FORMAZIONE OBBLIGATORIA REVISORI ENTI LOCALI
CONVEGNO
LA RIFORMA DEI SISTEMI CONTABILI PUBBLICI E
LE NUOVE FORME DI RENDICONTAZIONE
Il D.Lgs. 118/2011: armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio
Prof. Roberto Jannelli
Ricercatore di Economia Aziendale Università del Sannio
Prof. Roberto Jannelli
CONTENUTI
 Quadro giuridico di riferimento
 L’armonizzazione contabile
Prof. Roberto Jannelli
Quadro giuridico di riferimento
Riforma della contabilità pubblica - Legge n.196/2009, Legge n.42/2009
Legge 31 dicembre 2009, n. 196
Legge 05 maggio 2009, n. 42
ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI
D.Lgs. 91/2011 e DPR 132/13
D.Lgs n. 126/2014 che integra e
corregge il D.Lgs. 118/2011
ENTRATA IN VIGORE
12 SETTEMBRE 2014
Prof. Roberto Jannelli
Quadro giuridico di riferimento
D.Lgs n. 126/2014
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Quadro giuridico di riferimento
MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE
Sperimentazione come processo di verifica/correzione "in itinere" delle norme introdotte.
Conferma dei seguenti principi/strumenti:
• principio di competenza finanziaria "potenziata" e connessi istituti contabili;
• schemi di bilancio.
Introduzione di nuovi strumenti/principi, quali:
• principio di programmazione;
• da Fondo svalutazione crediti a fondo crediti di dubbia esigibilità.
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Quadro giuridico di riferimento
MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE
NORMA
Art. 80 – Disposizioni
finali ed entrata in
vigore
DESCRIZIONE
Le disposizioni del Titolo I, III, IV e V si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario
2015, con la predisposizione degli strumenti della programmazione relativi al 2015 e agli
esercizi successivi
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Quadro giuridico di riferimento
MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE
NORMA
Art. 3, comma 7
DESCRIZIONE
Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale
della competenza finanziaria le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che
hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere
dell’organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all’approvazione
del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui
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Quadro giuridico di riferimento
MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE
NORMA
Art. 3, comma 8
DESCRIZIONE
L’operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al
termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non
corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di
cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale
vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è
tempestivamente trasmessa al Consiglio.
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Quadro giuridico di riferimento
MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE
NORMA
Art. 3, comma 10
DESCRIZIONE
La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio
di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7,
esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all’articolo 74, che
applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2.
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Quadro giuridico di riferimento
MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE
NORMA
Art. 3, comma 12
DESCRIZIONE
L’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente
affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto
dall’articolo 2, commi 1 e 2, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato di cui
all’articolo 4, può essere rinviata all’anno 2016, con l’esclusione degli enti che nel 2014 hanno
partecipato alla sperimentazione di cui all’articolo 78.
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Quadro giuridico di riferimento
MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE
NORMA
Art. 3, comma 13
DESCRIZIONE
Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi
reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato
stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può
essere finanziata con le risorse dell’esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei
bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla
somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per
i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di
competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.
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Quadro giuridico di riferimento
MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE
NORMA
Art. 3, comma 15
DESCRIZIONE
Le modalità e i tempi di copertura dell’eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto
al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del
risultato di amministrazione a seguito dell’attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell’interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e
prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di
spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di
disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i
disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto.
Attraverso i rendiconti delle regioni e i certificati di conto consuntivo relativi al 31 dicembre
2014 di cui all’articolo 161 del decreto legislativo 267 del 2000 sono acquisite informazioni
riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7.
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Quadro giuridico di riferimento
MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE
NORMA
Art. 3, comma 16
DESCRIZIONE
Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 15, l’eventuale maggiore disavanzo di
amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui
effettuato a seguito dell’attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di
dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l’anno. In attesa del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 15, entro il 31 luglio 2014,
sono definiti criteri e modalità di ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione di cui al
periodo precedente, attraverso un decreto del ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il ministero dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Tale decreto
si attiene ai seguenti criteri:
1. utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota
del disavanzo di amministrazione;
2. ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
3. individuazione di eventuali altre misure finalizzate a consentire un sostenibile passaggio alla
disciplina contabile prevista dal presente decreto.
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Quadro giuridico di riferimento
MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE
NORMA
Art. 3, comma 17
DESCRIZIONE
Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione prevista dall’articolo 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano
quote di disavanzo risalenti all’esercizio 2012. La copertura dell’eventuale disavanzo di
amministrazione di cui all’articolo 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 28 dicembre 2011, può essere effettuata fino all’esercizio 2017
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Quadro giuridico di riferimento
MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE
NORMA
Art. 10, comma 1
DESCRIZIONE
Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è
aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa
sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di
programmazione dell’ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa
storica incrementale.
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Quadro giuridico di riferimento
MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE
NORMA
Art. 10, comma 2
DESCRIZIONE
A seguito di eventi intervenuti successivamente all’approvazione del bilancio, la giunta, nelle
more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio,
può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli
relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere
assunte obbligazioni giuridiche.
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Quadro giuridico di riferimento
D.Lgs. 118/2011 per le Regioni
Introduzione di norme sull'armonizzazione contabile specifiche per le regioni, relative a:
• principio di programmazione;
• schemi di bilancio;
• scadenze di approvazione dei documenti di programmazione e di rendicontazione;
• bilancio consolidato;
• piano degli indicatori di bilancio.
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Quadro giuridico di riferimento
Modifiche al TUEL
Principio applicato concernente
la programmazione di bilancio
Art. 170 TUEL
Rafforzamento del principio di competenza
finanziaria potenziata
Artt. da 179 a 185 TUEL
Fondo crediti dubbia esigibilità
Art. 167 TUEL
Nuovi termini per approvazione dei documenti di
programmazione (DUP entro 30 luglio 2016, BPF
entro 31 dicembre 2016 e PEG entro 20 gennaio
2017)
Art. 174 TUEL
Introduzione della contabilità economicopatrimoniale (2015), piano dei conti integrato (2015)
e bilancio consolidato (2016)
Art. 157 TUEL
Nuovi schemi di bilancio (2016)
Art. 165 TUEL
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Quadro giuridico di riferimento
Ulteriore fase di sperimentazione
- Rinvio ad un DPCM da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs.
126/2014 di descrizione delle modalità di attuazione della sperimentazione
concernente:
• la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della configurazione del principio
di competenza finanziaria potenziata;
• nuovi schemi di bilancio (a carattere autorizzatorio);
- Entro 150 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 126/2014 con DPCM saranno
individuati gli enti in sperimentazione. Per gli enti non in sperimentazione si applica la
vigente normativa
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CONTENUTI
 Quadro giuridico di riferimento
 L’armonizzazione contabile
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L'armonizzazione contabile
SISTEMI CONTABILI
OMOGENEI
COMUNI SCHEMI DI
BILANCIO
PRINCIPI CONTABILI
GENERALI E APPLICATI
NUOVA CLASSIFICAZIONE
DELLE SPESE
D.Lgs.
118/2011
PIANO DEI CONTI
INTEGRATO
NUOVA CLASSIFICAZIONE
DELLE ENTRATE
TRANSAZIONE
ELEMENTARE
BILANCIO CONSOLIDATO
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L'armonizzazione contabile
Principi
contabili
Principi contabili generali
Principi contabili applicati
Costituiscono i fondamenti
e le regole di carattere
generale cui deve
informarsi l’intero sistema
di bilancio
Specificano i singoli
istituti definiti
nell’ordinamento ed
identificano i corretti
adempimenti in coerenza
con le indicazioni generali
dei postulati
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L'armonizzazione contabile
PRINCIPI CONTABILI GENERALI
Ante D.Lgs. 118/2011
•
•
•
•
•
•
unità,
annualità,
universalità ed integrità,
veridicità,
pareggio finanziario
Pubblicità
In aggiunta, convenzionalmente, i
principi dell'Osservatorio sulla
finanza e la contabilità degli Enti
locali
D.Lgs. 118/2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Annualità
Unità
Universalità
Integrità
Veridicità, attendibilità,
correttezza e comprensibilità
Significatività e rilevanza
Flessibilità
Congruità
Prudenza
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•
•
•
•
•
•
•
Coerenza
Continuità e costanza
Comparabilità e verificabilità
Neutralità
Pubblicità
Equilibrio di bilancio
Competenza finanziaria
“potenziata”
• Competenza economica
• Prevalenza della sostanza
sulla forma
L'armonizzazione contabile
PRINCIPI CONTABILI APPLICATI
Modificati a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 126/2014
•
principio della programmazione;
•
principio della competenza finanziaria;
•
principio della competenza economica;
•
principio del bilancio consolidato.
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L'armonizzazione contabile
COMUNI SCHEMI DI
BILANCIO
NUOVA CLASSIFICAZIONE
DELLE ENTRATE
NUOVA CLASSIFICAZIONE
DELLE SPESE
MISSIONI
Rappresentano
le
funzioni
principali e gli obiettivi strategici
perseguiti dalle amministrazioni
TIPOLOGIE
Natura delle entrate, nell’ambito di
ciascuna fonte di provenienza, ai
fini dell’approvazione in termini di
unità di voto.
PROGRAMMI
Rappresentano
gli
aggregati
omogenei di attività volte a
perseguire gli obiettivi definiti
nell’ambito delle missioni.
CATEGORIE
Oggetto dell’entrata nell’ambito
della tipologia di appartenenza
MACROAG GREGATI
Articolazione
dei
programmi,
secondo la natura economica
della spesa.
TITOLI
Fonte di
Entrate
provenienza
delle
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L'armonizzazione contabile
Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione
agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive
e passive (accertamenti e impegni)
Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a
entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando
l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a
scadenza.
• Momento in cui l’obbligazione diventa esigibile.
SCADENZA
• La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua
riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento.
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L'armonizzazione contabile
Competenza finanziaria “potenziata”
si distingue tra
momento di registrazione
dell’evento
momento di imputazione dell’evento
D.Lgs. 118/2011
D.Lgs. 118/2011
Revisione degli accertamenti
FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITÀ
Revisione degli impegni
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Nell’attuale ordinamento contabile delle amministrazioni pubbliche i due momenti coincidono
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L'armonizzazione contabile
PRINCIPIO
COMPETENZA
FINANZIARIA
"POTENZIATA"
Applicazione
immediata
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RIACCERTAMENTO
STRAORDINARIO
DEI RESIDUI ATTIVI E
PASSIVI
L'armonizzazione contabile
Riaccertamento
Straordinario dei residui
Art. 3, comma 7
Delibera di Giunta, previo parere dell’organo di revisione
economico-finanziario, contestualmente all’approvazione del
rendiconto 2014 (Approvato dall'Organo di indirizzo politico).
1
Cancellazione dei residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del
1° gennaio 2015. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali
l’obbligazione diviene esigibile.
2
Conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato e nella rideterminazione del risultato di
amministrazione al 1° gennaio 2015.
3
Variazione del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale in considerazione della cancellazione
dei residui.
4
Reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione è
esigibile. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo
esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico.
5
Accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.
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L'armonizzazione contabile
Residui attivi
Possono essere conservate le entrate accertate esigibili
nell’esercizio di riferimento ma non incassate
Residui passivi
Possono essere conservate le spese impegnate, liquidate
o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate.
Entrate accertate negli
esercizi pregressi esigibili
in esercizi futuri
Fondo Pluriennale
Vincolato
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Spese impegnate negli
esercizi pregressi liquidabili in
esercizi futuri
L'armonizzazione contabile
Residui attivi scaduti
Residui attivi non scaduti
Catalogazione dei residui attivi sulla base del loro grado
di esigibilità:
Costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (parte positiva).
Certi
Dubbia o
difficile
esigibilità
Entrate accertate
negli esercizi
pregressi esigibili
in esercizi futuri
Inesigibili
Fondo
Pluriennale
Vincolato
Insussistenti
Costituzione fondo crediti di
dubbia esigibilità
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L'armonizzazione contabile
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
GESTIONE
RESIDUI
Fondo cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE …. (A)
(2)
(1)
(+)
(-)
(=)
(-)
(=)
(+)
(-)
COMPETENZA
TOTALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(-)
0,00
(-)
0,00
(=)
0,00
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L'armonizzazione contabile
Eventuale
disavanzo
Disavanzo strutturale
Disavanzo tecnico
Incidenza della gestione dei
residui
Incidenza del Fondo
Pluriennale Vincolato
Il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, compreso il primo accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo
sufficiente a comprenderlo, è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l’anno nei primi tre
anni a decorrere dal 2015.
Il disavanzo tecnico può:
1) essere finanziato con le risorse dell’esercizio. A tal fine, la variazione di bilancio diretta a individuare la
copertura del disavanzo tecnico è approvata dal Consiglio.;
2) consentire l’approvazione del bilancio in disavanzo di competenza, in deroga al principio contabile
generale del pareggio, come previsto dall’articolo 3, comma 13.
Prof. Roberto Jannelli
L'armonizzazione contabile
PRINCIPIO COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA
Fondo
pluriennale
vincolato
Fondo crediti
dubbia
esigibilità
Prof. Roberto Jannelli
L'armonizzazione contabile
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
SALDO
FINANZIARIO
• Obbligazione giuridicamente
perfezionata
• risorse già accertate;
• destinate al finanziamento di obbligazioni
passive dell’ente già impegnate;
• esigibili in esercizi successivi a quello in
cui è accertata l’entrata.
• Garantisce la copertura di tali spese negli
esercizi in cui l’obbligazione giunge a
scadenza
Il “fondo” agirà “a regime” quale contenitore di poste finanziarie che metteranno in evidenza
la differenza, sempre positiva, tra le fonti di finanziamento acquisite con specifica destinazione
ed il relativo momento di utilizzo quando questo viene posticipato nell’esercizio o negli esercizi
successivi.
Prof. Roberto Jannelli
L'armonizzazione contabile
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate interamente e deve
essere effettuato un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità
Deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel
corso dell’esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della
predisposizione del bilancio di previsione è necessario:
MISSIONE Fondi e Accantonamenti 
ISCRIZIONE
STIMA INIZIALE
PROGRAMMA Fondo crediti di dubbia esigibilità
Stima percentuale delle
somme storicamente
riscosse rispetto alle somme
accertate
Prof. Roberto Jannelli
L'armonizzazione contabile
Fondo crediti di dubbia esigibilità
INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE
La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di
scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.
Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:
Trasferimenti
da altre
amministrazioni
pubbliche
Crediti assistiti
da fidejussione
Entrate
tributarie che,
sulla base dei
nuovi principi
sono accertate
per cassa
Con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede
all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota
integrativa al bilancio
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L'armonizzazione contabile
Le Regioni e gli enti locali adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di
contabilità economico - patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il
profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale (art 2, comma 1, D.Lgs 118/2011
modificato dal D.Lgs. 126/2014).
Rilevazione unitaria dei fatti gestionali
Contabilità
Finanziaria
Funzione
autorizzativa
Finalità
principale
Partita
semplice
Valutazione
economicità
Partita
doppia
Momento
topico
Bilancio
consuntivo
Bilancio
di
previsione
Valutazione
economicità
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Contabilità
Economico
Patrimoniale
L'armonizzazione contabile
L’integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale è favorita anche
dall’adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno
2011 n. 118, costituito dall’elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario
gestionale e dei conti economico-patrimoniali:
Art. 4
Implementazione di un comune piano dei conti integrato costituito
dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario
gestionale e dei conti economico-patrimoniali, tenuto conto comunque
della specificità dell’attività svolta.
Il piano dei conti integrato è definito in modo da consentire la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali.
Prof. Roberto Jannelli
L'armonizzazione contabile
• Il piano dei conti integrato è costituito da:
• Piano dei conti finanziario;
• Piano dei conti economico;
• Piano dei conti patrimoniali;
• Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e, ove
previsti, con gli articoli, è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione gli enti
territoriali in contabilità finanziaria fanno riferimento anche al quinto livello del piano dei conti.
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L'armonizzazione contabile
Art. 9
Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce lo
strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione,
gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire
informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di
realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti
interessati al processo di decisione politica, sociale ed economicofinanziaria.
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L'armonizzazione contabile
Il complesso normativo alla base della riforma contabile amplia e integra tra loro l’insieme dei
sistemi contabili attualmente in uso nelle amministrazioni pubbliche:
• CO.FI.:
la
contabilità
finanziaria,
detta
anche
“autorizzatoria”, rimane la contabilità centrale nella Pubblica
Amministrazione con nuove sfumature e integrazioni
rispetto alla versione precedente.
• CO.CASSA: viene reintrodotta la contabilità di cassa che
diviene uno strumento centrale per la verifica della
sostenibilità finanziaria degli enti pubblici.
• CO.GE.: la contabilità economico patrimoniale assume un
ruolo fondamentale per quanto concerne il consolidamento
dei conti tra l’ente e i propri organismi controllati/partecipati.
Sistema
informativo
• CO.AN.: la contabilità analitica diviene fondamentale al fine
regionale
di poter definire il costo dei servizi erogati dalle
amministrazione pubbliche.
• CO.FLUSSI: detta anche SIOPE, rappresenta il sistema
contabile che, a livello macroecomico, cataloga la spesa
pubblica per destinazione.
• CO. EU.: i sistemi contabili degli enti pubblici devono
CO. FLUSSI
raccordarsi con la contabilità dell’Unione Europea secondo
la codifica del COFOG.
• CO. CITT.: la riforma prevede un sistema contabile
specifico per il cittadino che permetta di leggere i bilanci
Sistemi contabili derivati
secondo modalità più accessibili.
Prof. Roberto Jannelli
L'armonizzazione contabile
SISTEMA PARALLELO
SISTEMA
DI
TENUTA DELLE
SCRITTURE
CONTABILI
AFFIANCAMENTO AD UN SISTEMA DI RILEVAZIONE
DEI FATTI DI GESTIONE IN TERMINI FINANZIARI DI UN
SISTEMA DI DOPPIA E SEPARATA RILEVAZIONE CHE
ANALIZZI, PER CIASCUN FATTO, SIA L’ASPETTO
STRETTAEMNTE
FINANZIARIO
SIA
L’ASPETTO
EOCNOMICO FINANZIARIO
SISTEMA DERIVATO
RETTIFICA
DELLE
SCRITTURE
FINANZIARIE
A
CONSUNTIVO ATTRAVERSO L’INTRODUZIONE DEFLI
ELEMENTI
PiÙ
STRETTAMENTE
ECONOMICI
MANCANTI, ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI UN SISTEMA
DI “CONCILIAZIONE”
SISTEMA INTEGRATO
INTRODUZIONE DI UN SISTEMA DI CONTABILITÀ
INTEGRATO, TALE DA EVIDENZIARE LA DUPLICE
RILEVAZIONE, ATTRAVERSO L’ANALISI DEI SINGOLI
FATTI SECONDO IL DIVERSO ASPETTO
Prof. Roberto Jannelli
L'armonizzazione contabile
BILANCIO
CONSOLIDATO
PUBBLICO
IAS 27, IAS
28 e IAS 31
Prof. Roberto Jannelli
L'armonizzazione contabile
Ai fini della redazione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica è possibile
distinguere le seguenti fasi:
Definizione area di consolidamento
Fase
Prelimin
are
Omogeneità dei sistemi dei valori di
gruppo
Data
Moneta di conto
Schemi di bilancio
Criteri di valutazione
Le teorie e i metodi di consolidamento
Fase
Tecnica
Bilancio
consolidato
Assestamento della partecipazione
Elisione valori infragruppo e margini
infragruppo non ancora realizzati
Aggregazione dei valori dell’attivo e passivo dei
bilanci delle aziende coinvolte nel consolidato
Valutazione delle partecipazioni in società
collegate e joint venture
Prof. Roberto Jannelli
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Relazione a cura del dott. prof. Roberto JANNELLI.