GIUSEPPE LETO BARONE
COMPENDIO DI
DIRITTO PENALE
PARTE GENERALE
Edizione elettronica a cura di
EvolutionBook
Sommario:
1.
Il reato
1.1
Definizione di reato e caratteristiche
3
1.2
Ambito di applicazione della legge penale
5
1.3
Teorie del reato
5
2.
Reato commissivo doloso
2.1
Caratteri
7
2.2
Circostanze di reato
10
2.3
Delitto tentato
11
2.4
Concorso di persone
12
3.
Reato commissivo colposo
2.1
Caratteri
13
2.2
Cooperazione colposa
14
4.
Il reato omissivo
4.1
5.
15
In Generale
Responsabilità oggettiva
5.1
6.
17
In Generale
Concorso di reati
6.1
7.
In generale
19
Le sanzioni
7.1
Premesse
20
7.2
Commisurazione della pena
22
7.3
Misure di sicurezza
23
7.4
Sanzioni civili
23
2
1. Il reato
1.1 - Definizione di reato e caratteristiche
Def. Reato:
“Fatto umano al quale l’ordinamento ricollega una
sanzione penale” 1.
3 caratteristiche
a) Materialità: vi deve essere un fatto esteriorizzato in qualche
modo (non c’è materialità solo nel pensiero di un reato)
b) Offensività: vi deve essere l’offesa ad un bene giuridico
c) Colpevolezza
dell’autore,
esigenza
di
muovergli
un
rimprovero.
Il bene giuridico è “l’interesse o quegli interessi idonei a
realizzare scopi utili per il sistema sociale o per una sua parte”
Le norme penali proteggono tali beni giuridici anche se talvolta
non è agevole individuarli.
I 2 principi dell’ordinamento penale sono:
1. SUSSIDIARIETA’ la pena deve essere l’extrema ratio (2
teorie dottrinali maggioritarie): A) il criterio è soddisfatto
quando pena è indispensabile B) il criterio è soddisfatto
anche solo quando è utile
2. MERITEVOLEZZA l’aggressione al bene giuridico deve
essere intollerabile (più è importante il bene meno è
1
RUSCO E., FINDACA G. – “Diritto penale parte generale”, 98 – Zanichelli ,Bologna
3
tollerabile la sua aggressione)
Le norme penali sono ispirate alla Legalità, che viene soddisfatto
con 4 principi
1. Riserva di Legge. Art.25 Cost: “nessuno può essere
punito se non in forza di una LEGGE entrata in vigore
prima della commissione…”; art.1 cp “Il fatto deve essere
espressamente previsto come reato ... e con le pene per
esso stabilite”.
Si è discusso in dottrina se solo la legge (che per essere
approvata tutela le minoranze, in parlamento) può
introdurre reati, ma ormai si accettano anche altre fonti (es
comunitarie)
2. Tassatività. Il fatto punito deve essere indicato in modo
tassativo.
3. Irretroattività. Sancita dall’Art.2 cp.; in ogni caso vi sono
delle deroghe a favore: es se la legge successiva è favorevole
(in concreto)
4. Divieto di Analogia. Da distinguere dall’interpretazione
(estensiva). L’interpretazione si distingue in autentica,
ufficiale (eseguita dal Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle
sue funzioni), Giudiziale e Dottrinale.
I criteri per l’interpretazione sono dettati dal CC:
connessione letterale delle parole e intenzione del
legislatore. Purtroppo il codice non detta una gerarchia.
Inoltre la dottrina aggiunge poi altri criteri: es criterio
storico.
4
1.2 - Ambito di applicazione della legge penale:
Spaziale: la legge italiana si applica a tutti i reati commessi su
territorio dello stato e in alcuni casi anche a quelli commessi
all’estero:
-
da italiani o stranieri indifferentemente, se reati
gravi (contro lo stato, falsificazione moneta o sigillo
ecc.)
-
da italiani: se reato punito con reclusione a + di 3
anni o ergastolo, se il cittadino è in Italia
-
da stranieri: se reato punito con reclusione a + di 3
anni o ergastolo, se lo straniero è in Italia e vi è la
richiesta del Min. di Grazia e Giustizia.
Personale: la legge si applica a tutti i soggetti con alcune
eccezioni (immunità es. diplomatiche)
1.3 - Teorie del reato.
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni. Tra i tanti criteri
per riconoscerli si è generalmente scelto quello della pena
-
Sono delitti quelli puniti con la pena della
Reclusione, Ergastolo e Multa
-
Sono contravvenzioni quelle punite con Arresto
o Ammenda
Nel reato c’è sempre
-
un soggetto attivo (chi commette il reato. Si discute
5
sulle persone giuridiche per le quali il soggetto attivo
è sempre l’uomo, ma se il dirigente non sapeva?; Per
evitare di essere punito occorre: a. che non
sapesse, b. che l’impresa fosse di grandi
dimensioni, c. i soggetti da lui delegati
fossero competenti, d. i soggetti da lui
delegati avessero sufficienti poteri
-
Soggetto passivo è il titolare del bene giuridico
danneggiato (che non coincide sempre con il
danneggiato (morale o economico) - es nell’omicidio
soggetto passivo è la vittima, danneggiato è il
familiare)
I reati si possono classificare anche in altri modi, come ad
esempio:
-Di evento se la norma prevede il verificarsi di un evento (es
omicidio: “cagionare la Morte di un uomo”)
-Di Azione
o ancora in
-Commissivi
-Omissivi (propri se c’è un evento) (impropri se non c’è evento)
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2. Reato Commissivo Doloso
2.1 – Caratteri
TIPICITA’.
La fattispecie è “l’insieme degli elementi oggettivi e soggettivi che
costituiscono il reato” (citato).
Talvolta può prevedere un evento. Se c’è, è necessario il nesso di
causalità e cioè che l’evento sia dipeso dall’azione.
Per stabilire quando c’è il nesso vi sono varie teorie
a) teoria condizionalistica secondo la quale gli antecedenti
sono tutte cause dell’evento e sono tutte uguali come
valore. Il possibile correttivo si ha con il procedimento
dell’eliminazione mentale delle cause meno importanti (se
l’evento si sarebbe verificato ugualmente è una causa).
b) Metodo di generalizzazione: si applicano delle leggi
statistiche o universali (ogni qual volta c’è B ci deve per
forza essere A)
ANTIGIURIDICITA’
Si verifica nel caso in cui la fattispecie viene integrata (es si è
cagionato la morte di un uomo) ma tuttavia il comportamento è
giustificato da una diversa parte dell’ordinamento:
1. Consenso dell’avente diritto (il diritto deve essere
disponibile)
2. esercizio di un diritto (la modalità di esercizio del diritto
deve essere tipica di quel diritto: non lo è es introdursi
nella casa del ladro per riprendere l’oggetto rubato)
7
3. adempimento di un dovere che può derivare da una norma
giuridica o da un ordine (l’ordine è di regola sindacabile
tranne che nell’ambito militare)
4. legittima difesa: “non è punibile chi ha commesso il fatto
per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un
diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un offesa
ingiusta, purché la difesa sia proporzionata all’offesa”.
5. stato di necessità: “non è punibile chi ha commesso il fatto
per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se od
altri dal pericolo di danno grave alla persona (pericolo da
lui non volontariamente causato ne evitabile, sempre che il
fatto sia proporzionato al pericolo)” qui il fatto è
direzionato verso un terzo per tanto il pericolo può essere
solo di danno grave alla persona, non così nella legittima
difesa.
6. uso legittimo armi
COLPEVOLEZZA
I suoi elementi sono 4:
1. Imputabilità capacità di intendere e volere al momento della
commissione del fatto
a. minore età se minore di 14 anni presunzione di
incapacità; da 14 a 18 da verificare concretamente; +18
presunzione di capacità che può essere esclusa
b. Infermità di mente: da valutare caso per caso.
c. Ubriachezza: scusa solo se è fortuita o dovuta a forza
maggiore; non scusa se è preordinata o colposa o ancora
abituale
d. Sordomutismo da valutare caso per caso.
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2. Elemento Soggettivo: dolo
il dolo c’è se (I)-l’evento dannoso o pericoloso è (II)previsto e (III)-voluto come conseguenza della azione (quindi 3
elementi).
Si è spesso discusso se è configurabile solo per i reati d’evento ma
si ritiene di no, ed evento dannoso o pericoloso va inteso come
insieme degli elementi della fattispecie.
Perché vi sia il dolo vi deve essere, oltre ai 3 elementi, la
coscienza dell’offesa.
Vari tipi di dolo:
Diretto: l’obbiettivo del reato non è l’evento che però è previsto e
accettato (es durante un rapimento muore il rapito)
Dolo eventuale se l’evento è previsto in maniera eventuale (può
succedere)
Intenzionale i 3 elementi
Non sempre è presente il dolo, ma talvolta il reato può essere
causato da errore (2 tipi di errore)
a. di fatto, errata percezione della realtà
b. di diritto, 1. sulla legge penale - non scusa; 2. sulla legge
extrapenale - scusa se si traduce in errore sul fatto.
3. Conoscenza dell’Illiceità. certamente non si richiede la
piena conoscenza dell’illiceità. Inoltre, sentenze della Corte
Costituzionale allargano l’interpretazione, si richiede infatti non
avere ignorato la legge penale per colpa. Di fatto quindi si
impone a chi fa una particolare attività di documentarsi sulla
legge che la regolamenta; il fatto di non sapere per colpa non
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scusa.
4. Cause di esclusione della colpevolezza. E’ stata sempre
utilizzata come valvola di sfogo da adattare alla situazione
concreta
e
si
basa
sul
concetto
di
inesigibilità
(cioè
l’ordinamento, in quella data situazione non avrebbe potuto
richiedere un comportamento diverso dall’autore).
I problemi di questa categoria sono però che c’è un’assenza di
criteri e non è chiaro se bisogna riferirsi ad un Uomo/Modello o al
caso concreto.
Nonostante le critiche dottrinali vi sono però dei casi di
inesigibilità accettati da tutti
-
Stato di necessità
-
Ordine criminoso insindacabile
-
Ignoranza scusabile della legge penale
2.2 - Circostanze del reato
“L’esigenza di dare rilevanza alla situazione concreta verificatasi
in un reato, viene risolta con le circostanze” (citato). Ve ne sono
vari tipi
-
Aggravanti
(che
aumentano
o
modificano
qualitativamente in peggio la pena) e Attenuanti
-
Comuni (applicabili a tutti i reati) o Speciali (solo ad
alcuni)
-
Ad efficacia comune (aumento o diminuzione della
pena fino ad 1/3 ) ed ad efficacia speciale (+ di 1/3)
10
Le circostanze vengono imputate nel seguente modo
-
Aggravanti (se conosciute o ignorate per colpa)
-
Attenuanti (indipendentemente dalla conoscenza o
meno: criterio obiettivo)
Le circostanze possono anche concorrere
a. concorso omogeneo (dello stesso tipo es.
tutte attenuanti)
- se ad efficacia comune ci sono dei
limiti massimi per le aggravanti: non
più del triplo del massimo e non più
30 anni per reclusione e 5 per arresto
- se ad efficacia speciale: per aggravanti
si applica la pena per la circostanza più
grave; per attenuanti la pena per la
circostanza meno grave
b. concorso
eterogeneo
è
necessario
un
giudizio di prevalenza/equivalenza anche se
la scelta dei criteri non è meglio specificata.
2.3 - Delitto tentato
Quando la fattispecie del reato si completa (perché si compie
l’azione o si verifica l’evento) si dice che il reato è consumato. Può
accadere che un dato comportamento pur non completando la
fattispecie risulti tale da rendere opportuna la punizione.
Si parla di tentativo (punibile) quando gli atti compiuti sono:
a. idonei (l’idoneità va valutata a posteriori)
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b. univoci (non si possono avere dubbi su quella che era
l’intenzione)
Anche nel tentativo si possono avere le circostanze e si distingue
tra:
1. tentativo circostanziato di eletto
2. tentativo di delitto circostanziato (il delitto se fosse
stato consumato sarebbe stato circostanziato)
il tentativo non si configura per tutti i reati:
delitti – tentativo configurabile
contravvenzioni – tentativo non configurabile
colposi - tentativo non configurabile
2.4 - Concorso di persone
I reati sono concepiti come eseguibili da un solo soggetto (per lo
meno la maggior parte: ce ne sono alcuni già plurisoggettivi),
tuttavia possono essere compiuti anche da più di un soggetto. Si
parla, quindi di concorso, i cui elementi sono:
1. pluralità di agenti
2. commissione di un reato
3. contributo di ciascuno
4. elemento soggettivo (che deve essere articolato nella
coscienza e volontà di commettere il reato - volontà di
concorrere)
tutti i partecipanti soggiacciono alla pena prevista per il reato
(Tutti i concorsi sono uguali, anche se il giudice può valutare la
singola situazione).
Anche le circostanze sono applicabili al concorso.
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3. Reato Commissivo Colposo
3.1 - Caratteri
TIPICITA’
Non sempre perché possa esservi punizione ci deve essere il dolo,
talvolta è sufficiente la colpa.
Il criterio adottato dal codice è quello della:
-
Prevedibilità (il giudizio deve essere fatto ex ante in
base ad un parametro oggettivo)
-
Evitabilità
Per capire quando un evento era prevedibile ci sono delle regole
a. di origine sociale (era prevedibile se si è
agito
con
negligenza,
impudenza
o
imperizia)
b. di origine giuridica (è la norma che in
determinati casi impone un comportamento
specifico)
Alcune attività anche se pericolose (e quindi per le quali si
potrebbe
prevedere
qualche
fattispecie
penalistica)
sono
consentite, per specifiche esigenze.
ANTIGIURIDICITA’
Non tutte le cause che scusano sono valide anche per i reati
colposi:
sono valide legittima difesa e Stato di necessità
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COLPEVOLEZZA
Presuppone la assenza di volontà a commettere il fatto
3.2 – Cooperazione colposa
Anche nei reati colposi è configurabile il concorso di persone.
Prende il nome di Cooperazione colposa: perché possa essere
punito anche chi partecipa è però necessario un legame
psicologico tra chi partecipa e chi commette il reato (es. un
incidente d’auto causato da negligenza, nella quale il passeggero
incitava l’autista ad andare più forte)
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4. Il Reato Omissivio
4.1 – In generale
Il modello tipico di illecito è l’azione, tuttavia i reati possono
essere commessi anche mediante omissione. Vi sono:
-
Omissivi propri: mancato compimento dei un azione
-
Omissivi impropri: mancato impedimento di un
evento
Per gli impropri, nel codice vi sono poche ipotesi tipiche di delitto
omissivo
a. rati contro la vita e l’incolumità
b. incolumità pubblica
perché possa esservi la punibilità è necessario da una parte il
Rapporto di causalità tra l’omissione e l’evento (ci deve essere
una probabilità vicina alla certezza) ed un obbligo giuridico di
impedire
l’evento
(tali
obblighi
scaturiscono
da
leggi
regolamenti, contratti ecc.).
Il fenomeno che attribuisce la responsabilità per l’omissione è
giustificato dalla rilevanza dei beni (es la vita), per la protezione
dei quali si pongono altre persone (oltre ai diretti interessati che
non possono proteggerli adeguatamente). Le persone alle quali
viene attribuita la responsabilità sono
15
-
in una posizione di garanzia o di controllo o ancora
-
sono originarie (es genitori per i figli) o derivate (es
da un contratto)
ANTIGIURIDICITA’:
anche
qui
si
configurano
cause
di
giustificazione, la più tipica è lo stato di necessità
COLPEVOLEZZA’:
-
il dolo c’è se: c’era la consapevolezza dell’obbligo di
agire e la consapevolezza di potere agire
-
la colpa se non c’erano le consapevolezze e non
c’erano per colpa
TENTATIVO è configurabile
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5. Responsabilità Oggettiva
5.1 – In generale
Art.47 c.p. statuisce che per un fatto delittuoso si risponde solo
per dolo o colpa… oppure anche senza, nei casi stabiliti dalla
legge; tale disposizione sembra contrastare con la personalità
della responsabilità penale.
La responsabilità attribuita senza dolo o colpa è detta
Responsabilità Oggettiva. Ve ne sono 2 tipi
Pura (senza dolo e colpa)
a. aberratio delicti: quando per un errore nell’utilizzo dei
mezzi del reato, o per un'altra causa, si verifica un evento
non voluto, il responsabile ne risponde se l’evento è
previsto come colposo.
b. Responsabilità del partecipante al delitto non voluto. Ne
risponde anche se non lo ha voluto, se è conseguenza della
sua azione o omissione.
c. Reati di stampa. Ne rispondono i dirigenti per i reati
commessi con mezzo stampa (per mancato controllo).
Mista (in cui c’è dolo o colpa)
a. delitti preterenintenzionali. Nel delitto minore (non
commesso) c’è il dolo, per quello effettivamente commesso
non è prevista nemmeno la colpa.
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b. reati aggravati dall’evento. Se si verifica l’evento descritto
in fattispecie, viene applicata un aggravio di pena.
18
6. Concorso di reati
6.1 - In generale
Di solito nella commissione di un reato vi è una condotta ed un
reato, quando si commettono, invece, più reati, si parla di
concorso di reati
-
concorso materiale: + condotte + reati (tante pene
quanti sono i reati)
-
concorso formale: 1 condotta, + reati (la pena per il
+ grave aumentata fino ad un terzo)
Il problema è stabilire cosa è una condotta, e i criteri adottati sono
due:
a. contestualità degli atti
b. univocità del fine
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7. Le sanzioni
7.1 – Premesse
Le idee che stanno alla base delle sanzioni sono
-
retribuzione (punire il colpevole per ciò che ha fatto)
-
prevenzione generale (la sanzione prevista serve a
dissuadere la collettività da commettere il reato)
-
prevenzione speciale (la sanzione serve a dissuadere
chi ha commesso il reato dal commetterlo in futuro)
Il nostro Ordinamento ha come scopo la rieducazione e prevede
un sistema a doppio binario (accanto alla sanzione c’è la misura di
sicurezza applicata a soggetti pericolosi socialmente e con scopi
risocializzativi)
Le pene principali sono:
Ergastolo, reclusione, arresto, multa e ammenda
Ve ne sono poi di accessorie ai delitti: Interdizione publ. Uffci,
interdizione legale ecc.
E accessorie alle contravvenzioni: sospensione dall’esercizio di
una professione o un arte ecc.
Oltre che accessorie ad entrambe le tipologie: es. pubblicazione
della sentenza.
L’ordinamento prevede delle sanzioni sostitutive delle pene
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detentive brevi, applicabili in determinate condizioni
-
non per certi reati (quelli per i quali è esclusa
l’amnistia)
-
soggettivi (che non ci sia stata una doppia condanna,
per il colpevole, a per reati stessa indole…)
queste sono:
a. semidetenzione (se il giudice vorrebbe
applicare una pena detentiva a meno di 1
anno) – il detenuto deve trascorrere almeno
10 ore al giorno in cella
b. libertà controllata (se il giudice vorrebbe
applicare una pena detentiva a meno di 6
mesi)
c. pena pecuniaria (se il giudice vorrebbe
applicare una pena detentiva a meno di 3
mesi)
Accanto a queste vi sono poi delle misure alternative alla
detenzione applicabili o d’ufficio o su richiesta di parte
(patteggiamento) a certe condizioni:
Che la pena detentiva applicabile (diminuita fino a un terzo) non
superi i 2 anni di detenzione
Queste sono:
a. Affidamento in prova ai servizi sociali
b. Detenzione domiciliare
c. Semilibertà (il detenuto può trascorrere parte della
giornata fuori dall’istituto, per lavorare)
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d. Liberazione anticipata
e. Permessi premio
7.2 - Commisurazione della pena
E’ disciplinata dal art.133 c.p. che indica 2 criteri
a. gravità del reato (da desumere: dai mezzi di esecuzione;
dalle modalità di commissione del reato)
b. propensione a delinquere (da desumere dal motivo, dal
carattere, dall’educazione, dalla vita ecc.)
In materia di sanzioni vi possono essere poi previste delle
Condizioni Obiettive di Punibilità ovvero dei fatti futuri ed
incerti, dai quali quale l’ordinamento fa dipendere la punibilità
-
Cause di estinzione del Reato (sono tali quelle che
intervengono prima di una sentenza definitiva di
condanna) : Morte del reo, amnistia, Sospensione
condizionale, perdono giudiziale ecc.
-
Cause di estinzione della pena (intervengono
successivamente alla sentenza e fanno cessare la
pena): Morte del reo, Amnistia, grazia, liberazione
condizionale ecc.
22
7.3 - Misure di sicurezza
Il nostro Ordinamento accanto alle pene prevede le misure di
sicurezza che perseguono la pericolosità sociale del soggetto.
Le condizioni per applicarle sono 2:
-
Oggettiva: la commissione di un reato
-
Soggettiva: la pericolosità sociale del soggetto (che
va valutata in concreto e non si presume)
L’ordinamento stabilisce alcuni tipi di pericolosità Sociale
a. delinquente abituale
b. delinquente
professionale
(che
trae
sussistenza dal crimine)
c. delinquente per tendenza (è dichiarato tale
chi, commettendo un rato, dimostra di
avere una Indole malvagia – la categoria
è molto dibattuta)
Le misure di sicurezza applicabili, sono
a. Personali di cui (detentive: ricovero in casa di cura,
ospedale psichiatrico ecc; non detentive: divieto di
soggiorno, divieto di frequentare locali pubblici ecc.)
b. Patrimoniali es confisca.
7.4 - Sanzioni civili
Accanto alle sanzioni penali, un illecito penale può dare luogo a
sanzioni civili, quali restituzioni, risarcimenti, rimborsi spese ecc.
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