COLLEGIO SINDACALE
NELLA CRISI DI IMPRESA
Convegno del 8.11.2013
Relatore: Dott. Luciano De Angelis
Dottore Commercialista, Revisore legale
Pubblicista economico – Membro commissione CNDCEC
1
Rischi dei sindaci
Rischi civili:
Rischi penali:
azioni di responsabilità
ex art. 2394-bis
Mancato ricorso al
fallimento in
proprio
dell’impresa
Riduzione o
distrazione del
patrimonio
aziendale
2
Conseguenze civili e penali
Risarcimento del danno
Deficit
fallimentare
Differenziale dei netti
patrimoniale
Attivo – passivo
fallimentare
Danni derivati da
atti gestori
estranei a logiche
conservative
Concorso nel reato
Bancarotta
semplice
(reclusione
da 6 mesi a
tre anni)
Bancarotta
fraudolenta
(reclusione
da tre a dieci
anni)
3
OPERAZIONI VS
“non terze economie” (art. 22-bis art. 2427 c.c.)
Attenzione alle operazioni
poste in essere
Norma 3.3
con soggetti che
NON COSTITUISCONO TERZE ECONOMIE
(amministratori con interessi concorrenti o confliggenti
con la società o parti correlate)
Se l’operazione ha notevole rilevanza
quantitativa e qualitativa è richiesto un
parere di un esperto o realizzazione di
due diligence
4
RISCHI FINANZIARI: Rischio di credito
INFORMAZIONI
QUALITATIVE
• Strutture deputate;
• Qualità del credito (es.:
tassi di default riferiti alla
controparte);
• Garanzie ottenute/prestate;
• Coperture assicurative;
• Natura dei contraenti;
• Esistenza di attività
finanziarie scadute o
svalutabili;
• Rinegoziazione condizioni
INFORMAZIONI
QUANTITATIVE
• Entità attività/passività
finanziarie di dubbia
esigibilità;
• Scadenzario;
• Distribuzione per area
geografica, per
tipologia di valuta;
• Entità delle
garanzie/rese a
supporto
5
Il controllo degli indicatori
il collegio sindacale è auspicabile che
richieda all’organo amministrativo
in occasione alla periodica informazione di bilancio
Norma 3.3
una informativa particolarmente approfondita
nelle situazioni in cui si evidenzino rischi per
la continuità aziendale.
Tali indicatori saranno di carattere finanziario,
gestionale ed altro genere, secondo le previsioni del p.r. 570
6
Indicatori gestione caratteristica
• EBITDA Margin:
Risultato operativo + totale ammortamenti e svalutazioni
___________________________________
Valore della produzione
Più l’indice è > di 0 tanto migliore è la redditività dell’azienda
Misura l’utile al lordo di ammortamenti, svalutazioni, gestione non
caratteristica, straordinaria e fiscale
In sostanza corrisponde al MOL
ed è utile per confrontare aziende diverse o la stessa azienda in anni diversi
7
Indicatori gestione caratteristica
• ROI:
Risultato operativo
___________________________________ X 100
Patrimonio netto + obbligazioni + debiti v/banche, v/soci per
finanziamenti e v/altri finanziatori
Più l’indice è > del costo medio del denaro tanto migliore è la
redditività dell’azienda
Se fosse inferiore non consentirebbe l’assorbimento della gestione
fiscale, non caratteristica e straordinaria
8
Indicatori gestione finanziaria
• Indice di liquidità:
Attivo circolante - rimanenze
___________________________________
Debiti a breve
Se > 2 = eccessiva liquidità
Se > 1 = tranquillità finanziaria
Se compreso fra 0,50 e 1 = situazione soddisfacente
Se < 0,33 = squilibrio finanziario
Evidenzia il rapporto tra le liquidità immediate e le liquidità differite
con le passività scadenti entro l’anno.
9
Indicatori gestione finanziaria
• Indice del debito (equity ratio)
Debiti verso banche ed altri finanziatori
___________________________________
Patrimonio Netto
Se > 1 = azienda fortemente esposta al rischio di insolvenza
(incapacità di rimborsare il capitale a prestito)
Misura la solvibilità di un’azienda ed identifica la struttura del capitale
aziendale
10
Indicatori gestione extracaratteristica
• Costo del denaro a prestito
Oneri finanziari
___________________________________ X 100
Debiti v/banche a breve e m.l. termine
Tale indice va confrontato con il ROI per valutare l’effetto
Leverage (*) della struttura finanziaria dell’azienda
Esprime il costo medio dei debiti di finanziamento in percentuale
Leverage (*) Attivo/patrimonio netto (Misura quanta parte degli impieghi aziendali
è finanziata con il patrimonio netto)
11
Crisi d’impresa
Aspetti societari
a cura di Luciano De Angelis
12
FINANZIAMENTO DEI SOCI
MODALITÀ CONFERIMENTO/FINANZIAMENTO
DA PARTE DEI SOCI
PATRIMONIO
NETTO
S
O
C
I
Si tratta di un
CONTRATTO di
MUTUO ex art. 1813 c.c.
DEBITO
Versamento in
conto capitale
Versamento in conto futuro
aumento di capitale
Aumento di capitale
Fruttifero
Non
Fruttifero
13
FINANZIAMENTO DEI SOCI
APPORTO
DEI SOCI
PRESTITO
Rimborsabile su richiesta del
socio finanziatore
?
CONFERIMENTO
Restituibile solo in caso di
scioglimento della società, nei
limiti del residuo attivo di bilancio
Durante societate i conferimenti confluiti in voce di riserva
del patrimonio netto potranno essere restituiti in caso di
saturazione della riserva legale e previa delibera
dell’assemblea ordinaria. (Cass. 24 luglio 2007, n. 16393)
14
FINANZIAMENTO DEI SOCI
NATURA
APPORTO
Rileva la volontà
negoziale delle parti
Modalità con cui
concretamente è stato
instaurato il rapporto
Interessi sottesi
Diritto incondizionato di
rimborso
Cass. 15944 del 20 /9/2012
Cass. 23/2/2012 n. 2758
Cass. 21/5/2002 n.7427
Cass. n. 9209; 6/7/2001,
15
FINANZIAMENTO DEI SOCI
NATURA APPORTO
● Contestualità dei versamenti rispetto alla
fase iniziale di vita della società
● Previsione di interessi periodici
● Termine di scadenza
● Previsione di modalità di rimborso
● Prestazione di Garanzia da parte
della società
● Espressa richiesta dei soci di
ottenere il rimborso
Trib. Torino
7/7/05
● Esecuzione di versamenti da parte di
tutti i soci in proporzione alla
partecipazione
● Assenza di qualsiasi pattuizione relativa
alla remunerazione degli apporti
● Assenza di richieste di restituzione
durante il periodo di attività della società in
attivo e richiesta solo all’emergere di
perdite
Trib. Milano
17/9/2008
16
FINANZIAMENTO DEI SOCI
NATURA
APPORTO
• Solo in mancanza di ulteriori elementi
potrà costituire prova valida, quanto
previsto nel bilancio:
Cassazione
13 agosto 2008, n.
21563
Vedi anche Trib.
Milano 8/9/11
Patrimonio netto: Riserve di capitale
• Conferimenti
- punto VII “Altre Riserve”,
- voce “versamenti in conto capitale”
• Finanziamenti
Passività:
- lettera D, punto 4,
- “debiti verso altri finanziatori”
17
FINANZIAMENTO DEI SOCI
Onere della
prova
CASI DUBBI
• ONERE
PROBATORIO
relativo alla sussistenza di
un titolo idoneo a fondare la
richiesta di restituzione
SPETTA AL SOCIO
Cass. 20/3/2007 n. 7980;
Cass. 31/3/2006 n. 7692;
Cass. 21/5/02 n. 7427.
Trib. Milano 17/9/08
Trib. Milano, 25 10/05
;
18
FINANZIAMENTO DEI SOCI
TRASFORMAZIONE dei
Versamenti a titolo di
FINANZIAMENTO
1) Il loro passaggio a capitale necessita della preventiva
rinuncia dei soci al diritto alla restituzione
(remissione del debito).
2) Dal verbale assembleare deve emergere con chiarezza la
volontà
di
ciascun
socio
di
modificare
la
qualificazione del versamento, poiché la remissione
del debito si perfeziona con la comunicazione del creditore
al debitore (art. 1236 c.c.)
3)
Con la comunicazione scritta dai soci agli
amministratori circa la rinuncia, si trasforma il
finanziamento in apporto e si può partecipare alla
copertura di perdite o ai futuri aumenti di capitale
19
FINANZIAMENTO DEI SOCI
PRINCIPIO OIC 28
Il passaggio a capitale dei fondi ricevuti quale finanziamento, necessita
della preventiva rinuncia dei soci al diritto di restituzione con
conseguente trasformazione del finanziamento in apporto
La rinuncia del credito vantato dal socio comporta la costituzione
di una riserva di capitale di pari importo da utilizzare per
copertura di perdite o per futuri aumenti di capitale
NON È CORRETTO
che i versamenti effettuati dai soci transitino
direttamente nel conto economico
20
FINANZIAMENTO DEI SOCI
Rinuncia ai crediti – Aspetti contabili-fiscali
La rinuncia del credito da parte di soci non genera alcun utile fittizio nè
alcuna sopravvenienza tassabile (art. 88, co.4 TUIR)
L’operazione non deve concorrere a formare il reddito in quanto trova
causa non nello spirito di liberalità o nella remissione di un debito da parte
di un terzo, bensì nella volontà di un socio di patrimonializzare la
partecipata (ris.min. 22/5/2002, n. 152/E).
Soci c/finanziamenti
a
Riserva per versamenti soci a
fondo perduto
21
FINANZIAMENTO DEI SOCI
DELIBERA CICR N. 1058 del 19 luglio 2005
Le società
possono raccogliere
risparmio presso i soci
Purchè la facoltà
sia prevista
nello Statuto
La raccolta presso i soci è ammessa a condizione:
1. Che i soci detengano almeno il 2% del capitale;
2. Che i soci siano iscritti al REGISTRO IMPRESE
da almeno tre mesi
TALI CONDIZIONI NON SONO RICHIESTE PER LE SOCIETÀ DI PERSONE
22
FINANZIAMENTO DEI SOCI
DELIBERA CICR N. 1058 del 19 luglio 2005
Non costituisce
Raccolta di risparmio
fra il pubblico
quella effettuata
Sulla base di trattative
personalizzate
con singoli soggetti, mediante
contratti dai quali risulti la
natura di finanziamento
Tale disposizione potrebbe rendere legittimi i
finanziamenti soci in molte piccole società
soprattutto nei primi mesi di attività
23 23
FINANZIAMENTO DEI SOCI
DELIBERA CICR N. 1058 del 19 luglio 2005
Sanzioni applicabili
in caso di Violazioni
Artt. 130 e 131
D.lgs. 385/93
(T.U.B.)
ABUSIVA ATTIVITÀ DI • Arresto da 6 mesi a 3 anni;
RACCOLTA DI
• Ammenda da 12.911 a
RISPARMIO art.130 TUB 51.645 euro
ABUSIVA ATTIVITÀ
• Reclusione da 6 mesi a 4 anni;
BANCARIA art. 131 TUB • Multa da euro 2.065 a 10.329
24 24
FINANZIAMENTO DEI SOCI
Codice civile – art. 2467
(Finanziamenti dei soci)
1. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore
della società è postergato rispetto alla
soddisfazione degli altri creditori e, se
avvenuto nell’anno precedente la
dichiarazione di fallimento della società, deve
essere restituito
25 25
FINANZIAMENTO DEI SOCI
Codice civile – art. 2467
(Finanziamenti dei soci)
2. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in
qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un
momento in cui, anche in considerazione del tipo di
attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo
squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio
netto oppure in una situazione finanziaria della società
nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
26 26
La condizione di inesigibilità del credito ex art. 2467 può
essere eccepita dagli amministratori di una SRL nei
confronti del socio finanziatore solo laddove il
finanziamento sia stato disposto ed il rimborso
richiesto in presenza di una situazione di specifica
crisi della società; crisi di per se comportante la
conseguenza- in termini di posizioni dei finanziatori- che
la disciplina normativa pare mirata ad evitare, vale a dire
la conseguenza che i soci, non conferendo capitale
ma assumendo la veste di creditori, vengono a
traslare il rischio di impresa sugli altri creditori,
proseguendo l’attività sociale in danno di questi ultimi.
(Sentenza 11/11/2010- conf Sentenza. 10/1/2011)
27
FINANZIAMENTO DEI SOCI
Circ. n. 40, 17 luglio 2007
L’eccessivo squilibrio
dell’indebitamento
specifica il criterio della
ragionevolezza
È
centrale
il
criterio
della
ragionevolezza: l’assunzione di un rischio
che un creditore consapevole non sarebbe
disposto ad assumere induce a ritenere il
finanziamento del socio come un apporto
di capitale di rischio
28
FINANZIAMENTO DEI SOCI
Circ. n. 40, 17 luglio 2007
Non sussistono ragioni per la postergazione
allorquando la società non registri:
1) Una situazione di liquidazione ordinaria.
2) Una
situazione
concorsuale.
di
liquidazione
29
La postergazione è opponibile ai soci solo
nella fase di liquidazione concorsuale,
con esclusione dei casi di liquidazione
in bonis, quando cioè la società,
liquidando il suo patrimonio, è in grado di
soddisfare tutti i suoi creditori, compresi i
soci finanziatori.
(Sentenza 4/6/2013 n. 7805)
30 30
FINANZIAMENTO DEI SOCI
Rapporto di indebitamento
•
Eccessivo squilibrio dell’indebitamento
patrimonio netto della società
rispetto
al
INDICE DI INDIPENDENZA FINANZIARIA:
Indebitamento/Patrimonio netto > 4
Trib. Venezia
3 Marzo 2011
31
Al fine di valutare la presenza o meno di un eccessivo
squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto della
società finanziata, ovvero di una situazione finanziaria
che
avrebbe
ragionevolmente
giustificato
un
conferimento, non è sufficiente considerare il rapporto tra
il totale delle fonti di finanziamento e i mezzi propri (cd.
Indice di leverage), dovendo altresì procedere ad una
analisi della concreta struttura del debito; in tale ambito
è destinata ad incidere in misura maggiore sullo
squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto la
prevalenza di una componente di debito a breve
termine, posto che, in tale eventualità, i finanziamenti
erogati da terzi devono essere necessariamente utilizzati
per pagare altri debiti di imminente scadenza e non per
finanziare gli investimenti. Sentenza 21/4/2011
32 32
FINANZIAMENTO DEI SOCI
Circ. IRDCEC n. 17/2013
Limite alla emissione di finanziamenti
Al momento del finanziamento dovrà valutarsi la
struttura del capitale della società beneficiaria , anche in
relazione all’attività svolta ed al settore di riferimento
Se il livello di leverage giustifica l’apporto di capitale sotto
forma di conferimento, il finanziamento verrebbe attratto
all’interno dell’art. 2467, con conseguente postergazione
33
Quando esiste squilibrio fra indebitamento e
patrimonio netto
Al fine della valutazione dell’equilibrio patrimoniale finanziario della società:
•
•
•
•
•
Leverage ratio;
Debiti totali/ totale attivo;
Rapporto debt/equity;
Grado di copertura degli oneri finanziari;
EBITDA (o EBIT)/ oneri finanziari;
grado di capitalizzazione (capitale
proprio/debiti finanziari);
• Capitale circolante netto/capitale investito.
34
FINANZIAMENTO DEI SOCI
Ambito di applicazione della postergazione del credito
•
Finanziamento dei soci in qualsiasi forma effettuato
NO
SI
►Di un terzo divenuto
socio (Trib. Messina 4/4/2009)
► Mutui
►Dilazione di pagamenti (Trib.
► Da una società
Messina 4/3/2009)
fiduciaria che effettua
► Apertura di credito
finanziamenti in
adempimento del mandato ► Leasing finanziario e factoring
fiduciario (Circ. Assonime n.
40/2007);
► Acquisto pro solvendo di
crediti
►Concessione beni in
godimento
35
Prededucibilità dei crediti
Art. 182-quater l.f., terzo co.
• I crediti derivanti da finanziamenti, anche
effettuati da soci, in esecuzione di un
concordato preventivo (anche in bianco) o di
un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato sono prededucibili
Fino alla concorrenza dell’80% del loro ammontare
In deroga alla postergazione di cui all’art. 2467 e 2497-quinquies c.c.
36
FINANZIAMENTO DEI SOCI
ASPETTI DUBBI
•
Interposizione fittizia, finanziamento “indiretto”
Si ricorre al
finanziamento da
parte di un
familiare del socio
(parte correlata
Trib. Padova
16/5/2011)
Il socio acquista
in proprio e
rivende alla
società
Il socio fornitore
concede una
dilazione “fuori
mercato” alla società
37
FINANZIAMENTO DEI SOCI
APPLICABILITÀ della
NORMA in tema di SPA
ART. 2497 QUINQUIES C.C.: FINANZIAMENTI
NELL’ATTIVITÀ
DI
DIREZIONE
E
COORDINAMENTO
• Ai finanziamenti effettuati a favore della
società da chi esercita attività di direzione e
coordinamento nei suoi confronti o da altri
soggetti ad essa sottoposti, si applica
l’articolo 2467.
38
FINANZIAMENTO DEI SOCI
ART. 2497 QUINQUIES C.C.:
Finanziamenti Infragruppo
La postergazione si applica anche alle spa
quando:
-
Il finanziamento provenga dalla controllante diretta;
-
Il finanziamento provenga dalla controllante indiretta;
-
Il finanziamento provenga da una società sorella
39
FINANZIAMENTO DEI SOCI
ART. 2497 QUINQUIES C.C. ART. 2467 C.C.
APPLICABILITÀ POSTERGAZIONE
Cassazione 24 luglio
2007, n. 16393
NO ALLE SPA
SE NON FANNO PARTE
DI UN GRUPPO
Tribunali di Merito:
- Udine del 21 febbraio
2009
- Pistoia del 21 settembre
2008 e 20 dicembre 2004
- Trib. Fallimentare
Venezia:
decreto del 10/2/2011
SI ALLE SPA
CON APPLICAZIONE
ANALOGICA
DELL’ART. 2467 C.C.
(Quando la SPA presenta una
struttura chiusa analoga alla
SRL con soci partecipi alla
gestione)
40
FINANZIAMENTO DEI SOCI
ART. 2467 C.C.
APPLICABILITÀ POSTERGAZIONE
Tribunale
Fallimentare
di Venezia:
- decreto del
10/2/2011
SI ALLE SPA
a base azionaria ristretta, quando il
socio finanziatore non è un mero
investitore ma è partecipe all’attività
d’impresa sia pure dietro lo schermo
societario
41
FINANZIAMENTO DEI SOCI
POSTERGAZIONE
anche
nel
CONCORDATO PREVENTIVO
- SE i finanziamenti sono stati effettuati nelle situazioni
ex art. 2467 c.c.
I crediti per rimborso dei soci non possono essere
inseriti in un piano di cui facciano parte gli altri creditori
chirografari
Cassazione 4 febbraio 2009, n. 2706
42
FINANZIAMENTO DEI SOCI
RISCHI PENALI PER L’AMMINISTRATORE
BANCAROTTA
PREFERENZIALE
ART. 223 L.F.
(Reclusione da 1 a 5 anni per
colui che prima o durante la
procedura fallimentare a scopo
di favorire, a danno dei
creditori, taluno di essi, esegue
pagamenti o simula titoli di
prelazione)
Il reato viene integrato
dall’amministratore che,
nel periodo di insolvenza,
restituisca ai soci i
finanziamenti dagli stessi
anteriormente concessi
alla società (poiché non
sussiste alcun interesse
societario in tal senso)
43
FINANZIAMENTO SOCI
DOVERI DEI SINDACI
NORMA 10.7
1.
FASE DI EROGAZIONE
1.
Rispetto normativa sul
risparmio.
2.
FASE DI
TRASFORMAZIONE
DEL DEBITO IN
CAPITALE
2.
Verifica che i soci abbiano
preventivamente accettato la
remissione del debito.
3.
Verifica che i finanziamenti
non siano restituiti in
situazioni di eccessivo
squilibrio finanziario.
3.
FASE DI
RESTITUZIONE DEL
FINANZIAMENTO AI
SOCI
44
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
45
RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
SRL
SPA
2446
2447


2482-bis
2482-ter
Il capitale sociale si
riduce di oltre 1/3
Il capitale sociale si
riduce di oltre 1/3
Va sotto il minimo
legale
2446-2482-bis
2447-2482-ter
46
RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
La perdita rilevante ai sensi dell’art. 2446 e 2482-bis
Sia:
- patrimonio netto 1.000.000 di euro
- perdita accertata 800.000 Euro
Situazione 2
Situazione 1
Capitale sociale 200.000 Euro
Capitale sociale 500.000 Euro
Riserve
Riserve 500.000
800.000
Le perdite non rilevano
Euro
Le perdite rilevano
47
MASSIMA NOTARIATO MILANO N.122.
E' legittimo l’aumento di capitale in presenza di perdite, in caso di:
1. perdite incidenti sul capitale per meno di un terzo;
2. perdite incidenti sul capitale per più di un terzo e meno del minimo
legale
a) in sede di assemblea per opportuni provvedimenti;
b) dopo l’assemblea ex artt. 2446, co.1, e 2482-bis, co.1, c.c. e prima
dell’assemblea del bilancio successivo;
c) nell'assemblea di approvazione del bilancio successivo.
3. capitale che si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di
assemblea ex artt. 2447 e 2482-ter c.c.
48
ESEMPIO
• Aumento previa riduzione del capitale (azzeramento):
La società con quattro soci al 25% (A, B, C, D) con capitale euro 100.000 e perdite
euro 100.000, riduce il capitale da 100.000 a zero per l’abbattimento completo delle
perdite.
• Successivamente: aumento con ricapitalizzazione a 200.000 euro da parte di C e
D.
• Il patrimonio netto, il capitale sociale e il versamento richiesto sono pari a
200.000.
• La nuova società avrà soci solo C e D al 50% cadauno.
• Aumento senza preventiva riduzione del capitale:
Stessa situazione di cui sopra ma la società non abbatte la perdita perciò i soci C e D
conferiscono euro 100.000 cadauno affinché:
• il patrimonio netto sarà pari a 200.000, mentre il capitale sociale 300.000 e il
versamento richiesto sono pari a 200.000;
• la nuova società avrà soci: A e B entrambi all’8,33%, mentre C e D al 41,66%
cadauno
49
ESEMPIO
Possibilità elusiva:
PERDITE “SOTTO ZERO” > 25% AUMENTO DI CAPITALE
• Esempio la società, con capitale 120.000 e perdite 300.000:
- Capitale necessario con ripianamento perdite (METODO TRADIZIONALE):
180.000 + 30.000 (25% di 120.000) = 210.000
- Capitale necessario con aumento di capitale (METODO NOTARIATO MILANO):
(300.000 x 3) – 120 = 780.000 x 25% = 195.000
In CASO DI AUMENTO DI CAPITALE, IL VERSAMENTO INIZIALE
dovrebbe essere almeno pari a: 210/780 = 26,92% per non
risultare elusiva.
50
RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
Conf. App.Roma 21/1/99; Trib. Genova 12/2/02; Trib. Avezzano 2/12/04
NORMA 10.2
Principio contabile OIC n. 30
Quando la perdita è coperta da:
Prima della
convocazione
assembleare, può
evitarsi di
procedere
Versamenti in conto capitali effettuati
in precedenza
Versamento a fondo perduto
di somme tale da ripianare la perdita
Rinuncia di crediti vantati verso la
Società da parte di uno o più soci
Realizzazione di plusvalenza
non si realizza l’obbligo di
convocare l’assemblea
Tra la convocazione e l’assise
assembleare, può evitarsi di
assumere le deliberazioni dando
atto a verbale delle circostanze
sopravvenute.
51
RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE
NORMA 10.2
L’obbligo di attivazione degli amministratori (e dei sindaci) sorge:
solo
se il valore del patrimonio netto è ridotto durevolmente di oltre un terzo
rispetto al capitale sociale.
NO se la riduzione è inquadrabile nella
normale ciclicità dell’attività dell’impresa
(stagionale).
Irrilevanti anche
eventuali riduzioni
al di sotto del
minimo legale.
52
RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
Obblighi amministratori:
1) Convocazione assemblea “senza indugio”.
2) Presentazione all’assemblea della situazione patrimoniale ed economica (?)
della società.
NORMA 10.2
SI, Conto
Economico
(P.C. n. 30)
NO, Conto Economico
(Cass. 13/1/2006, n. 543; Cass.
2/4/2007, n.8221
Notariato Triv. H.G.26/2008)
3) Relazione sugli eventi intervenuti nell’ultimo periodo.
N.B.: LA SITUAZIONE CONTABILE NON deve precedere l’assemblea di oltre
4 mesi (Cass. 2/4/07, n. 8221: surroga con bilancio)
53
RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
Obblighi del Collegio Sindacale:
1) Convocazione assemblea in caso di omissione o ritardo degli amministratori
(potere sostitutivo ex art. 2406 c.c.).
2)
Osservazioni sulla Relazione degli amministratori.
• Ulteriore relazione
MANCATA
RELAZIONE
SINDACI
INVALIDITÀ DELIBERA
ASSEMBLEARE
(App. Venezia 13/11/97;
Cass. 12208/98)
54
RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
NORMA 10.2
Nella ULTERIORE RELAZIONE il collegio sindacale
formula le proprie osservazioni :
•
valuta le ragioni che hanno determinato le perdite, se le stesse sono
state correttamente individuate e illustrate dall’organo amministrativo;
•
esamina i criteri di valutazione adottati, tenendo conto delle
prospettive di continuità aziendale;
•
dà atto dei fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione
della relazione e dell’evoluzione della gestione sociale.
55
Art. 2482-bis.comma 2°
All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori
sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi
previsti dall’art. 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato
incaricato della revisione legale dei conti
•
•
CNDCEC
(Norma
10.2):
qualora il collegio svolga
anche la revisione spetta ad
esse l’emissione del parere:
Nel caso di presenza del
revisore esterno (o società di
revisione il parere spetta a
quest’ultimo
•
•
Assirevi, documento di ricerca
n. 173, Luglio 2012:
Il parere non spetta mai alla
società di revisione (salvo
esplicito mandato in tal senso)
Interpretazione ragionevole: Spetta al collegio sindacale, se
manca spetta al revisore (in base al novellato art. 2477 c.c.
56
RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
Poteri dell’assemblea:
Ridurre il capitale in relazione alle perdite (integrali).
Rinviare ogni decisione all’assemblea della chiusura dell’esercizio
successivo.
Ridurre il capitale e contestualmente provvedere al reintegro (La
riduzione deve essere integrale. Giurisprudenza e Cons. Naz.
Notariato 11/12/2001).
Aumentare il capitale sociale ad almeno il triplo delle perdite
(notariato Milano)?
+ della perdita
Non si può ridurre
il capitale :
Cassazione
17/11/2005,
n.23269
- della perdita
57
RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
Obblighi del collegio sindacale
(trascorsa la moratoria in sede di bilancio esercizio successivo)
•
Verificare se la perdita si è ridotta a meno di 1/3
•
Verificare che siano adottati gli opportuni provvedimenti:
- Copertura perdita
- Riduzione del capitale sociale
Eccezionalmente
assemblea ordinaria
nelle SPA.
Se l’assemblea non provvede (e non provvedono gli amministratori) i
sindaci devono chiedere al Tribunale di disporre la riduzione (art. 2446,
co.2; art. 2482-bis, co.4).
58
PERDITE: RIDUZIONE DEL CAPITALE OLTRE 1/3 E
AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE
Obblighi del collegio sindacale
Art. 2447 c.c. o 2482-ter c.c.
1. Verificare che sia tempestivamente convocata l’assemblea.
2. Convocare assemblea in via sostitutiva.
3. Accertare che l’assemblea adotti gli opportuni provvedimenti.
Doveri di controllo in caso di perdite:
Cass. 24 marzo 1999 n. 2772
Trib. Milano 3 febbraio 2010, n. 1385
59
PERDITE: RIDUZIONE DEL CAPITALE OLTRE 1/3 E
AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE
Poteri dell’assemblea
Riduzione del capitale e sua ricostituzione a cifra non inferiore il
minimo.
Deliberare lo scioglimento della società provvedendo alla nomina del
liquidatore.
Deliberare la trasformazione regressiva della società (anche
eventualmente in srl a capitale ridotto) .
Aumentare il capitale di almeno il triplo della perdita (Notariato
Milano) ?
60
PERDITE: RIDUZIONE DEL CAPITALE OLTRE 1/3 E
AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE
Ricapitalizzazione nelle SRL
NORMA 10.2
La deliberazione di ricostituzione può essere liberamente adottata a
maggioranza e la sottoscrizione del relativo capitale può essere effettuata
solo da alcuni soci.
I sindaci dovranno verificare che i soci siano tutelati attraverso il
riconoscimento del diritto di sottoscrizione e cioè che tutti i soci
siano stati messi nella condizione di partecipare alla
ricapitalizzazione (art. 2482-quater c.c.).
61
Art. 182-sexies L.F.
Legge 7/8/201 n. 134 del
7/8/2012,
art. 182 sexies
Art. 2446/2447c.c. 2482 bis e ter
-Obblighi convocazione assemblee: SI
- Obblighi copertura perdite:
NO
Gli obblighi di ricapitalizzazione della società, abbattimento del
capitale, trasformazione o liquidazione sono sospesi nei casi di:
Deposito della
domanda per
l’ammissione a
concordato preventivo
anche in bianco o con
riserva
Domanda per
l’omologazione di
un accordo di
ristrutturazione dei
debiti ex art.
182.bis
Proposta di accordo di
ristrutturazione
correlata da una
dichiarazione
dell’imprenditore ,
avente valore di
autocertificazione
attestante trattative con
62
i creditori
CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
ASSEMBLEE IN SITUAZIONI DI CONCORDATO O
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
I SINDACI dovranno continuare a vagliare le
convocazioni assembleari ai sensi degli artt. 2446,
2482-bis c.c.
In pendenza di giudizio la spa o la srl saranno legittimate a
sospendere le “delibere” assemblee finalizzate a:
Deliberare un
abbattimento del
capitale o una
ricapitalizzazione (artt. 2446 co.
2, 2482-bis co. 4)
Ridurre il capitale
e aumentare lo
stesso a cifra non
inferiore al
minimo legale
(artt. 2447, 2482ter c.c.)
Deliberare lo
scioglimento
della società
(art. 2484 co. 1
p. 4 c.c.)
Deliberare una
trasformazione
regressiva
(art. 2447 c.c.)
63
Presentazione domanda protettiva da parte degli
amministratori: rapporti con assemblee
(Mass. not. Firenze, Pistoia e Prato (Luglio 2013)
Prima della
riunione
dell’assemblea
Dopo l’assemblea
qualora essa non
ricapitalizzi
Interesse
amministratori
e sindaci
Dopo l’inutile
spirare del termine
per la
ricapitalizzazione
Nonostante
l’adozione di una
delibera di
ricapitalizzazione
Presentare domanda
protettiva in tempi brevi
Scopo
Evitare responsabilità ex art. 2485 c.c.
64
TRIBUNALE DI MILANO SENT. 03/02/2010 N. 1385
Considerando che i sindaci sono onerati in modo costante e continuativo
del controllo della capienza del patrimonio sociale ed investiti di un dovere
di verifica della legalità non solo formale ma sostanziale sull’operato degli
amministratori
nel caso di perdite, essi devono
1. sollecitare gli amministratori per ottenere dai soci il versamento delle
somme utili per la ricostituzione del capitale;
2. sollecitare i medesimi per la convocazione dell’assemblea per la messa
in liquidazione della società;
3. convocare direttamente l’assemblea medesima;
4. denunciare al Tribunale le gravi irregolarità.
65
TRIBUNALE DI MILANO SENT. 03/02/2010 N. 1385
La necessità di intervento (e le conseguenti responsabilità solidali
con gli amministratori ) riguardano anche i sindaci nominati
successivamente al verificarsi delle perdite.
Anche i sindaci che hanno sostituito i dimissionari, avrebbero
dovuto
1. svolgere indagini approfondite
società;
sulla capitalizzazione della
2. monitorare la situazione in stretta sinergia con gli amministratori
imponendo loro di redigere a cadenza ravvicinate, anche
mensili, situazioni patrimoniali straordinarie idonee a
fotografare le condizioni della società ed a fungere da base
per la pronta adozione di opportuni provvedimenti.
66
Tempi e procedure per la copertura perdite ex art. 2447 c.c.
Obbligo immediato di
deliberazione?
Obbligo di
deliberazione).
Tempo di
sottoscrizione
sostanzialmente
libero
Sottoscrizione
entro il tempo
necessario
Sottoscrizione
immediata nel
rispetto dei
tempi per diritto
di opzione
Obbligo immediato di
sottoscrizione?
Conf. dato letterale art. 2447;
App. Roma 29/1/99; App. Roma 22/9/98
App Tento 31/1/1998
Notariato Milano Mass 19/11/2004 n. 38
Cass. 12/7/2007 n. 15614;
Cass. 14/4/2006 n. 8876;
Cass. 17 /11/2005 n. 23262
67
POTERI DI REAZIONE DEI
SINDACI
DENUNZIA DEI SOCI AI SINDACI
OGNI SOCIO
5% DEL CAPITALE (*)
POSSIBILITÀ
DI INDAGINE
OBBLIGO DI
INDAGINE
(*) p.s.: Lo statuto può prevedere percentuali diverse
69
Norma 6.2
DENUNZIA FONDATA
Comunicazione al denunziante
Indagine
Richiesta di intervento amm./ri
(se necessario)
Convocazione assembleare
(In caso di inerzia amministratori)
DENUNZIA EX ART.2409 c.c.
70
Norma 6.2
DENUNZIA INFONDATA
SE A SEGUITO DELLE
INDAGINI
1. I fatti risultino infondati
2. O risultino sanati e ne sia impedito il ripetersi
I SINDACI
• Lo comunicano tempestivamente al denunziante e.…
• Alla prima assemblea utile (nel caso di denunzia “qualificata”)
• All’assemblea delegata ad approvare il bilancio
71
Norma 3.3
Verifica che gli amministratori
deliberino:
- Opportunamente informati;
- Delibere ragionevoli e non
palesemente pregiudizievoli;
- Gli amministratori siano consapevoli
del rischio.
Norma 4.1
Delibere amministrativamente
pericolose (irrazionali):
- Motivato dissenso nel verbale o riserve nel verbale;
- Violazioni rinvenute successivamente da segnalare
agli amministratori;
- In caso di inerzia chiedere al C.d.a. di convocare
l’assemblea
o
provvedere
direttamente
alla
convocazione
I sindaci dovranno presentare relazione
all’assemblea dei soci
Norma 4.2
I SINDACI DI FRONTE A
DELIBERE IRREGOLARI
- Quando le delibere del CDA o del CE
risultano :
1) Non conformi alla legge;
2) Non conformi allo statuto;
3) Con oggetto illecito o impossibile ....
Segue ...
Norma 4.2
I SINDACI DI FRONTE A
DELIBERE IRREGOLARI
Quando le delibere sono viziate da interessi degli
amministratori ai sensi dell'art. 2391 C.C. per:
Inadempimento del CDA o CE dei dovuti obblighi di informazionei di motivare
le ragioni di convenienza della società;
Qualora possa recare danno alla società
(indipendentemente dalla partecipazione al voto
dell’ amministratore interessato).
Segue ...
... segue
I SINDACI DI FRONTE A
DELIBERE IRREGOLARI
adozione della deliberazione con voto
determinante di un amministratore in
conflitto di interesse,
qualora
possano recare danno alla società
Segue ...
Norma 4.2
S.R.L
ART. 2475-TER C.C., CO.2
VOTO DETERMINANTE IN
CONFLITTO
CHE CAGIONI UN DANNO
ALLA SOCIETÀ
Norma 4.2
I SINDACI DI FRONTE A
DELIBERE “IRREGOLARI”
...i sindaci devono manifestare
il
proprio
dissenso
e
pretenderne la trascrizione nel
verbale del CDA o del CE
Segue ...
I SINDACI DI FRONTE A
DELIBERE IRREGOLARI
Nel caso in cui a fronte del proprio
dissenso
gli
amministratori
non
provvedano
tempestivamente
a
sostituire la delibera irregolare, i
potranno impugnare la deliberazione
con le modalità di cui all'art. 2388 o
2475-ter C.C.
Segue ...
I SINDACI DI FRONTE A
DELIBERE IRREGOLARI
L'impugnativa
con atto di citazione
va effettuata di fronte al
Tribunale del luogo in cui la
società ha sede.
Segue ...
Art. 2377, comma 6, C.C.
... segue
I SINDACI DI FRONTE A
DELIBERE IRREGOLARI
La delibera va impugnata entro novanta
giorni dalla data di deliberazione, ovvero
se soggetta ad iscrizione nel registro
delle imprese o solo deposito, entro
novanta giorni da tali date.
I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE
IRRAZIONALI / IRREGOLARI
In ogni caso il collegio potrà:
1) richiedere agli amministratori la convocazione
dell'assemblea a cui presentare relazione in merito
ai fatti censurabili;
2) nei casi più gravi, convocare direttamente
l'assemblea ai sensi del 2406 C.C., al fine di
informare i soci delle irregolarità riscontrate.
Casi di ricorso al controllo giudiziario
Gli orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario
Trib.
Mantova 9
dicembre
2008
Per
poter
disporre
dell’ispezione
dell’amministrazione ex art. 2409 c.c., è
sufficiente la sussistenza di fondati sospetti in
ordine alla commissione di gravi irregolarità,
aventi rilevanza attuale, che possano arrecare
danno alla società e non già la loro esistenza; tali
sospetti devono trovare fondamento non nella
mera prospettazione fornita dai ricorrenti ma in
elementi
desumibili
dall’analisi
della
documentazione contabile dimessa ed avente
natura sufficientemente dettagliata
83
Presupposti della procedura
ex art. 2409
- Sussistenza di fondati sospetti circa la
commissione di gravi irregolarità;
- Esistenza di danno potenziale di valore
significativo
- Constatazione di “attualità” della irregolarità
84
Spese della procedura
ex art. 2409
ISPEZIONE
GIUDIZIARIA
- a carico dei soci
richiedenti;
- a carico della società
nel caso di denuncia
dell’organo di controllo o
del Pubblico Ministero
SPESE PROCESSUALI
PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA
ex art. 91 c.p.c.
A carico di chi infondatamente:
- ha iniziato il procedimento
- o ha resistito allo stesso
85
Casi di ricorso al controllo giudiziario
Gli orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario
Trib.
Torino,
29
Maggio
2007
Elementi
caratterizzanti
le
“gravi
irregolarità” sono la loro attualità ed il
carattere dannoso, quest’ultimo individuabile
nella violazione di disposizioni di legge
idonee a procurare un danno al patrimonio
sociale o un grave turbamento dell’attività
sociale. È carente del requisito della dannosità
una irregolarità meramente formale qual è
quella della irregolare
formazione del
Consiglio di amministrazione.
86
Casi di ricorso al controllo giudiziario
Gli orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario
App.
Trieste
22
marzo
2006
La sussistenza di gravi irregolarità nella
gestione che possano recare danno alla società,
legittima il collegio sindacale a ricorrere alla
procedura di cui all’art. 2409 c.c., anche senza
preventivo esperimento delle azioni previste
dagli artt. 2403-bis e 2406 c.c.
87
Controllo giudiziario nelle srl
La giurisprudenza
AMMISSIBILITÀ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trib. Udine 1/7/2004
Trib. Roma 6/7/2004
Trib. Treviso 28/9/2004
Trib. Roma 1/12/2004
Trib. Milano 8/7/2005
Trib. Salerno 26/2/2008
Trib. Napoli 14/5/2008
Trib. Milano 26/3/2010
Trib. Trieste 21/1/2011
Trib Ancona 3/7/2013
INAMMISSIBILITÀ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trib. Lecce 16/7/2004
Trib. Bologna 21/10/2004
App. Roma 13/4/2005
Trib. 27/11/2004
Trib. Torino 6/4/2006
Trib. Milano 12/5/2006
Trib. Roma 11/3/2008
Trib. Firenze 25/10/2011
Trib. Piacenza 27 /6/2012
Trib. Tivoli 29 marzo 2012: Incostituzionalità della esclusione
88
SINDACI – REVISORI
Giudizio sul bilancio
A cura di Luciano De Angelis
89
PRINCIPIO DI REVISIONE N. 570
PERCHE’ L’IMPRESA
POSSA
CONSIDERARSI IN
FUNZIONAMENTO
E’ NECESSARIO CONSIDERARE
TUTTE LE INFORMAZIONI
DISPONIBILI RELATIVAMENTE AL
PREVEDIBILE FUTURO, CHE
DOVREBBE ESSERE ALMENO
RELATIVO (MA NON LIMITARSI) AI
12 MESI SUCCESSIVI ALLA DATA
DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
SOTTOPOSTO A GIUDIZIO
90
RITARDO SIGNIFICATIVO NELLA FIRMA O
NELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Situazioni particolari
Qualora I ritardi si collegano ad eventi o
circostanze relativi alla valutazione della
continuità aziendale
Quando si verificano ritardi
significativi nell’approvazione del
bilancio
Il revisore deve indagare presso la
direzione circa le ragioni dei ritardi
Il revisore deve considerare la
necessità di svolgere procedure di
revisione tipiche del caso di dubbi
significativi sulla continuità aziendale
PRINCIPIO
N. 570
91
P.R. n. 570
Valutazione della continuità aziendale
Indicatori finanziari
• Situazioni di deficit patrimoniale o CCN negativo ;
• Prestiti a scadenza senza rinnovo o rimborso
• difficoltà o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
• incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
• incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
• cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori
dalla condizione “a credito” a “pagamento alla consegna”;
• incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi
prodotti ovvero per altri investimenti necessari.
92
P.R. n. 570
Valutazione della continuità aziendale
Indicatori gestionali
• intenzione della direzione di liquidare l’impresa
• perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a
sostituirli;
• perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione,
di concessioni o di fornitori importanti;
• difficoltà nell’organico del personale
• scarsità nell’approvvigionamento da importanti fornitori.
• comparsa di concorrenti di grande successo
93
P.R. n. 570
Valutazione della continuità aziendale
Altre indagini
• capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità
ad altre norme di legge;
• contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza,
potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa
non è in grado di rispettare;
• eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata
una polizza di responsabilità civile
• modifiche legislative o politiche governative dalle quali
si attendono effetti sfavorevoli all’impresa
94
P.R. n. 570
Procedura di revisione
in caso di dubbi significativi
sulla continuità aziendale
• Esame e valutazione dei piani d’azione futuri della direzione;
• Raccolta di elementi probativi sufficienti e appropriati mediante
lo svolgimento delle procedure di revisione
• Ottenimento di elementi probativi sufficienti ed appropriati
che confermino la fattibilità dei piani della direzione;
• Valutare ulteriori fatti o informazioni successivamente
alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione;
• Richiedere alla direzione attestazioni scritte relative ai piani
d’azione futuri
95
LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570)
P.R. n. 570
Il giudizio sulla continuità aziendale dipende anche
dalle azioni svolte nel corso delle verifiche periodiche,
ma rimane coperto da un certo grado di incertezza
Necessarie informazioni da
organo amministrativo
96
LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570)
Le attestazioni scritte
Quando sorge il dubbio sulla sussistenza del requisito della continuità
aziendale il revisore deve raccogliere sufficienti e idonei elementi probativi al
fine di formulare un giudizio consapevole in merito. Allo scopo il revisore
dovrà verificare e valutare le informazioni e le ragioni che la direzione
aziendale gli fornisce per dimostrare la sussistenza del requisito. Se il
periodo preso a base dalla direzione aziendale è inferiore a dodici mesi, il
revisore dovrà richiedere di estendere l’analisi almeno fino a dodici mesi
dalla data del bilancio.
È utile allo scopo ottenere dalla direzione aziendale attestazioni scritte sui
piani, dalla stessa predisposti e approvati dai competenti organi societari,
tesi ad ovviare ai problemi di continuità aziendale.
Qualora la direzione aziendale non fornisca le richieste attestazioni e
non produca i piani e i budget con arco temporale di almeno dodici mesi
successivi alla data di bilancio il revisore dovrà giungere alla conclusione
che esiste una grave carenza nel processo di revisione che mina
fortemente il rilascio di un giudizio positivo sul bilancio.
97
LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570)
Le procedure di revisione aggiuntive
Ottenuta l’attestazione il revisore dovrà porre in essere una serie di procedure
volte all’acquisizione di idonei e sufficienti elementi probativi, tramite:
 l’analisi e la discussione con la direzione aziendale dei cash-flow, della
redditività futura e degli altri dati previsionali rilevanti;
 l’analisi degli eventi verificatisi successivamente alla chiusura dell’esercizio
che possono influenzare la capacità dell’impresa di mantenersi in funzionamento;
 l’analisi dei bilanci intermedi più recenti;
 la verifica della capacità dell’impresa di evadere gli ordini dei clienti;
 la verifica adempimenti di pagamento di mutui e prestiti obbligazionari;
 la lettura dei verbali del consiglio di amministrazione, delle assemblee dei
soci e del collegio sindacale per verificare eventuali argomenti e decisioni
attinenti a difficoltà finanziarie;
 la richiesta di informazioni (circolarizzazioni) ai consulenti legali e fiscali su
eventuali procedimenti giudiziali;
 la verifica dell’esistenza, della regolarità e della possibilità di rendere
esecutivi accordi diretti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario da
parti correlate o da terzi e la valutazione della capacità finanziaria di dette
98
parti di apportare ulteriori finanziamenti.
LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570)
La decisione del revisore
Il revisore nell’effettuare le analisi e valutazioni dovrà sempre accertare
l’attendibilità del sistema che genera le informazioni.
Deve, inoltre, valutare se i presupposti su cui si basano le previsioni
sono appropriati alle circostanze anche effettuando analisi comparative
dei dati previsionali con i dati consuntivati per periodi passati.
Naturalmente saranno maggiormente attendibili i piani che prevedono
azioni con effetto significativo sulla solvibilità e gli equilibri dell’impresa
nell’immediato futuro.
Il revisore dopo aver svolto tutte le procedure necessarie ed opportune,
aver ottenuto le informazioni e le attestazioni richieste, aver esaminato il
possibile effetto dei piani predisposti dalla direzione, deve decidere se i
dubbi sulla prospettiva della continuità aziendale sono stati risolti in modo
soddisfacente.
99
STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ
AZIENDALE – ISA N. 570
Valutazione indicatori di possibile
mancanza di continuità aziendale
Indicatori
gestionali
Indicatori
finanziari
Altri indicatori
Danno evidenze sfavorevoli
Procedure supplementari
Alienazioni di attività
Esame e valutazione del
Piano di risanamento
Richieste di prestiti
100
Ristrutturazioni e altre soluzioni negoziali
DUBBI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE 1/2
Gli elementi raccolti
attestano che le
prospettive di riuscire
a superare la crisi,
anche se INCERTE
NELL’ESITO si
fondano su
RAGIONEVOLI
PRESUPPOSTI
Gli amministratori ne
danno adeguata
informativa in bilancio
Gli amministratori non
ne danno adeguata
informativa in bilancio
Giudizio positivo
senza rilievi ma
con paragrafo
d’enfasi
Giudizio con
RILIEVI o
AVVERSO
per
mancanza di
informativa
101
DUBBI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE 2/2
Gli elementi raccolti
attestano che le
prospettive di riuscire a
superare la crisi, anche
se INCERTE NELL’ESITO
si fondano su
PRESUPPOSTI
FORTEMENTE
OPINABILI
Gli
amministratori
ne danno
adeguata
informativa in
bilancio
Gli
amministratori
non ne danno
adeguata
informativa in
bilancio
Impossibilità
di esprimere
un giudizio
Giudizio
avverso
102
MANCANZA DI CONTINUITÀ AZIENDALE
Gli amministratori hanno
redatto il bilancio sul
presupposto che vi sia la
continuità aziendale
Gli amministratori hanno
redatto il bilancio sul
presupposto senza che vi sia
la continuità aziendale
Giudizio
avverso
Giudizio
positivo
con
paragrafo
d’enfasi
103
LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL
BILANCIO E IL RICHIAMO DI
INFORMATIVA
Alla luce del
PRINCIPIO DI REVISIONE 002 emanato il 17/04/2009
dal CNDCEC e rivisto nell’Aprile 2011:
MODALITÀ DI REDAZIONE
DELLA RELAZIONE DI REVISIONE LEGALE
AI SENSI DELL’ART. 14 d.lgs. 39/2010
Linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale
incaricato della revisione legale dei conti- settembre 2011
104
Il giudizio non positivo o con eccezioni
Quando nella
relazione al bilancio il revisore abbia
formulato rilievi, il giudizio dovrà
contenere un
paragrafo aggiuntivo.
Ogni qualvolta il Revisore esprime un giudizio con rilievi o
negativo o dichiara l’impossibilità di esprimere un giudizio
deve inserire nella relazione una chiara descrizione di tutte
le ragioni sostanziali , e a meno che ciò sia praticamente
impossibile , una quantificazione dell’effetto sul bilancio.
Tale informativa va inserita in un paragrafo
3° Paragrafo che precede il giudizio sul bilancio.
105
(segue)
CONTENUTO DEI PARAGRAFI
3° Paragrafo
Giudizio
positivo
Rilievi per
errata
applicazione
dei principi
contabili
(disaccordi con
amministratori)
4°- 5° Paragrafo
Rilievi per
limitazioni al
processo di
revisione
Rilievi dovuti
a situazioni di
incertezza
Eventuale dissenso del singolo
sindaco-revisore in disaccordo
106
(segue)
CONTENUTO DEI PARAGRAFI
4° Paragrafo
1. Giudizio
con rilievi
Richiami
2. Giudizio
negativo
3. Giudizio con 5. Giudizio con rilievi
rilievi
6. Impossibilità di
esprimere il
4. Impossibilità
giudizio
di esprimere
un giudizio
7. Giudizio negativo
di informativa
* I giudizi derivano dalla valutazione del revisore sulla rilevanza
1 o 2: dell’errore
3 o 4: della limitazione
5 o 6: dell’incertezza
7: in caso di informativa di bilancio carente
107
CONTENUTO DEI PARAGRAFI
Il Richiamo di Informativa
Può riguardare:
a) Eventi
straordinari
l’esercizio;
5° Paragrafo
avvenuti
durante
b) Situazioni di incertezza e rischi potenziali;
c) Particolari criteri di valutazione utilizzati o
cambiamenti nei criteri di valutazione;
d) Modifica della vita utile di beni ammortizzabili;
e) Adesioni a condoni o istituti fiscali opzionali
6° Paragrafo
Giudizio sulla coerenza della relazione
sulla gestione con il bilancio
108
Schema del giudizio sul bilancio
1° Paragrafo
2° Paragrafo
3° Paragrafo
4° Paragrafo
5° Paragrafo
(* nota: i giudizi derivano
dalla valutazione del revisore
in merito alla rilevanza
dell’errore, o della limitazione,
o dell’incertezza)
5°/6° Paragrafo
Identificazione dell’oggetto della revisione e delle responsabilità
Principi di revisione adottati e portata della revisione contabile
Giudizio
positivo
Richiami di
informativa *
Rilievi per errata
applicazione dei
principi contabili
- Giudizio con rilievi
- Giudizio negativo
Rilievi per limitazioni al
processo di revisione
- Giudizio con rilievi
- Impossibilità di
esprimere un giudizio
Rilievi dovuti a
situazioni di
incertezza
-. Giudizio con rilievi
- Impossibilità di
esprime il giudizio
- Giudizio negativo
Richiami di informativa (esempi) :
- Eventi straordinari o rilevanti avvenuti nel corso dell’esercizio;
- Obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- Rivalutazione di attività previste da norme di legge;
- Informazioni relative ai criteri di valutazione delle attività di bilancio;
- Situazioni di incertezza;
- Cambiamenti nei criteri di valutazione o contabilizzazione;
- Prestiti obbligazionari;
- Richiami di informativa conseguenti alla applicazione dei principi contabili
internazionali;
- Comportamenti contabili non più consentiti a seguito delle riforme societaria e
fiscale.
109
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio
• Giudizio senza rilievi
(Art. 14 d.lgs 39/2010) PR 002
BILANCIO CONFORME A NORME
CHE NE DISCIPLINANO I CRITERI DI
REDAZIONE
Non sono state riscontrate né deviazioni di effetto
significativo dalle norme di legge e dai principi
contabili di riferimento, né significative limitazioni allo
svolgimento di procedure di revisione
ritenute necessarie, nell’applicazione degli statuiti
principi di revisione
110
• Giudizio senza rilievi
(Art. 14 d.lgs 39/2010)
Il bilancio è, nel suo complesso, attendibile,
non presenta deviazioni significative dalle
norme di legge e dai principi di riferimento
Le differenze tra valori degli amministratori e del
revisore devono essere
NON SIGNIFICATIVE
111
STATISTICHE
I dati Consob sui bilanci delle quotate
Anno
Giudizi
negativi
Impossibilità ad
esprimere un
giudizio
Giudizi con
rilievi
2000
2001
2002
-
5
10
4
6
14
2003
2004
2005
2006
1
3
11
6
5
3
15
12
8
3
2007
2008
1
2
9
8
4
Dubbi sulla
continuità nel
richiamo di
informativa
n.d.
21
112
STATISTICHE
I dati Consob sui bilanci delle quotate
Anno
Giudizi
negativi
Impossibilità ad
esprimere un
giudizio
Giudizi con
rilievi
Dubbi sulla
continuità nel
richiamo di
informativa
2009
2010
2
1
10
9
5
6
15
11
2011
1
15
7
15
113
Il richiamo di informativa nel nuovo P.R.002
Paragrafo eventuale,
che precede il giudizio di coerenza
Utilizzato per enfatizzare alcuni elementi della informativa di
bilancio, che meritano di essere portati all’attenzione degli utilizzatori
del bilancio stesso, eventualmente rinviando a quanto dichiarato in
merito dagli amministratori.
Data la natura del “richiamo di informativa” questa
componente della relazione non può essere utilizzata dal
revisore per:
• Esporre proprie considerazioni e commenti;
• Segnalare rilievi;
• Integrare aspetti dell’informativa ritenuti carenti.
114
ISA 570
ESEMPIO DI
RICHIAMO DI INFORMATIVA
A titolo di richiamo di informativa segnaliamo quanto
riportato nella relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla gestione nella sezione “Valutazione sulla continuità
aziendale ed evoluzione prevedibile della gestione” e
ripreso in nota integrativa, in merito a fatti e circostanze,
ampiamente descritti dagli amministratori e a cui si
rimanda, da cui discende una rilevante incertezza che
può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della
società di continuare ad operare sulla base del
presupposto della continuità e in merito alla
conclusione
raggiunta
circa
l’adozione
del
presupposto di continuità aziendale nella redazione del
bilancio d’esercizio della società.
Pininfarina - Bilancio 2009 (rev. Price Waterhouse Coopers)115
Giudizio favorevole con rilievi
(Art. 14 d.lgs 39/2010)
P.R. 002
insufficienti ammortamenti ordinari;
• capitalizzazione nelle immobilizzazioni di costi che dovevano
essere imputati a conto
economico;
• indebita capitalizzazione di oneri finanziari nelle
immobilizzazioni;
• mancata svalutazione di titoli e partecipazioni;
• mancata svalutazione di rimanenze obsolete o di lento rigiro;
• commesse di lavorazione in proprio, valutate nelle rimanenze
sulla base dello stato di
avanzamento a presunto ricavo;
• rimanenze non svalutate quando il valore di mercato è
inferiore al costo;
116
Giudizio favorevole con rilievi
(Art. 14 d.lgs 39/2010)
P.R. 002
• crediti non recuperabili non svalutati o svalutazione indebita di crediti
recuperabili;
• mancato rispetto del principio di competenza per vendite di immobilizzazioni
o di
rimanenze;
• fondi rischi ed oneri eccedenti o carenti;
• sottovalutazione del TFR;
• carenza di stanziamenti per fatture da ricevere o per oneri di lavoro (ferie,
tredicesima,
quattordicesima, ecc);
• informazioni obbligatorie in nota integrativa carenti;
• situazioni di incertezza1 non adeguatamente descritte e trattate dagli
amministratori
117
Un caso operativo: CALCOLO DELLA SIGNIFICATIVITÀ
Determinazione della significatività complessiva:
• 1% dei ricavi
• 1% del patrimonio netto
• 5% del risultato ante imposte
MEDIA:
120.000 euro
200.000 euro
130.000 euro
________________
150.000 EURO
118
LA PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE
Segue: SIGNIFICATIVITÀ OPERATIVA:
Si stabilisce il livello di significatività operativa calcolandola fra:
il 60% e l’85% di quella complessiva
SIGNIFICATIVITÀ OPERATIVA CALCOLATA PARI A 100.000 EURO
Vanno calcolati (con sommatoria algebrica) ed evidenziati i vari errori delle singole
macrovoci, poi confrontati con il valore di Media determinato in precedenza
ATTIVO
PASSIVO
COSTI
RICAVI
Se per ciascun
macrogruppo di
voci si riscontra
un errore
complessivo
oltre i 150.000
euro
SI
TRATTA
DI
ERRORE
RILEVANTE
RICHIESTO
GIUDIZIO
CON
RILIEVI
119
Esempio di giudizio con rilievi per carenza
d’informativa sulla continuità aziendale
(Paragrafo esplicativo)
L’informativa riportata nella relazione sulla
gestione in merito al problema di redditività e
di solvibilità attualmente presenti nell’azienda,
non riporta il fatto che gli istituti di credito
non hanno ancora aderito al piano di
consolidamento dei debiti. Pur ritenendo che
il piano sia basato su ragionevoli presupposti,
consideriamo
l’informativa
fornita
dagli
amministratori carente sul punto indicato.
… segue
120
Esempio di giudizio con rilievi per carenza
d’informativa sulla continuità aziendale
(Paragrafo sul giudizio)
A nostro (mio) giudizio nonostante l’effetto (ad
eccezione dell’effetto) della carenza di informativa
indicato nel paragrafo precedente, il bilancio nel
sul complesso è stato redatto con chiarezza
e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria ed il
risultato
economico
della
società
per
l’esercizio chiuso al… , in conformità alle
norme che disciplinano il bilancio di esercizio.
121
Esempio di giudizio con rilievi per dissenso sulla
valutazione di alcune poste
Si esprime il dissenso rispetto ai criteri contabili utilizzati
dagli amministratori relativamente a una parte dei costi
capitalizzati, per i quali si ritiene che non fossero
presenti tutti i requisiti previsti dai principi contabili per la
loro iscrizione e il loro mantenimento.
Inoltre, si considera sopravvalutata la voce “crediti verso
clienti”, mentre sono ritenute sottovalutate le voci “debiti
tributari”, “oneri diversi di gestione” e “fondi per rischi e
oneri”.
AISoftw@re – Bilancio 2005
122
Limitazioni allo svolgimento di procedure di revisione
Le voci di bilancio potrebbero contenere errori o
essere corrette ma il revisore non è in grado di
verificarlo
Scelte della direzione
Origini delle
limitazioni
Indisponibilità di
sufficienti elementi
probativi
123
Alcuni casi di limitazione (PR002)
• motivata indisponibilità dei bilanci di società partecipate;
• diniego da parte della società all’invio a terzi di richieste di conferma;
• diniego al rilascio della lettera di attestazione;
• impossibilità di assistere alle operazioni inventariali delle rimanenze
di apertura, non verificate da altri revisori, avendo ricevuto l’incarico
successivamente alla loro esecuzione,
quando non sono possibili procedure alternative;
• situazioni di incertezza nei cui confronti gli amministratori hanno
posto in essere azioni e conseguenti trattamenti contabili fortemente
opinabili.
124
Impossibilità di esprimere un giudizio
•
(Art. 14 d.lgs 39/2010)
Il bilancio contiene appostazioni la cui
definitività è legata ad eventi futuri
• Consolidamento/rifinanziamento
bancarie
di
esposizioni
• Definizione di rilevanti cause legali
• Incassi o risarcimenti subordinati a una data
interpretazione di clausole contrattuali
125
Esempio di impossibilità ad esprimere un giudizio
…..Mancata formalizzazione del differimento di un credito;
Dubbi sulla capacità dell’azienda di far fronte i debiti scaduti;
Dubbi sulla permanenza di linee di fido bancarie, in presenza di
segnalazione di sofferenza in centrale rischi;
Dubbi sul positivo esito di contenziosi significativi;
Dubbi sul raggiungimento dei livelli di redditività previsti dal piano
di risanamento
……Quanto sopra descritto evidenzia la sussistenza di molteplici
significative incertezze e di interazioni tra le stesse, con possibili
effetti cumulati rilevanti sul bilancio di esercizio al 31/12/2010 che
fanno sorgere dubbi significativi sulla sua continuità aziendale.
A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel precedente
paragrafo, tenuto conto anche delle possibili rettifiche connesse ai
rilievi indicati nel precedente paragrafo, non siamo in grado di
esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio
Arena agroalimentare spa - Bilancio 2010
(rev. Ria & Partners spa)
126
Esempio di impossibilità ad esprimere un giudizio
Arena agroalimentare spa - Bilancio 2011
(rev. Ria Grant Thornton)
Mancata risposta a conferma dati da parte di banche,
fornitori e consulenti legali
Mancanza di continuità aziendale determinata da:
-Mancata realizzazione dei principali obiettivi previsti nel piano
industriale 2011-2015;
-Pendenza presso il tribunale di Campobasso di tre ricorsi per la
dichiarazione di fallimento;
-Presenza di significativi contenziosi aperti.
A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte non
siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio
Richiesta di concordato preventivo giugno 2012, accoglimento
novembre 2012
127
Impossibilità ad esprimere un giudizio per
significative incertezze legate alla continuità
….le incertezze rilevate riguardano la realizzazione degli
obiettivi economici e finanziari risultanti dal piano industriale e
di risanamento 2009-2011, tra cui:
- la dismissione degli assets non più strategici (vendita di
2 controllate e cessione di tutte le attività alberghiere),
- la prosecuzione del supporto finanziario da parte di
primari istituti finanziari,
- la possibilità di esercitare i diritti di richiesta di aumento
del capitale, che tuttavia presentava criticità legate alla
tempistica dei relativi adempimenti,
- la prosecuzione dell’operatività con i fornitori pur in
presenza di significativi debiti scaduti, la possibilità di
ottenere nuovi affidamenti bancari.
- gli esiti di accertamenti e contenziosi fiscali.
I Viaggi del Ventaglio – Bilancio 2008
128
Impossibilità ad esprimere un giudizio per
significative incertezze legate alla continuità
…. le molteplici, significative incertezze riguardano:
1) l’esito delle negoziazioni con le banche finanziatrici per l’accordo
di moratoria per la prosecuzione dell’accordo di ristrutturazione;
2) La realizzabilità dei risultati delle azioni poste in essere tese al
raggiungimento dell’equilibrio finanziario in un prevedibile
futuro e al mantenimento del livello di approvvigionamento pur in
presenza di scaduti vs fornitori ed il raggiungimento degli obiettivi
previsti nei budget/piani previsionali predisposti dalle singole
controllate;
3) La difficoltà nella vendita di immobili di proprietà, legate
all’attuale situazione del mercato necessari per la copertura dei
fabbisogni finanziari nel breve termine;
4) Disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis l.f.)
nel caso di mancato rispetto del piano economico finanziario
contenuto nell’accordo di ristrutturazione del debito
129
Vincenzo Zucchi spa – Bilancio 2011 (KPMG)
Impossibilità ad esprimere un giudizio per
significative incertezze legate alla continuità
…. le molteplici, significative incertezze riguardano:
1) l’esito della procedura di omologazione, da parte del Tribunale,
dell’accordo di ristrutturazione del debito con le banche;
2) la realizzabilità dei risultati delle azioni previste nel piano
industriale 2013-2017 ed il raggiungimento degli obiettivi previsti
nei budget predisposti dalle controllate;
3) la realizzazione dell’aumento di capitale nei termini e condizioni
previste nell’accordo di ristrutturazione del debito;
4) L’esistenza di possibili fabbisogni di cassa derivanti dalla
stagionalità del business
5) La difficoltà nella vendita di immobili di proprietà, legate
all’attuale situazione del mercato necessari per la copertura dei
fabbisogni finanziari nel medio/lungo termine
Vincenzo Zucchi spa – Bilancio 2012 (KPMG)
130
Giudizio sfavorevole
(Art. 14 d.lgs 39/2010)
Il bilancio non è attendibile nel suo
complesso, poiché presenta vizi
significativi
Le differenze tra valori degli amministratori
e del revisore devono essere
SIGNIFICATIVE
131
Giudizio sfavorevole
(Art. 14 d.lgs 39/2010)
• Contrasto tra amministratori e revisori in
ordine alla svalutazione di una partecipazione
di valore rilevante (durevolezza o meno)
• Capitalizzazione di costi per importo rilevante
ma ritenuti privi di utilità pluriennale
• Sussistono
forti
dubbi
sulla
continuità
aziendale
132
Esempio di giudizio negativo
(Paragrafo sul giudizio)
- A nostro giudizio, a causa delle limitazioni e dei
rilievi esposti nei precedenti paragrafi n…. Il
bilancio non è redatto con chiarezza e non
rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato
economico ed i flussi di cassa della società….
Per l’esercizio chiuso a tale data.
133
Esempio di giudizio negativo
....quale limitazione alla nostra attività di revisione: …abbiamo
identificato la presenza di talune operazioni anomale con caratteristiche
di dubbia sostanza economica e/o carenza di documentazione di
supporto, peraltro non adeguatamente evidenziate in nota integrativa.
…tenuto conto della pervasività delle carenze del sistema di controllo
interno non siamo in grado di completare le nostre verifiche in accordo ai
principi di revisione di riferimento.
…significativi dubbi riguardo la continuità aziendale….grave tensione
finanziaria, situazione di crisi che a breve potrebbe assumere carattere
irreversibile. Ad oggi non ci sono stati resi disponibili i dati relativi al
nuovo piano industriale. Tenuto conto di quanto precede, riteniamo
inappropriato l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio.
A nostro giudizio a causa delle incertezze e dei rilievi esposti nel
precedente paragrafo il bilancio non è conforme agli International
Financial Reporting Standards, …non è redatto con chiarezza e non
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della società Monti
Ascensori per l’esercizio chiuso al 31/12/2010”.
134
Monti ascensori Spa - Bilancio 2010 - (rev. Mazars spa) (Fall 12/11)l.
GIUDIZIO SULLA COERENZA
DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
CON IL BILANCIO
135
PRINCIPIO DI REVISIONE 001
“IL GIUDIZIO SULLA COERENZA
DELLA RELAZIONE SULLA
GESTIONE CON IL BILANCIO”
(Emanato il 26/2/2009 dal CNDCEC)
IL GIUDIZIO DI COERENZA
NON È RICHIESTO
NEI BILANCI REDATTI IN
FORMA ABBREVIATA
L’ Art. 14 d.lgs
39/2010
richiede al revisore di
esprimere un giudizio sulla
coerenza della relazione
sulla gestione con il
bilancio d’esercizio e, ove
redatto, con il bilancio
consolidato
(ex ART. 2435-bis c.c.)
136
RESPONSABILITÀ DEL REVISORE
Il revisore ha la responsabilità di esprimere un giudizio
sulla coerenza della relazione sulla gestione con il
bilancio sulla base delle procedure di verifica svolte ed
illustrate nel PR 001.
ATTENZIONE!
Tale giudizio non rappresenta un giudizio di
conformità né di rappresentazione veritiera e corretta
della relazione sulla gestione rispetto alle norme di
legge e ai regolamenti che ne disciplinano il contenuto.
137
INCOERENZA SIGNIFICATIVA
ATTENZIONE:
SITUAZIONE PIÙ GRAVE
una Incoerenza che potrebbe
influenzare le decisioni economiche che gli
utilizzatori del bilancio assumono sulla
base del bilancio stesso.
138
PROCEDURE DI VERIFICA DELLA COERENZA
1. Procedure di verifica
relative alle “Informazioni
Finanziarie”
2. Procedure di verifica
relative alle “Altre
Informazioni”
• lettura della relazione sulla
• lettura d’insieme delle Altre
gestione;
• riscontro delle Informazioni
Finanziarie con il bilancio, i suoi
dettagli, il sistema di contabilità
generale e le scritture contabili
Informazioni, con spirito critico
sulla base della conoscenza della
società (o del Gruppo) e di quanto
acquisito nello svolgimento della
revisione contabile del bilancio.
139
Relazione dei sindaci
all’assemblea, in merito al
bilancio
(art. 2429, co.2 c.c.)
140
Vigilanza sul bilancio e sulla relazione sulla gestione
Norma 3.7
Art. 2403 c.c.
Vigilanza sulla osservanza:
delle disposizioni di legge sul procedimento di formazione,
controllo, approvazione e pubblicazione del bilancio
d’esercizio
Il collegio effettua un controllo sintetico complessivo volto
a verificare che il bilancio sia stato redatto in modo
corretto.
La verifica della rispondenza ai dati contabili è di
competenza del revisore
141
LA RELAZIONE E IL GIUDIZIO SUL BILANCIO
COLLEGIO SINDACALE
art. 2429 co. 2 c.c.
Il collegio sindacale nella propria
relazione al bilancio deve riportare la
sintesi e i risultati dell’attività di
vigilanza svolta, le omissioni e i fatti
censurabili degli amministratori e fare
le osservazioni e le proposte in
ordine al bilancio e alla sua
approvazione …
REVISORE
art. 14 del DLgs. 39
Il revisore legale … esprime con
apposita relazione un giudizio
sul bilancio d’esercizio …
• Positivo
• Positivo con rilievi
• Negativo
• Impossibilità ad emettere giudizio
La relazione può essere unica, con suddivisione in due parti. Non è consentita la relazione di
minoranza.
142
La relazione al bilancio
Il Collegio sindacale provvede alla redazione della
relazione di accompagnamento ex art. 2429 c.c.
Qualora il collegio approdi ad opinioni diverse può
richiedere ulteriori chiarimenti e informazioni
all’organo amministrativo e al revisore
Se i chiarimenti non sono forniti o se sono insufficienti
il collegio manifesta le proprie osservazioni e
proposte nella relazione
143
Compiti di natura contabile del collegio sindacale
•
Il Codice Civile attribuisce al Collegio alcuni compiti di
natura contabile (a prescindere dall’incarico di
revisione legale):
Consenso per l’iscrizione in bilancio dei costi di impianto e
ampliamento, ricerca sviluppo e pubblicità (art. 2426 c.1, n. 5 c.c.)
Consenso per l’iscrizione dell’avviamento (art. 2426 c.1, n. 6 c.c.)
Osservazioni sulla situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c.
Parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in
presenza di esclusione o limitazione del diritto di opzione (art.
2441, c. 6 c.c.)
Relazione di accompagnamento al rendiconto finale del
patrimonio destinato ad uno specifico affare (art. 2447-novies
c.c.)
144
Il sindaco dissenziente
(norma di comportamento 7.1, linee guida R. 50.20)
ART. 2404 C.C.
Il collegio sindacale è regolarmente
costituito con la presenza della
maggioranza dei sindaci e delibera a
maggioranza assoluta dei presenti
(PRINCIPIO DELLA
COLLEGIALITA’)
Il Sindaco dissenziente ha diritto di
far iscrivere a verbale i motivi del
proprio dissenso
E’ possibile depositare una
relazione di minoranza al
bilancio?
Il sindaco dissenziente si ritiene non possa redigere e
depositare una propria autonoma relazione, ha il diritto però
di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso ed ha
facoltà di riferire all’assemblea la propria opinione difforme
rispetto alla relazione approvata dalla maggioranza dei
componenti.
145
Esempio di giudizio positivo ma con rilievi
espressi da uno dei tre revisori sulla valutazione di
alcune poste (paragrafo 4)
•
Il collegio sindacale non concorda con la valutazione
del Fondo svalutazione crediti. In relazione all’anzianità
dei crediti dei confronti dei clienti …x ed y, e delle
azioni legali con essi intentate dalla società, essi
dovevano infatti essere svalutati di almeno il 40% con
conseguente valorizzazione del fondo svalutazione
crediti pari almeno ad euro ……..anzichè in euro….…
con corrispondenti effetti sul patrimonio e sull’utile di
bilancio di euro di euro….
• Il sindaco revisore……..(Nome e Cognome) dissente sul
contenuto della presente sezione della relazione unitaria.
Le motivazioni e gli eventuali effetti di tale dissenso sono
indicati nella sezione C della presente relazione.
146
Giudizio sul bilancio con rilievi
• A nostro giudizio,ad eccezione dei rilievi
evidenziati nel paragrafo precedente, il
soprammenzionato bilancio d’esercizio di
Alfa S.p.A. è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione; esso
pertanto è stato redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il
risultato economico di Alfa S.p.A. per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2xxx.
147
Esempio di relazione sull’attività di vigilanza
B) Relazione sull’attività svolta ai sensi degli
artt. 2403 e seguenti C.C.
• Per quanto a nostra conoscenza, gli
Amministratori, nella redazione del bilancio, non
hanno derogato alle norme di legge ai sensi
dell’art. 2423, quarto comma, c.c..
• Esprimiamo il nostro consenso all’iscrizione
nell’attivo di bilancio dei costi di impianto e di
ampliamento per Euro….., dei costi di ricerca e
sviluppo e di pubblicità per Euro….., nonché
dell’avviamento per Euro….. (Importi al netto
degli ammortamenti accumulati), ai sensi dei
commi 5 e 6 dell’art. 2426 c.c..
Segue
…
148
Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla
sua approvazione con motivazione del sindaco
dissenziente
C) Il sindaco ….(Nome e cognome ) esprime il proprio dissenso
in merito alla capitalizzazione dei costi di pubblicità per euro
……in quanto ad avviso dello stesso non sussistono le condizioni
per previste dal principio contabile n. 24 per la loro iscrizione e il loro
mantenimento.
Inoltre, il sindaco…….(Nome e cognome) considera
sopravvalutata la voce “crediti verso clienti”, in quanto i crediti
nei confronti di X…ed Y… devono essere completamente
stralciati.
Ne deriva che ad avviso del suddetto sindaco l’utile di bilancio ed il
relativo patrimonio dovrebbero essere ridotti per euro…….
Lo stesso sindaco invita quindi l’assemblea ad approvare il
bilancio solo dopo che il cda abbia corretto nel senso
prospettato le voci attinenti ai costi capitalizzati ed ai crediti.
149
Esempio di relazione sull’attività di vigilanza
C) Osservazioni e proposte in ordine al bilancio e
alla sua approvazione, ai sensi del comma 2
dell’art.2429 C.C con dissenso da parte di uno
dei sindaci revisori
“Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta,
nonché…… il dissenso del sindaco (Nome e
Cognome), come sopra motivato invitiamo l’Assemblea
ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre
2xxx”.”
dopo aver considerato tale dissenso e le sue
motivazioni ed aver preso gli eventuali provvedimenti
conseguenti.
150
Liquidazione e procedure concorsuali
151
MISURE CHE I SINDACI POSSONO RICHIEDERE AGLI
AMMINISTRATORI
1.
Ricapitalizzazione della società.
2.
Conferimenti a fondo perduto.
3.
Emissione di obbligazioni con sottoscrizione di soci o terzi.
4.
Vendita (o svendita) di beni aziendali non strategici.
5.
Liquidazione
6.
Misure di composizione negoziale della crisi.
152
LE VERIFICHE DEI SINDACI NELLA LIQUIDAZIONE
NORMA 10.9
Il collegio verifica:
 la conoscenza della causa di scioglimento da parte dell’organo
amministrativo;
 la convocazione senza indugio del consiglio di amministrazione
affinché accerti la sussistenza della causa di scioglimento e iscriva la
relativa delibera presso l’ufficio del registro delle imprese;
 la gestione della società da parte dell’organo amministrativo ai soli fini
della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale;
 la convocazione dell’assemblea per assumere le delibere di cui all’art.
2487, comma 1, c.c.
153
IL COLLEGIO SINDACALE NELLA LIQUIDAZIONE
PERDITE: RIDUZIONE DEL CAPITALE OLTRE 1/3
E AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE
Norma 10.9
Accertamento dell’intervenuta causa di liquidazione
Art. 2485 co. 2 c.c: adempimenti per la liquidazione
Qualora
gli amministratori
non accertino la causa
di liquidazione
il Tribunale
deve provvedervi su
istanza dei sindaci
La norma 10.9
prevede che l’istanza al Tribunale
debba essere effettuata
dal collegio
e non dai singoli sindaci individualmente
Contra giurisprudenza
(Trib. Biella 4.6.2004 e 26.4.2006;
Trib Milano 25.5.2011;
Trib. Nocera Inf. 10.6.2011).
154
IL COLLEGIO SINDACALE NELLA LIQUIDAZIONE
PERDITE: PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO
La competenza a chiedere la dichiarazione di fallimento
1.
Amministratori o liquidatori (anche
concordato preventivo, art. 161 L. fall.).
2.
Uno o più creditori.
3.
Pubblico ministero.
nel
Art. 6 L. fall.
(iniziativa per
dichiarazione
di fallimento o
concordato
preventivo)
NO COLLEGIO SINDACALE
155
LE VERIFICHE DEI SINDACI SUL LIQUIDATORE
NORMA 10.9
Il collegio verifica che il liquidatore:
rispetti i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e i poteri ad
esso conferiti dall’assemblea;
prosegua l’attività d’impresa solo se a tal fine autorizzato dall’assemblea;
rediga il bilancio iniziale di liquidazione;
rediga gli eventuali bilanci intermedi (annuali) di liquidazione;
rediga il bilancio finale di liquidazione e depositi eventuali somme non
riscosse;
chieda la cancellazione della società.
156
L’EMERSIONE DELLA CRISI
In presenza di inerzia degli amministratori
Il collegio sindacale può
sollecitare l’organo
amministrativo all'adozione di
idonee misure.
Il collegio monitora
l’attuazione da parte del CDA
delle misure idonee a garantire
la continuità
NORME 11.1 e 11.2
In ottica preventiva
In ottica concomitante
L’obbligo di intervento deriva dall’art. 2403 c.c.:
- vigilanza sull’osservanza della legge;
- rispetto della corretta amministrazione.
157
LE RACCOMANDAZIONI AGLI AMMINISTRATORI
Le raccomandazioni devono essere:
REDATTE PER ISCRITTO (ed
inviate agli amministratori)
VERBALIZZATE (nel libro del
collegio)
NORME 11.1 e 11.2
158
IN PRESENZA DI PERDURANTE INERZIA DEGLI
AMMINISTRATORI
Il collegio sindacale può:
•
convocare l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c.;
•
presentare denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.
NORME 11.1 e 11.2
159
SEGNALAZIONE ALL’ASSEMBLEA
Nel suo intervento, il collegio sindacale deve:
•
definire in modo puntuale l’ordine del giorno circoscrivendolo alla
situazione di crisi;
•
esporre in apposita relazione i fatti censurabili e le informazioni acquisite;
•
allegare la documentazione di supporto (ad esempio, riscontri effettuati,
dati e informazioni ricevuti dall’organo di amministrazione o dal revisore
legale).
NORME 11.1 e 11.2
160
SEGNALAZIONE ALL’ASSEMBLEA
L’assemblea adeguatamente informata dal collegio sindacale sulla
situazione di crisi in atto e sul comportamento omissivo degli amministratori
potrà:
•
revocare gli amministratori ex
art. 2383, terzo comma.
•
indurre gli amministratori ad
adottare la soluzione volta al
superamento della crisi.
NORME 11.1 e 11.2
161
IN CASO DI PERDITE E ALTRE SITUAZIONI CHE
PRECLUDONO LA CONTINUITÀ AZIENDALE
I SINDACI dovranno richiedere agli amministratori di far
ricapitalizzare la società.
NORME 11.1 e 11.2
Se la ricapitalizzazione è impossibile GLI AMMINISTRATORI potranno
chiedere il fallimento
o il concordato
preventivo.
proporre procedure di
composizione negoziale della
crisi:
• accordi di ristrutturazione;
• piani di risanamento.
In caso di inerzia, i sindaci potranno:
• chiedere la liquidazione (art. 2485 c.c.);
• chiedere la procedura ex art. 2409 c.c.
porre in liquidazione
la società
162
VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI
ADOZIONE DI UN PIANO VOLTO AL RISANAMENTO
EX ART. 67, COMMA TERZO LETT. d), L. F
NORMA 11.3
Con l’adozione del piano di risanamento la cui ragionevolezza
sia stata attestata da un professionista in possesso dei requisiti
di professionalità descritti nell’art. 28, lett. a) e. b), l.f. ed iscritto al
registro dei revisori legali, il collegio sindacale vigilerà sulla
corretta esecuzione del piano da parte degli amministratori.
163
VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 182–BIS L. F.
NORMA 11.4
A seguito di un accordo di ristrutturazione, la cui attuabilità sia
stata attestata da un professionista in possesso dei requisiti di
professionalità descritti nell’art. 28, lett. a) e lett. b), l.f. ed iscritto al
registro dei revisori legali, e il tribunale abbia omologato l’accordo
medesimo, il collegio sindacale vigilerà sulla corretta
esecuzione del piano da parte degli amministratori.
164
I documenti necessari per ottenere l’automatic stay
Nel concordato preventivo
con riserva ex art. 161,
sesto comma, l.f.:
Nel pre accordo di ristrutturazione dei
debiti ex art. 182 bis l.f.:
Ricorso con allegati:

a)Bilanci ultimi tre esercizi
b)Elenco nominativo dei
creditori con indicazione dei
rispettivi crediti
c)Visura camerale aggiornata
(facoltativa ma consigliata)
d)Copia delibere autorizzative
(facoltative o obbligatorie a
seconda della prassi del
tribunale competente)
Istanza con documenti ex art. 161 l.f.
a)Aggiornata Relazione patrimoniale
economica e finanziaria
b)Stato analitico ed estimativo attività nonchè
elenco nominativo creditori, con l’indicazione
dei rispettivi crediti e delle rispettive cause di
prelazione
c)Elenco dei titolari dei diritti reali e personali
su beni in proprietà o in possesso del
debitore
d)Valore dei beni e dei crediti particolari degli
eventuali soci illimitatamente responsabili
Proposta di accordo
Dichiarazione imprenditore su trattative
in corso
Dichiarazione professionista su idoneità
proposta
165
Le verifiche del collegio nell’accordo di
ristrutturazione
• nella fase prodromica:
sia con riferimento alla richiesta di pre-accordo (istanza cautelare ex art.
182 bis, comma 6, legge fallimentare ma anche se scelto lo strumento ex
art. 161, sesto comma, l.f.), sia con riferimento alla richiesta di
omologazione dell’accordo definitivo, il controllo deve riguardare la
sussistenza delle formalità necessarie alla presentazione delle
istanze ed al corretto svolgimento dei rispettivi iter procedurali,
affinchè eventuali errori non pregiudichino la gestione e la continuità
aziendale, o peggio rendano del tutto inutili le iniziative per evitare il
fallimento;
• nella fase esecutiva dell’accordo omologato,
verificare il rispetto dei requisiti di attuabilità dell’accordo, ovvero il
pagamento integrale dei creditori estranei “a) entro centoventi giorni
dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro
centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti
alla data di omologazione”.
166
VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI
ACCORDO CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 160 L.F.
NORMA 11.5
Il collegio sindacale, pur non essendo tenuto ad esprimersi sul merito
dello stesso:
•vigila sul corretto adempimento del piano di concordato. A tal fine, il
collegio sindacale deve prendere piena conoscenza della proposta.
•Accerta la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo al
soggetto incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità
del piano.
Durante l’esecuzione:
 il collegio sindacale permane nelle sue funzioni
 e prosegue nella propria attività di vigilanza.
167
Le verifiche del collegio nel concordato preventivo
il collegio sindacale deve verificare (in quanto
attività rientrante nel controllo della fase
“prodromica” al corretto utilizzo dello strumento
anti crisi prescelto) la rispondenza formale
della proposta di concordato e
dell’attestazione ai requisiti richiesti dalla
legge.
deve contenere il giudizio sulla funzionalità della
prosecuzione dell’attività al miglior soddisfacimento
dei creditori.
168
Le verifiche del collegio nel concordato preventivo
• vigilare sulla sussistenza dei requisiti di professionalità ed
adeguatezza” dell’attestatore e dell’advisor;
• verificare che il ricorso per l’ammissione alla proposta di
concordato ex art. 161, comma 2, possieda i requisiti
formali-documentali richiesti dalla legge
• “nel caso di modifiche sostanziali della proposta e del
piano”, che il professionista attestatore designato dal debitore
rediga una nuova relazione di attestazione;
• in caso di deposito di domanda di concordato “in bianco”
(ex art. 161, comma 6), che non sussistano requisiti di
inammissibilità della domanda e che la proposta sia regolare
dal punto di vista formale e quindi contenga l’allegazione
(come richiesto dalla novella) dei bilanci relativi agli ultimi
tre esercizi e dell’elenco nominativo dei creditori.
169
Le verifiche del collegio nel concordato preventivo
• se nominato il commissario giudiziale, il collegio
sindacale deve relazionarsi con quest’ultimo e
segnalare allo stesso ogni anomalia che dovesse
riscontrare, affinchè il commissario giudiziale possa
informare nelle opportune forme e sedi il tribunale;
• nel caso di “proposta di concordato con continuità
aziendale” (ai sensi del nuovo art. 186 bis), che la
domanda sia conforme ai requisiti formali richiesti
dalla legge e che, preliminarmente, sussistano nel piano
i presupposti oggettivi previsti dal comma 1, ovvero “la
prosecuzione dell’attività di impresa da parte del
debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero
il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più
società, anche di nuova costituzione”
170
VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI
FALLIMENTO EX ARTT. 118, 124 L.F.
La dichiarazione di fallimento
non produce l’estinzione dell’ente,
né la decadenza degli organi sociali.
NORMA 11.6
Durante la procedura di fallimento le
funzioni del collegio sindacale sono
sospese.
171
RESPONSABILITÀ
172
RESPONSABILITÀ DEI REVISORI
DISCIPLINA DELLE AZIONI DI RESPONSABILITÀ
ART. 2393 C.C.
Azione sociale di responsabilità
esercitata dalla Società o dai soci
ART. 2393-BIS C.C.
ART. 2394 C.C.
Responsabilità verso i creditori
sociali
ART. 2394-BIS C.C.
Azione di responsabilità nel
fallimento
ART. 2395 C.C.
Azione individuale del socio e del
terzo
IN QUANTO COMPATIBILI
173
RESPONSABILITÀ DEI REVISORI
SOGGETTI LEGITTIMATI ALL’AZIONE CONTRO
I REVISORI
Cade il rinvio all’art. 2407 c.c. e quindi
viene meno il richiamo all’art. 2394-bis
• Scompare l’azione di responsabilità dei creditori come
azione di massa (ex art. 2394-bis c.c.)
• Al curatore resta l’esercizio dell’azione di responsabilità
• Nel caso in cui la società abbia rinunciato o transato
l’azione di responsabilità i creditori potranno agire solo
individualmente.
174
RESPONSABILITÀ DEI REVISORI
DILIGENZA
CONSEGUENZE DELL’ABBANDONO DEL CRITERIO
DELLA DILIGENZA DEL MANDATARIO
NON RILEVA
ASSENZA DI
ONEROSITÀ
NON RILEVA LA
NECESSITÀ DI
RISOLVERE
PROBLEMI DI
PARTICOLARE
DIFFICOLTA’
ART. 1710 C.C.
ART. 2236 C.C.
175
RESPONSABILITÀ DEI REVISORI
DILIGENZA
ART- 15 D.LGS 39/2010
RESPONSABILITA’ DEL REVISORE PER I DANNI
CAUSATI DAL SUO INADEMPIMENT0
OBBLIGAZIONE DI MEZZI
DILIGENZA E RISPETTO DEI PRINCIPI
DI REVISIONE COSTITUISCONO IL
PARAMETRO DI COMPORTAMENTO
176
RESPONSABILITÀ
SECONDO LA CASSAZIONE
I sindaci sono corresponsabili con gli amministratori
«….laddove le operazioni di finanziamento, per importi assai considerevoli,
erano state fatte a favore di società collegate a tassi di interesse non
remunerativi e senza alcuna garanzia».
Cass. 6 settembre 2007 n. 18728
177
Cassazione
1)
L’attività del sindaco deve essere svolta con la diligenza
richiesta dalla natura dell’attività da valutare in rapporto alle
specifiche caratteristiche di quella esercitata dalla società e
all’oggetto sociale della medesima.
2) Sicchè è configurabile ex art. 2407 la responsabilità dei sindaci di
una società di assicurazione , i quali abbiano omesso di rilevare
l’illegittima formazione ed iscrizione in bilancio di determinate
poste del passivo (nella specie , della riserva e della iscrizione in
bilancio e della riserva sinistri) essendo irrilevante che il relativo
controllo possa richiedere la soluzione di questioni di
particolare difficoltà, laddove le questioni riguardino l’attività
stessa della società.
Cass. 8/2/2005 n. 2538
178
Corte di Cassazione 27.5.2013 n. 13081
Collegio sindacale – Fatture inattendibili – Omissione di controllo contabile –Responsabilità
• I sindaci delle società di capitali sono tenuti a
un controllo di legalità non puramente formale,
ma esteso al contenuto sostanziale dell’attività
sociale e dell’azione degli amministratori,
allo scopo di verificare che le operazioni poste
in essere da questi ultimi non travalichino i limiti
della corretta amministrazione.
179
RESPONSABILITÀ
PROVA DELLA NON RESPONSABILITÀ
Esclusione della responsabilità
Dimostrare di essersi attivati con tutti i
mezzi messi a disposizione
dall’ordinamento.
180
RESPONSABILITÀ
PROVA DELLA NON RESPONSABILITÀ
Se gli amministratori assumono decisioni non corrette
I sindaci devono
Richiedere le dovute informazioni ed utilizzare poteri ispettivi.
Cercare di dissuadere gli amministratori.
Esprimere nei verbali trascritti nel loro libro la propria contrarietà
alla decisione dell’organo gestorio.
181
RESPONSABILITÀ
COMPORTAMENTO DEI SINDACI
Se il comportamento degli amministratori configura fatti gravi o illeciti
I sindaci devono
Previa comunicazione al presidente
amministrazione, convocare l’assemblea
del
consiglio
di
Eventuale impugnazione ex 2388 c.c.
Denuncia tribunale ex art. 2409 c.c.
182
RESPONSABILITÀ
TRIBUNALE DI MILANO
I sindaci non rispondono per il fatto in sé degli amministratori ma
rispondono per il danno solo in quanto sia configurabile a loro carico la
violazione di un obbligo inerente la loro funzione con la conseguenza che
qualora questi abbiano vigilato diligentemente e ciononostante il danno
si sia ugualmente prodotto per il comportamento degli amministratori non
potrà essere ravvisata alcuna loro responsabilità.
Sentenza 17/01/2007
183
RESPONSABILITÀ
TRIBUNALE DI MILANO
Ha ritenuto esente da colpe un collegio sindacale di una SIM fallita
assoggettato ad azione di responsabilità da parte del curatore: a fronte della
genesi di una perdita determinata dalla stipula da parte degli amministratori
della società «…di due convenzioni di pegno in favore di due istituti di credito
ubicati in territorio svizzero aventi ad oggetto titoli di proprietà della clientela
rispetto ai quali i sindaci non hanno potuto prendere cognizione, non essendo
essi rinvenibili nella contabilità della società».
Sent. 13 novembre 2006, n. 12339
184
RESPONSABILITÀ DEI REVISORI
Tribunale Melfi, 13 maggio 2011, n. 210
 Per affermare la responsabilità della società di revisione per
danni subiti da terzi è necessario fornire la prova della
significatività dei vizi del bilancio eventualmente non
rilevati e la dimostrazione che il giudizio professionale
espresso dai revisori sia inficiato da errori causati da un
contegno negligente.
 Ciò in quanto il revisore legale, nell’espletamento della sua
attività finalizzata all’espressione di un “giudizio”, deve
individuare esclusivamente i cosiddetti “errori significativi”
ovvero le carenze di informativa o le imprecise rappresentazioni
che potrebbero modificare in modo rilevante i valori delle poste
di bilancio.
185
RESPONSABILITÀ DEI REVISORI
Trib. di Milano, 8 novembre 2012
(Mazars v.s. /fallimento “Finpart International”)
No opinion = bilancio non certificato
Non può essere imputata al revisore che abbia
espresso una “impossibilità di esprimere un
giudizio”, la responsabilità per la continuazione
dell’attività della società revisionata.
Il revisore non è infatti né l’amministratore titolare del
potere gestorio, né il destinatario dell’obbligo di gestire la
società in stato di scioglimento secondo criteri
conservativi, né il socio che ha il potere di mettere in
liquidazione la società, né soggetto legittimato a
presentare denunce ex art. 2409, né il soggetto che ha il
potere di innescare una procedura concorsuale.
186
RESPONSABILITÀ DEI REVISORI
Trib. di Milano, 8 novembre 2012
(Mazars v.s. /fallimento “Finpart International”)
…Da ciò deriva che la sua relazione ha effetto in
quanto sia recepita da soggetti diversi che, preso atto
del suo contenuto, adottino i comportamenti
conseguenti.
Ne deriva che se amministratori, soci, pubblico ministero
e mercato dopo aver letto della “no opinion” sono
rimasti sordi ed inerti di fronte al suo contenuto ed alle
sua conclusioni, è assolutamente arduo affermare che
se invece il giudizio fosse terminato con una “adverse
opinion”, essi si sarebbero prontamente attivati e la
società sarebbe stata senza indugio posta in
fallimento (prova controfattuale).
187
RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL’INCARICO
DECORRENZA CESSAZIONE
DIMISSIONI
SCADENZA TRIENNIO
Effetto immediato
Prorogatio
in corso del mandato a
prescindere dalla
sostituzione del
dimissionario con il
supplente
Effetto dal
momento in cui il
collegio è stato
ricostituito
NORMA N. 1.6 CNDCEC
ART. 2.400 C.C., 1° CO.
188
RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL’INCARICO
CESSAZIONE SINDACI PER DIMISSIONI
Giurisprudenza
A favore della prorogatio
del sindaco dimissionario
fino a sostituzione
A favore delle dimissioni
con effetto immediato
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cass. 4, maggio 2012, n. 6788
Trib. Milano 2 Febbraio 2010
Trib Mantova 25 luglio 2009
Cass. 18 gennaio 2005 N. 941
Trib. Milano 2 febbraio 2000
Trib. Roma 27 aprile 1998
Trib. Verona 25 maggio 1998;
App. Bologna 15 aprile 1988
Cass. civile, 9 ottobre 1986, n.
5928
Trib. Bari 1 agosto 1979
•
•
•
•
•
•
•
Trib. Bari 2 febbraio 2013
Trib. Treviso 11 marzo 2011
Giud. Reg. Imprese Milano
2/8/2010
Trib. Napoli 15 ottobre 2009
App. Bologna 19 luglio 2007
Cons. Naz. Dott. Comm.
Norma 1.6
Notariato Triv. Mass. H.E.1
2006
Trib. Monza 26 Aprile 2001
App. Bologna 15 aprile 1988
Trib. di Milano 26 aprile 1983
189
RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL’INCARICO
AZIONE DI RESPONSABILITÀ: PRESCRIZIONE
LEGITTIMAZIONE ATTIVA

danni patiti dalla
società
danni patiti dai
creditori
danni patiti dai
soci o da terzi



Assemblea dei soci entro 5 anni dalla
verificazione del danno (Cass.19/9/2011;
Cass. 12/6-2007 n. 13765)
Singoli soci o che rappresentano 1/5 del
capitale
Creditori medesimi entro 5 anni dal
momento in cui il patrimonio si rivela
insufficiente a soddisfarne i crediti
Singolo socio o terzo danneggiato
entro 5 anni dal compimento dell’atto
pregiudizievole
190
RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL’INCARICO
PRESCRIZIONE
RESPONSABILITÀ (art. 15 DLgs.39/2010)
L’azione di risarcimento si prescrive nel termine di cinque
anni dalla data della relazione di revisione al bilancio
TERMINE PRESCRIZIONALE
DI NORMA PIÙ BREVE
Nell’abrogato art.2409-sexies c.c., l’azione si prescriveva
nel termine di 5 anni dalla cessazione dell’incarico
191
RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL’INCARICO
ESEMPIO
•
•
Cessazione dell’incarico il 15.4.2015
Data di emissione della relazione del bilancio a cui è riferita
l’azione di risarcimento il 10.4.2010
DECORRENZA
TERMINE PRESCRIZIONALE
Ex art.2409-sexies c.c.
VECCHIA NORMATIVA:
PRESCRIZIONE DELL’AZIONE
DI RESPONSABILITÀ AL 15/04/2020
NUOVA NORMATIVA:
PRESCRIZIONE DELL’AZIONE
DI RESPONSABILITÀ AL 10/04/2015
192
LETTERA DI INCARICO
TUTELE ASSICURATIVE
PER IL PROFESSIONISTA
193
RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL’INCARICO
LETTERA DI INCARICO: CONTENUTI ESSENZIALI
Rif. Normativi Pr. Rev. 200 e 210, DLgs. 39/201 , art. 14
Linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato
della revisione legale dei conti- CNDCEC Febbraio 2012
OBIETTIVO E PORTATA DELLA REVISIONE
RESPONSABILITÀ DEL REVISORE
IDENTIFICAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO SULLA
INFORMAZIONE FINANZIARIA APPLICABILE
194
RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL’INCARICO
LETTERA DI INCARICO: CONTENUTI ESSENZIALI
RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE E LETTERA DI
ATTESTAZIONE REVISORE
INDIPENDENZA E INSUSSISTENZA DI
INCOMPATIBILITÀ
STIMA DEI TEMPI E DEI CORRISPETTIVO
ADEMPIMENTI IN OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA
ANTIRICICLAGGIO
195
RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL’INCARICO
LA LETTERA DI INCARICO (ISA 210)
Linee guida CNDC
I principi di revisione impongono che il revisore predisponga una lettera di
incarico che identifichi con chiarezza :
• le responsabilità di competenza di chi gestisce la società e quelle del
revisore;
• l’oggetto e i termini dell’incarico;
• il quadro normativo applicabile;
• la durata e il corrispettivo basato sulla stima dei tempi.
Nel corso della riunione preliminare i candidati sindaci-revisori devono definire
i termini dell’incarico ed elaborare, di comune accordo, i contenuti della
lettera d’incarico provvedendo a sottoscriverla e inoltrarla alla società prima
dell’assemblea dei soci avente ad oggetto la nomina del C.S.
Insieme alla lettera di incarico i candidati potranno trasmettere anche la
dichiarazione di trasparenza ex art. 2400, c. 4, c.c.
196
RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL’INCARICO
RESPONSABILITÀ DEL REVISORE
Linee guida CNDC
•
La revisione comporta un lavoro di pianificazione e uno
svolgimento del lavoro di revisione finalizzato ad ottenere una
ragionevole certezza che il bilancio non contenga errori significativi
•
La revisione comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire
elementi probativi a supporto degli importi ed informazioni
contenuti nel bilancio
•
In ragione dei limiti intrinseci della revisione e del controllo interno, vi è
il rischio inevitabile che alcuni errori significativi possano non
essere individuati, anche se la revisione è correttamente
pianificata e svolta in conformità a principi di revisione.
•
Nel considerare le valutazioni del rischio, il controllo interno viene
valutato al fine di definire procedure di revisione appropriate alle
circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia delle
stesso
197
RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL’INCARICO
RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE
Linee guida CNDC
La revisione sarà da noi svolta sulla base del presupposto che la
Direzione riconosca e comprenda che ha la responsabilità:
1.
2.
3.
•
•
•
Per la redazione e la corretta rappresentazione del bilancio in conformità
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione;
Per quella parte di controllo interno ritenuta necessaria al fine di consentire
la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a
frode o a comportamenti o eventi non intenzionali
Di fornirci:
Accesso a tutte le informazioni di cui la direzione sia a conoscenza che
siano pertinenti per la redazione del bilancio (registrazioni, documentazione,
ecc);
Ulteriori informazioni che possiamo richiedere alla direzione ai fini della
revisione;
La possibilità di contattare senza limitazioni le persone nell’ambito
dell’impresa dalle quali si ritiene necessario acquisire elementi probativi
198
RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL’INCARICO
RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE
LETTERA DI ATTESTAZIONE
Richiesta indirizzata alla Direzione di confermare
per iscritto le attestazioni rilasciate ai fini della direzione
PRINCIPIO DI REVISIONE N. 580:
ATTESTAZIONI DELLA DIREZIONE
ELEMENTO
PROBATIVO
FONDAMENTALE
IN CASO DI CONTESTAZIONE DEL SUO OPERATO
SI LIMITA LA RESPONSABILITA’ DEL REVISORE
199
RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL’INCARICO
LETTERA DI ATTESTAZIONE
Linee guida CNDC
•
•
•
In conformità a quanto previsto dal documento n. 580 dei principi di
revisione e dai documenti di ricerca ASSIREVI in materia provvederete a
fornirci la conferma scritta anche ai sensi e per gli effetti degli art.
1227 e 2049 c.c. della completezza, autenticità ed attendibilità della
documentazione messaci a disposizione nel corso del nostro lavoro,
nonché della correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute
e di quelle comunicateci verbalmente.
Il rilascio delle lettere di attestazione costituirà presupposto per una
corretta possibilità di svolgimento della nostra attività di revisione e per la
conseguente emissione delle nostre relazioni.
Le lettere di attestazione dovranno essere sottoscritte dai legali
rappresentanti della società anche per conto del consiglio di
amministrazione, nonché da coloro che sono responsabili
dell’amministrazione e della predisposizione dei bilanci e delle relazioni
sulla gestione, sulla base delle loro conoscenze più approfondite.
200
RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL’INCARICO
LETTERA DI ATTESTAZIONE
Linee guida CNDC
•
•
Il mancato rilascio da parte vostra delle lettere di attestazione costituirà una
limitazione al procedimento di revisione e sarà trattato in conformità ai
principi di revisione di riferimento.
Resta conseguentemente inteso che la vostra società terrà indenne la
nostra società, i suoi soci, amministratori,dipendenti e consulenti, nonché i
professionisti che partecipano allo svolgimento dell’incarico oggetto della
presente lettera da eventuali danni, oneri, e conseguenze pregiudizievoli che
gli stessi dovessero subire in relazione all’attività professionale svolta per
effetto di informazioni e/o attestazioni contenute nelle Lettere di
Attestazione che risultassero essere errate, false, incomplete o, in
qualunque modo, fuorvianti.
201
TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
POLIZZE D. & O.
Le società possono stipulare polizze
directors & officers liability
per conto degli organi collegiali
Per tenere indenni i componenti degli organi sociali
(singoli amministratori, sindaci ma anche direttori generali)
per le perdite cagionate
ai terzi
alla società
nell’ambito delle relative funzioni decisionali e di controllo
202
TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
POLIZZE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
PER SINDACI E REVISORI
Congruità del
massimale
Responsabilità
solidale
Attenzione
alle
Riduzioni
•
ridotto in genere ad
1/3 per collegi
sindacali
•
Sottoposto
a franchigie
e scoperti
nel caso di responsabilità concorrente o
solidale il massimale è ridotto alla sola
quota di danno direttamente imputabile
all’assicurato in base alla gravità della colpa
203
TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
RIPARTIZIONE RESPONSABILITÀ FRA SINDACI
ED AMMINISTRATORI
CLAUSOLA IN POLIZZA: “L’assicurazione è limitata
alla sola quota di responsabilità dell’assicurato
esclusa quella a lui derivante in via di solidarietà.”
Cass. del 22/11/2010, n. 23581
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone,
tutte sono obbligate in solido al risarcimento.
È applicabile il criterio sussidiario stabilito dall’art. 2055 c.c.,
comma 3 per il quale nel dubbio le colpe si presumono uguali
204
TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
FRANCHIGIA E SCOPERTO
Clausole contrattuali che limitano,
sul piano quantitativo, le garanzie prestate
dalla compagnia facendo ricadere una
parte del risarcimento sull’assicurato
La franchigia, espressa
in cifra fissa o in
percentuale sulla
somma assicurata è
determinabile a priori
Attenzione al
minimo/massimo
assoluto
Lo scoperto
è espresso in
percentuale del
danno e quindi il suo
ammontare non è
determinabile a priori
205
TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
MASSIMALE
• È l’importo massimo dell’esborso annuale
(di norma indipendente dai numeri di sinistri
denunciati), che l’assicuratore si impegna a
risarcire ai terzi danneggiati.
ATTENZIONE:
il massimale potrebbe essere aumentato
con polizze “secondo rischio”
206
TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
“CLAIMS MADE”
L’assicurazione copre:
 i reclami fatti per la prima volta contro l’Assicurato,
durante il periodo di assicurazione e da lui
denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo,
in relazione ad avvenimenti successivi alla data di
eventuale retroattività convenuta.
207
TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
GARANZIA “PREGRESSO”
• Clausola che prevede una garanzia retroattiva, ossia
stabilisce un determinato periodo di tempo anteriore
alla decorrenza della polizza entro il quale deve
concretizzarsi la condotta lesiva affinché la
richiesta di risarcimento rientri nella copertura
assicurativa.
208
TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
GARANZIA “POSTUMA”
• Clausola che contempla un periodo di ultrattività
della polizza estendendo la garanzia in un periodo
di tempo determinato e successivo alla scadenza
del contratto per danni posti in essere durante il
periodo di validità della copertura.
209
TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
TUTELA LEGALE
 Clausola con cui l’assicuratore, a fronte del pagamento
di un premio, si obbliga a tenere a suo carico le spese
legali e peritali e a fornire prestazioni di altra natura
(es.: consulenza legale),
necessarie all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede
giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale,
allo scopo di conseguire il
risarcimento dei danni subiti
per difendersi contro una domanda di
risarcimento avanzata nei suoi confronti.
210
TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
TUTELA LEGALE
L’accollo all’assicuratore delle spese legali
potrebbe riguardare vertenze relative anche a:
 fatti per i quali è cessato l’interesse della compagnia
(ad es. mancata accettazione dell’assicurato di accordo
transattivo);
 fatti non coperti da assicurazione, poiché esclusi (ad
es. nel caso di incriminazione del sindaco per reati
fallimentari);
 fatti rientranti in franchigia o per i quali i massimali
siano insufficienti.
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Grazie per l’attenzione
THE END
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Relatore: Dott. Luciano De Angelis