DICHIARAZIONE UNIVERSALE
DEI DIRITTI DELL’UOMO
Art. 25
“ Tutte le persone hanno diritto a un livello
di vita sufficiente a garantire la propria
salute, il proprio benessere e quello della
propria famiglia, soprattutto per quanto
concerne l’alimentazione, il vestiario,
l’alloggio, le cure mediche ed i servizi sociali
inerenti…”
COSTITUZIONE ITALIANA,
ARTICOLO 32
“ La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo
ed interesse della collettività…”
DIRITTO ALLA SALUTE :
LE PRIME LEGGI
Assistenza sanitaria per i più poveri 1889:(L. Crispi-Pagliani)
Istituzione delle prime Assicurazioni obbligatorie per gli
operai e della Cassa nazionale di Previdenza per Invalidità
e Vecchiaia: 1898; ….. INADEL (= prima “mutua”) 1922
Istituzione del S.S.N.: l. 833, 23 dicembre 1978
l. 33, 29 febbraio 1980
Diritto alla salute per gli immigrati regolari:
l. 943, 30 dicembre 1986
Diritto alla salute per gli immigrati irregolari:
D.lgs. n. 286 ,
25 LUGLIO 1998, art. 34
1 Obbligo di iscrizione a SSN (a parità del cittadino italiano) per
stranieri regolari: lavoratori dipendenti o autonomi o iscritti
alle liste di collocamento; o con permesso di soggiorno per
motivi famigliari,asilo politico,asilo umanitario,richiesta di
asilo,attesa adozione,affido,acquisto di cittadinanza
2 Assistenza sanitaria anche per famigliari a carico regolarmente
soggiornanti e per i figli fin dalla nascita
3 Lo straniero che non rientra nei commi 1 e 2 deve stipulare
assicurazione privata per malattia o iscriversi a sue spese al
SSN
4,5,6 Iscrizione volontaria a SSN,a contributo ridotto, per
stranieri studenti e collocati alla pari
7 L’iscrizione al SSN avviene presso la USL del comune di dimora
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
(del d.lgs 286/98) d.P.R. n.394, 31 agosto 1999 art. 42
1-2 …iscrizione al SSN…nel territorio in cui ha residenza
ovvero effettiva dimora…[o] quello indicato nel permesso
di soggiorno...
…sono assicurate anche l’assistenza riabilitativa e
protesica.
2 …L’iscrizione alla USL è valida per tutta la durata del
permesso di soggiorno.
3 Per il lavoratore straniero stagionale l’iscrizione è
effettuata per tutta la durata dell’attività…presso l’USL
del comune indicato…[sul] permesso di soggiorno.
CIRCOLARE MINISTERIALE
n. 5 24 marzo 2000
(art. 34 d.lgs. 286/98 e art. 42 d.P.R. 394/99)
- Il soggetto che abbia fatto domanda di asilo politico è iscrivibile al SSN
fino alla conclusione dell’iter; risulta altresì esonerato dal ticket.
- L’iscrizione al SSN ha solo un valore ricognitivo, non costitutivo del diritto
all’assistenza sanitaria: il diritto cioè insorge con il semplice verificarsi
dei requisiti (le prestazioni sanitarie devono essere erogate comunque).
- Possibilità di iscrizione al SSN ed esonero dal ticket per tutti i detenuti
stranieri, anche con forme alternative di pena.
- Possibilità di iscrizione al SSN per i famigliari degli stranieri studenti o
alla pari.
D.lgs. n. 286 ,
25 LUGLIO 1998, art. 35
3 a) Cure urgenti o comunque essenziali ancorchè
continuative per malattia ed infortunio
b) Gravidanza responsabile e maternità
c) Assistenza sanitaria a minori e anziani
d) Medicina preventiva
e) Malattie infettive
4 Gratuità delle suddette prestazioni per gli stranieri
privi di risorse economiche sufficienti
( salvo quote di partecipazione come per gli Italiani)
5 Nessun tipo di segnalazione
( salvo il referto ove previsto per gli Italiani )
6 Finanziamento di a: Ministero Interno, per b,c,d,e:
Ministero Sanità
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
(del d.lgs. 286/98) d.P.R. n.394, 31 agosto 1999 art.43
3 …utilizzando un codice regionale a sigla S.T.P.
4 Gli oneri per le prestazioni sanitarie …erogate ai soggetti privi di risorse
economiche sufficienti…sono a carico della USL competente…
…comprese le quote di partecipazione alla spesa, eventualmente non
versate…
…Lo stato di indigenza può essere attestato tramite
un’autocertificazione…
5 La comunicazione al Ministero dell’Interno è effettuata in forma anonima,
mediante il codice regionale S.T.P…
8 Le Regioni individuano le modalità per garantire che le cure essenziali e
continuative...possano essere erogate nell’ambito delle strutture della
medicina del territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati
strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera...
CIRCOLARE MINISTERIALE
n. 5 24 marzo 2000
(art. 35 d.lgs. 286/98 e art. 43 d.P.R. 394/99)
- Per i soggetti con dipendenze da stupefacenti, psicofarmaci o alcool
possibilità di trattamenti di dissuefazione, anche presso comunità di
recupero.
- Fruibilità di prestazioni di medicina riabilitativa.
- Esonero dal ticket per: urgenze
prestazioni di medicina essenziale (I° livello)
gravidanza
minori ed anziani (> 65 anni)
patologie esenti (infettive e croniche: D.M. 329/99).
- Impegno, per le Regioni, per l’apertura o l’istituzione di ambulatori atti a
fornire le prestazioni essenziali (I° livello).
- Accesso diretto, senza appuntamento né impegnativa, per le prestazioni di
medicina essenziale.
- Modulo per la dichiarazione d’indigenza.
D.lgs. n. 286/98 + REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE d.P.R. n. 394/99 +
CIRCOLARE MINISTERIALE n. 5 3/00 +
(l. n. 189/02 + d.P.R. n. 334/04)
- Immigrati regolari
: tutti iscrivibili al SSN
- Immigrati irregolari (con autocertificazione di indigenza):
malattie urgenti,gravidanza,
anziani,minori (0-6 anni)
:assistenza completamen. gratuita
minori (6-18 anni)
:assistenza con ticket, (senza ticket
solo quella di base)
malattie essenziali
:assistenza con ticket, (senza ticket
solo quella di base)
malattie infettive e croniche :assistenza con ticket, (senza ticket
solo quella di base e specifica)
}
COMPETENZA ESCLUSIVA
DELLO STATO NEL PROMULGARE
LEGGI SULL’IMMIGRAZIONE
E NEL DEFINIRE I L.E.A.
Tale competenza risulta affermata in base all’art.
117 comma b, m del Titolo V° della Costituzione,
aggiornato dalla l.costituzionale n.3 (18 ottobre
2001).
Quindi, tramite il d.lgs. 286/98, risulta
istituzionalizzata l’assistenza sanitaria per gli
STP su tutto il territorio nazionale.
CIRCOLARI REGIONE LOMBARDIA
Giunta Regionale Sanità
18/2/1999 Prot.12710/G, P 12/9/2000 H1.2000.0051048 e
P 28/03/2001 H1.2001.0021656
- Immigrati regolari
: tutti iscrivibili al SSN
- Immigrati irregolari (con autocertificazione di indigenza):
malattie urgenti,gravidanza,
minori (0-6 anni) :assistenza completamen. gratuita
minori (6-18 anni)
:assistenza con ticket, ( anche
quella di base)
malattie essenziali: di base
:nessuna assistenza
specialist. :(difficoltà burocratiche per
l’assistenza con ticket)
malattie infettive e croniche :nessuna assistenza di base, (senza
ticket solo quella specifica)
anziani
:nessuna assistenza di base, (senza
ticket solo quella specialistica)
}
Proposta di DIRETTIVA EUROPEA
per l’estensione del DIRITTO
ALLA SALUTE AD OGNI INDIVIDUO
PRESENTE SUL TERRITORIO
art. 2: Agli stranieri presenti sul territorio, non in regola con le
norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate - nei
presidi pubblici o comunque parificati – le cure ambulatoriali e
ospedaliere urgenti o essenziali, (episodiche o continuative), per
malattia e infortunio.
Ai medesimi soggetti sono estesi i
programmi di medicina preventiva, ivi comprese diagnosi e cure
delle malattie infettive, a salvaguardia della salute collettiva ed
individuale. Sono altresì garantite la tutela della gravidanza
responsabile e della maternità, nonché la tutela della salute del
minore…
Proposta di DIRETTIVA EUROPEA
per l’estensione del DIRITTO
ALLA SALUTE AD OGNI INDIVIDUO
PRESENTE SUL TERRITORIO
art. 3, I°c: L’accesso alle prestazioni e alle strutture sanitarie
dello straniero presente sul territorio dei singoli Stati, non in
regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, non
può comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità di
polizia, salvo i casi in cui ciò sia obbligatorio per i cittadini dello
Stato.
II°c: Le prestazioni previste dall’articolo 2, ad eccezione
delle prestazioni di base che sono sempre gratuite, sono erogate
dietro il pagamento delle quote di partecipazione alla spesa,
quando previste dalla legislazione dei singoli Stati membri, a
parità di condizioni con i cittadini.
Proposta di DIRETTIVA EUROPEA
per l’estensione del DIRITTO
ALLA SALUTE AD OGNI INDIVIDUO
PRESENTE SUL TERRITORIO
art. 4: In nome del principio della continuità della cura, nessuna
misura di allontanamento potrà essere presa nei confronti di un
cittadino di un paese terzo – non in regola con le norme relative
all’ingresso e al soggiorno, che si trovi sul territorio dell’Unione
– che sia colpito da patologia grave, (né tale misura può essere
presa nei confronti dei suoi genitori o tutori se minore, o del
coniuge).
Durante tutto il periodo del trattamento, dovranno inoltre
essergli garantite possibilità adeguate di lavoro ovvero di
sostentamento.
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NAGA (Olivani) - Medici con l`Africa