CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI
Area Sicurezza Alimentare e Produttiva
Ufficio Nutrizione e Sicurezza Alimentare
Manuale di corretta prassi per l’etichettatura
dei prodotti agricoli di Campagna Amica
Filiera agricola italiana
A cura di:
Coldiretti
Area sicurezza alimentare e produttiva
Capo Area
Rolando Manfredini
Redazione a cura di
Corrado Finardi
Gianfranco Mazza
Progetto grafico e stampa
Digitalia Lab s.r.l.
www.coldiretti.it
www.sicurezzaalimentare.it
SOMMARIO:
VINO
65
PASSATA
73
Scopo
3
BIRRA
77
Legenda
5
GRAPPA
81
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
85
7
UOVA
89
MIELE
17
LATTE
97
MARMELLATE, CONFETTURE, GELATINE
21
YOGURT
103
SUCCHI DI FRUTTA
27
BURRO
107
FRUTTA E VERDURA
33
FORMAGGI
111
PANE
39
CARNE BOVINA
117
RISO, FARRO, CEREALI
45
CARNE AVICOLA
129
FARINE
49
CARNE SUINA/SALUMI
135
PRODOTTI DA FORNO
53
PESCE E CROSTACEI
141
ACETO
57
Note legali
146
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
A partire dal Decreto Ministero Economia e Finanze
del 17 -06-2011, “nuovo elenco delle attività agricole connesse”
PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE:
olio extravergine di oliva
miele
marmellate, confetture, gelatine
succhi di frutta
frutta e verdura
pane
riso, farro, cereali
farine
prodotti da forno
aceto
vino
passata
birra
grappa
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE:
uova
latte
yogurt
burro
formaggi
carne bovina
carne avicola
carne suina/salumi
pesce e crostacei
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dello scorso
17 giugno ha aggiornato l’elenco delle c.d. “attività agricole connesse”.
La nuova lista dei beni è stata individuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
Ecco l’elenco aggiornato:
• produzione di carni e prodotti della loro macellazione (10.11.0 10.12.0);
• produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0);
• lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di
purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine
fritte e succiatura industriale delle patate (ex 10.31.0);
• produzione di succhi di frutta e di ortaggi (10.32.0);
• produzione e conservazione di frutta e di ortaggi (10.39.0);
• produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 - 10.41.1 10.41.2);
• produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais) (ex
10.62.0);
• trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte
(01.41.0 - 01.45.0 - 10.51.1 - 10.51.2);
• lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3);
INTRODUZIONE
FILIERA AGRICOLA ITALIANA
3
• produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile (ex 10.61.4);
• produzione di pane (10.71.1);
• produzione di vini (01.21.0 - 11.02.1 - 11.02.2);
• produzione di grappa (ex 11.01.0);
• produzione di aceto (ex 10.84.0);
• produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (11.03.0);
• produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0);
• disidratazione di erba medica (ex 10.91.0);
• lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 10.89.0);
• produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura,
salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione
di filetti di pesce (ex 10.20.0);
• manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24,
01.25, 01.26, 01.27, 01.28 e 01.30, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi.
INTRODUZIONE
SCOPO
4
• Scopo del presente contributo è fornire un format corretto di etichettatura, veicolando ai consumatori tutte le informazioni che
possono favorire una migliore commercializzazione del prodotto agricolo italiano.
• Le indicazioni obbligatorie (in rosso) saranno riconoscibili rispetto
a quelle volontarie (in blu). È in ogni caso auspicabile che certe indicazioni volontarie compaiano entro il format corretto suggerito, in
ragione degli elementi di distintività della rete vendita Campagna Amica, e del differenziale qualitativo rispetto a prodotti generici.
• Il presente contributo fornisce inoltre tutti gli elementi necessari (legislazione e altro) per predisporre un sistema volontario di informazioni
in etichetta e al fine di massimizzare il margine commerciale nelle vendite tramite l’illustrazione delle qualità di prodotto.
• Tali format sono fac-simile che non intendono sostituirsi al prodotto reale pronto per la commercializzazione, ma costituiscono una mera linea guida interpretativa
BLU Indicazioni volontarie - ROSSO Indicazioni obbligatorie
• Denominazione di vendita: è il nome del prodotto che deve
corrispondere a quello prescritto dalla legge o in mancanza a quello usato per consuetudine o alla descrizione del prodotto stesso (es, marmellata di pesche, confettura di ciliegie, mele stark, etc).
mesi ma non oltre 18 mesi (es: “da consumarsi preferibilmente
entro la fine di gennaio 2011”).
Senza l’indicazione del giorno e del mese per prodotti conservabili
oltre i 18 mesi (es, “da consumarsi preferibilmente entro la fine
del 2014”).
• Lotto: identifica l’unità di vendita di prodotti alimentari prodotti e confezionati in circostanze praticamente identiche. I criteri
possono essere vari (es per l’olio EV, un cartone di 6 bottiglie,
una bottiglia, etc) ma devono consentire di risalire all’unità di produzione da considerarsi omogenea. È in caratteri alfanumerici.
È preceduto dalla lettera “L” per maggiore riconoscibilità rispetto
ad altre sigle
• L’olio extravergine va confezionato con una data di consumo entro i 18 mesi al fine di garantire l’apprezzamento delle migliori
caratteristiche organolettiche. È sempre bene indicare mese e
anno entro cui è preferibile consumare, meglio se insieme all’annata del raccolto (es, Raccolto 2011), che pure è una menzione facoltativa.
• Termine minimo di conservazione riportato con la dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro”: indica il tempo minimo entro cui
il prodotto mantiene le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. La data può essere indicata:
Senza indicare l’anno, se il prodotto è conservabile almeno 3 mesi
(es: “da consumarsi preferibilmente entro il 6 maggio”).
Senza l’indicazione del giorno per prodotti conservabili più di 3
• Data di scadenza: è la data entro cui il prodotto deve essere consumato. Si applica ai prodotti preconfezionati rapidamente deperibili
da un punto di vista microbiologico e che possono costituire un
pericolo per la salute. Viene indicata con la dicitura “da consumarsi
entro …”. Tale modalità di designazione vale indicativamente per
tutti i prodotti con una durabilità non superiore a 30 giorni. La data
di scadenza indica il termine massimo oltre il quale il prodotto non
può per nessun motivo essere detenuto sul banco di vendita.
INTRODUZIONE
LEGENDA
5
In base al Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 181 (che recepisce la direttiva 13/2000, ”La data di scadenza comprende,
nell'ordine ed in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente
l'anno e comporta la enunciazione delle condizioni di conservazione, e, qualora prescritto, un riferimento alla temperatura in
funzione della quale è stato determinato il periodo di validità”.
Il D.l. n. 7/2007, dispone che l'indicazione del termine minimo di
conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile secondo modalità
non meno visibili di quelle indicanti la quantità del prodotto ed in un
campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore.».
INTRODUZIONE
• Quantità netta: Indica la quantità al netto della tara (tutto ciò che
6
avvolge o contiene l’alimento o è unito a esso).
• Quantità nominale: indica la quantità di prodotto che si ritiene contenuta in un imballaggio preconfezionato a gamme unitarie costanti (peso predeterminato all’origine in via automatica). È considerata a tutti gli effetti quantità netta (D. Lgs n. 109/92).
• Marchio “e”: rappresenta la dichiarazione del produttore di avere ottemperato a quanto prescritto circa i controlli metrologici sulle quantità nominali (peso netto), e contrassegna i preimballaggi.
Va indicata in carattere minimo di 3 mm di altezza. Tale marchio
deve essere ben leggibile e visibile, nello stesso campo visivo della quantità, e indelebile.
OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA
FORMAT ETICHETTA OLIO DOP
A
Denominazione di vendita
B
Categoria di olio
A
Olio Extravergine di Oliva
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
B
8
C
Nome e della Dop/Igp, senza bisogno ulteriore di indicare l’origine
«Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente
dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»
D
Logo comunitario ex Regolamento n. 628/2008
TERRA DI BARI DOP
E
Produttore
F
Stabilimento (se diverso dalla sede legale)
G
Termine minimo di conservazione
H
Lotto
I
Quantità Netta (in: litri, oppure decilitri, oppure millilitri)
L
Modalità conservazione
M
La menzione "Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
C
D
Azienda Agricola XXX (Nome Azienda) E
Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
F
Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP)
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno G
L XXXXX (numero di lotto) H
0,75 l e 1 l e I
L Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore
Certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Mipaaf M
e Forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. CE 510/06" va smaltita fino ad
esaurimento scorte sulla base delle giacenze nelle Aziende alla data del
15.10.2012 in base alla nota MiPAAF - DG PQA n. 288 del 02/10/2012
FORMAT ETICHETTA OLIO IGP
A
Denominazione di vendita
B
Categoria di olio
Olio Extravergine di Oliva
B
C
Nome e della Dop/Igp, senza bisogno ulteriore di indicare l’origine
«Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente
dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»
D
Logo comunitario ex Regolamento n. 628/2008
OLIO TOSCANO IGP
E
Produttore
F
Stabilimento (se diverso dalla sede legale)
G
Termine minimo di conservazione
H
Lotto
I
Quantità Netta (in: litri, oppure decilitri, oppure millilitri)
L
Modalità conservazione
M
La menzione "Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
C
D
Azienda Agricola XXX (Nome Azienda) E
Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
F
Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP)
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno G
L XXXXX (numero di lotto) H
0,75 l e 1 l e I
L Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore
Certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Mipaaf M
e Forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. CE 510/06" va smaltita fino ad
esaurimento scorte sulla base delle giacenze nelle Aziende alla data del
15.10.2012 in base alla nota MiPAAF - DG PQA n. 288 del 02/10/2012
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
A
9
FORMAT ETICHETTA
OLIO 100% ITALIANO
A
Olio Extravergine di Oliva
B
«Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente
dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»
A
Denominazione di vendita
B
Categoria di olio
C
Origine ex Regolamento n. 182/2009: in base ai riferimenti del
“Salva Olio”(Legge 14 gennaio 2013, n.9), l’indicazione dell’origine
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
C
10
OLIO 100% ITALIANO
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
OTTENUTO ESCLUSIVAMENTE
DA OLIVE COLTIVATE E FRANTE IN ITALIA
Azienda Agricola XXX (Nome Azienda) D
Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
E
Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP)
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno F
L XXXXX (numero di lotto) G
0,75 l e 1 l e H
I
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore
può assumere dimensioni del carattere della denominazione di
vendita) (art. 1 comma 2);
D
Produttore
E
Stabilimento (se diverso dalla sede legale)
F
Termine minimo di conservazione
G
Lotto
H
Quantità Netta (in: litri, oppure decilitri, oppure millilitri)
I
Modalità conservazione
FORMAT ETICHETTA
OLIO BIOLOGICO
A
A
BIOLOGICO oppure DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
«Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente B
dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»
C
A
Denominazione di vendita
B
Categoria di olio
C
Logo biologico a norma (format vari scaricabili da:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_it)
D
Se il prodotto è 100% italiano si può- in alternativa alla ordinaria
indicazione “agricoltura UE” segnalare “agricoltura ITALIA”. Tale
AGRICOLTURA UE
Azienda Agricola XXX (Nome Azienda) E
Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
F
Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP)
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno G
H
M
L XXXXX (numero di lotto)
I
indicazione va posta in prossimità del logo e in carattere pari (colore,
D
0,75 l e 1 l e
dimensione) a quello della denominazione di vendita
E
Produttore
F
Stabilimento (se diverso dalla sede legale)
G
Termine minimo di conservazione
H
Lotto
Codice identificativo XXXXXXX - Organismo di controllo XXX
autorizzato con DM Mipaaf n. XXX del XX/XX/XX L
in applicazione del Reg. CE n. 834/2007
I
Quantità Netta (in: litri, oppure decilitri, oppure millilitri)
L
Codice indentificativo e organismo di controllo
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore
M
Modalità conservazione
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
Olio Extravergine di Oliva
11
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
12
• Denominazione di vendita, D .Lgs 109/92
• «olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici», come recepita dall’ art. 3 reg. 1019
• Denominazione commerciale: (es, il Fruttolio, il Principe, FrescoFranto, etc) Nome di fantasia, purché non si tragga in inganno
il consumatore circa proprietà di salute o altrimenti atte a suggerire proprietà inesistenti o proprie di tutti i prodotti analoghi)
• Origine: Reg. 182/2009CE. In base al decreto 5464 del 3 agosto 2011, “norme in materia di leggibilità delle informazioni inerenti l’origine dei prodotti alimentari”, l’indicazione dell’origine
va espressa nel carattere di 1,2 millimetri per il carattere mediano
(non la iniziale maiuscola) al fine di renderla ben comprensibile al consumatore finale.* Tuttavia, nel caso di contenitori o imballaggi la cui superficie maggiore risulta minore di 80 cm2, l’altezza minima è pari o superiore a 0,9 mm.
*Come rafforzato da Legge 14 gennaio 2013, n. 9. Norme sulla qualità
e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, cd “Salva Olio”.
ALTRI ASPETTI DI ETICHETTA
• l’indicazione «prima spremitura a freddo» è riservata agli oli d’oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 °C con una prima spremitura meccanica della pasta d’olive, con un sistema di
estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche
• l’indicazione «estratto a freddo» è riservata agli oli d’oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 °C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d’olive; Vai al disciplinare UNAPROL per un corretto uso della produzione ed etichettatura (http://www.unaprol.it/Pubblicazioni/DISCIPLINARE.pdf)
• le indicazioni delle caratteristiche organolettiche possono figurare, esclusivamente se sono basate sui risultati di un metodo
d’analisi previsto all’articolo 2 dal regolamento (CEE) n. 2568/91;
• l’indicazione dell’acidità o dell’acidità massima può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi,
del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto, stabiliti
a norma del regolamento (CE) n. 2568/91.
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
Indicazioni volontarie
13
LE INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
Indicazioni volontarie
14
Valore energetico
Proteine
Grassi
di cui monoinsaturi
Per 100 grammi Per dose giornaliera (pari a 30 grammi, pari a 2 cucchiai)
assumibile nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata
900 kilocal
3762 kjoule
0
0
90 gr
27gr
72,95
21,9
di cui saturi
di cui polinsaturi
carboidrati
di cui zuccheri
fibre
sodio
Vitamina E
14,5
7,52
0
0
0
0
22,4 mg
Polifenoli dell'olio di oliva
Tali informazioni vanno adeguatamente supportate da puntuali esami analitici.
Indicazioni più generali ed indicative sulla tabella nutrizionale possono essere rinvenute presso INRAN: http://www.inran.it/646/tabelle_di_composizione_degli_alimenti.html?idalimento=009210&quant=100
Indicazione di salute volontaria ammessa
“In base ad un parere di EFSA, Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare e massimo
organo competente in materia, "La sostituzione di grassi saturi con grassi monoinsaturi
e polinsaturi contenuti nell'olio extravergine di oliva puù aiutare a mantenere i normali
livelli di colesterolo LDL nel sangue"
4,35
2,25
0
0
0
0
6,7 mg, pari al 33,5 % della Dose Giornaliera Raccomandata "In base ad un parere di EFSA, Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare e massimo
organo competente in materia, l'olio extravergine di oliva è un alimento ad alto
contenuto naturale di vitamina E (oppure: “fonte naturale di vitamina E”), riconosciuta
proteggere le cellule del corpo umano dal danno ossidativo”
5 mg di idrossitirosolo (consumabili entro una dieta
“In base ad un parere di EFSA, Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare e massimo
bilanciata)
organo competente in materia, i polifenoli dell'olio di oliva possono combattere lo stress
ossidativo”
ALTRE INDICAZIONI AGGIUNTIVE
• cultivar utilizzate (es, da olive delle varietà“Moraiolo”, “Frantoio”, “Leccino”)
• anno di produzione (“Raccolto 2011”)
• dicitura riciclaggio imballi
• il principio di fondo del D. Lgs 109/92 è comunque che ogni
affermazione in etichetta va adegautamente giustificata sulla base di elementi oggettivi.
CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE
Indicazioni volontarie
• Fruttato, fruttato verde, fruttato maturo, amaro, piccante sono le uniche
caratteristiche organolettiche ammesse (ex Reg. 640/2008, Allegato XII)
• Possono essere poste in etichetta unicamente se fondate sui risultati di
una valutazione oggettiva effettuata con il metodo previsto dal “Consiglio oleicolo internazionale per la valutazione organolettica degli oli di
oliva vergine”, e descritto all’allegato XII del Reg. Ce 2568/91, e come
rafforzato entro Decreto Sviluppo -DL 22 giugno 2012 n.83 convertito
dalla legge 7 agosto 2012 n.134, (articolo 43)”
• Possono essere connotate in aggiunta da aggettivi “leggero”, “medio”,
“intenso”
• È inoltre previsto la possibilità di utilizzo delle dizioni “dolce” ed “equilibrato”.
Si ricorda che tutte le suddette dizioni devono essere autorizzate da apposito certificato firmato da un Capo Panel. Il certificato è valido solo per
la partita certificata. Il confezionatore si assume inoltre la responsabilità
che le caratteristiche organolettiche indicate rimangano inalterate per l'intera vita del prodotto.
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
Ricordiamo altresì che NON SONO A NESSUN TITOLO AUTORIZZATE indicazioni sulla salute riferite a:
• protezione cardiovascolare
• regolazione del glucosio del sangue
• mantenimento di normali livelli di colesterolo HDL nel sangue
• mantenimento di normali livelli di colesterolo LDL nel sangue
• mantenimento di una pressione sanguigna normale
• mantenimento di una normale concentrazione di trigliceridi
nel sangue
• proprietà anti-infiammatorie
• difesa del corpo dagli agenti esterni
• aiuto delle normali funzioni del tratto intestinale
• aiuto per la salute del tratto respiratorio superiore
15
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
GIUSTIFICAZIONE
INFO VOLONTARIE ETICHETTA
16
L’impresa che intenda fornire tali indicazioni volontarie fornisce la giustificazione sulla base di uno o più dei seguenti elementi:
a) dati di fatto o dati scientificamente provati;
b) risultati di analisi o registrazioni automatiche su campioni rappresentativi;
c) informazioni amministrative o contabili tenute conformemente alle normative comunitarie e/o nazionali.
“Tutte le diciture facoltative che figurano in etichetta devono essere giustificate sulla scorta di elementi oggettivi per evitare ogni rischio di abuso o danno dei consumatori e distorsioni della concorrenza nel mercato degli oli in questione” (considerando 11° reg. 1019/2002)
ALTRE INFORMAZIONI UTILI PER LA VENDITA DIRETTA
Obbligo di fornire prodotti:
• Ermeticamente sigillati
• In contenitori max di 5 litri se destinati a consumatore finale e 10 se
destinati alla collettività
• In gamme unitarie costanti pari ad uno dei seguenti formati: 100
ml- 250 ml-500 ml-750 ml- 1000 ml- 2000 ml-3000 ml- 5000 ml10000 ml
Riferimenti normativi
• D. lgs 109/92
• Reg.CE 182/2009 (origine)
• Reg. 1019/2002 (categoria merceologica e
caratteristiche organolettiche volontarie), ora abrogato
e ripreso dal reg. 29/2012-vedi sotto-.
• Reg. 640/2008 caratteristiche organolettiche
• decreto 5464 del 3 agosto 2011
• Reg. CE 2568/91 (metodi di valutazione Panel)
• Reg. CE 1924/2006 (indicazioni proprietà salutistiche)
• Reg. CE 834/2007 (biologico)
• Reg. CE 29/2012 (norme di commercializzazione,
sistema dei controlli e sanzioni)
• Reg. (CE) 510/2006
• Decreto Sviluppo -DL 22 giugno 2012 n.83 convertito
dalla legge 7 agosto 2012 n.134, (articolo 43)
• Legge 14 gennaio 2013, n. 9. Norme sulla qualità e la
trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, cd
“Salva Olio”.
MIELE
Miele
A
ITALIANO
B
MIELE di ACACIA
D
FORMAT ETICHETTA
MIELE ITALIANO
* Un sigillo
di garanzia
di integrità
della
confezione
è necessario
per la messa
in vendita
Apicoltura XXX (Nome Azienda)
Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno (2 ANNI)
MIELE
Anno di produzione XXXX G
18
L XXXXX (numero di lotto)
H
0,5 Kg e
Denominazione di vendita
B
Paese di raccolta: d. lgs 179/2004 almeno 1,2 mm * di carattere
C
Tipologia: floreale o vegetale
D
Produttore
E
Stabilimento (se diverso dalla sede legale)
F
Termine minimo di conservazione
G
Anno di produzione
H
Lotto
I
Quantità Netta (in: Kg o grammi))
L
Modalità conservazione
M
Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente
C
Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP ) E
F
A
500g e
I
L
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore
Non disperdere il contenitore nell’ambiente M
A
Miele
A
Denominazione di vendita
B
Paese di raccolta: d. lgs 179/2004 almeno 1,2 mm * di carattere
BIOLOGICO oppure DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
C
Tipologia: floreale o vegetale
D
D
Logo biologico a norma (format vari scaricabili da:
B
ITALIANO
MIELE di ACACIA
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_it
E
C
AGRICOLTURA UE
E
indicazione “agricoltura UE” segnalare “agricoltura ITALIA”. Tale
F
Apicoltura XXX (Nome Azienda)
Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
indicazione va posta in prossimità del logo e in carattere pari (colore,
dimensione) a quello della denominazione di vendita
Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP ) G
H
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno (2 ANNI)
Anno di produzione XXXX I
L XXXXX (numero di lotto) L
0,5 Kg e
500g e M
Codice identificativo XXXXXXX - Organismo di controllo XXX
autorizzato con DM Mipaaf n. XXX del XX/XX/XX
N
in applicazione del Reg. CE n. 834/2007
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore
P
Non disperdere il contenitore nell’ambiente
Se il prodotto è 100% italiano si può- in alternativa alla ordinaria
O
F
Produttore
H
Termine minimo di conservazione
L
Lotto
N
Codice indentificativo e organismo di controllo
O
Modalità conservazione
P
Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente
G
M
Stabilimento (se diverso dalla sede legale)
I
Anno di produzione
Quantità Netta (in: Kg o grammi))
MIELE
A
FORMAT ETICHETTA
MIELE BIOLOGICO
* Un sigillo
di garanzia
di integrità
della
confezione
è necessario
per la messa
in vendita
19
Indicazioni volontarie
• Oltre all’origine floreale o vegetale, si può fare riferimento a regioni, luoghi o territori ben identificati.
• La denominazione obbligatoria “miele” può essere completata da
origine quale “miele di fiori”, “miele di nettare”, “miele di melata”.
Riferimenti normativi
MIELE
• La Direttiva 2001/110/CE del Consiglio.
• Il Decreto Legislativo 21 Maggio 2004, n. 179 “Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele” (la nuova Direttiva dispone l’obbligo di menzione del Paese di origine in cui il miele è stato
raccolto. Diventa obbligatorio scrivere sulle confezioni “Miele Italiano”).
• Il D.lgs 109/92.
20
• In base al decreto 5464 del 3 agosto 2011, “norme in materia di leggibilità delle informazioni inerenti l’origine dei prodotti alimentari”, l’indicazione dell’origine va espressa nel carattere di 1,2 millimetri per il carattere mediano (non la iniziale maiuscola) al fine di renderla ben comprensibile al consumatore finale.* Tuttavia, nel caso di contenitori o imballaggi
la cui superficie maggiore risulta minore di 80 cm2, l’altezza minima è pari o superiore a 0,9 mm.
CONFETTURE E GELATINE
MARMELLATE,
MARMELLATE, CONFETTURE E GELATINE
* Un sigillo
di garanzia
di integrità
della
confezione
è necessario
per la messa
in vendita
22
FORMAT ETICHETTA
MARMELLATA, CONFETTURA,
GELATINA
Confettura Extra
di Fragole e Lamponi
A
Denominazione di vendita
B
Responsabile commerciale e sede di stabilimento
C
Lista ingredienti, comprensiva di tenore di zuccheri e frutta utilizzata
A
(Se il tenore residuo di anidride solforosa è superiore a 10 milligrammi
(Nome Azienda) B
Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
C
D
Ingredienti: Fragole, lamponi zucchero, acqua
Zuccheri totali: 60 g per 100 g
Frutta utilizzata: 80 g per 100 g.
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno
L XXXXX (numero di lotto) E
G
400 g e F
Conservare in luogo fresco e asciutto,
al riparo dalla luce e da fonti di calore
Non disperdere il contenitore nell’ambiente H
per chilogrammo, la sua presenza deve essere menzionata nell'elenco
degli ingredienti)
D
Termine minimo di conservazione
E
Lotto
F
Quantità Netta (in: Kg o grammi)
G
Modalità conservazione
H
Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente
Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n.50. Attuazione della direttiva 2001/113/CE concernente le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta, nonchè la crema di marroni, destinate all'alimentazione umana.
I prodotti a base di tutti gli altri tipi di frutta (che non siano agrumi), a seconda del tipo di lavorazione e della percentuale di frutta utilizzata su 100 grammi di prodotto finito, si distinguono in:
• confettura: un preparato a base di almeno il 35 per cento di frutta (che non siano agrumi), al quale vengono aggiunti zuccheri
ed, eventualmente, altri additivi.
• confettura extra: un preparato a base di almeno il 45 per cento
di frutta (che non siano agrumi), al quale vengono aggiunti zuccheri ed, eventualmente, altri additivi.
• gelatina: La gelatina è un prodotto preparato esclusivamente a
base del succo della frutta (senza polpa e senza buccia). La gelatina contiene almeno il 35 per cento di succo.
• gelatina extra: è un prodotto preparato esclusivamente a base
del succo della frutta (senza polpa e senza buccia). La gelatina extra contiene almeno il 45 per cento di succo. I prodotti che
non contengono agrumi ma che hanno una percentuale di frutta inferiore al 35 per cento si chiamano anch'essi marmellata:
per legge, devono contenere almeno 20 per cento di frutta.
PRODOTTO
Marmellata
Confettura
Confettura extra
Gelatina
Gelatina extra
FRUTTA
agrumi o altra frutta
tutta tranne agrumi
tutta tranne agrumi
tutta
tutta
DIRETTIVA 2001/113/CE
%FRUTTA
da 20 a 34
almeno 35
almeno 45
%SUCCO DI FRUTTA
almeno 35
almeno 35
MARMELLATE, CONFETTURE E GELATINE
DENOMINAZIONE DI VENDITA
23
MARMELLATE, CONFETTURE E GELATINE
CASI PARTICOLARI
24
• Preparati a base di agrumi ma con un contenuto di frutta maggiore del range 20%-35% previsto per la designazione “marmellata” si chiamano in ogni caso “marmellata”.
• ART. 3 D. Lgs 20 febbraio 2004 n. 50 La denominazione di vendita è completata dal nome del frutto o dei frutti utilizzati in ordine decrescente rispetto al loro peso.
• Tuttavia nel caso di prodotti ottenuti da tre o più frutti, l'indicazione dei frutti può essere sostituita dalla dicitura "frutti misti",
da un'indicazione simile oppure da quella del numero dei frutti utilizzati.
• La menzione “senza zuccheri (aggiunti)” può essere utilizzata
però solo se nel prodotto finito vi sono meno di 0,5 grammi /100
grammi/millilitri di zuccheri.
• È altresì possibile in casi particolari, utilizzare altre denominazioni di vendita (“Preparato a base di frutta”, “composta”, o ancora, indicare come denominazione commerciale semplicemente
il frutto /i frutti (es, “mirtilli”, “ribes”, “frutti di bosco”) quando
il contenuto di sostanza secca solubile sia inferiore al 45% e non
autorizzi pertanto l’uso delle denominazioni di vendita consentite - marmellata, gelatina, confettura, confettura extra - (art. 2,
comma 4, Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 50). Ordinariamente si ritiene soddisfatto tale requisito con una percentuale di frutta pari o superiore al 65%, ed il prodotto finale è considerato “composta di frutta”.
• Gli zuccheri che possono essere utilizzati nella fabbricazione sono quelli all’allegato 1 del D. lgs. n. 51. del 20 febbraio 2004.
• Va indicata la quantità (grammi) per 100 grammi del prodotto finale (vedi format etichetta sopra). Tale indicazione deve
figurare a caratteri chiaramente leggibili nello stesso campo
della denominazione di vendita.
• Tale dicitura può essere omessa nel caso venga riportata in
etichettatura la tabella nutrizionale.
• Oltre a questi zuccheri possono essere utilizzati lo sciroppo
di fruttosio, zuccheri ottenuti da frutta (come mosto d’uva concentrato e rettificato) e zucchero bruno.
• A differenza delle diverse categorie di saccarosio del D.lgs
n. 51/2004, (= “zucchero”) gli altri tipi di zucchero possono essere designati con nome specifico, es “zucchero di mela”,
“zucchero di pera”, “zucchero d’uva”, etc.
Riferimenti normativi
• Direttiva 2001/113
• D. lgs. n. 51. del 20 febbraio 2004
• D. lgs 109/92
• D. Lgs 50 del 20 febbraio 2004
MARMELLATE, CONFETTURE E GELATINE
INGREDIENTI
25
SUCCHI
DI FRUTTA
SUCCO DI/NETTARE DI
A
Nome Frutta
A
FORMAT ETICHETTA
SUCCO DI FRUTTA
A
Denominazione di vendita
“DA CONCENTRATO”
(solo se il succo viene da concentrato)
B
Indicazione SOLO in caso la frutta provenga da succo concentrato e
CON AGGIUNTA DI ZUCCHERO C
seguita dall'indicazione del tenore massimo
degli zuccheri aggiunti, calcolato in sostanza secca
e espresso in grammi per litro.
C
Indicazione SOLO in caso siano stati aggiunti zuccheri
D
La lista degli ingredienti non è obbligatoria se il succo è mono -
B
poi ridiluito per avere la proporzione originale tra frutta ed acqua
ingrediente (solo succo). Nel caso invece siano aggiunti zuccheri, o
anche aromi o addtivi, e la lista degli ingredienti risulta obbligatoria
SUCCHI DI FRUTTA
D
28
Ingredienti: frutta, zucchero, aromi/additivi…..
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno E
(1 anno di conservabilità)
F
(Nome Azienda)
Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
L XXXXX (numero di lotto) G
I
400 g e H
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore
Non disperdere il contenitore nell’ambiente L
E
Termine minimo di conservazione
F
Stabilimento (se diverso dalla sede legale)
G
Lotto
H
Quantità Netta (in: litri, decilitri, millilitri)
I
Modalità conservazione
L
Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente
“SUCCO” O “NETTARE”?
MISCELE
• Succo di frutta: designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto da frutta sana e matura, fresca o conservata
al freddo, appartenente ad una o più specie e avente il colore,
l'aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene.
L'aroma, la polpa e le cellule del succo che sono separati durante la lavorazione possono essere restituiti allo stesso succo.
• Nettare di frutta: nel caso del nettare di frutta, l'etichettatura indica il contenuto minimo di succo di frutta, di purea di frutta o
del miscuglio di tali ingredienti, con la dicitura «frutta … % minimo». Questa dicitura figura nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.
• La proporzione minima di frutta nel prodotto finito va dal 25%
al 50% a seconda di quanto previsto dalla normativa (D. Lgs
151/2004).
• L'aggiunta di zuccheri e/o miele è autorizzata in quantità non
superiore al 20% in peso rispetto al peso totale del prodotto
finito.
Per i mix, fino a due tipologie diverse di frutta si può indicare
nella denominazione di vendita la dicitura “ succo di pere e
mele”; a partire dai 3 frutti, non è necessario indicarli nella denominazione di vendita (che può essere “Succo di più specie
di frutta”, ma solo nell’elenco degli ingredienti in ordine ponderale decrescente).
Al posto di “succo di frutta”, e solo per gli agrumi, si può usare la dicitura “spremuta”, che permette di sottolineare le qualità di freschezza del prodotto ottenuto.
SUCCHI DI FRUTTA
“SPREMUTA”
29
SUCCHI DI FRUTTA
SUCCHI, DIVIETO DI AGGIUNGERE ZUCCHERI (NUOVA NORMA)
30
• Secondo la nuova regolamentazione http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0490:FIN:EN:PDF, che
riforma la direttiva 112/2001, i succhi di frutta non potranno più
contenere zuccheri aggiunti o edulcoranti e l’utilizzo in etichetta della dicitura “senza zuccheri aggiunti” non sarà più consentito,
ma per un periodo di tre anni gli operatori potranno utilizzare una
dicitura dove viene indicato che da una certa data in poi i succhi di frutta non conterranno più zuccheri aggiunti.
• Gli Stati Membri avranno 18 mesi di tempo per aggiornare la propria normativa nazionale ( si attendono atti di ricezione).
• Per evitare confusione nei consumatori e per tutelare le persone affette da diabete, i nettari contenenti dolcificanti artificiali non
potranno utilizzare in etichetta l’indicazione “senza zuccheri aggiunti”. Anche il pomodoro entrerà nella lista dei frutti utilizzabili nella produzione di succhi.
• INFO:
www.sicurezzaalimentare.it/nutrizione/Pagine/ApprovatedalPa
rlamentoEuropeonuoveregoleperl’etichettaturadisucchienettaridifrutta.aspx
Nettare, contenuto minimo frutta o purea
Ulteriori dati rinvenibili all’Allegato IV della Direttiva 2001/112/CE
Tipo di frutta
Ribes (nero, bianco, rosso)
Uva spina
Prugne
Marasche
Altre ciliegie
Mirtilli
Sambuco
Lamponi
Albicocche
Fragole
More
Mele, pere, pesche, agrumi
Limoni e limette
Quantità minima (per 100ml)
25 ml
30 ml
30 ml
35 ml
40 ml
40 ml
50 ml
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml
50 ml
25 ml
Riferimenti normativi
SUCCHI DI FRUTTA
• D.L. 21 maggio 2004, n. 151, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana (attuazione direttiva europea 2001/112/CE)
• D.lgs 109/92
• RIFORMA DELLA DIRETTIVA 2001/ 112 CE, adottata dal
Consiglio e da recepire in Italia http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0490:FIN:EN:PDF
31
FRUTTA
E VERDURA
PREZZO________________
FORMAT PRODOTTO SFUSO
(cartello espositivo presso la merce)
A
A
Prezzo/kg
Prodotto________________
B
Denominazione di vendita (es, Mele, Pere…..)
C
Italia (paese + facoltativo regione/luogo)
Origine_________________
D
Gala, Golden, Stark…
E
Categoria: Extra, 1° categoria, 2° categoria…
B
C
Varietà_________________
FRUTTA E VERDURA
D
34
Categoria_______________
E
(obbligatoria SOLO per i 10 prodotti del reg. 1221/2008, vedi slides
successive) Calibro: facoltativo nello sfuso
Additivi se presenti
http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/paginaInternaMenuSicurezza
Alimentare.jsp?id=1141&lingua=italiano&menu=sicurezza
FORMAT FRUTTA IN CONFEZIONI
Azienda XXX A
Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
Ragione Sociale dell’operatore B
(e del confezionatore se diverso dall’operatore)
A
B
Indirizzo azienda
Ragione Sociale dell’operatore (e del confezionatore se diverso
Arance
“NAVELINAS”
ORIGINE
Denominazione di vendita (“arance”)
D
Varietà prodotto (es “navelinas”)
E
Origine (paese + facoltativo regione/luogo)
F
Lotto
G
Quantità Netta (in: Kg o grammi)
H
Additivi se presenti
I
Categoria: Extra, 1° categoria, 2° categoria … (obbligatoria SOLO
E
L XXXXX (numero di lotto) F
H
D
C
1 kg e G
Additivi se presenti
M
per i 10 prodotti del reg. 1221/2008, vedi slides successive)
Categoria I
L
Calibro L
M
Calibro: solo per alcune tipologie di frutta
Calibro: solo per alcune tipologie di frutta
FRUTTA E VERDURA
dall’operatore)
C
35
FORMAT PRODOTTI
IN CONFEZIONI - IV GAMMA*
A
Verdura
B
Azienda XXX
Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
Ragione Sociale dell’operatore C
(e del confezionatore se diverso dall’operatore)
D
Ingredienti: …
FRUTTA E VERDURA
Istruzioni uso e modalità conservazione E
36
F
G
Data di scadenza
L XXXXX (numero di lotto)
data di confezionamento
I
Origine
H
1 kg e
A
Denominazione di vendita
B
Indirizzo azienda
C
Ragione Sociale dell’operatore (e del confezionatore se diverso
dall’operatore)
D
Ingredienti (in ordine ponderale decrescente)
E
Istruzioni uso e modalità conservazione
F
Data di scadenza
G
Lotto di produzione/data di confezionamento
H
Quantità Netta (in: Kg o grammi)
I
Origine
L
Varietà
M
Additivi se presenti
Varietà L
(*crudi tagliati, lavati ed imbustati o inseriti in vaschette generalmente
M
Additivi se presenti
già pronti all’uso)
EXTRA, 1° CATEGORIA, 2° CATEGORIA
sono esentati dall’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione i prodotti venduti dal produttore in azienda direttamente al consumatore per il fabbisogno personale di quest’ultimo
e presso i mercati riservati esclusivamente ai produttori, conformi al DM 20 novembre 2007, sebbene l’applicazione delle norme di qualità nei Mercati di Campagna Amica sia sempre auspicabile.”
Riferimenti normativi
• Direttiva materia (Ce 2200/96).
• Decreto legislativo n. 306 del 2002
• Reg. (CE) n. 1580/2007
• Reg. (CE) 1221/2008
FRUTTA E VERDURA
• A seconda del prodotto, è possibile rinvenire chiari criteri per distinguere la categoria “extra” dalla I° categoria e II° categoria.
• Reg. (CE) n. 1580/2007 del 21/12/07 Allegato, come poi modificato dal successivo Reg. (CE) 1221/2008, che stabilisce disposizioni relative a qualità, presentazione e tolleranze SOLO per
a) mele; b) agrumi; c) kiwi; d) lattughe, indivie ricce e scarole;
e) pesche e nettarine; f) pere; g) fragole; h) peperoni dolci; i) uve
da tavola; j) pomodori.
• Extra: qualità superiore, priva di difetti ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali
• Prima categoria: buona qualità, tollerati leggeri difetti di forma,
di colorazione, sviluppo dell’epidermide, lievi difetti cicatrizzati
• Seconda categoria: sono tollerati difetti di forma, di sviluppo, di
colorazione, della buccia, rugosità della scorza, difetti dell’epidermide, purchè i frutti conservino le caratteristiche essenziali
di qualità, conservazione e presentazione.
In base al regolamento (CE), n. 1234/2007 e al DM 5462/2011,
37
PANE
FORMAT ETICHETTA PANE
A
Bologna
Pane
A
B
Pane tipo “0”
PANE
Ingredienti: C
Farina di grano tenero tipo “0”,
acqua, lievito, sale
40
D
Peso 000 g.
F
Prodotto il 00/00/0000
Euro 00,00 E
G
Scadenza 00/00/0000
Azienda XXX H
Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
Denominazione commerciale
Denominazione commerciale volontaria tipo Rosetta, Filone…
B
Denominazione di vendita (vedi tabella a pagina 41)
C
Ingredienti obbligatori in ordine ponderale decrescente: farina,
acqua, lievito e sale - Ingredienti volontari: latte, olio…
E nel caso, % dell’ingrediente caratterizzante (es, farro) presente in
denominazione di vendita*
D
Peso Netto (in: Kg o grammi)
E
Prezzo
F
Data di confezionamento
G
Termine minimo di conservazione
H
Prodotto/confezionato da XXX - con farina macinata presso Mulino XXX
DENOMINAZIONE DI VENDITA
Farina impiegata
Grano tenero tipo “00”
Grano tenero tipo “0”
Grano tenero tipo “1”
Grano tenero tipo “2”
Grano integrale
Denominazione
Pane di tipo “00”
Pane di tipo “0”
Pane di tipo “1”
Pane di tipo “2”
Pane di tipo integrale
Farina impiegata
Semola di grano duro
Semolato di grano duro
Rimacine di semola
Rimacine di semolato
Denominazione
Pane di semola
Pane di semolato
Pane di semola rimacinata
Pane di semolato rimacinato
Denominazione del prodotto (in Italia)
Farina di grano tenero tipo 00
Farina di grano tenero tipo 0
Farina di grano tenero tipo 1
Farina di grano tenero tipo 2
Farina integrale di grano tenero
Umidità max
14,50%
14,50%
14,50%
14,50%
14,50%
Ceneri min
–
–
–
–
1,30%
Ceneri max
0,55%
0,65%
0,80%
0,95%
1,75%
Proteine min
9,00%
11,00%
12,00%
12,00%
12,00%
PANE
TIPI DI FARINA (EX DPR 9 FEBBRAIO 2001, N. 187)
41
INTEGRAZIONE OBBLIGATORIA
• In caso si utilizzino ingredienti alimentari ulteriori oltre a farina,
acqua lievito e sale, va data una Denominazione di vendita integrata dall’ingrediente caratterizzante (es, pane al latte, pane
all’olio, pane di zucca), riportando nella lista ingredienti il quantitativo % dell’ingrediente caratterizzante, come buona prassi commerciale*. Gli ingredienti vanno sempre indicati in ordine decrescente
• In caso NON si utilizzino ingredienti alimentari considerati DI BASE
(farina, acqua lievito e sale), va data una Denominazione di vendita integrata che sottolinei l’aspetto (es, Pane di tipo “0” “senza sale”, “senza lievito”….)
PANE
*in base al Dpr 502/1998 non vi è un obbligo di tale indicazione
per il pre-incartato, ma solo per il preconfezionato. Per una corretta informazione dei consumatori è comunque sempre desiderabile dare un quantitativo della percentuale dell’ingrediente caratterizzante.
42
INTEGRAZIONE VOLONTARIA DELLA DENOMINAZIONE DI VENDITA
• Nel caso si utilizzino sfarinati diversi (farro, avena, etc) il pane
è denominato “Pane al XXX (farro, avena …)”.
Per le peculiari proprietà di salute attribuite alla fibra alimentare,
è fatta possibilità di sottolinearne la presenza agli occhi dei consumatori mediante le rispettive diciture in etichetta:
Integrazione volontaria della denominazione di vendita:
PANE INTEGRALE
“FONTE DI FIBRE”
• L'indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore
sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre
per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.
“AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE”
• L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di fibre e ogni
altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno
6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal.
PANE
• La denominazione di vendita “pane integrale” può essere fatta
valere sia nel caso di uso di:
- Farina integrale tal quale
- Farina non integrale con integrazione di crusca/cruschello
• Circ. n. 168/2003 L'uso, poi, del qualificativo «integrale» nella
denominazione di vendita risulta coerente sia nel caso di utilizzo di farina di frumento integrale sia nel caso in cui si ottenga
tale prodotto, con le medesime caratteristiche, ove viene utilizzata, aggiungendo crusca e/o cruschello alla farina di grano tenero. Il termine «integrale», infatti, implica la presenza di crusca e/o di cruschello in quantita' tale da assicurare un significativo apporto nutrizionale di fibre nel prodotto finito.
• La crusca/cruschello sono, infatti, gli unici elementi che differenziano
la farina di frumento integrale dalla farina di grano tenero.
43
ALTRE INDICAZIONI VOLONTARIE
PANE
• In base al Reg. (UE) 1047/2012, è possibile indicare “senza sale
aggiunto” a patto che il contenuto finale di sodio non ecceda gli
0,12 gr/100 gr nel prodotto finito. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:310:0036:0037:IT:PDF
44
Riferimenti normativi
• Legge 580/67 (denominazione di vendita)
• Decreto PdR 502/97
• D.m. del 20 dicembre 1994 “Schema di cartello unico degli ingredienti dei prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia venduti sfusi”
• Circolare 168/2003 del Ministero delle Attività Produttive “Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari” fornisce chiarimenti sull’uso del termine “integrale” nell’etichettatura dei prodotti da forno, ottenuti attraverso la miscelazione di farina di grano tenero con crusca e/o cruschello invece che con farina integrale, come
definita dal Decreto 187/2001.
• D. PdR 187/01 (caratteristiche delle farine di grano tenero)
• Reg. 1924/2006 CE (“fonte di fibra”)
• D. lgs 109/92 (elementi generali di etichettatura alimentare)
RISO, FARRO,
CEREALI
FORMAT ETICHETTA RISO
A
B
Riso
VARIETÀ
D
Valori
Nutrizionali
Ragione Sociale
Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP)
RISO, FARRO, CEREALI
C
46
A
Denominazione di vendita “riso”
B
Varietà (“arborio, “roma”, “carnaroli”…)
C
Ragione sociale e stabilimento di produzione
D
Etichettatura nutrizionale per 100 grami di prodotto (carboidrati,
grassi, proteine, valore energetico)
E
Termine minimo di conservazione
F
Lotto/data confezionamento
G
Quantità Netta (in: Kg o grammi)
H
“FONTE DI FIBRE” se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per
100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.
“AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE” se il prodotto contiene almeno
E
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno
F
6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal.
L XXXXX (numero di lotto) Data di confezionamento
I
H
FONTE DI FIBRE oppure
AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE
COTTURA 15 MINUTI I
G
1 Kg e
Indicazioni di cottura
Riferimenti normativi
RISO, FARRO, CEREALI
• D. Lgs 109/92
• Reg. CE 1169/2011
47
FARINE
FORMAT ETICHETTA FARINA
Farina tipo “0”
di grano tenero
A
A
SOLO GRANO ITALIANO
DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
A
Denominazione di vendita
B
Lotto/data confezionamento
C
Ragione sociale e stabilimento di produzione
D
Termine minimo di conservazione
E
“FONTE DI FIBRE” se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per
100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.
B
L XXXXX (numero di lotto)
Data confezionamento
C
Regione sociale
Sede stabilimento produzione
D
Da consumarsi preferibilmente
entro la fine: mese/anno
E
“AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE”se il prodotto contiene almeno
6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal.
FARINE
50
Valori Nutrizionali
1 kg e
G
Quantità Netta (in: Kg o grammi)
H
Se il prodotto è 100% italiano si può- in alternativa alla ordinaria
indicazione va posta in prossimità del logo e in carattere pari (colore,
H
G
Valori nutrizionali corretti da riportare in etichetta
indicazione “agricoltura UE” segnalare “agricoltura ITALIA”. Tale
FONTE DI FIBRE oppure
AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE
AGRICOLTURA UE
F
F
dimensione) a quello della denominazione di vendita
Riferimenti normativi
FARINE
• Legge 580/67 (denominazione di vendita)
• Decreto PdR 502/97
• D.m. del 20 dicembre 1994 “Schema di cartello unico degli ingredienti dei prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia venduti sfusi”
• Circolare 168/2003 del Ministero delle Attività Produttive “Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari” fornisce chiarimenti sull’uso del termine “integrale” nell’etichettatura dei prodotti da forno, ottenuti
attraverso la miscelazione di farina di grano tenero con crusca e/o cruschello invece che con farina integrale, come
definita dal Decreto 187/2001.
• D. PdR 187/01 (caratteristiche delle farine di grano tenero)
• Reg. 1924/2006 CE (“fonte di fibra”)
• D. lgs 109/92 (elementi generali di etichettatura alimentare)
51
VALORI NUTRIZIONALI CORRETTI DA RIPORTARE IN ETICHETTA
FARINA DI FRUMENTO TIPO OO
Calorie
Grassi
Grassi saturi
Carboidrati
Zuccheri
Proteine
Sodio
Per 100 gr
340 kcal
0,7
(0,3)
77,3
1,7
11
3
Tabelle di composizione degli alimenti- INRAN
FARINE
Denominazione di vendita e caratteristiche merceologiche (ex DPR 9 febbraio 2001, n. 187)
52
Denominazione del prodotto (in Italia)
Farina di grano tenero tipo 00
Farina di grano tenero tipo 0
Farina di grano tenero tipo 1
Farina di grano tenero tipo 2
Farina integrale di grano tenero
Umidità max
14,50%
14,50%
14,50%
14,50%
14,50%
Ceneri min
–
–
–
–
1,30%
Ceneri max
0,55%
0,65%
0,80%
0,95%
1,75%
Proteine min
9,00%
11,00%
12,00%
12,00%
12,00%
PRODOTTI
DA FORNO
A
Biscotti alle
Mandorle
B
Ingredienti:
mandorle, zucchero, farina 00, uova
aroma di mandorla
Regione sociale
Sede stabilimento produzione
FORMAT ETICHETTA
PRODOTTI DA FORNO
A
Denominazione di vendita (es “biscotti alle mandorle”: in tal caso,
indicare nello stesso campo la % del prodotto caratterizzante)
B
Ingredienti
C
Ragione sociale e stabilimento di produzione
D
Termine minimo di conservazione
E
Lotto/data confezionamento
F
“FONTE DI FIBRE” se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per
PRODOTTI DA FORNO
C
54
100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno D
L XXXXX (numero di lotto) E
F
6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal.
FONTE DI FIBRE oppure AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE
G
H
“AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE” se il prodotto contiene almeno
Data confezionamento E
500 g e
Conservare in luogo fresco e asciutto,
lontano da fonti di calore
I
Valori Nutrizionali
G
Quantità Netta (in: Kg o grammi)
H
Modalità di conservazione
I
Etichettatura nutrizionale per 100 grami di prodotto (carboidrati,
zuccheri, grassi, grassi saturi, proteine, sale, valore energetico)
Nei prodotti da forno (es biscotti) come in genere negli alimenti
composti da più di un ingrediente, questi vanno indicati:
INGREDIENTI COMPOSTI
• in ordine ponderale decrescente (dall’ingrediente contenuto in maggiori quantità a quello contenuto in minori quantità);
Es: confettura come ripieno nei dolci, crema pasticciera nelle torte, etc
• per l’ingrediente caratterizzante e che compare nella denominazione di vendita (es, “biscotti al farro”), oppure messo in evidenza (in una immagine del prodotto, con simbolo etc) va indicata la percentuale di farro presente sul prodotto finito. La percentuale così intesa va indicata alternativamente o nella lista degli ingredienti oppure direttamente in prossimità della denominazione di vendita;
Nella lista degli ingredienti, vanno indicati gli ingredienti normalmente in ordine ponderale decrescente.
• “farina di….” (specificando il tipo di farina, es, “ di farro”, di “grano tenero”, ) legge 4 luglio 1967, n. 580. (art. 6).
Una volta arrivati all’ingrediente composto, si apre parentesi () e si indicano, sempre in ordine ponderale decrescente,
i sotto-ingredienti.
ES. Torta alla pesca.
Ingredienti: Farina di frumento, latte, confettura di pesca (pesca 15%, zucchero, sciroppo di glucosio, fruttosio).
PRODOTTI DA FORNO
INDICAZIONE INGREDIENTI
55
AROMI E ADDITIVI
PRODOTTI DA FORNO
GLI AROMI vanno indicati:
• in forma generale (aromi naturali/ aromi)
(Laddove “aromi” # “aromi naturali” ed implicano sostanze non
presenti in natura che mimano un sentore invece presente in
natura);
• In forma specifica (es, “vanillina”);
• come estratto “estratto di menta”.
56
Riferimenti normativi
• D.m. del 20 dicembre 1994 “Schema di cartello unico degli ingredienti
dei prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della
gastronomia venduti sfusi”
• Circolare 168/2003 del Ministero delle Attività Produttive “Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari” fornisce chiarimenti sull’uso del termine “integrale” nell’etichettatura dei prodotti
da forno, ottenuti attraverso la miscelazione di farina di grano tenero
con crusca e/o cruschello invece che con farina integrale, come definita dal Decreto 187/2001.
• D. PdR 187/01 (caratteristiche delle farine di grano tenero)
• Reg. 1924/2006 CE (“fonte di fibra”)
• D. lgs 109/92 (elementi generali di etichettatura alimentare)
• Circolare 165 del 2000 del Ministero delle attività produttive, che stabilisce che il quid caratterizzante la denominazione di vendita venga indicato chiaramente (in %)
• Decreto 209 del 1996 concernente la disciplina degli additivi alimentari
• D.lgs 26 febbraio 2001 Ministero Salute (modalità indicazione additivi)
• Decreto del Ministero delle attività produttive del 22 luglio 2005 concernente la produzione e la vendita di taluni prodotti dolciari da forno.
ACETO
A
Aceto di Vino
Ingredienti: B
6,5° (contenuto acetico)
C
0,25 cl e
Prodotto da Azienda Agricola Tiberti Giuseppe D
via Fanti 4 43010 Medesano- Parma
L XXXXX (numero di lotto)
E
ACETO
F
58
E
Data confezionamento
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno
Conservare in luogo fresco e asciutto, G
lontano da fonti di calore
FORMAT ETICHETTA
ACETO COMUNE
A
Denominazione di vendita
B
Elenco ingredienti: non obbligatorio indicare l’acqua se si indica il
contenuto acetico (°)
C
Quantità netta (le quantità obbligatorie di vendita dell’aceto sono:
250-500-750-1000-2000-5000 ml se destinate al mercato nazionale)
D
Sede produttore (nome produttore via, Comune-Provincia)
E
Lotto/data di confezionamento
F
Data di scadenza o TMC non richiesti
G
Modalità di conservazione
FORMAT ETICHETTA ACETO
BALSAMICO tradizionale di Modena DOP
A
Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena
EXTRAVECCHIO (25 ANNI)
B
A
Denominazione di vendita
B
Invecchiamento (possibile vantare “extravecchio” come menzione
DOP - Denominazione di Origina Protetta
speciale; resta inteso che è Balsamico Tradizionale l’Aceto che è stato
C
invecchiato almeno 12 anni nel rispetto del Disciplinare Produttivo
F
0,25 cl e
Prodotto da Azienda Agricola Tiberti Giuseppe G
via Fanti 4 43010 Medesano- Parma
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno
L XXXXX (numero di lotto) I
L
Elenco ingredienti: non obbligatorio indicare l’acqua se si indica il
Ingredienti: 6,5° (contenuto acetico)
Certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Mipaaf
H
Logo comunitario e dicitura DOP ex Regolamento n. 628/2008
D
Data confezionamento I
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore
contenuto acetico (°)
E
E
Riconoscimento ministeriale
F
Quantità netta (le quantità obbligatorie di vendita dell’aceto sono:
250-500-750-1000-2000-5000 ml se destinate al mercato nazionale)
G
Sede produttore (nome produttore via, Comune-Provincia)
H
Data di scadenza o TMC non richiesti
I
Lotto/data di confezionamento
L
Modalità di conservazione
ACETO
D
C
(Etichetta preposta dal Consorzio di Tutela)
59
ACETO BALSAMICO
DI MODENA IGP
La designazione della denominazione “Aceto Balsamico di Modena”
deve essere accompagnata sulle confezioni dalla dizione “Indicazione Geografica Protetta” scritta in caratteri chiari e leggibili, per
esteso o in forma abbreviata, in lingua italiana e/o nella lingua del
Paese di destinazione.
ACETO
Alla denominazione “Aceto Balsamico di Modena” è vietata l’aggiunta di qualsiasi aggettivo qualificativo, anche sotto forma numerica, diverso da quelli esplicitamente previsti nel disciplinare,
ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “riserva”, “superiore”, “classico” od altro similare.
60
È consentita soltanto la dicitura «invecchiato», senza alcuna aggiunta supplementare, qualora l’invecchiamento si sia prolungato per un periodo non inferiore a 3 anni in botti, barili o altri recipienti in legno.
ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE
DI MODENA DOP/REGGIO EMILIA DOP
te disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "riserva", "superiore", "classico" e similari.
La designazione in etichetta della denominazione “Aceto balsamico
tradizionale di Modena”/di Reggio Emilia deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili e della stessa dimensione e colorimetria e sufficientemente grandi da essere distinti da ogni altra indicazione che
compare in etichetta.
La locuzione "tradizionale" può essere ripetuta in etichetta nel medesimo campo visivo in cui è indicata la denominazione in caratteri non superiori al triplo di quelli utilizzati per indicare la denominazione.
La designazione della denominazione di cui all'art. 1 deve essere immediatamente seguita dalla dizione “denominazione di origine protetta” scritta per esteso ed in caratteri di dimensione non inferiore a
3/4 di quelli utilizzati per la designazione della denominazione.
È vietato per l'"Aceto balsamico tradizionale di Modena/di Reggio Emilia" indicare ogni riferimento all'annata di produzione; è consentita
la citazione "extra vecchio" per il prodotto che abbia avuto un invecchiamento non inferiore ai 25 anni.
In etichetta potrà, altresì, comparire anche per esteso e nella lingua
del Paese di destinazione la sigla comunitaria "denominazione di origine protetta" o "D.O.P.".
Eventuali indicazioni al consumatore relative alla modalità di elaborazione ed alla collocazione gastronomica del prodotto devono figurare in una controetichetta o pendaglio o in una parte nettamente separata dall'etichetta principale e devono essere tali da non indurre
il consumatore in errore su una qualità particolare, sulla metodologia di produzione o sul reale invecchiamento del prodotto.
Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quella espressamente prevista nel presen-
ACETO
Art. 8: designazione e presentazione (anche in etichetta)
61
LE BOTTIGLIE
ACETO
• L'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena può essere confezionato solo nell'unica bottiglietta autorizzata per tutti i produttori, che è quella a suo tempo progettata da Giorgetto Giugiaro,
e resa obbligatoria dal disciplinare della DOP.
• I contenitori in cui è confezionato l'Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia" debbono essere unici nella forma, in grado
di assicurare la conservazione della qualità ed il prestigio del prodotto stesso e devono rispondere alle misure e caratteristiche tecniche qui di seguito elencate:
Tipo A: bottiglietta in vetro contenente 100 ml di prodotto, della forma simile ad un tulipano rovesciato.
Tipo B: bottiglietta in vetro contenente 250 ml di prodotto della
forma simile a quella da 100 ml. Altre specifiche dettagliate nel
disciplinare produttivo.
• L’aceto Balsamico IGP a sua volta richiede una bottiglia unica
(vedi pag. 61) e solo quella.
62
FASCETTE, PENDAGLI
ED ETICHETTA
ACETO
• Le informazioni obbligatorie - e diverse nel caso dell’aceto comune o dell’aceto DOP/IGP - vanno indicate sul corpo della bottiglia, con etichetta ordinaria.
• Eventuali pendagli, medaglioni o fascette al collo della bottiglia
non possono essere considerati sostitutivi dell’etichetta in quanto tale, stante il rischio di perdita durante la movimentazione; non
forniscono cioè adeguate garanzie ai consumatori finali.
63
ACETO
ACCORGIMENTI VOLONTARI PER
VALORIZZARE IL PRODOTTO (IGP)
64
Riferimenti normativi
• Legge 82/2006
• Legge n° 1151 del 14/12/1950
• D. lgs 109/92
• Reg. CE 583/2009 (Aceto Balsamico di Modena IGP)
• Reg. CE 813/2000 (Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP)
• L'Aceto Balsamico di Modena si produce secondo varie ricette.
• Il disciplinare di produzione IGP lascia ampio margine di azione, prevedendo l'utilizzo di mosto cotto in percentuali tra il 20
e il 90% e di aceto di vino dal 10 al 80%.
• È consentito l'uso di caramello, fino al 2%.
• Nel caso dell’aceto balsamico di Modena IGP, molti piccoli produttori rispettano standard qualitativi più restrittivi di quelli possibili per legge
• Il disciplinare produttivo lascia spazio per valorizzare adeguatamente il prodotto
• La lettura dell'etichetta può fornire utili informazioni sugli ingredienti
usati e sui metodi di lavorazione.
Aceto aromatizzato
• All'aceto possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti […]
o altri aromi naturali (DLgs 25 gennaio 1992, n. 107).
• È consentito aromatizzare l'aceto di mele con il miele.
• L'aceto preparato come sopra deve essere posto in commercio con la denominazione di"aceto di (...)
• È ammessa la dicitura "invecchiato" per il prodotto di almeno 3 anni.
• Si può volontariamente indicare in etichetta “senza aggiunta di caramello”
• Si può volontariamente specificare la % di mosto
Aceto balsamico
• Produzione tradizionale da mosto cotto e fermentato
• D.O.P. Aceto Balsamico TRADIZIONALE di Modena (D.M.
9/2/87) e di Reggio Emilia: (D.M. 3/3/87) con l'indicazione della materia prima
VINO
Nome Vino
Denominazione di Origine
Controllata e Garantita
FORMAT ETICHETTA
VINO DOC-DOCG-DOP-IGP
A
A
A
Nome del vino con espressione “Denominazione di Origine Controllata”
(DOC) o “Denominazione di Origine Controllata e Garantita “ (DOCG),
oppure Denominazione di Origine Protetta (DOP) o Indicazione
DENOMINAZIONE COMMERCIALE
ANNATA C
VINO
L XXXXX (numero di lotto)
500 ml e
B
Imbottigliato da Xxxxxxx - Indirizzo Xxxxxxx D
F
66
Geografica Protetta (IGP)
Prodotto in
Contiene allergenti
PASSITO
A
H
E
B
Denominazione commerciale
C
Annata Obbligatoria per DOC e DOCG, Facoltativa per IGT
D
Nome o marchio con inidirizzo dell’imbottigliatore
E
Origine e provenienza
F
Indicazione su allergenti (solfiti)
G
Lotto
H
Quantità netta
I
Tenore di alcol in volume %
G
I
14% vol
Solo per spumanti: tenore zuccherino
OBBLIGO DI INDICARE GLI ALLERGENI IN ETICHETTA
• Le nuove norme sono applicabili ai vini ottenuti interamente o
parzialmente da uve della vendemmia degli anni 2012 e successivi, ed etichettati dopo il 30 giugno 2012. Così come già previsto per i solfiti, anche l’indicazione delle due nuove sostanze
allergeniche dovrà essere riportata dopo la scritta “contiene”.
Le nuove norme non si applicano a tutti i vini prodotti nelle annate precedenti al 2012, a tutti i vini dei Paesi terzi prodotti nella campagna 2012 e già imbottigliati, a tutti i vini sfusi dei Paesi terzi prodotti nella campagna 2012 purché entrati nel mercato europeo prima del 1 luglio 2012;
Si applicano invece ai vini prodotti a partire dalla campagna vendemmiale 2012, ai vini sfusi dei Paesi terzi prodotti dalla campagna 2012 entrati nel territorio europeo dopo il 30 giugno 2012.
• Il regolamento riporta anche i nuovi loghi che i produttori potranno utilizzare in aggiunta alle diciture.
L’etichettatura delle sostanze allergeniche impiegate nella elaborazione dei vini è obbligatoria solo quando gli allergeni sono ancora presenti nel prodotto finale e rilevabili con l’impiego dei metodi di analisi approvati dall’Oiv.
I LOGHI
VINO
• Dal 1° luglio 2012 così come disposto dal Reg. 579 del 29 giugno 2012 e’ scattato l’obbligo di indicare in etichetta l’impiego
dei derivati dell’uovo (albumina) e del latte (caseina)
67
ORIGINE
I VINI CON DENOMINAZIONE
• Dal 2009 i vini con legame territoriale (a denominazione di origine) possono essere alternativamente menzionati sia come DOPIGP che secondo la modalità attuale DOC/DOCG- IGT
• Origine e provenienza: l’indicazione dell’origine è obbligatoria per
tutte le tipologie di vino e deve essere riportata in etichetta utilizzando le diverse modalità contemplate dal Reg. Ce 607/09 a
seconda che si tratti di vino con o senza denominazione di origine/indicazione geografica.
VINO
I VINI SENZA DENOMINAZIONE
68
I vini senza denominazione di origine devono adottare una delle seguenti modalità:
• “Vino di …” o “Prodotto in …” o “Prodotto di …” in caso di vino
ottenuto da uve vendemmiate e vinificate in uno stesso Paese
Membro/Stato terzo
• “Vino della Comunità europea” o “Miscela di vini di diversi Paesi della Comunità Europea” in caso di vini originari di diversi Stati Membri;
• “Miscela di vini di diversi Paesi non appartenenti alla Comunità Europea” o “Miscela di vini di …” in caso di vini originari da
uno o più Paesi Terzi;
• “Vino ottenuto in … da uve vendemmiate in …” completato dal
nome dello Stato Membro /Paese Terzo in caso di luogo di provenienza delle uve diverso da quello della vendemmia.
I vini DOP/IGP devono riportare “Vino di …” o “Prodotto in …” o
“Prodotto di …” indicando il nome dello Stato Membro/Paese Terzo nel cui territorio sono state vendemmiate e vinificate le uve.
• I vini spumanti senza denominazione di origine devono riportare l’indicazione “Vino di …” o “Prodotto in …” o “Prodotto di …”
o “Sekt di
• … seguite dal nome del Stato Membro/Paese Terzo dove sono
state vendemmiate e vinificate le uve e aggiungendo anche il nome
dello SM dove è avvenuta la II° fermentazione.
INFORMAZIONI VINI COMUNI (senza denominazione di origine)
OBBLIGATORIE
FACOLTATIVE
• Nome del prodotto seguito + denominazione di vendita.
• Titolo alcolometrico volumico.
• Origine e provenienza.
• Riferimenti all’imbottigliatore (nome e/o marchio + indirizzo).
• Riferimenti all’importatore (nome e/o marchio + indirizzo), se presente.
• Tenore zuccherino (solo per gli spumanti).
• Indicazione relativa alla presenza di allergeni.
• Lotto.
• Indicazione della quantità.
• Riferimenti (nome e/o marchio commerciale + indirizzo) ad altri operatori commercialicoinvolti nella filiera (es. produttore, distributore, ecc.).
• Logo comunitario relativo alla presenza di allergeni (Fig. 1).
• Annata delle uve, solo se almeno l’85% delle uve proviene dalla stessa annata.
• Varietà delle uve, ma solo se appartenenti alle tipologie ammesse
dal Mipaaf, nella Circolare del 30/07/09 (cabernet franc, merlot, chardonnay, ecc.).
• Tenore zuccherino (solo per i vini non spumanti).
VINO
Fig. 1
69
VINO
ALTRE INFORMAZIONI FACOLTATIVE (vini DOC-DOCG-DOP-IGT/IGP)
70
• Categoria merceologica (vino, vino spumante, ecc.).
• Riferimenti (nome e/o marchio commerciale + indirizzo) ad altri operatori commercialicoinvolti nella filiera (es. produttore, distributore, ecc.).
• Utilizzo dei termini quali abbazia, castello, rocca, ecc. riferiti all’azienda agricola solo se tutte le operazioni di trasformazione avvengono nell’area menzionata.
• Logo comunitario relativo alla presenza di allergeni (fig. 1)
• Annata delle uve, solo se almeno l’85% delle uve proviene dalla stessa annata.
• Varietà delle uve, solo se rappresenta almeno l’85% delle varietà
utilizzate.
• Tenore zuccherino (per i vini non spumanti).
• Indicazioni relative al metodo di invecchiamento e/o di elaborazione (es. superiore, novello, ecc.).
• Simboli comunitari della DOP/IGP (fig. 2).
• Riferimento al metodo di produzione (fermentato in botte, ecc.).
• Indicazioni relative ad unità geografiche più piccole della
DOP/IGP, solo se almeno l’85% delle uve impiegate nella produzione del vino proviene da tali zone.
Fig. 1
Fig. 2
• Il testo del Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2009 che, raccoglie le istanze della nuova OCM, ha modificato le diciture sulle etichette.
• Ora è possibile indicare in etichetta la dicitura: “integralmente
prodotto e imbottigliato da…” la qual cosa consente a quei vignaioli che SI LIMITANO alla vinificazione delle uve AUTOPRODOTTE, di valorizzare al meglio il proprio vino.
Riferimenti normativi
• Reg. CE 607/2009
• Reg. CE 606/2009
• Reg. 436/2009
• Reg. CE 479/2008 (OCM vino)
• Reg. Ce 555/2008
• Reg. (CE) N. 628/2008
• Reg. 510/2006 (Vini a denominazione di origine)
• DM 6 agosto 2009
• DM 31 luglio 2009
• Circolare Mipaaf 30 luglio 2009
VINO
“Integralmente prodotto da …”
71
PASSATA
DI POMODORO
Passata di pomodoro
“I LEONI”
A
A
B
Prodotto con pomodoro fresco
C
PASSATA DI POMODORO
74
E
Prodotto e confezionato da:
Azienda agricola Carpi - via Polesine 3- Noceto-PR
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno F
L XXXXX (numero di lotto)
data di confezionamento G
600 g e
H
Denominazione di vendita: “PASSATA DI POMODORO” può essere
usata solo per pomodoro fresco spremuto
Ingredienti: pomodoro, sale D
G
FORMAT ETICHETTA
PASSATA DI POMODORO
B
Nome commerciale -marchio di fantasia
C
Lavorazione
D
Ingredienti (solitamente, pomodori, sale)
E
Sede produttore (nome produttore via, Comune-Provincia
F
Data di scadenza
G
Lotto/data di confezionamento
H
Peso Netto
DECRETO 17/2/2006, "Passata di pomodoro. Origine del pomodoro fresco"
(G.U. n. 57 del 9/3/2006)
Va sempre indicata la zona di produzione del pomodoro (almeno con
Regione/Stato). Quando non coincida con la zona di confezionamento e con il
confezionatore, anche questi va indicato in etichetta per esteso (Nome
azienda, Comune, Provincia). Non vanno indicati riferimenti REA come codici
• In base al decreto 5464 del 3 agosto 2011,“norme in materia
di leggibilità delle informazioni inerenti l’origine dei prodotti alimentari”, art. 6.
L’indicazione della zona di coltivazione del pomodoro fresco, è stampata con caratteri tipografici la cui parte mediana - pari all’altezza della minuscola “x”, è pari o superiore a 1,2 mm ed è apposta in etichetta nello stesso campo visivo ed in prossimità della denominazione di vendita.
Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cmq, l’altezza minima della x è pari o superiore a 0,9 mm.
Riferimenti normativi
• Decreto legge 3 agosto 2004, n.204 recante norme sull’etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari tra i quali la passata di pomodoro.
Il decreto riserva la denominazione “passata di pomodoro”
al succo di pomodoro ottenuto per spremitura diretta del
pomodoro fresco, sano e maturo.
• Il Decreto del Ministero delle Attività Produttive, 23 settembre 2005, pubblicato sulla G.U. del 5 ottobre 2005,
n. 232, in concerto con i Ministeri delle politiche agricole e forestali e del Ministero della salute e del Ministero
delle politiche comunitarie, stabilisce con chiarezza la definizione di “passata”.
• Decreto legislativo del 27 gennaio 1992 n.109 modificato dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, concernente l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità
dei prodotti alimentari.
• Decreto 5464 del 3 agosto 2011 in materia di leggibilità
delle etichette.
PASSATA DI POMODORO
ORIGINE IN ETICHETTA
75
BIRRA
FORMAT ETICHETTA BIRRA
Birrificio a XXX (Nome Azienda) A
Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
Sede stabilimento XXX A
(Indirizzo stabilimento e CAP )
L XXXXX (numero di lotto) B
data di confezionamento
Birra
C
Ingredienti: acqua, malto d’orzo, luppolo D
BIRRA
33 cl e
78
H
E
F
6° alc
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno G
(2 ANNI)
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore
Non disperdere il contenitore nell’ambiente
I
A
Ragione sociale e sede del produttore
B
Lotto/ data di confezionamento
C
Denominazione di vendita (nel campo visivo principale)
D
Elenco ingredienti
E
Quantità (cl) (nel campo visivo principale)
F
Volume alcolometrico (nel campo visivo principale)
G
Termine minimo di conservazione (TMC) (nel campo visivo principale)
H
Modalità di conservazione
I
Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente
DENOMINAZIONE DI VENDITA
Legge 1354/1962 tuttora in vigore, con alcune modifiche (DpR
272/98), che definisce le categorie di birra commercializzabili: nello specifico le Denominazioni di vendita ammesse sono:
1 - BIRRA ANALCOLICA (alcol < 1,2%)
2 - BIRRA LIGHT (alcol compreso tra 1,2% e 3,5%)
3 - BIRRA
4 - BIRRA SPECIALE
5 - BIRRA DOPPIO MALTO
(Le birre 4 e 5 si differenziano per il grado saccarometrico in 100
grammi di mosto da cui la birra è derivata)
Si può mettere SOLO su etichetta secondaria (NON su CAMPO VISIVO PRINCIPALE, laddove per contro compare la denominazione
di vendita ammessa = “birra”, “birra speciale”, “birra doppio malto”, etc …), PENA SANZIONI
BIRRA
BIRRA ARTIGIANALE
79
QUANTITÀ DI VENDITA AMMESSE
BIRRA
• La birra può essere venduta in bottiglie o recipienti pari a 20 cl,
33 cl, 50 cl, 66 cl
• Per i fusti non vi sono gamme quantitative obbligatorie
• Per ogni capacità vi sono poi tolleranze consentite
80
Riferimenti normativi
• Legge 16.8.1962 n° 1354;
• Legge 16.7.1974 n° 329;
• Legge 3.7.1976 n° 454;
• Legge 17.4.1989 n° 141;
• D.M. 1.7.1994 n° 519;
• D.M. 19.11.1996 n° 682;
• D.P.R. 30.06.1998 n. 272;
• D.M. 26.02.1996;
• D.M. 30.06.1998 n.250
GRAPPA
FORMAT ETICHETTA GRAPPA
L XXXXX (numero di lotto) A
A
Lotto
B
Denominazione di vendita (ammesse menzioni aggiuntive come
stravecchia, invecchiata, vecchia, riserva)
Grappa
B
STRAVECCHIA
Da uve nebbiolo
C
denominazione di origine (es, Chianti)
Può essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in
B
mesi e in anni, o soltanto in mesi
C
Ingredienti: xxxxxxxxxxxxxxx D
GRAPPA
Ragione sociale e sede del produttore E
82
Lt. 0,500 e
F
38% vol
Può essere specificato il nome del vitigno o del vino a
G
D
Elenco ingredienti (se sono aggiunte erbe aromatiche, o frutta)
E
Ragione sociale e sede del produttore
F
Quantità (l, cl)
G
Volume alcolometrico (minimo 37,5°)
• Nella denominazione di vendita della «Grappa» deve essere riportata
l'indicazione di piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro
parti, se utilizzate.
• Nella presentazione e nella promozione e' consentito l'uso dei termini, «vecchia» o «invecchiata» per la grappa sottoposta ad invecchiamento, in recipienti di legno non verniciati ne' rivestiti, per
un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio nazionale.
• È consentito, altresì, l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per
la grappa invecchiata almeno diciotto mesi.
• Può essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in
mesi e in anni, o soltanto in mesi.
• Titolo alcolometrico: per poter essere immessa al consumo la «Grappa» deve avere un titolo alcolometrico non inferiore a 37,5% in volume.
Nella lavorazione sono consentiti l’aggiunta di:
• zuccheri (nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito);
• caramello (solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno
dodici mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti).
Il termine «Grappa» può essere completato dal riferimento:
a) al nome di un vitigno, qualora sia stata ottenuta in distillazione da
materie prime provenienti per il 100% in peso dalla vinificazione
di uve di tale vitigno: e' ammessa una tolleranza di altri vitigni fino
ad un massimo del 15% in peso;
b) ai nomi di non più di due vitigni, qualora sia stata ottenuta dalla
distillazione di materie prime interamente provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni. I vitigni devono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale decrescente.
Non è consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore
al 15% in peso. L'indicazione dei vitigni in etichetta deve avvenire con lo stesso carattere ed evidenza tipografica;
c) al nome di un vino DOC, DOCG o IGT qualora le materie prime provengano da uve utilizzate nella produzione di detto vino; in tal caso
e' vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC, DOCG e IGT) o (DOP,
IGP) sia in sigla che per esteso;
d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al tipo di alambicco;
Per le grappe che rispondono contemporaneamente a più riferimenti di cui ai precedenti punti a), b) e c) deve comunque essere
utilizzata una sola denominazione di vendita.
GRAPPA
PRESENTAZIONE IN ETICHETTA
83
GRAPPA
Riferimenti normativi
84
• DECRETO 1 agosto 2011. 5389 Attuazione dell'articolo 17 del
Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose –
che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio
• Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante norme di commercializzazione
• Regolamento (CE) n. 491/2009 (modifica il 1234)
• Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (recante
modalità di applicazione del reg. 479/2008)
• Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
• Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n.297,
recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori
• Legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee
• Regolamento (CEE) n. 1576/89
• Decreto del Presidente della Repubblica n. 297/1997 emanate dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato
• Circolari 20 novembre 1998, n. 163, e 12 marzo 2001, n. 166
• Decreto ministeriale 27 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre
2008, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti
(CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione
• Decreto ministeriale 13 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre
2010, con il quale è stata definita la procedura per la presentazione e l'approvazione delle schede tecniche sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai fini della successiva registrazione comunitaria
PRODOTTI DI
ORIGINE ANIMALE
BOLLINO SANITARIO/MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
Gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercato
solo prodotti di origine animale contrassegnati da un bollo sanitario1 apposto ai sensi del Reg. CE 854/2004; o qualora tale regolamento non preveda l’applicazione di un bollo sanitario, da un
marchio di identificazione2 apposto ai sensi dell’allegato II, sezione I, del regolamento 853/2004.
86
1
Il bollo sanitario è richiesto per le carni fresche.
2
Il marchio di identificazione sanitario è previsto per i prodotti a base
di carne, latte e derivati, prodotti della pesca, uova e miele.
Esempio di Marchio di identificazione
IT
1765L
CE
BOLLINO SANITARIO
sulla carcassa animale, e necessario
per la commercializzazione delle
carni fresche, ma non va in etichetta
MARCHIO
IDENTIFICATIVO
sulla etichettatura o sul prodotto,
sull’involucro o sull’imballaggio,
può eventualmente essere
rappresentato da una targhetta fissa
di materiale resistente
MARCHIO IDENTIFICATIVO:
Reg .CE 853/2004, allegato II, sezione I, parte C
Etichetta o imballaggio si equivalgono
Codice ISO del Paese in cui è situato lo stabilimento
Codice di riconoscimentodello stabilimento
Abbreviazione di Comunità europea
Quando i prodotti di origine animale sono posti in un imballaggio
destinato al consumatore finale è sufficiente che il marchio sia apposto soltanto sulla superficie esterna di detto imballaggio.
MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE
Il bollo sanitario è di forma ovale delle dimensioni di 6,5 cm di larghezza
per 4,5 cm di altezza e riporta, in caratteri perfettamente leggibili:
• il nome del Paese in cui lo stabilimento è situato (può essere scritto per intero in lettere maiuscole o indicato con un codice a due
lettere in conformità della pertinente norma ISO);
• il numero di riconoscimento del macello e, se apposto in un macello all’interno della Comunità, l’abbreviazione CE, EC, EF, EG,
EK, EY, ES, EÜ, EK, EB o WE.
Il marchio di identificazione deve avere forma ovale, deve essere leggibile ed indelebile e i suoi caratteri facilmente decifrabili. Esso deve riportare:
• il nome del Paese in cui è situato lo stabilimento (indicato per
esteso o mediante un codice a due lettere conforme alla norma ISO pertinente);
• il numero di riconoscimento dello stabilimento;
• l’abbreviazione CE, EC,EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EK, EB o WE
se applicato in uno stabilimento situato in uno dei Paesi membri. Tali abbreviazioni non devono rientrare nei marchi apposti
su prodotti importati nella Comunità da imprese situate all’esterno della stessa.
L’altezza delle lettere e delle cifre deve essere rispettivamente di
almeno 0,8 cm e 1 cm. (Nel caso di agnelli, capretti e porcellini
le dimensioni ed i caratteri del bollo sanitario possono essere ridotti in proporzione alla taglia delle carcasse).
La bollatura sanitaria e i relativi bolli sono gestiti direttamente dal
veterinario ufficiale. Egli, in particolare, assicura che il bollo sia apposto soltanto se le carni dell’animale, ispezionato ante e post mortem, sono risultate idonee al consumo umano.
Deve accertare inoltre che la bollatura sia effettuata sulla superficie esterna della carcassa in modo tale che, una volta sezionata, il bollo sanitario sia presente in ogni singola parte ottenuta.
NOTA BENE: Nel caso in cui venga rimosso l’imballo e/o il confezionamento oppure il prodotto sia nuovamente elaborato in altro stabilimento, dovrà essere apposto un nuovo marchio con il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui sono avvenute le ultime operazioni. Gli
operatori del settore dei prodotti di origine animale dovranno disporre
di sistemi e di procedure atti a consentire l’identificazione dei fornitori
che hanno messo a loro disposizione le materie prime e i semilavorati
e dei clienti ai quali hanno consegnato il prodotto finito.
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
BOLLO SANITARIO
87
QUAL È LA PROCEDURA PER POTER OPERARE
CON IL BOLLO SANITARIO/MARCHIO DI IDENTICAZIONE?
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
• Per poter apporre questo marchio/bollo sui prodotti di origine animale, occorre che gli stabilimenti di preparazione/produzione,
localizzati in Ue, abbiano i requisiti richiesti dal Regolamento CE
n. 852/04 e dal Regolamento CE n. 853/04 (allegati II e III).
88
• Tali strutture devono essere, inoltre, registrate o, qualora fosse
richiesto, riconosciute dall’autorità competente come previsto dall’art. 4 del Regolamento CE n. 853/04.
In merito occorre contattare i servizi veterinari dell'ASL (Azien-
da Sanitaria Locale) competente per la zona dove ha sede lo stabilimento di produzione.
• A sua volta i servizi veterinari provvederanno ad inviare la pratica agli uffici della Regione competenti, che forniranno l'autorizzazione finale, previo consenso del Ministero della Sanità.
Attualmente è presente elenco dei marchi:
http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/trasferimento_PROD.jsp
UOVA
FORMAT ETICHETTA
CONFEZIONE ESTERNA UOVA
A
Denominazione di vendita
B
Qualità (a= uova fresche da consumo) e modalità allevameto
C
Categoria (peso): XL = Grandissime (73 G e più) - L= 63-73 g
M= 53 -63 g - S= < 53 g
cat
B
”A”
Allevamento a terra
A
6 Uova
Fresche
XL
C
UOVA
G
90
Marchio di identificazione sanitario per alimenti di origine animale
E
Numero centro imballaggio (o numero mipaaf) rilasciato da asl
competente sul territorio (modulo entro il D.M. 11-12-2009)
IT
060M
CE
E
F
Produttore
G
Data di scadenza (max 28 gg da deposizione)
H
Sugli imballaggi può essere apposta la dicitura «extra» o «extra
D
F
(Nome Azienda)
Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
D
IT00000013
fresche», a condizione che sull’imballaggio stesso venga anche
Scadenza gg/mm/aa
indicata in maniera visibile la data di deposizione e il termine di
nove giorni dalla predetta data di deposizione (vedi pag. 94)
EXTRA /EXTRA FRESCHE
H
Non disperdere I
il contenitore nell’ambiente
I
Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente
FORMAT TIMBRO UOVA
A
Modalità di allevamento: 0= biologico, 1= all’aperto, 2= a terra,
3= gabbia o batteria
B
Nazione di produzione
C
Codice istat comune di produzione: http://www.istat.it/it/archivio/6789
D
Provincia di produzione
E
Codice di allevamento (assegnato dall’Asl)
F
Termine Minimo di conservazione (28 gg dalla deposizione) o in
alternativa anche solo Data di deposizione. Le uova devono essere
ritirate dal commercio il 7° giorno precedente il TMC
3 IT 001 PR 036
B
C
D
Giorno/mese
F
E
UOVA
A
91
ASPETTI DI VENDITA DIRETTA
È consentita la vendita di uova sfuse, direttamente dal produttore
al consumatore finale nel luogo di produzione, cioè nell’allevamento
o nelle immediate pertinenze; nella “regione di produzione”, ossia
in un territorio compreso nel raggio massimo di 10 chilometri dal
luogo di produzione; in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta.
Le uova devono essere marchiate con il codice del produttore, ad
eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole e a condizione che il nome e l’indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita o comunicati all’acquirente
nel caso di vendita porta a porta.
Gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi della presente
parte del presente allegato, fatto salvo il punto III, paragrafo 3, in
caso in cui le uova siano vendute direttamente dal produttore al
consumatore finale:
a) nel luogo di produzione,
b) in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi.
Nel caso in cui tali esenzioni siano accordate, ciascun produttore
può decidere se applicarle o meno. Qualora siano applicate, non
possono essere effettuate classificazioni in base alla qualità e al peso.
Gli Stati membri possono stabilire, conformemente al diritto nazionale, la definizione dei termini «mercato pubblico locale», «vendita porta a porta» e «regione di produzione»
UOVA
REG. CE 1234/2007 Allegato XIV, “A”
92
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Tutti i produttori di uova (allevatori) devono presentare domanda
per il rilascio del codice distintivo alla ASL di competenza (servizio veterinario), secondo quanto previsto dal decreto legislativo 29
luglio 2003, n. 267. Per consentire all'amministrazione di adempiere agli obblighi che derivano dalla specifica normativa comunitaria, i produttori sono iscritti in un elenco nazionale tenuto dal
Ministero delle politiche agricole e forestali (Mipaaf) a seguito di
comunicazione per via telematica, da parte del Ministero della sa-
lute o, in casi particolari, dalle ASL, del codice attribuito. Il Ministero della salute comunichera' tempestivamente al Mipaaf ogni
variazione, aggiunta o cancellazione dei codici suddetti.
CODICE IDENTIFICATIVO
• Da non confondere con il numero Centro Imballaggio Mipaaf
(sulla confezione) il codice distintivo del produttore, va sul singolo uovo (cd “stampigliatura”) ed è rilasciato dalla ASL competente per territorio, anche se si tratta di prodotti venduti
direttamente dal produttore al consumatore finale;
• l’unica eccezione a questa regola è costituita dall’ipotesi di allevamenti con meno di 50 galline: in tal caso il produttore può
omettere l’apposizione di un proprio codice identificativo.
UOVA
CIRCOLARE 19 Gennaio 2004, n. 1: Regolamento (CEE) n. 1907/90
del Consiglio, del 26 giugno 1990, sulla commercializzazione delle
uova e del regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione, di
applicazione. (GU n. 41 del 19-2-2004)
93
INDICAZIONI OBBLIGATORIE
• Categoria A (denominate Uova Fresche, indirizzate al consumatore
finale)
• Codice imballaggio Mipaaf: rilasciato dietro apposita domanda
alle autorità sanitarie regionali competenti. Ogni regione ha una
propria modulistica che l’azienda deve richiedere e compilare
• ll codice distintivo dell’allevamento viene rilasciato dal servizio
veterinario dell’ASL competente per territorio che ha funzione di
autorità sanitaria di controllo
INDICAZIONI VOLONTARIE
UOVA
• “Extra” o “Extra fresche”: deposte al massimo da 9 giorni.
94
Cosa accade alle uova di categoria “A”“extra”o “extra fresche” a
partire dal 10 ° giorno? Se le uova non sono vendute, in tutto o in
parte, al consumatore finale o all’utilizzatore, vengono declassate, cioè tornano ad essere uova di categoria “A”.
Normativa vigente
UOVA
• D.M. 11.12.2009 DECRETO 11 dicembre 2009 MIPAAF.
Modalità applicazione
Modalità per l’applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, del Consiglio e n. 589/2008, della Commissione e del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267.
• Reg. CE 598/2008
• Reg CE 589/2008
• Legge comunitaria 34/2008
• Reg. CE 1243/2007
• Richiesta autorizzazione alla classificazione ed imballaggio
delle uova http://agricoltura.regione.campania.it/uova/uovaindex.html (modulo scaricabile)
95
LATTE
FORMAT ETICHETTA LATTE
Latte intero
A
A
Denominazione di vendita (va indicato: la materia grassa, ovvero
intero, scremato, parzialmente scremato; il trattamento termico
PASTORIZZATO DI ALTA QUALITÀ A
subito (PASTORIZZATO); se risponde ai criteri per “ALTA QUALITÀ” )
B
Sede produttore/confezionatore (nome produttore via, città)
C
Data di scadenza/ (sostitutiva del lotto) o termine minimo di
B
Prodotto o confezionato da Clarabella srl,
Via XXXX Topolinia
conservazione: deve essere indicata la data di scadenza (“da
consumarsi entro…”) per il latte fresco, mentre per il latte a media
e lunga conservazione è previsto il termine minimo di conservazione
C
(“da consumarsi preferibilmente entro…”)
( “da consumarsi entro XX/XX/XXXX per latte fresco)
D
D
Confezionato il XX/XX/XXXX
E
LATTE
98
1Le
F
IT
060M
CE
Origine- zona di mungitura
F
Quantità netta
G
Marchio di identificazione sanitario per alimenti di origine animale
Latte proveniente da allevamenti italiani E
G
Data di confezionamento
LATTE FRESCO
L’indicazione geografica relativa alla zona di mungitura e alla provenienza del latte sono stampate con caratteri tipografici la cui
parte mediana/altezza della minuscola “x” è pari o superiore a
1,2 mm e sono apposte in etichetta nello stesso campo visivo ed
in prossimità della denominazione di vendita.
Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore risulta meno di 80 cm2, l’altezza minima della “x” è pari o superiore a 0,9 mm.
LATTE FRESCO PASTORIZZATO DI ALTA QUALITÀ
Il latte crudo, per poter essere utilizzato per la produzione di «latte
fresco pastorizzato di alta qualità», deve rispondere almeno ai seguenti requisiti oltre a quelli prescritti per il latte crudo destinato
alla produzione di latte alimentare trattato termicamente:
a) requisiti di composizione:
tenore di materia grassa: non inferiore al 3,50%;
tenore di materia proteica: non inferiore a 32,0 g/litro;
b) requisiti igienico-sanitari:
tenore in germi a +30 °C (per ml): non superiore a 100.000 [1];
tenore in cellule somatiche (per ml): non superiore a 300.000 [2];
contenuto in acido lattico: non superiore a 30 p.p.m.
(D.M. 9 maggio 1991 n. 185)
LATTE FRESCO PASTORIZZATO
Art. 4 legge 169/1989, relativa alla Disciplina del trattamento e
della commercializzazione del latte alimentare vaccino
Latte fresco pastorizzato
Viene definito “latte fresco pastorizzato” il latte che perviene
crudo allo stabilimento di
confezionamento e che, ivi sottoposto a un solo trattamento termico entro 48 ore dalla
mungitura, presenti al consumo:
a) prova della fosfatasi alcalina negativa;
b) un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 14 per cento delle proteine totali;
c) prova della perossidasi positiva.
LATTE
(Ex articolo 5 decreto ministeriale numero 5464 del 3 agosto 2011)
99
INFO SU ZONA
MUNGITURA-PROVENIENZA
ESEMPI DI INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA DEL LATTE:
LATTE
ZONA DI MUNGITURA:
Comune: Rho
Provincia: Milano
Regione: Lombardia
Stato: Italia
Stato UE: Francia
Stati UE: UE
Stato extra UE: Svizzera
100
ZONA DI PROVENIENZA:
Provincia: Milano
Regione: Lombardia
Stato: Italia
Stato UE: Francia
Stati UE: UE
Stato extra UE: Svizzera
Stati extra UE: Extra UE
LATTE CRUDO
INFORMAZIONI SUL DISTRIBUTORE
• Denominazione vendita (Latte crudo)
• Ragione sociale e sede (anche nell’insegna)
• Data di mungitura
• Data di fornitura all’erogatore
• Data di scadenza del latte posto in vendita (gg/mm/ aa)
• Istruzioni conservazione domestica: tra 0 °e 4°C
• Fermi restando gli obblighi disposti circa i requisiti sanitari e relativi adempimenti, che non sono trattati in questa sede
• Informazioni al consumatore per mezzo delle apposite diciture:
“LATTE CRUDO NON PASTORIZZATO. PRODOTTO DA CONSUMARSI SOLO DOPO BOLLITURA” (tale dicitura deve essere ben visibile, con caratteri di colore rosso e di almeno 4 centimetri). Nel caso l’erogatore disponga di sistema di imbottigliamento o il latte sia confezionato dal distributore, le bottiglie
dovranno riportare in etichetta anche le seguenti diciture:
SULLA BOTTIGLIA
• Quantità netta in Litri
• Data di confezionamento (gg/mm/aa)
• Data di scadenza (da consumarsi entro gg/mm/aa)
• Legge 204/2004 – DPR 54 del 1997- D.M. 9 maggio 1991 n. 185- Reg
Ce 2597 del 1997
• D.M. 3 agosto 2011 n.5464, Norme in materia di leggibilità inerenti
l’origine dei prodotti alimentari
• Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
10/12/2008 (Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana)
• Reg. 1234/2007 (norme di commercializzazione e definizione del prodotto “latte”)
• d.lgs. 06/11/2007 n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/Ce relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei
Regolamenti comunitari nel medesimo settore);
• d.m. 14/01/2005 (Linee guida per la stesura del manuale aziendale
per la rintracciabilità del latte)
• d.m. 27/05/2004 (Rintracciabilità e scadenza del latte fresco)
• d.m. 24/07/2003 (Determinazione della scadenza del latte fresco pastorizzato e del latte fresco pastorizzato di alta qualità)
• d.m. 24/07/2003 (Disciplina del sistema di rintracciabilità del latte al
fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi del consumatore)
• DECRETO 20 agosto 2002 (Ministero attività produttive).
Rettifica al decreto ministeriale 27 giugno 2002 relativo alla etichettatura del latte fresco, e differimento del termine relativo all'esaurimento
delle scorte di etichette ed imballaggi a seguito delle documentate richieste dei produttori
• Circolare Ministero Attività Produttive n. 167 2 agosto 2001 Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari
• d.m. 27/06/2002 (Etichettatura del latte fresco)
• d.m. 17/06/2002 (Trattamento di microfiltrazione nel processo di produzione del latte alimentare)
• d.P.R. 14/01/1997 n. 54 (Regolamento recante attuazione delle direttive
92/46 e 92/47/Cee in materia di produzione e immissione sul mercato
di latte e di prodotti a base di latte) • D. lgs 109/92
• d.m. 09/05/1991 n. 185 (Regolamento concernente le condizioni di
produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di “latte fresco pastorizzato di alta qualità”)
• l.169/89 (Disciplina del trattamento e della commercializzazione del
latte alimentare vaccino), e circolari Ministero Sanità 3 dic 1991 n. 24
e 9 mar 1991 n. 6 relative a commercializzazione latte alimentare in
riferimento alla legge 169
LATTE
Riferimenti normativi
101
YOGURT
LATTICINI
FORMAT ETICHETTA YOGURT
Yogurt alla fragola
A
Denominazione di vendita
B
Nome di fantasia
“IL LATTICELLO”
C
Ragione sociale azienda e stabilimento di produzione
D
Data di scadenza
E
Ingredienti
F
Lotto (numero)
Da consumarsi entro 00/00/0000
G
Condizioni di conservazione
Ingredienti: E
Yogurt intero (latte intero, Spretpococcus termophilus,
Lactobacillus bulgaricus, fragole 10%, zucchero)
H
Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente
I
Quantità nominale (L/cl/ml)
L
Marchio di identificazione sanitario per alimenti di origine animale
A
B
C
Azienda agricola XXX,
Via dei lattai 11- Parma (PR)
D
Lotto XXXXXXXXXX
G
YOGURT
H
104
F
Conservare in frigorifero a +0-+4 C°
Non disperdere il contenitore nell’ambiente
125 g e
I
L
IT
060M
CE
CARATTERISTICHE
• Le caratteristiche e le proprietà dello yogurt sono legate alla presenza, fino all’atto del consumo, dei suddetti microrganismi vivi
e vitali nella quantità totale non inferiore a 10 milioni per grammo di prodotto. Ciascuna delle due specie deve essere presente
in quantità non inferiore a 1 milione per grammo.
• La quantità di alimenti aggiunti allo yogurt (es, frutta) non deve
essere superiore al 30% del prodotto finito e non deve modificare le caratteristiche della parte yogurt
• Il base al tenore di materia grassa gli yogurt si differenziano in:
Magri (< 1%)
Parzialmente scremati (1,5% / 2%)
Interi (> 3%)
• Lo yogurt con aggiunta di altri ingredienti alimentari deve riportare
le seguenti indicazioni: “yogurt con...” o “yogurt al...” (quando gli ingredienti evidenziati sono effettivamente presenti nel prodotto finito, per esempio “yogurt alla banana” deve contenere
il frutto banana, in pezzi o purea).
YOGURT
• Per legge si definisce yogurt quell'alimento che contiene i fermenti: Streptococcus thermophilus e di Lactobacillus bulgaricus.
• Lo yogurt può essere ottenuto dal latte di qualsiasi animale,
che si tratti di vacca, pecora, capra o cammella; naturalmente
questo influisce sui grassi e i contenuti nutrizionali.
105
ALTRI MICRO-ORGANISMI
YOGURT
Nel caso in cui la fermentazione del latte non sia operata dai microrganismi specifici dello yogurt ma da altri microrganismi, anche in associazione con questi, il prodotto assume la generica denominazione di "latte fermentato".
106
Riferimenti normativi
• Circolare 4 gennaio 1972, n. 2. Produzione e commercio dello yogurt
• Circolare n. 40 del 12 marzo 1974
• Legge 11 aprile 1974, n. 138 relativa al divieto di ricostituzione del latte in polvere per l’alimentazione umana
(resta proibito produrre yogurt da latte in polvere)
• Modifiche ed integrazioni portate dalla circolare del Ministero della sanità 3 febbraio 1986, n. 9
YOGURT
BURRO
LATTICINI
FORMAT ETICHETTA BURRO
Burro
XXXXXXXXX
A
A
certi casi
B
Ragione sociale azienda e stabilimento di produzione C
Lotto XXXXXXXXXX D
250 g e
Denominazione di vendita “burro tradizionale” può essere usata in
F
E
Denominazione di vendita A
IT
060M
CE
B
Eventuale nome di fantasia
C
Ragione sociale azienda e stabilimento di produzione
D
N° Lotto
E
Quantità netta
F
Marchio di identificazione sanitario per alimenti di origine animale
G
Modalità di conservazione
H
Il sale (se aggiunto)
I
data di scadenza (giorno/mese/anno) oppure termine minimo di
conservazione (mese-anno), a seconda della conservabilità del
prodotto. Per il burro è prassi commerciale riferirsi al TMC
BURRO
G
108
Conservare in frigo a temperatura da +1° a +6°
Sale (se aggiunto) H
I
Da consumarsi entro 00/00/0000
DENOMINAZIONE
• È denominato burro il prodotto che ha un tenore minimo di grassi lattieri tra l’82% e il 90%, tenori massimi di acqua del 16%
e di estratto secco non grasso lattiero del 2% (reg. CE
2991/1994)
• La denominazione burro può essere utilizzata congiuntamente a
“tradizionale” quando il prodotto è ottenuto direttamente dal latte o dalla crema di latte o panna in stabilimenti autorizzati e controllati dalle autorità competenti per territorio
• Le denominazioni del burro sono:
- “burro tre quarti” con un tenore di grassi lattieri tra il 60% e il 62%
- “burro a ridotto tenore di grassi” o “alleggerito” se la % di grassi lattieri è tra il 62% e il 41%
- “burro a basso tenore di grassi”, o “leggero”, o “light”, se il tenore di grassi lattieri è inferiore al 40%
- “burro metà” se il tenore di grassi lattieri è compreso tra il 39%
e il 41%
- “burro salato” al quale è stato aggiunto un 2% massimo di sale;
il quantitativo di materia grassa può diminuire fino all’80%. Questi burri possono contenere anche grassi diversi dal latte ma
il contenuto dei grassi lattieri non deve essere inferiore al 75%
• Legge 23 dicembre 1956, n. 1526 - Difesa della genuinità del burro
• Legge 202/83
• Reg. CE 2991/1994
BURRO
Riferimenti normativi
109
FORMAGGI
LATTICINI
FORMAT ETICHETTA FORMAGGIO
A
Parmigiano Reggiano
A
Nome commerciale (caciotta, mozzarella, parmigiano reggiano …)
B
Eventuale nome fantasia
“LA BIADA”
C
Denominazione di vendita
D
Sede produttore (nome produttore via, Comune-Provincia)
E
Ingredienti
F
Data di scadenza per formaggi freschi / Termine minimo di
B
Formaggio stagionato di latte vaccino
C
Prodotto da Azienda Agricola “I pioppi”, D
Via Campestre 1, Medesano - Parma
conservazione per stagionati e semistagionati
G
E
Ingredienti: Latte, caglio, sale
Lotto (può bastare la data o qualsiasi altro codice che permetta
l’identificazione della partita
Da consumarsi (preferibilmente) entro (00)/00/0000 F
FORMAGGI
G
112
Confezionato il 00/00/0000
Conservare tra +0° e 4 C° H
500 g e
I
L
IT
060M
CE
H
Modalità di conservazione
I
Quantità
L
Marchio di identificazione sanitario per alimenti di origine animale
A
Parmigiano Reggiano
“LA BIADA”
FORMAT ETICHETTA BIOLOGICO
A
Nome commerciale (caciotta, mozzarella…) e menziona BIOLOGICO
B
Eventuale nome fantasia
C
Sede produttore (nome produttore via, Comune-Provincia)
D
Logo biologico a norma (format vari scaricabili da
B
DA AGRICOLTURA BIOLOGICA/BIOLOGICO A
Formaggio stagionato di latte vaccino C
C
Denominazione di vendita
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_it
D
E
Se il prodotto è 100% italiano si può- in alternativa alla ordinaria
indicazione “agricoltura UE” segnalare “agricoltura ITALIA”. Tale
F
indicazione va posta in prossimità del logo e in carattere pari (colore,
E
dimensione) a quello della denominazione di vendita
Prodotto da Azienda Agricola “I pioppi”
Via Campestre 1,Medesano - Parma
Ingredienti: Latte, caglio, sale G
H Codice identificativo XXXXXX - Organismo di controllo XXX autorizzato
F
Sede produttore (nome produttore via, Comune-Provincia
G
Ingredienti
I
Data di scadenza per formaggi freschi / Termine minimo di
con DM Mipaaf n. XXX del XX/XX/XX in applicazione del Reg. CE n. 834/2007
Da consumarsi entro 00/00/0000 I
L
Confezionato il 00/00/0000
Conservare tra +0° e 4 C° M
N
500 g e
O
IT
060M
CE
H
Codice indentificativo e organismo di controllo
conservazione per stagionati e semistagionati
L
Lotto (può bastare la data o qualsiasi altro codice che permetta
l’identificazione della partita
M
Modalità di conservazione
O
Marchio di identificazione sanitario per alimenti di origine animale
N
Quantità
FORMAGGI
AGRICOLTURA UE
113
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
FORMAGGI
I formaggi si possono classificare:
• in base al tipo di latte (vaccino, caprino, bufalino …)
• “Formaggi erborinati” (che presentano formazione di muffe nella pasta, ottenute con l’aggiunta nel latte o nella cagliata di muffe selezionate)
• “Formaggi a pasta filata” (prodotti da cagliata acidificata e demineralizzata e modellati in acqua bollente, come la mozzarella)
• “Formaggi fusi” ottenuti con l’ausilio di Sali di fusione ed emulsionanti
• In base alla consistenza della pasta (% di acqua contenuta):
a pasta molle (dal 45% al 60%)
Semidura (40%-45%)
Dura (< 40%)
114
• In base alla temperatura di lavorazione della cagliata: “pasta cruda” (nessuna cottura dopo il taglio), “semicotta” (cottura inferiore ai 48° C dopo il taglio) e “cotta” (cottura tra i 48° e 56° C)
• Per il tenore di grassi:
Magri (< 20%)
Leggeri (tra il 20% e il 35%)
Non è riportata nessuna indicazione per i formaggi generici che
superino il 35% di grassi (la normativa prevede che un formaggio
generico debba avere una percentuale di materia grassa superiore
al 35%), eccezion fatta per i formaggi DOP e IGP.
• In base al tempo di maturazione o stagionatura (freschissimi: 4872 ore; freschi: 15 gg; semi-stagionati: da 40 gg a 6 mesi; stagionati: oltre i 6 mesi)
PER I FORMAGGI FRESCHI A PASTA FILATA (ES mozzarella) se
destinati al consumatore finale devono secondo l’articolo 23 del
D. lgs del 109/1992 essere posti in vendita preconfezionati.
Sono gli unici formaggi venduti OBBLIGATORIAMENTE PRECONFEZIONATI.
Solo nel caso di vendita diretta nel caseificio di produzione è consentita la vendita di prodotto sfuso.
INGREDIENTI
Se è presente solo latte, non è necessaria una indicazione analitica degli ingredienti.
Normativa di riferimento
• R. d. n. 2033 del 1925
• D. Lgs 109/92
• L n° 142 del 19.02.92
• DPR n° 54 del 14.01.97
• CIRC MIN n° 167 del 02.08.01
• CIRC MIN n° 168 del 10.11.03
• D. Lgs n° 181 del 23.06.03
• (non si fa qui riferimento ai disciplinari produttivi e in
genere alla normativa specifica per determinati tipi di
formaggi)
FORMAGGI
FORMAGGI A PASTA FILATA
115
CARNE
BOVINA
Controfiletto
FORMAT ETICHETTA
CARNE BOVINA
A
S/OSSO DI BOVINO ADULTO
B
Prezzo al Kg
C
CARNE BOVINA
E
118
A
Peso Netto
000 g e
Importo
00,00 €
Da consumarsi entro il 00/00/0000
Confezionato il 00/00/0000
A
MACELLATO IN
ITALIA M000
SEZIONATO IN
ITALIA S000
D
NATO IN
ITALIA
ALLEVATO IN
ITALIA
E
Codice di riferimento: F
ANIMALE/LOTTO
H
G
ITALIA
M000
CEE
Conservare in frigo
tra +0° e +02 C°
Denominazione di vendita: Taglio commerciale e animale (bovino
adulto, vitellone, vitello, etc)
B
Prezzo unitario per kg, quantità netta, data confezionamento, data
scadenza
C
Stato di macellazione e numero di approvazione del macello
D
Stato di sezionamento delle carcasse e Numero del laboratorio
E
Stato di nascita e di allevamento (“NATO E ALLEVATO IN ITALIA”)
F
Lotto (può bastare la data o qualsiasi altro codice che permetta
l’identificazione della partita
G
Modalità di conservazione
H
Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale
Reg (CE) n. 1760/2000 (Art. 13)
RAZZA ROMAGNOLA IGP (B.AD)
B
Vitellone bianco dell’appennino centrale (BOV.AD)
C
Prezzo al Kg
Prezzo unitario per kg, quantità netta, data confezionamento, data
C
Importo
00,00 €
D
La menzione "Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. CE 510/06" va smaltita fino ad
esaurimento scorte sulla base delle giacenze nelle Aziende alla data del
MACELLATO IN
ITALIA 378M
SEZIONATO IN
ITALIA 1184S
F
G
NATO IN
ITALIA
ALLEVATO IN
ITALIA
H
L
scadenza
D
E
ITALIA
M000
CEE
Razza, menzioni Dop/IGP
000 g e
Certificato da Organismo di Controllo
autorizzato dal Mipaaf
Codice di rintracciabilità: I
0000000000000
Denominazione di vendita (SPECIE, CATEGORIA, TAGLIO)
B
Peso Netto
Da consumarsi entro il 00/00/0000
Confezionato il 00/00/0000
A
15.10.2012 in base alla nota MiPAAF - DG PQA n. 288 del 02/10/2012
Stato di macellazione e numero di approvazione del macello
Codice di riferimento:
ANIMALE/LOTTO
E
Stato di sezionamento delle carcasse e Numero del laboratorio
F
Stato di nascita e di allevamento (“NATO E ALLEVATO IN ITALIA”)
G
Codice riferimento/rintracciabilità
H
Codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o
gli animali (animale/lotto).
M
I
Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale
CARNE BOVINA
Fettine Sottili
FORMAT ETICHETTA
CARNE BOVINA DOP/IGP
A
119
CARNE BOVINA
120
LE SPECIE
CATEGORIA
• bovine: vitello o bovino adulto
• bufaline
• suine
• ovine: agnello o ovino adulto
• caprine: capretto o caprino adulto
• avicunicole: pollo, coniglio ed altri.
Il Decreto 8 agosto 2008 del Ministero della Salute ha disciplinato la commercializzazione delle carni di bovini di età inferiore a 12 mesi.
L’obbligo di etichettatura sussiste per le carni fresche, congelate e surgelate vendute sia sfuse che preconfezionate e/o imballate. Oltre alle indicazioni sopra riportate, le carni ottenute
da bovini di età inferiore ai 12 mesi devono essere classificate al momento della macellazione come:
• “Categoria V”, identificata da una lettera “V”, se provenienti da bovini di età non superiore a 8 mesi (vitello, carne di vitello)
• “Categoria Z”, identificata da una lettera “Z”, se provenienti da animali di età compresa fra 8 e 12 mesi (vitellone, carne di vitellone).
TAGLI
ANATOMICI
1
17
4
2
19
13
5
12
15
18
11
18
16
14
10
7
6
9
8
CARNE BOVINA
1 Lombata
2 Scamone
3 Filetto
4 Girello
5 Fesa esterna
6 Noce
7 Fesa interna
8 Pesce
9 Geretto posteriore
10 Pancia
11 Fesone di spalla
12 Copertina
13 Girello di spalla
14 Taglio reale
15 Sottospalla
16 Geretto anteriore
17 Braciole
18 Petto
19 Collo
3
121
CARNE BOVINA
122
RUOLO ORGANIZZAZIONI
PRODUTTORI
ETICHETTATURA
VOLONTARIA
Secondo il Reg. CE 1760/00, le organizzazioni che commercializzano carni bovine e che intendono etichettare le proprie carni fornendo al cliente informazioni ulteriori rispetto a quelle obbligatorie (lotto, paese di nascita, di allevamento, di macellazione - bollo CE dello stabilimento di macellazione e di sezionamento) devono presentare un disciplinare di etichettatura al Mi.P.A.A.F. e sottoporsi ai controlli di un Organismo terzo.
• In base ad una proposta di regolamento al vaglio della commissione europea, potrebbe essere abolita dal 1° gennaio
2014, per tagliare costi dei controlli da Brussels sulla stessa
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=200765#419050
• OGGI E NEL FRATTEMPO: va fatta con diciture validate entro un
disciplinare approvato dal Mipaaf ex Art. 16 reg. 1760/2000
• Designato un organismo indipendente conforme alla UNI EN
45011 per i controlli (su disciplinare etichettatura carni)
• Con possibilità di usare loghi
DECRETO 30/08/2000
Recepimento del Reg. CE 1760/00
CARNE BOVINA
Art. 14
• Ciascun operatore ed organizzazione responsabile di etichettare le carni deve assicurare su base informatica:
l’elenco delle aziende agrarie interessate
• L’elenco degli animali interessati con rispettivo numero di identificazione
• L’elenco dei macelli con codice univoco di identificazione
• Identificazione dei lotti commerciali
• L’elenco degli esercizi di vendita
• Lo scarico dei singoli animali e dei lotti
123
CARNE BOVINA
Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001
124
Informazioni in etichetta:
• Dicitura Razza: il termine può essere usato solo per animali iscritti
al libro genealogico (o registro anagrafico) o se figlio di genitori entrambi iscritti
• Dicitura Tipo genetico: il termine viene utilizzato quando l’informazione si desume dal passaporto bovino
• Dicitura alimentazione vegetale: vietata. È consentita la dicitura “Alimentazione priva di grassi animali aggiunti”
• Dicitura razione bilanciata, razione controllata da: vietate
• Dicitura alimentazione non OGM: consentita ma con molte limitazioni
• Categoria della carcassa (A, B, C, D, E): consentita solo se indicata
nel disciplinare
• Etichetta: In etichetta deve comparire unicamente la denominazione e/o logo dell’Organizzazione responsabile dell’etichettatura in quanto l’apposizione di loghi di aziende agrarie, macelli,
laboratori di sezionamento, organismo indipendente designato
ai controlli, pur facenti parte della filiera, può ingenerare confusione tra i consumatori nell’identificare l’organizzazione diretta
responsabile nell’etichettatura delle carni.
• Sull’etichetta sono da escludersi i marchi commerciali privati,
dichiarazioni di certificazione volontaria di processo o prodotto
(vedere anche Circolare 1 del 15 Febbraio 2008)
ORIGINE
Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003
4.2 Immagini e dichiarazioni fuorvianti.
A tutela del consumatore, non è conforme all'attuale normativa la
presenza sulle confezioni, accanto all'etichetta, di indicazioni (adesivi o altri simboli o diciture) riportanti informazioni facoltative di
tipo generico sull'origine ed alimentazione degli animali, sulle proprietà qualitative del processo produttivo o del prodotto (es. carni italiane, produzione controllata, allevamenti selezionati, ecc.).
Per gli stessi motivi non è ugualmente ammissibile l'uso di immagini che richiamino l'origine nazionale (forma geografica dell'Italia, bandiera tricolore ecc.) o suggeriscano particolari ambienti di allevamento (es. montagne innevate con animali al pascolo, ecc.).
Consigli dei NAS
L'etichettatura delle carni provenienti da un animale, nato, ingrassato e macellato in Italia può riportare l'indicazione "Carni di bovino nato, ingrassato e macellato in Italia" oppure la dizione "origine Italia".
Ruolo organizzazioni per “non OGM”
Le organizzazioni, quindi, che intendano indicare in etichetta l'assenza di OGM nella alimentazione animale devono predisporre, ed
allegare al disciplinare, apposita documentazione di rintracciabilita' secondo le linee innanzi richiamate, precisando tra l'altro:
a) i metodi di analisi ufficiali;
b) i metodi ufficiali di campionamento;
c) la significatività statistica del numero dei siti e del numero di analisi per sito per garantire con ragionevole certezza l'assenza di
OGM nella razione alimentare;
d) eventuali percentuali di tolleranza.
Diciture relative alle modalità di allevamento: allevamento allo stato brado, semibrado, al pascolo, con ricorso al pascolo, in stabulazione libera all’aperto, in stabulazione libera parzialmente all’aperto,
in stabulazione libera stallina su lettiera, in stabulazione libera stallina su pavimento continuo, in stabulazione libera stallina su pavimento fessurato, in stabulazione fissa
MEDICINALI, ADDITIVI, ANTIBIOTICI …?
circolare 09-04-2003
Può essere fatta valere l’assenza di additivi o medicinali
circolare 15-10-2001
La dizione «alimentazione senza additivi antibiotici» che implica il mancato uso di qualsiasi medicinale del genere anche se consentito.
CARNE BOVINA
Dicitura “alimentazione non OGM”
• OGM-FREE: concetto “assoluto”. In termini analitici, può essere definito OGM FREE un prodotto nel quale il contenuto di OGM sia inferiore al limite di rilevazione strumentale. Dicitura NON CONSENTITA
• NON OGM: presenza accidentale di OGM < 0,9 % Dicitura CONSENTITA
• Pertanto, l'attenzione si pone dialetticamente su procedure, istruzioni operative e disciplinari che ratifichino la certezza dell'origine e, funzionalmente, la capacita' di "tracciare" (tracciabilita'
certificata) e "ripercorrere“ (rintracciabilita) totalmente il percorso
di tutti i componenti materiali della filiera.
125
Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001
CARNE BOVINA
Art. 6: Marchi privati e certificazioni volontarie
• Ad integrazione di quanto già indicato nella circolare n. 5 del
15 ottobre 2001, è ammesso l'utilizzo sulle confezioni di informazioni relative alla certificazione volontaria UNI EN ISO 9001
(tipo di certificazione, estremi della certificazione e organismo
certificatore) allorchè l'operatore voglia organizzare un sistema qualità e dare dimostrazioni ai propri clienti delle capacità organizzative e funzionali impiegate per soddisfare le loro esigenze.
• Può essere consentito, in questo caso, l'uso di marchi aziendali
o consortili, sotto la responsabilita' dell'operatore, purche' non
miranti a sostituirsi formalmente e sostanzialmente alle indicazioni che devono comparire in etichetta, traendo cosi' in inganno il consumatore.
126
Art. 6.1: Certificazioni di prodotto e di processo
• Certificazioni volontarie di prodotto che prevedono, da parte dell’organizzazione certificata, il controllo centralizzato di requisiti
igienico sanitari aggiuntivi rispetto a quelli normalmente previsti dalla normativa vigente sono ammesse a condizione di riportare
chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente,
tipo di certificazione, numero di certificato)
• Non possono, invece, essere citate in etichetta certificazioni volontarie di prodotto relative a requisiti specifici (es. NO OGM, alimentazione vegetale, omega 3, benessere animale) in assenza
di un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato ai sensi
del Regolamento CE 1760/00 e dal DM 30 agosto 2000.
Art. 6.2: Marchi privati e collettivi
• L’uso di marchi privati o collettivi registrati sulle confezioni delle carni è ammesso a condizione che i marchi medesimi non siano tali da fornire informazioni che dovrebbero essere invece previste in un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato ai
sensi del Reg. CE 1760 e del DM 30 agosto 2000. Qualora il marchio in questione sia riferito alla denominazione/logo dell’Organizzazione autorizzata dal MIPAAF, il marchio può comparire in
etichetta tra le informazioni obbligatorie
4.3 Carni macinate
La carne macinata deve recare in etichetta, oltre al numero di riferimento, o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le
carni e l'animale e gli animali (lettera a, paragrafo 2 art. 13 del Reg.
(CE) 1760/2000), le seguenti informazioni:
• "Preparato in: (nome del Paese membro o del paese terzo)";
Ad esempio se la carne utilizzata proviene da animali nati e allevati in "Francia/Germania/Irlanda" e la macellazione e la produzione del macinato avviene in Italia, l'etichetta deve riportare:
• numero di riferimento;
• preparato in: Italia;
• origine: Francia/Germania/lrlanda;
• macellato in Italia.
L'etichetta, inoltre, può riportare una o piu' indicazioni tra quelle
obbligatorie previste all'art. 13 del Regolamento (CE) n.1760/2000
e la data di preparazione delle carni in questione
• Data di nascita
• Sesso
• Tipo genetico
• Denominazione e sede dell’allevamento
• Periodo di ingrasso in Italia
• Razza
• Sistema di allevamento
• Composizione razione alimentare
• Alimentazione priva di grassi animali aggiunti
• Alimentazione NO OGM
• Alimentazione senza additivi antibiotici
• Esclusione fattori di crescita
• Sospensione trattamenti terapeutici
• Denominazione macello
• Data di macellazione
• Categoria
• Denominazione laboratorio di sezionamento
• Periodo di frollatura
CARNE BOVINA
• "Origine": nel caso in cui il Paese o i Paesi di nascita e di allevamento siano diversi da quello in cui e' avvenuta la preparazione del macinato;
• Paese di macellazione.
INFORMAZIONI FACOLTATIVE
APPROVATE:
127
Riferimenti normativi
CARNE BOVINA
• Decreto 8 agosto 2008 del Ministero della Salute
• Regolamento (Ce) 21/12/1999 n. 2772 (Che stabilisce le regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine).
• Reg. CE 1760/00
• Decreto 30/08/2000, recepimento del Reg. CE 1760/00
• Reg. CE 25.08.2000 n. 1825 (Recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1760/2000 del Parlamento Europeo che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine
e dei prodotti a base di carni bovine);
• D. Lgs. n. 58 del 29.01.2004 (Disposizioni sanzionatorie per
128
le violazioni dei Reg. CE 1760 e 1825 del 2000);
• DM 30 agosto 2000 (chiarimenti etichettatura carne prodotti
non preimballati)
• Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001 (informazioni in etichetta)
• Circolare n. 30.03.2004 (Controlli di etichettatura delle carni bovine);
• Circolare n. 1 del MIPAF del 15/02/2008
• Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003
• Decreto 25 febbraio 2005
• Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Linee guida per
i controlli sulla etichettatura delle carni bovine
CARNE
AVICOLA
PREMESSA
Per le carni di pollame non preconfezionate o preincartate esposte per la vendita al consumatore, le informazioni previste devono essere fornite mediante cartello esposto in maniera visibile nei
luoghi di presentazione e vendita.
Pollo fusi x3
Carne di pollo nato, allevato, e macellato in Italia.
Alimentazione no OGM vegetale con integrazione di vitamine e minerali.
Aut. Min. n° IT001EA-XXXXXX
ITALIA - FC
CARNE AVICOLA
C
130
A
F
G
B
Lotto
Da consumarsi entro
L XX XXX
00/00/0000
Prezzo al Kg
Peso Netto
Importo
0,00 €
0,000 Kg
0,00 €
Codice di riconoscimento Macello:
0000000000000
D
E
H Fresco classe A
Conservare da +0° a +4 C°
Codice di riconoscimento Sezionamento:
0000000000000
I
ITALIA
M000
CEE
FORMAT ETICHETTA
CARNE AVICOLA
H
Categoria (classe A o B), in funzione della loro conformazione e
dell’aspetto della carcassa o dei tagli, e considerato lo sviluppo
muscolare, della presenza di grasso e dell'entità di eventuali lesioni e
Se la carne è confezionata dallo stesso responsabile
delle operazioni di SEZIONAMENTO
contusioni. Lo stato in cui le carni di pollame sono commercializzate
(fresche, congelate, surgelate), nonché la temperatura di
A
magazzinaggio raccomandata
Denominazione di vendita, costituita dall’indicazione della specie,
della categoria e del taglio.
B
Sigla Paese/ Provincia
C
Data confezionamento/n°lotto
D
Per le carni di pollame fresche, il termine minimo di conservazione è
sostituito dalla data di scadenza, in conformità dell’articolo 10 della
I
Il marchio sanitario può essere apposto anche fuori dall’etichetta,
ma sulla confezione e chiaramente leggibile
Se la carne è confezionata dallo stesso responsabile
delle operazioni di MACELLAZIONE
E
F
G
Per le carni di pollame fresche, il prezzo totale e il prezzo per unità di
OLTRE ALLE INFORMAZIONI DI PRASSI PER LE CARNI AVICOLE
peso a livello di vendita al dettaglio
Il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione ANCHE
Numero di riconoscimento del macello o del laboratorio di
sulla carcassa o sul materiale di confezionamentoo di imballaggio:
sezionamento, eccettuati i casi in cui il sezionamento e il disosso si
• Sigla Paese
effettuano sul luogo di vendita
• Codice identificativo allevamento (numero)
Numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento
• La data o il numero di lotto di macellazione
CARNE AVICOLA
Direttiva 2000/13/CE.
131
RICAPITOLANDO LE INFO SULL’ORIGINE
Gli operatori del settore alimentare devono riportare sull’etichetta
delle carni di pollame fresche preconfezionate, oltre alle diciture
obbligatorie, le informazioni riportate nel seguito.
CARNE AVICOLA
Gli operatori responsabili della macellazione dovranno indicare, mediante apposizione su un’etichetta, sulla carcassa o sul materiale di confezionamento o di imballaggio:
1. l’origine con la sigla “IT” oppure la dicitura “Italia” seguita dal
numero identificativo di registrazione dell’allevamento di provenienza degli animali nel caso di allevamenti nazionali.
2. la data o il numero di lotto di macellazione
3. il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione.
132
Gli operatori responsabili delle operazioni di sezionamento dovranno
indicare su apposita etichetta, apposta su ogni singolo pezzo, o
sul materiale di confezionamento od imballaggio:
1. L ’origine con la sigla “IT” oppure la dicitura “Italia” seguita dalla sigla della provincia o province degli allevamenti che hanno costituito il
lotto di sezionamento delle carni nel caso di allevamenti nazionali.
2. la data o il numero di lotto di sezionamento
3. il numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.
MENZIONE “ALLEVAMENTO BIOLOGICO”
Ai fini dell’indicazione dei tipi di allevamento, ad eccezione dell’allevamento organico biologico, l’etichettatura non può recare termini diversi da quelli previsti dal Regolamento 543/2008, relativo alle norme di commercializzazione per le carni di pollame. I macelli autorizzati ad indicare “allevamento organico/ biologico” sono
soggetti a speciali riconoscimenti, sottoposti a regolari controlli e
obbligati a tenere una registrazione dettagliata.
Riferimenti legislativi
CARNE AVICOLA
• Il Regolamento 543/2008, relativo alle norme di commercializzazione per le carni di pollame
• Ordinanza del 26 agosto 2005 Ministero Salute (Origine
carne avicola)
• Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 29 luglio 2004 emana le “Modalità per
l’applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame”.
• Articolo 10 della Direttiva 2000/13/CE
133
CARNE
SUINA
FORMAT ETICHETTA
CARNE SUINA 1
La Delizia srl- Via Gramsci 41- Parma A
Salsiccia Suino
Prezzo al Kg
Peso Netto
Importo
0,00 €
0,000 Kg
0,00 €
C
CARNE SUINA
E
136
Confezionata il
00/00/0000
F
E
D
Da consumarsi entro
00/00/0000
Lotto
L XX XXX
H
G
B
Conservare tra +0° e +4 C°
IT
060M
CE
A
Ragione sociale e sede dello stabilimento
B
Denominazione commerciale: specie, categoria e taglio
C
Prezzo unitario
D
Peso netto
E
Data di scadenza/data di confezionamento (i prodotti pre-incartati
recano data di confezionamento, i preconfezionati di scadenza)
F
Lotto di produzione
G
Modalità di conservazione
H
Marchio sanitario dello stabilimento che ha effettuato il
sezionamento ed il confezionamento
FORMAT ETICHETTA
CARNE SUINA 2
Strolghino di culatello
C
Ingredienti:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
È preferibile conservare il luogo fresco ed umido D
E
Data produzione
00/00/0000
G
000 g
e
F
H
Lotto
L XX XXX
IT
1019L
CE
B
A
Ragione sociale e sede dello stabilimento
B
Denominazione di vendita (con specie es“di suino”), categoria, taglio
C
Ingredienti in ordine decrescente di peso
D
Modalità di conservazione
E
Data produzione
F
Lotto
G
Peso netto e prezzo al kg
H
Marchio sanitario identificativo stabilimento di selezione e
confezionamento
CARNE SUINA
Prosciuttificio XXXXXX - Parma, Via Xxxxxx, Italia A
137
Salsiccia piccante
di suino
B
Ingredienti:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Prosciuttificio XXXXXX - Parma, Via Xxxxxx, Italia C
CARNE SUINA
D
Consumare entro il
00/00/0000
F
E
Lotto
L XX XXX
È preferibile conservare il luogo fresco ed umido
A
FORMAT ETICHETTA
CARNE SUINA 3
A
Denominazione di vendita (“salsiccia”) con specie (“di suino”),
categoria, taglio
B
Ingredienti in ordine decrescente di peso
C
Ragione sociale e sede dello stabilimento
D
Data di scadenza o TMC (prodotto preconfezionato);
E
Lotto di produzione
F
Modalità di conservazione.
G
Peso netto (in alternativa, se pesata sul momento, “da vendersi a
peso”), oppure, per prodotti soggetti a calo di peso, “quantità
minima”, o “peso predeterminato meccanicamente”
H
Marchio sanitario identificativo stabilimento di selezione e
confezionamento
G
000 g
e
H
IT
9-460L
CE
Inoltre, il cartellino o le etichette per le carni esposte al pubblico devono
recare il prezzo unitario per chilogrammo, la specie e lo stato
fisico (fresche, congelate, scongelate)
138
Carne fresca di Maiale
MAIALE DI RAZZA CINTA SENESE
DA AGRICOLTURA ITALIANA
FORMAT ETICHETTA
CARNE SUINA BIOLOGICA
COME PER I PRODOTTI BIOLOGICI:
EUROFOGLIA, + indicazione “AGRICOLTURA UE”
[Se il prodotto è 100% italiano si può- in alternativa alla ordinaria
ITALIA
M000
CEE
indicazione “agricoltura UE” segnalare “agricoltura ITALIA”. Tale indicazione
va posta in prossimità del logo e in carattere pari (colore, dimensione) a
AGRICOLTURA UE
quello della denominazione di vendita]
Allevato e confezionato: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
+ Indicazione “BIOLOGICO” o “DA AGRICOLTURA BIOLOGICA”
+ Codice identificativo organismo di controllo accreditato MIPAAF
Lotto
L XX XXX
Da consumarsi entro
00/00/0000
Prezzo al Kg
Peso Netto
Importo
0,00 €
0,000 Kg
0,00 €
CARNE SUINA
Conservare in frigo
MACELLATO IN ITALIA
139
PESTE SUINA
2005/363/CE: Decisione della Commissione, del 2 maggio 2005, relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la peste suina africana in Sardegna, Italia.
CARNE SUINA
Articolo 4
• Bollatura speciale delle carni suine, dei prodotti a base di carne suina e di tutti gli altri prodotti contenenti carne suina in Sardegna.
• L’Italia garantisce che le carni suine, i prodotti a base di carne suina e tutti gli altri prodotti contenenti carne suina provenienti da suini macellati in Sardegna siano contrassegnati con un bollo sanitario o un marchio di identificazione speciale che non possa essere
confuso con il timbro comunitario e, in particolare, non sia di forma ovale.
140
Riferimenti normativi
• Non vi sono particolari aspetti normativi oltre al D. lgs
109/92
CARNE: DATA DI SCADENZA O
DATA DI CONFEZIONAMENTO?
Per carni avicole:
il problema non si pone (data scadenza)
Per carni bovine:
volendo entrare nello specifico, prodotti pre-incartati recano data
di confezionamento, i preconfezionati di scadenza
Per entrambe:
la data di scadenza è sempre raccomandabile e garantisce maggiore sicurezza, meglio se insieme alla data di confezionamento.
Buona prassi
CARNE SUINA
PESCE
E CROSTACEI
FORMAT ETICHETTA PESCE
Orata
A
Denominazione di vendita, costituita dall’indicazione della specie
B
Categoria di freschezza (Extra, A, B)”
C
Metodo di produzione: Allevamento (precisazione se biologico, quindi
A
B
FRESCHEZZA A
allevamento estensivo; altrimenti si tratta di allevamento intensivo
o semiestensivo)
Metodo di produzione C
D
D
commercializza il prodotto
Regione Sociale e Produttore (importatore)
Paese di allevamento - Zona FAO
E
Ragione sociale e nome produttore o dell’importatore che
E
Paese di allevamento per i pesci di acqua dolce: esempio Italia
(Orbetello - precisazione facoltativa) + ZONA FAO/Mare di
PESCE E CROSTACEI
F
142
Consumare entro il
00/00/0000
riferimento come codificato per pescato di mare
Conservare il frigorifero tra 0°C e +2°C G
H
I
0 kg
e
Lotto L XX XXX
L
IT
000S
CE
F
Data di scadenza: da consumarsi entro il: giorno-mese
G
Metodo di conservazione: in frigorifero a 0/ +2
H
Lotto di produzione
I
Quantità
L
Marchio sanitario
Altre diciture facoltative per il pesce di filiera controllata: esempio descrizione
dei mangimi, contenuto in grassi e se allevato con rintracciabilità di filiera,
nome dell’ente certificatore e numero del certificato.
ETICHETTA
ZONE FAO
(*Può essere indicata alternativamente o la menzione estesa o la
zona FAO sintetica)
Atlantico nord-occidentale
Atlantico nord-orientale
Mar Baltico
Atlantico centro-occidentale
Atlantico centro-orientale
Atlantico sud-occidentale
Atlantico sud-orientale
Mar Mediterraneo
Mar Nero
Oceano Indiano Zona
Oceano Pacifico
Antartico
Zona FAO n.21
Zona FAO n.27
Zona FAO n.27 IIId
Zona FAO n.31
Zona FAO n.34
Zona FAO n.41
Zona FAO n.47
Zona FAO n.37.1, 37.2, 37.3
Zona FAO n.37.4
Zona FAO n.51, 57
Zona FAO n.61, 67, 71, 77, 81, 87
Zona FAO n.48, 58, 88
PESCE E CROSTACEI
• La denominazione di vendita della specie ovvero il nome del pesce;
• La denominazione scientifica della specie (facoltativa);
• Il metodo di produzione: ovvero se è allevato oppure pescato (può
comparire “pescato”, “pescato in acqua dolce” oppure “allevato”);
• La zona di cattura; dove è stato esattamente pescato diviso in
zone FAO.
• (nel caso di pesci d’acqua dolce o allevati, va indicato lo Stato
di origine su cui insistono le acque interne di riferimento territoriale)
• Bollo sanitario (in caso di prodotto preconfezionato)
• Categoria di freschezza (Extra, “A”, “B”)
• Lotto (numero)
• Quantità netta
• Modalità di conservazione, data di confezionamento, data di scadenza
143
METODO DI PRODUZIONE
PESCE E CROSTACEI
• Allevamento intensivo: i pesci vivono in vasche di acqua dolce,
salata o salmastra, e sono alimentati esclusivamente con mangimi artificiali, secondo diete specificamente formulate per ogni
singola specie. La maricoltura rientra in tale fattispecie
• Allevamento semiestensivo: i pesci hanno una dieta ibrida, che
vede una base di alimentazione naturale integrata con mangimi artificiali
• Allevamento estensivo: (vallicoltura): il pesce viene “seminato”
allo stato giovanile in lagune o stagni costieri e si nutre in maniera esclusivamente naturale, sfruttando le risorse dell’ambiente.
144
IL METODO DI PRODUZIONE (ES, PESCATO, ALLEVATO, ….) PUÒ
ESSERE SPECIFICATO CON UNA DELLE MENZIONI DI DETTAGLIO DI CUI SOPRA
Normativa di riferimento
• D.M. 27/03/2002, Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo
• Circ. 27/05/2002 n. 21329 del Mipaf
• Reg. n. 2065/2001 della Commissione del 22 ottobre
2001, recante modalità di applicazione del
• Reg. Ce n. 104/2000, relativamente all’informazione ai consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
• Successivamente modificato (nell’allegato A) con DM del
14/01/2001 e DM del 25/07/2001, che ne disciplina l’etichettatura e fissa i criteri attuativi del regolamento (Ce)
2065/2001 (il regolamento 2065 dispone le modalità applicative del reg. 104)
• Reg. 2406/96 (categoria di freschezza)
NOTE LEGALI:
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