Statuto
Articolo 1 – Nome, indirizzo e logo
Questa organizzazione verrà riconosciuta col nome di “Mediterranean Academy
of Forensic Sciences”, abbreviata come segue: “MAFS”. La sua sede legale
permanente viene stabilita in Reggio Calabria. Il logo in intestazione è il
marchio ufficiale adottato dalla MAFS.
Articolo 2 – Propositi
La “Mediterranean Academy of Forensic Sciences”, “MAFS”, è
un’associazione che mira ad unire persone che lavorano nel campo delle scienze
forensi.
I propositi principali della MAFS sono:
- lo sviluppo delle scienze forensi;
- lo scambio di conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche in questo
campo;
- organizzare meeting scientifici, workshop e corsi d’aggiornamento;
- creare convivialità ed amicizia tra le persone interessate alle scienze
forensi.
Articolo 3 – Eleggibilità
Possono iscriversi nella qualità di membri tutte le persone con specializzazioni
mediche o competenze tecnologiche ed ingegneristiche coinvolte in uno o più
ambiti delle scienze forensi così come avvocati ed altre personalità che
mostrino la volontà di contribuire ad incrementare le scienze forensi ed a
promuovere questa Associazione.
Articolo 4 – Lingue
La lingua ufficiale dei meeting scientifici e delle pubblicazioni della MAFS è la
lingua Inglese. Ciò nonostante, anche la lingua Francese può essere accettata
per alcune sessioni scientifiche o pubblicazioni se richiesto o approvato dal
Consiglio d’Amministrazione.
Articolo 5 – Meeting
La MAFS organizzerà un Congresso ogni due anni.
CAPITOLO I – CARICHE UFFICIALI
Articolo 6 – Amministrazione
La MAFS è amministrata dal Comitato Direttivo e dal Consiglio
d’Amministrazione.
Articolo 7 – Comitato Direttivo
Per gli 8 anni successivi al 24/03/2012 il Presidente sarà il membro fondatore.
Dopo tale termine, il Presidente verrà eletto dai Membri del Consiglio
d’Amministrazione.
Il numero dei componenti del Consiglio d’Amministrazione è di 10 membri
oltre al Presidente.
Per i 4 anni successivi al 24/03/2012 i Membri del Consiglio
d’Amministrazione saranno quello che hanno sottoscritto il presente Statuto.
Ogni 4 anni vi sarà dunque una votazione attraverso la quale verranno eletti i
nuovi Membri del Consiglio d’Amministrazione. L’elezione sarà valida a
maggioranza dei voti. Tutti i Membri dell’Associazione possono partecipare a
questa votazione durante un’assemblea generale.
Articolo 8 – Consiglio d’Amministrazione
Il Consiglio d’Amministrazione è costituito, oltre che dal Membro Fondatore
nella qualità di Presidente della MAFS, anche dai Membri che sottoscriveranno
il presente Statuto e dei quali verrà allegata una lista in calce a questo Statuto.
Ogni Paese può avere soltanto un rappresentante all’interno del Consiglio
d’Amministrazione.
Il Consiglio d’Amministrazione amministra gli affari della MAFS.
Ogni anno, durante i meeting scientifici della MAFS, verrà effettuata una
riunione del Consiglio d’Amministrazione.
Articolo 9 – Presidente
Il Presidente decide in accordo con il Consiglio d’Amministrazione la politica
rispetto all’attività scientifica, le pubblicazioni, le finanze, gli sponsor, le
collaborazioni con strutture pubbliche e private, le attività di intrattenimento e
tutti gli altri argomenti concernenti la MAFS.
La sede legale della Presidenza della Presidenza coincide con l’indirizzo
dell’Ufficio del Comitato Direttivo.
Il Presidente esegue le decisioni adottate insieme ai Membri del Consiglio
d’Amministrazione riguardo alle attività scientifiche ed ai progetti così come
alle altre materie concernenti l’Accademia.
Articolo 10 – Segretariato MAFS
Il Segretario del Comitato Direttivo ha il dovere di inviare tutte le informazioni
riguardanti la MAFS ai Membri del Consiglio d’Amministrazione.
Articolo 11 – Tesoriere MAFS
Il Tesoriere viene nominato dal Presidente affinché si prenda cura delle finanze
della MAFS sotto le supervisione di un Membro del Consiglio
d’Amministrazione.
Il Tesoriere incassa le quote associative annuali da tutti gli affiliati della MAFS.
Non è dovuta alcuna quota di registrazione né da parte del Presidente né da
parte dei Membri del Consiglio d’Amministrazione.
Egli incassa inoltre le quote di registrazione ai Meeting così come gli introiti
provenienti da istituzioni pubbliche e private e dagli sponsor.
Il Tesoriere non ha potere decisionale. Egli ha soltanto un ruolo di
consultazione.
CAPITOLO II – Meeting
Articolo 12 – Organizzazione dei Congressi
La sede di ciascun Congresso viene scelta dal Comitato Direttivo della MAFS
in accordo con il Consiglio d’Amministrazione.
Articolo 13 – Organizzazione dei Workshop
Ciascun membro della MAFS può sottoporre al Consiglio d’Amministrazione
una proposta per l’organizzazione di un Workshop durante il Congresso
biennale.
Se la sua proposta viene accettata, egli diventa immediatamente un membro
effettivo del Consiglio d’Amministrazione se il suo Paese non sia già
rappresentato da un altro membro.
Il Workshop può essere organizzato eccezionalmente da persone che entreranno
in rapporto di collaborazione con il Consiglio d’Amministrazione senza però
potere decisionale.
Articolo 14 – Comitato Organizzativo dei Meeting
Un Comitato Organizzativo viene predisposto per ogni Meeting scientifico.
Il Segretario del Comitato Direttivo comunicherà ad ogni membro della MAFS
la data ed il luogo relativi a ciascun Meeting.
Il Tesoriere della MAFS verificherà le entrate di ogni Meeting derivanti dalle
quote di registrazione, così come dagli sponsor e da altri contributi pubblici o
privati, sotto la supervisione del Presidente del Consiglio d’Amministrazione.
CAPITOLO III - Iscrizione
Articolo 15 – Richiesta di iscrizione alla MAFS
Ogni persona, laureata o non laureata, ogni esperto o avvocato che si interessi
alle scienze forensi può iscriversi alla MAFS.
La richiesta di iscrizione deve essere presentata al Consiglio
d’Amministrazione unitamente con la presentazione del candidato membro da
parte di due membri effettivi. L’ammissione nell’Accademia è soggetta alla
decisione del Consiglio d’Amministrazione.
La tessera di appartenenza alla MAFS verrà firmata dal Presidente del
Consiglio d’Amministrazione.
Articolo 16 – Quote di iscrizione
Una volta ammesso, il candidato all’iscrizione diventa un membro effettivo e
deve pagare una quota di sottoscrizione annuale che va corrisposta all’inizio
dell’anno solare.
L’ammontare delle quote d’iscrizione viene stabilito dal Consiglio
d’Amministrazione. Le variazioni relative alle quote d’iscrizione diventano
effettive all’inizio dell’anno solare seguente a quello in cui sono state apportate.
Articolo 17 – Quote di registrazione per i Membri
Il pagamento della quota di iscrizione conferisce al membro MAFS il diritto ad
un 20% di sconto sulla quota di registrazione ai Meeting organizzati per gli anni
successivi.
Articolo 18 – Giornale Ufficiale
È prevista una pubblicazione periodica on-line che costituisce l’organo ufficiale
di stampa della MAFS e che verrà distribuita ai membri.
Articolo 19 – Membri Onorari
Le persone di rilevante importanza nel campo delle scienze forensi o nella
MAFS, possono essere nominate Membri Onorari dal Consiglio
d’Amministrazione dopo l’approvazione del Comitato Direttivo.
Ai Membri Onorari non è richiesto il pagamento della quota annuale di
iscrizione. Essi hanno soltanto una rilevanza consultiva, per cui possono essere
invitati alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione ma senza nessun potere
decisionale.
CAPITOLO IV – Comportamenti scorretti e sanzioni
Articolo 20 – Comitato Etico
Il Comitato Direttivo agisce come comitato etico quando necessario.
Altre personalità possono essere invitate a partecipare come membri consultivi
all’interno del Comitato Direttivo.
Articolo 21 – Comportamenti scorretti e sanzioni
Un membro il cui comportamento venga considerato contrario all’interesse
delle scienze forensi o alla moralità della MAFS può essere sanzionato dal
Comitato Etico.
La sanzione può essere una censura, una sospensione oppure un’espulsione.
Quando un membro viene censurato, lo stesso non può essere eletto a rivestire
alcuna funzione all’interno della MAFS per un minimo di 4 anni.
Durante il periodo di sospensione, al membro sanzionato non è consentito di
partecipare ad alcuna attività della MAFS fino alla rimozione del
provvedimento disciplinare.
L’espulsione invece preclude al membro sanzionato la possibilità di
reinserimento all’interno della MAFS.
Il membro accusato di comportamento scorretto deve comunque avere
l’opportunità di essere sentito dal Comitato Etico prima che venga adottato
qualsiasi provvedimento nei suoi confronti.
CAPITOLO V – Assemblea Generale
Articolo 22- Assemblea Generale
Verrà organizzata un’assemblea generale in occasione di ogni Congresso, per la
quale non è richiesto alcun quorum.
Una relazione annuale e sulla conduzione finanziaria verrà esposta ai presenti
sotto la supervisione del Comitato Direttivo.
CAPITOLO VI – Emendamenti
Articolo 23 – Emendamenti
Per l’autorità ricevuta al Comitato Direttivo, il Consiglio d’Amministrazione ha
la possibilità di emendare e di modificare la presente costituzione attraverso il
voto affermativo della maggioranza dei membri durante una sessione
straordinaria di un’assemblea generale per la quale è richiesto un quorum pari ai
2/3 dei membri della MAFS. Se detto quorum non viene raggiunto,
l’emendamento viene sottoposto al Consiglio d’Amministrazione per il voto.
Articolo 24 – Accettazione della Costituzione
Ogni persona che intenda appartenere alla MAFS deve dichiarare la sua
espressa accettazione di tutti gli articoli del presente Statuto MAFS.
Reggio Calabria – ITALIA
24.03.2012
Scarica

MEDITERRANEAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES