Polizza globale abitazioni Studio comparativo tra i prodotti delle primarie compagnie di assicurazione RCT Il presente studio ha lo scopo di confrontare, sul piano tecnico-giuridico e senza entrare nel merito dei costi, gli stampati di polizza delle diverse Compagnie di Assicurazione. Nel caso di diverse garanzie sono state prese in esame quelle con la formula più ampia. Compagnia – Prodotto - Modello ALLIANZ-RAS CASA TUA Mod. FC20 – ed. 05/2009 AXA PROTEZIONE FAMILIARE Mod. 2074 EUROP ASSISTANCE EURA CASA Mod. 07307 GENERALI SEI A CASA Mod. CA07/01 GRUPPO FONSAI LA MIA ASSICURAZIONE CASA Mod. 11266 – ed. 09/2007 HELVETIA DOMUS Mod. B/1 – ed. 12/2007 NUOVA TIRRENA ABITO Ed. 06/02/2009 REALE MUTUA CASA MIA Mod. 5238 – Rist. 01/08 TORO MASTER CASA PB59B300.108 UGF ASSICURAZIONI ABITA AURORA Mod. U7611A UNIPOL FAMIGLIA PIU’ Ed. 01/09/2007 ZURIGO FOR FAMILY Ed. 01/2007 (R. 05/2009) R.C.T. – R.C.O. Garanzie generalmente sempre presenti: La polizza per la responsabilità civile è, per sua definizione una polizza “tutti i rischi”. Ciò significa che tutto quello che non è stato escluso dall’Assicuratore (e rientra nella attività assicurata) viene garantito. L’assicuratore, però, molte volte esclude alcuni rischi per poi ricomprenderli a condizioni diverse. L’attenzione, quindi, deve essere posta inizialmente sulle esclusioni e, successivamente, sulle condizioni delle garanzie aggiuntive. Le condizioni aggiuntive considerate: Persone assicurate Fatto accidentale Danni da incendio Danni da interruzione attività Guida di veicoli da parte di figli minorenni Responsabilità personale affidatari figli minori Proprietà ed uso di animali Decreto legislativo 81/2008 (ex 494/96) – committenza Inquinamento accidentale Estensione territoriale Persone non considerate “terzi” Garanzia R.C.O. Altre garanzie (più significative) Torna all’inizio PERSONE ASSICURATE Poiché la garanzia della polizza R.C. tiene indenne il patrimonio delle persone assicurate, occorre logicamente identificare queste persone che l’assicuratore inserisce nella polizza. ALLIANZ-RAS Art. 6.1 – RC della famiglia Coniuge o il convivente more uxorio e – se stabilmente conviventi – i loro parenti e affini AXA Art. 1 – Responsabilità per i fatti della vita privata L’assicurato e/o il suo Nucleo Familiare EUROP ASSISTANCE Art. 6.1 – Oggetto dell’assicurazione Assicurato e familiari conviventi, ogni altra persona stabilmente convivente e residente con il Contraente, risultante sullo stato di famiglia, convivente moreuxorio. GENERALI Art. 1.1 – RC per fatti della vita privata Tutti i componenti la famiglia anagrafica dell’Assicurato risultanti dallo stato di famiglia Torna all’inizio GRUPPO FONSAI 4.1 – Definizioni specifiche Il contraente e ogni familiare e/o persona con lui convivente in modo continuativo, i figli minori degli stessi. HELVETIA Art. 5.1 – Oggetto dell’assicurazione Contraente e familiari conviventi, ogni altra persona stabilmente convivente e residente con il Contraente, risultante sullo stato di famiglia, convivente more-uxorio anche se non risultante dallo stato di famiglia. NUOVA TIRRENA Cosa assicura – Familiari conviventi REALE MUTUA Art. 7.3 – Soggetti assicurati Contraente e suo nucleo familiare, figli minorenni non facenti parte del nucleo familiare, figli naturali minorenni non facenti parte del nucleo familiare ma ufficialmente riconosciuti TORO Art. 28.1 – Vita privata Assicurato e componenti del nucleo familiare con lui conviventi UGF ASSICURAZIONI Art. 6.1 – Rischio assicurato Contraente e familiari conviventi, ogni altra persona stabilmente convivente e residente con il Contraente, risultante sullo stato di famiglia, convivente more-uxorio anche se non risultante dallo stato di famiglia. UNIPOL Definizioni Il contraente e il suo nucleo familiare ZURIGO Cosa assicuriamo Contraente o i familiari con lui conviventi (coniuge, figli maggiorenni e altri congiunti) e “convivente more uxorio” (e relativi figli, se conviventi). Torna all’inizio FATTO ACCIDENTALE Secondo la lingua italiana : Evento imprevisto ed imprevedibile. (Devoto-Oli, Zingarelli, ecc…). Secondo la giurisprudenza prevalente : “L’assicurazione r.c. copre, con la sola eccezione del fatto doloso, ogni rischio derivante da quella responsabilità, salvo diversa specifica ed inequivoca clausola”. In questi termini si veda: Cassazione civile sez. I, 17 luglio 1993, n.7971 Cassazione civile sez. III, 5 aprile 1990, n.2863 Cassazione civile sez. I, 6 agosto 1988, n.4860 Cassazione civile sez. I, 17 ottobre 1983, n.6071 Cassazione civile sez. I, 30 aprile 1981, n.2652 Cassazione civile sez. I, 25 novembre 1980, n.6265 Cassazione civile sez. I, 30 ottobre 1979, n.5679 Contraria: Cassazione civile sez. I, 4 febbraio 1992, n.1214 Torna all’inizio ALLIANZ-RAS NO Art. 6.1 – Oggetto dell’assicurazione AXA SI Art. 1 – Responsabilità per i fatti della vita privata EUROP ASSISTANCE SI Art. 6.1 – Oggetto dell’assicurazione GENERALI SI Art. 1.1 – RC per fatti della vita privata GRUPPO FONSAI NO 4.3 – Formula casa & vita privata HELVETIA SI Art. 5.1 – Oggetto dell’assicurazione NUOVA TIRRENA SI Cosa assicura REALE MUTUA SI Cosa assicuriamo TORO SI Art. 27 – R.C.T. UGF ASSICURAZIONI NO Art. 6.1 – Rischio assicurato UNIPOL NO Art. 1.1 – Rischi assicurati ZURIGO NO Cosa assicuriamo Torna all’inizio DANNI DA INCENDIO Precisazione: i danni 1) provocati alle persone, 2) o quelli originati da cose diverse da quelle dell’Assicurato o da lui detenute sono sempre compresi. Inoltre, se l’incendio avviene nella abitazione normalmente occupata. La garanzia viene generalmente prestata nella polizza incendio con il: - Rischio locativo - Ricorso terzi Discorso diverso se l’incendio si verifica quando, ad esempio, l’Assicurato si trova in vacanza. Torna all’inizio ALLIANZ-RAS AXA EUROP ASSISTANCE GENERALI GRUPPO FONSAI HELVETIA Torna all’inizio Art. 6.1 – Oggetto dell’assicurazione – Limite di risarcimento da indicare in polizza Art. 1 – Responsabilità per i fatti della vita privata – w) – Compresi quelli dall’utilizzo di alberghi, locali di villeggiatura o dimora saltuaria Art. 6.1 – Oggetto dell’assicurazione Danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dell’abitazione principale e saltuaria,. Compreso il fatto dolo delle persone di cui deve rispondere. Art. 2.2 – esclusioni – punto d) Possibile prevederla per eventi al di fuori dell’abitazione, con franchigia € 200,00, massimo indennizzo € 50.000,00 4.7.2 – Esclusioni – punto 10) Possibile prevederla per eventi al di fuori dell’abitazione, massimo indennizzo € 200.000,00 Art. 5.1 – Oggetto dell’assicurazione – 19) Ovunque, con limite di risarcimento € 100.000,00 per anno assicurativo NUOVA TIRRENA Rischio non escluso REALE MUTUA Art. 7.1 – Garanzia capofamiglia M) Per i locali dell’abitazione e nei locali di villeggiatura non di sua proprietà (compresi i danni subiti dai locali stessi), locali di terzi utilizzati come rimesse di veicoli e natanti; Limite del 30% del massimale TORO Art. 28.1 Vita privata – I) – Avvenuti fuori dall’abitazione senza limiti UGF ASSICURAZIONI Rischio compreso Limite e franchigia da indicare in polizza UNIPOL Art. 1.3 – Danni durante la villeggiatura Unicamente nei locali di villeggiatura massimo risarcimento € 20.000,00 e franchigia € 300,00 ZURIGO Esclusioni – In immobili di proprietà di terzi, in roulotte, camper, tende, veicoli, aeromobili e natanti Torna all’inizio DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA’ L’assicurazione non comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi. Torna all’inizio ALLIANZ-RAS Art. 6.1 – Oggetto dell’assicurazione Limite di risarcimento e scoperto da indicare in polizza AXA Art. 1 – Responsabilità per i fatti della vita privata – X) Scoperto 10% - Franchigia € 800,00 – Massimo risarcimento per anno 10% massimale EUROP ASSISTANCE Rc Fabbricato Art. 5.1 – Oggetto dell’assicurazione Franchigia € 150,00 Rc Conduzione + Rc Capofamiglia Art. 7.1 Oggetto dell’assicurazione Scoperto 10% Limite massimo € 50.000,00 GENERALI Art. 1 – Rischi assicurati 20% del massimale GRUPPO FONSAI HELVETIA NUOVA TIRRENA REALE MUTUA 4.6 – Garanzie sempre operanti 10% del massimale, massimo € 200.000,00 per sinistro e periodo assicurativo Art. 5.3 – Delimitazione dell’assicurazione – K) – Espressamente escluso Cosa non assicura – Rischio non escluso Cosa assicuriamo – Espressamente previsti senza limiti TORO Art. 28.1 – Vita privata – a) Massimo indennizzo € 25.000,00 con franchigia € 500,00 UGF ASSICURAZIONI Art. 6.6.2 – Interruzione e sospensione di attività Limite e franchigia da indicare in polizza UNIPOL Condizioni particolari 806 Scoperto 10% massimo risarcimento € 16.000,00 con franchigia € 600,00 ZURIGO Torna all’inizio Esclusioni – Rischio non escluso GUIDA DI VEICOLI DA PARTE DI FIGLI MINORENNI La garanzia copre i danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni dell’Assicurato a seguito di guida di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti, macchine agricole qualora tale guida sia avvenuta contro la volontà dei genitori ed in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso, sempreché al momento del sinistro il mezzo risulti munito di copertura assicurativa verso terzi regolarmente operante ai sensi di legge. Torna all’inizio ALLIANZ-RAS Art. 6.1 – Oggetto dell’assicurazione Veicoli e/o natanti a motore per rivalsa delle compagnie che assicurano la RCA AXA Art. 1 – Responsabilità per i fatti della vita privata – u) Ciclomotori, motoveicoli, autovetture, natanti EUROP ASSISTANCE Art. 7.1 – Oggetto dell’assicurazione Veicoli e/o natanti a motore per rivalsa delle compagnie che assicurano la RCA GENERALI Art. 3.5 – Veicoli a motore Guida di autoveicolo, ciclomotore, motoveicolo o macchina agricola GRUPPO FONSAI 4.3 – Formula casa & vita privata Veicoli o natanti, compreso i figli minori che trasportino persone su ciclomotori HELVETIA Art. 5.1 – Oggetto dell’assicurazione – 9) Guida e/o messa in movimento di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e natanti NUOVA TIRRENA REALE MUTUA TORO Cosa assicura – Messa in moto di veicoli e natanti a motore Art. 7.1 – Garanzia capofamiglia K) – Veicoli a motore o natanti Art. 28.1 – Vita privata – g) Veicoli e/o natanti a motore o trasporto di persone UGF ASSICURAZIONI Art. 6.2 – Garanzia vita privata o) Veicoli a motore e natanti UNIPOL Condizioni particolari 521 – Veicoli a motore ZURIGO Cosa assicura – Autoveicoli, motoveicoli, quadricicli, ciclomotori e natanti Torna all’inizio RESPONSABILITA’ PERSONALE AFFIDATARI FIGLI MINORI Capita spesso che i figli minorenni vengano affidati a terze persone (nonni, parenti, amici,…) non rientranti nelle persone assicurate con la polizza del capofamiglia. In questo caso, se avvengono danni cagionati dai minori per responsabilità di chi li doveva sorvegliare, occorre prevedere in polizza la garanzia anche per il patrimonio di dette persone. (Oppure che queste persone abbiano stipulato un’assicurazione per conto proprio). Torna all’inizio ALLIANZ-RAS SI Parenti, affini, amici o conoscenti AXA SI Per minori affidati all’assicurato e non dall’assicurato EUROP ASSISTANCE Sì Prevista GENERALI NO Non prevista GRUPPO FONSAI NO Non prevista HELVETIA SI Persone non conviventi con l’assicurato NUOVA TIRRENA NO Non prevista REALE MUTUA NO Non prevista TORO SI Parenti, affini o conoscenti UGF ASSICURAZIONI SI Anche se non facenti parte del nucleo familiare. Compresi i danni alle persone medesime. UNIPOL NO Non prevista ZURIGO NO Non prevista Torna all’inizio PROPRIETA’ ED USO DI ANIMALI Tutte le compagnie prevedono, di solito, la copertura per gli animali “domestici”. Possono fare eccezione: i cani (pericolosi o meno) e i cavalli ALLIANZ-RAS Art. 6.4 – Garanzie aggiuntive 2) Proprietà ed uso di animali domestici, con esclusione dei cani (copribili con garanzia aggiuntiva – franchigia € 150,00 per danni a cose). Viene inoltre previsto l’uso ma non la proprietà di cavalli ed altri animali da sella (copribili con garanzia aggiuntiva) AXA Garanzia “Responsabilità per gli animali domestici” Proprietà o uso di animali domestici; danni a cose cagionate dai cani con franchigia di € 100,00 (lista delle razze di cani escluse) EUROP ASSISTANCE Garanzia “Responsabilità per gli animali domestici” Proprietà o uso di animali domestici; danni a cose cagionate dai cani affidati temporaneamente a terzi franchigia di € 150,00. Per cani pericolosi Scoperto 30% Minimo € 150,00 GENERALI Art. 3.3 – Proprietà e/o uso di animali Animali domestici esclusi i cani. Possibilità di comprendere quelli non pericolosi (RC51) Uso di cavalli o altri animali da sella con franchigia di € 75,00 per danni a cose. Torna all’inizio GRUPPO FONSAI Art. 4.3 – Art. 4.3.1 – Art. 4.5 a) Previste condizioni particolari per inclusione animali da sella e cani pericolosi. Per questi ultimi massimo risarcimento per sinistro e per periodo assicurativo pari a € 500.000,00 con franchigia di € 100,00 HELVETIA Art. 5.1 – Oggetto dell’assicurazione – 12) – 13) Animali domestici e da cortile. Per i cani “pericolosi” franchigia € 250,00 e scoperto 20% (per tutte le tipologie di cani) se non in regola con le norme di legge. NUOVA TIRRENA Cosa non assicura Proprietà ed impiego di cani con condizione aggiuntiva, franchigia € 100,00 REALE MUTUA Art. 7.4 – Esclusioni – F Escluso unicamente il cane durante l’esercizio della caccia TORO 28.1 – Vita privata – h) Animali in genere con franchigia di € 150,00 UGF ASSICURAZIONI Art. 6.10 – Cani pericolosi Da indicare in polizza il limite di risarcimento e la franchigia UNIPOL Condizioni particolari 703 – 705 Proprietà e/o custodia di cavalli, franchigia di € 200,00 per sinistro per danni a cose; Proprietà e/o custodia di cani franchigia di € 150,00 per sinistro per danni a cose ZURIGO Esclusioni Esclusione della proprietà, uso e detenzione di animali non domestici Torna all’inizio DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 – COMMITTENZA Nel caso di manutenzione straordinaria del fabbricato, di ampliamento, di costruzione a nuovo, la legge ha posto a carico del committente (proprietario dell’immobile) determinati obblighi da fare osservare per la sicurezza dei lavoratori che eseguono i lavori stessi, anche se dipendenti delle imprese appaltatrici. La maggior parte delle compagnie indica ancora come riferimento il D.L. 494/96, oggi sostituito dal D.L. n.81/2008 Torna all’inizio ALLIANZ-RAS AXA Art. 6.1 – Manutenzione Art. 4 – Responsabilità per la proprietà della Casa – Manutenzione EUROP ASSISTANCE Art. 6.1 / Art. 7.1 Oggetto dell’assicurazione – Compresa GENERALI Art. 3.13 – Manutenzione, sopraelevazione, demolizione GRUPPO FONSAI HELVETIA NUOVA TIRRENA REALE MUTUA TORO UGF ASSICURAZIONI UNIPOL ZURIGO Torna all’inizio 4.2 – Escluse le responsabilità ex D.L. 494/96 Art. 5.1 – 2) – Manutenzione, ampliamento, demolizione Esclusa Solo lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia Art. 7.1 – Garanzia capofamiglia G) - Manutenzione Art. 28.2 - Manutenzione Art. 6.5.2 – Responsabilità civile della committenza C.P. 739 – Manutenzione, ristrutturazione, riparazione Esclusioni 9 Comprese manutenzione, ampliamento, demolizione. INQUINAMENTO ACCIDENTALE Sono esclusi i danni conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo. Possono essere coperti, generalmente, i danni per la contaminazione dell’acqua o del suolo, provocata da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Torna all’inizio ALLIANZ-RAS Art. 6.1 – Oggetto dell’assicurazione Limite di risarcimento e scoperto da indicare in polizza AXA Art. 1 – Responsabilità per i fatti della vita privata Fino a € 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo – franchigia € 500,00 EUROP ASSISTANCE Art. 7.1 Oggetto dell’assicurazione Scoperto 10% Limite massimo € 50.000,00 GENERALI Art. 2.2 – Esclusioni – Rischio escluso GRUPPO FONSAI 4.6 – Garanzie sempre operanti 10% del massimale e limite di € 200.000,00 per sinistro e periodo assicurativo HELVETIA Art. 5.1 – Oggetto dell’assicurazione – 20) Fino a € 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo – scoperto 10% e franchigia € 500,00 NUOVA TIRRENA REALE MUTUA TORO Cosa non assicura – Rischio non escluso Art. 7.1 – I / Art. 7.2 B Inquinamento in generale massimo indennizzo € 50.000,00 per anno assicurativo Art. 31 – Esclusioni – c) – Rischio escluso UGF ASSICURAZIONI Art. 6.6.1 – Inquinamento accidentale Limite e franchigia da indicare in polizza – il 10% del massimale opera per le spese di bonifica UNIPOL Art. 1.2 – Rischi esclusi Garanzia non esclusa tranne amianto, asbesto e campi elettromagnetici ZURIGO Torna all’inizio Esclusioni 14 – Rischio escluso ESTENSIONE TERRITORIALE Può essere importante quanto l’assicurato e/o i suoi familiari si possono trovare, per motivi diversi da quelli professionali, in ogni parte del mondo. ALLIANZ-RAS Art. 6.8 – Mondo intero AXA Non prevista limitazione EUROP ASSISTANCE GENERALI GRUPPO FONSAI HELVETIA NUOVA TIRRENA Art. 5.5 Rc fabbricato – Italia Art. 6.7 Rc conduzione – Italia Art. 7.4 – Rc capofamiglia – Mondo intero Art. 2.4 – Esclusione Stati Uniti e Canada (formula TOP Franchigia € 1.000,00) 4.7.5 – Mondo intero Art. 5.7 - Mondo intero Cosa assicura - Mondo intero REALE MUTUA Non previste limitazioni TORO Art. 29 - Mondo intero UGF ASSICURAZIONI Art. 6.8 – Operatività della garanzia Mondo Intero UNIPOL Art. 1.5 – Paesi Europei ZURIGO Cosa assicuriamo - Mondo intero Torna all’inizio PERSONE NON CONSIDERATE “TERZI” L’assicuratore, per i motivi sotto riportati, non considera terzi: i familiari, parenti, soci, ecc… per la comunanza di interessi esistente con l’Assicurato; i dipendenti in genere e tutti coloro che prendono parte a lavori manuali, per la elevata esposizione al rischio. Torna all’inizio ALLIANZ-RAS Art. 6.3 – Persone non considerate terzi Coniuge, convivente more uxorio, genitori, figli di tutti i soggetti assicurati, qualsiasi altro loro parente od affine convivente e le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell’attività domestica e/o familiare. AXA Art. 2 - Persone non considerate terze Coniuge, convivente di fatto, persone iscritte nello stato di famiglia, qualsiasi altro parente od affine convivente con l’Assicurato; figli minori dell’assicurato considerati terzi fra di loro per invalidità permanente – massimo risarcimento € 50.000,00 – franchigia € 1.500,00 EUROP ASSISTANCE Art. 5.4 – Art. 6.5 – Persone non considerate terzi. Coniuge, convivente more uxorio, genitori, figli di tutti i soggetti assicurati, qualsiasi altro loro parente od affine convivente e le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell’attività domestica e/o familiare. GENERALI Art. 2.1 - Persone non considerate terzi Coniuge, genitori, figli degli assicurati, dipendenti (per questi ultimi vedere RCO) GRUPPO FONSAI 4.7.1 - Persone non considerate “terzi” Coniuge o convivente, genitori, figli, ogni altro parente o affine convivente, prestatori di lavoro. HELVETIA Art. 5.3 – Delimitazione dell’assicurazione Coniuge, genitori, figli degli assicurati, altri parenti o affini con loro conviventi, nonché gli addetti ai servizi domestici e le persone in rapporto di dipendenza. NUOVA TIRRENA Cosa assicura Coniuge, genitori, figli dell’assicurato, qualsiasi altro parente o affine con lui convivente ed i dipendenti. Torna all’inizio REALE MUTUA Art. 7.5 – Persone non considerate terze Coniuge, genitori, figli dell’Assicurato, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti e ogni altro parente, minori in affidamento familiare. Figli e genitori dell’Assicurato (non conviventi) considerati terzi per spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato. TORO Art. 30 – Soggetti non considerati terzi Per la proprietà dell’abitazione, se conviventi, il coniuge, i parenti e gli affini dell’assicurato. Altrimenti il coniuge, il convivente di fatto, i genitori e i figli dell’assicurato, compresi i minori in affidamento, nonché, se convivente, qualsiasi parente od affine. UGF ASSICURAZIO NI Art. 6.7 - Esclusioni Non sono considerati terzi gli assicurati, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente se convivente. UNIPOL Art. 1.2 – Rischi esclusi Gli addetti ai servizi domestici che siano in rapporto di dipendenza on occasionale con l’assicurato. ZURIGO Esclusioni Coniuge, i genitori, i figli degli assicurati, nonché qualsiasi altro parente od altra persona con loro convivente; Gli addetti ai servizi domestici “baby sitter” e persone “alla pari”, in caso di danni a cose Torna all’inizio GARANZIA RCO Garanzia valida per gli infortuni subiti dal personale domestico per: la rivalsa esercitata dagli assicuratori sociali (INAIL e INPS) in caso di infortunio avvenuto con responsabilità del datore di lavoro; gli altri danni – non rientranti al punto a) – cagionati agli stessi soggetti per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente. Torna all’inizio ALLIANZ-RAS Art. 6.4 – garanzie aggiuntive 2) Sono considerate terzi le persone che svolgono, anche occasionalmente, attività di servizi domestici, badanti, baby-sitter, persone alla pari, portieri e giardinieri AXA Art. 1 – Responsabilità per i fatti della vita privata – f) t) Danni fisici involontariamente cagionati a badanti, collaboratori addetti ai servizi domestici e baby-sitter, sino alla concorrenza del 50% del massimale indicato in polizza. EUROP ASSISTANCE Art. 6.3 Infortuni subirti da addetti occasionali a servizi domestici Baby-sitters, “ragazze alla pari”, collaboratori domestici occasionali GENERALI Art. 3.4 – Addetti ai servizi domestici Considerati terzi i collaboratori domestici e quelli occasionali purché vi sia responsabilità penale per reato colposo perseguibile d’ufficio e giudizialmente accertato. Compresa rivalsa INAIL. GRUPPO FONSAI 4.3 – Formula casa & vita privata Baby-sitters, “ragazze alla pari”, collaboratori domestici occasionali, ce non risultino regolarmente iscritti all’INAIL, massimo per sinistro e per periodo assicurativo pari ad € 50.000,00 Torna all’inizio HELVETIA Condizione aggiuntiva 3) / Art. 5.1 – 18 Garanzia RCO per lavoratori in regola. Considerati terzi addetti ai servizi domestici, baby-sitter e collaboratori occasionali – massimo risarcimento € 100.000,00 per persona infortunata. NUOVA TIRRENA Cosa assicura Prevista unicamente la rivalsa INAIL per lavoratori in regola. REALE MUTUA Art. 7.1 – Garanzia capofamiglia E) Addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere comprese le rivalsa INAIL e INPS TORO Art. 28.1 – d) / Art. 30 Espressamente previsti gli infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici incluso il giardinaggio, baby-sitter, colf, persone alla pari. Non esclusi dal novero dei terzi i dipendenti UGF ASSICURAZIONI Art. 6.3.1 – Responsabiità civile verso i dipendenti / Art. 6.3.2 – Malattie professionali / Art. 6.3.3 – Responsabilità civile verso addetti non INAIL UNIPOL Art. 1.1 – Art. 1.2 Considerati terzi gli addetti ai servizi domestici con rapporto occasionale ZURIGO Esclusioni – terzi Considerati terzi gli addetti ai servizi domestici “baby sitter” e persone “alla pari”, tranne per i danni a cose. Torna all’inizio ALTRE GARANZIE (PIU’ SIGNIFICATIVE) Quanto oltre riportato è per indicare altre garanzie prestate dalle varie Compagnie. Naturalmente l’elenco non deve ritenersi esaustivo. Torna all’inizio ALLIANZ-RAS Conduzione della dimora saltuaria; Danni ai veicoli o natanti di terzi in consegna o in custodia all’Assicurato o detenuti a qualsiasi titolo (no circolazione) AXA Uso di camere d’albergo, di locali di villeggiatura e conduzione della dimora saltuaria; Responsabilità verso il proprietario della Casa in affitto EUROP ASSISTANCE GENERALI Proprietà o locazione di casa di villeggiatura; Trasportati su autoveicolo, ciclomotore, motoveicolo, macchina agricola da parte di figli abilitati alla guida; Danni a locali presi in affitto per villeggiatura. Massimale 5 volte la somma assicurata per gli “effetti domestici” e massimo € 250.000,00 GRUPPO FONSAI Proprietà/conduzione di locali dell’abitazione adibiti a Bed & Breakfast, casa vacanze, Affittacamere, compresi i danni subiti dai clienti ospitati HELVETIA Esercizio della caccia; Proprietà e conduzione di dimore saltuarie Torna all’inizio Rc conduzione e capofamiglia : Proprietà e uso di cavalli anche in consegna temporanea a terzi; Pratica di sport comprese gare non a livello professionistico; Attività di tempo libero, compreso il campeggio; Detenzione di armi; Rc fabbricato: Danni a veicoli e natanti di terzi in consegna o custodia Proprietà di pannelli solari, parchi, strade, viali, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, piscine. NUOVA TIRRENA Proprietà e/o conduzione della dimora saltuaria REALE MUTUA Conduzione della dimora saltuaria; Proprietà ed uso, in aree private di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli ed attrezzature; Danni cagionati in qualità di trasportato su autoveicoli TORO Danni cagionati in qualità di trasportato su autoveicoli; Attività di baby-sitter; Attività regolarmente denunciata di Bed & Breakfast UGF ASSICURAZIONI UNIPOL Conduzione della dimora saltuaria ZURIGO Compresa la responsabilità per il servizio di primo alloggio e prima colazione; Esclusione di danni provocati sotto l’influsso di sostanze alcooliche o stupefacenti. Torna all’inizio Danni cagionati in qualità di trasportato su autoveicoli; Attività di baby-sitter; Attività regolarmente denunciata di Bed & Breakfast; Tempo libero Rc del cacciatore Animali Cose e animali in consegna; Sport d’acqua; Attività svolte in ambito domestico