LA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA IN AMBITO
GIORNALISTICO
Fonti normative
Per la generalità dei lavoratori (ad eccezione dei
Giornalisti): art. 1, commi 1202 e seguenti della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per l’anno
2007).
Per i Giornalisti: Delibera del Consiglio di
Amministrazione dell’INPGI n. 5 del 29 gennaio 2009,
adottata sulla base della delega conferita con l’art. 1,
comma 80, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n.
247.
In cosa consiste la stabilizzazione
 FATTISPECIE: trasformazione di un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa in un
rapporto di lavoro subordinato, mediante
l’assunzione del collaboratore con contratto di
lavoro dipendente
 EFFETTI: il precedente rapporto di co.co.co.
rimane tale a tutti gli effetti e non può più
generare alcun tipo di rivendicazione circa
eventuali diritti retributivi o normativi maturati dal
giornalista
In sintesi:
la stabilizzazione costituisce una facoltà, per il
datore di lavoro, di trasformare un rapporto di
co.co.co. in rapporto di lavoro dipendente, avendo in
cambio il vantaggio di evitare ogni eventuale
rivendicazione di natura retributiva, normativa o
sanzionatoria, riferita al precedente rapporto di
collaborazione, in relazione al quale ha unicamente
l’obbligo di versare alla Gestione Separata
dell’INPGI un contributo di modesta entità, pari alla
metà dell’aliquota a proprio carico
COSA SI INTENDE PER “TRASFORMAZIONE”
DEL RAPPORTO
Assunzione con contratto di lavoro dipendente di un
giornalista che, fino a quel momento, ha svolto la
propria attività in favore dell’azienda sulla base di un
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
REQUISITI
Sussistenza, all’atto dell’assunzione, di un rapporto
di co.co.co. in corso di esecuzione
Regolare assolvimento degli obblighi di iscrizione e
versamento della contribuzione alla Gestione separata
dell’Inpgi
Assenza dei requisiti
SANABILE
In caso di irregolarità nella posizione previdenziale
esistente presso la Gestione separata, riferite al
rapporto di co.co.co. da stabilizzare (consistenti, ad
esempio, nell’omessa denuncia del rapporto o di
parte dei compensi, ovvero nel mancato versamento
dei contributi dovuti), la stabilizzazione è comunque
possibile a condizione che il giornalista (e, per i
periodi successivi al 1° gennaio 2009, il committente)
provvedano a regolarizzare le proprie inadempienze
Assenza dei requisiti
NON SANABILE
 Mancanza di un rapporto di co.co.co. in corso di svolgimento
all’atto dell’assunzione: non è possibile “stabilizzare” giornalisti
che abbiano interrotto la collaborazione prima dell’assunzione
(o che siano stati nel frattempo già assunti alle dipendenze
dell’azienda)
 Sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo diverso dalla
co.co.co. (per esempio, prestazioni occasionali o libero
professionali, cessione del diritto d’autore, associazione in
partecipazione, ecc.)
IN QUESTI CASI NON E’ POSSIBILE ATTIVARE LA PROCEDURA DI
STABILIZZAZIONE
IL PERCORSO DELLA STABILIZZAZIONE:
ACCORDO SINDACALE
↓
SOTTOSCRIZIONE DI SINGOLI ATTI DI
CONCILIAZIONE EXTRAGIUDIZIALE CON
CIASCUN COLLABORATORE PRESSO LA
DPL
↓
ASSUNZIONE DEL COLLABORATORE
↓
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
ACCORDO SINDACALE
 FINALITA’: individuazione dei collaboratori da
stabilizzare, programmazione delle assunzioni che possono avvenire anche con decorrenze
diverse l’una dall’altra, ma comunque non oltre il
15/8/2011 - e definizione dei relativi
inquadramenti contrattuali
 SOGGETTI: il datore di lavoro e le Associazioni
Regionali della Stampa, previa consultazione del
Cdr
 TERMINI: entro il 15 agosto 2010
STABILIZZAZIONE IN CASO DI ACCERTAMENTI ISPETTIVI,
AMMINISTRATIVI O GIUDIZIALI, A SEGUITO DEI QUALI SIA
STATA RILEVATA LA DIVERSA NATURA DI LAVORO
DIPENDENTE “DI FATTO” DEL RAPPORTO DI CO.CO.CO.
 DEFINITIVI: INCOMPATIBILE
non è possibile stabilizzare collaboratori il cui rapporto di lavoro sia stato
definitivamente accertato come avente diversa natura di lavoro dipendente
 SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO
 DECRETO INGIUNTIVO, VERBALE ISPETTIVO, O DIFFIDA AMMINISTRATIVA CUI IL
DATORE DI LAVORO ABBIA PRESTATO ESPLICITA ACQUIESCENZA O IN RELAZIONE
AI QUALI ABBIA EFFETTUATO PAGAMENTI SENZA RISERVA DI RIPETIZIONE
 NON DEFINITIVI: COMPATIBILE
e’ però necessario
 STABILIZZARE TUTTI I COLLABORATORI OGGETTO DI ACCERTAMENTO CHE SIANO
IN POSSESSO DEI REQUISITI PER ESSERE STABILIZZATI
 ASSUMERE I COLLABORATORI IN BASE ALLE QUALIFICHE CONTRATTUALI
ACCERTATE
Per quali periodi ha effetto la stabilizzazione ?
Per tutta la durata ininterrotta del rapporto di co.co.co. in corso di
esecuzione all’atto dell’assunzione.
IN CASO DI PLURALITÀ DI CONTRATTI
a) successione di rapporti senza soluzione di continuità: la
stabilizzazione ha effetto per tutto il periodo della collaborazione, sin
dall’inizio del primo contratto fino al momento dell’assunzione;
b) successione dei rapporti con intervalli di tempo tra un contratto e
l’altro: la stabilizzazione ha effetto solo per il periodo dell’ultimo
rapporto o dei rapporti che si sono succeduti, senza soluzione di
continuità, fino al momento dell’assunzione.
In caso di pluralità di contratti
IPOTESI 1
Il giornalista ha avuto 3 contratti di collaborazione, senza
soluzione di continuità, ciascuno dei quali di durata annuale:
 1° contratto dal 1/1/2008 al 31/12/2008;
 2° contratto dal 1/1/2009 al 31/12/2009;
 3° contratto dal 1/1/2010 al 31/12/2010.
La trasformazione del rapporto avviene con assunzione in data
1/3/2010
La stabilizzazione produce effetto per l’intero periodo dal 1/1/2008
al 28/2/2010; la collaborazione svolta non può più essere oggetto
di rivendicazioni o contestazioni
In caso di pluralità di contratti
IPOTESI 2
Il giornalista ha avuto 3 contratti di collaborazione, ciascuno dei
quali di durata annuale, con una interruzione tra il 1° ed il 2°:
 1° contratto dal 1/1/2008 al 31/12/2008;
 2° contratto dal 15/1/2009 al 15/1/2010;
 3° contratto dal 16/1/2010 al 16/1/2011.
La trasformazione del rapporto avviene con assunzione in data
1/3/2010
La stabilizzazione produce effetto per il periodo dal 15/1/2009 al
28/2/2010; la collaborazione svolta in questo periodo non può più
essere oggetto di rivendicazioni o contestazioni. Il periodo di
collaborazione dal 1/1/2008 al 31/12/2008, invece, può essere
oggetto di eventuali rivendicazioni o contestazioni anche dopo
l’avvenuta stabilizzazione.
In caso di pluralità di contratti
IPOTESI 3
Il giornalista ha collaborato senza soluzione di continuità, sulla base
di 2 contratti annuali di co.co.co. intervallati da un rapporto di
“prestazioni libero professionali” come free lance, compensate a
fronte dell’emissione di fattura soggetta ad IVA
 1° contratto di co.co.co. dal 1/1/2008 al 31/12/2008;
 2° rapporto di “free lance” con fatture IVA dal 1/1/2009 al
31/12/2009;
 3° contratto di co.co.co. dal 1/1/2010 al 31/12/2010.
La trasformazione del rapporto avviene con assunzione in data
1/3/2010
La stabilizzazione produce effetto per il periodo dal 1/1/2010 al
28/2/2010; la collaborazione svolta in questo periodo non può più
essere oggetto di rivendicazioni o contestazioni. Il periodo di
collaborazione dal 1/1/2008 al 31/12/2008 e quello da “free lance”,
invece, possono essere oggetto di eventuali rivendicazioni o
contestazioni anche dopo l’avvenuta stabilizzazione.
Esiste una durata massima del rapporto di
collaborazione da stabilizzare?
Non esiste una durata massima
prestabilita, in quanto non si applicano le
norme in materia di prescrizione.
Unico Limite: decorrenza dell’obbligo di
iscrizione alle Gestione Separata INPGI
 No periodi antecedenti al 1° gennaio 1996
 No periodi antecedenti all’acquisizione
dello status professionale
ATTI DI CONCILIAZIONE INDIVIDUALE
 FINALITA’: definizione in via transattiva di
eventuali rivendicazioni o contestazioni relative
al periodo di collaborazione oggetto di
stabilizzazione con rinuncia ad ulteriori azioni
 SOGGETTI: il datore di lavoro e ciascun
collaboratore da stabilizzare con l’assistenza
delle Organizzazioni Sindacali
 SEDE: presso la Direzione Provinciale del
Lavoro territorialmente competente
 TERMINI: teoricamente entro il 15/8/2011 (in
pratica: in tempo utile per consentire
l’assunzione del collaboratore entro il 15/8/2011)
Come può avvenire l’assunzione 1/2
CON CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE A
TEMPO INDETERMINATO
L’ inquadramento sarà quello corrispondente alle
qualifiche professionali previste dal vigente CCNL
FNSI/FIEG (ovvero dal CCNL FNSI/Aeranti per le
aziende rientranti nel campo di applicazione di tale
Contratto Collettivo).
Per le aziende operanti in settori diversi da quello
editoriale, l’assunzione potrà avvenire anche sulla
base delle qualifiche professionali contemplate dal
relativo contratto di categoria di riferimento.
Come può avvenire l’assunzione 2/2
CON CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO
DETERMINATO
 durata minima di 24 mesi
 giustificato dalla sussistenza di una delle ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,
anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di
lavoro
“anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 368/2001
l’apposizione del termine al rapporto di lavoro
subordinato costituisce deroga al principio generale
secondo cui detto rapporto, per sua natura, è a tempo
indeterminato” (ex plurimis, Cass., sez. lav., 21 maggio
2002, n. 7468).
Stabilizzazione e crisi aziendale
COMPATIBILE
Le aziende in stato di crisi possono attivare la procedura per la
stabilizzazione delle co.co.co.
E’ opportuno, tuttavia, che l’assunzione dei collaboratori sia
adeguatamente motivata e giustificata con l’esigenza di fronteggiare e
superare lo stato di crisi (ad esempio, in quanto i giornalisti assunti
siano in possesso di specifiche caratteristiche professionali, diverse o
più approfondite rispetto a quelle dei giornalisti posti in Cigs o
interessati alla riduzione di orario per effetto della stipula di contratti di
solidarietà difensivi).
Rischio, in caso contrario, di vertenza - da parte dei giornalisti
destinatari degli interventi di integrazione del reddito - circa la legittimità
del ricorso alla Cassa Integrazione (o al contratto di solidarietà).
NESSUNA CONSEGUENZA DIRETTA SULLA LEGITTIMITÀ ED
EFFICACIA DELLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE
Costo della stabilizzazione
Il datore di lavoro deve versare alla Gestione Separata
dell’INPGI un contributo finalizzato all’incremento della
posizione previdenziale di ciascun collaboratore oggetto
di stabilizzazione.
 MISURA DEL CONTRIBUTO: pari alla metà
della aliquota a proprio carico, applicata su tutti i
compensi erogati al collaboratore nel periodo
per il quale ha effetto la stabilizzazione
 PAGAMENTO: in unica soluzione entro il 16 del
mese successivo all’assunzione
Tabella aliquote da applicare
Periodo
fino al 31/12/2008
Aliquota ridotta per
pensionati ed
Aliquota
assicurati altri
ordinaria
regimi
previdenziali
1%
-
dal 1/1/2009 al 31/12/2009
6,49%
4,25%
dal 1/1/2010 al 31/12/2010
8,04%
5,10%
dal 1/1/2011 al 15/8/2011
8,91%
5,67%
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