Il perimetro del copyright
Prof. Avv. Luigi Mansani
Lovells - Studio Legale
Università di Parma
Convegno INDICAM, 3 giugno 2008
Lovells Studio Legale
Cosa può proteggere il copyright?
Opere
teatrali
Opere
cinematografiche
Opere
letterarie
Opere
artistiche
Fotografie
COPYRIGHT
Opere
televisive
Opere
Articoli
di
di
architettura giornali
Opere
musicali
Ma anche…
software
opere
multimed.
oggetti
di design
gioielli
e tessuti
format
COPYRIGHT
giochi
pubblicità
eventi
sportivi
data base
Tanti vantaggi e risparmi!
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Nessuna formalità di
registrazione: i diritti si
acquistano per il solo
fatto della creazione
Nessuna valutazione del
livello di creatività
Nessun costo per la
protezione
Durata riportata a 70
anni dopo la morte
dell’autore per il design
(dopo l’abrogazione
dell’art. 17.3 l. 273/2002,
secondo cui i diritti di
utilizzazione economica
del disegno o modello
protetto dal diritto
d'autore duravano 25
anni dopo la morte
dell'autore)
Il rovescio della medaglia
Tutela che non comprende
le soluzioni equivalenti o
frutto della medesima idea,
ma solo le opere che
riproducono la stessa
espressione creativa e nelle
quali sia riscontrabile il
tratto individuale dell'autore
Per le opere di design
requisito del “valore
artistico” oltre a quello del
carattere creativo
Nessuna protezione per le
opere di design già protette
(o proteggibili?) da modelli
scaduti
Una lunga storia
Nell’antica Grecia non esisteva alcuna forma
di protezione: l'importante era tramandare
l’opera a prescindere dal fatto che il suo
contenuto dell'opera fosse stato o meno
manipolato
Nell’antica Roma nessun diritto
patrimoniale sull'opera era riconosciuto
agli autori, ma l’actio iniuriarum
aestimatoria tutelava il diritto all'inedito
Nel diritto medioevale si inizia a ritenere
illecito il plagio, tutelando però il corpus
mechanicum rispetto al corpus mysticum:
i diritti patrimoniali spettano a chi
possiede l’opera e non al suo autore
La nascita del copyright
Con l’avvento della stampa a caratteri
mobili nascono i privilegi rilasciati dal
sovrano agli stampatori e si afferma il
concetto di diritto esclusivo di
pubblicazione in capo all'autore.
Viene costituita in
Inghilterra la London
Company of Stationers,
a cui è concesso il diritto
esclusivo di stampa, il
diritto di confiscare libri
non autorizzati e di
bruciare libri stampati
illegalmente.
I fondamentali passi successivi
• 1709: editto delle Regina
Anna d'Inghilterra a
protezione del right of copy
• 1791-1793: leggi francesi in
tema di proprietà artistica e
letteraria
• 1865: nel Regno d'Italia è
emanata la prima legge che
disciplina in modo organico
la tutela della proprietà
intellettuale (inserita nel
T.U. 19 settembre 1881, n.
1012)
• 1886: Convenzione di
Berna per la protezione
delle opere letterarie ed
artistiche
E il design?
• Copyright approach (F) e patent
approach (I)
• In Italia le creazioni di design
rientravano nella categoria dei disegni
e modelli ornamentali e non erano
protette dal diritto d'autore
• Estetica crociana, secondo cui
meritano protezione solo le creazioni
intellettuali appartenenti alle arti pure
• Le opere di industrial design non sono
tutelabili perché costituiscono
abbellimenti o miglioramenti esteticofunzionali di oggetti di uso comune,
prodotti in serie
• Nozione valida solo in campo estetico
(libri, dischi, film, ecc.)
Principio della scindibilità
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•
•
Nozione: dissociabilità ideale del
contenuto artistico dal suo supporto
industriale: principio espresso già
nel 1931 dalla Cassazione
Le opere d'arte applicate all'industria
sono tutelate come opere
dell'ingegno solo se il loro valore
artistico è scindibile dal prodotto al
quale sono associate
Es. disegni bidimensionali o opere di
arte plastica applicati come
ornamento ad un prodotto
funzionalmente completo
Le forme di industrial design, in
quanto inscindibili dal prodotto bidimensionale o tridimensionale sono tutelabili solo come disegni e
modelli ornamentali o modelli di
utilità.
Le applicazioni pratiche:
mobili di Rietveld
Cass. 27.1.1977 nega la tutela d’autore
ritenendo che non fosse “operabile la scissione
fra valore artistico e carattere individuale,
essendo i mobili ideati principalmente per
adempiere la loro peculiare funzione”
“Nel caso di un’opera pensata e pensabile
esclusivamente in funzione del carattere
utilitario dell’oggetto destinato alla produzione
industriale, il valore artistico dell’oggetto non è
neppure idealmente dissociabile dalla sua
destinazione, e non può perciò essere goduto e
fruito isolatamente”
“Se esiste una compenetrazione inscindibile tra
l’opera e la funzione del prodotto si può
beneficiare soltanto della tutela prevista per i
disegni e modelli industriali”
La sedia "Red and Blue“
di Rietveld
Mobili di Le Corbusier:
Trib. Siena, 30.10.1985
Si può avere
tutela in base al
diritto d'autore
solo se "l'oggetto
prodotto
industrialmente
rappresenta
un'opera d'arte
che può essere in
sé, cioè al di fuori
del prodotto su
scala industriale,
contemplabile e
godibile sotto un
profilo estetico"
Le Corbusier (1928) Chaise longue
E’ irrilevante la circostanza che
“i disegni di Le Corbusier siano
riportati in manuali d’arte e che i
prototipi dei prodotti siano
conservati in musei del settore”
D. lgs. n. 95/2001: tutto cambia
• Attua la Direttiva CE 98/71 sui disegni e modelli industriali
e introduce la possibilità di cumulo delle tutele
• Non si richiede più la scindibilità del valore artistico dal
carattere industriale del prodotto
• La Direttiva lascia però agli Stati membri la libertà di
stabilire a quali condizioni è possibile cumulare le tutele
• Requisiti necessari: carattere creativo e valore artistico
per la protezione in base al diritto d'autore (art. 2, n.10 l.a.)
- novità e carattere individuale per la protezione come
design (artt. 32 e 33 c.p.i.)
• La curiosa vicenda dell'art. 239 c.p.i.: nessuna tutela
d'autore per i modelli che "erano o erano divenuti di
pubblico domino" alla data di entrata in vigore del decreto
Carattere creativo
• Il requisito non pone particolari problemi,
trattandosi di condizione comune a tutte le opere
dell'ingegno
• Occorre che l'opera sia il frutto dell'abilità del
designer presentando caratteristiche che siano
espressione della sua personalità e del suo stile
• Non occorre raggiungere un elevato livello di
creatività: basta che le soluzioni espressive
raggiunte siano il frutto di scelte autonome
dell'autore ed abbiano un certo grado, anche
modesto, di originalità
Valore artistico
• Requisito molto più insidioso, non inserito nel testo della Direttiva e già
previsto nel vecchio testo dell'art. 2.4 l.a. (in base al quale doveva
essere scindibile dal carattere industriale del prodotto)
• Appare introdurre un criterio di meritevolezza estetico-artistica:
diversamente da ogni altra creazione, solo alcune opere di design
possono accedere alla tutela d'autore
• Come si misura? In base a quali parametri?
• Apprezzamento del pubblico? Troppo indeterminato, rischio di
privilegiare soluzioni estetiche di gusto popolare e grossolano
• Apprezzamento degli ambienti interessati? Coinciderebbe con il
carattere individuale del design (capacità di suscitare nell'utilizzatore
informato un'impressione generale diversa dai modelli noti)
• Riconoscimento nella collettività del particolare apprezzamento di cui
godono le opere d'arte, desumibile dai riconoscimenti di cui è stato
oggetto (pubblicazioni, recensioni, mostre, musei, ecc.)
• Giudizio ex post?
Esempi di oggetti di design
ritenuti dotati di valore artistico
"Wagenfeld Lampe"
Trib. Firenze, 2003
Damiani "Blue Moon"
Trib. Torino, 2004
Lampadario Taif
Trib. Venezia, 2005
Altri esempi
"Panton Chair"
Trib. Milano, 2006
Lampada "Arco“ di Castiglioni
Trib. Milano, 2007
Quanto occorre attendere per un
"riconoscimento storico"?
Musei di design, web museums, siti internet, blog, riviste di design, mostre,
collezioni pubbliche e private, esibizioni, premi: segni della tendenza a trasformare
sempre più rapidamente oggetti di design in icone culturali e a storicizzarli
E' decisivo raccogliere e catalogare la documentazione relativa ai propri prodotti
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Lovells Studio Legale
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