Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Sezione di Pordenone
·· --·- ···-- ·--· -·
IQ3PN
Vademecum
IV3EHH -2004
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Indice documentazione
Descrizione documentazione
Pag.
Info
1
Band-plan HF – VHF – UHF - Ponti ripetitori in Friuli Venezia Giulia
2
Statuto A.R.I.
Soci
Patrimonio
Votazioni, delibere, assemblee
Probiviri
Rappresentanza e firma
Sezioni e Comitati Regionali
Disposizioni finali
Disposizioni transitorie
3
3
5
6
7
8
8
9
9
Regolamento di attuazione statuto A.R.I.
11
Regolamento di Sezione A.R.I. Pordenone
18
Indice Regolamento di Sezione A.R.I. Pordenone
23
D.l n. 259 1/08/2003
Titolo I – Disposizioni generali e comuni
Titolo II - Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico
Titolo III - Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato
Capo VII Radioamatori
Titolo IV - Tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica
Titolo V - Impianti radioelettrici
Titolo VI - Disposizioni finali
24
25
29
37
44
46
47
52
Allegati al codice
Titolo I - Disposizioni di carattere generale
Titolo II - Contributi amministrativi per autorizzazioni generali con concessione del diritto
d’uso delle frequenze
Capo I - Attività radioamatoriale
Modifiche all'allegato 26 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente
l'adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio della attività
radioamatoriale. (G.U. n. 196 del 24-8-2005)
Sub allegato A (Art. 1, comma 2, dell’allegato 26 – rif. Art. 135 del Codice)
dichiarazione inizio attività
Sub allegato A1 (Art. 1, dell’allegato 26) rinnovo autorizzazione generale
Sub allegato B - Attestato autorizzazione generale stazione di radioamatore classe A
Sub allegato C - Attestato autorizzazione generale stazione di radioamatore classe B
Sub allegato D – Programma d’esame per il conseguimento della patente di
radioamatore
Sub allegato E – Certificato HAREC CEPT T/R 61-02
Sub allegato F – Richiesta attestato SWL
Sub allegato G – Attestato attività di ascolto SWL
Sub allegato H – Richiesta installazione stazione ripetitrice del servizio radioamatore
e scheda tecnica della stazione
Richiesta nominativo per stazione di radioamatore (art.139, D.L. 259/03)
-i-
54
56
57
59
65
66
67
68
69
70
77
79
80
81
83
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Richiesta nominativo per stazione di radioamatore (art.139, D.L. 259/03) F.V.G.
Richiesta cambio nominativo ex classe B ( art. 3 D.M. 21.07.05)
Dichiarazione inizio attività radioamatoriale (art.104 D.L. 259/03) F.V.G.
Richiesta attestato di Autorizzazione Generale F.V.G.
Richiesta rinnovo autorizzazione generale stazione di radioamatore (art.1, comma 3
allegato n. 26 D.L. 259/03) F.V.G.
Dichiarazione inizio attività radioelettrica in banda cittadina (art.145 D.L. 259/03)
F.V.G.
Dichiarazione inizio attività radioelettrica utilizzo apparati PMR 446 da parte di
persone fisiche (art.107 comma 10, D.L. 259/03) F.V.G.
Comunicazione cambio di residenza radioamatore F.V.G.
Domanda di ammissione agli esami per patente di stazione di radioamatore F.V.G.
Domanda di rilascio della patente di radioamatore senza esami F.V.G.
Note licenza e autorizzazioni
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Servizio QSL
95
Prefissi ITU
97
Indirizzi QSL Bureau
100
Paesi DXCC
104
Assegnazione prefissi Italiani
112
Paesi CEPT
113
Paesi non CEPT ma che adottano la raccomandazione CEPT
115
IRC
116
QSL (modalità di compilazione ed uso)
118
LOG (quaderno di stazione)
120
Esempio LOG di stazione
121
- ii -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Sezione A.R.I. di Pordenone
Info
Anno costituzione : 1959
Sede sociale : Via Molinari 35 (polisportivo comunale di Pordenone)
Riunioni : tutti i giovedì non festivi dalle ore 21,00 alle 23,00
Riunione informativa ai soci : il primo giovedì non festivo del mese
Recapito postale : Sezione A.R.I. Pordenone, casella postale 1, 33170 Pordenone PN
Pagina WEB : www.ari-pordenone.it
Indirizzo E-Mail : [email protected]
-1-
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Frequenze assegnate al servizio Radioamatore in Italia
HF BANDPLAN
Legenda: CW =
SSB -
Freq. =Mhz
160 mt. In uso : esclusivo
1,830==========1,840-------------------1,850
80 mt. In uso : secondario
3,500==========3,600------------------------------------------------------------------3,800
40 mt. In uso : esclusivo
7,000==========7,040----------------------------------------------7,200
30 mt. In uso : secondario
10,100=========10,150
20 mt. In uso : esclusivo
14,000==========14,100----------------------------------------------------------------------14,350
17 mt. In uso : esclusivo
18,068==========18,100-------------------------------18,1680
15 mt. In uso : esclusivo
21,000==========21,150---------------------------------------------------------------------------------21,450
12 mt. In uso : esclusivo
24,890==========24,920-----------------------------24,990
10 mt. In uso : esclusivo
28,000===============28,300------------------------------------------------------------------------------------29,700
VHF-UHF BANDPLAN
6 mt. In uso : secondario
50,000==========50,100----------------------------------------------------------------------51,000
2 mt. In uso : esclusivo
144,000==========145,000-------------------------146,000
70 cm In uso : secondario
430,000----------------------434,000
23 cm. In uso : secondario
1240,000----------------------1245,000
non assegnata
non assegnata
435,000--------------------------------------438,000
1267,000----------------------------------1298,000
Ponti ripetitori nel Friuli Venezia Giulia
Ripetitore
Nominativo
Banda
Località
R0
R1A
R2A
R3A
R5
R6
R7
RU1
RU3
RU5
RU6
RU7
RU8
RU9
IR3L
IR3N
IR3Q
IR3O
IR3K
IR3H
IR3M
IR3UP
IR3UJ
IR3UD
IR3UW
IR3UE
IR3UAB
IR3--
vhf
vhf
vhf
vhf
vhf
vhf
vhf
uhf
uhf
uhf
uhf
uhf
uhf
uhf
Muggia
Torreano di Cividale
Tarvisio
Enemonzo
Bordano
Aviano
Maniago
Maniago
Sagrado
Caneva
Aviano
Reana del Roiale
Tolmezzo
Trieste
Provincia
-2-
TS
UD
UD
UD
UD
PN
PN
PN
GO
PN
PN
UD
UD
TS
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Associazione Radioamatori Italiani
eretta in Ente Morale con DPR 10 gennaio 1950 n. 368 Via Domenico Scarlatti, 31 - 20124 Milano
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE A.R.I.
approvato con D.P.R. il 24 novembre 1977 nr. 1105
ART. 1
L'associazione Radiotecnica Italiana A.R.I. sorta il 01 gennaio 1927 dalla fusione dell'Associazione Dilettanti
Radiotecnici Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano, acquista la denominazione di Associazione Radioamatori
Italiani A.R.I.
ART. 2
L'associazione ha sede legale ed amministrazione in Milano.
ART. 3
Scopi dell'associazione sono:
a) riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i radioamatori;
b) assistere, con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo mediante apposita regolamentazione, i
titolari di stazione di ascolto (SWL), nonché tutti coloro che si interessano ai problemi radiantistici ed
eventualmente alle attività collaterali;
c) dare incremento agli studi scientifici in campo radiantistico promuovendo esperimenti e prove;
d) costruire organo di collegamento fra i Soci e la pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che concerne la
disciplina dell'attività radiantistica;
e) tutelare gli interessi dei Soci nei confronti di Enti similari ed assisterli nei rapporti con la pubblica
Amministrazione;
f) mantenere relazioni con analoghe associazioni estere e specialmente con la I.A.R.U. (International Amateur Radio
Union) dalla quale l'A.R.I. è filiazione per l'Italia;
g) costituire centri di Informazioni tecniche a disposizione dei propri soci;
h) distribuire ai Soci l'Organo Ufficiale dell'Associazione.
ART.4
L'Associazione è apolitica ed aconfessionale.
SOCI
ART.5
L'Associazione è composta da Soci Effettivi, Juniores ed Onorari. Tranne quest'ultimi, essi sono tenuti a versare alla
Segreteria Generale, entro il periodo stabilito, una quota annuale che, per ogni anno, sarà stata fissata da Consiglio
Direttivo e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente. Il versamento della quota annuale, effettuato
entro il termine di cui sopra, non dà diritto a fruire dei servizi arretrati. Una parte della quota annuale costituisce la
quota di sezione che, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, sarà attribuita dall'A.R.I. alla Sezione competente
tramite il rispettivo Comitato Regionale al quale ne spetterà una percentuale stabilita dal Comitato Regionale medesimo
per le proprie spese di gestione.
ART.6
I Soci Effettivi sono le persone fisiche di ineccepibile moralità che abbiano raggiunto la maggiore età, che godano dei
diritti civili e che abbiano conseguita la licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatori, sempre che tale
licenza non sia stata definitivamente revocata per cause imputabili alla condotta del titolare.
I Soci Effettivi facenti parte di un medesimo nucleo familiare possono richiedere di versare la quota stabilita per i soci
Juniores pur conservando i diritti sociali. Il nucleo familiare riceve in tal caso un solo fascicolo dell'Organo Ufficiale
per ogni numero distribuito.
ART.7
I Soci Juniores sono le persone fisiche che pure di ineccepibile moralità che, trovandosi nelle stesse condizioni
soggettivi dei Soci Effettivi, non abbiano tutta via la maggiore età. Essi sono tenuti a pagare la metà della quota stabilita
per i Soci Effettivi, non prendono parte alle votazioni e non possono essere eletti nelle cariche sociali; la loro domanda
di ammissione dovrà essere validamente sottoscritta. Per il resto essi hanno gli stessi diritti dei Soci Effettivi
-3-
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
ART.8
I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo per speciali benemerenze e come tali non hanno obbligo di versare
alcuna quota. Essi non prendono parte alle votazioni e non possono essere eletti alle cariche associative, a meno che non
siano già Soci Effettivi.
ART. 9
La domanda di ammissione a Soci deve essere indirizzata per iscritto alla Presidenza dell’A.R.I..
Essa dovrà essere controfirmata da due Soci presentatori e contenere l’esplicita dichiarazione, da parte del richiedente,
di uniformarsi alle disposizioni e regolamenti in materia radiantistica nonché alle norme statutarie ed alle deliberazioni
degli organi direttivi dell’A.R.I.. La domanda, accompagnata dalla quota associativa annuale e da una quota di
immatricolazione che per ogni anno sarà fissata dal Consiglio Direttivo, dovrà essere inoltrata tramite la Sezione
competente la quale, mediante il proprio organo appositamente designato dal Regolamento interno, vi apporrà il parere
che, se negativo, dovrà essere motivato. Il nome dell’aspirante Socio dovrà essere pubblicato sull’Organo Ufficiale per
eventuali opposizioni ed il Consiglio direttivo dell’A.R.I. non potrà quindi deliberare sulla domanda che un mese dopo
tale pubblicazione.
ART. 10
La deliberazione del Consiglio Direttivo dell’A.R.I. sull’ammissione o meno dell’aspirante socio è definitiva ed
inappellabile; in caso di mancata ammissione, il Consiglio stesso non ha l’obbligo di indicarne il motivo. In
quest’ultimo caso al richiedente saranno restituite la domanda e la quota versata, franche di spese, per lo stesso tramite
d’inoltro.
ART. 11
Salvo le eccezioni previste dal presente Statuto, i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto :
a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di sezione che per referendum;
b) a ricevere la tessera sociale ed a fregiarsi con il distintivo sociale;
c) a ricevere l’Organo Ufficiale dell’A.R.I.;
d) a servirsi della biblioteca dell’A.R.I. nonché dei centri di Informazioni Tecniche secondo le norme stabilite dagli
appositi regolamenti;
e) di usufruire delle facilitazioni eventualmente conseguite dall’A.R.I.;
f) a consultare lo schedario bibliografico;
g) ad usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’A.R.I.
ART. 12
La qualità del Socio dell’A.R.I. si perde per recesso o per esclusione:
a) per recesso: il Socio può in qualsiasi momento recedere dall’Associazione.
Perché possa avere effetto con l’anno successivo, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno alla segreteria Generale del’A.R.I. non oltre il 30 novembre.
Trascorso il termine suddetto, il Socio recedente è tenuto a corrispondere le ulteriori annualità.
b) per esclusione: il Consiglio direttivo può in ogni momento procedere alla esclusione del Socio per morosità o per
gravi motivi, sentito il Comitato Regionale competente, e può immediatamente deliberare la sospensione cautelativa
dei diritti sociali. Nei casi di esclusione per gravi motivi, la deliberazione consigliare, per essere valida, dovrà
riportare la maggioranza prescritta dal comma 3 del successivo Art. 26. Se l’esclusione avviene per morosità, il
Consiglio ha diritto di procedere contro l’ex Socio per il pagamento dell’annualità in corso. Il Socio moroso è
comunque tenuto a corrispondere le quote sociali fino al regolare recesso o fino alla data della esclusione; in ogni
caso egli perde la sua qualità di Socio dopo due anni di morosità continuata. Se l’esclusione avviene per gravi motivi,
sono restituiti all’ex Socio tanti dodicesimi della quota annuale quanti sono i mesi che ancora restano alla chiusura
per l’anno in corso.
ART. 13
Per fatti di minor gravità il Consiglio Direttivo, sempre sentito il Comitato Regionale competente ed assunte quelle
informazioni che riterrà, ha la facoltà di sospendere con delibera non impugnabile ed a suo insindacabile giudizio il
Socio dall’esercizio dei suoi diritti sociali per un periodo non superiore a sei mesi.
ART. 14
Nel caso di applicazioni delle sanzioni di cui al precedenti Art. 12, lettera b ed Art. 13, il Consiglio Direttivo, ove lo
ritenga opportuno, può rendere di pubblica ragione i motivi del provvedimento.
-4-
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
ART. 15
Ogni socio ha diritto di reclamare verso il Consiglio direttivo contro l’ammissione di un Socio o contro la permanenza
nell’associazione di una persona che egli ritenga incompatibile con i fini dell’A.R.I. o priva dei requisiti necessari. Non
è consentito reclamo contro le delibere del Consiglio Direttivo che non ammettano un nuovo Socio, ne sospendano o ne
escludano uno già Socio
PATRIMONIO
ART. 16
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalla biblioteca ;
b) dalle donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente fatti da Soci o da terzi.
Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale vanno al fondo riserva, l’Assemblea può però deliberare il loro
investimento per l’accrescimento del patrimonio sociale.
ART. 17
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio Sindacale.
ART. 18
Le assemblee Generali sono composte da due delegati per ogni regione, secondo l’ordinamento amministrativo dello
Stato, che votano secondo quanto disposto dagli Art. 40 e 53; le Assemblee Generali possono essere Ordinarie o
Straordinarie
ART. 19
L’Assemblea Generale Ordinaria è convocata una volta all’anno per una data che normalmente non sarà posteriore al 30
aprile.
ART. 20
L’assemblea Generale Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od i Sindaci lo ritengono
opportuno, oppure quando ne sia stata fatta motivata richiesta da tante Delegazioni Regionali che rappresentino almeno
un terzo dei Soci Effettivi o direttamente da un decimo dei Soci effettivi stessi, in regola con il pagamento delle quote.
ART. 21
Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta la località di convocazione delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.
ART. 22
La sede e la data dell’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, con il relativo ordine del giorno, saranno comunicate
ai delegati Regionali almeno trenta giorni prima della data fissata dell’Assemblea. Le Delegazioni regionali che
desiderino presentare proposte da inserire all’ordine del giorno, devono far pervenire il relativo testo scritto alla
Segreteria Generale con congruo anticipo.
ART. 23
All’Assemblea Generale Ordinaria devono essere sottoposti :
a) la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento economico e sul funzionamento dell’Associazione;
b) il bilancio Consuntivo del precedente anno solare ed il preventivo dell’anno in corso;
c) la relazione del Collegio Sindacale;
d) i provvedimenti di scioglimento delle Sezioni, eventualmente deliberati dai Comitati Regionali ed impugnati dalle
Sezioni interessate;
e) gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo, sia dal Collegio dei Sindaci, sia dalle Delegazioni
Regionali, ed iscritti all’Ordine del giorno ai sensi del precedente Art. 22.
ART. 24
Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri, di cui 8 eletti per referendum (Art. 33 e segg.) fra i Soci Effettivi in
regola con il pagamento della quota ed uno nominato dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni. Quest’ultimo
membro è esonerato da ogni eventuale obbligo di cauzione e non impegna la responsabilità dello Stato nei confronti di
chicchessia. Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge tra i propri membri un Presidente, due Vice Presidenti, un
-5-
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Segretario Generale, un Vice Segretario Generale ed un Cassiere. I componenti del Consiglio Direttivo non possono
ricoprire alcuna carica nella organizzazione periferica dell’associazione.
ART. 25
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per Legge o per Statuto non siano esclusiva competenza
dell’Assemblea.
ART. 26
Per la validità del Consiglio è richiesta la presenza di almeno 5 membri, nessuna adunanza sarà validamente costituita
se non sarà presieduta dal Presidente (o, in sua assenza, da un Vice Presidente) con l’assistenza del Segretario Generale
(o, in sua assenza, del Vice Segretario Generale ). Le delibere, eccettuate quelle di cui al comma successivo, saranno
valide se prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o del Vice Presidente che lo
sostituisce. In nessun caso possono essere adottate deliberazioni che non abbiano riportato almeno quattro voti
favorevoli. Le delibere di esclusione dei Soci per gravi motivi di cui all’Art. 12, lettera b), per essere valide dovranno
sempre essere approvate con almeno sette voti favorevoli. Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto
sommario verbale e le deliberazioni prese saranno pubblicate nell’Organo Ufficiale. Ciascun Consigliere intervenuto ha
diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
ART. 27
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di tre mandati
consecutivi. In caso di vacanza e fino ad un massimo di due Consiglieri, il Consiglio Direttivo può sostituirli ricorrendo
all'istituto della cooptazione, che dovrà essere esercitata nell'ambito dei candidati non eletti alle ultime elezioni, oppure
indicendo apposite elezioni per colmare i vuoti. (1) I Consiglieri così nominati durano in carica sino allo scadere del
triennio in corso. Le elezioni devono però essere senz'altro indette qualora i Consiglieri venuti a mancare siano più di
due. In tal caso i Consiglieri chiamati eventualmente in precedenza dal Consiglio decadono; essi possono però essere
confermati con referendum.
ART. 28
I Sindaci sono eletti per referendum un numero di tre effettivi e due supplenti fra i Soci aventi i requisiti richiesti per i
Consiglieri
ART. 29
Ai Sindaci spetta il controllo generale sulla Amministrazione dell’ente e sulle votazioni a referendum; in particolare essi
controllano l’organizzazione dei referendum e lo scrutinio dei voti. I Sindaci non possono ricoprire alcuna carica
nell’organizzazione periferica dell’Associazione.
ART. 30
I Sindaci durano anch’essi in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di vacanza di un Sindaco i due rimasti in
carica provvedono a sostituirlo con uno dei Sindaci supplenti, il quale durerà in carica sino allo scadere del triennio in
corso.
ART. 31
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l’esecuzione di
eventuali particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo; tuttavia questi, sentito il parere del
Collegio Sindacale, può deliberare una remunerazione per quei consiglieri investiti di particolari incarichi di direzione
amministrativa o tecnica. Il Consiglio Direttivo può deliberare che siano altresì rimborsate, in tutto od in parte, le spese
vive sostenute da coloro che devono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo od alla Assemblea Generale, dai
Sindaci nonché le spese di rappresentanza della Presidenza.
VOTAZIONE E DELIBERE - ASSEMBLEE ART. 32
Le votazioni avvengono in assemblea o per referendum.
ART. 33
a) Le votazioni per la nomina degli otto membri del Consiglio Direttivo di cui all’Art. 24 e per la nomina dei Sindaci,
sia Effettivi che Supplenti di cui all’Art.28, per la revisione o modifica del presente statuto, per lo scioglimento
dell’Associazione, per la disposizione del capitale, nonché per la adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale
-6-
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
importanza per l’Associazione debbono avvenire per referendum personale, segreto e diretto tra tutti i Soci Effettivi,
in regola con il pagamento delle quote ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali.
b) tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo possono essere prese dall’assemblea Generale,
formata dalle delegazioni regionali di cui all’Art.18.
ART.34
Le votazioni per referendum sono indette o dal Consiglio Direttivo o su voto dell’Assemblea Generale, nel quale ultimo
caso il Consiglio dovrà indire il referendum entro trenta giorni dal voto assembleare. All’uopo il Consiglio trasmette a
tutti i Soci aventi il godimento di tutti i diritti sociali apposita scheda sotto il controllo del Collegio dei Sindaci.
ART. 35
Il giorno di chiusura per la votazione per referendum dovrà essere fissato non prima del venticinquesimo giorno dalla
data del timbro postale di spedizione dell’ultima scheda.
ART. 36
Entro il termine così fissato, i soci faranno pervenire alla Segreteria Generale od ai recapiti stabiliti dal Collegio dei
Sindaci la scheda con il loro voto.
ART. 37
A maggior garanzia della votazione per referendum., i Sindaci hanno la più ampia facoltà nello stabilire le modalità di
compilazione della scheda, del relativo invio ai Soci e dello scrutinio dei voti. I Sindaci, in queste operazioni di
sorveglianza e di scrutinio, possono farsi assistere da uno o più Soci ; in ogni caso deve essere consentito a qualsiasi
Socio, che si presenti spontaneamente, di presenziare alle operazioni di scrutinio.
ART. 38
Il risultato delle votazioni obbliga tutti i Soci.
ART. 39
Le Assemblee Generali, siano esse Ordinarie che Straordinarie, sono di norma presiedute dal Presidente del Consiglio
Direttivo o da un Vice Presidente, ed in esse funge da segretario il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale,
ma l’Assemblea ha facoltà di scegliersi a Presidente qualsiasi delegato intervenuto.
ART. 40
In prima convocazione l’Assemblea Generale potrà deliberare con l’intervento di almeno la metà delle delegazioni
regionali che rappresentino almeno cinquanta per cento più uno dei Soci Effettivi. Per la seconda convocazione sarà
sufficiente l’intervento di almeno un terzo delle Delegazioni Regionali che rappresentino almeno il trenta per cento più
uno dei Soci Effettivi. Le deliberazioni saranno valide in ogni caso quando riportino il voto favorevole delle
maggioranza delle delegazioni regionali presenti, che abbiano insieme anche la maggioranza dei Soci Effettivi
rappresentati da tutte le delegazioni intervenute.
ART. 41
Occorrendo, l’Assemblea nomina di volta in volta gli scrutatori per le votazioni assembleari.
ART. 42
Le votazioni assembleari avvengono con le modalità che l’assemblea di volta in volta deciderà.
ART. 43
In ogni caso le delibere sociali, siano esse prese in Assemblea o per referendum, devono essere pubblicate sull’Organo
Ufficiale dell’Associazione. Tuttavia il Consiglio, in caso d’urgenza, ne può dare anticipata comunicazione ai Soci
mediante invio per posta di circolari ai singoli od eventualmente ai soli Comitati Regionali ed alle Sezioni.
PROBIVIRI
ART. 44
Al fine di dirimere eventuali gravi divergenze fra Soci o fra Sezioni, su richiesta di un Socio o di una Sezione
interessata può essere nominato dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Regionale Competente un Collegio di Probiviri
composto da tre membri, scelti tra i Soci che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e che siano iscritti all’A.R.I.
da almeno dieci anni. Il più anziano dei membri è il Presidente di diritto.
-7-
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
ART. 45
Il collegio dei Probiviri si riunisce ed istruisce la vertenza con le modalità che riterrà più opportune. Il lodo probivirale
deve sempre essere ispirato ai fini conciliativi; esso è vincolativo per tutte le parti interessate ed inappellabile. Il lodo,
redatto in forma scritta, sarà depositato in originale presso la Segreteria Generale nonché presso il Comitato Regionale
competente, il quale ultimo curerà la trasmissione di copia del lodo a tutti gli interessati nel più breve tempo possibile. Il
lodo è segreto; potrà esserne però data pubblicazione dalla Segreteria Generale su richiesta scritta di tutti gli interessati.
ART. 46
Poiché la nomina dei probiviri è eminentemente onorifica, i Soci che accettino la nomina stessa esplicano l’incarico
gratuitamente anche per quanto riguarda le spese vive che dovessero incontrare per l’incarico stesso.
RAPPRESENTANZA E FIRMA
ART. 47
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l’Associazione ed a lui è devoluta la firma sociale. Firma libera, in
assenza del Presidente, ha anche il Segretario Generale. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie
attribuzioni ad uno o più dei propri membri per la direzione amministrativa della gestione o per altri incarichi tecnici,
determinando i limiti della delega. Per gli atti di ordinaria amministrazione, che non implichino alcuna responsabilità di
fronte a terzi, il Presidente, sotto la sua personale responsabilità, può delegare la firma a uno o più Consiglieri e ad un
Segretario Amministrativo. Lo stesso Presidente può delegare la firma al cassiere - liberamente o congiuntamente alla
sua - nei confronti di banche, presso le quali il Consiglio riterrà di depositare i fondi sociali.
ART. 48
Nessuna obbligazione, di nessun genere, può essere assunta di fronte a terzi che non sia stata debitamente e previamente
autorizzata dal Consiglio Direttivo, autorizzazione che dovrà risultare da regolare delibera. In nessun caso il Consiglio
Direttivo può autorizzare l’assunzione di alcuna obbligazione cambiaria.
ART. 49
I verbali di assemblea saranno firmati dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea stessa e dagli eventuali scrutatori.
I verbali di scrutinio per le votazioni ad referendum saranno firmati dai Sindaci. I verbali del Consiglio Direttivo
saranno firmati da chi presiede il Consiglio e da chi funge da Segretario.
SEZIONI E COMITATI REGIONALI
ART. 50
Per provvedere al raggruppamento dei Soci in sede periferica, possono essere costituite Sezioni A.R.I. secondo quanto
previsto dall’Art. 52 del presente Statuto. Tutti i Soci devono necessariamente far parte di una Sezione della Regione in
cui essi hanno l’abituale domicilio. I Soci della Sezione, oltre al versamento della quota sociale, comprensiva - ai
termini dell’Art. 5, ultimo comma - della quota della Sezione stessa, possono volontariamente versare contributi
straordinari alla Sezione di competenza. Le Sezioni fanno capo al Comitato Regionale costituito nella Regione in cui
esse hanno sede; le Sezioni, secondo le direttive impartite dai Comitati Regionali, possono darsi un regolamento
interno, che dovrà essere approvato dai Comitati Regionali stessi.
ART. 51
I Comitati regionali sono formati dai rappresenti delle sezioni della Regione ed hanno la più ampia autonomia
regolamentare. In particolare, essi provvedono, con propria deliberazione, a stabilire le norme più opportune per la
propria costituzione interna e per il proprio funzionamento; tali norme dovranno essere sottoposte all’approvazione
dell’Assemblea generale di cui all’Art.18 ed in armonia con il presente Statuto.
ART. 52
I Comitati Regionali estendono la propria competenza su tutto il territorio della Regione per quanto attiene alla
costituzione, funzionamento, attività, estinzione e scioglimento delle Sezioni; risolvono ogni tipo di divergenza tra Soci
e tra Sezioni e, secondo le direttive dell’A.R.I., cooperano per il miglior sviluppo dell’associazione e per il
conseguimento degli scopi sociali. Per esercizio di tali funzioni i Comitati Regionali si danno un proprio regolamento
che, come le norme di cui all’Art.51, dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea Generale di cui all’Art.18
ed in armonia con il presente Statuto.
-8-
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
ART. 53
I Comitati Regionali provvedono inoltre a nominare i propri delegati alla Assemblea Generale dell’A.R.I.; tale nomina
deve essere immediatamente comunicata alla Segreteria Generale. Le delegazioni Regionali intervengono alle
assemblee dell’A.R.I. in rappresentanza dei Soci Effettivi appartenenti alle Sezioni sulle quali rispettivi Comitati
Regionali hanno competenza, con tanti voti quanti sono i Soci Effettivi in possesso di tutti i diritti sociali nelle rispettive
Regioni.
ART. 54
La costituzione dei Comitati Regionali le norme per la loro costituzione interna ed il loro funzionamento di cui
all’Art.51, i regolamenti di cui all’Art.52, devono essere comunicati alla Segreteria Generale dell’A.R.I. Eguale
comunicazione è dovuta per le nomine e le eventuali variazioni alle cariche dei Comitati Regionali ed a quelle relative
alle Sezioni.
ART. 55
Le deliberazioni dei Comitati Regionali e delle Sezioni non implicano in alcun caso responsabilità patrimoniale per la
Sede centrale.
ART. 56
I Comitati Regionali e le Sezioni possono avere un loro patrimonio.
ART. 57
L’Organo Ufficiale dell’A.R.I. è designato dal Consiglio Direttivo. A dirigere tale Organo il Consiglio designa uno dei
propri membri.
ART. 58
L’Organo Ufficiale deve pubblicare nel più breve termine e con precedenza su ogni altra pubblicazione - oltre alle
delibere assembleari e per referendum - i comunicati del Consiglio Direttivo e quelli del Collegio Sindacali. Avranno
valore di atti ufficiali dell’associazione soltanto i comunicati contenuti nell’Organo Ufficiale.
ART. 59
Per le comunicazioni alla stampa che, data la loro natura, non possono attendere un’apposita deliberazione del
Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso nomina un "Ufficio Stampa" composto dal Direttore dell’organo Ufficiale e due
membri del Consiglio. I componenti l’Ufficio Stampa devono uniformarsi alle direttive che in proposito saranno loro
date dal Consiglio e dovranno assumere piena responsabilità del loro operato.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 60
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’attivo netto sarà devoluto per intero a scopi analoghi a quelli
dell’Associazione stessa ed in conformità a questo riguardo sarà deliberato dall’Assemblea, escluso in ogni caso ogni
divisione di detto attivo tra i Soci.
ART. 61
Il presente Statuto, come i regolamenti relativi, sono obbligatori per tutti i Soci dell’A.R.I.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 62
Coloro che erano considerati godenti di tutti i diritti sociali all’approvazione del presente Statuto saranno considerati
Soci Effettivi anche se non in possesso di Licenza per l’esercizio di Stazione di radioamatore.
ART. 63
Qualora le Sezioni di una o più Regioni non riuscissero a costituire un proprio Comitato Regionale o non provvedessero
a nominare i propri Delegati di cui all’Art. 53 per le Assemblee Generali, ai fini del computo della maggioranza e dei
voti nelle assemblee stesse, la loro rappresentanza è delegata integralmente alla delegazione di quella regione il cui
capoluogo è geograficamente più vicino al capoluogo delle Ragione per la quale non è stato costituito il Comitato o
designata la relativa Delegazione Regionale.
-9-
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
ART. 64
Dopo l’approvazione del presente Statuto e per almeno due anni consecutivi, allo scopo di permettere la formazione
degli organi statutari previsti dagli Art. 51 e segg. e di verificare la funzionalità, in luogo dell’Assemblea Generale dei
Delegati Regionali di cui all’Art. 18 sarà convocata l’Assemblea Generale dei Delegati delle sezioni. Le Delegazioni
delle Sezioni saranno formate da due Rappresentanti per ogni sezione e da un Rappresentante per ogni Gruppo che
risultino costituiti all’entrata in vigore del presente Statuto. In tal caso in prima convocazione l’Assemblea Generale
potrà deliberare con l’intervento di almeno la metà delle Sezioni e Gruppi che rappresentino almeno il cinquanta per
cento più uno dei Soci Effettivi; in seconda convocazione sarà sufficiente l’intervento di almeno un terzo delle Sezioni e
Gruppi che rappresentino almeno il trenta per cento più uno dei Soci Effettivi. Le deliberazioni saranno valide in ogni
caso quando riportino il voto favorevole della maggioranza dei Delegati presenti, che abbiano insieme anche la
maggioranza dei Soci Effettivi rappresentati da tutte le Delegazioni intervenute.
1) Come da approvazione Prefettizia del 30 ottobre 2001.
- 10 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Regolamento di attuazione dello
Statuto Sociale dell'A.R.I.
Approvato dall'A.G. del 28 maggio 1988 e successive modificazioni
ART. 1 - Generalità
1.1 Il presente regolamento detta le norme di applicazione dello Statuto Sociale dell’A.R.I., approvato con D.P.R. 24
novembre 1977 nr. 1105. Il presente Regolamento vincola tutti i Soci dell’A.R.I. come previsto dall’Art. 61 dello
Statuto stesso.
1.2 Pur avendo l’associazione Sede legale e Amministrazione in Milano (art. 2 dello Statuto), l’assemblea Generale
può deliberare l’istituzione di un ufficio periferico di rappresentanza per il miglior conseguimento degli scopi
istituzionali di cui all’Art. 3 dello Statuto.
1.3 Il Consiglio Direttivo può avvalersi, per la gestione degli uffici di Sede, di una Segreteria Amministrativa con
compiti che vengono stabiliti dal Consiglio stesso.
ART. 2 - L’A.R.I. Radio Club
2.1 L’"A.R.I. Club SWL" istituito con delibera del Consiglio Direttivo del 15 aprile 1978 per il conseguimento dei
scopi sociali di cui all’Art. 3 comma b dello Statuto viene denominato "A.R.I. Radio Club", conservando il fine
statutario di "raggruppare ed assistere i titolari di stazioni di ascolto e tutti coloro che si interessano ai problemi
radiantistici e ad attività collaterali".
2.2 L’A.R.I. Radio Club viene disciplinato da un apposito Regolamento.
ART. 3 - Patrocinio, Affiliazione, Riconoscimento
3.1 L’A.R.I., promuove le iniziative di singoli Soci o gruppi, che si dedicano alle attività tecniche e culturali inerenti le
telecomunicazioni, l’elettronica, l’informatica ed attività affini. Con propria delibera il Consiglio Direttivo può
concedere ai predetti Soci o gruppi l patrocinio, l’affiliazione od il riconoscimento, secondo le seguenti norme.
a) Il patrocinio morale può essere concesso solo ad iniziative di carattere sociale, scientifico, culturale di notevole
rilievo, promosse da Comitati Regionali o da Sezione dell’A.R.I.: anche in quest’ultimo caso la richiesta dovrà
essere inoltrata per il tramite dei Comitati Regionali. Il patrocinio morale può essere concesso inoltre ad
iniziative di Enti sia Italiani che stranieri che abbiano, a giudizio del Consiglio Direttivo, un alto contenuto
scientifico o culturale. In nessun caso le finalità delle iniziative devono contrastare con i fini statutari
dell’A.R.I..
b) Il patrocinio tecnico può essere concesso ai Comitati Regionali e, tramite gli stessi, alle sezioni A.R.I. od ai
singoli radioamatori per iniziative nel campo della ricerca scientifica legata direttamente o indirettamente alle
telecomunicazioni. Il patrocinio tecnico può essere concesso inoltre a gruppi di Studio i cui membri devono
necessariamente essere Soci dell’A.R.I. o dell’A.R.I. Radio Club ed i cui scopi rientrino nei fini che l’A.R.I. si
propone, con particolare riguardo alla ricerca nel campo delle telecomunicazioni. E’ indispensabile, in
quest’ultimo caso, che le finalità del Gruppo non siano in concorrenza con quelle dell’A.R.I.. Il patrocinio
tecnico può essere anche a tempo definito.
c) L’affiliazione può essere concessa dall’A.R.I. a gruppi di studio, di lavoro, a radio-club di categoria, ad enti
con o senza personalità giuridica riconosciuta, ad associazioni di hobbisti e similari. E’ necessario, in questi
casi, chi i fini che i richiedenti si propongono abbiano relazione con le radiocomunicazioni o con l'elettronica e
che le finalità non contrastino o siano in concorrenza con quelle perseguita dall’A.R.I..
d) Il riconoscimento può essere concesso solo a gruppi, sezioni di categoria, formati da Soci A.R.I. o dell’A.R.I.
Radio Club che oltre ad avere un proprio regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell’A.R.I., con il
parere dei Comitati Regionali competenti, riconoscano palesemente di attenersi alla Statuto dell’A.R.I., alle
direttive dei Comitati Regionali competenti per territorio e del Consiglio Direttivo dell’A.R.I..
ART. 4 - Attività tecniche - Pubblicazioni
4.1 Al fine di promuovere ed incentivare gli studi e gli esperimenti nel campo radiantistico e nelle attività collaterali,
l’A.R.I., istituisce diplomi, certificati e premi per singoli Soci e per Sezioni, secondo i regolamenti che di volta in
volta vengono emanati dai Coordinatori dei vari settori di attività ed approvati dal Consiglio Direttivo.
4.2 L’A.R.I. favorisce inoltre lo studio delle tecniche di telecomunicazioni e dei relativi fenomeni, e per promuovere la
diffusione, può curare la stampa e concedere il Patrocinio alle pubblicazioni in detto campo.
ART. 5 - Fondo qualificativo
5.1 Il Consiglio Direttivo istituisce un Fondo Qualificativo A.R.I. nel quale affluiscono le eventuali quote volontarie
versate dai Soci a tal fine e le somme che il Consiglio Direttivo stesso crederà opportuno stanziare per gli scopi
statutari.
- 11 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
ART. 6 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione
6.1 Il Consiglio Direttivo dell’A.R.I. cura a livello nazionale i rapporti gli Enti Pubblici e Privati, specialmente con i
Ministeri tutori dell’attività radiantistica. Per il raggiungimento di tali scopi il Consiglio Direttivo può delegare uno
o più dei propri componenti od incaricare uno o più Soci, coadiuvati, se necessario, anche da esperti.
6.2 I Comitati Regionali, costituiti a norma dell’Art. 50 e seguenti dello Statuto sociale, provvedono con analoga
normativa nei propri regolamenti, per quanto attiene ai contatti con le Autorità Regionali della Pubblica
Amministrazione, secondo le direttive impartite dall’A.R.I. ed esercitano la rappresentanza a livello regionale.
Secondo le disposizioni dei Comitati, i Presidenti delle Sezioni A.R.I., costituite ai sensi egli Art. 50 e seguenti
dello Statuto Sociale nei capoluoghi di provincia, manterranno i rapporti, di norma, oltre che con i propri Comuni,
con le Autorità provinciali. Analogamente i Presidenti delle altre Sezioni li manterranno con le relative Autorità
Comunali.
6.3 I rappresentanti A.R.I., in seno alle Commissioni di esame (di cui all’Art.350, comma d del D.P.R. 29 marzo 1973,
nr.156) ed i loro sostituti saranno designati entro il 28 febbraio di ciascun anno dai Comitati Regionali competenti
per territorio; la Segreteria Generale provvederà a comunicare i nomi ai competenti organi del Ministero P.T.. In
difetto, la Segreteria Generale provvederà autonomamente alla designazione.
6.4 Ai Soci nominati a far parte delle suddette commissioni spetta unicamente il rimborso delle spese vive sostenute
per l’espletamento del mandato. Il Consiglio Direttivo delibera sulla congruità dei rimborsi suddetti, avendo
presente il numero delle sedute di ciascuna commissione e dei canditati esaminati, e provvede al pagamento.
ART.7 - A.R.I. Radio Comunicazioni Emergenza
7.1 Per fornire una coordinata partecipazione dei propri Soci ai servizi di telecomunicazione di emergenza, l’A.R.I. si
avvarrà delle strutture dell’A.R.I. Radio Comunicazioni Emergenza (2).
ART. - 8 Tutela dei Soci - Assicurazioni
8.1 Con opportune iniziative, l’A.R.I. assiste i Soci per facilitare l’espletamento delle pratiche burocratiche presso la
Pubblica Amministrazione, relative all’attività di radioamatore.
8.2 L’A.R.I. provvede, con opportuna polizza assicurativa, a coprire gli eventuali danni derivati a terzi dalle antenne
dei propri iscritti, come pure da quelle di proprietà degli iscritti all’A.R.I. Radio Club. Il relativo premio di
assicurazione è compreso nella quota sociale. L’assicurazione di cui al precedente capoverso può essere estesa
anche alle sezioni dell’A.R.I. titolari di una stazione di radioamatore o di autorizzazione all’ascolto; al tal fine,
l’importo da corrispondere è la stessa di quella che corrispondono i Soci ordinari familiari. Oltre la forma
assicurativa di cui al primo comma, l’A.R.I. può istituire per i propri Soci altre forme con modalità e con premi
agevolati. In ogni caso la copertura assicurativa è garantita solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota
sociale dell’anno in corso.
8.3 L’A.R.I. provvede, con opportuna polizza R.C.T. alla copertura assicurativa dei ponti ripetitori A.R.I. autorizzati
dal Ministero P.T. ed installati nel territorio nazionale.
8.4 L’A.R.I. istituisce un’apposita e congrua assicurazione per infortuni agli operatori impegnati in operazioni di
emergenza o di simulata emergenza.
ART. 9 - Rapporti con la I.A.R.U.
9.1 L’A.R.I. mantiene relazioni con omologhe associazioni straniere attraverso un incaricato nominato dal Consiglio
Direttivo. In mancanza di una esplicita delibera in tal senso, detti rapporti sono tenuti dal Presidente e dal
Segretario Generale.
9.2 Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri un "Liason Officer" per le relazioni con la I.A.R.U. -International
Amateur Union - della quale l'A.R.I. è filiazione per l'Italia.
ART. 10 - Biblioteca - Consulenza – Coordinatori
10.1 L’A.R.I. mette a disposizioni dei Soci, secondo le modalità che saranno emanate per facilitare la consultazione,
la biblioteca tecnica di cui essa è dotata.
10.2 Tutti i Soci possono usufruire gratuitamente della consulenza legale, amministrativa e tecnica di esperti che
l’A.R.I. pone a loro disposizione e che essi possono scegliere tra quelli i cui nomi vengono pubblicati
sull’Organo Ufficiale dell’Associazione.
10.3 Per favorire lo sviluppo e lo studio dei vari settori di attività, il Consiglio Direttivo nomina dei Coordinatori di
settore, godenti di ampia autonomia operativa, secondo il mandato e le istruzioni loro conferite dal Consiglio
Direttivo stesso.
Art.11 - Organo Ufficiale
11.1 L’Organo Ufficiale dell’A.R.I. - di cui agli art.57 e seguenti dello Statuto - è Radio Rivista, fondata nel 1948 e
rubricata con l’International Standard Serial Number ISS00338036 - con protocollo 2965 del 22 ottobre 1982 dal
Centro Nazionale ISDS dell’Istituto di Studi sulla Ricerca e Documentazione Scientifica del Consiglio Nazionale
delle Ricerche. Radio Rivista è stata rubricata in data 20 gennaio 1976 tra le pubblicazioni a carattere culturale ed
- 12 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
è registrata presso il tribunale di Milano al nr. 4376 dell’8 luglio 1957. Radio Rivista è una pubblicazione
mensile che, con le eccezioni di cui al secondo comma dell’Art. 6 dello Statuto è inviata a tutti i Soci.
11.2 Proprietaria della testata di Radio Rivista e del relativo portafoglio pubblicitario è l’Associazione Radioamatori
Italiani - A.R.I.- che ha anche la proprietà letteraria degli articoli pubblicati. Di questi è consentita la
pubblicazione da parte di altri periodici soltanto dietro preventiva ed esplicita autorizzazione del Direttore,
sentito il parere favorevole del Consiglio Direttivo. Tale autorizzazione può non essere richiesta dalle
associazione di radioamatori affiliate alla I.A.R.U. e, in ogni caso, non dispensa dalla citazione di Radio Rivista,
quale fonte da cui detti articoli sono stati tratti.
11.3 La pubblicazione dell'Organo Ufficiale può essere affidata a Società editoriali tramite contratto, o convenzione.
11.4 Il direttore dell’Organo Ufficiale - nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ai sensi dell’Art. 57 dello
Statuto - ne assume la responsabilità ed ha i compiti e doveri previsti dalla Legge sulla stampa.
11.5 E’ compito del Consiglio Direttivo nominare un Comitato di redazione. La pubblicazione di lettere e/o articoli è
diritto di ogni Socio, ma il Comitato di Redazione può impedire la pubblicazione qualora gli stessi siano lesivi
del Servizio di Radioamatore.
11.6 Il Direttore dell'Organo Ufficiale cura, tra l’altro, i contatti con l’Editore nei termini dell’incarico ricevuto in tal
senso dal Consiglio Direttivo.
11.7 L’incarico di Direttore è svolto a titolo gratuito salvo quanto disposto all’Art.31 dello Statuto, primo comma, e
2389 del Codice Civile.
11.8 L’Organo Ufficiale pubblicherà, con precedenza assoluta su ogni altro articolo e nell’ordine :
a) I verbali assembleari (secondo il testo fornito dal Presidente che ha presieduto l’Assemblea);
b) I risultati delle votazioni ad referendum (secondo i verbali forniti dal Collegio Sindacale);
c) Le delibere ed i comunicati del Consiglio direttivo (secondo i testi forniti dal Segretario Generale) ;
d) I comunicati del Collegio Sindacale ;
e) Le delibere dei Comitati Regionali ;
f) L’elenco degli aspiranti Soci di cui all’ultimo comma dell’Art.9 dello Statuto ;
g) Quanto altro il Consiglio Direttivo riterrà di vitale importanza per l’associazione.
Le delibere del Consiglio Direttivo saranno pubblicate non oltre il secondo numero dell’Organo Ufficiale successivo
alla data dell’approvazione.
Art.12 – Soci – Quote associative
12.1 Il Consiglio Direttivo stabilirà ogni anno la quota sociale per l’anno successivo (3). Come previsto al primo
comma dell’Art. 5 dello statuto, le quote stabilite devono essere rese note entro il 31 ottobre: ciò avverrà
mediante comunicazione circolare indirizzata ai Comitati regionali ed alle Sezioni. L’Organo Ufficiale
dell’A.R.I. pubblicherà inoltre nei numeri di novembre, dicembre e gennaio l’importo delle quote stesse. Di
norma, il numero di novembre conterrà il bollettino di versamento della quota sociale, per effettuare il
versamento in conto corrente postale.
12.2 Il termine previsto al primo comma dell’Art. 5 dello Statuto per il pagamento della quota sociale di rinnovo è il 31
dicembre; entro tale termine la quota stessa deve essere versata alla Segreteria Generale (fa fede, al riguardo, il
timbro postale con la data in cui è stato effettuato il versamento). I versamenti effettuati dopo tale data suddetta
non garantiscono l’invio dei numeri arretrati dell’Organo Ufficiale; se questi sono ancora disponibili potranno
essere spediti all’interessato, ma con l’aggravio delle spese postali di spedizione. I numeri di gennaio e di
febbraio dell’Organo Ufficiale - indipendentemente dalla data di versamento - saranno inviati a tutti i Soci in
regola con il pagamento della quota per l’anno precedente, che ne abbiano diritto.
12.3 Il Socio è considerato moroso quando il pagamento della quota sociale non è effettuata entro il 31 dicembre
dell’anno che precede quello cui la quota si riferisce e sino a quando egli non vi abbia provveduto - salvo tuttavia
quando è disposto dall’Art. 12 dello Statuto, ultimo capoverso, sulla perdita della qualità di Socio dopo due anni
di morosità continuata. Durante il periodo di morosità decade il diritto al voto per il Socio moroso come pure
ogni altro diritto sociale nonché tutti i servizi (Servizio QSL, Assicurazione RCT, ed ogni altro Servizio che
fosse previsto per i Soci) (5). I Soci che ricoprono cariche elettive non potranno esercitarle se essi non
risulteranno in regola con la quota sociale.
12.4 Le quote di sezione di cui all’ultimo comma dell’Art. 5 dello Statuto (qui definite anche "quote di ristorno" )
stabilite negli stessi termini di tempo delle quote sociali e conteggiate a tutto il 31 maggio, verranno inviate ai
Comitati Regionali entro il 30 giugno di ogni anno. Il residuo delle quote di ristorno, per i versamenti pervenuti
dopo il 31 maggio, sarà saldato entro il 31 gennaio dell’anno successivo. (4)
12.5 Le quote di ristorno, attribuite ai Comitati Regionali - così come previsto all’ultimo comma del citato Art. 5 dello
Statuto - perverranno esclusivamente ai Presidenti dei Comitati stessi, i quali dovranno stornarle alle Sezioni,
trattenendo la quota parte di competenza del Comitato, nella misura prevista dal proprio Regolamento.
12.6 Gli aspiranti Soci, effettivi, juniores e familiari possono iscriversi ad una qualsiasi delle Sezioni A.R.I. della
Regione in cui essi hanno l’abituale domicilio, salvo successivo trasferimento ad altra Sezione, al altra Sezione,
anche di Regione diversa, ove si verifichi un mutamento del domicilio stesso.
- 13 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
12.7 Non possono essere considerati facenti parte di una determinata Sezione coloro che non sono Soci A.R.I., ne
possono essere assolutamente ammesse "adesioni" a Sezioni da parte di non iscritti all’A.R.I., ne infine possono
essere "aggregati" o "patrocinati" dalla Sezione Gruppi di non Soci A.R.I.
12.8 Ai fini del computo dei voti in Assemblea Generale, ad ogni Regione verranno attribuiti tanti voti quanti sono i
Soci effettivi iscritti alle Sezioni del proprio territorio al 31 dicembre dell’anno precedente.
12.9 Fra i Soci effettivi, il Consiglio Direttivo può prevedere la nomina di Soci Benemeriti, Soci Sostenitori e Soci
Collettivi, stabilendone i supplementi di quote e le modalità di iscrizione.
ART. 13 - Recesso, Sanzioni, Morosità
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
E’ incompatibile, per il Socio A.R.I., l’appartenenza ad altre associazioni similari italiane che svolgono attività
in concorrenza od in contrasto con quelle dell’A.R.I. (1)
La sospensione cautelativa dei diritti sociali, che il Consiglio Direttivo può immediatamente deliberare - ai sensi
dell’Art. 12, comma b dello Statuto - per gravi motivi, dura finché persistono i motivi che l’hanno determinata.
L’estinzione della morosità fa riacquistare i diritti sociali dal momento del pagamento della quota sociale, a meno
che non siano ne frattempo intervenuti motivi tali da impedire all’interessato la permanenza nell’Associazione o
non sia stata pronunciata delibera di esclusione per qualsiasi motivo.
Il versamento delle quote sociali arretrate ristabilisce la continuità solo ai fini dell’anzianità di iscrizione
all’A.R.I..
Il Socio decaduto può essere riammesso al Sodalizio solo seguendo la procedura prevista all’art. 9 dello Statuto.
Il Socio che non si attiene alle delibere del Consiglio Direttivo, delle Sezioni, dei Comitati Regionali o delle
Assemblee è soggetto a sospensione. La sospensione viene comminata dal Consiglio Direttivo su proposta del
Comitato Regionale, entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione completa.
ART. 14 - Probiviri
14.1 Il Collegio dei Probiviri di cui all’Art. 44 e seguenti dello Statuto è nominato dal Consiglio Regionale competente
per territorio, che vi provvederà entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta. In caso di astensioni o di ricusazioni
del Comitato Regionale, il Consiglio Direttivo, esaminate le ragioni, provvede alla nomina diretta del Collegio
dei Probiviri, anche nell’ipotesi che siano trascorsi i 90 giorni di cui al comma precedente. La competenza per la
nomina del Collegio Probivirale è del Consiglio Direttivo quando ad essere coinvolto nel contenzioso sia un
Comitato Regionale, od un suo componente, oppure Sezioni o Soci di Regioni diverse.
ART. 15 - Sezioni 15.1 La costituzione di Sezioni - di cui all’Art. 50 e segg. dello Statuto - deve scaturire da regolare e formale domanda
di costituzione, controfirmata in duplice originale dai Soci fondatori. Una delle copie originale della domanda di
costituzione deve essere trasmessa al Comitato Regionale competente. La seconda copia originale deve essere
conservata agli atti della costituenda Sezione. Il Comitato Regionale, verificata la regolarità formale della
costituzione, anche in conformità al proprio Regolamento, particolarmente per quanto attiene alla effettiva
appartenenza all’A.R.I. dei firmatari, nel numero minimo previsto dal Regolamento stesso, costituisce la Sezione
ed invia copia sia della domanda che della delibera alla Segreteria Generale dell’A.R.I.. Il Consiglio Direttivo,
nella riunione successiva, ne prenderà atto, riconoscendo come data di costituzione quella della delibera da parte
del Comitato Regionale.
15.2 In caso di scioglimento di una Sezione, per qualsiasi motivo esso sia avvenuto, sarà cura del Comitato Regionale
segnalare alla Segreteria Generale il testo della delibera con le relative motivazioni. Il Comitato Regionale curerà
inoltre la segnalazione alla Segreteria Generale a quale altra Sezione della Regione avrà aderito ognuno dei Soci
della Sezione disciolta. Il Comitato Regionale competente curerà il trasferimento del patrimonio della Sezione
disciolta.
15.3 Il trasferimento di un Socio da una Sezione ad un’altra deve avvenire con le modalità che seguono:
a) Il Socio deve inoltrare richiesta alla Sezione a cui intende trasferirsi e, per conoscenza, alla Sezione da cui egli
si trasferisce;
b) La Sezione prescelta appone il proprio benestare ed invia copia alla Segreteria Generale dell’A.R.I., al
Comitato Regionale ed alla Sezione di provenienza del Socio;
c) Il trasferimento può avvenire soltanto tra il 31 ottobre ed il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto per l’anno
successivo;
d) Eventuali trasferimenti fuori dal periodo suddetto hanno effetto immediato solo in caso di cambio domicilio;
e) La Sezione alla quale il Socio rivolge richiesta di appartenenza deve darne risposta entro 30 giorni;
f) Se la Sezione esprime parere negativo, deve fornire motivazioni al Comitato Regionale, il quale deciderà in
maniera inappellabile entro 60 giorni.
- 14 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
ART. 16 -Comitati Regionali
16.1
Due o più Regioni possono costituirsi in un unico Comitato Regionale. In questo caso nelle assemblee Generali
dell’A.R.I. questo avrà un’unica rappresentanza (due delegati) che godrà di tanti voti quanti sono i Soci effettivi
rappresentati.
16.2 E’ compito dei Comitati Regionali regolamentare, promuovere e coordinare le attività delle Sezioni della
Regione, così come previsto agli artt.50 e seguenti dello Statuto. Compito istituzionale dei Comitati Regionali è
quello di realizzare in scala regionale le finalità previste dall’art. 3 dello Statuto, di attuare il contenuto delle
disposizioni e delle delibere dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo dell’A.R.I..
ART. 17 - Assemblea Generale
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
L’Assemblea Generale - sia essa Ordinaria che Straordinaria ai sensi dell’Art.20 dello Statuto - è composta da
non più di due delegati per ogni Regione (secondo l’ordinamento amministrativo dello Stato), nominati come
previsto dai rispettivi Regolamenti regionali. I Delegati votano secondo quanto disposto dagli articoli 40 e 53
dello Statuto.
La comunicazione di nomina dei Delegati (art. 53 dello Statuto) deve pervenire alla Segreteria Generale sotto
forma di estratto verbale della nomina stessa da parte dei Comitati Regionali Competenti. Ogni Delegazione
partecipante ai lavori dell’Assemblea Generale deve, comunque, presentarsi in Assemblea munita di copia
conforme del suddetto documento, onde consentire la verifica dei poteri.
A cura dei rispettivi Comitati Regionali, i Delegati all’Assemblea Generale devono essere sufficientemente
documentati sugli argomenti che figurano all’Ordine del Giorno dell’Assemblea stessa.
Ai Comitati Regionali devono essere inviati, nei termini di cui agli artt.18.6 e 26.3, gli atti dovuti da parte della
Segreteria Generale, al fine di poterne discutere in sede regionale *(articolo così modificato dall’A.G. del 11
giugno 1989).
Per il rimborso delle spese che l’espletamento di tale incarico comporta si fa riferimento a quanto previsto
dall’art. 31 dello Statuto.
ART. 18 - Convocazione e voto in Assemblea
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
Nelle Assemblee Generali, pur potendo disporre di due delegati le Regioni esprimono un unico voto come
Regione e tanti voti quanti sono i Soci Effettivi rappresentati, così come previste dallo Statuto agli artt. 40,
ultimo comma, e 53. Nel caso i due delegati non si trovassero concordi sul voto da esprimere, la regione
rappresentata si intenderà assente dalla votazione con relativa modifica del quorum.
La convocazione di Assemblea Generale Straordinaria di cui all’art.20 dello Statuto è fatta dal Consiglio
Direttivo, verificata la regolarità formale della richiesta, per una data che non deve eccedere i 90 giorni dalla
ricezione della richiesta stessa.
Nella scelta della località in cui l’Assemblea Generale avrà luogo (art. 21 dello Statuto), il Consiglio Direttivo
avrà riguardo di favorire la partecipazione di tutte le Regioni.
L’Assemblea Generale, in seconda convocazione, non può avere luogo che in data successiva e comunque non
prima che sia trascorsa un’ora dalla prima convocazione.
E’ cura delle Segreteria Generale, studiati i tempi tecnici necessari, reperire nella località deliberata dal Consiglio
Direttivo (Art.21 dello Statuto), una sede in cui poter svolgere l’Assemblea, determinando altresì le date e gli
orari di convocazioni.
L’avviso di convocazioni per l’Assemblea Generale, che la Segreteria Generale deve inviare per lettera
raccomandata ai Presidenti di tutti i Comitati almeno 40 giorni prima (1) della data in cui essa avrà luogo, deve
contenere chiaramente le indicazioni della località, l’indirizzo della sede, la data e l’ora della prima e della
seconda convocazione nonché l’Ordine del giorno degli argomenti da trattare e la documentazione relativa ad
essi.
I Comitati Regionali che desiderano proporre argomenti da discutere in Assemblea devono far pervenire alla
Segreteria Generale il testo delle proposte stesse e la relativa documentazione. Il termine utile, di cui al secondo
comma dell’art. 22 dello Statuto, è fissato nel 28 febbraio di ogni anno per l’Assemblea Generale Ordinaria (art.
19 dello Statuto). Se l’Assemblea Generale è straordinaria, detto termine è di sessanta giorni dalla data fissata per
la prima convocazione. Gli argomenti proposti dai Comitati Regionali possono essere raggruppati in un unico
punto, ma non devono essere censurati o cassati dalla Segreteria Generale o dal Consiglio Direttivo.
Alle Assemblee Generali possono assistere tutti i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale,
senza tuttavia che essi abbiano diritto alla parola. Non è ammessa invece la presenza di non Soci, salvo che
questi non siano stati invitati ad intervenire dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario Generale, che funge da segretario dell’Assemblea Generale (art. 39 dello Statuto), può farsi assistere
dal Segretario Amministrativo o da un Socio di propria fiducia, per l’approntamento delle minute che dovranno
servire alla redazione, a cura del Segretario Generale o del Vice Segretario Generale, del verbale ufficiale
dell’Assemblea stessa. Il Segretario Generale può avvalersi di registrazioni o di qualsiasi mezzo tecnico atto ad
ottenere una relazione più fedele possibile ai lavori.
- 15 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
18.10 La diffusione parziale o totale del contenuto delle riunioni assembleari - al di fuori dell’ambito associativo - può
costituire motivo di sanzioni disciplinari qualora la diffusione stessa possa arrecare danno anche solo
all’immagine dell’Associazione verso l’esterno.
18.11 I voti rappresentati dagli astenuti concorrono nel computo ai fini del quorum per la determinazione della
maggioranza.
18.12 Una proposta che, messa ai voti, non ottenga la maggioranza richiesta dall’art.40 dello Statuto, deve essere
considerata respinta dall’Assemblea. La chiamata per la votazione avverrà per ordine alfabetico di Regione
alternativamente discendente ed ascendente. La documentazione relativa ai punti iscritti all’ordine del giorno
dovrà rimanere a disposizione dei delegati durante i lavori assembleari.
ART. 19 - Consiglio Direttivo
19.1 Su richiesta motivata di uno o più Consiglieri, può essere pubblicato sull'Organo Ufficiale, oltre alle deliberazioni,
anche il verbale sommario delle adunanze del Consiglio Direttivo (art. 26, quarto comma dello Statuto),
comprese eventuali specifiche dichiarazioni dei suoi componenti.
19.2 Alle riunioni del Consiglio Direttivo può assistere il Segretario Amministrativo, quale organo di supporto tecnico.
19.3 Il Consiglio Direttivo può invitare di volta in volta alle proprie riunioni Presidenti dei Comitati Regionali.
19.4 Il Consiglio Direttivo, solo se particolari motivi tecnici od organizzativi lo richiedono, può invitare alle proprie
riunioni Soci od esperti di taluni settori di attività; in nessun altro caso è consentita la presenza di persone che
non siano state invitate dallo stesso.
19.5 Ai Sindaci spetta l’indipendenza delle funzioni esercitate. (6 )
19.6 I compiti dei Sindaci, così come previsto dallo Statuto, non sono assimilabili a quanto previsto dal C.C. per le
Società di Capitali. (6 )
ART. 20 - Sostituzione di Consiglieri
20.1
Il Consiglio Direttivo deve, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quattro mesi dall'avvenuta
vacanza di uno o più posti nel Consiglio Direttivo stesso, provvedere alla sostituzione ricorrendo all'istituto della
cooptazione od indicendo nuove elezioni parziali.
20.2 La facoltà di cooptazione è limitata ad un massimo di due Consiglieri (art. 27, comma secondo dello Statuto),
tuttavia qualora dovesse rendersi vacante anche il posto di uno dei due Consiglieri cooptati, è possibile procedere
ad una nuova cooptazione.
ART. 21 - Spese e Rimborsi
21.1
Il Consiglio Direttivo delibera sul rimborso delle spese vive sostenute dai propri componenti e dal Collegio
Sindacale per l'espletamento del loro mandato.
21.2 Il Consiglio Direttivo può prevedere, volta per volta, il rimborso parziale o totale delle spese vive sostenute dai
Presidenti dei Comitati Regionali eventualmente invitati dal Consiglio Direttivo.
ART. 22 - Presidente Onorario
22.1
L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, accompagnata da una esplicita relazione, può
deliberare la nomina di un Presidente Onorario per particolari meriti acquisiti nel campo tecnico od associativo.
23.1
I Sindaci supplenti non incorrono nei casi di incompatibilità di cui all'art. 29 dello Statuto, ma detta
incompatibilità diviene operativa nel caso di subentro in seno al Collegio Sindacale come Sindaci effettivi.
ART. 23 - Sindaci supplenti
ART. 24 - Referendum
24.1 Gli argomenti di vitale importanza da sottoporre a Referendum (ai sensi dell'art. 33 dello Statuto) sono dichiarati
tali da decisione del Collegio Sindacale.
Le norme che regolano il Referendum saranno emanate da apposito regolamento.
ART. 25 - Rendite di immobili - Destinazione
25.1
I proventi di eventuali beni immobili, di proprietà dell'A.R.I., saranno impiegati per i fini previsti dall'art. 3,
comma 3 dello Statuto, con la istituzione di Borse di Studio o di premi per attività di ricerca o studio nel campo
delle telecomunicazioni.
ART. 26 - Bilanci
26.1 L'ipotesi di bilancio preventivo, redatta a cura della Segreteria Generale, viene predisposta entro il 31 dicembre
dell'anno precedente, sulla scorta di una prima proiezione di chiusura del bilancio e sulle indicazioni del
Consiglio Direttivo. Il bilancio preventivo sarà pubblicato dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale.
- 16 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
26.2 Entro il 28 febbraio, di norma, la Segreteria Generale deve sottoporre per l'approvazione da parte del Consiglio
Direttivo il bilancio consuntivo dell'anno precedente, nonché l'eventuale modifica dell'ipotesi del bilancio
preventivo, sulla scorta dei dati certi di chiusura del consuntivo stesso.
26.3 La prima convocazione dell'Assemblea Generale sarà fissata per una data compresa tra il 40.mo ed il 60.mo
giorno dall'approvazione delle ipotesi di bilancio da parte del Consiglio Direttivo.
26.4 La relazione sull'andamento economico dell'anno precedente, con riferimento al bilancio dell'esercizio, viene
redatta dalla Segreteria Generale per essere successivamente sottoposta al Consiglio Direttivo per l'approvazione.
26.5 Analoga relazione, ma inerente l'attività svolta dall'Associazione durante l'anno trascorso, è predisposta dal
Presidente e, come quella di cui al precedente comma, deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio
Direttivo.
26.6 Entro dieci giorni dall'approvazione, tutta la documentazione relativa ai bilanci e le relative relazioni da
sottoporre all'Assemblea Generale è inviata ai Sindaci ed ai singoli Consiglieri.
26.7 La Segreteria Generale predisporrà tutta la documentazione contabile per la verifica da parte del Collegio
Sindacale che, entro il sedicesimo giorno dalla data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea Generale,
depositerà in Segreteria Generale la propria relazione.
26.8 La documentazione contabile di cui al precedente comma rimarrà a disposizione di tutti i Soci per i quindici
giorni che precedono l'Assemblea Generale. Trascorso questo periodo, non è più consentito ad alcuno di accedere
a tale documentazione se non su esplicita autorizzazione scritta del Collegio Sindacale e previo preavviso alla
Segreteria Generale.
ART. 27 - Disposizioni finali
27.1 I Regolamenti dei Comitati Regionali, delle Sezioni, dell'ARI Radio Club e dell'ARI Radio Comunicazioni di
Emergenza debbono adeguarsi al presente Regolamento (2)
27.2 Le norme del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte
dell'Assemblea Generale Straordinaria. Dette norme possono essere modificate solo da una successiva decisione
dell'Assemblea Generale.
(1) così come modificato dall'Assemblea Generale del 11 giugno 1989.
(2) così come modificato dall'Assemblea Generale del 22 maggio 1993.
(3) così come modificato dall'Assemblea Generale del 27 maggio 1995.
(4) così come modificato dall'Assemblea Generale del 5 luglio 1997.
(5) così come modificato dall'Assemblea Generale del 9 giugno 2001.
(6) così come modificato dall’Assemblea Straordinaria del 6 marzo 2004
- 17 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
A.R.I.
Associazione Radioamatori Italiani
Regolamento interno della Sezione di
PORDENONE
Disposizioni generali
Art. 1 Costituzione e scopi
La Sezione A.R.I. di Pordenone venne costituita nel 1959. In base agli articoli 50 e 52 dello statuto sociale approvato
con D.P.R. 24 novembre 1977 n° 1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto
e del Regolamento del Comitato Regionale ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per
il maggior sviluppo dell’Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all’art. 3 dell Statuto Sociale.
I locali della Sezione e la Segreteria sono aperti ai Soci un giorno alla settiamana.
Nella prima giornata di apertura del mese, si svolge una riunione informativa.
Art. 2 Competenze
Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione, costituita nel capoluogo di provincia, ha
competenza territoriale provinciale, esclusi i comuni dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi.
Art. 3 Patrimonio
Il patrimonio della Sezione è costituito:
a) dalla biblioteca;
b) da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da soci o da terzi (siano questi ultimi persone
fisiche o giuridiche);
c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
d) da beni mobili, arredi e cancelleria;
e) da beni immobili;
f) da tutto ciò che non previsto espressamente alle lettere c), d), risulta dal libro inventario;
Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall’assemblea alla costituzione o
all’accrescimento di un fondo di riserva.
Art. 4 Ammisione e quota
Per ottenere l’ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all’art. 9 dello statuto A.R.I.. La domanda
deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota
entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il versamento della quota Sociale annua
deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente. A partire da tale data e fino alla data
dell’avvenuto pagamento, al socio non in regola saranno sospesi tutti diritti e servizi sociali, così come previsto dal
Regolamento di attuazione dello Statuto. I Soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa
stabilita per i Soci Effettivi, i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.
Art. 5 Diritti dei soci
I Soci della Sezione, in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto :
a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di sezione che nei referendum (solo soci effettivi);
b) a ricevere le eventuali pubblicazioni di Sezione;
c) a servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
d) ad usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’A.R.I.;
e) ed utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione
secondo le disposizioni e con le modalità stabilita del Consigli Direttivo di Sezione;
f) di proporre reclamo, attraverso il Consigli Direttivo di Sezione, contro l’ammissione di un nuovo socio o contro la
permanenza nell’Associazione di una persona ritenuta priva dei requisiti necessari o che compia atti incompatibili
con i fini perseguiti dall’A.R.I.
Art. 6 Recesso ed esclusione
Il recesso e l’esclusione del socio avvengono ai sensi dell’art. 12 lettera a) e b) dello Statuto A.R.I. e comportano
automaticamente il recesso e l’esclusione anche dalla Sezione di appartenenza.
ORDINAMENTO
TITOLO I° - Organi della sezione
- 18 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Art. 7 Organi
Sono organi della Sezione:
a) l’Assemblea dei Soci del Sezione;
b) Il Consigli Direttivo;
c) Il Collegio Sindacale.
CAPO I° Assemblea dei soci
Art. 8 Composizione
Le assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.
Sono composte da tutti i soci iscritti alla sezione in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano
il godimento di tutti i diritti di cui al precedente art. 5.
Art. 9 Assemblea ordinaria
L’Assemblea Ordinaria è convocata una volta all’anno e normalmente entro il 30 aprile ma non oltre il 30 giugno.
Art. 10 Assemblea straordinaria
L’assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od il Collegio Sindacale lo ritengono
opportuno o quando ne sia stata fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei soci effettivi iscritti alla Sezione
ed in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all’art. 5. In tal caso il
Consiglio Direttivo deve provvedere alla spedizione delle convocazioni entro e non oltre un mese dalla richiesta.
Art. 11 Formalità per la convocazione
Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l’ora ed il luogo dell’Assemblea Ordinaria o Straordinaria,
nonchè il relativo ordine del giorno. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante convocazione da
inviare a mezzo lettera semplice, tramite il servizio postale, almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea stessa.
Art. 12 Competenza dell’assemblea ordinaria
All’Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti :
a) la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento economico e sul funzionamento della Sezione;
b) il bilancio Consuntivo dell’esercizio finanziario decorso ed il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario dell’anno
corrente. Agli effetti contabili l’esercizio finanziario inizierà il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre. Dai bilanci
deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione;
c) la relazione del Collegio Sindacale sull’andamento della situazione contabile;
d) gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo, sia dal Collegio Sindacale.
L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nomina tra i soci il rappresentante di Sezione che affiancherà il
presidente in seno al Comitato Regionale.
CAPO II° Consiglio Direttivo
Art. 13 Composizione
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri effettivi eletti per referendum segreto, personale e diretto fra i Soci
Effettivi della Sezione, in regola con il pagamento della quota Sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti Sociali.
Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge fra i suoi componenti:
a) il Presidente;
b) un Vice Presidente;
c) un Segretario Tesoriere;
d) quattro Consiglieri.
I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Art. 14 Elezione
Per l’elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale provvede ad inviare a mezzo di lettera semplice, a ciascun Socio:
a) L’elenco dei Soci che godono dei diritti Sociali;
b) La scheda di votazione;
c) L’elenco dei candidati ove ve ne siano;
d) Una busta preindirizzata per la restituzione della scheda;
Le eventuali candidature, dovranno essere presentate dagli interessati al Collegio Sindacale, per iscritto, entro il termine stabilito dal
Collegio Sindacale stesso.
- 19 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Art. 15 Convocazione
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni.
La data e l’ora della convocazione, nonché l’Ordine del Giorno della riunione, devono essere rese note almeno sette giorni prima,
mediante avviso scritto e mediante avviso affisso in bacheca. Lo stesso avviso deve essere inviato al Collegio Sindacale che ha la
facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto. In casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare
telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci, con un preavviso di almeno 24 ore. Tutti i Soci possono assistere, come uditori, alle
riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola e di voto.
Il Presidente, se lo riterrà necessario, potrà indire riunioni a porte chiuse.
Art. 16 Poteri
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto A.R.I. non siano di esclusiva competenza dell’Assemblea dei
Soci.
In particolare il Consiglio direttivo da parere:
- sull’ammissione degli aspiranti Soci, la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca della Sezione per almeno 15
giorni, onde permettere ai Soci di esprimere eventuali osservazioni;
- sull’assegnazione degli incarichi, anche al di fuori dei propri componenti;
- sulle attività intraprese dai singoli o da gruppi di Soci, che interessino comunque la Sezione:
Art. 17 Validità delle adunanze
Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno quattro membri; nessuna adunanza sarà
tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con l’assistenza del Segretario.
Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50% + 1); in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le
veci.
Art. 18 Assenza e vacanza dei consiglieri
In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione
mediante surroga con il primo dei non eletti. Ciò fino ad un massimo di tre Consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove
elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.
Nel caso di elezioni anticipate rispetto alla naturale scadenza, la durata in carica del nuovo C.D. sarà la seguente:
a) Se le elezioni anticipate sono effettuate durante i primi due anni, il nuovo C.D. rimarrà in carica fino alla data di scadenza
naturale del precedente C.D.
b) Se le elezioni anticipate avvengono nel terzo anno, la durata in carica del nuovo C.D. sarà di tre anni più il periodo residuo della
durata in carica del C.D. dimesso.
CAPO III° Libri sociali obbligatori e facoltativi
Art. 19 Libri delle adunanze e delle deliberazioni
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto un sintetico verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni. Ogni
deliberazione del Consiglio Direttivo, con l’indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altresì iscritta
nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell’uso.
Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. Identiche formalità si devono esperire nel libro delle adunanze e delle
delibere dell’Assemblea dei Soci. Copia delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea deve essere affissa all’albo della
Sezione.
Art. 20 Libro giornale e libro inventario
La Sezione deve tenere, oltre ai libri di cui al precedente Art. 19:
a) Libro giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di denaro, con l’indicazione di ogni singola
operazione contabile. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi (lettere,
telegrammi, fatture, ricevute, note, ecc.), con l’autorizzazione al pagamento firmata dal Presidente.
b) Libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione.
Come i libri Sociali, di cui all’Art. 19, il libro giornale ed il libro inventario devono essere progressivamente numerati, vistati e siglati
dal Collegio Sindacale prima dell’uso.
Art. 21 Libri sociali facoltativi
La Sezione, qualora lo ritenga opportuno, può tenere altri libri Sociali utili allo svolgimento delle proprie attività, con le modalità
comuni ai libri Sociali obbligatori, già visto agli Art. 19 e 20.
CAPO IV° Collegio Sindacale
Art. 22 Elezioni
Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due supplenti, eletti per referendum fra i Soci Effettivi in regola con il
pagamento delle quote Sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti Sociali. I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere
rieletti. Le elezioni del Collegio Sindacale avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo. È compito degli stessi
curare le elezioni due mesi prima della scadenza del mandato.
- 20 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Art. 23 Poteri
Il Collegio Sindacale esercita il controllo sull’amministrazione della Sezione e sulla gestione Sociale, nonché sulle votazioni per
referendum. In particolare controlla l’organizzazione del referendum e lo scrutinio dei voti per il quale può farsi assistere da uno o
più Soci.
Art. 24 Vacanza dei sindaci
In caso di vacanza di Sindaci effettivi o supplenti, i Sindaci rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato
immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell’elezione dei membri del Collegio Sindacale. Nel caso che
due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, viene nominato il Socio Effettivo più anziano di età. In assenza di
candidati aventi diritto alla sostituzione, i Sindaci indicono un’Assemblea Straordinaria nella quale si procede all’elezione del
Sindaco mancante. Il Sindaco così nominato od eletto rimane in carica fino allo scadere del periodo previsto per il Collegio stesso.
In caso di vacanza di due Sindaci, il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni con le stesse modalità di cui all’art. 18 del presente
regolamento.
Nel caso di elezioni anticipate per la nomina del C.S., il compito di indire le votazioni sarà svolto da due Soci nominati dal C.D. con
il solo compito di organizzare le votazioni.
Art. 25 Gratuità delle cariche sociali
Tutte le cariche Sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l’esecuzione di eventuali, particolari
incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L’importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all’atto del
conferimento dell’incarico stesso.
CAPO V° Votazioni e delibere
Art. 26 votazioni e delibere
Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum.
Art. 27 Votazioni per referendum ed in assemblea
Le votazioni per Referendum, eccetto quelle di cui all’art.14, vengono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell’Assemblea dei
Soci; in quest’ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di indire il Referendum entro trenta giorni dal voto Assembleare. Il
Consiglio Direttivo all’uopo trasmette a tutti i Soci, aventi il pieno godimento dei diritti Sociali, apposita scheda sotto il controllo dei
Sindaci.
a) A mezzo di Referendum diretto, segreto e personale, fra tutti i Soci Effettivi ed aventi il pieno godimento di tutti i diritti sociali al
momento dell’espressione del voto, debbono avvenire le votazioni per:
a) La nomina dei sette membri del C. D. e dei tre membri effettivi più due supplenti del Collegio Sindacale;
b) Lo scioglimento della Sezione;
c) Per la revisione e modifica del presente Regolamento.
d) Per l’adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione.
b) Tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo possono essere prese dall’Assemblea dei Soci.
Art. 28 Chiusura delle votazioni
Qualora le votazioni per Referendum avvengano a mezzo posta, tramite lettera semplice, le stesse non possono chiudersi prima che
siano trascorsi 25 giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell’ultima scheda. Entro il termine fissato per le votazioni i Soci
possono inviare a mezzo posta al recapito indicato sulla busta preaffrancata, la scheda con il loro voto.
Art. 29 Sorveglianza e scrutinio
Per garantire la regolarità del Referendum, i Sindaci stabiliscono le modalità di compilazione della scheda, ne predispongono l’invio
ai Soci, controllano le operazioni di scrutinio assistiti da uno o più Soci Effettivi. Di ogni Referendum deve essere redatto verbale,
firmato dai Sindaci.
Art. 30 Percentuale votanti e votazioni
In prima convocazione l’Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento più
uno (50% + 1) dei Soci Effettivi della Sezione intervenuti all’Assemblea di persona. La stessa percentuale (50% + 1) è richiesta per
la validità delle deliberazioni.
Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che sarà fissata per il giorno successivo. In questo
caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti e votanti.
Art. 31 Organi dell’assemblea
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente. In essa funge da Segretario il Segretario della Sezione.
Art. 32 Verbale di assemblea
Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall’Art. 19 del presente Regolamento. Ogni
verbale deve essere firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
- 21 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Art. 33 Obblighi del Presidente
Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche
Sociali, deve darne comunicazione alla Sede Centrale ed al Comitato Regionale, e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti
conseguenti e di rito.
TITOLO II° Rappresentanza e firma
Art. 34 Presidente
Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti Sociali d’ordinaria amministrazione
disgiuntamente dal Segretario; mantiene i contatti con gli Enti Locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle
Comunicazioni.
Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest’ultimo.
Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il rappresentante nominato dall’Assemblea, come da
Art. 12 ultimo comma del presente Regolamento.
Art. 35 Segretario – Tesoriere
Il Segretario - Tesoriere è responsabile dell’amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li
sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede sulla base delle delibere del C.D., a quanto occorre all’Assemblea dei Soci, alla
dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria e nel Consiglio Direttivo.
È altresì responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Collegio Sindacale, e sottoscrive gli atti relativi. Può essere
delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale. Il Consiglio Direttivo può anche
individuare in due distinti componenti del C.D. le funzioni di Segretario e di Tesoriere.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36 Efficacia obbligatoria
Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti, dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di
approvazione, per i Soci attuali. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo statuto A.R.I. vigente, al Regolamento
di Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale. Del presente regolamento dovrà esserne data copia a tutti i Soci, nonché a
tutti i nuovi iscritti.
Art. 37 Sanzioni disciplinari
I Soci morosi per un periodo di due anni e coloro che si rendono imputabili di gravi colpe verso la sezione o verso l’A.R.I. sono
deferiti, con delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati, ed aver accertato la
fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l’esclusione del Socio dall’A.R.I. presso il Consiglio Direttivo Nazionale.
L’eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti Sociali di cui all’Art. 5.
Art. 38 Scioglimento della Sezione
In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva (crediti, debiti, ecc..) sono devoluti,
dopo la loro liquidazione, alla Sede Centrale dell’A.R.I.
In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell’attivo tra i Soci.
- 22 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Indice
Disposizioni generali
Art. 1 Costituzione e scopi
Art. 2 Competenze
Art. 3 Patrimonio
SOCI
Art. 4 Ammisione e quota
Art. 5 Diritti dei soci
Art. 6 Recesso ed esclusione
ORDINAMENTO
TITOLO I° - Organi della sezione
Art. 7 Organi
CAPO I° Assemblea dei soci
Art. 8 Composizione
Art. 9 Assemblea ordinaria
Art. 10 Assemblea straordinaria
Art. 11 Formalità per la convocazione
Art. 12 Competenza dell’assemblea ordinaria
CAPO II° Consiglio Direttivo
Art. 13 Composizione
Art. 14 Elezione
Art. 15 Convocazione
Art. 16 Poteri
Art. 17 Validità delle adunanze
Art. 18 Assenza e vacanza dei consiglieri
CAPO III° Libri sociali obbligatori e facoltativi
Art. 19 Libri delle adunanze e delle deliberazioni
Art. 20 Libro giornale e libro inventario
Art. 21 Libri sociali facoltativi
CAPO IV° Collegio Sindacale
Art. 22 Elezioni
Art. 23 Poteri
Art. 24 Vacanza dei sindaci
Art. 25 Gratuità delle cariche sociali
Art. 21 Libri sociali facoltativi
CAPO V° Votazioni e delibere
Art. 26 votazioni e delibere
Art. 27 Votazioni per referendum ed in assemblea
Art. 28 Chiusura delle votazioni
Art. 29 Sorveglianza e scrutinio
Art. 30 Percentuale votanti e votazioni
Art. 31 Organi dell’assemblea
Art. 32 Verbale di assemblea
Art. 33 Obblighi del Presidente
TITOLO II° Rappresentanza e firma
Art. 34 Presidente
Art. 35 Segretario - Tesoriere
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36 Efficacia obbligatoria
Art. 37 Sanzioni disciplinari
Art. 38 Scioglimento della Sezione
Il presente Regolamento annulla e sostituisce tutti i precedenti
Redatto in Pordenone in data 08 novembre 1998
Approvato con Referendum del 10 dicembre 1998
Esecutiva dal 01 gennaio 1999
Modifiche art. 13 – 18 – 22 approvate con referendum 16 dicembre 2004
- 23 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLE
DIRETTIVE 2002/19/CE (DIRETTIVA ACCESSO), 2002/20/CE (DIRETTIVA
AUTORIZZAZIONI), 2002/21/CE (DIRETTIVA QUADRO) E 2002/22/CE
(DIRETTIVA SERVIZIO UNIVERSALE), RECANTE IL “CODICE DELLE
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE”
DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003 n. 259
Schema di decreto legislativo recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1 agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l’articolo 41;
Vista la direttiva 2002/19/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di
comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso);
Vista la direttiva 2002/20/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per
le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro
normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);
Vista la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale
e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);
Vista la direttiva 2002/77/CE, della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti
e dei servizi di comunicazione elettronica;
Visto il Codice della navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974
e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e i successivi emendamenti;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare, l’articolo 2 bis, comma 10;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2001), dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni
(UIT), che integra le disposizioni della costituzione e della convenzione dell’UIT, adottata a Ginevra il 22 dicembre
1994, e ratificata dalla legge 31 gennaio 1996, n. 313;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro
normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio);
Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2002, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l’articolo 41;
Vista la legge 8 luglio 2003, n.172;
- 24 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003;
Acquisito il parere del Consiglio Superiore delle Comunicazioni in data 16 luglio 2003;
Acquisito, sui Titoli I e II, il parere della Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della difesa, delle attività produttive, della salute, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio, per l’innovazione e le tecnologie, e per gli affari
regionali;
emana il seguente decreto legislativo
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente Codice si intende per:
a) abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore a determinate condizioni, su base
esclusiva o non esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; comprende, tra l’altro,
l’accesso: agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature
con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in particolare l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi
necessari per fornire servizi tramite la rete locale; all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; ai
pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; ai servizi di traduzione del numero o a
sistemi che svolgano funzioni analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra operatori
mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; ai servizi di rete privata virtuale;
c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in
una stazione radioelettrica. In alcuni casi l’apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa.
d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento
con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale
interattiva;
e) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o
fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi
radiofonici digitali;
f)
Autorità nazionale di regolamentazione: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata
Autorità;
g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione
elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi
specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
h) chiamata: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico che consente la
comunicazione bidirezionale in tempo reale;
i)
Codice: il “Codice delle comunicazioni elettroniche” per quanto concerne le reti e i sevizi di comunicazione
elettronica;
j)
consumatore: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per
scopi non riferibili all’attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;
l)
fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a
disposizione di una siffatta rete;
m) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo
operatore o da un altro per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di
un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle
parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L’interconnessione è una particolare modalità di
accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione;
n) interferenze dannose: interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di
altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di
radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili;
- 25 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
ff)
gg)
hh)
ii)
ll)
larga banda: l’ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente
l’utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;
libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza
necessità di autorizzazione generale;
mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all’articolo 18, che comprendono l’Unione europea
o un’importante parte di essa;
Ministero: il Ministero delle comunicazioni;
numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione nel quale alcune delle cifre fungono
da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l’ubicazione fisica del punto
terminale di rete;
numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione che non sia un numero
geografico; include i numeri per servizi di comunicazioni mobili e personali assegnati agli operatori titolari di
reti mobili, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a tariffazione specifica;
operatore: un’impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;
punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l’abbonato ha accesso ad una rete pubblica di
comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, il punto terminale di
rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero o ad un nome di
utente finale. Per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito
dall’antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del
servizio;
rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete presso il domicilio dell’abbonato al
permutatore o a un impianto equivalente nella rete telefonica fissa;
rete pubblica di comunicazione: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente
per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici
accessibili al pubblico; la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre
forme di comunicazione, quali il facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete;
rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o
la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;
reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o
di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione
circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui
siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
risorse correlate: le risorse correlate ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di
comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ivi
compresi i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi;
servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un servizio di comunicazione elettronica svolto
esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale;
servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad
esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica
o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società
dell’informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non
consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e
ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri,
che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere
uno o più dei seguenti servizi: l’assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la
fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche,la fornitura di
apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non
geografici;
servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si compone esclusivamente o
parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il
rapporto d’immagine 16:9 è il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico;
servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a
prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un
prezzo accessibile;
- 26 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa tecnica secondo la quale l’accesso in forma
intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un’altra
forma di autorizzazione preliminare individuale;
nn) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese
le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un
servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base
del servizio al quale partecipa in materia permanente o temporanea;
oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi
di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le
schede con codice di accesso;
pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico;
qq) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione
circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;
b) attività di comunicazione elettronica ad uso privato;
c) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
d) servizi radioelettrici.
2. Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che
comportano un controllo editoriale su tali contenuti;
b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della
televisione digitale;
c) disciplina dei servizi della società dell’informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata
dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la
diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.
Art. 3
Principi generali
1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica,
nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni
elettroniche.
2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si
applicano le disposizioni del Codice.
3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile,
della salute pubblica e della tutela dell’ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da
specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.
Art. 4
Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica
1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della
libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:
a) libertà di comunicazione;
b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell’integrità e della sicurezza delle reti di
comunicazione elettronica;
c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle
reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e
proporzionalità.
2. A garanzia dei diritti di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione
elettronica, disposti dal Codice, sono imposti secondo principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non
discriminazione e proporzionalità.
3. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta altresì a:
a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati,
attraverso l’adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che
forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di
installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private;
- 27 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
c) garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di
reti e servizi di comunicazione elettronica;
d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;
e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi
quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed
economica anche a livello locale;
f) garantire in modo flessibile l’accesso e l’interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda,
avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e
vantaggi per i consumatori;
g) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l’utilizzo di standard
aperti;
h) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari
tecnologie, non imposizione dell’uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare
provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.
4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche
approvate in sede comunitaria, nonché dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l’Italia
aderisce in virtù di convenzioni e trattati.
Art. 5
Regioni ed Enti locali
Omissis
Art. 6
Misure di garanzia
Omissis
Capo II
FUNZIONI DEL MINISTERO E DELL’AUTORITÀ ED ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 7
Ministero e Autorità
Omissis
Art. 8
Cooperazione tra il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato
Omissis
Art. 9
Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell’Autorità
Omissis
Art. 10
Comunicazione di informazioni
Omissis
Art. 11
Meccanismo di consultazione e di trasparenza
Omissis
Art. 12
Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche
Omissis
Art. 13
Obiettivi e principi dell’attività di regolamentazione
Omissis
Art. 14
Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica
1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione efficiente delle
radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 13. La predisposizione dei piani di
ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione, a cura dell’Autorità, è fondata su criteri obiettivi,
trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
2. Il Ministero promuove l’armonizzazione dell’uso delle radiofrequenze nel territorio dell’Unione europea in modo
coerente con l’esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e in conformità della decisione spettro radio n.
676/2002/CE.
3. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge o di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva,
i diritti di uso delle frequenze con limitata disponibilità di banda e conseguentemente assegnati ad un numero
- 28 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima
disponibilità ad altri operatori già autorizzati a fornire una rete con analoga tecnologia, con le modalità di cui ai
commi 4 e 5. Per le altre frequenze il trasferimento dei diritti di uso è assoggettato alle disposizioni di cui all’articolo
25, comma 8.
4. L’intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e
all’Autorità ed il trasferimento di tali diritti è efficace previo assenso del Ministero ed è reso pubblico. Il Ministero,
sentita l’Autorità, comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell’impresa cedente, il
nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego.
5. Il Ministero, all’esito della verifica, svolta dall’Autorità, sentita l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato,
che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d’uso, può apporre all’autorizzazione, se
necessario, le specifiche condizioni proposte. Nel caso in cui l’utilizzazione delle radiofrequenze sia stata
armonizzata mediante l’applicazione della decisione n. 676/2002/CE o di altri provvedimenti comunitari, i
trasferimenti suddetti non possono comportare un cambiamento dell’utilizzo di tali radiofrequenze.
Art. 15
Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento
Omissis
Art. 16
Separazione strutturale
Omissis
TITOLO II
RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO
Capo I
Disposizioni comuni
Art. 17
Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato
Omissis
Art. 18
Procedura per la definizione dei mercati
Omissis
Art. 19
Procedura per l’analisi del mercato
Omissis
Art. 20
Normalizzazione
Omissis
Art. 21
Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale
Omissis
Art. 22
Procedure di armonizzazione
Omissis
Art. 23
Risoluzione delle controversie tra imprese
Omissis
Art. 24
Risoluzione delle controversie transnazionali
Omissis
Capo II
Autorizzazioni
Art. 25
Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
1. L’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera ai sensi dell’articolo 3, fatte salve le
condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e
amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all’Unione
- 29 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello
Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell’ambiente e della protezione civile,
poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all’Unione
europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni
di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l’Italia aderisce o da specifiche
convenzioni.
3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 28,
comma 2, o i diritti di uso di cui all'articolo 27, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla
presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.
4. L’impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale
rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura
di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al
Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare
sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività e deve
essere conforme al modello di cui all’allegato n. 9. L’impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere
dall’avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli
articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il
Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli
interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività. Le imprese titolari di autorizzazione
sono tenute all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio
1997, n. 249.
5. La cessazione dell’esercizio di una rete o dell’offerta di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in
ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone
contestualmente il Ministero. Tale termine è ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell’offerta di un profilo
tariffario.
6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili.
L’impresa interessata può indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si
applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta
giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
7. La scadenza dell’autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell’ultimo anno di validità.
8. Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa
comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione.
Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell’impresa cedente, può
comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all’impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e
soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all’autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta
se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al
Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.
Art. 26
Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale
Omissis
Art. 27
Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri
1. Ogni qualvolta ciò sia possibile e sempre che il rischio di interferenze dannose sia trascurabile secondo le
disposizioni del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, l’uso delle frequenze radio non è subordinato alla
concessione di diritti individuali di uso.
2. Qualora l’utilizzo delle frequenze radio non sia subordinato alla concessione di diritti individuali di uso, il diritto di
utilizzarle deriva dall'autorizzazione generale e le relative condizioni di uso sono in essa stabilite.
3. Qualora sia necessario concedere diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri, il Ministero attribuisce tali diritti, a
richiesta, ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di
un'autorizzazione generale, nel rispetto degli articoli 28, 29 e 33, comma 1, lettera c), e di ogni altra disposizione
che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformità delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I.
4. I diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri vengono rilasciati per una durata adeguata al tipo di
servizio e comunque non eccedente la durata dell’autorizzazione generale.
5. Fatti salvi criteri e procedure specifici previsti dalla normativa vigente in materia di concessione di diritti di uso delle
frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, i diritti di uso sono concessi mediante
procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie. Nel caso delle frequenze radio il Ministero, nel concedere i
diritti, precisa se essi siano trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi e a quali condizioni, conformemente
all’articolo 14.
- 30 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
6. Il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio può essere limitato solo quando ciò sia necessario per
garantire l’uso efficiente delle frequenze stesse in conformità all’articolo 29 e all’articolo 14, comma 1.
7. Alle procedure di selezione competitiva o comparativa per la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze
radio si applicano le disposizioni dell’articolo 29.
8. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di diritti di uso, non appena ricevuta la
domanda completa, entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano
nazionale di numerazione ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici
nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Tale limite non pregiudica quanto previsto negli
eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle
frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra
indicati, invita l’impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni,
che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini
delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio e dei numeri.
9. Qualora l’Autorità decida, previa consultazione delle parti interessate ai sensi dell’articolo 11, che i diritti di uso dei
numeri ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di
selezione competitiva o comparativa, le decisioni devono essere comunicate e pubblicate entro cinque settimane.
Art. 28
Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri
1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze
radio e dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente al rispetto delle condizioni elencate, rispettivamente,
nelle parti A, B e C dell’allegato n. 1.
Tali condizioni devono essere obiettivamente giustificate rispetto alla rete o al servizio in questione, proporzionate,
trasparenti e non discriminatorie. L’autorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione n. 11 della parte A
dell’allegato n. 1.
2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 42,
commi 2 e 3, 43, 45, 66, 67, 68 e 69 o alle imprese designate per la fornitura del servizio universale, prescritti ai
sensi del Capo IV, sezione II, del presente Titolo, sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi
previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell'autorizzazione
generale è fatta menzione degli obblighi specifici prescritti alle singole imprese.
3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche indicate nella parte A dell’allegato n. 1 e non
riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altre disposizioni normative.
4. Nel concedere i diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri il Ministero applica le sole condizioni elencate,
rispettivamente, nelle parti B e C dell’allegato n. 1.
Art. 29
Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio
Omissis
Art. 30
Assegnazione armonizzata delle frequenze radio
Omissis
Art. 31
Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di
interconnessione
Omissis
Art. 32
Osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici
Omissis
Art. 33
Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici
Omissis
Art. 34
Diritti amministrativi
Omissis
Art. 35
Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di installare infrastrutture
Omissis
Art. 36
Modifica dei diritti e degli obblighi
Omissis
Art. 37
- 31 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Pubblicazione delle informazioni
Omissis
Art. 38
Concessioni e autorizzazioni preesistenti
Omissis
Art. 39
Sperimentazione
1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione
della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di
comunicazione elettronica è subordinata a dichiarazione preventiva. L’impresa interessata presenta al Ministero una
dichiarazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro
delegati, contenente l’intenzione di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica,
conformemente al modello riportato nell’allegato n. 12.
L’impresa è abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall’avvenuta presentazione della dichiarazione. Ai
sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre
trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine,
il divieto di prosecuzione dell’attività.
2. La dichiarazione di cui al comma 1:
a) non prefigura alcun titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale per l'offerta al pubblico,
a fini commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;
b) non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di rete o servizio, né in relazione all'area o alla tipologia
di utenza interessate;
c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio disponibili per le reti o servizi di
comunicazione elettronica, l'espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare:
a) l’eventuale richiesta di concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri necessari;
b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore a sei mesi, a partire dal giorno
indicato per l’avvio della stessa;
c) l’estensione dell’area operativa, le modalità di esercizio, la tipologia, la consistenza dell’utenza ammessa che,
comunque, non può superare le tremila unità, e il carattere sperimentale del servizio;
d) l’eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione;
e) l’obbligo di comunicare all’utente la natura sperimentale del servizio e l’eventuale sua qualità ridotta;
f) l’obbligo di comunicare al Ministero i risultati della sperimentazione al termine della stessa.
4. Se la sperimentazione prevede la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio o dei numeri, il
Ministero li concede, entro due settimane dal ricevimento della dichiarazione nel caso di numeri assegnati per scopi
specifici nell’ambito del piano nazionale di numerazione, ed entro quattro settimane nel caso delle frequenze radio
assegnate per scopi specifici nell’ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la dichiarazione
risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l’impresa interessata ad integrarla. I termini
vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci
giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla
sperimentazione.
5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve
avvenire con sessanta giorni d’anticipo rispetto alla scadenza.
Capo III
ACCESSO ED INTERCONNESSIONE
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 40
Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione
Omissis
Art. 41
Diritti ed obblighi degli operatori
Omissis
Art. 42
Poteri e competenze dell’Autorità in materia di accesso e di interconnessione
Omissis
- 32 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Sezione II -Obblighi degli operatori e procedure di riesame del mercato
Art. 43
Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse
Omissis
Art. 44
Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione
Omissis
Art. 45
Imposizione, modifica o revoca degli obblighi
Omissis
Art. 46
Obbligo di trasparenza
Omissis
Art. 47
Obbligo di non discriminazione
Omissis
Art. 48
Obbligo di separazione contabile
Omissis
Art. 49
Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete
Omissis
Art. 50
Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi
Omissis
Art. 51
Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso
Omissis
Art. 52
Notificazione
Omissis
Capo IV
SERVIZIO UNIVERSALE E DIRITTI DEGLI UTENTI IN MATERIA DI RETI E DI
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Sezione I - Obblighi di servizio universale, compresi gli obblighi di natura sociale
Art. 53
Disponibilità del servizio universale
Omissis
Art. 54
Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa
Omissis
Art. 55
Elenco abbonati e servizi di consultazione
Omissis
Art. 56
Telefoni pubblici a pagamento
Omissis
Art. 57
Misure speciali destinate agli utenti disabili
Omissis
Art. 58
Designazione delle imprese
Omissis
Art. 59
- 33 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Accessibilità delle tariffe
Omissis
Art. 60
Controllo delle spese
Omissis
Art. 61
Qualità del servizio fornito dalle imprese designate
Omissis
Art. 62
Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale
Omissis
Art. 63
Finanziamento degli obblighi di servizio universale
Omissis
Art. 64
Trasparenza
Omissis
Art. 65
Riesame dell’ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale
Omissis
Sezione II - Controlli sugli obblighi delle imprese che dispongono di un significativo potere di
mercato su mercati specifici
Art. 66
Verifica e riesame degli obblighi
Omissis
Art. 67
Controlli normativi sui servizi al dettaglio
Omissis
Art. 68
Controlli sull’insieme minimo di linee affittate
Omissis
Art. 69
Selezione del vettore e preselezione del vettore
Omissis
Sezione III - Diritti degli utenti finali
Art. 70
Contratti
Omissis
Art. 71
Trasparenza e pubblicazione delle informazioni
Omissis
Art. 72
Qualità del servizio
Omissis
Art. 73
Integrità della rete
Omissis
Art. 74
Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo
Omissis
Art. 75
Servizi di assistenza mediante operatore e di consultazione elenchi
Omissis
Art. 76
- 34 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Numeri di emergenza nazionali e numero di emergenza unico europeo
Omissis
Art. 77
Prefissi telefonici internazionali
Omissis
Art. 78
Numeri non geografici
Omissis
Art. 79
Fornitura di prestazioni supplementari
Omissis
Art. 80
Portabilità del numero
Omissis
Art. 81
0bblighi di trasmissione
Omissis
Sezione IV - Disposizioni finali in materia di servizio universale e di diritti degli utenti
Art. 82
Servizi obbligatori supplementari
Omissis
Art. 83
Consultazione dei soggetti interessati
Omissis
Art. 84
Risoluzione extragiudiziale delle controversie
Omissis
Art. 85
Notifica alla Commissione europea
Omissis
Capo V
Disposizioni relative a reti ed impianti
Art. 86
Omissis
Art. 87
Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti
radioelettrici
Omissis
Art. 88
Opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico
Omissis
Art. 89
Coubicazione e condivisione di infrastrutture
Omissis
Art. 90
Pubblica utilità – Espropriazione
1.
Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie
occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere
dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico
interesse.
3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai
commi 1 e 2, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i
- 35 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte
degli uffici tecnici erariali competenti.
Art. 91
Limitazioni legali della proprietà
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all’articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio
possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia
dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di
condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di
utenza degli inquilini o dei condomini.
I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa
secondo la sua destinazione.
Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il
servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui
sopra.
Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.
L’operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e
turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.
Art. 92
Servitù
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti
connessi alle opere considerate dall’articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in
mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.
Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorità competente ed è subordinato
all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.
La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta all’autorità
competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina l’indennità dovuta ai sensi
dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
La norma di cui al comma 3 è integrata dall’articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso ai sensi dell’articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve
essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente,
avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.
Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione
od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia
diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.
Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato
dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere già subito.
La giurisdizione in materia di imposizione di servitù spetta in via esclusiva al giudice amministrativo.
Art. 93
Divieto di imporre altri oneri
Omissis
Art. 94
Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari
Omissis
Art. 95
Impianti e condutture di energia elettrica - Interferenze
1.
Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita,
modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ai
sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dall’ispettorato del Ministero, competente per territorio, per le linee
elettriche:
a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni di classe adottate nel decreto del Presidente della
Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062;
b) qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze con linee di comunicazione elettronica;
c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti dall'articolo 113 del testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
- 36 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti di linee che abbiano interferenze con impianti di comunicazione
elettronica, i competenti organi del Ministero ne subordinano il consenso a condizioni da precisare non oltre sei
mesi dalla data di presentazione dei progetti.
Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, è
necessario sempre il preventivo consenso del Ministero che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni
controlli sulla esecuzione dei lavori stessi.
Le relative spese sono a carico dell'esercente delle condutture.
Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza
che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero.
Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 possono essere delegate ad organi periferici con decreto
del Ministro delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.
Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che non presentano interferenze con impianti di comunicazione
elettronica, il relativo nulla osta è rilasciato dal capo dell’ispettorato del Ministero, competente per territorio.
Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere
osservate le norme generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale
delle ricerche. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di
comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.
Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia
un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo
spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 96
Prestazioni obbligatorie
Omissis
Art. 97
Danneggiamenti e turbative
1.
Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica od alle opere
ed agli oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, n. 3, del Codice penale.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di
comunicazione elettronica ed alle opere ad essi inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in
via amministrativa, gli ispettorati territoriali del Ministero. La violazione del divieto comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
Art. 98
Sanzioni
Omissis
TITOLO III
RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 99
Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato
1. L’attività di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato è libera ai
sensi dell’articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo e le eventuali limitazioni introdotte da
disposizioni legislative regolamentari amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese
di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze
della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente,
poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di
piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche
convenzioni.
3. L’attività di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione di
quanto previsto al comma 5, è assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione della
dichiarazione di cui al comma 4.
- 37 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale
rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l’intenzione di installare o esercire
una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività. Il
soggetto interessato è abilitato ad iniziare la propria attività a decorrere dall’avvenuta presentazione. Ai sensi
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta
giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti
e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto
di prosecuzione dell’attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di diritto d'uso di frequenze.
5. Sono in ogni caso libere le attività di cui all’articolo 105, nonché la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di
comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o
detentore purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con
altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se
separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale
o di mezzi.
Art. 100
Impianti di amministrazioni dello Stato
Omissis
Art. 101
Traffico ammesso
1. Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare le reti di comunicazione elettronica soltanto per
trasmissioni riguardanti attività di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.
2. Nei casi di calamità naturali o in situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le
normali comunicazioni, il Ministero può affidare, per la durata dell'emergenza, a titolari di autorizzazione generale
ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio del Ministero stesso, o comunque inerente alle operazioni di
soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose.
3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma 2, sono emanate con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.
Art. 102
Violazione degli obblighi.
1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto
d’uso della frequenza da utilizzare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro.
2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver conseguito
l’autorizzazione generale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro.
3. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari ai contributi di cui all’articolo 116,
commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all’anno.
4. L’effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto indicato nel
provvedimento di concessione del diritto d’uso di frequenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
500,00 a 5.000,00 euro.
5. L’effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto previsto per le
autorizzazioni generali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro.
6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un
maggior contributo, sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma non
può essere inferiore al contributo previsto per un anno.
7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall’autorità giudiziaria, e fermo restando quanto disposto dai commi
1 e 2, il Ministero, ove il trasgressore non provveda a disattivare l’impianto ritenuto abusivo, può procedere
direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l’impianto stesso.
8. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, spetta al Ministero.
Art. 103
Sospensione – revoca – decadenza
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa
diffida, l’autorizzazione generale può essere sospesa fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell’applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli
obblighi.
3. La decadenza dall’autorizzazione generale è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal Codice.
Capo II
CATEGORIE DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO
PRIVATO
Art. 104
- 38 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Attività soggette ad autorizzazione generale
1. L’autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi:
a) installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite
richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a:
1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
3) sistemi di ricerca spaziale;
4) sistemi di esplorazione della Terra;
5) sistemi di operazioni spaziali;
6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
8) sistemi di radioastronomia.
b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con
sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a);
c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni
di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle
frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni
di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 143, comma 1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale è
richiesta nel caso:
2.1) di installazione o esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto
dall'articolo 105, comma 1, lettera a);
2.2) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli
addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al
controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
2.3) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed
agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;
2.4) di installazione o esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana
in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di
organizzazioni nautiche nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;
2.5) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività sportive ed agonistiche;
2.6) di installazione o esercizio di apparecchi per ricerca persone;
2.7) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività
direttamente ad esse collegate;
2.8) di installazione o esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo diverso da
quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8).
3) Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea
delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03, relativi
all’installazione o esercizio di reti locali radiolan o hiperlan al di fuori del proprio fondo, ovvero reti
hiperlan operanti necessariamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici derivanti dalle prescrizioni del
Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze.
Art. 105
Libero uso
1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per
collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione
CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell’articolo 99, comma 5;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo, ai sensi dell’articolo 99, comma 5;
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
i) ausilii per handicappati;
j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
k) applicazioni audio senza fili;
l) apriporta;
m) radiogiocattoli;
- 39 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
p) apparati per comunicazioni in “banda cittadina – CB”, sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità
di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie
scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o
comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. Rimane fermo l’obbligo di rendere la dichiarazione di cui
all’articolo 145.
2. Sono altresì di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi
dell’articolo 99, comma 5;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze
e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di
radiodiffusione.
3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze.
Art. 106
Obblighi dei rivenditori.
1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura la
indicazione che l'apparecchio non può essere impiegato senza l’autorizzazione generale di cui all’articolo 99, comma
3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all’articolo 105.
Art. 107
Autorizzazione generale
1. Per conseguire un’autorizzazione generale all’espletamento delle attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera a), il
soggetto interessato è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato
n. 14, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici
obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui all’allegato n. 25, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di
protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche.
2. Alla dichiarazione di cui all'allegato n. 14 deve essere acclusa la domanda di concessione dei diritti d’uso di
frequenza, corredata dalla documentazione seguente:
a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità alle normative tecniche vigenti,
finalizzato all'uso ottimale dello spettro radio con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di copertura, alla
potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da
soggetto abilitato, è elaborato secondo i modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16. Tale progetto deve contenere una
descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare:
1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche;
2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone
l'utilizzazione;
3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la
documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
3. Il Ministero entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa di ogni elemento necessario, provvede al
conferimento del diritto d’uso delle frequenze comunicando la decisione al soggetto interessato il quale ha titolo
all’esercizio dell’autorizzazione generale in concomitanza con l’intervenuta comunicazione. Le determinazioni del
Ministero sono pubbliche. Resta impregiudicato quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al
caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti.
4. Allo scopo di garantire una gestione efficiente dello spettro radio, dall’autorizzazione generale non discende al
titolare alcun diritto individuale di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.
5. Il soggetto che intende espletare le attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), è tenuto a presentare al
Ministero una dichiarazione conforme al modello riportato nell'allegato n. 17.
6. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l'interessato, le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi di
comunicazioni elettroniche da impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare specifici obblighi quali quello del
pagamento dei contributi di cui all’allegato n. 25, nonché quello dell'osservanza delle norme di sicurezza, di
protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la
documentazione seguente:
a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed esercizio di una rete di comunicazione elettronica
su supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la
documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
- 40 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'attività di
vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.
7. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l'interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della
stazione, se prescritto, richiede al Ministero la licenza di esercizio; questa tiene luogo dell'autorizzazione generale.
8. Qualora il Ministero ravvisi che l'attività oggetto dell'autorizzazione generale non può essere iniziata o proseguita,
l'interessato ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.
9. Nei casi di cui all’articolo 104, comma 1, lettera c), numero 1), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione
contenente le informazioni di cui al modello riportato nell’allegato n. 18.
10. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione
contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato n. 19. Per la compilazione della dichiarazione si
applicano le disposizioni dettate dal comma 6, fatta eccezione per la lettera a).
11. Quando la dichiarazione di cui al comma 10 è effettuata da organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine, le
stesse si impegnano ad installare, a richiesta del Ministero, presso le stazioni anche un radioricevitore sulla
frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare l’ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore
di apertura della stazione.
12. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e 10 nonché la domanda di cui al comma 2 risultano carenti rispetto agli
elementi informativi da considerare essenziali e ai dati di cui agli allegati previsti dal presente Titolo, il Ministero
richiede, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni stesse, le integrazioni necessarie, che
l’interessato è tenuto a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.
13. Il Ministero, ove non pervengano nei termini le integrazioni di cui al comma 12, ovvero non provveda al
conferimento del diritto d’uso, revoca l’autorizzazione generale. Il termine può essere prorogato dal Ministero, per
una sola volta, a richiesta dell’interessato.
14. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione, che si intenda apportare
successivamente alla presentazione della dichiarazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero.
15. Il titolare dell'autorizzazione generale è tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai commi 1, 5, 9, 10 e
14.
16. Le autorizzazioni generali di cui all’articolo 104, comma 1, lettere a) e b), possono essere cedute a terzi, anche
parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero. Il Ministero, entro sei settimane dalla
presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti cedente e cessionario, può comunicare il proprio diniego,
ove non ravvisi la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto cessionario, per il rispetto delle
condizioni di cui all’autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede
chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i
richiesti chiarimenti o documenti.
Capo III
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI A RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE
STRANIERE
Art. 108
Reciprocità
1. Il rilascio di autorizzazione per l'impianto e l'uso di stazioni trasmittenti e riceventi può essere accordato, a condizioni
di piena reciprocità, da accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle rappresentanze diplomatiche straniere situate
sul territorio italiano, limitatamente alla sede in cui si trova la cancelleria diplomatica, con le norme e le modalità
indicate nei successivi articoli.
2. Analoga autorizzazione può essere rilasciata agli Enti internazionali, cui in virtù di accordi internazionali siano
riconosciute nel territorio nazionale agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle
rappresentanze diplomatiche.
3. Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano intervenuti accordi, che regolano anche la materia
dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche, installate o da installarsi nelle sedi delle rappresentanze
stesse, non si richiede il rilascio di autorizzazioni, salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per quanto in essi
non disciplinato.
Art. 109
Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
1. Il rilascio di una autorizzazione di cui all’articolo 108, fermo restando il disposto del comma 3 dell'articolo stesso,
può essere accordata in seguito alla stipulazione di un'apposita convenzione da sottoscriversi dal responsabile della
rappresentanza diplomatica straniera, nella quale dovranno essere inserite le seguenti clausole:
a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico ufficiale di servizio della rappresentanza
diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e qualsiasi
collegamento con altri Paesi;
b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a quella necessaria per il collegamento con lo
Stato di appartenenza;
c) l'esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente idoneo;
- 41 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
d) l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o disturbare i servizi di comunicazione elettronica;
e) il Ministero può prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la eliminazione dei disturbi o interferenze
eventualmente derivanti dall'esercizio della stazione e, in caso di persistenza di questi, sospendere
l’autorizzazione generale o revocarla;
f) la stazione non può far uso di frequenze diverse da quelle assegnate dal Ministero.
2. Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi diplomatiche italiane all'estero siano suscettibili, per speciali
accordi intervenuti o per legge interna dello Stato straniero, di essere sottoposte a ispezione e a controlli da parte
delle autorità di quel Paese, analoga potestà di ispezione e di controllo dovrà essere stabilita nella convenzione che
la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui trattasi stipulerà con lo Stato italiano per l'impianto e l'esercizio di
stazioni radioelettriche nella propria sede diplomatica.
Art. 110
Domanda per il rilascio dell’autorizzazione
1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 108, le rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al
Ministero degli affari esteri, specificando le località di impianto, le caratteristiche tecniche e l'impiego delle
apparecchiature.
2. L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri.
3. Le autorizzazioni devono specificare le condizioni alle quali è subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati, il
termine di scadenza e le modalità per l'eventuale rinnovo.
Art. 111
Revoca
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 108 possono essere revocate dal Ministero in caso di inosservanza, da parte della
rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella convenzione. Esse possono, altresì, essere revocate,
sospese o sottoposte a particolari modalità di esercizio, in caso di gravi necessità pubbliche, con provvedimento
insindacabile del Ministero, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.
Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA AD USO PRIVATO
Art. 112
Validità
1. Le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a dieci anni, sono rinnovabili, e la loro scadenza coincide con
il 31 dicembre dell’ultimo anno di validità.
2. L'interessato può indicare nella dichiarazione un periodo inferiore, rispetto a quanto previsto nel comma 1; il rinnovo
deve essere richiesto con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza, con le modalità prescritte per le
dichiarazioni dall’articolo 107.
3. Possono essere richieste autorizzazioni generali temporanee con validità inferiore all’anno. Tali autorizzazioni sono
assoggettate ai contributi di cui all’allegato n. 25.
Art. 113
Dichiarazioni
1. La dichiarazione prevista dall'articolo 107, comma 1, tiene luogo della licenza di esercizio.
2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia presentata da più soggetti, deve essere designato tra questi il
rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il Ministero.
Art. 114
Requisiti
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 99, comma 1, non può conseguire l’autorizzazione generale chi abbia
riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure
di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di
riabilitazione.
Art. 115
Obblighi
1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto, nel corso di validità del titolo, ad ottemperare a norme adottate
nell'interesse della collettività o per l'adeguamento all'ordinamento internazionale con specifico riguardo alla
sostituzione o all'adattamento delle apparecchiature nonché al cambio delle frequenze.
2. Il soggetto, titolare di autorizzazione generale, è tenuto a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di
salute della popolazione, di protezione ambientale, nonché le norme urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti
comunali in tema di assetto territoriale.
3. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti
soggette alle relative servitù, l'interessato è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza dell'Ente
nazionale per l'aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici.
Art. 116
- 42 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Contributi
1. I contributi inerenti alle autorizzazioni generali, di cui all’articolo 107, sono riportati nell’allegato n. 25.
Art. 117
Verifiche e controlli
1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari all'accertamento della
regolarità dello svolgimento della relativa attività di comunicazione elettronica.
2. I competenti uffici del Ministero hanno facoltà di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati,
che sono tenuti a fare accedere i funzionari.
3. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente Titolo è svolto, ferme restando le competenze
degli organi di polizia, dagli uffici periferici del Ministero ai quali compete l'applicazione delle previste sanzioni
amministrative.
Art. 118
Rinuncia
1. Gli interessati possono rinunciare alla autorizzazione generale entro il 30 novembre di ciascun anno,
indipendentemente dalla durata della validità del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. Le
relative comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente all'ufficio competente del Ministero.
Art. 119
Requisiti delle apparecchiature
1. Le apparecchiature impiegate per le attività di cui agli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9
maggio 2001, n. 269, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilità elettromagnetica,
di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonché alle specifiche previste in materia di conformità tecnica.
Art. 120
Frequenze
1. L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 121
Bande collettive di frequenze
1. Con provvedimenti del Ministero sono definite:
a) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
b) le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle apparecchiature indicate negli articoli 104 e 105,
se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
c) le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco delle apparecchiature di cui agli articoli 104 e 105.
Art. 122
Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e interconnessione
1. E’ consentito ai soggetti autorizzati all’installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato,
ferme le limitazioni poste dall’articolo 101, comma 1, l’accesso alle reti pubbliche di comunicazione. E’ comunque
necessario il previo consenso del Ministero nel caso in cui i soggetti autorizzati siano titolari di diritti individuali di
uso delle frequenze.
2. E’ consentita l'interconnessione fra reti di comunicazione elettronica ad uso privato per motivi di pubblica utilità
inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di
elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attività di protezione civile e di difesa dell'ambiente e
del territorio nonché la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per l'interconnessione sono
valutate dal Ministero al quale è presentata apposita domanda dalle parti interessate, corredata dal relativo progetto
tecnico.
Art. 123
Sperimentazione
1. E’ consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, previa autorizzazione
temporanea, che consegue alla presentazione di apposita dichiarazione. L'autorizzazione temporanea ha validità
massima di centottanta giorni, rinnovabile previa presentazione di ulteriore dichiarazione al Ministero da effettuare
sessanta giorni prima della scadenza, il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei
risultati conseguiti, entro quarantacinque giorni da tale presentazione.
Art. 124
Reti e servizi via satellite
Omissis
Art. 125
Licenze ed autorizzazioni preesistenti
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica
ad uso privato continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano le disposizioni del
presente Titolo.
Capo V
- 43 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
IMPIANTO ED ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE RICHIEDENTI LA
CONCESSIONE DI DIRITTI DI USO PER LE FREQUENZE RADIO
Art. 126
Concessione dei diritti individuali di uso
Omissis
Art. 127
Stazione radioelettrica
Omissis
Art. 128
Risorsa di spettro radio
Omissis
Art. 129
Emittenza privata
Omissis
Capo VI
SERVIZIO RADIOMOBILE PROFESSIONALE AUTOGESTITO
Art. 130
Oggetto
Omissis
Art. 131
Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito
Omissis
Art. 132
Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito
Omissis
Art. 133
Adeguamento dei sistemi esistenti
Omissis
Capo VII
RADIOAMATORI
Art. 134
Attività di radioamatore
1. L’attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici
internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di
intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione
generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse
di natura economica.
2. Al di fuori della sede dell’impianto l’attività di cui al comma 1 può essere svolta con apparato portatile anche su
mezzo mobile, escluso quello aereo.
3. L’attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dell’allegato n. 26.
4. E’ libera l’attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore.
Art. 135
Tipi di autorizzazione
1. L’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore è di due tipi: classe A e classe B
corrispondenti rispettivamente alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato all’impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal
piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via
satellite con potenza massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato all’impiego delle stesse bande di frequenza di cui al
comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 50 Watt.
Art. 136
Patente
- 44 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
1. Per conseguire l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il
richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B di cui all’allegato n. 26.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.
Art. 137
Requisiti
1. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i
quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;
b) abbia età non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato
sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non
sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art. 138
Dichiarazione
1. La dichiarazione di cui all’articolo 107, commi 5, 9, e 10, riguarda :
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell’interessato;
b) indicazione della sede dell’impianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;
e) il nominativo già acquisito come disposto dall’articolo 139, comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 137.
2. Alla dichiarazione sono allegate :
a) l’attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui all’allegato n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di
chi esercita la patria potestà o la tutela.
Art. 139
Nominativo
1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo, che non può essere modificato se non
dal Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dall’interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all’articolo
138, comma 1, da inoltrare entro trenta giorni dall’assegnazione del nominativo stesso.
Art. 140
Attività di radioamatore all’estero
1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa
raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria
stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme
vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all’articolo 137, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT,
possono richiedere all’organo competente del Ministero l’attestazione della rispondenza dell’autorizzazione generale
alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1° dicembre 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero è
soggetto all’osservanza delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della
CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato.
Art. 141
Calamità - contingenze particolari
1. L’Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico,
autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall’articolo 134.
Art. 142
Assistenza
1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive,
previa tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero del nominativo dei radioamatori partecipanti,
della località, della durata e dell’orario dell’avvenimento.
Art. 143
Stazioni ripetitrici
1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli
articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
- 45 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L’installazione e l’esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve
essere identificata dal nominativo di cui all’articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B
preceduta da una sbarra.
Art. 144
Autorizzazioni speciali
1. Oltre che da singole persone fisiche, l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore
può essere conseguita da:
a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole
elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell’istituto;
c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite;
e) Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività istituzionali.
2. L’esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella
dichiarazione, di età non inferiore ad anni diciotto, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall’articolo 137 per il
conseguimento dell’autorizzazione generale connessa all’impianto o all’esercizio di stazioni di radioamatore.
Art. 145
Banda cittadina - CB
1. Le comunicazioni in “banda cittadina”-CB, di cui all’articolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di
età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero dei Paesi con i
quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti residenti in Italia.
2. Non è consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva
superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finché durano gli effetti dei
provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell’interessato;
b) indicazione della sede dell’impianto;
c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
d) l’assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l’attestazione del versamento dei contributi di cui all’articolo 36 dell’allegato n. 25;
b) ) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte
di chi esercita la patria potestà o la tutela.
5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in “banda cittadina” possono partecipare alle operazioni di
soccorso su richiesta delle Autorità competenti.
TITOLO IV
TUTELA DEGLI IMPIANTI SOTTOMARINI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Capo I
IMPIANTI SOTTOMARINI
Art. 146
Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica
Omissis
Art. 147
Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino
Omissis
Art. 148
Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione elettronica
Omissis
Art. 149
Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche
Omissis
Art. 150
Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini
Omissis
- 46 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Art. 151
Inosservanza della disciplina sui segnali
Omissis
Art. 152
Ancoraggio delle navi - Reti da pesca - Inosservanza delle distanze dai cavi sottomarini
Omissis
Art. 153
Competenza territoriale.
Omissis
Art. 154
Reati commessi in alto mare.
Omissis
Art. 155
Rifiuto di esibire i documenti
Omissis
Art. 156
Pubblico ufficiale.
Omissis
Art. 157
Sanzioni civili.
Omissis
TITOLO V
IMPIANTI RADIOELETTRICI
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 158
Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato
Omissis
Art. 159
Organizzazione dei servizi radioelettrici costieri per la sicurezza della navigazione marittima
Omissis
Art. 160
Licenza di esercizio
1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita l’autorizzazione generale all’esercizio
deve essere conservata l’apposita licenza rilasciata dal Ministero.
2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.
Art. 161
Norme tecniche per gli impianti
Omissis
Capo II
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DEI SERVIZI RADIOELETTRICI IN QUALITÀ DI
OPERATORE
Art. 162
Obbligo del titolo di abilitazione – Esenzioni
1. Per l'esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o ricetrasmittente, e nel servizio mobile marittimo o aeronautico,
anche di quelle solo riceventi, è necessario che il personale operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione
rilasciato dal Ministero.
2. Il titolo di cui al comma 1 non è prescritto quando trattasi:
a) di stazioni destinate esclusivamente ad uso militare delle forze armate, di stazioni adibite per servizio civile
d'istituto del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e di stazioni adibite per i servizi d’istituto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Corpo delle Capitanerie di porto;
b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie della meteorologia, spaziali o terrene, terrestri
radiotelefoniche non adibite a servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni.
- 47 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
3. Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà di estendere, con proprio decreto, le disposizioni di cui al comma 2 ad
altri servizi o stazioni riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali, a causa delle loro caratteristiche tecniche
o di impiego, non sia ritenuta necessaria una particolare qualificazione dell'operatore, ovvero quando la necessaria
qualificazione sia stata accertata dall'Amministrazione dello Stato dalla quale il servizio o la stazione dipendono.
Art. 163
Titoli di abilitazione
1. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministro delle
comunicazioni sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti:
a) le classi e i tipi dei titoli di abilitazione;
b) le modalità di espletamento dei servizi;
c) gli esami per il conseguimento dei titoli;
d) l’ammissione agli esami;
e) le prove d’esame;
f) la costituzione delle commissioni esaminatrici;
g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione.
2. Dall’emanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato ed i
costi di funzionamento delle commissioni esaminatrici sono coperti esclusivamente con gli introiti dei contributi
fissati dall’articolo 5 dell’allegato n. 25.
Capo III
SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE MARITTIMO
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 164
Servizi radioelettrici mobile marittimo e mobile marittimo via satellite
Omissis
ART. 165
Definizione di nave – Altre definizioni
Omissis
Sezione II - Prescrizioni ed obblighi per le stazioni e per gli apparati radioelettrici a bordo
delle navi
Art. 166
Norme tecniche radionavali
Omissis
Art. 167
Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi
Omissis
Art. 168
Esenzioni
Omissis
Art. 169
Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo
Omissis
Art. 170
Corrispondenza pubblica
Omissis
Art. 171
Installazioni d’ufficio
Omissis
Art. 172
Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali
Omissis
Art. 173
Giornale delle comunicazioni radio
Omissis
- 48 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Sezione III - Sorveglianza sul servizio radioelettrico di bordo
Art. 174
Autorità del comandante di bordo
Omissis
Art. 175
Vigilanza sul servizio radioelettrico
Omissis
Art. 176
Collaudi e ispezioni
Omissis
Art. 177
Verbali di collaudo e di ispezione
Omissis
Art. 178
Spese per i collaudi e le ispezioni
Omissis
Sezione IV - Categorie delle stazioni radioelettriche di nave
Art. 179
Categoria delle stazioni radioelettriche di nave
Omissis
Sezione V - Personale delle stazioni radioelettriche di bordo
Art. 180
Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo
Omissis
Art. 181
Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di nave per il servizio della
corrispondenza pubblica
Omissis
Art. 182
Sanzioni disciplinari
Omissis
Sezione VI - Disposizioni in materia di impianto ed esercizio di stazioni per il servizio
radiomarittimo
Art. 183
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi
Omissis
Art.184
Rapporti con gli armatori
Omissis
Art. 185
Contributi
Omissis
Art. 186
Autorizzazione all’esercizio radioelettrico
Omissis
Art. 187
Sospensione, revoca, decadenza
Omissis
Capo IV
SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA PESCA
Art. 188
Navi da pesca: norme tecniche radionavali
- 49 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Omissis
Art. 189
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da pesca
Omissis
Art. 190
Rapporti con gli armatori delle navi da pesca
Omissis
Art. 191
Contributi
Omissis
Art. 192
Disposizioni applicabili
Omissis
Capo V
SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA DIPORTO
Art. 193
Navi da diporto: norme tecniche radionavali
Omissis
Art. 194
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto
Omissis
Art. 195
Contributi
Omissis
Art. 196
Collaudi e ispezioni sulle navi da diporto
Omissis
Art. 197
Disposizioni applicabili
Omissis
Capo VI
SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE AERONAUTICO
Art. 198
Servizio radioelettrico mobile aeronautico
Omissis
Art. 199
Definizione di aeromobile.
Omissis
Art. 200
Norme tecniche
Omissis
Art. 201
Licenza di esercizio
Omissis
Art. 202
Sospensione o revoca della licenza di esercizio
Omissis
Art. 203
Installazione d’ufficio
Omissis
Art. 204
Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili
Omissis
- 50 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Art. 205
Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo territoriale
Omissis
Art. 206
Abilitazione al traffico.
Omissis
Art. 207
Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili.
Omissis
Capo VII
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 208
Limitazioni legali
1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmittenti e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi
pubblici e per evitare dannosi assorbimenti dei campi elettromagnetici, possono essere imposte limitazioni alla
costruzione di edifici, di tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade e di strade ferrate,
nonché all'uso di macchinari e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio della stazione
radio fino alla distanza di mille metri dai confini del comprensorio stesso.
2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle
comunicazioni, prima dell'inizio del funzionamento delle stazioni.
3. Per le limitazioni imposte è dovuto un equo indennizzo.
Art. 209
Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di
comunicazione elettronica.
1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di
antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la
fruizione dei servizi radioamatoriali.
2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà,
secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.
3. Si applicano all'installazione delle antenne l’articolo 91, nonché il settimo comma dell'articolo 92.
4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero.
5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è necessario il consenso del
proprietario o del condominio, cui è dovuta un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà
determinata dall'autorità giudiziaria.
Art. 210
Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
1. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 novembre 1996,n. 615 e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n.
269, è vietato immettere in commercio o importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare,
a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme
stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
2. L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel comma 1 sono
subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla
presentazione di una dichiarazione di rispondenza.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle attività produttive, è effettuata la designazione degli
organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal comma 2.
Art. 211
Turbative alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica
1. E’ vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica: si applica il
disposto dell’articolo 97.
Art. 212
Sanzioni
1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all’articolo 210 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 30,00 a euro 600,00.
2. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici o
radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 200,00, oltre alla confisca dei
prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui all’articolo 210.
Art. 213
Vigilanza
- 51 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
1. Il Ministero ed il Ministero delle attività produttive, congiuntamente, hanno facoltà di fare ispezionare da propri
funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza
sull'osservanza delle norme di cui all'articolo 208.
Art. 214
Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati
1. Chiunque esegua impianti radioelettrici per conto di chi non sia munito di autorizzazione quando questa sia richiesta,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00.
Art. 215
Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni
1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o
soprannomi non dichiarati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se il fatto
non costituisca reato più grave.
2. Alla stessa sanzione è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata
dall’autorizzazione od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.
Art. 216
Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni
Omissis
Art. 217
Uso indebito di segnale di soccorso
Omissis
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 218
Abrogazioni
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, primo comma, sono soppresse le parole da “i servizi di telecomunicazioni” fino a “diffusione
sonora e televisiva via cavo”; nella rubrica, sono soppresse le parole “e delle comunicazioni”,
b) all’articolo 2, sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”;
c) all’articolo 7, sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”;
d) all’articolo 8, sono soppresse nella rubrica le parole “e di telecomunicazioni”; il comma 2 è soppresso;
e) all’articolo 9, primo comma, sono soppresse le parole “della convenzione internazionale delle
telecomunicazioni”; sono soppressi i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo;
f) all’articolo 10, terzo comma, sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”; nella rubrica, sono soppresse le
parole “e delle telecomunicazioni”;
g) all’articolo 11, nella rubrica sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”;
h) all’articolo 12, primo comma, sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”; nella rubrica, sono soppresse le
parole “e delle telecomunicazioni”
i) all’articolo 13, secondo comma, sono soppresse le parole da “telegrafici e radioelettrici” fino a “servizi
telefonici”; nella rubrica sono soppresse le parole "e delle telecomunicazioni";
j) al Titolo II, nella rubrica, sono soppresse le parole “e delle telecomunicazioni”;
k) all’articolo 17, primo comma, sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”;
l) all’articolo 20, secondo comma, sono soppresse le parole “e delle telecomunicazioni”;
m) agli articoli 21 e 22, primo comma, sono soppresse le parole “e delle telecomunicazioni”;
n) all’articolo 23, primo comma, sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”;
o) all’articolo 25, primo e secondo comma, sono soppresse le parole “e delle telecomunicazioni”;
p) all’articolo 26, primo comma, sono soppresse le parole “e delle telecomunicazioni e dell’Azienda di Stato per i
servizi telefonici”; nella rubrica sono soppresse le parole “e delle telecomunicazioni”;
q) sono o restano abrogati gli articoli 3, 6, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198,
199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,
243, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271,
272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295,
296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318,
319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340,
350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372,
- 52 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394,
395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410 e 413.
2. Dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344,
345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nonché il
decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 584 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del
20 febbraio 1996 ed il decreto ministeriale 25 luglio 2002, n. 214 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002.
3. Sono o restano abrogati:
a) l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214;
b) il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 25
giugno 1980;
c) il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 356 del
30 dicembre 1981;
d) il decreto ministeriale 24 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 28
luglio 1982;
e) il decreto ministeriale 27 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 28
settembre 1987;
f) il decreto ministeriale 9 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 22
giugno 1989;
g) il decreto ministeriale 4 agosto 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19
agosto 1989;
h) il decreto ministeriale 1° agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18
novembre 1991;
i) il decreto ministeriale 1° giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 dell’11
settembre 1992;
j) il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
k) il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
l) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
m) il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
n) il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34
dell’11 febbraio 1997;
o) il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
p) il decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22
aprile 1997;
q) la legge 1° luglio 1997, n. 189;
r) gli articoli 1, comma 16; 4; 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
s) il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
t) il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del
4 dicembre 1997;
u) il decreto ministeriale 22 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17
marzo 1998;
v) il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17
marzo 1998;
w) il decreto ministeriale 10 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4
marzo 1998;
x) il decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14
maggio 1998;
y) il decreto ministeriale 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10
giugno 1998;
z) l’articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
aa) il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
bb) la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2000, n. 467/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 184 dell’8 agosto 2000;
cc) il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
dd) la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2001, n. 131/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2001;
ee) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
ff) il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
gg) il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del
24 febbraio 2003.
Art. 219
Disposizione finanziaria
- 53 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
1. Dall’attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 220
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera b), della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono
corrette, modificate o integrate, anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui all’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, sentita l’Autorità, secondo i medesimi criteri e principi direttivi
di cui al citato articolo 41, comma 2, della citata legge n. 166 del 2002.
2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell’Autorità, delle disposizioni di cui al
Codice e di quelle assunte in sede comunitaria, sono modificate, all’occorrenza:
a) con decreto del Ministro delle comunicazioni, gli allegati numero 1, ad eccezione della condizione n. 11 della
parte A; 7; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 e 26;
b) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia, la condizione n. 11 della
parte A dell’allegato n. 1, nonché l’allegato n. 9;
c) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, gli allegati numeri 10 e 25;
d) con deliberazione dell’Autorità, sentito il Ministero, l’allegato n. 11;
e) con deliberazione dell’Autorità, gli allegati numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8.
Art.221
Entrata in vigore
Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dello Stato.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
- 54 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
ALLEGATI AL CODICE
Allegato n. 1 (articoli 28, comma 1, e 33, comma 1)
Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i
diritti di uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte C) come
precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1 del Codice.
A. Condizioni delle autorizzazioni generali sono:
1. contribuire al finanziamento del servizio universale in conformità al Capo IV, sezione I, del Titolo II del Codice;
2. corrispondere i diritti amministrativi ai sensi dell'articolo 34;
3. garantire l’interoperabilità dei servizi e interconnessione delle reti conformemente al Capo III del Titolo II del
Codice;
4. garantire l’accessibilità dei numeri del piano nazionale di numerazione per l'utente finale comprese le condizioni
conformemente al Capo IV del Titolo II del Codice;
5. rispettare la normativa ambientale e la pianificazione urbana e rurale, obblighi e condizioni relativi alla
concessione dell'accesso o dell'uso del suolo pubblico o privato e condizioni relative alla co-ubicazione e alla
condivisione degli impianti e dei siti, conformemente al Capo V delTitolo II del Codice e inclusa, ove
applicabile, qualsiasi garanzia finanziaria o tecnica necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei lavori di
infrastruttura;
6. rispettare gli obblighi di trasmissione conformemente al Capo IV, sezione III del Titolo II del Codice;
7. garantire la protezione dei dati personali e la tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni
elettroniche conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia;
8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche, ivi
comprese le condizioni in conformità al Capo IV del Titolo II del Codice;
9. rispettare le restrizioni relative ai contenuti illegali delle trasmissioni, in conformità decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70, nel mercato interno e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuto nocivo ai sensi dell'articolo 2
bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati appartenenti all’Unione europea
concernenti l'esercizio delle attività televisive;
10. presentare le informazioni in osservanza di una procedura di presentazione della dichiarazione ai sensi
dell'articolo 25, comma 4, e per altri scopi contemplati dall'articolo 33 del Codice;
11. assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all’articolo 96 del Codice, sin dall’inizio dell’attività;
12. garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali, tra i servizi di emergenza e le autorità, nonché le
trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico;
13. rispettare le norme relative alla limitazione dell'esposizione delle persone ai campi magnetici prodotti dalle reti
di comunicazione elettronica, in conformità alle norme comunitarie;
14. rispettare gli obblighi di accesso diversi da quelli di cui all'articolo 28, comma 2 del Codice applicabili alle
imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al Capo III del Titolo II dello
stesso Codice;
15. mantenere l'integrità delle reti pubbliche di comunicazione, conformemente al Capo III e al Capo IV del Titolo II
del Codice, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti e/o servizi di
comunicazione elettronica ai sensi del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 in materia di norme
armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica;
16. garantire la sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato, conformemente alla normativa
nazionale e comunitaria in materia;
17. rispettare le condizioni per l'uso di frequenze radio, conformemente all'articolo 7, comma 2 del decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269, qualora l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti di uso individuali in
conformità dell'articolo 27, commi 1 e 2 del Codice;
18. rispettare le misure volte ad assicurare il rispetto delle norme e/o specifiche di cui all'articolo 20 del Codice.
B. Condizioni della concessione di diritti di uso delle frequenze radio sono:
1. comunicazione del servizio o del tipo di rete o tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti di uso della
frequenza e ove applicabile, l'uso esclusivo di una frequenza per la trasmissione di contenuto specifico o servizi
audiovisivi specifici;
2. uso effettivo ed efficiente delle frequenze in conformità al Capo II del Titolo I del Codice comprendente, se del
caso, requisiti di copertura;
3. condizioni tecniche e operative per evitare interferenze dannose e per limitare l'esposizione del pubblico ai campi
elettromagnetici, qualora siano diverse da quelle previste dall'autorizzazione generale;
4. durata massima, in conformità all'articolo 27 del Codice, fatte salve eventuali modifiche del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze;
- 55 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
5. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformità al Capo II del Titolo I del
Codice;
6. contributi per l'uso in conformità all'articolo 35 del Codice;
7. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di
gara o di selezione comparativa;
8. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso delle frequenze.
C. Condizioni della concessione di diritti di uso dei numeri sono:
1. la designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla
fornitura di tale servizio;
2. l’uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformità al Capo II del Titolo I del Codice;
3. il rispetto delle norme in materia di portabilità del numero in conformità al Capo IV del Titolo II del Codice;
4. obbligo di fornire le informazioni degli elenchi pubblici degli abbonati ai fini degli articoli 55 e 75 del Codice;
5. durata massima, in conformità all'articolo 27 del Codice, fatti salvi gli eventuali cambi del Piano nazionale di
numerazione;
6. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformità al Capo II del Titolo I del
Codice;
7. contributi per l'uso in conformità all'articolo 35 del Codice;
8. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di
gara o di selezione comparativa;
9. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri.
Allegato n. 2 (articoli 42 e 43)
Condizioni di accesso ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori
ed agli ascoltatori, di cui agli articoli 42 e 43 del Codice.
Omissis
Allegato n. 3 (articolo 46)
Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso disaggregato
alla rete locale a coppia elicoidale metallica che deve essere pubblicata dagli operatori
notificati, ai sensi dell’articolo 46 del Codice.
Omissis
Allegato n. 4 (articoli 60 e 79)
Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60 (controllo delle spese) e
all'articolo 79 (fornitura di prestazioni supplementari) del Codice.
Omissis
Allegato n. 5 (articolo 71)
Informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 71 del Codice.
Omissis
Allegato n. 6 (articoli 61 e 72)
Parametri, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 61 e 72 del Codice per quanto
riguarda i tempi di fornitura e la qualità del servizio.
Omissis
Allegato n. 7 (articolo 74)
Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, ai sensi
dell’articolo 74 del Codice.
Omissis
Allegato n. 8 (articolo 68)
Requisiti per l'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice.
Omissis
Allegato n. 9 (articolo 25)
Dichiarazione per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di
cui all’articolo 25 del Codice.
Omissis
Allegato n. 10 (articoli 34 e 35)
Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli
articoli 34 e 35, comma 2, del Codice.
Art. 4
Modalità di pagamento
- 56 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato può essere effettuato con le
seguenti modalità:
a) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di competenza;
b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla sezione di tesoreria provinciale
dello Stato di competenza;
c) accreditamento bancario in valuta estera, esclusivamente dalla sede estera di una banca, a favore dell’ufficio
italiano cambi per il successivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato.
2. La causale del versamento deve contenere l’indicazione che l’importo deve essere acquisito all’entrata del bilancio
dello Stato, al Capo XXVI, Capitolo 2569 articolo 8, con esclusione dei contributi dovuti per servizi satellitari che
vanno acquisiti all’articolo 10 del medesimo Capo e Capitolo.
Allegato n. 11 (articoli 62 e 63)
Calcolo del costo e del finanziamento del servizio universale di cui agli articoli 62 e 63
del Codice
Omissis
Allegato n. 12 (articolo 39)
Dichiarazione per la sperimentazione di servizi o di reti di comunicazione elettronica
ai sensi dell’articolo 39 del Codice
Omissis
Allegato n. 13 (artt. 87 e 88) Omissis
Omissis
Allegato n. 14 (art. 107)
Omissis
Allegato n. 15 (art. 107)
Omissis
Allegato n. 16 (art. 107)
Omissis
Allegato n. 17 (art. 107)
Omissis
Allegato n. 18 (artt. 107, comma 9, e 112)
Omissis
Allegato n. 19 (art. 107)
Omissis
Allegato n. 20 (art. 107)
Omissis
Allegato n. 21 (art. 131)
Omissis
Allegato n. 22 (art. 131)
Omissis
Allegato n. 23 (art. 131)
Omissis
Allegato n. 24 (art. 132)
Omissis
Allegato n. 25 (art. 116)
Omissis
CONTRIBUTI
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
Tipologia dei contributi
- 57 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
1. Per il conseguimento di autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, nonché
per le richieste di variazione, è dovuto il pagamento di contributi:
a) per l’istruttoria delle pratiche;
b) per la vigilanza, ivi compresi le verifiche ed i controlli, sull’espletamento del servizio e sulle relative condizioni.
2. Il soggetto titolare di autorizzazione generale, al quale sono stati concessi diritti d’uso delle frequenze, è tenuto, oltre
a quanto previsto dal comma 1, al pagamento di un contributo per l’utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 38 e 39, concernenti le autorizzazioni temporanee e quelle inerenti alla
sperimentazione, i contributi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, sono fissati ad anno solare e non
sono frazionabili. I contributi di cui al comma 2 sono frazionabili, limitatamente alla prima annualità, in dodicesimi
e decorrono dal mese di validità della concessione dei diritti d’uso.
4. Nei casi di sospensione, di revoca e di decadenza dell’autorizzazione generale, i contributi versati rimangono
acquisiti all’entrata del bilancio dello Stato.
5. Gli utilizzatori di apparati in libero uso non sono tenuti al versamento di alcun contributo.
Art. 2
Modalità di pagamento
1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente allegato può essere effettuato con le seguenti modalità:
a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
b) versamento con vaglia postale interno o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;
c) accreditamento bancario a favore dell’ufficio italiano cambi per il successivo versamento all’entrata del bilancio
dello Stato.
2. La causale del versamento deve contenere l’indicazione che l’importo deve essere acquisito all’entrata del bilancio
dello Stato, al Capo XXVI, capitolo 25 articolo 69.
Art. 3
Termini per il pagamento e attestazione
1. Il pagamento dei contributi è comprovato:
a) riguardo alle attività che prevedono la concessione del diritto d’uso delle frequenze, mediante distinte attestazioni
di versamento da inviare all’organo competente del Ministero:
1) per istruttoria, a corredo della domanda;
2) per vigilanza e mantenimento nonché per l’uso delle frequenze, entro trenta giorni dalla comunicazione della
concessione del diritto d’uso delle frequenze, con conseguente revoca del titolo abilitativo in caso di ritardo;
b) riguardo alle attività soggette ad autorizzazione generale che non prevedono la concessione del diritto d’uso delle
frequenze, mediante separate attestazioni di versamento per istruttoria e per verifiche e controlli da inviare
all’organo di cui alla lettera a) in allegato alla dichiarazione; in caso di comunicazione negativa da parte del
Ministero, è disposto il rimborso dei contributi corrisposti per vigilanza e mantenimento ovvero dell’intero
contributo nelle fattispecie di cui agli articoli 35 e 37.
2. Per gli anni successivi al primo è ammesso il pagamento, in via agevolata, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Art. 4
Ritardato o mancato pagamento
1. E’ consentito di effettuare il pagamento dei contributi entro il 30 giugno di ciascun anno con l’applicazione di una
maggiorazione pari allo 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.
2. In caso di mancato pagamento dei contributi e della relativa maggiorazione oltre il termine del 30 giugno, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 102 del Codice, in ordine ai provvedimenti di sospensione e di revoca, il
Ministero, dopo aver applicato la medesima maggiorazione fino all’eventuale provvedimento di revoca e
comprendendo il periodo di sospensione, procede al loro recupero a norma delle vigenti disposizioni.
Art. 5
Contributo per esami
1. Il contributo per esame per il conseguimento dei titoli di abilitazione all’espletamento dei servizi radioelettrici è
fissato in euro 25,00.
TITOLO II
CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI PER AUTORIZZAZIONI GENERALI CON
CONCESSIONE DEL DIRITTO D’USO DELLE FREQUENZE
Capo I
CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI
Omissis
Capo II
CONTRIBUTI PER L’USO DI RISORSA SCARSA - DEFINIZIONI E PARAMETRI
Sezione I – Definizioni e parametri
Omissis
- 58 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Sezione II - Servizio fisso
Omissis
Sezione III - Servizio mobile terrestre
Omissis
Sezione IV - Disposizioni comuni ai servizi fisso e mobile terrestre
Omissis
Sezione V - Multiaccesso
Omissis
Sezione VI - Servizi mobile marittimo e mobile aeronautico
Omissis
Sezione VII - Altri servizi
Omissis
Sezione VIII - Servizi via satellite
Omissis
Sezione IX - Esenzioni e riduzioni
Art. 32
Esenzioni e riduzioni
1. Le Regioni sono esentate dal pagamento dei contributi previsti dal presente Titolo per le frequenze di diffusione
destinate all’espletamento del servizio di emergenza sanitaria 118 (Emergenza-urgenza), secondo le disposizioni
dettate dal decreto ministeriale 6 ottobre 1998; tali disposizioni si applicano anche alle frequenze di connessione
(link) ritenute strettamente necessarie dal Ministero per lo svolgimento del servizio.
2. La Regione Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentate dal pagamento dei contributi
di cui al presente Titolo relativamente all’esercizio dei collegamenti radio utilizzati a fini di protezione civile e di
attività antincendi di cui all’articolo 96, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
3. La Croce rossa italiana è esonerata dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo per le attività assistenziali,
di protezione civile e di soccorso sanitario, ai sensi dell’articolo 33, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino aventi
sede nella Regione Valle d’Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentati dal pagamento dei
contributi di cui al presente Titolo.
5. Le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esentate dal
pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente ai servizi socio-sanitari e di protezione civile.
6. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti dell’80 per cento per i collegamenti riguardanti impianti a scopo
didattico presso scuole od istituti nonché per radiocollegamenti per la sicurezza della vita umana in montagna.
7. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 70 per cento relativamente ai servizi adibiti al soccorso medico di
persone, esercitati da istituti di assistenza e di beneficenza legalmente riconosciuti.
8. L’entità dei contributi di cui al presente Capo è stabilita nella misura del cinquanta per cento relativamente :
a) ai servizi ASL legati alla sanità ed alla salute pubblica;
b) ai servizi svolti dalle istituzioni pubbliche in via prevalente per finalità di protezione civile e di soccorso, ivi
comprese le attività a difesa del patrimonio boschivo dagli incendi;
c) ai servizi di polizia degli enti locali;
d) ai servizi di vigilanza e sicurezza disimpegnati da enti o istituti riconosciuti.
9. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 40 per cento per i seguenti servizi:
a) i servizi di bonifica e di irrigazione eserciti da enti o da consorzi posti sotto la vigilanza di Amministrazioni
statali, regionali e comunali;
b) i servizi di dighe, centrali nucleari, centrali termoelettriche e idroelettriche; i servizi di vigilanza e di
manutenzione di elettrodotti, oleodotti, gasdotti, metanodotti e acquedotti;
c) i servizi di sicurezza per le miniere;
d) i collegamenti all’interno o tra raffinerie di petrolio, centrali di produzione di gas, stabilimenti adibiti alla
lavorazione di materiale infiammabile, esplosivo o pericoloso;
e) i collegamenti tra stazioni di funivia o di seggiovia;
f) i servizi per l’esercizio e la manutenzione di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie ed autoviarie nonché di sedi
aeroportuali;
g) i servizi gestiti da imprese di esercizio e manutenzione delle autostrade e dei trafori, limitatamente ai servizi
mobili radiotelefonici;
h) i servizi di auto pubbliche di città;
i) i servizi di ormeggio e battellaggio negli ambiti portuali;
j) i servizi gestiti dai circoli nautico-velici;
k) i servizi di ricerca persone con collegamento bidirezionale;
- 59 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
l) i servizi per studi e ricerche sismiche, minerarie, metanifere e petrolifere;
m) i servizi lacuali e fluviali;
n) i servizi gestiti dalle scuole di sci.
10. Le esenzioni e le riduzioni si applicano anche alle autorizzazioni generali temporanee.
11. Il rappresentante legale delle organizzazioni aventi titolo alle esenzioni o alle riduzioni, all’atto della presentazione
della domanda di autorizzazione generale, è tenuto ad autocertificare la sussistenza dei titoli e l’espletamento
dell’attività da esercitare.
Capo III
AUTORIZZAZIONI GENERALI
Art. 35
Radioamatori
1. Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati, l’interessato versa un contributo
annuo, compreso l’anno a partire dal quale l’autorizzazione generale decorre, di euro 5,00 per le autorizzazioni
generali di classe A e di euro 3,00 per quelle di classe B a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui
all’articolo 1, comma 1.
Art. 36
Attività in banda cittadina
1. Per ciascuna stazione CB, indipendentemente dal numero degli apparati, l’interessato versa un contributo annuo,
compreso l’anno in cui è stata presentata la dichiarazione di cui all’articolo 145 del Codice, di euro 12,00 complessivi
a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di vigilanza, verifica e controllo.
Art. 37
Attività assimilate a quella in banda cittadina
1. Per attività assimilate a quella svolta in banda cittadina si intendono:
a) i servizi che fanno uso di apparati tipo PMR 446;
b) le attività di telemetria, telecontrollo e telemisure esercitate nella banda 436,000-436,100 MHz, come stabilito
nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Per le attività di cui al comma 1’l’interessato, indipendentemente dal numero degli apparati, versa un contributo
annuo, compreso l’anno a partire dal quale l’autorizzazione generale decorre, di euro 12,00 a titolo di rimborso dei
costi sostenuti dal Ministero per le attività di cui all’articolo 1, comma 1.
Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 42
Contributi provvisori - conguagli
1. Per l’anno 2003, ed ove necessario per i seguenti, si applica, ai fini dei versamenti in acconto, il decreto del Ministro
delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 7
febbraio 2002.
2. Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, i titolari di autorizzazioni generali e di autorizzazioni generali con
concessione del diritto d’uso delle frequenze, entro un mese dalla comunicazione del Ministero, sono tenuti ad
effettuare il versamento dei contributi o del conguaglio, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a
decorrere dalla data della relativa comunicazione.
3. I titolari di autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni radioamatoriali, di cui all’articolo 35, e di
stazioni CB ed assimilate, di cui agli articoli 36 e 37, sono tenuti al versamento dei contributi stabiliti nei citati
articoli 35, 36 e 37 o del relativo conguaglio entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, salva la
facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.
Allegato n. 26 con sub allegati A, A1, B, C, D, E, F, G, H (art. 134)
Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale.
Capo I
ATTIVITA’ RADIOAMATORIALE
Sezione I
Scopo ed ambito di applicazione
Art. 1
Validità autorizzazione generale - Rinnovo
1. L’autorizzazione generale di classe A e di classe B per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore di cui
- 60 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
all’articolo 135 del Codice ha validità fino a dieci anni.
2. La autorizzazione di cui al comma 1 si consegue mediante presentazione o invio all’ispettorato territoriale del
Ministero (di seguito ispettorato territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub
allegato A al presente allegato.
3. Il rinnovo dell’autorizzazione di cui allo stesso comma 1 si consegue mediante presentazione o invio della
dichiarazione di cui al modello sub allegato A1 al presente allegato.
4. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui al sub allegato A non
sono soggette a comunicazioni.
5 I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento delle corrispondenti autorizzazioni generali di
cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione
conforme ai modelli di cui ai sub allegati B e C al presente allegato.
Art. 2
Patente
1. E’ recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.
2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe
A e B devono contenere la dizione Harmonized Amateur Examination Certificates - HAREC - level A or B - CEPT
TR 61-02.
3. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A o B, di cui al comma 1, sono rilasciate dagli ispettorati
territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai
sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214.
4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in
possesso della patente HAREC, classe A o B, in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre
mesi, è rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana.
5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare è tenuto a chiedere al
competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo.
6. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno allegate:
a) copia della denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza competente a riceverla;
b) n. 2 fotografie formato tessera.
Art. 3
Esami
1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per il conseguimento delle patenti
di classe A e B consistono:
a) per la patente di classe A:
a1) in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui al sub allegato D al
presente allegato;
a2) in una prova pratica con la quale il candidato dimostri la capacità di trasmettere e ricevere in codice Morse,
secondo quanto previsto nella parte seconda del programma di cui alla lettera a1);
b) per la patente di classe B:
b1) nella prova scritta di cui alla lettera a1).
2. Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per la parte applicabile.
3. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo.
4. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato deve essere facilmente leggibile e la
trasmissione telegrafica deve risultare regolare.
5. Gli elaborati degli esami devono essere conservati per almeno sei mesi agli atti degli ispettorati territoriali.
6. I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere la patente di classe A devono superare la prova pratica di
ricezione e trasmissione di segnali in codice Morse, di cui al comma 1, lett. a2).
7. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la partecipazione alle prove di esame presso
la sede stabilita dal competente ispettorato territoriale, possono chiedere di sostenere le anzidette prove di esame
presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo
svolgimento degli esami dandone comunicazione agli interessati.
8. Ai candidati che abbiano superato le prove di esame è rilasciato l’attestato di cui al sub allegato E, al presente
allegato.
Art. 4
Domande ammissione esami
1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, contenente le generalità del
richiedente, deve essere fatta pervenire al competente ispettorato territoriale entro il 30 aprile ed entro il 30
settembre di ogni anno, accompagnata dai seguenti documenti:
a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità;
b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;
c) una marca da bollo del valore corrente;
- 61 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata.
2. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli esami che, di norma, si svolgono nei mesi
di maggio e ottobre di ogni anno.
Art. 5
Esoneri prove di esami
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto
1966, n.1214, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente
che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero;
b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato.
2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero;
b) laurea in ingegneria nella classe dell’ingegneria dell’informazione o equipollente;
c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola prova scritta di cui all’articolo.3,
possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe B di cui all’articolo 2.
4. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione,
rilasciato dalla competente Amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli
previsti in Italia.
Art. 6
Nominativo
1. Il nominativo, di cui all’articolo 139 del Codice, è formato da uno o più caratteri, di cui il primo è I (nona lettera
dell’alfabeto), seguito da una singola cifra e da un gruppo di non più di tre lettere.
2. Il nominativo di cui al comma 1 è assegnato:
a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;
b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli articoli.143 e 144 del Codice.
Art. 7
Acquisizione nominativo
1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono presentare domanda in
bollo:
a) per la classe A al Ministero - direzione generale concessioni e autorizzazioni;
b) per la classe B all’ispettorato del Ministero, competente per territorio.
2. Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30 giorni dalla ricezione della relativa domanda.
Art. 8
Tirocinio
1. I titolari di autorizzazione generale di classe B possono esercitarsi nell’apprendimento del codice Morse nella banda
di frequenze 28 - 29,7 MHz con una potenza di picco massima di 100 Watt, operando esclusivamente presso una
stazione di radioamatore il cui titolare sia in possesso di autorizzazione generale di classe A in corso di validità il
quale è responsabile del corretto uso della stazione.
Art. 9
Ascolto
1. I soggetti di cui all’articolo 134, comma 4 del Codice, che intendono ottenere un attestato dell’attività di ascolto,
possono richiedere, con domanda in bollo conforme al modello di cui al sub allegato F al presente allegato,
l’iscrizione in apposito elenco e l’assegnazione di una sigla distintiva, da apporre su copia della domanda stessa o su
documento separato conforme al modello di cui al sub allegato G al presente allegato.
2. La sigla distintiva relativa all’attività radioamatoriale di solo ascolto-SWL (Short Wave Listener) è formata da:
lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di appartenenza..
Art. 10
Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate
1. L’autorizzazione generale di cui all’articolo 1, comma 1, fermo restando il disposto di cui all’articolo 143 del
Codice, costituisce requisito per il conseguimento senza oneri, a mezzo della dichiarazione di cui al sub allegato H,
al presente allegato, dell’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio di stazioni ripetitrici automatiche
non presidiate al di fuori del proprio domicilio, da utilizzare anche per la sperimentazione.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero, direzione generale concessioni e autorizzazioni, che,
fatta salva l’eventualità di un provvedimento negativo, comunica al soggetto autorizzato, nel termine di quattro
settimane dalla data di ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all’articolo 6, comma 2, lettere
a) e b).
3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal
piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza,
per le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all’Unione Internazionale delle
Telecomunicazioni (UIT).
- 62 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
4. Il titolare dell’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non
presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte del
sub allegato D, al presente allegato, sono tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto
funzionamento e, all’occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di disturbi ai
servizi di comunicazione elettronica.
5. Per evitare la congestione dello spettro radio non è consentita l’emissione continua della portante radio.
6. L’emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente agli intervalli di tempo in cui è
presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi
dalla ricezione dell’ultimo segnale.
7. L’utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori.
8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti.
9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore a 10 W.
10. E’ consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande di frequenze e bande di
emissione diverse.’
11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono effettuare devono essere
preventivamente comunicate al Ministero il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso,
comunica all’interessato la necessità di presentare nuova dichiarazione.
Sezione II
Norme tecniche
Art. 11
Bande di frequenza
1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite possono operare soltanto sulle
bande di frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 12
Norme d’esercizio
1. L’esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle norme legislative e regolamentari
vigenti e con l’osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.
2. E’ vietato l’uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, salvo che si tratti di persona
munita di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilità del titolare. In tal caso deve essere usato il
nominativo della stazione dalla quale si effettua la trasmissione.
3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore italiane od estere debitamente
autorizzate, a meno che le competenti Amministrazioni estere abbiano notificato la loro opposizione.
4. E’ consentita l’interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di comunicazione elettronica per
motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalità proprie dell’attività di radioamatore.
5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro; le
radiocomunicazioni telegrafiche o di trasmissione dati devono essere effettuate esclusivamente con l’impiego di
codici internazionalmente riconosciuti; è ammesso l’impiego del codice Q e delle abbreviazioni internazionali in uso.
6. All’inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto il
nominativo della stazione emittente. In caso di trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione
emittente deve essere contenuto in ogni pacchetto.
7. E’ vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonché impiegare segnali che possono dar luogo a falsi
allarmi.
8. E’ vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere; è comunque vietato far
conoscere a terzi il contenuto e l’esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente captati.
Art. 13
Trasferimento di stazione
1. Nell’ambito del territorio nazionale è consentito l’esercizio temporaneo della stazione di radioamatore al di fuori
della propria residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna.
2. L’ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello indicato nell’autorizzazione generale deve
essere preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale.
3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare dell’autorizzazione generale deve fare
richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell’articolo 139 del Codice.
Art. 14
Controllo sulle stazioni
1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari
incaricati del Ministero o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. La dichiarazione concernente l’autorizzazione per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore, di cui
all’articolo 135 del Codice deve accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari del
Ministero incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
- 63 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Art. 15
Limiti di potenza
1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, le stazioni
del servizio di radioamatore possono operare con le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco
(p.e.p) cioè potenza media fornita alla linea di alimentazione dell’antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in
corrispondenza della massima ampiezza dell’inviluppo di modulazione:
a) classe A, fisso o mobile/portatile 500 W
b) classe B, fisso o mobile/portatile 50 W
Art. 16
Requisiti delle apparecchiature
1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquistate, modificate o autocostruite,
devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore.
2 Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove predisposte ad operare anche con
bande di frequenze, classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione
delle frequenze, devono comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all’articolo 12.
Art. 17
Installazione di antenne
1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all’articolo 209 del Codice
nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.
2. L’installazione dell’impianto d’antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di
radiocomunicazioni.
Capo II
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 18
Validità dei documenti per l’esercizio dell’attività radioamatoriale
1. I documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali, trasformate per effetto dell’articolo 125 del Codice in
autorizzazioni generali, acquisiscono il valore di dichiarazione, ai sensi dell’articolo 107 del Codice, con validità di
dieci anni a decorrere:
a) dalla data originaria della licenza o da quella dell’ultimo rinnovo per i documenti in essere al 1° gennaio 2002;
b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo, presentate entro il 31 dicembre 2001.
2. La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati, va apposta sui documenti, abilitanti all’esercizio
dell’attività radioamatoriale, prorogati ai sensi di cui al comma 1.
3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a produrre la dichiarazione di cui al modello sub allegato
A1 del presente allegato.
Art. 19
Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR61-01
1. Per le licenze radioamatoriali, ordinarie e speciali, trasformate in autorizzazioni generali per effetto dell’articolo 125
del Codice, e per le autorizzazioni generali di classe A e di classe B individuate nell’articolo 135, comma 1, del
Codice, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore, l’attestazione di rispondenza alla classe 1 e alla classe
2 della raccomandazione CEPT TR 61-01, di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1990, previa domanda in bollo,
può essere apposta sia sul titolo abilitante sia su documento separato.
Art. 20
Autorizzazioni generali speciali
1. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate statutariamente in sezioni sul
territorio nazionale, la dichiarazione di cui all’articolo 144 del Codice, va prodotta dalla sede legale delle associazioni
per conto delle articolazioni locali.
- 64 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Modifiche all'allegato 26 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente l'adeguamento
della normativa tecnica relativa all'esercizio della attività radioamatoriale. (G.U. n. 196 del 24-8-2005)
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», in
particolare il titolo III, capo VII;
Visto l'allegato 26 al suddetto decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente «Adeguamento della
normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale»;
Visto, altresì, l'art. 163 del menzionato codice delle comunicazioni elettroniche; Visto l'art. 25, sezione I,
paragrafo 25.5, del regolamento delle radiocomunicazioni che conferisce la facoltà alle amministrazioni
degli Stati contraenti di mantenere o meno l'obbligatorietà della capacità in recetrasmissione del codice
Morse per gli aspiranti radioamatori;
Vista la raccomandazione CEPT 61-02, adottata dalla CEPT il 6 febbraio 2004, in occasione della riunione
del GCC/WGRA tenuta a Vilnius, che recepisce il disposto dell'art. 25, paragrafo 25.5, menzionato nella
linea precedente;
Considerato che, allo scopo di facilitare l'espletamento di comunicazioni radioamatoriali, sia opportuno
aderire alla anzidetta raccomandazione CEPT TR 61-02 nel senso di eliminare l'obbligatorietà della capacità
nelle trasmissioni radio del codice Morse;
Visto l'art. 220, comma 2, lettera a), del codice delle comunicazioni elettroniche che conferisce al Ministero
delle comunicazioni il potere di apportare, con proprio decreto, modifiche, fra l'altro, all'allegato 26 dianzi
citato;
Decreta:
Art. 1. Patente
1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02 citata nelle premesse.
2. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di cui allegato 26 al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» vengono unificate nell'unica
patente di classe A.
ART. 2 Esami
In conformità di quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per il conseguimento
della patente di classe A consistono in una prova scritta sugli argomenti indicati nella prima parte del
programma di cui al sub allegato D dell'allegato 26 al codice, da eseguirsi mediante quiz a risposta multipla.
ART. 3 Nominativo
Dall'entrata in vigore del presente decreto i radiomaoatori in possesso delle autorizzazioni generali di classe
A e B di cui all'allegato 26 al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 conservano i rispettivi nominativi
fatta salva la possibilità per i titolari della autorizzazioni di classe B di chiedere al competente organo
centrale del Ministero delle comunicazioni il cambio del nominativo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- 65 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Sub Allegato A (articolo 1, comma 2, dell’Allegato n. 26-rif. art. 135 del Codice)
Al Ministero delle comunicazioni
Ispettorato territoriale per il/la
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto .. ....................…………………………..............................................................................................
luogo e data di nascita ...............……….................................................................…...............................................
residenza o domicilio ........... ...................................................... .........................….........................…...................
cittadinanza ....................…...................................................….........................…...................................................
Dati del rappresentante legale
cognome e nome .................................…........................….........................….........................……........................
luogo e data di nascita ....................................... ........................... ........................... .........................….................
residenza o domicilio ..... .........................…...................................................….........................….........................
codice fiscale .... ........................................................
Ai fini del conseguimento dell’autorizzazione generale di cui all’articolo 104 del Codice delle comunicazioni
elettroniche;
dichiara
- di essere in possesso della patente di operatore di stazione di radioamatore n. …..... conseguita il ..………....;
- di aver acquisito il nominativo ai sensi dell’articolo 139 del Codice delle comunicazioni elettroniche ;
- di voler installare ed esercire:
† una stazione di radioamatore,
† una stazione ripetitrice analogica o numerica,
† un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi,
† un impianto destinato ad uso collettivo;
† una stazione radioelettrica ............ (specificare la tipologia)
(barrare la casella che interessa)
- di voler espletare l’attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre .…….....
(massimo 10 anni compreso l’anno o frazione di anno iniziale)
- di possedere i prescritti requisiti di cui all’articolo 137 del Codice delle comunicazioni elettroniche ;
- che la stazione radioelettrica ( tipo e numero di apparato) è ubicata ………………………………………………
si impegna
-
a comunicare tempestivamente ogni modifica del contenuto della presente dichiarazione;
a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
a versare il prescritto contributo annuo;
in caso di rinnovo, a presentare la relativa dichiarazione nel termine di cui all'articolo 107 del Codice delle
comunicazioni elettroniche;
- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche .
Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
a) attestazione di versamento del contributo relativo al primo anno o frazione dal quale decorre l’autorizzazione
generale;
b) la copia della patente di operatore;
c) la comunicazione relativa all’acquisizione del nominativo;
d) la dichiarazione di consenso e responsabilità per i minorenni non emancipati.
data ......………...
(firma) .......…………………….........
- 66 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Sub Allegato A 1(art. 1, comma 3, dell’Allegato n. 26)
Al Ministero delle comunicazioni
Ispettorato territoriale per il/la
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ..........................................................................….... ..............................……...............................
luogo e data di nascita ...................….............................................…...............................…..............…….........
residenza o domicilio .........……..........…...................…........... ..............….............…..............…….................
cittadinanza ..............…..............…................ ..............…...............….............…............…...........….................
titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe ……....., nominativo ……..……….......
Dati del rappresentante legale
cognome e nome ................................….................................. ................ ................ ................ .........................
luogo e data di nascita ... ..............…..............…..............…............... ................ ..............……..........................
residenza o domicilio .........….............…..............…................ ..............………………………….....................
codice fiscale .........……...............................
titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe ….…..., nominativo …….……………..
Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione generale di cui all’articolo107 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
dichiara
- di voler esercire:
†una stazione di radioamatore
†una stazione ripetitrice analogica o numerica
†un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o
†instradamento di messaggi
† un impianto destinato ad uso collettivo
†una stazione radioelettrica .......……………………………………... (specificare la tipologia)
(barrare la casella che interessa)
- di voler espletare l’attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre ......
(massimo 10 anni compreso l’anno o frazione di anno iniziale)
- di possedere i prescritti requisiti di cui all’articolo 137 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
- che la stazione radioelettrica è ubicata. ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...............
e si impegna:
- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica;
- a versare il prescritto contributo annuo;
- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche.
Allega alla presente dichiarazione l’attestato di versamento del contributo relativo all’anno dal quale decorre il rinnovo
dell’autorizzazione generale;
data ...…………
(firma) ...…………………................
- 67 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Sub Allegato B (art. 1, comma 5, dell’Allegato n.26)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
MINISTRY OF COMMUNICATIONS/MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS
ISPETTORATO TERRITORIALE PER IL/LA ……………………………………………..……..…..
TERRITORIAL INSPECTORATE OF/INSPECTORAT TERRITORIAL DE
ATTESTATO DI AUTORIZZAZIONE GENERALE PER L’IMPIANTO E L’ESERCIZIO DI
STAZIONE DI RADIOAMATORE CON POTENZA MASSIMA DI 500 WATT CLASSE A
CERTIFICATE OF GENERAL AUTHORISATION FOR INSTALLATION AND EXERCISE OF A RADIO
AMATEUR STATION WITH MAXIMUM POWER OF 500 WATT LEVEL A/ CERTIFICAT D’AUTORISATION
GÉNÉRALE POUR L'INSTALLATION ET L'ESERCICE D'UNE STATION DE RADIOAMATEUR AVEC
PUISSANCE MAXIMALE DE 500 WATT CLASSE A
“HARMONIZED AMATEUR EXAMINATION CERTIFICATES HAREC-LEVEL A CEPT TR 61-02”
Autorizzazione generale N° …………………………………
General authorisation N°/Autorisation générale N° ………………………………
Conseguita con dichiarazione del ……………………………………………
Foto
Obtained by declaration of the/Obtenue ovec déclaration du ……………………………
Patente N° ……………………………………
Licence N°/Permis N° ………………………………………
Nominativo ………………………………………………………….
Call sign/Indicatif d’appel ………………………………………
Sig./Mr./M. …………………………………………………….…………………………………………
Nato a ……………………………………………..….…….…….… il …………...…….………………
Born in/Né(e) à …………….…………………………………….………. on the/le …………………………….
per l’esercizio di una stazione di radioamatore istallata …………..…………………………………………..
for the exercise of a radio amateur station sitiuated/Pour l’exercice d’une station de radioamateur placée
in …………………………………………….……………………………………………. cap ………..
in/à …………………………………………………………………………….. postal code/code postal ……..…
ia/Addresse/Adresse ………..………………..………………..………….…………………..…n°….……………
Valida fino al/Valid until/Valable jusqu’au …………….……………………
data/date …………………….
IL DIRETTORE
…………………………………….
timbro
Il rinnovo dell’autorizzazione generale conseguito con dichiarazione del …………………………….
The renewal of the general authorisation obtained by declaration of the…………..…….…..
Le renouvellement de l’autorisation générale obtenue avec déclaration du…………………..
è valido fino al/is valid until/est valable jusqu’au …….…………..…….
IL DIRETTORE
…………………….…………..
data/date ………………………….
timbro
- 68 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Sub Allegato C (art. 1, comma 5, dell’Allegato n. 26)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
MINISTRY OF COMMUNICATIONS/MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS
ISPETTORATO TERRITORIALE PER IL/LA ……………………………………………..……..…..
TERRITORIAL INSPECTORATE OF/INSPECTORAT TERRITORIAL DE
ATTESTATO DI AUTORIZZAZIONE GENERALE PER L’IMPIANTO E L’ESERCIZIO DI
STAZIONE DI RADIOAMATORE OPERANTE SULLE BANDE DI FREQUENZE UGUALI O
SUPERIORI A 30 MHZ E CON POTENZA MASSIMA DI 50 WATT CLASSE B
CERTIFICATE OF GENERAL AUTHORISATION FOR INSTALLATION AND EXERCISE OF A RADIO
AMATEUR STATION WORKING ON THE FREQUENCY BANDS EQUAL OR HIGHER THAN 30 MHZ AND
WITH MAXIMUM POWER OF 5O WATT LEVEL B/CERTIFICAT D’AUTORISATION GÉNÉRALE POUR
L‘INSTALLATION ET L'EXERCICE D'UNE STATION DE RADIOAMATOUR OPÉRANT SUR LES BONDES
DE FRÉQUENCES ÉGALES OR SUPÉRIEURES À 30 MHZ ET AVEC PUISSANCE MAXIMALE DE 5O WATT
CLASSE B
“HARMONIZED AMATEUR EXAMINATION CERTIFICATES HAREC-LEVEL B CEPT TR 61-02”
Autorizzazione generale N° ………………………………………………
General authorisation N°/Autorisation générale N° ……………………………………
Foto
Conseguita con dichiarazione del ……………………………….
Obtained by declaration of the/Obtenue ovec déclaration du ………………………
Patente N° ………………………………………………
Licence N°/Permis N° ……………………………………..…
Nominativo ………………………………………………….
Call sign/Indicatif d’appel ……………………………………..…
Sig./Mr./M. ………………………………………………………………………………………………
Nato a …………………………………………………...……….…..……… il …………….…………
Born in/Né(e) à …………….……………………..……………………………… on the/le ………..…….………
Per l’esercizio di una stazione di radioamatore istallata …………….……………………………………….
For the exercise of a radio amateur station sitiuated/Pour l’exercice d’une station de radioamateur placée
in …………………………………………………..…………..………..… cap ………………………
in/ à postal …………….………………………………………………..… code/code postal ……………….……
Via/Addresse/Adresse ………..……………………………………………….………..…n°…….……
Valida fino al/Valid until/valable jusqu’au …………….………….………
data/date …………………….
IL DIRETTORE
Timbro
…………….…………………………
Il rinnovo dell’autorizzazione generale conseguito con dichiarazione del …………………………….
The renewal of the general authorisation obtained by declaration of the……….…..
Le renouvellement de l’autorisation générale obtenue avec déclaration du………...
è valido fino al/is valid until/est valable jusqu’au ….……………. …...….
IL DIRETTORE
…………………….…………..
data/date ………………………….
timbro
- 69 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Sub Allegato D (art. 3, comma 1 dell’Allegato n. 26)
PROGRAMMA DI ESAME
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI RADIOAMATORE
PARTE I^
QUESTIONI RIGUARDANTI LA TECNICA, IL FUNZIONAMENTO E LA REGOLAMENTAZIONE
A. - QUESTIONI DI NATURA TECNICA
1.- ELETTRICITA', ELETTROMAGNETISMO E RADIOTECNICA - TEORIA
1.1.- Conduttività
- Materiali conduttori, semiconduttori ed isolanti
- Corrente, tensione e resistenza
- Le unità di misura: ampere, volt e ohm
- La legge di Ohm
- Le leggi di Kirchhoff
- La potenza elettrica
- L'unità di misura: il watt
- L'energia elettrica
- La capacità di una batteria
1.2.- I generatori elettrici
- Generatore di tensione, forza elettromotrice (f.e.m.), corrente di corto circuito, resistenza interna e tensione di
uscita
- Connessione di generatori di tensione in serie ed in parallelo
1.3.- Campo elettrico
- Intensità di campo elettrico
- L'unità di misura: volt/metro
- Schermatura contro i campi elettrici
1.4.- Campo magnetico
- Campo magnetico attorno ad un conduttore
- Schermatura contro i campi magnetici
1.5.- Campo elettromagnetico
- Le onde radio come onde elettromagnetiche
- Velocità di propagazione e relazione con la frequenza e la lunghezza d'onda
- Polarizzazione
1.6.- Segnali sinusoidali
- La rappresentazione grafica in funzione del tempo
- Valore istantaneo, valore efficace e valore medio
- Periodo
- Frequenza
- L'unità di misura: hertz
- Differenza di fase
1.7.- Segnali non sinusoidali
- Segnali di bassa frequenza
- Segnali audio
- Segnali rettangolari
- La rappresentazione grafica in funzione del tempo
- Componente di tensione continua, componente della frequenza fondamentale e armoniche
1.8.- Segnali modulati
- Modulazione di ampiezza
- Modulazione di ampiezza a banda laterale unica
- Modulazione di fase, modulazione di frequenza
- Deviazione di frequenza e indice di modulazione
- Portante, bande laterali e larghezza di banda
- Forme d'onda
1.9.- Potenza ed energia
- Potenza dei segnali sinusoidali
- Rapporti di potenza corrispondenti ai seguenti valori in dB: 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB e 20 dB (positivi e negativi)
- 70 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
- Rapporti di potenza ingresso/uscita in dB di amplificatori collegati in serie e/o attenuatori
- Adattamento (massimo trasferimento di potenza)
- relazione tra potenza d'ingresso e potenza di uscita e rendimento
- Potenza di cresta della portante modulata
2.- COMPONENTI
2.1.- Resistore
- Resistenza
- L'unità di misura: l'ohm
- Caratteristiche corrente/tensione
- Potenza dissipata
- Coefficiente di temperatura positivo e negativo
2.2.- Condensatore
- Capacità
- L'unità di misura: il farad
- La relazione tra capacità, dimensioni e dielettrico (limitatamente agli aspetti qualitativi)
- La reattanza
- Sfasamento tra tensione e corrente
- Caratteristiche dei condensatori fissi e variabili: in aria, a mica, in plastica, ceramici ed elettrolitici
- Coefficiente di temperatura
- Corrente di fuga
2.3.- Induttori
- Bobine d'induzione
- L'unità di misura: l'henry
- L'effetto sull’induttanza del numero di spire, del diametro, della lunghezza e della composizione del nucleo
(limitatamente agli aspetti qualitativi)
- La reattanza
- Sfasamento tra tensione e corrente
- Fattore di merito
- Effetto pelle
- Perdite nei materiali del nucleo
2.4.- Applicazione ed utilizzazione dei trasformatori
- Trasformatore ideali
- La relazione tra il rapporto del numero di spire e il rapporto delle tensioni, delle correnti e delle impedenze
(limitatamente agli aspetti qualitativi)
- I trasformatori
2.5.- Diodo
- Utilizzazione et applicazione dei diodi
- Diodi di raddrizzamento, diodi Zener, diodi LED, diodi a tensione variabile e a capacità variabile (VARICAP)
- Tensione inversa, corrente, potenza e temperatura
2.6.- Transistor
- Transistor PNP e NPN
- Fattore di amplificazione
- Transistor a effetto di campo
- I principali parametri del transistor ad effetto di campo
- Il transistor nel circuito:
- a emettitore comune
- a base comune
- a collettore comune
- Le impedenze d'ingresso e di uscita nei suddetti circuiti
- I metodi di polarizzazione
2.7.- Varie
- Dispositivo termoionico semplice (valvola)
- Circuiti numerici semplici
3.- CIRCUITI
3.1.- Combinazione dei componenti
- Circuiti in serie e in parallelo di resistori, bobine, condensatori, trasformatori e diodi
- Corrente e tensione nei circuiti
- Impedenza
3.2.- Filtri
- Filtri serie e parallelo
- 71 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
- Impedenze
- Frequenze caratteristiche
- Frequenza di risonanza
- Fattore di qualità di un circuito accordato
- Larghezza di banda
- Filtro passa banda
- Filtri passa basso, passa alto, passa banda e arresta banda composti da elementi passivi
- Risposta in frequenza
- Filtri a e a T
- Cristallo a quarzo
3.3.- Alimentazione
- Circuiti di raddrizzamento a semionda e ad onda intera, raddrizzatori a ponte
- Circuiti di filtraggio
- Circuiti di stabilizzazione nell'alimentazione a bassa tensione
3.4.- Amplificatori
- Amplificatori a bassa frequenza e ad alta frequenza
- Fattore di amplificazione
- Caratteristica ampiezza/freqwuenza e larghezza di banda
- Classi di amplificatori A, A/B, B e C
- Armoniche (distorsioni non desiderate)
3.5.- Rivelatori
- Rivelatori di modulazione di ampiezza
- Rivelatori a diodi
- Rivelatori a prodotto
- Rivelatori di modulatori di frequenza
- Rivelatori a pendenza
- Discriminatore Foster-Seeley
- Rivelatori per la telegrafia e per la banda laterale unica
3.6.- Oscillatori
- Fattori che influiscono sulla frequenza e le condizioni di stabilità necessarie per l'oscillazione
- Oscillatore LC
- Oscillatore a quarzo, oscillatore su frequenze armoniche
3.7.- Circuiti ad aggancio di fase (PLL - Phase Lock Loop)
- Circuiti a PLL con circuito comparatore di fase
4.- RICEVITORI
4.1.- Tipi di ricevitore
- Ricevitore a supereterodina semplice e doppia
4.2.- Schemi a blocchi
- Ricevitore CW (A1A)
- Ricevitore AM (A3E)
- Ricevitore SSB per telefonia con portante soppressa (J3E)
- Ricevitore FM (F3E)
4.3.- Descrizione degli stadi seguenti (limitatamente agli schemi a blocchi)
- Amplificatori in alta frequenza
- Oscillatore fisso e variabile
- Miscelatore (Mixer)
- Amplificatore a frequenza intermedia
- Limitatore
- Rivelatore
- Oscillatore di battimento
- Calibratore a quarzo
- Amplificatore di bassa frequenza
- Controllo automatico di guadagno
- Misuratore di livello di segnale in ingresso (S-meter)
- Silenziatore (squelch)
4.4.- Caratteristiche dei ricevitori (in forma descrittiva)
- Protezione da canale adiacente
- Selettività
- Sensibilità
- Stabilità
- Frequenza immagine
- 72 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
- Intermodulazione; transmodulazione
5.- TRASMETTITORI
5.1.- Tipi di trasmettitori
- Trasmettitori con o senza commutazione di frequenza
- Moltiplicazione di frequenza
5.2.- Schemi a blocchi
- Trasmettitori telegrafici in CW (A1A)
- Trasmettitori in banda laterale unica (SSB) a portante soppressa (J3E)
- Trasmettitori in modulazione di frequenza (F3E)
5.3.- Descrizione degli stadi seguenti (limitatamente agli schemi a blocchi)
- Miscelatore (Mixer)
- Oscillatore
- Eccitatore (buffer, driver)
- Moltiplicatore di frequenza
- Amplificatore di potenza
- Filtro di uscita (filtro a )
- Modulatore di frequenza
- Modulatore SSB
- Modulatore di fase
- Filtro a quarzo
5.4.- Caratteristiche dei trasmettitori (in forma descrittiva)
- Stabilità di frequenza
- Larghezza di banda in alta frequenza
- Bande laterali
- Banda di frequenze audio
- Non linearità
- Impedenza di uscita
- Potenza di uscita
- Rendimento
- Deviazione di frequenza
- Indice di modulazione
- Clicks di manipolazione CW
- Irradiazioni parassite
- Irradiazioni della struttura (cabinet radiations)
6.- ANTENNE E LINEE DI TRASMISSIONE
6.1.- Tipi di antenne
- Dipolo a mezzonda alimentato al centro
- Dipolo a mezzonda alimentato all'estremità
- Dipolo ripiegato
- Antenna verticale in quarto d'onda
- Antenne con riflettore e/o direttore (Yagi)
- Antenne paraboliche
- Dipolo accordato
6.2.- Caratteristiche delle antenne
- Distribuzione della corrente e della tensione lungo l'antenna
- Impedenza nel punto di alimentazione
- Impedenza capacitiva o induttiva di un'antenna non accordata
- Polarizzazione
- Guadagno d'antenna
- Potenza equivalente irradiata (e.r.p.)
- Rapporto avanti-dietro
- Diagrammi d'irradiazione nei piani orizzontale e verticale
6.3.- Linee di trasmissione
- Linea bifilare
- Cavo coassiale
- Guida d'onda
- Impedenza caratteristica
- Velocità di propagazione
- Rapporto di onda stazionaria
- Perdite
- 73 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
- Bilanciatore (balun)
- Linea in quarto d'onda (impedenza)
- Trasformatore di linea
- Linee aperte e chiuse come circuiti accordati
- Sistemi di accordo d'antenna
7.- PROPAGAZIONE
-Strati ionosferici
- Frequenza critica
- Massima frequenza utilizzabile (MUF)
- Influenza del sole sulla ionosfera
- Onda di suolo, onda spaziale, angolo di irradiazione, riflessioni
- Affievolimenti (fading)
- Troposfera
-Influenza dell'altezza delle antenne sulla distanza che può essere coperta
(orizzonte radioelettrico)
- Inversione di temperatura
- Riflessione sporadica sullo strato E
- Riflessione aurorale
8.- MISURE
8.1.- Principi sulle misure
Misure di:
- Tensioni e correnti continue ed alternate
Errori di misura
- Influenza della frequenza
- Influenza della forma d'onda
- Influenza della resistenza interna degli apparecchi di misura
- Resistenza
- Potenza in continua e in alta frequenza (potenza media e di cresta)
- Rapporto di onda stazionaria
- Forma d'onda dell'inviluppo di un segnale in alta frequenza
- Frequenza
- Frequenza di risonanza
8.2.- Strumenti di misura
Pratica delle operazioni di misura:
- Apparecchi di misura a bobina mobile
- Apparecchi di misura multigamma
- Riflettometri a ponte
- Contatori di frequenza
- Frequenzimetro ad assorbimento
- Ondametro ad assorbimento
- Oscilloscopio
9.- DISTURBI E PROTEZIONE
9.1.- Disturbi degli apparecchi elettronici
- Bloccaggio
- Disturbi con il segnale desiderato
- Intermodulazione
- Rivelazione nei circuiti audio
9.2.- Cause dei disturbi degli apparecchi elettronici
- Intensità di campo del trasmettitore
- Irradiazioni non essenziali del trasmettitore (irradiazioni parassite, armoniche)
- Effetti non desiderati sull'apparecchiatura
- all'ingresso d'antenna
- su altre linee di connessione
- per irraggiamento diretto
9.3.- Protezione contro i disturbi
Misure per prevenire ed eliminare i disturbi
- Filtraggio
- Disaccoppiamento
- Schermatura
- 74 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
10.- PROTEZIONE ELETTRICA
- Il corpo umano
- Sistemi di alimentazione
- Alte tensioni
- Fulmini
B.- REGOLE E PROCEDURE D'ESERCIZIO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
1.- ALFABETO FONETICO
A = Alfa
J = Juliet
S = Sierra
B = Bravo
K = Kilo
T = Tango
C= Charlie
L = Lima
U = Uniform
D = Delta
M = Mike
V = Victor
E = Echo
N= November
W = Whiskey
F = Foxtrot
O = Oscar
X = X-Ray
G = Golf
P = Papa
Y = Yankee
H = Hotel
Q = Quebec
Z = Zulu
I = India
R = Romeo
2.- CODICE Q
Codice
QRK
QRM
QRN
QRO
QRP
QRS
QRT
QRZ
QRV
QSB
QSL
QSO
QSY
QRX
QTH
Domanda
Risposta
Qual'è l'intelligibilità del mio segnale?
Siete disturbati?
Siete disturbati da rumori atmosferici?
Debbo aumentare la potenza di emissione?
Debbo diminuire la potenza di trasmissione?
Debbo trasmettere più lentamente?
Debbo cessare la trasmissione?
Da chi sono chiamato?
Siete pronto?
La forza dei miei segnali è variabile?
Potete darmi accusa di ricezione?
Potete comunicare direttamente con?
Debbo cambiare frequenza di trasmissione?
Quando mi richiamerete?
Quale è la vostra posizione in latitudine e
longitudine?
L'intelligibilità dei vostri segnali è
Sono disturbato
Sono disturbato da rumori atmosferici
Aumentate la potenza di emissione
Diminuite la potenza di trasmissione
Trasmettete più lentamente
Cessate la trasmissione
Siete chiamato da
Sono pronto
La forza dei vostri segnali varia
Do accusa di ricezione
Posso comunicare direttamente con
Trasmettete su un altra frequenza... kHz (o MHz)
Vi richiamerò alle ore....
La mia posizione è .... di latitudine e.... di
longitudine
3.- ABBREVIAZIONI OPERATIVE UTILIZZATE NEL SERVIZIO DI RADIOAMATORE
AR
BK
CQ
CW
K
MSG
PSE
RST
R
RX
SIG
TX
UR
Fine della trasmissione
Segnale utilizzato per interrompere una trasmissione in atto (break)
Chiamata a tutte le stazioni
Onda continua - Telegrafia
Invito a trasmetterer
Messaggio
Per favore
Intelligibilità, forza del segnale, tonalità
Ricevuto
Ricevitore
Segnale
Trasmettitore
Vostro
4.- SEGNALI INTERNAZIONALI DI SOCCORSO, TRAFFICO IN CASO DI URGENZA E
- 75 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
COMUNICAZIONI IN CASO DI CATASTROFI NATURALI
- Segnali di soccorso:
- radiotelegrafia: . . . - - - . . . (SOS)
- radiotelefonia "MAYDAY"
- Risoluzione n. 640 del Regolamento delle Radiocomunicazioni dell'UIT
- Utilizzazione internazionale di una stazione di radioamatore in caso di catastrofi naturali
- Bande di frequenze attribuite al servizio di radioamatore per le catastrofi naturali
5.- INDICATIVI DI CHIAMATA
- Identificazione delle stazioni di radioamatore
- Utilizzazione degli indicativi di chiamata
- Composizione dell’indicativo di chiamata
- Prefissi nazionali
6.- PIANI DI FREQUENZE DELLA IARU
- Piani di frequenze della IARU
- Obiettivi
C.- REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE
RADIOAMATORE E DI RADIOAMATORE VIA SATELLITE
DEI
SERVIZI
DI
1.- REGOLAMENTO DELLE RADIOCOMUNICAZIONI DELL'UIT
- Definizione del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite
- Definizione della stazione di radioamatore
- Articolo S25 del Regolamento delle Radiocomunicazioni
- Bande di frequenze del servizio di radioamatore e relativi statuti
- Regioni radio dell'UIT
2.- REGOLAMENTAZIONE DELLA CEPT
- Raccomandazione T/R 61 -02
- Raccomandazione T/R 61-01
- Utilizzazione temporanea delle stazioni di radioamatore nei Paesi CEPT
- Utilizzazione temporanea delle stazioni di radioamatore nei Paesi non membri della
CEPT che partecipano al sistema della Raccomandazione T/R 61-01
3.- LEGISLAZIONE NAZIONALE,
L'OTTENIMENTO DELLA LICENZA
REGOLAMENTAZIONE
- Legislazione nazionale
- Regolamentazione e condizioni per l'ottenimento della licenza
- Dimostrazione pratica della conoscenza della tenuta di un registro di stazione:
- modo di tenuta del registro
- obiettivi
- dati da registrare
- 76 -
E
CONDIZIONI
PER
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Sub Allegato E (art. 3, comma 8, dell’Allegato n.26)
HARMONIZED AMATEUR RADIO EXAMINIATION CERTIFICATE (HAREC)
CERTIFICAT DE RADIOAMATEUR HARMONISE’ (HAREC)
Delivrès sur la base de la Reccomandation de la CEPT T/R 61-02
1. L’amministrazione o l’Autorità competente
________________________________________________________________________________
del Paese______________________________________________________________________________
Certifica che il titolare del presente certificato ha superato con esito positivo l’esame di radioamatore
conformemente al regolamento dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT). L’esame in
questione corrisponde a quello relativo al livello_____A/B_______indicata nella Raccomandazione CEPT
T/R 61-02 (HAREC). Conformemente al regolamento del servizio di radioamatore vigente in Italia, il titolare
del presente certificato ha il diritto di ottenere la licenza nazionale (Autorizzazione generale) della classe
_______ Generale /Limitato________________
In applicazione della Raccomandazione CEPT T/R 61-01, la licenza nazionale di questa categoria
corrisponde alla classe ________1/2_______, secondo quanto definito rispettivamente nelle colonne 4 e 5
dell’Appendice II della Raccomandazione CEPT T/R 61-01.
2. L’administration ou l’Autoritè compètente
________________________________________________________________________________
du pays __________________________________________________________________ certifie que le
titulaire certificat a rèussi un examen de radioamateur conformèment au reglement de l’Union International
des Telècomunications (IUT). L’èpreuve en question correspond à la classification (1) __________ de la
Recommadation CEPT T/R 61-02 (HAREC). Conformèment à la réglementation règissant les radiomateurs
du pays ____________________________________, le titulaire du prèsent cerificat est en droit d’obtenir la
licence national de la catègorie(1) ________.
En application de la Recommandation CEPT T/R 61-01,la license nationale de cette catègorie correspondant
à la classification (1) ________,comme defini dans les colonnes 4 et 5 de l’annexe II de la Recommandation
CEPT T/R 61-01.
3. The issuing Administration or responsable issuing Authority
________________________________________________________________________________
of the country __________________________________________________________________ declares
herewith that the holder of this certificate da successfully passed an amateur radio examinination which
fulfils the requirements laid down by the International Telecommmunications Union (ITU).The passed
examination is comparable with level (1) ________, as idicated in CEPT Recommendation T/R 61-02
(HAREC).According to the amateur radio regulations of the country _____________________________,the
holder of this certificate in entitled to receive the national licence class (1) ____________.
For the purpose of CEPT Recommendation T/R 61-01 this national licence class is classified as being CEPT
licence class (1) ________________, as listed in Columns 4 respectively 5 of Appendix II of
Recommedation T/R 6-01.
4. Die ausstellende Verwaltung oder zustandige Behorde
________________________________________________________________________________
des Landes___________________________________________________________ erklart hiermit,dass der
inhaber dieser Bescheiningung eine Amateurfunkprufung erfolgreich abgelegt hat,welche den Erfordernissen
entsprict, wie sie von de Internationalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegt sind. Die abgelegte Prufung
entspricht nach CEPTEmpfehlung T/R 61-02 (HAREC) der Stufe (1)_________,Gemass
Amateurfunkbestimmungen des Landes ______________________hat der Inhaber dieser Bescheinigung
Anspruch auf eine Amateurfunkgenehmigung der Klasse (1) _____________,.
In Anwendung der CEPT- Empfehung T/R 61-01 ist diese nationale Genehmigungsklasse als CEPT
Genehmigungskasse (1) ____________eingestft,wie dies in Spalten 4 bzw. 5 von Anhang II der CEPTEmpfehlung 61-01 aufgefuhrt ist.
5 . Le autorità che desiderano informazioni su questo documento dovranno inoltrare le loro domande alla
- 77 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
competente Autorità.nazionale sotto indicata .
Les autoritès officielles dèsirant des informations sur ce document devront adresser leur demandes à
l’Autoritè nationale compètente mentionnèe ci dessous.
Officials requiring informations about this certificate should address their enquiries to the issuing
national Authority or the issuing Administration as indicated above.
Behorden,die Auskunfte uber diese Bescheinigung erhalten mochten, sollten ihre Anfragen an die
genannte ausstellende nationale Behorde oder die ausstellende Verwaltung richten.
Adresse/Address/Anschrift
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Tèlèphone /Telephone/Telefon____________________________________________________
Tèlèx/Telex/Telex:______________________________________________________________
Tèlècopie/Telefax/Telefax:________________________________________________________
Signature /Signature/Unterschrift
- 78 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Sub Allegato F (art. 9, comma 1, dell’Allegato n. 26)
Al Ministero delle comunicazioni
Ispettorato territoriale per il/la
Il sottoscritto .......................................... ..............…...........…................................... ...............................
luogo e data di nascita ............ ..............…................................ ................................ ..............…….........
residenza o domicilio ..…............... ..................….........…...............…............... ..............…….................
cittadinanza ...................................................................................................................
comunica
di essere in possesso di una stazione radioelettrica solo ricevente e di essere dedito al solo ascolto sulle
gamme di frequenze radioamatoriali.
chiede
- di essere iscritto nel registro inerente i soli radioascoltatori sulle bande radioamatoriali (SWL)
costituito presso codesto ispettorato territoriale;
- di ricevere l’attestato di cui al modello riportato in sub allegato G (art. 9, comma 1, dell’Allegato n. 26)
data ......……....
(firma) ......…………………………............
- 79 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Sub Allegato G (art. 9, comma 1, dell’Allegato n. 26)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE PER IL/LA
SWL n. ....………......
città...…………………………........
ATTESTATO DELL’ATTIVITA. DI ASCOLTO SULLE FREQUENZE DELLE BANDE RISERVATE AI
RADIOAMATORI
Signore/a ....................……………………..……………………………………….............
luogo e data di nascita ........………….……..…………………………………...................
residenza e/o domicilio ........…………………………..………………………...................
cittadinanza .............………………………………...................
data ..………….......
IL DIRETTORE
- 80 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Sub Allegato H (art. 10, comma 1, dell’Allegato n. 26)
Al Ministero delle comunicazioni
Ispettorato territoriale per il/la
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………..
luogo e data di nascita …………………………………….…………………………………………………..
residenza o domicilio …………………………………………………………………………………………
cittadinanza ……………………………………………………………………………………….…………...
titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe ……..., nominativo .………….……..
Dati del rappresentante legale
cognome e nome ……………………………………………………………………………………………...
luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………………..
residenza o domicilio …………………………………………………………………………………………
codice fiscale ………………………………
titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe ………..., nominativo …………………..
Ai fini del conseguimento dell’autorizzazione generale di cui all’articolo 107 del Codice delle comunicazioni
elettroniche:
dichiara
- di voler installare ed esercire la stazione ripetitrice analogica o numerica automatica non presidiata descritta
nella scheda tecnica;
- di voler espletare l’attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre …………..
(massimo 10 anni compreso l’anno o frazione di anno iniziale)
- di possedere i prescritti requisiti di cui all’art. 137 del codice delle comunicazioni elettroniche;
- che la stazione radioelettrica è ubicata ……………………………………………………….……………..
si impegna :
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal codice delle comunicazioni elettroniche.
Allega alla presente dichiarazione :
a) la copia del titolo attestante il conseguimento dell’autorizzazione generale;
data ……………………….
(firma) ………………………….
- 81 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Segue sub Allegato H
SCHEDA TECNICA PER LE STAZIONI RIPETITRICI DEL SERVIZIO DI RADIOAMATORE
NOMINATIVO
D’IDENTIF.
1. Ubicazione stazione ripetitrice:
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
C.A.P.
COMUNE
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
VIA E NUMERO CIVICO O LOCALITA’
2. Coordinate geografiche del punto di emissione:
- Longitudine rispetto al meridiano di Greenwich:
- Latitudine
ff
ff
ff
ff
ff
ff
fff
3. Altezza sul livello del mare del terreno su cui è installata l’antenna:
4. Natura dell’assegnazione: - frequenza unica
- Coppia di frequenze (emissione e ricezione associate)
5. Frequenze proposte : - frequenza di emissione (in MHz)
- frequenza di ricezione associata (in MHz)
6. Ditta costruttrice dell’apparato:
fff,ffff
fff,fffff
ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff
7. Sigla dell’apparato:
8. Larghezza del canale a r f. (in KHz)
ffff
9. Potenza all’uscita del trasmettitore (in Watt):
ffff
fffffffffffffffffffff
10. Tipo dell’antenna:
ff
11. Guadagno dell’antenna (in dB rispetto al dipolo):
12. Altezza dal suolo del centro dell’antenna (in metri) :
fff
13. Attenuazione della linea di alimentazione dell’antenna comprensiva di eventuali
elementi aggiuntivi (filtri, ecc.) (in dB):
ff
14. Operatore responsabile:
ffffffffffffffffffff
cognome
ffffff
nominativo
fffffffffffffffffff
nome
ffffffffffffffffffffffffffffffff
comune di residenza
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
indirizzo
data ……………………….
(firma) …………………………………………..
- 82 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Richiesta nominativo per stazione di radioamatore (art. 139, D.L. 259/03)
(Modulo aggiornato il 01/06/05)
Spedire con Raccomandata A.R. a:
Applicare
Marca da
bolla da
Euro 14,62
Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale per
i servizi di Comunicazione elettr. e di radiodiff.
Ex Div. II
Viale AMERICA, 190
00100 ROMA
Il sottoscritto……………………………….…………………………………………………………..
Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………..
Residenza e domicilio ………………………………………………………………………………....
Cittadinanza ……….…………..…………………………..…………………………………………..
In possesso della patente di operatore di classe A Nr. …………… conseguita il …………………
Ai fini del conseguimento dell’autorizzazione generale di cui all’articolo 104 del Codice delle Comunicazioni
elettroniche (D.L. 259/03),
chiede
il rilascio del nominativo di identificazione, ai sensi dell’art. 139 del citato Codice delle comunicazioni elettroniche
e si impegna:
ad inoltrare la dichiarazione prevista dall’art. 138 comma 1 entro 30 giorni dal ricevimento del nominativo stesso.-
Data ……………………
Firma ……………………………………………
Allega:
Fotocopia di un documento di identità valido ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000
Fotocopia della patente OM.
- 83 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Richiesta nominativo per stazione di radioamatore (art. 139, D.L. 259/03)
(Modulo aggiornato il 16/9/03)
Spedire con Raccomandata A.R. a:
Applicare
Marca da
bolla da
Euro 14,62
Ministero delle Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Friuli -Venezia Giulia
Sezione Prima – Concessioni e Autorizzazioni
Piazza Vittorio Veneto, 1
34132 TRIESTE
(per informazioni tel. 040/367154)
Il sottoscritto……………………………….…………………………………………………………..
Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………..
Residenza e domicilio ………………………………………………………………………………....
Cittadinanza ……….…………..…………………………..…………………………………………..
In possesso della patente di operatore di classe A Nr. ……………… conseguita il …………………
Ai fini del conseguimento dell’autorizzazione generale di cui all’articolo 104 del Codice delle Comunicazioni
elettroniche (D.L. 259/03),
chiede
il rilascio del nominativo di identificazione, ai sensi dell’art. 139 del citato Codice delle comunicazioni elettroniche
e si impegna:
ad inoltrare la dichiarazione prevista dall’art. 138 comma 1 entro 30 giorni dal ricevimento del nominativo stesso.-
Data ……………………
Firma ……………………………………………
Allega:
Fotocopia di un documento di identità valido ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000
Fotocopia della patente OM:
- 84 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Richiesta cambio nominativo ex classe B ( art. 3 D.M. 21.07.05)
(Modulo aggiornato il 05.09.05)
Spedire con Raccomandata A.R. a:
Applicare
marca da
bollo da
Euro 14,62
Ministero delle Comunicazioni
Direzione Generale servizi comunicazione
elettronica e radiodiffusione
Viale America, 201
00144 ROMA
Il sottoscritto …………………………………………………………..………………….…
Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………...
Residenza e domicilio …………………………………………………………………….…
In possesso dell’Autorizzazione Generale ex classe B Nr………..…, conseguita con dichiarazione
del………………….……,
Nominativo assegnato ………...……….,
tenuto conto
che, ai sensi del Decreto Ministeriale 21.07.05 (G.U. n. 196 del 24.08.05), le patenti di operatore di
stazione di radioamatore di classe A e B sono state unificate nell’unica patente di classe A,
chiede
il cambio del nominativo di identificazione, ai sensi dell’art. 3 del citato Decreto Ministeriale 21.07.2005
Data…………………
Firma …………………………………
Allega:
Fotocopia di un documento di identità valido ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000.-
- 85 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Dichiarazione inizio attività radioamatoriale (art. 104 Codice delle comunicazioni
elettroniche D.L. 259/03)
Sub allegato A (Modulo aggiornato il 16/09/03)
Spedire con Raccomandata A.R. a:
Ministero delle Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Friuli-Venezia Giulia
Sezione Prima - Concessioni e Autorizzazioni
Piazza Vittorio Veneto, 1
34132 TRIESTE
(per informazioni tel. 040/367154 – fax 040/367478)
Dichiarazione
Il sottoscritto ……………………………………………….…………………………………………………………...…
Luogo e data di nascita …………………………………………..………………………………………………….…….
Residenza o domicilio …………………………………………………………………………………………………..…
Cittadinanza ……………………………………...……………...………………………………...………………………
Oppure:
Dati del rappresentante legale di…………………………………………………………………………………………..
Cognome e nome…………………………………………………………………………………………………………..
Luogo e data di nascita…………………………………………………………………………………………………….
Residenza o domicilio……………………………………………………………………………………………………..
Codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………
Ai fini del conseguimento dell’autorizzazione generale di cui all’art. 104 del Codice delle comunicazioni elettroniche,
dichiara
- di essere in possesso della patente di operatore di stazione di radioamatore n…………….conseguita il…………;
- di aver acquisito il nominativo ai sensi dell’art. 139 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
-di voler installare ed esercire (barrare la casella che interessa):
una stazione di radioamatore,
una stazione ripetitrice analogica o numerica,
un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi,
un impianto destinato ad uso collettivo;
una stazione radioelettrica…………………………………(specificare la tipologia)
- di voler espletare l’attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre……..………
(massimo 10 anni compreso l’anno o frazione di anno iniziale)
- di possedere i prescritti requisiti di cui all’art. 137 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
- che la stazione radioelettrica (tipo e numero di apparato) è ubicata……………………………………………………
si impegna:
-a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
-a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica;
-a versare il prescritto contributo annuo entro il 31 gennaio di ogni anno;
-in caso di rinnovo, a presentare la relativa dichiarazione nel termine di cui all’art. 107 del Codice delle comunicazioni
elettroniche;
-ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche.Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti
a.attestazione di versamento (€ 5 per la classe A - € 3 per la classe B) del contributo relativo al primo anno, effettuato
sul c/c postale nr. 123349 intestato a: “Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Trieste – Canoni CB/OM”;
b. copia della patente di operatore;
c. copia della comunicazione relativa all’acquisizione del nominativo;
d. dichiarazione di consenso e responsabilità per i minorenni non emancipati.Data…………………
Firma* ………………………………………..
*A norma dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la firma non è soggetta ad autenticazione qualora sia presentata unitamente
a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell’interessato.
- 86 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
RICHIESTA ATTESTATO DI AUTORIZZAZIONE GENERALE
(Modulo aggiornato il 01/06/05)
Applicare
marca da
bollo da
Euro 14.62
Spedire con Raccomandata A.R. a:
Ministero delle Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Friuli-Venezia Giulia
II - Autorizzazioni, verifiche e controlli
Piazza Vittorio Veneto, 1
34132 TRIESTE
(per informazioni tel. 040/367154 – fax 040/367478)
Il/la sottoscritt____________________________________________________________________________
Nat_ a _____________________________________________ il___________________________________
Residenza o domicilio______________________________________________________________________
Titolare dell’autorizzazione generale di classe (specificare se A oppure B)_____________________________
Numero________________________________ con il nominativo___________________________________
Chiede
Che gli venga rilasciato l’attestato di Autorizzazione generale.
Data…………………
Firma* ………………………………………..
*A norma dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la firma non è soggetta ad autenticazione qualora sia presentata unitamente
a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell’interessato.
- 87 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Sub Allegato A 1(art. 1, comma 3, dell’Allegato n. 26)
Richiesta rinnovo Autorizzazione Generale
Spedire con Raccomandata A.R. a:
Ministero delle Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Friuli-Venezia Giulia
Sezione Prima - Concessioni e Autorizzazioni
Piazza Vittorio Veneto, 1
34132 TRIESTE
(per informazioni tel. 040/367154 – fax 040/367478)
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ..........................................................................….... ..............................……...............................
luogo e data di nascita ...................….............................................…...............................…..............…….........
residenza o domicilio .........……..........…...................…........... ..............….............…..............…….................
cittadinanza ..............…..............…................ ..............…...............….............…............…...........….................
titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe ……....., nominativo ……..……….......
Dati del rappresentante legale
cognome e nome ................................….................................. ................ ................ ................ .........................
luogo e data di nascita ... ..............…..............…..............…............... ................ ..............……..........................
residenza o domicilio .........….............…..............…................ ..............………………………….....................
codice fiscale .........……...............................
titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe ….…..., nominativo …….……………..
Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione generale di cui all’articolo107 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
dichiara
- di voler esercire:
†una stazione di radioamatore
†una stazione ripetitrice analogica o numerica
†un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o
†instradamento di messaggi
† un impianto destinato ad uso collettivo
†una stazione radioelettrica .......……………………………………... (specificare la tipologia)
(barrare la casella che interessa)
- di voler espletare l’attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre ......
(massimo 10 anni compreso l’anno o frazione di anno iniziale)
- di possedere i prescritti requisiti di cui all’articolo 137 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
- che la stazione radioelettrica è ubicata. ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...............
e si impegna:
- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica;
- a versare il prescritto contributo annuo;
- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche.
Allega alla presente dichiarazione l’attestato di versamento del contributo relativo all’anno dal quale decorre il rinnovo
dell’autorizzazione generale;
data ...…………
(firma) ...…………………................
- 88 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
ATTENZIONE Applicare la marca da bollo sul presente fac-simile soltanto se si chiede il rilascio
dell’ATTESTATO DI AUTORIZZAZIONE GENERALE.
Dichiarazione inizio attività radioelettrica sensi art. 145 Codice comunicazioni elettriche
Per Comunicazioni in Banda Cittadina-CB
Modulo aggiornato al 29.10.2003
Non utilizzabile per apparati PMR 446 che necessitano di autorizzazione generale
Spedire originale, in carta semplice, con Raccomandata A.R- Trattenere copia per l’esibizione
agli Organi di Controllo
Ministero delle Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Friuli - Venezia Giulia
Sezione Prima – Concessioni ed Autorizzazioni
Piazza Vittorio Veneto, 1 - 34100 TRIESTE
(per informazioni tel 040/366994 – fax 040/367478)
Il sottoscritto …………………………………….…………………………. nato il ……………………
a ………………………………………………. residente a …………………………….……………..
in via ……………………………………..………………….…………………, con domicilio in (se diverso dalla
residenza) ………………………………………….………………………………..
in possesso della cittadinanza ………………………..……………, cod. fiscale ………………………….
ai sensi dell’art. 145 del Codice delle comunicazioni elettroniche ( Decreto Legge nr. 259 del 01.08.2003)
dichiara
-di voler utilizzare il seguente sistema radioelettrico:
(specificare numero di apparati e tipo: fisso – mobile – portatile)
1) ………………………………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………………………….
3) …………………………………………………………………………………………………
- che il sistema radioelettrico è ubicato …………………………………………………….
- di possedere i requisiti prescritti dall’art.145, comma 2, del citato Codice delle Comunicazioni elettroniche;
e si impegna:
-a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica;
-a versare il contributo annuo per l’attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle Comunicazioni entro il
31 gennaio di ogni anno;
-ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle Comunicazioni elettroniche.
Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
-attestazione del versamento dei contributi di cui all’art. 36 dell’allegato nr. 25 (Euro 12 indipendentemente dal numero
degli apparati), effettuato sul c/c postale n. 123349 intestato a: "Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Trieste
- Canoni CB/OM".
-dichiarazione di consenso e responsabilità per minorenni non emancipati*
*La dichiarazione di inizio attività presentata da un minore, non emancipato e di età comunque superiore a 14 anni,
deve essere accompagnata da una attestazione, resa da chi esercita la patria potestà, di conformità al vero dei dati
dichiarati dal minore stesso, di consenso e di assunzione delle responsabilità civili connesse all’uso degli apparecchi.N.B. – La presente dichiarazione non è soggetta a scadenza.-
Data …………
Firma* …………………………………….
**A norma dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la firma non è soggetta ad autenticazione qualora sia presentata unitamente
a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell’interessato.
- 89 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Dichiarazione inizio attività radioelettrica sensi art. 107, comma 10 D. Lgs. 259 del 01.08.2003
Utilizzo apparati PMR 446 da parte di persone fisiche
Modulo aggiornato al 29.10.2003
Spedire originale, in carta semplice, con Raccomandata A.R. Trattenere copia per l’esibizione agli
Organi di Controllo
Ministero delle Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Friuli - Venezia Giulia
Sezione Prima – Concessioni ed Autorizzazioni
Piazza Vittorio Veneto, 1 - 34100 TRIESTE
(per informazioni tel 040/366994 – fax 040/367478)
Il sottoscritto ……………………………………………………………… nato il ………………….
a ………………………………………………….. residente a ……………………………………..
in via ……………………………………………………………………………., con domicilio in (se diverso dalla
residenza) …………………………………….……………………..………………………………
in possesso della cittadinanza …………..…………………….., cod. fiscale ………………………..
ai fini del ( ) conseguimento ( ) rinnovo dell’autorizzazione generale di cui agli articoli n.107, comma 10 e n. 104,
comma 1, lettera c, punto 2.8 del Codice delle comunicazioni elettroniche
dichiara
-di voler utilizzare il seguente sistema radioelettrico:
(specificare numero di apparati, tipo, dati di omologazione, approvazione, compatibilità elettromagnetica, ecc.)
1) ……………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………………………..
- che il sistema radioelettrico è ubicato ………………………………………………………
-di voler espletare l’attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre ……… ( massimo 10 anni compreso
l’anno o frazione di anno iniziale);
-di possedere i requisiti prescritti;
e si impegna:
-a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione a questo Ispettorato che, entro
30 giorni formula eventuali osservazioni ;
-a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica;
-a versare il contributo annuo per l’attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle Comunicazioni;
-ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche;
Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
-attestato di versamento dei contributi di cui all’art. 37 dell’Allegato 25 ( Euro 12 indipendentemente dal numero degli
apparati), effettuato sul c/c postale n. 123349 intestato a: "Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Trieste Canoni CB/OM".
-dichiarazione di consenso e responsabilità per minorenni non emancipati*
*La dichiarazione di inizio attività presentata da un minore, non emancipato e di età comunque superiore a 14 anni,
deve essere accompagnata da una attestazione, resa da chi esercita la patria potestà, di conformità al vero dei dati
dichiarati dal minore stesso, di consenso e di assunzione delle responsabilità civili connesse all’uso degli apparecchi.-
Data _________________
Firma** ______________________________
**A norma dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la firma non è soggetta ad autenticazione qualora sia presentata unitamente
a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell’interessato.
- 90 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Comunicazione di cambio di residenza radioamatore
(Modulo aggiornato il 9/4/2003)
Spedire con Raccomandata A.R.a:
Ministero delle Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Friuli – Venezia Giulia
Sezione Prima – Concessioni e Autorizzazioni
Piazza Vittorio Veneto, 1
34132 TRIESTE
Per informazioni tel.040/3671544 – fax 040/367478
Il/la sottoscritto/a ………………….………………..…………………………………………………
Nato/a il …………. a ……………………….……………………………………………. (Prov. …..)
titolare della Autorizzazione Generale di Radioamatore di Classe ………… nr. ……………..
Comunica di aver cambiato la residenza
Da ………………………………………………………………………………………………………
A (indicare il CAP) …………………………………………………………………………………….
Allega alla presente:
Fotocopia di un documento di identità valido;
Data ………………….
Firma ……………………………………
ATTENZIONE Applicare la marca da bollo sul presente fac-simile soltanto se si chiede il rilascio
dell’ATTESTATO DI AUTORIZZAZIONE GENERALE.
- 91 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Domanda di ammissione agli esami per patente di stazione di radioamatore
Applicare
marca da
Bollo da
14.62 Euro
Spedire in raccomandata a:
Ministero delle Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Friuli – Venezia Giulia
Piazza Vittorio Veneto, 1
34132 TRIESTE
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………..
Nato/a il ………………… a ………………………………………………………………..….. (Prov. ……)
residente a (Cap……..) ………………………………………………….………………..……. (Prov. ..…..)
in Via …………………………………………………………………………. nr. ………..
al fine di ottenere la patente di classe …… (indicare A o B) di operatore di stazione di radioamatore
CHIEDE
di essere ammesso alla prossima sessione di esami presso codesto Ufficio.
Allega alla presente:
a) due fotografie formato tessera, di cui una legalizzata. (Ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 445/2000, la fotografia, se
presentata personalmente, sarà legalizzata di questo Ufficio);
b) una marca da bollo da Euro 10.33
c) una autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, contenente le generalità ed il domicilio del
richiedente;
d) l’attestazione del versamento di Euro 25 sul c/c postale nr. 11026010 intestato a: Tesoreria provinciale dello
Stato di Viterbo, indicando come causale di versamento:
“Contributo per esame per il conseguimento patente di radioamatore”.
In attesa di conoscere la data degli esami, porge distinti saluti.
Data ……………………
Firma ………………………………………………….
L’esame prevede una prova scritta sugli argomenti indicati nel programma previsto dall’ Allegato n.26 Art.3 sub
alleg. D del Decreto Legislativo 1/8/2003 n. 259 “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” pubblicato sul
Supplemento. Ord. N. 150 della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 214 del 15/9/2003.
Per la sola patente di classe “A” è prevista anche una prova supplementare di ricezione e trasmissione in codice
Morse.
- 92 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Domanda di rilascio della patente di radioamatore senza esami
Applicare
marca da
Bollo da
14.62 Euro
Spedire in raccomandata a:
Ministero delle Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Friuli – Venezia Giulia
Piazza Vittorio Veneto, 1
34132 TRIESTE
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………….…………………………………
nato/a il ………………… a …………..…………………………………………………………. (Prov. …..)
residente a (Cap ………….) ……………………….……………………………………………… (Prov. …..)
in Via ………………………………………..…………………………………………………….. nr. ……..…
CHIEDE
il rilascio della patente (di classe A o di classe B) di operatore di stazione di radioamatore , ritenendo di essere in
possesso del titolo in base al quale ha diritto all’esonero dalle previste prove di esame.
Allega alla presente:
a) due fotografie formato tessera, di cui una legalizzata. Ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 445/2000, la fotografia, se
presentata personalmente, sarà legalizzata da questo Ufficio;
b) una marca da bollo da 10.33 Euro;
c) una autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, contenente le generalità ed il domicilio del
richiedente;
d) fotocopia autenticata del titolo di studio
Data ……………………….
Firma ……………………………………………….
N.B. Possono ottenere l’ esonero dalle prove di esame gli aspiranti in possesso dei titoli previsti
dall’ allegato 26 – Capo I - articolo 5 del Decreto Legislativo 01/08/2003 n. 259.
(“Codice delle Comunicazioni Elettroniche” – Suppl.Ord. nr. 150 - G.U. Serie Generale n. 214 del 15.09.2003)
Patente di classe A (prevede anche l’idoneità alla ricezione e trasmissione in codice Morse )
- Certificato di Radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda, speciale o Diploma di qualifica di
Radiotelegrafista di bordo rilasciato da un istituto Professionale di Stato.
Patente di Classe B (ex speciale)
- Certificato Generale di operatore GMDSS (G.O.C.) rilasciato dal Ministero delle Comunicazioni; Laurea in
ingegneria nella classe dell’ ingegneria dell’ informazione o equipollente; Diploma di tecnico in elettronica o
equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
- 93 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Note:
Licenza ordinaria (classe 1 CEPT)
Possono inoltrare la dichiarazione di inizio attività per l’Autorizzazione Generale ordinaria tutti coloro
che sono in possesso di patente ordinaria (livello A della licenza CEPT).
Il controllo delle Autorizzazioni generali è demandata dal Ministero delle Comunicazioni, agli
Ispettorati Territoriali competenti per regione, che normalmente coincidono con i capoluoghi di regione.
I nominativi sono rilasciati per tutti gli Ispettorati Territoriali dalla Dirzione Generale Concessioni e
Autorizzazioni del Ministero.
Conservare copia di tutti i documenti e delle relative ricevute delle raccomandate.
La copia della dichiarazione vale come licenza di esercizio.
I versamenti in c.c.p. vanno intestati ai rispettivi Ispettorati Territoriali.
In luogo della ricevuta potrà essere allegata una fotocopia della stessa.
Se l’abbonamento alle radioaudizioni (od alla TV) nno fosse intestato al richiedente, ma ad un familiare
convivente, occorrer presentare la fotocopia del frontespizio del libretto d’abbonamento stesso e
comprovare la convivenza allegando un certificato di stato di famiglia, che ovviamente può essere
contestuale con quello di residenza.
In luogo di tale certificato potrà essere allegata una attestazione delle competenti autorità (uffici
comunali, od autorità locali di P.S.) dalla quale risulti l’abituale residenza del richiedente.
La licenza è rilasciata solo a chi abbia raggiunto il sedicesimo anno di età. Sino al diciottesimo anno di
età i richiedenti devono presentare, unitamente agli altri documenti, anche una dichiarazione resa
dinnanzi alle competenti autorità (da parte di chi esercita la patria potestà) di consenso e di assunzione
delle responsabilità civili.
I militari in servizio permanente, che intendono installare la stazione in uno stabilimento militare,
dovranno allegare anche il nulla-osta della competente autorità militare.
- 94 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Servizio QSL
Chi ha diritto ad usufruire del Servizio
Il Servizio QSL è RadioRivista sono servizi riservati ai soci dell’ARI.
Ogni Socio ARI in regola con la Quota Sociale può usufruire dei QSL Bureau. Con il pagamento della Quota Sociale si
ha diritto a spedire ed a ricevere un quantitativo illimitato di QSL PROPRIE e di nessun altro OM, a meno che questo
sia Socio ARI o per il quale si sia pagato il servizio e questo traffico venga svolto attraverso la Sezione ARI.
Per poter ricevere direttamente a domicilio le QSL è necessario versare una tariffa integrativa che varia di anno in anno.
Il Servizio QSL Diretto dura 1 anno ed ha inizio a Gennaio. Per usufruire completamente si consiglia di effettuare il
versamento non oltre Ottobre/Novembre.
Dimensione delle QSL
Trattandosi di una convenzione tra Associazioni facenti parte della IARU, il servizio Bureau deve sottostare ad alcune
semplicissime regole in modo da uniformare alcuni parametri. Il più importante è quello che riguarda le dimensioni
ottimali delle QSL che devono essere di cm 8,5 X 13,5 ( + / - 0,5 cm ), su cartoncino da 200 - 300 g/m². Ciò è molto
importante perché tutti i QSL BUREAU hanno adottato scatole ed imballi di formati particolari che richiedono l'uso di
QSL di questo formato.
Bureau attivi
3A
6W
9M
C6
EP2
HH
JY
OD5
PZ
TI
VK5
W0 W1
YB
ZB2
3B8
6Y5
9V1
C9
ER
HI
KG4
OE
S2
TR8
VK6
W2
YI YJ8
ZF
3D2
7P8
9Y4
CE
ES
HK
KH2/0
OH
S5
TU
VK7
W3
YK
ZL
3DA0
7X
A2 A35
CN
EU
HL
KH6/7
OK
SM
TZ
VK8
W4
YL
ZP
4S7
4X
8P6
8R1
A4
A71
CO CP CT
EZ
F FO
HP
HR
KL
KP2
OM
ON
SP
SU
UA
UR
VK9/0 VP2E
W5
W6
YN
YO
ZS
5B4
5H3
9A
9G
A92
AP2
CX
DL
G
H44
HS
J28
KP3/4 LA
OY
OZ
SV
T7
V2
V31
VP2M VP2V
W7
W8
YS
YU
5N
9H
BV
DU
HA
J3
LU
P29
T9
V51
VP5
W9
YV
5W1
9J2
BY
EA
HB0
J7
LX
P4
TA
V85
VP9
WA4
Z2
5X
9K2
C3
EI
HB9
JA
LY
PA PJ
TF
VE
VR2
XE
Z3
5Z4
9L
C5
EL
HC
JT
OA
PY
TG
VK1 -4
VU
XT2
ZA
Bureau ufficiosamente riconosciuti dalla IARU con i quali esiste un mutuo scambio
4J/4K
VQ9
4U#ITU ET3
ZC4
ZD8
EX
EY
FK8
HL9
UJ
UN
V73
VP8
Nominativi Speciali
L’ARI garantisce il servizio QSL per i nominativi speciali a quei soci che fanno transitare le richieste tramite la
Segreteria Generale.
Non è possibile fare il QSL Manager di una stazione italiana che non sia iscritta all’ARI. Cartoline indirizzate a
Manager che non abbiano provveduto al pagamento di questo servizio, saranno restituite con il timbro “ Not Member”,
anche se il Manager è socio ARI.
Istruzioni per l’utilizzo del Bureau Estero
LE QSL DOVRANNO ESSERE DIVISE PER COUNTRY (quelle indirizzate negli USA dovranno essere divise per
CALL-AREA).
KP2, NP2, WP2 = NON è in USA, è US Virgin Isl. (Bureau separato).
AH2, KH2, NH2, WH2 = NON è in USA, è Guam (Bureau separato).
KP3, NP3, WP3 = NON è in USA, è Porto Rico (Bureau separato).
KP4, NP4, WP4 = NON è in USA, è Porto Rico (Bureau separato).
KG4 = NON è in USA, è Guantanamo Bay (Bureau separato).
AH6, KH6, NH6, WH6 = NON è in USA, è Hawaii (Bureau separato).
AH7, KH7, NH7, WH7 = NON è in USA, è Hawaii (Bureau separato).
AH0, KH0, NH0, WH0 = NON è in USA, è Marianna Isl. (Bureau separato).
AL, KL, NL, WL (numeri da 1 a 0) = NON è in USA, è Alaska (Bureau separato).
- 95 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Tenete presente che parecchi countries usano più di un prefisso (es.: USA = A, K, N, W; Yugoslavia = YU, YT, 4N;
Francia = F, TM; Ukraina = UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ, EM, EN, EO; etc). Le QSL indirizzate a questi
countries devono essere messe assieme e NON suddivise per prefisso.
Stazioni che utilizzano un Manager. Sono quei nominativi che vengono attivati principalmente durante i contest (o
anche in occasione di una DXpedition) e che, di conseguenza, sono validi per lo spazio di un weekend o, al massimo, di
una settimana. Spesso vengono assegnati a persone diverse anche dopo soli pochi mesi. Sono nominativi facilmente
riconoscibili e distinguibili da quelli rilasciati ad operatori residenti. Per poter inviare QSL a queste stazioni è
necessario conoscere il Manager ed indicarlo molto chiaramente sulla cartolina e questa deve essere messa tra quelle
indirizzate nel country del Manager.
Non esiste un Bureau separato per gli SWL perciò una QSL indirizzata ad un SWL tedesco andrà messa nel pacchetto
dei DL; una QSL per un SWL francese andrà messa nel pacchetto degli F e così via.
Paesi con molti prefissi diversi. Ci sono dei countries che usano prefissi parecchio diversi ma che, come detto,
appartengono allo stesso Paese. Queste QSL vanno messe tutte assieme e non divise per prefisso.
ATTENZIONE. Ricordate che per "USA" s'intendono i 48 Stati continentali mentre:
Paese
Prefissi
Guantanamo Bay
KG4
Guam & Isole Marianna
AH2-AH0
KH2-KH0
NH2-NH0
WH2-WH0
Hawaii
AH6-7
KH6-7 NH6-7 WH6-7
Alaska
KL1-0
NL1-0 WL1-0
Is. Vergini Americane KP2 NP2
WP2
Porto Rico
KP3-4
NP3-4 WP3-4
Hanno tutti Bureau separati.
Per quel che riguarda l’ex Unione Sovietica ci possono essere delle incertezze a causa dei frequenti cambi di prefisso
che si sono succeduti negli ultimi 10 anni. Per questo motivo riportiamo una tabella riservata a questi Paesi.
Country
Azerbaijan
Georgia
Armenia
Belarus
Kazakhistan
Kirghizistan
Moldova
Tadzhikistan
Turkmenistan
Uzbekistan
Ukraina
Russia
adesso
4J, 4K
4L
EK
EU, EV, EW
UN, UO, UP, UQ
EX
ER
EY
EZ
UJ, UK, UL, UM
UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ
UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI
prima
UD
UF
UG
UC
UL
UM
UO
UJ
UH
UI
EM, EN, EO
UB/UT/UY
tutti i prefissi da RA a RZ UA/UV/UW/UZ
Dal 1993 esistono 5 Bureau separati nella ex-Yugoslavia così come sono ora 5 i relativi Paesi: Yugoslavia (YU),
Slovenia (S5), Croazia (9A), Bosnia (T9) e Macedonia (Z3).
Country
Yugoslavia
Croazia
Slovenia
Bosnia
Macedonia
attuale
YU, YT, YZ, 4N, 4O - 1,6,7,8,9,0
9A
S5
T9
Z3
prima del 1993
YU, YT, YZ, 4N, 4O - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
YU, YT, YZ, 4N, 4O - 2
YU, YT, YZ, 4N, 4O - 3
YU, YT, YZ, 4N, 4O - 4
YU, YT, YZ, 4N, 4O – 5
- 96 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Allocazioni dei prefissi stabilite dalla ITU
Prefisso
Country
Prefisso
Country
AAA-ALZ
APA-ASZ
AXA-AXZ
BAA-BZZ
CFA-CKZ
CNA-CNZ
CPA-CPZ
CVA-CXZ
DAA-DRZ
DUA-DZZ
EIA-EJZ
ELA-ELZ
EPA-EQZ
ESA-ESZ
EUA-EWZ
EYA-EYZ
FAA-FZZ
HAA-HAZ
HCA-HDZ
HFA-HFZ
HHA-HHZ
HJA-HKZ
HMA-HMZ
HOA-HPZ
HSA-HSZ
HUA-HUZ
HWA-HYZ
IAA-IZZ
JWA-JXZ
JZA-JZZ
LAA-LNZ
LXA-LXZ
LZA-LZZ
NAA-NZZ
ODA-ODZ
OFA-OJZ
OMA-OMZ
OUA-OZZ
PJA-PJZ
PPA-PYZ
RAA-RZZ
SNA-SRZ
SSN-SSZ
SUA-SUZ
TAA-TCZ
TEA-TEZ
TGA-TGZ
TIA-TIZ
TKA-TKZ
TMA-TMZ
TOA-TQZ
TSA-TSZ
TUA-TUZ
TYA-TYZ
UAA-UIZ
UNA-UQZ
URA-UZZ
VHA-VNZ
United States of America
Pakistan
Australia
China
Canada
Morocco
Bolivia
Uruguay
Germany
Philippines
Ireland
Liberia
Iran
Estonia
Belarus
Tajikistan
France
Hungary
Ecuador
Poland
Haiti
Colombia
North Korea
Panama
Thailand
El Salvador
France
Italy
Norway
Indonesia
Norway
Luxembourg
Bulgaria
United States of America
Lebanon
Finland
Slovak Republic
Denmark
Netherlands Antilles
Brazil
Russian Federation
Poland
Sudan
Egypt
Turkey
Costa Rica
Guatemala
Costa Rica
France
France
France
Tunesia
Ivory Coast
Benin
Russian Federation
Kazakhstan
Ukraine
Australia
AMA-AOZ
ATA-AWZ
AYA-AZZ
CAA-CEZ
CLA-CMZ
COA-COZ
CQA-CUZ
CYA-CZZ
DSA-DTZ
EAA-EHZ
EKA-EKZ
EMA-EOZ
ERA-ERZ
ETA-ETZ
EXA-EXZ
EZA-EZZ
GAA-GZZ
HBA-HBZ
HEA-HEZ
HGA-HGZ
HIA-HIZ
HLA-HLZ
HNA-HNZ
HQA-HRZ
HTA-HTZ
HVA-HVZ
HZA-HZZ
JAA-JSZ
JTA-JVZ
JYA-JYZ
KAA-KZZ
LOA-LWZ
LYA-LYZ
MAA-MZZ
OAA-OCZ
OEA-OEZ
OKA-OLZ
ONA-OTZ
PAA-PIZ
PKA-POZ
PZA-PZZ
SAA-SMZ
SSA-SSM
STA-STZ
SVA-SZZ
TDA-TDZ
TFA-TFZ
THA-THZ
TJA-TJZ
TLA-TLZ
TNA-TNZ
TRA-TRZ
TTA-TTZ
TVA-TXZ
TZA-TZZ
UJA-UMZ
VAA-VGZ
VOA-VOZ
Spain
India
Argentina
Chile
Cuba
Cuba
Portugal
Canada
South Korea
Spain
Armenia
Ukraine
Moldova
Ethiopia
Kyrgyzstan
Turkmenistan
Great Britain & No. Ireland
Switzerland
Switzerland
Hungary
Dominican Republic
South Korea
Iraq
Honduras
Nicaragua
Vatican City
Saudi Arabia
Japan
Mongolia
Jordan
United States of America
Argentina
Lithuania
Great Britain & No. Ireland
Peru
Austria
Czech Republic
Belgium
Netherlands
Indonesia
Surinam
Sweden
Egypt
Sudan
Greece
Guatemala
Iceland
France
Cameroon
Central African Republic
Congo
Gabon
Chad
France
Mali
Uzbekistan
Canada
Canada
- 97 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Allocazioni dei prefissi stabilite dalla ITU
Prefisso
Country
Prefisso
Country
VPA-VSZ
VXA-VYZ
WAA-WZZ
XJA-XOZ
XQA-XRZ
XTA-XTZ
XVA-XVZ
XXA-XXZ
YAA-YAZ
YIA-YIZ
YKA-YKZ
YMA-YMZ
YOA-YRZ
YTA-YUZ
YZA-YZZ
ZBA-ZJZ
ZNA-ZOZ
ZQA-ZQZ
ZVA-ZZZ
3AA-3AZ
3CA-3CZ
3DN-3DZ
3GA-3GZ
3VA-3VZ
3XA-3XZ
3ZA-3ZZ
4DA-4IZ
4LA-4LZ
4MA-4MZ
4PA-4SZ
4UA-4UZ
4XA-4XZ
4ZA-4ZZ
5BA-5BZ
5HA-5IZ
5LA-5MZ
5PA-5QZ
5TA-5TZ
5VA-5VZ
5XA-5XZ
6AA-6BZ
6DA-6JZ
6OA-6OZ
6TA-6UZ
6XA-6XZ
6ZA-6ZZ
7JA-7NZ
7PA-7PZ
7RA-7RZ
7TA-7YZ
8AA-8IZ
8OA-8OZ
8QA-8QZ
8SA-8SZ
8ZA-8ZZ
9BA-9DZ
9GA-9GZ
9IA-9JZ
9KA-9KZ
Great Britain & No. Ireland
Canada
United States of America
Canada
Chile
Burkina-Faso
Viet Nam
Portugal
Afghanistan
Iraq
Syria
Turkey
Romania
Yugoslavia
Yugoslavia
Great Britain & No. Ireland
Great Britain & No. Ireland
Great Britain & No. Ireland
Brazil
Monaco
Equatorial Guinea
Fiji
Chile
Tunisia
Guinea
Poland
Philippines
Georgia
Venezuela
Sri Lanka
United Nations
Israel
Israel
Cyprus
Tanzania
Liberia
Denmark
Mauritania
Togo
Uganda
Egypt
Mexico
Somalia
Sudan
Madagascar
Liberia
Japan
Lesotho
Algeria
Algeria
Indonesia
Botswana
Maldives
Sweden
Saudi Arabia
Iran
Ghana
Zambia
Kuwait
VTA-VWZ
VZA-VZZ
XAA-XIZ
XPA-XPZ
XSA-XSZ
XUA-XUZ
XWA-XWZ
XYA-XZZ
YBA-YHZ
YJA-YJZ
YLA-YLZ
YNA-YNZ
YSA-YSZ
YVA-YYZ
ZAA-ZAZ
ZKA-ZMZ
ZPA-ZPZ
ZRA-ZUZ
2AA-2ZZ
3BA-3BZ
3DA-3DM
3EA-3FZ
3HA-3UZ
3WA-3WZ
3YA-3YZ
4AA-4CZ
4JA-4KZ
4NA-4OZ
4TA-4TZ
4VA-4VZ
4YA-4YZ
5AA-5AZ
5CA-5GZ
5JA-5KZ
5NA-5OZ
5RA-5SZ
5UA-5UZ
5WA-5WZ
5YA-5ZZ
6CA-6CZ
6KA-6NZ
6PA-6SZ
6VA-6WZ
6YA-6YZ
7AA-7IZ
7OA-7OZ
7QA-7QZ
7SA-7SZ
7ZA-7ZZ
8JA-8NZ
8PA-8PZ
8RA-8RZ
8TA-8YZ
9AA-9AZ
9EA-9FZ
9HA-9HZ
9LA-9LZ
9NA-9NZ
9UA-9UZ
India
Australia
Mexico
Denmark
China
Cambodia
Laos
Myanmar
Indonesia
Vanuatu
Latvia
Nicaragua
El Salvador
Venezuela
Albania
New Zealand
Paraguay
Rep. of South Africa
Great Britain & No. Ireland
Mauritius
Swaziland
Panama
China
Viet Nam
Norway
Mexico
Azerbaijan
Yugoslavia
Peru
Haiti
Int. Civil Aviation Org.
Libya
Morocco
Colombia
Nigeria
Madagascar
Niger
Western Samoa
Kenya
Syria
South Korea
Pakistan
Senegal
Jamaica
Indonesia
Yemen
Malawi
Sweden
Saudi Arabia
Japan
Barbados
Guyana
India
Croatia
Ethiopia
Malta
Sierra Leone
Nepal
Burundi
- 98 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Allocazioni dei prefissi stabilite dalla ITU
Prefisso
Country
Prefisso
Country
9MA-9MZ
9OA-9TZ
9VA-9VZ
9XA-9XZ
A2A-A2Z
A4A-A4Z
A6A-A6Z
A8A-A8Z
C2A-C2Z
C4A-C4Z
C6A-C6Z
C8A-C9Z
D4A-D4Z
D6A-D6Z
E2A-E2Z
H2A-H2Z
H4A-H4Z
J2A-J2Z
J4A-J4Z
J6A-J6Z
J8A-J8Z
P2A-P2Z
P4A-P4Z
S2A-S3Z
S6A-S6Z
S9A-S9Z
T3A-T3Z
T5A-T5Z
T7A-T7Z
T9A-T9Z
V3A-V3Z
V5A-V5Z
V7A-V7Z
Y2A-Y9Z
Z3A-Z3Z
Malaysia
Zaire
Singapore
Rwanda
Botswana
Oman
United Arab Emirates
Liberia
Nauru
Cyprus
Bahamas
Mozambique
Cape Verde
Comoros
Thailand
Cyprus
Solomon Islands
Djibouti
Greece
Saint Lucia
St. Vincent and the G.
Papua New Guniea
Aruba
Bangladesh
Singapore
Sao Tome and Principe
Kiribati
Somalia
San Marino
Bosnia and Herzegovina
Belize
Namibia
Marshall Islands
Germany
Macedonia
9WA-9WZ
9YA-9ZZ
A3A-A3Z
A5A-A5Z
A7A-A7Z
A9A-A9Z
C3A-C3Z
C5A-C5Z
C7A-C7Z
D2A-D3Z
D5A-D5Z
D7A-D9Z
E3A-E3Z
H3A-H3Z
H6A-H7Z
H8A-H9Z
J3A-J3Z
J5A-J5Z
J7A-J7Z
L2A-L9Z
P3A-P3Z
P5A-P9Z
S5A-S5Z
S7A-S7Z
T2A-T2Z
T4A-T4Z
T6A-T6Z
T8A-T8Z
V2A-V2Z
V4A-V4Z
V6A-V6Z
V8A-V8Z
Z2A-Z2Z
Malaysia
Trinidad and Tobago
Tonga
Bhutan
Qatar
Bahrain
Andorra
Gambia
World Meteorological Org.
Angola
Liberia
South Korea
Eritrea
Panama
Nicaragua
Panama
Grenada
Guinea-Bissau
Dominica
Argentina
Cyprus
North Korea
Slovenia
Seychelles
Tuvalu
Cuba
Afghanistan
Palau
Antigua and Barbuda
St. Kitts and Nevis
Micronesia
Brunei
Zimbabwe
- 99 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Indirizzi dei QSL Bureau di tutto il mondo
Bureau ufficiali IARU
3A
3B
3D2
3DA
3V
4P-4S
4X,4Z
5B
5H
5N-5O
5W
5X
5Y-5Z
6V-6W
6Y
7P
7T-7Y
8P
8R
9A
9G
9H
9I-9J
9K
9L
9M
9O
9V
9Y-9Z
A2,8O
A3
A4
A7
A9
AP-AS
BA-BZ
BV
C3
C5
C6
C8-C9
CA-CE
CM,CO
CN
CP
CQ-CU
CV-CX
DA-DR
DU-DZ
EA-EH
EI-EJ
EL
ER
ES
ET,9E-F
EU-EW
EY
Association des Radio-Amateurs de Monaco,Box 2,MC-98001 Monaco Cedex
Mauritius Amateur Radio Society,Box 104,Quatre Bornes,Mauritius Is.
Fiji Association of Radio Amateurs,Box 184,Suva,Fiji
Radio Society of Swaziland,Box 3744,Manzini, Swaziland
Association Tunisienne des Radioamateurs,Scouts Tunisiens,Avenue Jugurta,1002 Tunis,Tunisia
Radio Society of Sri Lanka,Box 907,Colombo,Sri Lanka
IARC QSL Bureau,Box 17600,Tel Aviv 61176,Israel
Cyprus Amateur Radio Society,Box 51267,Limassol 3503,Cyprus
Tanzania Amateur Radio Club,Box 21497,Dar-es-Salaam,Tanzania
Nigeria Amateur Radio Society,Box 2873,GPO,Marina,Lagos,Nigeria
Western Samoa Amateur Radio Club,Box 2015,Apia,Western Samoa
Uganda Amateur Radio Society,Box 22761,Kampala,Uganda
Amateur Radio Society of Kenya,Box 45681,Nairobi,Kenya
Association des Radio-Amateurs du Senegal,Box 971,Dakar,Senegal
Jamaica Amateur Radio Association,Box 214,Kingston 20,Jamaica
Lesotho Amateur Radio Society,Box 949,Maseru 100,Lesotho - (Chiuso 31/01/2001)
Amateurs Radio Algeriens,Box 1,Alger Gare,Algerie
Amateur Radio Society of Barbados,Box 814E,Bridgetown,Barbados
Guyana Amateur Radio Association,Box 101122,Georgetown,Guyana
Hrvatski radioamaterski savez,Dalmatinska 12,HR-10000 Zagreb,Harvatia
Ghana Amateur Radio Society,Box 3936,Accra,Ghana
Malta Amateur Radio League,Box 575,Valletta,Malta
Radio Society of Zambia,Box 20332,Kitwe,Zambia
Kuwait Amateur Radio Society,Box 5240,Safat 13053,Kuwait
Sierra Leone Amateur Radio Society,Box 10,Freetown,Sierra Leone
Malaysian Amateur Radio Transmitters' Society,Box 10777,50724 Kuala Lumpur,Malaysia
Association des Radio Amateurs du Congo,Box 1549,Kinshasa 1,Congo
Singapore Amateur Radio Transmitting Society,Box 2728,GPO,Singapore 904728,Singapore
Trinidad and Tobago Amateur Radio Society,Box 1167,Port of Spain,Trinidad
Botswana Amateur Radio Society,Box 1873,Gaborone,Botswana
Amateur Radio Club of Tonga,c/o M. Schuster,Box 1078,Nuku'alofa,Tonga - (Chiuso – inattivo)
Royal Omani Amateur Radio Society,Box 981,Muscat 113,Oman
Qatar Amateur Radio Society,Box 22122,Doha,Qatar
Amateur Radio Association Bahrain,Box 22371,Muharraq,Bahrain
Pakistan Amateur Radio Society,Box 1450 Islamabad 44000,Pakistan
Chinese Radio Sports Association,Box 6106,Beijing 100061,Rep. Pop. China
Chinese Taipei Amateur Radio League,Box 73,Taipei 100,Taiwan
Unio de Radioaficionats Andorrans,Box 1150,Andorra La Vella,Andorra
Radio Society of The Gambia,c/o J.-M. Voinot,PMB 120,Banjul,Gambia
Bahamas Amateur Radio Society,P.O. Boc F-43563,Freeport,Bahamas
Liga dos Radio Emissores de Mogambique,Box 25,Maputo,Mozambique
Radio Club de Chile,Box 13630,Santiago 21,Chile
Federacisn de Radioaficionados de Cuba,Box 1,Habana 10100,Cuba
Association Royale des Radio-Amateurs du Maroc,Box 299,Rabat,Maroc
Radio Club Boliviano,Box 2111,La Paz,Bolivia
Rede dos Emissores Portugueses,Rua D. Pedro V 7-4,P-1250-092 Lisboa,Portugal
Radio Club Uruguayo,Box 37,Montevideo 11000,Uruguay
DARC QSL Bureau,Lindenallee 4,D-34225 Baunatal,Germany
Philippine Amateur Radio Association,Box 4083,1080 Manila,Philippine
Union de Radioaficionados Españoles,Box 220,E-28080 Madrid,Espain
Irish Radio Transmitters Society,Box 462,Dublin 9,Ireland
Liberia Radio Amateur Association,Box 10-1477,1000 Monrovia 10,Liberia
ARM QSL Bureau,P.O. Box 2942,MD-2071 Kishinev,Moldavia
Eesti Raadioamatooride Uhing,Box 125,EE-0090 Tallinn,Estonia
Ethiopian Amateur Radio Society,Box 60258,Addis Ababa,Ethiopia
Belarus Federation of Radioamateurs and Radiosportsmen,Box 469,220050 Minsk,Byelorussia
Tajik Amateur Radio League c/o Nodir Tursoon-Zadeh,B. 203,Glavpochtamt,Dushanbe 734025,Tajikistan
- 100 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
EZ
Liga Radiolyubiteley Turkmenistana,Box 555,Ashgabat 744020,Turkmenistan
F
REF-Union QSL Service,Box 7429,F-37074 Tours Cedex 2,France
FK
Association des Radio-Amateurs de Nouvelle-Caledonie,Box 3956,Noumea 98847,New Caledonia
FO
CORA QSL Bureau,Box 5006,Pirae 98716,Tahiti,French Polinesia
G,M
RSGB QSL Bureau,Box 1773,Potters Bar EN6 3EP,England
H4
Solomon Islands Radio Society,Box 418,Honiara,Solomon Is.
HA,HG
MRASZ QSL Bureau,Box 214,H-1368 Budapest 5,Hungary
HB,HE
USKA QSL Service,Postfach 217,CH-5080 Laufenburg,Switzerland
HB0
Amateurfunk Verein Liechtenstein,Box 629,FL-9495 Triesen, Liechtenstein
HC-HD
Guayaquil Radio Club,Box 5757,Guayaquil,Ecuador
HH,4V
Radio Club d'Haiti,Box 1484,Port-au-Prince,Haiti
HI
Radio Club Dominicana,Box 1157,Santo Domingo,Dominicana Rep.
HJ-HK
Liga Colombiana de Radioaficionados,Box 584,Santafe de Bogota,Colombia
HL,DS-DT Korean Amateur Radio League,Box 162,CPO,Seoul 100-601,Korea
HP,H3
Liga Panameqa de Radioaficionados,Box 175,Panama 9°,Panama
HQ-HR
Radio Club de Honduras,Box 273,San Pedro Sula,Honduras
HS,E2
RAST QSL Bureau,Box 2008,GPO,Bangkok 10501,Thailand
I
Associazione Radioamatori Italiani,Via Scarlatti 31,20124 Milano,Italy
J2
Association des Radioamateurs de Djibouti,Box 1076,Djibouti
J3
Grenada Amateur Radio Club,Box 737,St. George's,Grenada
J7
Dominica Amateur Radio Club,Box 613,Roseau,Dominica
JA
Japan Amateur Radio League QSL Bureau,1324-3 Kanba,Hikawa,Shimane 699-0588,Japan
JT-JV
Mongolian Radio Sport Federation,Box 639,Ulaan Baatar 13,Mongolia
JY
Royal Jordanian Radio Amateur Society,Box 2353,Amman 11181,Jordan
LA-LN
Norsk Radio Relae Liga,Box 20,Haugenstua,N-0915 Oslo,Norway
LO-LW
Radio Club Argentino,Box 97,C1000WAA Buenos Aires,Argentina
LX
RL QSL Bureau,Box 1352,L-1013 Luxembourg, Luxembourg
LY
Lietuvos Radijo Megeju Draugija,Box 1000,LT-2001 Vilnius,Lithuania
LZ
Bulgarian Federation of Radio Amateurs,Box 830,1000 Sofia,Bulgaria
OA-OC
Radio Club Peruano,Box 538,Lima 100,Perù
OD
Association des Radio-Amateurs Libanais,Box 11-8888,Beirut,Lebanon
OE
OVSV HQs QSL Bureau,Eisvogelgasse 4/1,A-1060 Vienna,Austria
OF-OJ
SRAL QSL Bureau,Box 73,FIN-11111 Riihimaki,Finland
OK-OL
Cesky Radioklub,Box 69,CZ-11327 Praha 1,Czech rep.
OM
Slovak Amateur Radio Association,Box 1,85299 Bratislava 5,Slovakia
ON-OT
UBA QSL Bureau,Box 900,B-9000 Ghent,Belgium
OU-OZ
Experimenterende Danske Radioamatoerer,Klokkestoebervej 11,DK-5230 Odense M,Denmark
OY
FRA QSL Bureau,Box 1358,FR-110 Torshavn,Faroe Is.
P2-P3
PNGARS QSL Bureau,Box 141,Port Moresby,Papua New Guinea
P4
Aruba Amateur Radio Club,Box 2273,San Nicolas,Aruba
PA-PI
Dutch QSL Bureau,Box 330,NL-6800 AH Arnhem,Netherlands
PJ
Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in de Nederlandse Antillen,Box3383,Curacao,Netherland
Antilles
PP-PY
Liga Brasileira de Radioamadores,Box 00004,70359-970 Brasilia DF,Brazil
PZ
VRAS QSL Bureau,Box 566,Paramaribo,Suriname
R,UA-UI Soyuz Radiolyubitelei Rossii,Box 88,Moscow 123459,Russia
S2-S3
Bangladesh Amateur Radio League,Box 3512,GPO,Dhaka,Bangladesh
S5
Zveza Radioamaterjev Slovenije,Box 180,SI-1001 Ljubljana,Slovenia
SA-SM
Foreningen Sveriges Sandareamatorer,Box 45,S-19121 Sollentuna,Sweden
SN-SR
PZK QSL Bureau,Box 54,85-613 Bydgoszcz 13,Poland
SU
ERAA QSL Bureau,Radio Officers Club,Ramsis Building,Flat 1310,6 Ramsis Square,Cairo 11111,Egypt (Chiuso)
SV-SZ,J4 Radio Amateur Association of Greece,Box 3564,GR-10210 Athens,Greece
T7
Associazione Radioamatori Repubblica di San Marino,Box 77,RSM-47890 San Marino
T9
Asocijacija Radioamatera Bosne i Hercegovine,Box 61,71001 Sarajevo, Bosnia Herzegovina
TA-TC
Telsiz Radyo Amatorleri Cemiyeti,Box 699,TR-80005 Karakoy,Istanbul,Turkey
TF
Islenzkir Radioamatorar,Box 1058,IS-121 Reykjavik,Iceland
TG,TD
Club de Radioaficionados de Guatemala,Box 115,Guatemala City,Guatemala
TI,TE
Radio Club de Costa Rica,Box 2412,San Jose 1000,Costa Rica
TR
Association Gabonaise des Radio-Amateurs,Box 1826,Libreville,Gabon
TU
Association des Radio-Amateurs Ivoiriens,Box 2946,Abidjan 01,Cote d’Ivoire
TZ
Club des Radioamateurs et Affilies du Mali,Box 2826,Bamako,Mali
- 101 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
UR-UZ
V2
V5
V8
VE
VE0-1
VE2
VE3
VE4
VE5
VE6
VE7
VE8
VE9-VY2
VO
VY1
VK1
VK2
VK3
VK4
VK5
VK6
VK7
VK8
VK9-0
VP2E
VP2M
VP2V
VP5
VP9
VR2
VT-VW
W1
W2
W3
K4,N4,W4
WA4
W5
W6
W7
W8
W9
W0
KG4
KH2
KH3
KH6-7
KL7-8
KP2
KP3-4
XA-XI
XT
XY
YB-YE
YI,HN
YJ
YK,6C
YL
YN,HT
YO-YR
YS
Ukrainian Amateur Radio League,Box 56,Kyiv 01001,Ukraine
Antigua and Barbuda Amateur Radio Society, c/o Jeff Martin, Box 965,St. John's,Antigua e Barbuda
Namibian Amateur Radio League,Box 1100,Windhoek 9000,Namibia
Brunei Darussalam Amateur Radio Ass.,Box 73,Gadong,Bandar Seri Begawan 3100,Brunei
c/o Loyalist City A.R.C.,Box 51,St. John,NB E2L 3X1,Canada
Brit Fader Memorial QSL Bureau, Box 8895, Halifax NS B3K 5M5,Canada
c/o J. Dube, VE2QK 875 St. Severe St., Trois-Rivieres, PQ G9A 4G4,Canada
c/o Ontario Trilliums, Box 157, Downsview, ON M3M 3A3,Canada
c/o A. Romanchuk, VE4SN, 26 Morrison St., Winnipeg, MB R2V 3B4,Canada
c/o Bj. Madsen, VE5FX, Box 2860, Tisdale, SK S0E 1TO,Canada
VE6 Incoming QSL Bureau, Box 1515, Gibbons, AB T0A 1NO,Canada
c/o D. Livesey, VE7DK, 8309 112th St., Delta, BC V4C 4W7,Canada
c/o R. Ziemann, VE8RZ, 2 Taylor Rd., Yellowknife, NT X1A 2K9,Canada
Box 73, Moncton NB E1C 8R9,Canada
c/o R. Burke, VO1SA, Box 23099, St. John's, NF A1B 4J9,Canada
c/o H. Henderson, VY1HH, Box 33062, Whitehorse, YT Y1A 5Y5,Canada
Box 600,GPO,Canberra,ACT 2601,Australia
Box 3073,Teralba,NSW 2284,Australia
40G Victory Boulevard,Ashburton,VIC 3147,Australia
Box 199, Wavell Heights,Brisbane,QLD 4012,Australia
Box 10092,Gouger Street,Adelaide,SA 5000,Australia
c/o N. Penfold, VK6NE, Box 10, West Perth, WA 6872,Australia
Box 371D,GPO,Hobart,TAS 7001,Australia
c/o H.G. Andersson,VK8HA,Box 619,Humpty Doo,NT 0836,Australia
c/o N. Penfold,VK6NE,2 Moss Court,Kingsley,WA 6026,Australia
Anguilla Amateur Radio Society,Box 1 – (Chiuso)
Montserrat Amateur Radio Society,Box 448,Plymouth,Montserrat
BVIRL QSL Bureau,Box 4, West End, British Virgin Island
Turks and Caicos Amateur Radio Society,c/o J. Millspaugh,Box 218,Providenciales, Turks and Caicos Is.
Radio Society of Bermuda,Box HM 275,Hamilton HM AX,Bermuda
Hong Kong Amateur Radio Transmitting Society,Box 541,Hong Kong
ARSI,Box 17116, Kolkata 700 033,India
YCCC, PO Box 7388, Milford, MA, 01757-7388,USA
North Jersey DX Association,Box 599,Morris Plains,NJ 07950,USA
Pennsylvania DX Association,Box 100,York Haven,PA 17370-0100,USA
Mecklenburg Amateur Radio Soc.,Box DX,Charlotte,NC 28220,USA
Sterling Park Amateur Radio Club,Call Box 599,Sterling,VA 20167,USA
OKDXA, P.O. Box 2591, Claremore,OK 74018-2591,USA
PO Box 530,Weed, CA 96094-0530,USA
Willamette Valley DX Club,Box 555,Portland,OR 97207,USA
Box 182165,Columbus,OH 43218-2165,USA
Northern Illinois DX Association, Box 273,Glenview,IL 60025-0273,USA
Box 4798,Overland Park,KS 66204,USA
Guantanamo Amateur Radio Club via SPARC,Call Box 599,Sterling VA 20167,USA
Guam QSL Bureau,Marina ARC,Box 445,Agana,GU 96932,USA
Box 73,APO,AP 96558,USA
Box 860788,Wahiawa,HI 96786,USA
Box 520343,Big Lake,AK 99652,USA
Virgin Islands Amateur Radio Club,Box 11360,GPO,Charlotte Amalie,VI 00801,Virgin Is.
Puerto Rico QSL Bureau,Box 9021061,San Juan,PR 00902-1061,Puerto Rico
Federacion Mexicana de Radio Experimentadores,Box 907,06000 Mexico D.F.,Mexico
Association Radioamateurs du Burkina Faso,c/o Y. Kaba XT2KY,ONATEL,Box 01,Ouagadougou
10000,Burkina Faso
Burma Amateur Radio Transmitting Society - (Chiuso)
ORARI National QSL Bureau,Box 1096,Jakarta 10010,Indonesia
Iraqi Association for Radio Amateurs,Box 55072,Baghdad 12001,Iraq
Vanuatu Amateur Radio Society,Box 665,Port Vila,Vanuatu
Technical Institute of Radio,Box 245,Damascus,Syria
Latvias Radioamatieru Liga,Box 164,LV-1010 Riga,Latvia
Club de Radio-Experimentadores de Nicaragua,Box 925,Managua,Nicaragua
Federatia Romana de Radioamatorism,Box 22-50,R-71100 Bucuresti,Romania
Club de Radio Aficionados de El Salvador,Box 517,San Salvador,El Salvador
- 102 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
YT-YU
YV-YY
Z2
Z3
ZA
ZB
ZF
ZL-ZM
ZP
ZR-ZU
Savez Radio-Amatera Jugoslavije,Box 48,YU-11001 Beograd,Yugoslavia
Radio Club Venezolano,Box 2285,Caracas 1010A,Venezuela
Zimbabwe Amateur Radio Society,Box 2377,Harare,Zimbabwe
Radioamateur Society of Macedonia,Box 14,91000 Skopje,Rep. Macedonia
Albanian Amateur Radio Association,Box 1501,Tirana,Albania
Gibraltar Amateur Radio Society,Box 292,Gibraltar
Cayman Amateur Radio Society,Box 1029,Grand Cayman,Cayman Is.
NZART QSL Bureau,Box 857 Wanganui 5015,New Zealand
Radio Club Paraguayo,Box 512,Asuncion,Paraguay
South African Radio League,Box 1721,Strubensvallei 1735,South Africa
Bureau non ufficiali IARU
4J-4K
4U1ITU
EP-EQ
EK
EX
HL9
UJ-UM
UN-UQ
V7
VP8
VQ9
XX9
ZC4
ZD8
Federation of Radiosport of Azerbaijan,Box 86,Baku 370000
International Amateur Radio Club,Box 6,CH-1211 Geneva 20,SWITZERLAND
c/o Directorate General of Telecommunications,Box 11365-931,Tehran 16314,Iran
Armenian Federation of Radiosports,Box 22,375002 Yerevan,Armenia
Union of Radioamateurs of Kirghizstan, Box 745,720017 Bishkek, Kyrgyzstan
American Amateur Radio Club,Dependent Mail Section,Box 153,APO,AP 96206,USA
Uzbek Radioamateur Federation,Box 0,700000 Tashkent,Uzbekistan
Kazakhstan Amateur Radio Union,Box 112,470055 Karaganda, Kazakhstan
Kwajalein Amateur Radio Club,Box 444,APO,AP 96555,USA
Falkland Amateur Radio Association,Box 400,Stanley,Falkland Is.
Diego Garcia Amateur R.C.,c/o Morale,Welfare & Recreation PSC 466,Box 15,FPO,AP 96595-0015, USA
Associacao dos Radioamadores de Macau,P.O Box 6018,Macau
Joint Signal Board Hq.,BFC,BFPO 53,London GPO,UK
Ascension Amateur Radio Relay League,Box 4127,Patrick AFB,FL 32925-0127,USA
- 103 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Elenco Entità DXCC
Pref.
Nome
CQ ITU Cont
1A0
1B
1G
1M
1S
3A
3B6
S.M.O.M.
BLENHEIM RIFF
GEYSER REEF
MINERVA REEF
SPRATLY IS.
MONACO
AGALEGAST.BRANDON
MAURITIUS
RODRIGUEZ IS.
EQUATORIAL GUINEA
PAGALU IS.
CONWAY REEF
FIJI IS.
ROTUMA IS.
SWAZILAND
TUNISIA
VIETNAM
REP.OF GUINEA
BOUVET IS.
PETER 1ST IS.
AZERBAIJAN
GEORGIA
SRI LANKA
I.T.U.GENEVE
U.N.NEW YORK
EAST TIMOR
YEMEN ARAB
REPUBLIC
ISRAEL
LIBYA
CYPRUS
TANZANIA
NIGERIA
MALAGASY REP.
MAURITANIA
NIGER
TOGO
WESTERN SAMOA
UGANDA
KENYA
SENEGAL
JAMAICA
YEMEN
YEMEN DEM.REP.
LESOTHO
MALAWI
ALGERIA
BARBADOS
MALDIVE IS.
GUYANA
SAUDI ARABIA/IRAQ
NEUTRAL ZONE
SAUDI
ARABIA/KUWAITt
NEUTRAL ZONE
15
39
39
32
26
14
39
28
41
53
62
50
27
53
EU
AF
AF
OC
AS
EU
AF
N
D
D
D
N
N
N
246
23
93
178
247
260
4
39
39
36
36
32
32
32
38
33
26
35
38
12
21
21
22
14
5
28
21
53
53
47
52
56
56
56
57
37
49
46
46
72
29
29
41
28
8
54
39
AF
AF
AF
AF
OC
OC
OC
AF
AF
AS
AF
AF
AN
AS
AS
AS
EU
NA
OC
AS
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
D
165
207
49
195
489
176
460
468
474
293
107
24
199
18
75
315
117
289
513
154
20
34
20
37
35
39
35
35
35
32
37
37
35
8
21
21
38
37
33
8
22
9
21
39
38
39
53
46
53
46
46
46
62
48
48
46
11
39
39
57
53
37
11
41
12
39
AS
AF
AS
AF
AF
AF
AF
AF
AF
OC
AF
AF
AF
NA
AS
AS
AF
AF
AF
NA
AS
SA
AS
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
D
N
N
N
N
N
N
D
336
436
215
470
450
438
444
187
483
190
286
430
456
82
492
243
432
440
400
62
159
129
226
21 39 AS
D
68
3B8
3B9
3C
3C0
3D2
3D2
3D2
3D6
3V
3W
3X
3Y
3Y1
4J
4L
4S
4U
4U
4W
4W
4X
5A
5B
5H
5N
5R
5T
5U
5V
5W
5X
5Z
6W
6Y
7O
7O
7P
7Q
7X
8P
8Q
8R
8Z4
8Z5
Val. Cod.
- 104 -
Dal
Al
Nuova entità
04/05/1967 30/06/1975 CHAGOS
04/05/1967 28/02/1978
15/07/1972 TONGA
01/01/1968
01/01/1968
01/01/1968
01/01/1969
01/01/1969
01/01/1969
01/10/1958
01/01/1994
01/01/1993
01/03/2000
21/05/1990
01/01/1962
01/01/1961
20/06/1960
03/08/1960
01/01/1961
01/01/1963
01/01/1964
20/06/1960
21/05/1990
25/12/1981
14/12/1969
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Elenco Entità DXCC
Pref.
Nome
CQ ITU Cont
9A
9G
9H
9J
9K
9L
9M2
9M6
9N
9Q
9S4
9U
9U5
9V
9X
9Y
A2
A3
A4
A5
A6
CROAZIA
GHANA
MALTA
ZAMBIA
KUWAIT
SIERRA LEONE
WEST MALAYSIA
EAST MALAYSIA
NEPAL
ZAIRE
SAAR
BURUNDI
RUANDA-URUNDI
SINGAPORE
RWANDA
TRINIDAD-TOBAGO
BOTSWANA
TONGA
OMAN
BHUTAN
UNITED ARAB
EMIRATES
QATAR
BAHRAIN
SIKKIM
TIBET
PAKISTAN
SCARBOROUGH REEF
TAIWAN
PRATAS IS.
CHINA
NAURU
ANDORRA
THE GAMBIA
BAHAMAS IS.
MANCHURIA
MOZAMBIQUE
CHILE
EASTER IS.
JUAN FERNANDEZ IS.
SAN FELIX IS.
ANTARTICA
MOROCCO
TANGIER
CUBA
BOLIVIA
DAMAO & DIU
GOA
PORTUGUESE TIMOR
PORTUGAL
MADEIRA IS.
AZORES IS.
URUGUAY
SABLE IS.
ST.PAUL IS.
ANGOLA
CAPE VERDE IS.
15
35
15
36
21
35
28
28
22
36
14
36
36
28
36
9
38
32
21
22
21
28
46
28
53
39
46
54
54
42
52
28
52
52
54
52
11
57
62
39
41
39
EU
AF
EU
AF
AS
AF
AS
AS
AS
AF
EU
AF
AF
AS
AF
SA
AF
OC
AS
AS
AS
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
D
N
D
N
N
N
N
N
N
N
N
497
424
257
482
348
458
299
46
369
414
210
404
208
381
454
90
402
160
370
306
391
21
21
22
23
21
27
24
24
23
31
14
35
8
24
37
12
12
12
12
13
33
33
8
10
22
22
28
14
33
14
13
5
5
36
35
39
39
41
41
41
50
44
44
44
65
27
46
11
33
53
14
63
14
14
73
37
37
11
12
41
41
54
37
36
36
14
9
9
52
46
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
OC
EU
AF
NA
AS
AF
SA
SA
SA
SA
AN
AF
AF
NA
SA
AS
AS
AS
EU
AF
EU
SA
NA
NA
AF
AF
N
N
D
D
N
N
N
N
N
N
N
N
N
D
N
N
N
N
N
N
N
D
N
N
D
D
D
N
N
N
N
N
N
N
N
376
304
231
268
372
506
386
505
318
157
203
422
60
164
181
112
47
125
217
13
446
264
70
104
42
101
200
272
256
149
144
211
252
401
409
A7
A9
AC3
AC4
AP
BS7
BV
BV9P
BY
C2
C3
C5
C6
C9
C9
CE
CE0
CE0
CE0
CE9
CN
CN2
CO
CP
CR8D
CR8G
CR8T
CT
CT3
CU
CX
CY0
CY9
D2
D4
Val. Cod.
- 105 -
Dal
Al
Nuova entità
26/06/1991
05/03/1957
16/09/1963
16/09/1963
16/09/1963
31/03/1957
01/07/1962
30/06/1962 BURUNDI-RUANDA
01/07/1962
08/08/1965
01/07/1962
01/10/1966
04/06/1970
01/08/1970
01/12/1971
30/04/1975 INDIA
30/05/1974 CHINA
01/01/1995
01/01/1994
01/01/1994
01/01/1970
15/09/1963 CHINA
18/02/1965
01/01/1964
25/06/1975
30/06/1960 MOROCCO
01/07/1960
31/12/1961
31/12/1961
14/09/1976
01/01/1986
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Elenco Entità DXCC
Pref.
Nome
CQ ITU Cont
D6
DA-DM
DL
DU
E3
E4
EA
EA6
E7
EA8
EA9
EA9I
EI
EK
EL
EP
ER
ES
ET
EU
EX
EY
EZ
F
FF
COMOROS IS.
GERMANY
GERMANY
PHILIPPINES
ERITREA
PALESTINA
SPAIN
BALEARIC IS.
BOSNIA ERZEGOVINA
CANARY IS.
CEUTA-MELILLA
IFNI
IRELAND
ARMENIA
LIBERIA
IRAN
MOLDAVIA
ESTONIA
ETHIOPIA
BYELORUSSIA
KIRGHIZIA
TADZHIKISTAN
TURKOMAN
FRANCE
FRENCH WEST
AFRICA
GUADELOUPE IS.
MAYOTTE IS.
COMORES
39
14
14
27
37
20
14
14
15
33
33
33
14
21
35
21
16
15
37
16
17
17
17
14
35
FRENCH INDO-CHINA
ST. BARTHELEMY
NEW CALEDONIA
CHESTERFIELD IS.
MARTINIQUE
FRENCH INDIA
FRENCH POLYNESIA
AUSTRAL IS.
CLIPPERTON IS.
MARQUESAS IS.
ST.PIERRE-MIQUELON
FRENCH EQUATORIAL
AFRICA
REUNION IS.
GLORIOSO IS.
JUAN DE NOVAEUROPA
TROMELIN IS.
SAINT MARTIN IS.
CROZET IS.
KERGUELEN IS.
AMSTERDAM-S.PAUL
IS.
WALLIS-FUTUNA IS.
FRENCH GUIANA
ENGLAND
ISLE OF MAN
FG
FH
FH-FB
FI
FJ
FK
FK/C
FM
FN
FO
FO0
FO0
FO0
FP
FQ
FR
FR/G
FR/J
FR/T
FS
FT/W
FT/X
FT/Z
FW
FY
G
GD
53
28
28
50
48
39
37
37
28
36
37
37
27
29
46
40
29
29
48
29
30
30
30
27
46
Val. Cod.
Dal
AF
EU
EU
OC
AF
AS
EU
EU
EU
AF
AF
AF
EU
AS
AF
AS
EU
EU
AF
EU
AS
AS
AS
EU
AF
N
D
N
N
N
N
N
N
N
N
N
D
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
D
411
81
230
375
51
510
281
21
501
29
32
113
245
14
434
330
179
52
53
27
135
262
280
227
59
06/07/1975
8 11 NA
39 53 AF
39 53 AF
N
N
D
79
169
39
01/01/1994
06/07/1975
26
8
32
30
8
22
32
32
7
31
5
36
AS
NA
OC
OC
NA
AS
OC
OC
NA
OC
NA
AF
D
N
N
N
N
D
N
N
N
N
N
D
58
516
162
512
84
67
175
508
36
509
277
57
39 53 AF
39 53 AF
39 53 AF
N
N
N
453
99
124
39
8
39
39
39
53
11
53
53
53
AF
NA
AF
AF
AF
N
N
N
N
N
276
213
41
131
10
32
9
14
14
62
12
27
27
OC
SA
EU
EU
N
N
N
N
298
63
223
114
49
11
56
56
11
41
63
63
10
63
9
47
- 106 -
Al
Nuova entità
16/09/1973 FRG-GDR
17/09/1973
15/07/1975
24/05/1991
01/02/1999
24/05/1991
15/10/1991
01/02/1999
13/05/1969
01/01/1993
01/01/1994
01/01/1994
06/08/1960
05/07/1975 COMOROSMAYOTTE
20/12/1950
14/12/2007
06/07/1975
23/03/2000
31/10/1954
31/03/1998
31/03/1998
16/08/1960
25/06/1960
25/06/1960
01/01/1985
01/01/1985
01/01/1985
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Elenco Entità DXCC
Pref.
Nome
CQ ITU Cont
GI
GJ
GM
GU
GW
H4
H40
HA
HB
HB0
HC
HC8
HH
HI
HK
HK0
HK0
NORTHERN IRELAND
JERSEY
SCOTLAND
GUERNSEY
WALES
SOLOMON IS.
TEMOTU IS.
HUNGARY
SWITZERLAND
LIECHTENSTEIN
ECUADOR
GALAPAGOS IS.
HAITI
DOMINICAN REP.
COLOMBIA
MALPELO IS.
S.ANDRESPROVIDENCIA
SERRANA BANK &
RONCADOR CAY
BAJO NUEVO
KOREA
PANAMA
HONDURAS
THAILAND
VATICAN
SAUDI ARABIA
ITALY
TRIESTE
ITALIAN
SOMALILAND
SARDINIA IS.
DJIBOUTI
ABU AIL & JABAL ATTAIR
GRENADA IS.
GUINEA-BISSAU
ST.LUCIA IS.
DOMINICA IS.
ST.VINCENTDEPENDENCE IS.
JAPAN
MINAMI TORISHIMA
OGASAWARA IS.
OKINO TORISHIMA
MONGOLIA
SVALBARD IS.
JAN MAYEN IS.
JORDAN
NETHERLANDS NEW
GUINEA
U.S.A.
PALAU (W.CAROLINE)
GUANTANAMO BAY
MARIANA IS.
BAKER-HOWLAND IS.
GUAM IS.
14
14
14
14
14
28
28
15
14
14
10
10
8
8
9
9
7
27
27
27
27
27
51
51
28
28
28
12
12
11
11
12
12
11
EU
EU
EU
EU
EU
OC
OC
EU
EU
EU
SA
SA
NA
NA
SA
SA
NA
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
265
122
279
106
294
185
507
239
287
251
120
71
78
72
116
161
216
7
11 NA
D
228
16/09/1981 SAN ANDRES
8
25
7
7
26
15
21
15
15
37
11
44
11
11
49
28
39
28
28
48
NA
AS
NA
NA
AS
EU
AS
EU
EU
AF
D
N
N
N
N
N
N
N
D
D
19
137
88
80
387
295
378
248
271
115
16/09/1981 SAN ANDRES
15 28 EU
37 48 AF
21 39 AS
N
N
D
225
382
2
8
35
8
8
8
11
46
11
11
11
NA
AF
NA
NA
NA
N
N
N
N
N
77
109
97
95
98
25
27
27
27
23
40
40
20
28
45
90
45
45
32
18
18
39
51
AS
AS
AS
AS
AS
EU
EU
AS
OC
N
N
N
D
N
N
N
N
D
339
177
192
194
363
259
118
342
184
3
27
8
27
31
27
6
64
11
64
61
64
NA
OC
NA
OC
OC
OC
N
N
N
N
N
N
291
22
105
166
20
103
HK0
HKBN
HL
HP
HR
HS
HV
HZ
I
I1
I5
IS0
J2
J2A
J3
J5
J6
J7
J8
JA
JD1
JD1
JDOK
JT
JW
JX
JY
JZ0
K/W
KC6
KG4
KH0
KH1
KH2
Val. Cod.
- 107 -
Dal
Al
Nuova entità
01/01/1991
01/01/1991
01/01/1991
31/03/1998
01/04/1998
15/07/1991
31/03/1957
30/06/1960
31/03/1991
30/05/1976 30/11/1980 OGASAWARA
30/04/1963
31/12/1980
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Elenco Entità DXCC
Pref.
KH3
KH4
KH5
KH5K
KH6
KH7
KH8
KH9
KL
KP1
KP2
KP4
KP5
KR6
Nome
JOHNSTON IS.
MIDWAY IS.
PALMYRA-JARVIS IS.
KINGMAN REEF
HAWAIIAN IS.
KURE IS.
AMERICAN SAMOA
WAKE IS.
ALASKA
NAVASSA IS.
U.S.VIRGIN IS.
PUERTO RICO
DESECHEO IS.
RYUKYU IS.
(OKINAWA)
KS4
SWAN IS.
KZ5
PANAMA CANAL
ZONE
LA
NORWAY
LU
ARGENTINA
LX
LUXEMBOURG
LY
LITHUANIA
LZ
BULGARIA
OA
PERU
OD
LEBANON
OE
AUSTRIA
OH
FINLAND
OH0
ALAND IS.
OJ0
MARKET REEF
OK
CZECH REP.
OK-OM CZECHOSLOVAKIA
OM
SLOVAKIA
ON
BELGIUM
OX
GREENLAND
OY
FAROE IS.
OZ
DENMARK
P2
PAPUA NEW GUINEA
P4
ARUBA
P5
NORTH KOREA
PA
NETHERLANDS
PJ2
NETHERLANDS
ANTILLES
PJ5
ST.EUSTATIUS,
ST.MAARTEN, SABA
PK1
JAVA
PK4
SUMATRA
PK5
NETHERLANDS
BORNEO
PK6
CELEBES &
MOLUCCA IS.
PY
BRAZIL
PY0F
FERNANDO DE
NORONHA
PY0S
S.PETER-S.PAUL ROCK
PY0T
TRINIDADE-MARTIN
IS.
PZ
SURINAM
CQ ITU Cont
Val. Cod.
Dal
Al
Nuova entità
31
31
31
31
31
31
32
31
1
8
8
8
8
25
61
61
61
61
61
61
62
65
1
11
11
11
11
45
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
NA
NA
NA
NA
NA
AS
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
D
123
174
197
134
110
138
9
297
6
182
285
202
43
193
7
7
11 NA
11 NA
D
D
261
28
14
13
14
15
20
10
20
15
15
15
15
15
15
15
14
40
14
14
28
9
25
14
9
18
14
27
29
28
12
39
28
18
18
18
28
28
28
27
5
18
18
51
11
44
27
11
EU
SA
EU
EU
EU
SA
AS
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
NA
EU
EU
OC
SA
AS
EU
SA
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
D
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
266
100
254
146
212
136
354
206
224
5
167
503
218
504
209
237
222
221
163
91
433
263
85
8
11 NA
N
255
28 54 OC
28 54 OC
28 54 OC
D
D
D
119
258
183
30/04/1963 INDONESIA
30/04/1963 INDONESIA
30/04/1963 INDONESIA
28 54 OC
D
30
30/04/1963 INDONESIA
11 13 SA
11 13 SA
N
N
108
56
11 13 SA
11 15 SA
N
N
253
273
9
N
140
12 SA
- 108 -
01/03/1979
14/05/1972 JAPAN
31/08/1972 HONDURAS
30/09/1979
01/01/1993
31/12/1992
01/01/1993
16/09/1975
01/01/1986
14/05/1995
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Elenco Entità DXCC
Pref.
Nome
CQ ITU Cont
R1FJ
R1MV
S0
S2
S5
S7
S9
SM
SP
ST
ST0
SU
SV
SV/A
SV5
SV9
T2
T30
T31
T32
T33
T5
T7
T8
FRANZ JOSEF LAND
MALYJ VYSOTSKIJ IS.
WESTERN SAHARA
BANGLADESH
SLOVENIA
SEYCHELLES
SAO TOME-PRINCIPE
SWEDEN
POLAND
SUDAN
SOUTH SUDAN
EGYPT
GREECE
MOUNT ATHOS
DODECANESE
CRETE IS.
TUVALU
WESTERN KIRIBATI
CENTRAL KIRIBATI
EASTERN KIRIBATI
BANABA-OCEAN IS.
SOMALIA
SAN MARINO
WESTERN
CAROLINES
TURKEY
ICELAND
GUATEMALA
COSTA RICA
COCOS IS.
CAMEROON
CORSICA IS.
CENTRAL AFRICAN
REP.
CONGO
GABON
CHAD
IVORY COAST
BENIN
MALI REP.
EUROPEAN RUSSIA
ASIATIC RUSSIA
KALININGRAD
UZBEKISTAN
KAZAKHISTAN
KARELO-FINISH
REPUBLIC
UKRAINE
ANTIGUA-BARBUDA
IS.
BELIZE
ST.KITTS-NEVIS IS.
NAMIBIA
MICRONESIA (EAST
CAROLINE)
MARSHALL IS.
BRUNEI
40
16
33
22
15
39
36
14
15
34
34
34
20
20
20
20
31
31
31
31
31
37
15
27
75
18
37
41
28
53
47
18
28
48
47
38
28
28
28
28
65
65
62
61
63
48
28
64
EU
EU
AF
AS
EU
AF
AF
EU
EU
AF
AF
AF
EU
EU
EU
EU
OC
OC
OC
OC
OC
AF
EU
OC
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
D
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
61
151
302
305
499
379
219
284
269
466
244
478
236
180
45
40
282
301
31
48
490
232
278
22
20
40
7
7
7
36
15
36
39
17
11
11
11
47
27
47
AS
EU
NA
NA
NA
AF
EU
AF
N
N
N
N
N
N
N
N
390
242
76
308
37
406
214
408
36
36
36
35
35
35
16
19
15
17
17
16
52
52
47
46
46
46
20
31
29
30
30
19
AF
AF
AF
AF
AF
AF
EU
AS
EU
AS
AS
EU
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
D
412
420
410
428
416
442
54
15
126
292
130
128
16 29 EU
8 11 NA
N
N
288
94
7
8
38
27
NA
NA
AF
OC
N
N
N
N
66
249
464
173
31 65 OC
28 54 OC
N
N
168
345
TA
TF
TG
TI
TI9
TJ
TK
TL
TN
TR
TT
TU
TY
TZ
UA
UA0
UA2
UJ
UN
UN1
UR
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
11
11
57
65
Val. Cod.
- 109 -
Dal
Al
Nuova entità
26/06/1991
07/05/1972 31/12/1994
01/01/1976
13/08/1960
15/08/1960
17/08/1960
11/08/1960
07/08/1960
01/08/1960
20/08/1960
30/06/1960 EUROPEAN RUSSIA
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Elenco Entità DXCC
Pref.
Nome
CQ ITU Cont
VE
VK
VK0
VK0H
VK9C
VK9/NG
CANADA
AUSTRALIA
MACQUARIE IS.
HEARD IS.
COCOS-KEELING IS.
TERRITORY NEW
GUINEA
LORD HOWE IS.
MELLISH REEF
NORFOLK IS.
PAPUA TERRITORIUM
3
30
30
39
29
28
4
59
60
68
54
51
NA
OC
OC
AF
OC
OC
N
N
N
N
N
D
1
150
153
111
38
267
30
30
32
28
60
56
60
51
OC
OC
OC
OC
N
N
N
D
147
171
189
198
30 60 OC
29 54 OC
9 2 NA
N
N
D
303
35
186
8
8
8
8
32
13
13
13
13
13
5
37
37
11
11
11
11
63
16
73
73
73
73
11
53
48
NA
NA
NA
NA
OC
SA
SA
SA
SA
SA
NA
AF
AF
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
D
D
12
96
65
89
511
141
235
238
240
241
64
307
26
VQ9
VQ9A
VQ9D
VQ9F
VR6
VS2
WILLIS IS.
CHRISTMAS IS.
NEWFOUNDLAND
LABRADOR
ANGUILLA
MONTSERRAT
BRITISH VIRGIN IS.
TURKS-CAICOS IS.
DUCIE IS.
FALKLAND IS.
SOUTH GEORGIA IS.
SOUTH ORKNEY IS.
SOUTH SANDWICH IS.
SOUTH SHETLAND IS.
BERMUDA
ZANZIBAR
BRITISH
SOMALILAND
CHAGOS
ALDABRA
DESROCHES
FARQUHAR
PITCAIRN IS.
MALAYA
39
39
39
39
32
28
41
53
53
53
63
54
AF
AF
AF
AF
OC
AS
N
D
D
D
D
33
8
44
55
172
155
VS4
SARAWAK
28 54 OC
D
220
VS6
VS9A
HONG KONG
PEOPLE DEM.
REPUBLIC OF YEMEN
KURIA MURIA IS.
KAMARAN IS.
INDIA
ANDAMAN &
NICOBAR IS.
LACCADIVE IS.
MEXICO
REVILLA GIGEDO
BURKINA FASO
KAMPUCHEA
(CAMBODIA)
LAOS (P.D.R.OF LAOS)
MACAO
BURMA
(REP.MYANMAR)
24 44 AS
21 39 AS
N
D
321
21
21
22
26
39
39
41
49
AS
AS
AS
AS
D
D
N
N
139
324
11
22
6
6
35
26
41
10
10
46
49
AS
NA
NA
AF
AS
N
N
N
N
N
142
50
204
480
312
26 49 AS
24 44 AS
26 49 AS
N
N
N
143
152
309
VK9L
VK9M
VK9N
VK9P
VK9W
VK9X
VO
VP2E
VP2M
VP2V
VP5
VP6
VP8
VP8
VP8
VP8
VP8
VP9
VQ1
VQ6
VS9H
VS9K
VU
VU7
VU7
XE
XF4
XT
XU
XW
XX9
XZ
Val. Cod.
Dal
Al
15/09/1975
15/09/1975 PAPUA NEW
GUINEA
31/03/1949 CANADA
16/11/2001
31/05/1974 TANZANIA
30/06/1960
28/06/1976 SEYCHELLES
28/06/1976 SEYCHELLES
28/06/1976 SEYCHELLES
15/09/1963 MALAYSIA-EAST
TIMOR
15/09/1963 MALAYSIA-EAST
TIMOR
22/05/1990
- 110 -
Nuova entità
29/11/1967
10/03/1982
16/08/1960
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Elenco Entità DXCC
Pref.
Nome
CQ ITU Cont
Y2
GERMANY
DEMOCRATIC REPUB.
AFGHANISTAN
INDONESIA
IRAQ
VANUATU
SYRIA
LATVIA
NICARAGUA
ROMANIA
EL SALVADOR
YUGOSLAVIA
VENEZUELA
AVES IS.
ZIMBABWE
MACEDONIA
ALBANIA
GIBRALTAR
DHEKELIA (U.K.BASE)
BRITISH NORTH
BORNEO
PALESTINE
GOLD COAST &
TOGOLAND
ST.HELENA IS.
ASCENSION IS.
TRISTAN DA CUNHA
CAYMAN IS.
NORTH COOK IS.
SOUTH COOK IS.
NIUE IS.
TOKELAU IS.
NEW ZEALAND
CHATHAM IS.
KERMADEC IS.
AUCKLANDCAMPBELL
PARAGUAY
SOUTH AFRICA
PENGUIN IS.
PRINCE EDWARDMARION
WALVIS BAY
14 28 EU
D
229
21
28
21
32
20
15
7
20
7
15
9
8
38
15
15
14
20
28
AS
OC
AS
OC
AS
EU
NA
EU
NA
EU
SA
NA
AF
EU
EU
EU
AS
OC
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
D
3
327
333
158
384
145
86
275
74
296
148
17
452
502
7
233
283
25
20 39 AS
35 46 AF
D
D
196
102
36
36
38
8
32
32
32
31
32
32
32
32
66
66
66
11
62
62
62
62
60
60
60
60
AF
AF
AF
NA
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
250
205
274
69
191
234
188
270
170
34
133
16
11
38
38
38
14
57
57
57
SA
AF
AF
AF
N
N
D
N
132
462
493
201
01/03/2000
38 57 AF
D
488
01/09/1977 28/02/1994
YA
YB
YI
YJ
YK
YL
YN
YO
YS
YU
YV
YV0
Z2
Z3
ZA
ZB
ZC4
ZC5
ZC6
ZD4
ZD7
ZD8
ZD9
ZF
ZK1
ZK1
ZK2
ZK3
ZL
ZL7
ZL8
ZL9
ZP
ZS
ZS1
ZS8
ZS9
Legenda:
Pref.
Nome
CQ
ITU
Cont
Val
Cod
Dal
Al
Nuova entità
40
54
39
56
39
29
11
28
11
28
12
11
53
28
28
37
39
54
Val. Cod.
Dal
Nuova entità
01/05/1963
08/09/1991
16/08/1960
15/09/1963 MALAYSIA-EAST
TIMOR
30/06/1968 ISRAEL
05/03/1957
29/02/1994
= prefisso normalmente utilizzato
= Nome dell’entità (paese)
= codice zona CQ
= codice zona ITU
= Continente
= Validità dell’entità (N=valido D=Deleted)
= codice DXCC dell’entità
= data inizio validità
= data fine validità
= nome della nuova entità
- 111 -
Al
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Assegnazione prefissi Italiani
Regione
Lazio
Umbria
Liguria
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Veneto
Trentino Alto-Adige
Friuli Venezia-Giulia
Emilia Romagna
Toscana
Marche
Abruzzo
Puglia
Basilicata (prov. Matera)
Basilicata (prov. Potenza)
Campania
Calabria
Molise
Sicilia
Sardegna
Isole Toscane
Isole Laziali
Isole Campane
Isole Eolie
Ustica
Isole Egadi
Isole Pelagie
Pantelleria
Isole Cheradi
Isole Calabre - Basilicata
Isole Siciliane
Isole Venete
Isole Romagnole
Isole Abruzzo-Marchigiane
Isole Pugliesi
Isole Molisane
Isole Sarde
Lic. ordinaria
(classe A)
I0 – IK0 – IZ0
I0 – IK0 – IZ0
I1 – IK1 – IZ1
I1 – IK1 – IZ1
IX1
I1 – IK2 – IZ2
I3 – IK3 – IZ3
IN3
IV3
I4 – IK4 –IZ4
I5 – IK5 – IZ5
I6 – IK6 - IZ6
I6 – IK6 - IZ6
I7 – IK7 – IZ7
I7 – IK7 – IZ7
I8 – IK8 – IZ8
I8 – IK8 – IZ8
I8 – IK8 – IZ8
I8 – IK8 – IZ8
IT9
IS0
IA5
IB0
IC8
ID9
IE9
IF9
IG9
IH9
IJ7
IJ8
IJ9
IL3
IL4
IL6
IL7
IL9
IM0 – IS0
- 112 -
Lic. speciale
(classe B)
Nominativi di
Sezione
IW0AA – IW0PZZ
IW0QA – IW0TZZ
IW1PA – IW1ZZZ
IW1AA – IW1OZZ
IW1AA – IW1OZZ
IW2AA – IW2ZZZ
IW3EA- IW3PZZ
IW3AA – IW3DZZ
IW3QA – IW3ZZZ
IW4AA – IW4ZZZ
IW5AA – IW5ZZZ
IW6AA – IW6LZZ
IW6MA – IW6ZZZ
IW7AA – IW7XZZ
IW7YAA – IW7ZZZ
IW8ZA – IW8ZZZ
IW8AA – IW8OZZ
IW8PA – IW8WZZ
IW8XA – IW8YZZ
IW9AA – IW9ZZZ
IW0UA – IW0PZZ
IQ0
IQ0
IQ1
IQ1
IQ1
IQ2
IQ3
IQ3
IQ3
IQ4
IQ5
IQ6
IQ6
IQ7
IQ7
IQ7
IQ8
IQ8
IQ8
IQ9
IQ0
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
CEPT
La raccomandazione come approvata nel 1985 rende possibile per radioamatori di paesi CEPT di operare
durante visite di breve periodo in altri paesi CEPT senza ottenere una licenza temporanea individuale.
Raccomandazione T/R 61-01 (Nice 1985, Paris 1992, August 1992, Nicosia 2003)
Elenco dei paesi membri della CEPT.
Anno
1991
1995
1959
2001
1959
1994
1990
1963
1992
1959
1993
1959
1959
1959
1959
Nazione
Albania
Andorra
Austria
Azerbaidjan
Belarus
Belgio
Bosnia-Erzegovina
Bulgaria
Cipro
Croazia
Cyprus
Danimarca
Estonia
Finlandia
Danimarca
Danimarca
Danimarca
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Germania
Grecia
Grecia
Grecia
Grecia
Grecia
Faroe Is.
Market Reef
Alan Is.
Corsica
Guadalupe
Mayotte
St. Barthelem
Nuova Caledonia
Martinique
Clipperton
Polinesia Fr.
St. Pierre e Miguelon
Reunion
Glorioso
Juan de Nova
Tromelin
St. Martin
Terre Australi
Terre Antartiche
Nouvelle Amsterdam
Crozet - Kergeulen
St. Paul
Terre Adelie
Wallis e Futuna
Guyana
Dodecanneso
Isole Ionio-Egeo
Creta
Monte Athos
- 113 -
Pref.
ZA
C3
OE
4J
EU
ON
T9
LZ
5B
9A
5B
OZ
ES
OH
OY
OJ0
OH0
F
TK
FG
FH
FJ
FK
FM
FO
FO
FP
FR
FR
FR
FR
FS
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FW
FY
DL
SV
SV5
SV8
SV9
SY
Note
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
A
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Anno Nazione
Danimarca
1959 Iceland
1959 Irlanda
1959 Italia
1994 Latvia
1963 Liechtenstein
1992 Lituania
1959 Luxemburgo
1995 Macedonia
1970 Malta
1993 Moldavia
1969 Monaco
1959 Norvegia
Norvegia
Norvegia
Norvegia
Norvegia
Norvegia
1959 Olanda
1990 Polonia
1959 Portogallo
Portogallo
Portogallo
1959 Regno Unito
Regno Unito
Regno Unito
Regno Unito
Regno Unito
Regno Unito
Regno Unito
1993 Rep. Ceka
1990 Romania
1994 Russia
1967 San Marino
2002 Serbia-Montenegro
1993 Slovacchia
1993 Slovenia
1959 Spagna
Spagna
Spagna
Spagna
1959 Svezia
1959 Svizzera
1959 Turchia
1995 Ukraine
1990 Ungheria
1963 Vatican city
Groenlandia
Svalbard
Jan Mayen
Bouvet
Peter Is.
Antartica
Azores
Madeira
Isola di Man
North Ireland
Jersey Is.
Scozia
Guernesey Is.
Galles
Baleari
Canarie
Ceuta e Melilla
Pref.
OX
TF
EI
I
YL
HB0
LY
LX
Z3
9H
ER
3A
LA
JW
JX
3Y
3Y
3Y
PA
SP
CT
CU
CT
G
GD
GI
GJ
GM
GU
GW
OK
YO
UA
T7
Note
B
no
C
OM
S5
EA
EA6
EA8
EA9
SM
HB9
TA
UT
HA
HV
A) Per l'ingresso è necessaria l'autorizzazione scritta da parte del Priorato dei Monaci.
B) E' necessario preavvertire il proprio arrivo con lettera o Fax a: Direction General des Postes et
Telecomunications Boulevard de Suisse, MC 98030 Monaco Cedex. Tel 9330 3371 FAX 9330 2474
C) Per l'Antartica è necessario anche il nulla-osta del Ministero degli Interni Norvegese.
*) E' necessario anche il permesso locale.
- 114 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Paesi non facenti parte della CEPT ma che hanno aderito alla raccomandazione T/R 61-01.
Nazione
Australia
Canada
Antille Oland.
Bonaire
Curacao
Saba
St. Eustatius
Israele
Nuova Zelanda
Perù
Sud Africa
USA
Pref.
VK
VE
PJ2
PJ5
PJ4
PJ7
PJ6
4X
ZL
OA
ZS
W
KL7
KH8
KH1
KP5
KH2
KH6
KH1
KH5
KH3
KH5K
KH7
KH4
KP1
KH0
KH5
KP4
Alaska
American Samoa
Baker Is.
Desecheo Is.
Guam
Hawai
Howland Is.
Jarvis Is.
Johnston Is.
Kingman Reef
Kure Is.
Midway Is.
Navassa Is.
North Mariana Is.
Palmyra
Puerto Rico
- 115 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
IRC
Gli IRC (International Replay Coupon) sono dei buoni di risposta internazionale e sono utilizzabili
per ottenere la corrispondente affrancatura ordinaria presso gli uffici postali.
Attenzione però che non in tutti i paesi sono validi gli IRC, gli IRC si acquistano presso i principali
uffici postali, oppure chiedere in sezione.
Occorre fare attenzione agli IRC in quanto per essere validi devono riportare il timbro dell’ufficio
che ha emesso il coupon, di seguito potete vedere la riproduzione fronte e retro di un IRC del vecchi
tipo (in vigore fino al 31/12/2001) ed il fronte e retro di un IRC nuovo tipo (in vigore dal 1/1/2002),
come si può notare il coupon riporta, sotto la dicitura che spiega la funzione del coupon, tre riquadri
con un significato ben preciso per ognuno di essi, il primo riquadro a sinistra riporta il timbro
dell’ufficio emittente (in alcuni coupon il timbro è sostituito da una dicitura prestampata che indica
la nazione che ha emesso il coupon), il riquadro centrale potrebbe riportare una cifra o un
francobollo con un timbro questo significa che il valore è modificato, il riquadro di destra NON
deve essere riportare timbri in quanto un timbro in questo riquadro sta ad indicare che il coupon è
annullato e non può essere scambiato con una affrancatura.
Fate attenzione perché gli IRC di nuova emissione hanno indicata anche una data di scadenza della
validità, mentre gli IRC di vecchio tipo non hanno indicata una data di scadenza pertanto si ritiene
che siano sempre validi ma nel dubbio e preferibile utilizzarli quanto prima ed utilizzare le nuove
emissioni, i nuovi IRC sono facilmente distinguibili oltre che per le dimensioni quasi doppie
rispetto ai vecchi anche per un disegno che compare come sfondo del IRC.
Vecchi IRC
Fronte
Retro
- 116 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Nuovi IRC
Fronte
Retro
- 117 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
QSL
La QSL è un documento personalizzato che conferma il QSO al nostro corrispondente. Trattandosi di un
documento di conferma di un QSO teniamo presente che il corrispondente a cui inviamo la QSL
probabilmente la utilizzerà per confermare il QSO per l’ottenimento di qualche diploma e pertanto dovremo
porre attenzione a come la compiliamo, scriviamo correttamente tutti i dati della QSL, senza cancellature o
sovrascritture, possibilmente scriviamo in stampatello, in modo chiaro ed in lingua inglese (immaginatevi la
difficoltà per noi se un giapponese, israeliano, russo o arabo dovessero scrivere nella loro lingua locale).
La QSL per essere considerata valida deve contenere alcuni dati essenziali e questi sono:
1) il nominativo (CALL) del corrispondente a cui inviamo la stessa
2) la data del QSO (si raccomanda di scrivere la data utilizzando il nome del mese e non il numero in
quanto alcuni paesi non utilizzano la regola che utilizziamo noi gg/mm/aaaa ma usano la forma
mm/gg/aaaa e pertanto per il mese utilizziamo il nome (jan=gennaio, feb=febbraio, mar=marzo,
apr=aprile, may=maggio, jun=giugno, jul=luglio, aug=agosto,sept=settembre, nov=novembre,
dec=dicembre) oppure il numero del mese espresso in numeri romani (I=gennaio, II=febbraio,
III=marzo, IV=aprile, V=maggio, VI=giugno, VII=luglio, VIII=agosto, IX=settembre, X=ottobre,
XI=novembre, XII=dicembre) oppure utilizzare un metodo che evidenzi la suddivisione del giorno,
mese, anno.
3) l’ora del QSO, questa deve essere espressa in orario UTC (Universal Time Clock, una volta era chiamato
orario GMT) nella forma HH.mm.
4) la banda o frequenza dove si è svolto il QSO, non commettiamo l’errore di scrivere banda e poi indicare
la frequenza ovvero se scriviamo banda questa deve essere 160m, 80m, 40m, 30m, 24m, 20m, 17m,
15m, 10m, 2m, 70cm, ecc., se invece scriviamo la frequenza questa deve essere ed esempio 1,8MHz,
3,5MHz, 7MHZ, 10MHz, 14MHz, ecc. (non serve essere pignoli e scrivere anche la frazione di MHz
fino al terzo decimale dopo la virgola).
5) il modo in cui è avvenuto il QSO, es. SSB, CW, RTTY, PSK31, PKT oppure si può utilizzare la dicitura
A3J, FM, AM, ecc. ecc. non dimentichiamo però di indicare chiaramente 2X o 2Way, questo indica che
entrambe le stazioni hanno fatto il QSO in quella modalità e non in cross mode (il cross mode si ha
quando un corrispondente usa un modo di emissione e l’altro un altro modo es. un corrispondente
trasmette in CW e l’altro risponde in SSB).
6) il rapporto di comprensibilità ed intensità del segnale del nostro corrispondente nella forma RST
(R=comprensibilità del segnale in una scala che va da 1 a 5, S=intensità del segnale in una scala che va
da 0 a 9 (in pratica quanto leggiamo sullo strumento S-Meter dell’apparato, per segnali oltre S9 si
possono indicare i db oltre il 9 oppure usare il segno +), T=tonalità della nota in CW (questo vale solo
per le emissioni in CW).
Questi sono i dati essenziali necessari affinchè una QSL sia considerata valida, ovviamente possiamo
aggiungere anche dei commenti e/o la descrizione degli apparati e dell’antenna ma questi non sono
indispensabili ai fini della validità della QSL.
Dopo questa premessa sulla composizione della QSL passiamo alla forma che deve avere questa, da alcuni
anni molte associazioni di radioamatori hanno adottato un formato standard per quanto riguarda le
dimensioni, alcuni addirittura hanno stabilito anche un formato su come devono essere disposti i dati del
QSO, per noi radioamatori italiani la nostra associazione ha stabilito le dimensioni standard della QSL che
sono 8,5 cm x 13,5 cm con una tolleranza di +/- 0,5 cm.
Per facilitare la compilazione dei dati sulla QSL molti programmi di LOG prevedono la stampa di etichette
con i dati del QSO, di norma le etichette hanno un formato di stampa già predisposto ma se il programma che
utilizzate ha la possibilità di configurare a vostro piacere la disposizione dei dati del QSO sull’etichetta
ricordatevi di quanto detto prima riguardo i dati da inserire.
Le QSL possono essere di due tipi, il primo è la QSL stampata su un solo lato con il proprio nominativo un
eventuale disegno o foto ed altre indicazioni prestampate es. indirizzo, locatore, zona IARU e ITU, richiesta
o ringraziamento per la QSL ed il retro della QSL in bianco per aggiungere eventuali commenti, il secondo è
la QSL stampata su entrambi i lati con un lato riportante il proprio indicativo, eventuale disegno o foto di
sfondo ed i dati prestampati (indirizzo, locatore ecc. ecc.), il retro riporterà i dati del QSO, ricordiamoci che
se utilizziamo una QSL del primo tipo (stampa su un solo lato) dovremo necessariamente indicare anche
sulla facciata bianca il nominativo ed eventuale manager a cui è diretta la QSL.
Qualora la stazione a cui dobbiamo mandare la QSL si servisse di un QSL Manager dobbiamo indicare
chiaramente ed in modo ben visibile il nominativo del manager.
- 118 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Se la stazione collegata chiede la QSL via Manager accertarsi (consultanto il CallBook o via Internet) che il
manager sia socio della locale associazione in quanto spesso i manager non gradiscono o non ricevono le
QSL via associazione ma solo via diretta, in questo caso cerchiamo di facilitare il lavoro del manager
inserendo nella busta assieme alla QSL anche una busta preindirizzata con il proprio indirizzo in modo che
possa essere utilizzata per l’invio della QSL richiesta.
Per chi compila a mano i dati del QSO ecco come potrebbe essere una disposizione dei dati:
Proprio nominativo e dati indicativi del locatore e Zone
Call del corrispondente a cui inviare la QSL
Indicativo del manager a cui inviare la QSL
Dati del QSO
Eventuale descrizione degli apparati e sistema di antenna
e note aggiuntive
- 119 -
Proprio indirizzo
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
Quaderno di stazione (LOG)
Ogni stazione di radioamatore ha l’obbligo di registrare tutte le comunicazioni effettuate in un
apposito registro che deve essere conservato per un intero anno solare dall’ultima registrazione.
Il registro deve essere conservato per essere esibito agli organi di controllo qualora lo richiedano.
La compilazione deve essere effettuata in modo chiaro e leggibile, non sono ammesse correzioni o
cancellazioni, le eventuali correzioni vanno effettuate tracciando una linea di cancellazione sul dato
errato ma deve essere comunque leggibile quanto cancellato.
Il registro deve riportare le seguenti indicazioni:
- tutti i collegamenti numerati in ordine progressivo
- la data del collegamento
- l’orario di inizio e fine collegamento
- la frequenza utilizzata
- il modo di collegamento ( ssb, cw, rtty, pkt, am)
- la potenza utilizzata
- il nominativo della stazione collegata
- il nome dell’operatore della stazione collegata
- l’ubicazione della stazione collegata
- il rapporto dei segnali
- il contenuto del collegamento (note)
- la firma in calce ad ogni pagina
Di seguito viene illustrato un esempio di quaderno di stazione.
- 120 -
Sezione A.R.I. Pordenone - IQ3PN
QTR
UTC
inizio
Classe Potenza
emiss. Watt
Freq.
Nominativo
QRA
QTH
MHz
Dato
R
S
T
Ricevuto
R
S
T
UTC
fine
QSL
Note
Firma
_______________________________
- 121 -
ric
DATA
QTR
inv
N.
QSO
Rapporti
Scarica

IQ3PN - A.R.I. Pordenone