Linee Guida
per la corretta gestione
dei gas fluorurati
A cura del
Gruppo di Lavoro Gas Fluorurati di Assogastecnici
Edizione settembre 2012
ASSOGASTECNICI
Associazione Nazionale Imprese gas tecnici, speciali e medicinali
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AGT
Linee Guida AGT Gas Fluorurati – set 2012
Linee Guida per la corretta gestione
dei gas fluorurati
INDICE
1. Normativa di riferimento ............................................................................... 3
2. Autorizzazione all’attività di recupero riciclaggio e smaltimento.............................. 9
3. Criteri di qualità del prodotto riciclato ............................................................ 13
4. Etichettatura dei contenitori con prodotto rigenerato o riciclato ........................... 14
5. Documentazione e tracciabilità della vita del prodotto vergine .............................. 15
6. Verifiche e sanzioni ................................................................................... 15
7. Risorse e collegamenti utili .......................................................................... 16
AGT
1.
Linee Guida AGT Gas Fluorurati
Normativa di riferimento
A valle di una serie di studi scientifici, tramite i quali è stato rilevato che la presenza di
atomi di cloro all’interno di alcuni composti noti come CFC e HCFC contribuirebbe alla
distruzione dell'ozono stratosferico per attivazione di un ciclo catalitico che vede coinvolti
gli atomi di cloro (a differenza del fluoro che non dà vita ad alcuna reazione distruttiva), già
dall’inizio degli anni ’80, era stato deciso di proporre a livello mondiale una strategia
globale di intervento a tutela dello strato di ozono. La decisione di intervenire con misure
restrittive nelle emissioni prima dei CFC e poi anche degli HCFC si è concretizzata nel
1987 con la firma del Protocollo di Montreal.
In un contesto di stretta collaborazione internazionale nell'ambito dell'organizzazione delle
Nazioni Unite (Programma per l'Ambiente - UNEP), il Protocollo di Montreal, sottoscritto da
una sessantina di nazioni tra cui tutte quelle a maggior sviluppo industriale, prevedeva dal
luglio dello stesso anno il congelamento della produzione e consumo di prodotti CFC ai
livelli del 1988, mentre dal 1° luglio 1993 produzi one e consumo avrebbero dovuto essere
contenuti entro l'80% dei livelli 1986. Infine, dal 1° luglio 1998 ciascuna nazione avrebbe
dovuto ridurre il proprio consumo di CFC al 50% del livello 1986. Lo stesso accordo
prevedeva anche il congelamento della produzione a livello 1986 per gli estinguenti
d'incendio halon.
L’Unione Europea ha reso operativo questo accordo sul territorio comunitario dapprima
con il Regolamento CEE n. 3322/88, che imponeva un monitoraggio della produzione ed
emissione delle sostanze in questione, e poi attraverso il Regolamento CEE n.594/91 del
4 marzo 1991 con il quale si disponeva, fra l’altro:
- il divieto di importazione dei CFC da Paesi extra UE;
- la riduzione del 50% (rispetto al valore 1986) della produzione europea di CFC entro il
31 dicembre 1993 e la cessazione completa della produzione entro il 30 giugno
1997.
Il meccanismo di riduzione della produzione e del consumo di CFC supportava l’impiego di
sostanze alternative, i cosiddetti HCFC, che presentavano un minor potenziale di
distruzione dello strato di ozono, e gli HFC, che non costituiscono un pericolo per lo strato
di ozono stratosferico.
Facendo riferimento ai dati scientifici raccolti nel 1989, nel summit di Copenhagen del
1992 si decise di intervenire anche sugli HCFC e, inoltre, di modificare i provvedimenti
relativi ai CFC nel seguente modo:
• CFC: riduzione di produzione e consumo del 75% dal 1° gennaio 1994; cessazione
di produzione e consumo dal 1° gennaio 1996 ;
• Halon: totale cessazione di produzione e consumo dal 1° gennaio 1994;
• HCFC: dal 1° gennaio 1996 il consumo non deve superare il consumo del 1989;
operare una riduzione graduale del consumo (1° genn aio 2004 il 65% del 1989, 1°
gennaio 2010 il 35% del 1989, 1° gennaio 2015 il 10 % del 1989, 1° gennaio 2020 lo
0,5% del 1989) fino al bando completo del consumo dal 1° gennaio 2030.
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Linee Guida AGT Gas Fluorurati
Nel successivo summit di Vienna del 1995, la discussione fra gli Stati ha presentato,
invece, visioni molto divergenti:
• in relazione ai provvedimenti sugli HCFC sono emerse le visioni contrastanti tra i
paesi dell'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America, questi ultimi appoggiati dai
paesi in via di sviluppo;
• la posizione più restrittiva dei paesi della UE rispetto al piano di riduzione del 1994,
con la richiesta che la data limite per l'impiego degli HCFC fosse anticipata al 2015.
Successivamente è stato comunque rilevato che, anche se gli HFC non rappresentano un
pericolo per l’ozono stratosferico, essi possono rappresentare un potenziale pericolo per il
fenomeno di progressivo riscaldamento del pianeta.
Il controllo mondiale di questo fenomeno è stato oggetto del cosiddetto “Protocollo di
Kyoto sui cambiamenti climatici”, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992 e successivamente ratificata
dalla Comunità europea con la decisione 94/96/CE del 15 dicembre 1993.
L’Unione Europea è poi intervenuta per abrogare (dal 1° ottobre 2000) e sostituire un
precedente Regolamento 3093/94 con il più recente REGOLAMENTO (CE) N. 2037/2000
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 giugno 2000 sulle sostanze
che riducono lo strato di ozono.
Tale Regolamento è stato successivamente sostituito, per aggiornamento, dal nuovo
Regolamento 1005/2009, che ha rivisto alcune scadenze e ha specificato meglio i criteri
per gli utilizzi consentiti in deroga e per l’etichettatura di sostanze e apparecchiature.
Il regolamento si applica alla produzione, importazione, esportazione, immissione sul
mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione di clorofluorocarburi, altri
clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1tricloroetano, bromuro di metile, idrobromofluorocarburi e idroclorofluorocarburi. Esso si
applica inoltre alla comunicazione dei dati relativi a tali sostanze e all'importazione,
esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che le
contengono.
In particolare il Regolamento ha disposto la cessazione di produzione di:
• clorofluorocarburi;
• altri clorofluorocarburi completamente alogenati;
• halon;
• tetracloruro di carbonio;
• 1,1,1-tricloroetano;
• idrobromofluorocarburi.
• bromuro di metile (dal 31 dicembre 2004)
• idroclorofluorocarburi dopo il 31 dicembre 2019 (anticipata di 6 anni rispetto al
precedente Regolamento).
Anche l’immissione sul mercato di tali sostanze è vietata di conseguenza. La dismissione
della produzione ed uso degli idroclorofluorocarburi è progressiva, anno per anno, con
riduzioni imposte in termini percentuali.
Si noti che per «immissione sul mercato» si intende “la fornitura o la messa a disposizione
di terzi, contro pagamento o gratuitamente, di sostanze controllate o prodotti contenenti
sostanze controllate disciplinate dal regolamento”.
L’uso degli idroclorofluorocarburi è già vietato negli aerosol e come solventi (il divieto per
applicazioni spaziali ed aereonautiche è scattato con il 1° gennaio 2009 ).
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La dismissione negli impianti frigoriferi è stata anch’essa progressiva (nelle applicazioni
per il trasporto, ad esempio, è entrata in vigore dal 1° gennaio 2009 ).
Dal 1° gennaio 2010 , l'uso di idroclorofluorocarburi vergini (indicati negli allegati al
Regolamento) è vietato nella manutenzione e assistenza delle apparecchiature di
refrigerazione e condizionamento d'aria esistenti a tale data.
A decorrere dal 1° gennaio 2015 , gli idroclorofluorocarburi indicati negli allegati al
Regolamento sono vietati (nel testo del Regolamento è stato per errore scritto
idrofluorocarburi, essendo invece correttamente indicata la parola idroclorofluorocarburi in
tutti gli altri punti del medesimo paragrafo).
L’uso di idroclorofluorocarburi continuerà ad essere consentito:
a) per scopi di laboratorio, compresa la ricerca e sviluppo;
b) come materia prima;
c) come agente di fabbricazione.
Tali impieghi, tuttavia, in base al Regolamento 1005/2009, a decorrere dal 1° luglio 2010,
sono consentiti solo se i contenitori di tali sostanze riportano un’etichetta sulla quale è
indicato chiaramente l’utilizzo.
Eventuali indicazioni specifiche in merito alla forma e al contenuto di tale etichetta
potranno essere definiti successivamente dalla Commissione Europea, ma un indicazione
in tal senso dovrà comunque essere apposta dal responsabile dell’immissione sul mercato
nella parte delle “informazioni supplementari” dell’etichetta di pericolo ai sensi del
Regolamento CLP.
Il quantitativo massimo di sostanze controllate utilizzabili come agenti di fabbricazione
all’interno della Comunità non può superare le 1.083 tonnellate metriche all’anno. Il
quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere emesse in seguito
all’uso come agenti di fabbricazione all’interno della Comunità non può superare le 17
tonnellate metriche all’anno (quantitativi soggetti a possibile modifica futura).
Sono consentite limitate licenze di importazione da Paesi terzi, per usi critici, dietro
approvazione dell’autorità competente di uno Stato membro. Anche l’esportazione è
soggetta a controllo ed autorizzazione.
Il Regolamento imponeva anche il progressivo recupero di solventi, refrigeranti e sostanze
estinguenti.
Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna impresa deve comunicare alla Commissione,
inviandone copia all’autorità competente dello Stato membro interessato (per l’Italia al
Ministero dell’Ambiente) , per ciascuna sostanza controllata e ciascuna sostanza nuova di
cui all’allegato II al Regolamento 1005/2009. Riportiamo nel seguito solo gli aspetti di
maggiore interesse per il mercato italiano.
Il produttore di sostanze, fra le altre cose, deve comunicare le quantità riciclate, rigenerate
o distrutte e la tecnologia impiegata per la distruzione, compresi i quantitativi prodotti e
distrutti di sottoprodotti.
Ogni importatore deve dichiarare le quantità immesse nella Comunità e, fra le altre cose,
ogni operazione di acquisto e di vendita ad altre imprese della Comunità.
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Linee Guida AGT Gas Fluorurati
Ogni impresa che distrugge sostanze controllate deve comunicare:
a) le quantità di sostanze distrutte, comprese le quantità contenute in prodotti o
apparecchiature;
b) gli stock di sostanze in attesa di essere distrutte, comprese le quantità contenute in
prodotti o apparecchiature;
c) la tecnologia impiegata per la distruzione.
Anche nel campo della gestione ambientale delle sostanze che possono essere causa del
fenomeno dell’effetto serra, la Commissione Europea ha cercato di razionalizzare l’assetto
normativo e di armonizzare la sua applicazione nei diversi Stati membri, passando in molti
casi dallo strumento della Direttiva a quello dei Regolamenti, di immediata applicazione
nazionale.
Gli obiettivi di questa normativa possono essere così riassunti:
- riduzione e progressiva dismissione/sostituzione della produzione e dell’uso dei gas
ritenuti più dannosi per l’ambiente
- gestione/recupero del prodotto già immesso sul mercato
- etichettatura e informazione degli utilizzatori su questi prodotti e sulle
apparecchiature che li contengono
- qualificazione e accreditamento di operatori specializzati ad operare con questi gas
sulle apparecchiature che li contengono
La Direttiva 2006/40/CE del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di
condizionamento d'aria dei veicoli a motore (che modifica la direttiva 70/156/CEE), ha
stabilito i requisiti per l'omologazione (CE o di portata nazionale) dei veicoli in materia di
emissioni degli impianti di condizionamento d'aria installati sui veicoli e per l’utilizzazione
sicura di tali impianti. L’Italia ha recepito tali disposizioni con il Decreto 25 settembre 2007
del Ministero dei Trasporti.
Sempre nel 2006, il Regolamento (CE) n. 842/2006 del 17 maggio 2006 su taluni gas
fluorurati ad effetto serra, ha posto come obiettivo il contenimento, la prevenzione e la
riduzione delle emissioni di esafluoruro di zolfo e degli idrofluorocarburi e perfluorocarburi
elencati nell'allegato I del Regolamento, nonché dei preparati contenenti tali sostanze.
Sono state espressamente escluse dal campo di applicazione le sostanze che riducono lo
strato di ozono (CFC, HCFC, Halon, ecc.), controllate ai sensi del regolamento (Ce) n.
2037/2000. Secondo gli obiettivi già indicati sopra, Il Regolamento (CE) n. 842/2006
definisce obblighi relativi a:
- contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas;
- etichettatura e smaltimento dei prodotti e delle apparecchiature contenenti tali gas;
- comunicazione di informazioni;
- controllo degli usi;
- formazione e certificazione del personale;
- divieti in materia di immissione al commercio.
Il Regolamento ha imposto, a partire dal 4 luglio 2007, il divieto di immettere in
commercio contenitori non ricaricabili contenenti i gas fluorurati oggetto del
Regolamento (se non fabbricati prima di tale data).
Analogamente, dal 4 luglio 2009 non possono più essere messi in commercio aerosol a
fini ludico-decorativi contenenti idrofluorocarburi (in particolare l’HFC-134a), se non
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Linee Guida AGT Gas Fluorurati
fabbricati prima di tale data.
Tale divieto non vale per aerosol medicinali e tecnici con obbligo di non infiammabilità
(aerosol farmaceutici, aerosol per impiego su apparecchiature elettriche ed elettroniche,
avvisatori acustici per navi, ecc.).
Per quanto riguarda le Schiume Poliuretaniche monocomponenti (OCF – One Component
Foam), con riferimento al Regolamento UE 842/2006, il divieto di impiegare gas fluorurati
come espandenti è scattato a partire dal 4 luglio 2008.
L’art. 8, comma 2 del Regolamento, inoltre, stabilisce la periodicità secondo la quale
condurre controlli delle perdite su applicazioni fisse per refrigerazione, condizionamento
d’aria, sistemi di protezione antincendio, pompe di calore mobili (la periodicità varia a
seconda della quantità di gas fluorurati contenuta in tali applicazioni).
Molti aspetti applicativi del Regolamento (CE) n. 842/2006 del 17 maggio 2006 sono stati
demandati ad altri Regolamenti, poi pubblicati alla fine del 2007:
• il REGOLAMENTO (CE) N. 1494/2007 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre
2007 (pubblicato sulla GUCE L332 del 18/12/2007) che stabilisce, conformemente
al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma
delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le
apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
• il REGOLAMENTO (CE) N. 1493/2007 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre
2007 (pubblicato sulla GUCE L332 del 18/12/2007) che istituisce, a norma del
regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato
della relazione che deve essere presentata dai produttori, importatori ed
esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra;
• il REGOLAMENTO (CE) N. 1497/2007 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre
2007 (pubblicato sulla GUCE L333 del 19/12/2007) che stabilisce, conformemente
al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i
requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione
antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
• il REGOLAMENTO (CE) N. 1516/2007 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre
2007 (pubblicato sulla GUCE L335 del 20/12/2007) che stabilisce, conformemente
al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i
requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas
fluorurati ad effetto serra
In particolare, per quanto riguarda il REGOLAMENTO (CE) N. 1494/2007, le cui
prescrizioni entrano in vigore a partire dal 1° aprile 2008 , i prodotti e le apparecchiature
devono riportare in etichetta:
1. la dicitura “contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di
Kyoto”;
2. le abbreviazioni delle denominazioni chimiche dei gas fluorurati ad effetto serra che
devono essere contenuti (ad esempio: HFC143);
3. il quantitativo in kg di gas serra contenuto;
4. la dicitura “ermeticamente sigillato”, dove applicabile.
E’ prevista un’ulteriore dicitura per apparecchiature isolate con schiuma insufflata
mediante gas fluorurati ad effetto serra (“Schiuma insufflata mediante gas fluorurati ad
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Linee Guida AGT Gas Fluorurati
effetto serra”).
Quando un’apparecchiatura possa prevedere interventi di rabbocco del gas, l’etichetta
deve prevedere uno spazio aggiuntivo per l’indicazione del quantitativo aggiunto al di fuori
dell’impianto di fabbricazione e per il quantitativo totale di gas fluorurati ad effetto serra.
Gli Stati membri possono subordinare l’immissione sul mercato nazionale dei prodotti e
delle apparecchiature all’utilizzo della lingua locale.
Non vi sono prescrizioni specifiche riguardo alla forma e alla dimensione delle etichette: si
possono anche usare le etichette esistenti purché le diciture di legge che vengono
introdotte siano chiaramente leggibili e non siano inferiori alle dimensioni minime di altre
informazioni presenti.
Le etichette devono restare saldamente attaccate al prodotto o all’apparecchiatura e
rimanere leggibili in normali condizioni di funzionamento per tutto il periodo nel quale sono
presenti gas fluorurati ad effetto serra.
Le etichette possono anche essere collocate sui marchi o sulle etichette di informazione
del prodotto esistenti o accanto ad essi, o accanto ai punti di accesso per la
manutenzione.
Sugli impianti a split (condizionatori, pompe di calore) le informazioni dell’etichetta sono
collocate sulla parte dell’apparecchiatura inizialmente caricata con il refrigerante.
Il REGOLAMENTO (CE) N. 1493/2007 è entrato in vigore il 7 gennaio 2008 e contiene nel
suo Allegato 1 tutta la modulistica da compilare imposta dall’art.6 comma 1 del
REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006.
In particolare, entro il 31 marzo 2008 e ogni anno a seguire, ciascun produttore,
importatore ed esportatore di gas fluorurati ad effetto serra comunica mediante una
relazione alla Commissione, trasmettendole anche all'autorità competente dello Stato
membro interessato (per noi il Ministero dell’Ambiente), le informazioni richieste nel
suddetto allegato, riferite all'anno civile precedente.
Il REGOLAMENTO (CE) N. 1497/2007 è entrato in vigore dall’8 gennaio 2008 e si
applica ai sistemi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati
ad effetto serra.
L’operatore deve indicare il suo nome, l’indirizzo postale e il numero di telefono nel
registro di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006 (un registro in
cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità
eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di
riparazione e di smaltimento definitivo).
Il Regolamento fornisce indicazioni su: controllo del registro del sistema (art. 3), controlli
visivi e manuali (art.4), riparazione delle perdite (art.5) controllo di verifica (art.6) e requisiti
per i sistemi di nuova installazione (art.7).
Il REGOLAMENTO (CE) N. 1516/2007 è entrato in vigore il 9 gennaio 2008 e si applica
alle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria o pompe di calore
contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra.
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Anche qui l’operatore deve indicare il suo nome, l’indirizzo postale e il numero di telefono
nel già citato registro di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006.
Il Regolamento fornisce indicazioni su: controllo del registro dell’apparecchiatura (art. 3),
controlli sistematici (art.4), scelta del metodo di misurazione (art.5) metodi di misurazione
diretta (art.6), metodi di misurazione indiretta (art.7), riparazione delle perdite (art.8),
controllo di verifica (art.9) e requisiti per le apparecchiature di nuova installazione (art.10).
2.
Autorizzazione all’attività di recupero riciclaggio e smaltimento
Il Regolamento CE 1005/2009 ha autorizzato fino al 31 dicembre 2014 (con il precedente
Regolamento era il 31 dicembre 2015) l’immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi
rigenerati, utilizzati per attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di
refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore esistenti, purché il
contenitore sia provvisto di etichetta con indicazione che la sostanza è stata rigenerata e
con informazioni sul numero di lotto e il nome e l’indirizzo dell’impianto di rigenerazione.
Ciò implica un’attività di «recupero», intesa come “la raccolta e il magazzinaggio di
sostanze controllate provenienti da prodotti e apparecchiature o contenitori, effettuati nel
corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento”.
Fino al 31 dicembre 2014 gli idroclorofluorocarburi riciclati possono essere utilizzati per la
manutenzione o l’assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria
e di pompe di calore esistenti, purché siano stati recuperati da tali apparecchiature e
possono essere utilizzati soltanto dall’impresa che ha effettuato il recupero nell’ambito
della manutenzione o dell’assistenza o per conto della quale è stato effettuato il recupero
nell’ambito della manutenzione o dell’assistenza.
Si evidenzia che le sostanze riciclate non sono comunque trasportabili e possono quindi
solo essere reimpiegate nello stesso luogo dell’intervento.
Per «riciclo», si intende “la riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previa
effettuazione di un processo di pulitura di base.”
Il riciclo in loco non prevede un controllo analitico sulla qualità del prodotto reintrodotto
nell’impianto.
Si tratta di un’operazione che consente di intervenire sulla manutenzione dell’impianto di
refrigerazione, quando questa preveda la rimozione temporanea del refrigerante, reimmettendolo nel circuito al termine delle operazioni effettuate.
Per attività di «rigenerazione», si intende invece “il trattamento delle sostanze controllate
recuperate allo scopo di ottenere il rendimento equivalente a quello di una sostanza
vergine, tenendo conto del suo uso previsto”.
Il prodotto rigenerato deve avere adeguati criteri di qualità, come proposto nel capitolo 3 di
questa linea guida.
I prodotti reintrodotti negli impianti a seguito di riciclo o rigenerazione devono essere
registrati, presso l’utente, in un documento dedicato in cui, ai sensi del secondo comma
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del punto 7 dell’art 11 del Regolamento UE, devono essere riportati i dati della società che
ha effettuato la rigenerazione e la provenienza della sostanza riciclata; quindi, solo il
prodotto rigenerato proviene da ditte diverse da quella del detentore dell’impianto.
Il Regolamento CE 307/2008 stabilisce i requisiti minimi per i programmi di formazione del
personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di
condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d’applicazione della
direttiva 2006/40/CE, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di
formazione rilasciati in conformità a tali requisiti.
Il Regolamento CE 303/2008, inoltre, ha stabilito i requisiti minimi per la certificazione (di
cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006) per quanto concerne le
apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, nonché le condizioni per il riconoscimento
reciproco dei certificati rilasciati in conformità di tali requisiti.
Infatti, in base al Regolamento 842/2006, il personale interessato deve aver ottenuto una
certificazione che comporta una conoscenza appropriata dei regolamenti e delle norme
applicabili, e deve disporre della necessaria competenza in materia di prevenzione delle
emissioni e di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra e di manipolazione sicura del tipo
e delle dimensioni dell'apparecchiatura su cui deve operare.
Queste norme di certificazione e formazione, nate per i gas ad effetto serra, si applicano
anche al riciclaggio delle sostanze che riducono lo strato di ozono, trattandosi della stessa
tipologia di sostanze.
Sono definite 4 categorie di operatori, di cui riassumiamo le principali caratteristiche:
Categoria I: è il frigorista, manutentore e installatore che ha competenze e capacità di
intervento più estese sull’attività di gestione di un impianto di refrigerazione e/o
condizionamento.
Categoria II: è un frigorista che svolge solo attività di manutenzione e riparazione su
impianti di ogni genere (senza intervenire sul refrigerante) e può svolgere interventi che
comportino la gestione del refrigerante solo su impianti che ne contengano fino ad un
massimo di 3 kg (o 6 kg nel caso di impianti sigillati ed etichettati come tali).
Categoria III: è un operatore che può solo svolgere attività di recupero su impianti che
contengano fino ad un massimo di 3 kg di refrigerante (o 6 kg nel caso di impianti sigillati
ed etichettati come tali).
Categoria IV: è un operatore che può solo svolgere attività di controllo delle perdite e di
verifica di funzionamento dell’impianto, senza possibilità di intervento sullo stesso.
In allegato al Regolamento CE 303/2008 vengono specificate, per le diverse categorie di
operatori, le competenze necessarie e il tipo di prove che devono essere sostenute (prove
teoriche, T, e pratiche, P) per l’ottenimento dell’abilitazione.
Entro il 4 luglio 2008 l’Italia avrebbe dovuto stabilire i requisiti di formazione e
certificazione sulla base dei requisiti minimi del Regolamento CE 842/2006 e una norma
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conseguente riguardante l’impianto sanzionatorio.
Entro il 4 luglio 2009 anche l’Italia avrebbe dovuto assicurare che le società coinvolte
nell'esecuzione di tali attività prendano in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se il
loro personale addetto è in possesso dei certificati necessari.
Gli Stati membri possono applicare un sistema di certificazione provvisoria per il
personale. Tali certificati provvisori scadono al più tardi il 4 luglio 2011.
Tuttavia, al fine di dare attuazione all'articolo 5 del Regolamento CE 842/2006, in Italia
doveva essere emanato un Decreto del Presidente della Repubblica e ciò è stato fatto nel
2012 con la pubblicazione del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27
gennaio 2012 , n. 43, “Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006
su taluni gas fluorurati ad effetto serra.” Il decreto, pubblicato sulla GU del 20 aprile, è
entrato in vigore a partire dal 5 maggio 2012.
Il decreto ha individuato ACCREDIA come ente che deve accreditare in Italia gli enti
certificatori. Si veda in proposito l’approfondimento sul sito di ACCREDIA:
http://www.accredia.it/context.jsp?ID_LINK=26&page=5&area=6&id_context=2595
L'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
che si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
Le Camere di commercio competenti rilasciano i certificati provvisori, validi per 6 mesi in
attesa di poter effettuare gli esami previsti.
Gli organismi di valutazione della conformita' in possesso del pertinente certificato di
accreditamento trasmettono al Ministero copia del certificato di accreditamento e il
tariffario che intendono applicare per il rilascio dei certificati a cui l'accreditamento si
riferisce. Il Ministero approva il tariffario entro 60 giorni dal ricevimento della
documentazione.
Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:
a) persone che svolgono una o piu' delle seguenti attivita' su apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad
effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad
effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra
dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
3) installazione;
4) manutenzione o riparazione;
b) persone che svolgono una o piu' delle seguenti attivita' su impianti fissi di protezione
antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad
effetto serra;
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
3) installazione;
4) manutenzione o riparazione;
c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta
tensione;
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Linee Guida AGT Gas Fluorurati
d) persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle
apparecchiature che li contengono;
e) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di
condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione della
direttiva 2006/40/CE.
2. Le imprese che svolgono le seguenti attivita' devono iscriversi al Registro entro 60 giorni
dalla sua istituzione:
a) installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di
estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d) recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li
contengono;
e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei
veicoli a motore.
3. Le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate presso la Camera di commercio
competente esclusivamente per via telematica
4. A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attivita' di
cui ai commi 1 e 2, deve preventivamente iscriversi al Registro. L'iscrizione viene
effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica.
Le persone che svolgono le attivita' di cui sopra possono avvalersi di un certificato
provvisorio la cui scadenza e' data dal termine entro cui tali persone devono conseguire il
certificato definitivo. Il certificato provvisorio riporta le attivita' che il titolare e' autorizzato a
svolgere e la data di scadenza. La Camera di commercio competente rilascia i certificati
provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ed inserisce nella sezione del
Registro le informazioni relative alle persone e alle imprese in possesso di certificato
provvisorio.
Il certificato ha una durata di dieci anni. Trascorso tale periodo, l'organismo di
certificazione che ha rilasciato il certificato rinnova quest'ultimo su domanda
dell'interessato.
Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore
del decreto (quindi dal 2013), gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione,
condizionamento d'aria, pompe di calore, nonche' dei sistemi fissi di protezione
antincendio contenenti 3 kg o piu' di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente
informazioni riguardanti la quantita' di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi
all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.
Non sono soggette ad obbligo di certificazione le seguenti persone:
a) la persona che svolge operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti
di un'apparecchiatura […] purche' tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una
persona in possesso di un certificato che contempla l'attivita' pertinente;
b) la persona addetta al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature
[…] la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' inferiore a 3 kg […] a condizione che
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Linee Guida AGT Gas Fluorurati
tale persona sia assunta dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un
attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il
completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime
relative alla categoria III, come indicato nell'allegato al regolamento (CE) n. 303/2008.
Le persone interessate dichiarano alla Camera di commercio competente di avvalersi di
una delle esenzioni. L'istanza e' corredata da una dichiarazione sostitutiva attestante che il
richiedente e' in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente esenzione.
Il Registro delle persone e imprese certificate viene istituito in modalità telematica presso il
Ministero dell’Ambiente e vi possono accedere ISPRA e le Camere di Commercio.
L'avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il 29 maggio 2012, il Ministero dell’Ambiente ha approvato i seguenti schemi di
accreditamento:
1) Regolamento Tecnico RT-28 "Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le
certificazioni delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n.
304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008";
2) Regolamento Tecnico RT-29 "Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le
certificazioni dei servizi di: - installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature
fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas
fluorurati a effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008; installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di
estintori contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra, in base alle disposizioni del
Regolamento (CE) n. 304/2008".
Per quanto riguarda il Regolamento (CE) n. 307/2008, il rilascio delle attestazioni alle
persone che effettuano il recupero di F-gas dagli impianti di condizionamento d’aria degli
autoveicoli viene effettuato dagli organismi di attestazione delle persone, al
completamento di un corso di formazione. Tali organismi sono certificati da organismi di
valutazione della conformità accreditati ai sensi del Regolamento Tecnico RT-30
"Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni del servizio di
erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas
fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore in
conformità al Regolamento (CE) 307/2008".
In questo caso non è prevista la designazione da parte del Ministero dell’Ambiente
dell’organismo accreditato.
3.
Criteri di qualità del prodotto riciclato
Il prodotto riciclato e preventivamente rigenerato, per impiego in impianti di refrigerazione,
dovrebbe rispettare le specifiche dello standard ARI 700/2006 “Specification for
fluorocarbon refrigerants”, ottenibile dal sito http://ari.org/ , previa registrazione on-line.
Sarà necessario identificare in modo inequivocabile il prodotto rigenerato proveniente da
riciclo, in modo da attestare il fatto che non si tratta di nuova produzione o di prodotto di
importazione non più consentito. Per fare ciò, si propongono in questa linea guida dei
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Linee Guida AGT Gas Fluorurati
criteri generali di etichettatura e tracciabilità indispensabili a questi fini.
4.
Etichettatura dei contenitori con prodotto rigenerato o riciclato
I gas fluorurati vengono distribuiti in recipienti per gas (in questo caso gas
devono rispettare i criteri di etichettatura previsti dal Regolamento CE
cosiddetto Regolamento CLP, che ha recepito in Europa le regole
Harmonisation, GHS, sulla classificazione delle sostanze e i preparati
dall’edizione vigente dell’ADR.
liquefatti) che
1272/2008 (il
della Global
pericolosi) e
Lo stesso ADR, consente l’uso di un’etichetta unica (la cosiddetta etichetta a banana) che
contenga le indicazioni previste da entrambe le normative.
L’etichetta contiene simboli grafici (simboli di pericolo), qualora necessari, e frasi di
pericolo e avvertenze d’uso.
Per quanto riguarda il Regolamento CE 842/2006, è necessario indicare, a seconda dei
casi:
“Gas fluorurati ad effetto serra regolamentati dal protocollo di Kyoto”.
“Gas ad effetto serra oggetto del Regolamento 842/2006/CE”
“Potenziale di riscaldamento globale (GWP) …”
“Contiene gas ad effetto serra, GWP della miscela inferiore a 150 in accordo al
Regolamento 842/2006/CE”.
Per i prodotti che sono o sono ammessi alla commercializzazione solo se provenienti da
riciclo e rigenerazione, il Comitato Gas Fluorurati propone di indicare in etichetta anche
un’indicazione specifica che attesti il rispetto di tale imposizione. Ad esempio, si potrebbe
indicare la seguente frase:
“Gas fluorurato Rxx (ad esempio R22) rigenerato”
Ricordiamo, infine, che in Italia è obbligatoria per legge la colorazione delle ogive delle
bombole per gas secondo la norma UNI EN 1089-3 (Decreto del Ministero dei Trasporti
del 7 gennaio 1999).
Per i prodotti rigenerati o riciclati ai sensi del Regolamento 1005/2009, quando trattasi di
idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati utilizzati per attività di manutenzione o
assistenza, sull’apparecchiatura di refrigerazione e condizionamento d’aria e sulla pompa
di calore interessate è apposta un’etichetta nella quale è indicato il tipo di sostanza, la
quantità contenuta nell’apparecchiatura e gli elementi dell’etichetta di cui all’allegato I del
regolamento (CE) n. 1272/2008 (il cosiddetto Regolamento CLP) per sostanze o miscele
classificate come nocive per lo strato di ozono.
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Linee Guida AGT Gas Fluorurati
Le imprese che gestiscono le apparecchiature contenenti un fluido in quantità pari o
superiore a 3 kg devono tenere un registro della quantità e del tipo di sostanza recuperata
e aggiunta, nonché della società o del tecnico che ha effettuato la manutenzione o
l’assistenza.
Le imprese che utilizzano idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per manutenzione o
assistenza devono tenere un registro delle imprese che hanno fornito gli
idroclorofluorocarburi rigenerati e della provenienza degli idroclorofluorocarburi riciclati.
5.
Documentazione e tracciabilità della vita del prodotto vergine
Poiché il Regolamento europeo 2037/2000, all’art. 5 (punto V), vieta dal 1° gennaio 2010,
l'uso di idroclorofluorocarburi vergini nella manutenzione e assistenza delle
apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria esistenti a tale data, è
indispensabile poter distinguere gli HCFC vergini da quelli rigenerati.
Oltre all’indicazione in etichetta della presenza di prodotto rigenerato sul
contenitore/apparecchiatura come indicato al capitolo precedente, l’operatore dovrebbe
indicare in etichetta il nome dell’azienda che ha effettuato la rigenerazione e il numero di
autorizzazione al trattamento dei gas fluorurati.
Ciò può consentire di operare una tracciabilità del prodotto presente sul mercato, evitando
l’importazione illegale di HCFC vergini dopo il primo gennaio 2010 e la sua illecita
riconversione come prodotto rigenerato.
6.
Verifiche e sanzioni
Ai sensi del Regolamento 1005/2009, gli Stati membri devono effettuare ispezioni per
verificare che le imprese rispettino il regolamento, adottando un approccio basato sui
rischi, comprese ispezioni sulle importazioni e sulle esportazioni di sostanze controllate
nonché di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento
si basa su di esse.
Le sanzioni dovranno essere stabilite e notificate alla Commissione entro il 30 giugno
2011, ma in Italia, nel frattempo, rimangono in vigore le sanzioni previste dalla Legge
549/1993 e quelle della Legge 179/1997 di modifica della precedente.
Si ricorda infine che i rifiuti derivanti da sostanze lesive dell’ozono sono soggette al
sistema sanzionatorio correlato con la normativa sui rifiuti, di cui al D.Lgs. 152/06.
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Linee Guida AGT Gas Fluorurati
Risorse e collegamenti utili
Pagina dedicata del Ministero dell’Ambiente italiano:
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Clima.html%
7CRegolamento__CE__n__842_2006_su_taluni_g.html
Il portale della Commissione Europea:
http://ec.europa.eu/environment/climat/fluor/index_en.htm
La pagina dedicata sul sito di ACCREDIA:
http://www.accredia.it/context.jsp?ID_LINK=26&page=5&area=6&id_context=2595
Il sito del Registro Nazionale delle persone/imprese certificate:
http://www.fgas.it/
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