C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2090
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE TOSCANA
VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 138 – 50135 FIRENZE
TELEFONO: 055 6521302 – FAX: 055 6540782
TELEX: 570523 COTOSOC
Indirizzo Internet: www.figc-crt .org
e-mail: [email protected]
STAGIONE SPORTIVA 2005 - 2006
Comunicato Ufficiale N. 53 del 25/05/2005
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1
ALLEGATI
Al presente Comunicato si allega:
Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 195/A del 28.4.06 con allegata comunicazione CONI
“Disciplinare per l’esenzione ai fini terapeutici”
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Si trascrive stralcio del Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 141 del 22.5.06 e n. 142 del 23.5.06:
COMUNICATO UFFICIALE N. 141
CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI 2005/2006
1° TURNO
1) RISULTATI GARE DEL 20 MAGGIO 2006
…………omissis………….
GIRONE C:
FIORANO – FORTIS LUCCHESE 2 – 1
a seguito dei predetti risultati accedono ai quarti di finale del Campionato Juniores le seguenti
societa’:
……….omissis…….. FORTIS LUCCHESE
SABATO 27 MAGGIO 2006 – ORE 16,30 - ANDATA
FORTIS LUCCHESE – TOR DI QUINTO
Stadio Comunale di Saltocchio – Lucca
C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2091
MERCOLEDI 31 MAGGIO 2006 – ORE 16,30 – RITORNO
TOR DI QUINTO – FORTIS LUCCHESE
Campo V.Testa Via di Baiardo 25 – Roma
2) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Sostituto Giudice Sportivo della L.N.D. Sig. Stefano Agamennone, assistito dal Rappresentante
A.I.A. Sig. Antonio Sauro, nel corso della riunione del 22 maggio 2006, ha adottato i seguenti
provvedimenti:
……..omissis……..
E) CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA
GUIDI DANIELE (FORTIS LUCCHESE)
Espulso per doppia ammonizione. Per reiterato
comportamento scorretto nei confronti di avversari
AMMONIZIONE
……….omissis……..
MATTEUCCI FRANCESCO
CARNICELLI ANDREA
CUTINI DANIELE
FORTIS LUCCHESE
FORTIS LUCCHESE
FORTIS LUCCHESE
COMUNICATO UFFICIALE N. 142
GARE DI SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE
NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA – PRIMO TURNO
Stagionae Sportiva 2005/2006
RISULTATI GARE DEL 21 MAGGIO 2006
………omissis………..
GRUPPO F
GRUPPO I
TERRACINA – FORTE DEI MARMI
CASTELNUOVESE – DERUTA
1-2
1-0
Il programma delle gare successive è il seguente:
DOMENICA 28 MAGGIO 2006 – ORE 16,30 – RITORNO
………omissis………
GRUPPO F
GRUPPO I
FORTE DEI MARMI – TERRACINA
DERUTA - CASTELNUOVESE
Stadio Com. Carlo Necchi – Forte Marmi
Stadio Com. Deruta (PG)
2) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Sostituto Giudice Sportivo della L.N.D. Sig. Stefano Agamennone, assistito dal Rappresentante
A.I.A. Sig. Antonio Sauro, nel corso della riunione del 22 maggio 2006, ha adottato i seguenti
provvedimenti:
C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2092
D) CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (1^ INFR.)
………omissis………..
CELI ANDREA
PISCITELLI DOMENICO
FORTE DEI MARMI
FORTE DEI MARMI
2.1 ALLEGATI
Al presente Comunicato si allega circolare n. 24 del 18.5.06 prot. 3135 CT/MC/sc con allegata
nota della FIGC n. 5.929/GG DEL 16.5.06 inerente la “Trasformazione Associazioni Sportive in
Società di Capitali”.
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Consiglio Direttivo
Nessuna comunicazione
3.2. Segreteria
3.2.1 APPROVAZIONE TORNEI
Si approvano i seguenti Tornei:
S.A.R.
4) TORNEO ESTIVO CAMPUS CALCIO A 5 – ORGANIZZATO DAL C.P. DI PISTOIA
3.3. Modifiche al programma gare
Nessuna comunicazione
3.4. Recuperi
Nessuna comunicazione
CAMPIONATO CALCIO A CINQUE
FASE DI QUALIFICAZIONE TORNEO DELLE REGIONI
La Commissione Tecnica ha reso noto i nominativi dei giocatori convocati per partecipare alla
Fase di qualificazione del Torneo delle Regioni che si svolgerà dal 01/06/2006 al 03/06/2006 nel
C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2093
Lazio. I giocatori sotto indicati dovranno presentarsi entro le ore 14.00 di mercoledì 31/05/2006
presso la sede del Comitato Regionale Toscana Via Gabriele d'Annunzio 138 a Firenze, muniti di
copia di certificazione medica valida, e documento d'identità in corso di validità. La comitiva
soggiornerà all'HOTEL ARICIA, Via Appia, km 26.200 Ariccia (RM). Tel. 06.9323117/9321161.
COMANDUCCI Davide
BARDUCCI Tommaso
BIAGI Simone
BARGELLINI Simone
MARTINISI Marco
RIZZUTO Francesco
XHAFERI Olsi
PIPICELLI Andrea
UMALINI Damiano
BARTELLETTI Niccolò
ALFIERI Mario
IANNICELLI Claudio
PESTELLINI Gianni
NORFINI Valerio
Consigliere regionale
Accompagnatore ufficiale
Selezionatore:
Vice Selezionatore:
Medico:
Massaggiatore:
Amici della Concordia
Amici della Concordia
Cecchi Fondiaria DLF
Cecchi Fondiaria DLF
Cecchi Fondiaria DLF
Cecchi Fondiaria DLF
Dream Team
IGP Pisa
IGP Pisa
Navacchio Zambra
Valdarno
Valdarno
Valdarno
Vicarello 1999
Sig. Carlo NESI
Sig. Sandro ZAGARI
Sig. Roberto MAESTRINI
Sig. Maurizio PIERI
Dr. Alfredo MANISCALCO
Sig. Paolo MAZZOLI
Programma gare:
Giovedì 01 giugno 2006– Palazzo dello Sport di Ariccia “PALAKILGOUR”
ore 18.00 UMBRIA – TOSCANA
Venerdì 02 giugno 2006– Palazzo dello Sport di Ariccia “PALAKILGOUR”
ore 15.00 LAZIO – TOSCANA
Sabato 03 giugno 2006– Palazzo dello Sport di Ariccia “PALAKILGOUR”
ore 16.30 MARCHE - TOSCANA
SERIE C/2 GIRONE “A”
Il campionato è stato vinto dal G.S. NUOVA BIEMME C. a 5 di Livorno che acquisisce il diritto a
partecipare al campionato di serie C/1 2006/2007.
Ci complimentiamo con la società , i giocatori ed i tecnici per la brillante affermazione.
PLAY – OFF
Andata 26/05/2006
MONSUMMANO – LUDUS 90 VALLE DELL’ARNO
A.S. TOFANELLI MISERICORDIA – REAL S. VINCENZO
Ritorno Martedì 30/05/2006
LUDUS 90 VALLE DELL’ARNO – MONSUMMANO
REAL S. VINCENZO - A.S. TOFANELLI MISERICORDIA
Retrocede in Serie D: F.C. FLORIA 2000
C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2094
PLAY – OUT
Andata 26/05/2006
BULLS CALENZANO – FUTSAL CECINA
RINASCITA DOCCIA – U.S. MARINA
Ritorno Martedì 30/05/2006
FUTSAL CECINA - BULLS CALENZANO
U.S. MARINA - RINASCITA DOCCIA
SERIE C/2 GIRONE “B”
Il campionato è stato vinto dalla POL. FUTSAL FIORENTINA che acquisisce il diritto a partecipare
al campionato di serie C/1 2006/2007.
Ci complimentiamo con la società , i giocatori ed i tecnici per la brillante affermazione.
PLAY – OFF
Andata 26/05/2006
AMICI DELLA CONCORDIA – A.S. GERACI
CIRCOLO DINO MANETTI – U.S. PONTASSIEVE
Ritorno Martedì 30/05/2006
A.S. GERACI – AMICI DELLA CONCORDIA
U.S. PONTASSIEVE - CIRCOLO DINO MANETTI
Retrocede in Serie D: G.S. PIAN DI SAN BARTOLO
PLAY – OUT
Andata 26/05/2006
SAN GIMIGNANO SPORT – A.C. GREEN TEAM
CHIESANUOVA – MONTEBONELLO
Ritorno Martedì 30/05/2006
A.C. GREEN TEAM – SAN GIMIGNANO SPORT
MONTEBONELLO - CHIESANUOVA
SPAREGGI SERIE “D”
Andata
GIGLIO ROSSO - PELLETTERIE C.A 5
PISA SOCCER FIVE – ATLETICO 2001
2 - 12
7-1
Ritorno
PELLETTERIE C. A 5 – GIGLIO ROSSO – Lunedì 29/05/2006 ORE 22.00
C/o Impianto Sporting Arno – via San Colombano 31h – Badia a Settimo Scandicci
ATLETICO 2001 - PISA SOCCER FIVE 26/05/2006 ore 22,30
C/o Palaprato – via Saccenti 47 - PRATO
C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2095
CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE
Preso atto dei risultati ottenuti nelle gare di qualificazione del triangolare tenutosi a Cervia, la
Rappresentativa Toscana di Calcio Femminile si è qualificata per il Torneo delle Regioni che si
terrà nella stagione sportiva 2006/2007 nella Regione Lazio.
Alle Calciatrici ed allo staff Tecnico vanno i nostri complimenti e ringraziamenti allargando questi
ultimi anche alle società che hanno messo a disposizioni le loro tesserate.
4. RISULTATI GARE
GARE DEL 20-21/5/2006
-
DEL 20 MAGGIO 2006 (ORE 16,30)
1^ EDIZIONE “COPPA REGIONALE” CATEGORIA JUNIORES
-
3° turno gare di andata
V.GRASSINA – CERTALDO
C.CASTELFIORENTINO – FORTE DEI MARMI
-
2–2
0–0
DEL 21 MAGGIO 2006
GARE DI SPAREGGIO TRIANGOLARI FRA LE SECONDE DEI GIRONI
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
1^ gara triangolare
MOBILIERI PONSACCO – PIAN DI SCO’
3–0
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
1^ gara triangolari
MARIO MICHELI – RESCO REGGELLO
STAGGIA – SORGENTI LABRONE
0–1
2–2
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
1^ gara triangolari:
MASSA MACINAIA – VERGINE DEI PINI
ATLETICO GEOTERMICA – ASCIANESE
NEANIA CASTELDELP. – COMEANA
SCARPERIA – CASTIGLION FIBOCCHI
1–1
0–1
1–2
1–2
C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2096
PLAY – OUT
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
GARA DI ANDATA
VIGOR CICOGNINI – SAN MARCO AVENZA C.
1–3
GARE DI RITORNO
SPORTING CLUB 2001 – LA QUERCE
TEGOLETO – S. QUIRICO O.
POPPI – S. ROCCO
RIOTORTO – ANTIGNANO
PERIGNANOLARICEVOLI – PRO LIVORNO
0–0
0–3
2–1
1–0
1–1
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
GARE DI ANDATA
MONTI – CITTA’ DI VILLAFRANCA
CASINI SAMBUCA – LEVANE
MONTAGNANO – STRADA
INTERCOMUNALE S.FIORA – CASTELLINA S.
2–0
3–0
2–1
0–0
GARE DI RITORNO
ARCOBALENO – DINO BIANCHI
TUTTOCUOIO – CHIESINA UZZANESE
PIEVE A NIEVOLE – POGGIO A CAIANO
LATERINA - IMPRUNETA TAVARNUZZE
CALCINAIA - PECCIOLESE ALTA VALDERA
CASTIGLIONCELLO - CALCI
CAPOLONA - PESCAIOLA CALCIO
ALBERESE – BATIGNANO
3–0
3–1
1–0
1–3
1–2
1–2
0–1
0–1
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
GARE DI ANDATA
SUVERETO – GUARDISTALLO
ORBETELLANA – RIBOLLA
BARBERINO V.E. – CASTELLINA C.
VIRTUS CHIANCIANO – INDICATORE
2–2
1–0
3–2
1–1
GARE DI RITORNO
STIAVA – FOSSOLA
PARADISO – ACSI POL. AVENZA
SPIANATE – LUCCA CALCIO
PISTOIA CALCIO – SANROMANESE
PIAZZA AL SERCHIO – VALLE DI OTTAVO
ANIA – FORNACI
CASTELNUOVO – FOGNANO CALCIO
ANTARES – VIRTUS MAZZONE
CALASANZIO – ARDENZA
ORLANDO CALCIO – SCINTILLA PISAEST
DINAMO – RIO MARINA
CAPALBIO SPORT – STICCIANO
CHIANTI NORD - ISOLOTTO
RINASCITA DOCCIA – MALMANTILE
MONTESPERTOLI – PIEVESCOLA
VACCHERECCIA – VIRTUS LIGNANO
4-1
1–1
3–1
3–0
2–1
1–0
3–1
1–4
0–3
1–0
0–0
1–1
1–0
1–1
0–0
3–0
C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2097
SPORTING LATERINA – TUSCAR
ATLETICA CASTELLO – S.AGATA
ALBOR GRASSINA – FLORIAGAFIR B.
MONTE SAN SAVINO – AMBRA
2–0
0–0
0–3
0–1
COPPA TOSCANA – PRIMA CATEGORIA
GARA DI FINALE (RITORNO)
ANCHIONE – SOCI
2–0
In base ai risultati della Fase finale è risultata vincitrice della Coppa Toscana di Prima Categoria la
Società U.S. ANCHIONE , alla quale il Comitato esprime le più vive congratulazioni ed augura
sempre maggiori successi
COPPA TOSCANA – SECONDA CATEGORIA
GARA DI FINALE (RITORNO)
ANTELLA 99 - PRATOVECCHIO
3–2
In base ai risultati della Fase finale è risultata vincitrice della Coppa Toscana di Seconda Categoria
la Società PRATOVECCHIO CALCIO , alla quale il Comitato esprime le più vive congratulazioni ed
augura sempre maggiori successi
Campionato CALCIO A CINQUE SERIE C2
Girone A
Girone B
Giornata 15R
Gare del 19/5/2006
Giornata 15R
BULLS CALENZANO CALCIO A5
REAL SAN VINCENZO C.5.
3
4
FCG FLORIA 2000
TRAVALLE
5
1
JOLLY ROSIGNANO A.S.D.
MARINA
8
4
LUDUS 90 VALLE DELL ARNO
C5 ROSIGNANO
*
MONSUMMANO CALCIOACINQUE TOFANELLI MISERICORDIA C5
5
4
NUOVA BIEMME C.A 5
DEPORTIVO LE PANCHINE C.5
3
1
PRO FOLLONICA
FUTSAL CECINA 2002
9
3
RINASCITA DOCCIA
LSD POGGIO A CAIANO C5
3
5
Gare del 19/5/2006
AMICI DELLA CONCORDIA
CASCINE DEL RICCIO SPORT
5
3
ARCI MONTEBONELLO
CIRCOLO ARCI DINO MANETTI
5
4
BORGO ALLA COLLINA
TORRITA A.S.D.
7
3
CALCIO A CINQUE REMOLE
POL.FUTSAL FIORENTINA
7
14
CHIESANUOVA V.P.CALCIO A5
GREEN TEAM
3
7
GERACI FIRENZE CALCIO A 5
PONTASSIEVE
2
3
POLIS MULTIETNIC
S.AGATA
5
4
SANGIMIGNANOSPORT S.C.ARL
PIAN DI SAN BARTOLO
8
6
*Rapporto arb.non pervenuto
5. GIUSTIZIA SPORTIVA
5.1. Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Sig. Cleto Zanetti, assistito dal rappresentante A.I.A., Sig. Martini Giovanni, e
dai Sostituti G.S. Sig. Francesco Marchi, Sig. Lorenzo Rocchi, Sig. Piero Guarnieri, Sig. Tommaso
Tavassi nella seduta del 24/05/2006, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si
riportano:
C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2098
5.1.1. CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 21/05/2006
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI CALCIATORI
NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (XI INFR)
GNERI ALVARO (MOBILIERI PONSACCO CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (VIII INFR)
PANICHI DARIO (PIAN DI SCO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)
MIDA ALESSIO (PIAN DI SCO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)
ORLANDI ANDREA (MOBILIERI PONSACCO CALCIO)
5.1.2. CAMPIONATO PROMOZIONE - PLAY OUT
GARE DEL 21/05/2006
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDE
€
52,00
TEGOLETO
Per avere, propri sostenitori, lanciato una bottiglia di vetro vuota in campo senza
peraltro colpire.
C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2099
€
40,00
SPORTING CLUB 2001
Per contegno offensivo e minaccioso verso un calciatore avversario. Sostenitore
ed episodio isolato.
A CARICO DI DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 09/06/2006
al Sig. GUARDA PIERINO (LA QUERCE)
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 09/06/2006
al Sig. COSCETTI CARLO (PERIGNANOLARICEVOLI A.S.D)
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CARPITELLI ALESSIO
(S.ROCCO A.S.D.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MORELLI FILIPPO
(TEGOLETO)
NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)
COLOMBINI ALESSANDRO (PERIGNANOLARICEVOLI A.S.D)
A.S.D.)
FABBRI MANUEL (SPORTING CLUB 2001)
BURGALASSI STEFANO (PRO LIVORNO 1919
I AMMONIZIONE
BUFALINI DIEGO (ANTIGNANO)
PELINI ANDREA (LA QUERCE)
CHIELLINI CLAUDIO (PERIGNANOLARICEVOLI A.S.D)
TELLINI FRANCESCO (POPPI)
LOCATELLI ANDREA (PRO LIVORNO 1919 A.S.D.)
DIFEDERICO MICHELE (RIOTORTO)
GHERARDINI ANDREA (RIOTORTO)
BARTOLINI DAVIDE (S.QUIRICO)
DE FALCO PIETRO (S.QUIRICO)
FC)
BIAGIONI ANDREA (SAN MARCO AVENZACALCIO FC)
MAGAGNINI GIANMARCO (SPORTING CLUB 2001)
DUCHI CESARE (TEGOLETO)
PERUZZI ALESSIO (TEGOLETO)
FEDELE FRANCESCO (VIGOR CICOGNINI)
CHIESA JACOPO (ANTIGNANO)
PICCINELLI ALBERTO (LA QUERCE)
DINI VINICIO (POPPI)
CECCOTTI LUCA (PRO LIVORNO 1919 A.S.D.)
ROSELLINI ALESSIO (PRO LIVORNO 1919 A.S.D.)
FARINA RICCARDO (RIOTORTO)
VENDITTO ANTONELLO (RIOTORTO)
DE BERNARDI MASSIMILIANO (S.QUIRICO)
ATTUONI DAVIDE (SAN MARCO AVENZACALCIO
BIAGIONI RICCARDO (SPORTING CLUB 2001)
MARIGLIANI STEFANO (SPORTING CLUB 2001)
MARINO MIRKO (TEGOLETO)
POPONCINI ALESSANDRO (TEGOLETO)
C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2100
5.1.3. CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 21/05/2006
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDE
€
300,00
MARIO MICHELI
Per contegno offensivo e minaccioso verso la terna fine gara. Per persona addetta
alla custodia degli spogliatoi che assume contegno ironico verso gli ufficiali di gara
e ritarda deliberatamente l'apertura dei locali agli ufficiali di gara. Per proprio
sostenitore che tenta di scavalcare la rete di recinzione.
A CARICO DI DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 09/07/2006
al Sig. SPADONI GIUSEPPE (MARIO MICHELI)
Per contegno offensivo verso il D.G. in ripetute e distinte circostanze.
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PERA MANUEL
(MARIO MICHELI)
Espulso per gioco violento, a fine gara minacciava l'arbitro.
NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (VIII INFR)
DEDISTI MAURIZIO (RESCO REGGELLO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)
ROMANI CHRISTIAN (MARIO MICHELI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)
MASSAI MAURIZIO (STAGGIA)
CONSIGLI PAOLO (STAGGIA)
C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2101
5.1.4. CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA - PLAY OUT
GARE DEL 21/05/2006
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDE
€ 2.000,00
CASTIGLIONCELLO
Per contegno intimidatorio ed offensivo verso la terna prima, durante ed al termine
della gara. Per propri sostenitori che si arrampicano pericolosamente sulla rete di
recinzione in ripetute occasioni. Per accensione di fumogeni e scoppio petardi
durante la gara senza conseguenze. Per lancio a fine gara di due pigne che
infrangono un vetro della finestra dello spogliatoio. Per aver lanciato due raudi
all'interno del vano riservato agli ufficiali di gara senza conseguenze. Per scoppio
di un raudo all'interno dello spogliatoio della societa' che causa uscita dallo stesso
dei calciatori. Recidiva. Sanzione limitata fattivo comportamento dirigenza locale.
€
600,00
PECCIOLESE ALTA VALDERA
Quale societa' oggettivamente responsabile del comportamento di un proprio
calciatore non identificato che, a fine gara, colpiva al volto con un pugno
l'allenatore avversario provocandogli un taglio allo zigomo con copiosa fuoriuscita
di sangue.
€
250,00
MONTI
Per carenze funzionali nello spogliatoio arbitrale. Per cancello di accesso al
recinto di gioco incustodito che causa entrata indebita sul terreno di gioco di
sostenitore esultante. Per contegno offensivo verso il D.G.. Reiterata recidiva
specifica.
A CARICO DI DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 24/06/2006
al Sig. MATTEUCCI LINDO (POGGIO A CAIANO 1909)
A fine gara offendeva la terna.
A CARICO DI ALLENATORI
Squalifica fino al 09/07/2006 al Sig. MORETTI DAVID (POGGIO A CAIANO 1909)
Allontanato per aver offeso il D.G., a fine gara minacciava la terna.
C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2102
Squalifica fino al 09/06/2006 al Sig. LAZZERINI ALBERTO (CASTIGLIONCELLO)
A fine gara rivolgeva frasi offensive verso calciatori avversari.
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DAVERI EROS
(CAPOLONA)
Per aver offeso la terna arbitrale. Sanzione aggravata in quanto capitano.
GIANNOTTI ALESSANDRO
(CITTA DI VILLAFRANCA)
Per condotta violenta verso un calciatore avversario.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ROMAGNOLI ALESSANDRO
EVANGELISTI GABRIELE
GALASTRI IACOPO
(ALBERESE)
(ARCOBALENO B.C.)
(CAPOLONA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LINICCHI FABIO
MINUTI FRANCESCO
PELLEGRINI FEDERICO
EZZAROUALI RASCHID
BARTOLI FABIO
(BATIGNANO)
(CASTIGLIONCELLO)
(CHIESINA UZZANESE A.S.D.)
(LEVANE)
(PIEVE A NIEVOLE A.S.D.)
NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)
MALLOGGI SIMONE (CALCI)
DELPAPA EDOARDO (CALCINAIA A.S.D.)
BONUCCI MARCO (IMPRUNETA TAVARNUZZE)
BALDI MICHELE (TUTTOCUOIO)
ROCCA RICCARDO (CALCI)
DAVERI EROS (CAPOLONA)
NOCCIOLINI LUCA (LATERINA)
NENCIONI MIRKO (TUTTOCUOIO)
I AMMONIZIONE
CIAVATTINI DAVIDE (ALBERESE)
MARCONI MASSIMO (ALBERESE)
BROCCHINI LUCA (ARCOBALENO B.C.)
BATISTONI PAOLO (BATIGNANO)
ZEVOLA ADRIANO (CALCI)
MONTAGNANI SIMONE (CALCINAIA A.S.D.)
CARBONI ENRICO (CAPOLONA)
VANTINI DAVIDE (CAPOLONA)
BALLERI LUCA (CASTIGLIONCELLO)
PAOLETTI RICCARDO (CASTIGLIONCELLO)
CASUCCI PAOLO (CHIESINA UZZANESE A.S.D.)
UZZANESE A.S.D.)
FORNESI MASSIMILIANO (CITTA DI VILLAFRANCA)
ODDO GABRIELE (CITTA DI VILLAFRANCA)
BRESCHI JACOPO (DINO BIANCHI PESCIA 1912)
FOGLIA GIACOMO (DINO BIANCHI PESCIA 1912)
LUCHETTI GIONATA (DINO BIANCHI PESCIA 1912)
CAPANNI MATTEO (IMPRUNETA TAVARNUZZE)
SANTINI ALESSANDRO (IMPRUNETA TAVARNUZZE)
BENANCHI CLAUDIO (INTERCOMUNALE S.FIORA)
FORTUNATI RICCARDO (INTERCOMUNALE S.FIORA)
BROGI TOMMASO (LEVANE)
MAGISTRI MARCO (LEVANE)
MAINARDI FRANCESCO (ALBERESE)
ROMAGNOLI EMILIANO (ALBERESE)
MARIOTTI GIANLUCA (ARCOBALENO B.C.)
HEMMI ANDREA (CALCI)
MANNUCCI LORENZO (CALCINAIA A.S.D.)
VIRGONE GUGLIELMO (CALCINAIA A.S.D.)
REDENTORI ANDREA (CAPOLONA)
FRANCINI GIACOMO (CASTELLINA SCALO)
GUIDI CRISTIANO (CASTIGLIONCELLO)
SALUCCI OMAR (CASTIGLIONCELLO)
FRANCONE MASSIMILIANO (CHIESINA
GIANNARELLI MARCO (CITTA DI VILLAFRANCA)
PAOLI LUCA (CITTA DI VILLAFRANCA)
DI MARCO PAOLO (DINO BIANCHI PESCIA 1912)
GUIDI PAOLO (DINO BIANCHI PESCIA 1912)
MORETTI MICHAEL (DINO BIANCHI PESCIA 1912)
GIANNI ALESSIO (IMPRUNETA TAVARNUZZE)
SPATARO LUCA (IMPRUNETA TAVARNUZZE)
CAPITANI DOMENICO (INTERC.LE S.FIORA)
PEDANI MICHELE (LATERINA)
CUCCOLI FEDERICO (LEVANE)
RODI FRANCESCO (LEVANE)
C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2103
BORGOGNI ANDREA (MONTAGNANO A.S.D.)
FABIANELLI GIACOMO (MONTAGNANO A.S.D.)
SODERO STEFANO (MONTAGNANO A.S.D.)
LANDI MASSIMO (PECCIOLESE ALTA VALDERA)
SCARPA SALVATORE (PECCIOLESE ALTA VALDERA)
ANDREOTTI FRANCESCO (PIEVE A NIEVOLE A.S.D.)
CINIERI CARLO (POGGIO A CAIANO 1909)
USCELLI CLAUDIO (SAMBUCA U. CASINI A.S.D.)
STARNOTTI RICCARDO (STRADA)
DINORI SIMONE (MONTAGNANO A.S.D.)
MENCHINI LUCA (MONTAGNANO A.S.D.)
GIANNUZZI ANDREA (MONTI)
SARAIS CLAUDIO (PECCIOLESE ALTA VALDERA)
RANDELLINI FEDERICO (PESCAIOLA CALCIO)
RASTELLI DANIELE (PIEVE A NIEVOLE A.S.D.)
CELLAI LUCA (SAMBUCA U. CASINI A.S.D.)
BELTRAME GREGORIO (STRADA)
FOGLI STEFANO (TUTTOCUOIO)
5.1.5. CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 21/05/2006
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
LOMBARDI DAVIDE
CHITI LUCIANO
FATARELLA STEFANO
(COMEANA BISENZIO)
(NEANIA CASTEL DEL PIANO)
(NEANIA CASTEL DEL PIANO)
NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (XIII INFR)
MUREDDU MASSIMO (ASCIANESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (XI INFR)
SOZZI MICHELE (ATLETICO GEOTERMICA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (VIII INFR)
PALAZZI MIRKO (CASTIGLION FIBOCCHI)
BAGIARDI GIOVANNI (SCARPERIA 1920 A.S.D.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (X INFR)
POSI SILVANO (SCARPERIA 1920 A.S.D.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
CROSATO ANDREA (ATLETICO GEOTERMICA)
IERI EMANUELE (COMEANA BISENZIO)
PIANO)
BERTINI ANTONIO (COMEANA BISENZIO)
MARTINELLI FRANCESCO (NEANIA CASTEL DEL
C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2104
5.1.6. CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA - PLAY OUT
GARE DEL 21/05/2006
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDE
€
250,00
SPIANATE A.S.D.
Per contegno offensivo e minaccioso verso un A.A. con lancio di tre bottiglie piene
senza colpire e di uno sputo che raggiunge lo stesso ad un braccio.
€
200,00
ORLANDO CALCIO
Per contegno offensivo e minaccioso verso un A.A. con lancio di piccoli sassi
senza colpire. Per lancio di una bottiglia di acqua mezza piena che raggiunge
l'arbitro senza provocare danno alcuno. Per aver causato con il proprio
atteggiamento richiesta d'intervento dei CC. .
€
150,00
CAPALBIO SPORT
Per reiterata presenza di persone non autorizzate presenti nello spogliatoio e
spazio antistante. Per contegno offensivo e minaccioso verso la terna. Recidiva.
€
140,00
MONTE SAN SAVINO
Per contegno offensivo verso la terna e gli organi federali. Per persona estranea
recinto spogliatoi fine gara. Plurirecidiva.
€
92,00
PIEVESCOLA
Per contegno offensivo verso la terna ad opera di tesserati non identificati a fine
gara.
A CARICO DI DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 25/01/2008
al Sig. PAGNI ROBERTO (ORLANDO CALCIO)
Per aver intenzionalmente colpito il D.G. con uno sputo al volto. Allontanandosi dal campo gli
rivolgeva frase offensiva.
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 24/06/2006
al Sig. BRESCHI SAURO (FOGNANO CALCIO)
Per comportamento altamente irriguardoso verso il D.G. a fine gara.
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 24/06/2006
al Sig. ROSSI ALESSANDRO (FOSSOLA)
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 24/06/2006
al Sig. MANCINI ANGELO (MALMANTILE)
C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2105
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 24/06/2006
al Sig. RISTORI PAOLO (PIEVESCOLA)
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 24/06/2006
al Sig. BIAGINI LUCIANO (PISTOIACALCIO)
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 09/06/2006
al Sig. CASINI PIERLUIGI (RIO MARINA)
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA
Squalifica fino al 25/07/2006 al Sig. GALLIGANI MIRKO (SPIANATE A.S.D.)
Allontanato per aver rivolto al D.G. frase minacciosa, dopo qualche minuto rientrava sul terreno
di gioco offendendo l'arbitro.
A CARICO DI ALLENATORI
Squalifica fino al 25/08/2006 al Sig. CAMPOSTRINI MARZIO (ALBOR GRASSINA)
Allontanato per aver rivolto al D.G. frase irriguardosa, alla notifica si ripeteva in tale
comportamento. A fine gara accusava l'arbitro di parzialita' e profferiva frasi intimidatorie ed
offensive verso gli Organi Federali.
Squalifica fino al 09/07/2006 al Sig. SCARPONI MAURO (CAPALBIO SPORT)
Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G..
Squalifica fino al 24/06/2006 al Sig. MAGAZZINI MASSIMO (GUARDISTALLO DIL.)
Squalifica fino al 24/06/2006 al Sig. RUMACHELLA ENRICO (PIEVESCOLA)
Squalifica fino al 24/06/2006 al Sig. RACANO MASSIMILIANO (RINASCITA DOCCIA)
Squalifica fino al 09/06/2006 al Sig. LAZZONI ALBERTO (CALASANZIO)
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
AVANZATO ANTONIO
(LUCCA CALCIO)
Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, uscendo dal campo offendeva l'A.A..
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
ALESSANDRINI ROBERTO
(MONTE SAN SAVINO)
Espulso per doppia ammonizione, a fine gara colpiva con un calcio un calciatore avversario.
BALLERI MICHELE
(ORLANDO CALCIO)
Espulso per somma di ammonizioni, uscendo dal campo colpiva con una manata un calciatore
avversario.
ROSSELLI MIRKO
(SPIANATE A.S.D.)
Nonostante la propria qualifica di capitano si faceva ammonire per ben due volte e quindi espellere per
proteste. Successivamente offendeva l'arbitro.
C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2106
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PICCHIANTI MATTEO
(ALBOR GRASSINA)
Per condotta violenta verso un calciatore avversario.
TOFANELLI JACOPO
(CALASANZIO)
Per aver offeso e minacciato il D.G..
LACCHI STEFANO
(FLORIAGAFIR BELLARIVA)
Per condotta violenta verso un calciatore avversario.
MARIANELLI FEDERICO
(ORLANDO CALCIO)
Per condotta violenta verso un calciatore avversario.
CHIONSINI MICHELE
(RIO MARINA)
Espulso per aver rivolto al D.G. frase irriguardosa, uscendo dal campo reiterava le offese.
DRAPPA EMANUELE
(SPIANATE A.S.D.)
Per condotta violenta verso un calciatore avversario.
BENATTI OMAR
(SPORTING LATERINA 2002)
Per condotta violenta verso un calciatore avversario.
PERUZZI MATTEO
(TUSCAR)
Per condotta violenta verso un calciatore avversario.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
COLANGELO MATTEO
SCARPONI ENRICO
ANDREUCCETTI MATTEO
ARONICA RICCARDO
BALDACCI DANIEL
GUARNOTTA FABIO
PANTANI LUCA
SEGGIO ANDREA
PALLINI PAOLO
VINERBI EMILIANO
(ANTARES A.S.D.)
(CAPALBIO SPORT)
(FORNACI)
(PIEVESCOLA)
(SANROMANESE)
(SANROMANESE)
(SPIANATE A.S.D.)
(STICCIANO)
(VIRTUS LIGNANO)
(VIRTUS LIGNANO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VATTERONI GABRIELE
FIASCHI EMANUELE
LEONZIO MAURIZIO
RICCI ANDREA
DIFALCO JONATAN
CUCURNIA DAVIDE
SEVERI ALESSANDRO
CAPPELLI FRANCESCO
PICCHI FILIPPO
SAVINI ANDREA
PAGANO ALESSANDRO
POGGIANTI ALESSANDRO
AMBROGI CLAUDIO
BALLERI MASSIMILIANO
POCAI LUCA
ARCONTI FRANCESCO
SIMEONI FEDERICO
MAZZOLA ANTONIO
BRUNO MIRCO
SALVADORI SIMONE
PANCIONI PATRIZIO
PETRIELLA LUCA
CONFIETTO GIANLUCA
(ACSI POLISPORTIVA AVENZA)
(ARDENZA)
(ARDENZA)
(CAPALBIO SPORT)
(FOGNANO CALCIO)
(FOSSOLA)
(INDICATORE)
(ISOLOTTO)
(ISOLOTTO)
(LUCCA CALCIO)
(MALMANTILE)
(MALMANTILE)
(ORLANDO CALCIO)
(ORLANDO CALCIO)
(PIAZZA AL SERCHIO)
(PIEVESCOLA)
(PIEVESCOLA)
(RINASCITA DOCCIA)
(RIO MARINA)
(SCINTILLAPISAEST)
(SPORTING LATERINA 2002)
(SPORTING LATERINA 2002)
(VIRTUS MAZZONE)
C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2107
NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
FARAONE FRANCESCO
(ISOLOTTO)
Per condotta violenta verso un calciatore avversario a fine gara. Per lancio di sputi ed offese verso il
pubblico a fine gara.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
FANTIGINI LAPO
(ALBOR GRASSINA)
A fine gara offendeva e minacciava il D.G..
VESTRI DANIELE
(AMBRA)
A fine gara veniva a vie di fatto con un calciatore avversario.
BOLI LORENZO
(ISOLOTTO)
Per condotta violenta verso un calciatore avversario a fine gara.
FERRARO SANDRO
(MONTE SAN SAVINO)
A fine gara veniva a vie di fatto con un calciatore avversario.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CIAVATTINI MARCO
(CAPALBIO SPORT)
Per offese alla terna arbitrale.
SCOGNAMIGLIO MARCO
(CAPALBIO SPORT)
Per offese alla terna arbitrale.
ATERINI ALESSANDRO
(CHIANTI NORD A.S.D.)
A fine gara assumeva contegno provocatorio verso gli avversari.
BILANCERI LUCA
(GUARDISTALLO DIL.)
Per aver offeso il D.G..
MAGAZZINI ALESSANDRO
(GUARDISTALLO DIL.)
A fine gara rivolgeva frase irriguardosa ad un A.A..
FUNAIOLI SIMONE
(PIEVESCOLA)
Per offese alla terna a fine gara.
MEI ANDREA
(SPIANATE A.S.D.)
Per aver offeso il D.G..
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)
FANTIGINI LAPO (ALBOR GRASSINA)
GIAGNONI CLAUDIO (ANTARES A.S.D.)
PACINI PILADE (DINAMO A.S.D.)
BELLARIVA)
DELL AMICO NICOLA (FOSSOLA)
BRASCHI DUCCI (S.AGATA)
CODINI SIMONE (SCINTILLAPISAEST)
TOSCANINI GABRIELE (TUSCAR)
NOTINI UBALDO (ANIA)
ROSSI ENZO (ARDENZA)
MARTINELLI FRANCESCO (FLORIAGAFIR
TOSCHI STEFANO (LUCCA CALCIO)
BRASCHI LAPO (S.AGATA)
PASTORELLI CLAUDIO (STICCIANO)
ROSSI LUIGI (VIRTUS LIGNANO)
I AMMONIZIONE
SCHEMBRI GIACOMO (ACSI POLISPORTIVA AVENZA)
BACCANI MIRKO (ALBOR GRASSINA)
MELZI ALESSANDRO (AMBRA)
IACOMINI MANUEL (ANIA)
RIVA MARCO (ANIA)
TORRACCHI DAVIDE (ANTARES A.S.D.)
ALUNNO MIRCO (BARBERINO V.ELSA A.S.D.)
CAGGIANO LUCA (CALASANZIO)
DORI ALESSIO (CALASANZIO)
SOZZI DAVIDE (ACSI POLISPORTIVA AVENZA)
CASTALDO GIOACCHINO (ALBOR GRASSINA)
PIANIGIANI LEONARDO (AMBRA)
NARDINI ENRICO (ANIA)
SIMONINI FRANCESCO (ANIA)
CONTI MATTIA (ATLETICA CASTELLO)
BAZZANI MARCO (BARBERINO V.ELSA A.S.D.)
CINELLI LORENZO (CALASANZIO)
LA PUMA SIMONE (CALASANZIO)
C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2108
CIAVATTINI MARCO (CAPALBIO SPORT)
GERMANI FEDERICO (CAPALBIO SPORT)
AGNORELLI RICCARDO (CASTELLINA IN CHIANTI ASD)
ASD)
PEZZATINI IURI (CASTELLINA IN CHIANTI ASD)
BIANCALANI NICCOLO (CASTELNUOVO)
GALLI ALESSANDRO (CASTELNUOVO)
ATERINI ALESSANDRO (CHIANTI NORD A.S.D.)
SECCI ANDREA (CHIANTI NORD A.S.D.)
PERAZZI FILIPPO (FLORIAGAFIR BELLARIVA)
FRANCHI RICCARDO (FOGNANO CALCIO)
RISALITI DANIELE (FOGNANO CALCIO)
LEON NOEL (FORNACI)
DEMI VALERIO (GUARDISTALLO DIL.)
SELVI GINO (GUARDISTALLO DIL.)
CASALINI SIMONE (INDICATORE)
LAZZARI GABRIELE (INDICATORE)
FARAONE FRANCESCO (ISOLOTTO)
VENTURINI MICHAEL (ISOLOTTO)
GIOMETTI FRANCESCO (LUCCA CALCIO)
BENELLI FRANCESCO (MALMANTILE)
CRAFA IACOPO (MONTE SAN SAVINO)
OMBRONESCHI DAVIDE (ORBETELLANA)
CECCARELLI MASSIMILIANO (ORLANDO CALCIO)
LEMMI JONATHAN (ORLANDO CALCIO)
SPAGNOLI SAMUELE (ORLANDO CALCIO)
GARELLA MICHELE (PARADISO E B.)
BILLI GIANLUCA (PIAZZA AL SERCHIO)
DONNINI ANDREA (PIAZZA AL SERCHIO)
SERCHIO)
FUNAIOLI SIMONE (PIEVESCOLA)
SIMEONI FEDERICO (PIEVESCOLA)
PAVONI NICOLA (PISTOIACALCIO)
SALVADORI MARCO (RINASCITA DOCCIA)
RICCI PAOLO (RIO MARINA)
RUSSO GIOVANNI (SANROMANESE)
CHITI LEONARDO (SCINTILLAPISAEST)
GANDINI FEDERICO (SPIANATE A.S.D.)
BIANCHINI FEDERICO (SPORTING LATERINA 2002)
SCAVO LUCA (STIAVA)
SEGGIO ANDREA (STICCIANO)
ROSSI FEDERICO (SUVERETO)
MIGLIORUCCI ALESSIO (TUSCAR)
CASELLA MARCO (VACCHERECCIA)
FAMBRINI ALESSIO (VALLE DI OTTAVO)
BELARDINELLI FEDERICO (VIRTUS CHIANCIANO T.1945)
T.1945)
RUBEGNI ALESSIO (VIRTUS CHIANCIANO T.1945)
BONAFEDE MARCO (VIRTUS LIGNANO)
ROSATI ROBERTO (VIRTUS MAZZONE)
DITONNO MIKE (CAPALBIO SPORT)
TEODOLI ALESSIO (CAPALBIO SPORT)
CIUFEGNI EMILIANO (CASTELLINA IN CHIANTI
VENTURINI UGO (CASTELLINA IN CHIANTI ASD)
FROSINI ROBERTO (CASTELNUOVO)
PIZZUTO FILIPPO (CASTELNUOVO)
PUCCI MASSIMO (CHIANTI NORD A.S.D.)
GIACOMELLI DANIEL (DINAMO A.S.D.)
DETTI LUCA (FOGNANO CALCIO)
RAFANELLI MATTEO (FOGNANO CALCIO)
FRATESCHI MAICOL (FORNACI)
GRAZIANI ALESSANDRO (FOSSOLA)
MINUTELLA MATTEO (GUARDISTALLO DIL.)
ULIVIERI MICHELE (GUARDISTALLO DIL.)
GIANNUCCI ANTONIO (INDICATORE)
CELLAI SASCIA (ISOLOTTO)
SCALZULLO GIANLUCA (ISOLOTTO)
AMATO GIORGIO (LUCCA CALCIO)
GUIDOTTI LUCA (LUCCA CALCIO)
GIOMMETTI ALESSIO (MALMANTILE)
MANCINI GABRIELE (MONTE SAN SAVINO)
BALLERI MICHELE (ORLANDO CALCIO)
GENOVESI FEDERICO (ORLANDO CALCIO)
LONGOBARDI DARIO (ORLANDO CALCIO)
BOGAZZI CLAUDIO (PARADISO E B.)
BIAGINI ROBERTO (PIAZZA AL SERCHIO)
CARRARI GIACOMO (PIAZZA AL SERCHIO)
ROCCHICCIOLI ALESSANDRO (PIAZZA AL
PERNA ANTONIO (PIEVESCOLA)
DAMI ANDREA (PISTOIACALCIO)
MARTINI PAOLO (RIBOLLA)
FRANGIONI LORENZO (RIO MARINA)
SUPPA MAURO (RIO MARINA)
BELLANI DARIO (SCINTILLAPISAEST)
COSTANZO ALESSIO (SCINTILLAPISAEST)
MEI ANDREA (SPIANATE A.S.D.)
FENZI CLAUDIO (STIAVA)
BIGOZZI SIMONE (STICCIANO)
BONAGUIDI ALESSANDRO (SUVERETO)
BERNESCHI MONERO (TUSCAR)
PES MATTEO (TUSCAR)
MORANDINI ALESSIO (VACCHERECCIA)
BARBETTI MARCO (VIRTUS CHIANCIANO T.1945)
CESARETTI ALESSIO (VIRTUS CHIANCIANO
BOLOGNINI MARCO (VIRTUS LIGNANO)
RENNA ANGELO (VIRTUS MAZZONE)
TRIBOTTI MASSIMO (VIRTUS MAZZONE)
5.1.7. COPPA TOSCANA 1 CATEGORIA
GARE DEL 21/05/2006
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2109
A CARICO DI CALCIATORI
NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (III INFR)
TIZZANINI EMANUELE (SOCI)
I AMMONIZIONE
DINI DAMIANO (ANCHIONE CALCIO)
5.1.8. COPPA TOSCANA 2 CATEGORIA
GARE DEL 21/05/2006
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI CALCIATORI
NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)
ORLANDI MARCO (PRATOVECCHIO A.S.D.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)
BERNI LUCA (PRATOVECCHIO A.S.D.)
FERRI MAURIZIO (PRATOVECCHIO A.S.D.)
I AMMONIZIONE
CALOSI LORENZO (ANTELLA 99)
MARANGIO FURIO (ANTELLA 99)
5.1.9. COPPA REGIONALE JUNIORES
GARE DEL 06/05/2006
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2110
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ALLORI LORENZO
(V.GRASSINA)
NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)
CARCIONE MICHELE (CALCIO CASTELFIORENTINO)
LO CASTRO GIACOMO (V.GRASSINA)
TARANTINO MARCO (FORTE DEI MARMI)
I AMMONIZIONE
MAINARDI FRANCESCO (CALCIO CASTELFIORENTINO)
NICOLINI LUCA (FORTE DEI MARMI)
SIMONETTI MATTEO (CERTALDO)
5.1.10. CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2
GARE DEL 19/05/2006
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDE
€
150,00
TOFANELLI MISERICORDIA C5
Per contegno offensivo verso il D.G.. Per aver consentito l'accesso al recinto
spogliatoi a persone estranee una delle quali sputa attraverso la finestra dello
spogliatoio arbitrale senza peraltro colpire nessuno. Reiterata recidiva.
€
54,00
GREEN TEAM
Per contegno offensivo verso il D.G.. Recidiva.
A CARICO DI DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 24/06/2006
al Sig. RANDELLI LORENZO (GREEN TEAM)
C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2111
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PANIZZA FRANCESCO
(GREEN TEAM)
Per aver offeso il D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
HASHTROUDI KEYWAN
(POLIS MULTIETNIC)
NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (VIII INFR)
BARGELLINI MARCO (CALCIO A CINQUE REMOLE)
C5)
BALDINI ALESSANDRO (LSD POGGIO A CAIANO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)
PERINI MIRKO (CALCIO A CINQUE REMOLE)
BARTALI TOMMASO (PIAN DI SAN BARTOLO)
BENDI MARCO (GREEN TEAM)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)
FERRI FRANCESCO (AMICI DELLA CONCORDIA)
STRUMBO ROBERTO (POLIS MULTIETNIC)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
BARTALUCCI NICCOLO (CHIESANUOVA V.P.CALCIO A5)
TITI ANDREA (CHIESANUOVA V.P.CALCIO A5)
FRANCHINI FRANCESCO (DEPORTIVO LE PANCHINE C.5) COSIMI GIORDANO (FUTSAL CECINA 2002)
PANIZZA FRANCESCO (GREEN TEAM)
BARONTINI STEFANO (MARINA)
CANTINI TOMMASO (POLIS MULTIETNIC)
5.1.11. CAMPIONATO CALCIO A CINQUE D - PLAY OFF
GARE DEL 16/05/2006
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 09/07/2006
al Sig. SERAFINI RENZO (PISA SOCCER FIVE)
Allontanato per aver offeso il D.G., una volta in tribuna persisteva nel proprio contegno
ingiurioso.
C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2112
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SALUTINI GIACOMO
(NAVACCHIO ZAMBRA)
NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
TAVELLA ROBERTO
(NAVACCHIO ZAMBRA)
A fine gara offendeva il D.G. e, di poi, si rifiutava di farsi identificare.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)
ADILI SUAT (PISA SOCCER FIVE)
I AMMONIZIONE
BERNARDO ANDREA (ATLETICO 2001)
BIRINDELLI ALESSIO (PISA SOCCER FIVE)
GUERRINI ALESSANDRO (NAVACCHIO ZAMBRA)
GARE DEL 19/05/2006
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
LUNGHI LORENZO
(GIGLIO ROSSO CALCIO 5)
Espulso per aver offeso il D.G., alla notifica reiterava le offese. A fine gara persisteva nel proprio
contegno ingiurioso.
NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)
POGGIOLINI STEFANO (GIGLIO ROSSO CALCIO 5)
I AMMONIZIONE
LUNGHI LORENZO (GIGLIO ROSSO CALCIO 5)
C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2113
5.2. Delibere della Commissione Disciplinare
Si trascrivono i testi integrali delle decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare relativi alla
riunione tenutasi a Firenze il 19 Maggio 2006 con l’assistenza del rappresentante A.I.A. Sig Bini
Luigi e così composta:
Dott.Carmine
Avv. Gabriele
Dott.Riccardo
COMPAGNINI
LENZI
GOLIA
Presidente
Componente
Componente
SOCIETA’ VARIE (ammende art. 62 bis NOIF)
Impugnazioni della:
•
AC SIEVE 91 – LONDA avverso la sanzione dell’ammenda di Euro 1.000=, inflitta dal G.S.
Regionale ( Com. Uff. n. 16 del 12 ottobre 2005);( PROC. N. 037)
•
A.S.D. TORRENIERI avverso la sanzione dell’ammenda di Euro 1.000=, inflitta dal G.S.
Regionale ( Com. Uff. n. 20 del 27 ottobre 2005);( PROC. N. 056)
•
Calcio a 5 CO. DIF. CECINA avverso la sanzione dell’ammenda di Euro 1.100=, inflitta dal G.S.
Regionale ( Com. Uff. n. 22 del 10 novembre 2005).( PROC. 067)
•
Pol. BETTOLLE avverso la sanzione dell’ammenda di Euro 1.000=, inflitta dal G.S. Regionale (
Com. Uff. n. 22 del 10 novembre 2005), PROC. N. 071
Preliminarmente la Commissione delibera di riunire i procedimenti di cui in epigrafe, per evidenti
ragioni di connessione, aventi per oggetto analoghe vicende e tematiche normative .Con rituali distinti gravami, la intestate società adivano questa C.D. chiedendo la riduzione delle
sanzioni come sopra inflitte, che il G.S. aveva così (rispettivamente ) motivato:
• AC SIEVE 91 – LONDA “ per avere un gruppo di sostenitori lanciato in campo a più riprese
circa 20 petardi che scoppiando, producevano grande fragore. Sanzione comminata in
applicazione dell’art. 10, comma 2 bis delle N.O.I.F.”.•
A.S.D. TORRENIERI “Per avere introdotto ed utilizzato nell’impianto sportivo materiale
pirotecnico ( art. 62 comma 2 bis NOIF)
•
Calcio a 5 CO. DIF. CECINA: “Per avere, propri sostenitori, lanciato il contenuto di una
bottiglia d’acqua verso il D.G. raggiungendolo al viso ed alla testa. Per avere acceso due
fumogeni il cui fumo rendeva insufficiente la visibilità e causava l’interruzione del gioco per
due minuti ( Art. 62 comma 2 bis NOIF).”
•
Pol. BETTOLLE ““Per avere introdotto ed utilizzato nell’impianto sportivo materiale
pirotecnico ( art. 62 comma 2 bis NOIF)”.-
Deducono le reclamanti, con argomentazioni sostanzialmente similari, che la sanzione, a ciascuna
inflitta, non è proporzionata alla reale portata dei fatti, essendo la disponibilità di pochi sostenitori
ed il lancio di materiale fumogeno/pirotecnico, di comune vendita nelle cartolerie e pertanto
innocuo, verificatosi con portata esigua, senza conseguenze alcune per la incolumità dei presenti,
non incidendo sul prosieguo delle gara, con pronto attivarsi da parte della società per impedire il
prosieguo del lancio. Taluna società argomenta, inoltre, che l’ingresso nell’impianto di detto
materiale di fatto non è controllabile, per dimensioni e facile occultamento al di sotto degli abiti
degli spettatori, neppure potendosi operare perquisizione personale da parte degli organizzatori.
Il CECINA nega che vi sia stato lancio d’acqua verso il DG.-
C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2114
Ciascun arbitro –nel referto gara – ha descritto i fatti come riportati nella decisione del G.S.Conclusivamente “sul fatto”, la versione arbitrale, in ogni caso dettagliata e puntuale, non può non
prevalere sulla diversa offerta con il reclamo, anche in virtù della fede privilegiata che gli è
attribuita dalla Carte Federali.
La sanzione stabilita in ciascuno dei procedimenti è esattamente applicata ai sensi dell’ art. 62, 2
bis NOIF che, così recita ( è opportuno riportarne il testo) : “ vietato introdurre e/o utilizzare
negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed
oggetti comunque idonei ad offendere, disegni scritti, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni
oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale o
territoriale. .
Tale disposizione è ribadita nel precetto di cui all’art. 10 , secondo comma del C.G.S. che
estende il divieto a cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di
discriminazione razziale.
Tali precetti peraltro, come è noto, hanno recepito disposizioni di legge emanate dal legislatore
nazionale, a seguito di gravi fatti di violenza negli stadi.
E’ agevole rappresentare come la normativa, di vasta estensione (contempla, numerose tipologie
di “azioni”, come visto) tenda a prevenire “in radice” e, quindi, sanzionare ogni tipologia di
condotta che anche solo in via potenziale possa arrecare danno a terzi, innescare situazioni di
contenzioso e quindi di sviluppo di violenza.
Emblematico sottolineare come risulti illecito per la disciplina sportiva, sia la mera introduzione
negli impianti di materiale pirotecnico, di qualsiasi genere, che l’effettivo utilizzo; e così a da dirsi
per oggetti di qualsiasi altro genere, idonei alla offesa della altrui persona.
Non può non osservarsi come il lancio “fuori dal recinto di gioco (da intendersi terreno di giuoco) e
vicino alla tribuna…”, certamente addebitato ai sostenitori del TORRENIERI dall’arbitro ed
avvenuto “durante il primo tempo e il secondo tempo e dopo il gol…” non possa che essere
collocato, agli effetti normativi che occupano, nella disciplina sanzionatoria che qui interessa, per le
ragioni già esposte (trattasi di utilizzazione di fuochi pirici relativa alla gara che si svolge
nell’impianto sportivo).
Il Giudice ed il sistema disciplinare sono chiamati ad applicare la norma, e ad essa dare attuazione
recependo il chiaro dettato normativo, che non comporta problematiche o margini di diversa
interpretazione.
Analogamente, è da dirsi per quanto riguarda la entità della sanzione che, stabilita dall’art. 10,
comma 5, C.G.S. in termini economici severi per tutte le serie e categorie, differenziandole in
ragione delle capacità economiche, fissa “per le società non appartenenti alle sfera
professionistica…la sanzione dell’ammenda da Euro 1000 a euro 15.000.
E’ di tutta evidenza, che il Giudice sportivo ha stabilito le sanzioni qui contestate – non in dubbio il
reale verificarsi dei fatti – nel minimo edittale possibile, e, pertanto, neppure è qui consentita
alcuna riduzione, né in ragione della entità, del numero o della effettiva portata del materiale
pirotecnico “accertato”, né avuto riguardo al controllo di ciascun sodalizio sul singolo ( o gruppo di
sostenitori) essendo siffatta disciplina rivolta anche a questi ultimi, ed alle società per ragioni di
oggettiva attribuibilità in ordine alla condotta dei propri supporters.
Neppure sono riscontrate attività per eliminare gli effetti o i danni essendo comunque episodi, tutti
quelli in esame, di “modesta portata “ ad eccezione di quella del lancio dei venti petardi all’interno
della tribuna ascrivibile al SIEVE 91 – LONDA, di maggiore significato ( anch’essa punita con la
ammenda minima).
Deve, infine, aggiungersi che questo Collegio ha preso atto della delibazione, approvata
all’unanimità, dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, che, su proposta del Comitato
Regionale Toscana, ha rimesso al Consiglio Federale una nuova valutazione in punto di entità
della sanzione pecuniaria, certamente di particolare afflittività – quanto al minimo codificato - per le
società dilettantistiche di categoria inferiore, ma alla data attuale nessuna modifica della normativa
risulta approvata, discendendo per la Commissione l’onere a provvedere ai sensi della chiara ed
ineludible disciplina attuale.
C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2115
P.Q.M.
Respinge tutti i reclami di cui sopra, confermando le sanzioni rispettivamente inflitte alle predette
Società, e dispone incamerarsi le relative tasse.
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
199/06-gc Reclamo presentato dall’U.S. Chiesina Uzzanese avverso la decisione del G.S.
Regionale che ha squalificato il sig. Baldanzi Stefano per 3 giornate.
C.U. N° 50 del 05.05.2006.
Il Giudice Sportivo Regionale comminava la sanzione in epigrafe al calciatore Baldanzi Stefano per
condotta violenta nel corso della gara Chiesina Uzzanese – Lampo del 30.04.2006.
In particolare, come emerge dal referto di gara, il Baldanzi a gioco fermo colpiva un avversario con
un calcio alla gamba pur non provocandogli dolore fisico.
Con sintetico ma chiaro reclamo, l’U.S. Chiesina Uzzanese richiede una riduzione della sanzione.
Conferma l’episodio accaduto, per il quale il giocatore si è poi scusato a fine gara, evidenziando
che il giocatore fosse stato provocato ed abbia quindi agito per reazione, con un gesto
prevalentemente di stizza. Sostiene ancora, la società, che tale gesto non può essere considerato
un atto di violenza, anche perché il contatto sarebbe stato di scarsa rilevanza.
Il reclamo non può essere accolto. Indipendentemente dalle conseguenze – che eventualmente
avrebbero potuto portare ad una sanzione maggiore – il gesto del Baldanzi non può non
considerarsi quale atto di violenza semplice (il gioco era fermo, in quel momento). In quanto tale,
tenuto conto anche di ragioni di equità alla luce dei casi similari in passato esaminati, la sanzione
minima irrogabile in base al C.G.S. è di tre giornate come deciso dal Primo Giudice.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone incamerarsi la tassa relativa.
201/06-cr. Reclamo della u.s Dino Bianchi Pescia avverso dec. Del G.S Regionale. Squalifica
Daddi Jonathan per 3 gare . (C.U 50 del 5.5.2006 )
Ritenendo eccessiva la sanzione comminata in primo grado ed indicata in oggetto , la U.S Dino
Bianchi Pescia , inoltra reclamo a questa Commissione chiedendone la riduzione.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
Lo stesso risulta firmato dal segretario al quale peraltro , non risulta conferita nessuna delega .
Si ribadisce ancora una volta che alla presentazione dei reclami sono legittimati
a)- le societa’
b)- i tesserati portatori di interesse diretto .
Nel caso di specie il gravame doveva essere sottoscritto dal Presidente quale legale
rappresentante della societa’ o da persona appositamente delegata.
Il difetto di sottoscrizione del reclamo impedisce di accertare la provenienza e quindi di affermare
la validita’ rituale e sostanziale , dell’atto .
P.Q.M
La C.D dichiara inammissibile il reclamo ordinando l’incameramento della tassa versata.
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
200/06- gc Reclamo presentato dall’A.C. Vergine dei Pini avverso la decisione del G.S.
Regionale che ha squalificato il sig. Barbarico Vito Andrea per 3 giornate.
C.U. N° 49 del 28.04.2006.
Il Giudice Sportivo Regionale comminava la sanzione in epigrafe al calciatore Barbarito Vito
Andrea poiché espulso per aver rivolto al D.G. frase irriguardosa, dopo la notifica lo offendeva.
Il fatto accadeva nel corso dell’incontro Molin Nuovo – Vergine dei Pini del 23.04.2006.
C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2116
Con il reclamo proposto la società chiede una mitigazione della sanzione inflitta. Nel confermare in
buona sostanza gli episodi, evidenzia la mancanza di qualsiasi intento violento.
Il reclamo non merita accoglimento. E’ evidente la mancanza di intenti violenti da parte del
giocatore, stante il tenore delle frasi riportate sul referto di gara; né è stato addebitato nulla del
genere, ovviamente, dal Giudice Sportivo. La sanzione comminata appare assolutamente equa e
conforme a quanto già deciso dagli organi di Giustizia Sportiva in situazioni identiche; ad una
giornata di squalifica legata all’espulsione, devono aggiungersi altre due giornate per le offese.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone incamerarsi la tassa relativa.
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
194/06-gl. Gara Monterchiese – Patrignone (1-1) del 23/04/06.
Campionato di III categoria, in C.U. n. 39 del 26/04/06 del Comitato Provinciale di Arezzo.
Squalifica fino al 26/04/08 del calciatore Ascosi Luca (Monterchiese) il quale “ A fine gara si
dirigeva verso il D.G. e giunto alle sue spalle lo colpiva con un pugno di forte intensità alla nuca
provocandogli un leggero e momentaneo stordimento nonché un momentaneo indolenzimento
della zona colpita. La sanzione tiene conto del fatto che il giocatore ha compiuto l’azione violenta
senza fare percepire la sua presenza”.
Reclama la società Monterchiese avverso la sanzione infitta al proprio tesserato con un abile gioco
di parole, mediante il quale non si riesce a comprendere se il proprio calciatore abbia colpito
l’arbitro o meno. In altre parole viene dipinta, in perfetto “legalese”, tutta una situazione generale di
confusione dalla quale non emerge con chiarezza l’effettivo svolgersi degli avvenimenti se non , in
tema di conclusioni, una esplicita richiesta di riduzione della sanzione.
Il D.G. nel supplemento di rapporto richiesto dalla C.D. ribadisce la tesi già fornita in prime cure
indicando nel sig. Ascosi Luca il responsabile del fatto dannoso verso la sua persona.
La reclamante, convocata come da sua richiesta avanti al Collegio, all’udienza del 19/05/06 ha
contribuito a chiarire la situazione: il colpo subito dall’arbitro non è stato di così tale intensità come
potrebbe sembrare tanto è vero che lo stesso ha potuto riconoscere l’autore del gesto.
La C.D. esaminati gli atti ufficiali ed udita la parte reclamante accoglie il reclamo.
Da quanto emerso in udienza la società reclamante non nega che l’autore del gesto sia stato il
calciatore Ascosi Luca e ciò coincide pienamente con la versione fornita dall’arbitro.
Tuttavia ciò che induce in riflessione il Collegio è l’intensità del gesto e le modalità di esecuzione.
In altre parole si parla di “pugno” di forte intensità sferrato da soggetto che si trova alle spalle del
danneggiato, tale colpo provoca leggero stordimento in quest’ultimo di portata comunque non
irresistibile, tanto da permettergli di individuare l’autore del gesto.
Tale ricostruzione dei fatti appare abbastanza avventurosa tanto da indurre la C.D. a propendere
per un colpo inferto con un’intensità che definire forte risulta quantomeno azzardato.
Comunque sia il gesto del calciatore Ascosi Luca deve essere censurato in quanto portatore di
violenza quindi da biasimare con forza e da sanzionare severamente.
P.Q.M.
La C.D. accoglie il reclamo della società Monterchiese riducendo la squalifica del calciatore Ascosi
Luca dall’originaria data del 26/04/2008 al 26/10/2007.
Si dispone il non addebito della tassa di reclamo.
CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE
195/06-rc. Reclamo della pol. Dogana avverso dec. Del G.S Regionale . (C.U 49 del
28.04.2006)
squalifica Pugliesi Simone per 2 gare
C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2117
squalifica Russo Diego per 2 gare
squalifica Vassallo Vincenzo per 2 gare
squalifica Viola Diego per 2 gare
Inibizione Capuano Mirko fino al 28.07.2006
Inibizione Sanita’ Alessandro fino al 13.07.2006
Inibizione Bernabei Giuseppe fino al 28.06.2006
Con atto genericamente inviato “alla FIGC – LND , spett.le Giudice Sportivo” , il sig. Sanita’
Alessandro , qualificandosi come dirigente delle Pol. Dogana , in nome e per conto del presidente
della stessa , propone reclamo ……….
Il gravame , cosi’ indirizzato e formulato , viene trasmesso , in virtu’ della convertibilita’ degli atti , a
questo collegio per competenza.
Esaminato , deve essere dichiarato inammissibile.
Tralasciando le molteplici “ imprecisioni “ formali ( non sono reclamabili le sanzioni di 2 giornate di
gara art. 41 comma 3 lett. A) Codice di Giustizia Sportiva ) ( il sig. Sanita’ risulta inibito e quindi
impossibilitato a svolgere qualsiasi attivita’ in seno alla FIGC ) va evidenziato come l’atto non sia
sottoscritto.
La sottoscrizione e’ requisito essenziale e necessario per la validita’ del reclamo , il quale , se ne e’
privo , e’ da considerarsi tanquam non esset , con l’ovvia conseguenza che da esso non possono
derivare gli effetti giuridici che gli sono propri
P.Q.M
La C.D dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della relativa tassa.
6. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione
7. ALLEGATI
Al presente C.U. si allega :
- Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 195/A del 28.4.06 con allegata comunicazione CONI
“Disciplinare per l’esenzione ai fini terapeutici”
- circolare n. 24 del 18.5.06 prot. 3135 CT/MC/sc con allegata nota della FIGC n. 5.929/GG DEL
16.5.06 inerente la “Trasformazione Associazioni Sportive in Società di Capitali”.
CALENDARIO GARE DEL 27 – 28 e 31.05.2006
- DEL 27 MAGGIO 2006 (ORE 16,30)
1^ EDIZIONE “COPPA REGIONALE” CATEGORIA JUNIORES
-
3° turno gare di ritorno
CERTALDO – V.GRASSINA
FORTE DEI MARMI – CALCIO CASTELFIORENTINO
Campo Principale
C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2118
- DEL 28 MAGGIO 2006 (ORE 16,30)
GARE DI SPAREGGIO TRIANGOLARI FRA LE SECONDE DEI GIRONI
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
2^ gara triangolare
PIAN DI SCO’ - VINCI
(riposa: Mobilieri Ponsacco)
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
2^ gara triangolari
LAMPO - MARIO MICHELI (riposa: Resco )
BIBBIENA – STAGGIA (riposa Sorgenti L.)
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
2^ gara triangolari:
ATLETICO CARRARA - MASSA MACINAIA (riposa: Vergine dei Pini)
CARMIGNANELLO - ATLETICO GEOT. (riposa:Ascianese)
GRACCIANO - NEANIA CASTELDELP. (riposa: Comeana)
PIENZA - SCARPERIA (riposa: Castiglion Fibocchi)
PLAY – OUT
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
GARA DI RITORNO ORE 16,30
SAN MARCO AVENZA CALCIO – VIGOR CICOGNINI
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
GARE DI RITORNO ORE 16,30
CITTA’ DI VILLAFRANCA - MONTI
LEVANE – CASINI SAMBUCA
STRADA - MONTAGNANO
CASTELLINA S. – INTERCOMUNALE S. FIORA
C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2119
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
GARE DI RITORNO ORE 16,30
GUARDISTALLO - SUVERETO
RIBOLLA - ORBETELLANA
CASTELLINA C. – BARBERINO V.E.
INDICATORE – VIRTUS CHIANCIANO
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato
entro e non oltre il 5/06/2006.
Pubblicato in Firenze ed affisso all’albo del C.R. Toscana il 25/5/2006.
Il Segretario
(Sauro Falciani)
Il Presidente
(Dr. Fabio Bresci)
Allegato al C.U. N. 53
Allegato al C.U. N. 53
Allegato al C.U. N. 53
Allegato al C.U. N. 53
Allegato al C.U. N. 53
Allegato al C.U. N. 53
Allegato al C.U. N. 53
Allegato al C.U. N. 53
Allegato al C.U. N. 53
Allegato al C.U. N. 53
Allegato al C.U. N. 53
Allegato al C.U. N. 53
Allegato al C.U. N. 53
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O
COMUNICATO UFFICIALE N.195/A
Il Consiglio Federale
-
preso atto che, con deliberazione d urgenza del Presidente del CONI n. 00185/25 del 6
aprile 2006, ratificata dalla Giunta Nazionale il 20 aprile 2006, è stato emanato il nuovo
testo del Disciplinare per l esenzione a fini terapeutici;
-
ravvisata la necessità di recepire integralmente detto Disciplinare;
-
visto l art. 24 dello Statuto federale
delibera
di recepire ed adottare il nuovo Disciplinare per l esenzione a fini terapeutici secondo il testo
allegato sub A), che sostituisce quello pubblicato con il C.U. n. 170/A del 27 febbraio 2006
PUBBLICATO IN ROMA IL 28 APRILE 2006
IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli
IL PRESIDENTE
Franco Carraro
Allegato al C.U. N. 53
CONI
DISCIPLINARE PER L ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI.
Art.1 Attribuzioni del CONI
1. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) è l organizzazione
antidoping nazionale che ha adottato il Codice Mondiale Antidoping
dell Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) per avviare, attuare e applicare
qualsiasi parte del processo di controllo antidoping.
2. Ai sensi dell art.4.4. del Codice Mondiale Antidoping WADA, il CONI deve
garantire, per tutti gli atleti che non siano di livello internazionale,
attivazione di una procedura specifica attraverso la quale gli atleti con
patologie mediche documentate che necessitano l uso di una sostanza
vietata o il ricorso ad un metodo proibito possano richiedere l esenzione a
fini terapeutici (TUE).
3. Le domande di cui al comma 1 devono essere:
a)
esaminate in conformità con gli Standard Internazionali per
esenzione a fini terapeutici;
b)
trasmesse tempestivamente alla WADA per il seguito di
competenza.
Art.2 Istituzione del Comitato per l esenzione a fini terapeutici
1. A norma dell art.6 degli Standard Internazionali per l esenzione a fini
terapeutici, nell ambito della Commissione Medico-Scientifica Antidoping
del CONI è istituito il Comitato per l Esenzione a Fini Terapeutici (di
seguito CEFT).
Art.3 Attività del CEFT
1. Il CEFT è la struttura medica centrale istituita dal CONI per l attuazione
delle procedure inerenti alla concessione dell esenzione a fini terapeutici.
2. Il CEFT attende allo svolgimento dei seguenti compiti:
a)
esamina il modulo di richiesta standard (modulo TUE) e
allegata documentazione, in conformità agli Standard
Internazionali per l esenzione a fini terapeutici e concede
esenzione;
b)
verifica la compilazione per intero ed in maniera corretta del
modulo di richiesta per il processo abbreviato (modulo ATUE), in
conformità agli Standard Internazionali per l esenzione a fini
terapeutici;
c)
emana istruzioni ed effettua comunicazioni ai destinatari della
normativa antidoping ed alla WADA per il tramite del
Coordinamento Attività Antidoping del CONI.
1
Allegato al C.U. N. 53
Art.4 Composizione del CEFT
1. Il presidente della Commissione Medico-Scientifica Antidoping presiede il
CEFT ed individua la composizione dello stesso, da sottoporre
all approvazione della Giunta Nazionale del CONI, in conformità alle
disposizioni di cui all art.6 degli Standard Internazionali per l esenzione a
fini terapeutici.
2. Il CEFT è composto da un massimo di sei membri, fra i quali:
a)
il presidente della Commissione Medico-Scientifica Antidoping;
b)
almeno tre medici esperti nella cura e nel trattamento degli
atleti, di cui uno con specifica esperienza nello sport disabili, con
una solida conoscenza della medicina clinica e sportiva. Il
Presidente designa un Vice Presidente tra i componenti il CEFT.
3. Il CEFT svolge le funzioni previste dal presente disciplinare in piena
autonomia. I membri si impegnano ad esercitare le loro funzioni
personalmente, con obiettività ed indipendenza ed in conformità alle
disposizioni del presente disciplinare, del Codice Mondiale Antidoping
WADA (Codice) e delle Norme Sportive Antidoping del CONI.
4. Alle spese di funzionamento del CEFT provvede il CONI.
5. Il presidente del CEFT può richiedere la consulenza di esperti, ivi
compresi i componenti della Commissione Medico-Scientifica Antidoping,
per esaminare le domande di esenzione a fini terapeutici.
6. In seno al CEFT le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario della
Commissione Medico-Scientifica Antidoping.
7. La carica ricoperta in seno al CEFT è gratuita; è attribuito un gettone di
presenza, quale rimborso spese per ogni riunione o seduta di lavoro cui
ciascun Componente e/o il Segretario prendono parte.
Art.5 Istruzioni generali
1. La pianificazione e gestione del rilascio dell esenzione a fini terapeutici da
parte del CEFT deve scaturire dalla interazione operativa tra tesserati,
Società sportive e Federazioni sportive nazionali, anche al fine di
consentire a queste ultime, per le attività di loro competenza,
accertamento del rispetto delle normative statuali, regionali e sportive in
materia, con particolare riguardo alle disposizioni di cui ai successivi
articoli 8 e 9 del presente Disciplinare.
2. La sottoscrizione di una richiesta di esenzione a fini terapeutici da parte
del medico comporta
sotto la propria responsabilità - l attestazione
contestuale che la patologia in atto e la terapia praticata hanno/non
hanno comportato la sospensione temporanea dell attività sportiva e
hanno/non hanno indotto modificazioni della idoneità all attività
sportiva.
3. Le Commissioni Antidoping federali e/o i Medici federali garantiscono
efficace ed efficiente attuazione dei provvedimenti adottati dal CONI e
interazione con le strutture preposte all attività antidoping di cui al
Titolo II del Regolamento contenuto nelle Norme sportive antidoping ed in
particolare con il CEFT per le disposizioni del presente Disciplinare.
2
Allegato al C.U. N. 53
Art. 6 Controllo dell idoneità specifica allo sport
1. Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva
agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo
dell idoneità specifica allo sport praticato o da praticare.
2. L accertamento di idoneità viene determinato dal medico visitatore
(specialista in medicina dello sport o ex art. 5 legge 33/1980), tenuto
conto delle vigenti disposizioni statuali e regionali, nonché delle norme
stabilite in materia dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali.
3. Per il riconoscimento dell idoneità specifica i soggetti interessati devono
sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport
praticato, nelle tabelle A e B allegate al D.M. 18.2.1982.
4. Nel corso degli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell idoneità
specifica, i soggetti di cui al comma 1 devono fornire ogni informazione al
medico visitatore sul loro stato di salute ed in particolare devono
segnalare l eventuale presenza di patologie che comportino domande di
esenzione a fini terapeutici.
5. Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e
strumentali su motivato sospetto clinico.
6. Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di
idoneità, la cui presentazione, da parte dell interessato, è condizione
indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Detto
certificato deve essere conservato presso la società sportiva di
appartenenza.
7. La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle
visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno
cinque anni.
8. Il soggetto riconosciuto idoneo deve tempestivamente informare il medico
visitatore di cui al presente articolo sull insorgere di patologie che
comportino domande di esenzione a fini terapeutici di cui ai successivi
artt. 8 e 9.
Art.7 Comitati competenti per l esenzione a fini terapeutici
1. Gli atleti riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali di livello
nazionale richiedono l esenzione al CEFT di cui al presente disciplinare.
2. Gli atleti di livello internazionale richiedono l esenzione al Comitato per
esenzione a fini terapeutici della Federazione Internazionale di
appartenenza o dell Organismo Internazionale, sia per la richiesta
standard sia per la richiesta con procedura abbreviata, dando
tempestivamente comunicazione, sia della richiesta di esenzione, sia
della relativa autorizzazione, al CEFT di cui al presente disciplinare per il
tramite della Federazione sportiva nazionale e/o del Medico federale.
3. Sono atleti di livello internazionale coloro che sono stati selezionati per le
rappresentative nazionali a norma dell art.31.4 dello Statuto CONI e/o
partecipino a qualsiasi titolo a manifestazioni internazionali.
4. Le Federazioni sportive nazionali provvedono a trasmettere al CEFT
elenco degli atleti di livello nazionale; sono comunque atleti di livello
nazionale coloro che negli ultimi dodici mesi sono stati inseriti nell RTP
(Registered Testing Pool) o abbiano partecipano ovvero parteciperanno
alle attività agonistiche soggette al TDP (Testing Distribution Planning).
3
Allegato al C.U. N. 53
5. Gli atleti che non sono di livello internazionale o nazionale sono soggetti
alla presentazione al CEFT della sola domanda di TUE (standard). Per
assunzione di sostanze vietate autorizzabili mediante compilazione di
modulistica ATUE (procedura abbreviata), detti atleti hanno comunque
obbligo di tenere a disposizione delle Autorità competenti la
documentazione medica ai sensi dell art. 1 comma 4 della legge
376/2000.
6. L esenzione concessa dal Comitato per l esenzione a fini terapeutici della
Federazione Internazionale o dell Organismo Internazionale ha efficacia
anche in ambito nazionale.
7. A norma dell art.15.4 del Codice, l esenzione concessa da ogni Firmatario
del Codice stesso può essere riconosciuta e osservata da tutti gli altri
Firmatari. I Firmatari possono altresì riconoscere le medesime decisioni
degli Organismi che non hanno ritenuto di accettare il Codice se la
normativa di tali Organismi è comunque conforme al Codice.
8. Eventuali provvedimenti adottati dalla WADA, dalle Federazioni
Internazionali e dagli Organismi Internazionali in materia di esenzione
vanno tempestivamente segnalati al CEFT a cura dell atleta interessato
per il tramite della Federazione sportiva nazionale di appartenenza.
Art. 8 La domanda di esenzione a fini terapeutici Standard (TUE)
1. La TUE
in attuazione degli Standard Internazionali - deve essere
presentata, per il tramite della Federazione sportiva nazionale, mediante
compilazione di modulistica TUE (come da allegato 1 al presente
disciplinare nella versione in lingua inglese approvata dalla WADA e
reperibile anche sul sito www.wada-ama.org alla sezione Therapeutic Use
Exemption):
a)
almeno 21 giorni prima di partecipare ad un evento sportivo nel
caso in cui un atleta abbia necessità di assumere una sostanza
vietata o praticare un metodo proibito ai sensi della Lista
WADA, non compresi nell ambito di pertinenza di una TUE
abbreviata di cui all art. 9 del presente Disciplinare;
b)
tempestivamente nel caso in cui si verificasse una condizione di
emergenza non procrastinabile in funzione del quadro clinico
dell atleta.
2. La TUE deve essere presentata mediante compilazione dattilografica o in
CAPITAL LETTER (STAMPATELLO). La modulistica illeggibile o ritenuta
incompleta non sarà esaminata e rinviata alla Federazione sportiva di
riferimento.
3. La TUE deve essere presentata mediante compilazione in lingua inglese
per gli atleti inseriti nel Gruppo registrato per i controlli ( RTP ) in
attuazione delle disposizioni impartite dalla WADA, in lingua italiana per
tutti gli altri atleti. Qualora i medici responsabili della compilazione
avessero difficoltà nella trascrizione in lingua inglese, la Federazione
sportiva nazionale di riferimento avrà cura di provvedere alla traduzione
del contenuto della modulistica che, in caso di inadempienza, sarà
respinta.
4. La domanda deve indicare la Federazione sportiva nazionale di
appartenenza, l'attività sportiva dell'atleta e, ove necessario, la disciplina
e la posizione o il ruolo specifico.
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Allegato al C.U. N. 53
5. Nella TUE devono essere specificati il principio attivo del farmaco secondo
la classificazione ATC, la via di somministrazione, la posologia, la
frequenza di somministrazione, la data di inizio e la durata di
somministrazione della sostanza o dell applicazione del metodo
normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione.
6. Per una TUE relativa ad un trattamento terapeutico di emergenza non
procrastinabile, è necessario specificare la data di inizio (sia se effettuata,
sia se in prossimità di effettuazione) e la data di fine dell intervento
farmacologico.
7. Per una TUE relativa ad un trattamento farmacologico procrastinabile, è
necessario comunicare la durata della terapia e la data di inizio sarà
considerata la data di concessione dell esenzione.
8. Una TUE non sarà autorizzata retroattivamente, ad eccezione dei seguenti
casi:
a)
è stato necessario un trattamento di emergenza o un
trattamento per una patologia medica acuta;
b)
a causa di circostanze eccezionali, il richiedente non ha avuto la
possibilità o il tempo sufficiente per sottoporre la sua domanda,
o il CEFT per esaminare tale domanda prima del controllo
antidoping.
9 La domanda per poter essere accettata ed esaminata dal CEFT deve
contenere in copia:
a)
storia clinica medica e risultati specifici relativi alla patologia in
essere;
b)
documentazione comprovante la diagnosi, comprensiva dei
risultati diagnostici specifici della patologia in essere;
c)
breve sintesi in lingua italiana, con traduzione in lingua inglese
soltanto per gli atleti inseriti nel RTP, della storia medica
dell atleta. In caso di inadempienza da parte del medico dell invio
di tale sintesi nella versione in lingua inglese, sarà cura della
Federazione sportiva nazionale di riferimento provvedere alla
traduzione della versione in italiano prodotta;
d)
certificato di idoneità all attività agonistica e/o per gli atleti
professionisti di cui alla legge 91/1981 scheda sanitaria
aggiornata con riferimento alla patologia per cui si richiede
esenzione a fini terapeutici;
e)
informativa e consenso sottoscritti dall atleta di cui alle Norme
sportive antidoping.
10. Ulteriori analisi, esami o indagini di imaging pertinenti richiesti dal CEFT
di cui al presente disciplinare saranno eseguiti a spese del richiedente.
11. La domanda deve contenere la dichiarazione di un medico con
specializzazione nel trattamento della patologia in questione, che attesti
la necessità dell'utilizzo della sostanza (o del metodo) vietati nella cura
dell'atleta e che motivi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un
altro farmaco consentito.
12. E responsabile della correttezza e completezza della documentazione
prodotta chi ha titolo a produrla e/o a trasmetterla al CEFT.
13. L'elaborazione della domanda deve essere eseguita nel pieno rispetto dei
principi di riservatezza medica.
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Allegato al C.U. N. 53
14. Anche a norma dell articolo 7 e del successivo articolo 14 del presente
Disciplinare, un atleta non può sottoporre una domanda di TUE a più di
un Organismo antidoping.
15. La domanda
trasmessa, a pena di improcedibilità completa della
documentazione comprovante il versamento dei diritti amministrativi
previsti nella Tabella di cui alle Norme sportive antidoping e per il tramite
della Federazione sportiva nazionale
deve contenere un elenco delle
richieste, in corso o passate, dell'autorizzazione ad utilizzare una
sostanza o un metodo normalmente vietati, gli enti a cui sono state
sottoposte le domande e le decisioni di tali organizzazioni.
16. La Federazione sportiva nazionale trasmette al CEFT le sole domande
complete a norma del presente Disciplinare.
17. L esenzione sarà concessa in considerazione dei seguenti aspetti:
a)
se l'atleta non subirà un danno alla salute a seguito
dell autorizzazione all assunzione delle sostanze richieste;
b)
se l'uso terapeutico della sostanza vietata o del metodo proibito
non produrrà un miglioramento delle prestazioni, salvo quello
attribuibile al ritorno ad uno stato di salute normale dopo il
trattamento di una patologia medica accertata;
c)
se l'uso di qualsiasi sostanza o metodo proibiti finalizzato ad
aumentare livelli di ormoni endogeni collocati ai limiti inferiori
del range di normalità individuale sia considerato intervento
terapeutico accettabile;
d)
se non esiste un'alternativa terapeutica ragionevole all'uso della
sostanza o del metodo normalmente vietati;
e)
se la necessità di utilizzare una sostanza o un metodo
normalmente vietati non siano la conseguenza, parziale o totale,
di un precedente uso non terapeutico di sostanze comprese nella
lista WADA in vigore.
18. Le decisioni del CEFT dovrebbero essere completate entro 30 giorni
dalla ricezione di tutta la documentazione medica significativa ai fini
della concessione dell esenzione.
19. Le decisioni del CEFT di cui al presente disciplinare saranno
comunicate alla Federazione sportiva nazionale di riferimento che
provvederà tempestivamente ad inoltrarle all atleta.
20. Nel caso in cui il CEFT approvi la TUE, l atleta può cominciare il
trattamento farmacologico soltanto dopo aver ricevuto la notifica di
autorizzazione del CEFT. Si fa eccezione per i casi in cui l intervento
farmacologico
si
configuri
quale
trattamento
di
emergenza
indispensabile per le condizioni fisiche dell atleta e, in tal caso,
autorizzazione può avere validità retroattiva.
21. Nel caso in cui una TUE venga concessa ad un atleta inserito nel RTP,
l'atleta, per il tramite della Federazione di appartenenza, e la WADA
riceveranno dal CEFT immediatamente comunicazione dell esenzione
che comprende le informazioni relative alla durata dell'autorizzazione e
alle condizioni relative a tale TUE.
Art. 9 La domanda di esenzione a fini terapeutici Abbreviata (ATUE)
1. Le sostanze vietate o i metodi proibiti che possono essere autorizzati con
procedura abbreviata sono esclusivamente i seguenti: beta-2 agonisti
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Allegato al C.U. N. 53
(formoterolo, salbutamolo, salmeterolo e terbutalina) per via inalatoria e
glucocorticosteroidi per via non sistemica.
2. La domanda di esenzione per le predette sostanze deve essere
presentata mediante compilazione di modulistica ATUE (allegato 2 del
presente Disciplinare, anche reperibile sul sito www.wada-ama.org alla
sezione Therapeutic Use Exemption) da inoltrare al CEFT di cui al
presente disciplinare per il tramite della Federazione sportiva nazionale
di appartenenza.
3. La ATUE deve essere presentata mediante compilazione in lingua
inglese per gli atleti inseriti nel RTP in attuazione delle disposizioni
impartite dalla WADA, in lingua italiana per tutti gli altri atleti. ualora i
medici responsabili della compilazione avessero difficoltà nella
trascrizione in lingua inglese, la Federazione sportiva nazionale di
riferimento avrà cura di provvedere alla traduzione del contenuto della
modulistica.
4. La domanda deve indicare la Federazione sportiva nazionale di
appartenenza, la disciplina sportiva e, ove necessario, la posizione o il
ruolo specifico dell atleta.
5. Nella ATUE devono essere specificati il principio attivo del farmaco
secondo la classificazione ATC, la via di somministrazione, la posologia,
la frequenza di somministrazione, la data di inizio e la durata di
somministrazione della sostanza o dell applicazione del metodo
normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione.
6. Alla ATUE devono essere allegati in copia, a pena di improcedibilità:
a)
certificato di idoneità all attività agonistica e/o per gli atleti
professionisti di cui alla legge 91/1981 scheda sanitaria
aggiornata con riferimento alla patologia per cui si richiede
esenzione a fini terapeutici;
b)
informativa e consenso sottoscritti dall atleta, di cui alle Norme
sportive antidoping;
c)
documentazione comprovante il versamento dei diritti
amministrativi previsti nella Tabella di cui alle Norme sportive
antidoping.
7. La ATUE deve essere trasmessa tempestivamente e, comunque, sarà
presa in considerazione una domanda presentata soltanto non oltre 48
ore dalla data di inizio della terapia.
8. La ATUE entra in vigore al momento del ricevimento di una notifica
completa (modulistica compilata per intero e correttamente in ogni sua
parte comprensiva dei previsti allegati) da parte del CEFT di cui al
presente disciplinare. Le notifiche incomplete saranno restituite al
richiedente, ai fini delle integrazioni richieste dal CEFT per l entrata in
vigore della ATUE.
9. Il CEFT può non autorizzare un esenzione nel caso in cui ritenga non
sussistano le condizioni di una necessità terapeutica in relazione
all intervento farmacologico adottato.
10. Le decisioni del CEFT di cui al presente disciplinare saranno
comunicate alla Federazione sportiva nazionale di riferimento che
provvederà tempestivamente ad inoltrarle all atleta.
11. Il CEFT trasmette alla WADA i soli certificati di autorizzazione emessi in
applicazione del presente articolo, riferiti agli atleti inseriti nel RTP.
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Allegato al C.U. N. 53
Art.10 Riesame e revoca dell esenzione a fini terapeutici
1. La WADA ha l opportunità di rivedere un autorizzazione della TUE e
ATUE e negare tale decisione qualora riscontrasse la non corrispondenza
della domanda ai requisiti previsti dagli Standard Internazionali.
2. La WADA può avviare un riesame in qualsiasi momento durante il
periodo di validità dell esenzione. Il Comitato per l esenzione a fini
terapeutici della WADA dovrebbe completare il riesame entro 30 giorni.
3. Se in seguito al riesame, la decisione relativa alla concessione di una
TUE e ATUE venisse revocata, la revoca non avrà valore retroattivo e non
annullerà i risultati ottenuti dall'atleta nel periodo in cui l'esenzione era
valida e tale decisione entrerà in vigore al più tardi 14 giorni dopo la
notifica della delibera all'atleta.
4. Se una TUE viene negata dal CEFT, l atleta ha diritto di ricorrere in
appello rivolgendosi al Giudice di ultima istanza in materia di doping
istituito presso il CONI
salvo il diritto ad attivare successivamente
anche il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS).
5. Se un atleta chiede l esame di una TUE negata, il Comitato per
esenzione a fini terapeutici della WADA
per i procedimenti di sua
competenza e qualora lo ritenga necessario - potrà chiedere all'atleta ed
a spese di quest ultimo, ulteriori informazioni mediche.
6. Una TUE può essere revocata dal CEFT o dal Comitato per l esenzione a
fini terapeutici della WADA in qualsiasi momento. L'atleta, la sua
Federazione internazionale e tutte le organizzazioni antidoping
competenti saranno informate immediatamente.
7. La revoca entrerà in vigore al momento della notifica della decisione
all'atleta. L'atleta avrà comunque la possibilità di presentare domanda
per ottenere una TUE secondo le modalità stabilite nella sezione 7 degli
Standard Internazionali per l esenzione a fini terapeutici.
Art.11 Centro informazioni della WADA
1. Per i soli atleti inseriti nel RTP, il CEFT dovrà fornire al Centro
informazioni della WADA le TUEs, accompagnate da una breve sintesi in
lingua inglese della storia clinica, fornite al momento della
presentazione della domanda di esenzione dal medico di riferimento
ovvero dalla Federazione sportiva nazionale, in conformità alla sezione 7
degli Standard Internazionali.
2. Per i soli atleti inseriti nel RTP e relativamente alle ATUEs, il CEFT
dovrà fornire al Centro informazioni della WADA le richieste mediche
presentate dagli atleti in conformità alla sezione 8 degli Standard
Internazionali.
3. Il Centro informazioni della WADA garantirà la rigorosa riservatezza di
tutte le informazioni mediche.
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Allegato al C.U. N. 53
Art. 12 Riservatezza delle informazioni
1.
Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di
protezione dei dati personali , si propone di garantire la tutela della
riservatezza e della dignità dell individuo, stabilendo regole e modalità
per la raccolta, la registrazione, la conservazione e la consultazione dei
dati personali sia in forma tradizionale (verbale o cartacea), che con il
supporto di strumenti informatici.
2. I dati personali inerenti allo stato di salute ed alla vita riproduttiva
dell individuo rientrano nel gruppo dei dati sensibili .
3. I dati sensibili indispensabili per perseguire la finalità di tutela della
salute o di incolumità fisica dell interessato, possono essere trattati solo
previa informativa circa il loro trattamento e con il consenso
dell interessato espresso in forma scritta.
4. L informativa e il modulo di consenso sono documenti allegati alle
Norme sportive antidoping (reperibili sul sito del CONI www.coni.it) e
devono essere sottoscritti dall atleta all atto del tesseramento ed allegati
alla domanda di esenzione.
5. Il richiedente, con il tesseramento e la sottoscrizione degli allegati
richiamati al precedente comma 4, fornisce il consenso scritto per la
trasmissione di tutte le informazioni relative alla domanda ai membri
del CEFT di cui al presente disciplinare, alla WADA e, se necessario, ad
altri esperti medici o scientifici indipendenti, o al personale impegnato
nella gestione, nella revisione o nelle procedure d'appello delle TUEs.
6.
Nel caso in cui sia richiesta l'assistenza di esperti esterni indipendenti,
tutte le informazioni relative alla domanda saranno comunicate senza
divulgare il nome dell'atleta interessato. Il richiedente con il
tesseramento fornisce altresì per permettere ai membri del CEFT di
comunicare le proprie conclusioni alle altre organizzazioni antidoping
competenti, in base a quanto previsto dal Codice.
7. I membri del CEFT e l'amministrazione delle organizzazioni antidoping
competenti svolgeranno la propria attività nel rispetto della riservatezza.
In particolare, saranno tenute riservate:
a)
tutte le informazioni e i dati medici forniti dall'atleta e dal suo
medico, o medici curanti;
b)
tutte le informazioni relative alla domanda, inclusi il nome del
medico o dei medici coinvolti.
8.
Nel caso in cui l'atleta desideri revocare il diritto del CEFT di cui al
presente disciplinare o del Comitato per l esenzione a fini terapeutici
della WADA di ottenere informazioni mediche sul suo conto, deve dare
comunicazione scritta della sua decisione anche al proprio medico. In
conseguenza di tale decisione, l'atleta non otterrà l'approvazione o il
rinnovo di una TUE.
9. I dati acquisiti dal CEFT saranno comunicati esclusivamente ai soggetti
esterni previsti da specifiche disposizioni di legge o per soddisfare
obblighi statistici connessi con il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).
10. I dati saranno anche utilizzati per fini di ricerca scientifica nel rispetto
del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati
personali per scopi statistici e scientifici approvato dal Garante in data
13 maggio 2004 e saranno conservati in forma tradizionale per
soddisfare le obbligazioni medico-legali.
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Allegato al C.U. N. 53
12.
Ai fini dell adempimento delle obbligazioni di notifica agli interessati,
prescritte nel D.Lgs.196/03, si comunica che:
¾ Titolare del trattamento dei dati è il Presidente del CEFT;
Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario
Componente del CEFT;
¾ Incaricati del trattamento dei dati sono, oltre al Presidente ed al
Segretario, i componenti del CEFT e il personale assegnato a
collaborare con il CEFT.
Art.13 Sanzioni
1.
Fermo restando quanto previsto dall art. 19 del Regolamento contenuto
nelle Norme Sportive Antidoping e salvo che il fatto non rappresenti più
grave illecito sportivo, il mancato rispetto delle norme del presente
Disciplinare da parte dei tesserati costituisce violazione della normativa
antidoping, punibile con la sanzione della nota di biasimo e fino ad un
massimo di mesi sei di sospensione dall attività sportiva rispettivamente
svolta.
Art. 14 Disposizioni finali
1.
A norma del presente Disciplinare, il Presidente del CEFT può richiedere
la consulenza di esperti per gli sport praticati dal Comitato Italiano
Paralimpico (C.I.P.), per esaminare le domande di esenzione a fini
terapeutici (TUEs).
2.
Il C.I.P. assicura la consulenza di un esperto, contestualmente ad ogni
inoltro delle richieste di esenzione a fini terapeutici, che ha titolo a
partecipare alle riunioni del CEFT.
3. Gli atleti tesserati al C.I.P. sono esentati dal versamento dei diritti
amministrativi previsti dal Disciplinare.
4. Sono tenuti ad inoltrare le domande di esenzione a fini terapeutici
(TUEs) i soli atleti tesserati al CIP convocati per la partecipazione a
competizioni internazionali. La domanda deve essere indirizzata agli
Organismi internazionali, per gli atleti riconosciuti dagli stessi di alto
livello, al CEFT, per gli altri atleti.
5.
Gli atleti non inseriti nell RTP e non partecipanti ad eventi inseriti nel
TDP debbono comunque presentare, a richiesta del CEFT ovvero degli
Organi di giustizia degli Enti di Promozione Sportiva, idonea
documentazione medica che possa giustificare ai fini sportivi
assunzione delle sostanze oggetto di TUEs.
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