IL TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE SPETTANTE AL PERSONALE
MILITARE DELLA DIFESA VINCOLATO DA RAPPORTO D’IMPIEGO
ALLA LUCE DEL D.P.R 16 APRILE 2009, N. 52.
N.B.
LA PRESENTE GUIDA ESCLUDE, IL PERSONALE VOLONTARIO ( VFB – VFP1
– VFP4 ) L’ARGOMENTO E’ TRATTATO A PARTE IN UN ALTRO FILE.
DIRITTO ALL’ INDENNITA’
Compete al personale, comandato in missione isolata, fuori dall’ordinaria sede di
servizio, in località distanti almeno 10 Km. (art.1, D.P.R. 16 gennaio 1978).
L’indennità NON spetta quando:
•
•
•
la trasferta non implica il raggiungimento di un comune diverso da quello in cui è
situata la sede di servizio;
le case municipali dei due comuni distano meno di 10 Km.;
la durata della missione è inferiore alle 4 ore diurne (art.3, Legge 18 dicembre
1973).
Nelle ore notturne l’indennità spetta anche per durata inferiore alle 4 ore,
intendendosi per ore notturne quelle comprese tra le ore 22,00 e le ore 6,00.
VISTO DI ARRIVO E DI PARTENZA
I visti di arrivo e di partenza non sono più previsti. L’attestazione è desunta dalla
dichiarazione dell’interessato sul certificato di viaggio (comma 11 art.11, D.P.R. 16
aprile 2009 n. 52). Al riguardo la DAE con circ. nr.126/73 del 29 ottobre 2009 ha
precisato che il registro dei certificati di viaggio non è stato abolito in quanto dovrà
essere utilizzato per il personale volontario non in s.p. nonché per il personale civile
(Circolare n. MD_GCIV n.63029 in data 21 settembre 2009 di PERSOCIV)
Nell’ipotesi di utilizzo di mezzo militare, i dati riportati sul certificato di viaggio
devono essere in linea con quanto trascritto sul foglio di marcia dell’automezzo.
La località di abituale dimora o altra località può essere considerata la sede di
partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente
per l’Amministrazione. Se la sede di missione coincide con la località di abituale
dimora del dipendente, a questi compete il rimborso documentato delle spese
relative ai pasti consumati, nonché la diaria di missione qualora sia richiesto, per
esigenze di servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio (comma 9, art.11,
D.P.R. 16 aprile n. 52) (comma 1, art. 2 Legge 5 novembre2004 n. 263).
MEZZI DI TRASPORTO CONSENTITI ED AUTORIZZAZIONE PER L’USO
Rimborso spese di trasporto a mezzo ferrovia
(comma 4, art.12 Legge 18 dicembre 1973 n. 836-comma 2 art. 7, D.P.R. 13 giugno 2002 n.
163) (comma 1 art. 2 Legge 5 novembre2004 n. 263).
• biglietto ferroviario di 1^ classe;
• vagone letto a comparto singolo in alternativa al pernottamento fuori sede, con
esclusione della vettura letto “excelsior” di Trenitalia (circolare n. M_D
GMIL/IV/151/0596231 del 15 dicembre 2008 di Persomil);
• è ammesso l’uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso, pertanto è ammesso
il rimborso del costo del biglietto del treno ad Alta velocità (TAV) (circolare n.
M_D GMIL/05/IV/15/1/13377 del 1 marzo 2007 di Persomil).
Rimborso spese di trasporto a mezzo piroscafo
(art. 7 D.P.R. 13 giugno 2002 n. 163)
•
(comma 1, art. 2, Legge 5 novembre 2004, n.263).
biglietto in cabina singola di 1^ classe o cabina multipla ad uso esclusivo nei
limiti del costo della cabina singola;
Rimborso spese di trasporto a mezzo aereo
(art. 13 Legge 18 dicembre 1973 n. 836) (comma 468, art. 1, Legge 27 dicembre 2006 n. 296). (art. 18
D.L. 13 agosto 2011 n. 138)
•
•
•
biglietto classe economica per tutto personale (circolare n. M_D GBIL
220/7721 del 1° settembre 2011 del M.D. Ufficio Centrale del Bilancio e degli
Affari Finanziari)
biglietto classe "business" per tutto il personale che effettua viaggi
transcontinentali > a 5 h;
rimborso spese per diritti di agenzia nei limiti massimi di € 5,00 per i voli
nazionali e di € 10,00 per i voli esteri (circolare n. M_D GMIL
05/IV/12/6/132865 del 19 ottobre 2004 di Persomil).
Rimborso spese per i mezzi pubblici o taxi
(comma 10, art.11, D.P.R. 16 aprile 2009 n.52) (comma 1, art. 2, Legge 5 novembre n.263).
Rimborso del taxi nei casi di indisponibilità del mezzi pubblici o comunque per
impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi
preventivamente individuati dall’ Amministrazione.
Rimborso equivalente al costo del biglietto ferroviario
(comma 1, art. 11, D.P.R. 16 aprile 2009 n. 52) (comma 1, art. 2, Legge 5 novembre 2004 n. 63).
Al personale che utilizza il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell’
Amministrazione senza la prevista autorizzazione va rimborsato il costo del
biglietto ferroviario a tariffa intera di 1^ classe, compreso quello relativo il treno
ad alta velocità (TAV), nell’ipotesi che quest’ultimo sia il primo treno utile. Prot.n.
M_D GMIL_05-IV-15-1-0518566-Roma,li 1 dicembre 2009 di Persomil).
Rimborso spese per uso del mezzo proprio
(art. 15, Legge 18 dicembre 1973 n. 836 – art. 9, Legge 26 luglio 1978 n. 417)
N.B. A decorrere dal 31 maggio 2010, quanto sotto trascritto non si applica al
personale contrattualizzato. (Circolare n. 74/32/MD-E23499/0007257/1-E2/5.3.3/1
- Firenze, li 21 giugno 2010 ).
•
•
•
•
•
l’uso del mezzo proprio deve essere autorizzato dal Dirigente generale e da altro
capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o
equiparata (se militare di grado non inferiore a Colonnello);
deve sussistere la maggiore convenienza economico-pratica di tale mezzo
rispetto ai normali servizi di linea;
compete una indennità pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super
vigente nel tempo a chilometro;
al dipendente è rimborsata, inoltre, l’eventuale spesa sostenuta per pedaggio
autostradale;
per i percorsi compiuti nella località di missione NON spetta alcun rimborso per
spese di trasporto né alcuna corresponsione di indennità chilometrica.
SOSTA INTERMEDIA NEI VIAGGI DI LUNGO PERCORSO
Ai dipendenti in missione in località distanti dall’ordinaria sede di servizio più di 800
chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12
ore, è consentita una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo
all’indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri e altra sosta con pari
trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri. (art. 11, Legge 18
dicembre 1973 n. 836).
La sosta intermedia non è consentita nei viaggi in cui si faccia uso di posto letto, di
cuccetta o di aereo , con mezzi diversi dalla ferrovia, inoltre, non vanno considerate
nel computo la sosta nelle stazioni per le coincidenze e la permanenza in treno a
causa di ritardi.
A dimostrazione della sosta è sufficiente la dichiarazione dell’interessato con cui si
attesta la data, l’ora e località in cui essa è stata effettuata, purché rientri nei
termini della validità del biglietto ferroviario.
OBBLIGO DEL RIENTRO GIORNALIERO IN SEDE
Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, deve rientrare
giornalmente in sede (art. 4, Legge 26 luglio 1978 n. 417) se:
•
•
esplica un servizio per il quale non ricorrono esigenze tali da imporre il
pernottamento nella località di missione;
la distanza fra le due località (missione e sede di servizio) sia percorribile con il
mezzo di linea più veloce in un tempo non superiore a 90 minuti.
•
ANTICIPAZIONI SUL FOGLIO DI VIAGGIO
L’Amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione, una
somma pari all’intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del
costo medio della categoria consentita, nonché l’ 85% delle presumibili spese di
vitto (comma 8, art. 11, D.P.R. 16 aprile 2009 n. 52) (comma 1, art. 2, Legge 5
novembre 2004 n. 263).
MISURA GIORNALIERA DELL’INDENNITA’ DI MISSIONE
Grado
Misura
intera
Misura ridotta
40% (vitto e
alloggio)
Misura ridotta
2/3
(alloggio)
Misura ridotta
1/2 (vitto)
Gen. C.A.
28,82
11,53
19.21
14.41
Gen. Div.
24,12
9.65
16.07
12.06
20,45
8,18
13.63
10.23
20.45
8,18
*****
*****
da Gen. B. a
Col.
da Ten.Col. a
VSP
Misura
ridott
a 60%
*****
12,27
MAGGIORAZIONE DELL’INDENNITA’ DI MISSIONE
ORARIA
Per la sola durata del viaggio, quando il tempo eccede il normale orario di servizio,
compete la maggiorazione di € 6,00 per ogni ora (tale emolumento non è
cumulabile con il compenso per lavoro straordinario). (comma 5, art. 11, D.P.R. 16
aprile 2009 n. 52) (comma 1, art. 2, Legge 5novembre 2004 n. 263).
L’ indennità va corrisposta anche per:
•
•
il tempo trascorso, nel caso di interruzione del viaggio causato da soste o da
attesa per cambio di destinazione;
il periodo di viaggio con fruizione del vagone letto, della cuccetta o della cabina
letto nel caso di viaggio con nave. (circolare n. M_D GMIL IV 15 0348596 del 3
agosto 2009 di Persomil).
GIORNALIERA
Al personale in missione ed accasermato, con vitto ed alloggio a carico
dell’Amministrazione, compete una maggiorazione, NON FRAZIONABILE, di € 17,00
al giorno. Tale disposizione non si applica ai frequentatori di corsi ed al personale
dirigente. (comma 17, art. 11, D.P.R. 16 aprile 2009 n. 52).
Nel caso in cui opera l’ arrotondamento, per effetto dell’ art. 3, comma 2 Legge 18
dicembre 1973, n. 836, (servizio espletato oltre le 23 ore e 30 minuti) viene
riconosciuto il diritto alla maggiorazione. (circolare n. M_D GMIL IV 15 1 0042253
del 3 febbraio 2010 di Persomil).
INDENNITA’ SUPPLEMENTARE SUL COSTO DEL BIGLIETTO
In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio è dovuta l’indennità supplementare
nelle seguenti misure (art. 14, Legge 18 dicembre 1973 n. 836):
•
•
•
10% del costo del biglietto a tariffa intera per i viaggi effettuati su mezzi di
trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo;
5% del costo del biglietto a tariffa intera per i viaggi compiuti in aereo;
indennità chilometrica di € 0,001 per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi
di trasporto forniti dall’ Amministrazione. (circolare.n. DGPM/IV/12/106777/10^
del 30/08/2000 di Persomil).
L’indennità supplementare NON SI APPLICA sul supplemento per treno rapido, sul
costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri eventuali supplementi in
aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio.
RIMBORSO SPESE PER VITTO E PERNOTTAMENTO
Missione > 12 h
pernottamento in albergo
1 o 2 pasti
40% indennità di missione
Missione > 8 h < 12 h
1 pasto
40% indennità di missione
Missione < 8 h
Ind. di missione oraria nella misura intera
Fruizione di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall’Amministrazione
(circolare n. M_D GMIL IV 15 0 66663 del 6 febbraio 2008 di Persomil).
(circolare n. M_D GMIL IV 11 1/0336821 del 20 luglio 2010 di Persomil).
Vitto e alloggio a totale carico
dell’Amministrazione
60% indennità di missione
Maggiorazione giornaliera
Alloggio e un pasto a totale carico
dell’Amministrazione
40% indennità di missione
Maggiorazione giornaliera
Rimborso onere nr. 1 pasto
Il personale dirigente può optare per l’indennità nella misura intera, senza la
presentazione della documentazione di spesa.
PERNOTTAMENTO
Compete il rimborso del costo per il pernottamento in albergo CONVENZIONATO
fino alla prima categoria NON di lusso.
Nel caso in cui il personale pernotta in alberghi NON convenzionati sono rimborsate
le spese di pernottamento nelle seguenti misure:
•
•
•
tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede (comma 3,
art. 11, D.P.R. 16 aprile 2009 n. 52) (comma 1, art. 2, Legge 5 novembre 2004
n. 263);
nei limiti previsti dalla normativa qualora nella sede di missione non esistono
alberghi convenzionati, l’Amministrazione rimborserà la spesa effettivamente
sostenuta (comma 3, art. 11, D.P.R. 16 aprile 2009 n. 52).
compete, altresì, per il personale che alloggia in strutture ricettive nella città di
Roma, il contributo giornaliero di soggiorno per un periodo massimo di 10
pernottamenti consecutivi, pari a:
€ 3,00 in alberghi 4 e 5 stelle;
€ 2,00 categorie inferiori.
(circolare n. M-D GMIL0 IV 11 1 0230209 in data 10/05/2011 di Persomil)
VITTO
LIMITI DI SPESA
Personale dirigente
Restante personale
Nr. 1 pasto
€ 30,55
€ 22,26
Nr. 2 pasti
€ 61,10
€ 44,26
La documentazione per il rimborso sarà costituita da fattura/ricevuta fiscale per
ogni singolo pasto con la indicazione dei generi consumati o indicazioni generiche
con pasto completo, menù turistico.
Al personale in trasferta che dichiara di NON AVERE POTUTO CONSUMARE I PASTI
per ragioni di servizio, pur avendone il diritto, compete un rimborso pari al 100%
del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta. Il
limite massimo complessivo è due pasti ogni 24 ore di servizio, indipendentemente
dagli orari destinati alla consumazione. (comma 6, art. 11, D.P.R. 16 aprile 2009 n.
52) (comma 1, art. 2, Legge 5 novembre 2004 n. 263). L’ importo liquidato è
assoggettato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, alle ritenute fiscali e
previdenziali (Circolare n. 6 datata 29/01/2013 della Dipartimento di
commissariato di Firenze).
Per missioni superiori a 24 ore, relativamente al giorno in cui si conclude la
missione, si ha diritto al rimborso del pasto (comma 7, art. 11, D.P.R. 16 aprile
2009 n. 52) solo se:
• documentato (NO AUTOCERTIFICAZIONE);
• sono state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede;
• avvenga negli orari destinati alla consumazione:
dalle 12,00 alle 15,00 per il pranzo;
dalle 18,30 alle 21,30 per la cena.
TASSAZIONE INDENNITA’ DI MISSIONE IN TERRITORIO NAZIONALE
(comma 5, art. 3, D.Lgs. 2 settembre 1997 n. 314)
Sono imponibili ai fini fiscali (I.R.Pe.F. / IRAP) e previdenziali (Cassa statali e Fondo
Credito) l’ INDENNITA’ DI MISSIONE E LA RELATIVA MAGGIORAZIONE per la parte
eccedente la quota giornaliera (decorrente dall’ inizio della missione):
IMPONIBILE PER LA PARTE ECCEDENTE
€ 46,48
€ 30,99
€ 15,49
TIPOLOGIA DI RIMBORSO
senza rimborso vitto e alloggio
con rimborso vitto o alloggio
con rimborso vitto e alloggio
RIMBORSO SOMMA FORFETTARIA
(comma 14, art. 11, D.P.R. 16 aprile 2009 n.52)
L’amministrazione, a richiesta dell’interessato, autorizza preventivamente, oltre al
rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma
forfetaria in alternativa al trattamento economico di missione vigente.
Il rimborso NON compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico
dell’amministrazione.
A richiesta è concesso l’anticipo delle spese di viaggio e del 90% della somma
forfetaria.
MISURA SOMMA FORFETTARIA
GRADO
MISURA PER OGNI 24
ORE DI MISSIONE
MISURA PER ULTERIORE
PERIODO NON INFERIORE
ALLE 12 ORE DI MISSIONE
€ 100,00
Non compete
€ 110,00
€ 50,00
da Gen. C.A. a Col.
(comma 9, art. 7, D.P.R. 13
giugno 2002 n. 163)
(comma 1, art. 2, Legge 5
novembre 2004 n. 263)
da Ten.Col. a V.S.P.
(comma 14, art.11, D.P.R. 16
aprile 2009 n.52)
L’ importo liquidato NON è assoggettato, alle ritenute fiscali e previdenziali.
(Circolare n. 22/M_DE24363-80067/E1/5.7.14/19 - Roma, li 13 settembre 2013)
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NEI CASI DI MISSIONE CONNESSE AD UNA
LICENZA E/O AD UN FINE SETTIMANA.
(Circolare n. DGPM/IV/12/158214/10/C-43 del 21 dicembre 1999 di Persomil)
In presenza di situazioni che NON comportano aggravio economico per
l’Amministrazione, le spese di viaggio relative alla tratta sede di servizio/località di
missione e viceversa potranno essere rimborsate.
A tal fine, l’Autorità preposta all’emanazione del certificato di viaggio, all’atto del
rilascio del documento di invio in missione dovrà indicare nell’apposito spazio
"annotazioni" sul certificato medesimo che è stata concessa, in connessione con la
missione, una licenza di breve durata (massimo 5 gg), precisando: il periodo della
stessa, la località, l’esistenza della dichiarazione di esonero di responsabilità nei
confronti dell’Amministrazione (da allegare al certificato di viaggio) nonché
dell’assenza di un maggiore onere per l’Amministrazione.
L’Amministrazione riconosce il rimborso delle spese di viaggio, ma NON corrisponde
indennità di missione e rimborsi per pasti e pernottamenti nei periodi di
interruzione della missione trascorsi in licenza o durante il fine settimana.
FAC-SIMILE DI
RICHIESTA
DELL’INTERESSATO
(in caso di licenza da trascorre nella località di missione)
Il sottoscritto…… inviato in missione a partire dal giorno ….. con certificato di
viaggio n……. in data……rilasciato da……………….., essendogli stata concessa una
licenza di giorni dal ….. al …… nella località di missione, chiede di
anticipare/ritardare la partenza/rientro con relativo rimborso delle spese di viaggio.
A tal fine dichiara di esonerare l’Amministrazione da ogni responsabilità.
Data…………… firma_________________________
(in caso di licenza da trascorre nella località intermedia)
Il sottoscritto…… inviato in missione a partire dal giorno ….. con certificato di
viaggio n……. in data……rilasciato da……………….., essendogli stata concessa una
licenza di giorni dal ….. al …… nella località di ……….. posta lungo il tragitto, chiede
di anticipare/ritardare la partenza/rientro con relativo rimborso delle spese di
viaggio.
A tal fine dichiara di esonerare l’Amministrazione da ogni responsabilità.
Data…………… firma_________________________
(in caso di fine settimana collegato con l’inizio della missione)
Il sottoscritto……dichiara di avere trascorso il fine settimana, a proprie spese, nella
località di missione e di aver iniziato il servizio nella località di missione alle
ore…..del giorno…….
Data…………… firma_________________________
(in caso di fine settimana collegato con il termine della missione)
Il sottoscritto……dichiara di avere terminato il servizio nella località di missione alle
ore…..del giorno……. e di avere trascorso il fine settimana, a proprie spese, nella
località di missione.
Data…………… firma_________________________
(in caso di fine settimana trascorso in località ubicata sull’itinerario che collega la
sede di servizio alla località della missione)
Il sottoscritto……dichiara di avere interrotto il servizio dalle ore…..del giorno……. e di
avere ripreso alle ore…..del giorno……. trascorrendo il fine settimana nella località
di……… posta lungo il tragitto.
Data…………… firma_________________________
FAC-SIMILE DI
AUTORIZZAZIONE AL
RIMBORSO
In connessione con la presente missione è stata rilasciata una licenza di breve
durata di giorni….. dal…….al………Pertanto la missione si interrompe alla ore…… del
giorno …….. e riprende alle ore……… del giorno………….
Sussistendo
la
convenienza economica per l’ Amministrazione o, comunque, la mancanza di
aggravio, si dispone il rimborso delle relative spese di viaggio.
Data…………… firma_______________(dell’autorità preposta alla emanazione del f.di
v.)
SERVIZI ISOLATI E COMANDI FUORI SEDE A PARTICOLARE
CARATTERIZZAZIONE
(comma 4, art. 11, D.P.R. 16 aprile 2009 n.52)
PERSONALE CONVOCATO
DALL’ AUTORITA’ GIUDIZIARIA
Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al
servizio, dinanzi ad organi della magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero
a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il
trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni o successive
modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di
proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono
essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il
procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso
o anche per colpa grave nel giudizio per responsabilità amministrativo-contabile.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche:
- al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti
al servizio, dinanzi ad organi della magistratura di paesi stranieri;
- nei confronti dei testimoni e del personale a conoscenza dei fatti, semprechè
esiste la connessione causale con le mansioni svolte, nonché nei confronti dei
consulenti tecnici d’ufficio. (circ. n. DGPM/ IV/12/126955/F40 del 14/10/99 di
Persomil).
ACCERTAMENTI SANITARI
Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari,
per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che
abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l’ Amministrazione abbia
iniziato d’ ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete
il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni. (comma 13, art. 11,
D.P.R. 16 aprile 2009 n. 52)
CURE BALNEO TERMALI
Il trattamento economico di missione compete (comma 221, art. 1, Legge 23
dicembre 2005 n.266):
al personale che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni
compiute al di fuori del territorio nazionale (circolare n. 0022718 del 28 novembre
2008 di Difesan);
il rimborso delle spese di trasporto e l’indennità di missione per la sola durata
del viaggio qualora superiore alle quattro ore.
LA PRESENTE GUIDA HA SOLO VALORE ORIENTATIVO / INFORMATIVO E NON
RIVESTE CARATTERE DI UFFICIALITA'.
E’ STATA REDATTA DAL TEN.COL. SALVATORE DI BENEDETTO
EVENTUALI INESATTEZZA E/O PROBLEMATICHE INERENTI A QUANTO TRASCRITTO POSSONO
ESSERE INOLTRATE VIA E-MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
[email protected]
Palermo, li 1 gennaio 2013
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