XIV
DossIer effIcIenza
nessun onere sarebbe addebitabile agli attori, dovendo e potendo, in tal caso, il condominio installare il sistema dei contabilizzatori senza arrecare pregiudizio agli attori).
D. Sono assorbiti l’ottavo, il nono e il decimo motivo del ricorso.
Infine va disattesa la istanza, formulata dai resistenti ai sensi dell’art. 88 cpv cod. proc. cív., di cancellazione delle espressioni ritenute offensive con riferimento a quanto riportato alla pag. 18, righi 5-8 del ricorso laddove si afferma “vi sono di
contro condomini omissis che si sono sempre opposti all’installazione dei contabilizzatori e che conseguenza dichiarano
un consumo pari a zero, pur utilizzando tranquillamente l’impianto, centralizzato in barba agli altri condòmini”.
Al riguardo deve escludersi che le espressioni usate siano state determinate da un intento offensivo in quanto piuttosto
rientravano nella dialettica processuale, afferendo la vicenda controversa. Ed invero, la cancellazione delle espressioni
offensive o contenute negli scritti difensivi, prevista dall’art. 89 cod. e che può essere disposta anche nel giudizio di legittimità, tra i poteri officiosi del giudice, va esclusa allorquando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale
e scomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte (o dell’ufficio), conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze
difensive (Cass. 26195/11; 10288/09).
La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione
della Corte d’Appello di Roma.
P.Q.M.
Accoglie il quinto e il settimo motivo del ricorso, dichiara inammissibili il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il sesto,
assorbiti l’ottavo, il nono e il decimo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese
della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
SOMMARI O
pag.
Termoregolazione ed efficienza: il decreto di attuazione della Direttiva europea
(Estratto del D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102) ..........................................................................................................................
IV
Contabilizzazione: normativa di riferimento e accorgimenti tecnici
(Ing. Sibilio) .........................................................................................................................................................................
VI
Contabilizzazione e legislazione concorrente tra Stato e Regioni: il caso del Piemonte
(Emanuela Peracchio) .......................................................................................................................................................
VIII
La coesistenza di contabilizzazione del calore e impianto autonomo di riscaldamento
(Corte di Cassazione) ........................................................................................................................................................
X
☙☙☙☙☙☙☙☙
Editore: Il Condominio editrice s.a.s. – Via E. Thesauro, 2 – 10125 Torino
Tel. 011/6523611 – Fax 011/6523690 – E-mail: [email protected]
Direttore responsabile: Gianluca Palladino
L’elaborazione del testo, se pur effettuata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche
responsabilità da parte dei curatori/redattori per eventuali errori o inesattezze.
© Copyright Il Condominio editrice s.a.s., Torino - 2015
La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film,
le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.
Stampa: I.T.S. - Cavaglià (BI)
XIII
TERMOREGOLAZIONE ED EFFICIENZA: IL DECRETO
DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA
Estratto del D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
Pubblicato su: GU, Serie Generale n.165, del 18-7-2014 - Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/2014
ARTICOLO 9
Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
(Omissis)
5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione
delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:
a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre
2016 l’installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza
dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una
rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione, entro il 31 dicembre 2016, da parte delle imprese di fornitura del servizio, di contatori individuali per misurare l’effettivo
consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente
possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi
può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
c) nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura
del riscaldamento si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli
edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli
edifici, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.
In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale può affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore
diverso dall’impresa di fornitura, secondo modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma
restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato;
d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o
raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico,
se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di
energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI
10200 e successivi aggiornamenti. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.
DossIer effIcIenza
da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità ( S.U.20603/07).
In tal caso, l’illustrazione del motivo deve contenere la indicazione del fatto controverso con la precisazione del vizio
del procedimento logico-giuridico che, incidendo nella erronea ricostruzione del fatto, sia stato determinante della decisione impugnata. Pertanto, non è sufficiente che il fatto controverso sia indicato nel motivo o possa desumersi dalla sua
esposizione. La norma aveva evidentemente la finalità di consentire la verifica che la denuncia sia ricondotta nell’ambito
delle attribuzioni conferite dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. al giudice di 1egittimità, che deve accertare la correttezza dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice esclusivamente attraverso l’analisi del procedimento impugnato, non essendo
compito del giudice di legittimità quello di controllare l’esattezza o la corrispondenza della decisione attraverso l’esame
e la valutazione delle risultanze processuali che non sono consentiti alla Corte, ad eccezione dei casi in cui essa è anche
giudice del fatto.
Si era, così, inteso precludere l’esame di ricorsi che, stravolgendo il ruolo e la funzione della Corte di Cassazione, sollecitano al giudice di legittimità un inammissibile riesame del merito della causa. Nella specie, i quesiti formulati con i motivi primo, secondo e quarto sono inidonei per l’assoluta genericità, posto che, denunciando violazioni ex art. 360 n. 3 o 4
cod. proc. civ., non contengono alcun riferimento ai termini della controversia e al contenuto di concreto delle statuizioni della sentenza impugnata; il terzo e il sesto motivo, che deducono il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non contengono il momento di sintesi con la indicazione del fatto controverso e del vizio di motivazione.
C. Vanno esaminati congiuntamente il quinto e il settimo motivo del ricorso, stante la stretta connessione.
1 - Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità dei predetti motivi, formulata dai resistenti ai sensi dell’art.
36 bis. Ed invero, sono chiaramente indicate le questioni risolutive della presente controversia che la Corte è chiamata a
decidere, ovvero:
a) la validità o meno della delibera con la quale l’assemblea condominiale aveva adottato il sistema di contabilizzazione dei
consumi del riscaldamento centralizzato ai sensi della legge n 10 del 1991 ovvero se sia legittima l’opposizione dei condòmini i quali, dotatisi in precedenza di impianto autonomo collegato a quello centralizzato, abbiano lamentato gli inconvenienti tecnici di tale sistema che comportava la sovrapposizione di consumi;
b) se sia a carico del condominio o degli attori l’eventuale maggior costo di quelle opere di adeguamento del sistema approvato dal condominio che si rendessero necessarie per la preesistenza dell’impianto autonomo realizzato dagli attori.
2. I motivi sono fondati.
Occorre premettere che, per effetto della declaratoria di inammissibilità dei motivi primo, secondo, terzo, quarto e
sesto, sono circostanze di fatto ormai accertate e non più controvertibili la preesistenza - rispetto alla delibera impugnata
- della realizzazione da parte degli attori dell’impianto autonomo collegato a quello condominiale e la legittimità di tale
opera; può altresì ritenersi accertato il rischio di sovrapposizione di consumi denunciato dagli attori, derivante dal sistema di contabilizzatori approvato dal condominio.
Orbene, va considerato che:
a) nella gestione del riscaldamento l’assemblea ha, con la delibera del 1998, approvato nell’interesse comune con le prescritte maggioranze il sistema di termoregolazione dei consumi secondo le vigenti (disposizioni di cui alla legge n. 10 del
1991, che è conforme altresì a quanto previsto dal successivo d.p.r. n. 59 del 2009;
b) non può di conseguenza, essere il condominio a dovere sopportare i maggiori costi che eventualmente si rendessero
necessari a causa dell’avvenuta realizzazione da parte degli attori dell’impianto di riscaldamento autonomo, collegato a (e
integrativo di) quello comune, del quale i medesimi beneficiano e che hanno realizzato evidentemente per soddisfare esigenze personali.
Ciò posto, la sentenza, pur avendo fatto riferimento all’esistenza di dispositivi tecnicamente più adeguati o di semplici
accorgimenti e interventi atti a impedire la sovrapposizione dei consumi, ai quali aveva fatto riferimento il consulente tecnico d’ufficio, non ha accertato (e il giudice di rinvio dovrà provvedervi):
1) se la possibilità di soluzioni tecniche alternative a quelle adottate comporti un maggior costo rispetto a quello che il
condominio avrebbe sopportato in assenza dell’impianto autonomo realizzato dai condòmini, dovendo - in caso di esito
affermativo di tale indagine - il relativo onere essere posto a carico di quei condòmini (nella specie, gli attori) che con il
loro operato abbiano determinato un aggravio di spesa per gli altri che evidentemente non ricevono alcuna utilità da
detto impianto, che evidentemente è destinato a soddisfare le esigenze soggettive degli attori;
2) ovvero se si sarebbero potuti evitare gli inconvenienti lamentati dagli attuali resistenti previa adozione di soluzioni tecniche egualmente idonee a realizzare le finalità perseguite dal condominio senza alcun aggravio di spesa (evidentemente
XII
DossIer effIcIenza
stato realizzato dagli attori prima della installazione dei contabilizzatori, aveva escluso che i predetti fossero tenuti al
pagamento delle relative spese e a quelle di gestione; evidenzia che l’impianto autonomo non era stato mai autorizzato
ed era dunque illegittimo, mentre avrebbe dovuto applicare l’art. 1123 secondo comma cod. civ., secondo cui la ripartizione delle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle cose comuni destinate a servire i condòmini
in misura diversa deve avvenire in proporzione all’uso che ciascuno può farne. Ribadisce la legittimità della scelta effettuata dal condominio con il conseguente onere di partecipare alle spese indipendentemente dall’uso che ne vogliano fare.
L’impianto autonomo non aveva ragione di essere installato e non ha ragione di essere mantenuto. Formula il seguente
quesito di diritto: “Se incorra nella violazione dell’art. 1123, 2 °comma, c.c. la decisione del Giudice di appello che riconosca il diritto del singolo condomino, che si sia dotato di nascosto e comunque senza autorizzazione del condominio di
un impianto di riscaldamento autonomo collegato all’impianto di riscaldamento centralizzato, di sottrarsi alle spese di
gestione dell’impianto centralizzato strutturato con il sistema del contabilízzatori, sull’assunto di un eventuale sovrapposizione e quindi di una contabilizzazione delle calorie prodotte dall’impianto di riscaldamento autonomo, atteso che la
norma di cui all’art. 1123, 2 o comma c.c., fa riferimento all’uso potenziale e prescinde dall’uso effettivo”.
B. Preliminarmente va dichiarata, ai sensi dell’art. 366 bis c d. proc. civ., l’inammissibilità dei motivi primo, secondo, terzo,
quarto e sesto. Ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006, ratione temporis applicabile, i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità (art. 375 n.5 cod. proc.
civ.), dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art.360 p imo coma n.1), 2), 3), 4) cod. proc.
civ.,e qualora il vizio sia denunciato anche ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’illustrazione ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. Al riguardo va ricordato che, nel caso di violazioni denunciate ai sensi dell’art. 360 n.1), 2), 3), 4) cod.
proc. civ., secondo il citato art. 366 bis, il motivo deve concludersi con la separata e specifica formulazione di un esplicito
quesito di diritto, che si risolva in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta negativa od affermativa che ad esso si dia, discenda in modo univoco
l’accoglimento od il rigetto del gravame (SU 23732/07): non può, infatti, ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto
possa implicitamente desumersi dall’esposizione del motivo di ricorso né che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie, perché una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., secondo cui è, invece, necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la
questione di diritto che la Corte è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui
al decreto legislativo n. 40 del 2006, oltre all’effetto deflattivo del carico pendente, aveva inteso valorizzare, secondo
quanto formulato in maniera esplicita nella Legge Delega 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2, ed altrettanto esplicitamente ripreso nel titolo stesso del decreto delegato soprarichiamato. In tal modo il legislatore si era proposto l’obiettivo
di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale
cui essi debbono corrispondere, giacché la formulazione del quesito di diritto risponde all’esigenza di verificare la corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a
motivi limitati.
In effetti, la ratio ispiratrice dell’’rt. 366 bis cod. pro.. civ. era quella di assicurare pienamente la funzione, del tutto peculiare, del ricorso per cassazione, che non è solo quella di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una corretta decisione
di quella controversia ma anche di enucleare il corretto principio di diritto applicabile in casi simili. Pertanto, il quesito di
diritto di cui all’art. 366 bis cod proc. Civ. deve comprendere l’indicazione sia della "regula iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. Ne consegue che il quesito deve costituire la chiave lettura delle ragioni esposte e porre la medesima
Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile - come
si è detto - di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato
la sentenza impugnata (S.U.3519/2008).
Analogamente a quanto è previsto per la formulazione del quesito di diritto nei casi previsti dall’art.360 primo comma
n. 1), 2), 3) cod. proc. civ., nell’ipotesi in cui il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., la relativa censura
deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), separatamente indicato in una parte del ricorso
a ciò specificamente deputata e distinta dall’esposizione del motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera
XI
DossIer effIcIenza
2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il condominio di Roma via (omissis) sulla base di dieci motivi illustrati da memoria. Resistono con controricorso gli intimati.
CONTABILIZZAZIONE: NORMATIVA DI RIFERIMENTO
E ACCORGIMENTI TECNICI
A cura di: Studio Ing. Sibilio
Pratiche edilizie, Direzione dei lavori, Risparmio energetico, Certificazioni energetiche, Consulenze
Via Repubblica 58 - Parma - Tel. 0521.1680375 - Fax. 0521.1680375 - Cell. 333.6012028
E-mail: [email protected] - Sito web: www.energizzando.it
T
ermoregolazione e contabilizzazione del calore. Temi di estrema attualità, dei quali si è parlato anche lo scorso 27
marzo, presso la sede della Confediliza di Parma, nell’ambito di un convegno rivolto agli amministratori associati, organizzato al fine di fornire una panoramica sulla nuova normativa ad essa collegata e sugli aspetti tecnici principali legati alla realizzazione dell’impianto.
Innanzitutto, è bene fare un po’ di chiarezza sulla 102/2014, norma che recepisce la direttiva europea 27/2012, che obbliga
tutti gli edifici aventi impianto centralizzato di riscaldamento e produzione di ACS, a dotarsi degli impianti di contabilizzazione del calore entro il 31-12-2016. Questo vale per tutte le tipologie di condomini: anche le palazzine che hanno solo due
appartamenti. L’introduzione di questa normativa ha portato alla revisione delle tabelle millesimali dedicate al riscaldamento.
Prima si pagava in base al numero di termosifoni presenti nella casa o alla metratura; adesso invece no. L’utente pagherà in
base a ciò che consuma, pertanto sarà più favorito l’appartamento meno energivoro rispetto al più energivoro e a sua volta
il proprietario dell’alloggio più energivoro sarà incentivato direttamente a riqualificare il proprio immobile intervenendo
sulle cause del consumo di energia.
La ripartizione delle spese sarà completamente diversa e l’amministratore o chi ne fa le veci dovrà dotarsi di nuovi sistemi
che si baseranno sulla lettura diretta o indiretta dei consumi di ciascun utente.
IL CALCOLO DEI CONSUMI
Il calcolo delle nuove quote si basa su due diversi sistemi di calcolo che dipendono dalla natura del consumo, che può essere volontario o involontario. Il consumo volontario è quello legato alla volontà della persona e quindi è regolabile dalla persona stessa, ed è quello che i ripartitori o i contabilizzatori registrano; il secondo è indipendente dalla volontà dell’utente e
dipende da come è stato realizzato l’impianto di distribuzione. Si tratta, in sostanza, della quota di calore che viene persa dalle
reti di distribuzione.
Il tipo di lettura dipende da come è stato realizzato l’impianto di distribuzione del condominio. Se ho le colonne verticali
eseguirò una contabilizzazione diretta, ossia installerò un conta-calorie, che non è altro che un contatore di portata, e un
crono-termostato che comanda l’apertura o la chiusura del sistema, e non farò altro che leggere direttamente sul contatore
la quantità di energia termica che il singolo appartamento ha consumato.
Discorso un po’ più complicato per gli impianti a colonne montanti. In questo caso non posso vedere direttamente quanta
energia consuma l’appartamento. Ho bisogno allora di un altro sistema che usa la contabilizzazione indiretta, ossia dovrò
installare su ogni termosifone dei ripartitori, che sono strumenti di misura che in base alla potenza del termosifone, alla temperatura media del radiatore e alla temperatura ambiente contabilizzano il consumo del termosifone. Ogni ripartitore va
quindi posizionato correttamente su ogni singolo termosifone, e ogni radiatore andrà misurato ad opera dell’addetto per
determinare la sua potenza.
Per la ripartizione delle spese dovrò:
◆ determinare l’energia termica utile prodotta in caldaia;
◆ calcolare il consumo di energia involontario;
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Vanno esaminati innanzitutto il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo del ricorso.
1 - Il primo motivo censura l’insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo laddove la sentenza impugnata, dopo
avere affermato che gli attori non avevano mai contestato il deliberato assembleare di ripartizione delle spese di risaldamento secondo il sistema di contabilizzazione del calore, aveva poi annullato la delibera ritenendola illegittima. Formula
il seguente quesito di diritto: “Se incorra nella sanzione di nullità la sentenza del Giudice di appello nella quale il decisum
contenuto nella motivazione sia in contrasto con il dispositivo, sì da non consentire di stabilire quale sia il concreto
comando giudiziale”.
2 - Il secondo motivo denuncia che, al momento della delibera impugnata, nessun condomino si era dotato dell’impianto
autonomo, compresi gli attori, i quali con la citazione mai avevano lamentato la violazione concreta e attuale di un loro
diritto ma avevano invocato solo quello ipotetico ove un condomino avesse voluto dotarsi di un impianto autonomo:
legittimamente l’assemblea aveva deliberato la installazione dei contabilizzatori, in linea con quanto previsto in tema di
risparmio energetico dalla legge n. 10 del 1991 e dal d.p.r. n. 59 del 2009, prevedendo il sistema introdotto la sostituzione
del rubinetto di ingresso dell’acqua calda e del contabilizzatore sulla superficie radiante con la valvola termostatica. Gli
attori, soltanto nel corso del giudizio di primo grado, con la memoria ex art. 184 cod. pro civ., avevano mutato la causa
petendi, deducendo la preesistenza dell’impianto autonomo, di cui peraltro non era stata fornita prova. Formula il
seguente quesito di diritto: “Se incorra in error in procedendo ai sensi dell’art. 112 c.p.c. per vizio di ultra o extra petizione,
il Giudice di appello che decida oltre i limiti della domanda introduttiva del giudizio e fondi il proprio convincimento e la
conseguente decisione della causa su fatti mai dedotti dall’attore nell’atto di citazione”.
3 - Il terzo motivo denuncia il difetto di motivazione a proposito dell’affermazione dei Giudici di appello secondo cui
sarebbe stata pacifica la preesistenza dell’impianto autonomo di riscaldamento.
4 - Il quarto motivo censura la sentenza che motu proprio aveva ritenuto la preesistenza dell’impianto, ovvero prescindendo dalle allegazioni delle parti. Formula il seguente quesito di diritto: “Se incorra nella violazione dell’art. 115 c.p.c e del
principio secondo cui il Giudice deve decidere iuxta alligata et probata, il giudice di appello che ponga a fondamento della
propria decisione fatti e circostanze mai dedotte dall’attore nell’atto di citazione”.
5- Il quinto motivo denuncia che la sentenza aveva fatto malgoverno delle norme che disciplinano la gestione delle parti
comuni, dei vincoli e delle limitazioni cui soggiacciono i beni di proprietà esclusiva, atteso che il condominio può intervenire anche su queste ultime quando ciò sia necessario per consentire che il servizio si volga per garantire parità di trattamento a tutti i condòmini, come appunto nella specie in cui la delibera, adottata dal condominio per indubbio vantaggio
per i condòmini, incideva necessariamente sulle tubazioni e sui radiatori di proprietà esclusiva. Formula i seguenti quesiti
di diritto: “Se l’assemblea del condòmini possa legittimamente deliberare in merito alla gestione dell’impianto di riscaldamento centralizzato coinvolgendo manufatti di proprietà esclusiva (tubi del termosifone e radiatori installati nell’alloggio
privato), alla luce del vincolo inscindibile, materiale e funzionale, che intercorre tra le parti di proprietà esclusiva e l’impianto centralizzato, e se incorra di conseguenza in violazione di legge (art. 1117 c.c.) la decisione del Giudice di appello
che attribuisce al condomino il diritto di opporsi alla delibera istitutiva del sistema dei contabilizzatori, sull’assunto della
preventiva realizzazione di un impianto autonomo di riscaldamento collegato all’impianto di riscaldamento centralizzato”; “Se risponda al disposto di cui all’art. 1120 c.c. la delibera adottata con la maggioranza prescritta, che introduca nel
condominio una innovazione (sistema dei contabilizzatorí) migliorativa del godimento e del rendimento della cosa comune (impianto di riscaldamento), senza precluderne la fruizione a tutti i condòmini e senza recare pregiudizio ad alcuno di
essi, e se pertanto incorra nella violazione del disposto dell’art . 1120 c.c. la decisione della Corte territoriale laddove ha
ritenuto leso il diritto dei Sigg.ri (omissis) di poter usare l’impianto di riscaldamento centralizzato”.
6 - Il sesto motivo denuncia la erronea lettura della consulenza tecnica da cui era emerso il perfetto funzionamento del
sistema, mentre doveva ritenersi illegittimo il comportamento degli attori i quali si erano dotati di nascosto e senza autorizzazione di un impianto autonomo collegato a quello centralizzato del quale continuavano a godere senza partecipare
alle relative spese di gestione.
7.1 - Il settimo motivo censura la sentenza che, in considerazione della preesistenza dell’impianto autonomo che sarebbe
VII
DossIer effIcIenza
◆ determinare il consumo volontario per differenza tra il totale ed il consumo involontario;
◆ ripartire la quota di consumo volontario in base alle unità di ripartizione.
LA COESISTENZA DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
E IMPIANTO AUTONOMO DI RISCALDAMENTO
Corte di Cassazione, sez. II civ., sent. n. 8724 del 29 aprile 2015
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. G. P. e A. R., proprietari di un appartamento sito nel condominio di Roma via (omissis) impugnavano la delibera con cui
in data 16-06-98 l’assemblea di quel condominio aveva approvato a maggioranza l’installazione di “un sistema di ripartizione del consumo del riscaldamento mediante contatori elettronici e valvole termostatiche”, prevedendo altresì di
“ripartire comunque secondo la tabella millesimale del riscaldamento vigente il 20% del costo di gestione annuale e il
rimanente 80% secondo i consumi effettivi dati dalla lettura dei contatori”.
Deducevano che tale delibera era illegittima:
a) l’installazione del contatore elettronico e della valvola termostatica, comportando la sostituzione del rubinetto d’ingresso dell’acqua dell’impianto centralizzato sui radiatori di proprietà individuale, avrebbe leso la libertà del condomino
dotato di impianto autonomo collegato a quello centralizzato di fruire ed utilizzare ciò che è di sua esclusiva proprietà e
disponibilità;
b) inoltre, l’adozione dei nuovi criteri di ripartizione della spesa per effetto dell’introduzione dell’innovazione suddetta
avrebbe modificato il criterio di ripartizione della spesa relativa agli oneri di riscaldamento, così violando sia i criteri convenzionali sia quelli legali di cui agli artt. 112 cod. civ. e dall’ art. 25 L. 10/91.
Si costituiva il condominio, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale, con sentenza n. 5528/02, rigettava la domanda.
Con sentenza dep. il 1° giugno 2008, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione impugnata dagli attori, accoglieva la domanda da questi proposta.
Dopo avere premesso che gli attori non avevano contestato la decisione di adottare la ripartizione delle spese di riscaldamento secondo i consumi effettivi registrati, i Giudici annullavano la delibera condominiale impugnata, ritenendo che:
a) per le deficienze tecniche, lamentate dagli istanti ed accertate dal consulente d’ufficio, il sistema adottato dal condominio non impediva il rischio della sovrapposizione dei consumi relativi all’impianto autonomo degli attori con quelli dell’impianto comune, posto che i consumi venivano contabilizzati pur quando era chiusa la valvola termostatica; pertanto, la
scelta del condominio si traduceva nell’impossibilità di servirsi, come fino allora avvenuto, dei radiatori e dell’impianto
autonomo, di cui si erano legittimamente dotati cinque anni prima senza peraltro distaccarsi da quello comune, posto
che gli stessi usavano indifferentemente l’impianto comune e quello autonomo senza pregiudicare il diritto degli altri condòmini, mentre con la delibera impugnata si era realizzata la compressione del diritto degli appellanti di usare la cosa
comune, con violazione dell’articolo 1120, secondo comma cod. civ.; non assumeva al riguardo rilevanza la deroga stabilita dall’art. 25 5° comma dalla legge n. 10 del 1991, che fa riferimento soltanto al quorum necessario per le innovazioni ivi
previste; era a carico del condominio l’obbligo di adottare le misure idonee a impedire gli inconvenienti lamentati dagli
attori, essendo stata evidenziata dal consulente tecnico di ufficio la possibiilità di soluzioni tecniche alternative per la registrazione dei consumi
b) illegittima era altresì la decisione di ripartire le spese del riscaldamento secondo un criterio misto, nella misura del 20
in base alla tabella millesimale, quale costo fisso, e l’80% in base ai consumi registrati, posto che la determinazione del
costo fisso - in effetti in tal modo divenuto variabile - era in contrasto con quanto previsto dalla legge n. 10 del 1991, in
quanto non era proporzionale i consumi effettivamente registrati.
Per la determinazione del consumo involontario dovrò effettuare il calcolo in base alle normative tecniche di settore che
forniscono delle percentuali che andrò ad applicare in base al tipo di impianto che devo calcolare.
Le spese legate al consumo involontario verranno ripartite in base ai millesimi di riscaldamento calcolatI secondo il principio del fabbisogno di energia termica utile. Sistemi di ripartizione millesimali basati sulla superficie dell’immobile o in base al
numero di termosifoni non sono più idonei, in quanto la normativa obbliga, come già ricordato, al calcolarlo del “FETU”.
Pertanto si dovranno ricalcolare i millesimi di riscaldamento secondo questa normativa.
Il tecnico dovrà inoltre fornire al condominio un idoneo progetto nel quale verranno inseriti, oltre ai nuovi millesimi, le
specifiche impiantistiche (potenza della nuova pompa, tipi di valvole ecc). Importante è raccomandare agli utenti che provvedano alla stesura del progetto, in quanto è indispensabile per il collaudo dell’impianto stesso da parte dell’installatore. Se
non vi è il collaudo, l’impianto non può essere considerato a norma, e oltre alle sanzioni il vero problema è l’impossibilità da
parte del manutentore di prendersi la responsabilità del corretto funzionamento dell’impianto, poiché come può il manutentore intervenire su un impianto che non è stato collaudato?
Le sanzioni per chi non adempie agli obblighi di legge sono da 500 a 2500 euro, sia per chi non installa i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, sia per chi non calcola le nuove tabelle millesimali secondo la norma UNI
10200:2013.
LE VALVOLE TERMOSTATICHE
Abbiamo parlato della contabilizzazione, e prima di passare alla parte dedicata ai problemi di un impianto termo-regolabile
che possono nascere da una scorretta esecuzione dell’opera è opportuno soffermarci sulle valvole termostatiche, cuore del
sistema.
La valvola funziona grazie alla testina termostatica che al suo interno è fornita di un liquido o di un dispositivo elettronico che, raggiunta una determinata temperatura, blocca il flusso di calore nel termosifone. Il calore in una stanza non
viene ceduto solo dal termosifone. I raggi solari che entrano nella stanza, la stessa presenza di persone sono fonti di
calore. Il nuovo sistema percepisce questi apporti di calore gratuiti che di fatto vengono sommati al calore fornito dal
termosifone. Più gli apporti gratuiti sono alti, prima vado a temperatura, e minore è l’apporto del termosifone e quindi
minore è la mia spesa finale.
Esistono valvole digitali programmabili in modo da poter far scaldare il singolo termosifone ad una data ora per un periodo
di tempo e nei singoli giorni della settimana da me scelti. Questi dispositivi sono molto comodi per chi sa di non poter usufruire dell’appartamento in determinate ore e giorni della settimana, in quanto basta che regoli il flusso di calore in base alle
proprie necessità e pagherà solo quanto consuma a riscaldamento avviato.
Esistono in commercio delle centraline che comandano più valvole termostatiche. Queste sono comode perché permetto all’utente di regolare la temperatura ed il periodo di riscaldando tramite un comando centrale senza impostare i dati su
ogni valvola. Interessante è l’inserimento delle valvole pre-regolabili, che servono a limitare il flusso di acqua in ingresso nel
radiatore. Ciò serve soprattutto nella fase di avvio da freddo
L’introduzione delle valvole cambia radicalmente il nostro impianto. Prima avevamo la pompa e la caldaia che andavano
sempre al massimo; adesso scaldo solo dove serve. Indispensabile è, pertanto, cambiare la pompa ed inserirne una a giri
variabili, in modo da poter regolare anche il flusso di acqua che mi serve per scaldare i singoli termosifoni. Prima, in sostanza,
avevo un fiume d’acqua; ora ho solo l’acqua che mi serve per riscaldare il singolo ambiente. La pompa quindi va riprogettata
e ricalcolata.
Tipico atteggiamento da parte dell’utenza finale è dire: “Il termosifone è freddo”. Ma se l’ambiente ha raggiunto la temperatura giusta e non percepisco il freddo vuol dire che il nuovo impianto sta funzionando.
Fondamentale è anche pulire le tubazioni dalle impurità presenti nell’acqua di circolazione. La polvere di ferro si deposita
nella parte bassa del termosifone e questo provoca un abbassamento della potenza del radiatore e una conabilizzazione
errata, poiché come abbiamo visto il ripartitore è stato programmato in base alla potenza nominale del radiatore. La magnetite, poi, si deposita nella pompa a giri variabili provocandone serissimi danni, che portano fino alla rottura di quest’ultima.
L’aria può causare danni alla pompa, rumore alle valvole e perdita di potenza nel radiatore. Anche le incrostazioni di calcare
possono pregiudicare la corretta funzionalità dell’impianto, depositandosi nelle strozzature delle valvole o in caldaia. Ecco
perché è indispensabile una pulitura ed installare dispositivi che tutelino la messa in opera dell’impianto stesso. I disaeratori
sono sistemi che raccolgono l’aria disciolta nell’impianto e la espellano. I defangatori, invece, puliscono l’impianto dalla polvere di ferro e la raccolgono in basso.
IX
CONTABILIZZAZIONE E LEGISLAZIONE CONCORRENTE
TRA STATO E REGIONI: IL CASO DEL PIEMONTE
Avv. Emanuela Peracchio
(Studio Legale Bruyère)
A
i fini di una corretta comprensione della fattispecie in esame appare necessario, preliminarmente, un breve excursus
legislativo legato alle tematiche dell’efficienza energetica degli edifici e dei relativi impianti termici; materia questa che
ricade nell’ambito “energia” di competenza regionale. Questo significa che le Regioni possono stabilire norme più rigorose
rispetto a quelle nazionali.
Giova infatti evidenziare - come ha spiegato anche la Regione Piemonte a tale proposito - che la tematica del distacco del
riscaldamento centralizzato investe aspetti di disciplina pertinenti da un lato al diritto privato poiché inerente la materia del condominio
(artt. 1117 e segg. cod. civ.), e dall’altro ambiti di disciplina pertinenti al diritto pubblico ambientale e segnatamente alla tutela della qualità dell’aria (d.lgs. n. 152/2006 e L. R. 13/2007).
La Regione Piemonte è una delle prime regioni, anzi la prima, che ha legiferato in merito.
In effetti la Legge della Regione Piemonte 28 maggio 2007, n. 13, recante “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”, trae legittimazione sia in funzione della potestà legislativa che l’articolo 117 della Costituzione assegna alle
Regioni, sia dalla “clausola di cedevolezza” sancita dal DLgs 192/2005 art. 17 e prevede, al Capo V sotto la rubrica “integrazioni edilizie”, art. 19 (Predisposizione a servizi energetici centralizzati) comma 1, che “Gli edifici nuovi e quelli soggetti agli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere d) ed e), composti da più di quattro unità abitative, sono dotati “di impianto centralizzato” di
produzione di acqua calda sanitaria e di “riscaldamento”, nonché di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore”.
E ai sensi dell’Allegato A:
- quale “nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti” deve intendersi: “impianto termico installato in un edificio di
nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico”;
- quale “ristrutturazione di impianti termici” deve intendersi: “insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei
sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di
installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato”.
Ai sensi dell’articolo 3 lettera h) della medesima Legge,
- quale “impianto termico” deve intendersi “impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti con o
senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli
impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti,
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari”.
Il successivo d.g.r. del 4/8/2009 n. 46 – 11968, con il duplice intento di salvaguardia della qualità dell’aria, in ossequio alla
L.R. n. 43/2000, e di attuazione della L.R. n. 13/2007, prevede espressamente che gli impianti termici installati negli edifici esistenti
con un numero di unità abitative superiori a “quattro” devono essere dotati di “termoregolazione e contabilizzazione del calore” per
ogni singola unità abitativa (vedi punto 1.4.9).
Con specifico riferimento agli edifici esistenti (vedi punto 1.4.15) viene ancora specificato “nell’ambito di attività di cui alla lettera o) “NON” possono essere realizzati interventi finalizzati “alla trasformazione di impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singole unità abitative”.
Ai fini della Legislazione Regionale, pertanto, il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, seguito dalla risistemazione impiantistica volta all’installazione di altro impianto termico individuale - come si è visto per l’articolo 3 lettera h)
della citata Legge Regionale - viene ad essere definito ristrutturazione che, quindi, rientra nel combinato disposto della Legge
13/2007 articolo 19 comma 1 e articolo 2 comma 2 con conseguente obbligo di impianto centralizzato di riscaldamento, e
pertanto di impossibilità di distacco negli edifici con oltre quattro unità abitative.
DossIer effIcIenza
Tra l’altro la stessa normativa statale vigente in tema di risparmio energetico, in particolare il D.P.R. n 59/09, stabilisce
all’art. 4, comma 9 che “in tutti gli edifici esistenti, con più di quattro unità abitative, e in ogni caso per potenze nominali del generatore
di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW (...) è preferibile il mantenimento di impianti centralizzati laddove esistenti”.
E precisa a tale proposito “che le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25” (la relazione tecnica è quella prevista dall’art. 28 della Legge 10/91, in base al D. Lgs.
192/2005 e D. Lgs. 311/2006).
Infine, la Legge n. 90/2013, entrata in vigore il 4 agosto 2013, ha stabilito nuove disposizioni riguardanti l’evacuazione dei
prodotti della combustione degli impianti termici. In particolare, l’art. 17-bis “Requisiti degli impianti termici”, al comma 9 stabilisce che:
“Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o
sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione
tecnica vigente.
- 9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a
livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
- 9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di
emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali
di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
- 9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter”.
In sintesi, rispetto alla precedente norma, vanno rilevate le seguenti modifiche:
◆ l’obbligo di scaricare a tetto, in via generale, ora è esteso a tutte le tipologie di edifici, anche, ad esempio, a villette unifamiliari (non solo più quindi agli “edifici costituiti da più unità immobiliari”);
◆ prima, si poteva scaricare a parete se s’installava una caldaia a condensazione; ora, sono indicati tre casi specifici in cui è
possibile scaricare a parete, rispettivamente:
1) se si va a sostituire l’impianto con uno già esistente prima del 1 settembre 2013 che già scaricasse a parete o fosse allacciato a canna collettiva ramificata;
2) se lo scarico a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici;
3) se si dimostra, con un’asseverazione del progettista, che è impossibile tecnicamente realizzare uno sbocco a tetto;
◆ lo scarico a parete, ammesso solo per i casi in deroga, è previsto purché gli impianti siano di classe 4 e 5 stelle nel rispetto
delle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502 e delle prescrizioni della UNI 7129:2008 (posizionamento dei terminali di tiraggio, distanze da balconi e finestre, aperture di aerazione/ventilazione). Non compare più l’obbligo, come invece
veniva riportato nella precedente normativa, di ricorrere esclusivamente alla specifica tipologia di caldaia a condensazione.
È ulteriormente evidente la quasi assoluta impossibilità di installazione di impianti di riscaldamento autonomi come era già
avvenuto per le vecchie “caldaiette” con l’introduzione del DPR 412/93.
Quello sopra riportato è comunque il quadro legislativo esistente nella Regione Piemonte che ha ritenuto, nell’ambito
della sua potestà legiferante di “vietare”, in un’ottica di salvaguardia dell’aria e del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici piemontesi, gli interventi finalizzati al distacco e alla trasformazione di impianti centralizzati in autonomi negli
edifici che hanno più di “quattro” unità abitative.
Ovviamente ciascuna Regione, nell’ambito della propria autonomia legislativa, può e deve intervenire in subiecta materia
con disposizione legislative volte alla regolamentazione, all’applicazione ed alla disciplina della normativa Nazionale e Comunitaria.
La Regione Piemonte, come anzidetto, è stata baluardo di ciò adottando disposizioni normative ad hoc volte alla regolamentazione della contabilizzazione del calore nell’ambito della tutela del risparmio energetico.
IX
CONTABILIZZAZIONE E LEGISLAZIONE CONCORRENTE
TRA STATO E REGIONI: IL CASO DEL PIEMONTE
Avv. Emanuela Peracchio
(Studio Legale Bruyère)
A
i fini di una corretta comprensione della fattispecie in esame appare necessario, preliminarmente, un breve excursus
legislativo legato alle tematiche dell’efficienza energetica degli edifici e dei relativi impianti termici; materia questa che
ricade nell’ambito “energia” di competenza regionale. Questo significa che le Regioni possono stabilire norme più rigorose
rispetto a quelle nazionali.
Giova infatti evidenziare - come ha spiegato anche la Regione Piemonte a tale proposito - che la tematica del distacco del
riscaldamento centralizzato investe aspetti di disciplina pertinenti da un lato al diritto privato poiché inerente la materia del condominio
(artt. 1117 e segg. cod. civ.), e dall’altro ambiti di disciplina pertinenti al diritto pubblico ambientale e segnatamente alla tutela della qualità dell’aria (d.lgs. n. 152/2006 e L. R. 13/2007).
La Regione Piemonte è una delle prime regioni, anzi la prima, che ha legiferato in merito.
In effetti la Legge della Regione Piemonte 28 maggio 2007, n. 13, recante “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”, trae legittimazione sia in funzione della potestà legislativa che l’articolo 117 della Costituzione assegna alle
Regioni, sia dalla “clausola di cedevolezza” sancita dal DLgs 192/2005 art. 17 e prevede, al Capo V sotto la rubrica “integrazioni edilizie”, art. 19 (Predisposizione a servizi energetici centralizzati) comma 1, che “Gli edifici nuovi e quelli soggetti agli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere d) ed e), composti da più di quattro unità abitative, sono dotati “di impianto centralizzato” di
produzione di acqua calda sanitaria e di “riscaldamento”, nonché di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore”.
E ai sensi dell’Allegato A:
- quale “nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti” deve intendersi: “impianto termico installato in un edificio di
nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico”;
- quale “ristrutturazione di impianti termici” deve intendersi: “insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei
sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di
installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato”.
Ai sensi dell’articolo 3 lettera h) della medesima Legge,
- quale “impianto termico” deve intendersi “impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti con o
senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli
impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti,
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari”.
Il successivo d.g.r. del 4/8/2009 n. 46 – 11968, con il duplice intento di salvaguardia della qualità dell’aria, in ossequio alla
L.R. n. 43/2000, e di attuazione della L.R. n. 13/2007, prevede espressamente che gli impianti termici installati negli edifici esistenti
con un numero di unità abitative superiori a “quattro” devono essere dotati di “termoregolazione e contabilizzazione del calore” per
ogni singola unità abitativa (vedi punto 1.4.9).
Con specifico riferimento agli edifici esistenti (vedi punto 1.4.15) viene ancora specificato “nell’ambito di attività di cui alla lettera o) “NON” possono essere realizzati interventi finalizzati “alla trasformazione di impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singole unità abitative”.
Ai fini della Legislazione Regionale, pertanto, il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, seguito dalla risistemazione impiantistica volta all’installazione di altro impianto termico individuale - come si è visto per l’articolo 3 lettera h)
della citata Legge Regionale - viene ad essere definito ristrutturazione che, quindi, rientra nel combinato disposto della Legge
13/2007 articolo 19 comma 1 e articolo 2 comma 2 con conseguente obbligo di impianto centralizzato di riscaldamento, e
pertanto di impossibilità di distacco negli edifici con oltre quattro unità abitative.
DossIer effIcIenza
Tra l’altro la stessa normativa statale vigente in tema di risparmio energetico, in particolare il D.P.R. n 59/09, stabilisce
all’art. 4, comma 9 che “in tutti gli edifici esistenti, con più di quattro unità abitative, e in ogni caso per potenze nominali del generatore
di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW (...) è preferibile il mantenimento di impianti centralizzati laddove esistenti”.
E precisa a tale proposito “che le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25” (la relazione tecnica è quella prevista dall’art. 28 della Legge 10/91, in base al D. Lgs.
192/2005 e D. Lgs. 311/2006).
Infine, la Legge n. 90/2013, entrata in vigore il 4 agosto 2013, ha stabilito nuove disposizioni riguardanti l’evacuazione dei
prodotti della combustione degli impianti termici. In particolare, l’art. 17-bis “Requisiti degli impianti termici”, al comma 9 stabilisce che:
“Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o
sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione
tecnica vigente.
- 9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a
livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
- 9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di
emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali
di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
- 9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter”.
In sintesi, rispetto alla precedente norma, vanno rilevate le seguenti modifiche:
◆ l’obbligo di scaricare a tetto, in via generale, ora è esteso a tutte le tipologie di edifici, anche, ad esempio, a villette unifamiliari (non solo più quindi agli “edifici costituiti da più unità immobiliari”);
◆ prima, si poteva scaricare a parete se s’installava una caldaia a condensazione; ora, sono indicati tre casi specifici in cui è
possibile scaricare a parete, rispettivamente:
1) se si va a sostituire l’impianto con uno già esistente prima del 1 settembre 2013 che già scaricasse a parete o fosse allacciato a canna collettiva ramificata;
2) se lo scarico a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici;
3) se si dimostra, con un’asseverazione del progettista, che è impossibile tecnicamente realizzare uno sbocco a tetto;
◆ lo scarico a parete, ammesso solo per i casi in deroga, è previsto purché gli impianti siano di classe 4 e 5 stelle nel rispetto
delle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502 e delle prescrizioni della UNI 7129:2008 (posizionamento dei terminali di tiraggio, distanze da balconi e finestre, aperture di aerazione/ventilazione). Non compare più l’obbligo, come invece
veniva riportato nella precedente normativa, di ricorrere esclusivamente alla specifica tipologia di caldaia a condensazione.
È ulteriormente evidente la quasi assoluta impossibilità di installazione di impianti di riscaldamento autonomi come era già
avvenuto per le vecchie “caldaiette” con l’introduzione del DPR 412/93.
Quello sopra riportato è comunque il quadro legislativo esistente nella Regione Piemonte che ha ritenuto, nell’ambito
della sua potestà legiferante di “vietare”, in un’ottica di salvaguardia dell’aria e del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici piemontesi, gli interventi finalizzati al distacco e alla trasformazione di impianti centralizzati in autonomi negli
edifici che hanno più di “quattro” unità abitative.
Ovviamente ciascuna Regione, nell’ambito della propria autonomia legislativa, può e deve intervenire in subiecta materia
con disposizione legislative volte alla regolamentazione, all’applicazione ed alla disciplina della normativa Nazionale e Comunitaria.
La Regione Piemonte, come anzidetto, è stata baluardo di ciò adottando disposizioni normative ad hoc volte alla regolamentazione della contabilizzazione del calore nell’ambito della tutela del risparmio energetico.
VII
DossIer effIcIenza
◆ determinare il consumo volontario per differenza tra il totale ed il consumo involontario;
◆ ripartire la quota di consumo volontario in base alle unità di ripartizione.
LA COESISTENZA DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
E IMPIANTO AUTONOMO DI RISCALDAMENTO
Corte di Cassazione, sez. II civ., sent. n. 8724 del 29 aprile 2015
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. G. P. e A. R., proprietari di un appartamento sito nel condominio di Roma via (omissis) impugnavano la delibera con cui
in data 16-06-98 l’assemblea di quel condominio aveva approvato a maggioranza l’installazione di “un sistema di ripartizione del consumo del riscaldamento mediante contatori elettronici e valvole termostatiche”, prevedendo altresì di
“ripartire comunque secondo la tabella millesimale del riscaldamento vigente il 20% del costo di gestione annuale e il
rimanente 80% secondo i consumi effettivi dati dalla lettura dei contatori”.
Deducevano che tale delibera era illegittima:
a) l’installazione del contatore elettronico e della valvola termostatica, comportando la sostituzione del rubinetto d’ingresso dell’acqua dell’impianto centralizzato sui radiatori di proprietà individuale, avrebbe leso la libertà del condomino
dotato di impianto autonomo collegato a quello centralizzato di fruire ed utilizzare ciò che è di sua esclusiva proprietà e
disponibilità;
b) inoltre, l’adozione dei nuovi criteri di ripartizione della spesa per effetto dell’introduzione dell’innovazione suddetta
avrebbe modificato il criterio di ripartizione della spesa relativa agli oneri di riscaldamento, così violando sia i criteri convenzionali sia quelli legali di cui agli artt. 112 cod. civ. e dall’ art. 25 L. 10/91.
Si costituiva il condominio, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale, con sentenza n. 5528/02, rigettava la domanda.
Con sentenza dep. il 1° giugno 2008, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione impugnata dagli attori, accoglieva la domanda da questi proposta.
Dopo avere premesso che gli attori non avevano contestato la decisione di adottare la ripartizione delle spese di riscaldamento secondo i consumi effettivi registrati, i Giudici annullavano la delibera condominiale impugnata, ritenendo che:
a) per le deficienze tecniche, lamentate dagli istanti ed accertate dal consulente d’ufficio, il sistema adottato dal condominio non impediva il rischio della sovrapposizione dei consumi relativi all’impianto autonomo degli attori con quelli dell’impianto comune, posto che i consumi venivano contabilizzati pur quando era chiusa la valvola termostatica; pertanto, la
scelta del condominio si traduceva nell’impossibilità di servirsi, come fino allora avvenuto, dei radiatori e dell’impianto
autonomo, di cui si erano legittimamente dotati cinque anni prima senza peraltro distaccarsi da quello comune, posto
che gli stessi usavano indifferentemente l’impianto comune e quello autonomo senza pregiudicare il diritto degli altri condòmini, mentre con la delibera impugnata si era realizzata la compressione del diritto degli appellanti di usare la cosa
comune, con violazione dell’articolo 1120, secondo comma cod. civ.; non assumeva al riguardo rilevanza la deroga stabilita dall’art. 25 5° comma dalla legge n. 10 del 1991, che fa riferimento soltanto al quorum necessario per le innovazioni ivi
previste; era a carico del condominio l’obbligo di adottare le misure idonee a impedire gli inconvenienti lamentati dagli
attori, essendo stata evidenziata dal consulente tecnico di ufficio la possibiilità di soluzioni tecniche alternative per la registrazione dei consumi
b) illegittima era altresì la decisione di ripartire le spese del riscaldamento secondo un criterio misto, nella misura del 20
in base alla tabella millesimale, quale costo fisso, e l’80% in base ai consumi registrati, posto che la determinazione del
costo fisso - in effetti in tal modo divenuto variabile - era in contrasto con quanto previsto dalla legge n. 10 del 1991, in
quanto non era proporzionale i consumi effettivamente registrati.
Per la determinazione del consumo involontario dovrò effettuare il calcolo in base alle normative tecniche di settore che
forniscono delle percentuali che andrò ad applicare in base al tipo di impianto che devo calcolare.
Le spese legate al consumo involontario verranno ripartite in base ai millesimi di riscaldamento calcolatI secondo il principio del fabbisogno di energia termica utile. Sistemi di ripartizione millesimali basati sulla superficie dell’immobile o in base al
numero di termosifoni non sono più idonei, in quanto la normativa obbliga, come già ricordato, al calcolarlo del “FETU”.
Pertanto si dovranno ricalcolare i millesimi di riscaldamento secondo questa normativa.
Il tecnico dovrà inoltre fornire al condominio un idoneo progetto nel quale verranno inseriti, oltre ai nuovi millesimi, le
specifiche impiantistiche (potenza della nuova pompa, tipi di valvole ecc). Importante è raccomandare agli utenti che provvedano alla stesura del progetto, in quanto è indispensabile per il collaudo dell’impianto stesso da parte dell’installatore. Se
non vi è il collaudo, l’impianto non può essere considerato a norma, e oltre alle sanzioni il vero problema è l’impossibilità da
parte del manutentore di prendersi la responsabilità del corretto funzionamento dell’impianto, poiché come può il manutentore intervenire su un impianto che non è stato collaudato?
Le sanzioni per chi non adempie agli obblighi di legge sono da 500 a 2500 euro, sia per chi non installa i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, sia per chi non calcola le nuove tabelle millesimali secondo la norma UNI
10200:2013.
LE VALVOLE TERMOSTATICHE
Abbiamo parlato della contabilizzazione, e prima di passare alla parte dedicata ai problemi di un impianto termo-regolabile
che possono nascere da una scorretta esecuzione dell’opera è opportuno soffermarci sulle valvole termostatiche, cuore del
sistema.
La valvola funziona grazie alla testina termostatica che al suo interno è fornita di un liquido o di un dispositivo elettronico che, raggiunta una determinata temperatura, blocca il flusso di calore nel termosifone. Il calore in una stanza non
viene ceduto solo dal termosifone. I raggi solari che entrano nella stanza, la stessa presenza di persone sono fonti di
calore. Il nuovo sistema percepisce questi apporti di calore gratuiti che di fatto vengono sommati al calore fornito dal
termosifone. Più gli apporti gratuiti sono alti, prima vado a temperatura, e minore è l’apporto del termosifone e quindi
minore è la mia spesa finale.
Esistono valvole digitali programmabili in modo da poter far scaldare il singolo termosifone ad una data ora per un periodo
di tempo e nei singoli giorni della settimana da me scelti. Questi dispositivi sono molto comodi per chi sa di non poter usufruire dell’appartamento in determinate ore e giorni della settimana, in quanto basta che regoli il flusso di calore in base alle
proprie necessità e pagherà solo quanto consuma a riscaldamento avviato.
Esistono in commercio delle centraline che comandano più valvole termostatiche. Queste sono comode perché permetto all’utente di regolare la temperatura ed il periodo di riscaldando tramite un comando centrale senza impostare i dati su
ogni valvola. Interessante è l’inserimento delle valvole pre-regolabili, che servono a limitare il flusso di acqua in ingresso nel
radiatore. Ciò serve soprattutto nella fase di avvio da freddo
L’introduzione delle valvole cambia radicalmente il nostro impianto. Prima avevamo la pompa e la caldaia che andavano
sempre al massimo; adesso scaldo solo dove serve. Indispensabile è, pertanto, cambiare la pompa ed inserirne una a giri
variabili, in modo da poter regolare anche il flusso di acqua che mi serve per scaldare i singoli termosifoni. Prima, in sostanza,
avevo un fiume d’acqua; ora ho solo l’acqua che mi serve per riscaldare il singolo ambiente. La pompa quindi va riprogettata
e ricalcolata.
Tipico atteggiamento da parte dell’utenza finale è dire: “Il termosifone è freddo”. Ma se l’ambiente ha raggiunto la temperatura giusta e non percepisco il freddo vuol dire che il nuovo impianto sta funzionando.
Fondamentale è anche pulire le tubazioni dalle impurità presenti nell’acqua di circolazione. La polvere di ferro si deposita
nella parte bassa del termosifone e questo provoca un abbassamento della potenza del radiatore e una conabilizzazione
errata, poiché come abbiamo visto il ripartitore è stato programmato in base alla potenza nominale del radiatore. La magnetite, poi, si deposita nella pompa a giri variabili provocandone serissimi danni, che portano fino alla rottura di quest’ultima.
L’aria può causare danni alla pompa, rumore alle valvole e perdita di potenza nel radiatore. Anche le incrostazioni di calcare
possono pregiudicare la corretta funzionalità dell’impianto, depositandosi nelle strozzature delle valvole o in caldaia. Ecco
perché è indispensabile una pulitura ed installare dispositivi che tutelino la messa in opera dell’impianto stesso. I disaeratori
sono sistemi che raccolgono l’aria disciolta nell’impianto e la espellano. I defangatori, invece, puliscono l’impianto dalla polvere di ferro e la raccolgono in basso.
XI
DossIer effIcIenza
2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il condominio di Roma via (omissis) sulla base di dieci motivi illustrati da memoria. Resistono con controricorso gli intimati.
CONTABILIZZAZIONE: NORMATIVA DI RIFERIMENTO
E ACCORGIMENTI TECNICI
A cura di: Studio Ing. Sibilio
Pratiche edilizie, Direzione dei lavori, Risparmio energetico, Certificazioni energetiche, Consulenze
Via Repubblica 58 - Parma - Tel. 0521.1680375 - Fax. 0521.1680375 - Cell. 333.6012028
E-mail: [email protected] - Sito web: www.energizzando.it
T
ermoregolazione e contabilizzazione del calore. Temi di estrema attualità, dei quali si è parlato anche lo scorso 27
marzo, presso la sede della Confediliza di Parma, nell’ambito di un convegno rivolto agli amministratori associati, organizzato al fine di fornire una panoramica sulla nuova normativa ad essa collegata e sugli aspetti tecnici principali legati alla realizzazione dell’impianto.
Innanzitutto, è bene fare un po’ di chiarezza sulla 102/2014, norma che recepisce la direttiva europea 27/2012, che obbliga
tutti gli edifici aventi impianto centralizzato di riscaldamento e produzione di ACS, a dotarsi degli impianti di contabilizzazione del calore entro il 31-12-2016. Questo vale per tutte le tipologie di condomini: anche le palazzine che hanno solo due
appartamenti. L’introduzione di questa normativa ha portato alla revisione delle tabelle millesimali dedicate al riscaldamento.
Prima si pagava in base al numero di termosifoni presenti nella casa o alla metratura; adesso invece no. L’utente pagherà in
base a ciò che consuma, pertanto sarà più favorito l’appartamento meno energivoro rispetto al più energivoro e a sua volta
il proprietario dell’alloggio più energivoro sarà incentivato direttamente a riqualificare il proprio immobile intervenendo
sulle cause del consumo di energia.
La ripartizione delle spese sarà completamente diversa e l’amministratore o chi ne fa le veci dovrà dotarsi di nuovi sistemi
che si baseranno sulla lettura diretta o indiretta dei consumi di ciascun utente.
IL CALCOLO DEI CONSUMI
Il calcolo delle nuove quote si basa su due diversi sistemi di calcolo che dipendono dalla natura del consumo, che può essere volontario o involontario. Il consumo volontario è quello legato alla volontà della persona e quindi è regolabile dalla persona stessa, ed è quello che i ripartitori o i contabilizzatori registrano; il secondo è indipendente dalla volontà dell’utente e
dipende da come è stato realizzato l’impianto di distribuzione. Si tratta, in sostanza, della quota di calore che viene persa dalle
reti di distribuzione.
Il tipo di lettura dipende da come è stato realizzato l’impianto di distribuzione del condominio. Se ho le colonne verticali
eseguirò una contabilizzazione diretta, ossia installerò un conta-calorie, che non è altro che un contatore di portata, e un
crono-termostato che comanda l’apertura o la chiusura del sistema, e non farò altro che leggere direttamente sul contatore
la quantità di energia termica che il singolo appartamento ha consumato.
Discorso un po’ più complicato per gli impianti a colonne montanti. In questo caso non posso vedere direttamente quanta
energia consuma l’appartamento. Ho bisogno allora di un altro sistema che usa la contabilizzazione indiretta, ossia dovrò
installare su ogni termosifone dei ripartitori, che sono strumenti di misura che in base alla potenza del termosifone, alla temperatura media del radiatore e alla temperatura ambiente contabilizzano il consumo del termosifone. Ogni ripartitore va
quindi posizionato correttamente su ogni singolo termosifone, e ogni radiatore andrà misurato ad opera dell’addetto per
determinare la sua potenza.
Per la ripartizione delle spese dovrò:
◆ determinare l’energia termica utile prodotta in caldaia;
◆ calcolare il consumo di energia involontario;
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Vanno esaminati innanzitutto il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo del ricorso.
1 - Il primo motivo censura l’insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo laddove la sentenza impugnata, dopo
avere affermato che gli attori non avevano mai contestato il deliberato assembleare di ripartizione delle spese di risaldamento secondo il sistema di contabilizzazione del calore, aveva poi annullato la delibera ritenendola illegittima. Formula
il seguente quesito di diritto: “Se incorra nella sanzione di nullità la sentenza del Giudice di appello nella quale il decisum
contenuto nella motivazione sia in contrasto con il dispositivo, sì da non consentire di stabilire quale sia il concreto
comando giudiziale”.
2 - Il secondo motivo denuncia che, al momento della delibera impugnata, nessun condomino si era dotato dell’impianto
autonomo, compresi gli attori, i quali con la citazione mai avevano lamentato la violazione concreta e attuale di un loro
diritto ma avevano invocato solo quello ipotetico ove un condomino avesse voluto dotarsi di un impianto autonomo:
legittimamente l’assemblea aveva deliberato la installazione dei contabilizzatori, in linea con quanto previsto in tema di
risparmio energetico dalla legge n. 10 del 1991 e dal d.p.r. n. 59 del 2009, prevedendo il sistema introdotto la sostituzione
del rubinetto di ingresso dell’acqua calda e del contabilizzatore sulla superficie radiante con la valvola termostatica. Gli
attori, soltanto nel corso del giudizio di primo grado, con la memoria ex art. 184 cod. pro civ., avevano mutato la causa
petendi, deducendo la preesistenza dell’impianto autonomo, di cui peraltro non era stata fornita prova. Formula il
seguente quesito di diritto: “Se incorra in error in procedendo ai sensi dell’art. 112 c.p.c. per vizio di ultra o extra petizione,
il Giudice di appello che decida oltre i limiti della domanda introduttiva del giudizio e fondi il proprio convincimento e la
conseguente decisione della causa su fatti mai dedotti dall’attore nell’atto di citazione”.
3 - Il terzo motivo denuncia il difetto di motivazione a proposito dell’affermazione dei Giudici di appello secondo cui
sarebbe stata pacifica la preesistenza dell’impianto autonomo di riscaldamento.
4 - Il quarto motivo censura la sentenza che motu proprio aveva ritenuto la preesistenza dell’impianto, ovvero prescindendo dalle allegazioni delle parti. Formula il seguente quesito di diritto: “Se incorra nella violazione dell’art. 115 c.p.c e del
principio secondo cui il Giudice deve decidere iuxta alligata et probata, il giudice di appello che ponga a fondamento della
propria decisione fatti e circostanze mai dedotte dall’attore nell’atto di citazione”.
5- Il quinto motivo denuncia che la sentenza aveva fatto malgoverno delle norme che disciplinano la gestione delle parti
comuni, dei vincoli e delle limitazioni cui soggiacciono i beni di proprietà esclusiva, atteso che il condominio può intervenire anche su queste ultime quando ciò sia necessario per consentire che il servizio si volga per garantire parità di trattamento a tutti i condòmini, come appunto nella specie in cui la delibera, adottata dal condominio per indubbio vantaggio
per i condòmini, incideva necessariamente sulle tubazioni e sui radiatori di proprietà esclusiva. Formula i seguenti quesiti
di diritto: “Se l’assemblea del condòmini possa legittimamente deliberare in merito alla gestione dell’impianto di riscaldamento centralizzato coinvolgendo manufatti di proprietà esclusiva (tubi del termosifone e radiatori installati nell’alloggio
privato), alla luce del vincolo inscindibile, materiale e funzionale, che intercorre tra le parti di proprietà esclusiva e l’impianto centralizzato, e se incorra di conseguenza in violazione di legge (art. 1117 c.c.) la decisione del Giudice di appello
che attribuisce al condomino il diritto di opporsi alla delibera istitutiva del sistema dei contabilizzatori, sull’assunto della
preventiva realizzazione di un impianto autonomo di riscaldamento collegato all’impianto di riscaldamento centralizzato”; “Se risponda al disposto di cui all’art. 1120 c.c. la delibera adottata con la maggioranza prescritta, che introduca nel
condominio una innovazione (sistema dei contabilizzatorí) migliorativa del godimento e del rendimento della cosa comune (impianto di riscaldamento), senza precluderne la fruizione a tutti i condòmini e senza recare pregiudizio ad alcuno di
essi, e se pertanto incorra nella violazione del disposto dell’art . 1120 c.c. la decisione della Corte territoriale laddove ha
ritenuto leso il diritto dei Sigg.ri (omissis) di poter usare l’impianto di riscaldamento centralizzato”.
6 - Il sesto motivo denuncia la erronea lettura della consulenza tecnica da cui era emerso il perfetto funzionamento del
sistema, mentre doveva ritenersi illegittimo il comportamento degli attori i quali si erano dotati di nascosto e senza autorizzazione di un impianto autonomo collegato a quello centralizzato del quale continuavano a godere senza partecipare
alle relative spese di gestione.
7.1 - Il settimo motivo censura la sentenza che, in considerazione della preesistenza dell’impianto autonomo che sarebbe
XII
DossIer effIcIenza
stato realizzato dagli attori prima della installazione dei contabilizzatori, aveva escluso che i predetti fossero tenuti al
pagamento delle relative spese e a quelle di gestione; evidenzia che l’impianto autonomo non era stato mai autorizzato
ed era dunque illegittimo, mentre avrebbe dovuto applicare l’art. 1123 secondo comma cod. civ., secondo cui la ripartizione delle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle cose comuni destinate a servire i condòmini
in misura diversa deve avvenire in proporzione all’uso che ciascuno può farne. Ribadisce la legittimità della scelta effettuata dal condominio con il conseguente onere di partecipare alle spese indipendentemente dall’uso che ne vogliano fare.
L’impianto autonomo non aveva ragione di essere installato e non ha ragione di essere mantenuto. Formula il seguente
quesito di diritto: “Se incorra nella violazione dell’art. 1123, 2 °comma, c.c. la decisione del Giudice di appello che riconosca il diritto del singolo condomino, che si sia dotato di nascosto e comunque senza autorizzazione del condominio di
un impianto di riscaldamento autonomo collegato all’impianto di riscaldamento centralizzato, di sottrarsi alle spese di
gestione dell’impianto centralizzato strutturato con il sistema del contabilízzatori, sull’assunto di un eventuale sovrapposizione e quindi di una contabilizzazione delle calorie prodotte dall’impianto di riscaldamento autonomo, atteso che la
norma di cui all’art. 1123, 2 o comma c.c., fa riferimento all’uso potenziale e prescinde dall’uso effettivo”.
B. Preliminarmente va dichiarata, ai sensi dell’art. 366 bis c d. proc. civ., l’inammissibilità dei motivi primo, secondo, terzo,
quarto e sesto. Ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006, ratione temporis applicabile, i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità (art. 375 n.5 cod. proc.
civ.), dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art.360 p imo coma n.1), 2), 3), 4) cod. proc.
civ.,e qualora il vizio sia denunciato anche ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’illustrazione ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. Al riguardo va ricordato che, nel caso di violazioni denunciate ai sensi dell’art. 360 n.1), 2), 3), 4) cod.
proc. civ., secondo il citato art. 366 bis, il motivo deve concludersi con la separata e specifica formulazione di un esplicito
quesito di diritto, che si risolva in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta negativa od affermativa che ad esso si dia, discenda in modo univoco
l’accoglimento od il rigetto del gravame (SU 23732/07): non può, infatti, ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto
possa implicitamente desumersi dall’esposizione del motivo di ricorso né che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie, perché una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., secondo cui è, invece, necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la
questione di diritto che la Corte è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui
al decreto legislativo n. 40 del 2006, oltre all’effetto deflattivo del carico pendente, aveva inteso valorizzare, secondo
quanto formulato in maniera esplicita nella Legge Delega 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2, ed altrettanto esplicitamente ripreso nel titolo stesso del decreto delegato soprarichiamato. In tal modo il legislatore si era proposto l’obiettivo
di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale
cui essi debbono corrispondere, giacché la formulazione del quesito di diritto risponde all’esigenza di verificare la corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a
motivi limitati.
In effetti, la ratio ispiratrice dell’’rt. 366 bis cod. pro.. civ. era quella di assicurare pienamente la funzione, del tutto peculiare, del ricorso per cassazione, che non è solo quella di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una corretta decisione
di quella controversia ma anche di enucleare il corretto principio di diritto applicabile in casi simili. Pertanto, il quesito di
diritto di cui all’art. 366 bis cod proc. Civ. deve comprendere l’indicazione sia della "regula iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. Ne consegue che il quesito deve costituire la chiave lettura delle ragioni esposte e porre la medesima
Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile - come
si è detto - di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato
la sentenza impugnata (S.U.3519/2008).
Analogamente a quanto è previsto per la formulazione del quesito di diritto nei casi previsti dall’art.360 primo comma
n. 1), 2), 3) cod. proc. civ., nell’ipotesi in cui il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., la relativa censura
deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), separatamente indicato in una parte del ricorso
a ciò specificamente deputata e distinta dall’esposizione del motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera
XIII
TERMOREGOLAZIONE ED EFFICIENZA: IL DECRETO
DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA
Estratto del D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
Pubblicato su: GU, Serie Generale n.165, del 18-7-2014 - Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/2014
ARTICOLO 9
Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
(Omissis)
5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione
delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:
a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre
2016 l’installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza
dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una
rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione, entro il 31 dicembre 2016, da parte delle imprese di fornitura del servizio, di contatori individuali per misurare l’effettivo
consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente
possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi
può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
c) nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura
del riscaldamento si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli
edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli
edifici, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.
In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale può affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore
diverso dall’impresa di fornitura, secondo modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma
restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato;
d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o
raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico,
se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di
energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI
10200 e successivi aggiornamenti. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.
DossIer effIcIenza
da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità ( S.U.20603/07).
In tal caso, l’illustrazione del motivo deve contenere la indicazione del fatto controverso con la precisazione del vizio
del procedimento logico-giuridico che, incidendo nella erronea ricostruzione del fatto, sia stato determinante della decisione impugnata. Pertanto, non è sufficiente che il fatto controverso sia indicato nel motivo o possa desumersi dalla sua
esposizione. La norma aveva evidentemente la finalità di consentire la verifica che la denuncia sia ricondotta nell’ambito
delle attribuzioni conferite dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. al giudice di 1egittimità, che deve accertare la correttezza dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice esclusivamente attraverso l’analisi del procedimento impugnato, non essendo
compito del giudice di legittimità quello di controllare l’esattezza o la corrispondenza della decisione attraverso l’esame
e la valutazione delle risultanze processuali che non sono consentiti alla Corte, ad eccezione dei casi in cui essa è anche
giudice del fatto.
Si era, così, inteso precludere l’esame di ricorsi che, stravolgendo il ruolo e la funzione della Corte di Cassazione, sollecitano al giudice di legittimità un inammissibile riesame del merito della causa. Nella specie, i quesiti formulati con i motivi primo, secondo e quarto sono inidonei per l’assoluta genericità, posto che, denunciando violazioni ex art. 360 n. 3 o 4
cod. proc. civ., non contengono alcun riferimento ai termini della controversia e al contenuto di concreto delle statuizioni della sentenza impugnata; il terzo e il sesto motivo, che deducono il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non contengono il momento di sintesi con la indicazione del fatto controverso e del vizio di motivazione.
C. Vanno esaminati congiuntamente il quinto e il settimo motivo del ricorso, stante la stretta connessione.
1 - Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità dei predetti motivi, formulata dai resistenti ai sensi dell’art.
36 bis. Ed invero, sono chiaramente indicate le questioni risolutive della presente controversia che la Corte è chiamata a
decidere, ovvero:
a) la validità o meno della delibera con la quale l’assemblea condominiale aveva adottato il sistema di contabilizzazione dei
consumi del riscaldamento centralizzato ai sensi della legge n 10 del 1991 ovvero se sia legittima l’opposizione dei condòmini i quali, dotatisi in precedenza di impianto autonomo collegato a quello centralizzato, abbiano lamentato gli inconvenienti tecnici di tale sistema che comportava la sovrapposizione di consumi;
b) se sia a carico del condominio o degli attori l’eventuale maggior costo di quelle opere di adeguamento del sistema approvato dal condominio che si rendessero necessarie per la preesistenza dell’impianto autonomo realizzato dagli attori.
2. I motivi sono fondati.
Occorre premettere che, per effetto della declaratoria di inammissibilità dei motivi primo, secondo, terzo, quarto e
sesto, sono circostanze di fatto ormai accertate e non più controvertibili la preesistenza - rispetto alla delibera impugnata
- della realizzazione da parte degli attori dell’impianto autonomo collegato a quello condominiale e la legittimità di tale
opera; può altresì ritenersi accertato il rischio di sovrapposizione di consumi denunciato dagli attori, derivante dal sistema di contabilizzatori approvato dal condominio.
Orbene, va considerato che:
a) nella gestione del riscaldamento l’assemblea ha, con la delibera del 1998, approvato nell’interesse comune con le prescritte maggioranze il sistema di termoregolazione dei consumi secondo le vigenti (disposizioni di cui alla legge n. 10 del
1991, che è conforme altresì a quanto previsto dal successivo d.p.r. n. 59 del 2009;
b) non può di conseguenza, essere il condominio a dovere sopportare i maggiori costi che eventualmente si rendessero
necessari a causa dell’avvenuta realizzazione da parte degli attori dell’impianto di riscaldamento autonomo, collegato a (e
integrativo di) quello comune, del quale i medesimi beneficiano e che hanno realizzato evidentemente per soddisfare esigenze personali.
Ciò posto, la sentenza, pur avendo fatto riferimento all’esistenza di dispositivi tecnicamente più adeguati o di semplici
accorgimenti e interventi atti a impedire la sovrapposizione dei consumi, ai quali aveva fatto riferimento il consulente tecnico d’ufficio, non ha accertato (e il giudice di rinvio dovrà provvedervi):
1) se la possibilità di soluzioni tecniche alternative a quelle adottate comporti un maggior costo rispetto a quello che il
condominio avrebbe sopportato in assenza dell’impianto autonomo realizzato dai condòmini, dovendo - in caso di esito
affermativo di tale indagine - il relativo onere essere posto a carico di quei condòmini (nella specie, gli attori) che con il
loro operato abbiano determinato un aggravio di spesa per gli altri che evidentemente non ricevono alcuna utilità da
detto impianto, che evidentemente è destinato a soddisfare le esigenze soggettive degli attori;
2) ovvero se si sarebbero potuti evitare gli inconvenienti lamentati dagli attuali resistenti previa adozione di soluzioni tecniche egualmente idonee a realizzare le finalità perseguite dal condominio senza alcun aggravio di spesa (evidentemente
XIV
DossIer effIcIenza
nessun onere sarebbe addebitabile agli attori, dovendo e potendo, in tal caso, il condominio installare il sistema dei contabilizzatori senza arrecare pregiudizio agli attori).
D. Sono assorbiti l’ottavo, il nono e il decimo motivo del ricorso.
Infine va disattesa la istanza, formulata dai resistenti ai sensi dell’art. 88 cpv cod. proc. cív., di cancellazione delle espressioni ritenute offensive con riferimento a quanto riportato alla pag. 18, righi 5-8 del ricorso laddove si afferma “vi sono di
contro condomini omissis che si sono sempre opposti all’installazione dei contabilizzatori e che conseguenza dichiarano
un consumo pari a zero, pur utilizzando tranquillamente l’impianto, centralizzato in barba agli altri condòmini”.
Al riguardo deve escludersi che le espressioni usate siano state determinate da un intento offensivo in quanto piuttosto
rientravano nella dialettica processuale, afferendo la vicenda controversa. Ed invero, la cancellazione delle espressioni
offensive o contenute negli scritti difensivi, prevista dall’art. 89 cod. e che può essere disposta anche nel giudizio di legittimità, tra i poteri officiosi del giudice, va esclusa allorquando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale
e scomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte (o dell’ufficio), conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze
difensive (Cass. 26195/11; 10288/09).
La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione
della Corte d’Appello di Roma.
P.Q.M.
Accoglie il quinto e il settimo motivo del ricorso, dichiara inammissibili il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il sesto,
assorbiti l’ottavo, il nono e il decimo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese
della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
SOMMARI O
pag.
Termoregolazione ed efficienza: il decreto di attuazione della Direttiva europea
(Estratto del D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102) ..........................................................................................................................
IV
Contabilizzazione: normativa di riferimento e accorgimenti tecnici
(Ing. Sibilio) .........................................................................................................................................................................
VI
Contabilizzazione e legislazione concorrente tra Stato e Regioni: il caso del Piemonte
(Emanuela Peracchio) .......................................................................................................................................................
VIII
La coesistenza di contabilizzazione del calore e impianto autonomo di riscaldamento
(Corte di Cassazione) ........................................................................................................................................................
X
☙☙☙☙☙☙☙☙
Editore: Il Condominio editrice s.a.s. – Via E. Thesauro, 2 – 10125 Torino
Tel. 011/6523611 – Fax 011/6523690 – E-mail: [email protected]
Direttore responsabile: Gianluca Palladino
L’elaborazione del testo, se pur effettuata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche
responsabilità da parte dei curatori/redattori per eventuali errori o inesattezze.
© Copyright Il Condominio editrice s.a.s., Torino - 2015
La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film,
le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.
Stampa: I.T.S. - Cavaglià (BI)
Scarica

1a giugno 2015 - Condominio Italia