COPIA
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia
Deliberazione della Giunta Comunale
Seduta n.32 del
12.05.2011
n°
124
OGGETTO:
STADIO COMUNALE "MIRAMARE". CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
ALL'A.S.D. MANFREDONIA FOOTBALL 1932. APPROVAZIONE.
L’anno duemilaundici il giorno dodici del mese di maggio alle ore 17,00 in Manfredonia e nel
Palazzo di Città.
Regolarmente convocata, si è riunita
LA GIUNTA COMUNALE
composta dai signori:
RICCARDI ANGELO Sindaco - Presidente
dagli Assessori Comunali:
PRENCIPE ANNA RITA
ANGELILLIS ANTONIO
CASCAVILLA PAOLO
D'AMBROSIO DAMIANO
GALLIFUOCO MICHELE
PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
RINALDI PASQUALE
ZINGARIELLO SALVATORE
Sono assenti i signori:D'AMBROSIO DAMIANO.
Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.
Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione
sull'argomento in oggetto.
_________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto
concerne la regolarità tecnica
Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la
regolarità contabile.
L’Assessore alla Sicurezza, Pubblica Istruzione e Sport, rag. Anna Rita Prencipe, sulla
base dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Sport e conseguente relazione predisposta dal
Dirigente del V Settore, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- il Comune di Manfredonia è proprietario dello Stadio Comunale Miramare;
- il suddetto impianto sportivo in questi ultimi anni ha subito profonde modifiche, quali:
a) costruzione di una tribuna coperta;
b) costruzione di una tribuna scoperta;
c) trasformazione del campo di giuoco con inserimento di erba sintetica;
d) realizzazione di impianto di illuminazione per incontri di calcio notturni;
e) costruzione nuovi spogliatoi, biglietteria e locale bar;
•
•
•
•
Rilevato che:
giusta convenzione n. 6226 del 22/02/2007, la predetta struttura è stata
concessa in uso e gestione alla S.S. Manfredonia Calcio per lo svolgimento dell’attività
calcistica per la durata di anni cinque;
con deliberazione n. 122 del 05/05/2011 la Giunta Comunale ha preso atto
che la suddetta Convenzione per la concessione in uso e gestione dello Stadio
Comunale Miramare, posta in essere fra il Comune di Manfredonia e la S.S.
Manfredonia Calcio s.r.l. si è sciolta anticipatamente, ai sensi dell’art. 2, punto 2 del
medesimo atto, per effetto della nota della S.S. Manfredonia Calcio s.r.l. acquisita al
protocollo comunale al n. 33102 in data 11 agosto 2010, con la quale è stata
comunicata la mancata iscrizione ai campionati federali e la cessazione delle attività
calcistiche della società sportiva, con conseguente restituzione della disponibilità
dell’impianto sportivo all’Ente proprietario;
Dato atto che:
attualmente la nuova A.S.D. Manfredonia Football 1932 risulta essere la massima
espressione calcistica locale e nel corrente anno sportivo, con la partecipazione al
Campionato Regionale di Eccellenza, ha avviato un programma di rinascita, finalizzato
a riportare entro pochi anni il nome della Città di Manfredonia nel calcio che conta;
l’A.S.D. Manfredonia Football 1932, sin dalla sua costituzione e con l’ammissione e
consequenziale partecipazione al suddetto Campionato, sta utilizzando il campo di
calcio “Miramare” e l’intero complesso dello Stadio, compresi gli spogliatoi, i servizi, le
tribune e gli accessori, sia durante le partite ufficiali che in occasione della
preparazione e degli allenamenti settimanali con un vasto programma di
funzionamento quotidiano della struttura comunale, collaborando con l’Ente nell’attività
di gestione dello stesso impianto sportivo;
Considerato che occorre contemperare le necessità di utilizzo dell’impianto
sportivo “Miramare” (Stadio) provenienti sia dall’A.S.D. Manfredonia Football 1932, sia
da Società e Associazioni Sportive affiliate a Federazioni del CONI iscritte all’albo
comunale, sia infine dalle aggregazioni spontanee di cittadini organizzate in squadre;
Atteso che questo Ente, mentre da un lato deve garantire la pratica sportiva dei
cittadini e preservare, alla stregua dell’interesse pubblico, l’esistenza di una squadra di
calcio che, praticante lo sport più popolare e conosciuto, assuma il valore di veicolo
promozionale sul territorio italiano con evidenti ritorni in campo turistico ed economico per
la collettività locale, deve anche contenere i propri costi di gestione in particolare quelli
relativi alle manutenzioni ordinarie, guardiania, pulizia etc.;
Vista la nota assunta al prot. comunale n. 10938 in data 29/03/2011 a firma del
Presidente pro tempore della A.S.D. Manfredonia Football 1932, con la quale, nel
richiamare le precedenti note prot. n. 33195 del 12/8/2010 e successiva prot. 50643 del
23/11/2010, si richiede l’affidamento in uso e gestione dello Stadio Comunale Miramare,
con annesse strutture, alle condizioni tutte racchiuse nella convenzione già vigente, fra cui
il corrispettivo annuo, fissato in € 125.000,00;
Preso atto di quanto emerso dai numerosi incontri avuti con i dirigenti del sodalizio
sportivo;
Atteso che, alla luce di quanto disposto dal regolamento comunale per la gestione
e l’uso degli impianti sportivi comunali, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
62 dell’1.07.1999, nulla osta all’affidamento in gestione dell’impianto di calcio alla predetta
associazione sportiva, che è anche titolare della sicurezza dell’impianto ai sensi del D.M.
18/03/1996;
Ritenuta tale richiesta meritevole di accoglimento, sia per le ragioni sopra esposte,
sia perché il corrispettivo richiesto dall’A.S.D. Manfredonia Football 1932, pari a quello che
l’Amministrazione Comunale erogava alla precedente S.S. Manfredonia Calcio, agli stessi
patti e condizioni, risulta essere alquanto conveniente per l’Ente, che esonerato da ogni
attività e responsabilità, rimette i costi della gestione ordinaria dell’intera struttura a carico
dell’affidataria;
Ritenuto di poter procedere, per le motivazioni sopra esposte, all’affidamento della
gestione, previa stipula di apposita Convenzione, in favore dell’A.S.D. Manfredonia, unica
locale Società che attualmente possiede la capacità economica per garantire ed esperire
tale attività, utilizzando beni di proprietà comunale;
Considerato che il disposto dell’art. 19 della Legge Regionale pugliese n. 33/2006,
in attuazione dell’art. 90 della Legge n. 289/2002, è rivolto alle attività sportive
dilettantistiche, per cui l’A.S.D. Manfredonia Football 1932, essendosi resa disponibile a
gestire l’impianto de quo, rientra fra gli organismi ai quali può essere assegnata l’attività di
gestione dell’intera struttura;
Dato atto che l’A.S.D. Manfredonia Football 1932, ha la diretta responsabilità per
la sicurezza dell’impianto ai sensi dell’art. 19 del D.M. 18.03.1996 e dell’art. 12 del Decreto
Legge 07/02/07, disciplinante la sicurezza negli stadi;
Visto l’allegato schema di convenzione per la concessione della gestione del
complesso sportivo comunale denominato Stadio Miramare all’uopo predisposto
dall’Ufficio Sport;
Tutto ciò premesso ed illustrato e stante l’urgenza di provvedere in merito, è
proposta a codesto organo l’adozione dell’atto che segue e dell’allegato schema di
convenzione, determinatosi in virtù delle ragioni di ordine giuridico e di merito specificate
nella presente relazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista e fatta propria la relazione sopra riportata;
Ritenuto di dover condividerne la stessa;
Ritenuta la propria competenza nell’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 48
del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18.08.2000
n.267;
Con voti unanimi, dati nei modi di legge
DELIBERA
1) di esprimere atto di indirizzo per la concessione in uso dell’Impianto Sportivo
Comunale “Miramare” in favore dell’A.S.D. Manfredonia Football 1932;
2) di approvare l’allegato Schema di Convenzione per l’affidamento in uso ed in
gestione dello stadio Comunale “Miramare” all’A.S.D. MANFREDONIA FOOTBALL 1932,
con le modalità e condizioni tutte riportate nello stesso, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, ivi compreso il corrispettivo annuo concordato ed
accettato, nella misura di € 125.000,00;
3) di dare atto che l’.A.S.D. Manfredonia Football 1932 provvederà al versamento
del canone annuo stabilito nello Schema di Convenzione, secondo le modalità stabilite;
4) di dare altresì atto, che il Dirigente del Settore 6° o suo delegato provvederà a
partecipare alla redazione dello stato di consistenza dell’impianto sportivo e ad effettuare i
controlli e la vigilanza previsti in convenzione;
5) di far carico al Dirigente competente e ad ogni altro interessato l’adozione dei
provvedimenti di attuazione della presente, ivi compresa la determinazione con la quale si
provvede all’impegno della relativa spesa rinveniente sull’apposita voce di bilancio;
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da
separata, unanime votazione favorevole.
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN USO DELLO STADIO
COMUNALE “MIRAMARE” DI MANFREDONIA CON ANNESSE STRUTTURE
L’anno duemilaundici, il giorno ___________ del mese di _____________, nella Residenza
Municipale, avanti a me Dott. ______________________, Segretario Generale del Comune di
Manfredonia, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica
amministrativa, a norma dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D.lgs. 18.08.2000, n.267 e del Decreto
Sindacale n. 2 del 12.01.2005, sono comparsi i signori:
1)
___________________ nato il ____________ a ____________________, Dirigente del __
Settore che agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di
Manfredonia (C.F. 83000290714), giusta art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267, in esecuzione dell'art.20 del Regolamento dei Contratti approvato con deliberazione
del C.S. n. 647 del 09.11.1992, integrata e modificata con deliberazione di C.C. n. 108 del
16.12.2003;
2)
____________________ nato il ______________ a __________________, la quale
dichiara di agire in qualità di Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
Manfredonia Football 1932 - con sede in Manfredonia (FG) al Viale Miramare c/o Stadio
Miramare, Codice Fiscale 92043550711 e Partita I.V.A. 3745290712, di seguito indicata
come concessionaria.
Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale sono
personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano
all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
Si premette che il Comune di Manfredonia ha provveduto a richiedere le informazioni di cui al
comma 2 dell’art. 10 del D.P.R. 3.6.98 n. 252, all’Ufficio Territoriale del Governo di Foggia e che,
stante l’urgenza, si procede, in assenza delle stesse, ai sensi del comma 2 dell’art. 11 del citato
decreto.
La carenza o la non rispondenza ai precetti normativi dei requisiti di cui sopra comporterà
l’automatica risoluzione della presente convenzione tra il Comune di Manfredonia e l’Associazione
Sportiva Dilettantistica Manfredonia Football 1932.
Ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO, DESTINAZIONE e CALENDARIO D’USO
1. Il Comune di Manfredonia, tenuto conto ed in attuazione di quanto disposto dal
Regolamento comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali approvato
con delibera di C.C. n. 62 del 01.07.99, affida alla Associazione Sportiva Dilettantistica
Manfredonia Football 1932 la gestione e l’uso, per lo svolgimento della sua attività, lo
Stadio comunale “Miramare” sito nel Comune di Manfredonia al Viale Miramare.
2. E’ fatto espresso divieto alla concessionaria di adibirlo ad ogni altra destinazione
rispetto a quanto stabilito nella presente convenzione e qualunque sub affidamento se
non espressamente autorizzato dal Comune di Manfredonia.
3. E’ consentito alla concessionaria, in esclusiva, l’utilizzo dell’impianto sportivo anche per
lo svolgimento di manifestazioni culturali e di spettacolo aventi natura commerciale, previa
presentazione ed approvazione, da parte dell’Amministrazione Comunale, di apposito
progetto tecnico contenente ogni sistema di garanzia a tutela del tappeto in erba
artificiale. Al Comune spetterà il 10% degli introiti, come risultanti dal borderaux della
SIAE.
4. Il Concedente s’impegna e si obbliga a riservare prioritariamente I’utilizzo dello Stadio,
per tutta la durata della convenzione, alla Associazione Sportiva Dilettantistica
Manfredonia Football 1932 per lo svolgimento delle partite di campionato di calcio, per le
partite di Coppa Italia nonché per gli allenamenti infrasettimanali della prima squadra,
secondo i calendari federali e le necessità della società medesima.
5. Per quanto concerne le attività del settore giovanile la concessionaria si impegna a
rispettare il calendario d’uso dell’impianto sportivo predisposto annualmente a cura del
Comune al fine di contemperare le esigenze di utilizzo di altre associazioni e società
sportive.
6. Le tariffe d’uso sono attualmente determinate dalla Deliberazione di Giunta Comunale
n. 230 del 24/04/2002 e riscosse dal Comune, il quale si riserva, a suo giudizio non
sindacabile di adottare successive determinazioni in aumento. Le tariffe, suscettibili anche
di successive determinazioni da parte del competente organo comunale, dovranno essere
esposte al pubblico.
7. La concessionaria si impegna a permettere l’accesso agli impianti alle Società ed
associazioni inserite nel calendario d’uso ed a consentire l’ingresso ai locali destinati alle
trasmissioni radio-televisive a quanti autorizzati dal Comune.
ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE E DISDETTA ANTICIPATA
1. La concessione avrà validità per un periodo di anni tre a decorrere dalla data di stipula
della presente convenzione, con possibilità di rinnovo alla scadenza per ulteriori tre anni,
sempre che siano state rispettate tutte le condizioni della convenzione oggetto di rinnovo.
2. Eventuali disdette anticipate da parte della concessionaria dovranno essere
comunicate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sei mesi prima
della scadenza anticipata proposta.
3. Eventuali disdette anticipate da parte del concedente dovranno essere comunicate a
mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sei mesi prima della scadenza
anticipata.
ART. 3 - RISERVA D’USO DA PARTE DEL COMUNE
1. Oltre alla concessione in uso ad associazioni e società sportive secondo il calendario a
predisporsi annualmente, e tenendo conto anche delle richieste per il periodo estivo
riferite a manifestazioni e tornei amatoriali e promozionali patrocinati e/o autorizzati
dall’Ente, il Comune si riserva n. 30 giornate all’anno per l’utilizzo dello Stadio Comunale
“Miramare”
per
manifestazioni
non
commerciali
organizzate
direttamente
o
in
collaborazione con altri Enti od Associazioni, in funzione della disponibilità e praticabilità
dell’impianto sportivo, tenuto conto degli impegni assunti dalla Associazione Sportiva
Dilettantistica Manfredonia Football 1932 con la propria federazione.
2. Per l’utilizzo di cui al comma che precede sarà a carico del Comune la spesa di pulizia
dell’impianto.
ART. 4 - BENI OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. La concessione comprende il campo dì calcio vero e proprio, i manufatti annessi, le
costruzioni, i locali, (come meglio evidenziati nell’allegata planimetria, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto), gli impianti e le attrezzature descritti nello stato
di consistenza, che sarà redatto con apposito verbale, al momento dell’effettiva consegna
in contraddittorio tra le parti contraenti, unitamente a fotografie atte a meglio evidenziare
lo stato dei luoghi, e che servirà di base per la riconsegna alla scadenza, al fine di
valutare eventuali responsabilità in caso di deterioramento.
La concessionaria prende atto che i bagni prospicienti via E. Fieramosca possono essere
utilizzati come bagni pubblici anche al di fuori delle manifestazioni all’interno dell’impianto
sportivo obbligandosi a mantenerlo in perfetto stato d’uso unitamente agli impianti e ai
servizi.
2. La concessionaria dichiara di aver preso visione dell’intero impianto oggetto della
presente convenzione e di averlo trovato idoneo all’uso per le proprie attività.
ART. 5 - CANONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE
1. Il canone annuale della concessione in uso viene attualmente fissato dalla deliberazione
di Giunta comunale n. 230 in data 24.04.02 o dai successivi atti che potranno essere
approvati dagli organi competenti.
2) Al momento della stipula il canone ammonta ad € 4.130,00 all’anno, corrispondente alla
tariffa attribuita alla partecipazione al Campionato di Eccellenza.
ART. 6 – CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE
1. Per la gestione dello Stadio comunale il Comune corrisponderà alla concessionaria, in
misura fissa e per tutta la durata, la somma annua di € 125.000,00 da versare
annualmente in unica rata entro il 30 giugno, previa presentazione di apposita fattura, a
titolo di contributo sullle spese di conduzione dello stadio comunale ai sensi dell’art. 5
dell’allegato (1) - “Indicazioni per l’affidamento a privati della gestione degli impianti
sportivi comunali” del vigente regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi
comunali.
2. Al fine di agevolare i sopra indicati impegni economici le parti convengono che in fase
di liquidazione annuale del corrispettivo dovuto al concessionario da parte del Comune per
la gestione, sarà trattenuta una quota a pagamento del canone della concessione.
ART. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA
Sono a carico della concessionaria i seguenti oneri:
A. Manutenzione campo di gioco e delle aree di pertinenza:
a) - irrigazione del terreno di gioco così da mantenerlo in piena efficienza;
b) - spazzolatura del terreno di gioco una volta alla settimana, prima della partita od
ogni qualvolta si renda necessario;
c) - ripresa periodica dei livelli del terreno di gioco con materiali appropriati specie
delle zone più usurate;
d) - risistemazione del terreno di gioco;
e) - mantenimento in perfetta efficienza delle porte (con verniciatura, se necessario) e
delle reti di porta e bandiere d’angolo, recinzioni e panchine;
B. Servizio pulizia struttura servizi:
Ai fini del decoro degli ambienti la concessionaria garantisce tutte le operazioni di pulizia
relative all’impianto ivi compresi in primo luogo gli spogliatoi, docce e servizi igienici
nonché tutti i locali accessori, delle tribune e delle aree esterne di pertinenza. Particolare
cura presterà per la disinfezione giornaliera dei locali di servizio tramite appositi
igienizzanti. Le operazioni di pulizia verranno effettuate nei seguenti modi e tempi:
a) operazioni a frequenza giornaliera:
− svuotamento cestini e sostituzione sacchetti plastica;
− spolveratura ad umido di arredi e mobili;
− pulizia ed eliminazione impronte e macchie su porte, interruttori elettrici,
maniglie, ecc.;
− lavaggio e disinfezione dei servizi igienici e spogliatoi;
− lavaggio e disinfezione dei pavimenti;
− raccolta differenziata dei rifiuti e trasporto negli appositi contenitori;
− aspirazione polvere e sporco da zerbini e tappeti ingressi;
b) operazioni a frequenza settimanale:
− lavaggio vetri dì tutte le parti vetrate dello Stadio;
− pulizia pareti/soffitti di tutti i locali con asporto di ragnatele o altre formazioni di
sporco;
c) operazioni a cadenza mensile:
− pulizia dei termoventilatori con aspiratore.
Nel periodo caldo le pulizie ordinarie giornaliere dovranno essere estese anche alla parte
esterna dell’impianto, prevedendo:
a) vuotatura serale dei cestini portarifiuti con ricambio sacco plastico (a carico
dell’Impresa);
b) pulizia parcheggio con raccolta rifiuti di grossa pezzatura;
C. Manutenzione ordinaria e conduzione impianti tecnologici.
La Concessionaria è obbligata ad eseguire, con oneri e spese a proprio carico, la
manutenzione ordinaria e periodica per mantenere in efficienza tutti gli impianti tecnologici,
unità e loro componenti. La manutenzione ordinaria e periodica comprende la sostituzione
di parti e/o componenti attivi sottoposti a normale uso e usura. La parte concessionaria
dovrà predisporre le manutenzioni ordinarie e programmarle in modo tale da conservare e
gestire il complesso sportivo in buono stato, accollandosi le relative spese.
Le operazioni minime che devono essere garantite sono le seguenti:
a) imbiancatura e tinteggio di porzioni di strutture murarie;
b) manutenzione annuale, con pulizia, delle grondaie e dei pluviali;
c) mantenimento in perfetta efficienza degli impianti: elettrico, idraulico e di produzione
calore mediante controllo pulizia e messa a punto delle apparecchiature, almeno una volta
all’anno, con particolare riferimento agli impianti elettrici e di produzione calore (bruciatore,
boiler ecc.).
Nelle operazioni sono comprese la sostituzione di lampade ed interruttori degli spogliatoi,
servizi e Magazzini. E’ considerata manutenzione straordinaria - quindi a carico dell’ente
proprietario - la sostituzione delle lampade dei fari del campo da gioco.
d) manutenzione periodica di porte, infissi e finestre ivi compresa la sostituzione di
serrature deteriorate, vetri rotti e riverniciatura periodica di parti in legno o metallo;
e) manutenzione delle rubinetterie e degli scarichi, delle docce e dei servizi igienici con
eventuale sostituzione di singole parti rotte o deteriorate;
f) mantenimento in efficienza di recinzioni, transennamenti, cancelli, ivi compresa la
verniciatura periodica degli stessi;
g) mantenimento in perfetta efficienza degli arredi, degli spogliatoi e delle docce, nonché
di ogni altra attrezzatura presente nell’impianto;
C. Custodia e vigilanza dell’impianto sportivo.
Devono essere garantite le seguenti operazioni:
− redazione ed attuazione del piano di sicurezza per la gestione dell’impianto ai sensi
del Dlgs. 626/94 e DM 18.03.96, e loro successive modifiche ed integrazioni;
− servizio di montaggio e smontaggio pannelli di chiusura strada su viale Miramare
prima e dopo le partite di campionato;
− controllo dell’accesso all’impianto da parte degli utenti e del pubblico durante
l’apertura;
− controllo dell’uscita dall’impianto da parte degli utenti e del pubblico alla chiusura;
− sorveglianza da parte del personale durante le ore di apertura dell’impianto;
− accensione e disattivazione dell’impianto di illuminazione dei campi e della struttura
servizi;
− controllo dell’impianto di riscaldamento al fine di garantire i requisiti qualitativi degli
ambienti.
Resta fermo l’obbligo della concessionaria di concedere l’ingresso gratuito a portatori
d’handicap ed ai loro accompagnatori, in appositi siti all’uopo predisposti dal
Concessionario.
In occasione delle partite casalinghe l’Associazione Sportiva Dilettantistica Manfredonia
Football 1932 s’impegna ad assicurare la disponibilità di n. 50 posti riservati nel settore
Poltronissima, di cui 15 nelle file superiori, a beneficio del Comune di Manfredonia, da
concordarsi all’inizio di ciascun campionato di calcio.
La concessionaria è altresì tenuta a realizzare a sua cura e spese, senza obbligo di
rimborso o possibilità di compensazione i seguenti investimenti:
− entro 30 gg. dalla sottoscrizione della presente convenzione l’impianto di sorveglianza a
circuito chiuso completo di telecamere e videoregistratore, così come attualmente richiesto
dalle norme di sicurezza per le attività negli stadi di calcio;
− realizzazione di pensiline per protezione ingressi esistenti;
− realizzazione di corrimano agli ingressi e alle uscite e lungo le vie di accesso alle
tribune spettatori;
− acquisto di un mezzo meccanico adeguato per la manutenzione del tappeto erboso.
ART. 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE
1. Sono a carico del Comune di Manfredonia i seguenti oneri di manutenzione
straordinaria, purché la concessionaria abbia provveduto alla corretta e puntuale
manutenzione ordinaria:
a) Tutti gli interventi di straordinaria manutenzione relativamente alle strutture murarie,
gli impianti idrico-sanitario, elettrico e termico;
b) Tutti gli interventi atti ad assicurare l’agibilità, la sicurezza e la stabilità delle
strutture portanti dell’impianto.
2. In caso di guasti improvvisi e di interventi imprevisti ed improcrastinabili, comunque di
natura straordinaria non compresi nella manutenzione ordinaria periodica che comportino
l’interruzione dell’attività e il fermo dell’impianto, la Concessionaria potrà, previa
tempestiva segnalazione agli Uffici competenti e accertata l’impossibilità di intervento da
parte
dell’Amministrazione
Comunale,
intervenire
direttamente,
utilizzando
ditte
specializzate nel settore di intervento, salvo i casi di privativa industriale, e comunicando
all’Amministrazione comunale l’ammontare dei costi dell’intervento, richiedendo poi il
rimborso delle spese sostenute, accompagnando la richiesta con una relazione dettagliata
dei lavori eseguiti.
3. L’Amministrazione Comunale valutato con rapporto motivato che le cause degli
interventi non siano da imputare alla Concessionaria per carente manutenzione ordinaria e
periodica, disporrà il rimborso della spesa.
3. In considerazione del fatto che l’impianto sportivo comunale non resterà in uso
esclusivo della concessionaria, è più funzionale per l’Amministrazione conservare la
diretta intestazione delle forniture Enel, Aqp e Gas, che si assumerà per intero gli oneri di
energia elettrica, gas e riscaldamento. Sono a carico dell’A.S.D. Manfredonia Football le
spese relative alle utenze telefoniche e all’utilizzo di strumenti di comunicazione
telematica.
ART. 9 – CONTROLLI
Il Comune di Manfredonia verificherà tramite visite periodiche da parte del Dirigente del
Settore competente l’attuazione pedissequa degli obblighi contrattuali rivenienti da
convenzione e potrà in qualsiasi momento verificare lo stato di agibilità e manutenzione
degli impianti, accedendo all’interno ogni volta che lo riterrà opportuno e necessario, a
mezzo di personale all’uopo incaricato dal Comune stesso.
ART.10 - RESPONSABILITA’
1. La Concessionaria esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed
alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto
forma oggetto del presente atto.
2. A tale scopo la Concessionaria stipulerà idonea polizza assicurativa, per tutta la durata
della presente convenzione, contro il danneggiamento dell’impianto, anche a seguito di atti
vandalici, nonché la responsabilità civile verso terzi, con Compagnie o Società primarie di
gradimento del Comune, dove l’oggetto dell’Assicurazione preveda tutte le attività in esso
praticate con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Manfredonia, il tutto con
massimali distinti per danni alle strutture, per danni alle persone e per danni alle cose. La
copertura del rischio dovrà essere estesa a tutti coloro che si trovano all’interno della
struttura e che operano a qualsiasi titolo e per conto del Concessionario.
3. Copia di detto contratto assicurativo dovrà essere depositata, presso l’Ufficio Sport del
Comune di Manfredonia, almeno 7 giorni prima della stipula della convenzione.
4. La Compagnia scelta dal concessionario, di primaria importanza, si dovrà impegnare a
comunicare al Comune di Manfredonia il mancato pagamento del premio, per tale obbligo,
nell’accettare la polizza, il Dirigente dovrà comunicare l’obbligo alla Compagnia
assicuratrice interessata.
5. Le responsabilità di cui sopra sono tutte a carico e attribuite all’Associazione Sportiva
Dilettantistica Manfredonia Football 1932 per le attività dagli stessi svolte.
ART. 11 – CAUZIONE
1. La cauzione da prestarsi dalla concessionaria a garanzia di tutti gli obblighi assunti con
il presente atto è determinata nella somma annua di € 12.500,00 (pari al 10% del
corrispettivo) e potrà essere costituita mediante polizza assicurativa o fideiussione
bancaria, contenente la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta. Tale cauzione
viene svincolata allo scadere della convenzione previa verifica della regolare esecuzione
delle prestazioni.
ART. 12 – PRESENZA DI PERSONALE ADDETTO ALLA VERIFICA E ALLA
ESECUTIVITA’ DELLE AUTORIZZAZIONI
1. L’A.S.D. Manfredonia Football 1932 si impegna a nominare e indicare all’Ufficio Sport
del Comune il nominativo o i nominativi del personale o collaboratori del sodalizio sportivo
con il compito di verifica delle autorizzazioni rilasciate dal Comune in favore di
associazioni, scuole ed altre entità regolarmente autorizzate all’uso dell’impianto sportivo
Miramare o di parti di esso.
2. personale o i collaboratori dell’A.S.D. Manfredonia Football 1932 dovranno garantire
l’apertura dell’impianto sportivo e l’uso dello stesso da parte dei soggetti autorizzati,
rispettando le giornate e le ore delle concessioni. Inoltre agli stessi dovrà essere
demandata l’attività di controllo della regolarità d’uso delle autorizzazioni secondo la
destinazione stabilita negli atti di concessione, siano essi a pagamento o a titolo gratuito.
ART. 13 - GESTIONE PUBBLICITA’
1. Il Comune di Manfredonia cede alla concessionaria tutti i diritti relativi alla gestione
della pubblicità acustica e visiva interna all’impianto per tutta la durata della convenzione,
per la quale la stessa concessionaria è tenuta al pagamento delle imposte dovute per la
pubblicità, così come previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento Comunale.
2. Sono riservati al Comune di Manfredonia, per la pubblicità istituzionale, n. 2 cartelloni
espositivi delle dimensioni di mt. 0,80x 3 circa più uno luminoso.
ART. 14 - FACOLTA’ DELLA CONCESSIONARIA
1. E’ data facoltà alla concessionaria di realizzare un servizio di bar ristoro con possibilità
di sub-affidamento a terzi, previo formale assenso del Comune, e previa l’acquisizione
delle necessarie licenze, concessioni e/o autorizzazioni.
ART. 15 - PENALITA’
1. Qualora il Comune di Manfredonia, nella persona del Dirigente del 5° settore, che potrà
coinvolgere altri uffici competenti, ravvisi inadempienze o irregolarità nell’uso e nella
gestione dei beni oggetto della presente convenzione descritti all’art. 4 applicherà, previa
contestazione scritta, una penale pari ad € 2.000,00 oltre all’addebito delle spese
sostenute dal Comune per il ripristino della struttura che saranno decurtate a titolo
compensativo dal contributo per la gestione del periodo di riferimento.
2. Dell’applicazione di eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate il Comune,
nella persona del Dirigente competente, renderà tempestivamente informata la
concessionaria con contestazione tramite lettera raccomandata A.R.
3. E’ fatta salva la facoltà per la concessionaria di presentare controdeduzioni e/o
giustificazioni scritte entro 10 gg. dal ricevimento della contestazione. In mancanza la
contestazione
si
intende
tacitamente
accettata.
Qualora
le
motivazioni
della
concessionaria non siano ritenute sufficienti e/o congrue si procederà all’applicazione della
penale e dell’addebito di cui al 1° comma.
ART. 16 - CONTROVERSIE
1. Le parti cercheranno di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa
nascere dall’applicazione o interpretazione del presente contratto; qualora ciò non accada
il Foro competente è quello di Foggia.
ART. 17 - SPESE DELLA CONVENZIONE
1. Tutte le spese, nessuna esclusa od eccettuata, relative alla stipula ed alla eventuale
registrazione della convenzione in oggetto sono a carico della concessionaria.
ART. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di
legge in materia, se ed in quanto applicabili e compatibili.
Richiesto, io Segretario Generale del Comune di Manfredonia, ufficiale rogante, ho
ricevuto quest’atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia in numero di
sedici pagine rese legali, da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia
richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo
sottoscrivono assieme a me come segue:
IL CONCEDENTE
IL CONCESSIONARIO
Dichiarazione che la firma del Presidente è stata apposta in mia presenza.
Il presente atto è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE
F.to: Riccardi
F.to: Fiorentino
________________________
____________________________
ATTESTAZIONE
La presente deliberazione:
1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
17 MAG.2011
………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
17731
2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del
17 MAG.2011
______________.
17 MAG.2011
3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:
Dirigente 8° Settore.
________________________________________________________________
Dirigente 3° Settore.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 –
comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di
cui all’art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.
17 MAG.2011
Dalla Residenza comunale,lì____________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Fiorentino
________________________
________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale.
Data 17 MAG.2011
Il Segretario Generale
Scarica

Testo delibera - Comune di Manfredonia