“Modelli” della participation
exemption

sistema di imposizione dei dividendi e delle plusvalenze
derivanti dalla cessione di partecipazioni “qualificate”

metodo dell’esenzione, totale o parziale dei dividendi (e delle
plusvalenze)
•
Austria, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi.

allineare il sistema italiano a quello vigente nella maggioranza
degli altri Stati europei

risolvere la questione della discriminazione dei soggetti esteri,
in particolare di quelli residenti in altri Stati Membri.
IL REGIME PEX: ASPETTI
GENERALI

DIVIDENDI

PLUSVALENZE
“Modello” della participation
exemption
ESENZIONE AL 95%
DIVIDENDI
DEDUCIBILITÀ INTEGRALE COSTI
ELIMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
NESSUNA DISCRIMINAZIONE RESIDENTI/NON RESIDENTI
Eliminazione delle forme di
discriminazione

Parità di trattamento dei soci percettori
residenti e non residenti

Parità di trattamento dei dividendi
distribuiti da società residenti e non
residenti
Assenza di condizioni specifiche

art. 89, comma 2, TUIR prevede l’esenzione
senza subordinare l’esclusione dal reddito
imponibile ad alcuna delle condizioni
usualmente presenti nel modello
dell’esclusione dei dividendi in participation
exemption;
Assenza di condizioni specifiche
marcata differenza rispetto agli articolati requisiti previsti per
l’esenzione delle plusvalenze in participation exemption ai
sensi dell’art. 87, .

non è richiesto
•
•
•
•
•
•
il possesso di una partecipazione minima nella società che
distribuisce gli utili;
il periodo minimo di possesso della partecipazione;
la classificazione in bilancio della partecipazione posseduta;
l’assoggettamento ad imposta della società distributrice o degli utili
distribuiti, salvo quanto di seguito specificato per le società
residenti o localizzate in Stati RFP;
il possesso della partecipazione a titolo di proprietà;
l’ inclusione dello Stato di residenza della società distributrice in
una “white list”.
Requisito della similarità alle
azioni

In generale

Partecipazioni al capitale o al patrimonio
delle società estere
In generale

art. 44, comma 2, lett. a), TUIR
•
ai fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle
azioni i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è
totalmente costituita dalla partecipazione ai risultati
economici:
•
•
•

della società emittente;
di altre società appartenenti al medesimo gruppo della società
emittente;
dell’affare in relazione al quale sono stati emessi.
Similarità opera solo in presenza di una remunerazione
integralmente costituita dalla partecipazione ai medesimi
risultati economici.
In generale

La norma ha un ambito di applicazione più limitato di quella
contenuta nell’art. 109, comma 9, lett. a), TUIR,
•
indeducibilità della quota della remunerazione dovuta sui titoli e sugli
strumenti finanziari, comunque denominati, di cui all’art. 44, TUIR che
direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati
economici:
•
•
•

della società emittente;
di altre società appartenenti al medesimo gruppo della società
emittente;
dell’affare in relazione al quale sono stati emessi.
non deducibilità trova applicazione anche in presenza di una
remunerazione costituita solo in parte dalla partecipazione ai
medesimi risultati economici.
Partecipazioni al capitale o al
patrimonio delle società estere

qualificazione della partecipazione ai fini
tributari italiani avveniva
• sulla base dei criteri previsti dalla normativa
italiana,
• a nulla rilevava il trattamento tributario in base
alla normativa estera applicabile nello Stato di
residenza della società o ente emittente.
Società non residenti diverse da
quelle residenti in Paesi RFP

art. 44, comma 2, lett. a), soppresso dal “Correttivo
2005”

art. 44, comma 2, lett. a), secondo periodo,
•
le partecipazioni al capitale, i titoli e gli strumenti finanziari
di cui al periodo precedente emessi da società e degli enti
di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano
similari alle azioni a condizione che la relativa
remunerazione sia totalmente indeducibile nella
determinazione del reddito d’impresa nello Stato estero di
residenza del soggetto emittente.
Società non residenti diverse da
quelle residenti in Paesi RFP

Presupposto previgente per l’applicazione
dell’esclusione del 95 per cento degli utili
distribuiti è che
•
gli stessi, ove fossero stati distribuiti da una società
residente, sarebbero stati totalmente indeducibili ai
fini delle imposte sui redditi in base alla normativa
italiana.
Esenzione totale dei dividendi
distribuiti da società consolidate

Gli artt. 122, comma 1, lett. a) e 134, comma 1, lett.
a), TUIR
•
•
la società controllante effettui una variazione in diminuzione
del proprio reddito imponibile e di quello delle società
controllate incluse nel perimetro di consolidamento pari alla
quota imponibile degli utili distribuiti dalle società controllate
consolidate 
esclusione totale dei dividendi distribuiti da società
consolidate
•
finalità ed il meccanismo del consolidato fiscale che prevede la
determinazione di un’unica base imponibile per le società
incluse nel perimetro di consolidamento.
Esenzione totale dei dividendi
distribuiti da società consolidate

esclusione dal concorso alla formazione del reddito
imponibile del 5 per cento degli utili distribuiti dalle
società consolidate
•
•

non viene computata dalla società percettrice,
la quale calcolerà il proprio reddito imponibile da trasferire
alla controllante escludendo il solo 95 per cento degli utili
percepiti secondo quanto previsto dall’art. 89, TUIR.
Il beneficio della totale esclusione degli utili distribuiti
alle società consolidate viene accordato alla società
controllante in sede di effettuazione delle rettifiche di
consolidamento.
Deducibilità dei costi di
gestione delle partecipazioni

piena deducibilità dei costi, diversi dagli
interessi passivi, connessi alla gestione
delle partecipazioni che beneficiano
dell’esclusione da imposizione degli utili
distribuiti e dell’esenzione delle plusvalenze
di cui all’art. 87, TUIR.

Però pro rata
PEX SULLE PLUSVALENZE

Ratio dell’istituto

Elementi della fattispecie di
esenzione
Ratio dell’istituto

Ragioni della coerenza di sistema

Circolazione del modello impositivo
Ragioni della coerenza di
sistema

La participation exemption sarebbe fondata
su due principi fondamentali
•
tassazione solo della società ma non dei soci;
•
logico corollario dell’esclusione dei dividendi.
Ragioni della coerenza di
sistema

tassazione solo della società ma non dei soci,
•
coincidenza delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni con
il valore attuale e scontato dei dividendi sulle partecipazioni stesse.
•
tali redditi diventano, prima o poi, materia imponibile in capo all’azionista.
•
attraverso l’esenzione, i redditi in questione sarebbero sottoposti alla
tassazione propria dei soggetti passivi IRES che li producono, cui dunque
competono, e non a quella dei soci.
•
La società, quindi, tramite la participation exemption cesserebbe di essere
un soggetto che “anticipa” la tassazione dell’azionista e verrebbe
considerata come soggetto su cui si incentra la tassazione definitiva.
Ragioni della coerenza di
sistema
• l’imposta assolta dalla società
• non costituirebbe più un prelievo anticipato dell’imposta
•
dovuta dal socio persona fisica nell’eventuale e
successiva fase distributiva,
bensì un prelievo definitivo direttamente in capo alla
società.
• N.B.: non sempre i plusvalori rappresentano
redditi attuali e prospettici della società, in quanto
essi sono inclusivi di un valore di avviamento.
Ragioni della coerenza di
sistema

esenzione delle plusvalenze come corollario dell’esclusione dei
dividendi
•
criterio di tassazione del reddito al momento della produzione in
capo alla società e non all’atto della sua distribuzione.
•
La tassazione dell’azionista che realizza tali plusvalori dismettendo
le partecipazioni si risolverebbe “in una duplicazione della
tassazione dei redditi della società partecipata”,
•
la ratio dell’esenzione di cui trattasi non sarebbe agevolativa,
bensì intesa ad impedire la doppia imposizione economica.
Ragioni della coerenza di
sistema
•
•
I regimi di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze
dovrebbero attuare il principio secondo cui la
determinazione del prelievo va “baricentrata” sulla
situazione oggettiva dell’impresa e non su quella soggettiva
del socio.
il plusvalore realizzato in occasione della cessione di una
partecipazione sarebbe costituito da utili già conseguiti o
conseguibili in futuro dalla partecipata, i quali hanno “già
scontato o sconteranno in via definitiva le imposte” presso il
soggetto che li ha prodotti, cosicché essi dovrebbero essere
esenti.
Circolazione del modello
impositivo

La participation exemption costituisce un “modello”
impositivo cui si ispirano diversi ordinamenti tributari il quale
circola tra i sistemi fiscali.

modello impositivo presente da svariati decenni e
recentemente è stato oggetto di processi di mutazione e
circolazione.
• dai Paesi di provenienza originaria (Olanda e Lussemburgo)
si è gradualmente esteso a diversi altri Stati che
tradizionalmente consideravano le plusvalenze azionarie
tassabili (Francia, Regno Unito, Germania, Spagna,
Danimarca, Austria).
Circolazione del modello
impositivo

gli elementi strutturali della participation
exemption, organizzati a meccanismo
impositivo o “modello”,
• fanno sì che siano adempiute una serie di
funzioni (in particolare agevolare le operazioni
su titoli, rendere neutrale le scelte organizzative
delle imprese consentendo regimi fiscali ad hoc
per le holding)
• tra i quali non si annovera esclusivamente quella
strutturaledi evitare la doppia imposizione.
Circolazione del modello
impositivo

Il caso della participation exemption adottata in
Italia è quindi un caso di parziale convergenza
mediante circolazione dei modelli
•
•
Si verificano alcune varianti distinte che costituiscono
diverse linee evolutive alla soluzione di problemi
parzialmente simili;
ad esempio, in Italia la participation exemption non
prevede alcuna soglia di partecipazione, in ciò
difformandosi dagli altri sistemi di participation
exemption.
Premessa

L’art. 87 individua ai fini della esenzione,
una fattispecie complessa, avente una
articolata struttura
•
diretta a garantire che il beneficio competa ai
soggetti che hanno i requisiti.
Premessa

L’art. 87 determina il cd. “perimetro” della
participation exemption, individuando:
• a) i requisiti dei soggetti partecipanti che
beneficiano dell’esenzione;
• b) i requisiti dei soggetti partecipati,
unitamente ai requisiti relativi ai titoli o
strumenti oggetto delle cessioni (e fattispecie
equiparate);
Premessa
• c) i requisiti richiesti per beneficiare
dell’esenzione,
• sia in relazione alle caratteristiche dei titoli (periodo
minimo di possesso, natura di immobilizzazione
finanziaria)
• che in relazione alle caratteristiche dei soggetti
partecipati (residenza ed operatività)
Soggetti non residenti

art. 23, comma 1, lett. f), TUIR
•
nei confronti dei non residenti si considerano
prodotti nel territorio dello Stato
• le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso
di partecipazioni in società residenti,
Soggetti non residenti

con esclusione di certe ipotesi :
•
•
•
1) delle plusvalenze di cui alla lett. c)-bis del comma 1, dell’art. 67,
derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società
residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lett. c)-ter del medesimo articolo
derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli
non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in
mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute
estere rivenienti da depositi e conti correnti;
3) dei redditi di cui alle lett. c)-quater e c)-quinquies del medesimo
articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l’intervento
d’intermediari, in mercati regolamentati.
Soggetti non residenti

.
se lo Stato di residenza del cedente in base alle proprie norme
sostanziali assoggetta a tassazione siffatti utili da realizzo dei
propri residenti, si verifica un’ipotesi di potestà impositiva
concorrente dello Stato della residenza e della fonte se la
società di cui si cedono le partecipazioni è residente in Italia
•
•
In tale ipotesi si applica l’art. 87 alle plusvalenze prodotte in Italia
soltanto se esse sono effettivamente connesse alla S.O. del
soggetto non residente che cede le partecipazioni;
se ciò non avviene, il soggetto non residente realizza in Italia una
plusvalenza che costituisce “redditi diversi” ai sensi dell’art. 67 (e
quindi assoggettata a tale norma)
Soggetti non residenti

Se la società di cui si cedono le partecipazioni non è residente in Italia,
ovvero si verificano le deroghe di cui ai n. 1), 2), 3) della lett. f),
•

l’Italia, (i) nei riguardi delle società non residenti di cui si cedono le
azioni e (ii) nei riguardi di tutte le fattispecie di deroga al criterio della
residenza della società di cui si cedono le partecipazioni,
•
•

 allora l’Italia non si qualifica come Stato della fonte.
non si qualifica nei confronti dei non residenti cedenti in base alle proprie norme
formali come Stato della fonte e
quindi non ha il potere di assoggettare i redditi a tassazione in base alle proprie
norme sostanziali (cd. “carenza di giurisdizione”).
Se lo Stato della residenza non tassa i proventi (in ragione di norme di
esenzione etc.), vi sarà doppia esenzione.
Soggetti non residenti

In presenza di Convenzione, la norma formale interna recante il
criterio di collegamento della residenza della società di cui
vengono cedute le partecipazioni è derogata, per il principio
della prevalenza della norma pattizia, dalla norma formale
convenzionale costituita dall’art. 13 (4) che attribuisce una
potestà impositiva esclusiva sugli utili di capitale transnazionali
allo Stato della residenza del percettore.

In presenza di Convenzionequindi, tutti gli utili da realizzo di
partecipazioni non sono tassabili in Italia, in quanto per norma
convenzionale l’Italia difetta in tali fattispecie di cui all’art. 13 (4)
di giurisdizione come Stato della fonte.
•
 le norme sostanziali interne non sono applicabili ai non residenti
in tali casi.
Requisiti dei soggetti
partecipati

rilevante asimmetria tra
•
•

i requisiti ex art. 87 relativi alla participation exemption sulle
plusvalenze
i requisiti ex art. 89 relativi alla participation exemption sui
dividendi,
determinate partecipazioni
•
•
che si qualificano per la participation exemption ai sensi
dell’art. 89, ma non ai sensi dell’art. 87,
possono, al contempo, generare un flusso di dividendi
esenti ed una potenziale minusvalenza deducibile.
Requisiti dei soggetti
partecipati

Il “Correttivo 2005” introduce il nuovo comma 3-bis
dell’art. 109,
•
•
•
ferma restando l'applicazione dell'articolo 37-bis D.P.R.
600/1973, le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo
101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle
azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87
non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile
dei dividendi percepiti nel periodo di imposta di realizzo e in
quello precedente,
tale disposizione si applica anche alle differenze negative
tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c)
e d) e i relativi costi
ART. 87 NEL SISTEMA DEL TUIR

Principio di simmetria tra plusvalenze
esenti e minusvalenze indeducibili

Trattamento delle plusvalenze su titoli
non aventi i requisiti per l’esenzione

Conseguenze sistematiche della
esenzione delle plusvalenze ex art. 87.
Trattamento delle plusvalenze su
titoli non aventi i requisiti per
l’esenzione

combinato disposto degli artt. 85, 86 ed 87  tre categorie:

“titoli in portafoglio”


•
•
generano ricavi tassabili ai sensi dell’art. 85;
non rispondono ai requisiti di cui all’art. 87, e nemmeno costituiscono “titoli
immobilizzati” di cui all’art. 86;
“titoli immobilizzati”
•
•
generano plusvalenze tassabili ai sensi dell’art. 86;
non rispondono ai requisiti di cui all’art. 87, e nemmeno costituiscono “titoli in
portafoglio” di cui all’art. 85;
“titoli immobilizzati ex art. 87”
•
•
•
generano plusvalenze esenti ai sensi dell’art. 87;
rispondono ai requisiti di cui all’art. 87,
non costituiscono né “titoli immobilizzati” di cui all’art. 85, né “titoli immobilizzati”
di cui all’art. 86.
Conseguenze sistematiche della
esenzione delle plusvalenze ex art.
87.

Riconoscimento del valore fiscalmente riconosciuto in capo al
cessionario

Art. 87 e regime di neutralità per i trasferimenti intragruppo nel
consolidato

Pro rata patrimoniale
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Modelli della participation exemption