INDICE DELL’INTERVENTO
GLI ALTRI PROSPETTI
•
Rivalutazione immobili
•
Prospetto capitale e riserve
•
Società di comodo
•
Dichiarazione IRAP
LA RIVALUTAZIONE 2008 IN
UNICO 2010
UNICO 2010
Le modalità di compilazione non mutano sia nel caso in
cui sia stata data rilevanza fiscale alla rivalutazione o
meno.
La compilazione del quadro RV di UNICO 2010 è
necessaria in quanto pur avendo pagato la sostitutiva il
riconoscimento dei maggiori valori decorre dal 2013.
Affrancamento del saldo attivo: non cambia nulla
Rivalutazione solo civilistica: caso 1
Nel 2008 Alfa ha rivalutato con soli effetti civilistici un
immobile iscritto in bilancio.
Anno 2009
Nel 2009 è calcolato un ammortamento in misura pari al 3%
del valore complessivo e dunque pari a € 6.000.
3.900
3.900
IMMOBILE
197.000
6.000
191.000
97.600
2.400
95.200
Rivalutazione solo civilistica: caso 2
Nel 2008 Alfa ha rivalutato con soli effetti civilistici un immobile
iscritto in bilancio.
Anno 2009
Nel 2009 è calcolato un ammortamento in misura pari al 3% del
valore del manufatto e dunque pari a € 4.500. Gli ammortamenti
riconosciuti fiscalmente sono pari al 3% del valore lordo originario
dedotto il 20% da riferire al terreno e quindi pari a 2.400.
2.100
2.100
IMMOBILE
197.000
4.500
193.100
97.600
2.400
95.200
ESEMPIO PROSPETTO CAPITALE
E RISERVE 2010
PROSPETTO CAPITALE E RISERVE:
Aumento capitale sociale
ESEMPIO: Società con un capitale sociale al 1 gennaio 2009 di euro 30.000
Nel corso del 2009 il capitale è aumentato a € 50.000 con il passaggio di 10.000 euro
prelevati dalla riserva straordinaria formatasi con utili degli anni precedenti e 10.000
euro prelevati dalla riserve in sospensione di imposta
La società dispone anche della riserva legale il cui importo ha raggiunto il limite
minimo previsto dall’art. 2430 c.c. La società accantona a riserva l’utile 2008 pari ad
euro 32.400. L’utile 2009 pari ad euro 18.600 viene distribuito ai soci.
30.000
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
32.400
10.000
18.600
50.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
32.400
PROSPETTO CAPITALE E RISERVE:
Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione
ESEMPIO: La società Alfa Srl ha rivalutato, optando per il riconoscimento fiscale del
maggior valore, il proprio fabbricato ex D.L. 185/2008 decidendo di affrancare il saldo
attivo di rivalutazione pari ad euro 388.000. La società dispone di riserve di utili ante
2007 per euro 30.000 e destina l’utile 2008 pari ad euro 13.400 a riserva:
Imposta sostitutiva 10% = (388.000 – 38.800) = 349.200
Il capitale sociale, formato con apporti in denaro, è pari a 10.000 euro e l’utile
d’esercizio 2009, pari a 9.600 euro, viene accantonato a riserva.
10.000
10.000
Ovvero riserva in sospensione euro
349.200 + utile 2008 euro 13.400 .
30.000
30.000
362.600
349.200
392.600
30.000
349.200
9.600
PROSPETTO CAPITALE E RISERVE:
Presunzione ex art. 1 co. 2 decreto 02.04.2008
ESEMPIO:
Alfa SPA ha rivalutato nel 2008 un immobile con un saldo attivo ( affrancato) pari
a € 500.00. Inoltre ha chiuso il bilancio 2008 con una perdita di 23.000 euro che si decide di
coprire mediante utilizzo delle riserve. La società dispone di riserve di utili ante 2007 per euro
30.000.
10.000
30.000 500.000
30.000
500.000
10.000
23.000
500.000
507.000
30.000
PROSPETTO CAPITALE E RISERVE:
Presunzione ex art. 1 co. 2 decreto 02.04.2008
ESEMPIO: Riprendendo i dati dell’esempio precedente si ipotizzi ora che la Alfa Srl
non abbia affrancato il saldo attivo di rivalutazione con il pagamento della sostitutiva
del 10%. Il bilancio 2008 chiude con un utile di 25.800 euro che si decide di
distribuire per 10.000 euro. La società dispone di riserve di utili ante 2007 per euro
30.000.
10.000
10.000
Ovvero l’intero utile 2008 (25.800) in quanto le
riserve utili ante 2007 sono capienti.
30.000
30.000
25.800
388.000
10.000
10.000
45.800
20.000
388.000
9.600
LE SOCIETÀ DI COMODO IN
UNICO 2010
IL PROSPETTO IN UNICO SC 2010
CAUSE DI ESCLUSIONE E
DISAPPLICAZIONE
Esclusione
Articolo 30 legge 724/1994
Disapplicazione
Provvedimento del
Direttore Agenzia delle
entrate del 14 febbraio
2008
INDICARE IL CODICE SPECIFICO
SOCIETÀ NON OPERATIVE
Cause di esclusione Art. 30 L. 724/1994
1) soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, e' fatto
obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
2) soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
3) società in amministrazione controllata o straordinaria;
4) società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli
sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed
esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società
da essi controllate, anche indirettamente;
5) società esercenti pubblici servizi di trasporto;
6) società con un numero di soci non inferiore a 50;
SOCIETÀ NON OPERATIVE
Le “nuove” cause di esclusione con i chiarimenti
della cir. 9/08
1) Numero di soci non inferiore a 50 (e non più non inferiore a 100)
La causa di esclusione deve manifestarsi per la maggior parte del periodo d’imposta
2) Due esercizi precedenti dipendenti mai inferiore a 10 unità
Non si tratta di dato medio, bensi’ in ciascuno dei giorni del biennio precedente non deve
esservi un numero dipendenti inferiori a dieci
3) Valore della produzione > totale attivo stato patrimoniale
Il test va eseguito nell’esercizio di riferimento e non anche in quelli precedenti
4) Società partecipate per almeno il 20 % da enti pubblici
Partecipazione deve sussistere per la maggior parte del periodo d’imposta
5) Congruità e coerenza rispetto agli studi di settore
La congruità per adeguamento deve avvenire al valore puntuale, determinato
considerando anche gli indici di normalità economica Non vale per le società soggette a
parametri. Nell’esercizio di riferimento e non nel trienni.
SOCIETÀ NON OPERATIVE
Le nuove cause di esclusione
con i chiarimenti della circ. 9/08
Cause che permettono disapplicazione senza interpello
•
Società in liquidazione che in Unico si impegnano a chiudere la
liquidazione entro il termine di presentazione dichiarazione successiva
(impegno in Unico 2010 entro il 30.9.2011). COD. 99
•
Società in procedura concorsuale: la causa di esclusione opera anche
dall’esercizio precedente. COD. 20
•
Società sottoposte a sequestro penale o confisca o siano stati
nominati amministratori giudiziari. COD. 30
•
Società che locano immobili a enti pubblici o in regime di equo
canone. Disapplicazione parziale limitata agli immobili .COD. 40
SOCIETÀ NON OPERATIVE
Le nuove cause di esclusione
con i chiarimenti della circ. 9/08
Altre cause che permettono disapplicazione senza interpello
a) Società che detengono partecipazioni in società operative o escluse
dall’articolo 30 ( anche tramite interpello) o società collegate cui si
applica la disciplina art. 168. Disapplicazione parziale limitata alle
partecipazioni .COD. 50
b) Società che hanno ottenuto la disapplicazione tramite interpello se
non sono cambiati i motivi.
•Disapplicazione parziale: gli assets esclusi comportano che
non vanno considerati anche i componenti economici ad essi
correlati: es. immobile locato a ente pubblico > esclusi gli
affitti dal test di operatività
TEST DI OPERATIVITÀ E REDDITIVITÀ
Alcune regole da ricordare
- Beni in leasing – sempre costo del concedente
- Beni ammortizzabili – costo storico
- Costi pluriennali – valore residuo
- Beni in corso di costruzione – non rilevano
- Fabbricati e auto – costo storico contabile
- Questione della “omogeneità” beni – proventi
- Anche beni inferiore a 516,46€
RICAVI PRESUNTIVI
1) Valorizzazione dei beni
e delle immobilizzazioni
Art.30 comma 2 del
D.L. 724/94
Avviene in base alle
regole fiscali di cui
all’art.110 del Tuir
Circ. 11/07: beni a
deducibilità limitata
rilevano per il costo
integrale
RICAVI PRESUNTIVI
2) Valorizzazione dei beni
e delle immobilizzazioni
Regole di
determinazione
del valore di cui
all’art.110 del
Tuir
- Rivalutazioni che hanno rilevanza fiscale
es. L. 342/2000 > valore riconosciuto
- Rivalutazione a effetto posticipato es. L.
266/05 > valore storico fino al momento
di rilevanza fiscale
- Al netto dei contributi in conto impianti
(principio del tempus regit actum Circ.
55/02)
- Disavanzi di fusione irrilevanti
RICAVI PRESUNTIVI
2) Valorizzazione dei beni
e delle immobilizzazioni
- Costi incrementativi rilevanti
Regole di
determinazione
del valore di cui
all’art.110 del
Tuir
- Ragguaglio a giorni per detenzione
minore di 365 gg
- Doppio ragguaglio per periodo
inferiore a 12 mesi
- Partecipazioni > non rilevano
rivalutazioni e svalutazioni da
iscrizione
- Costi pluriennali > circ. 48 > rilevano
al netto degli ammortamenti
COMPUTO DELLE MEDIA
TRIENNALE
Assonime ed
Agenzia entrate
Se non ci sono tre esercizi si
assumono anche in numero
minore
I periodi esclusi rilevano
nella media (cir 5/2007)
LA RIVALUTAZIONE D.L. 185/2008
Immobili diversi da A/10 situati in Comuni
con più di 1.000 abitanti
Fino al 2012 coefficiente del 6% sul valore non
rivalutato
A partire dal periodo d’imposta 2013 e per i
successivi due coefficiente agevolato del 4% sul
maggior valore divenuto fiscalmente rilevante
A partire dal periodo d’imposta 2015 coefficiente
del 6% sul valore rivalutato
Tremonti ter
Circolare del 27/10/2009
n. 44
Bonus capitalizzazione
Circolare del 21/12/2009
n. 53
l'agevolazione non viene meno qualora il beneficiario
non superi la verifica di operatività.
L'importo escluso da imposizione per effetto della Tremonti-ter
dovrà essere sommato agli altri importi che non concorrono a
formare il reddito imponibile per effetto di disposizioni
agevolative.Tali importi sono sottratti dal reddito presunto per
determinare il reddito minimo imponibile ai fini del successivo
confronto di quest'ultimo con il reddito effettivo.
SOCIETÀ NON OPERATIVE
Determinazione del reddito minimo IRAP
Dal 2007 le norme in materia di società di comodo interessano
anche la modalità di determinazione della base imponibile IRAP si
presume non inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del
comma 3, aumentato:
- delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente;
- dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi;
- dei compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente;
- degli interessi passivi.
SOCIETÀ DI COMODO E IRAP
Circolare 21/E del 17 marzo 2008
L’Agenzia ha avuto modo di chiarire che, essendo la disciplina IRAP in tema di
società di comodo legata ad uno specifico criterio di determinazione dell’imponibile,
la stessa resta sganciata dai possibili effetti che possono scaturire dalle modifiche
apportate al D.Lgs. 446/97. In pratica, secondo le Entrate, non sussiste alcun
contrasto normativo e quindi, lo speciale sistema forfetario di determinazione della
base imponibile minima ai fini dell’Irap prevista per le società di comodo, resta
confermato, a prescindere dalle risultanze contabili della società.
SOCIETÀ NON OPERATIVE
Le conseguenze ai fini IVA
L'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione
presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è
ammessa al rimborso ne' può costituire oggetto di
compensazione o di cessione
se per tre periodi di imposta consecutivi
la società o l'ente non operativo non effettui operazioni
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non
inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle
percentuali di cui al comma 1
LE LIMITAZIONI NELL’UTILIZZO
DEL CREDITO IVA
ARTICOLO 30, COMMA 4, L. 724/1994
Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non
effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore
all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1,
l'eccedenza di credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a
debito relativa ai periodi di imposta successivi.
Anno
Credito da utilizzare in compensazione
€
2007
6.000,00
società non
operativa
2008
€
8.500,00
società non
operativa
Media dei ricavi risultante da percentuali
ex art. 30, comma 1, L. 724/1994
Volume d'affari
€
2009
9.600,00
società non
operativa
€
2010
9.600,00
20.000
€
15.000,00
€
18.000,00
€
16.000,00
credito non
riportabile
LA DICHIARAZIONE
IRAP 2010
DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE
SOCIETA’ DI CAPITALI
SOCIETA’ DI CAPITALI E ENTI COMMERCIALI
↓
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
-
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
CON L’ESCLUSIONE DELLE VOCI B9 – B10c – B10d – B12 – B13
N.B. I VALORI SONO QUELLI RISULTANTI
DAL CONTO ECONOMICO
DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE
SOCIETA’ DI CAPITALI
REGOLE DI CHIUSURA
↓
• SI CONSIDERANO ANCHE I COMPONENTI POSITIVI E
NEGATIVI CLASSIFICABILI IN VOCI DIVERSE SE CORRELATI A
COMPONENTI RILEVANTI PER LA BASE IMPONIBILE DI
PERIODI PRECEDENTI O SUCCESSIVI
• RILEVA LA CLASSIFICAZIONE SULLA BASE DEI CORRETTI
PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI
DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE
SOGGETTI IAS
SOGGETTI IAS
↓
LA BASE IMPONIBILE E’ DETERMINATA
ASSUMENDO LE VOCI DEL VALORE
E DEI COSTI DELLA PRODUZIONE
CORRISPONDENTI A QUELLE DELLE SOCIETA’
CHE REDIGONO IL BILANCIO SECONDO IL CODICE CIVILE
QUADRO IC SEZ. I
•
•
•
•
B10 c) –
B10 d) –
B12
–
B13
–
NON SONO RICHIAMATE:
svalutazione immobilizzazioni
svalutazione dei crediti
accantonamenti per rischi
altri accantonamenti
QUADRO IC SEZ. IV
GESTIONE DELLE DEROGHE RISPETTO ALLE REGOLE GENERALI

DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE
SOCIETA’ DI CAPITALI
COMPONENTI NEGATIVI NON DEDUCIBILI
↓
• SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO CLASSIFICATO IN
VOCI DIVERSE DA B9
• COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI
• COMPENSI COLLABORATORI
• UTILI AD ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE
• INTERESSI SU LEASING DESUNTI DA CONTRATTO
•PERDITE SU CREDITI
• ICI
DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE
SOCIETA’ DI CAPITALI
CONCORRONO A FORMARE IL VALORE DELLA PRODUZIONE
↓
• I CONTRIBUTI EROGATI IN BASE A NORME DI LEGGE, SE
NON CORRELATI A COSTI INDEDUCIBILI
• LE PLUS/MINUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI
IMMOBILI PATRIMONIO
DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE
SOCIETA’ DI CAPITALI
REGOLA SPECIFICA
↓
PER I MARCHI E L’AVVIAMENTO
LA DEDUZIONE DEVE AVVENIRE IN MISURA
NON SUPERIORE A 1/18 DEL COSTO
INDIPENDENTEMENTE DA QUANTO IMPUTATO A C.E.
QUADRO IC
IC41
•Compensi per lavoro autonomo e attività commerciali occasionali
• Collaborazioni a soggetti senza partita IVA
• Compensi ad associati che apportano solo lavoro (senza partita IVA)
IC42
Nonostante la norma preveda diversamente, gli interessi si computano
secondo il metodo forfetario del DM 98, tranne che per i soggetti IAS
(circolare 8/E/2009). La circolare 19/E lascia aperta la possibilità di scelta.
IC43
• Le svalutazioni crediti vanno indicate solo se non collocate in B10 d)
• Le perdite su crediti vanno inserite in quanto collocate in B14
QUADRO IC
IC45
IC44
ICI è
collocata nella
voce B14)C
Plusvalenze
collocate in
voci non
rilevanti ai fini
IRAP
IC46
Marchi e
avviamento
deducibili in
18 anni
Qui indico le
quote
eccedenti
1/18
IC47
Solo per
soggetti che
deducono al
97%
Qui indicano il
3%
QUADRO IC
QUOTE DI PLUSVALENZE ORDINARIE DI ANNI
PRECEDENTI TASSATE SEPARATAMENTE
•
•
•
•
•
quote di plusvalenze ordinarie di anni precedenti tassate separatamente
spese per il personale dipendente collocate in voci rilevanti (diverse da B9)
plusvalenze straordinarie del 2009 (quelle ordinarie sono già in A5)
maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore
contributi erogati in base a norma di legge se non collocati in voci rilevanti
QUADRO IC
IC51
Costi corrispondenti all’utilizzo fondi non dedotti, se rientranti
tra quelli rilevanti (per irrilevanza vedi risoluzione 25/E/2009)
IC52
Minusvalenze derivanti dalla cessione di beni patrimonio se
imputate in voci non rilevanti (E21)
IC53
Ammortamenti di marchi e avviamento nella quota max di 1/18 se non
imputati a conto economico
QUADRO IC
Quote di componenti
negativi sostenuti sino
al 31.12.2007 e rinviati
per la deduzione.
Esempio:
• spese rappresentanza
• manutenzioni
•
•
•
•
•
minus da vendita beni ammortizzabili
premio da fermo pesca se contabilizzato a ricavo
rimborso quote costo del lavoro per interinale
esuberanza di fondi rischi con acc.to non dedotto
indennità di trasferta per imprese trasporto se B9
DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE
SOGGETTI IRPEF
SOCIETA’ DI PERSONE E IMPRESE INDIVUALI
↓
RICAVI EX ART. 85 CO. 1 LETT. a,b,f,g
+ VARIAZIONI RIMANENZE FINALI EX ARTT. 92 E 93
- COSTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO, MERCI
- COSTI PER SERVIZI
- AMMORTAMENTO E CANONI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, DEI
BENI STRUMENTALI MATERIALI E IMMATERIALI
N.B. SI APPLICANO LE REGOLE DEL TUIR
DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE
SOGGETTI IRPEF
SOCIETA’ DI PERSONE E IMPRESE INDIVUALI
POSSONO OPTARE, SE IN CONTABILITA’ ORDINARIA,
PER LE REGOLE PREVISTE PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI
CON OPZIONE VINCOLANTE PER ALMENO UN TRIENNIO
QUADRO IQ
RICAVI + ADEGUAMENTO A STUDI DI SETTORE
• CONTRIBUTI DELL’ANNO 2009, TRANNE QUELLI NON TASSATI
• NEL CASO DI TASSAZIONE FRAZIONATA, INDICARE QUOTA DI ANNI
PRECEDENTI
QUADRO IQ
INDICARE LE QUOTE RESIDUE DELLE PLUSVALENZE
ORDINARIE DI PRECEDENTI ANNI PER LE QUALI SIA STATA
SCELTA LA TASSAZIONE SEPARATA
QUADRO IQ
CORRISPONDONO ALLA VOCE B6 DEL CONTO ECONOMICO
COMPRENDONO LE SPESE PER CARBURANTI
LA CIRCOLARE 60/E/2008 HA INDICATO I CRITERI DEL DM 19.01.1992
NON DEDUCIBILI:
• Compensi occasionali
• Compensi a collaboratori
• Compensi associato di solo lavoro
QUOTE DI PRECEDENTI ESERCIZI:
• manutenzione
• rappresentanza
QUADRO IQ
RICHIAMATO L’AVVIAMENTO
NON RICHIAMATI GLI ONERI PLURIENNALI
AL NETTO DEGLI ONERI FINANZIARI
QUADRO IQ
INDICARE LE QUOTE DI ONERI DI PRECEDENTI
ESERCIZI CON DEDUZIONE RINVIATA, MA SOLO SE
NON TROVANO COLLOCAZIONE IN ALTRI RIGHI
SPECIFICI
QUADRO IS
RECUPERO DISALLINEAMENTI
ECCEDENZE DEDOTTE TRAMITE QUADRO EC
↓
RECUPERO A TASSAZIONE IN SEI QUOTE COSTANTI
A PARTIRE DAL 2008
E SVINCOLO DELLA RISERVA IN SOSPENSIONE
QUADRO IS – SEZ. III
QUADRO IS – SEZ. IV
SOCIETA’ DI COMODO
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