Dott. PARISI Enrico
COMMERCIALISTA – REVISORE UFFICIALE DEI CONTI – CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
Via Giovanni Marradi n° 4 – 57126 LIVORNO
Livorno, lì 28 ottobre 2014
Ai gentili Clienti Loro sedi
OGGETTO: VEICOLI AZIENDALI – OBBLIGO DI ANNOTAZIONE SUL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE
Dal 3 novembre 2014 è obbligatorio annotare sul libretto di circolazione il nominativo di chi
utilizza personalmente un veicolo aziendale "strumentale" per più di 30 giorni.
Con la Circolare 23743 la Motorizzazione fornisce i seguenti chiarimenti.
Da lunedì 3 novembre 2014 entrano in vigore gli obblighi di annotazione sul libretto di circolazione
di soggetti, diversi dall'intestatario, che utilizzano per più di 30 giorni i veicoli aziendali
“strumentali”.
SONO ESENTATI :
- gli utilizzatori se l'auto aziendale è stata attribuita come fringe benefit o come mezzo
anche solo parzialmente di servizio;
- le sublocazioni senza conducente, i subcomodati e, per il momento, gli affidamenti in
custodia giudiziale agli organi di polizia.
SONO OBBLIGATI :
- i soci, gli amministratori, i collaboratori dell'azienda e perfino l'imprenditore individuale
qualora il veicolo è un bene strumentale della sua impresa;
- gli eredi di chi è deceduto da poco, senza che ciò implichi accettazione dell'eredità.
L’obbligo riguarda tutti gli affidamenti che inizieranno dal 3 novembre 2014 senza negare la
facoltà di annotarlo, comunque, anche se fossero già in corso a tale data.
Dal punto di vista delle AZIENDE c’è differenza tra :
- COMODATO, che va sempre annotato e sussiste quando c'è un utilizzo «esclusivo e
personale» e «a titolo gratuito» (nel caso del fringe benefit non c'è la gratuità, essendo
una retribuzione in natura; nel caso del mezzo di servizio condiviso tra più dipendenti non
c’è l’esclusività; nel caso di utilizzo promiscuo addirittura il veicolo viene assegnato in
esclusiva ma non in fringe benefit);
Se il COMODATO non richiede ulteriori annotazioni alla scadenza, dando per scontato che il mezzo
sia rientrato nella disponibilità dell'azienda, occorre invece dare comunicazione alla
Motorizzazione in caso di cessazione anticipata (a meno che entro 30 giorni da tale interruzione il
veicolo venga affidato ad altra persona : in tal caso basta annotarne il nome, senza registrare la
cancellazione dell'utilizzatore precedente).
- ALTRE FORME DI UTILIZZO del veicolo aziendale (tra cui fringe benefit, mezzo di servizio
condiviso ed utilizzo promiscuo, ossia quando il lavoratore subisce una trattenuta per la
parte di uso privato) tutte esenti dall'obbligo.
L'unico caso di annotazione del nome del dipendente si avrebbe dunque nella rara ipotesi in cui
questi riceva un veicolo per usarlo "esclusivamente" nel tempo libero.
-
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (detto anche «locazione senza conducente») : il nome da
annotare è quello dell'azienda, che poi affida il mezzo al suo dipendente. La circolare 23743
dispone che, alla scadenza, il noleggio si considera implicitamente prorogato fino a quando
il noleggiatore comunica che il veicolo è rientrato nella sua disponibilità. In caso di
cessazione anticipata, va data immediata comunicazione, così come della successiva
assegnazione ad altro soggetto, ovviamente se il contratto di locazione ha scadenza
superiore a 30 giorni.
La circolare chiarisce che l'utilizzatore, obbligato all'annotazione, può anche delegare
l'intestatario, ma la delega non può essere indistinta per tutte le comunicazioni legate all'evolversi
del rapporto: per ogni modifica da annotare è necessaria una nuova delega. Se l'intestatario è una
società di noleggio, la delega può restare nei suoi uffici: alla Motorizzazione si può presentare
anche solo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal noleggiatore (art. 47 D.P.R.
445/2000) accompagnata dalla consueta fotocopia di un documento di identità o di
riconoscimento del dichiarante.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
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annotazione - Studio Parisi Enrico