TU 81/08 - Art. 32 comma 4
I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita', dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per
la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione
della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole
superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori o dagli organismi paritetici, nonche' dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al
comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalita' ivi previste. Ulteriori soggetti
formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
dott. Nicola Cadel
1
SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
Premessa
dott. Nicola Cadel
2
SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEGLI STUDI MEDICI
Il 15/05/2008 è entrato in vigore il D.lgs 81 del 09/04/2008 (G.U. n. 101 del 30/04/2008 S.O. n. 108) sulla
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La suddetta normativa, sostituisce ed accorpa tutta la legislazione emanata in materia dal 1955 ad oggi,
imponendo ad ogni Datore di Lavoro, fin dall’inizio dell’attività con l’utilizzo di lavoratori, l’elaborazione
documentata e condivisa, di un sistema per la prevenzione e protezione dei lavoratori agendo su tre
direttive principali :
1. organizzazione
2. valutazione di tutti i rischi
3. informazione, formazione ed addestramento
ORGANIZZAZIONE (documentata):
- nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e relativa formazione non inferiore a 16 ore, con
ripetizione nel tempo;
- nomina addetto/i al primo soccorso; per i non medici, formazione iniziale di 12 ore e, ripetizione triennale
di 4 ore ;
- nomina addetto/i antincendio e relativa formazione di ore 4 (medici base, piccole strutture) o 8 (es.
poliambulatori, uso e deposito di particolari sostanze combustibili od infiammabili per quantità) , con
ripetizione nel tempo;
- nomina Medico Competente in medicina del lavoro per gli accertamenti di idoneità alla mansione sui
lavoratori esposti a rischi per la salute, identificati con la valutazione dei rischi ;
- nomina da parte dei lavoratori, di un loro Rappresentante e relativa formazione dello stesso per 32 ore o,
scelta del Rappresentante Territoriale (se istituito);
dott. Nicola Cadel
3
VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI (documentata):
- valutazione dei rischi lavorativi inerenti: luoghi di lavoro, impianto elettrico (contatti diretti ed
indiretti, verifiche periodiche e relativa manutenzione), impianto produzione calore, attrezzature
utilizzate;
- valutazione del rischio chimico per utilizzo durante l’attività di farmaci, prodotti pulizie, ecc.;
- valutazione del rischio biologico per contatto con liquidi organici o sostanze inquinate;
- valutazione del rischio da uso di Videoterminali, microclima, organizzazione del lavoro;
- valutazione dei rischi fisici quali rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti ed ottiche, campi
elettromagnetici;
-valutazione di particolari situazioni derivanti dall’utilizzo di personale femminile (stato di
gravidanza ed allattamento), stranieri (comprensione della lingua), minori (mancanza di
esperienza), disabili, ecc.;
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (documentata):
-all’atto dell’assunzione o inizio rapporto lavorativo, ogni lavoratore deve essere preventivamente
informato (art 36), formato ed addestrato (art. 37) sui rischi lavorativi generali e specifici relativi
alla propria mansione;
-- ripetizione della formazione all’evoluzione dei rischi o al cambio della mansione;
- ripetizione periodica, se il lavoratore dimostra di non aver compreso i rischi e i comportamenti di
sicurezza impartiti;
dott. Nicola Cadel
4
fare
SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
è
creare, condividere e mettere in
pratica la cultura della sicurezza
dott. Nicola Cadel
5
Chi si vuole rendere sicuri ?
SICUREZZA
Che cosa si vuole rendere sicuro ?
Contro quale evento ?
Può essere definito sicuro ciò che è esente da pericoli
dott. Nicola Cadel
6
Se si presuppone che una apparecchiatura elettrica possa
essere pericolosa, sarà necessario, attraverso opportune
contromisure, renderla sicura.
dott. Nicola Cadel
7
Come rendere sicuro il comportamento umano ?
Informazione
Formazione
Vigilanza
Repressione
L’inosservanza delle
norme di prevenzione
infortuni sul lavoro sono
reati perseguibili
penalmente
dott. Nicola Cadel
8
Codice Civile (1942)
Art. 2087 - Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività
pericolosa, per sua natura o per i mezzi adoperati, è tenuto al
risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad
evitare il danno
dott. Nicola Cadel
9
Codice Penale
(1930)
Art. 437 - Rimozione ed omissione dolosa di cautele
contro infortuni sul lavoro
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali
destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li
rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi
a cinque anni.
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della
reclusione da tre a dieci anni.
dott. Nicola Cadel
10
Codice Penale
(1930)
Art. 451 - Omissione colposa di cautele o difesa contro disastri o
infortuni sul lavoro
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende
inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio,
o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è
punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire
duecentomila a un milione.
dott. Nicola Cadel
11
Norme generali di tutela
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303
Norme generali per l’igiene del lavoro
DECRETO LEGISLATIVO 15 agosto 1991, n. 277
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE
e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione
ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
modificato e integrato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242
riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
dott. Nicola Cadel
12
Statuto dei Lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 131)
Art. 9 - Tutela della salute e dell’integrità fisica
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di
controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere
la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la loro salute e la integrità fisica.
dott. Nicola Cadel
13
SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Le figure prevenzionistiche
Gli obblighi
dott. Nicola Cadel
14
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
UNICO TESTO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108)
dott. Nicola Cadel
15
I principali soggetti coinvolti ed i relativi
obblighi
dott. Nicola Cadel
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Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008
Datore di Lavoro
Dirigente
Preposto
Lavoratore
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Servizio di Prevenzione e Protezione
Medico Competente
Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza
dott. Nicola Cadel
17
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA
Studio Medico
DATORE DI LAVORO
RESPONSABILE S.P.P.
MEDICO COMPETENTE
se richiesto
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA
LAVORATORI
dott. Nicola Cadel
18
Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008
Datore di Lavoro
•Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
•Servizio di Prevenzione e Protezione
•Medico Competente
Lavoratore
•Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza
dott. Nicola Cadel
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Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008
Datore di Lavoro
soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività,
ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
dott. Nicola Cadel
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Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008
Datore di Lavoro
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si
intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni
tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei
quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e
di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non
conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con
l’organo di vertice medesimo
dott. Nicola Cadel
21
Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008
Lavoratore
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un’arte o una professione…
… il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che
presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso…
… l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del
codice civile…
dott. Nicola Cadel
22
Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008
Lavoratore
… il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di
cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro…
dott. Nicola Cadel
23
Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008
Lavoratore
… l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi
di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi
comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai
periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai
laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto
1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della
protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di
cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni.
dott. Nicola Cadel
24
Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008
S.P.P. Servizio Prevenzione e Protezione
“… insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai
rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva”
dott. Nicola Cadel
25
Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008
R.S.P.P. Servizio Prevenzione e Protezione
“Responsabile del servizio
prevenzione e protezione:
persona in possesso delle
capacità
e
dei
requisiti
professionali di cui all’art. 32
designata dal datore di
lavoro, a cui risponde, per
coordinare
il
servizio
di
prevenzione e protezione dai
rischi”
dott. Nicola Cadel
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei
responsabili e degli addetti ai servizi di
prevenzione e protezione interni o esterni
devono essere adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei
soggetti di cui al comma 1, è necessario essere
in possesso di un titolo di studio non inferiore al
diploma di istruzione secondaria superiore
nonché di un attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento, a specifici corsi di
formazione adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative. Per lo svolgimento della funzione di
responsabile del servizio prevenzione e
protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente
periodo, è necessario possedere un attestato di
frequenza, con verifica dell’apprendimento, a
specifici corsi di formazione in materia di
prevenzione e protezione dei rischi, anche di
natura ergonomica e da stress lavoro-correlato
…. Segue …
26
Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008
A.S.P.P. Servizio Prevenzione e Protezione
Addetto al servizio di
prevenzione e protezione:
persona in possesso delle
capacità ed i requisiti
professionali adeguati alla
natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative di cui
all’art. 32”
3. Possono altresì svolgere le funzioni di
responsabile o addetto coloro che, pur non
essendo in possesso del titolo di studio di cui al
comma 2, dimostrino di aver svolto una delle
funzioni richiamate, professionalmente o alle
dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei
mesi alla data del 13 agosto 2003 previo
svolgimento dei corsi secondo quanto previsto
dall’accordo di cui al comma 2.
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di
prevenzione e protezione sono tenuti a
frequentare corsi di aggiornamento secondo gli
indirizzi definiti nell’accordo Stato-regioni di cui al
comma 2. È fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 34.
dott. Nicola Cadel
27
Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008
Medico Competente
Medico
competente:
medico
in
possesso di uno dei titoli e dei requisiti
formativi e professionali di cui all’articolo
38, che collabora, secondo quanto
previsto all’articolo 29, comma 1, con il
datore di lavoro ai fini della valutazione
dei rischi ed è nominato dallo stesso per
effettuare la sorveglianza sanitaria e per
tutti gli altri compiti di cui al presente
decreto
Medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1.
2.
3.
4.
dott. Nicola Cadel
specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in
igiene industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e
medicina preventiva o in medicina legale e
delle assicurazioni ed altre specializzazioni
individuate, ove necessario, con decreto del
Ministro della sanità di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica
Docenza o libera docenza, in medicina
del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro
Autorizzazione di cui all’art. 55 del D.
Lgs. 277/91
specializzazione in igiene e medicina
preventiva o in medicina legale
28
Figure essenziali del D. Lgs. 81/2008
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Persona, ovvero persone, eletta o
designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro
Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a
15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto
direttamente dai lavoratori al loro interno
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15
dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o
designato dai lavoratori nell'ambito delle
rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali
rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al
loro interno
dott. Nicola Cadel
29
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Definizioni
art. 2
“Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o
previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i
rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e
dell'integrità dell'ambiente esterno “
dott. Nicola Cadel
30
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Definizioni
art. 2
“Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore
avente il potenziale di causare danni”
Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno
nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore
o agente oppure alla loro combinazione;
dott. Nicola Cadel
31
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Definizioni
art. 2
“Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i
rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito
dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata
ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e
ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza “
dott. Nicola Cadel
32
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Definizioni
art. 2
“Sorveglianza sanitaria:
insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e
sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di
rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa “
“Salute:
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente
solo in un’assenza di malattia o d’infermità “
dott. Nicola Cadel
33
Compiti del Medico Competente
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché
dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal
medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la
sua idoneità alla mansione specifica;
dott. Nicola Cadel
34
Compiti del Medico Competente
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori
ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità
di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene
stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere
cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della
valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria
differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal
medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni
di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa
svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare
l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti
dalla normativa vigente.
dott. Nicola Cadel
35
Compiti del Medico Competente
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione,
ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti
dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del
servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed
esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora
inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di
“promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41
attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e
tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
dott. Nicola Cadel
36
Compiti del Medico Competente
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
c) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di
cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità,
una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15
lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di
custodia;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la
documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni
di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia
del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la
documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni
riguardo la necessità di conservazione;
dott. Nicola Cadel
37
Compiti del Medico Competente
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
f) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie
e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla
cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può
chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL anche attraverso il
proprio medico di medicina generale;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza
sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con
effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta
l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni
analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
dott. Nicola Cadel
38
Compiti del Medico Competente
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza
sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia
della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al
datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione
dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce
indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle
misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
dott. Nicola Cadel
39
Compiti del Medico Competente
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza
diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di
una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di
lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei
rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei
lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della
valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti
di cui all’articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
dott. Nicola Cadel
40
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali
provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della
specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali
misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo
35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
dott. Nicola Cadel
41
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che
possono essere, esposti al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi
sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra
mansione;
dott. Nicola Cadel
42
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
n)l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
dott. Nicola Cadel
43
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso
l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e
immediato;
v)l’ uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti.
dott. Nicola Cadel
44
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che
integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche
produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e
dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al
minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di
ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
dott. Nicola Cadel
45
Obblighi del datore di lavoro
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi;
dott. Nicola Cadel
46
Obblighi del datore di lavoro
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti,
che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e
competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza
sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio,
di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
dott. Nicola Cadel
47
Obblighi del datore di lavoro
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle
zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene
del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a
suo carico nel presente decreto;
dott. Nicola Cadel
48
Obblighi del datore di lavoro
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la
zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da
prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di
cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela
della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la
loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
e immediato;
dott. Nicola Cadel
49
Obblighi del datore di lavoro
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua
funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera
a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati
di cui alla lettera r);
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e, su richiesta di
questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche
adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o
deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la
perdurante assenza di rischio;
dott. Nicola Cadel
50
Obblighi del datore di lavoro
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
r) comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive
competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative
agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro
superiore a tre giorni;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di
cui all’articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo
grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali
misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle
dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle
persone presenti;
dott. Nicola Cadel
51
Obblighi del datore di lavoro
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di
subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione
periodica di cui all’articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e
sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica
della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza
sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il
prescritto giudizio di idoneità.
dott. Nicola Cadel
52
Obblighi del lavoratore
Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e
di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla
sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed
individuale;
dott. Nicola Cadel
53
Obblighi del lavoratore
Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di
sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d),
nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,
nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo
l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di
pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;
dott. Nicola Cadel
54
Obblighi del lavoratore
Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono
di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza
propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati
dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o
comunque disposti dal medico competente.
dott. Nicola Cadel
55
Obblighi del lavoratore
Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o
subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel
medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per
proprio conto.
dott. Nicola Cadel
56
PRINCIPI GENERALI DI SICUREZZA
Grazie per l’attenzione
dott. Nicola Cadel
57
Definizioni I.S.P.E.S.L.
Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
CONCETTO DI PERICOLO E DI RISCHIO
dott. Nicola Cadel
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Pericolo
Proprietà o qualità intrinseca di un determinato
fattore (ad esempio, materiale, attrezzatura di lavoro,
impianto, metodi e pratiche di lavoro, ecc.) avente il
potenziale di causare danni.
dott. Nicola Cadel
59
Rischio
Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale
di danno, nelle condizioni di impiego ovvero di
esposizione, di un determinato fattore.
dott. Nicola Cadel
60
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Informazione e formazione per la riduzione dei rischi
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai
lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione
aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in
azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire
conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei
rischi in ambiente di lavoro;
cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare
apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine,
impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le
procedure di lavoro;
dott. Nicola Cadel
61
Valutazione del rischio
Procedimento di valutazione della possibile entità
del danno, quale conseguenza del rischio per la
salute e la sicurezza dei lavoratori nell’espletamento
delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un
pericolo sul luogo di lavoro.
dott. Nicola Cadel
62
Valutazione del rischio
Rischi per la salute dovuti a:
Rischi di natura igienico ambientale
AGENTI CHIMICI
AGENTI BIOLOGICI
AGENTI FISICI: VIBRAZIONI CORPO INTERO
VIBRAZIONI MANO BRACCIO
RUMORE
CAMPI ELETTROMAGNETICI
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
RADIAZIONI IONIZZANTI
INFRASUONI
ULTRASUONI
ATMOSFERE IPERBARICHE
AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
VIDEOTERMINALI (VDT)
Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a:
Rischi di tipo cosiddetto trasversale
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTI SUPERIORI
MICROCLIMA SEVERO
STRESS LAVORO-CORRELATO
LAVORO NOTTURNO
POSTURE INCONGRUE
MOVIMENTI RIPETITIVI ARTI SUPERIORI
STATO DI GRAVIDANZA E LAVORATRICI MADRI
Rischi per la sicurezza dovuti a:
Rischi di natura infortunistica
INCENDIO
ESPLOSIONE
IMPIANTI ELETTRICI
STRUTTURA
MACCHINE
Rischi extra DLgs 81/08
ABUSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E/O PSICOTROPE
dott. Nicola Cadel
63
Eliminazione del rischio alla fonte
dott. Nicola Cadel
64
Riduzione del rischio
Livello di sicurezza accettabile
Un danno può verificarsi:
•per cause di natura sconosciuta o non prevedibili (cause di
forza maggiore)
•a causa di un rischio previsto e ritenuto accettabile o per il
fallimento delle misure di protezione adottate (cause fortuite)
Poiché non è tecnicamente ed economicamente possibile ridurre il
rischio a zero occorre definire un “livello di sicurezza accettabile”
dott. Nicola Cadel
65
Valutazione del rischio
Agenti o fattori di
rischio
Tempo di
esposizione
dott. Nicola Cadel
Infortunio, malattia
professionale
66
Valutazione del rischio
RISCHI PER LA
SALUTE
RISCHI PER LA
SICUREZZA
Igienico Ambientale
Antinfortunistici
dott. Nicola Cadel
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Rischi per la salute
Le cause di tali rischi sono da ricercarsi
nell’insorgenza di non idonee condizioni
igienico-ambientali dovute alla presenza di
fattori ambientali di rischio generati dalle
lavorazioni (caratteristiche del processo e/o
delle apparecchiature) e da modalità operative
tali da compromettere l’equilibrio bioambientale tra l’uomo e l’ambiente di lavoro.
dott. Nicola Cadel
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Rischi per la sicurezza
Le cause di tali rischi sono da ricercarsi nel
non idoneo assetto delle caratteristiche di
sicurezza inerenti gli ambienti di lavoro, le
macchine, attrezzature, modalità operative,
organizzazione del lavoro da cui conseguono
gli infortuni ovvero danni e menomazioni
fisiche più o meno gravi in conseguenza di un
impatto fisico-traumatico di diversa natura.
dott. Nicola Cadel
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I rischi lavorativi
1. Rischi per la sicurezza dovuti a:
(Rischi di natura infortunistica)
Strutture
Macchine
Impianti ed apparecchi elettrici
Sostanze pericolose
Incendio-Esplosioni
2. Rischi per la salute dovuti a:
(Rischi di natura igienico ambientale)
Agenti chimici
Agenti fisici
Agenti biologici
3. Rischi per la sicurezza e la salute
dovuti a:
(Rischi di tipo cosiddetto trasversale)
Organizzazione del lavoro
Fattori psicologici
Fattori ergonomici
Condizioni di lavoro difficili
dott. Nicola Cadel
70
I Criteri procedurali per la valutazione del rischio
1. Identificazione delle sorgenti di
rischio
(Prima fase)
Lavorazioni
Fasi e operazioni
processo tecnologico
macchine, impianti
sostanze
2. Individuazione dei rischi di
esposizione
(Seconda fase)
Modalità operative
tempi di esposizione
organizzazione del lavoro
D.P.I. e sistemi di sicurezza
3. Stima dei rischi di esposizione
(Terza fase)
Documentazione
Verifiche strumentali
dott. Nicola Cadel
71
Grazie per l’attenzione
Arrivederci …
dott. Nicola Cadel
72
Testo Unico
81/2008
DPR 303/1956
D.Lgs 277/1991
dott. Nicola Cadel
D.Lgs 626/1994
73
Infortunio sul lavoro e danno biologico
•
L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali
esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile, tranne nei casi in cui
sussiste anche la responsabilità penale,
•
La Corte Costituzionale nel.1991 ha affermato che l'oggetto di tale
assicurazione e le relative prestazioni non comprendono il danno biologico.
•
Il datore di lavoro pertanto non viene esonerato dalla responsabilità civile,
limitatamente ai casi in cui sussista una condotta colposa o dolosa da
parte del datore di lavoro.
L'evento colposo è di norma dovuto a violazioni di specifiche norme in materia
di prevenzione di infortuni e di igiene del lavoro.
In caso di danno biologico causato dal datore di lavoro, il dipendente potrà
dunque richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno biologico,
da liquidare in aggiunta alle prestazioni rese dall'INAIL, in quanto esse non
lo comprendono.
dott. Nicola Cadel
74
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