Avv. Riccardo Castiglioni
Studio Legale
Castiglioni Bonelli Marchetti le Divelec
Workshop AICIPI
Milano, 14 settembre 2009
Nuove norme in campo penale in materia di Proprietà Industriale introdotte dal ‘DDL
Sviluppo’ (legge 23 luglio 2009 n. 99)
Interventi legislativi rilevanti dopo il ‘Codice
Rocco’ (1931)

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n.30
Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge
12 dicembre 2002, n. 273.
(GU n. 52 del 4-3-2005- Suppl. Ordinario n.28 - in vigore dal 19
marzo 2005);

A.S. 1195 (legge 99/2009)
Con quali strumenti di tipo veniva fronteggiato il fenomeno a livello
penale??
1. Art. 473 Codice Penale;
2. Art. 474 Codice Penale;
3. Art. 517 Codice Penale;
4. Art. 127 Codice dei Diritti di PI;
(Ed ancora:
Art. 416 c.p.; art. 648 c.p.; art. 240 c.p. … )
c.d. ‘Codice Rocco’, ovvero R. D. n. 1398 del 19 ottobre 1930;
c.d. ‘Codice dei Diritti di Proprietà Industriale, ovvero D. L.gs. 10 febbraio 2005, n. 30
Marchi
Art. 473, primo e terzo comma
codice penale; Art. 474 codice
penale; Art. 517 codice penale; (Art.
648 codice penale).
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Modelli
- utilità
- industrial design
Art. 473, secondo e terzo comma
codice penale; Art. 127 Codice della
Proprietà Industriale; (Art. 648
codice penale).
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Brevetti
Art. 473, secondo e terzo comma
codice penale Art. 127 Codice della
Proprietà Industriale; (Art. 648
codice penale).
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Criticità della normativa previgente



Applicabilità della tutela prevista dall’art. 473 secondo comma
ai brevetti per invenzione e falso documentale;
Tutela dei titoli che si trovano nella fase della domanda;
Rapporti tra l’art. 473 secondo comma c.p. e l’art. 127 del
Codice dei Diritti di PI;
Marchi (Art.473, 1° e 3° co. c.p.)
Art. 473. Contraffazione, alterazione
o uso di segni distintivi di opere
dell'ingegno o di prodotti industriali.


Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o
uso di marchi o segni distintivi
ovvero di brevetti, modelli e disegni).
Primo comma: Chiunque contraffà o altera
i marchi o segni distintivi, nazionali o
esteri, delle opere dell’ingegno o dei
prodotti industriali, ovvero senza essere
concorso nella contraffazione o alterazione
fa uso di tali marchi o segni contraffatti o
alterati, è punito con la reclusione fino a
tre anni e con la multa fino a lire quattro
milioni.

Terzo comma: Le disposizioni precedenti si
applicano sempre che siano state
osservate le norme delle leggi interne, o
delle convenzioni internazionali sulla tutela
della proprietà intellettuale o industriale.

Primo comma: - Chiunque, potendo
conoscere dell'esistenza del titolo di
proprietà industriale, contraffà o altera
marchi o segni distintivi, nazionali o esteri,
di prodotti industriali, ovvero chiunque,
senza essere concorso nella contraffazione
o alterazione, fa uso di tali marchi o segni
contraffatti o alterati, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Terzo comma: I delitti previsti dai commi
primo e secondo sono punibili a condizione
che siano state osservate le norme delle
leggi interne, dei regolamenti comunitari e
delle convenzioni internazionali sulla tutela
della proprietà intellettuale (??) o
industriale»;
Marchi (Art.474 c.p.)
Art. 474 - Introduzione nello Stato e
commercio di prodotti con segni
falsi).
Art. 474. Introduzione nello
Stato e commercio di prodotti
con segni falsi.


Chiunque, fuori dai casi di concorso
nei delitti preveduti dall’articolo
precedente, introduce nello Stato per
farne commercio, detiene per
vendere, o pone in vendita, o mette
altrimenti in circolazione opere
dell’ingegno o prodotti industriali, con
marchi o segni distintivi, nazionali o
esteri, contraffatti o alterati, è punito
con la reclusione fino a due anni e
con la multa fino a lire quattro
milioni.
Si applica la disposizione dell’ultimo
capoverso dell’articolo precedente.


Fuori dei casi di concorso nei reati previsti
dall'articolo 473, chiunque introduce nel
territorio dello Stato, al fine di trarne
profitto, prodotti industriali con marchi o
altri segni distintivi, nazionali o esteri,
contraffatti o alterati è punito con la
reclusione da uno a quattro anni e con
la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella
contraffazione, alterazione, introduzione
nel territorio dello Stato, chiunque detiene
per la vendita, pone in vendita o mette
altrimenti in circolazione, al fine di
trarne profitto, i prodotti di cui al primo
comma è punito con la reclusione fino a
due anni e con la multa fino a euro
20.000.
I delitti previsti dai commi primo e
secondo sono punibili a condizione che
siano state osservate le norme delle leggi
interne, dei regolamenti comunitari e delle
convenzioni internazionali sulla tutela della
proprietà intellettuale o industriale;
Art. 517 codice penale
“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”
chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere
dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni
distintivi nazionali od esteri, atti a indurre in inganno il compratore
sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è
punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione
di legge, con la reclusione fino a due anni (un anno) o con la
multa fino a ventimila euro”.
Art. 474-ter - (Circostanza aggravante)
Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli
473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico
ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la
pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da
euro 5.000 a euro 50.000.
(Brevetti e) Modelli Industriali (Art.473, 2° e
3° co. c.p.)


Secondo comma: “Alla stessa pena
soggiace chi contraffà o altera
brevetti, disegni o modelli industriali,
nazionali od esteri, ovvero, senza
essere concorso nella contraffazione o
alterazione, fa uso di tali brevetti,
disegni o modelli contraffatti o
alterati.”
Terzo comma: “Le disposizioni
precedenti si applicano sempre che
siano state osservate le norme delle
leggi interne, o delle convenzioni
internazionali sulla tutela della
proprietà intellettuale o industriale.”


Secondo comma: Soggiace alla pena
della reclusione da uno a quattro
anni e della multa da euro 3.500 a
euro 35.000 chiunque contraffà o
altera brevetti, disegni o modelli
industriali, nazionali o esteri,
ovvero, senza essere concorso nella
contraffazione o alterazione, fa uso di
tali brevetti, disegni o modelli
contraffatti o alterati.
Terzo comma: I delitti previsti dai
commi primo e secondo sono punibili
a condizione che siano state
osservate le norme delle leggi
interne, dei regolamenti comunitari e
delle convenzioni internazionali sulla
tutela della proprietà intellettuale o
industriale»;
D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
Art. 127 (Sanzioni penali e
amministrative)
Salva l'applicazione degli articoli
473, 474 e 517 del Codice penale
chiunque fabbrica, vende, espone,
adopera
industrialmente,
introduce nello Stato oggetti in
violazione di un titolo di proprietà
industriale valido ai sensi delle
norme del presente Codice, è
punito, a querela di parte, con la
multa fino a 1.032,91 euro.



Art. 517-ter - Fabbricazione e
commercio di beni realizzati usurpando
titoli di proprietà industriale).
Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474
chiunque,
potendo
conoscere
dell'esistenza del titolo di proprietà
industriale,
fabbrica
o
adopera
industrialmente oggetti o altri beni
realizzati usurpando un titolo di proprietà
industriale o in violazione dello stesso è
punito, a querela della persona offesa, con
la reclusione fino a due anni e con la
multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di
trarne profitto, introduce nel territorio
dello Stato, detiene per la vendita,
pone in vendita con offerta diretta ai
consumatori o mette comunque in
circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis,
secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo
sono punibili sempre che siano state
osservate le norme delle leggi interne, dei
regolamenti comunitari e delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprietà
intellettuale o industriale.
Art. 517 bis. Circostanza aggravante.
(…)
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può
disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva
specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il
fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un
massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza,
dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento
amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività
commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.
Ulteriori novità:

Art. 474-bis. - (Confisca);

Art. 474-quater. - (Circostanza attenuante);

Art. 517 (pena aggravata da uno a due anni);

Art. 517-quater. - (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di
origine dei prodotti agroalimentari);

Art. 517-quinquies. - (Circostanza attenuante);

Abrogazione dell’art. 127 CPI;

Possibilità di utilizzare le operazioni sotto copertura;

Inclusione dei reati di contraffazione tra quelli che generano responsabilità per
l’impresa ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
Art. 1.
(Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione
e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo).
E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino
a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che,
per la loro qualita' o per la condizione di chi le offre o per l'entita' del
prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di
origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprieta' industriale. In
ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al
presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70.
Salvo che il fatto costituisca reato Qualora l’acquisto sia effettuato da
un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto
diverso dall’acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è
stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le
sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della citata legge
n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o
su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.
Le linee di intervento stabilite nel DDL predisposto dall’Alto
Commissario per la Lotta alla Contraffazione




Introduzione di nuove fattispecie penali;
Nuovi strumenti di indagine da impiegare per contrastare i
reati di contraffazione;
Modifica della norma che sanziona invia amministrativa
l’acquirente finale;
Distruzione delle merci contraffatte già sottoposte a sequestro
penale.
In dettaglio …

Introduzione di nuove fattispecie penali;


Nuovi strumenti di indagine da impiegare per contrastare i reati di contraffazione;


Consegna controllata; sequestri ritardati; operazioni sotto copertura;
(L’applicazione deve essere orizzontale, ovvero possibile per tutti gli
interventi penali;
Modifica della norma che sanziona invia amministrativa l’acquirente finale;


Inclusa una nuova forma di ipotesi associativa ‘tailor made’ per i reati di
contraffazione;
E’ necessario implementarne l’applicazione;
Distruzione delle merci contraffatte già sottoposte a sequestro penale;

Introduzione di nuove possibilità di impiego dell’incidente probatorio.
Avv. Riccardo Castiglioni
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