TAR PUGLIA - BARI, SEZ. I - sentenza 18 febbraio 2011 n. 287
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1436 del 2010, proposto da:
So.Me.D. Ristorazione Automatica s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Paccione e Carlo
Poliseno, con domicilio eletto presso Luigi Paccione in Bari, via Quintino Sella, 120;
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio
eletto presso l’Ufficio legale dell’ente in Bari, Lungomare Starita, 6;
nei confronti di
Sgd Vending Dimatic s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Loiodice e Ignazio Lagrotta,
con domicilio eletto presso Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai, 29;
Sigma s.r.l.;
per l’annullamento
del silente provvedimento di rigetto opposto dalla ASL Bari sull’istanza di accesso alla
documentazione amministrativa formulata da Somed s.r.l. con istanza del 4.6.2010, recapitata
all’Ente sanitario il successivo 8.6.2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale Bari e di Sgd Vending
Dimatic s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Francesco Cocomile e
uditi per le parti i difensori avv.ti Emilio Reboli, su delega dell’avv. Luigi Paccione, Michele
Dionigi, su delega degli avv.ti Ignazio Lagrotta e Aldo Loiodice;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il presente ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Riferisce la ricorrente Somed Ristorazione Automatica s.r.l. di essere risultata terza classificata
nella procedura indetta dalla ASL Bari con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1297
del 16.5.2008 per l’affidamento del servizio di ristoro mediante distributori automatici
all’interno delle sue strutture ospedaliere e territoriali; che nelle more della procedura, il
Direttore Generale dell'Asl Bari, con deliberazione n. 550 del 30.6.2008, affidò a trattativa
diretta e privata alla Sgd Vendinq Dimatic s.r.l. il servizio e che, successivamente, con
deliberazione direttoriale n. 1022 del 2.9.2008 fu disposto autoannullamento d'ufficio, ex art. 21
nonies L. 7 agosto 1990 n. 241, dell'aggiudicazione provvisoria pronunciata nella gara suddetta
in favore della Sigma s.r.l..
Con il ricorso in epigrafe l’interessata agisce oggi in giudizio ai sensi dell’art. 25, comma 5 legge
7 agosto 1990, n. 241 (ora art. 116 cod. proc. amm.) per la declaratoria della illegittimità del
silenzio serbato dalla Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari sulla istanza di accesso del
4.6.2010 presentata dalla stessa Somed al fine di ottenere i documenti comprovanti il possesso
da parte della Sgd Vending Dimatic s.r.l. dei requisiti di cui all’art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006, n.
163, necessari ed imprescindibili per la partecipazione alla menzionata gara e per il successivo
affidamento a trattativa privata del servizio.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la Sgd Vending Dimatic s.r.l. (società classificatasi
al secondo posto delle concorrenti alla gara in questione) avrebbe costituito un unitario centro
di interessi con la società aggiudicataria Sigma s.r.l., risultando la Sgd controllata da soci occulti
riconducibili - alla stregua delle risultanze del decreto penale di sequestro del 29.7.2010 versato
in atti - alla stessa Sigma.
La società ricorrente ha inoltre allegato un interesse apprezzabile e giuridicamente rilevante
all’accesso a detta documentazione, evidenziando la pendenza di procedimenti giurisdizionali
dinanzi ad organi della giustizia amministrativa relativamente alla gara predetta; procedimenti di
cui sono parti sia la Somed che la Sgd Vending Dimatic s.r.l., nella loro veste di imprese
operanti nel settore della distribuzione automatica di bibite e generi di conforto.
Tanto è sufficiente, ad avviso del Collegio, per radicare l’interesse all’accesso.
La ASL Bari, nel costituirsi in giudizio, evidenzia che la documentazione richiesta è attualmente
nella disponibilità della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari a seguito del
sequestro effettuato nelle giornate del 22 - 28 ottobre 2009 e che ai sensi dell’art. 2, comma 2
d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184 non è possibile l’accesso a documenti non detenuti dalla P.A. cui è
rivolta istanza di ostensione.
Tuttavia, dagli atti di causa risulta che il decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. del
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari (peraltro adottato solo in data 29
luglio 2010) riguarda esclusivamente gli allacciamenti dei distributori installati dalla Sgd Vending
alle reti idriche ed elettriche degli stabilimenti della ASL Bari, le aree occupate dai suddetti
distributori e i distributori stessi, non già la documentazione di cui l’odierna ricorrente ha
chiesto l’esibizione con la nota del 4.6.2010.
Secondo quanto affermato da Cons. Stato, Sez. IV, 28 ottobre 1996, n. 1170 "Il segreto
istruttorio di cui all’art. 329 c.p.p. non costituisce un motivo legittimo di diniego all’accesso dei
documenti fintantoché gli stessi siano nella disponibilità dell’amministrazione e il giudice che
conduce l’indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di
sequestro.".
In termini analoghi si era espresso in precedenza T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 23 febbraio
1995, n. 38: "La circostanza dell’avvenuta trasmissione degli atti, oggetto della domanda di
accesso, al vaglio della magistratura penale, peraltro senza un provvedimento di sequestro, non
giustifica il rifiuto o il differimento dell’accesso, né comporta uno specifico obbligo di
segretezza che escluda o limiti la facoltà per i soggetti interessati di prendere conoscenza degli
atti, anche alla luce della previsione dell’art. 258 c.p.p.".
Nel caso di specie non risulta alcuno specifico provvedimento di sequestro dei documenti in
questione.
Il ricorso deve quindi essere accolto poiché l’ASL Bari non ha fornito dimostrazione in ordine
alla circostanza dell’asserito sequestro da parte della Autorità giudiziaria dei documenti richiesti
dalla Somed. L’onere della prova in ordine a detta circostanza spettava, infatti, alla
amministrazione resistente in forza della previsione di cui all’art. 64, comma 1 cod. proc. amm.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso introduttivo e
per l’effetto l’ordine di esibizione da parte della ASL Bari della documentazione richiesta dalla
società ricorrente con istanza del 4.6.2010 entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla
comunicazione o notifica della presente sentenza.
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia nonché della qualità
delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente
pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla ASL
Bari l’esibizione della documentazione richiesta dalla società ricorrente con istanza del 4.6.2010
entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente
sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei
magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 18/02/2011
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contro nei confronti di per l`annullamento