PIANI E PROGRAMMI COMUNALI
DI SETTORE
• 1. Piano Urbano del Traffico (PUT)
• 2. Programma Urbano dei Parcheggi (PUP)
• 3. Piano Urbano per la Mobilità (PUM)
• 3. Piano Comunale delle Coste (PCC)
• 4. Piano di Zonizzazione Acustica. Piano di Risanamento Acustico
• 5. Piano Orari dei Servizi Commerciali e Servizi Pubblici
• 6. Piano di Distribuzione di Carburanti
• 7. Piano Regolatore per l’installazione degli Impianti Eolici (PRIE)
• 8. Piano Comunale e Regolamento per l’installazione di impianti
per le telecomunicazioni
• 9. Piano Energetico Comunale Solare (PECS)
1. PIANO URBANO DEL TRAFFICO (PUT)
D. lgs. n.285/1992, Direttiva M. LL.PP. in G.U. n.77/1995
FINALITA’
•
E’ strumento comunale finalizzato a risolvere le problematiche
relative alla mobilità urbana, alla sicurezza stradale, alla riduzione
dell’inquinamento acustico ed atmosferico, al risparmio
energetico.
•
Ai Comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti,
è fatto obbligo di adozione del Piano Urbano del Traffico.
•
A tale obbligo devono adempiere anche i Comuni con popolazione
residente inferiore a 30.000 abitanti, i quali registrino, anche se in
determinati periodi dell’anno, una particolare affluenza turistica, o
elevati fenomeni di pendolarismo, oppure ancora rilevanti
problematiche derivanti da congestione della circolazione
stradale.
1. PIANO URBANO DEL TRAFFICO (PUT)
D. lgs. n.285/1992, Direttiva M. LL.PP. in G.U. n.77/1995
CONTENUTI
•
Il PUT deve coordinarsi oltre che con il PRG, con gli altri strumenti
e/o programmi di settore come il Piano del traffico per la viabilità
extraurbana (D. Lgs. N.285/1992), il Programma urbano dei
parcheggi (L. n.122/1989), il Programma degli itinerari ciclabili e/o
pedonali (L. n.208/1991).
•
Il PUT viene aggiornato ogni due anni.
2. PROGRAMMA URBANO DEI PARCHEGGI (PUP)
L. n.122/1989
FINALITA’
•
E’ un programma comunale tematico finalizzato a risolvere le
problematiche delle aree urbane ad alta densità di traffico,
direttamente connesso al Piano Urbano del Traffico.
•
Sono obbligati a redigere il Programma Urbano dei Parcheggi i
Comuni espressamente indicati nella L. n.122/1989 e quelli
individuati da specifica normativa regionale.
2. PROGRAMMA URBANO DEI PARCHEGGI (PUP)
L. n.122/1989
CONTENUTI
•
Il Programma Urbano dei Parcheggi indica le varie tipologie di
parcheggio atte a regolamentare lo scambio tra i servizi pubblici e
i veicoli privati, localizzando punti di sosta, aree ed eventuali
servizi annessi con relativi dimensionamenti; esso indica altresì
priorità di intervento e tempi di attuazione, privilegiando le
realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri
urbani.
•
Il Programma Urbano dei Parcheggi può costituire contestuale
variante al PRG vigente, qualora in contrasto con esso, e per la
sua realizzazione possono essere utilizzate le procedure
agevolate per opere pubbliche urgenti. L’atto di approvazione del
Programma costituisce altresì dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza e indifferibilità delle opere da realizzare.
•
Il Programma Urbano dei Parcheggi viene aggiornato
annualmente.
3. PROGRAMMA URBANO PER LA
MOBILITA’ (PUM)
L. n.340/2000, Delibera Cipe n.20/2004
FINALITA’
•
- soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione
•
- abbattere i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico
•
- ridurre i consumi energetici
•
- aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione
stradale
•
- minimizzare l’uso individuale dell’automobile privata e moderare il
traffico
•
- incrementare la capacità di trasporto
•
- aumentare la percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi
(anche con soluzioni di car pooling, car sharing, taxi collettivi, ecc.)
•
- ridurre i fenomeni di congestione
•
- favorire l’uso dei mezzi alternativi di trasporto con impatto ambientale
ridotto
3. PROGRAMMA URBANO PER LA
MOBILITA’ (PUM)
L. n.340/2000, Delibera Cipe n.20/2004
CONTENUTI
•
Gli interventi previsti dai PUM riguardano:
•
le infrastrutture di trasporto pubblico relative a qualunque modalità
•
le infrastrutture stradali
•
i parcheggi, con particolare riguardo a quelli di interscambio
•
le tecnologie
•
le iniziative dirette a incrementare e/o migliorare il parco veicoli
•
il governo della domanda di trasporto e della mobilità, anche attraverso
la struttura del mobility manager
•
i sistemi di controllo e regolazione del traffico
•
i sistemi di informazione all’utenza
•
la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della
distribuzione delle merci
3. PROGRAMMA URBANO PER LA
MOBILITA’ (PUM)
L. n.340/2000, Delibera Cipe n.20/2004
AMBITO DI STUDIO E ARCO TEMPORALE
•
I PUM devono integrarsi con gli altri piani di settore, quali i piani di
zonizzazione acustica, i piani dei tempi e degli orari, i piani dei servizi sociali, i
piani attuativi in genere (per attività produttive, attività ricreative e attività
residenziali).
•
I PUM interessano bacini di mobilità relativi ad aree urbane e a quelle
territoriali contigue.
•
I PUM si sviluppano in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo.
4. PIANO COMUNALE DELLE COSTE (PCC)
L. n. 494/1993, Delibera G.R. n.319/2001, L.R. n.17/2006
FINALITA’
•
Nell’ambito della Legge n.494/1993 che prevede la redazione del
“Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime”, la Regione Puglia,
dapprima con Delibera di Giunta Regionale n.319 del 10.4.2001 e
successivamente con Legge Regionale n.17 del 23.06.2006, ha
definito la “disciplina della tutela e dell’uso della costa”.
•
In particolare nella Legge Regionale si stabilisce che la
pianificazione costiera si attua mediante il Piano Regionale delle
Coste (PRC), ai cui principi e alla cui normativa devono essere
conformati i Piani Comunali delle Coste (PCC).
•
Nel processo di coinvolgimento delle autonomie locali, la Regione
riconosce dunque ai Comuni costieri compiti e poteri di proporre il
Piano Comunale delle Coste (PCC) per la “gestione integrata”e
riserva a sé compiti e poteri di programmazione, pianificazione e
definizione degli indirizzi generali attraverso lo strumento del PRC.
4. PIANO COMUNALE DELLE COSTE (PCC)
L. n. 494/1993, Delibera G.R. n.319/2001, L.R. n.17/2006
CONTENUTI
•
Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali
marittime per le finalità turistico – ricreative, una quota non
inferiore al 60% del territorio demaniale marittimo di ogni singolo
Comune costiero è riservata a uso pubblico e alla libera
balneazione.
•
Il valore del territorio demaniale costiero è determinato in metri
lineari, con riferimento alla linea di costa, ed è calcolato al netto di
costa non utilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, al netto
ancora di quella portuale e di quella riveniente dall’applicazione dei
limiti e divieti definiti nel PRC.
•
La definizione dei tratti di costa da affidare in concessione deve
essere effettuata in relazione ai livelli di “criticità” e di “sensibilità”
secondo cui è classificata la costa pugliese.
•
Possono essere realizzate strutture classificate “spiaggia libera con
servizi” nella misura non superiore al 40% della zona destinata a
uso pubblico e alla libera balneazione.
4. PIANO COMUNALE DELLE COSTE (PCC)
L. n. 494/1993, Delibera G.R. n.319/2001, L.R. n.17/2006
Le concessioni di aree demaniali si specificano in:
•
Lido Attrezzato (LA) . I lidi attrezzati forniscono un servizio collaterale e
di supporto alle strutture turistico-ricettive e si configurano come
semplice autorizzazione alla posa in opera di ombrelloni e sedie da
riservare alla fruizione degli ospiti alloggiati nelle strutture ricettive.
•
Stabilimento Balneare (SB). Gli stabilimenti balneari svolgono una
attività autonoma e si configurano come esercizi commerciali la cui
attività è legata prioritariamente, ma non solo, alla balneazione.
•
Concessione Speciale (CS). Concessioni speciali per stabilimenti
balneari possono essere riservate ad esempio ai naturisti, agli animali
domestici.
•
Concessione Agricola (CA). Le concessioni agricole riguardano in
particolare le aree demaniali agricole.
•
Pedana a Terra (PT). Le concessioni, in presenza di costa rocciosa,
possono prevedere la realizzazione di pedane amovibili in legno per
l’accesso in acqua.
5. PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA. PIANO
DI RISANAMENTO ACUSTICO
DPCM 1.3.1991, L. n.447/1995, DPCM 5.12.1997, D. Lgs. n.112/1998, LR n.3/2002
FINALITA’
•
E’ uno strumento comunale istituito a seguito dell’incremento
dell’inquinamento acustico, finalizzato a contenere le emissioni
acustiche in ambito urbano entro limiti di tollerabilità.
•
Ai sensi della Legge Regionale n.3 del 12 febbraio 2002, “Norme di
indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento
acustico”, tali finalità si perseguono attraverso la zonizzazione
acustica del territorio con classificazione del territorio medesimo
mediante suddivisione in zone omogenee dal punto di vista della
destinazione d’uso, nonché la individuazione delle zone soggette
a inquinamento acustico e successiva elaborazione del Piano di
Risanamento Acustico.
Rilevazione dell’intensità del rumore determinato dal passaggio dei treni lungo la fascia dei binari nel
Comune di Monopoli
5. PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA. PIANO
DI RISANAMENTO ACUSTICO
DPCM 1.3.1991, L. n.447/1995, DPCM 5.12.1997, D. Lgs. n.112/1998, LR n.3/2002
CONTENUTI DEL PIANO DI RISAMENTO ACUSTICO
•
Il Piano di Risanamento Acustico deve contenere: (i)
l’individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti,
incluse le sorgenti mobili, (ii) l’individuazione dei soggetti a cui
compete l’intervento, (iii) l’indicazione delle priorità, delle modalità
e dei tempi per il risanamento, (iv) la stima degli oneri finanziari e
dei mezzi necessari, (v) eventuali misure cautelari a carattere
d’urgenza per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.
•
Tale Piano deve inoltre coordinarsi con il Piano Urbano del
Traffico.
6. PIANO ORARI DEI SERVIZI
COMMERCIALI E SERVIZI PUBBLICI
L. n. 142/1990
FINALITA’ E CONTENUTI
•
Questo strumento comunale si colloca all’interno della
programmazione socio-economica e territoriale, ed è finalizzato a
coordinare la mobilità, all’interno del territorio comunale, in
funzione degli orari dei pubblici servizi, delle attività commerciali
e degli uffici.
•
La normativa specifica di regolamentazione della pianificazione
degli orari di servizi commerciali e servizi pubblici è affidata alle
regioni.
7. PIANO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI
DPCM 11.9.1989, DPR 13.12.1996, D. Lgs. n.32/1998
FINALITA’ E CONTENUTI
•
E’ strumento finalizzato a disciplinare localizzazione,
dimensionamento e tipologie degli impianti di distribuzione dei
carburanti in ambito comunale.
•
I Comuni sono tenuti a individuare criteri, requisiti e
caratteristiche delle aree sulle quali devono essere installati tali
impianti, anche in difformità dagli strumenti urbanistici vigenti con
contestuale adozione di variante.
•
La normativa specifica di regolamentazione per la
razionalizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti è
affidata alle regioni.
8. PIANO REGOLATORE PER L’INSTALLAZIONE
DEGLI IMPIANTI EOLICI (PRIE)
Regolamento Regionale n.16/2006
FINALITA’
•
Il PRIE è finalizzato alla identificazione di quelle aree nelle quali
non è consentito localizzare impianti eolici e, conseguentemente,
alla individuazione di aree eleggibili alla loro installazione.
AMBITO TERRITORIALE
•
Il PRIE è redatto dalle Amministrazioni in forma singola o
associata tra comuni confinanti. Pertanto possono essere redatti
PRIE comunali e/o intercomunali.
8. PIANO REGOLATORE PER L’INSTALLAZIONE
DEGLI IMPIANTI EOLICI (PRIE)
Regolamento Regionale n.16/2006
CRITERI DI REDAZIONE
•
Criteri territoriali
•
Al fine della “tutela dei valori ambientali, storici e culturali espressi dal
territorio” occorre effettuare una attenta analisi delle risorse territoriali
interessate dalla redazione del PRIE, per valutare il corretto inserimento nel
territorio degli impianti eolici, in coerenza con il quadro complessivo della
pianificazione e programmazione locale e sovralocale.
•
Non sono da considerare idonee all’installazione degli impianti eolici tutte le
aree rilevanti dal punto di vista ambientale, così definite in relazione all’analisi
territoriale di cui al punto precedente. In particolare non sono da considerare
idonee:
•
le aree protette (con relativa area buffer di almeno 200 mt);
•
le aree con crinali aventi pendenze superiori al 20% (con relative aree buffer di
almeno 150 mt);
•
le aree caratterizzate da emergenze geomorfologiche (con relativa area buffer
di almeno 100 mt);
8. PIANO REGOLATORE PER L’INSTALLAZIONE
DEGLI IMPIANTI EOLICI (PRIE)
Regolamento Regionale n.16/2006
CRITERI DI REDAZIONE
•
Criteri territoriali
•
l’area urbana e quella edificabile così come definita dallo strumento
urbanistico vigente (con relativa area buffer di almeno 1000 mt);
•
le aree buffer di almeno 500 mt dal confine amministrativo del comune che
avvia la procedura di approvazione del PRIE (nel caso di PRIE intercomunali,
l’area buffer deve essere considerata solo a partire dal limite amministrativo
esterno della macroarea di aggregazione dei Comuni);
•
aree classificate Ambiti Territoriali Estesi (ATE) di tipo A e B del PUTT/P;
•
aree caratterizzate dalla presenza di segnalazioni
architettoniche/archeologiche (con relativa area buffer di almeno 100 mt);
•
aree comprendenti insediamenti con vincolo architettonico/archeologico (con
relativa area buffer di almeno 100 mt).
8. PIANO REGOLATORE PER L’INSTALLAZIONE
DEGLI IMPIANTI EOLICI (PRIE)
Regolamento Regionale n.16/2006
CRITERI DI REDAZIONE
•
Criteri tecnici
•
Non sono da considerare idonee all’installazione degli impianti eolici:
•
le aree con indice di ventosità tale da non garantire almeno 1600
ore/equivalenti all’anno;
•
le aree che non consentono di massimizzare le economie di scala per
l’individuazione del punto di connessione alla rete elettrica;
•
le aree che non consentono di massimizzare le economie di scala per le opere
di accesso ai diversi siti, e durante la fase di cantiere e durante quella di
esercizio.
9. PIANO COMUNALE E REGOLAMENTO PER
L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LE
TELECOMUNICAZIONI
L. n. 36/2001
FINALITA’
•
Assicurare l’applicazione delle norme e dei principi in materia di
regolamentazione dell’esposizione alle onde elettromagnetiche,
attraverso il più razionale inserimento e risanamento degli impianti nel
territorio per la tutela dell’ambiente e del paesaggio e allo scopo di
minimizzare le esposizioni della cittadinanza ai campi elettromagnetici.
9. PIANO COMUNALE E REGOLAMENTO PER
L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LE
TELECOMUNICAZIONI
L. n. 36/2001
CONTENUTI
•
Ai fini della regolamentazione delle emissioni di onde elettromagnetiche,
in assenza di evidenza scientifica accertata di effetti sulla salute umana
derivanti da irraggiamento di onde elettromagnetiche di intensità
inferiore ai limiti previsti dalla legge (20 volt/metri livello europeo e 6
volt/metri livello italiano), allo scopo di contenere anche gli impatti
psicologici della popolazione e a soli fini precauzionali possono essere
individuate le seguenti aree sensibili:
•
aree di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale nelle
quali evitare gli impatti di tipo visivo degli impianti;
•
aree di cautela preventiva comprendenti asili, scuole, ospedali, case di
cura, cliniche, residenze socio-sanitarie, ospizi, aree destinate
all’infanzia, ecc.
•
Principio di precauzione
•
Il principio di precauzione, come previsto da ripetute risoluzioni europee,
“può essere invocato quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un
fenomeno, di un prodotto o di un processo, sono stati identificati tramite
una valutazione scientifica ed obiettiva”.
10. PIANO ENERGETICO COMUNALE SOLARE
(PECS)
FINALITA’
•
Il PECS è uno strumento di analisi e di valutazione predisposto da
alcuni comuni sulla base delle loro caratteristiche urbanistiche e
territoriali, per conoscere le loro potenzialità di diversificazione
energetica con le fonti rinnovabili a partire dal sole.
•
Il Piano persegue la diversificazione energetica: valutando le
disponibilità dei tetti e di territorio per impianti fotovoltaici; la
diminuzione dei costi energetici con interventi di innovazione energetica
ed edilizia.
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