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REGIMI DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE
L’art. 1 co. 46 - 47 della L. 244/2007 ha introdotto un regime di imposizione sostitutiva ai fini delle
imposte sul reddito e dell’IRAP che consente di ottenere il riconoscimento sul piano fiscale dei
maggiori valori contabili iscritti dalla società avente causa delle operazioni di conferimento d’azienda,
fusione e scissione.
La disciplina del regime di imposizione sostitutiva è contenuta nelle seguenti disposizioni:
•
art. 176 co. 2-ter del TUIR, per i conferimenti d’azienda;
•
art. 172 co. 10-bis del TUIR, per le operazioni di fusione;
•
art. 173 co. 15-bis del TUIR, per le operazioni di scissione.
L’art. 15 co. 10 e 11 del DL 185/2008 ha introdotto un secondo regime di imposizione sostitutiva,
finalizzato anch’esso a consentire il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti dalle
società aventi causa di operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda.
Tale ulteriore istituto si pone, per espressa previsione normativa, quale regime derogatorio di quello
previsto dal co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR e deve dunque essere letto alla stregua di regime di
imposizione sostitutiva relativamente al quale trova applicazione tutto quanto disposto con riguardo a
quello “ordinario” del co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR, salvo quanto espressamente regolato dai co. 10 e
11 dell’art. 15 del DL 185/2008 “in deroga” ad esso.
REGIME “ORDINARIO”
Come si è già avuto modo di accennare, l’art. 1 co. 46 - 47 della L. 244/2007 ha introdotto un regime di
imposizione sostitutiva ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP che consente di ottenere il
riconoscimento sul piano fiscale dei maggiori valori contabili iscritti dalla società avente causa delle
operazioni di conferimento d’azienda, fusione e scissione
Le operazioni straordinarie con riferimento alle quali risulta possibile optare per l’applicazione
dell’imposta sostitutiva al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti
dalla società avente causa, sono individuabili nelle operazioni di:
•
fusione (art. 172 del TUIR);
•
scissione (art. 173 del TUIR);
•
conferimento d’azienda (art. 176 del TUIR).
Rilevanza delle operazioni aventi ad oggetto un intero complesso aziendale
La circ. Agenzia delle Entrate 25.9.2008 n. 57 sottolinea che, anche nel caso di operazioni di fusione e
di scissione, l’applicazione del regime di imposizione sostitutiva è in concreto possibile solo se alla
società avente causa dell’operazione viene attribuito un complesso aziendale e non, invece, una mera
pluralità di singoli beni.
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L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 13.3.2009 n. 8 (§ 3.3), ha confermato il suddetto orientamento
interpretativo.
Esercizio dell’opzione
L’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva, di cui al co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR, può essere
esercitato dalla società incorporante o risultante dalla fusione nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta nel corso del quale l’operazione è stata posta in essere, oppure, al più tardi, nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo.
Il co. 9 dell’art. 1 del DM 25.7.2008 stabilisce che, in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e
della dichiarazione IRAP, deve essere data indicazione, per ciascuna operazione di fusione in relazione
alla quale si è proceduto all’applicazione dell’imposta sostitutiva:
•
dei valori fiscali riconosciuti presso la società fusa o incorporata;
•
dei valori di iscrizione nel bilancio della società risultante o incorporante;
•
delle differenze assoggettate ad imposta sostitutiva;
•
dei nuovi valori fiscali;
•
di tutti gli altri elementi necessari ai fini dell’attività di controllo e di accertamento sulla corretta
applicazione della disciplina dell’imposta sostitutiva.
Aliquota dell’imposta sostitutiva
L’opzione implica il versamento di una imposta sostitutiva, sui maggiori valori contabili di cui si
intende ottenere il riconoscimento sul piano fiscale, in misura pari al:
•
12% dei maggiori valori di cui si intende ottenere il riconoscimento fiscale, per la parte di detti
maggiori valori fino a 5 milioni di euro;
•
14% dei maggiori valori di cui si intende ottenere il riconoscimento fiscale, per la parte di detti
maggiori valori compresi tra 5 milioni di euro e 10 milioni di euro;
•
16% dei maggiori valori di cui si intende ottenere il riconoscimento fiscale, per la parte di detti
maggiori valori compresi oltre 10 milioni di euro.
Le aliquote che precedono trovano applicazione secondo la logica progressiva propria degli scaglioni di
imposta.
In altre parole, prendendo ad esempio il caso di maggiori valori da affrancare per complessivi 8 milioni
di euro, l’imposta sostitutiva trova applicazione non già sull’intero ammontare con l’aliquota del 14%,
bensì con l’aliquota del 12% sui primi 5 milioni di euro e con l’aliquota del 14% soltanto sugli ulteriori
3 milioni di euro.
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Termini e modalità di versamento dell’imposta sostitutiva
L’ultimo periodo del co. 47 dell’art. 1 della L. 24/2007 stabilisce che l’imposta sostitutiva di cui
al co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR deve essere versata in tre rate annuali:
•
30% dell’importo complessivamente dovuto, in occasione della prima rata;
•
40% dell’importo complessivamente dovuto, in occasione della seconda rata;
•
30% dell’importo complessivamente dovuto, in occasione della terza rata.
Sugli importi versati con le rate successive alla prima, risultano dovuti gli interessi nella misura del
2,5%.
Ai sensi del co. 8 dell’art. 1 del DM 25.7.2008, i termini di versamento coincidono:
• per la prima rata, con i termini per il versamento del saldo dell’imposta sul reddito e dell’IRAP
relativo al periodo di imposta nell’ambito della cui dichiarazione è esercitata l’opzione (ossia la
dichiarazione del periodo di imposta in cui si è perfezionata la fusione o, in caso di opzione “ritardata”,
di quello successivo);
• per la seconda rata, con i termini per il versamento del saldo dell’imposta sul reddito e dell’IRAP
relativo al periodo di imposta successivo a quello di cui al punto precedente;
• per la terza rata, con i termini per il versamento del saldo dell’imposta sul reddito e dell’IRAP relativo
al periodo di imposta a sua volta successivo a quello di cui al punto precedente.
A mero titolo esemplificativo, nel caso di fusione per incorporazione perfezionata nel corso del periodo
di imposta 2009, con società incorporante avente periodo di imposta coincidente con l’anno solare, i
termini per il versamento delle tre rate annuali dell’imposta sostitutiva sono:
•
prima rata: 16.6.2010 (o, in caso di opzione “ritardata”, 16.6.2011);
•
seconda rata: 16.6.2011 (o, in caso di opzione “ritardata”, 16.6.2012);
•
terza rata: 16.6.2012 (o, in caso di opzione “ritardata”, 16.6.2013).
È possibile differire di trenta giorni l’ordinario termine di versamento di ciascuna rata, applicando la
maggiorazione dello 0,4%, ai sensi del co. 2 dell’art. 17 del DPR 435/2001. Non è invece possibile
avvalersi della possibilità di rateizzazione che la normativa consente con riferimento al versamento
degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte sul reddito e dell’IRAP.
Il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta sostitutiva è stato istituito dalla ris. Agenzia
delle Entrate 10.6.2008 n. 237 e corrisponde al seguente: “1126 - Imposta sostitutiva per il
riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a
seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento di aziende effettuate ai sensi degli articoli
172, 173 e 176 del TUIR - Art. 1, commi 46 e 47, legge 244/2007”.
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Perfezionamento dell’opzione
Il co. 4 dell’art. 1 del DM 25.7.2008 stabilisce che l’opzione, per il riconoscimento fiscale dei maggiori
valori contabili corrispondenti al disavanzo da fusione, “si considera perfezionata con il versamento
della prima delle tre rate dell’imposta dovuta”.
Ne consegue che le eventuali omissioni di versamento delle rate successive alla prima non inficiano la
validità dell’opzione (e il conseguente riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili), fermo
restando il diritto dell’Erario di riscuotere con le ordinarie procedure le relative somme non versate.
Maggiori valori contabili affrancabili
La disciplina recata dai co. 46 e 47 dell’art. 1 della L. 244/2007, nonché dal relativo decreto attuativo
(DM 25.7.2008), pone dei limiti in ordine ai maggiori valori contabili che possono essere oggetto di
affrancamento da parte della società risultante o incorporante.
Tuttavia, una volta fissati i limiti dell’ambito oggettivo di applicazione del regime di imposizione
sostitutiva, le predette disposizioni consentono una discreta libertà di movimento per la società risultante
o incorporante in ordine alla scelta di “cosa” e “quanto” affrancare.
Ambito oggettivo
Possono essere oggetto di affrancamento i maggiori valori relativi a:
• immobilizzazioni materiali;
• immobilizzazioni immateriali84.
Il DM 25.7.2008 ha fugato ogni dubbio in merito al fatto che il regime di imposizione sostitutiva
consenta di affrancare anche i maggiori valori contabili iscritti nell’attivo patrimoniale a titolo di
avviamento85.
Esulano dall’ambito oggettivo di applicazione della norma gli eventuali maggiori valori contabili
attribuiti in bilancio ad elementi dell’attivo iscritti nell’attivo circolante dalla società conferitaria, dalla
società risultante o incorporante o dalla società beneficiaria, nonché le immobilizzazioni finanziarie.
Assonime ha precisato che la disciplina dell’affrancamento non pare applicabile neppure alle passività
di bilancio.
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 57/2008 (§ 3.3.1), ha peraltro chiarito che sono esclusi
dall’affrancamento gli oneri pluriennali, ossia:
• i costi di impianto e di ampliamento;
• i costi di ricerca e sviluppo;
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• i costi di pubblicità.
Al riguardo, pare utile segnalare che, a seguito delle novità introdotte dal DL 185/2008, i maggiori
valori iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie e nell’attivo circolante possono trovare riconoscimento
fiscale mediante pagamento di un’imposta sostitutiva in misura pari al 16% (si veda il successivo § 6.3).
Dal tenore del co. 1 dell’art. 1 del DM 25.7.2008 parrebbe evincersi che rileva esclusivamente la
classificazione di bilancio adottata dalla società avente causa, con conseguente applicabilità del regime
di imposizione sostitutiva anche su quei beni o diritti allocati dalla società avente causa tra le
immobilizzazioni che, in capo alla società dante causa, risultavano invece iscritti nell’ambito dell’attivo
circolante.
L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 57/2008 (§ 3.3.1), ha chiarito che ai fini dell’applicazione
dell’imposta sostitutiva rileva “il disallineamento dei valori relativi agli elementi classificati dal
soggetto conferitario, secondo corretti principi contabili”; non rileva la classificazione contabile operata
prima del conferimento dal soggetto conferente.
Possibilità di affrancamento parziale e relativi vincoli
Come emerge dal disposto del co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR, la società conferitaria può anche
scegliere di ottenere il riconoscimento fiscale di una parte soltanto dei maggiori valori che emergono sul
piano contabile per effetto dell’operazione. Tuttavia, l’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere
richiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni; per le immobilizzazioni immateriali, invece,
l’imposta sostitutiva può essere applicata distintamente su ciascuna di esse.
Secondo quanto previsto dall’art. 1 co. 2 del DM 25.7.2008, le “categorie omogenee” di
immobilizzazioni materiali, ai fini dell’applicazione “parziale” dell’imposta sostitutiva, sono le
seguenti:
•
•
•
•
•
•
aree fabbricabili aventi la medesima destinazione urbanistica;
aree non fabbricabili;
fabbricati strumentali ai sensi del primo periodo del co. 2 dell’art. 43 del TUIR (ossia fabbricati
strumentali per destinazione);
fabbricati strumentali ai sensi del secondo periodo del co. 2 dell’art. 43 del TUIR (ossia fabbricati
strumentali per natura);
fabbricati di cui all’art. 90 del TUIR (ossia fabbricati c.d. “patrimoniali”);
beni mobili (compresi gli impianti e i macchinari infissi al suolo), suddivisi a loro volta in categorie
omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.
Sul punto, l’Assonime, con la circ. 12.9.2008 n. 51 (3.2.5) ha precisato che:
•
•
è possibile affrancare anche solo parte del disallineamento relativo ad una singola categoria;
non è richiesta l’applicazione della stessa misura di affrancamento per tutte le categorie omogenee.
Peraltro, l’Agenzia delle Entrate, nella circ. 57/2008 (§ 3.3.1), ha precisato che “in caso di
riallineamento parziale, i maggiori valori affrancati relativi ad una determinata categoria omogenea
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devono essere «spalmati» secondo un criterio di proporzionalità su tutti i beni facenti parte della
categoria interessata, dovendo l’opzione riguardare tutti i beni ricompresi all’interno di una medesima
categoria omogenea e non potendo il contribuente «scegliere» solo alcuni beni all’interno delle diverse
categorie di immobilizzazioni”.
Di conseguenza, ai fini dell’applicazione del regime di imposizione sostitutiva a categorie omogenee di
beni, occorre rispettare il requisito di proporzionalità.
ESEMPIO DI AFFRANCAMENTO PARZIALE PER CATEGORIE OMOGENEE
Si pensi ad una fusione per incorporazione dalla quale emerga un disavanzo di fusione di 1.000, allocato
per 300 ad incremento del valore contabile del fabbricato strumentale per destinazione X, per 500 ad
incremento del valore contabile del fabbricato strumentale per destinazione Y e per i residui 200
imputato ad avviamento.
La società incorporante è libera di decidere se affrancare il maggior valore contabile iscritto ad
avviamento (ed anche se procedervi per l’intero maggior valore o solo per una parte).
Viceversa, qualora la società incorporante sia intenzionata ad affrancare la parte di disavanzo di fusione
iscritto ad incremento del maggior valore contabile di uno dei due fabbricati (si ipotizzi il fabbricato X),
deve tenere presente che sarà tenuta a procedere in modo identico anche con riferimento all’altro
fabbricato (Y), in quanto appartenente alla medesima “categoria omogenea”.
Ne consegue pertanto che:
•
•
se la società incorporante intende affrancare l’intero maggior valore contabile di 300 imputato ad
incremento del fabbricato X, essa dovrà affrancare anche l’intero maggior valore contabile di 500
imputato ad incremento del fabbricato Y;
se la società incorporante intende invece affrancare solo una parte del maggior valore contabile di 300
imputato ad incremento del fabbricato X (si ipotizzi 150, pari al 50% del maggior valore
complessivamente affrancabile sul bene), essa dovrà affrancare anche una parte del maggior valore
contabile di 500 imputato ad incremento del fabbricato Y che sia proporzionale alla scelta attuata con
riferimento all’altro bene appartenente alla medesima categoria omogenea (affrancando cioè 250, in
quanto pari al 50% del maggior valore complessivamente affrancabile sul bene).
Immobilizzazioni cedute nel corso del periodo di esercizio dell’opzione
Il co. 6 dell’art. 1 del DM 25.7.2008 stabilisce che “in deroga al comma 2, le differenze tra i valori civili
e fiscali relative alle immobilizzazioni cedute nel corso dello stesso periodo d’imposta di esercizio
dell’opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta, sono escluse dalla base imponibile
dell’imposta sostitutiva”.
Posto che per i beni materiali il co. 2 prevede il vincolo di procedere all’affrancamento per categorie
omogenee, la richiamata disposizione consente di derogare a tale vincolo e di non applicare l’imposta
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sostitutiva sui maggiori valori contabili di quei beni che, seppur compresi nella medesima categoria
omogenea di quelli relativamente ai quali si opta per l’affrancamento, risultano essere stati già ceduti nel
corso del periodo di imposta di esercizio dell’opzione prima del termine per il versamento della prima
rata di imposta sostitutiva.
Tale esclusione va considerata alla luce del fatto che, qualora uno dei beni o diritti affrancati venga
realizzato prima del quarto periodo di imposta successivo a quello di opzione, l’ultimo periodo del co.
2-ter dell’art. 176 del TUIR prevede la decadenza degli effetti dell’affrancamento e la restituzione
dell’imposta sostitutiva a suo tempo pagata.
Ecco che, relativamente a quei beni o diritti realizzati addirittura prima del versamento della prima rata
di imposta sostitutiva, il co. 6 dell’art. 1 del DM 25.7.2008 mira ad eliminare alla radice l’obbligo di
versamento e la conseguente restituzione per decadenza dell’opzione.
È per altro auspicabile che venga espressamente confermato che, in caso di realizzo di un bene o un
diritto dopo il versamento della prima rata, ma comunque prima del termine di versamento della
seconda o terza rata, sia possibile omettere il versamento delle medesime.
Effetti del riconoscimento fiscale
Come si è già avuto modo di sottolineare, l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva esplica i
propri effetti esclusivamente in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione, mentre nessun
effetto si determina invece in capo alle società fuse o incorporate, né in capo ai soci delle società
partecipanti alla fusione.
In particolare, anche in presenza di esercizio (totale o parziale) dell’opzione per il regime dell’imposta
sostitutiva:
•
•
le società fuse o incorporate non realizzano alcun componente positivo di reddito per effetto
dell’operazione;
i soci delle società fuse o incorporate ricevono partecipazioni, rispettivamente, nella società
incorporante o risultante dalla fusione e nelle società beneficiarie della scissione il cui costo
fiscalmente riconosciuto rimane il medesimo quale si determina in assenza di opzione per l’imposta
sostitutiva di cui al co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR.
Per la società incorporante o risultante dalla fusione, l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva
comporta anzitutto la eliminazione (o, in caso, di opzione soltanto parziale, la attenuazione) del
disallineamento che altrimenti si genera tra i maggiori valori contabili iscritti e i corrispondenti valori
fiscalmente riconosciuti, dei quali la società deve altrimenti rendere conto e tenere memoria
nell’apposito prospetto di riconciliazione di cui al quadro RV del modello UNICO.
A tale proposito, il co. 7 dell’art. 1 del DM 25.7.2008 stabilisce che “i maggiori valori assoggettati ad
imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell’imposta sul reddito e dell’IRAP a partire dal
periodo di imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione”.
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Nel caso, ad esempio, di perfezionamento di un’operazione di fusione nel corso del 2008 e di esercizio
dell’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva in sede di UNICO 2009, la società incorporante o
risultante dalla fusione non potrà calcolare gli ammortamenti deducibili dal reddito di impresa 2008
avendo riguardo ai maggiori valori “affrancati” mediante assoggettamento all’imposta sostitutiva in
esame, poiché tali maggiori valori risulteranno riconosciuti ai fini fiscali solo a decorrere dal periodo di
imposta 2009 (e, quindi, in sede di UNICO 2010).
Maggiori ammortamenti deducibili
Il riconoscimento sul piano fiscale dei maggiori valori contabili iscritti in relazione alle
immobilizzazioni materiali e immateriali confluite dal patrimonio della società fusa o incorporata
implica la possibilità di procedere all’ammortamento fiscale sui predetti elementi patrimoniali non già
avendo riguardo al costo fiscalmente riconosciuto “trasferitole” in regime di perfetta continuità dal
soggetto dante causa, bensì avendo riguardo al più elevato valore “affrancato” mediante applicazione
dell’imposta sostitutiva.
Il vantaggio fiscale rappresentato dalla possibilità di dedurre maggiori quote di ammortamento, rispetto
a quelle che viceversa sarebbero risultate deducibili in assenza di opzione, acquisisce tuttavia
carattere definitivo solo se il bene, con riferimento al quale si è proceduti all’applicazione dell’imposta
sostitutiva, non venga ceduto anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello in cui
l’opzione è stata esercitata.
Minori plusvalenze imponibili o maggiori minusvalenze deducibili
Il riconoscimento sul piano fiscale dei maggiori valori contabili iscritti in relazione alle
immobilizzazioni materiali e immateriali confluite dal patrimonio della società fusa o incorporata
implica anche la possibilità di conseguire minori plusvalenze imponibili (o maggiori minusvalenze
deducibili) rispetto a quelle che viceversa avrebbe conseguito in relazione ai medesimi beni, ove non si
fosse avvalsa della possibilità di “affrancamento”.
Anche tale ulteriore vantaggio, tuttavia, è in concreto fruibile soltanto se la cessione del bene, sul quale
è stata applicata l’imposta sostitutiva di cui al co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR, abbia luogo non prima
del quarto periodo di imposta successivo a quello in cui l’opzione è stata esercitata.
Ove infatti il realizzo del bene abbia luogo in un momento antecedente, si verifica la decadenza degli
effetti di riconoscimento del maggior valore contabile iscritto in relazione a quello specifico bene.
Effetti in ambito IRAP
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Il regime di imposizione sostitutiva, introdotto dai co. 46 e 47 dell’art. 1 della L.244/2007, nonché
dalle relative disposizioni attuative recate dal DM 25.7.2008, concerne espressamente sia l’ambito delle
imposte sul reddito sia l’ambito IRAP.
Conseguentemente, gli effetti di riconoscimento fiscale che discendono dall’applicazione dell’imposta
sostitutiva sui “maggiori valori contabili”, rinvenibili dal bilancio della società conferitaria, della società
risultante o incorporante oppure della società beneficiaria, sono destinati a prodursi sia ai fini delle
imposte sul reddito sia ai fini IRAP.
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 57/2008 (§ 6) ha chiarito, in contrasto con l’orientamento dottrinale
prevalente, che “dal disposto della richiamata norma [co. 7 dell’art. 1 del DM 25.7.2008], si desume
che, in linea generale (ossia in assenza dell’applicazione dell’imposta sostitutiva) i maggiori valori
iscritti in bilancio dalla società “avente causa” a seguito delle predette operazioni di riorganizzazione
aziendale, non sono riconosciuti fiscalmente neppure ai fini del tributo regionale”.
In altri termini, senza l’opzione per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori, le rivalutazioni non
possono essere riconosciute ai fini IRAP, indipendentemente dal fatto che le società di capitali
applicheranno l’imposta regionale dal 2008 in base ai valori del bilancio civilistico.
Ciò premesso, bisogna però rilevare come appaia tutt’altro che certa l’effettiva utilità
dell’affrancamento ai fini IRAP, quando la società conferitaria, la società risultante o incorporante
oppure la società beneficiaria:
• è una società di capitali,
• oppure è una società di persone che opta per la determinazione della base imponibile IRAP
secondo le regole proprie delle società di capitali.
Il co. 50 dell’art. 1 della L. 244/2007 ha infatti profondamente innovato la disciplina in materia di
determinazione della base imponibile IRAP di società di capitali e società di persone (e non solo), a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, con la precipua finalità di
“sganciarla” dalle regole che caratterizzano la determinazione del reddito di impresa e di accentuare i
profili di diretta derivazione della stessa dalle risultanze del bilancio di esercizio.
In particolare:
• per effetto dell’abrogazione dell’art. 11-bis e della riformulazione dell’art. 5 del DLgs. 446/97,
la base imponibile IRAP delle società di capitali (diverse da banche ed assicurazioni) viene ad essere
determinata sulla base delle risultanze delle voci rilevanti di Conto economico, prescindendo in toto
dall’eventuale irrilevanza parziale o totale di dette voce ai fini delle imposte sul reddito;
• per effetto dell’introduzione dell’art. 5-bis del DLgs. 446/97, la base imponibile IRAP delle
società di persone commerciali (e degli imprenditori individuali) viene ad essere determinata sulla base
di modalità che continuano ad essere ancorate alla rilevanza delle singole voci ai fini delle imposte sul
reddito, ma viene data ai predetti soggetti che operano in regime di contabilità ordinaria la possibilità di
optare volontariamente per le regole di determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole
proprie delle società di capitali, di cui all’art. 5 del DLgs. 446/9797.
Stando così le cose, pare corretto affermare che, qualora la società conferitaria, la società risultante o
incorporante oppure la società beneficiaria determini la propria base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 5
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del DLgs. 446/97 (per obbligo o per opzione), il riconoscimento ai fini IRAP dei maggiori
ammortamenti imputati in bilancio, rispetto a quelli deducibili dal reddito di impresa in ragione dei
valori fiscalmente riconosciuti in capo al soggetto conferente, alla società fusa o incorporante oppure
alla società scissa, dovrebbe operare a prescindere dall’esercizio dell’opzione per il regime di
imposizione sostitutiva introdotto dai co. 46 e 47 dell’art. 1 della L. 244/2007.
In questi casi (società di capitali e società di persone che optano per la determinazione della base
imponibile IRAP secondo le regole proprie delle società di capitali), dunque, la valutazione di
convenienza in merito all’esercizio o meno dell’opzione per l’affrancamento dei maggiori valori
contabili dovrebbe essere operata avendo riguardo esclusivo ai vantaggi da essa ritraibili sul versante
delle imposte sul reddito, posto che sul versante IRAP il riconoscimento fiscale dei maggiori valori
contabili sembrerebbe discendere in via automatica dalle regole di determinazione della base imponibile
di questo tributo, quali risultanti a seguito della modifiche introdotte dal co. 50 dell’art. 1 della L.
244/2007.
Tale impostazione parrebbe per altro sostenibile anche con riferimento alle differenze tra valori
contabili e valori fiscali che discendono da eventi verificatisi anteriormente all’entrata in vigore delle
nuove regole di determinazione della base imponibile IRAP (ossia verificatisi fino all’esercizio in corso
al 31.12.2007 compreso), posto che il legislatore non ha previsto norme di natura transitoria se non con
specifico riferimento alle sole differenze originatesi in seguito a deduzioni extracontabili evidenziate
nel quadro EC della dichiarazione dei redditi ed aventi rilevanza anche ai fini IRAP.
Gli oggettivi profili di incertezza, che discendono dall’espresso richiamo della valenza sostitutiva anche
ai fini IRAP del regime previsto dai co. 46 e 47 dell’art. 1 della L. 244/2007, renderebbero opportuno
conoscere quanto prima l’orientamento che l’Agenzia delle Entrate riterrà di dover adottare con
riferimento alla presente questione interpretativa.
Decadenza degli effetti di riconoscimento fiscale
L’ultima parte del co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR stabilisce che “in caso di realizzo dei beni
anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello di opzione, il costo fiscale è ridotto dei
maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e
l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79”.
Per effetto di tale disposizione, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori, sui quali viene applicata
l’imposta sostitutiva di cui al co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR, acquisisce natura definitiva solo una volta
che siano passati almeno tre periodi di imposta dopo quello nella cui dichiarazione è stata esercitata
l’opzione.
Infatti, fino al terzo periodo di imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione, l’eventuale
realizzo di un bene, con riferimento al quale è stata applicata l’imposta sostitutiva, implica la decadenza
dell’opzione, ossia:
• l’irrilevanza del maggior valore “affrancato” sullo specifico bene ai fini del calcolo della
relativa plusvalenza imponibile;
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• nonché il recupero a tassazione dei maggiori ammortamenti dedotti, rispetto a quelli che
sarebbero stati dedotti in assenza del riconoscimento fiscale dei maggiori valori “affrancati” per effetto
dell’esercizio dell’opzione.
Nel caso, ad esempio, di opzione esercitata nel corso del periodo di imposta 2008, la decadenza opera in
caso di realizzo antecedente all’1.1.2012.
La decadenza opera comunque su base di singolo bene, ossia con riferimento al singolo bene realizzato
anteriormente al termine di moratoria previsto (in altre parole, il realizzo “frettoloso” del singolo bene
non comporta la decadenza del riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti in relazione
ad altri elementi patrimoniali).
La decadenza del riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili assoggettati ad imposta sostitutiva
implica anche la restituzione al contribuente di quanto versato a titolo di imposta sostitutiva, ovviamente
per la parte di essa corrispondente all’ammontare dei maggiori valori “disconosciuti”.
Tale restituzione ha luogo nell’ambito della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
cui si verifica la decadenza e si perfeziona sotto forma di “trasformazione” dell’imposta sostitutiva a suo
tempo pagata in acconto scomputabile dall’IRPEF o dall’IRES dovuta dal contribuente.
REGIME “DEROGATORIO”
A seguito delle novità introdotte dal DL 185/2008, le operazioni di fusione, scissione e conferimento
d’azienda possono essere interessate da un’ulteriore e diverso regime di imposizione sostitutiva (di cui
all’art. 15 co. 10 del DL 185/2008), finalizzato al riconoscimento sul piano fiscale dei maggiori valori
contabili iscritti su taluni elementi patrimoniali dalle società incorporante o risultante, beneficiaria o
conferitaria.
La disciplina recata dall’art. 15 co. 10 del DL 185/2008 è derogatoria rispetto alle disposizioni dell’art.
176 co. 2-ter del TUIR.
Nella tabella che segue, si procede ad un sommario confronto dei profili caratterizzanti la disciplina
delle imposta sostitutiva “ordinaria” ex co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR e la disciplina della imposta
sostitutiva “derogatoria” ex art. 15 co. 10 del DL 185/2008, al fine di meglio evidenziarne gli aspetti di
differenza.
Esercizio dell’opzione
L’opzione per il riallineamento dei valori fiscali “ereditati” ai maggiori valori contabili iscritti, ai sensi
dei commi da 10 a 12 dell’art. 15 del DL 185/2008, può essere esercitata dalla società conferitaria, dalla
società incorporante o risultante dalla fusione e dalla società beneficiaria della scissione nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale l’operazione è stata posta in
essere.
Come sottolineato dalla circ. Agenzia delle Entrate 11.6.2009 n. 28 (§ 4), il presente istituto normativo
non consente di esercitare l’opzione anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta
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successivo, come è invece possibile se si sceglie di applicare il regime di imposizione sostitutiva di cui
al co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR.
Aliquote e base imponibile dell’imposta sostitutiva
L’opzione per il riallineamento ai sensi dei co. da 10 a 12 dell’art. 15 del DL 185/2008 implica il
versamento di una imposta sostitutiva, sui maggiori valori contabili di cui si intende ottenere il
riconoscimento sul piano fiscale, la cui misura varia a seconda della tipologia di elemento patrimoniale
che si intende affrancare:
•
•
•
16%, se l’affrancamento riguarda l’avviamento, i marchi di impresa o altre attività immateriali;
20%, se l’affrancamento riguarda i crediti;
le ordinarie aliquote IRPEF, IRES ed IRAP, se l’affrancamento riguarda attività diverse da quelle
indicate dal co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR e da quelle di cui ai due punti precedenti.
Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 11.6.2009 n. 28 (§ 3), la base imponibile su cui si
applicano le imposte sostitutive del 16%, del 20% ed anche le aliquote ordinarie “da affrancamento” va
determinata facendo riferimento ai disallineamenti esistenti alla chiusura del periodo di imposta in cui è
stata realizzata l’operazione straordinaria.
Termini e modalità di versamento dell’imposta sostitutiva
Il primo periodo del co. 10 dell’art. 15 del DL 185/2008 stabilisce che l’imposta sostitutiva del 16%
deve essere versata in una soluzione unica (e non quindi in tre rate, come avviene invece per l’imposta
sostitutiva di cui al co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR), entro il termine per il versamento del saldo
dell’imposta sul reddito e dell’IRAP relativo al periodo di imposta in cui si è perfezionata l’operazione.
A mero titolo esemplificativo, nel caso di fusione per incorporazione perfezionata nel corso del periodo
di imposta 2009, con società incorporante avente periodo di imposta coincidente con l’anno solare, il
termine per il versamento dell’imposta sostitutiva in soluzione unica è dato dal 16.6.2010.
Stante l’espresso rinvio operato dal successivo co. 11 dell’art. 15 del DL 185/2008, le predette
disposizioni si applicano anche con riferimento:
• all’imposta sostitutiva del 20% che deve essere versata per affrancare i maggiori valori contabili
iscritti sui crediti;
• all’imposta dovuta con le ordinarie aliquote delle imposte sui redditi e dell’IRAP che deve
essere versata per affrancare i maggiori valori contabili iscritti sulle attività diverse da quelle indicate
dal co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR e da quelle per cui sono previste le aliquote sostitutive del 16% e del
20%.
La circ. Agenzia delle Entrate 11.6.2009 n. 28/E (§ 7) conferma espressamente che, ai fini del
versamento delle predette imposte, oltre ad essere esperibile l’istituto della compensazione è anche
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possibile differire di trenta giorni l’ordinario termine di versamento, applicando la maggiorazione dello
0,4%, ai sensi del co. 2 dell’art. 17 del DPR 435/2001.
Codici tributo
I codici tributo da utilizzare per il versamento delle imposte sostitutive sono stati istituiti dalla ris.
Agenzia delle Entrate 25.5.2009 n. 127 e corrispondono ai seguenti:
•
“1821 – Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 10, D.L.
185/2008 –
Maggiori valori attività immateriali”;
•
“1822 – Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 11, D.L.
185/2008 –
Maggiori valori altre attività”;
•
“1823 – Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 11, D.L.
185/2008 –
Maggiori valori crediti”.
Perfezionamento dell’opzione
La circ. Agenzia delle Entrate 11.6.2009 n. 28 ha affermato che l’esercizio dell’opzione per il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili, ai sensi dei commi da 10 a 12 dell’art. 15 del DL
185/2008, si perfeziona con il versamento dell’imposta dovuta a tale fine.
Giova ricordare che, sulla base di quanto affermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 25.9.2008 n. 57 (§
3.3.4), seppure con riferimento al regime di imposizione sostitutiva “ordinario”, di cui al co. 2-ter
dell’art. 176 del TUIR, sembrerebbe doversi concludere nel senso della inefficacia dell’opzione anche
nel caso di versamento non omesso, ma insufficiente.
Maggiori valori contabili affrancabili
Gli elementi patrimoniali i cui maggiori valori contabili iscritti, rispetto ai valori fiscali “ereditati”,
possono essere oggetto di affrancamento sul piano fiscale, da parte di una società conferitaria,
incorporante o risultante da una fusione e beneficiaria di una scissione, sono:
• l’avviamento, i marchi e le altre attività immateriali, ai sensi del co. 10 dell’art. 15 del DL
185/2008;
• le attività diverse da quelle che rientrano nell’ambito oggettivo del regime di imposizione
sostitutiva “ordinario”, ai sensi del co. 11 dell’art. 15 del DL 185/2008.
La circ. Agenzia delle Entrate 11.6.2009 n. 28 (§ 3) ha sottolineato come nel novero delle attività
diverse da quelle affrancabili ai sensi del co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR rientrino, ad esempio, le
rimanenze di magazzino, i titoli (sia quelli iscritti tra le immobilizzazioni che quelli iscritti nell’attivo
circolante) e, ovviamente, i crediti.
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Possibilità di affrancamento parziale e relativi vincoli
Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili risultanti alla data di chiusura del periodo di
imposta in cui l’operazione straordinaria è stata perfezionata, rispetto ai valori fiscali risultanti alla
medesima data, può avere luogo anche soltanto in misura parziale, sia per quanto attiene il “cosa”, sia
per quanto attiene il “quanto”.
Il “cosa” attiene al fatto che la società avente causa dell’operazione può decidere di applicare l’imposta
sostitutiva solo in relazione ad alcuni degli elementi dell’attivo patrimoniale “affrancabili” sui quali
sono stati iscritti maggiori valori contabili per effetto dell’allocazione del disavanzo di fusione.
Il “quanto” attiene invece al fatto che la società avente causa dell’operazione può decidere di non
affrancare l’intero ammontare del maggiore valore contabile iscritto sugli elementi dell’attivo
patrimoniale in relazione ai quali applica l’imposta sostitutiva, bensì di limitarsi all’affrancamento di
una parte di esso.
Effetti del riconoscimento fiscale
Analogamente a quanto si verifica nel caso di opzione per il regime di imposizione sostitutiva di cui al
co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR (si veda il precedente § 2.5), l’opzione per l’affrancamento fiscale
disciplinato dai commi da 10 a 12 dell’art. 15 del DL 185/2008 esplica i propri effetti esclusivamente in
capo alla società conferitaria, alla società incorporante o risultante dalla fusione e alle società
beneficiarie della scissione, mentre nessun effetto determina invece in capo al soggetto conferente, alle
società fuse o incorporate e alla società scissa (né, tanto meno, in capo ai soci delle società partecipanti
all’operazione).
A tale proposito, il secondo periodo del co. 10 dell’art. 15 del DL 185/2008 stabilisce che “i maggiori
valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dal periodo di
imposta nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva”.
Decorrenza del riconoscimento fiscale
Il riconoscimento fiscale del maggior valore contabile affrancato, ai sensi del co. 10 dell’art. 15 del DL
185/2008, decorre a partire dal periodo di imposta nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva.
Nel caso dunque di operazione straordinaria perfezionata nel 2009, poiché il versamento delle imposte
dovute ai fini dell’affrancamento deve avere luogo nel corso del 2010, tale è anche il periodo di imposta
a decorrere dal quale i maggiori valori contabili “affrancati” risultano riconosciuti ai fini fiscali.
Ciò detto, bisogna però sottolineare come, secondo la ricostruzione interpretativa fatta dall’Agenzia
delle Entrate, non vi è sempre automatica coincidenza tra decorrenza del riconoscimento fiscale del
maggior valore affrancato ai sensi dell’art.15 del DL 185/2008, e decorrenza della sua “spendibilità”:
−
−
ai fini della sua deduzione mediante processo di ammortamento fiscale;
ai fini del calcolo della plusvalenza imponibile (o della minusvalenza deduci- bile) in ipotesi di realizzo
dell’attività.
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Il terzo e quarto periodo del richiamato co. 10 dispongano che:
•
•
“la deduzione di cui all’articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell’avviamento e dei marchi di impresa può essere
effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall’imputazione a conto economico a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva”
(terzo periodo);
“a decorrere dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior
valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico” (quarto
periodo).
La circ. Agenzia delle Entrate 11.6.2009 n. 28 (§ 5) interpreta le suddette disposizioni, congiuntamente
a quelle recate dal precedente secondo periodo del medesimo co. 10, nel senso che esse individuano:
•
•
nel periodo di imposta nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva, il momento a partire dal quale
il maggior valore contabile affrancato si considera fiscalmente riconosciuto;
nel periodo di imposta ad esso successivo, il momento a partire dal quale quel maggior valore contabile
fiscalmente riconosciuto si considera ammortizzabile ai fini fiscali.
In ordine alla possibilità di utilizzare il maggior valore fiscale affrancato ai fini del calcolo della
plusvalenza, la circ. Agenzia delle Entrate 11.6.2009 n. 28 (§ 5) afferma che deve ritenersi applicabile
quanto previsto dal co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR, in merito al fatto che il maggior valore affrancato
rileva ai fini del calcolo delle plus/minusvalenze fiscali soltanto se il realizzo dell’attività abbia luogo
non prima del quarto periodo di imposta successivo a quello in cui l’opzione è stata esercitata.
Decadenza degli effetti del riconoscimento fiscale
La circ. Agenzia delle Entrate 11.6.2009 n. 28 (§ 5 e 6) ha affermato che il “periodo di sorveglianza
quadriennale”, di cui al richiamato ultimo periodo del co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR, si applica anche
in relazione alle attività che vengono affrancate ai sensi del co.10 dell’art. 15 del DL 185/2008 (ossia
l’avviamento, i marchi di impresa e le altre attività immateriali); non si applica invece in relazione alle
attività che vengono affrancate ai sensi del successivo co. 11.
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COORDINAMENTO TRA I DUE REGIMI DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA
Applicabilità ad una medesima operazione straordinaria
La circ. Agenzia delle Entrate 11.6.2009 n. 28 (§ 8.2) conferma espressamente che, in relazione ad una
medesima operazione straordinaria, risulta possibile optare nello stesso periodo di imposta per entrambi
i regimi di affrancamento disponibili, con riguardo a disallineamenti riferiti a due singole e differenti
attività.
Nel caso, ad esempio, di un’operazione di conferimento d’azienda per effetto della quale la società
conferitaria iscriva un maggior valore contabile a titolo di avviamento ed un maggior valore contabile su
di un fabbricato strumentale, essa, laddove risulti a ciò interessata, è libera di optare
contemporaneamente:
•
per il regime di affrancamento “derogatorio”, relativamente al maggior valore contabile iscritto a titolo
di avviamento;
•
per il regime di affrancamento “ordinario”, relativamente al maggior valore contabile iscritto sul
fabbricato strumentale.
Per altro, dal tenore della circ. 11.6.2009 n. 28 (§ 8.2) parrebbe evincersi che anche secondo l’Agenzia
delle Entrate i valori affrancati mediante l’opzione per il regime “derogatorio” non rilevano ai fini del
calcolo degli scaglioni su cui applicare le aliquote progressive del 12%-14%-16%, proprie del regime
“ordinario”.
Applicabilità su una medesima attività
Per quanto concerne la possibilità di applicare entrambi i regimi di affrancamento per ottenere il
riconoscimento fiscale del maggior valore contabile iscritto in relazione ad una medesima attività, la
circ. Agenzia delle Entrate 11.6.2009 n. 2 (§ 8.2) ritiene che ciò sia ammissibile, ma soltanto se le
tempistiche di esercizio delle due opzioni non coincidono nei tempi.
La possibilità di utilizzo combinato dei due regimi su di una medesima attività è invece esclusa dalla
circ. Agenzia delle Entrate 11.6.2009 n. 28 (§ 8.2) nell’ipotesi in cui la società vorrebbe invece
esercitare contestualmente le due opzioni nel medesimo periodo di imposta.
COORDINAMENTO CON IL “BONUS AGGREGAZIONI”
Il co. 47 dell’art. 1 della L. 244/2007 rinvia ad un apposito decreto di natura non regolamentare, da
emanarsi a cura del Ministro dell’Economia e delle Finanze, al fine di disciplinare, tra gli altri aspetti,
anche il coordinamento della disciplina recata dal co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR con le disposizioni
recate dai co. da 242 a 249 dell’articolo unico della L. 296/2006. A tale proposito, giova ricordare che
i co. 242 - 249 dell’articolo unico della L. 27.12.2006 n. 296 hanno introdotto una norma
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agevolativa finalizzata ad incentivare i processi di aggregazione aziendale tra imprese mediante
l’utilizzo della leva fiscale.
In particolare, le richiamate disposizioni hanno stabilito che, a determinate condizioni ed entro certi
limiti, possano trovare riconoscimento sul piano fiscale (gratuitamente) i maggiori valori contabili che
emergono in capo alla società risultante per effetto dell’operazione di aggregazione attuata mediante
fusione, scissione o conferimento d’azienda, ossia i maggiori valori contabili che, per effetto
dell’operazione di aggregazione attuata nel 2007 o nel 2008, vengono iscritti in capo:
•
al soggetto incorporante o risultante dalla fusione;
•
al soggetto beneficiario della scissione;
•
al soggetto conferitario dell’azienda.
L’art. 4 del DL 10.2.2009 n. 5 ha di fatto “prorogato” l’agevolazione in commento alle operazioni di
aggregazione attuate nel 2009, seppure recando alcune modifiche.
Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili allocati nell’attivo della società conferitaria o
della società risultante dalla fusione o dalla scissione incontra in ogni caso il limite massimo di 5 milioni
di euro.
Inoltre, con specifico riferimento alle operazioni di fusione e di scissione, il riconoscimento fiscale dei
maggiori valori contabili viene previsto solo con riferimento ai valori allocati a titolo di imputazione del
disavanzo da concambio e non anche del disavanzo da annullamento.
Ecco che, ad esempio, nel caso in cui si perfezioni un’operazione di fusione che risulta agevolabile ai
sensi della disciplina recata dai co. da 242 a 249 dell’articolo unico della L. 27.12.2006 n. 296 o dall’art.
4 del DL 10.2.2009:
•
•
è indubbio che il contribuente preferirà avvalersi di detto regime agevolativo (in quanto consente il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili a titolo gratuito),
ciò non di meno, nel caso in cui i maggiori valori contabili eccedano il tetto massimo agevolabile di 5
milioni di euro, si rende per l’appunto necessario un coordinamento tra il predetto regime agevolativo ed
il neo introdotto regime dell’imposta sostitutiva, di cui al co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR, quanto meno
ai fini dell’individuazione dello scaglione di imposta sostitutiva applicabile alla predetta eccedenza.
Regime “ordinario”
Per quanto concerne il regime di affrancamento “ordinario”, il co. 47 dell’art. 1 della L. 244/2007
rinviava ad un apposito decreto di natura non regolamentare, da emanarsi a cura del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, al fine di disciplinare, tra gli altri aspetti, anche il coordinamento della
disciplina recata dal co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR con le disposizioni recate dai co. da 242 a 249
dell’art. unico della L. 296/2006. Contrariamente alle attese, il DM 25.7.2008 non reca alcuna
disposizione di coordina- mento tra il regime di imposizione sostitutiva introdotto dai co. 46 e 47
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dell’art. 1 della L.244/2007 e il bonus aggregazioni di cui ai co. da 242 a 249 dell’articolo unico della L.
27.12.2006 n. 296.
Soccorre a tale proposito la relazione illustrativa al DM 25.7.2008, laddove al punto 7) afferma che
“l’ultimo valore fiscale riconosciuto in capo al soggetto conferente deve ritenersi eventualmente
comprensivo anche de maggiori valori emersi in bilancio in occasione di operazioni di riorganizzazione
aziendale effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 242 a 249, della legge n. 296 del 2006 (c.d. bonus
aggregazioni)”.
Da tale inciso parrebbe emerge che, nel caso in cui si verifichi un’operazione agevolabile ai sensi del
c.d. “bonus aggregazioni” dalla quale emerga un disavanzo di fusione di
• una più puntuale definizione del c.d. “requisito di indipendenza”, in presenza di legami
partecipativi non di controllo tra i soggetti che partecipano all’operazione di aggregazione aziendale
potenzialmente agevolabile;
• l’abrogazione dell’obbligo di presentazione di una istanza di interpello preventivo all’Agenzia
delle Entrate, con la precipua finalità di rendere più “snello” l’accesso al meccanismo agevolativo.
Regime “derogatorio”
Per quanto concerne il regime di affrancamento “derogatorio”, le questioni concernenti il
coordinamento tra questa disciplina e il “bonus aggregazioni” sono invece meno pressanti, perché la
logica dei co. 10 e 11 dell’art. 15 del DL 185/2008 non si fonda sull’applicazione di aliquote
progressive per scaglioni.
La circ. Agenzia delle Entrate 11.6.2009 n. 28 (§ 8.1) ribadisce comunque sul punto quanto prospettato
dalla circ. Agenzia delle Entrate 25.9.2008 n. 57 in relazione al regime di affrancamento “ordinario”,
confermando quindi l’applicabilità congiunta, in relazione ad una medesima operazione straordinaria,
del “bonus aggregazioni” e, sui valori eccedenti il tetto massimo di 5 milioni di euro, del regime di
affrancamento “derogatorio”.
Dott. Sabino Losito
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