CAPITOLO SETTIMO
INTRODUZIONE AGLI oneri
e spese
In questo capitolo si analizzano e approfondiscono gli oneri e le spese per le quali il contribuente
gode di particolari agevolazioni fiscali.
1 premessa
Il legislatore tributario, con l’introduzione dei benefici fiscali spettanti ai soggetti che hanno
sostenuto oneri e spese, ha interpretato e attuato il principio sancito dalla Legge delega per
la riforma tributaria (Legge n. 825 del 9 ottobre 1971) che, ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, prevedeva la deducibilità dal reddito complessivo del contribuente degli oneri e
delle spese rilevanti che hanno incidenza sulla situazione personale del soggetto.
Il concetto di rilevanza è stato recepito dal legislatore facendo riferimento, prevalentemente, al
fatto che la spesa sia sostenuta per il perseguimento di scopi morali e sociali e non tanto alla sua
entità economica.
Inoltre, va sottolineato che, in riferimento all’incidenza dell’onere sulla situazione personale del
soggetto, tale situazione si verifica ogniqualvolta il soggetto d’imposta non riesce ad essere
reintegrato da altri dell’onere sostenuto.
1.1 CONDIZIONI GENERALI DI DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ DEGLI ONERI
In premessa, si può sostenere che gli oneri e le spese sostenuti dal contribuente sono deducibili
dal reddito complessivo e/o danno diritto ad una detrazione d’imposta se si concretizzano i
presupposti oggettivi e soggettivi fissati negli articoli 10, 15, 16 del TUIR e nelle altre norme
emanate in materia di deducibilità e detraibilità dal legislatore fiscale e non inserite nel Testo Unico
(ad esempio, le detrazioni spettanti per spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, per
il risparmio energetico, ecc.).
In particolare, gli oneri e le spese che danno diritto al beneficio fiscale devono essere:
•
tassativamente, quelli indicati nelle norme citate,
•
sostenuti dal contribuente nel proprio interesse e rimasti effettivamente a suo carico,
•
non deducibili nella determinazione dei singoli redditi concorrenti a formare il reddito
complessivo nell’anno d’imposta in esame,
•
comprovati da idonea documentazione e indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta in cui sono stati effettivamente sostenuti; ciò sta a significare che non è
sufficiente che il contribuente si sia assunto l’obbligo di pagare l’onere, ma è necessario
che lo abbia effettivamente pagato, volontariamente o coattivamente, estinguendo la
relativa obbligazione.
Nel caso la spesa venga sostenuta utilizzando la modalità on-line (carta di credito, home
banking, ecc.) si deve fare riferimento alla data in cui è stato effettuato materialmente il
pagamento e non alla data di valuta o di addebito sul conto corrente.
La documentazione concernente gli oneri non deve essere:
•
carente, vale a dire non contenere l’esatta indicazione dei presupposti oggettivi e
soggettivi,
PARTE iI - APPROFONDIMENTI
730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012
•
irregolare ovvero sprovvista dei requisiti formali,
•
inidonea, nel senso di diversa rispetto a quella prevista dalla legge.
Attenzione. Si ritiene opportuno evidenziare che, qualora gli oneri non siano stati indicati nella
dichiarazione dei redditi e non sia ancora decorso il termine utile per la presentazione della stessa,
è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva della precedente contenente gli oneri non
dichiarati.
1.2 Oneri rimborsati
La deducibilità e/o la detraibilità degli oneri è subordinata alla condizione che siano effettivamente
rimasti a carico del contribuente che li ha sostenuti.
Secondo questo principio è necessario ridurre l’ammontare delle spese sostenute nell’anno
d’imposta per un importo pari alle eventuali somme corrisposte al contribuente nel medesimo
periodo a titolo di rimborso.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 17 del TUIR, alle somme conseguite a titolo di rimborso di oneri
dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in precedenti periodi d’imposta,
si applica la tassazione separata, con possibilità di opzione per la tassazione ordinaria.
1.3 Importi indicati nelle certificazioni CUD
A decorrere dal primo gennaio 1998, al fine di esonerare dall’obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi un numero sempre maggiore di soggetti, il legislatore fiscale ha apportato
importanti modifiche nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (D.Lgs. n. 314 del 2
settembre 1997).
Il decreto citato prevede che il sostituto d’imposta, in sede di conguaglio di fine anno o all’atto della
cessazione del rapporto:
•
escluda dalla base imponibile le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’art.
10 del TUIR (per i quali il sostituto è a conoscenza avendo effettuato trattenute per gli
stessi),
•
escluda, nei limiti e alle condizioni previste nel medesimo articolo, le erogazioni effettuate
dal sostituto stesso in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali
a fronte di spese sanitarie deducibili di cui alla lett. b) dell’art. 10 del TUIR (spese mediche
generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità e
menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’art. 3 della L. n. 104/92),
•
riconosca le detrazioni d’imposta per oneri detraibili di cui all’art. 15 del TUIR a fronte dei
quali siano state effettuate le relative trattenute,
•
riconosca le detrazioni, limitatamente agli oneri relativi alle spese sanitarie e ai premi di
assicurazione di cui alle lett. c) ed f) dello stesso art. 15, a seguito di erogazioni effettuate
in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
•
riconosca le detrazioni per canoni di locazione di cui all’art. 16 del TUIR, se richieste dal
sostituito (lavoratore dipendente).
Si ricorda che, in fase di conguaglio di fine anno o all’atto della cessazione del rapporto e su
richiesta del sostituito, il sostituto d’imposta ha la facoltà (non l’obbligo) di escludere dalla base
imponibile oneri deducibili che non siano stati sostenuti per il suo tramite e riconoscere detrazioni
d’imposta relative ad oneri non trattenuti in busta paga.
499
!
Cap. 7
INTRODUZIONE AGLI ONERI E SPESE
All’interno del Modello CUD 2012, gli oneri deducibili e detraibili trovano collocazione:
•
al punto 127 “Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati ai punti 1 e 2” è riportato
l’ammontare degli oneri deducibili;
•
al punto 128 “Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d’imposta” è riportato
l’ammontare degli oneri per i quali spetta la detrazione nella misura del 19 per cento.
ALTRI DATI
101
106
111
Imposta lorda
Detrazioni per carichi di famiglia
Credito per famiglie
numerose recuperato
Detrazioni per lavoro dipendente,
pensioni e redditi assimilati
102
107
Credito non riconosciuto
per canoni di locazione
Compenso erogato
comparto sicurezza
119
112
Credito per canoni
di locazione recuperato
Detrazioni per famiglie numerose
103
108
Detrazioni per oneri
121
127
Casi
particolari
134
105
Totale oneri per i quali è
prevista la detrazione d’imposta
Credito riconosciuto
per canoni di locazione
110
118
Detrazione fruita
comparto sicurezza
Importo totale
Differenziale
123
Contributi versati a enti e casse
aventi esclusivamente
fini assistenziali
124
Assicurazioni
sanitarie
129
128
Credito non riconosciuto
per famiglie numerose
Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione
Versati nell’anno
122
Reddito al netto della riduzione
133
Detrazioni per canoni
di locazione
114
120
125
Credito riconosciuto
per famiglie numerose
Credito d’imposta per
le imposte pagate all’estero
Totale detrazioni
Contributi previdenza
complementare non esclusi
dai redditi di cui ai punti 1 e 2
Totale oneri sostenuti
esclusi dai redditi indicati
nei punti 1 e 2
109
113
Contributi previdenza
complementare esclusi dai
redditi di cui ai punti 1 e 2
Previdenza complementare
per familiari a carico
104
131
Applicazione
maggiore
ritenuta
132
Contributo di solidarietà
Riduzione
136
135
A ciascun onere detraibile della prima sezione del Quadro E è attribuito un codice, così come
risulta dalle tabella A allegata alle istruzioni per la compilazione del Modello CUD 2012.
TABELLA A - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%
CODICE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
DESCRIZIONE
Spese sanitarie
Spese sanitarie per familiari non a carico
Spese sanitarie per portatori di handicap
Spese per veicoli per i portatori di handicap
Spese per l’acquisto di cani guida
Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la
rateizzazione nella precedente dichiarazione
Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione
principale
Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili
Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero
edilizio
Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione
principale
Interessi per prestiti o mutui agrari
Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidità
e non autosufficienza
Spese per istruzione
Spese funebri
Spese per addetti all’assistenza personale
Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine
ed altre strutture sportive)
CODICE
20
21
DESCRIZIONE
Erogazioni liberali alle ONLUS
Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive
dilettantistiche
22
Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
23
Erogazioni liberali a favore delle associazioni di
promozione sociale
24
Erogazioni liberali a favore della società di cultura
Biennale di Venezia
25
Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
26
Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
27
Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
28
Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel
settore musicale
29
Spese veterinarie
30
Spese sostenute per servizi di interpretariato dai
soggetti ricosciuti sordomuti
31
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di
ogni ordine e grado
32
Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli
Spese per intermediazione immobiliare
Spese per canoni di locazione sostenute da studenti
universitari fuori sede
33
Spese per asili nido
Erogazioni liberali ai partiti politici
34
Altri oneri detraibili
anni di laurea dei familiari a carico
Si segnala che il sostituto d’imposta è tenuto a descrivere analiticamente nelle annotazioni del
Modello CUD gli oneri per i quali è prevista la detrazione dall’imposta lorda, riportando per ciascuno
di essi il codice e la descrizione presenti nella tabella.
Nel Modello CUD 2012 l’ammontare delle detrazioni per oneri è esposto:
500
•
nel punto 108 “Detrazione per oneri”, riservato all’indicazione dell’importo complessivo
delle detrazioni derivante dagli oneri detraibili della tabella A e della detrazione forfetaria
relativa al mantenimento del cane guida;
•
nel punto 109 “Detrazioni per canoni di locazione”, riservato all’indicazione dell’importo
delle detrazioni che ha trovato capienza nell’imposta lorda diminuita nell’ordine delle
detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR.
730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012
PARTE iI - APPROFONDIMENTI
1.4 Oneri sostenuti nell’interesse di soggetti diversi - familiari
Per alcune tipologie di oneri è previsto che la detrazione e/o deduzione spetti anche se gli oneri
sono stati sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
è opportuno sottolineare che la vigente normativa:
•
individua in modo tassativo le tipologie di spesa detraibili e/o deducibili anche se sostenute
in favore dei familiari,
•
distingue i familiari fiscalmente a carico da quelli non fiscalmente a carico.
Attenzione. Si ricorda che un familiare è considerato fiscalmente a carico se, nell’anno d’imposta,
ha prodotto un reddito non superiore ad euro 2.840,51.
Si ricorda che possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il
contribuente o residenti all’estero:
-
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli naturali
riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati
limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano
con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell’Autorità giudiziaria:
-
i discendenti dei figli, i genitori e gli ascendenti prossimi anche naturali, i genitori adottivi,
i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
Spese sostenute per familiari fiscalmente a carico
Le tabelle successive elencano rispettivamente gli oneri ammessi in detrazione e in deduzione
anche se sostenuti in favore di familiari fiscalmente a carico.
ONERI DETRAIBILI
D.P.R. n. 917/86,
art. 15
MODELLO 730/2012
Rigo – Codice
Spese sanitarie
comma 1, lett. c)
E1, E3, E4, E5
Interessi passivi per l’acquisto di immobili da adibire
ad abitazione principale, in caso di mutuo cointestato
con il coniuge (1)
comma 1, lett. b)
E7
Spese di istruzione
comma 1, lett. e)
E13
Premi per assicurazioni sulla vita e infortuni stipulate
entro il 31.12.2000 e premi per assicurazioni contro il
rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore
al 5% o di non autosufficienza stipulate a partire dal
01.01.2001
comma 1, lett. f)
E12
Spese per addetti all’assistenza personale dei soggetti
non autosufficienti
comma 1,
lett. i-septies)
E15
Spese per attività sportive per ragazzi (palestre,
piscine ed altre strutture sportive)
comma 1,
lett. i-quinquies
E16
Spese per canoni di locazione sostenuti da studenti
universitari fuori sede
comma 1,
lett. sexies)
E17, E18, E19
Contributi versati per il riscatto degli anni di laurea di
familiari a carico (2)
L. n. 247/07 art. 1,
comma 77
E17, E18, E19
(1)
Cod. 18
Cod. 32
Per mutui stipulati dopo il 1993 è ammessa la detrazione relativa alla quota sostenuta per il coniuge
501
!
01.01.2001
Spese per addetti all’assistenza personale dei soggetti
non autosufficienti
comma 1,
lett. i-septies)
Spese per attività sportive per ragazzi (palestre,
piscine ed altre strutture sportive)
comma 1,
lett. i-quinquies
Spese per canoni di locazione sostenuti da studenti
universitari fuori sede
comma 1,
lett. sexies)
E17, E18, E19
Contributi versati per il riscatto degli anni di laurea di
familiari a carico (2)
L. n. 247/07 art. 1,
comma 77
E17, E18, E19
Cap. 7
E15
INTRODUZIONE AGLI ONERI E SPESE
E16
Cod. 18
Cod. 32
(1)
Per mutui stipulati dopo il 1993 è ammessa la detrazione relativa alla quota sostenuta per il coniuge
a carico se comproprietario e contitolare del mutuo.
(2)
Qualora il familiare a carico non abbia ancora iniziato l’attività lavorativa, non sia iscritto ad alcuna
forma obbligatoria di previdenza e non abbia conseguito redditi nell’anno d’imposta.
ONERI DEDUCIBILI
D.P.R. n. 917/86,
art. 10
MOD. 730/2012
Rigo – Codice
Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori,
compresi quelli per prosecuzioni o riscatti volontari
comma 1, lett. e)
E21
Contributi e premi per le forme pensionistiche
complementari (1)
comma 1, lett. e-bis)
E30
Spese mediche e di assistenza specifica necessarie in
caso di grave e permanente invalidità o menomazione
comma 1, lett. b)
E25
Contributi versati ai Fondi integrativi del Servizio
Sanitario Nazionale (2)
comma 1, lett. e-ter)
E26
Cod. 1
(1)
La deducibilità compete relativamente alla quota non dedotta dai familiari, fermo restando l’importo
massimo stabilito.
(2)
La deducibilità compete limitatamente all’ammontare non dedotto dai familiari, fermo restando
l’importo massimo stabilito.
Spese sostenute per familiari anche se non fiscalmente a carico
Le tabelle successive elencano rispettivamente gli oneri ammessi in detrazione e in deduzione
anche se sostenuti in favore di familiari non fiscalmente a carico.
ONERI DETRAIBILI
D.P.R. n. 917/86,
art. 15
MODELLO 730/2012
Rigo – Codice
Spese sanitarie nel limite annuo di € 6.197,48:
- riferite a patologie che danno diritto all’esenzione
dal ticket della spesa farmaceutica
- che non trovano capienza nell’imposta dovuta dal
familiare
Spese per addetti all’assistenza personale di soggetti
non autosufficienti
ONERI DEDUCIBILI
Spese mediche e di assistenza specifica necessarie in
caso di grave e permanente invalidità o menomazione
502
comma 1, lett. c)
E2
comma 1,
lett. i-septies)
E15
D.P.R. n. 917/86,
art. 10
comma 1, lett. b)
MOD. 730/2012
Rigo – Codice
E25
PARTE iI - APPROFONDIMENTI
730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012
Attribuzione della deduzione/detrazione
Quando l’onere è sostenuto per i familiari fiscalmente a carico la deduzione o la detrazione
spettano al contribuente a cui è intestato il documento che certifica la spesa.
Qualora il documento sia intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise
tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento.
Nel caso i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare,
nel documento comprovante la spesa, la percentuale di ripartizione.
Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può sempre
considerare l’intera spesa sostenuta.
I criteri sopra enunciati si applicano a prescindere dalla percentuale di detrazione spettante
indicata nel prospetto dei “Familiari a carico”.
1.5 Deducibilità di alcuni oneri sostenuti da società semplici
Il comma 3 dell’art. 10 del TUIR prevede la deducibilità dal reddito dei soci dei seguenti oneri
sostenuti dalle Società semplici:
•
somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali
– art. 10, comma 1, lett. f),
•
contributi in favore di organizzazioni non governative – art. 10, comma 1, lett. g),
•
indennità per perdita di avviamento – art. 10, comma 1, lett. h).
La deduzione è ammessa nella stessa proporzione prevista nell’art. 5 del TUIR ai fini della
imputazione del reddito.
503
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CAPITOLO SETTIMO INTRODuZIONE AgLI ONERI E