I REDDITI DI CAPITALE
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REDDITI DI CAPITALE
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Fondamento
normativo
- artt. 44-48 TUIR
- artt. 26-27-ter D.P.R. n. 600/73
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REDDITI DI CAPITALE
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a) tassazione al lordo (no deduzioni costi di
produzione) (art. 45, co. 1)
Regole
generali
b) principio di cassa (art. 45, co. 2)
c) attrazione al reddito d’impresa dei
proventi percepiti nell’ambito di attività
commerciali o da società di capitali o
enti commerciali (art. 48, co. 1)
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REDDITI DI CAPITALE
_____________________________________
L’art. 44 TUIR non fornisce una definizione
normativa generale di reddito di capitale (ma cfr.
art. 44, co. 1, lett. h), TUIR)
In prima approssimazione possono essere
considerati redditi di capitale i proventi correlati
all’impiego di un capitale in funzione del mero
decorso del tempo (esclusi i rapporti aleatori)
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REDDITI DI CAPITALE
_____________________________________
FONTE
Impiego del capitale
L’art. 44 TUIR fornisce una elencazione casistica di
tali redditi. Si tratta principalmente di:
 interessi e altri proventi derivanti da rapporti di
finanziamento (lett. a) e b), art. 44)
 utili da partecipazione (lett. e), art. 44)
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REDDITI DI CAPITALE
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- proventi da obbligazioni (lett. b);
ad esempio...
- interessi da mutui, depositi, c/c (lett. c)
e, in generale, da altri rapporti di
finanziamento;
- utili da partecipazioni in società di
capitali ed altri soggetti passivi IRES
(lett. e)
- proventi da partecipazioni in fondi
comuni di investimento (lett. g)
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REDDITI DI CAPITALE
_____________________________________
Esclusione
guadagni aleatori e incerti
(redd. diversi)
I guadagni derivanti da “… rapporti attraverso cui
possono essere realizzati differenziali positivi o
negativi in dipendenza di un evento incerto” (art. 44,
co. 1, lett. h), TUIR) non sono redditi di capitale,
bensì redditi diversi (art. 67 TUIR)
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REDDITI DI CAPITALE
_____________________________________
Il regime impositivo fino al 31/12/2011
• Fino al 31/12/2011 era prevista una tassazione
sostitutiva (mediante ritenute o imposte sostitutive)
articolata principalmente su due aliquote :
A) 27% sui proventi derivanti da depositi bancari,
certificati di deposito, obbligazioni con durata inferiore
ai 18 mesi, titoli atipici, etc...
B) 12,5% per proventi derivanti da obbligazioni con
durata superiore a 18 mesi, titoli di Stato, cambiali ed
altri redditi di capitale, quote di fondi di investimeto,
proventi derivanti da azioni e titoli similari, etc...
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REDDITI DI CAPITALE
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Il regime impositivo attuale
• A far data dal 1° gennaio 2012, l’art. 2, co. 24 del D.L.
n. 138/2011 ha introdotto una aliquota unica del 20% (in
luogo delle due aliquote del 27% e del 12,50%
previgenti) applicabile, in generale, ai redditi di natura
finanziaria (redditi di capitale e redditi diversi), salvo
alcune eccezioni.
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REDDITI DI CAPITALE
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Il regime impositivo attuale (continua)
• Le principali eccezioni al nuovo regime riguardano:
a) titoli del debito pubblico ed equiparati;
b) buoni postali di risparmio;
c) titoli obbligazionari emessi da Stati esteri white list;
d) titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui
all’art. 8, co. 4, D.L. n. 70/2011 (interessi tassati al 5%;
plusvalenze tassati al 20%)
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REDDITI DI CAPITALE
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1) Interesse su mutui, depositi e c/c (art. 44, lett. a)
• Interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e c/c
• Si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 20% ex
art. 26, co. 2, D.P.R. n. 600/73)
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REDDITI DI CAPITALE
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2) Obbligazioni e titoli similari (art. 44, lett. b)
• Interessi ed altri frutti derivanti da titoli obbligazionari o
similari (art. 44, lett. b)
• Ai sensi dell’art. 26, co. 1, D.p.r. n. 600/73, se i titoli
sono emessi da soggetti diversi da società quotate vi è
obbligo di ritenuta (fino al 31/12/2011):
- del 27% se di durata < a 18 mesi
- del 12,5% se di durata ≥ a 18 mesi
• Ritenuta del 20% (art. 2, co. 24, D.L. n. 138/2011) a
decorrere dal 1° gennaio 2012
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REDDITI DI CAPITALE
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2) Obbligazioni e titoli similari (art. 44, lett. b)
(continua)
• Sugli interessi e altri proventi derivanti da obbligazioni
(e titoli similari) emessi da società quotate, banche e anti
risultanti da trasformazioni di enti pubblici, percepiti da
persone fisiche, s.s., enti non commericiali e soggetti
esenti da IRES si applica un’imposta sostitutiva del 20%
(D.Lgs. n. 239/1996)
• Imposta del 12,5% per i titoli di Stato (D.L. n. 138/2011)
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REDDITI DI CAPITALE
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3) Fondi comuni di investimento (art. 44, lett. g)
I proventi “… derivanti dalla gestione, nell’interesse
collettivo di più soggetti, di masse patrimoniali” (art. 44,
co. 1, lett. g), TUIR) percepiti dai partecipanti al fondo
d’investimento scontano una ritenuta a titolo d’imposta
del 20%, sull’incremento di valore della propria quota
risultante dai prospetti periodici.
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REDDITI DI CAPITALE
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4) Norma di chiusura (art. 44, lett. h)
• Sono considerati inoltre redditi di capitale gli interessi e
i proventi derivanti da altri rapporti aventi ad oggetto
l’impiego del capitale, ad eccezione dei rapporti
attraverso i quali possano essere realizzati guadagni
aleatori e incerti
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REDDITI DI CAPITALE
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5) Proventi da partecipazioni in società (art. 44, lett. e)
• Sono redditi di capitale – ai sensi dell’art. 44, co. 1, lett.
e) - gli utili da partecipazioni al capitale o al patrimonio
di società di capitali ed enti soggetti ad IRES derivanti
da azioni o titoli similari alle azioni ex art. 47, co. 2,
lett. a)
• Non è considerato reddito la restituzione dei
conferimenti versati dai soci
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REDDITI DI CAPITALE
_____________________________________
5) Proventi da partecipazioni in società (continua)
• Non costituiscono utili i proventi percepiti a seguito di:
- ripartizione delle riserve formate da apporti dei soci
(art. 47, co. 5)
- recesso, riduzione del capitale, liquidazione della
società (la partecipazione è annullata)
(art. 47, co. 7)
• Non costituiscono utili le azioni ricevute in caso di
aumento gratuito del capitale (art. 44, co. 6)
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REDDITI DI CAPITALE
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5) Proventi da partecipazioni in società (continua)
• A decorrere dal 1° gennaio 2004, abbandonato il
regime del credito d’imposta (inteso a eliminare il
fenomeno della doppia imposizione sui dividendi), la
tassazione degli utili da partecipazione dipende dalla
misura della partecipazione posseduta. Si distingue,
in particolare tra:
- partecipazioni qualificate;
- partecipazioni non qualificate:
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REDDITI DI CAPITALE
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5) Proventi da partecipazioni in società (continua)
Partecipazioni qualificate
(art. 67, co. 1, lett. c) TUIR e art. 27, co. 1, D.P.R. n. 600/73)
Società
quotata
le partecipazioni che rappresentano
una percentuale dei diritti di voto
superiore
al
2%
o
una
partecipazione al capitale o
patrimonio superiore al 5%
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REDDITI DI CAPITALE
_____________________________________
5) Proventi da partecipazioni in società (continua)
Partecipazioni non qualificate
(art. 67, co. 1, lett. c) TUIR e art. 27, co. 1, D.P.R. n. 600/73)
Società
non quotata
partecipazioni che rappresentano
una percentuale dei diritti di voto
superiore al 20% o una
partecipazione al capitale o
patrimonio superiore al 25%
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UTILI DA PARTECIPAZIONE
distribuisce 100 a
Società A
Socio percettore:
imprenditore
(reddito d’impresa)
Escluso il 50,28%
(49,72 entra in b.i.)
B
p.f. residente
Socio percettore:
non imprenditore
Partecipazione
qualificata
Partecipazione
non qualificata
(reddito di capitale)
Escluso il 50,28%
(49,72 entra in b.i.)
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Ritenuta a titolo
d’imposta 20%
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REDDITI DI CAPITALE
_____________________________________
Per i redditi di capitale, oltre al regime
ordinario (cd. regime “dichiarativo”), altri
regimi fiscali possibili sono:
1)
il regime del risparmio gestito
2)
il regime del risparmio amministrato
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REDDITI DI CAPITALE
___________Risparmio gestito___________
• 1) Risparmio gestito: consiste nell’affidamento di una
“massa patrimoniale” (somme di denaro o beni non relativi
all’impresa) in gestione a un intermediario finanziario
abilitato (banche, SIM, società fiduciarie e altri soggetti
abilitati ai sensi del D.Lgs. n. 415/96).
• In tale regime i redditi di capitale e diversi vengono tassati
mediante applicazione di un’imposta sostitutiva del 20%
(12,50% fino al 31/12/2011) sul risultato netto di gestione
maturato nel periodo di imposta. L’eventuale risultato
negativo è deducibile dai risultati della gestione stessa fino
al 4° periodo successivo
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REDDITI DI CAPITALE
___________Risparmio gestito____________
Fondi comuni di investimento:
• Il regime del risparmio gestito è applicabile
su opzione del contribuente.
• I proventi da partecipazione a questi fondi
non sono soggetti alle imposte sui redditi
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REDDITI DI CAPITALE
___________Risparmio gestito____________
(segue) Fondi comuni di investimento:
Dal 1° luglio 2011 la tassazione dei redditi
del fondo non avviene più secondo il
principio di maturazione, bensì al momento
della percezione dei proventi da parte dei
partecipanti e del disinvestimento delle
quote o azioni possedute.
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REDDITI DI CAPITALE
_________Risparmio amministrato________
• 2) Risparmio amministrato: anche il regime
del risparmio amministrato è un regime
applicabile su opzione del contribuente, a
condizione che i titoli siano in custodia o in
amministrazione presso determinati soggetti
abilitati.
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REDDITI DI CAPITALE
_________Risparmio amministrato________
• I soggetti abilitati a tenere i titoli in
amministrazione o custodia, per conto del
contribuente, sono banche, SIM, società
fiduciarie di cui alla L. n. 39/1966, società di
gestione del risparmio, Poste Italiane e gli
agenti di cambio iscritti nel ruolo unico
nazionale.
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REDDITI DI CAPITALE
_________Risparmio amministrato________
• Il
regime
consiste
nell’applicazione
dell’imposta sostitutiva con aliquota del 20%
(12,50% fino al 31/12/2011) su ciascuna
plusvalenza realizzata.
• L’imposta è liquidata dai soggetti abilitati,
pertanto il contribuente mantiene l’anonimato
non essendo tenuto a indicare tali operazioni
in dichiarazione dei redditi.
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L’IMPOSIZIONE DEGLI UTILI
DA PARTECIPAZIONE
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UTILI DA PARTECIPAZIONE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(artt. 56, 59, 89 TUIR)
(reddito d’impresa - utili da partecipazioni in società)
a) Partecipazioni in
persone residenti
UTILI
società
di
b) Partecipazioni in società
capitali residenti e non
di
c) Partecipazioni in società di
capitali e persone residenti in
paradisi fiscali
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UTILI DA PARTECIPAZIONE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
a) Principio di trasparenza (art. 5)
b) Dal regime di imputazione al regime di esenzione
(artt. 5 - 73)
C) Disposizioni in materia di imprese estere
controllate e collegate
(artt. 167 – 168)
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UTILI DA PARTECIPAZIONE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A)
Principio di trasparenza
(art. 5, co. 1, TUIR)
I redditi delle società di persone residenti nel
territorio dello stato sono imputati a ciascun socio,
indipendentemente dal fatto che siano o meno
percepiti e proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
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UTILI DA PARTECIPAZIONE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A)
Principio di trasparenza (continua)
(art. 5, co. 2, TUIR)
Le quote di partecipazione agli utili delle società di
persone si presumono proporzionali al valore dei
conferimenti, salvo diverso accordo risultante da atto
formale.
Se il valore dei conferimento non risulta
determinato, le quote si presumono uguali.
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UTILI DA PARTECIPAZIONE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
B) Dal regime di imputazione al regime di
esenzione
(artt. 5-73)
Quali sono le ragioni della svolta, in materia di tassazione
del reddito d’impresa prodotto dalle società di capitali
residenti nel territorio dello Stato?
Sia la relazione governativa al disegno di legge, poi
divenuta legge-delega n. 80/2003, sia la relazione di
accompagnamento allo schema di decreto legislativo poi
divenuto D.Lgs. n. 344/2003 sottolineano 3 ragioni di
fondo.
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UTILI DA PARTECIPAZIONE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
a) Armonizzazione del sistema fiscale italiano con
quelli europei più efficienti che già da tempo
adottano il metodo dell’esenzione.
b) Omogeneizzazione
della
tassazione
dei
dividendi nazionali con quelli comunitari.
c) Anacronismo del metodo dell'imputazione in
un’economia globalizzata, in cui i gruppi di
imprese si articolano a livello internazionale .
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UTILI DA PARTECIPAZIONE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dall’imputation system al regime di esenzione.
Il D. Lgs. n. 344/2003 scardina il preesistente sistema di
coordinamento tra fiscalità della società e fiscalità dei
soci, conducendo ad una “oggettivazione” della
tassazione societaria. Esso segna il passaggio
dall’imputation system, ossia dalla tassazione societaria
(intesa come tassazione in “acconto” rispetto alla
tassazione finale della ricchezza prodotta dall’impresa da
prelevare in capo ai soci) al c.d. exemption system, che
implica la tassazione definitiva del reddito in capo alla
società che lo produce, con la conseguente detassazione,
parziale o totale, degli utili distribuiti.
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UTILI DA PARTECIPAZIONE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Il regime impositivo per gli utili da partecipazione in società o
enti soggetti ad IRES (art. 44):
•
Percipiente soggetto IRES (art. 73, co. 1, lett. a) e b)):
Esclusione (inizialmente del 100% ora solo per il 95%
dell’ammontare), ferma restando la concorrenza integrale dei
dividendi distribuiti da CFC (art. 89)
•
Percipiente impresa individuale e società di persone
Concorrenza alla formazione del reddito imponibile per
il
49,72% degli utili distribuiti (art. 59 e D.M. 2 aprile 2008)
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UTILI DA PARTECIPAZIONE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Criterio di individuazione della residenza delle
società e degli enti:
Si considerano residenti le società e gli enti che, per la
maggiore parte del periodo d’imposta, hanno nel territorio
dello Stato (artt. 5, co. 3, lett. d) ed e); art. 73, co. 3):
la sede legale
oppure la sede dell’amministrazione
oppure l’oggetto principale
•
•
•
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UTILI DA PARTECIPAZIONE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.
DIVIDENDI “IN USCITA”:
Da un soggetto residente in Italia (Stato fonte) ad un soggetto
non residente (Stato del percettore)
2.
DIVIDENDI “IN ENTRATA”:
Da un soggetto non residente (Stato fonte) ad un soggetto
residente in Italia (Stato del percettore)
3.
DIVIDENDI “COMUNITARI”:
(Dir. n. 90/435/CEE): da società “FIGLIA” residente UE ad
società “MADRE” residente UE (con partecipazione ≥ 20%)
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UTILI DA PARTECIPAZIONE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TRE LIVELLI DI NORME:
1) Norme interne
• Stato della fonte
• Stato della residenza
2) Norme convenzionali
• (art. 10 Convenzione Mod. OCSE)
3) Norme comunitarie
• Recepite nello Stato della fonte
• Recepite nello Stato della residenza
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UTILI DA PARTECIPAZIONE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DISCIPLINA APPLICABILE:
Dividendi “Madre-figlia”:
Direttiva (o regime convenzionale più favorevole
(art. 27-bis, D.P.R. n. 600/73) + Norme interne
Dividendi “in entrata” e “in uscita”:
Convenzione + Norme interne
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UTILI DA PARTECIPAZIONE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRINCIPIO DI TASSAZIONE:
Art. 10 Modello OCSE (Potestà impositiva concorrente) :
Tassazione nello Stato di residenza
+
Facoltà di ritenuta nello Stato della Fonte
(con clausola “effettivo beneficiario”)
La ritenuta convenzionale è di norma più favorevole di quella
interna, in quanto varia tra il 5% e il 15%
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UTILI DA PARTECIPAZIONE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOZIONE SOVRANAZIONALE DI DIVIDENDO
[Convenzione (art. 10) + rinvio a norma nazionale (art. 44,
co. 1, lett. e) ed f) TUIR)]
“Redditi derivanti da azioni o diritti di godimento, da quote
minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di
partecipazione agli utili e i redditi da altre quote sociali
assoggettati allo stesso regime fiscale dei redditi delle azioni
secondo la legge dello Stato della fonte”.
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UTILI DA PARTECIPAZIONE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.
DIVIDENDI “IN USCITA”:
(normativa interna)
A norma dell’art. 27, co. 3, D.P.R. n. 600/73 ai dividendi
corrisposti a soggetti non residenti si applica la ritenuta alla
fonte a titolo d’imposta del 20% (27% fino al 31/12/2011). In tali
ipotesi soggetto passivo è il sostituto.
 Rimborso max 1/4 (4/9 fino al 31/12/2011) al non residente
che dimostri di aver pagato l’imposta all’estero in via definitiva.
 Se il beneficiario è residente in un Paese UE o SEE (che
consente un adeguato scambio di informazioni) la ritenuta è
dell’1,375% (art. 27, co. 3-ter) (ma a tali soggetti non spetta il
diritto al rimborso della ritenuta)
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UTILI DA PARTECIPAZIONE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(segue) DIVIDENDI “IN USCITA” :
(norma convenzionale)
Art. 10.2-4, Convenzione OCSE.
Tassazione anche nello Stato della fonte:
- art. 27, D.P.R. n. 600/73
- art. 27-bis, D.P.R. n. 600/73 (Dividendi “Madre-figlia”)
La ritenuta “in uscita” non si applica se il socio non
residente ha una S.O. nello Stato della fonte.
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UTILI DA PARTECIPAZIONE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.
DIVIDENDI “IN ENTRATA”:
(artt. 47, 59 e 89 TUIR; art. 27, D.P.R. n. 600/73)
I dividendi di fonte estera (white list) distribuiti a
soggetti residenti:
- concorrono a formare il reddito complessivo per il
49,72% del loro ammontare (se relativi a
partecipazioni qualificate);
- sono soggetti a imposta sostitutiva del 12,50% (se
relativi a partecipazioni non qualificate).
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UTILI DA PARTECIPAZIONE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. DIVIDENDI “MADRE-FIGLIA”:
In presenza di particolari requisiti soggettivi ed
oggettivi (previsti dall’art. 27-bis, co. 1, D.P.R. n.
600/73) l’applicazione di questa disciplina permette
di eliminare le ritenute in uscita (o di chiedere il
rimborso di quella eventualmente operata dalla
Società che effettua la distribuzione) ed escludere la
tassazione nello Stato di residenza del socio.
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UTILI DA PARTECIPAZIONE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(segue) DIVIDENDI “MADRE-FIGLIA”:
Condizioni soggettive:
a) Residenza di “Madre” e Figlia” in Stato membro UE
(secondo il diritto interno)
b) Appartenenza ai tipi societari previsti dalla Direttiva:
Condizioni oggettive:
a) % di partecipazione diretta: 20%
b) holding period: possesso ininterrotto di almeno un anno.
c) Soggezione della società beneficiaria, nello Stato di
residenza, a tassazione ordinaria del reddito
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UTILI DA PARTECIPAZIONE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
C) Disposizioni in materia di imprese estere
controllate e collegate
(artt. 167 – 168 TUIR)
- Nozione di “Paradiso Fiscale”
- Paesi in “White List”
- Paesi in “Black list”
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UTILI DA PARTECIPAZIONE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nozione di “Paradiso Fiscale”*
“Stato o territorio avente un regime fiscale privilegiato,
ossia nel quale il livello di tassazione è inferiore di
almeno il 30% del livello di tassazione medio applicato
in Italia”.
*Ministero dell’Economia e delle Finanze , D.M. 21 novembre 2001
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UTILI DA PARTECIPAZIONE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Paesi in “Black list” e tassazione per trasparenza
Gli artt. 167 e 168 TUIR prevedono che se un soggetto
residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche
tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo
o è collegato ad un'impresa, una società o altro ente, residente
o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato,
i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono
imputati, indipendentemente dalla percezione, ai soggetti
residenti (in Italia), in proporzione alle partecipazioni da essi
detenute  tax integrale per partecipazioni qualificate.
Partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche non
imprenditori  imposta sostitutiva 12,50%
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UTILI DA PARTECIPAZIONE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Paesi in “White list”
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto
all’approvazione di un altro decreto, contenente la lista dei
Paesi dove la tassazione non è ritenuta privilegiata e che
garantiscono un adeguato scambio di informazioni con la
nostra Amministrazione Finanziaria. Per tali territori non si
applica la tassazione per trasparenza.
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REDDITI DIVERSI
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REDDITI DIVERSI
_____________________________________
• art. 67 TUIR
Fondamento
normativo
• categoria residuale
• principio di “tipicità”
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REDDITI DIVERSI
_____________________________________
immobiliari
plusvalenze
da cessione di partecipazioni
FONTE
altre ipotesi
- premi e vincite;
- proventi occasionali;
- redditi non determinati catastalmente e
redditi di immobili siti all’estero
- redditi derivanti dall’assunzione di
“obblighi di fare, non fare e permettere”
(art. 67, co. 1, lett. h)
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REDDITI DIVERSI
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Plusvalenze immobiliari
Sono tassabili (art. 67, co. 1, lett. a), TUIR) le
plusvalenze conseguite mediante lottizzazione di
terreni e di terreni edificabili.
Non sono tassabili le plusvalenze realizzate
mediante la cessione a titolo oneroso di immobili
adibiti ad abitazione principale del cedente (o di un
suo familiare), detenuti da più di 5 anni
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REDDITI DIVERSI
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Plusvalenze da cessione di partecipazioni
qualificate
Entrano in B.I. per il 49,72%
Plusvalenze su
partecipazioni
non qualificate
Imposta sostitutiva del 20%
(art. 5, L. 461/97 e art. 2 D.L. 138/11)
Risparmio
amministrato
Gestione individuale di
portafoglio (con ritenuta
del 20% sul risultato di
portafoglio)
Risparmio
Custodia e
amministrazione
attraverso intermediario
autorizzato
gestito
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REDDITI DIVERSI
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La disciplina in tema di tassazione delle
plusvalenze su partecipazioni è caratterizzata,
dunque, dal parallelismo con quella relativa
all’imposizione sugli utili.
Qui, però, rilevano i costi di produzione e le
perdite derivanti da operazioni su beni
plusvalenti (i.e.: le minusvalenze realizzate
sono deducibili dalle plusvalenze realizzate)
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reddito di capitale