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OGGETTO
ASPETTATIVA PER UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO IN UE
QUESITO
(posto in data 11 giugno 2014)
Sono un dirigente medico assunto a tempo indeterminato presso
un’Azienda Ospedaliera pubblica del SSN, in Liguria, e vorrei chiedere
aspettativa per un incarico presso un’azienda ospedaliera del NHS,
sistema sanitario nazionale inglese. La proposta di lavoro con incarico
della durata di sei mesi non ha finalità educative, di formazione o
ricerca; ho richiesto all'azienda inglese, per maggiore chiarezza, che sia
inclusa la parola job, lavoro).
Ho trovato in rete il testo del CCNL 10 febbraio 2004, che all’articolo 10
comma 8 recita testualmente:
8. L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità
è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, a domanda, per:
b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso
la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre
pubbliche amministrazioni di diverso comparto, o in organismi
della Unione Europea, con rapporto di lavoro ed incarico a tempo
determinato.
Stando a questo riferimento legislativo riterrei che il mio caso rientri
nell'aspettativa per incarico a tempo determinato in ospedale pubblico
della UE, equiparabile in tutto e per tutto ad incarico a tempo
determinato in Italia, e quindi non soggetto a discrezionalità da parte
dell'Azienda o del direttore dell'Unità Operativa.
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RISPOSTA
(inviata in data 12 maggio 2014)
Il comma 8 lettera b) dell’articolo 10 del CCNL 10 febbraio 2004 aveva
nel testo originale questa formulazione, nella quale si fa cenno ad
organismi dell’unione europea.
Tale cenno scompare nel testo che sostituisce il citato comma 8
lettera b) ai sensi del comma 13 dell’articolo 24 del CCNL 2002_2005,
che ha questa esatta formulazione
Il comma 8 dell’articolo 10 del CCNL 10 febbraio 2004, nel testo
modificato dal comma 13 dell’articolo 24 del CCNL 2002_2005, rinvia
all’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, prevedendo
così che l’aspettativa, oltre che per incarichi a tempo determinato
presso altre amministrazioni pubbliche, possa essere concessa anche
per incarichi a tempo determinato presso soggetti e organismi, pubblici
o privati, anche operanti in sede internazionale
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Nel testo originale dell’articolo 10 l’aspettativa non può essere negata
dall’amministrazione di appartenenza, nel testo modificato, che rinvia
all’articolo 23-bis del decreto legislativo 165, come esplicitamente
precisato dallo stesso articolo 23-bis la concessione dell’aspettativa è
subordinata ad una valutazione dell’amministrazione di appartenenza
in relazione alle proprie preminenti esigenze organizzative. e può essere
quindi negata
Questa lettura della norma induce a ritenere che in un caso come
quello prospettato nel quesito debba essere acquisito il necessario
preliminare consenso prima di tutto del direttore della struttura
complessa presso la quale il dirigente lavora.
Occorre peraltro osservare che l’applicazione della norma citata trova
diverse interpretazioni in diverse realtà aziendali, e proprio per una
incertezza interpretativa che il confronto tra le due formulazioni può
generare è opportuno che l’Azienda adotti un regolamento che faccia
definitiva chiarezza sull’interpretazione che l’Azienda intende dare.
Auspicabile sarebbe una linea guida regionale, se non addirittura una
interpretazione autentica su istanza delle organizzazioni sindacali
rappresentative a livello nazionale. Purtroppo il blocco di ogni forma
di contrattazione ha lasciato questa ed altre ancor più importanti
questioni in attesa che si faccia chiarezza.
Laddove l’orientamento dell’Azienda sia quello di considerare discrezionale l’aspettativa in questione la strada che deve essere seguita è
quella di una trasparente e sincera illustrazione delle motivazioni che
rendono importante, sul piano professionale, cogliere l’opportunità
che viene prospettata, mettendo in evidenza che un’esperienza come
quella descritta costituisca una occasione difficilmente ripetibile per
una crescita professionale, che andrà a tutto beneficio della struttura
di appartenenza al rientro del dirigente.
In ogni caso la rilevata incertezza interpretativa fornisce spazi per una
negoziazione, e rende più difficile per l’Azienda un rifiuto che non sia
adeguatamente motivato.
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A titolo esemplificativo di possibili diverse interpretazioni si riporta
l’estratto di una sentenza emanata dal giudice del lavoro del tribunale
di Busto Arsizio in data 19 gennaio 2013
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Il ricorso in oggetto concerneva un incarico a tempo determinato
presso un’altra Azienda Ospedaliera, quindi non assimilabile a quello
oggetto del quesito, ma dalle motivazioni del dispositivo si evince un
giudizio di non discrezionalità per tutte le aspettative indicate dal
comma 8 dell’articolo 10 del CCNL 10 febbraio 2004.
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Orientamento diverso traspare in un parere formulato dallo SMI
(sindacato medici italiani) che qui sotto si riproduce integralmente
La diversa possibile interpretazione della norma trova efficace
esemplificazione nei due documenti che sono di seguito riportati.
L’azienda ospedaliera di Lecco ha predisposto un modulo standard
per presentare la richiesta dell’aspettativa, nel quale indica in modo
esplicito che l’aspettativa per incarichi a tempo determinato in organismi dell’Unione Europea deve essere obbligatoriamente concessa e
non esiste quindi alcuna discrezionalità da parte dell’Azienda; questa
impostazione trova conferma nel fatto che a fronte delle aspettative
richiesta in applicazione del comma 8, lettere a) , b) e c) dell’articolo
10 del CCNL 10 febbraio 2004 il direttore della struttura non possa
che prendere atto della richiesta e vistarla per presa conoscenza.
La determina dell’Azienda Sanitaria Locale 3 Genovese, di concessione
dell’aspettativa ad un dirigente medico che l’aveva richiesta per un
incarico a tempo determinato presso un ospedale inglese, cita non
l’articolo 10 comma 8 del CCNL 10 febbraio 2004, ma l’articolo 24,
comma 13 del CCNL 2002_2005, ed il riferimento in esso riportato
all’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui
riporta il passaggio che condiziona la concessione dell’aspettativa ad
una valutazione di compatibilità con le preminenti esigenze organizzative dell’amministrazione di appartenenza. E tra le premesse dell’atto
si riporta il parere favorevole non solo del direttore della struttura
complessa presso la quale il dirigente lavora, ma anche del direttore
del dipartimento al quale tale struttura complessa afferisce.
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MODELLO STANDARD PREDISPOSTO DALL’AO DI LECCO
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DETERMINA DIRIGENZIALE DELLA ASL 3 GENOVESE
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 10
Aspettativa
1. aspettativa per esigenze personali o familiari – condizioni e limiti
Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne
faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze
di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per
esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza
decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici
mesi in un triennio.
2. servizio attivo necessario per fruire di una ulteriore aspettativa
Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro
periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause
diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b), se
non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto
salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c).
3. modalità di calcolo della durata possibile
Ai fini del calcolo dei dodici mesi complessivi di aspettativa che
possono essere concessi nel triennio l’aspettativa in corso si
somma alle aspettative concesse nei tre anni precedenti.
4. aspettativa e assenze per malattia
L’aspettativa per motivi personali o familiari, fruibile anche
frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia e si
ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso
accordo tra le parti.
5. trattamento previdenziale dell’aspettativa per l’assistenza ai figli
Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per
l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali
periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’
anzianità sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico.
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CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 10
Aspettativa
6. possibilità di revoca o interruzione dell’aspettativa
L’azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno
i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente
a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il dirigente, per
le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio
di propria iniziativa.
7. sanzione del licenziamento senza preavviso per mancato rientro
Nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato
impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza
del periodo di aspettativa o del termine dei 10 giorni entro i quali
l’azienda il dirigente deve riprendere servizio su richiesta aziendale,
il rapporto è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva
del preavviso.
8. ulteriori motivi di concessione dell’aspettativa
L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è
altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, a domanda, per:
a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o
altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione
di struttura complessa;
b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto
con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso
la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre
pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa
prevista dall’articolo 23bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica solo
nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o
privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei Paesi
dell’Unione stessa o da Organismi internazionali.
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L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che
concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e
prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante
sino alla valutazione. (*)
c) la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita
lavorativa per gravi e documentati motivi di famiglia. Tale
aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere
cumulata con l’aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo
stesso titolo.
(*) La precisazione relativa all’applicazione dell’articolo 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è stata inserita dal
comma 13 dell’articolo 24 del CCNL 2002_2005
9. recesso dal rapporto di lavoro ed esonero dal periodo di preavviso
Il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine dell’
aspettativa per un rapporto di lavoro a tempo determinato è
esonerato dal preavviso purché manifesti per iscritto la propria
volontà 15 giorni prima. Il preavviso non è comunque richiesto
nell’ipotesi di cui alla lettera a) o se il dirigente non rientra al
termine del periodo di prova presso altra azienda.
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DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Art. 23-bis
Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato.
1. aspettativa per incarichi presso organismi pubblici o privati
In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, e gli appartenenti alla carriera
diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici,
i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e
procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego
dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per
lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o
privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al
relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente
in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo
di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.
È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi
a domanda dell'interessato presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando
l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
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