IL TERZO DECRETO CORRETTIVO – LE PPP
ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PUBLIC – PRIVATE PARTNERSHIP

FINANZIAMENTO PRIVATO (TOTALE O PARZIALE)

RISCHIO IN CAPO AL PARTNER PRIVATO

LUNGA DURATA
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IL TERZO DECRETO CORRETTIVO – LE PPP
DUE MODELLI DI PARTENARIATO

CONTRATTUALE (CONCESSIONI)

ISTITUZIONALE (SOCIETA’ MISTE)

ASSENZA DI DISCIPLINA NELL’ORDINAMENTO EUROPEO

NORMATIVE ETEROGENEE NEI PAESI UE

GENERALE OBBLIGO DI RISPETTARE I PRINCIPI COMUNITARI
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IL TERZO DECRETO CORRETTIVO – LE PPPI
PARTENARIATO ISTITUZIONALE

CREAZIONE DI NUOVA IMPRESA

INGRESSO DI UN SOCIO PRIVATO IN UN’IMPRESA PUBBLICA
AFFIDATARIA “IN HOUSE”
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IL TERZO DECRETO CORRETTIVO – LE PPP
PARTENARIATO ISTITUZIONALE
(COMUNICAZIONE COMMISSIONE CE 2008/C91/02)

NECESSITA’ DI ASSICURARE IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI
CONCORRENZA, TRASPARENZA E NON DISCRIMNAZIONE

PROCEDURE SELETTIVE DEL SOCIO PRIVATO CHE PREVEDANO
LE CONDIZIONI E LE MODALITA’ SIA PER L’EROGAZIONE DEL
SERVIZIO, SIA PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’
(STATUTO,
PATTI
TRA
AZIONISTI,
RAPPORTI
TRA
AMMINISTRAZIONE E SOCIETA’ DA COSTITUIRE)

DIALOGO COMPETITIVO COME PROCEDURA PIU’ IDONEA

DIVIETO DI AFFIDARE NUOVI O DIVERSI APPALTI ALLA
SOCIETA’ MISTA

POSSIBILITA’ DI MODIFICHE O ADEGUAMENTI SOLO SE
PREVISTI NEL BANDO DI GARA
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IL TERZO DECRETO CORRETTIVO - VARIE
AVVALIMENTO

ABROGAZIONE DELLA POSSIBILITA’ DI LIMITARE IL RICORSO
ALL’ISTITUTO NEI BANDI DI GARA AI SOLI REQUISITI TECNICI
OD ECONOMICI O A “QUOTE” DI REQUISITI
SPECIFICHE TECNICHE

OBBLIGO DI DEFINIZIONE E ALLEGAZIONE
CESSIONE DEI CREDITI

NUOVO TERMINE PER SILENZIO ASSENSO (45 GG. – ERA 15)
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IL TERZO DECRETO CORRETTIVO – VARIE
DIALOGO COMPETITIVO

ABROGAZIONE DELLA POSSIBILITA’ DI SPECIFICARE I CRITERI
DI VALUTAZIONE INDICATI NEL BANDO O NEL DOCUMENTO
DESCRITTIVO DOPO L’AFFINAMENTO DELLE SOLUZIONI
TECNICHE CON LE IMPRESE PARTECIPANTI AL DIALOGO

ESCLUSA LA RIDUZIONE DEI TERMINI ANCHE IN CASO DI
URGENZA
SOGGETTI AFFIDATARI

AGGIUNTI GLI “OPERATORI ECONOMICI … STABILITI IN ALTRI
STATI MEMBRI, COSTITUITI CONFORMEMENTE ALLA
LEGISLAZIONE IVI VIGENTE”
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IL TERZO DECRETO CORRETTIVO – VARIE
ASTA ELETTRONICA

INTRODUZIONE DELLA “SEDUTA RISERVATA” PER LA PRIMA
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE, AL FINE DI
EVITARE CHE IN QUELLA SEDE LE IMPRESE AMMESSE
POSSANO ACCORDARSI SUI SUCCESSIVI RILANCI
FALLIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO

L’AGGIUDICAZIONE AL NUOVO OPERATORE, TRA QUELLI IN
GRADUATORIA SINO AL QUINTO, DEVE AVVENIRE ALLE
MEDESIME CONDIZIONI DEL CONTRATTO ORIGINARIO. LA
COMMISSIONE AVEVA INFATTI CONTESTATO LA PRECEDENTE
NORMA RITENENDOLA UNA RINEGOZIAZIONE.

SONO STATE ABROGATE PER LE STESSE RAGIONI LE ALTRE
IPOTESI DI AFFIDAMENTO DIRETTO (COMMI 3 E 4)
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ARBITRATO NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
“Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle
conseguenti il mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 240, possono
essere deferite ad arbitri” (art. 241 del D. Lgs. n. 163/2006).
 Natura volontaria: facoltatività dell’arbitrato (Corte Cost. n. 152/1996:
incostituzionali tutti gli automatismi della competenza arbitrale)
 Tutti i contratti pubblici ex art. 3 c.3 del D. Lgs. n. 163/2006, incluse le
concessioni di servizi pubblici, possono contenere la clausola arbitrale
 Propedeuticità dell’accordo bonario alla procedura arbitrale ovvero del
decorso dei termini per la pronuncia sull’accordo bonario (art. 240)
 Libero o amministrato: scelta rimessa alle parti fino al momento della
nomina del terzo arbitro
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L’ALLERTA DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA
Relazione 2006 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici:
 costi delle procedure arbitrali molto elevati: fissati liberamente dai
collegi negli arbitrati liberi con punte fino a 120mila Euro per una
singola procedura arbitrale (nonché la quota per il deposito del lodo pari
all’un per mille del valore della controversia; pag. 204);
 percentuale di soccombenza della Pubblica Amministrazione per il
pagamento delle spese dei giudizi arbitrali: pari al 65,78 %(pag. 194);
 i lodi arbitrali impugnati sono nella gran parte dichiarati nulli da parte
della Corte d’Appello.
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ARBITRATO VIETATO DAL 1 GENNAIO 2008
LEGGE N. 244 / 2007 ART. 3 c.19 - FINANZIARIA 2008
“E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni … di inserire clausole compromissorie in
tutti i contratti … ovvero di sottoscrivere compromessi. … Le clausole compromissorie
ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale …”.
Il divieto riguarda (art. 3 commi 20, 21, 22):
 Pubbliche Amministrazioni
 Società interamente possedute o partecipate in maggioranza dalle PA
 Enti pubblici economici
 Società interamente possedute/partecipate dagli Enti pubblici economici
 I contratti già sottoscritti: occorre declinare la competenza arbitrale
 I collegi costituiti dopo il 30.09.2007: decadono automaticamente.
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PERICOLO SATURAZIONE GIUDIZIALE
Devoluzione di tutte le controversie sottratte all’arbitrato alla competenza delle
SEZIONI SPECIALIZZATE in materia di proprietà industriale ed intellettuale,
istituite con il D. Lgs. n. 168/2003.
A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2008 tutte le controversie sottratte all’arbitrato
verranno presentate innanzi ai Tribunali ed alle Corti d’Appello.
PERICOLO SATURAZIONE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE
NECESSITA’ DI INTERVENTO LEGISLATIVO: concedere tempo e fondi alla
giustizia ordinaria per organizzare il nuovo carico di lavoro, “al fine di consentire la
devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all’art. 1 del D. Lgs. n.
168/2003”.
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ARBITRATO AMMESSO FINO AL 30 GIUGNO 2008
LEGGE 28.02.2008 N. 31 – DECRETO MILLEPROROGHE
ART. 15: “Le disposizioni di cui all’art. 3 commi 19, 20, 21, 22 della Legge 24.12.2007 n.
244 si applicano dal 1 luglio 2008”.
SOSPENSIONE DEL DIVIETO SINO A 30 GIUGNO 2008
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ARBITRATO AMMESSO SENZA TERMINE
DECRETO LEGGE N. 113 / 2008 ART. 8
Ulteriore differimento della devoluzione delle competenze arbitrali alle Sezioni
specializzate “fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione
della devoluzione delle competenze ivi prevista”.
SOSPENSIONE DEL DIVIETO SENZA LIMITI
DECRETO LEGGE DECADUTO
GAZZETTA UFFICIALE N. 203 DEL 30.08.2008
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ARBITRATO AMMESSO CON TERMINE
LEGGE N. 129 / 2008 ART. 4 BIS COMMA 12
“I termini di cui all’art. 15 del Decreto Legge 31.12.2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 28.02.2008 n. 31, sono differiti fino alla data di entrata in vigore
delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi prevista e
comunque non oltre il 31 dicembre 2008”
EFFICACIA DEL DIVIETO DAL 1 GENNAIO 2009
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ARBITRATO SI – NO – SI - NO

ARBITRATO SI – D. Lgs. n. 163/2006 art. 241

ARBITRATO NO - L. n. 244/2007 art. 3 comma 19 e seguenti: divieto per
la PA di inserire clausole compromissorie
 ARBITRATO SI - D. L. 248/2008 art. 15 convertito in L n. 31/2008:
sospensione del divieto sino al 30.06.2008

ARBITRATO SI – L. n. 129/2008 art. 4 bis comma 12: i termini di cui
all’art. 15 del Decreto Legge 31.12.2007, n. 248 … sono differiti … non oltre il
31 dicembre 2008”

DAL 1 GENNAIO 2009 ARBITRATO VIETATO…….(FORSE)
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