CASI PRATICI CAPITALE SOCIALE
a cura della
Commissione di diritto
societario dell’Ordine
dei dottori
commercialisti
di Milano e degli
esperti contabili
coordinamento
di Enrico Holzmiller (*)
LA QUESTIONE
Divieti imposti
alle s.p.a.
Soluzionioperative:
concessione di garanzie
o prestiti dalla società “target”
In ogni numero della rivista trattiamo una questione dibattuta
a cui i nostri esperti forniscono una soluzione operativa.
Una guida indispensabile per affrontare le problematiche
applicative inerenti al diritto societario, con una finestra
“aperta” sulle eventuali correlate implicazioni fiscali.
L’art. 2358 cod. civ., al comma 1, prevede che la società non
possa accordare prestiti, né fornire garanzie per l’acquisto o la
sottoscrizione delle azioni proprie, se non alle condizioni pre­
viste dallo stesso articolo. Al di là della situazione delineata
nelle s.p.a., si chiede se analoghe restrizioni esistano, ovvia­
mente in ambiti diversi dall’acquisizione delle proprie parteci­
pazioni, anche per le s.r.l. e le società personali.
L’
art. 2358, comma 1, cod. civ. fa riferimento ai divieti posti nei
confronti delle s.p.a. di concedere prestiti o garanzie per favorire
l’acquisto di azioni proprie, pur prevedendo eccezioni al riguardo.
I divieti a cui si fa riferimento operano sia nei confronti dei soci che dei
terzi, compresa l’eventualità che l’acquisto venga effettuato tramite
fiduciaria o per interposta persona.
Ambito operativo dei divieti imposti
alla società e “ratio” sottostante
Ingresso di nuovi
soci “riconoscenti”
“Svilimento” del
patrimonio sociale
L’articolo in commento si riferisce a qualsiasi tipo di finanziamento e a
qualunque prestazione di garanzia reale (pegno o ipoteca) o personale (aval­
lo, fideiussione ecc.), che abbia come finalità l’acquisto di azioni proprie.
Le principali motivazioni di tali divieti risiedono nella necessità di:
n porre un freno a condotte dell’organo amministrativo tendenti a
favorire, con garanzia prestata dalla società, l’ingresso di nuovi soci
che, riconoscenti, contribuiranno ad esercitare un’influenza determi­
nante nelle delibere assembleari (anche con riferimento alle delibere
riguardanti eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti);
n contrastare tutte quelle operazioni, che impegnano finanziariamente
la società, non rientranti nell’attività tipica della società o addirittura
(*) Presidente della Commissione di diritto societario Odcec Milano.
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N. 21 ­ 17 NOVEMBRE 2008
CAPITALE SOCIALE CASI PRATICI
nnn
ALTRE OPERAZIONI SULLE PROPRIE AZIONI: IL “VECCHIO” ART. 2358
Art. 2358 cod. civ. previgente (*) ­ Altre operazioni sulle proprie azioni:
1. La società non può accordare prestiti, né fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni
proprie.
2. La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni
proprie in garanzia.
3. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l’acquisto
di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate. In questi ca­
si,tuttavia, le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili distribu­
ibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.
(*) Testo in vigore fino al 29 settembre 2008.
non previste dall’oggetto sociale, che possono comportare lo svili­
mento del patrimonio sociale.
La ratio della disposizione in commento consiste nell’assunto che l’adesio­
ne alle sue prescrizioni equivale alla soddisfazione dei principi di corretta
amministrazione aziendale da parte degli amministratori. Conseguente­
mente, in caso di violazione di tali disposizioni, non appare azzardato
ipotizzare come possibile un’azione di responsabilità sociale contro gli
amministratori proponibile dai soci(1). In particolare, se gli amministratori
non si conformassero alla previsione normativa, potrebbero subire da
parte dei soci rappresentanti almeno un decimo del capitale sociale (nel
caso delle società quotate l’entità è rappresentata dal ventesimo)(2) la
denunzia al tribunale di tali condotte, a norma dell’art. 2409 cod. civ.
Analoga azione si ritiene altresì proponibile da parte dei creditori socia­
li; questi ultimi avrebbero anche la possibilità, sussistendone i presup­
posti, di proporre un’azione revocatoria per impoverimento del patri­
monio sociale.
Il riscontro della violazione può concretizzarsi in atti eccedenti i limiti
delineati dall’oggetto sociale ovvero in atti che minano la solidità del patri­
monio sociale. Tali atti, una volta posti in essere, vanno considerati “nulli”.
Per cogliere meglio l’importanza della questione si può aggiungere che,
fino a pochi anni fa, la violazione di queste norme comportava una sanzio­
ne di carattere penale (art. 2630 cod. civ.). Oggi, tale sanzione è venuta
meno (dopo che il D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, ha rivisto il “vecchio” art.
2630) pur continuando, la fattispecie, a costituire un illecito al quale
corrisponde una responsabilità di ordine civilistico per chi lo consuma.
Azione
dei soci contro
gli amministratori
Nullità
degli atti vietati
Sanzione
pecuniaria
L’eccezione: azionariato ai dipendenti della società
o di società controllante o controllata
L’unico caso in cui, da tempo, la fattispecie non costituisce illecito si ha
quando l’operazione ha il fine ultimo di consentire l’azionariato ai
dipendenti della società stessa o delle società controllanti o controllate
(art. 2358, comma 8, cod. civ.).
Liceità
dell’operazione
(1) Salafia, in Le Società n. 1/2007.
(2) Lo statuto può prevedere percentuali minori.
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CASI PRATICI CAPITALE SOCIALE
Esercizio del diritto
agli utili...
...e del diritto
di voto
Vi è tuttavia una condizione da rispettare per accedere a tale fattispecie:
le somme impiegate e le garanzie prestate devono essere contenute nei
limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve dispo­
nibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.
Per quanto concerne la disciplina dei diritti riconducibili alle azioni
proprie ricevute in garanzia dalla società, si afferma che resta in capo al
lavoratore dipendente, proprietario delle azioni, l’esercizio del diritto
agli utili e il diritto di opzione.
Discorso diverso vale per quanto riguarda l’esercizio del diritto di voto,
per il quale si ritiene che spetti al dipendente soltanto se esplicitamente
previsto da una “convenzione” (ex art. 2352); diversamente il voto è
sospeso, applicandosi l’art. 2357­ter cod. civ.
S.p.a.: il divieto di accordare prestiti e fornire garanzie
reinterpretato dalla recente direttiva europea
Apertura
dell’Unione europea
Attuazione
della direttiva
sulla salvaguardia
del capitale
delle s.p.a.
Congruità
di interessi pagati
e garanzie prestate
Delibera
straordinaria
La direttiva n. 2006/68/Ce(3) aveva introdotto la possibilità per le s.p.a.
di prestare “assistenza finanziaria” ovvero di permettere di anticipare
fondi, accordare prestiti o fornire garanzie per l’acquisizione delle loro
azioni da parte di terzi, direttamente o indirettamente. Nel far questo, al
fine di coniugare esigenze opposte ­ quelle degli operatori che avvertiva­
no la necessità di ricorrere a tale impostazione e quella dei soci e dei
terzi che volevano vedere tutelati i propri interessi ­ aveva fissato precise
condizioni.
Il legislatore italiano ha recepito tale impostazione comunitaria attraver­
so l’emanazione del D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142(4), il quale, di fatto, ha
modificato il Codice civile in diversi articoli, compreso l’art. 2358 in
esame. La novità legislativa non rappresenta una totale liberalizzazione
delle operazioni di “assistenza finanziaria”, in quanto il divieto permane
come principio cardine dell’ordinamento»(5). Significa, invece, che, al
ricorrere di certe condizioni, tali operazioni sono attuabili.
Le operazioni appena descritte devono essere effettuate sotto la respon­
sabilità dell’organo di amministrazione a condizioni di mercato eque,
ove l’equità sarà soddisfatta se gli interessi pagati e le garanzie prestate
alla società stessa per i prestiti o l’anticipo di fondi per l’acquisizione
potranno definirsi “congrui”. Il terzo, quindi, dovrà prestare garanzia:
nel momento in cui la società garantirà presso un istituto di credito la
somma che il terzo prende in prestito per comprare le azioni, quest’ulti­
mo dovrà, parallelamente, costituire una simmetrica garanzia a favore di
detta società.
Vengono poste ulteriori condizioni:
n le operazioni dovranno essere autorizzate dall’assemblea straordina­
ria; inoltre, tale delibera dovrà essere assunta sulla base di una rela­
(3) Per un approfondimento, cfr. V. Cascavilla, «Costituzione della s.p.a. e salvaguar­
dia del capitale sociale», in Diritto e Pratica delle Società n. 13/2008, pag. 6.
(4) Per una sintesi del provvedimento, cfr. Diritto e Pratica delle Società n. 18/2008,
pag. 13; per un approfondimento, cfr. A. Bianco, «Conferimenti in s.p.a. e assistenza
finanziaria», in Diritto e Pratica delle Società n. 20/2008, pag. 24.
(5) Busani, in Il Sole 24 Ore del 23 settembre 2008.
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CAPITALE SOCIALE CASI PRATICI
n
n
zione dell’organo di gestione che avrà il compito di illustrarne i
termini. Infatti, dovrà contenere le motivazioni dell’operazione e gli
obiettivi imprenditoriali che la giustificano, l’interesse che l’operazio­
ne presenta per le società oltre alle condizioni dell’operazione, i rischi
che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società, il
prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni, la valutazione sul merito
del credito del terzo. Tale relazione dovrà essere allegata all’atto
assembleare e depositata al Registro delle imprese;
le operazioni, come anticipato, dovranno essere condotte dagli ammi­
nistratori sotto la loro responsabilità e a condizioni di libero mercato;
l’importo complessivo dell’assistenza finanziaria prestata ai terzi, co­
me nel caso già visto di acquisto da parte dei dipendenti, non potrà
essere superiore agli utili distribuibili e alle riserve liberamente dispo­
nibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, tenuto conto del­
l’eventuale acquisto di azioni proprie, ai sensi dell’art. 2357 cod. civ.
La società dovrà iscrivere nel passivo del bilancio una riserva indispo­
nibile pari all’importo complessivo dell’assistenza finanziaria.
S.r.l.: divieto di accordare prestiti e fornire garanzie
Per quanto concerne i provvedimenti che possono essere presi in presenza
di tali comportamenti da parte degli amministratori, si evidenzia qualche
differenza rispetto alle s.p.a., per quanto già commentato relativamente ai
dettami dell’art. 2409 cod. civ.: l’art. 2476 prevede che ciascun socio possa
promuovere l’azione di responsabilità e, inoltre, in presenza di gravi moti­
vi, fare richiesta di revoca dell’organo amministrativo.
Condizioni
di libero mercato
Azione riservata
a ciascun socio
Società di persone: divieto di accordare prestiti
e fornire garanzie
In questa categoria di società tali operazioni (prestiti e garanzie) sono
molto meno frequenti e hanno generalmente finalità differenti rispetto a
quelle delle società di capitali. Tuttavia, nella pratica professionale,
commercialisti, avvocati e notai si sono chiesti se lo stesso principio già
analizzato per le s.p.a. debba essere applicato alle società di persone (si
pensi, per esempio, al caso tipico di una s.r.l. che ha intenzione di
acquisire il pacchetto di quote di una società di persone dando in
garanzia all’istituto bancario, che dovrebbe “appoggiarlo” nell’operazio­
ne, gli immobili di proprietà della società target).
Per “vie brevi”, si potrebbe sentenziare che il Codice civile non vieta
espressamente tali operazioni per questa categoria di soggetti.
Tale affermazione si scontrerebbe con una parte autorevole della dottri­
na che sostiene che anche nelle società di persone, in presenza delle
medesime fattispecie, potrebbero manifestarsi le stesse conseguenze già
illustrate per le s.p.a.(6)
Dall’analisi di alcune sentenze nonché dalla lettura di autorevoli pare­
ri(7), però, si può giungere anche ad una soluzione differente che non
escluda, in assoluto, la possibilità di attuare tali operazioni per questa
categoria di società.
Pratica
professionale
Prevalenza
della sostanza
sulla forma
(6) Salafia, in Le Società n. 1/2007.
(7) Notariato n. 110/2006.
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CASI PRATICI CAPITALE SOCIALE
nnn
IL “NUOVO” ART. 2358: ALTRE OPERAZIONI SULLE PROPRIE AZIONI
Art. 2358 cod. civ. (*) ­ Altre operazioni sulle proprie azioni:
1. La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l’acquisto
o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo.
2. Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall’assemblea straordinaria.
3. Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed eco­
nomico, l’operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali
che la giustificano, lo specifico interesse che l’operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta
per la liquidità e la solvibilità della società e indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella
relazione gli amministratori attestano altresì che l’operazione ha luogo a condizioni di mercato, in partico­
lare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanzia­
mento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è depositata
presso la sede della società durante i trenta giorni che precedono l’assemblea. Il verbale dell’assemblea,
corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro trenta giorni per l’iscrizione nel Registro
delle imprese.
4. In deroga all’art. 2357­ter, quando le somme o le garanzie fornite ai sensi del presente articolo sono
utilizzate per l’acquisto di azioni detenute dalla società ai sensi degli artt. 2357 e 2357­bis l’assemblea
straordinaria autorizza gli amministratori a disporre di tali azioni con la delibera di cui al comma 2. Il prezzo
di acquisto delle azioni è determinato secondo i criteri di cui all’art. 2437­ter, comma 2. Nel caso di azioni
negoziate in un mercato regolamentato il prezzo di acquisto è pari almeno al prezzo medio ponderato al
quale le azioni sono state negoziate nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell’avviso di convocazio­
ne dell’assemblea.
5. Qualora la società accordi prestiti o fornisca garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni pro­
prie a singoli amministratori della società o della controllante o alla stessa controllante ovvero a terzi che
agiscono in nome proprio e per conto dei predetti soggetti, la relazione di cui al comma 3 attesta altresì
che l’operazione realizza al meglio l’interesse della società.
6. L’importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite ai sensi del presente articolo non
può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolar­
mente approvato, tenuto conto anche dell’eventuale acquisto di proprie azioni ai sensi dell’art. 2357. Una
riserva indisponibile pari all’importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite è iscritta
al passivo del bilancio.
7. La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni
proprie in garanzia.
8. Salvo quanto previsto dal comma 6, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni
effettuate per favorire l’acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società control­
lanti o controllate.
9. Resta salvo quanto previsto dagli arttt. 2391­bis e 2501­bis.
(*) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1 D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142, con decorrenza dal 30 settem­
bre 2008.
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CAPITALE SOCIALE CASI PRATICI
Il ragionamento che sta alla base dell’affermazione, partendo dall’assun­
to di una mancanza esplicita di divieto per le società di persone, va alla
ricerca di potenziali impedimenti individuandoli nella possibile estranei­
tà dell’operazione dall’oggetto sociale, nonché nel conflitto di interessi
potenzialmente esistente.
A tali dubbi viene data una soluzione affermando che, nella valutazione
dei singoli atti aziendali, la forma può abdicare a favore della sostanza:
far rientrare un atto nell’oggetto sociale, o meno, prescinde dalla sempli­
ce verifica della lettura dell’atto costitutivo che definisce l’ambito opera­
tivo della società dipendendo, invece, dalla stretta correlazione dell’atto
stesso all’attività effettivamente esercitata, per la quale la società è stata
costituita.
La giurisprudenza considera la prestazione di garanzie come una “ope­
razione” finanziaria che può essere funzionale al perseguimento dello
scopo sociale; occorre, però, non prendere tale affermazione come una
presunzione assoluta (nemmeno nel caso in cui tra le due società doves­
se esserci un rapporto di controllo) ma verificarla nella pratica.
Potrebbe ammettersi la praticabilità dell’operazione se, per esempio,
venissero soddisfatte le seguenti condizioni:
n alla società che fornisce la garanzia viene attribuito un vantaggio per
la garanzia prestata, in modo da sorreggere l’operazione con una
controprestazione (viene riconosciuto un quid parametrato al rischio
che la società corre, rappresentato da una contropartita monetizzata);
n si può dimostrare che le due società lavorano unitariamente (o quan­
tomeno in maniera coordinata) a un medesimo progetto, in modo da
escludere il conflitto di interessi, tanto che il vantaggio ottenuto da
una società produca a cascata effetti positivi sull’altra con soddisfa­
zione economica di entrambe(8);
n le due compagini societarie sono simili o addirittura identiche ­ non è
pensabile, infatti, un conflitto di interessi, in quanto la volontà della
società coinciderebbe con quella dei singoli (in altre parole, non è
ipotizzabile che gli stessi soggetti che prestano la garanzia possano
eccepire successivamente la validità della decisione);
n l’operazione non viene posta in essere con il solo intento di sostituire
in toto la compagine societaria ma viene supportata da un progetto
ben delineato.
Natura
di operazione
finanziaria
Casi ammissibili
Due società,
un solo progetto
Società simili
o identiche
La giurisprudenza sulle garanzie prestate
alle società di persone
Di seguito, si riportano alcune sentenze di particolare interesse in tema
di garanzie, riferite a società di persone.
La Cassazione (Sez. I, 26 agosto 1998, n. 8472) ha affermato: «nei
compiti dell’organo gestionale di una società di persone sono “natural­
mente” compresi (in carenza di espressa limitazione) non solo gli atti di
ordinaria amministrazione ma anche quelli dispositivi, se configurano
strumenti per la realizzazione degli scopi perseguiti dalla società e siano
Scopi perseguiti
dalla società
e riconducibili
all’oggetto sociale
(8) Si notino le affinità con la fusione a seguito di acquisizione con indebitamento.
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CASI PRATICI CAPITALE SOCIALE
nnn
GARANZIE O PRESTITI PER ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
Riferimenti normativi
principali
Divieto per le società di prestare Verifica della possibile applicazio­ ■ artt. 2358­2474 cod. civ.
garanzia o concedere prestiti per ne del divieto, oltreché a s.p.a., ■ direttiva n. 2006/68/Ce
l’acquisto di azioni proprie
anche a s.r.l. e società di persone ■ artt. 2409­2476 cod. civ.
■ D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142
Oggetto
Carattere
di complementarità
imprenditoriale
Posizione del
Tribunale di Genova
Particolarità
di conseguenza riconducibili all’oggetto sociale: pertanto, quando due
società, di cui una di persone e l’altra di capitali, sono state create per
operare in modo affiancato e coordinato nello stesso settore produttivo
e commerciale, con partecipazioni in larga misura sovrapposte e inoltre
con fini convergenti, senza confronto concorrenziale, l’amministratore
della società di persone, in carenza di esplicita deroga nell’atto costituti­
vo, ha il potere di concedere fideiussione per le esposizioni bancarie
dell’altra, dovendo la fideiussione ritenersi compresa nell’oggetto socia­
le, essendo l’efficienza e la salute della società garantita obiettivi anche
della prima».
Sulla stessa linea si pone una successiva pronuncia della Suprema Corte
(Cass., Sez. I, 10 aprile 1999, n. 3524), la quale afferma che «nonostan­
te l’affinità degli oggetti statutari, se le attività concretamente svolte
sono prive di complementarità imprenditoriale, la fideiussione concessa
da una s.n.c. in favore di una s.r.l. è atto estraneo all’oggetto sociale in
quanto privo di vantaggio imprenditoriale per la società fideiubente».
Il Tribunale di Genova con sentenza 13 ottobre 1988 ha sentenziato che
non è configurabile un conflitto di interessi tra s.n.c. e propri soci con
riferimento ad un atto della società compiuto con il consenso unanime
della totalità dei soci. Nella fattispecie concreta una s.n.c. aveva conces­
so garanzia a favore di una s.r.l. e le due compagini societarie erano
identiche.
Orientamento della giurisprudenza
in tema di prestazioni di garanzia
Prestiti dalla società
controllante
alla controllata
50
Al di là di quanto già analizzato con particolare riferimento alle società
personali, si ritiene utile verificare la posizione della giurisprudenza, più
in generale, ad oggi esistente sulle prestazioni di garanzia.
Talune previsioni giurisprudenziali di particolare interesse:
n costituisce grave irregolarità la concessione di finanziamenti da parte
della società controllante alla controllata per consentire a quest’ultima
l’acquisto di azioni della capogruppo (Trib. Milano 7 giugno 2002);
n l’enunciato di cui all’art. 2358 cod. civ., fatto con riferimento alle
s.p.a., è tuttavia espressione di un principio generale applicabile anche
nell’ipotesi di fideiussione e anche alle s.r.l. È nullo per illiceità dei
motivi comuni il negozio giuridico posto in essere dall’amministratore
in violazione dei divieti su di lui incombenti quando l’altra parte è
consapevole della situazione (Cass., Sez. II, 4 ottobre 1984, n. 4916);
N. 21 ­ 17 NOVEMBRE 2008
CAPITALE SOCIALE CASI PRATICI
n
n
il principio inderogabile per il quale in nessun caso la s.r.l. può
acquistare o ricevere in pegno le proprie quote, posto a tutela degli
interessi dei creditori, dei soci e della società, comporta l’invalidità di
ogni operazione che, comunque eseguita, tenda a conseguire risultati
analoghi. Pertanto, in caso di cessione di quote di una s.r.l., la stessa
società non può validamente accollarsi il pagamento dovuto da chi ha
acquistato tali quote (Cass., Sez. I, 4 ottobre 1984, n. 49169);
il divieto di legge posto alle s.r.l. di acquistare le proprie quote si
estende anche alla fideiussione prestata a favore del socio acquirente
delle quote (Cass., Sez. I, 13 luglio 1981, n. 4540).
Invalidità
delle operazioni
disposte
in violazione
Quote di s.r.l.
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