «le società e gli
enti di ogni tipo»
• Secondo
S
d l’
l’art.
t 73,
3 comma 2
2, primo
i
periodo
i d sii
riferisce solo ai soggetti residenti. Problematico
riferimento ai soggetti non residenti:
• della seconda parte del primo periodo (altre organizzazioni
non appartenenti ad altri soggetti nei cui confronti il
presupposto si verifica in modo unitario e autonomo)
• della prima parte del primo periodo (associazioni non
riconosciute, consorzi ecc.)
• L’i
L’interpretazione
t
t i
comune: il secondo
d periodo
i d del
d l
comma 2 è aggiuntivo rispetto al primo periodo.
LA NON RESIDENZA È ELEMENTO
DISCRIMINANTE PER LA SOGGETTIVITÀ
• Le società di persone hanno soggettività o meno a
seconda che siano residenti o non residenti
• Regola discriminatoria?
• Diversità rispetto ai trust non residenti
COME SI STABILISCE SE UN ENTE E’
RESIDENTE?
• L’apparente circolo vizioso dell’art. 73, comma 4
• se per la regola per individuare l’oggetto principale
di
dipendesse
d
d
dalla
ll residenza,
id
allora
ll
non sii potrebbe
t bb applicare
li
il
criterio dell’oggetto principale senza conoscere prima se
l’ente è residente oppure no
• Ma ancora prima, se così fosse, non sapremmo cosa
significa «oggetto principale»
• Si deve concludere che almeno l’art
l’art. 73
73, comma 4
4,
secondo periodo si applica anche agli enti non residenti
l unico problema è se si deve guardare
• A questo punto l’unico
solo all’attività svolta in Italia o a quella worldwide
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LA DISTINZIONE ENTI COMMERCIALI/ENTI
NON COMMERCIALI
• Esiste una «presunzione di commercialità»?
• Innanzi tutto, esiste una presunzione di non
commercialità relativa alle società semplici (art
(art. 152
152,
comma 1). Sulla giustificazione di questa regola tornerò
fra breve.
• Poi esiste una disposizione misteriosa, l’art. 152, comma
4.
• Letteralmente essa dispone che per le società di tipo diverso
da quelli del codice civile si applicano i commi 1 e 2. A
contrario, si dovrebbe dire che per le società di tipi diversi non
si applicano i commi 1 e 2.
• Di fatto si ritiene che i commi 1 e 2 dell’art. 152 si
applicano a tutti.
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LA DISTINZIONE ENTI COMMERCIALI/ENTI
/
NON COMMERCIALI
• In realtà, però, l’art. 152 presuppone la distinzione
fra società ed enti non commerciali e società ed
enti commerciali.
• Ma in cosa consiste questa distinzione?
• L’art. 151 è praticamente identico all’art. 153
• Dal punto di vista letterale l’art. 152 è diverso dall’art. 154
es la
Ma, a parte alcune divergenze di minore entità (p
(p.es.
deducibilità delle erogazioni liberali), se si guarda alla
soluzione offerta al problema della tassazione del reddito
d’impresa
d
impresa, le due disposizioni sono ancora sostanzialmente
identiche
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LA DISTINZIONE ENTI COMMERCIALI/ENTI
/
NON COMMERCIALI
• O, meglio, lo sarebbero, se si segue la soluzione
prevalente in dottrina secondo cui per gli enti non
residenti
id ti è reddito
ddit d’impresa
d’i
solo
l quello
ll d
derivante
i
t d
da
attività esercitata tramite S.O.
unica possibile distinzione sostanziale
sostanziale, da questo punto
• LL’unica
di vista, fra enti commerciali e quelli non commerciali è
quella di ritenere possibile che gli enti commerciali siano
tit l i di reddito
ddit d’impresa
d’i
h senza S.O.
SO
titolari
anche
• Più in generale, a mio avviso, la stessa nozione di stabile
organizzazione presuppone la nozione d
d’impresa
impresa.
Questo giustifica l’esclusione delle società semplici.
COME SI DISTINGUE FRA ENTI
COMMERCIALI E NON COMMERCIALI?
• L’oggetto principale
• La principalità: identità di regole con la residenza
• La principalità in Italia: profili quantitativi e qualitativi
ALTRI PROFILI DI SOGGETTIVITÀ DEGLI
ENTI NON RESIDENTI
• Il consolidato mondiale
• La disciplina CFC
• La disciplina dei prezzi di trasferimento
• Problemi:
• - solo società?
• - solo enti commerciali?
• - solo enti commerciali con attività d’impresa
• In ogni caso, questo dimostra che, quantomeno ad altri fini, la
natura commerciale dell’ente non dipende dall’esercizio di
attività d’impresa nel territorio dello stato.
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