Corso di Diritto Tributario d’Impresa
(Vicenza - 29 gennaio 2011)
DIVIDENDI E
PARTICIPATION EXEMPTION
Giuseppe Corasaniti
Professore Associato di Diritto tributario
Università degli Studi di Brescia
1
Doppia imposizione economica
sugli utili societari.
Si ha doppia imposizione economica, tutte le volte
in cui gli utili di una società
sono dapprima
assoggettati all’imposta sull’utile e successivamente,
se distribuiti come dividendi, vengono colpiti anche
dall’imposta sul reddito presso il titolare di
partecipazione.
Dal punto di vista formale e giuridico non c’è, quindi,
identità del soggetto su cui grava l’onere della
duplicazione dell’imposta.
2
… (segue)
Le società sono istituzionalmente veicoli per produrre
ricchezza da riversare su coloro che ne integrano il sostrato
personale, ciò comporta che:
- la tassazione di ricchezza in capo a tali enti (al
momento della acquisizione) rischia di essere nuovamente
tassata in capo ai percipienti (nel momento in cui tale
ricchezza viene distribuita).
3
… (segue)
L’esigenza più immediata è quella di evitare le sostanziali
disparità di trattamento che si possono ottenere ribaltando i
risultati delle imprese societarie sui soci.
Obiettivo: eliminazione della doppia imposizione, in capo
alla società prima, ed al socio poi, degli utili societari con un
unico risultato:
- assoggettamento ad imposta del solo reddito
prodotto dalla società.
4
Rimedi adottabili per eliminare e ridurre le doppie
imposizioni economiche sugli utili societari.
- D.Lgs. n. 344/03: modifica il regime di tassazione fondato
sul principio della imputazione del dividendo (c.d.
imputation system);
- L’utile viene tassato solo al momento della produzione in
capo alla società che lo produce e non in capo al percettore;
- Scopo
del
sistema
fiscale:
attuare un
graduale
adeguamento del regime italiano a quelli già adottati nella
maggioranza dei Paesi dell’Unione Europea.
5
… (segue)
- Abrogazione del credito di imposta e detassazione dei
dividendi;
- Detassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni
immobilizzate (participation exemption) con la conseguente
non deducibilità delle minusvalenze;
- Introduzione del consolidato nazionale e mondiale e del
regime della trasparenza per la società di capitali.
6
Dal credito di imposta al regime di esenzione.
Il meccanismo del credito di imposta come sistema di
tassazione degli utili societari è stato sostituito con un
sistema basato sull’esenzione: in sostanza, la società cessa
di essere una sorta di “filtro” per la tassazione del socio,
così da scontare una tassazione provvisoria destinata a
definirsi soltanto nel momento di percezione del dividendo
in capo al socio.
7
Ante riforma.
Principio di imputazione del dividendo:
- il socio, mediante l’inclusione nel reddito complessivo
dell’utile percepito e il riconoscimento del credito
corrispondente all’imposta lorda dovuta dalla società,
sterilizzava la tassazione subita dalla società e scontava
definitivamente l’imposizione sugli utili societari con la
propria aliquota personale.
8
Post riforma.
- Si abbandona il sistema di imputazione del dividendo e si
elimina l’istituto del credito di imposta.
-
Viene
recepito
il
principio
dell’utile
tassato
esclusivamente in capo alla società partecipata con
(parziale) irrilevanza del successivo trasferimento dello
stesso utile ai soci.
9
Doppia imposizione giuridica internazionale
La doppia imposizione giuridica è:
- la duplicazione d’imposta;
- che grava sul medesimo soggetto;
- relativa allo stesso presupposto oggettivo.
Lo stesso contribuente, quindi, relativamente alla stessa
fattispecie imponibile e per lo steso periodo di imposta,
viene colpito da due Stati per imposte identiche e similari.
10
… (segue)
- La doppia imposizione internazionale in senso giuridico può esser
descritta come l’applicazione di imposte comparabili fra loro, da
parte di due o più Stati a carico dello stesso soggetto, per lo stesso
presupposto e per lo stesso periodo d’imposta
11
… (segue) Distinzioni concettuali
Doppia imposizione interna (artt. 163 Tuir e 67 d.p.r.
600/1973) e doppia imposizione internazionale (norme
convenzionali):
- Doppia imposizione in senso economico e doppia
imposizione in senso giuridico. La prima consiste nella
applicazione di imposte similari ed evidentemente
concorrenti da parte di due Stati sul medesimo reddito nei
confronti di soggetti diversi.
-
12
…(segue)
Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni
mirano a risolvere i casi di doppia imposizione giuridica
internazionale provocati dalla concorrenza del potere
impositivo dello Stato della fonte del reddito con quello
dello Stato di residenza del soggetto possessore del reddito
ovvero dalla concorrenza del potere impositivo dei due
diversi Stati di residenza del soggetto possessore del
reddito.
13
…(segue)
Al fine di eliminare la doppia imposizione internazionale,
attraverso la stipulazione dei trattati internazionali gli Stati
contraenti “concordano” quale sarà lo Stato che eserciterà
la potestà impositiva nei casi di reddito transnazionale.
Dunque, stipulando la convenzione, uno Stato, in alcuni
casi, limita la propria sovranità rinunciando a tassare.
14
…(segue)
Più precisamente:
se la Convenzione prevede espressamente che, con
riferimento ad una specifica fattispecie reddituale, la
potestà impositiva sia attribuita in via esclusiva ad uno
Stato, questo equivale ad una corrispondente rinuncia a
tassare da parte dell’altro Stato contraente.
Se però la Convenzione non prevede espressamente questa
ipotesi, si verifica un concorso di pretese impositive, con
conseguente applicazione delle norme bilaterali ed interne
al fine di evitare la doppia imposizione.
15
I due metodi di eliminazione della doppia
imposizione.
1) metodo dell’esenzione (art. 23A del Modello di
Convenzione):
lo Stato di residenza non considera tassabili i redditi
prodotti all’estero;
le relative norme tributarie interne qualificano il reddito
prodotto all’estero come reddito esente da imposizione.
L’esenzione può assumere due forme:
a) esenzione piena;
b) esenzione temperata dalla progressività; i redditi non
vengono tassati nello Stato di residenza, ma vengono
comunque considerati nella determinazione della aliquota
applicabile al reddito complessivo.
Contestualmente viene attribuito allo Stato della fonte
l’esercizio esclusivo della potestà impositiva.
16
…(segue)
Poiché l’effetto tipico derivante dall’utilizzo di tale metodo
consiste nella sostanziale limitazione delle pretese
impositive dello Stato di residenza, senza essere in alcun
modo rapportata all’effettivo esercizio del potere impositivo
da parte dello Stato della fonte, questo ha di fatto
scoraggiato il ricorso a tale metodo.
17
…(segue)
2) Metodo del credito di imposta (art. 23B del Modello di
Convenzione): questo metodo consente al contribuente di
detrarre dall’imposta sul reddito le imposte assolte
all’estero sui redditi ivi prodotti, mediante l’attribuzione di
un credito di imposta.
18
Modello di Convenzione OCSE
“dividendi”
L’art. 10 del modello di convenzione OCSE Stabilisce:
“il termine dividendi designa i redditi derivanti da azioni,
da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da
quote di fondazione o di altri diritti, ad eccezione dei crediti,
da quote di partecipazioni di utili, nonché i redditi di altre
quote sociali assoggettate allo stesso regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui
è residente la società erogante”
19
...(segue)
I dividendi pagati da una società residente in uno Stato
contraente ad un residente nell’altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
Tali dividendi possono essere tassati dallo Stato della fonte
purché tale tassazione non ecceda le percentuali del 5% e
15% dell’ammontare lordo dei dividendi, previste dalla
Convenzione.
Tali disposizioni non trovano applicazione nel caso in cui il
beneficiario dei dividendi, risedente in uno Stato contraente
eserciti nell’altro stato contraente, in cui risiede la società
che paga i dividendi, un’attività per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata.
20
Doppia imposizione e CE
In ambito UE contro la doppia imposizione sui dividendi è
intervenuta dapprima la
- la direttiva n. 90/435/CEE del 23/07/1990 concernente il
trattamento fiscale dei dividendi erogati in operazioni
transfrontaliero, tra società madri-figlie.
21
Direttiva madre-figlia sulla distribuzione di dividendi
La cosiddetta direttiva sul regime fiscale applicabile ai
pagamenti di dividendi ed altre distribuzioni di utili fra le
società madri e figlie (direttiva n. 90/435/CEE del
23/07/1990) introduce delle norme comuni fiscali nella
Comunità che devono favorire una maggiore concorrenza,
assicurando la neutralità del trattamento fiscale.
22
…(segue)
In realtà, la direttiva 90/435/CEE, per tenere conto delle
grandi differenze esistenti nei singoli ordinamenti nazionali,
lascia ampia discrezionalità agli Stati membri al momento del
recepimento, determinando il persistere di fenomeni di doppia
imposizione economica del reddito.
Facendo tesoro dell’esperienza acquisita nell’attuazione della
direttiva madre-figlia, il Consiglio ha emanato il 23/ 12/2003
la direttiva n. 2003/123/CE che ha modificato la direttiva n.
90/435/CEE
23
Le principali novità della
Direttiva n. 2003/123/CE
Le principali novità
- Applicazione della Direttiva alle stabili organizzazioni;
- Estensione della lista delle forme societarie coperte dalla
Direttiva;
- Riduzione della soglia di partecipazione.
24
…(segue) Applicazione della Direttiva alle stabili
organizzazioni
Applicazione della Direttiva alle stabili organizzazioni.
Le modifiche:
• Articolo 1: aggiunti 2 capoversi;
• Articolo 2: definizione di S.O.;
• Articolo 3: cambio delle definizione delle società madri;
• Articolo 4: esenzione o credito d’imposta per i dividendi in entrata;
nel paese della S.O..
25
…(segue) Estensione della lista
Nuove forme societarie non esistenti nel 1990 (ad es. “società
per azioni semplificata” francese introdotta nel 1993);
Società gia esistenti nel 1990, ma escluse (ad esempio le
“società cooperative” in Belgio, Lussemburgo, Francia e
Olanda).
26
…(segue)
Testo ante modifica:
“le società di diritto italiano denominate società per azioni,
società in accomandita per azioni, società a responsabilità
limitata, nonché gli enti pubblici e privati che esercitano
attività industriali e commerciali”
Testo post modifica:
“le società di diritto italiano denominate società per azioni,
società in accomandita per azioni, società a responsabilità
limitata, società cooperativa, società di mutua assicurazione,
nonché gli enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o
principalmente commerciale”.
27
Riduzione della soglia di partecipazione
Ante modifica la soglia di partecipazione era costituita dal
25%
Il nuovo articolo 3 della Direttiva prevede:
• 20% dal 1 gennaio 2005
• 15% dal 1 gennaio 2007
• 10% dal 1 gennaio 2009
Riduzione non immediata al 10% per esigenze di gettito
restano escluse le partecipazioni indirette
28
Entità trasparenti
Modifica connessa alla presenza nella lista di società
“ibride”:
Soggette all’imposta sulle società nello Stato di residenza
considerate trasparenti in altri Stati membri
Ad esempio:
- Francia: “société civil”
- Belgio: “société en
commandite simple”.
nom
collectif”,
“société
en
29
…(segue) Entità trasparenti
Articolo 4 della Direttiva:
Lo Stato della madre che considera la figlia trasparente può
tassare ma deve concedere il credito per le imposte pagate
nello Stato della figlia ed astenersi dal tassare la successiva
distribuzione dei dividendi.
30
Credito per le imposte assolte all’estero
Scopo della modifica:
migliorare il meccanismo per l’eliminazione della doppia
imposizione economica negli Stati che utilizzano il metodo del
credito.
Articolo 4:
Gli Stati che utilizzano il metodo del credito lo concedono per
l’imposta societaria relativa agli utili pagata dalla figlia e da
una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la
società e la sua sub-affiliata rispettino le condizioni di cui agli
articoli 2 e 3 della Direttiva.
31
Art. 27 bis dpr n. 600 del 1973
Dividendi in uscita
L’ art. 27 bis DPR 600/73 è stato così modificato dal D. Lgs.
6 febbraio 2007 n. 49:
Comma 1:
• Riduzione al 20% (ora 10% per gli utili distribuiti a
decorrere dal 1 gennaio 2009) della quota di
partecipazione;
• Introduzione della clausola per cui la partecipata non deve
essere residente in uno Stato terzo in virtù di una
Convenzione;
• Non fruibilità di regimi di opzione o di esonero che non
siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una
delle imposte indicate nell’allegato della direttiva.
32
…(segue)
Comma 1 bis: le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
altresì alle:
- remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 44,
comma 1 lett. e), del Tuir,
- agli utili di cui all’art. 44, comma 1, lett. f;
- alle remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui
all’art. 44 , comma 2, lett. a), sempreché la remunerazione
e gli utili siano erogati a società con i requisiti indicati del
comma 1 che detengono una partecipazione diretta non
inferiore al 20% (ora 10% per gli utili distribuiti a decorrere
dal 1 gennaio 2009) del capitale sociale della società che
rispettivamente, la corrisponde o li distribuisce.
33
...(segue)
• Comma 2:
- produzione di certificazione che attesti che la società non
residente possieda i requisiti indicati alle lett. a,b,c del
comma 1;
- dichiarazione della società che attesti la sussistenza del
requisito indicato alla lettera d del medesimo comma 1;
• Comma 3 secondo periodo:
- documentazione di cui al secondo comma acquisita entro la
data del pagamento degli utili.
34
…(segue)
N.B.
La partecipazione deve essere detenuta ininterrottamente
per almeno un anno.
35
Disciplina nazionale dividendi.
Come anticipato, la riforma tributaria del 2003 abbandona il
sistema di imputazione ed elimina l’istituto del credito
d’imposta.
Recepisce, di converso, il principio secondo cui l’utile viene
tassato esclusivamente presso il soggetto che lo ha realmente
prodotto (società partecipata) con irrilevanza del successivo
trasferimento dello stesso utile ai soci.
Per effetto delle modifiche apportate al TUIR, il regime dei
dividendi è ora contenuto negli articoli 44,47, 59 e 89.
Le novellate disposizioni riservavano un trattamento fiscale
differenziato a seconda del soggetto che percepisce gli utili.
36
Proventi assimilati ai dividendi
Sono assimilati ai dividendi, con conseguente applicazione
del regime proprio di questi stessi:
• Le remunerazioni corrisposte con riferimento ai contratti di
associazione in partecipazione o di cointeressenza agli utili
con apporto di capitale o misto;
• Le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti erogati in
applicazione delle disposizioni dettate in materia di thin
capitalization laddove vi sia diretta erogazione del
finanziamento da parte del socio o di sua parte correlata
(disposizione oramai abrogata)
• Le remunerazioni degli strumenti finanziari costituite
totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della
società emittente o di altre società dello stesso gruppo o
dell’affare in relazione emittente o di altre società dello
stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli stessi
strumenti sono stati emessi
37
Regime fiscale dei dividendi
E’ previsto un regime fiscale differenziato per:
- gli utili percepiti dai soggetti passivi IRPEF al di fuori
dell’esercizio di attività di imprese, (reddito di capitale ex
artt. 44 e 47 Tuir);
- gli utili percepiti da soggetti passivi IRPEF nell’esercizio di
attività di imprese ( redditi d’impresa ex artt. 56, 81, 59
Tuir);
- gli utili percepiti da società ed enti soggetti IRES ( reddito
d’impresa ex art. 81 e 89 Tuir).
38
Utili percepiti da soggetti Irpef al di fuori
dell’esercizio dell’attività di impresa
Più precisamente, il comma 1 dell’art. 47 del Tuir ha previsto
che gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
denominazione dalle società o enti di cui all’art. 73
concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo
nella misura del 49,72% del loro ammontare, per gli utili
percepiti a partire dal 1 gennaio 2009.
Per gli utili percepiti prima del 1 gennaio 2009, invece,
concorrono nella misura del 40%.
Non concorrono, invece, alla formazione della base imponibile
IRPEF gli utili da partecipazione soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, come stabilito dell’art. 3 comma 3, lett. a, Tuir,
espressamente richiamato dal comma 1 dell’art. 47.
39
Utili relativi a partecipazioni non qualificate
Utili percepiti da persone fisiche residenti, che non agiscono
nell’esercizio
dell’attività
di
impresa
e
possiedono
partecipazioni non qualificate sono assoggettati a ritenuta alla
fonte a titolo d’imposta del 12,50%.
Non sarà più possibile, quindi, richiedere alla società
erogatrice degli utili la non applicazione della ritenuta e farli
concorrere alla formazione del reddito secondo la tassazione
ordinaria ad aliquote progressive (regime della dichiarazione).
40
…(segue) definizione di partecipazioni qualificata e
non qualificata
La partecipazione è “non qualificata” quando:
- Diritto di voto: minore del 2% (quotata) o al 20 % (se non
quotata).
- partecipazione al capitale: minore del 5% (quotata) o al
25% (se non quotata).
- tali soglie possono sussistere alternativamente
La partecipazione è “qualificata” quando:
- Per diritti di voto o partecipazione al capitale sono superate
le soglie suddette.
41
…(segue) In caso di partecipazioni non qualificate
Società residenti: la società erogante applica, al momento
della corresponsione una ritenuta del 12,50% a titolo
d’imposta. Il risparmiatore non deve dichiarare nulla (art. 27,
comma 1 DPR n. 600/73).
Società non residenti: i soggetti che intervengono nella
riscossione applicano una ritenuta del 12,50% a titolo
d’imposta,
- non beneficiano di alcun credito d’imposta ( art. 27, comma
4);
- la ritenuta è applicata al netto delle ritenute applicate dallo
Stato estero.
42
…(Segue) Persona fisica non imprenditore titolare di
partecipazione non qualificata
I dividendi relativi ad azioni immesse nel sistema di deposito
accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A sono soggetti ad
una speciale disciplina in base alla quale è applicata dagli
intermediari (residenti o meno, ma aderenti a sistemi di
deposito accentrato) un’imposta sostitutiva del 12,50% (art.
27-ter).
Non si applica la ritenuta: nel caso di opzione per il regime del
risparmio gestito ex art. 7 D.Lgs. 461 del 1997.
43
…(segue) In caso di partecipazione qualificate
Società residenti: i dividendi concorrono alla formazione della
base imponibile ai fini IRPEF nella misura del 49,72% (art. 47
comma 1, Tuir):
- devono essere indicati nella dichiarazione annuale dei
redditi
- non spetta alcun credito d’imposta;
- non si applica alcuna ritenuta.
Società non residenti:
- ritenuta a titolo d’acconto 12,50%, sulla parte imponibile
del dividendo 49,72% al netto della ritenuta subita nello
stesso estero. In dichiarazione è possibile scomputare le
imposte pagate all’estero sempre nella misura del 49,72%
(art. 165 Tuir).
44
Società semplici o equiparate
Non si distingue tra partecipazioni qualificate e non qualificate.
In entrambe i casi concorrono alla formazione dei redditi di
capitale nella misura del 49,72% .
45
Partecipazioni possedute da soggetti passivi IRPEF
nell’esercizio di attività di impresa
Gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile
nella misura del 49.72% anche se di fonte estera.
Non si distingue
qualificate.
tra
partecipazione
qualificate
e
non
Se provenienti da soggetti residenti, concorrono integralmente
alla formazione del reddito se distribuiti da società escluse
dalla “white list” senza interpello.
Gli utili distribuiti sono sempre tassati nella misura del
49,72% se i soggetti percettori sono persone fisiche soci di
S.r.l. che abbiano esercitato l’opzione per la trasparenza
fiscale di cui all’art. 116 Tuir (prima della modifica erano
esclusi da imposizione ed erano possibili arbitraggi fiscali).
46
Percettore soggetto IRES
Se il soggetto percettore dei dividendi è una società di capitali
o un ente commerciale (e in via transitoria, un ente non
commerciale, secondo quanto prevede l’art. 4, lett. q, del
decreto legislativo n. 344 del 2003) è tassato solo il 5%
dell’ammontare del dividendo (è esente da imposizioni il 95%
ex art. 89 Tuir) anche in regime di consolidato fiscale
nazionale e mondiale (a seguito delle modifiche della
Finanziaria 2008).
Sono imponibili nella misura del 5% anche gli utili di fonte
estera percepiti da soggetti IRES residenti purché tali utili non
siano provenienti da paradisi fiscali (salvo, in questo ultimo
caso, l’interpello favorevole).
47
…(segue)
L’applicazione dell’esclusione non è subordinata all’esistenza
di alcuna condizione.
Le società ed enti commerciali residenti soggetti all’imposta
sul reddito delle società possono quindi beneficiarne anche
se gli utili percepiti non siano stati assoggettati ad imposta
dalla società distributrice.
48
Utili percepiti da enti non commerciali
Concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura
del 5%.
49
…(segue) Ratio dell’imponibilità nella misura del 5%
La tassazione di una quota di utile pari al 5% non risponde
alla esigenza di voler attribuire parziale rilevanza reddituale al
dividendo, ma alla necessità di individuare, in maniera
forfetaria, una quota dei costi relativi alla gestione delle
partecipazioni da assoggettate a tassazione.
50
Utili di fonte estera percepiti da soggetti IRPEF al di
fuori dell’esercizio di impresa
Per le partecipazioni non qualificate si applica lo stesso
trattamento fiscale previsto per gli utili di fonte italiana.
Il soggetto che interviene nella loro riscossione opera una
ritenuta del 12.50% a titolo d’imposta.
51
…(Segue)
Per le partecipazioni qualificate:
- rimane ferma l’applicazione sugli utili della ritenuta a titolo
d’acconto del 12,50%.
- la ritenuta è applicata sul 49,72% del loro ammontare (con
conseguente obbligo dichiarativo e scomputo del credito per
le imposte pagate all’estero), al netto delle ritenute
eventualmente applicate nello Stato estero.
52
Percettore persona fisica:
società residenti in paradisi fiscali
Non qualificate/quotate: 12,50% a titolo d’imposta sul
100% al netto delle ritenute applicate all’estero;
Non qualificate/non quotate: 12,50% a titolo d’acconto
sul 100% al netto delle ritenute applicate all’estero;
Non qualificate/non quotate (con interpello): 12,50%
a titolo d’imposta sul 100% al netto delle ritenute estere;
Qualificate (senza interpello): 12,50% a titolo d’acconto
sul 100% al netto delle ritenute applicate all’estero;
Qualificate (con interpello): 12,50% a titolo d’acconto
sul 49.72% al netto delle ritenute applicate all’estero.
53
Utili di fonte estera percepiti da soggetti IRES
Art. 89 comma 3 del Tuir:
Coerentemente con quanto previsto dalla legge delega,
l’applicazione del medesimo regime di tassazione dei dividendi
distribuiti da società residenti a soggetti IRES viene esteso
anche ai dividendi distribuiti da società ed enti non residenti di
cui all’art. 73 lett. d) Tuir ( ad eccezione di quei soggetti
residenti in Paesi a fiscalità privilegiata), ossia da “società ed
enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non
residenti nel territorio dello Stato”
Quindi anche in questo caso opera il regime di non
imponibilità in misura pari al 95% dell’importo del dividendo
percepito.
54
…(segue) utili di fonte estera, società residenti in
Paesi esclusi della “White List”
In tal caso è previsto l’integrale concorso al reddito dei
proventi derivanti da partecipazioni in soggetti ivi localizzati.
Tuttavia è previsto che qualora le predette società, a seguito
di interpello all’Agenzia delle Entrate abbiano dimostrato che i
redditi imputati dalla società partecipata sono stati
regolarmente assoggettati a tassazione in un paese a
tassazione ordinaria non riscorrono i presupposti per
l’integrale concorso alla formazione del reddito non ricorrono.
55
Utili da partecipazione in società di persona
I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono
imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione,
proporzionalmente alla loro quota di partecipazione agli utili
(principio della trasparenza ex art. 5 Tuir).
Il reddito prodotto dalla società, essendo determinato al
termine del periodo di imposta deve essere imputato ai soli
soci che a quella data rivestono tale qualità.
56
…(segue)
Ne discende che le società di persona non sono soggette
all’Irpef (né all’Ires): il reddito dalle stesse prodotto è
ripartito, ai fini impostivi, tra i soci in misura proporzionale alla
quota di partecipazione degli stessi.
57
…(segue)
Se il socio della società di persona è un soggetto passivo Ires
trova applicazione l’art. 89, comma 1, Tuir.
Se il socio della società di persona è soggetto passivo Irpef
nell’esercizio dell’attività di impresa trova applicazione l’art.
56, comma 1, Tuir.
Se il socio della società di persona è una persona fisica non
imprenditore trova applicazione l’art. 68, comma 6, quarto
periodo, Tuir.
58
…(segue) Dividendi e altri proventi da
partecipazione in società di persone.
Il regime di parziale esclusione da imposizione dei dividendi,
non si applica agli utili prodotti dalle società di persone e
successivamente distribuiti ai soci in quanto gia imputati in
capo a questi per trasparenza.
59
…(segue) Costo fiscalmente riconosciuto alla
partecipazione.
L’unico effetto fiscale generato dalla distribuzione degli utili
prodotti da società di persona consiste nella diminuzione di un
importo pari all’utile percepito del costo fiscalmente
riconosciuto delle partecipazioni.
60
In caso di “strumenti ibridi” emessi da soggetti non
residenti
Le condizioni per fruire dell’esclusione sono individuate
dall’art. 44, comma 2, lett. a) seconda parte, Tuir:
il trattamento fiscale delle remunerazioni degli strumenti
finanziari, comprese le azioni, emessi da soggetti non
residenti è assimilato a quello dei dividendi solo se per questo
sia prevista:
- la totale indeducibilità dal reddito del soggetto emittente;
- tale indeducibilità deve risultare da una dichiarazione
dell’emittente.
61
La normativa Cfc.
Nell’ambito della strategia di contrasto agli arbitraggi fiscali
internazionali, l’articolo 13 del decreto legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito (con modificazioni) con legge 3 agosto
2009, n. 102, ha apportato importanti modifiche alla
normativa CFC (Controlled Foreign Companies), di cui
all’articolo 167 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, del Tuir (cfr. Circ. Ag. delle entrate
del 6 ottobre 2010, n. 51/E).
62
…(segue)
L’attenzione del legislatore si è concentrata sulle operazioni
infragruppo poste in essere tra imprese residenti e proprie
partecipate, situate in Paesi o territori a bassa fiscalità, le
quali possono determinare la “distrazione” dell’utile
dall’Italia verso regimi fiscali esteri più favorevoli, che
spesso non consentono un effettivo e adeguato scambio di
informazioni. Ne è seguita una modifica della disciplina CFC
che - in un’ottica spiccatamente antielusiva - è volta a
garantire “l’effettività sostanziale” della società o ente non
residente controllato.
63
…(segue)
L’art. 167 del Tuir dispone che se un soggetto residente in Italia
detiene, direttamente o indirettamente, tramite società fiduciaria
o interposta persona, il controllo di un soggetto residente o
localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al D.M.
emanato ai sensi dell’art. 168-bis, i redditi conseguiti dal soggetto
estero sono imputati ai soggetti residenti in proporzione alle
partecipazioni da essi detenute.
In base all’art. 167, comma 2, i soggetti partecipanti sono le
persone fisiche residenti ed i soggetti di cui agli artt. 5 e 73,
comma 1, lettere a), b), c).
Restano esclusi dall’ambito applicativo i soggetti di cui all’art. 73,
comma 1, lett. d). Tuttavia, la norma è applicabile qualora il
soggetto estero (con o senza S.O. in Italia) che controlla la Cfc è
partecipato a sua volta da un soggetto residente. Infatti, in tal
modo si configura una catena partecipativa diretta verso la
controllata estera.
64
…(segue)
I soggetti partecipati considerati sono le società, le imprese e gli altri enti.
La definizione comprende anche le figure giuridiche del trust, dell’Anstalt e
della SICAV.
La figura “altri enti” estende quindi l’ambito applicativo della norma a
soggetti diversi dalle società o imprese che esercitino però attività
d’impresa.
Il termine impresa di cui all’art. 167 del Tuir non comprende però la S.O.
all’estero di un soggetto residente, poiché il reddito prodotto da tale entità
è in ogni caso attribuito per competenza al soggetto residente al quale
compete, quindi con attribuzione diretta.
La norma prevede, quale requisito territoriale, la “localizzazione” della Cfc
in Stati non white list (v. Circ. Ag. Entrate n. 48/E del 2007).
L’espressione localizzazione fa riferimento alla “fruizione” del regime fiscale
di favore. Pertanto, una società è soggetta alla disciplina anche quando
non essendo residente o domiciliato in un Paese non w.l. può comunque
beneficiare del regime stesso.
I.e.: - Presenza di una società controllata interposta alla Cfc
Reddito derivante da società controllata, originato dalla S.O. situata in un
Paese non w.l..
65
…(segue)
È richiesto il requisito del controllo ex art. 2359 cod. civ., sia esso
diretto, indiretto, per società fiduciaria o interposta persona.
La nozione di controllo ai fini della disciplina è ampia, comprendendo
quindi sia il controllo di diritto, il controllo di fatto interno o esterno (da
partecipazione o contrattuale), che l’influenza notevole.
Il richiamo alla norma interna dell’art. 2359 cod. civ. esclude quindi
differenti criteri di controllo o collegamento previsti dallo Stato dove è
residente o localizzata la società estera (v. Circ. Ag. Entrate 16
novembre 2000, 207/E).
Oggetto dell’imputazione risulta essere l’utile della Cfc rideterminato
secondo le norme in tema di reddito d’impresa previste dal Tuir.
Detta imputazione rende irrilevanti, fino a concorrenza del reddito
imputato ex art. 167, le successive erogazioni di dividendi effettuate
dal soggetto estero partecipato.
66
…(segue)
L’art. 1, comma 83, l. 244 del 2007 ha previsto la modifica del
criterio di individuazione dei Paesi a regime fiscale privilegiato, i
quali rientrano tra quelli non identificati nel D.M. emanato ai sensi
del nuovo art. 168-bis del Tuir.
In attesa dell’emanazione del D.M. cit. si continuerà a fare
riferimento ai Paesi e territori considerati nel D.M. 21 novembre
2001 (c.d. black list).
i)
Paesi identificati in ragione del livello di tassazione
sensibilmente inferiore a quello italiano;
ii)
Paesi che non consentono uno scambio di informazioni
adeguato;
iii) altri criteri equivalenti.
67
…(segue)
Artt. 167 e 168 del Tuir - Esimente
L’art. 167, comma 5, prevede la possibilità di disapplicare la
norma qualora il contribuente dimostri, alternativamente, che:
a) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva
attività industriale o commerciale, come sua principale attività,
nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le
attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima
condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle
fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o
territorio di insediamento ; ovvero
b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i
redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al D.M. ex art.
168-bis del Tuir.
A tal fine dev’essere presentato un interpello preventivo ai
sensi dell’art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.
Tale possibilità è prevista anche per le fattispecie di cui all’art.
168 del Tuir, in tema di Imprese estere collegate.
68
…(segue)
Ma il comma 5-bis (introdotto con legge 3 agosto 2009, n.
102) della predetta norma dispone che la previsione di cui
alla lett. a) del comma 5 non si applica qualora i proventi
della società o altro ente non residente provengono per più
del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento
in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie,
dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti
immateriali relativi a proprietà industriali, letterarie,
artistiche nonché di prestazioni di servizi nei confronti di
soggetti che direttamente o indirettamente controllano la
società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono
controllati dalla stessa società che controlla la società o
l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.
69
…(segue)
La prova contraria va fornita preventivamente in sede di
interpello da presentarsi ai sensi dell’articolo 167, comma
5, del Tuir, che sul punto richiama l’articolo 11 della legge
27 luglio 2000, n. 212. In tale sede, l’esame
dell’Amministrazione finanziaria sarà diretto a verificare non
solo la sussistenza degli elementi normalmente rilevanti ai
fini della disapplicazione della disciplina CFC per il ricorrere
della prima esimente (i.e. effettività sostanziale della
struttura estera e dell’attività dalla stessa svolta nel
mercato dello Stato o territorio di insediamento), ma anche
la mancanza – nel caso specifico - di intenti o effetti elusivi
finalizzati alla distrazione di utili dall’Italia verso Paesi o
territori a fiscalità privilegiata.
70
Seconda esimente
Per poter invocare l’esimente di cui all’articolo 167, comma
5, lettera b), l’articolo 5, comma 3, del D.M. 21 novembre
2001, n. 429 prevede che “ ai fini della risposta positiva
rileva, in particolare, nei riguardi del soggetto controllante
autore dell’interpello, (…) il fatto che i redditi conseguiti da
tali soggetti (le società o enti partecipati non residenti,
n.d.r.) sono prodotti in misura non inferiore al 75 per cento
in altri Stati o territori diversi da quelli [di cui al D.M. 21
novembre 2001, n.d.r.] (...) ed ivi sottoposti integralmente
a tassazione ordinaria (…) .Ai fini della medesima risposta
positiva, nel caso di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo
periodo, del presente regolamento, rileva anche il fatto che
i redditi della stabile organizzazione risultano sottoposti
integralmente a tassazione ordinaria nello Stato o territorio
in cui ha sede l'impresa, la società o l'ente partecipato”.
71
…(segue)
Tale circostanza ricorre quando la CFC abbia prodotto
direttamente redditi di fonte estera, in misura non inferiore
al 75 per cento del totale, tramite, ad esempio, una stabile
organizzazione o in virtù del possesso di cespiti
immobilizzati, localizzati e sottoposti a tassazione fuori
dagli Stati o territori a fiscalità privilegiata.
72
…(segue)
In ogni caso, le ipotesi di disapplicazione in base alla
seconda esimente previste dal D.M. 21 novembre 2001, n.
429 devono considerarsi menzionate a titolo esemplificativo
e non esaustivo. In generale, si ritiene che, ai fini del
riconoscimento dell’esimente in esame, assume rilevanza il
carico fiscale complessivamente gravante sul gruppo
societario in relazione ai redditi prodotti da una CFC
appartenente al medesimo gruppo. Tale parametro, infatti,
è determinante per la verifica del rispetto sostanziale della
ratio insita nelle disposizioni che regolano la seconda
esimente, che è quella di garantire che i redditi prodotti
dalla CFC siano tassati in misura congrua.
73
Esimente della costruzione di puro artificio
Inoltre, l’articolo 13 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito (con
modificazioni) con legge 3 agosto 2009, n. 102, ha inserito all’art. 167 del
Tuir, il comma 8-bis e 8-ter i quali rispettivamente stabiliscono che:
“la disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in
cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in
stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono
congiuntamente le seguenti condizioni: a) sono assoggettati a
tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero
stati soggetti ove residenti in Italia; b) hanno conseguito proventi
derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o
dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività
finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti
immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica
nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che
direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non
residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società
che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi
finanziari” (art. 167, 8-bis, Tuir);
74
…(segue)
e che: “le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se
il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero
non rappresenta una costruzione artificiosa volta a
conseguire un indebito vantaggio fiscale.
Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare
l'amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate
nel precedente comma 5” (art. 167, comma 8-ter, Tuir).
75
…(segue)
In altri termini, la CFC rule non si estende a controllate
localizzate in Paesi o territori a fiscalità ordinaria, anche
qualora queste siano nelle condizioni di cui alle lett. a) e b)
del predetto comma 8-bis, quando queste ultime sono
rappresentative
di
insediamenti
effettivi,
ovvero
costituiscono costruzioni non artificiose, come tali non volte
a conseguire un indebito vantaggio fiscale.
76
…(segue)
Al riguardo, si osserva che l’espressione utilizzata dal
legislatore nazionale appare in linea con la terminologia
adottata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea che,
nella sentenza Cadbury-Schweppes del 12 settembre 2006
(causa C-196/04), ha affermato il principio della
compatibilità delle normative CFC con il principio della
libertà di stabilimento sancito dall’articolo 49 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea (ex articolo 43 del
TCE), limitatamente alle ipotesi di società controllate
residenti in uno Stato membro che rappresentano “wholly
artificial arrangements intended to circumvent national
law”. Si ritiene, dunque, che il legislatore domestico abbia
voluto accogliere la nozione di “costruzione di puro artificio”
elaborata dagli organi comunitari.
77
…(segue)
Secondo la Corte di Giustizia, una costruzione societaria
non è da considerare meramente artificiosa ove “da
elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi risulti che,
pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, la
controllata è realmente impiantata nello Stato di
stabilimento e ivi esercita attività economiche effettive” (cfr.
sentenza Cadbury-Schweppes, punto 75). Ciò in quanto “la
circostanza che le attività corrispondenti agli utili della
società estera controllata ben avrebbero potuto essere
effettuate anche da una società stabilita sul territorio dello
Stato membro in cui si trova la società residente non può
permettere di concludere per l’esistenza di una costruzione
di puro artificio” (cfr. sentenza Cadbury-Schweppes, punto
69).
78
…(segue)
L’interpretazione
seguita
nella
sentenza
Cadbury
Schweppes è stata sostanzialmente confermata sia dalla
successiva giurisprudenza della Corte (cfr. ad es. la
sentenza 13 marzo 2007, Causa C-524/04, Test Claimants
in the Thin Cap Group Litigation), sia dalla Commissione
europea nella comunicazione COM(2007) 785 def del 10
dicembre 2007, riguardante “L’applicazione di misure
antiabuso nel settore dell’imposizione diretta all’interno
dell’UE e nei confronti dei Paesi terzi”. La prova che la
struttura estera “…non rappresenta una costruzione
artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale”
va fornita preventivamente in sede di interpello da
presentarsi secondo le modalità indicate nel comma 5
dell’articolo 167 del Tuir.
79
La disciplina dei dividendi provenienti da Stati o
territori “Black list”.
La disciplina degli utili “provenienti” da Paesi a fiscalità
privilegiata è in linea generale contenuta negli articoli 47,
comma 4 e 89, comma 3, del Tuir relativi, rispettivamente,
al regime di imposizione dei dividendi percepiti dai soggetti
IRPEF e all'imposizione dei dividendi percepiti dai soggetti
IRES.
80
…(segue)
A prescindere dalla natura della partecipazione detenuta
(qualificata o non qualificata), tali disposizioni prevedono
una deroga all’ordinaria disciplina di tassazione degli utili da
partecipazione, assoggettando ad imposizione integrale,
anziché parziale, gli utili “provenienti” da società o enti
localizzati in Paesi o territori aventi regime fiscale
privilegiato, come individuati dal D.M. 21 novembre 2001.
Ciò a meno che gli stessi non siano già stati imputati al
socio, per trasparenza, ai sensi degli articoli 167, comma 1,
e 168 del Tuir, ovvero sia stata data dimostrazione, in
seguito all’esercizio dell’interpello - secondo le modalità del
comma 5, lett. b) del medesimo articolo 167 - che dalle
partecipazioni non è stato conseguito, sin dall’inizio del
periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o
territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.
81
…(segue)
Come evidenziato nella circolare 4 agosto 2006, n. 28/E,
par. 24, l’utilizzo del termine “provenienti” (introdotto nei
menzionati articoli 47 e 89 dal citato D.L. n. 223 del 2006)
risponde all’esigenza di evitare triangolazioni sui dividendi
che consentano ai soci residenti in Italia di percepire utili
provenienti dai paradisi fiscali attraverso società intermedie
(c.d. conduit companies), sostanzialmente interposte,
localizzate in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità
privilegiata. Appare evidente l’intenzione del legislatore
nazionale di comprendere nell’ambito applicativo degli
articoli 47, comma 4 e 89, comma 3, del Tuir anche gli utili
distribuiti da una società conduit europea, ma provenienti
da Paesi o territori a fiscalità privilegiata.
82
…(segue)
Ciò posto, con specifico riferimento alle società, è da
ritenere che il descritto regime di imposizione integrale si
applichi anche nel caso di dividendi distribuiti da società
conduit “figlie” - ai sensi della Direttiva del Consiglio 23
luglio 1990, n. 90/435/CE (cosiddetta direttiva madri e
figlie) - della società italiana che percepisce i dividendi,
quando la fattispecie considerata ricade nell’ambito
applicativo dell’articolo 1, comma 2, della citata direttiva.
La norma appena richiamata prevede, infatti, che la
direttiva madri e figlie “ non pregiudica l’applicazione di
disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare
le frodi e gli abusi”.
83
…(segue)
Al riguardo, peraltro, si ricorda che la sentenza della Corte
di Giustizia relativa alla causa C-196/04 (c.d. CadburySchweppes) tende a riconoscere (punto 55) la legittimità
delle norme antiabuso nazionali nei limiti in cui le stesse
abbiano “lo scopo di ostacolare comportamenti consistenti
nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di
effettività economica e finalizzate ad eludere la normale
imposta sugli utili” societari.
84
…(segue)
Nella predetta pronuncia viene, altresì, precisato che “la
constatazione dell’esistenza di una tale costruzione,
richiede (…) oltre ad un elemento soggettivo consistente
nella volontà di ottenere un vantaggio fiscale, elementi
oggettivi dai quali risulti che, nonostante il rispetto formale
delle condizioni previste dall’ordinamento comunitario,
l’obiettivo perseguito dalla libertà di stabilimento (n.d.r.
vale a dire l’esercizio effettivo di un’attività economica in un
altro Stato membro) non è stato raggiunto” (cfr. sentenza
Cadbury-Schweppes, punto 64).
85
…(segue)
Tale indagine non può che essere condotta caso per caso
coerentemente
con
il
consolidato
orientamento
giurisprudenziale comunitario secondo il quale “per
accertare se l’operazione che si intende effettuare abbia
come obiettivi principali la frode o l’evasione fiscali le
autorità nazionali competenti devono procedere, in ciascun
caso, ad un esame globale della detta operazione” (cfr.
Corte di Giustizia, sentenza Leur-Bloem del 17 luglio 1997,
C-28/95, punto 48B). Ciò posto, la vigente disciplina
nazionale adotta un siffatto approccio case by case, in
quanto nell’articolo 89, comma 3, del Tuir è espressamente
prevista la possibilità di presentare istanza di interpello per
ottenere la disapplicazione del regime di tassazione
integrale dei dividendi, previa dimostrazione che dalle
partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi
in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
86
…(segue)
Alla luce dei principi comunitari sopra enunciati è da
ritenere, pertanto, che ai fini della disapplicazione del
regime di imposizione integrale dei dividendi distribuiti da
una conduit figlia UE, “provenienti” in tutto o in parte da
Paesi
a
fiscalità
privilegiata,
l’esame
condotto
dall’Amministrazione fiscale italiana non può essere limitato
all’applicazione di criteri generali predeterminati, ma dovrà
essere effettuato caso per caso.
87
…(segue)
L’analisi specifica di ogni singolo caso si baserà, piuttosto
che su semplici quantificazioni del carico fiscale subito dagli
utili percepiti dalla “madre” italiana, sulla circostanza che la
partecipazione nel soggetto localizzato nel tax haven non
sia detenuta tramite la società figlia allo scopo di evitare
artificiosamente che i redditi siano tassati in maniera
congrua. Tale analisi dovrà essere condotta anche per gli
utili distribuiti in misura eccedente (rispetto a quella già
oggetto di imputazione per trasparenza) da controllate o
collegate estere soggette al regime CFC di cui agli articoli
167 e 168 del Tuir.
88
…(segue)
• Nel caso in cui la società conduit distribuisca poste del suo
patrimonio netto formate anche con utili provenienti da partecipate
non black list ovvero da utili conseguiti mediante lo svolgimento
della propria attività economica, diversa dalla mera detenzione di
partecipazioni, si osserva che, ai fini dell’individuazione della quota
parte di utili provenienti da paradisi fiscali, nell’ordinamento tributario
nazionale manca un principio di carattere generale che regoli la
distribuzione, l’utilizzo, la ricostituzione o la ripartizione delle riserve.
• In mancanza di un criterio espresso previsto dal legislatore, si ritiene
che la società conduit debba documentare di volta in volta la
provenienza degli utili (se da Stati o territori a fiscalità privilegiata, o
meno) distribuiti al socio residente. In altri termini, in base ad una
ricostruzione analitica della provenienza degli utili distribuiti al socio
residente dalla conduit “white”, si renderà applicabile il regime di
imposizione integrale nel caso di utili di provenienza black list,
ovvero di parziale imponibilità per gli utili non provenienti da territori
o Stati a fiscalità privilegiata.
89
…(segue)
• Resta inteso che la provenienza dell’utile
percepito
deve
essere
adeguatamente
documentata dal contribuente. In mancanza di
adeguato supporto documentale, si ritengono
distribuiti al socio italiano, in via prioritaria e fino
a concorrenza, gli utili di provenienza black list.
• Analogo criterio va applicato nel caso in cui
oggetto di distribuzione siano poste patrimoniali
formate con utili pregressi (Agenzia Entrate, circ.
51 del 6 ottobre 2010).
90
Esenzione delle plusvalenze patrimoniali.
La riforma del sistema fiscale statale, avviata con la legge
delega 7 aprile 2003, n. 80, si caratterizzata per un nuovo
assetto dei rapporti tra fiscalità delle società e fiscalità dei
soci che si basa sul criterio di tassazione del reddito al
momento della produzione e non all’atto della sua
distribuzione.
91
… (segue)
A tal fine, quindi, è prevista:
- l’irrilevanza reddituale dei dividendi distribuiti, e
- l’esenzione delle plusvalenze realizzate in occasione della
cessione delle partecipazioni che rispondono a determinati
requisiti.
Tali istituti consentono di affermare la tassazione a titolo
definitivo in capo alla società partecipata (che produce la
materia imponibile) in quanto:
- sono parzialmente esclusi dall'imposizione i dividendi
distribuiti ai soci;
- sono considerate esenti (parzialmente o totalmente, a
seconda dei casi) le plusvalenze da cessione delle
partecipazioni
con
simmetrica
indeducibilità
delle
minusvalenze e dei relativi costi.
92
… (segue)
In particolare, l'art. 4, comma 1, lettera c), della legge delega n.
80 del 2003 ha previsto l’introduzione di un regime d'esenzione,
noto come “participation exemption”, per le plusvalenze
realizzate su partecipazioni caratterizzate da determinati requisiti
(cfr. Circ. Ag. delle entrate del 4 agosto 2004, n. 36/E).
Come emerge dalla relazione governativa al disegno di legge
delega, l’obiettivo perseguito dal legislatore delegante è quello di
armonizzare il nostro sistema fiscale con quelli in essere in altri
Paesi membri dell'Unione Europea, eliminando lo svantaggio
competitivo delle imprese residenti, e rendendo, quindi, di fatto
non necessario sotto tale profilo, il ricorso alla localizzazione delle
holding in Paesi in cui è già vigente - o di prossima istituzione - il
regime della participation exemption (Austria, Belgio, Danimarca,
Lussemburgo, Germania, Olanda, Spagna e Regno Unito).
93
… (segue)
La citata norma, infatti, circoscrive l’esenzione alle
plusvalenze realizzate relative a partecipazioni in società
con o senza personalità giuridica, sia residenti che non
residenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:
“1) riconducibilità della partecipazione alla categoria delle
immobilizzazioni finanziarie prevedendo oltre al riferimento
alle classificazioni di bilancio anche il requisito di un periodo
di ininterrotto possesso non inferiore ad un anno;
2) esercizio da parte della società partecipata di un'effettiva
attività commerciale;
3) residenza della società partecipata in un Paese diverso
da quello a regime fiscale privilegiato ..., salvi i casi di
disapplicazione previsti dal comma 5 dello stesso articolo
127-bis; ...".
94
… (segue)
A fronte dell'esenzione delle plusvalenze, la successiva
lettera e), comma 1, del citato art. 4, prevede
l'indeducibilità "delle minusvalenze iscritte e simmetrica
indeducibilità di quelle realizzate ...", vale a dire
l'irrilevanza fiscale sia delle minusvalenze iscritte che di
quelle realizzate tramite atti traslativi della titolarità di
partecipazioni esenti.
95
… (segue)
I principi contenuti nella legge delega, attuati con il D.Lgs.
12 dicembre 2003, n. 344, sono stati recepiti nei seguenti
articoli del nuovo Tuir:
- 58, comma 2, per quanto attiene alla parziale imponibilità
delle plusvalenze su partecipazioni detenute da soggetti
Irpef in regime di impresa;
- 64, comma 1, per quanto attiene all'indeducibilità delle
minusvalenze su partecipazioni parzialmente esenti
detenute da soggetti Irpef in regime di impresa;
- 87, per quanto attiene alle plusvalenze esenti
(participation exemption);
- 101, comma 1, per quanto attiene all'indeducibilità delle
minusvalenze su partecipazioni detenute da soggetti Ires.
96
Fondamento dell’esenzione
L’assunto da cui muove l'istituto della esclusione da
imposizione dei dividendi e la corrispondente esenzione
delle plusvalenze si riconnette ai criteri economici di
formazione delle plusvalenze e, in particolare, alla
circostanza che il plusvalore realizzato in occasione della
cessione di una partecipazione è costituito da utili già
conseguiti o conseguibili in futuro dalla partecipata, i quali
hanno già scontato o sconteranno in via definitiva le
imposte presso il soggetto che li ha prodotti.
97
Presupposti di applicazione
Il perimetro di applicazione della participation exemption è
delineato:
- dalle caratteristiche dei soggetti che realizzano la
plusvalenza;
- dalla tipologia di titoli partecipativi la cui cessione realizza
una plusvalenza qualificata per l'esenzione,
- dai requisiti delle partecipazioni qualificate per
l'esenzione.
In presenza dei presupposti indicati dal legislatore, il
regime della participation exemption deve essere
obbligatoriamente applicato, anche con riferimento al
trattamento di eventuali minusvalenze.
98
Ambito soggettivo
La disciplina della participation exemption è contenuta
nell'art. 87 del nuovo Tuir, che prevede l'esenzione da Ires
delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote
di partecipazioni in società aventi determinati requisiti.
Tale istituto, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 58,
comma 2, del nuovo Tuir, trova parziale applicazione anche
nei confronti dei soggetti Irpef.
99
… (segue)
In capo ai soggetti non imprenditori, invece, la plusvalenza
derivante da cessione di partecipazioni costituisce reddito diverso
ai sensi dell'art. 68 del nuovo Tuir.
Al riguardo occorre precisare che, per la plusvalenza relativa a
partecipazione
qualificata
(ossia
che
rappresenta
complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero
una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al
25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni), il richiamato art. 68,
comma 3, del nuovo Tuir, prevede la tassazione in dichiarazione con applicazione dell'aliquota Irpef del soggetto che ne è
possessore - nella misura del 49,72% del relativo ammontare, al
netto di eventuali minusvalenze realizzate su altre cessioni di
partecipazioni, anch'esse assunte in misura pari al 40 per cento
del relativo ammontare;
- per la plusvalenza relativa a partecipazione non qualificata, si
applica, invece, l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50%
sull'intera plusvalenza.
100
… (segue)
Possono avvalersi del regime della participation exemption
le seguenti categorie soggettive:
- soggetti passivi dell'Imposta sul Reddito delle Società
(Ires), come individuati dall'art. 73 del nuovo Tuir;
- società di persone (società in nome collettivo, in
accomandita semplice e ad esse assimilate) e persone
fisiche titolari di reddito d'impresa, per effetto del rinvio alle
disposizioni contenute nell'art. 87 operato dall'art. 58,
comma 2, del nuovo Tuir.
101
… (segue)
Considerato che una delle condizioni necessarie per fruire
della
participation
exemption
è
l'iscrizione
delle
partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie, si ritiene
che il regime in esame non possa essere applicato per le
plusvalenze realizzate a seguito della cessione di
partecipazioni detenute in regime d'impresa dai contribuenti
c.d. "minori", i quali determinano il reddito ai sensi dell'art.
66 del nuovo Tuir.
Gli stessi, non essendo tenuti agli obblighi di redazione del
bilancio previsti per i soggetti in contabilità ordinaria, non
possono accedere al regime in esame, data l'impossibilità di
riscontrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e,
in
particolare,
quello
della
classificazione
delle
partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie (si veda
anche la Circ. Agenzia delle Entrate del 19 dicembre 1997,
n. 320/E).
102
Ambito oggettivo
L'art. 87, comma 1, prevede che "non concorrono alla
formazione del reddito imponibile in quanto esenti le
plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'art. 86,
commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di
partecipazioni in società ed enti indicati nell'art. 5, escluse
le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e
nell'art. 73, comprese quelle non rappresentate da titoli
...".
Il campo di applicazione dell'esenzione si estende, oltre che
alle plusvalenze relative alle azioni o quote di
partecipazione, anche a quelle realizzate con riferimento:
- agli strumenti finanziari similari alle azioni, definiti
dall'art. 44 del nuovo Tuir;
- ai contratti di associazione in partecipazione con apporto
di solo capitale o misto.
103
… (segue)
Il comma 3 dell'art. 87 in esame, infatti, precisa che
"l'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse
condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate ai sensi
dell'art. 86, commi 1 e 2, relativamente agli strumenti
finanziari similari alle azioni ai sensi dell'art. 44 ed ai
contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b)".
104
… (segue)
A differenza delle plusvalenze su azioni o quote di
partecipazioni, le quali rilevano per l'esenzione quando
siano realizzate mediante:
- cessione a titolo oneroso [art. 86, comma 1, lettera a)]
- assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee
all'esercizio dell'impresa [art. 86, comma 1, lettera c)],
le plusvalenze relative alla cessione di strumenti finanziari
similari alle azioni (ai sensi dell'art. 44) ed ai contratti [di
cui all'art. 109, comma 9, lettera b)], sono esenti solo se
realizzate mediante cessione a titolo oneroso, dal momento
che nel citato comma 3 dell'art. 87 manca un esplicito
rinvio al comma 3 dell'art. 86, che illustra le modalità di
calcolo della plusvalenza nell'ipotesi di realizzo mediante
assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee
all'esercizio dell'impresa.
105
Requisiti di applicazione
L'art. 87, al comma 1, lettere da a) a d), definisce i quattro
requisiti che debbono sussistere affinché la plusvalenza
possa fruire del regime di participation exemption.
In particolare, si richiede:
"a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo
mese
precedente
quello
dell'avvenuta
cessione
considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in
data più recente;
b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni
finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di
possesso;
106
… (segue)
C) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o
territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 167, comma 4, o,
alternativamente,
l'avvenuta
dimostrazione,
a
seguito
dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5,
lettera b), dello stesso art. 167, che dalle partecipazioni non sia
stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di
localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a
regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale;
d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa
commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55. Senza
possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non
sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore
del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili
diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è
effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai
fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si
considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli
immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la
società partecipata svolge l'attività agricola".
107
Periodo minimo di possesso.
L'art. 87, comma 1, lettera a), richiede che in capo al
cedente si verifichi l'"ininterrotto possesso dal primo giorno
del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta
cessione considerando cedute per prime le azioni o quote
acquisite in data più recente".
108
… (segue)
La norma riportata postula che:
1) il possesso ininterrotto interessi i dodici mesi completi che precedono
quello in cui la partecipazione è stata ceduta (si veda ris. Ag. delle entrate
del 13 luglio 2009, n. 184/E).
Pertanto:
- si qualificherà per l'esenzione la plusvalenza derivante dalla cessione di
una partecipazione effettuata nel mese di aprile dell'anno n, se la stessa
era posseduta almeno dal 1° aprile dell'anno n-1;
- non si qualificherà per l'esenzione la plusvalenza derivante dalla
cessione di una partecipazione effettuata nel mese di aprile dell'anno n, se
la stessa era posseduta solo dal 2 aprile dell'anno n-1.
In tal caso infatti per godere della esenzione la cessione deve avvenire a
partire dal 1° maggio dell'anno n. 2) nel caso di cessione di una
partecipazione acquisita in date differenti, occorre utilizzare il criterio LIFO
per individuare quale partecipazione sia stata ceduta per prima,
considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più
recente.
109
… (segue)
Da ciò deriva che, al momento della cessione di una
partecipazione acquisita in più tranche, occorrerà verificare
se la plusvalenza realizzata si qualifichi in tutto o in parte
per il regime di esenzione.
110
Iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie
L'art. 87, comma 1, lettera b), richiede che la
partecipazione risulti classificata "nella categoria delle
immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso
durante il periodo di possesso".
In base a tale disposizione le partecipazioni acquistate, ad
esempio, nel mese di ottobre dell'anno n si qualificano per
l'esenzione se risultano iscritte nel bilancio d'esercizio
chiuso al 31 dicembre dello stesso anno n, e più
precisamente alla voce B, raggruppamento III, n. 1, del
relativo Stato Patrimoniale.
111
… (segue)
Seguendo le indicazioni fornite dalla citata circolare dell’Ag.
delle entrate del 19 dicembre 1997, n. 320/E, si ritiene che
per i soggetti che redigono il bilancio ai sensi del D.Lgs. 27
gennaio 1992, n. 87, in mancanza di una specifica voce di
Stato
Patrimoniale
che
indichi
l'iscrizione
delle
partecipazioni tra le Immobilizzazioni o tra il Circolante, la
classificazione deve essere desunta dalla nota integrativa.
In conformità a tale principio anche per le imprese di
assicurazione che redigono il bilancio ai sensi del D.Lgs.
n. 173 del 1997, la classificazione va desunta dalla nota
integrativa.
112
… (segue)
Con riferimento, invece, ai soggetti che redigono il bilancio
secondo schemi diversi da quelli previsti dall'art. 2424 e ss
del codice civile, dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e dal
D.Lgs. n. 173 del 1997, la condizione dell'iscrizione nelle
immobilizzazioni finanziarie si ritiene soddisfatta nel caso in
cui le partecipazioni risultino come tali nei bilanci ovvero da
altri elementi certi e precisi della contabilità.
113
… (segue)
L'iscrizione tra le immobilizzazioni nel primo esercizio rende
pertanto irrilevanti eventuali riclassificazioni del titolo
nell'attivo circolante operate in esercizi successivi, con la
conseguenza che la cessione di una partecipazione iscritta
in origine tra le immobilizzazioni darà sempre luogo
(ricorrendone le altre condizioni) ad una plusvalenza esente
o ad una minusvalenza non deducibile.
114
Residenza fiscale
L'art. 87, al comma 1, lettera c), del nuovo Tuir, subordina
la possibilità di accedere al regime della participation
exemption alla circostanza che la società partecipata abbia
fissato la residenza fiscale "in uno Stato o territorio diverso
da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'art. 167, comma 4", salva
la "dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello
secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso
art. 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito,
sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare
i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi
fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale".
115
… (segue)
Il successivo comma 2 del medesimo art. 87 del Tuir
richiede che il requisito della residenza in un Paese non a
fiscalità privilegiata previsto dalla lettera c) [unitamente a
quello di cui alla lettera d), concernente l'esercizio
d'impresa
commerciale],
debba
sussistere
"ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno
dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo
stesso".
116
… (segue)
Si tratta di una disposizione a carattere antielusivo che
rende irrilevanti i trasferimenti della residenza fiscale (o
l'inizio di attività di natura commerciale) in prossimità della
cessione delle partecipazioni, al fine di conseguire
plusvalenze esenti su cessioni di partecipazioni altrimenti
prive dei requisiti previsti.
Considerata la specifica funzione antielusiva della norma in
esame, si ritiene che il possesso ininterrotto del requisito
della residenza, nel caso in cui la società partecipata sia
costituita da meno di tre anni, debba riferirsi al minor
periodo intercorso tra l'atto costitutivo e la cessione della
partecipazione.
117
… (segue)
Il requisito in esame - fatta eccezione per le holding - deve
essere verificato in capo alla società partecipata.
È irrilevante, a tal fine, che la partecipazione sia stata
posseduta, nel periodo "triennale" di riferimento, dallo
stesso soggetto che consegue la plusvalenza ovvero dal suo
dante causa, così come ininfluente è la modalità di
acquisizione della partecipazione (acquisto, conferimento o
altre operazioni di riorganizzazione aziendale).
Il regime della participation exemption è applicabile
nonostante la partecipata risieda in un paese a fiscalità
privilegiata, qualora la partecipante ottenga dall'Agenzia
delle entrate un "interpello positivo".
118
… (segue)
L'interpello previsto dalla disposizione contenuta nella citata
lettera c) del comma 1, tende a verificare che, almeno
dall'inizio del terzo periodo d'imposta precedente quello
della cessione, dalle partecipazioni non sia conseguito
"l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono
sottoposti a regimi fiscali privilegiati" e, per ciò stesso,
inseriti nella cosiddetta black list approvata con decreto
ministeriale 21 novembre 2001, come modificato dal
decreto ministeriale 27 dicembre 2002.
In particolare, come previsto dall'art. 5, comma 3, del D.M.
21 novembre 2001, n. 429, recante disposizioni di
attuazione dell'art. 127-bis (ora art. 167 del nuovo Tuir), il
contribuente deve dimostrare che i redditi conseguiti dalla
società partecipata sono stati prodotti in misura non
inferiore al 75 per cento in Stati o territori diversi da quelli
indicati nella black list, ed ivi sottoposti integralmente a
tassazione ordinaria.
119
… (segue)
L'istanza di interpello può essere presentata da chiunque detenga
una partecipazione potenzialmente qualificabile per l'esenzione,
indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di controllo o
collegamento e, quindi, prescindendo dalla sussistenza dei
presupposti per attivare l'interpello volto alla disapplicazione del
disposto di cui agli artt. 167 e 168 del nuovo Tuir.
La circolare n. 26/E del 2004 ha chiarito che il contribuente può
presentare analoga istanza di interpello, ai sensi dell'art. 89,
comma 3, del nuovo Tuir, per dimostrare, sin dall'inizio del
periodo di possesso della partecipazione, la localizzazione del
reddito della partecipata in un Paese diverso da quelli a fiscalità
privilegiata. Ciò al fine di poter escludere dal reddito imponibile il
95 per cento degli utili societari distribuiti da soggetti residenti in
Paesi a fiscalità privilegiata. La dimostrazione utile ai fini della
participation exemption è fornita anche dall'esito positivo del
richiamato interpello presentato ai sensi del richiamato art. 89,
comma 3, del nuovo Tuir, i cui effetti si riflettono anche sui
successivi periodi d'imposta, per i quali continuino a sussistere le
stesse
condizioni
che
hanno
informato
la
decisione
dell'Amministrazione finanziaria.
120
Esercizio di impresa commerciale
Il requisito previsto dalla lettera d) dell'art. 87 consiste nell'esercizio "da
parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la
definizione di cui all'art. 55 (cfr. ris. Ag. delle entrate, del 18 agosto 2009,
226/E; ris. Ag. delle entrate del 9 novembre 2007, n. 323/E).
Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non
sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del
patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli
immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta
l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente
nell'esercizio d'impresa.
Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili
concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata
svolge l'attività agricola". L'impresa commerciale, al cui esercizio è
subordinata l'applicazione della participation exemption, è individuata sulla
base dei criteri di cui all'art. 55 del nuovo Tuir, con la conseguenza che nel
contesto delle disposizioni recate dall'art. 87 in esame essa coincide con le
attività che danno luogo a reddito di impresa e, quindi, rileva secondo una
definizione più ampia rispetto a quella civilistica.
121
… (segue)
Il concetto di impresa commerciale "secondo la definizione
di cui all'art. 55" ricomprende non solo le attività indicate
nell'art. 2195 del codice civile, ma anche le attività di cui al
successivo comma 2 del medesimo art. 55, che - come è
noto - reca una elencazione aggiuntiva di fattispecie di
reddito d'impresa, più che una definizione di impresa
commerciale. Realizzano, pertanto, l'esercizio di impresa
commerciale, tra l'altro, le seguenti attività:
- prestazioni di servizi non previste nell'art. 2195 del codice
civile se organizzate in forma d'impresa;
- sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi,
stagni e altre acque interne;
- esercizio delle attività agricole ove spettino alle società in
nome collettivo e in accomandita semplice, alle stabili
organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti
attività d'impresa.
122
… (segue)
Il comma 2 dell'art. 87 prevede che "i requisiti di cui al
comma
1,
lettere
c)
e
d)
devono
sussistere
ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno
dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo
stesso". Tale disposizione, come è stato precisato, risponde
allo scopo di impedire che attraverso il cambiamento, in
prossimità della cessione della partecipazione, della
residenza in un paese a fiscalità non privilegiata [lettera c)]
ovvero del tipo di attività svolta dalla società partecipata
(da non commerciale a commerciale) [lettera d)], si
possano artificiosamente far valere i presupposti della
participation exemption.
123
… (segue)
Considerata la specifica funzione antielusiva della norma in
esame, si ritiene che, al pari del requisito della residenza
contenuto nella lettera c), anche il possesso ininterrotto del
requisito della commercialità, nel caso in cui la società
partecipata sia costituita da meno di tre anni, debba riferirsi
al minor periodo intercorso tra l'atto costitutivo e la
cessione della partecipazione.
124
… (segue)
La lettera d) del comma 1 dell'art. 87 contiene una
disposizione antielusiva in base alla quale il requisito della
commercialità, per presunzione assoluta, non ricorre
qualora il valore del patrimonio della società partecipata sia
prevalentemente costituito da beni immobili. Dal novero
degli immobili a tal fine rilevanti sono esclusi: - gli immobili
alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta
l'attività dell'impresa, nonché - gli impianti e i fabbricati
utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa.
I fabbricati concessi in locazione o godimento, anche
attraverso contratti di affitto d'azienda, non si considerano
utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa.
125
… (segue)
Ai sensi dell'ultimo periodo della lettera d), si considerano
direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa e, pertanto,
sono esclusi dal calcolo della prevalenza:
- i beni immobili concessi in locazione finanziaria;
- i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività
agricola.
La definizione di attività agricola è desumibile dall'art. 2135
del codice civile, come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n.
228 del 2001.
126
… (segue)
Nella Relazione ministeriale di accompagnamento al decreto
è stato precisato che l'entità del patrimonio rilevante ai fini
della verifica di prevalenza degli immobili, deve essere
assunta a valori correnti e non a valori contabili; pertanto
"il confronto da effettuare è tra valore degli immobili in
parola e valore dell'intero patrimonio sociale, considerando
anche gli avviamenti positivi e negativi anche se non
iscritti".
Occorre, pertanto, mettere a confronto:
- il valore corrente degli immobili (diversi da quelli alla cui
produzione o al cui scambio è effettivamente diretta
l'attività dell'impresa, nonché dagli impianti e dai fabbricati
utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa), con
- il totale dell'attivo patrimoniale, anch'esso a valori
correnti.
127
… (segue)
Entrambi i termini del rapporto vanno assunti al netto di
eventuali elementi che possano incidere sia negativamente
sia positivamente sulla relativa valutazione, come ad
esempio l'iscrizione di ipoteca su un immobile ovvero
l'inclusione di un terreno agricolo nel piano di fabbricazione.
128
… (segue)
Con riferimento al requisito in esame, il comma 4 dell'art.
87 del Tuir, introduce una presunzione assoluta di
commercialità per le società i cui titoli sono negoziati nei
mercati regolamentati, a prescindere dalla circostanza che
esse esercitino o meno un'impresa commerciale
129
… (segue)
Per "titoli negoziati in mercati regolamentati" si devono
intendere i titoli azionari.
La norma richiede la quotazione della società, non essendo
sufficiente la sola quotazione di titoli diversi da quelli
azionari emessi da società non quotate come, ad esempio,
quelli obbligazionari.
In definitiva, la disposizione contenuta nel comma 4
dell'art. 87, prevede che il requisito di cui alla lettera d) non
rilevi per le plusvalenze realizzate in relazione alla cessione
di partecipazioni in società i cui titoli siano negoziati in
mercati regolamentati.
130
Società holding
Il comma 5 dell'art. 87 prevede che "per le partecipazioni in
società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente
nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere
c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società
indirettamente partecipate e si verificano quando tali
requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che
rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio
sociale della partecipante".
131
… (segue)
La norma riguarda la cessione di partecipazioni nelle
cosiddette holding, intendendo per tali le società che hanno
per oggetto esclusivo o prevalente della propria attività
l'assunzione di partecipazioni. Per valutare l'attività
prevalente occorre mettere a confronto, anche in questo
caso, il valore corrente delle partecipazioni con quello
dell'intero patrimonio sociale, considerando anche gli
avviamenti positivi e negativi anche se non iscritti.
Al fine di qualificare per l'esenzione una partecipazione in
una holding, i requisiti di cui alle lettere c) e d) (residenza
in Paesi o territori diversi da quelli compresi nella black list
ed esercizio di un'impresa commerciale) devono sussistere
non in capo alla stessa holding, bensì in capo alle società da
questa direttamente o indirettamente partecipate e alle
relative stabili organizzazioni.
132
Recesso, riscatto, riduzione del capitale,
liquidazione tra utili e plusvalenze patrimoniali.
La norma recata dall'art. 87, comma 7, del Tuir si occupa del
trattamento delle somme o del valore normale dei beni attribuiti ai
soci in occasione dei seguenti eventi elencati nell'art. 47, comma 7,
Tuir:
- recesso del socio;
- esclusione del socio;
- riscatto delle azioni o quote;
- riduzione del capitale per esuberanza dello stesso;
- liquidazione anche concorsuale della società o dell'ente.
In ciascuno degli eventi sopra elencati le somme corrisposte ai soci
possono essere attinte dalle riserve di capitale di cui all'art. 47,
comma 5, del Tuir ovvero da altre riserve o fondi.
Considerato che le somme in parola scontano un regime tributario
differenziato in ragione sia della loro natura sia del soggetto che le
percepisce si rende opportuno esaminare partitamene le diverse
fattispecie che possono astrattamente configurarsi.
133
Soggetti Ires
Se il percettore è un soggetto Ires, la differenza (positiva)
tra le somme distribuite a titolo di ripartizione delle riserve
di capitale di cui all'art. 47, comma 5, del Tuir e il valore
fiscalmente riconosciuto della partecipazione è assoggettata
al regime proprio delle plusvalenze.
Tale eccedenza si qualificherà, pertanto, per l'esenzione in
presenza dei requisiti previsti dall'art. 87 del Tuir.
Nel caso in cui il percettore possieda partecipazioni che non
si qualificano per l'esenzione, la differenza positiva tra
somme ricevute a titolo di ripartizione di riserve di capitali e
costo fiscalmente riconosciuto concorre, quale plusvalenza,
alla formazione del reddito imponibile per l'intero
ammontare ai sensi dell'art. 86 del Tuir.
134
… (segue)
In modo corrispondente, se la predetta differenza è
negativa la stessa risulterà:
- indeducibile, se le partecipazioni si qualificano per la
participation exemption;
- deducibile, se le partecipazioni non si qualificano per
l'esenzione.
Nell'eventualità che le somme o i beni in argomento siano
attribuiti ai soci a titolo diverso dalla ripartizione di riserve
di capitale, essi rilevano come dividendi e pertanto saranno
assoggettati al regime di parziale esclusione ai sensi
dell'art. 89 del Tuir, a nulla rilevando che le partecipazioni
si qualifichino o meno per l'esenzione.
135
Soggetti Irpef imprenditori
Regime analogo a quello previsto per i soggetti Ires è
applicabile alle somme attribuite ai soggetti Irpef in
occasione degli eventi prima richiamati qualora essi
detengano partecipazioni in regime d'impresa.
Infatti, per effetto del rinvio operato dall'art. 58, comma 2,
anche ai predetti soggetti si applica la disposizione
contenuta nell'art. 87, comma 7. In presenza dei requisiti
previsti dalla norma la plusvalenza sarà, quindi, tassata in
capo al soggetto Irpef nei limiti del 49,72 per cento del
relativo ammontare.
Le somme ricevute a seguito di distribuzione di riserve
diverse da quelle di capitali, per effetto del rinvio operato
dall'art. 59 all'art. 47, si considerano, invece, utili e
concorreranno alla formazione del reddito per il 49,72 per
cento del loro ammontare.
136
Soggetti Irpef non imprenditori
Come chiarito nella circolare n. 26/E del 16 giugno 2004,
l'intera somma ricevuta in occasione del recesso e degli altri
eventi prima richiamati dalle persone fisiche che non
detengono la partecipazione in regime d'impresa, si
qualifica come utile ai sensi dell'art. 47, comma 7, del
nuovo Tuir.
137
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Lez. 29/01/2011 c) (vnd.ms-powerpoint, it, 266 KB, 1/31/11)