1. Il matrimonio come istituto naturale
- Istituto naturale disciplinato dal diritto divino naturale, integrato
dal diritto secolare e dalle consuetudini
- Tale istituto elevato da Cristo a sacramento
Fonti normative che regolano il matrimonio canonico:
1.Diritto divino naturale
2.Diritto divino rivelato (Antico testamento : genesi, levitico,
deuteronomio – Vangeli e lettere di Paolo)
3.Diritto canonico umano:
- Codex 1983, libro IV, cann. 1055-1165
- Istruzione Dignitas Connubii emanata dal Pont. Consiglio per i
testi legislativi il 25/01/2005 (istruzione da usare nei Tribunali diocesani
nella trattazione delle cause di nullità)
- Decreto Generale sul matrimonio canonico emanato dalla CEI
nel 1990 (per l’Italia)
4. Diritto civile (norme sui rapporti patrimoniali)
1 bis. CIC e Istr. Dignitas Connubii
• CIC 1983 - LIBRO IV l’ufficio di santificare
• Parte I “I sacramenti” – titolo VII “Il matrimonio”, cann. 1055-1165
• Suddiviso in 10 capitoli: 1. cura pastorale, 2. impedimenti in genere,
3. impedimenti in specie,4. consenso matr., 4. la forma della
celebrazione, 6. matrimoni misti, 7. celebrazione segreta, 8. effetti
del matrimonio, 9. la separazione dei coniugi, 10. la convalida.
• ISTRUZIONE DIGNITAS CONNUBII
• Riguarda il processo matrimoniale e rimanda alle norme già presenti
nel CIC 1983 sui processi
• CIC 1983 LIBRO VII, Sui processi
• p. I Dei processi in generale cann. 1400-1500
• p. II Del giudizio contenzioso cann. 1501-1655
• p. III Sui processi speciali (processo matrimoniale) cann.1671-1691
• DECRETO GENERALE DELLA CEI SUL MATRIMONIO
CANONICO (1990)
• Norme per completare le disposizioni del CIC e per assicurare una
conforme applicazione della disciplina vigente
2. Origine e sviluppo della dottrina cristiana sul
matrimonio
- Origine e sviluppo della dottrina cristiana
sul matrimonio legato allo sviluppo delle
prime comunità cristiane.
- Dopo il VI secolo anche il matrimonio
finisce per essere attratto nella sfera del
diretto interesse della Chiesa fino a diventare
materia di esclusiva competenza ecclesiastica.
3 . Giurisdizione esclusiva della Chiesa e la rivendicazione del
potere statale
- Tra l’XI e il XII secolo il matrimonio è completamente
sottoposto all’autorità ecclesiastica
- Tra il XII e il XIV secolo viene elaborata dai canonisti una
solidissima dottrina canonistica in materia matrimoniale
- la giustificazione teorica dell’esclusività della giurisdizione
ecclesiastica viene individuata nella natura sacramentale
del matrimonio
- il monopolio ecclesiastico dura fino al XVI secolo
- a seguito delle rivendicazioni statali e delle pretese degli
Stati nazionali si verificarono profondi contrasti tra Stato e
Chiesa
- Dalla Rivoluzione francese in poi netta separazione tra
sfera civile e sfera religiosa
4. Carattere sacramentale del matrimonio
• Can. 1055 § 1 : Cristo ha elevato alla dignità di sacramento il
patto (foedus) tra l’uomo e la donna con cui le parti fanno
sorgere un Consortium totius vitae.
• Carattere sacramentale non era ben chiaro nella Chiesa
primitiva. Tale coscienza si sviluppò dopo l’XI secolo. S.
Bonaventura, S. Agostino, Pietro Lombardo nel XII secolo
individuarono il sacramento nella concorde volontà delle parti.
• Il carattere sacramentale del matrimonio venne definito come
verità di fede nel Concilio di Trento e ribadito nel Codex del
1917 e in quello del 1983.
5. Definizione di matrimonio (can. 1055)
1.
2.
3.
a)
b)
Foedus patto/alleanza
Consortium totius vitae
Fini del matrimonio (o elementi essenziali):
Il bene dei coniugi (bonum coniugum)
Procreazione ed educazione della prole (bonum
prolis)
4. Carattere sacramentale
6. Le proprietà del matrimonio
(can. 1056)
1. l’unità (nel duplice aspetto di rapporto
monogamico e di sinonimo di fedeltà)
2. Indissolubilità (perpetuità del vincolo fino
alla morte e quindi con esclusione del
divorzio
Gli elementi essenziali del matrimonio (ossia i fini) + le
proprietà + il carattere sacramentale costituiscono (nel
linguaggio canonistico) i BONA MATRIMONII
(espressione derivante da S. Agostino, ossia dei beni
particolari strettamente connessi al matrimonio): (tria bona)
bonum prolis, bonum fidei (unità/fedeltà), bonum sacramenti
(indissolubilità) a cui si aggiunge il bonum coniugum (il bene
dei coniugi)
7. Il consenso (can. 1057)
• Dal consenso nasce il patto coniugale che genera il vincolo
matrimoniale. Per questo si dice che il consenso è causa
efficiente del matrimonio.
• Si tratta di consenso qualificato prestato da 2 persone di sesso
diverso abili per diritto a contrarre matrimonio.
• Can. 1057 § 1 Insostituibilità del consenso
• Can. 1057 § 2 il legislatore tenta di definire la natura e il
contenuto del consenso: oggetto del consenso è la donazione
reciproca (tradunt et accipiunt) con la quale l’uomo e la donna
diventano marito e moglie costituendo quell’intima comunità
di amore e vita coniugale che è il matrimonio
8. Validità del matrimonio canonico
• Perché il matrimonio possa essere validamente
celebrato occorre che ricorrano 3 elementi:
- consenso prestato da persona giuridicamente abile
(consenso non viziato);
- assenza di impedimenti alla celebrazione;
- osservanza della forma prescritta.
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