Informazione al consumatore
sui prodotti alimentari
Avv. Dario Dongo
Responsabile Politiche Regolative, Federalimentare
Rappresentante FoodDrinkEurope (Confederazione Industrie Agro-Alimentari in Europa) nei Comitati Tecnici GFSI
(Global Food Safety Initiative) e ISO TC 34 - SC 17
email [email protected]
blog www.ilfattoalimentare.it
-1Avv. Dario Dongo
L’etichetta dei prodotti alimentari (1)
E’ la carta d’identità dell’alimento. Offre:
• Informazioni complete su caratteristiche,
ingredienti e qualità dei prodotti
alimentari
• Indicazioni utili per scelte d’acquisto
informate
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L’etichetta dei prodotti alimentari (2)
L’informazione relativa al prodotto deve essere:
• Veritiera  dimostrabile
• Chiara  consumatore medio
• Leggibile  Linee guida industriali
Avv. Dario Dongo
-3-
L’etichetta dei prodotti alimentari (3)
Perché e con quali obiettivi consultarla?
• Aiuta il consumatore a effettuare una scelta
consapevole e responsabile di ciò che
acquista.
• Garantisce che il consumatore disponga di
informazioni complete sui prodotti alimentari
che acquista.
• Fornisce al consumatore informazioni sulle:
caratteristiche, qualità, ingredienti dei
prodotti.
Avv. Dario Dongo
-4-
L’etichetta dei prodotti alimentari (4)
L’etichetta deve garantire trasparenza evitando di:
• indurre in errore l’acquirente sulle
caratteristiche, qualità composizione
e luogo di origine del prodotto;
• evidenziare caratteristiche come
particolari, quando tutti i prodotti
alimentari analoghi le possiedono;
• attribuire all’alimento proprietà atte a
prevenire, curare, guarire una
malattia umana o accennare
proprietà farmacologiche.
Avv. Dario Dongo
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Guida alla lettura, notizie essenziali (1)
• Denominazione di vendita
• Quantità
• Termine conservazione
nello stesso
campo visivo
(o data di scadenza)
• Responsabile del prodotto (nome, sede produttore)
• Elenco ingredienti (NB allergeni)
• Modalità di conservazione (se necessarie)
Nuovo Reg. UE per l’informazione al consumatore per i
prodotti alimentari  Le diciture obbligatorie, le indicazioni
nutrizionali e quelle relative all’origine devono essere nello STESSO
CAMPO VISIVO della denominazione di vendita.
Avv. Dario Dongo
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Guida alla lettura, notizie essenziali
(2)
L’elenco degli ingredienti è obbligatorio su tutti i prodotti
preconfezionati
Gli ingredienti sono riportati in ordine decrescente di peso:
il primo ingrediente è quello presente in maggiore quantità
Avv. Dario Dongo
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Guida alla lettura, notizie essenziali
Avv. Dario Dongo
-8-
(3)
Denominazione di vendita
Es. denominazione
di vendita definita
da norme
nazionali
(L. 204/04)
Avv. Dario Dongo
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Campo visivo
Avv. Dario Dongo
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Percorso delle regole
• Dir. 79/112/CEE: etichettatura, presentazione e pubblicità
dei prodotti alimentari
• Dir. 90/496/CEE: etichettatura nutrizionale
• Dir. 13/2000/CE: consolidamento
• Reg. (CE) n. 178/02: rilievo sanitario dell’informazione al
consumatore (art. 14)
• Dir. 89/2003/CE: allergeni
• Dir. 29/2005/CE: pratiche commerciali sleali
• Dir. 5/2008/CE: indicazioni obbligatorie supplementari
• Dir. 100/2008/CE: etichettatura nutrizionale, dettagli
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Obiettivi
• Semplificazione
 raccolta normative orizzontali
 specifiche tecniche in Allegato (modificabile in
Comitologia)
 apertura verso strumenti alternativi d’informazione
• Tutela della salute del consumatore
 art. 153 CE
 Libro Bianco su Nutrizione, Sovrappeso, Obesità e
malattie correlate
 Obiettivo comune: sicurezza nutrizionale
• Maggiore coinvolgimento delle aziende
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Campo di applicazione
Esito voto plenaria 06.07.11: DISPOSIZIONI FINALI
• Tutti i prodotti destinati al consumatore finale,
tra cui quelli somministrati da ristoranti, mense, ospedali,
catering, nonché quelli destinati alla ristorazione
(art. 1.3 + 8.7)
• Esclusione: prodotti pre-confezionati dai
supermercati « per la vendita diretta »
(art. 2.2, lettera ‘e’)
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Capitolo VI
 Limiti: (art. 37.1)
• non ostacolare la libera
circolazione delle merci nel
Mercato unico
• non discriminare i prodotti
di altri Paesi membri
Avv. Dario Dongo
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Ingredienti (1)
 Indicazione specifica della natura degli oli e grassi
vegetali utilizzati (All. VII, parte A, punto 8)
Esempio: soia,
palma, arachide
Quando si usano miscele, è ammessa
la dicitura “in proporzione variabile”
in alternativa alla citazione in ordine
decrescente di peso.
 Indicazione obbligatoria dell’acqua e degli ingredienti
volatili aggiunti quando aggiunti alla carne, alle preparazioni
di carne, ai prodotti di pesca non processati e ai molluschi
bivalvi non processati (All. VII, parte A, punto 1)
• L’acqua aggiunta quando la presenza nel prodotto finito è superiore
al 5% deve essere dichiarata in etichetta.
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Ingredienti (2)
 Caffeina: le bevande diverse da tè, caffè e dai drink a base
di tè e caffè con tenore di caffeina maggiore di 150 mg/l
devono riportare sull’etichetta oltre all’indicazione “Tenore
elevato di caffeina” (introdotta nel 2002) l’avvertenza “Non
raccomandato per i bambini e donne in gravidanza o nel
periodo di allattamento”
 Allergeni: si dovrà ripetere il nome dell’allergene ogni
qualvolta esso sia presente in più ingredienti e coadiuvanti
tecnologici impiegati nella preparazione dell’alimento (art.
21.1, terzo capoverso)
• Devono venire evidenziati nella lista degli ingredienti con
accorgimenti grafici , es. grassetto o colore (art. 21.1.b)
 Definizione di nano-materiali ingegnerizzati  utilizzo
assoggettato alla disciplina dei c.d. “novel foods”.
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Origine (1)
E’ obbligatorio indicare:
 Paese di origine o luogo di provenienza
luogo, paese o regione ove i prodotti o gli ingredienti
agricoli sono interamente realizzati o ove ha avuto
luogo l’ultima trasformazione sostanziale
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Origine (2)
 Indicazione d’origine: facoltativa,
a meno che la sua omissione possa indurre in errore
il consumatore su Paese d’origine o luogo di provenienza
del prodotto, anche a causa dell’informazione
complessiva che lo accompagna
 Se l’origine del prodotto viene indicata, e questa
coincida
non
con quella del suo ingrediente primario
(>50%), anche questa deve venire citata (art. 25.3)
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Origine (3)
 Indicazione d’origine obbligatoria per:
(art. 25.2)
 le carni suina, ovina, caprina e di pollame vendute
tal quali (fresca, refrigerata e congelata)
• l’obbligo scatta dopo due anni  valutare opportunità
estensione dell’obbligo anche alla carne usata come
ingrediente di “prodotti finiti”
Avv. Dario Dongo
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Origine (4)
 La Commissione deve sottoporre una Relazione, tre anni
dopo l’entrata in vigore del Regolamento, su costi/benefici
dell’estensione dell’indicazione obbligatoria d’origine a:
• latte e prodotti caseari
• carne usata come ingrediente per un prodotto
trasformato (art. 25.5a-7)
• prodotti non trasformati
• ingredienti che rappresentano più del 50% del
prodotto
• prodotti mono ingrediente (art. 25.5)
Avv. Dario Dongo
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Informazione nutrizionale (1)
Dichiarazione nutrizionale OBBLIGATORIA in
tabella di:
(art. 30.1)
 valore energetico
 grassi totali, di cui:
• acidi grassi saturi
 carboidrati, di cui:
• zuccheri
 proteine
 sale
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Informazione nutrizionale
(2)
Tutti i prodotti alimentari
preconfezionati, fatte salve rare
eccezioni, dovranno riportare in un
unico campo visivo sull’etichetta la
tabella nutrizionale con i sette valori
Esprime i valori riferiti ai 100g/ml di prodotto - se del caso,
anche alla porzione - di:

valore energetico, proteine, carboidrati, grassi (Big4),
oppure

valore energetico, proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi
grassi saturi, fibre alimentari, sodio (Big8)
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Informazione nutrizionale (3)
Possibili extra
È possibile aggiungere ai Big 8 uno o più dei valori di:
•
•
•
•
•
•
fibre alimentari
amidi
polialcoli
acidi grassi monoinsaturi
acidi grassi polinsaturi
vitamine e minerali (15%RDA)
RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
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Informazione nutrizionale (4)
Esenzioni:
 prodotti ortofrutticoli
 gomma da masticare
freschi
 prodotti mono-ingrediente  prodotti preconfezionati
non trasformati
artigianali
 acque
 piccole confezioni
 aromi
 bottiglie di vetro marcate
in modo indelibile
 farine
…
Avv. Dario Dongo
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(<75 cm²)
Informazione nutrizionale (5)
 Schemi nazionali cancellati in parte
→ mantenimento del capitolo VI
 Profili nutrizionali accettati (reg. claims)
 Traffic lights respinti
(schemi in auge nel Regno Unito)
 GDA accolte: su base volontaria = obbligo di precisare che
i valori si riferiscono a un adulto medio 8400 kJ/2000 kcal)
(art. 31.4.a nuovo)
Avv. Dario Dongo
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Informazione nutrizionale (6)
 100g/ml + su base volontaria alla porzione (art. 33)
 Entro 3 anni: rapporto sul possibile obbligo di indicare
gli acidi grassi trans nella tabella (art. 29.7)
Educare il consumatore
a seguire una
alimentazione
equilibrata
Avv. Dario Dongo
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Le GDA, quantità indicative
giornaliere (1)
Le GDA offrono informazioni di sintesi
rispetto alla tabella nutrizionale
esprimono il contributo di
una porzione dell’alimento
rispetto al fabbisogno medio
giornaliero raccomandato
Avv. Dario Dongo
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Le GDA, quantità indicative
giornaliere (2)
Esempio  ogni porzione contiene:
Questo è l’importo totale di calorie in una porzione del prodotto
Calories
Sugars
Fat
Saturates
Salt
139
6.0g
3.6g
1.0g
0.2g
7%
7%
5%
5%
3%
Questo è l’apporto di calorie offerto da una porzione di prodotto, espresso in
percentuale rispetto al fabbisogno medio giornaliero
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Le GDA, quantità indicative
giornaliere (3)
Fabbisogni medi giornalieri raccomandati
(rif. EuroDiet, donna adulta)
Energia
2000 kcal
Proteine
50g
Carboidrati
270g (EFSA, 260g)
Zuccheri
90g
Grassi
70g
Grassi saturi
20g
Fibre alimentari
25g
Sodio (sale equiv.)
2,4g (6g)
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L’etichetta che manca
Quando l’etichetta non è disponibile?
Prodotti sfusi, preincartati
Nei locali di vendita devono essere presenti
le informazioni di base (es. ingredienti)
Ristorazione
Certificazioni (es. ISO, AIC)
Menu
Informazione verbale
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Legislazioni nazionali
CAPITOLO VI
 Le norme nazionali relative a aspetti non ancora
regolamentati a livello europeo non devono
ostacolare la libera circolazione delle merci nel
Mercato unico, e soprattutto non devono discriminare
i prodotti realizzati in altri Paesi (art. 37.1)
Avv. Dario Dongo
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Leggibilità
 Dipende da dimensioni del carattere, dal tipo, dallo spessore,
dalla spaziatura tra parole, lettere e righe, dalla proporzione tra
larghezza e altezza delle lettere nonché dal contrasto tra scritta
e sfondo (art. 2.2.m)
 Altezza minima caratteri informazioni obbligatorie=1,2 mm
 Piccole confezioni (superficie più ampia <80 cm²) 0,9 mm
(art. 13.2-3)
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Responsabilità degli operatori (1)
Art. 8
 Chi appone il proprio nome o ragione sociale o marchio
sull’alimento destinato al consumatore finale → responsabile
della completezza e veridicità delle informazioni riportate
in etichetta
 Per i prodotti extra-UE = l’importatore è responsabile
Avv. Dario Dongo
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Responsabilità degli operatori (2)
 Non possono immettere sul mercato prodotti che non sono
in linea con le disposizioni del Regolamento
 Non possono modificare le informazioni se tali modifiche
risultano ingannevoli per il consumatore finale o
comportano la riduzione del livello di protezione del
consumatore stesso
 Non vengono commercializzati (a qualsiasi livello) prodotti
con etichettatura non conforme
Avv. Dario Dongo
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Varie (1)
 Denominazione di vendita: precisare trattamento subito in
fase di lavorazione industriale (es. alimento in polvere,
ricongelato, congelato, surgelato, concentrato,
affumicato...) quando l’omissione della scritta può indurre in
errore il consumatore (All. VI, parte A, punto 1)
 se un ingrediente normalmente utilizzato o naturalmente
presente nel prodotto è sostituito da altro ingrediente =
l’ingrediente sostitutivo viene indicato accanto alla
denominazione di vendita (x ≥ 75% rispetto ai caratteri del
nome del prodotto) (All. VI, parte A, punto 4)
 la data di scadenza = « da consumarsi entro…» su ogni
porzione individuale preconfezionata
Avv. Dario Dongo
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Varie (2)
 La carne, le preparazioni di carne, e i prodotti della pesca che
hanno l’apparenza di fetta, filetto, o porzione a cui venga
aggiunta acqua (> 5%) → devono indicarne la presenza a
fianco della denominazione di vendita (All. VI, parte A, punto 4b)
 La carne, le preparazioni di carne, e i prodotti della pesca che
appaiano come una fetta, filetto, o porzione ottenuti da un
unico pezzo, ma che sono composti da diversi pezzi uniti tra
loro → dicitura « combinazione di più pezzi » (carne
separata meccanicamente, es. wurstel)
(All. VI, parte A, punto 5a)
Avv. Dario Dongo
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Varie (3)
 TFA’s: entro 3 anni  possibile presenza obbligatoria
degli acidi grassi trans nella tabella nutrizionale.
per ora  non è consentita l’indicazione dei TFA’s,
neppure su base volontaria (art. 29.7)
 Simboli: La Commissione potrà introdurre simboli o
pittogrammi in alternativa a parole e numeri relativi alle
scritte obbligatorie (art. 9, comma 2-4) + ricorso a metodi
e strumenti alternativi alle etichette (art. 12.3, 3.a)
 Macellazione rituale: (kasher, halal) le carni non
devono riportare diciture specifiche in etichetta
Avv. Dario Dongo
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Varie (4)
 Peso netto: Gli alimenti ricoperti da una glassatura → devono
riportare il peso netto al netto della glassatura (All. IX,
punto 5)
 Data della prima surgelazione → obbligatoria per le carni e
preparazioni di carni + prodotti ittici non processati (All. III.6, All.
X.3)
 «scongelato» → se l’alimento è stato congelato o surgelato
prima della venduta e viene venduto scongelato tranne se
non abbia rilevanza in termini di sicurezza e qualità del prodotto
(All. VI, parte A, punto 2)
 Aromi: nella lista degli ingredienti → “aromi” o con una delle
altre denominazioni previste all’art. 3 del reg. CE 1334/08 →
parola “naturale”: soggetta alle regole e alle condizioni (aroma
naturale di ‘x’, aroma naturale di ‘x’ con altri aromi naturali,
aroma naturale) previste all’art. 16 del cit. reg.(All. VII, parte D)
Avv. Dario Dongo
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Esenzioni
 Micro-confezioni: superficie della confezione <10cm2:
denominazione di vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto,
termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro
…”) o data di scadenza (“da consumarsi entro …”) + l’elenco degli
ingredienti può essere indicato anche con altre modalità (ad esempio
negli stand di vendita) e comunque deve essere disponibile su richiesta
del consumatore (art. 16.2).
 Bottiglie in vetro: (bottiglie di vetro con vuoto a rendere): la
denominazione di vendita, allergeni, peso netto, termine minimo di
conservazione o data di scadenza, indicazioni nutrizionali (art. 16.1).
 Bevande alcoliche: soggette ad apposita disciplina comunitaria →
esentate dagli obblighi di indicazione degli ingredienti e di informazioni
nutrizionali
Avv. Dario Dongo
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Tempi







30.01.08
16.06.10
07.12.10
12.04.11
22.06.11
06.07.11
29.09.11
 adozione proposta CE
 voto I lettura, PE plenaria
 accordo Consiglio
 voto Comm. ENVI, PE
 accordo PE-Consiglio-CE
 voto II lettura, PE plenaria
 formale approvazione del consiglio
 22.11.2011  pubblicazione sulla GU
 Tutti i prodotti etichettati in conformità alle regole attuali →
potranno venire commercializzati fino all’esaurimento
delle scorte (art. 54.1)
 3 anni per l’adeguamento alle nuove regole
 5 anni per informazioni nutrizionali
Avv. Dario Dongo
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Misure di attuazione future
• Nei prossimi anni, la Commissione dovrà:
 pubblicare una relazione su eventuali forme di espressione
ulteriori
 pubblicare una valutazione d’impatto sull’eventuale
etichettatura di origine per ulteriori prodotti
 pubblicare ulteriori regole sulla leggibilità
 pubblicare ulteriori regole su eventuali porzioni per
categorie specifiche di prodotti
• In Italia, quale conseguenza per il D.lgs 109/92?
Avv. Dario Dongo
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Per maggiori informazioni
 www.federalimentare.it
 www.salute.gov.it
 www.efsa.europa.eu.it
 www.ilfattoalimentare.it
 www.epc.it
Avv. Dario Dongo
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Scarica

L`etichetta dei prodotti alimentari (1)