Piano
Individuale
Pensionistico
Indice
2Piano Individuale Pensionistico
Cos’è?
Come funziona?
3 Requisiti e documenti
per le liquidazioni
7Fiscalità
9 Domande
1
Cos’è?
Come funziona?
Cos’è?
Il Piano Individuale Pensionistico (PIP) è una
forma di previdenza complementare individuale
per l’erogazione di trattamenti pensionistici
complementari al sistema pubblico. Nella fase
di accumulo è alimentato attraverso versamenti
periodici e usufruisce della deducibilità fiscale.
Come funziona?
Fase 1 - Accumulo
Fase 2 - Erogazione
Modalità di versamento
Tipologie
• Primo contributo e versamenti
successivi di importo libero
• Possibilità di versamento di TFR
• Possibilità di interruzione e
ripresa dei versamenti
Anticipazione della posizione individuale maturata in
caso di:
• Spese sanitarie: fino al 75% della posizione individuale
maturata (è possibile richiedere tale anticipazione in
qualsiasi momento)
• Acquisto o ristrutturazione prima casa per sé o per i
figli: fino al 75% della posizione individuale maturata
(è possibile richiedere tale anticipazione trascorsi almeno
8 anni dalla data di prima iscrizione alla previdenza
complementare)
• Altre esigenze personali: fino al 30% della posizione
individuale maturata (è possibile richiedere tale
anticipazione trascorsi almeno 8 anni dalla data di prima
iscrizione alla previdenza complementare)
Riscatto 50% della posizione individuale maturata in
caso di:
• In caso di cessazione attività lavorativa (inoccupazione
per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi o
ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di
mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o
straordinaria)
Riscatto 100% della posizione individuale maturata
in caso di:
• Quiescenza (trascorsi almeno 5 anni dalla prima data di
adesione alla previdenza complementare)
• Invalidità permanente (che comporti la riduzione della
capacità di lavoro a meno di un terzo)
• Cessazione attività lavorativa (inoccupazione per un
periodo di tempo superiore a 48 mesi)
• Premorienza dell’aderente
Trasferimento della posizione individuale maturata:
• Trascorsi almeno 2 anni dalla data di iscrizione alla forma
previdenziale
2
Requisiti/
documenti
per le
liquidazioni
3
Anticipazioni
Anticipazione per spese
sanitarie per terapie e
interventi straordinari
per l’aderente, il coniuge
e i figli
Requisiti
• Gravissime situazioni relative a sé,
al coniuge e ai figli per terapie e
interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche
Documentazione necessaria
• Per l’aderente
- Richiesta di liquidazione (mod. 8.229)
firmata dall’aderente
- Copia Carta d’Identità in corso di
validità e Codice Fiscale dell’aderente
- Certificazione a cura della struttura
pubblica competente (ASL) del
carattere straordinario della terapia o
dell’intervento
- Fatture o ricevute fiscali in originale
attestanti gli oneri effettivamente
sostenuti
- Per i vecchi iscritti (data iscrizione
alla previdenza complementare ante
28/04/1993) documentazione del
datore di lavoro con indicazione
aliquota TFR
• Per i figli
- Richiesta di liquidazione (mod. 8.229)
firmata dall’aderente
- Copia carta d’Identità in corso di
validità e Codice Fiscale dell’aderente
e del figlio
- Certificazione a cura della struttura
pubblica competente (ASL) del
carattere straordinario della terapia o
dell’intervento
- Fatture o ricevute fiscali in originale
attestante gli oneri effettivamente
sostenuti
- Certificato storico di famiglia
- Per i vecchi iscritti (data iscrizione
alla previdenza complementare ante
28/04/1993) documentazione del
datore di lavoro con indicazione
aliquota TFR
Anticipazione per
acquisto prima casa di
abitazione per l’iscritto
o per i figli
Requisiti
• Trascorsi almeno 8 anni dalla prima
data di iscrizione alla previdenza
complementare
• Richiesta di liquidazione entro
18 mesi dalla data dell’acquisto
dell’immobile
Documentazione necessaria
• Per l’aderente
- Richiesta di liquidazione
(mod. 8.229) firmata dall’aderente
- Copia Carta d’Identità in corso di
validità e Codice Fiscale
- Rogito oppure compromesso
completo di attestazione notarile
(non autocertificazione) indicante
chi sarà l’intestatario della casa e
che l’immobile costituisce la prima
casa di abitazione
- Per i vecchi iscritti (data iscrizione
alla previdenza complementare
ante 28/04/1993) documentazione
del datore di lavoro con indicazione
aliquota TFR
• Per i figli
- Richiesta di liquidazione (mod.
8.229) firmata dall’aderente
- Copia Carta d’Identità in corso
di validità e Codice Fiscale
dell’aderente e del figlio
- Rogito oppure compromesso
completo di attestazione notarile
(non autocertificazione) indicante
chi sarà l’intestatario della casa e
che l’immobile rappresenterà la
prima casa di abitazione
-Certificato storico di famiglia
-Per i vecchi iscritti (data iscrizione
alla previdenza complementare ante
28/04/1993) documentazione del
datore di lavoro con indicazione
aliquota TFR
Anticipazione per
intervento di recupero
edilizio relativo alla prima
casa di abitazione di
proprietà dell’iscritto
o dei figli
Requisiti
• Trascorsi almeno 8 anni dalla prima
data di iscrizione alla previdenza
complementare
• Richiesta di liquidazione entro 18 mesi
dalla data di inizio lavori
Documentazione necessaria
• Per l’aderente
- Richiesta di liquidazione (mod. 8.229)
firmata dall’aderente
- Copia Carta d’Identità in corso di
validità e Codice Fiscale
- Preventivo della ditta esecutrice dei
lavori
- Fatture relative al pagamento dei lavori
- Documento (ad esempio: rogito,
compromesso, assegnazione) dal quale
risulti l’intestatario della casa e che
l’immobile rappresenta la residenza e
abitazione principale
- Copia della concessione edilizia oppure
della comunicazione di inizio lavori
- Per i vecchi iscritti (data iscrizione
alla previdenza complementare ante
28/04/1993) documentazione del
datore di lavoro con indicazione
aliquota TFR
• Per i figli
- Richiesta di liquidazione (mod. 8.229)
firmata dall’aderente
- Copia Carta d’Identità in corso di
validità e Codice Fiscale dell’aderente e
del figlio
- Preventivo della ditta esecutrice dei
lavori
- Fatture relative al pagamento dei lavori
- Documento (ad esempio: rogito,
compromesso, assegnazione) dal quale
risulti l’intestatario della casa e che
l’immobile rappresenta la residenza e
abitazione principale
- Certificato storico di famiglia
- Per i vecchi iscritti (data iscrizione
alla previdenza complementare ante
28/04/1993 documentazione del datore
di lavoro con indicazione aliquota TFR
4
Anticipazione
Anticipazione 30%
per altre esigenze
personali
Requisiti
• Trascorsi almeno 8 anni dalla prima
data di iscrizione alla previdenza
complementare
Documentazione necessaria
• Richiesta di liquidazione
(mod. 8.229) firmata dall’aderente
• Copia Carta d’Identità in corso di
validità e Codice Fiscale
• Per i vecchi iscritti (data iscrizione
alla previdenza complementare ante
28/04/1993) documentazione del
datore di lavoro con indicazione
aliquota TFR
Riscatto
Riscatto 50%
per cessazione attività
Requisiti
• Trascorsi almeno 12 mesi dalla data di
cessazione dell’attività lavorativa
• In caso di ricorso a cassa integrazione
ordinaria o straordinaria superiore
ai 12 mesi, è possibile richiedere il
riscatto prima che siano trascorsi 12
mesi di inattività
Documentazione necessaria
• Richiesta di liquidazione (mod. 8.229)
firmata dall’aderente
• Copia Carta d’Identità in corso di
validità e Codice Fiscale
• Per i vecchi iscritti (data iscrizione
alla previdenza complementare ante
28/04/1993) documentazione del
datore di lavoro con indicazione
aliquota TFR
Se lavoratore dipendente
• Lettera di dimissioni o licenziamento
5
• Documento aggiornato alla data
richiesta riscatto rilasciato dal centro
per l’impiego (stato occupazionale)
dal quale risulti la data di cessazione
dell’attività e lo stato attuale di
disoccupazione
In alternativa
• Dichiarazione sostitutiva di
notorietà (ex. Artt. 46 e 47 del d.p.r.
445/2000) autenticata dal Comune
in cui l’aderente dichiara che dalla
data di cessazione dell’attività alla
data di presentazione della richiesta
di erogazione non ha svolto alcuna
attività lavorativa
Se lavoratore autonomo
• Documentazione attestante la
chiusura dell’attività
• Dichiarazione sostitutiva di
notorietà (ex. Artt. 46 e 47 del d.p.r.
445/2000) autenticata dal Comune
in cui l’aderente dichiara che dalla
data di cessazione dell’attività alla
data di presentazione della richiesta
di erogazione non ha svolto alcuna
attività lavorativa
Riscatto 100%
per quiescenza
Requisiti
• 5 anni di iscrizione alla previdenza
complementare
• Aver maturato il diritto alla
pensione obbligatoria (vecchiaia/
anzianità)
Documentazione necessaria
• Richiesta di liquidazione (mod.
8.229) firmata dall’aderente
• Copia Carta d’Identità in corso di
validità e Codice Fiscale
• Originale di polizza o dichiarazione
sostitutiva di smarrimento (certificato di notorietà ex. Artt. 46 e 47
del d.p.r. 445/2000) autenticata dal
Comune
• Certificato pensione o modello
Obis dell’Ente Pensionistico di
appartenenza (INPS, etc)
• Per i vecchi iscritti (data iscrizione
alla previdenza complementare ante
28/04/1993) documentazione del
datore di lavoro con indicazione
aliquota TFR
• In caso di opzione in rendita
specificare la forma scelta e il
frazionamento
Riscatto 100%
per invalidità
Requisiti
• Tale facoltà non può essere esercitata
nel quinquennio precedente la
maturazione del diritto alle prestazioni
pensionistiche complementari
Documentazione necessaria
• Richiesta di liquidazione (mod. 8.229)
firmata dall’aderente
• Copia Carta d’Identità in corso di
validità e Codice Fiscale
• Originale di polizza o dichiarazione
sostitutiva di smarrimento (certificato
di notorietà ex. Artt. 46 e 47 del d.p.r.
445/2000) autenticata dal Comune
• Certificazione (INPS/ASL) dell’invalidità
permanente con riduzione della
capacità lavorativa a meno di 1/3
• Per i vecchi iscritti (data iscrizione
alla previdenza complementare ante
28/04/1993) documentazione del
datore di lavoro con indicazione
aliquota TFR
Riscatto 100% per
cessazione dell’attività
Requisiti
• Trascorsi almeno 48 mesi dalla data di
cessazione dell’attività lavorativa
• La cessazione dell’attività deve
avvenire dopo l’adesione alla
previdenza complementare
Documentazione necessaria
• Richiesta di liquidazione (mod. 8.229)
firmata dall’aderente
• Copia Carta d’Identità in corso di
validità e Codice Fiscale
• Originale di polizza o dichiarazione
sostitutiva di smarrimento (certificato
di notorietà ex. Artt. 46 e 47 del
d.p.r. 445/2000) autenticata dal
Comune
• Per i vecchi iscritti (data iscrizione
alla previdenza complementare ante
28/04/1993) documentazione del
datore di lavoro con indicazione
aliquota TFR
Riscatto 100%
per premorienza
Trasferimento
Requisiti
• Decesso dell’aderente prima di avere
diritto alla prestazione
Documentazione necessaria
• Richiesta di liquidazione (mod. 8.229)
sottoscritta da ciascun beneficiario
designato
• Copia Carta d’Identità in corso di
Se lavoratore dipendente
validità e Codice Fiscale di ciascun
• Lettera di dimissioni o licenziamento
beneficiario
• Documento aggiornato alla data
• Originale di polizza o dichiarazione
richiesta riscatto rilasciato dal centro
sostitutiva di smarrimento (certificato
per l’impiego (stato occupazionale)
di notorietà ex. Artt. 46 e 47 del d.p.r.
dal quale risulti la data di cessazione
445/2000) autenticata dal Comune
dell’attività e lo stato attuale di
• Certificato di morte
disoccupazione
• Atto notorio dal quale risulti chi sono
In alternativa
gli eredi legittimi dell’aderente e se lo
• Dichiarazione sostitutiva di notorietà
stesso ha lasciato o meno testamento
(ex. Artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000)
(per importi minori di 25.000€ si
autenticata dal Comune in cui
accetta dichiarazione sostitutiva di
l’aderente dichiara che dalla data
notorietà rilasciato dal Comune)
di cessazione dell’attività alla data
• Copia del verbale di deposito e
di presentazione della richiesta di
pubblicazione del testamento (qualora
erogazione non ha svolto alcuna
esistente) redatto da un notaio
attività lavorativa
ed indicante che il testamento è
l’ultimo che si conosca e valido e non
Se lavoratore autonomo
impugnato da alcuno
• Documentazione attestante la
• Per beneficiari minorenni decreto
chiusura dell’attività
del Giudice Tutelare con il quale si
• Dichiarazione sostitutiva di notorietà
autorizza la liquidazione alla persona
(ex. Artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000)
designata di quanto spettante al
autenticata dal Comune in cui
beneficiario minore e conseguente
l’aderente dichiara che dalla data
comunicazione del Codice IBAN sul
di cessazione dell’attività alla data
quale poter effettuare il bonifico
di presentazione della richiesta di
• Per i vecchi iscritti (data iscrizione
erogazione non ha svolto alcuna
alla previdenza complementare ante
attività lavorativa
28/04/1993) documentazione del
datore di lavoro con indicazione
aliquota TFR
Trasferimento
ad altro fondo
Requisiti
• Trascorsi almeno 2 anni dalla prima
data di iscrizione alla previdenza
complementare
Documentazione necessaria
• Richiesta di liquidazione (mod.
8.229) firmata dall’aderente
• Copia Carta d’Identità in corso di
validità e Codice Fiscale
• Benestare della forma pensionistica
complementare ricevente (non serve
in caso di trasferimento interno alla
Compagnia)
• Ogni altro documento o
informazione che la Compagnia
ritiene necessario
6
Fiscalità
Fiscalità sul maturato
al 31/12/2000
dal 2001 al 2006
Liquidazione in capitale* Liquidazione in rendita*
Liquidazione in capitale*
Tipologia di prestazione
Valido per vecchi e nuovi iscritti
Valido per vecchi e nuovi iscritti
• Riscatto
- Aliquota ed imposta
Per pensionamento, premorienza,
Sull’87,5% dell’importo erogato si
inoccupazione, invalidità permanente, applica la tassazione corrente IRPEF.
anticipazione.
Vecchi iscritti
Sui rendimenti dei capitali assicurativi
si applica la ritenuta a titolo d’imposta
del 12,50% (scontato del 2% per ogni
anno superiore al decimo); sull’importo
dei contributi versati, al netto della
quota a carico del lavoratore che non
eccede il 4% della retribuzione annua,
è dovuta IRPEF a tassazione separata
utilizzando l’aliquota applicata sul TFR
da ciascun datore di lavoro.
Nuovi iscritti
Sull’importo erogato, al netto sia
della quota a carico del lavoratore che
non eccede il 4% della retribuzione
annua, sia della riduzione di imponibile
riconosciuta sulle quote di TFR
(o sull’intero TFR) versato, è dovuta
IRPEF a tassazione separata utilizzando
un’aliquota autocalcolata (aliquota fissa
del 20% per i lavoratori autonomi).
• Riscatto
Per premorienza, pensionamento,
inoccupazione (per mobilità o altre
cause non dipendenti dalla volontà
delle parti) e invalidità permanente.
- Base imponibile
Quanto maturato, al netto dei
redditi già assoggettati a imposta e
ai contributi non dedotti
- Aliquota ed imposta
Si determina un’aliquota
autocalcolata: il reddito di
riferimento è dato dalla prestazione,
al netto dei redditi già assoggettati
a imposta, diviso il numero di
anni di contribuzione per 12. Su
questo reddito si applicano aliquote
e scaglioni IRPEF dell’anno di
maturazione del diritto per il calcolo
dell’imposta media, che viene
divisa per il reddito di riferimento e
moltiplicata per 100, ottenendo così
l’aliquota autocalcolata da applicare
alla prestazione imponibile.
• Anticipazione
- Base imponibile
Quanto erogato, al netto di
eventuali contributi non dedotti,
salvo conguaglio al momento
della liquidazione definitiva della
prestazione.
- Aliquota ed imposta
Si applica l’aliquota autocalcolata
come sopra meglio dettagliato.
(*) Verrà applicata inoltre l’imposta
sostitutiva sui rendimenti maturati
- Liquidazione capitale: imposta
sostitutiva fondi pensione (11%)
relativa ai rendimenti dell’anno in
corso.
- Liquidazione rendita: imposta sulla
plusvalenza annua legge n.138/11.
7
Fiscalità sul maturato
dal 2001 al 2006
dall’1/1/2007
Liquidazione in rendita*
Liquidazione in capitale* Liquidazione in rendita*
Valido per vecchi e nuovi iscritti
Valido per vecchi** e nuovi iscritti
Valido per vecchi e nuovi iscritti
- Base imponibile
Quota parte della rendita, riferita al
capitale finale al netto dei redditi già
assoggettati a imposta e ai contributi
non dedotti.
- Aliquota ed imposta
Tassazione corrente IRPEF e
addizionali regionali e comunali.
• Riscatto
- 50% per inoccupazione >12 e
<48 mesi
- 100% per inoccupazione >48 mesi
- invalidità permanente che comporti
la riduzione della capacità di lavoro
a meno di un terzo
- decesso prima del pensionamento
- pensionamento
- Base imponibile
Quota parte della rendita, riferita
al capitale finale al netto dei redditi
già assoggettati ad imposta ed ai
contributi non dedotti.
- Aliquota ed imposta
Ritenuta a titolo d’imposta con
aliquota del 15%, ridotta di una
quota pari a 0,30 punti percentuali
per ogni anno eccedente il
quindicesimo di partecipazione a
forme pensionistiche complementari
(con un limite massimo di riduzione
di 6 punti percentuali).
- Base imponibile
Quanto maturato, al netto dei
redditi già assoggettati a imposta
e ai contributi non dedotti
- Aliquota ed imposta
Ritenuta a titolo d’imposta con
aliquota del 15%, ridotta di una
quota pari a 0,30 punti percentuali
per ogni anno eccedente il
quindicesimo di partecipazione
a forme pensionistiche
complementari (con un limite
massimo di riduzione di 6 punti
percentuali).
• Anticipazione per spese sanitarie
a seguito di gravissime situazioni
- Base imponibile
Quanto erogato, al netto dei redditi
già assoggettati a imposta e ai
contributi non dedotti.
- Aliquota ed imposta
Ritenuta a titolo d’imposta con
aliquota del 15%, ridotta con gli
stessi criteri dei riscatti.
• Altri tipi di anticipazione
(diverse da quelle sopra indicate)
- Base imponibile
Quanto erogato, al netto dei redditi
già assoggettati a imposta e ai
contributi non dedotti.
- Aliquota ed imposta
Ritenuta a titolo d’imposta con
aliquota del 23%.
(**) Che optano per il regime
fiscale introdotto dall’1/1/2007
8
Domande
01) A quanto corrispondono i costi di gestione di un
piano individuale di previdenza?
Sono specificati in ognuna delle edizione delle
condizioni contrattuali che si sono susseguite nel
corso degli anni in base all’adeguamento alle
normative sulla previdenza complementare.
02) È previsto il prestito nei piani individuali di
previdenza?
Il prestito non è contemplato.
03) Si può sapere il valore di riscatto in anticipo
rispetto alla scadenza?
L’importo (sia lordo che netto) sarà disponibile solo al
momento della liquidazione.
04) Si può far confluire polizze tradizionali in una
forma pensionistica?
Il reimpiego può riguardare unicamente polizze giunte
a scadenza.
Le polizze in caso di riscatto saranno liquidate
esclusivamente al contraente, che se lo desidera potrà
fare versamenti aggiuntivi sul PIP già aperto e dove
figura come aderente.
05) Un soggetto che è in pensione e ha raggiunto
l’età pensionabile di vecchiaia, può chiedere
la sottoscrizione di un piano individuale
pensionistico?
In base alla normativa attuale non può richiederlo.
Per aderire ad un PIP è necessario che l’età sia
inferiore almeno di 1 anno a quella prevista per il
pensionamento di vecchiaia.
06) Un soggetto che ha già riscattato un PIP può
aderire ad un altro PIP?
Se è già pensionato non può aderire, mentre se non
lo è può aderire in ogni momento (fermo restando
quanto indicato al punto 5).
07) Una persona diversa dall’aderente può
effettuare versamenti sul PIP di quest’ultimo?
I versamenti dei contributi devono avvenire
esclusivamente dal conto corrente dell’aderente.
Una persona diversa può effettuare versamenti
unicamente se l’aderente è a suo carico.
08) All’atto del riscatto il TFR versato viene tassato?
Il TFR versato sui piani pensionistici è sempre tassato
in quanto trasferito dall’azienda al lordo di tasse.
09) Chi deve comunicare i contributi non dedotti e
quando?
Sarà cura dell’aderente comunicare annualmente
l’ammontare degli eventuali contributi che non sono
stati dedotti. La dichiarazione deve essere fatta anno
per anno.
10) In che misura è la deduzione dei premi versati?
Per i premi versati dal 1 gennaio 2007 (con un max
di 5.164,57€) è prevista la deduzione dal reddito. Il
risparmio fiscale è in base agli scaglioni in vigore al
momento della dichiarazione dei redditi, secondo il
calcolo dell’aliquota marginale IRPEF, attualmente: da
un minimo del 23 % per redditi fino a 15.000,00€ ad
9
un max del 43% per redditi oltre 75.000,00€.
Non è più previsto il limite della deduzione in
funzione del reddito (era il 12% del reddito con un
massimo di 5.164,57€).
La deduzione fiscale abbatte il reddito sul quale si fa
il calcolo delle tasse da pagare.
11) Ci sono agevolazioni per i lavoratori di primo
impiego?
Potranno godere di un regime agevolato che gli
consentirà, per i primi 20 anni successivi al primo
quinquennio, di dedurre dal reddito complessivo
i contributi eccedenti il limite di 5.164,57€, per
un importo pari alla differenza (se positiva) tra
l’importo di 25.822,85€ e i contributi effettivamente
versati nei primi 5 anni di partecipazione alle forme
pensionistiche integrative, con il limite max di
2.582,29€.
12) Ci sono deduzioni per persone a carico?
C’è la possibilità di deduzione fiscale sui contributi
versati per persone a carico, con il limite personale di
5.164,00€.
13) In presenza di versamenti maggiori di
5.164,57€ viene escluso per default la
deducibilità delle somme eccedenti?
In presenza di versamenti maggiori di 5.164,57€
non è possibile escludere per default la deducibilità
delle somme eccedenti, pertanto l’aderente deve
dichiarare l’importo che non porta in deduzione.
14) Il TFR viene dedotto dal reddito del lavoratore?
Il TFR non può essere dedotto dal reddito del
lavoratore in quanto non costituisce reddito ma è un
accantonamento.
15) Il cambio di contraenza è possibile? Il nuovo
contraente può avere il beneficio fiscale?
Il Piano Individuale Pensionistico prevede una sola
figura che è quella dell’aderente.
Non è quindi possibile il cambio dell’aderente.
Se l’aderente è a carico del coniuge, il marito potrà
versare i contributi sul PIP, pur non figurando in
polizza, e godere di beneficio fiscale portando in
deduzione al reddito quanto versato.
Se l’aderente ha un proprio reddito, il contributo
versato sul PIP non potrà essere portato in deduzione
dal reddito del marito.
16) In caso di decesso dell’aderente si può trasferire
il piano previdenziale ad altra persona
modificando l’aderente?
Non è prevista la “figura” del contraente, di
conseguenza il piano sarà liquidato al beneficiario
designato o agli eredi testamentari, in caso di
assenza di testamento agli eredi legittimi, e sarà
applicata la tassazione IRPEF di legge.
17) Se l’aderente che percepisce la rendita muore e
ha lasciato la reversibilità alla moglie, come si
calcola l’ammontare della rendita?
La reversibilità deve essere scelta prima del
pagamento della rendita. Già al percipiente verrà
corrisposta fin dall’origine una rendita ridotta; in
caso di suo decesso, durante il pagamento della
rendita, alla testa reversionaria verrà corrisposta
una rendita in base alla percentuale di reversibilità
prescelta. Per esempio se richiesto il 100%, tutta la
rendita pagata al percipiente sarà pagata alla seconda
testa. Il coefficiente di reversibilità viene calcolato
dall’ufficio attuariale al momento della richiesta di
liquidazione, e non prima, in base alla data di nascita
ed età raggiunta al pagamento della rendita sia
dell’assicurato che della seconda testa.
18) Se l’aderente di un PIP cambia lavoro andando
all’estero, può chiedere il riscatto? Se si, quale
tassazione gli viene applicata?
Sì, se dimostra di non svolgere più alcun tipo di
attività lavorativa in Italia; nel caso di liquidazione
viene assoggettato a tassazione italiana.
19) Il riscatto per cessata attività lo può richiedere
anche una casalinga, uno studente o un
soggetto benestante?
Non può esserci riscatto per cessata attività in quanto
lo “stato” di assenza di lavoro non ne prevede la
cessazione.
20) Casalinghe, benestanti e persone che non hanno
attività di lavoro devono attendere l’età di
pensionamento dell’assegno sociale per chiedere
la liquidazione del PIP?
Sì, devono attendere l’età di pensionamento
dell’assegno sociale. A quella data dovranno esibire il
certificato di pensione relativo.
21) L’aderente lavoratore che non raggiunge i
contributi minimi pensionistici, quando può
chiedere il riscatto della polizza?
Può richiedere il riscatto al raggiungimento dell’età
pensionabile stabilita dall’attuale legislazione sulla
scorta di certificato di pensionamento.
22) È possibile chiedere la liquidazione per
pensionamento e mantenere attiva la posizione?
Non è possibile richiedere la liquidazione totale
e mantenere attiva la posizione. Se si desidera
mantenere la posizione attiva è necessario richiedere
un anticipazione secondo le modalità previste dalla
normativa.
23) Quale documento essenziale è da produrre per
avere il diritto al riscatto per pensionamento?
Il certificato di pensione con la data di
pensionamento.
24) Se alla data di pensionamento per vecchiaia
l’aderente continua a lavorare (autonomo), ha
diritto al riscatto?
Presentando il certificato dell’ente di categoria, che
attesti la maturazione del diritto alla prestazione
pensionistica può richiedere il riscatto.
continua pagina seguente
10
25) Qualora l’INPS non riconosca l’assegno sociale,
quale documentazione si deve presentare per
richiedere la liquidazione del PIP?
Al posto del certificato di pensione si potrà allegare
alla domanda di liquidazione la dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà da fare nel
Comune di residenza nel quale si dovrà dichiarare
la maturazione dei requisiti, la professione e le
motivazioni per le quali l’INPS non eroga la pensione/
assegno sociale.
26) Anticipazione per acquisto prima casa: in
alternativa al rogito può essere accettato il
documento presentato alla banca per richiesta
del mutuo?
Può essere accettata la domanda presentata alla
banca per l’erogazione del mutuo a condizione che
sia specificato che il mutuo è richiesto per l’acquisto
di prima casa e che vi sia l’accettazione (timbro e
firma) da parte dell’ente erogante.
27) Anticipazione: quanto può essere il tempo
intercorrente tra la data di richiesta e la data di
acquisto della prima casa?
L’anticipazione presuppone una stretta connessione
tra la richiesta del beneficio e la necessità di
acquistare la casa “la cui esistenza, in ipotesi di
acquisto già avvenuto, va esclusa quando il decorso
del tempo sia tale da interrompere ogni collegamento
funzionale tra le somme da erogare e l’esigenza
tutelata dalla norma”.
Da risposte fornite da COVIP in materia di anticipi
emerge che il benestare o la logica di concessione
dell’anticipo è per un tempo massimo di 1 anno e
mezzo.
28) È possibile l’anticipo sul valore di riscatto per
l’acquisto della prima casa da parte del coniuge
dell’aderente?
Sì, è possibile ma solo in presenza di comunione dei
beni.
29) In che misura è possibile l’anticipazione per
ristrutturazione?
È possibile nella misura massima del 75%,
comunque la prestazione erogata dalla compagnia
sarà commisurata all’importo delle fatture presentate
dal richiedente.
30) L’anticipo prima casa è valido anche per la
costruzione?
L’anticipo prima casa è valido anche nel caso di
costruzione.
31) Il dentista è contemplato come spesa medica
per ottenere un anticipazione sul valore di
riscatto?
Il dentista non è contemplato, tranne che per gravi
patologie per le quali la struttura pubblica deve
rilasciare adeguata documentazione.
32) Quali sono i possibili beneficiari di un PIP?
In caso di premorienza dell’aderente, in
assenza di beneficiari espressamente designati
dall’aderente stesso, i beneficiari si intendono
gli eredi testamentari o in mancanza gli eredi
legittimi. L’aderente può designare un beneficiario
o più beneficiari, con indicazione delle quote
% per ciascun avente diritto (vedi “modulo di
designazione dei beneficiari in caso di premorienza
dell’aderente”).
Per ulteriori domande è possibile fare riferimento ai siti internet della COVIP e dell’Agenzia delle Entrate:
Http://www.covip.it/?cat=19
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/prodotti+editoriali/guide+fiscali
Documento aggiornato a dicembre 2013
11
Scarica

Piano Individuale Pensionistico