QUESTIONE II
QUESTIONE
1I
CAUSALITÀ E COLPA NELLE MALATTIE DA ESPOSIZIONE AD AMIANTO
Sommario: 1. L'inquadramento. – 2. L’elemento oggettivo dell’omicidio
colposo. – 2.1. La tesi che assegna natura omissiva alla condotta del
datore di lavoro. – 2.2. La tesi che assegna natura commissiva alla
condotta del datore di lavoro. – 2.3. L’accertamento causale secondo il
modello di sussunzione sotto leggi scientifiche. – 2.4. Il problema della
successione delle posizioni di garanzia e dell’effetto acceleratore dovuto
al protrarsi dell’esposizione all’amianto. – 3. L’elemento soggettivo
dell’omicidio colposo. – 3.1. Colpa e concretizzazione del rischio. – 3.2.
Colpa ed evitabilità dell’evento lesivo.
1. L'inquadramento: l’omicidio colposo.
L’art. 589 c.p. stabilisce che “chiunque cagiona per colpa la morte di una
persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è
commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è
della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone,
ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni
commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni
dodici”.
L’omicidio colposo si ha dunque quando nel caso in cui il soggetto agente
provochi la morte di un altro soggetto esclusivamente per colpa (senza,
dunque, volontà), per imprudenza, imperizia, negligenza, o per
inosservanza di leggi e/o regolamenti, ordini e discipline.
2. L’elemento oggettivo dell’omicidio colposo.
Come è noto, in termini generali l’elemento oggettivo del delitto di
omicidio colposo, di cui all’art. 589, si caratterizza per i seguenti
elementi strutturali: a) l’evento morte; b) la condotta, a forma libera e
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caratterizzata dalla violazione dei doveri cautelari gravanti sull’agente;
c) il nesso causale tra la condotta e l’evento lesivo.
Nell’ipotesi di morte a seguito di esposizione ad amianto, la verifica
della sussistenza degli altri elementi strutturali del delitto, e dunque la
condotta e la sussistenza del nesso causale, non è sempre agevole. Non
a caso, del resto, nel settore de quo – ma si tratta di un discorso che
riguarda, più in generale, il contesto dei danni alla salute cagionati
dall’esposizione a sostanze tossiche – la giurisprudenza è divisa tra un
orientamento prevalente che assegna alla condotta del datore di lavoro
natura omissiva, valorizzando a tal fine l’omessa attuazione da parte
sua di misure protettive della salute (cfr., ex multis, Cass., Sez. IV, 22
marzo 2012, Pittarello, CED 253303); ed un altro, al momento
minoritario, che la qualifica invece come commissiva, riconducendola
all’archetipo dell’avvelenamento a dosi quotidiane (Cass., sez. IV, 17
settembre 2010, Cozzini e al., n. 43786).
L’adozione dell’una o dell’altra tesi comporta rilevanti conseguenze
pratiche ai fini dell’accertamento della responsabilità penale del datore di
lavoro.
2.1. La tesi che assegna natura omissiva alla condotta del datore di
lavoro.
Un primo indirizzo(ex multis, Cass., Sez. IV, 11 dicembre 2007, Mantelli,
n. 6280) qualifica come omissiva la condotta del datore di lavoro.
1° ARGOMENTO
Valorizzazione del modello omissivo improprio
Tale orientamento, dunque, ricorre in tal caso alla combinazione della
norma di parte speciale, che incrimina l’omicidio colposo, con la clausola
di equivalenza racchiusa nell’art. 40, comma 2 c.p.
Ne deriva, anzitutto, che la struttura del delitto si arricchisce di un
ulteriore elemento essenziale, rappresentato dalla posizione di
garanzia: sul punto, pare sufficiente ricordare che, secondo consolidata
giurisprudenza, gli obblighi inerenti alla prevenzione di infortuni sul lavoro
e malattie professionali, posti dalla legge a carico del datore di lavoro (in
primis ex art. 2087 c.c.), gravano indistintamente sui tutti i membri del
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consiglio di amministrazione. In secondo luogo, è necessario
procedere all’accertamento del nesso causale applicando il paradigma
della causalità omissiva: bisogna cioè effettuare un giudizio di aggiunta
mentale della condotta doverosa omessa, inserendola all’interno della
concatenazione di eventi che hanno materialmente determinato
l’insorgenza della patologia e la morte, al fine di valutare se detta
condotta avrebbe impedito l’evento lesivo.
2.2. La tesi che assegna natura commissiva alla condotta del datore
di lavoro.
Un secondo indirizzo (ex multis, Cass., sez. IV, 17 settembre 2010,
Cozzini e al., n. 43786) qualifica, invece, come commissiva la condotta
del datore di lavoro.
2° ARGOMENTO
valorizzazione del modello del reato commissivo d’evento
In questo caso è sufficiente accertare se, eliminando
mentalmente la condotta del datore di lavoro, consistita nell’aver
esposto la vittima alla sostanza tossica, l’evento lesivo non si sarebbe
verificato. Il giudizio ipotetico sulla efficacia impeditiva della condotta
doverosa omessa non scompare, ma trova la propria collocazione
sistematica sul versante dell’accertamento della colpa. Ciò è dovuto al
fatto che il modello commissivo ha natura di giudizio esplicativo (teso
cioè a ricostruire quanto effettivamente accaduto), sicché la valutazione
ipotetica circa l’evitabilità dell’evento non svolge la funzione di
attribuzione della paternità dell’evento all’agente (come invece accade
nel modello omissivo), bensì soltanto quella di accertamento circa
l’adeguatezza impeditiva delle misure cautelari omesse.
2.3. L’accertamento causale secondo il modello di sussunzione
sotto leggi scientifiche.
Sia che si adotti il modello di imputazione omissivo, sia che si adotti il
modello commissivo, la formula della condicio sine qua non richiede di
essere integrata attraverso il ricorso a leggi scientifiche di copertura.
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evidentemente quella del principio di precauzione: «anche a voler
considerare che fosse nota solo la generica tossicità delle polveri di
amianto, causa di asbestosi, avrebbe risposto al principio di precauzione
trattare con ogni cautela le polveri, che si sapevano assai sottili (e quindi
di agevole infiltrazione e fissazione polmonare) di sostanza comunque
tossica» (Cass., Sez. IV, 24 maggio 2012, Ramacciotti e al., n. 33311; 25
giugno 2013, Baracchi e al., n. 35309).
GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
CAUSALITÀ OMISSIVA E EFFETTO ACCELERATORE DI PLURIME ESPOSIZIONI
.………………………….
Cass., Sez. IV, 25 giugno 2013, Baracchi, n. 35309 (estratto)
“Attingendo opportunamente alla scienza di settore (…) è stata sconfessata,
come, peraltro, in casi similari già giudicati da questa Corte (la già citata sent. n.
33311/2012), l'attendibilità della teoria della cd. "trigger dose", assumendosi,
invece, che il mesotelioma è patologia dose-dipendente (…). Infatti, la
molteplicità di alterazioni (…) necessarie per i comportamenti invasivi e
metastatici, sono tutti processi che per svilupparsi e, comunque, rafforzarsi e
accelerare il loro corso giammai possono essere indipendenti dalla quantità
della dose. (…)
Di conseguenza, sussiste il nesso di causalità tra l'omessa adozione da parte
del datore di lavoro di idonee misure di protezione e il decesso dei lavoratori, in
conseguenza della protratta esposizione alle microfibre di amianto, stante che,
"pur non essendo possibile determinare l'esatto momento di insorgenza della
malattia, deve ritenersi prevedibile che la condotta doverosa avrebbe potuto
incidere positivamente anche solo sul tempo di latenza (Sez. IV, 11/4/2008, n.
22165)".
In altri termini, se il garante avesse tenuto la condotta lecita prevista dalla legge,
operando secondo il noto principio di controfattualità, guidato sulla base di una
generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o
statistica (S.U., 10/7/2002, n. 30328, Franzese), l'evento non si sarebbe
verificato ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore
o con minore intensità lesiva. (…)
Quanto alla cd. legge statistica, come noto, la conferma dell'ipotesi accusatoria
sull'esistenza del nesso causale non può essere dedotta automaticamente dal
coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica, poiché il giudice deve
verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e
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dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che
abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e
processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva è stata
condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità
razionalo o "probabilità logica" (S.U. n. 30328 Franzese)”.
COLPA E MESOTELIOMA
.………………………….
Cass., Sez. IV, 24 maggio 2012, Ramacciotti e al., n. 33311 (estratto)
“Da oltre un secolo si ha la diffusa, piena consapevolezza della specifica
pericolosità dell'assunzione attraverso le vie aeree delle microfibre di amianto
(R.D. 14 giugno 1909, n. 442, nell'ambito di norme a tutela dei fanciulli; L. 12
aprile 1943, n. 455, la quale introdusse l'asbestosi fra le malattie professionali).
Pur vero che ai quei tempi era nota solo l'insorgenza dell'asbestosi, ma, di
sicuro, la pericolosità della lavorazione del materiale in parola era ben nota.
L'evidenziazione su basi divulgative affidabili della correlazione tra assunzione di
polveri d'amianto e processi cancerogeni risale al 1964 (conferenza sugli "Effetti
biologici dell'amianto" dell'Accademia delle Scienze, tenutasi a New York).
Peraltro, nella detta occasione venne presentata da Enrico Vigliani l'esperienza
italiana. Lo stesso studioso nel 1966 e nel 1968, pubblicò in Italia su riviste
scientifiche il proprio pensiero. (…) Ciò posto, non può assumersi che le
conseguenze nefaste sulla salute derivanti dal contatto con le polveri d'amianto
non fosse circostanza prevedibile.
L'esercizio di attività pericolosa avrebbe imposto all'imprenditore
l'approntamento di ogni possibile cautela, dalla più semplice ed intuitiva
(proteggere le vie respiratorie con maschere altamente filtranti; imporre accurati
lavaggi alla cessazione dell'orario di lavoro con cambio degli indumenti da lavoro
da sottoporsi, anch'essi, a lavaggio; riduzione al minimo delle polveri; loro
appesantimento mediante acqua; loro aspirazione, ecc.), alle più complesse e
sofisticate, secondo quel che la scienza e la tecnica consigliavano. (…)
Reputa il Collegio che, anche a voler considerare che fosse nota solo la
generica tossicità delle polveri d'amianto, causa di asbestosi, avrebbe risposto al
principio di precauzione trattare con ogni cautela le polveri, che si sapevano
assai sottili (e, quindi, di agevole infiltrazione e fissazione polmonare) di
sostanza comunque tossica.
Questa Corte ha avuto modo di affermare che in tema di delitti colposi, nel
giudizio di "prevedibilità", richiesto per la configurazione della colpa, va
considerata anche la soia possibilità per il soggetto di rappresentarsi una
categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dal suo agire, tale
che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di
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prevenzione: in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi
riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di
danno e non anche alla specifica rappresentazione "ex ante" dell'evento
dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravita ed
estensione (Sez. IV, sent. 17 maggio 2006, n. 4675). (…) In ogni caso, non par
dubbio che la prevedibilità altro non significa che porsi il problema delle
conseguenze di una condotta commissiva od omissiva avendo presente il
cosiddetto "modello d'agente", il modello dell'"homo eiusdem condicionis et
professionis", ossia il modello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una
determinata attività, che importa l'assunzione di certe responsabilità, nella
comunità, la quale esige che l'operatore si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò
che da questo ci si aspetta (Sez. IV, 1/7/1992, n. 1345, massima; più di recente
e sullo specifico argomento qui in esame, sempre Sez. IV, 1/4/2010, n. 20047).
Un tale modello impone, nel caso estremo in cui il garante si renda conto di non
essere in grado d'incidere sul rischio, l'abbandono della funzione, previa
adeguata segnalazione al datore di lavoro (sul punto, Sez. IV, n. 20047 cit.).
Richiamando quanto poco sopra esplicitato, deve conclusivamente ribadirsi che
ai fini del giudizio di prevedibilità deve aversi riguardo alla potenziale idoneità
della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica
rappresentazione ex ante dell'evento dannoso, quale si è concretamente
verificato in tutta la sua gravità ed estensione (Sez. IV, 31/10/1991, Rezza,
massima).
Non ha fondamento, poi, l'opinione secondo la quale, comunque, gli eventi
dannosi non sarebbero stati evitati.
Ove fossero state approntate tutte le cautele del caso, fino a giungere a
rinunciare a certi tipi di lavorazione o d'impiego, preferendo altre modalità o altri
materiali, anche se più costosi, gli eventi contestati (da intendersi nel senso di
cui s'è detto) sarebbero stati scongiurati.
8.2. Come ampiamente chiarito da questa Corte (Sez. IV, n. 20047/2010) il
D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 stabilì che, fermo restando il rispetto di tutte le
forme di protezione individuale, fossero, comunque, vietate le lavorazioni, ove il
livello di dispersione di microfibre di amianto fosse superiore a determinati
parametri; ma ciò non significò affatto che al di sotto dei detti limiti fosse stata
liberalizzata l'inalazione delle predette microfibre. Né, peraltro, l'entrata in vigore
della L. 27 marzo 1992, n. 257, con la quale si vietò definitivamente la
lavorazione dell'amianto, segnò il momento iniziale nel quale si ebbe
consapevolezza della pericolosità di tale lavorazione. Al contrario, rappresenta
l'epilogo di un lungo percorso che, come si è visto, da tempo, aveva dimostrato
la specifica elevata pericolosità dell'amianto.
(…) la Corte è dell'avviso che l'appartenenza ad un'impresa di cospicue
dimensioni, quale la Fincantieri, la vasta esperienza, le competenze specifiche
di settore (in difetto, l'assunzione di posizione di garanzia, a maggior ragione,
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