D.Lgs. N. 66 del 2003
Orario di lavoro (Art. 1)
Definizioni:
- Orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il lavoratore
sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro;
- Periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra
nell’orario di lavoro;
- Lavoro straordinario: è il lavoro prestato oltre il
normale orario di lavoro;
- Lavoratore notturno: qualsiasi lavoratore che
durante il periodo notturno svolga almeno tre ore
del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in
modo normale.
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Orario di lavoro (Art. 4)
Durata massima:
48 ore settimanali (7 giorni), compreso lo straordinario,
calcolate con riferimento ad un periodo non superiore
a quattro mesi. Per particolari esigenze tecniche e/o
organizzative , i CCNL possono elevare tale periodo a
sei o dodici mesi.
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Orario di lavoro (Art. 5 e 7)
Il lavoro straordinario è ammesso per un periodo
individuale annuo non superiore alle 250 ore (Cfr. Art.
34, commi 3 e 4, CCNL 98/01 primo biennio
economico).
Per ogni periodo di 24 ore devono essere assicurate
11 ore di riposo consecutivo, fatte salve le attività
caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante
la giornata o da regimi d reperibilità.
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Orario di lavoro (Art. 8)
Pausa:
Se l’orario di lavoro giornaliero supera le sei ore, il
lavoratore deve fruire di un intervallo per pausa, con
modalità definite dal CCNL, ai fini del recupero delle
energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione
del pasto. In difetto di disciplina contrattuale, al
lavoratore deve comunque essere concessa una pausa
non inferiore a 10 minuti che può essere effettuata sul
posto di lavoro.
(N.B.: la pausa deve essere certificata con il mezzo
abitualmente usato per la rilevazione della presenza).
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Orario di lavoro (Art. 8)
Riposo settimanale:
Il lavoratore ha diritto a fruire di un giorno di riposo
settimanale di almeno 24 ore consecutive coincidente,
di regola, con la domenica, calcolato con riferimento
ad un periodo medio di 14 giorni.
Al riposo settimanale devono essere sommate le 11 ore
di riposo giornaliero consecutive previste dall’articolo 7.
Ove il riposo non possa essere effettuato di domenica,
deve essere concesso in altro giorno della settimana
concordato con il lavoratore o programmato nell’ambito
del turno.
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Lavoro notturno (Art. 11)
E’ vietato adibire al lavoro notturno la lavoratrice
dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un
anno di vita del figlio.
Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente
prestato:
dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre
anni o dal padre convivente con la stessa;
dal/la lavoratore/trice che sia unico affidatario di un figlio
convivente di età inferiore a dodici anni;
dal/la lavoratrice/tore che abbia a proprio carico un
soggetto disabile ai sensi della L. n. 104/92.
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Lavoro notturno (Art. 13 e 14)
L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può
superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore
salva l’individuazione da parte dei CCNL di un periodo
di riferimento più ampio.
La valutazione dello stato di salute del lavoratore
notturno deve avvenire a cura e a spese del datore di
lavoro attraverso controlli preventivi e periodici, almeno
ogni due anni, volti a verificare l’assenza di
controindicazioni al lavoro notturno cui sono adibiti i
lavoratori stessi.
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Sanzioni (Art. 18-bis)
La violazione di adibire le lavoratrici in gravidanza e
fino ad un anno di vita del figlio al lavoro notturno, è
punita con l’arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da 516 a 2.582 €.
La stessa sanzione si applica nel caso in cui vengano
adibite a lavoro notturno le categorie di lavoratori che
non sono tenute a prestarlo obbligatoriamente
nonostante il dissenso espresso in forma scritta e
comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori
al previsto inizio della prestazione.
L’omissione dei periodici controlli sanitari è punita con
l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.549 a
4.131 €.
Congedi Parentali (Tabella 1)
CONGEDO PER MATERNITA’
Beneficio previsto
Destinatari
Madre
2 mesi o 1 mese prima della data
presunta del parto. Se il parto è
prematuro il tempo non trascorso si
somma al successivo;
3 mesi o 4 mesi dopo la nascita del
bambino;
Eventuale periodo autorizzato
dall’ispettorato del lavoro.
Padre
Per il periodo successivo al parto in
caso di:
Morte o grave infermità della madre;
Abbandono o affidamento esclusivo al
padre.
Madre
e
Padre
Nei primi otto anni di vita del bambino,
10 mesi complessivi di congedo. Se il
padre ne usufruisce per più di tre mesi
il limite massimo complessivo
aumenta a 11 mesi (Il beneficio
compete al padre anche se la madre
non è dipendente).
Astensione obbligatoria
(80% della retribuzione)
Astensione facoltativa
(30% della retribuzione fino a tre
anni del bambino per un
massimo di sei mesi)
Modalità di fruizione
Congedi Parentali (Tabella 2)
CONGEDO PER MALATTIA DEL BAMBINO
Destinatari
Modalità di fruizione
Trattamento economico
Fino ai tre anni di vita del
bambino
Nessun trattamento economico ma
contribuzione figurativa (Fatti salvi
l’astensione facoltativa al 30% ed i
permessi retribuiti ex art. 21 CCNL
94/97)
Madre
e
Padre
Dai tre agli otto anni del bambino
5 giorni lavorativi all’anno per
ciascun genitore
Nessun trattamento economico ma
contribuzione ridotta
N.B.: Il beneficio compete al padre anche se la madre non è dipendente
Congedi Parentali (Tabella 3)
CONGEDO PER EVENTI PARTICOLARI
Causale
Grave malattia o decesso del:
 Coniuge;
 Parente entro il 2° grado;
 Convivente.
Gravi e documentati motivi familiari.
Modalità di fruizione
3 giorni di congedo retribuito o diverse
modalità di espletamento dell’attività
lavorativa.
Congedo continuativo o frazionato fino a due
anni con:
 Diritto alla conservazione del posto;
 Nessuna retribuzione;
 Astensione dall’attività lavorativa;
 Possibilità di riscatto del periodo
contributivo.
Congedi Parentali (Tabella 4)
CONGEDO PER FORMAZIONE
Destinatari
Dipendenti con
almeno 5 anni di
anzianità di
servizio presso la
stessa azienda.
Beneficio
Completamento degli
studi fino alla
laurea o altre
attività formative
Modalità di fruizione
11 mesi massimi di congedo continuato o
frazionato con:
 Diritto alla conservazione del posto;
 Nessuna retribuzione;
 Diritto al riscatto contributivo.
Congedi Parentali (Tabella 5)
CONGEDO PER L’ASSISTENZA A PERSONE CON HANDICAP GRAVE
Destinatari
Padre o Madre (Se
figlio minorenne il
genitore
dipendente può
fruire del
beneficio anche
se il coniuge non
lavora)
Fratelli o sorelle in
caso di decesso o
difficoltà dei
genitori
Coniuge convivente.
Beneficio
Congedi straordinari
per un periodo
massimo di due
anni nell’arco
della vita
lavorativa
Modalità di fruizione
I congedi possono essere fruiti anche in modo
frazionato e si cumulano con quelli previsti per
gravi e documentati motivi familiari.
Ai beneficiari spetta un trattamento economico
pari all’ultimo stipendio percepito nel limite
annuo di 70 milioni di lire.
Congedi Parentali (DPR n. 278/2000)
La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di
datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto
a tre giorni complessivi di permesso retribuito
all'anno in caso di decesso o di documentata
grave infermità del coniuge, anche legalmente
separato, o di un parente entro il secondo
grado, anche non convivente, o di un soggetto
componente la famiglia anagrafica della
lavoratrice o del lavoratore medesimi.
Congedi Parentali (DPR n. 278/2000)
Per fruire del permesso, l'interessato comunica
previamente al datore di lavoro l'evento che
dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali
esso sarà utilizzato.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro
sette giorni dal decesso o dall'accertamento
dell'insorgenza della grave infermità o della necessità
di provvedere a conseguenti specifici interventi
terapeutici.
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni
festivi e quelli non lavorativi.
PART- TIME
RASSEGNA LEGISLATIVA
•Legge n. 662/1996 Art.1, commi da 56 a 65;
•Legge n. 140/97 Art. 6, commi da 1 a 4;
•Circ. Dip. F. P. 19 febbraio 1997 n. 3;
•Circ. Dip. F. P. 18 luglio 1997 n. 6;
•Circ. Dip. F. P. 21 ottobre 1997 n. 8;
•Legge n. 449/97 Art. 39, commi da 25 a 28;
•CCNL 1998/2001 Artt. Da 23 a 25;
•D.Lgs. N. 61/2000.
•L. n. 133/2008
CARATTERISTICHE DEL TEMPO PARZIALE
• Può essere chiesto sino al 30 % del tempo pieno (12
ore lav. Sett..);
• Può essere di tipo orizzontale o verticale;
• Se pari od inferiore al 50 % consente l’esercizio di
un’altra attività (escluse pubbliche amministrazioni e
purché non in conflitto con gli interessi aziendali);
• Deve essere concesso dopo 60 giorni dalla richiesta;
• L’orario di lavoro deve essere concordato con
l’azienda;
• Il rientro a tempo pieno può avvenire dopo 2 anni
anche in sovrannumero.
ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE ORARIA
DURANTE IL TEMPO PARZIALE
Riduzione dell’orario di lavoro nel corso di tutta la
settimana (orizzontale)
Riduzione dell’orario di lavoro per alcuni giorni
della settimana (verticale settimanale)
Prestazione lavorativa effettuata per alcuni giorni
del mese (verticale mensile)
Prestazione lavorativa effettuata per alcuni
mesi dell’anno ( verticale annuale)
CONDIZIONI SPECIFICHE
L’inizio o la variazione di una attività autonoma
deve essere comunicato all’azienda entro 15 giorni;
Il contingente del 25% può essere elevato di un
ulteriore 10% in presenza di particolari situazioni
familiari;
Per eccezionali e temporanee esigenze organizzative
il dipendente in part-time può effettuare anche
Prestazioni orarie straordinarie entro il limite del
10% dell’orario di lavoro mensile e può essere
Inserito in turni di pronta disponibilità.
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D.Lgs. N. 66 del 2003 Orario di lavoro (Art. 1) Definizioni: Orario di