Le recenti novità legislative in
materia di sportello unico
(D.L. 112/2008; L. 40/2007 e Direttiva Servizi)
Roma, 12 novembre 2008
Carlo Apponi
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La Riforma dello
Sportello Unico:
art. 38, L. 133/2008
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Con regolamento, adottato ai sensi dell’art. 17 , c. 2, della L. 23 n. 400/1988, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
semplificazione normativa di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, si procede alla semplificazione e al riordino
della disciplina dello sportello unico per le attività produttive in base ai
seguenti principi e criteri:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati
(Agenzia per le imprese) e dall’art. 9 del D.L. n. 7/2007, convertito dalla L. n.
40/2007 (Comunicazione unica); lo sportello unico costituisce l’unico punto di
accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative
riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e
tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel
procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater , c. 3, della legge
n. 241/1990;
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE
PUNTI DI ACCESSO PER L’IMPRENDITORE (art. 38, c. 3, lett. a))
Registro Imprese (RI)
IMPRENDITORE
Sportello Unico (SUAP)
Agenzia per le Imprese (API)
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE
a.bis) viene assicurato, anche attraverso
apposite misure telematiche, il collegamento
tra le attività relative alla costituzione
dell'impresa di cui alla comunicazione unica
disciplinata dall’art. 9 del D.L. n. 7/2007,
convertito dalla L. n. 40/2007 e le attività
relative alla attività produttiva di cui alla
precedente lettera a).
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE
MISURE TELEMATICHE (art. 38, c. 3, lett. a) bis)
IMPRENDITORE
REGISTRO IMPRESE
SPORTELLO UNICO
AGENZIA PER LE IMPRESE
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE
c) l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla
normativa per la realizzazione, la trasformazione, il
trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di
impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati
(«Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito
positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di
conformità che costituisce titolo autorizzatorio per
l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che
comportino
attività
discrezionale
da
parte
dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati
svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a
supporto dello sportello unico;
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE
AGENZIA PER LE IMPRESE (art. 38, c. 3, lett. c))
Lo Sportello Unico (SUAP) può
affidare l’istruttoria alla
AGENZIA PER LE IMPRESE
(Soggetto privato accreditato)
Attesta la sussistenza dei
requisiti previsti dalla
normativa per la
realizzazione, la
trasformazione, il
trasferimento e la
cessazione dell'esercizio
dell'attività di impresa
I procedimenti
comportano attività
discrezionali da
parte della P.A.?
SI
NO
Svolgimento di attività
istruttorie in luogo e a
supporto dello sportello unico
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE
AGENZIA PER LE IMPRESE (art. 38, c. 3, lett. c))
SI
Istruttoria
con esito
positivo?
NO
Viene rilasciata
all’imprenditore la
Dichiarazione di conformità
che costituisce titolo
autorizzatorio per l’esercizio
dell'attività
DINIEGO
LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE
d) i comuni che non hanno istituito lo
sportello unico, ovvero il cui sportello
unico non risponde ai requisiti di cui alla
lettera a), esercitano le funzioni relative
allo sportello unico, delegandole alle
camere di commercio le quali mettono a
disposizione il portale «impresa.gov» che
assume
la
denominazione
di
«impresainungiorno»;
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE
ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO (art. 38, c. 3, lett. d))
START
NO
I Comuni non hanno
istituito il SUAP o non
risponde ai requisiti di
cui alla lettera a)?
SI
OK
Delegano le funzioni del SUAP alle CCIAA le
quali mettono a disposizione il portale
“impresa.gov” che assume la denominazione di
“impresainungiorno”, prevedendo forme di
gestione congiunta con l’ANCI
LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE
b) le disposizioni si applicano sia per
l'espletamento delle procedure e delle
formalità per i prestatori di servizi di
cui alla direttiva del Consiglio e del
Parlamento europeo del 12 dicembre
2006, n. 123, sia per la realizzazione e la
modifica di impianti produttivi di beni e
servizi;
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Direttiva n. 2006/123/CE (Direttiva servizi)
Gli Stati membri provvedono (entro il 28/12/2009) affinché i prestatori e/o i
destinatari possano espletare le procedure e le formalità seguenti, mediante i
punti di contatto denominati sportelli unici:
a) tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le attività
di servizi, in particolare le dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie ad
ottenere l’autorizzazione delle autorità competenti, ivi comprese le
domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione ad
organismi o ordini ovvero associazioni professionali (art. 6);
b) le domande di autorizzazione necessarie all’esercizio delle attività di
servizi (art. 6);
c) agevolmente prendere conoscenza delle informazioni necessarie allo
svolgimento della loro attività (art. 7)
d) con facilità, a distanza e per via elettronica, le procedure e le formalità
relative all’accesso ad un’attività di servizio e al suo esercizio (art. 8)
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE
e) l’attività di impresa può essere avviata
immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la
presentazione della dichiarazione di inizio attività allo
sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della
dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta
che, in caso di d.i.a., costituisce titolo autorizzatorio. In
caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla
conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14quinquies della L. n. 241/1990 e s. m.;
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente
contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è
previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione
di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza
di servizi per la conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto
il termine previsto per le altre amministrazioni per
pronunciarsi
sulle
questioni
di
loro
competenza,
l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il
procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il
caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del
procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali
danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, c. 2, della
legge n. 400/1988, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per la semplificazione normativa e
previo parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del
decreto legislativo n. 281/1997, e successive modificazioni, sono
stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dell’Agenzie
per le Imprese, le forme di vigilanza sui soggetti stessi,
eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema
camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche
informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è
sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati,
secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto
delle diverse discipline regionali.
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE
L’accreditamento degli Organismi di certificazione e ispezione è finalizzato a garantire la
competenza di questi Operatori e quindi il valore e la credibilità dei risultati delle valutazioni di
conformità da essi effettuate.
Tale accreditamento si è affermato, soprattutto, grazie all’esplosione dell’approccio sistemico alla
qualità (certificazioni ISO 9000), ma ha accompagnato efficacemente anche lo sviluppo delle altre
forme di valutazione della conformità (certificazioni di prodotto e personale, ispezioni).
L’attività di accreditamento degli Organismi di certificazione e ispezione in Italia è svolta da
SINCERT - Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione,
Associazione privata senza fini di lucro fondata nel 1991.
Ad oggi SINCERT ha reso operativi i seguenti schemi di accreditamento:
•Certificazioni di sistemi di gestione per la qualità (ISO 9000 e affini) (SGQ)
•Certificazioni di sistemi di gestione ambientale (SGA)
•Certificazioni di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SCR)
•Certificazioni di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (SSI)
•Certificazioni di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare (FSM)
•Certificazioni di prodotti (PRD)
•Certificazioni di personale (PRS)
•Ispezioni (ISP)
•Dichiarazioni ambientali di prodotto (DAP)
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La Comunicazione Unica:
art. 9, L. 40/2007
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COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL’IMPRESA
Interessato per via
telematica o su
supporto informatico
REGISTRO
IMPRESE
CCIAA
Ass. Impr.
Comunicazione
Unica
Camera Commercio
INAIL
La
Ricevuta
è Titolo
per
l’inizio
attività
INPS
-------
Le altre
Amministrazioni
coinvolte nei vari
adempimenti
amministrativi
comunicano
all’interessato, alla
CCIAA e al RI i dati
ostativi entro 7 giorni
Amministrazioni
interessate anche ai
fini dei controlli
Agenzie
Entrate
comunica lo
stesso giorno
all’interessato
e al RI il
Codice fiscale
e la Part. IVA
La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi sono adottati in formato elettronico e
trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto
tecnico ai soggetti privati interessati.
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Comunicazione
unica:
La modulistica
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COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL’IMPRESA
Stazione di
lavoro
Pacchetti
gratuiti di
modulistica
informatica
Smart-card/CNS/CIE
Internet
Sistema di pagamento imposte/diritti:
Carta di credito o Internet banking
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COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL’IMPRESA
PEC è una speciale posta elettronica, funzionante su strumenti
tradizionali come MS Outlook o Mozilla, in più:
• Il Provider del servizio deve essere iscritto al registro del CNIPA
• Ogni messaggio è accompagnato da ricevute che garantiscono le
consegne
• Il messaggio è mantenuto integro dalla firma digitale del
Provider
• La data e ora di invio e ricezione sono garantite dalla marcatura
temporale
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Lo sportello unico nella
regione Sardegna:
L.R. 3/2008
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: Sardegna
Ambito di applicazione
Il procedimento si applica a tutti i procedimenti amministrativi relativi
alle attività economiche produttive di beni e servizi e a tutti i
procedimenti
amministrativi
inerenti
la
realizzazione,
l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la
rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle
concessioni o autorizzazioni edilizie.
Nella definizione di “attività economiche produttive di beni e servizi”
rientrano in genere tutte le attività che configurano la realizzazione di
un bene materiale o di un servizio, comprese le attività commerciali,
di somministrazione, le attività economiche svolte in forma
artigianale o industriale, le attività agricole, le attività turistico
ricettive e l'edilizia, compresa l'edilizia ad uso residenziale.
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: Sardegna
Il procedimento unico inizia con la presentazione al SUAP
di una dichiarazione autocertificativa che attesta la
sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la
realizzazione dell'intervento, corredata degli elaborati
progettuali, da presentarsi, a pena di irricevibilità, anche su
supporto informatico, e della dichiarazione di conformità
del progetto alla normativa applicabile.
La dichiarazione di conformità concerne, in particolare, gli
aspetti edilizi e urbanistici, gli aspetti attinenti ai pareri
igienico-sanitari e quelli in materia di sicurezza previsti
dalle leggi vigenti.
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: Sardegna
La presentazione della dichiarazione determina, in base ai presupposti
disciplinati dalla presente legge, rispettivamente:
a) l'immediato avvio dell'intervento;
b) l'indizione di una conferenza di servizi prima dell'avvio
dell'intervento.
La dichiarazione autocertificativa, corredata degli elaborati
progettuali e della dichiarazione di conformità del progetto alla
normativa applicabile, è resa con le seguenti modalità:
a) dal progettista dell'impianto o dell'intervento dichiarato, munito
di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, quando
la verifica di conformità non comporta valutazioni discrezionali;
b) da un ente tecnico accreditato quando la verifica in ordine a tale
conformità comporta valutazioni discrezionali.
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: Sardegna
Nei casi in cui la verifica di conformità comporta valutazioni
discrezionali, la dichiarazione di conformità, o le parti di
essa riferibili al campo tecnico in cui è prevista la
discrezionalità, devono essere redatte da un ente tecnico
accreditato.
Sono enti tecnici accreditati soggetti e gli organismi pubblici
o privati la cui qualifica di Ente tecnico accreditato è stata
riconosciuta dagli Enti firmatari degli Accordi Multilaterali di
Mutuo riconoscimento (MLA), stipulati nell'ambito delle
organizzazioni EA (European Cooperation for Accreditation),
IAF (International Accreditation Forum) ed ILAC
(International Laboratori Accreditation Cooperation).
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: Sardegna
Immediato avvio dell’intervento
Ti
Ti+2gg
Ti+7gg
Trasmissione via telematica
Uffici comunali ed Enti terzi
Ti+15gg
Eventuale richiesta
integrazione
documentazione
Ti+20gg
Eventuale riunione
per chiarimenti sul
progetto presentato
AVVIO
DELL’INTERVENTO
Dichiarazione autocertificativa corredata di tutti i documenti da presentare in una delle seguenti modalità:
1. presentazione allo sportello di un Cd-rom o DVD, non riscrivibili, recante sul supporto la firma autografa
dell'interessato e del tecnico progettista e la data, apposte tramite pennarello indelebile.
2. invio della documentazione firmata tramite firma digitale e trasmessa mediante posta elettronica certificata;
3. inserimento della documentazione firmata tramite firma digitale nel sito web regionale del SUAP.
È ammessa la presentazione di non più di una copia cartacea dei soli elaborati di progetto per ognuno degli uffici o enti
competenti per le verifiche istruttorie
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: Sardegna
Per impianti complessi (art. 1, co. 24, L. n. 3/2008), il SUAP trasmette
immediatamente per via telematica la dichiarazione con i relativi allegati alle
amministrazioni competenti e provvede alla convocazione di una conferenza di
servizi, anche telematica, entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione
autocertificativa da parte dell'imprenditore.
La conferenza di servizi si svolge in seduta unica entro i successivi quindici
giorni lavorativi. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in
caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della
conferenza stessa, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si
intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei
soggetti invitati alla conferenza.
Qualora l'intervento sia soggetto a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o
valutazione ambientale strategica (VAS), i termini sopra individuati decorrono dalla
comunicazione dell'eventuale esito favorevole delle relative procedure.
Per quanto non disciplinato dal presente comma si rinvia all'articolo 14 della legge
n. 241 del 1990.
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: Sardegna
I procedimenti amministrativi relativi all'esercizio e alla sicurezza degli impianti e
all'agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda
esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o
disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono
sostituiti da una dichiarazione resa al SUAP, sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal
proprietario dell'immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante
dell'impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle
attività.
Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte
delle autorità competenti.
La Giunta regionale individua i procedimenti amministrativi cui si applica tale
disciplina, predispone la modulistica unificata e provvede alla standardizzazione
degli allegati per tutte le amministrazioni interessate.
Gli enti locali adeguano i propri regolamenti a quanto suddetto.
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: Sardegna
Sono esclusi dagli effetti delle presenti disposizioni i
progetti di impianti produttivi che, sebbene
conformi alla vigente disciplina ambientale,
sanitaria, di tutela dei beni culturali e paesaggistici,
di sicurezza sul lavoro e di tutela della pubblica
incolumità, contrastano con lo strumento
urbanistico, anche qualora lo stesso strumento non
individui aree destinate all'insediamento di impianti
produttivi o aree insufficienti o non utilizzabili.
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Presentazione di PowerPoint - SUAP - Sportello Unico per le attività