DELIBERAZIONE N. 960/2015 ADOTTATA IN DATA 11/06/2015
OGGETTO: Convenzione con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore
Policlinico, per l’esecuzione di indagini molecolari.
I L DI RE TT ORE GE NE RALE
Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le
funzioni di verbalizzante;
Premesso che:

questa azienda ospedaliera ha garantito attraverso l’attività dell’USC Ematologia – a
richiesta diretta per singole prestazioni – alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico l’esecuzione di indagini molecolari;

con e-mail prot. A.O. n. 0022303del 11/06/2014, sono state comunicate alla
Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico le nuove condizioni
per accedere al servizio e contestualmente è stata inviata una bozza di convenzione;

con e-mail prot. A.O. n. 21606 del 08/06/2015, la suddetta Fondazione IRCCS Ca’
Granda - Ospedale Maggiore Policlinico ha comunicato che intende stipulare una
convenzione per l’esecuzione di indagini molecolari in campo ematologico;
Visto il testo di convenzione predisposto dal competente ufficio e trasmesso con
alcune modifiche dalla Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico;
Acquisito il parere favorevole del direttore dell’USC Ematologia;
DELIBERA
1.
di approvare le premesse e gli allegati al presente provvedimento di cui costituiscono
parte integrante;
2.
di sottoscrivere con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore
Policlinico specifico accordo per l’esecuzione di indagini molecolari con le modalità e
alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A);
3.
di incaricare l’USC Formazione, marketing e libera professione del monitoraggio
dell’esecuzione del contratto provvedendo a verificare la rendicontazione dell’attività
svolta e a richiedere all’ufficio competente l’emissione delle fatture;
Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli
USC Formazione, Marketing e Libera Professione
FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo
4.
di incaricare l’USC Formazione, marketing e libera professione di trasmettere il
presente provvedimento ai soggetti interessati alla sua esecuzione.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Nicora
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Laura Chiappa
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Peter Assembergs
Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli
USC Formazione, Marketing e Libera Professione
FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo
Allegato A
CONVENZIONE
PER
L’ESECUZIONE
DI
INDAGINI
MOLECOLARI
IN
CAMPO
EMATOLOGICO TRA L’AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII E LA FONDAZIONE
IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Tra
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con
recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], C.F. n.
80020570166 e P.IVA n. 00837210160, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore
Generale Dott. Carlo Nicora, (d'ora in poi detta anche “Azienda”)
e
La Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, con sede in Milano, via
Francesco
Sforza
n.
28,
con
recapito
di
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
[email protected], codice fiscale n. 04724150968, di seguito denominata Fondazione,
nella persona del Direttore Generale Dr. Luigi Macchi, domiciliato per la carica presso detta sede,
(d'ora in poi detta anche “Titolare della convenzione”).
“Azienda” e “Titolare della convenzione” d'ora in poi saranno definite congiuntamente anche
“Parti”
PREMESSO CHE
-
la “Azienda” ha garantito – a richiesta diretta per singole prestazioni - al “Titolare della
convenzione” l’esecuzione di indagini molecolari;
-
tale attività viene svolta con regolarità e reciproca soddisfazione delle parti comportando
di norma circa 40 prestazioni per anno;
-
la “Azienda” ha richiesto al “Titolare della convenzione” l’attivazione di specifica
convenzione per meglio definire i termini del servizio garantito da parte della USC Ematologia
diretta dal dott. Alessandro Rambaldi;
-
le “Parti” dichiarano di conoscere reciprocamente il codice etico delle rispettive organizzazioni
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impegnandosi al rispetto formale e sostanziale dei contenuti e danno atto e attestano che le
motivazioni e le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche
attività di istituto;
Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:
Art. 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI
2.1
Il “Titolare della convenzione” affida alla “Azienda” l’esecuzione di indagini molecolari da
eseguirsi a favore dei propri utenti secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
2.2
La “Azienda” garantisce:
2.2.1
l’esecuzione delle prestazioni specialistiche richieste nell’ambito della attività del
Laboratorio di Ematologia.
2.2.2
la trasmissione dei referti delle indagini eseguite nel formato e all’indirizzo di posta
elettronica certificata indicato dal “Titolare della convenzione”, ovvero tramite software di accesso
diretto ai referti predisposto dalla “Azienda” di norma entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla
data di ricezione dei campioni, precisando inoltre che tale termine sarà ridotto ad 15 (quindici)
giorni in caso di problemi preventivamente segnalati come urgenti da parte dei responsabili
sanitari indicati dal “Titolare della convenzione”.
2.3
Il “Titolare della Convenzione” garantisce:
2.3.1
le attività di prelievo e predisposizione del materiale da analizzare presso le proprie sedi
con proprio personale, senza oneri per la “Azienda” procedendo secondo le indicazioni per la
raccolta di materiale biologico contenute nella versione operativa del manuale fornito dal
“Responsabile del contratto” ovvero secondo ulteriori eventuali specifiche ed istruzioni per la
conservazione di materiali biologici interne al Sistema di Qualità del “Titolare della Convenzione”
e fornite dallo stesso per iscritto;
2.3.2
la conservazione e l’invio dei campioni da esaminare presso l’USC Ematologia della
“Azienda” secondo le indicazioni per la raccolta di materiale biologico contenute nella versione
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operativa del manuale fornito dall’ “Azienda” ovvero secondo ulteriori eventuali specifiche
indicazioni fornite dallo stesso per iscritto.
Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO
3.1
Per l’attività oggetto del presente contratto il “Titolare della convenzione” corrisponderà
alla “Azienda” gli importi corrispondenti a quelli previsti nel tariffario allegato al presente contratto.
3.2
Non sono previsti rimborsi per spese di spedizione effettuati mediante posta elettronica o
accesso al sistema di refertazione diretto della “Azienda; nel caso il “Titolare della convenzione”
richiedesse la spedizione in forme diverse onerose verranno addebitati a quest’ultimo i costi di
spedizione.
3.3
L’USC Ematologia della “Azienda” provvederà a trasmettere all’USC Formazione,
marketing e libera professione con cadenza trimestrale il prospetto di rendicontazione delle
prestazioni effettuate a favore del “Titolare della convenzione” in relazione alla presente
convenzione.
3.4
Il “Titolare della convenzione” dovrà procedere alla liquidazione delle fatture entro 30
giorni dalla ricezione provvedendo mediante bonifico sul conto corrente intestato alla Azienda
Ospedaliera PAPA GIOVANNI XXIII - IBAN IT75Z0569611100000008001X73.
3.5
Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all’imposta di bollo del presente
contratto di cui la “Azienda” si fa carico per l’assolvimento al momento della sottoscrizione.
ELIMINARE (VEDI ART. 7)
Art. 4 - DURATA
4.1
Il presente contratto, di validità biennale, entrerà in vigore dalla data della sottoscrizione
dell’ultimo contraente.
4.2
Ogni ulteriore accordo concernente la proroga del presente Contratto oltre il predetto
termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle “Parti”.
4.3
Le “Parti” si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto prima dei termini
fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi
per iscritto anche a mezzo telefax alla parte interessata.
4.4
Le parti convengono che, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi, i
pregressi rapporti verranno regolati ai sensi del presente accordo a partire dall’1.6.2015.
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Art. 5 – GARANZIA GENERALE
5.1
Le “Parti” dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture
organizzative saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti ed, in via
generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia
soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.
5.2
Tutti i mezzi e gli strumenti che le “Parti” utilizzeranno in adempimento degli obblighi
derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei all’uso per il quale sono destinati.
5.3
Le “Parti” si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza ad
osservare tutto quanto disposto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione
di dati personali” e sue successive modifiche ed integrazioni.
5.4
Le “Parti” concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti,
relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi del presente contratto
deve essere trasmessa alle parti contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina del presente
contratto e saranno considerate valide solo se inviate a mezzo raccomandata o tramite posta
elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle “Parti” può, attraverso una notifica
trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo.
Art. 6 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Resta inteso fra le “Parti” che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le
attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, il
presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui
l’evento sarà stato comunicato per iscritto (anche a mezzo telefax) alla parte interessata. In
questa eventualità, le “Parti” concordano sin d’ora che la “Azienda” sarà legittimata a richiedere la
corresponsione delle sole prestazioni già erogate. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione
potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle “Parti” nei confronti dell’altra in
conseguenza dell’anticipata cessazione del rapporto.
Art. 7 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E FORO COMPETENTE
7.1
La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso e con onere a
carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.
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7.2
Per espresso accordo delle “Parti” esse si ripropongono la bonaria e consensuale
risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal
senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che
dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità,
interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di
Bergamo.
7.3
è soggetta ad imposta di bollo a carico della Fondazione, assolta in modo virtuale, ai
sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642. La Fondazione corrisponderà l'imposta di bollo in
modo virtuale, con autorizzazione n. 59666/2005 del 07/10/2005.
Per la “Azienda”
Per il “Titolare della convenzione”
IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Carlo Nicora
Dott.ssa Francesca Fancelli
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Luigi Macchi
Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3, c.2.
La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai sensi dell’art. 15 comma
2-bis, L. 241/90 e s.m.i.
USC Formazione, marketing e libera professione
Il Responsabile del Procedimento : Dr. Mario Fraticelli
Pratica trattata da Eva Pellegrini tel. 035 2673704
Visto – procedere Direttore Sanitario dr.ssa Laura Chiappa
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda Ospedaliera
“Papa Giovanni XXIII” Bergamo
per 15 giorni
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OGGETTO: Convenzione con la Fondazione IRCCS Ca` Granda